Revisione dell’assegno di mantenimento per i figli

Cassazione civile, sez. I, 09 Gennaio 2020, n. 283. Pres. Maria Cristina Giancola. Est. Maria Giovanna C. Sambito.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
 
ha pronunciato la seguente:
 
ORDINANZA
 
sul ricorso 23356/2018 proposto da:
B.U., elettivamente domiciliato in Roma, *, presso lo Studio G. S., rappresentato e difeso dall’avvocato C. D. e G. P., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.D., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Centrale Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato B. M., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositato il 24/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/11/2019 dal Cons. Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..
 
Svolgimento del processo
B.U. e G.U. genitori dei figli minori M. ed A.M. (rispettivamente classe (*) e (*)) sottoscrivevano il 17.7.2013 innanzi al Pretore di Lugano, un verbale di conciliazione prevedendo l’affidamento condiviso dei predetti minori il collocamento presso la madre, un regime di incontri col padre, ed un contributo a carico di quest’ultimo, pari a complessivi Euro 1.942,00.
Il Tribunale di Aosta, adito dal padre, rigettava, con provvedimento del 22.5.2014, la chiesta modifica dell’assegno, osservando che lo stato di disoccupazione del ricorrente e le non stabili prospettive di guadagno risalivano al 2012, sicchè le ragioni addotte non potevano considerarsi sopravvenute.
Le impugnazioni principale ed incidentale, rispettivamente proposte dalla madre e dal padre, si concludevano, dopo un lungo iter, con Decreto 9 febbraio 2017, n. 325, che modificava il regime di incontri e confermava la statuizione relativa all’assegno.
Il 1.4.2017, il B. adiva di nuovo il Tribunale di Aosta chiedendo di essere assolto dall’onere di contribuzione della prole, a decorrere dal 1.1.2015, per le mutate sue condizioni reddituali. Il ricorso veniva dichiarato inammissibile dal giudice adito, con provvedimento del 22.5.2017 in quanto le ragioni addotte, asseritamente insorte dopo il precedente provvedimento del Tribunale del maggio 2014, erano tuttavia anteriori alla pronuncia resa in sede di gravame col decreto del 2017, e, pertanto, non essendo sopravvenute, non potevano esser considerate in sede di revisione.
La Corte di Torino, con decreto n. 155 del 24.1.2018, confermava il provvedimento, evidenziando che:
a) il nuovo ricorso per revisione era stato proposto in pendenza dei termini per ricorrere per cassazione avverso il Decreto n. 325 del 2017;
b) la situazione di allegato pregiudizio difensivo nel giudizio d’appello era ascrivibile allo stesso ricorrente;
c) la stessa tesi del reclamante, secondo cui il mutamento della sua situazione economica risaliva al 1.1.2015, escludeva che la modifica fosse intervenuta in epoca successiva, come strumentalmente dedotto al fine di conseguire la procedibilità del procedimento.
Avverso tale pronuncia, B.U. propone ricorso per cassazione con due mezzi, ai quali G.D. resiste con controricorso.
 
