La Cassazione conferma la nuova giurisprudenza in materia di assegno di divorzio (Sezioni Unite, 11 luglio 2018, n. 18287) relativamente alla sua natura complessa ed alla rilevanza del contributo fornito dal coniuge richiedente nella realizzazione della vita familiare

Cass. civ. Sez. VI – 1, 30 ottobre 2019, n. 27771
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 101, presso l’avv. Mario Piselli (p.e.c. mariopiselli.ordineavvocatiroma.org; fax (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, unitamente all’avv. Giovanni Boldrini (p.e.c. qiovanni.boldrini.ordineavvocatirimini.it fax n. (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di M.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Michele Angelo Lupoi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poma 2, presso l’avv.to Gregorio Troilo (fax (OMISSIS) p.e.c. (gregoriotroilo.ordineavvocatiroma.org);
– controricorrente –
E sul ricorso incidentale proposto da:
M.C., come sopra rappresentata e difesa;
– ricorrente incidentale –
nei confronti di C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5422/17 della Corte di appello di Milano, emessa il 4.10.2017 e depositata il 27.12.2017 R.G. n. 39655/16;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Con ricorso del 6 ottobre 2014 il sig. C. ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto il (OMISSIS) con M.C. 2. Il Tribunale di Milano con sentenza n. 3588/2016 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio e ha imposto al sig. C. il pagamento di un assegno divorzile mensile di 3.500 Euro.
3. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 5422/2017 ha ridotto la misura dell’assegno a 2.500 Euro, con decorrenza dal mese di novembre 2017 confermando nel resto la impugnata sentenza del Tribunale. Ha compensato per metà le spese del giudizio di appello e ha condannato il sig. C. al pagamento della residua quota in favore della sig.ra M..
4. Ricorre per cassazione il sig. C. secondo il quale il parametro dell’autosufficienza di cui alla sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile non è stato interpretato in maniera rigorosa dalla Corte di appello che ha così violato e falsamente applicato laL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6. Rileva il ricorrente che la sig.ra M. gode di una pensione per complessivi Euro 12.192 annui, è proprietaria della sua abitazione in (OMISSIS) e dispone di un ulteriore immobile in (OMISSIS). Nell’ottobre 2015 ha estinto il mutuo ipotecario che comportava il pagamento di una rata mensile di 946,51 Euro. E’ quindi in possesso di mezzi adeguati di sussistenza. Il ricorrente censura poi con il secondo motivo il mancato esame della produzione documentale relativa ai redditi della sig.ra M.. 5. M.C. si difende con controricorso e deposita memoria difensiva. Propone ricorso incidentale articolato in due motivi con i quali deduce: a) la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, per ciò che concerne il criterio di determinazione dell’an dell’assegno divorzile; b) la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento allaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, per ciò che concerne la mancata e comunque non corretta applicazione dei criteri per la determinazione del quantum dell’assegno divorzile posti da tale norma.

Motivi della decisione

Che:
6. La controversia deve essere esaminata alla luce della nuova giurisprudenza in materia di assegno divorzile compendiata nella sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite Civili di questa Corte che, come è noto, ha affermato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dellaL. n. 898 del 1970,art.5, comma 6, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. Infatti all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile, venga finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
7. Alla luce di questa nuova giurisprudenza il primo motivo del ricorso principale si rivela infondato perché teso a far valere una interpretazione della L. sul divorzio, art. 5, comma, tutta costruita sulla giurisprudenza introdotta con la sentenza n. 11504/2017, della rigida ripartizione bifasica della determinazione dell’an e del quantum dell’assegno divorzile, della riaffermazione della funzione unicamente assistenziale dell’assegno di divorzio, della perimetrazione del quantum nei limiti della attribuzione di una somma idonea a garantire l’autosufficienza economica al coniuge beneficiario dell’assegno. Principi che la citata sentenza delle Sezioni Unite ha ritenuto non coerenti alla funzione complessa dell’assegno e alla rilevanza del contributo fornito dal coniuge richiedente al fine di realizzare quella solidarietà post-coniugale che la Costituzione intende garantire al coniuge che ha apportato un contributo rilevante al benessere familiare e che ha sacrificato le proprie potenzialità e aspirazioni lavorative e professionali per dedicarsi alla cura del nucleo familiare. In questa prospettiva è invece fondato il ricorso incidentale così come il secondo motivo di quello principale perché entrambi sono intesi alla rivalutazione del materiale probatorio da parte del giudice del rinvio alla luce della funzione tripartita dell’assegno di divorzio e presuppongono una adeguata valutazione della capacità reddituale ed economica delle parti.
8. Va pertanto respinto il primo motivo del ricorso principale mentre va accolto il ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, rivaluterà la controversia alla luce dei principi indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale di cui rigetta il primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le indicazioni identificative delle parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

L’omessa diagnosi della malattia è fonte di risarcimento del danno subito dai familiari del paziente

Cass. civ. Sez. III, 4 novembre 2019, n. 28220
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5667-2017 proposto da:
T.B., in proprio e quale erede di G.V. e di T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio dell’avvocato ALDO FONTANELLI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
B.F.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4556/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per accoglimento motivo 3;
udito l’Avvocato FONTANELLI ALDO;
udito l’Avvocato COLETTI PIERFILIPPO;
Svolgimento del processo
G.V., il marito T.A. e i figli T.R. e B. convennero in giudizio l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il prof. B.F., primario dell’Istituto di Cardiologica del Policlinico Universitario Gemelli, chiedendo il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata diagnosi di un’endocardite infettiva da cui era risultata affetta la G. al momento in cui era stata dimessa dal Policlinico dopo un intervento di valvuloplastica mitralica percutanea; dedussero che la tardiva diagnosi aveva comportato un progressivo peggioramento delle condizioni di salute della paziente, con necessità di numerosi ricoveri ospedalieri, nel corso dei quali era stato effettuato un intervento invasivo (a cuore aperto) di sostituzione della valvola mitralica ed era stata eseguita una tracheotomia; precisarono che la G. aveva avuto bisogno di assistenza costante, sia domiciliare che presso le strutture sanitarie in cui era stata ricoverata, e che all’inabilità temporanea (protrattasi per tredici mesi) era residuata una invalidità permanente del 50%; aggiunsero che la malattia e l’invalidità della congiunta avevano determinato un gravissimo turbamento e un mutamento delle abitudini di vita della famiglia T..
I convenuti si costituirono in giudizio contestando le domande attoree.
Deceduta in corso di causa la G., gli altri attori proseguirono il giudizio anche in qualità di eredi della congiunta.
Espletata una consulenza medico-legale, il Tribunale di Roma accertò la responsabilità del B. e quella della struttura ospedaliera e accolse la domanda svolta iure hereditatis, liquidando un importo di poco superiore a 50.000,00 Euro; respinse, invece, le domande proposte dai T. iure proprio.
La Corte di Appello di Roma, confermato l’accertamento di responsabilità, ha riconosciuto ai T. l’ulteriore risarcimento di Euro 3.772,20 a titolo di rimborso di spese mediche, rigettando -per il resto-le loro richieste.
Ha proposto ricorso per cassazione T.B., in proprio e quale erede di G.V. e di T.A., affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con unico controricorso illustrato da memoria, l’Università Cattolica del Sacro Cuore e B.F..
Motivi della decisione
1. Il primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazionedell’art. 2059 c.c.in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”: i ricorrenti contestano la quantificazione del danno biologico (per invalidità permanente e per inabilità temporanea assoluta e parziale) assumendo che la Corte di merito non ha tenuto conto che la c.t.u. aveva errato nell’affermare che l’insufficienza renale cronica era in parte presente al momento del primo intervento e non aveva considerato fra i postumi la ridotta efficienza della pompa cardiaca e il maggior danno valvolare.
1.1. Il motivo è inammissibile in quanto non deduce effettivamente alcun error iuris in cui la Corte sarebbe incorsa in relazione all’applicazionedell’art. 2059 c.c., ma si limita a prospettare un vizio motivazionale secondo il paradigma del vecchio testodell’art. 360 c.p.c., n. 5, che non è più applicabile ratione temporis; peraltro, quand’anche volesse intendersi la censura come proposta ai sensi del testo novellato della norma, la censura risulterebbe comunque infondata, giacché – per un verso – la Corte ha mostrato di avere esaminato i risultati della relazione di c.t.u. e – per altro verso – non è deducibile sotto la specie dell’omesso esame di un fatto decisivo la mera difformità fra gli accertamenti e le valutazioni compiute dalla c.t.u. (recepita dalla sentenza impugnata) e le conclusioni di una consulenza tecnica di parte.
2. Il secondo motivo deduce “violazione e falsa applicazionedell’art. 2059 c.c.in relazione agliartt. 2, 29 e 30 Cost.e dell’art. 360, comma 1, n. 5, per insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio”: i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dal marito e dai figli della G. in ragione dello sconvolgimento delle loro abitudini di vita conseguente alla necessità di assistere la congiunta sia durante la malattia che nel periodo successivo, in cui la G. era risultata affetta da postumi gravemente invalidanti; contestano l’affermazione secondo cui gli attori avrebbero soltanto allegato, ma non provato il danno, lamentando la mancata ammissione delle prove orali (richieste in primo grado e reiterate in sede di appello) e invocando anche l’applicazione di criteri presuntivi consentiti dalla natura del legame familiare; evidenziano come la Corte abbia contraddittoriamente escluso il risarcimento del danno anche in riferimento alla assistenza prestata durante i ricoveri ospedalieri che pure ha ritenuto provata.
2.1. Al riguardo, la Corte di Appello ha affermato che “il prospettato grave stato di salute, che avrebbe reso la donna del tutto dipendente dai familiari, non è compatibile con i postumi accertati dal ctu” e che, “in ogni caso, si tratta di un’assistenza familiare, per quanto faticosa sul piano psicologico, evidentemente condivisa ed avvenuta principalmente durante i ricoveri ospedalieri”.
2.2. Il motivo è fondato.
Secondo i principi consolidati di questa Corte, il risarcimento del danno non patrimoniale può spettare anche ai prossimi congiunti della vittima di lesioni personali invalidanti, “non essendo ostativo il dispostodell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso (Cass., S.U. n. 9556/2002; conformi, ex multis, Cass. n. 8827/2003 e Cass. n. 11001/2003);
E’ pacifico, altresì, che “la prova del danno non patrimoniale, patito dai prossimi congiunti di persona resa invalida dall’altrui illecito, può essere desunta anche soltanto dalla gravità delle lesioni, sempre che l’esistenza del danno non patrimoniale sia stata debitamente allegata nell’atto introduttivo del giudizio” (Cass. n. 2228/2012) e che “il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall’altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva, che deve essere cercata anche d’ufficio, se la parte abbia dedotto e provato i fatti noti dai quali il giudice, sulla base di un ragionamento logico-deduttivo, può trarre le conseguenze per risalire al fatto ignorato” (Cass. n. 17058/2017; cfr. anche Cass. n. 2788/2019 e Cass. n. 11212/2019).
Tanto premesso, deve ritenersi che la Corte di merito abbia errato quando ha escluso il danno patito dai congiunti per il fatto che la G. non fosse risultata “del tutto dipendente dai familiari” e quando ha mostrato di ritenere che, per il fatto di rivestire natura “familiare”, l’assistenza prestata (anche durante i ricoveri ospedalieri) non giustificasse il risarcimento del danno; deve considerarsi -al contrario- che anche un’invalidità parzialmente invalidante possa comportare, oltre al dolore per la menomazione del congiunto, anche la necessità di un impegno di assistenza (e, quindi, un apprezzabile mutamento peggiorativo delle abitudini di vita di chi la presti) a carico degli stretti congiunti; né -per altro verso- la circostanza che l’assistenza sia motivata da vincoli di affetto e solidarietà propri dei rapporti familiari vale ad escludere che il congiunto non subisca concreto pregiudizio per la necessità di adattare la propria vita alle sopravvenute esigenze del familiare menomato.
Rileva -in altri termini- il fatto che il familiare di una persona lesa dall’altrui condotta illecita può subire uno stato di sofferenza soggettiva e un necessitato mutamento peggiorativo delle abitudini di vita (incidente sul profilo dinamico della propria esistenza): entrambi i pregiudizi debbono essere risarciti, laddove rivestano i caratteri della serietà del danno e della gravità della lesione, senza che possano valere ad escludere la sussistenza del pregiudizio la circostanza che l’invalidità del congiunto non sia totale o il fatto che l’assistenza possa essere stata ripartita fra più familiari (trattandosi di elementi rilevanti al solo fine della quantificazione del danno).
Del pari, la Corte ha errato laddove ha considerato tout court irrilevante la prova orale (“in questo ambito è superflua l’articolazione della prova orale”), senza valutare se la stessa potesse fornire elementi idonei ad apprezzare l’esistenza e l’entità del “sacrificio” imposto dalla malattia ai familiari della G. e, altresì, laddove non ha considerato la possibilità di apprezzare in via presuntiva l’esistenza del danno non patrimoniale pacificamente allegato dagli attori; tanto più che l’esclusione di qualsiasi pregiudizio non risulta congruente, sul piano logico e giuridico, con l’affermazione dell’effettuazione dell’assistenza (“faticosa anche sul piano psicologico, evidentemente condivisa, principalmente durante ricoveri ospedalieri”).
La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame, alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono.
3. Col terzo motivo (“violazione e falsa applicazione degliartt. 1228, 1218, 1173 e 1460 c.c.”), i ricorrenti si dolgono del mancato riconoscimento del rimborso delle spese mediche (per 1.896,96 Euro) sostenute per il primo ricovero presso l’Ospedale Gemelli (dal 12 al 25 gennaio 2001), al termine del quale la G. era stata dimessa senza diagnosi di endocardite infettiva; premesse considerazioni sulla natura contrattuale del rapporto intercorso fra la paziente e la struttura, i ricorrenti rilevano che “il diritto al compenso è giuridicamente ed economicamente collegato all’esatto adempimento del professionista”, col corollario che “nel caso in cui la prestazione del professionista non venga eseguita correttamente, il pagamento dei compensi perde la propria ragione giustificativa, quindi, non è dovuto dal cliente”; concludono pertanto che, essendo stato accertato che la prestazione della struttura ospedaliera e dei suoi medici non era stata esattamente adempiuta, la Corte avrebbe dovuto disporre la restituzione di tutte le somme “versate a titolo di compensi e spese per le prestazioni non correttamente eseguite”; aggiungono che non risulta neppure condivisibile la statuizione di compensazione delle spese di lite, in quanto basata sull’erroneo assunto di una “sostanziale soccombenza” dei T..
3.1. Il motivo è inammissibile in quanto non attinge adeguatamente la ratio decidendi che -diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti- è basata sul rilievo che l’errore diagnostico si era verificato “solo in una in una fase successiva” alla prestazione per cui era stata sostenuta la spesa (con adesione, quindi, alla distinzione operata sul punto dai consulenti); il tutto a prescindere dal rilievo che, in ogni caso, la pretesa sarebbe infondata alla luce del principio secondo cui, “nel contratto d’opera intellettuale, qualora il committente non abbia chiesto la risoluzione per inadempimento, ma solo il risarcimento dei danni, il professionista mantiene il diritto al corrispettivo della prestazione eseguita, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela” (Cass. n. 6886/2014; cfr. anche Cass. n. 23820/2010 e Cass. n. 6009/2012): atteso, infatti, che la somma non rimborsata attiene alle spese sostenute per il primo ricovero e che, rispetto ad esso, non risulta proposta alcuna domanda di risoluzione per inadempimento, deve ritenersi che la tutela risarcitoria richiesta dagli attori non potesse estendersi al recupero delle somme versate a titolo di compenso per il primo intervento.
4. La Corte di rinvio provvederà sulle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il secondo, cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