Motivi della decisione
1. Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost.; art. 337-ter c.c., comma 4 e art. 337 quinquies c.c., ed omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.
Il ricorrente afferma che la decisione della Corte territoriale non considera che non sussistono norme che precludano o impediscano ad esso ricorrente – che aveva rinunciato al ricorso per cassazione avverso il primo provvedimento della Corte torinese – di far valere in un nuovo giudizio le situazioni sostanziali sopraggiunte e non oggetto di esame, di istruttoria, di valutazione e decisione da parte del precedente giudice. Diversamente opinando, prosegue il ricorrente, rimarrebbe precluso l’esame di situazioni sopraggiunte meritevoli di tutela con correlativa violazione dei principi costituzionali, delle norme del codice di rito e della disposizione di cui dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorrente aggiunge che il rigetto del precedente ricorso era formalmente ineccepibile, perchè la documentazione prodotta non era stata tradotta, sicchè egli non avrebbe avuto ragione di impugnarlo ed aveva pertanto preferito proporre un nuovo ricorso al giudice di primo grado, proprio allo scopo di vedere esaminata quella documentazione che mai un giudice italiano, per meri motivi procedurali, aveva delibato, in quanto l’assetto del suo contributo si basava su di una decisione del giudice svizzero del lontano 2013, con effetti paradossali e violazione del suo diritto di difesa.
Nella materia in esame, prosegue il ricorrente, non si forma mai un giudicato, poichè la statuizione economica deve rispecchiare la situazione concreta, secondo un rito snello e privo di preclusioni, e pertanto erroneamente il dedotto deterioramento delle sue condizioni economiche non era stato preso in considerazione in riferimento alla data della domanda (1.4.2017), come, pure, aveva chiesto, sia pur in via subordinata.
2. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del motivo, per esser possibile la formulazione di distinte sub-censure nell’ambito di un motivo formalmente unico, le stesse sono infondate.
3. Il principio sancito dall’art. 337 quinquies c.c., secondo cui i genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione, tra l’altro, delle disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo concernente il mantenimento dei figli va, infatti, coniugato con quelli che regolano il relativo procedimento, tenendo presente che le statuizioni che lo definiscono, c.d. determinative, passano bensì in giudicato, ma, proprio perchè rivedibili, solo, rebus sic stantibus.
4. Il che comporta, com’è nozione ricevuta, che il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti di siffatte statuizioni sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in seno al precedente titolo e, dunque, non può dare ingresso a fatti anteriori alla definitività del titolo stesso o a quelli che comunque avrebbero potuto essere fatti valere con gli strumenti concessi per impedirne la definitività, dovendo quel giudice limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l’assetto tenuto in considerazione in sede di formazione del titolo. Le variazioni di fatto devono, poi, esser dedotte esperendo l’apposito procedimento di revisione e, tenuto conto dei principi generali relativi all’autorità, intangibilità e stabilità del giudicato, per quanto temporalmente limitata (come si è detto, rebus sic stantibus), di esse è preclusa la rilevanza finchè non intervenga la modifica del provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione (cfr. in tema di assegno di divorzio Cass. n. 16173 del 2015, secondo cui la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell’accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione; cfr. pure Cass. n. 17689 del 2019, in tema di opposizione a precetto).
5. A torto, quindi, il ricorrente denuncia la mancata considerazione delle sue ragioni che doveva semplicemente far valere osservando le regole anzidette: la circostanza che la situazione di disoccupazione, dedotta nel presente procedimento, sia stata retrodatata al 1.1.2015 ne comporta, infatti, la preclusione alla stregua dei principi appena esposti ed ai quali si è attenuta la Corte territoriale, essendo allora pendente il procedimento d’appello avverso il primo decreto di rigetto di chiesta analoga modifica; non potendo, peraltro, non rilevarsi che l’asserita impossibilità di difesa nell’ambito di quel giudizio (con la prospettata inutilità di un ricorso per cassazione) è dedotta in modo generico, non essendo state esposte le motivazioni per le quali il giudice del primo procedimento non ha ritenuto di accogliere le istanze del B., che, inoltre, le ragioni esposte in proposito sono a lui ascrivibili (mancato deposito della documentazione prodotta in lingua italiana e mancata tempestiva nomina di un nuovo difensore), e che, a monte, l’allegazione secondo cui le statuizioni economiche in favore dei due figli siano state assunte dal giudice svizzero (irrilevante essendo la nazionalità delle parti) non solo è in sè neutra, ma non tiene conto che le stesse erano state concordate dalle parti “all’esito di conciliazione” (pag. 6 del ricorso).
6. Resta da aggiungere che l’omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio è censura inammissibile, non essendo la pronuncia gravata basata su accertamenti di fatto, ma essendosi limitata a rilevare la preclusione dovuta al precedente giudicato.
7. Il secondo motivo, col quale il ricorrente denuncia, nuovamente, la violazione degli artt. 3, 24 e 111 Cost., art. 337-ter c.c., comma 4 e art. 337 quinquies c.c., “in relazione al mancato accertamento della concreta situazione reddituale di esso obbligato ed omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., ovvero omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti” è, per le ragioni esposte in precedenza ed in particolare nel p. 6, del pari inammissibile, dovendo appena aggiungersi che l’invocato potere di accertamento dell’ufficio (art. 337 octies c.c.) attiene all’emissione dei provvedimenti a tutela dei minori e non anche del genitore che alleghi di non poter più contribuire al loro mantenimento.
8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Trattandosi di procedimento esente ex lege (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2), non è dovuto il raddoppio del contributo.
 
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre accessori. In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

Irretroattività della legge Gelli-Bianco e riparto di responsabilità tra medico e struttura

Tribunale Reggio Emilia, 19 Febbraio 2020. Est. Morlini.
Nella procedura n. 5030/2015 R.G.
Fatto
Promuovendo la presente controversia, D. A. ha riferito che il 1/9/2004 è stato operato al ginocchio sinistro presso la casa di cura Villa X. ; che a seguito della non corretta esecuzione dell’intervento, si erano rese necessarie altre due operazioni chirurgiche il 27/6/2005 e il 5/4/2016; che le prestazioni sanitarie rese dovevano essere ritenute errate ed inadeguate; che in ragione di tali prestazioni sanitarie connotate da colpa medica, aveva subìto un danno patrimoniale e non patrimoniale di complessivi € 163.639. Sulla base di tale narrativa, l’attore ha convenuto in giudizio Villa X. , domandandone la condanna al risarcimento del danno tramite corresponsione della somma sopra indicata.
Costituendosi in giudizio, ha resistito Villa X. , deducendo la propria assenza di responsabilità; evidenziando che, in denegata ipotesi, la responsabilità sanitaria doveva essere ascritta all’ortopedico che aveva svolto il primo intervento, il dottor Santi, il quale non aveva alcun rapporto di dipendenza con la casa di cura ed al quale A. si era rivolto privatamente. Pertanto, la convenuta ha richiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio sia dell’erede del dottor Santi, nel frattempo deceduto, e cioè la moglie Annalisa Z., sia della propria assicurazione Y. Europe Limited; ed ha concluso chiedendo il rigetto delle domande nei suoi confronti, ed in denegata ipotesi di condanna di essere garantito dalla Z. e/o dall’Assicurazione.
Anche la Y. Europe Limited si è costituita, deducendo che l’assicurazione non era operante per il caso di attività di un professionista non legato alla casa di cura da un rapporto di dipendenza o di parasubordinazione, ciò che la stessa assicurata aveva confermato essere accaduto nella fattispecie per cui è processo; e comunque operava solo con una franchigia di € 50.000.
È invece rimasta contumace Annalisa Z..
I giudici inizialmente procedenti, rigettate le eccezioni formulate dalla convenuta e della terza chiamata in ordine alla pretesa nullità della citazione, hanno istruito la causa con una CTU medica affidata al collegio composto dal professor Francesco De Ferrari, medico legale, e dal dottor Giacomo Piana, specialista ortopedico.
Il fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, nominato nuovo istruttore in data 7/10/2019, all’udienza del 30/1/2020, ed alla successiva udienza del 19/2/2020 è stato deciso con la presente sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente.
 