L’assegno divorzile oltre alla natura assistenziale, ha anche natura perequativo-compensativa.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 30 ottobre 2019, n. 27771 – Pres. Genovese, Rel Cons. Bisogni
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da C.A., elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana 101, presso
l’avv. Mario Piselli (p.e.c. mariopiselli.ordineavvocatiroma.org; fax (OMISSIS)) che lo rappresenta
e difende, per procura speciale in calce al ricorso per cassazione, unitamente all’avv. Giovanni
Boldrini (p.e.c. qiovanni.boldrini.ordineavvocatirimini.it fax n. (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di M.C., rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall’avv.
Michele Angelo Lupoi ed elettivamente domiciliata in Roma, via Poma 2, presso l’avv.to Gregorio
Troilo (fax (OMISSIS) p.e.c. (gregoriotroilo.ordineavvocatiroma.org);
– controricorrente –
E sul ricorso incidentale proposto da:
M.C., come sopra rappresentata e difesa;
– ricorrente incidentale –
nei confronti di C.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 5422/17 della Corte di appello di Milano, emessa il 4.10.2017 e depositata il
27.12.2017 R.G. n. 39655/16;
sentita la relazione in camera di consiglio del relatore cons. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
CHE:
1. Con ricorso del 6 ottobre 2014 il sig. C. ha chiesto al Tribunale di Milano di pronunciare lo
scioglimento del matrimonio contratto il (OMISSIS) con M.C. 2. Il Tribunale di Milano con
sentenza n. 3588/2016 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio e ha imposto al sig. C. il
pagamento di un assegno divorzile mensile di 3.500 Euro.
3. La Corte di appello di Milano con sentenza n. 5422/2017 ha ridotto la misura dell’assegno a
2.500 Euro, con decorrenza dal mese di novembre 2017 confermando nel resto la impugnata
sentenza del Tribunale. Ha compensato per metà le spese del giudizio di appello e ha condannato il
sig. C. al pagamento della residua quota in favore della sig.ra M..
4. Ricorre per cassazione il sig. C. secondo il quale il parametro dell’autosufficienza di cui alla
sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione in materia di assegno divorzile non è stato
interpretato in maniera rigorosa dalla Corte di appello che ha così violato e falsamente applicato la
L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6. Rileva il ricorrente che la sig.ra M. gode di una pensione per
complessivi Euro 12.192 annui, è proprietaria della sua abitazione in (OMISSIS) e dispone di un
ulteriore immobile in (OMISSIS). Nell’ottobre 2015 ha estinto il mutuo ipotecario che comportava
il pagamento di una rata mensile di 946,51 Euro. E’ quindi in possesso di mezzi adeguati di
sussistenza. Il ricorrente censura poi con il secondo motivo il mancato esame della produzione
documentale relativa ai redditi della sig.ra M.. 5. M.C. si difende con controricorso e deposita
memoria difensiva. Propone ricorso incidentale articolato in due motivi con i quali deduce: a) la
violazione e falsa applicazione di legge con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per
ciò che concerne il criterio di determinazione dell’an dell’assegno divorzile; b) la violazione e falsa
applicazione di legge con riferimento alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, per ciò che concerne
la mancata e comunque non corretta applicazione dei criteri per la determinazione del quantum
dell’assegno divorzile posti da tale norma.
Motivi della decisione
Che:
6. La controversia deve essere esaminata alla luce della nuova giurisprudenza in materia di assegno
divorzile compendiata nella sentenza n. 18287 dell’11 luglio 2018 delle Sezioni Unite Civili di
questa Corte che, come è noto, ha affermato che il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore
dell’ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e
perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l’accertamento
dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante, e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono
il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione
dell’assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione
comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo
fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio
comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all’età dell’avente diritto. Infatti all’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve
attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende
direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al
riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento
dell’autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in
concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita
familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate e senza che la
funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno
divorzile, venga finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma piuttosto al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla
formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.
7. Alla luce di questa nuova giurisprudenza il primo motivo del ricorso principale si rivela infondato
perchè teso a far valere una interpretazione della L. sul divorzio, art. 5, comma, tutta costruita sulla
giurisprudenza introdotta con la sentenza n. 11504/2017, della rigida ripartizione bifasica della
determinazione dell’an e del quantum dell’assegno divorzile, della riaffermazione della funzione
unicamente assistenziale dell’assegno di divorzio, della perimetrazione del quantum nei limiti della
attribuzione di una somma idonea a garantire l’autosufficienza economica al coniuge beneficiario
dell’assegno. Principi che la citata sentenza delle Sezioni Unite ha ritenuto non coerenti alla
funzione complessa dell’assegno e alla rilevanza del contributo fornito dal coniuge richiedente al
fine di realizzare quella solidarietà post-coniugale che la Costituzione intende garantire al coniuge
che ha apportato un contributo rilevante al benessere familiare e che ha sacrificato le proprie
potenzialità e aspirazioni lavorative e professionali per dedicarsi alla cura del nucleo familiare. In
questa prospettiva è invece fondato il ricorso incidentale così come il secondo motivo di quello
principale perchè entrambi sono intesi alla rivalutazione del materiale probatorio da parte del
giudice del rinvio alla luce della funzione tripartita dell’assegno di divorzio e presuppongono una
adeguata valutazione della capacità reddituale ed economica delle parti.
8. Va pertanto respinto il primo motivo del ricorso principale mentre va accolto il ricorso incidentale
e il secondo motivo del ricorso principale con conseguente cassazione della sentenza impugnata e
rinvio alla Corte di appello di Milano che, in diversa composizione, rivaluterà la controversia alla
luce dei principi indicati dalla citata sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 e deciderà anche
sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale e il secondo motivo del ricorso principale di cui rigetta il
primo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Milano che, in diversa
composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Dispone che in caso di pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità e le
indicazioni identificative delle parti.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

Il trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori, la mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento e scarsa partecipazione alle scelte inerenti alle vite dei figli, giustificano l’affidamento esclusivo ad un genitore

Cass. civ. Sez. VI – 1, 4 novembre 2019, n. 28244
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 360-2018 proposto da:
S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIULIO PEZCOLLER;
– ricorrente –
contro
F.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 144/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
Svolgimento del processo
– che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 144 del 26 maggio 2017, la quale ha confermato la decisione di primo grado, che aveva disposto l’affido esclusivo alla madre delle due figlie minori e quantificato il contributo dovuto dall’odierno ricorrente per il mantenimento di ciascuna in Euro 350,00 mensili;
– che non svolge difese l’intimata;
– che è stata formulata la proposta per la trattazione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., avverso cui non sono stati espressi rilievi.
Motivi della decisione
– che i motivi di ricorso possono essere così riassunti:
1) violazione e falsa applicazionedell’art. 337-quater c.c., comma 1, poiché il giudice di secondo grado ha disposto l’affidamento esclusivo delle minori operando un giudizio prognostico sul comportamento dell’odierno ricorrente disancorato da basi solide;
2) nullità della sentenza per assenza di motivazione circa le ragioni che hanno condotto la corte di merito a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal perdurare della relazione con il padre, disponendo, dunque, l’affido esclusivo alla madre;
3) omesso esame di un fatto decisivo, non avendo il giudice di secondo grado considerato le dichiarazioni delle figlie minori dalle quali era emersa l’importanza della figura paterna nelle scelte relative la loro vita;
– che i tre motivi sono inammissibili;
– che la decisione censurata risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale (…) rappresentato dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L’individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull’apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell’affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l’interesse del minore e, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità” (Cass. 14840/2006);
– che, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte ricorrente, dalla motivazione della decisione gravata si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a statuire circa l’affido esclusivo delle minori alla madre (trasferimento in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori; mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento; scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie; trascuratezza dei propri doveri genitoriali) e dalla stessa, ancora, è agevole riscontrare l’effettiva ponderazione e valutazione, ad opera del giudice, delle dichiarazioni rilasciate dalle figlie il cui esame, pertanto, non può di certo definirsi omesso;
– che, in definitiva, i motivi di ricorso risultano essere intesi tutti a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito al diverso convincimento soggettivo del ricorrente e, in particolare, a “proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, ma tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionale valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice” (Cass. 18039/2012), il quale, essendo nel caso di specie compiutamente motivato, non è in questa sede censurabile;
– che, dunque, il ricorso è inammissibile;
– che non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
In caso di diffusione del presente provvedimento, sono omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma dell’art.53D.Lgs. n. 196 del 2003.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Il ruolo dei nonni nell’affidamento dei minori

Cass. civ. Sez. I, Sent., 4 novembre 2019, n. 28257 – Pres. Giancola, Rel. Cons. Scalia
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 26110/2018 proposto da:
L.D., I.L., L.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44, presso lo studio
dell’avvocato Marco Petitto, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Ferri, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Azienda Ulss n. (OMISSIS) e Procuratore Generale presso Corte Appello di Venezia;
– intimati –
contro
R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato
Daniele Ciuti, rappresentata e difesa dall’avvocato Luisa Gatto, giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 74/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2019 dal Cons. Laura Scalia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Paolo Ferri che si è riportato;
udito, per il controricorrente, l’avvocato Daniele Ciuti, con delega, che si è riportato.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 16.7.2018, il Tribunale per i minorenni di Venezia disponeva, d’ufficio, il
collocamento dei minori, L.N. (nata il (OMISSIS)), La.Ni. (nato il (OMISSIS)) e La.As. (nata il
(OMISSIS)), in ambiente protetto etero-familiare nella ritenuta inadeguatezza delle competenze di
genitori, L.D. e R.L., e nonni paterni, L.A. e I.L., e con incarico ai servizi sociali di disciplinarne gli
incontri anche in forma protetta.
Su reclamo del padre e dei nonni paterni, la Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni,
provvedeva alla fissazione del termine di durata del provvedimento impugnato che fissava in quello
di diciotto mesi, nel resto confermando il giudizio di inadeguatezza dei genitori: il padre per le
violenze perpetrate in pregiudizio della madre alla presenza dei figli e, entrambi, per avere picchiato
i minori.
La Corte di merito escludeva altresì la materiale capacità del padre di occuparsi dei figli, svolgendo
egli il lavoro di autista, e formulava identico giudizio quanto ai nonni per l’età avanzata,
l’atteggiamento di giustificazione della condotta violenta del figlio, il ricorso del nonno a metodi
educativi violenti rispetto ad uno dei nipoti e l’atteggiamento fortemente critico della nonna con la
madre dei minori.
Ricorrono per la cassazione dell’indicato decreto, nei termini di cui all’art. 111 Cost., L.D., L.A. e
I.L.. Resiste con controricorso R.L..
L’Azienda ULSS n. (OMISSIS) ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia
sono rimasti intimati.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360
c.p.c., comma 1, n. 3 della L. n. 183 del 1984, agli artt. 1, 2 e 4, per la mancanza di una “accurata
valutazione” da parte della Corte di merito, esito, a sua volta, di un’ “accurata istruzione”, circa la
ritenuta non idoneità dei nonni – facenti parte del cerchio parentale più ristretto, deputato, come tale,
allo svolgimento del percorso di recupero del ruolo genitoriale – a rendersi affidatari dei minori
nonostante costoro fossero già stati designati quali affidatari, ai sensi dell’art. 403 c.c., dal Sindaco
del Comune di Gorgo al Monticano nel luglio del medesimo arino.
La nonna avrebbe criticato la madre dei nipoti in una sola occasione. Il nonno solo in qualche
occasione avrebbe schiaffeggiato il nipote Ni., perchè maleducato ed indisponente.
I nonni non sarebbero stati sentiti in giudizio nonostante fossero già affidatari dei minori ai sensi
dell’art. 403 c.c. e a sostegno del mancato affidamento non era stata disposta c.t.u..
2. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere l’omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360
c.p.c., comma 1, n. 5 integrato dal rapporto affettivo in essere tra nonni e nipoti e dal desiderio dei
primi di occuparsi dei minori. Dalla stessa relazione dell’Ulss n. (OMISSIS) del 5.7.2018 sarebbe
emersa la preoccupazione della nonna e la disponibilità, più volte manifestata durante il colloquio, a
prendersi cura dei nipoti nel rapporto di confidenza e fiducia con loro instaurato.
Il provvedimento adottato nei termini di cui all’art. 403 c.c. avrebbe affidato i minori ai nonni
all’esito di un’istruttoria da cui erano emerse le migliori capacità del padre, in quanto sostenuto da
“una rete familiare sufficientemente adeguata”, rispetto alla madre.
3. In via preliminare va affermata l’impugnabilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 c.c., comma
7, del decreto dei giudici di appello che si trovi a confermare, revocare o modificare il
provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale che sia stato emesso dal giudice minorile ai
sensi degli artt. 330 e 336 c.c., nell’attitudine al giudicato rebus sic stantibus di quest’ultimo per il
principio reso da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite (SU n. 32359 del 13/12/2018) che resta,
agli effetti di cui all’art. 374 c.p.c., comma 3, condiviso da questo Collegio nella sua piena
apprezzata ragionevolezza.
4. Nel resto.
Vanno congiuntamente esaminati il primo ed il secondo motivo di ricorso venendo per gli stessi in
valutazione profili di violazione di legge e di vizio di motivazione diretti a censurare dell’impugnata
decisione l’inosservanza del principio cardine cui si ispira la materia dell’affido dei minori, anche
ove limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori ai sensi
dell’art. 333 c. c., ovverosia il diritto del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia
di origine.
Segnatamente, precede ogni altra valutazione il rilievo da riconoscersi alla posizione fatta valere dai
familiari dei minori -nella fattispecie in esame, i nonni – rispetto allo strumento dell’affido
temporaneo etero-familiare, inteso quale misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà,
determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza
fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente, possono ostacolare
la funzione educativa o la convivenza tra genitore e figlio.
L’affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di
difficoltà e di disagio familiare all’esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione
strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall’ordinamento al diritto del minore a
crescere nella propria famiglia d’origine.
La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cui all’art. 333 c.c., in
quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo
alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 c.c. e ben può declinarsi
nelle forme dell’affidamento interfamiliare, ovverossia ai membri della cosiddetta “famiglia
allargata”, nell’esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente
all’allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.
Alla capacità dell’affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte
pregiudizievoli dei genitori deve quindi accompagnarsi, con carattere di priorità, l’esigenza di non
allentare – ove l’affido etero-familiare abbia un’apprezzabile distensione temporale che rifugga,
come tale, dal definire una situazione di stretta urgenza – il legame del minore con la famiglia di
origine, di cui i nonni sono chiara espressione e tanto in strumentale tutela del diritto, finale e
personalissimo, del primo a crescere nella famiglia naturale a salvaguardia del suo sano ed
equilibrato sviluppo psico-fisico (in senso più ampio, sul ruolo dei nonni nei percorsi di affido e
frequentazione dei minori: in tema di adozione vd., Cass. n. 23979 del 24/11/2015; in tema di
rapporti con il minore, in genere, ex art. 317-bis c.c., vd., Cass. n. 19780 del 25/07/2018).
5. Deve quindi in materia trovare applicazione il principio per il quale: “Il giudizio e l’eventuale
istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all’adeguatezza, o meno, del familiare
prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensi dell’art. 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze
del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente
svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari il contributo al mantenimento del
rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche
temporaneo, dei minori”.
6. L’impugnato decreto non ha fatto applicazione dell’indicato principio valorizzando, piuttosto, nel
negare l’affido temporaneo ai nonni dei minori, evidenze in fatto che in nessun modo ha posto in
valutazione, per saggiarne la resistenza, rispetto al diritto dei minori a crescere ed a permanere nella
famiglia di origine, anche allargata a figure vicarianti, al fine di non allentare, seppure
temporaneamente, i legami con la stessa.
7. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in
altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle
spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in
caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Il giudice in materia di affido dei minori, deve valorizzare le figure vicarianti inter-familiari come i nonni quali espressione dell’esigenza di salvaguardia del legame del minore con la famiglia di origine a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico

Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2019, n. 28257
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 26110/2018 proposto da:
L.D., I.L., L.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 44, presso lo studio dell’avvocato Marco Petitto, rappresentati e difesi dall’avvocato Paolo Ferri, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
Azienda Ulss n. (OMISSIS) e Procuratore Generale presso Corte Appello di Venezia;
– intimati –
contro
R.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via G. Pisanelli n. 2, presso lo studio dell’avvocato Daniele Ciuti, rappresentata e difesa dall’avvocato Luisa Gatto, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 74/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, del 27/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2019 dal Cons. Laura Scalia;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Paolo Ferri che si è riportato;
udito, per il controricorrente, l’avvocato Daniele Ciuti, con delega, che si è riportato.
Svolgimento del processo
1. Con decreto del 16.7.2018, il Tribunale per i minorenni di Venezia disponeva, d’ufficio, il collocamento dei minori, L.N. (nata il (OMISSIS)), La.Ni. (nato il (OMISSIS)) e La.As. (nata il (OMISSIS)), in ambiente protetto etero-familiare nella ritenuta inadeguatezza delle competenze di genitori, L.D. e R.L., e nonni paterni, L.A. e I.L., e con incarico ai servizi sociali di disciplinarne gli incontri anche in forma protetta.
Su reclamo del padre e dei nonni paterni, la Corte di appello di Venezia, sezione per i minorenni, provvedeva alla fissazione del termine di durata del provvedimento impugnato che fissava in quello di diciotto mesi, nel resto confermando il giudizio di inadeguatezza dei genitori: il padre per le violenze perpetrate in pregiudizio della madre alla presenza dei figli e, entrambi, per avere picchiato i minori.
La Corte di merito escludeva altresì la materiale capacità del padre di occuparsi dei figli, svolgendo egli il lavoro di autista, e formulava identico giudizio quanto ai nonni per l’età avanzata, l’atteggiamento di giustificazione della condotta violenta del figlio, il ricorso del nonno a metodi educativi violenti rispetto ad uno dei nipoti e l’atteggiamento fortemente critico della nonna con la madre dei minori.
Ricorrono per la cassazione dell’indicato decreto, nei termini di cuiall’art. 111 Cost., L.D., L.A. e I.L.. Resiste con controricorso R.L..
L’Azienda ULSS n. (OMISSIS) ed il Procuratore generale presso la Corte di appello di Venezia sono rimasti intimati.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 dellaL. n. 183 del 1984, agli artt. 1, 2 e 4, per la mancanza di una “accurata valutazione” da parte della Corte di merito, esito, a sua volta, di un’ “accurata istruzione”, circa la ritenuta non idoneità dei nonni – facenti parte del cerchio parentale più ristretto, deputato, come tale, allo svolgimento del percorso di recupero del ruolo genitoriale – a rendersi affidatari dei minori nonostante costoro fossero già stati designati quali affidatari, ai sensidell’art. 403 c.c., dal Sindaco del Comune di Gorgo al Monticano nel luglio del medesimo arino.
La nonna avrebbe criticato la madre dei nipoti in una sola occasione. Il nonno solo in qualche occasione avrebbe schiaffeggiato il nipote Ni., perché maleducato ed indisponente.
I nonni non sarebbero stati sentiti in giudizio nonostante fossero già affidatari dei minori ai sensidell’art. 403 c.c.e a sostegno del mancato affidamento non era stata disposta c.t.u..
2. Con il secondo motivo i ricorrenti fanno valere l’omesso esame di un fatto decisivo exart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 integrato dal rapporto affettivo in essere tra nonni e nipoti e dal desiderio dei primi di occuparsi dei minori. Dalla stessa relazione dell’Ulss n. (OMISSIS) del 5.7.2018 sarebbe emersa la preoccupazione della nonna e la disponibilità, più volte manifestata durante il colloquio, a prendersi cura dei nipoti nel rapporto di confidenza e fiducia con loro instaurato.
Il provvedimento adottato nei termini di cuiall’art. 403 c.c.avrebbe affidato i minori ai nonni all’esito di un’istruttoria da cui erano emerse le migliori capacità del padre, in quanto sostenuto da “una rete familiare sufficientemente adeguata”, rispetto alla madre.
3. In via preliminare va affermata l’impugnabilità per cassazione, ai sensidell’art. 111 c.c., comma 7, del decreto dei giudici di appello che si trovi a confermare, revocare o modificare il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale che sia stato emesso dal giudice minorile ai sensi degliartt. 330 e 336 c.c., nell’attitudine al giudicato rebus sic stantibus di quest’ultimo per il principio reso da questa Corte di legittimità a Sezioni Unite (SU n. 32359 del 13/12/2018) che resta, agli effetti di cuiall’art. 374 c.p.c., comma 3, condiviso da questo Collegio nella sua piena apprezzata ragionevolezza.
4. Nel resto.
Vanno congiuntamente esaminati il primo ed il secondo motivo di ricorso venendo per gli stessi in valutazione profili di violazione di legge e di vizio di motivazione diretti a censurare dell’impugnata decisione l’inosservanza del principio cardine cui si ispira la materia dell’affido dei minori, anche ove limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori ai sensidell’art. 333 c.p.c., ovverosia il diritto del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine.
Segnatamente, precede ogni altra valutazione il rilievo da riconoscersi alla posizione fatta valere dai familiari dei minori -nella fattispecie in esame, i nonni – rispetto allo strumento dell’affido temporaneo etero-familiare, inteso quale misura offerta ad un bambino che versa in difficoltà, determinate dalla malattia di un genitore, isolamento sociale, trascuratezza, fenomeni di violenza fisica e psichica, relazioni disfunzionali, e quindi in casi che, temporaneamente, possono ostacolare la funzione educativa o la convivenza tra genitore e figlio.
L’affido temporaneo etero-familiare è un intervento “ponte”, destinato a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare all’esercizio della responsabilità genitoriale ed a porsi in funzione strumentale alla tutela riconosciuta, con carattere prioritario, dall’ordinamento al diritto del minore a crescere nella propria famiglia d’origine.
La misura rientra tra i provvedimenti convenienti per l’interesse del minore, di cuiall’art. 333 c.c., in quanto volta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale exart. 330 c.c.e ben può declinarsi nelle forme dell’affidamento interfamiliare, ovverossia ai membri della cosiddetta “famiglia allargata”, nell’esigenza, prioritaria, di evitare al minore, insieme al trauma conseguente all’allontanamento dai genitori, quello di vedersi deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto.
Alla capacità dell’affido temporaneo di porsi quale misura diretta a superare gli esiti di condotte pregiudizievoli dei genitori deve quindi accompagnarsi, con carattere di priorità, l’esigenza di non allentare – ove l’affido etero-familiare abbia un’apprezzabile distensione temporale che rifugga, come tale, dal definire una situazione di stretta urgenza – il legame del minore con la famiglia di origine, di cui i nonni sono chiara espressione e tanto in strumentale tutela del diritto, finale e personalissimo, del primo a crescere nella famiglia naturale a salvaguardia del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico (in senso più ampio, sul ruolo dei nonni nei percorsi di affido e frequentazione dei minori: in tema di adozione vd., Cass. n. 23979 del 24/11/2015; in tema di rapporti con il minore, in genere, exart. 317-bis c.c., vd., Cass. n. 19780 del 25/07/2018).
5. Deve quindi in materia trovare applicazione il principio per il quale: “Il giudizio e l’eventuale istruttoria da svolgersi dal giudice del merito in ordine all’adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea, ai sensidell’art. 333 c.p.c., a soddisfare le esigenze del minore ed a salvaguardarne il sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, va accuratamente svolto, valorizzando delle figure vicarianti inter-familiari il contributo al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine che è criterio guida di ogni scelta in materia di affido, anche temporaneo, dei minori”.
6. L’impugnato decreto non ha fatto applicazione dell’indicato principio valorizzando, piuttosto, nel negare l’affido temporaneo ai nonni dei minori, evidenze in fatto che in nessun modo ha posto in valutazione, per saggiarne la resistenza, rispetto al diritto dei minori a crescere ed a permanere nella famiglia di origine, anche allargata a figure vicarianti, al fine di non allentare, seppure temporaneamente, i legami con la stessa.
7. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato con rinvio alla Corte di appello di Venezia, in altra composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i motivi di ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte di appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

Il coniuge che ha contribuito alle spese di costruzione e di manodopera dell’immobile realizzato su terreno di esclusiva proprietà dell’altro coniuge, avrà diritto alla restituzione delle somme spese a tal fine solo se dimostrate. Ove assolto l’onere probatorio nasce un diritto di credito che esula dai rapporti tra comunione legale dei coniugi e principio dell’accessione.

Cass. civ. Sez. I, 4 novembre 2019, n. 28258
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22523/2016 proposto da:
D.A., elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Corridoni n. 23, presso lo studio dell’avvocato Prastaro Ermanno, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Fassetta Bruno, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.E., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Belletti Caterina e Presot Lorenzo, giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 336/2016 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, del 01/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2019 dal cons. MARULLI MARCO.
Svolgimento del processo
1. D.A. ricorre a questa Corte onde sentir cassare l’impugnata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Trieste, rigettandone l’appello, ha confermato la decisione di rigetto in prima istanza della domanda della medesima intesa a conseguire il pagamento della metà delle somme impiegate per la costruzione, su un terreno di esclusiva proprietà dell’ex coniuge A.E., con cui era coniugata in regime di comunione legale, della villa destinata ad abitazione familiare.
Il giudice distrettuale, richiamata la giurisprudenza di questa Corte successiva all’arresto delle SS.UU. 651/1996, ha respinto il proposto gravame sull’assunto che “una corretta analisi della motivazione della sentenza delle Sezione Unite… lascia intendere la continuità del principio giurisprudenziale evolutosi nel ventennio successivo, nel senso di ritenere necessaria la prova di aver fornito un sostegno economico alla costruzione”. Nella specie detta condizione non era stata soddisfatta dall’impugnante, che si era difeso argomentando una sorta di automatismo tra acquisto dei materiali ed insorgenza del relativo credito e che in ragione di ciò non solo non si era creduto gravato dell’onere di dover dimostrare il proprio apporto, ma si era pure astenuto dall’allegare la circostanza.
Il mezzo proposto si vale di due motivi di ricorso, cui resiste l’intimato con controricorso. Memorie di entrambe le parti ex art. 380 bis1 c.p.c..
Motivi della decisione
2. Il primo motivo di ricorso, a mezzo del quale la D. lamenta la violazionedell’art. 177 c.c., comma 1, lett. a), per aver il decidente preteso che l’appellante fornisse prova dell’apporto prestato, quantunque anche alla luce del citato precedente si debba ritenere che i materiali e la manodopera impiegati nella costruzione cadano in comunione, è infondato e va pertanto respinto.
Come anche la deducente mostra di credere è stabile convinzione impostasi nella giurisprudenza di questa Corte di seguito al citato pronunciamento delle SS.UU. – in linea peraltro con l’analogo principio affermatosi prima della riforma del diritto di famiglia in relazione al regime della comunione convenzionale (Cass., Sez. I, 14/06/1966, n. 15450) – che, allorché per effetto del principio enunciatodall’art. 934 c.c.il coniuge proprietario esclusivo del suolo acquisti la proprietà dell’immobile realizzato su di esso in regime di comunione legale, la tutela del coniuge non proprietario del suolo, opera non sul piano del diritto reale, nel senso che in mancanza di un titolo o di una norma non può vantare alcun diritto di comproprietà, anche superficiaria, sulla costruzione, ma sul piano obbligatorio, nel senso che a costui compete un diritto di credito relativo alla metà del valore dei materiali e della manodopera impiegati nella costruzione (Cass., Sez. I, 9/03/2018, n. 5843; Cass., Sez. II, 3/04/2008, n. 8662; Cass. Sez. I, 22/04/1998, n. 4076). L’assunto si legittima, com’è noto, sul presupposto che il principio generale dell’accessione postodall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista ipso iure al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabilel’art. 177 c.c., comma 1, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale (Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27412; Cass., Sez. II, 8/09/2005, n. 17885; Cass., Sez. II, 11/08/1999, n. 8585).
3. La soggezione della specie in discorso alla disciplina dell’accessione che non è derogata, come visto, da quella in materia di acquisti da parte dei coniugi in regime di comunione legale è foriera, oltre a quella che vede il coniuge non proprietario divenire in dipendenza della costruzione titolare solo di un diritto di credito, anche di un’altra conseguenza. Se, infatti, la sedes materiae cui ricondurre la fattispecie è da individuarsi nell’accessione, l’asse del discorso circa il diritto di credito che compete al coniuge non proprietario si sposta conseguentemente fuori dal perimetro segnatodall’art. 177 c.c.in quanto il diritto di credito del coniuge si sottrae alla disciplina degli acquisti in comunione, sicché non potrà essere riconosciuto riguardo ad esso alcun automatismo rispetto alla realizzazione dell’opera e la sua dimostrazione non si sottrarrà all’applicazione delle norme comunemente vigenti in materia di onere della prova. E’ questo quanto, proprio per soddisfare le esigenze di chiarificazione rappresentate dal ricorrente, ha inteso enunciare la giurisprudenza più recente di questa Corte riaffermando l’enunciato nomofilattico di cui si è detto per l’innanzi e precisando, in uno con esso, che “al coniuge non proprietario, che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, previo assolvimento dell’onere della prova d’aver fornito il proprio sostegno economico, il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese a tal fine” (Cass., Sez. 3/07/20:113, n. 16670; Cass., Sez. I, 30/09/2010, n. 20508).
4. Dunque del tutto esattamente il decidente del grado ha respinto ex novo la domanda della D., perché essendo essa gravata del relativo onere probatorio, non vi ha dato alcun seguito, negando di esservi tenuta in forza di un’errata esegesi del quadro normativo, diversamente dovendo invece ribadirsi il concetto che il coniuge non proprietario, onde veder riconosciuto il proprio diritto di credito, deve darne prova in conformità ai principi regolanti l’onere della prova.
5. Il rigetto del primo motivo di ricorso assorbe e rende superflua la cognizione del secondo motivo logicamente subordinato alla fondatezza del precedente.
6. Le spese seguono la soccombenza.
Ricorrono le condizioni per l’applicazione delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

E’ ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della domanda di modifica delle condizioni della separazione

Cass. civ. Sez. I, Sent., 23 ottobre 2019, n. 27205; Pres. Giancola, Cons. Rel. Lamorgese
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 21343/2017 proposto da:
M.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via Conca D’Oro n. 184/190, presso lo studio
dell’avvocato Discepolo Maurizio, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
Me.Ti.Ch., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di
Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Vergari Massimo Maria, giusta procura a margine
del controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, del 20/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/2019 dal cons. LAMORGESE
ANTONIO PIETRO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha
concluso per il rigetto del ricorso;
udito, per il ricorrente, l’avvocato Perucca Diego che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
CHE:
M.G. ha chiesto al Tribunale di Ancona la modifica delle condizioni della separazione personale da
Me.Ti.Ch. e, in particolare, di essere esonerato dall’obbligo di corrisponderle l’assegno di
mantenimento (già fissato in Euro 200,00) e di ridurre il contributo per la figlia a Euro 150,00
(fissato a Euro 300,00).
Il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che pendeva tra le parti il giudizio di
divorzio nel quale entrambe le parti avevano proposto le medesime richieste (il M. aveva chiesto di
essere esonerato dall’obbligo di corrispondere l’assegno e di ridurre l’importo del contributo per la
figlia, mentre la Ch. aveva chiesto di elevare l’assegno per sé a Euro 250,00 e il contributo per la
figlia a Euro 450,00) e che il M. nel giudizio di divorzio aveva formulato le medesime istanze già
proposte nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione, le quali erano precluse in base
al principio del ne bis in idem.
La Corte d’appello di Ancona ha rigettato il reclamo per le ragioni esposte dal primo giudice.
Il M. ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla Ch..
Motivi della decisione
CHE:
Con un unico motivo il ricorrente denuncia erronea applicazione del principio del ne bis in idem,
avendo la Corte di merito erroneamente confermato la statuizione di inammissibilità del ricorso per
la modifica delle condizioni di separazione.
Il ricorso è fondato.
Secondo ius receptum è ammissibile nel corso del giudizio di divorzio la proposizione della
domanda di modifica delle condizioni della separazione – qual è quella del ricorrente di ridurre il
contributo in favore della figlia e di essere esonerato dall’obbligo di corrispondere al coniuge
l’assegno di mantenimento – la cui debenza trova il proprio limite temporale nel passaggio in
giudicato della sentenza di divorzio, la quale fa venir meno il vincolo matrimoniale che è il
presupposto dei provvedimenti di mantenimento in regime separativo.
La sentenza di divorzio (definitiva o non definitiva che sia), operando ex nunc, non comporta la
cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato
anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l’interesse di una delle parti all’operatività della
pronuncia di separazione e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (in tal senso Cass. n. 5062
del 2017, n. 17825 e 19555 del 2013, n. 21091 del 2005).
La richiamata sentenza di questa Corte n. 28990 del 2008, la quale ha osservato che la domanda di
modifica delle condizioni della separazione deve ritenersi in pendenza del giudizio di divorzio
preclusa dal divieto del ne bis in idem, va intesa – contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte
anconetana – nel senso che la preclusione opera nel solo caso in cui si richiedano entrambi gli
assegni (di mantenimento e divorzile in favore del coniuge) per lo stesso periodo (in tal senso Cass.
n. 16127 del 2011, n. 7488 del 1994).
Al di fuori di questa ipotesi non è invocabile il divieto di bis in idem, neppure nel caso in cui il
mantenimento dei figli e del coniuge in regime di separazione sia richiesto in pendenza del giudizio
di divorzio, non rilevando (contrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito) che il coniuge
si sia opposto ai provvedimenti economici richiesti dall’altro coniuge nel giudizio di divorzio o
abbia aderito alla domanda di scioglimento del vincolo. E ciò, tuttavia, sempre che il giudice del
divorzio non abbia provveduto diversamente, adottando provvedimenti temporanei ed urgenti nella
fase presidenziale o istruttoria, nel qual caso vi sarebbe una impropria sovrapposizione tra
provvedimenti incompatibili riguardanti lo stesso periodo temporale seppure a titolo diverso.
Nella specie, non risultando adottati nel giudizio divorzile provvedimenti di contenuto patrimoniale
interferenti con quelli emessi dal (o richiesti al) giudice della separazione, il Tribunale e la Corte
d’appello in fase di reclamo avrebbero dovuto provvedere sulla domanda del M. di modifica delle
condizioni di separazione.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e, di conseguenza, la cassazione del decreto impugnato e il
rinvio alla Corte di merito che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in
diversa composizione, anche per le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi
delle parti e dei soggetti menzionati.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

È dichiarata infondata la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previsti dall’art. 590-bis, comma 1, c.p..

Corte cost., 24 ottobre 2019, n. 223
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale delD.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, nella parte in cui non prevede la punibilità a querela anche per i delitti previstidall’art. 590-bis, primo comma, del codice penale, promosso dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, nel procedimento penale a carico di C.S. S., con ordinanza dell’8 ottobre 2018, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 settembre 2019 il Giudice relatore Francesco Viganò.
1.- Con ordinanza dell’8 ottobre 2018, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2019, il Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, ha sollevato, in riferimentoall’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delD.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previstidall’art. 590-bis, primo comma, del codice penale, in contrasto con quanto stabilito dall’art.1, comma 16, lettera a), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario).
1.1.- Il rimettente premette di dover giudicare della responsabilità penale di C.S. S., imputata del reato previsto dall’art. 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime), primo e ottavo comma, cod. pen., per avere, alla guida della propria autovettura, omesso di concedere la precedenza a un motociclo, in violazione dell’art.145, commi 4 e 10, delD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285(Nuovo codice della strada), così cagionando al conducente del motociclo F. N. e al passeggero N. F. lesioni personali gravi.
1.2.- In punto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, il giudice a quo riferisce che C.S. S., tratta a giudizio con citazione diretta, è stata ammessa al rito abbreviato condizionato all’espletamento di perizia medico-legale sulla persona di F. N.; che secondo le risultanze dell’esame peritale – esteso anche alle lesioni riportate da N. F. – F. N. ha sofferto, in conseguenza del sinistro stradale oggetto di imputazione, una malattia di durata inferiore a venti giorni, mentre N. F. ha patito una malattia guarita in settanta giorni; che dagli atti processuali emerge inequivocabilmente la responsabilità colposa dell’imputata; che le vittime del sinistro non hanno sporto querela.
Il rimettente osserva che, con riferimento alla persona offesa F. N., la contenuta durata della malattia impone la riqualificazione del fatto di reato nell’ipotesi di cuiall’art. 590 cod. pen.(lesioni personali colpose), con conseguente pronuncia, nei confronti dell’imputata, di sentenza di non doversi procedere per difetto di querela della vittima. Diversamente, in relazione alla persona offesa N. F., essendo la malattia di quest’ultima durata settanta giorni, si configura il reato di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., perseguibile d’ufficio; di talché, sussistendo la responsabilità di C.S. S., il processo non potrebbe che concludersi con una sentenza di condanna. Un diverso esito sarebbe conseguibile solo ove il reato di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.fosse punibile a querela, che, in specie, non è stata presentata.
1.3.- Quanto alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo evidenzia che l’art.1, comma 16, lettera a), dellaL. n. 103 del 2017aveva delegato il Governo, entro un anno dall’entrata in vigore del provvedimento, a “prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cuiall’articolo 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicatenell’articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità”.
Nell’esercitare la delega con l’adozione delD.Lgs. n. 36 del 2018, il Governo ha omesso di annoverarel’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.tra le fattispecie oggetto della modifica del regime di procedibilità, con la conseguenza che il reato in questione è tuttora procedibile d’ufficio e non a querela, benché punito con una pena (reclusione da tra mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime) compresa nella forbice edittale per la quale il legislatore delegante aveva previsto l’introduzione della condizione di procedibilità della querela.
Il rimettente sostiene che la mancata previsione della procedibilità a querela per il reato di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.sarebbe frutto non di una mera dimenticanza, ma di una specifica scelta del legislatore delegato. Ciò emergerebbe inequivocabilmente dalla relazione illustrativa alD.Lgs. n. 36 del 2018, nella quale si sosteneva che il delitto in questione rientrasse nelle ipotesi eccettuate dalla punibilità a querela in forza dell’art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), dellaL. n. 103 del 2017, essendo la malattia derivante da lesioni gravi e gravissime commesse in violazione delle norme di disciplina della circolazione stradale equiparabile all’infermità che cagioni incapacità della vittima.
Il giudice a quo ritiene non condivisibile tale assunto del Governo, poiché il legislatore delegante avrebbe escluso la procedibilità a querela per i soli reati contro la persona che, pur puniti con una pena detentiva non superiore a quattro anni, siano posti in essere ai danni di una persona offesa la quale, già prima della commissione del reato, si trovi in stato di incapacità per età o infermità e sia, pertanto, impossibilitata a sporgere querela. Colui che subisce lesioni gravi o gravissime in conseguenza di un sinistro stradale potrebbe non versare affatto in stato di incapacità, ad esempio ove subisca lesioni traumatiche quali il cosiddetto “colpo di frusta” o l’amputazione di un arto, che pur possono determinare una malattia di lunga durata. Non sussisterebbe, dunque, alcuna “correlazione diretta e costante” tra le lesioni gravi o gravissime riportate a seguito di un sinistro stradale e lo stato di incapacità.
Ad avviso del rimettente, la lettura della delega data dal Governo, secondo cui le vittime di un sinistro stradale che abbiano riportato lesioni gravi o gravissime sarebbero “di per sé incapaci per infermità”, si risolverebbe in una violazione dei principi e criteri direttivi impartiti dal legislatore delegante, con conseguente vulnusdell’art. 76 Cost.
La scelta “eccessivamente rigorosa” del legislatore delegato frustrerebbe la finalità deflattiva del contenzioso penale sottesa alla delega e rischierebbe altresì di “vanificare e depotenziare” il ricorso allo strumento risarcitorio, quale forma di ristoro del pregiudizio subito dalla vittima. Secondo il giudice a quo, infatti, “la remissione della querela e l’estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell’art. 162 ter c.p.c.ostituiscono una spinta formidabile al risarcimento dei danni e quindi ad una rapida definizione dei procedimenti, in un contesto in cui alla persona offesa non interessa la condanna di colui che ha causato (o contribuito a causare in caso di concorso di colpa della stessa vittima) il sinistro stradale, ma ottenere il giusto ristoro economico per i danni subiti”.
Il rimettente osserva infine che i delitti di lesioni personali stradali gravi e gravissime, commessi da persona che non abbia fatto uso di sostanze alcooliche o stupefacenti, susciterebbero minore allarme sociale rispetto alle medesime condotte, perpetrate sotto l’effetto di dette sostanze. Si giustificherebbe quindi la previsione di un diverso regime di procedibilità – a querela nell’un caso, d’ufficio in tutti gli altri – in relazione alle fattispecie incriminatrici di cui al primo commadell’art. 590-bis cod. pen.da un lato, e a quelle di cui al quarto, quinto e sesto comma della medesima disposizione, dall’altro lato.
2.- È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata inammissibile o infondata.
2.1.- L’interveniente rammenta anzitutto che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l’uno, relativo alle norme che determinano l’oggetto, i principi ed i criteri direttivi indicati dalla delega, da svolgere tenendo conto del complessivo contesto in cui si collocano ed individuando le ragioni e le finalità poste a fondamento della legge di delegazione; l’altro, relativo alle norme poste dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega (è citata la sentenza n. 250 del 2016).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, poi, il legislatore delegato disporrebbe di margini di discrezionalità nell’attuazione della delega, sempre che ne rispetti la ratio e che la sua attività si inserisca in modo coerente nel complessivo quadro normativo (sono richiamate le sentenze n. 59 del 2016, n. 146 e n. 98 del 2015, n. 119 del 2013), e senza che il libero apprezzamento del legislatore delegato possa assurgere a principio o criterio direttivo (è citata la sentenza n. 293 del 2010).
Nel caso di specie, qualificabile come “ipotetico eccesso di delega in minus”, il rimettente avrebbe omesso di considerare i “margini di delega” spettanti al legislatore delegato, così prospettando una questione manifestamente inammissibile.
2.2.- La questione sarebbe, comunque, infondata nel merito, poiché il legislatore delegato si sarebbe attenuto ai principi e criteri direttivi di cui all’art.1, comma 16, lettera a), dellaL. n. 103 del 2017.
L’assimilazione tra lo stato di malattia conseguente alle lesioni personali stradali gravi o gravissime e lo stato di incapacità, posta a base della scelta del legislatore delegato di non rendere procedibile a querela il delitto di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., si giustificherebbe in quanto – come rilevato anche nella Relazione illustrativa alD.Lgs. n. 36 del 2018- nel sistema del codice penale la malattia è già equiparata alla “incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni”, come reso palese dal disposto dell’art. 583, primo comma, numero 1), cod. pen., relativo alle aggravanti al delitto di lesioni. Il delitto di lesioni “si connota, quindi, per l’evento, che ben può consistere in uno stato di incapacità”. L’assimilazione della malattia allo stato di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per effetto della previsione di cuiall’art. 583, primo comma, cod. pen., non potrebbe che valere anche per l’ipotesi delittuosa di cuiall’art. 590-bis cod. pen., “nella misura in cui la gravità delle lesioni si ricava per relationem, mediante il rinvioall’art. 583 c.p.”.
Del resto, la delega legislativa, nell’individuare lo stato di incapacità della vittima quale condizione ostativa al passaggio dal regime di procedibilità d’ufficio a quello di procedibilità a querela di parte, si riferirebbe in termini generali all’incapacità, senza specificare se essa debba essere intesa come temporanea o permanente, piena oppure parziale, sicché il legislatore delegato “non avrebbe potuto che accoglierne la nozione più ampia”. E, su tali presupposti, ilD.Lgs. n. 36 del 2018non avrebbe previsto la procedibilità a querela né per il delitto di lesioni personali di cuiall’art. 582, primo comma, cod. pen., né per quello di lesioni personali stradali gravi e gravissime di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.; quest’ultimo, peraltro, oggetto di recente novella legislativa a opera dellaL. 23 marzo 2016, n. 41(Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento alD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e alD.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274).
Il reato di lesioni personali derivanti da violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale integrerebbe, poi, una fattispecie criminosa grave e connotata da particolare allarme sociale, “posto che l’evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale”, di talché la scelta del legislatore delegato di non prevedere la procedibilità del delitto a querela di parte sarebbe rispettosa dei principi e criteri della delega contenuta nell’art.1, comma 16, lettera a), dellaL. n. 103 del 2017.
Non sarebbe, infine, condivisibile il presupposto interpretativo del giudice rimettente, secondo cui lo stato di incapacità della persona offesa, condizione ostativa alla modifica del regime di procedibilità, dovrebbe necessariamente preesistere alla commissione del reato, e non potrebbe essere a questo conseguente o collegato.
In senso contrario deporrebbe la circostanza che il legislatore delegato abbia scelto di mantenere la procedibilità d’ufficio per il delitto di abuso di autorità contro arrestati o detenuti (art. 608 cod. pen.), nel quale la persona offesa versa in condizioni di “minorata autonoma difesa” e, pertanto, come osservato nella Relazione illustrativa alD.Lgs. n. 36 del 2018, in “uno stato di incapacità del tutto equiparabile a quello della infermità, dal momento che ben può inibire le normali reazioni difensive come accade per il soggetto affetto da un qualche stato patologico”.
Ancora, come emerge dalla citata Relazione illustrativa, in accoglimento di alcune delle condizioni poste dalle Commissioni giustizia di Camera e Senato, il legislatore delegato non ha previsto la procedibilità a querela in relazione ai delitti di arresto illegale (art. 606 cod. pen.), di indebita limitazione della libertà personale (art. 607 cod. pen.), di perquisizione e ispezione personale arbitrarie (art. 609 cod. pen.), per ragioni di coerenza sistematica con la procedibilità d’ufficio mantenuta per il reato di cuiall’articolo 608 cod. pen., trattandosi, in tutti i casi, di ipotesi delittuose commesse in danno di persona affidata alla custodia dell’autore delle condotte abusive e, dunque, in condizione di minorata difesa.
Una lettura sistematica delD.Lgs. n. 36 del 2018smentirebbe, quindi, l’assunto del giudice rimettente, secondo cui l’incapacità ostativa alla procedibilità a querela dovrebbe preesistere alla commissione del reato, e confermerebbe la coerenza della scelta del legislatore delegato di non prevedere la procedibilità d’ufficio in relazione ai delitti di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.
Dovrebbe dunque, in conclusione, escludersi che il legislatore delegato abbia “”tradito” o applicato in minus” i principi della delega di cui all’art.1, comma 16, lettera a), dellaL. n. 103 del 2017.
Motivi della decisione
1.- Il Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, ha sollevato, in riferimentoall’art. 76 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale delD.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previstidall’art. 590-bis, primo comma, del codice penale, in contrasto con quanto stabilito dall’art.1, comma 16, lettera a), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario).
Secondo il rimettente, il legislatore delegato avrebbe errato nel non prevedere, nell’ambito delD.Lgs. n. 36 del 2018, la punibilità a querela per il delitto di cuiall’art. 590-bis cod. pen., rubricato “Lesioni personali stradali gravi o gravissime”, ove non sussistano le circostanze aggravanti di cui ai commi secondo e seguenti.
L’art.1, comma 16, lettera a), dellaL. n. 103 del 2017aveva delegato il Governo a “prevedere la procedibilità a querela per i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, fatta eccezione per il delitto di cuiall’art. 610 del codice penale, e per i reati contro il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio quando ricorra una delle seguenti condizioni: 1) la persona offesa sia incapace per età o per infermità; 2) ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze indicatenell’articolo 339 del codice penale; 3) nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità”.
L’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.configura un reato contro la persona, punito con la reclusione da tre mesi a un anno laddove il colpevole abbia cagionato lesioni gravi alla persona offesa, e con la reclusione da uno a tre anni laddove le abbia cagionato lesioni gravissime. In entrambe le ipotesi, dunque, la pena detentiva massima non supera nel massimo i quattro anni.
Ad avviso del giudice a quo, il Governo avrebbe pertanto dovuto estendere anche alla fattispecie delittuosa in questione la punibilità a querela, non trovando qui applicazione alcuna delle deroghe previste dalla legge delega al criterio generale basato sulla durata della pena detentiva massima, e in particolare l’eccezione di cui al numero 1) della disposizione poc’anzi citata, relativa alle ipotesi in cui “la persona offesa sia incapace per età o per infermità”.
A tale omissione dovrebbe porre rimedio questa Corte, attraverso la pronuncia additiva sollecitata nell’ordinanza di rimessione.
2.- L’Avvocatura generale dello Stato ha eccepito l’inammissibilità della questione all’esame, con la quale il rimettente si dorrebbe di un “eccesso di delega in minus”, omettendo così di considerare il margine di discrezionalità spettante al Governo nell’esercizio della delega medesima.
L’eccezione è, in realtà, relativa a un profilo che attiene al merito della questione, anziché alla sua ammissibilità.
La questione in questa sede prospettata – peraltro certamente rilevante nel giudizio a quo, in cui si discute della responsabilità penale di un imputato del delitto di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., nei cui confronti non risulta essere stata presentata querela – è, dunque, ammissibile.
3.- Prima di esaminare il merito della questione, giova precisare che il giudice rimettente non lamenta qui un mancato esercizio della delega da parte del legislatore, né un suo parziale esercizio: ipotesi, queste, che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte possono sì determinare una responsabilità politica del Governo verso il Parlamento, ma non una violazionedell’art. 76 Cost., a meno che il mancato parziale esercizio della delega stessa non comporti uno stravolgimento della legge di delegazione (sentenze n. 304 del 2011, n. 149 del 2005, n. 218 del 1987, n. 8 del 1977 e n. 41 del 1975; ordinanze n. 283 del 2013 e n. 257 del 2005).
Il giudice a quo lamenta, invece, la non corretta osservanza di uno specifico criterio di delega – quello di cui all’art.1, comma 16, lettera a), dellaL. n. 103 del 2017- che il Governo ha deciso di esercitare mediante ilD.Lgs. n. 36 del 2018, che ha per l’appunto previsto la procedibilità a querela di una serie di delitti contro la persona e contro il patrimonio previsti dal codice penale e puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni. Nell’esercitare tale delega, il Governo avrebbe – nella prospettiva del rimettente – arbitrariamente omesso di prevedere la procedibilità a querela del delitto di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., anche se tale delitto prevede pene detentive inferiori nel massimo al limite di quattro anni indicato dalla legge delega, e nonostante non ricorra – secondo il giudice a quo – alcuna delle ipotesi eccezionali nelle quali doveva, in base al citato art.1, comma 16, lettera a), dellaL. n. 103 del 2017, conservarsi la regola previgente della procedibilità d’ufficio.
Come è accaduto nella recente sentenza n. 127 del 2017, la Corte è dunque chiamata a valutare se il Governo, nell’esercitare in parte qua la delega conferitagli dal Parlamento, abbia o meno errato nel dare applicazione ai principi e ai criteri direttivi il cui rispetto condiziona, in forzadell’art. 76 Cost., la legittimità costituzionale del decreto legislativo.
Ove risultasse che il Governo abbia interpretato e applicato in maniera non corretta il criterio di delega in parola, e abbia quindi indebitamente omesso di prevedere la procedibilità a querela del delitto di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., tale omissione si risolverebbe in una violazionedell’art. 76 Cost.: non diversamente, del resto, da ciò che accadrebbe ove il Governo avesse previsto la procedibilità a querela di un’ipotesi delittuosa che, secondo le indicazioni del legislatore delegato, doveva invece restare procedibile d’ufficio.
4.- Ciò precisato, la questione non è fondata.
4.1.- Occorre subito sottolineare che, a fronte della previsione di pene detentive massime non superiori a quattro anni nelle due ipotesi delittuose contemplatedall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., il solo thema decidendum nella presente controversia è se il Governo fosse autorizzato a non prevedere la procedibilità a querela di tali fattispecie in ragione dell’operatività di una delle tre eccezioni, previste dall’art.1, comma 16, lettera a), dellaL. n. 103 del 2017, al criterio generale che abbracciava tra l’altro “i reati contro la persona puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria”, diversi dalla violenza privata.
Posta l’ovvia inapplicabilità, nella specie, dell’eccezione prevista dal numero 3) della disposizione – riferita ai soli reati contro il patrimonio -, e considerata l’altrettanto pacifica inapplicabilità dell’ulteriore eccezione prevista al numero 2) – riferita all’ipotesi in cui ricorrano circostanze aggravanti a effetto speciale o taluna delle circostanze di cuiall’art. 339 cod. pen., stante la riconosciuta natura di fattispecie autonome delle ipotesi previstedall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.(Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 11 aprile-6 maggio 2019, n. 18802; sezione terza penale, sentenza 14 febbraio-10 giugno 2019, n. 25538; sezione prima penale, ordinanza 20 dicembre 2018-10 gennaio 2019, n. 1046; sezione quarta penale, sentenza 24 maggio-14 giugno 2018, n. 27425; sezione quarta penale, sentenza 16 maggio-15 settembre 2017, n. 42346; sezione quarta penale, sentenza 1 marzo-14 giugno 2017, n. 29721) -, resta da valutare se la scelta del Governo di non includere le fattispecie delittuose previstedall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.nel novero dei reati procedibili a querela ai sensi delD.Lgs. n. 36 del 2018si giustifichi in relazione all’eccezione prevista dal numero 1), riferita all’ipotesi in cui “la persona offesa sia incapace per età o per infermità”. Profilo, quest’ultimo, su cui effettivamente si incentrano le opposte argomentazioni dell’ordinanza di rimessione e dell’Avvocatura generale dello Stato.
4.2.- La mancata inclusione tra i delitti procedibili a querela tanto della fattispecie di lesioni personali dolose di cuiall’art. 582 cod. pen., nell’ipotesi in cui consegua una malattia di durata superiore a venti giorni, quanto delle fattispecie di lesioni stradali gravi e gravissime di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., è stata giustificata dal Governo, nella Relazione illustrativa al primo schema di decreto legislativo (A.G. 475), “in ragione della considerazione che il legislatore ha già equiparato, ai fini della descrizione della fattispecie, la malattia allo stato di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, come si ricava agevolmente dalla disposizione in punto di aggravante di cuiall’articolo 583, comma 1, n. 1, c.p.Il delitto di lesioni si connota, quindi, per l’evento, che ben può consistere in uno stato di incapacità, e la previsione di delega non qualifica ulteriormente la condizione di incapacità, non specifica se essa debba essere intesa come temporanea o permanente, piena o anche solo parziale, sicché il legislatore delegato non può che accoglierne la nozione più ampia …. Il criterio di delega di cui all’articolo 1, comma 16, lettera a), numero 1),L. n. 103 del 2017impone dunque di preservare la procedibilità d’ufficio quando ricorre la condizione di incapacità della persona offesa per (età o per) infermità”.
La Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel formulare il 6 dicembre 2017 il proprio parere favorevole con condizioni allo schema di decreto legislativo, ha espresso sul punto il proprio dissenso, richiedendo alla condizione numero 3) che la procedibilità a querela fosse estesa anche alle fattispecie di cuiall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen.Secondo la Commissione, infatti, la condizione di incapacità della vittima, per età o per infermità, dovrebbe “ritenersi riferibile ai casi in cui le particolari condizioni di vulnerabilità della vittima, per età o per infermità, preesistano al comportamento criminoso dell’autore del reato e siano perciò da questo indipendenti. La maggiore gravità del fatto, cui si lega la scelta di mantenere ferma la perseguibilità d’ufficio, sembrerebbe, quindi, essere ancorata alla circostanza che l’agente, per la realizzazione del reato, ha sfruttato una situazione di minorata difesa della vittima, antecedente alla condotta punita, che ha reso più agevole l’esecuzione, piuttosto che ad una situazione di infermità procurata anche a seguito della condotta criminosa”.
Nessun rilievo sul punto specifico è stato invece mosso allo schema dalla Commissione giustizia del Senato della Repubblica.
Lo schema di decreto legislativo (A.G. 475-bis), approvato in secondo esame dal Consiglio dei ministri dell’8 febbraio 2018, non ha ritenuto di accogliere la condizione espressa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, reiterando gli argomenti già illustrati nella Relazione al primo schema e aggiungendo che il delitto in parola, “peraltro già oggetto di recente intervento normativo”, suscita “particolare allarme sociale”, ed è comunque connotato “da una certa gravità posto che l’evento lesivo risulta essere conseguenza della violazione di una regola cautelare di condotta posta a presidio proprio della sicurezza della circolazione stradale”.
Su tale secondo schema di decreto la Commissione giustizia della Camera dei deputati non ha espresso alcun parere, mentre la Commissione giustizia del Senato della Repubblica ha espresso parere non ostativo il 7 marzo 2018.
4.3.- I rilievi della Commissione giustizia della Camera dei deputati, ripresi in senso adesivo da varie voci dottrinali e riproposti dall’ordinanza di rimessione oggi all’esame, fanno leva essenzialmente sull’argomento testuale – di per sé nient’affatto peregrino – secondo cui l’espressione “sia incapace” alluderebbe a una condizione di incapacità della persona offesa preesistente alla condotta criminosa, e non già a una situazione creata dalla condotta criminosa stessa, come avviene nel caso delle lesioni personali.
A fronte di ciò, va peraltro sottolineato come la formula normativa utilizzata dal legislatore delegante sia in radice ambigua, non risultando chiaro se essa debba essere riferita alla necessaria presenza, nello schema della fattispecie delittuosa, di una persona offesa incapace per età o per infermità – come accade, ad esempio, nelle ipotesi di corruzione di minorenne (art. 609-quinquies cod. pen.) o di circonvenzione di incapaci (art. 643 cod. pen.), peraltro punite con pena detentiva massima superiore a quattro anni e quindi già a priori non comprese nella delega -, ovvero all’ipotesi in cui, nel singolo caso concreto, la persona offesa attinta dalla condotta criminosa sia incapace, magari proprio per effetto dello stesso evento criminoso.
È evidente, peraltro, come la ratio dell’eccezione in parola miri a confermare la regola della procedibilità d’ufficio per le ipotesi in cui la persona offesa sia una persona vulnerabile a causa della propria incapacità, in modo da assicurare che la tutela dell’ordinamento non venga fatta dipendere dalla sua iniziativa giudiziaria: iniziativa il cui esercizio, eventualmente tramite un rappresentante legale o un curatore speciale – la cui esistenza e la cui nomina non può, peraltro, essere data in questi casi per scontata – potrebbe risultare più difficoltoso di quanto normalmente accada rispetto alla generalità delle persone offese.
Ciò posto, era in facoltà del Governo ritenere che una tale esigenza di tutela rafforzata ricorra anche rispetto al delitto di lesioni stradali gravi o gravissime previstodall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., che è produttivo di notevoli conseguenze pregiudizievoli per la salute della vittima, le quali a loro volta possono determinare una situazione di incapacità, transitoria o permanente, tale da renderle più difficoltosa una eventuale iniziativa giudiziaria volta a sollecitare la persecuzione penale del responsabile delle lesioni.
D’altra parte, la previsione della procedibilità a querela delle ipotesi delittuose contemplatedall’art. 590-bis, primo comma, cod. pen., si sarebbe posta in aperta contraddizione con la scelta, compiuta appena due anni prima dal Parlamento con laL. 23 marzo 2016, n. 41(Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento alD.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e alD.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274), di prevedere la procedibilità d’ufficio di tutte le fattispecie di lesioni stradali di cuiall’art. 590-bis cod. pen., in considerazione del particolare allarme sociale determinato dalle condotte che con la nuova incriminazione si intendevano contrastare; mentre, all’evidenza, la scelta del legislatore delegante appariva volta a prevedere la procedibilità a querela per fatti di modesto contenuto offensivo, come emerge del resto dall’espressa previsione, al numero 3) dell’art. 1, comma 16, lettera a), della legge delega, di un’eccezione alla regola della procedibilità a querela per i reati contro il patrimonio produttivi di un danno alla persona offesa di rilevante gravità.
In conclusione, questa Corte ritiene che il Governo non abbia travalicato i fisiologici margini di discrezionalità impliciti in qualsiasi legge delega, nell’adottare una interpretazione non implausibile – e non distonica rispetto alla ratio di tutela sottesa alle indicazioni del legislatore delegante – del criterio dettato dall’art. 1, comma 16, lettera a), numero 1), dellaL. n. 103 del 2017; e si sia mantenuto così entro il perimetro sancito dal “legittimo esercizio della discrezionalità spettante al Governo nella fase di attuazione della delega, nel rispetto della ratio di quest’ultima e in coerenza con esigenze sistematiche proprie della materia penale” (sentenza n. 127 del 2017). E tanto più nel caso di specie, al cospetto di una delega “ampia” o “vaga”, che interviene per “blocchi” di materie, riferendosi genericamente a due Titoli del codice penale.
Dal che discende la non fondatezza della questione di legittimità in questa sede prospettata.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale delD.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36, recante “Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, sollevata, in riferimentoall’art. 76 della Costituzione, nella parte in cui non prevede la procedibilità a querela anche per i delitti previstidall’art. 590-bis, primo comma, del codice penale, dal Tribunale ordinario di La Spezia, sezione penale, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 24 ottobre 2019.

Depositate le motivazioni della sentenza della Consulta sul caso DJ Fabo.

Corte Costituzionale, 22 novembre 2019, sent. n. 242 – Presidente Lattanzi, Relatore Modugno
SENTENZA N. 242
ANNO 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, promosso dalla Corte di assise di
Milano, nel procedimento penale a carico di M. C., con ordinanza del 14 febbraio 2018, iscritta al n. 43 del
registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale,
dell’anno 2018.
Visti l’atto di costituzione di M. C., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 24 settembre 2019 il Giudice relatore Franco Modugno;
uditi gli avvocati Filomena Gallo e Vittorio Manes per M. C. e l’avvocato Generale dello Stato Gabriella
Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1.– Con ordinanza del 14 febbraio 2018, la Corte d’assise di Milano ha sollevato questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 580 del codice penale:
a) «nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di istigazione e,
quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del proposito di suicidio»,
per ritenuto contrasto con gli artt. 2, 13, primo comma, e 117 della Costituzione, in relazione agli artt. 2 e 8
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a
Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848;
b) «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione dell’esecuzione del suicidio, che non
incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano sanzionabili con la pena della reclusione da 5
a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di istigazione», per ritenuto contrasto con gli
artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.
Con riguardo alle questioni sub a), il riferimento all’art. 3 (anziché all’art. 2) Cost. che compare nel
dispositivo dell’ordinanza di rimessione deve considerarsi frutto di mero errore materiale, alla luce del tenore
complessivo della motivazione e delle «[c]onclusioni» che precedono immediatamente il dispositivo stesso.
1.1.– Secondo quanto riferito dal giudice a quo, le questioni traggono origine dalla vicenda di F. A., il
quale, a seguito di un grave incidente stradale avvenuto il 13 giugno 2014, era rimasto tetraplegico e affetto
da cecità bilaterale corticale (dunque, permanente). Non era autonomo nella respirazione (necessitando
dell’ausilio, pur non continuativo, di un respiratore e di periodiche asportazioni di muco), nell’alimentazione
(venendo nutrito in via intraparietale) e nell’evacuazione. Era percorso, altresì, da ricorrenti spasmi e
contrazioni, produttivi di acute sofferenze, che non potevano essere completamente lenite
farmacologicamente, se non mediante sedazione profonda. Conservava, però, intatte le facoltà intellettive.
All’esito di lunghi e ripetuti ricoveri ospedalieri e di vari tentativi di riabilitazione e di cura (comprensivi
anche di un trapianto di cellule staminali effettuato in India nel dicembre 2015), la sua condizione era
risultata irreversibile.
Aveva perciò maturato, a poco meno di due anni di distanza dall’incidente, la volontà di porre fine alla
sua esistenza, comunicandola ai propri cari. Di fronte ai tentativi della madre e della fidanzata di dissuaderlo
dal suo proposito, per dimostrare la propria irremovibile determinazione aveva intrapreso uno “sciopero”
della fame e della parola, rifiutando per alcuni giorni di essere alimentato e di parlare.
Di seguito a ciò, aveva preso contatto nel maggio 2016, tramite la propria fidanzata, con organizzazioni
svizzere che si occupano dell’assistenza al suicidio: pratica consentita, a certe condizioni, dalla legislazione
elvetica.
Nel medesimo periodo, era entrato in contatto con M. C., imputato nel giudizio a quo, il quale gli aveva
prospettato la possibilità di sottoporsi in Italia a sedazione profonda, interrompendo i trattamenti di
ventilazione e alimentazione artificiale.
Di fronte al suo fermo proposito di recarsi in Svizzera per il suicidio assistito, l’imputato aveva accettato
di accompagnarlo in automobile presso la struttura prescelta. Inviata a quest’ultima la documentazione
attestante le proprie condizioni di salute e la piena capacità di intendere e di volere, F. A. aveva alfine
ottenuto da essa il “benestare” al suicidio assistito, con fissazione della data. Nei mesi successivi alla relativa
comunicazione, egli aveva costantemente ribadito la propria scelta, comunicandola dapprima agli amici e poi
pubblicamente (tramite un filmato e un appello al Presidente della Repubblica) e affermando «di viverla
come “una liberazione”».
Il 25 febbraio 2017 era stato quindi accompagnato da Milano (ove risiedeva) in Svizzera, a bordo di
un’autovettura appositamente predisposta, con alla guida l’imputato e, al seguito, la madre, la fidanzata e la
madre di quest’ultima.
In Svizzera, il personale della struttura prescelta aveva novamente verificato le sue condizioni di salute,
il suo consenso e la sua capacità di assumere in via autonoma il farmaco che gli avrebbe procurato la morte.
In quegli ultimi giorni, tanto l’imputato, quanto i familiari, avevano continuato a restargli vicini,
rappresentandogli che avrebbe potuto desistere dal proposito di togliersi alla vita, nel qual caso sarebbe stato
da loro riportato in Italia.
Il suicidio era peraltro avvenuto due giorni dopo (il 27 febbraio 2017): azionando con la bocca uno
stantuffo, l’interessato aveva iniettato nelle sue vene il farmaco letale.
Di ritorno dal viaggio, M. C. si era autodenunciato ai carabinieri.
A seguito di ordinanza di “imputazione coatta”, adottata ai sensi dell’art. 409 del codice di procedura
penale dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano, egli era stato tratto quindi a
giudizio davanti alla Corte rimettente per il reato di cui all’art. 580 cod. pen., tanto per aver rafforzato il
proposito di suicidio di F. A., quanto per averne agevolato l’esecuzione.
Il giudice a quo esclude, peraltro, la configurabilità della prima ipotesi accusatoria. Alla luce delle prove
assunte nel corso dell’istruzione dibattimentale, F. A. avrebbe, infatti, maturato la decisione di rivolgersi
all’associazione svizzera prima e indipendentemente dall’intervento dell’imputato.
La Corte rimettente ritiene, invece, che l’accompagnamento in auto di F. A. presso la clinica elvetica
integri, in base al diritto vivente, la fattispecie dell’aiuto al suicidio, in quanto condizione per la realizzazione
dell’evento. L’unica sentenza della Corte di cassazione che si è occupata del tema ha, infatti, affermato che le
condotte di agevolazione, incriminate dalla norma censurata in via alternativa rispetto a quelle di istigazione,
debbono ritenersi perciò stesso punibili a prescindere dalle loro ricadute sul processo deliberativo
dell’aspirante suicida. La medesima sentenza ha precisato, altresì, che, alla luce del dettato normativo (in
forza del quale è punito chiunque agevola «in qualsiasi modo» l’esecuzione dell’altrui proposito di suicidio),
la nozione di aiuto penalmente rilevante deve essere intesa nel senso più ampio, comprendendo ogni tipo di
contributo materiale all’attuazione del progetto della vittima (fornire i mezzi, offrire informazioni sul loro
uso, rimuovere ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito e via dicendo, ovvero
anche omettere di intervenire, qualora si abbia l’obbligo giuridico di impedire l’evento) (Corte di cassazione,
sezione prima penale, sentenza 6 febbraio-12 marzo 1998, n. 3147).
1.2.– Su questo presupposto, la Corte d’assise milanese dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale
della norma censurata, anzitutto nella parte in cui incrimina le condotte di aiuto al suicidio anche quando esse
non abbiano contribuito a determinare o a rafforzare il proposito della vittima.
Il giudice a quo rileva come la disposizione denunciata presupponga che il suicidio sia un atto intriso di
elementi di disvalore, in quanto contrario al principio di sacralità e indisponibilità della vita in correlazione
agli obblighi sociali dell’individuo, ritenuti preminenti nella visione del regime fascista.
La disposizione dovrebbe essere, però, riletta alla luce della Costituzione: in particolare, del principio
personalistico enunciato dall’art. 2 – che pone l’uomo e non lo Stato al centro della vita sociale – e di quello
di inviolabilità della libertà personale, affermato dall’art. 13; principi alla luce dei quali la vita – primo fra
tutti i diritti inviolabili dell’uomo – non potrebbe essere «concepita in funzione di un fine eteronomo rispetto
al suo titolare». Di qui, dunque, anche la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla
propria esistenza.
Il diritto all’autodeterminazione individuale, previsto dall’art. 32 Cost. con riguardo ai trattamenti
terapeutici, è stato, d’altronde, ampiamente valorizzato prima dalla giurisprudenza – in particolare, con le
pronunce sui casi Welby (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma, sentenza 23
luglio-17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 16 ottobre
2007, n. 21748) – e poi dal legislatore, con la recente legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), che sancisce in modo espresso il diritto della
persona capace di rifiutare qualsiasi tipo di trattamento sanitario, ancorché necessario per la propria
sopravvivenza (compresi quelli di nutrizione e idratazione artificiale), nonché il divieto di ostinazione
irragionevole nelle cure, individuando come oggetto di tutela da parte dello Stato «la dignità nella fase finale
della vita».
La conclusione sarebbe avvalorata, inoltre, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.
Essa avrebbe conosciuto una evoluzione, il cui approdo finale sarebbe rappresentato dall’esplicito
riconoscimento, sulla base degli artt. 2 e 8 CEDU (che riconoscono e garantiscono, rispettivamente, il diritto
alla vita e il diritto al rispetto della vita privata), del diritto di ciascun individuo «di decidere con quali mezzi
e a che punto la propria vita finirà».
A fronte di ciò, il bene giuridico protetto dalla norma denunciata andrebbe oggi identificato, non già nel
diritto alla vita, ma nella libertà e consapevolezza della decisione del soggetto passivo di porvi fine, evitando
influssi che alterino la sua scelta.
In quest’ottica, la punizione delle condotte di aiuto al suicidio che non abbiano inciso sul percorso
deliberativo della vittima risulterebbe ingiustificata e lesiva degli artt. 2, 13, primo comma, e 117 Cost. In
tale ipotesi, infatti, la condotta dell’agevolatore rappresenterebbe lo strumento per la realizzazione di quanto
deciso da un soggetto che esercita una libertà costituzionale, risultando quindi inoffensiva.
1.3.– La Corte d’assise milanese censura, per altro verso, la norma denunciata nella parte in cui punisce
le condotte di aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito dell’aspirante suicida, con la stessa severa pena
– reclusione da cinque a dieci [recte: dodici] anni – prevista per le condotte di istigazione.
La disposizione violerebbe, per questo verso, l’art. 3 Cost., unitamente al principio di proporzionalità
della pena al disvalore del fatto, desumibile dagli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost.
Le condotte di istigazione al suicidio sarebbero, infatti, certamente più incisive, anche sotto il profilo
causale, rispetto a quelle di chi abbia semplicemente contribuito alla realizzazione dell’altrui autonoma
determinazione. Del tutto diverse risulterebbero, altresì, nei due casi, la volontà e la personalità del partecipe.
2.– È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, il quale ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità delle questioni sotto plurimi profili: per
difetto di rilevanza, avendo il rimettente già escluso, alla luce dell’istruttoria svolta, che il comportamento
dell’imputato sia valso a rafforzare il proposito di suicidio di F. A.; per richiesta di un avallo interpretativo e
omessa sperimentazione dell’interpretazione conforme a Costituzione, non preclusa dall’esistenza di
un’unica pronuncia di segno contrario della Corte di cassazione risalente al 1998, inidonea a costituire diritto
vivente; per richiesta, infine, di una pronuncia manipolativa in materia rimessa alla discrezionalità del
legislatore – quale quella dell’individuazione dei fatti da sottoporre a pena e della determinazione del relativo
trattamento sanzionatorio – e in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata.
Nel merito – ad avviso dell’interveniente – le questioni risulterebbero, comunque sia, infondate.
Erroneo risulterebbe il riferimento alla disciplina di cui alla legge n. 219 del 2017, posto che il
riconoscimento del diritto a rifiutare le cure non implicherebbe affatto quello di ottenere un aiuto al suicidio,
non potendo il paziente chiedere, in ogni caso, al medico trattamenti contrari alla legge o alla deontologia
professionale.
Quanto alla denunciata violazione delle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte di
Strasburgo, quest’ultima ha, in realtà, affermato che l’art. 2 della Convenzione, dato il suo tenore letterale,
deve essere interpretato nel senso che esso contempla il diritto alla vita e non il suo opposto. Esso non
conferisce, quindi, il «diritto a morire», né con l’intervento della pubblica autorità, né con l’assistenza di una
terza persona (Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito).
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU, il divieto assoluto di aiuto al suicidio sarebbe, inoltre, del
tutto compatibile con l’art. 8 della Convenzione, restando affidata al margine di apprezzamento dei singoli
Stati la valutazione se l’eventuale liberalizzazione del suicidio assistito possa far sorgere rischi di abuso a
danno dei pazienti più anziani e vulnerabili.
L’incriminazione dell’aiuto al suicidio risulterebbe, d’altra parte, intrinsecamente ragionevole, anche
qualora si ritenga che alle sue finalità di tutela non resti estranea la libertà di autodeterminazione del titolare
del bene protetto. Tale libertà, quando si orienti nel senso di porre fine alla propria esistenza, dovrebbe
essere, infatti, «assicurata usque ad vitae supremum exitum»: ottica nella quale l’esecuzione di quell’estremo
proposito dovrebbe rimanere riservata esclusivamente all’interessato, così da assicurare fino all’ultimo
istante l’efficacia di un possibile ripensamento.
Quanto, poi, alla censurata omologazione del trattamento sanzionatorio delle condotte di istigazione e di
agevolazione al suicidio, essa non contrasterebbe con i parametri evocati, potendo il giudice valorizzare,
comunque sia, la diversa gravità delle condotte stesse in sede di determinazione della pena nell’ambito della
cornice edittale, ovvero ai fini del riconoscimento di circostanze attenuanti.
3.– Si è costituito, altresì, M. C., imputato nel giudizio a quo, il quale, con una successiva memoria –
contestate le eccezioni di inammissibilità dell’Avvocatura generale dello Stato – ha rilevato come, di là dalla
generica formulazione del petitum, le questioni debbano ritenersi radicate sul caso di specie.
Alla luce dello sviluppo argomentativo dell’ordinanza di rimessione, i dubbi di legittimità costituzionale
dovrebbero reputarsi circoscritti, in particolare, alle ipotesi di agevolazione del suicidio di un soggetto che
versi «in uno stato di malattia irreversibile che produce gravi sofferenze, essendo tenuto in vita grazie a
presidi medici in assenza dei quali andrebbe incontro, sia pure in modo lento e doloroso per sé e per i suoi
cari, alla fine della propria esistenza».
In tali termini, le questioni risulterebbero pienamente fondate.
3.1.– Al riguardo, la parte costituita osserva come, nel disegno del legislatore del codice penale del 1930,
la norma censurata fosse destinata a proteggere la vita, intesa come bene non liberamente disponibile da parte
del suo titolare. Nella visione dell’epoca, infatti, la tutela dell’individuo era secondaria rispetto a quella della
collettività statale: il suicidio era visto, di conseguenza, in termini negativi, come l’atto di chi, togliendosi la
vita, sottraeva forza lavoro e cittadini alla Patria. Non ritenendosi di dover sanzionare il suicida (neppure
qualora ciò fosse materialmente possibile, ossia nel caso di semplice tentativo), si apprestava quindi una
tutela di tipo indiretto, punendo chi avesse contribuito, sul piano psicologico o materiale, alla realizzazione
del proposito di suicidio altrui.
Con l’entrata in vigore della Costituzione, tuttavia, il bene della vita dovrebbe essere riguardato
unicamente in una prospettiva personalistica, come interesse del suo titolare volto a consentire il pieno
sviluppo della persona, secondo il disposto dell’art. 3, secondo comma, Cost. Di qui la maggiore attenzione
verso la libertà di autodeterminazione individuale, anche nelle fasi finali della vita, specie quando si tratti di
persone che versano in condizioni di eccezionale sofferenza: atteggiamento che ha trovato la sua espressione
emblematica nella sentenza della Corte di cassazione relativa al caso di Eluana Englaro (Cass., n. 21748 del
2007).
Di fondamentale rilievo, in questa cornice, risulterebbe l’intervento normativo realizzato con la legge n.
219 del 2017, la quale, nel quadro della valorizzazione del principio costituzionale del consenso informato,
ha «positivizzato» il diritto del paziente di rifiutare le cure e di “lasciarsi morire”.
3.2.– Tale assetto normativo renderebbe ancor più evidente l’incoerenza dell’art. 580 cod. pen., nella
parte in cui punisce anche la mera agevolazione del suicidio di chi abbia liberamente maturato il relativo
proposito al fine di porre termine a uno stato di grave e cronica sofferenza, provocato anche dalla
somministrazione di presidi medico-sanitari non voluti sul proprio corpo.
Per questo verso, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il «principio personalista», di cui
all’art. 2 Cost., e con quello di inviolabilità della libertà personale, affermato dall’art. 13 Cost.: precetto
costituzionale, quest’ultimo, che, unitamente all’art. 32 Cost. (non evocato nel dispositivo dell’ordinanza di
rimessione, ma ripetutamente richiamato in motivazione), assicura la piena libertà dell’individuo di scegliere
quali interferenze esterne ammettere sul proprio corpo e di tutelare, in questo senso, la sua dignità.
Emblematico, al riguardo, risulterebbe il caso oggetto del giudizio a quo, nel quale il soggetto che aveva
liberamente deciso di concludere la propria esistenza – senza essere peraltro in grado di provvedervi
autonomamente – risultava sottoposto a trattamenti sanitari molto invasivi, la cui interruzione, ove pure
accompagnata dalla sedazione profonda, lo avrebbe portato alla morte solo dopo diversi giorni, generando un
prolungato stato di sofferenza nei familiari.
La libertà di rifiuto di simili presidi, senza che la dignità del malato sia vulnerata con l’avvio di una fine
lenta e dolorosa, esigerebbe il riconoscimento della possibilità di accedere, anche tramite l’aiuto di terzi, a un
farmaco letale.
La norma censurata violerebbe, in quest’ottica, anche il principio di ragionevolezza, imponendo un
sacrificio assoluto di libertà di primario rilievo costituzionale, senza distinguere le condotte realmente lesive
del bene protetto da quelle volte invece a consentire l’attuazione del diritto all’autodeterminazione nelle
scelte di fine vita, non realizzabili da parte del diretto interessato.
3.3.– La norma denunciata si porrebbe in contrasto, ancora, con l’art. 8 CEDU e, di conseguenza, con
l’art. 117, primo comma, Cost.
Nella prospettiva della Corte EDU, infatti, il diritto all’autodeterminazione individuale, anche con
riguardo alle scelte inerenti il fine vita, costituisce il terreno su cui poggia l’interpretazione del citato art. 8
della Convenzione, che prevede il «diritto al rispetto della vita privata e familiare». Ciò comporta che le
interferenze statali su tale diritto possono ritenersi legittime solo entro i limiti indicati dal paragrafo 2 dello
stesso art. 8, cioè solo a condizione che siano normativamente previste, oltre che necessarie e proporzionate
rispetto a uno degli scopi indicati dalla predetta disposizione.
Al riguardo, verrebbe in rilievo, come leading case, la sentenza Pretty contro Regno Unito del 2002, con
la quale si è ritenuto che la previsione di un generale divieto di aiuto al suicidio non si ponesse, nella specie,
in contrasto con il canone della proporzionalità dell’interferenza statale, di cui al citato art. 8, paragrafo 2,
CEDU, in quanto l’ordinamento penale britannico è improntato al principio di flessibilità. In quel sistema,
infatti, vige un regime di azione penale discrezionale e non è, inoltre, previsto un minimo edittale di pena per
l’aiuto al suicidio, cosicché è consentito al giudice di parametrare o addirittura di escludere la risposta
punitiva, in rapporto al concreto disvalore del fatto.
Lo standard di proporzionalità desumibile dall’art. 8 CEDU apparirebbe, per converso, apertamente
violato dall’art. 580 cod. pen., che stabilisce un divieto generalizzato e incondizionato di agevolazione
dell’altrui proposito suicida, in un sistema, quale quello italiano, governato dal regime di obbligatorietà
dell’azione penale, prevedendo, per di più, una pena minima edittale di cinque anni di reclusione.
3.4.– La norma denunciata vulnererebbe, ancora, i principi di offensività e di proporzionalità e la
funzione rieducativa della pena, ponendosi così in contrasto con gli artt. 13, 25, secondo comma – anche in
riferimento all’art. 3 –, e 27, terzo comma, Cost.
L’art. 580 cod. pen. rappresenterebbe, infatti, una ipotesi eccezionale di incriminazione del concorso in
un fatto lecito altrui, giustificabile – anche per quanto attiene al particolare rigore della risposta punitiva –
solo sulla base di una anacronistica visione statalista del bene giuridico della vita: visione inconciliabile, per
le ragioni indicate, con l’attuale assetto costituzionale.
In questa prospettiva, la condotta di chi si limiti ad agevolare la realizzazione di un proposito di suicidio
liberamente formatosi dovrebbe essere considerata come un «comportamento “penalmente inane”», essendo
volta a garantire il diritto fondamentale all’autodeterminazione sulle scelte del fine vita, riferite a una
esistenza ritenuta – per circostanze oggettive – non più dignitosa dal suo titolare.
3.5.– Evidente sarebbe anche la violazione del principio di eguaglianza, sotto plurimi profili.
La norma censurata determinerebbe, infatti, una disparità di trattamento tra chi è in grado di porre fine
alla propria vita da solo, senza bisogno di aiuto esterno, e chi, invece, è fisicamente impossibilitato a farlo per
la gravità delle proprie condizioni patologiche, con conseguente discriminazione a scapito proprio dei casi
maggiormente meritevoli di considerazione.
Irragionevolmente discriminatoria risulterebbe, inoltre, una disciplina penale che riconosca la liceità
dell’interruzione delle cure con esito letale, e dunque la non antigiuricidità di una condotta attiva di
interruzione di un decorso causale immediatamente salvifico, punendo invece la condotta attiva di
agevolazione della causazione immediata della morte in condizioni analoghe.
La violazione del principio di eguaglianza-ragionevolezza si apprezzerebbe anche all’interno della
struttura della fattispecie, che vede equiparate quoad poenam condotte – la determinazione e il rafforzamento
del proposito suicidario, da un lato, e la semplice agevolazione, dall’altro – caratterizzate da un coefficiente
di offensività radicalmente diverso.
Una simile irragionevole equiparazione si risolverebbe anche in un difetto di proporzionalità del
trattamento sanzionatorio, atta a compromettere la funzione rieducativa della pena.
3.6.– Sulla base di tali considerazioni, la parte costituita ha chiesto, quindi, che l’art. 580 cod. pen. venga
dichiarato costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui punisce la condotta di chi abbia agevolato
l’esecuzione della volontà, liberamente formatasi, della persona che versi in uno stato di malattia irreversibile
che produce gravi sofferenze, sempre che l’agevolazione sia strumentale al suicidio di chi, alternativamente,
avrebbe potuto darsi la morte rifiutando i trattamenti sanitari»; ovvero, in subordine, «nella parte in cui
prevede che le condotte di agevolazione al suicidio che non abbiano inciso sulla formazione del proposito
suicidario siano punite allo stesso modo della istigazione al suicidio».
4.– Sono intervenuti, inoltre, ad opponendum, il Centro Studi «Rosario Livatino», la libera associazione
di volontariato «Vita è» e il Movimento per la vita italiano.
Tali interventi sono stati dichiarati inammissibili da questa Corte con ordinanza pronunciata all’udienza
pubblica del 23 ottobre 2018.
5.– In esito alla medesima udienza, questa Corte ha pronunciato l’ordinanza n. 207 del 2018, con la
quale:
a) ha rilevato come – pur in assenza di una espressa indicazione in tal senso da parte del giudice a quo –
le questioni attinenti al trattamento sanzionatorio della fattispecie criminosa dell’aiuto al suicidio debbano
ritenersi logicamente subordinate a quelle attinenti al suo ambito applicativo;
b) ha ritenuto non fondate le eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale dello Stato;
c) ha escluso che – contrariamente a quanto sostenuto in via principale dal rimettente – l’incriminazione
dell’aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima sia, di per sé, incompatibile con la
Costituzione: essa si giustifica, infatti, in un’ottica di tutela del diritto alla vita, specie delle «persone più
deboli e vulnerabili»;
d) ha individuato, nondimeno, una circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie,
corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi (come nel caso oggetto del
giudizio a quo) in una persona «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o
psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di
sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli»: evenienza nella quale il
divieto indiscriminato di aiuto al suicidio «finisce […] per limitare la libertà di autodeterminazione del
malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt.
2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla
vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente
apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di
ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive»;
e) ha escluso, tuttavia, di poter porre rimedio – «almeno allo stato» – «al riscontrato vulnus», tramite una
pronuncia meramente ablativa riferita ai pazienti che versino nelle condizioni sopra indicate: in assenza di
una disciplina legale della prestazione dell’aiuto verrebbero, infatti, a crearsi situazioni gravide di pericoli di
abuso nei confronti dei soggetti in condizioni di vulnerabilità; tale disciplina dovrebbe, d’altro canto,
investire una serie di profili, variamente declinabili in base a scelte discrezionali, spettanti in linea di
principio al legislatore;
f) ha escluso, però, al tempo stesso, di poter ricorrere alla tecnica decisoria precedentemente adottata in
casi similari, costituita dalla dichiarazione di inammissibilità delle questioni accompagnata da un monito al
legislatore per l’introduzione della disciplina necessaria, alla quale dovrebbe fare seguito, nel caso il cui il
monito resti senza riscontro, la declaratoria di incostituzionalità: tale tecnica, infatti, ha «l’effetto di lasciare
in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni, per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa
non conforme a Costituzione»; effetto che «non può considerarsi consentito nel caso in esame, per le sue
peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti»;
g) ha ritenuto, perciò, di dover percorrere una via alternativa: facendo leva, cioè, sui «propri poteri di
gestione del processo costituzionale», questa Corte ha rinviato il giudizio in corso, fissando una nuova
discussione delle questioni all’udienza del 24 settembre 2019, «in esito alla quale potrà essere valutata
l’eventuale sopravvenienza di una legge che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela».
In questo modo, si è lasciata pur sempre al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni
rimesse alla sua discrezionalità, evitando, però, che la norma censurata potesse trovare applicazione medio
tempore (il giudizio a quo è rimasto, infatti, sospeso, mentre negli altri giudizi i giudici hanno avuto modo di
valutare se analoghe questioni fossero rilevanti e non manifestamente infondate).
6.– In prossimità della nuova udienza, la parte costituita ha depositato una ulteriore memoria, rilevando
come l’invito rivolto al Parlamento da questa Corte non sia stato accolto. Nessun seguito hanno, infatti, avuto
le proposte di legge presentate, che prospettavano, peraltro, soluzioni sensibilmente diverse tra loro.
A fronte di ciò, la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 580 cod. pen., nei contorni già
tracciati dall’ordinanza n. 207 del 2018, non sarebbe ulteriormente procrastinabile: e ciò per ragioni radicate,
oltre che nei fondamentali diritti del malato e nella sua dignità, anche nei diritti inviolabili dell’imputato, il
quale si vedrebbe altrimenti infliggere una sanzione penale sulla base di una norma incostituzionale per cause
«ordinamentali a lui non addebitabili». Il principio di leale collaborazione istituzionale, al quale è stata
accordata la priorità in una prima fase, non potrebbe, dunque, che recedere, allo stato, dinanzi alle esigenze di
ripristino della costituzionalità violata.
Né gioverebbe obiettare che il mantenimento di una “cintura di protezione” penalmente presidiata è
giustificata, nell’ipotesi in esame, da esigenze di tutela del bene supremo della vita umana. Le funzioni di
prevenzione generale e speciale continuerebbero, infatti, a essere assolte dall’art. 580 cod. pen., quale
risultante all’esito della pronuncia di accoglimento, stante la verificabilità ex post, da parte del giudice
penale, della sussistenza delle quattro condizioni lato sensu scriminanti indicate dall’ordinanza n. 207 del
2018: condizioni la cui coesistenza risulterebbe largamente idonea a evitare che la dichiarazione di
incostituzionalità possa preludere a una vanificazione della tutela dei soggetti vulnerabili.
In questa cornice, una sentenza di «accoglimento manipolativo», che inserisca tali condizioni nel testo
dell’art. 580 cod. pen., rappresenterebbe una «garanzia di certezza in senso pieno», risultando perciò
preferibile tanto a una pronuncia interpretativa di rigetto, quanto a una sentenza additiva di principio:
decisione, quest’ultima, che farebbe gravare sul singolo giudice l’impropria responsabilità di ricavare la
regola attuativa del principio posto dalla Corte costituzionale, quando invece l’art. 25, secondo comma, Cost.
impone che i confini della norma penale siano determinati e precisi.
A fronte dell’inerzia legislativa, la Corte potrebbe, d’altra parte, ricercare in norme già vigenti
nell’ordinamento idonei criteri ai quali parametrare l’accertamento preventivo dei requisiti di liceità del
suicidio assistito. Ciò particolarmente alla luce dei più recenti orientamenti della giurisprudenza
costituzionale, dai quali emerge una netta attenuazione della tesi per cui gli interventi di accoglimento
manipolativo esigerebbero l’esistenza di strette “rime obbligate”: ritenendosi, di contro, sufficiente, a tal fine,
che il sistema offra «precisi punti di riferimento» e «soluzioni già esistenti».
Nella specie, la Corte potrebbe utilmente attingere alla disciplina delle modalità di raccolta della volontà
di revoca del consenso alle cure, di cui all’art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017. I passaggi
procedurali prefigurati da tale disposizione risponderebbero a molte delle esigenze di regolamentazione poste
in evidenza dall’ordinanza n. 207 del 2018: in particolare, che sia un medico a verificare ex ante, all’interno
dell’alleanza terapeutica con il paziente, le condizioni indicate da detta ordinanza, attestando il suo controllo
mediante idonea documentazione e prospettando le possibili alternative al suicidio assistito, compresa la
possibilità di ridurre le sofferenze tramite, ad esempio, le cure palliative.
La parte costituita conclude, pertanto, chiedendo che l’art. 580 cod. pen. sia dichiarato
costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui prevede che l’aiuto al suicidio sia punibile anche se la
persona che ha inteso porre fine alla propria vita è “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di
sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo
di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”».
Considerato in diritto
1.– La Corte d’assise di Milano dubita della legittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, che
prevede il reato di istigazione o aiuto al suicidio, sotto due distinti profili.
1.1.– La Corte rimettente pone in discussione, in primo luogo, il perimetro applicativo della disposizione
censurata, lamentando che – secondo il diritto vivente – essa incrimini le condotte di aiuto al suicidio «in
alternativa alle condotte di istigazione e, quindi, a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al
rafforzamento del proposito di suicidio».
La disposizione denunciata violerebbe, per questo verso, gli artt. 2 e 13, primo comma, della
Costituzione, i quali, sancendo rispettivamente il «principio personalistico» – che pone l’uomo, e non lo
Stato, al centro della vita sociale – e quello di inviolabilità della libertà personale, riconoscerebbero la libertà
della persona di autodeterminarsi anche in ordine alla fine della propria esistenza, scegliendo quando e come
essa debba aver luogo.
La medesima disposizione si porrebbe, altresì, in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., in
relazione agli artt. 2 e 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto
1955, n. 848, i quali, nel salvaguardare, rispettivamente, il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita
privata, comporterebbero – in base all’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo – che
l’individuo abbia il diritto di «decidere con quali mezzi e a che punto la propria vita finirà» e che l’intervento
repressivo degli Stati in questo campo possa avere soltanto la finalità di evitare rischi di indebita influenza
nei confronti di soggetti particolarmente vulnerabili.
Alla luce di tutti i parametri evocati, risulterebbe, dunque, ingiustificata la punizione delle condotte di
agevolazione dell’altrui suicidio che costituiscano mera attuazione di quanto autonomamente deciso da chi
esercita la libertà in questione, senza influire in alcun modo sul percorso psichico del soggetto passivo,
trattandosi di condotte non lesive del bene giuridico tutelato.
1.2.– La Corte milanese contesta, in secondo luogo, il trattamento sanzionatorio riservato alle condotte in
questione, censurando l’art. 580 cod. pen. «nella parte in cui prevede che le condotte di agevolazione
dell’esecuzione del suicidio, che non incidano sul percorso deliberativo dell’aspirante suicida, siano
sanzionabili con la pena della reclusione da 5 a 10 [recte: 12] anni, senza distinzione rispetto alle condotte di
istigazione».
Sotto questo profilo, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost., essendo le condotte di
istigazione al suicidio certamente più gravi, sotto il profilo causale, rispetto a quelle di chi abbia
semplicemente contribuito alla realizzazione dell’altrui autonoma determinazione di porre fine alla propria
esistenza, e risultando del tutto diverse, nei due casi, la volontà e la personalità dell’agente.
Sarebbero violati, inoltre, gli artt. 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., in forza dei quali la
libertà dell’individuo può essere sacrificata solo a fronte della lesione di un bene giuridico non altrimenti
evitabile e la sanzione deve essere proporzionata alla lesione provocata, così da prevenire la violazione e
provvedere alla rieducazione del reo.
2.– Con l’ordinanza n. 207 del 2018, questa Corte ha già formulato una serie di rilievi e tratto una serie
di conclusioni in ordine al thema decidendum. Gli uni e le altre sono, in questa sede, confermati. A essi si
salda, in consecuzione logica, l’odierna decisione.
2.1.– Con la citata ordinanza, questa Corte ha rilevato, anzitutto, come tra le questioni sollevate
intercorra un rapporto di subordinazione implicita: interrogarsi sul quantum della pena ha, infatti, un senso
solo ove le condotte avute di mira restino penalmente rilevanti e, dunque, solo in caso di mancato
accoglimento delle questioni volte a ridisegnare i confini applicativi della fattispecie criminosa.
Ha ritenuto, altresì, infondate le plurime eccezioni di inammissibilità formulate dall’Avvocatura generale
dello Stato, ivi compresa quella di omessa sperimentazione dell’interpretazione conforme a Costituzione,
rilevando come la prospettata interpretazione adeguatrice risulti incompatibile con il tenore letterale della
norma censurata.
2.2.– Nel merito, questa Corte ha escluso che – contrariamente a quanto sostenuto in via principale dal
giudice a quo – l’incriminazione dell’aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima,
possa ritenersi di per sé in contrasto con la Costituzione.
Per sostenere il contrasto, non è pertinente, infatti, il riferimento del rimettente al diritto alla vita,
riconosciuto implicitamente – come «primo dei diritti inviolabili dell’uomo» (sentenza n. 223 del 1996), in
quanto presupposto per l’esercizio di tutti gli altri – dall’art. 2 Cost. (sentenza n. 35 del 1997), nonché, in
modo esplicito, dall’art. 2 CEDU.
«Dall’art. 2 Cost. – non diversamente che dall’art. 2 CEDU – discende il dovere dello Stato di tutelare la
vita di ogni individuo: non quello – diametralmente opposto – di riconoscere all’individuo la possibilità di
ottenere dallo Stato o da terzi un aiuto a morire. Che dal diritto alla vita, garantito dall’art. 2 CEDU, non
possa derivare il diritto di rinunciare a vivere, e dunque un vero e proprio diritto a morire, è stato, del resto,
da tempo affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, proprio in relazione alla tematica dell’aiuto al
suicidio (sentenza 29 aprile 2002, Pretty contro Regno Unito)» (ordinanza n. 207 del 2018).
Neppure, poi, è possibile desumere la generale inoffensività dell’aiuto al suicidio da un generico diritto
all’autodeterminazione individuale, riferibile anche al bene della vita: diritto che il rimettente ricava dagli
artt. 2 e 13, primo comma, Cost. A prescindere dalle concezioni di cui era portatore il legislatore del 1930, la
ratio dell’art. 580 cod. pen. può essere agevolmente scorta, alla luce del vigente quadro costituzionale, nella
«tutela del diritto alla vita, soprattutto delle persone più deboli e vulnerabili, che l’ordinamento penale
intende proteggere da una scelta estrema e irreparabile, come quella del suicidio. Essa assolve allo scopo, di
perdurante attualità, di tutelare le persone che attraversano difficoltà e sofferenze, anche per scongiurare il
pericolo che coloro che decidono di porre in atto il gesto estremo e irreversibile del suicidio subiscano
interferenze di ogni genere» (ordinanza n. 207 del 2018).
Le medesime considerazioni valgono, altresì, ad escludere che la norma censurata si ponga, sempre e
comunque sia, in contrasto con l’art. 8 CEDU, il quale sancisce il diritto di ciascun individuo al rispetto della
propria vita privata: conclusione, questa, confermata dalla pertinente giurisprudenza della Corte europea dei
diritti dell’uomo.
2.3.– All’interno del petitum principale del rimettente, questa Corte ha individuato, nondimeno, una
circoscritta area di non conformità costituzionale della fattispecie criminosa, corrispondente segnatamente ai
casi in cui l’aspirante suicida si identifichi – come nella vicenda oggetto del giudizio a quo – in una persona
«(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova
assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti
(d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli» (ordinanza n. 207 del 2018).
Si tratta di «situazioni inimmaginabili all’epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate
sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e della tecnologia, spesso capaci di strappare
alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di
funzioni vitali». In tali casi, l’assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita può presentarsi al malato come
l’unico modo per sottrarsi, secondo le proprie scelte individuali, a un mantenimento artificiale in vita non più
voluto e che egli ha il diritto di rifiutare in base all’art. 32, secondo comma, Cost. Parametro, questo, non
evocato nel dispositivo nell’ordinanza di rimessione, ma più volte richiamato in motivazione.
Nei casi considerati – ha osservato questa Corte – la decisione di accogliere la morte potrebbe essere già
presa dal malato, sulla base della legislazione vigente, con effetti vincolanti nei confronti dei terzi, a mezzo
della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a
sedazione profonda continua. Ciò, in forza della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), la cui disciplina recepisce e sviluppa, nella
sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria – in particolare a
seguito delle sentenze sui casi Welby (Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma,
sentenza 23 luglio-17 ottobre 2007, n. 2049) ed Englaro (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza
16 ottobre 2007, n. 21748) – nonché le indicazioni di questa Corte riguardo al valore costituzionale del
principio del consenso informato del paziente al trattamento sanitario proposto dal medico (ordinanza n. 207
del 2018): principio qualificabile come vero e proprio diritto della persona, che trova fondamento nei principi
espressi negli artt. 2, 13 e 32 Cost. (sentenze n. 253 del 2009 e n. 438 del 2008).
La citata legge n. 219 del 2017 riconosce, infatti, ad «[o]gni persona capace di agire» il diritto di rifiutare
o interrompere qualsiasi trattamento sanitario, ancorché necessario alla propria sopravvivenza,
comprendendo espressamente nella relativa nozione anche i trattamenti di idratazione e nutrizione artificiale
(art. 1, comma 5): diritto inquadrato nel contesto della «relazione di cura e di fiducia» tra paziente e medico.
In ogni caso, il medico «è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento
sanitario o di rinunciare al medesimo», rimanendo, «in conseguenza di ciò, […] esente da responsabilità
civile o penale» (art. 1, comma 6).
Integrando le previsioni della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore) – che tutela e garantisce l’accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore da parte del paziente, inserendole nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza – la legge n. 219 del
2017 prevede che la richiesta di sospensione dei trattamenti sanitari possa essere associata alla richiesta di
terapie palliative, allo scopo di alleviare le sofferenze del paziente (art. 2, comma 1). Lo stesso art. 2
stabilisce inoltre, al comma 2, che il medico possa, con il consenso del paziente, ricorrere alla sedazione
palliativa profonda continua in associazione con la terapia del dolore, per fronteggiare sofferenze refrattarie
ai trattamenti sanitari. Disposizione, questa, che «non può non riferirsi anche alle sofferenze provocate al
paziente dal suo legittimo rifiuto di trattamenti di sostegno vitale, quali la ventilazione, l’idratazione o
l’alimentazione artificiali: scelta che innesca un processo di indebolimento delle funzioni organiche il cui
esito – non necessariamente rapido – è la morte» (ordinanza n. 207 del 2018).
La legislazione oggi in vigore non consente, invece, al medico di mettere a disposizione del paziente che
versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a
determinarne la morte. Pertanto, il paziente, per congedarsi dalla vita, è costretto a subire un processo più
lento e più carico di sofferenze per le persone che gli sono care. Ne è testimonianza il caso oggetto del
giudizio principale, nel quale, «[s]econdo quanto ampiamente dedotto dalla parte costituita, […] l’interessato
richiese l’assistenza al suicidio, scartando la soluzione dell’interruzione dei trattamenti di sostegno vitale con
contestuale sottoposizione a sedazione profonda (soluzione che pure gli era stata prospettata), proprio perché
quest’ultima non gli avrebbe assicurato una morte rapida. Non essendo egli, infatti, totalmente dipendente dal
respiratore artificiale, la morte sarebbe sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata,
quantificabile in alcuni giorni: modalità di porre fine alla propria esistenza che egli reputava non dignitosa e
che i propri cari avrebbero dovuto condividere sul piano emotivo» (ordinanza n. 207 del 2018).
Al riguardo, occorre in effetti considerare che la sedazione profonda continua, connessa all’interruzione
dei trattamenti di sostegno vitale – sedazione che rientra nel genus dei trattamenti sanitari – ha come effetto
l’annullamento totale e definitivo della coscienza e della volontà del soggetto sino al momento del decesso.
Si comprende, pertanto, come la sedazione terminale possa essere vissuta da taluni come una soluzione non
accettabile.
Nelle ipotesi configurate nel dettaglio all’inizio di questo punto 2.3. vengono messe in discussione,
d’altronde, le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione penale dell’aiuto al suicidio.
Se, infatti, il fondamentale rilievo del valore della vita non esclude l’obbligo di rispettare la decisione del
malato di porre fine alla propria esistenza tramite l’interruzione dei trattamenti sanitari – anche quando ciò
richieda una condotta attiva, almeno sul piano naturalistico, da parte di terzi (quale il distacco o lo
spegnimento di un macchinario, accompagnato dalla somministrazione di una sedazione profonda continua e
di una terapia del dolore) – non vi è ragione per la quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo
assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo
al decorso più lento conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale. Quanto, poi,
all’esigenza di proteggere le persone più vulnerabili, è ben vero che i malati irreversibili esposti a gravi
sofferenze appartengono solitamente a tale categoria di soggetti. Ma è anche agevole osservare che, se chi è
mantenuto in vita da un trattamento di sostegno artificiale è considerato dall’ordinamento in grado, a certe
condizioni, di prendere la decisione di porre termine alla propria esistenza tramite l’interruzione di tale
trattamento, non si vede la ragione per la quale la stessa persona, a determinate condizioni, non possa
ugualmente decidere di concludere la propria esistenza con l’aiuto di altri.
La conclusione è dunque che entro lo specifico ambito considerato, il divieto assoluto di aiuto al suicidio
finisce per limitare ingiustificatamente nonché irragionevolmente la libertà di autodeterminazione del malato
nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e
32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi dalla vita.
2.4.– Con la stessa ordinanza n. 207 del 2018, questa Corte ha ritenuto, peraltro, di non poter porre
rimedio – «almeno allo stato» – «al riscontrato vulnus», tramite una pronuncia meramente ablativa, riferita ai
pazienti che versino nelle condizioni sopra indicate. Una simile soluzione avrebbe, infatti, generato il
pericolo di lesione di altri valori costituzionalmente protetti, lasciando «del tutto priva di disciplina legale la
prestazione di aiuto materiale ai pazienti in tali condizioni, in un ambito ad altissima sensibilità etico-sociale
e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi».
In assenza di una specifica disciplina della materia, infatti, «qualsiasi soggetto – anche non esercente una
professione sanitaria – potrebbe lecitamente offrire, a casa propria o a domicilio, per spirito filantropico o a
pagamento, assistenza al suicidio a pazienti che lo desiderino, senza alcun controllo ex ante sull’effettiva
sussistenza, ad esempio, della loro capacità di autodeterminarsi, del carattere libero e informato della scelta
da essi espressa e dell’irreversibilità della patologia da cui sono affetti». Conseguenze, quelle ora indicate,
delle quali «questa Corte non può non farsi carico» (ordinanza n. 207 del 2018).
Una regolazione della materia, intesa ad evitare simili scenari, gravidi di pericoli per la vita di persone in
situazione di vulnerabilità, è suscettibile peraltro di investire plurimi profili, ciascuno dei quali, a sua volta,
variamente declinabile sulla base di scelte discrezionali: «come, ad esempio, le modalità di verifica medica
della sussistenza dei presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del
relativo “processo medicalizzato”, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al
servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario coinvolto
nella procedura».
La disciplina potrebbe essere inoltre «introdotta, anziché mediante una mera modifica della disposizione
penale di cui all’art. 580 cod. pen., in questa sede censurata, inserendo la disciplina stessa nel contesto della
legge n. 219 del 2017 e del suo spirito, in modo da inscrivere anche questa opzione nel quadro della
“relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico”, opportunamente valorizzata dall’art. 1 della legge
medesima» (ordinanza n. 207 del 2018). Potrebbe prospettarsi, ancora, l’esigenza di «introdurre una
disciplina ad hoc per le vicende pregresse», anch’essa variamente calibrabile.
Deve quindi, infine, essere sottolineata l’esigenza di adottare opportune cautele affinché «l’opzione della
somministrazione di farmaci in grado di provocare entro un breve lasso di tempo la morte del paziente non
comporti il rischio di alcuna prematura rinuncia, da parte delle strutture sanitarie, a offrire sempre al paziente
medesimo concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove
idonee a eliminare la sua sofferenza […] in accordo con l’impegno assunto dallo Stato con la citata legge n.
38 del 2010». Il coinvolgimento in un percorso di cure palliative deve costituire, infatti, «un pre-requisito
della scelta, in seguito, di qualsiasi percorso alternativo da parte del paziente» (come già prefigurato
dall’ordinanza n. 207 del 2018).
Peraltro, nel parere del 18 luglio 2019 («Riflessioni bioetiche sul suicidio medicalmente assistito»), il
Comitato nazionale per la bioetica, pur nella varietà delle posizioni espresse sulla legalizzazione del suicidio
medicalmente assistito, ha sottolineato, all’unanimità, che la necessaria offerta effettiva di cure palliative e di
terapia del dolore – che oggi sconta «molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale
dell’offerta del SSN, e nella mancanza di una formazione specifica nell’ambito delle professioni sanitarie» –
dovrebbe rappresentare, invece, «una priorità assoluta per le politiche della sanità».
Si cadrebbe, altrimenti, nel paradosso di non punire l’aiuto al suicidio senza avere prima assicurato
l’effettività del diritto alle cure palliative.
2.5.– Questa Corte ha rilevato, da ultimo, come, in casi simili, essa abbia dichiarato l’inammissibilità
della questione sollevata, accompagnandola con un monito al legislatore per l’introduzione della disciplina
necessaria a rimuovere il vulnus costituzionale: pronuncia alla quale, ove il monito fosse rimasto senza
riscontro, ha fatto seguito, di norma, una declaratoria di incostituzionalità.
Tale soluzione è stata ritenuta, tuttavia, non percorribile nella specie.
La ricordata tecnica decisoria ha «l’effetto di lasciare in vita – e dunque esposta a ulteriori applicazioni,
per un periodo di tempo non preventivabile – la normativa non conforme a Costituzione. La eventuale
dichiarazione di incostituzionalità conseguente all’accertamento dell’inerzia legislativa presuppone, infatti,
che venga sollevata una nuova questione di legittimità costituzionale, la quale può, peraltro, sopravvenire
anche a notevole distanza di tempo dalla pronuncia della prima sentenza di inammissibilità, mentre nelle
more la disciplina in discussione continua ad operare. Un simile effetto non può considerarsi consentito nel
caso in esame, per le sue peculiari caratteristiche e per la rilevanza dei valori da esso coinvolti» (ordinanza n.
207 del 2018).
Questa Corte ha ritenuto, quindi, di dover procedere in altro modo. Facendo leva sui «propri poteri di
gestione del processo costituzionale», ha fissato, cioè, una nuova udienza di trattazione delle questioni, a
undici mesi di distanza (segnatamente, al 24 settembre 2019): udienza in esito alla quale avrebbe potuto
essere valutata l’eventuale sopravvenienza di una legge regolatrice della materia in conformità alle segnalate
esigenze di tutela.
In questo modo, si è lasciata al Parlamento la possibilità di assumere le necessarie decisioni rimesse alla
sua discrezionalità, ma si è evitato che, nel frattempo, la norma potesse trovare applicazione. Il giudizio a
quo è rimasto, infatti, sospeso.
3.– Deve però ora prendersi atto di come nessuna normativa in materia sia sopravvenuta nelle more della
nuova udienza. Né, d’altra parte, l’intervento del legislatore risulta imminente.
I plurimi progetti di legge pure presentati in materia, di vario taglio, sono rimasti, infatti, tutti senza
seguito.
Il relativo esame – iniziato presso la Camera dei deputati, quanto alle proposte di legge A.C. 1586 e
abbinate – si è, infatti, arrestato alla fase della trattazione in commissione, senza che sia stato possibile
addivenire neppure all’adozione di un testo unificato.
4.– In assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, questa Corte non può ulteriormente
esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale già
riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 2018.
Non è a ciò d’ostacolo la circostanza che – per quanto rilevato nella medesima ordinanza e come poco
sopra ricordato – la decisione di illegittimità costituzionale faccia emergere specifiche esigenze di disciplina
che, pur suscettibili di risposte differenziate da parte del legislatore, non possono comunque sia essere
disattese.
Il rinvio disposto all’esito della precedente udienza risponde, infatti, con diversa tecnica, alla stessa
logica che ispira, nella giurisprudenza di questa Corte, il collaudato meccanismo della “doppia pronuncia”
(sentenza di inammissibilità “con monito” seguita, in caso di mancato recepimento di quest’ultimo, da
declaratoria di incostituzionalità). Decorso un congruo periodo di tempo, l’esigenza di garantire la legalità
costituzionale deve, comunque sia, prevalere su quella di lasciare spazio alla discrezionalità del legislatore
per la compiuta regolazione della materia, alla quale spetta la priorità.
Come più volte si è avuto modo di rilevare, «posta di fronte a un vulnus costituzionale, non sanabile in
via interpretativa – tanto più se attinente a diritti fondamentali – la Corte è tenuta comunque a porvi rimedio»
(sentenze n. 162 del 2014 e n. 113 del 2011; analogamente sentenza n. 96 del 2015). Occorre, infatti, evitare
che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale: e ciò «specie
negli ambiti, come quello penale, in cui è più impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti
fondamentali, incisi dalle scelte del legislatore» (sentenza n. 99 del 2019).
Risalente, nella giurisprudenza di questa Corte, è l’affermazione per cui non può essere ritenuta
preclusiva della declaratoria di illegittimità costituzionale delle leggi la carenza di disciplina – reale o
apparente – che da essa può derivarne, in ordine a determinati rapporti (sentenza n. 59 del 1958). Ove, però, i
vuoti di disciplina, pure in sé variamente colmabili, rischino di risolversi a loro volta – come nel caso di
specie – in una menomata protezione di diritti fondamentali (suscettibile anch’essa di protrarsi nel tempo, nel
perdurare dell’inerzia legislativa), questa Corte può e deve farsi carico dell’esigenza di evitarli, non
limitandosi a un annullamento “secco” della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del
sistema vigente i criteri di riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto
costituzionalmente vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento (in questo senso,
sentenze n. 40 del 2019, n. 233 e 222 del 2018 e n. 236 del 2016).
5.– Ciò posto, per quanto attiene ai contenuti della presente decisione, questa Corte ha già puntualmente
individuato, nell’ordinanza n. 207 del 2018, le situazioni in rapporto alle quali l’indiscriminata repressione
penale dell’aiuto al suicidio, prefigurata dall’art. 580 cod. pen., entra in frizione con i precetti costituzionali
evocati. Si tratta in specie – come si è detto – dei casi nei quali venga agevolata l’esecuzione del proposito di
suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno
vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella trova
intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli.
Quanto, poi, all’esigenza di evitare che la sottrazione pura e semplice di tale condotta alla sfera di
operatività della norma incriminatrice dia luogo a intollerabili vuoti di tutela per i valori protetti, generando il
pericolo di abusi «per la vita di persone in situazioni di vulnerabilità» (ordinanza n. 207 del 2018), già più
volte questa Corte, in passato, si è fatta carico dell’esigenza di scongiurare esiti similari: in particolare,
subordinando la non punibilità dei fatti che venivano di volta in volta in rilievo al rispetto di specifiche
cautele, volte a garantire – nelle more dell’intervento del legislatore – un controllo preventivo sull’effettiva
esistenza delle condizioni che rendono lecita la condotta.
Ciò è avvenuto, ad esempio, in materia di aborto, con la sentenza n. 27 del 1975 (la quale dichiarò
illegittimo l’art. 546 cod. pen., nella parte in cui non prevedeva che la gravidanza potesse essere interrotta
quando l’ulteriore gestazione implicasse «danno, o pericolo, grave, medicalmente accertato nei sensi di cui in
motivazione e non altrimenti evitabile, per la salute della madre»); ovvero, più di recente, in materia di
procreazione medicalmente assistita, con le sentenze n. 96 e n. 229 del 2015 (le quali hanno dichiarato
illegittime, rispettivamente, le disposizioni che negavano l’accesso alle relative tecniche alle coppie fertili
portatrici di gravi malattie genetiche, trasmissibili al nascituro, «accertate da apposite strutture pubbliche», e
la disposizione che puniva ogni forma di selezione eugenetica degli embrioni, senza escludere le condotte di
selezione volte a evitare l’impianto nell’utero della donna di embrioni affetti da gravi malattie genetiche
trasmissibili accertate nei predetti modi).
Nell’odierno frangente, peraltro, un preciso «punto di riferimento» (sentenza n. 236 del 2016) già
presente nel sistema – utilizzabile ai fini considerati, nelle more dell’intervento del Parlamento – è costituito
dalla disciplina racchiusa negli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017: disciplina più volte richiamata, del
resto, nella stessa ordinanza n. 207 del 2018.
La declaratoria di incostituzionalità attiene, infatti, in modo specifico ed esclusivo all’aiuto al suicidio
prestato a favore di soggetti che già potrebbero alternativamente lasciarsi morire mediante la rinuncia a
trattamenti sanitari necessari alla loro sopravvivenza, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge ora citata:
disposizione che, inserendosi nel più ampio tessuto delle previsioni del medesimo articolo, prefigura una
“procedura medicalizzata” estensibile alle situazioni che qui vengono in rilievo.
Il riferimento a tale procedura – con le integrazioni di cui si dirà in seguito – si presta a dare risposta a
buona parte delle esigenze di disciplina poste in evidenza nell’ordinanza n. 207 del 2018.
Ciò vale, anzitutto, con riguardo alle «modalità di verifica medica della sussistenza dei presupposti in
presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto». Mediante la procedura in questione è, infatti, già
possibile accertare la capacità di autodeterminazione del paziente e il carattere libero e informato della scelta
espressa. L’art. 1, comma 5, della legge n. 219 del 2017 riconosce, infatti, il diritto all’interruzione dei
trattamenti di sostegno vitale in corso alla persona «capace di agire» e stabilisce che la relativa richiesta
debba essere espressa nelle forme previste dal precedente comma 4 per il consenso informato. La
manifestazione di volontà deve essere, dunque, acquisita «nei modi e con gli strumenti più consoni alle
condizioni del paziente» e documentata «in forma scritta o attraverso videoregistrazioni o, per la persona con
disabilità, attraverso dispositivi che le consentano di comunicare», per poi essere inserita nella cartella
clinica. Ciò, «[f]erma restando la possibilità per il paziente di modificare la propria volontà»: il che, peraltro,
nel caso dell’aiuto al suicidio, è insito nel fatto stesso che l’interessato conserva, per definizione, il dominio
sull’atto finale che innesca il processo letale.
Lo stesso art. 1, comma 5, prevede, altresì, che il medico debba prospettare al paziente «le conseguenze
di tale decisione e le possibili alternative», promovendo «ogni azione di sostegno al paziente medesimo,
anche avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica». In questo contesto, deve evidentemente darsi conto
anche del carattere irreversibile della patologia: elemento indicato nella cartella clinica e comunicato dal
medico quando avvisa il paziente circa le conseguenze legate all’interruzione del trattamento vitale e sulle
«possibili alternative». Lo stesso deve dirsi per le sofferenze fisiche o psicologiche: il promovimento delle
azioni di sostegno al paziente, comprensive soprattutto delle terapie del dolore, presuppone una conoscenza
accurata delle condizioni di sofferenza.
Il riferimento a tale disciplina implica, d’altro canto, l’inerenza anche della materia considerata alla
relazione tra medico e paziente.
Quanto all’esigenza di coinvolgimento dell’interessato in un percorso di cure palliative, l’art. 2 della
legge n. 219 del 2017 prevede che debba essere sempre garantita al paziente un’appropriata terapia del dolore
e l’erogazione delle cure palliative previste dalla legge n. 38 del 2010 (e da questa incluse, come già
ricordato, nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza). Tale disposizione risulta estensibile anch’essa
all’ipotesi che qui interessa: l’accesso alle cure palliative, ove idonee a eliminare la sofferenza, spesso si
presta, infatti, a rimuovere le cause della volontà del paziente di congedarsi dalla vita.
Similmente a quanto già stabilito da questa Corte con le citate sentenze n. 229 e n. 96 del 2015, la
verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio deve restare peraltro affidata – in attesa
della declinazione che potrà darne il legislatore – a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale. A
queste ultime spetterà altresì verificare le relative modalità di esecuzione, le quali dovranno essere
evidentemente tali da evitare abusi in danno di persone vulnerabili, da garantire la dignità del paziente e da
evitare al medesimo sofferenze.
La delicatezza del valore in gioco richiede, inoltre, l’intervento di un organo collegiale terzo, munito
delle adeguate competenze, il quale possa garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità. Nelle
more dell’intervento del legislatore, tale compito è affidato ai comitati etici territorialmente competenti. Tali
comitati – quali organismi di consultazione e di riferimento per i problemi di natura etica che possano
presentarsi nella pratica sanitaria – sono, infatti, investiti di funzioni consultive intese a garantire la tutela dei
diritti e dei valori della persona in confronto alle sperimentazioni cliniche di medicinali o, amplius, all’uso di
questi ultimi e dei dispositivi medici (art. 12, comma 10, lettera c, del d.l. n. 158 del 2012; art. 1 del decreto
del Ministro della salute 8 febbraio 2013, recante «Criteri per la composizione e il funzionamento dei
comitati etici»): funzioni che involgono specificamente la salvaguardia di soggetti vulnerabili e che si
estendono anche al cosiddetto uso compassionevole di medicinali nei confronti di pazienti affetti da patologie
per le quali non siano disponibili valide alternative terapeutiche (artt. 1 e 4 del decreto del Ministro della
salute 7 settembre 2017, recante «Disciplina dell’uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione
clinica»).
6.– Quanto, infine, al tema dell’obiezione di coscienza del personale sanitario, vale osservare che la
presente declaratoria di illegittimità costituzionale si limita a escludere la punibilità dell’aiuto al suicidio nei
casi considerati, senza creare alcun obbligo di procedere a tale aiuto in capo ai medici. Resta affidato,
pertanto, alla coscienza del singolo medico scegliere se prestarsi, o no, a esaudire la richiesta del malato.
7.– I requisiti procedimentali dianzi indicati, quali condizioni per la non punibilità dell’aiuto al suicidio
prestato a favore di persone che versino nelle situazioni indicate analiticamente nel precedente punto 2.3.,
valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
In quanto enucleate da questa Corte solo con la presente sentenza, in attesa dell’intervento del
legislatore, le condizioni procedimentali in questione non possono essere richieste, tal quali, in rapporto ai
fatti anteriormente commessi, come quello oggetto del giudizio a quo, che precede la stessa entrata in vigore
della legge n. 219 del 2017. Rispetto alle vicende pregresse, infatti, le condizioni in parola non
risulterebbero, in pratica, mai puntualmente soddisfatte.
Ciò impone una diversa scansione del contenuto della pronuncia sul piano temporale.
Riguardo ai fatti anteriori la non punibilità dell’aiuto al suicidio rimarrà subordinata, in specie, al fatto
che l’agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee comunque sia
a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti.
Occorrerà dunque che le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell’aiuto
– patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e
capacità di prendere decisioni libere e consapevoli – abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico;
che la volontà dell’interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è
consentito dalle sue condizioni; che il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste
ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all’accesso alle cure
palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua. Requisiti tutti la cui sussistenza dovrà essere
verificata dal giudice nel caso concreto.
8.– L’art. 580 cod. pen. deve essere dichiarato, dunque, costituzionalmente illegittimo, per violazione
degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le
modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge n. 219 del 2017 – ovvero, quanto ai fatti anteriori alla
pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità equivalenti nei
sensi dianzi indicati –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente
formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia
irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di
prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state
verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico
territorialmente competente.
L’ulteriore questione sollevata in via principale per violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in
riferimento agli artt. 2 e 8 CEDU, resta assorbita.
Parimente assorbite restano le questioni subordinate, attinenti alla misura della pena.
9.– Questa Corte non può fare a meno, peraltro, di ribadire con vigore l’auspicio che la materia formi
oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente
enunciati.
P Q M
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la
punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in
materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) – ovvero, quanto ai fatti anteriori
alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con modalità
equivalenti nei sensi di cui in motivazione –, agevola l’esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente
e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una
patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente
capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione
siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato
etico territorialmente competente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 settembre 2019.
F.to:
Giorgio LATTANZI, Presidente
Franco MODUGNO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 novembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MILANA