Diritto
a) La causa può essere decisa sulla base della CTU, svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi di parte attrice in relazione alla quantificazione del danno (cfr. pag. 20 perizia), dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato.
Hanno infatti spiegato i periti, riassumendo al termine dell’elaborato il precedente diffuso e preciso iter argomentativo, che “è ravvisabile un errore professionale per imperizia ed imprudenza da parte di chi ha eseguito l’intervento di osteotomia devarizzante in data 1/09/2004, e tale errore è imputabile al medico operatore, senza responsabilità da parte della struttura. Se la osteotomia fosse stata eseguita con la tecnica prevista, e fosse stata utilizzata la placca di Puddu originale, in via di elevatissima probabilità il cedimento dell’osteosintesi non si sarebbe verificato.
Gli interventi successivi, effettuati in data 27/06/2005 e 05/04/2016, sono conseguenza della necessità di riparare al cedimento della osteosintesi e delle successive complicanze, che sono da ritenere indipendenti dalla patologia del soggetto.
Gli interventi non richiedevano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
In conseguenza di tale errore professionale è derivato un periodo di inabilità temporanea che può essere valutato in 6 giorni di inabilità temporanea totale, 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 60 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%. Si può ritenere che in tale periodo di inabilità temporanea sia derivato al signor A. uno stato di sofferenza di grado medio-lieve. La vicenda clinica non ha comportato un peggioramento del quadro clinico; pertanto non sussistono postumi a carattere permanente derivati al signor A. in conseguenza dei fatti per cui è causa, sia in termini di danno biologico sia di ripercussioni sulla capacità lavorativa.
In atti risultano spese sostenute per controlli specialistici, radiografici, esami di laboratorio, trattamenti fisioterapici e noleggio presidi terapeutici per complessivi Euro 2.758,53, da ritenere giustificate e congrue in relazione ai fatti per cui è causa” (pag. 20-21 perizia, sottolineature aggiunte).
Pertanto, deve ritenersi provata in capo all’attore una invalidità biologica temporanea di 6 giorni a titolo di ITT, di 60 giorni a titolo di ITP al 75%, di ulteriori 60 giorni a titolo di ITP al 50% ed ancora di 60 giorni a titolo di ITP al 25%, senza residuo di danno biologico permanente.
Trattandosi all’evidenza di lesioni micropermanenti, secondo l’insegnamento della Corte di cassazione occorre applicare i criteri risarcitori di cui all’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, cui rinvia l’articolo 7 comma 4 della legge n. 24/2017, cd. Gelli-Bianco, che conferma quanto già previsto dall’articolo 3 comma 3 della L. n. 183/2012, cd. legge Balduzzi: infatti, la disposizione in parola s’applica a tutti i processi in corso indipendentemente dal momento della verificazione del danno, in quanto la norma, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. n. 28990/2019).
In ragione di ciò, tenuto conto di un’indennità giornaliera calcolata in € 47,49 come da decreto attuativo dell’articolo 139 Cod. Ass., il danno biologico temporaneo va ristorato con la somma di € 4.559,04, senza necessità della personalizzazione in aumento prevista dal terzo comma sino al 20% per le sofferenze “di particolare intensità”, avendo la CTU accertato trattarsi di “sofferenza di grado medio-lieve”; ed il risarcimento, tenuto conto delle spese mediche di € 2.758,53 ritenute congrue e giustificate dal collegio peritale, ammonta quindi al complessivo importo di € 7.317,57.
In parziale accoglimento della domanda attorea, quindi, la convenuta X. Hospital deve essere condannata a pagare all’attrice tale somma, a titolo di responsabilità contrattuale ed in ragione della colpa medica che ha connotato l’intervento eseguito il 1/9/2004 presso la struttura.
Su tale somma capitale, che integra all’evidenza un debito di valore in quanto posta risarcitoria, così come da domanda ed in base ai principi generali, vanno riconosciuti, secondo la pacifica giurisprudenza, rivalutazione ed interessi sulla somma stessa via via rivalutata, dalla data del fatto, id est il 1/9/2004, al saldo; tuttavia, essendo la somma capitale già calcolata all’attualità ed in ragione della difficoltà di procedere alla devalutazione, in piena aderenza all’insegnamento dalla Suprema Corte, gli interessi possono essere calcolati sulla somma integralmente rivalutata, ma da un momento intermedio tra il fatto e la sentenza, id est il 1/6/2012.
b) Relativamente alla domanda di garanzia esperita da X.  Hospital nei confronti di Annalisa Z. quale erede del medico dottor Salsi, il quale aveva eseguito l’intervento connotato da colpa medica, occorre riportarsi alla recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che il nuovo riparto di responsabilità tra quella contrattuale della struttura e quella extracontrattuale del medico, previsto dall’articolo 7 comma 3 della legge Gelli-Bianco, non opera retroattivamente (Cass. n. 28994/2019). Pertanto, nella fattispecie per cui è processo occorre riferirsi al regime del riparto di responsabilità tra medico e struttura nel periodo antecedente alla riforma.
Ciò posto, si osserva che, con riferimento a tale periodo, la responsabilità risarcitoria si presume concorrente e paritaria tra medico e struttura, ex artt. 1298 comma 2 e 2055 comma 3 c.c., anche in caso di colpa esclusiva del medico (così come accaduto nel caso che qui occupa); ed in tale caso la rivalsa della struttura è possibile solo “negli eccezionali casi di inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile ed oggettivamente improbabile devianza” dal programma condiviso della tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione, poiché la struttura accetta il rischio connaturato all’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale (Cass. n. 28987/2019).
Pertanto non essendo revocabile in dubbio che nel caso di specie non possa essere configurata una “devianza” da parte del medico dal programma condiviso di tutela della salute, dovendosi ritenere sussistente una tradizionale ipotesi di colpa medica, la casa di cura ed il medico devono ritenersi paritariamente responsabili; con la conseguenza che X.  potrà ripetere dal medico, ed in particolare dalla Z. quale sua erede, solo la metà di quanto pagato all’attore in dipendenza della presente sentenza per somma capitale, interessi e rivalutazione.
c) Va invece rigettata la richiesta di manleva azionata da parte convenuta nei confronti della propria assicurazione, atteso che l’Assicurazione ha provato sia che la franchigia prevista è superiore al danno, sia che comunque la garanzia non opera allorquando, così come nel caso che qui occupa, l’intervento è stato eseguito da un medico non in rapporto di dipendenza o parasubordinazione con la struttura assicurata.
A fronte di tali argomentazioni difensive, nulla la convenuta ha replicato, con la conseguenza che la domanda di manleva va rigettata.
d) Per quanto concerne infine le spese di lite, occorre distinguere i vari rapporti processuali.
Nel rapporto tra l’attore A. e la convenuta X. , l’accoglimento della domanda attorea per un importo pari a solo poco più del 4,4% di quello domandato (ed in particolare, per € 7.317,57 rispetto ad una domanda di € 163.639), integra una forma di soccombenza reciproca, ciò che giustifica la compensazione di metà delle spese di lite (cfr. Cass. n. 21564/2018, Cass. n. 10113/2018, Cass. n. 21569/2017, Cass. n. 16270/2017, Cass. n. 3438/2016, Cass. n. 22871/2015, Cass. n. 281/2015, Cass. n. 21684/2013, Cass. n. 134/2013, Cass. n. 22388/2012 e Cass. n. 22381/2009 in ordine alla configurabilità della soccombenza reciproca, non solo nel caso di accoglimento di una sola delle plurime domande azionate, ma anche di accoglimento di soli alcuni capi di un’unica domanda, ovvero di accoglimento dell’unica domanda per un importo inferiore sotto il profilo quantitativo da quello domandato). La rimanente metà è posta a carico della comunque soccombente parte convenuta ed a favore della comunque vittoriosa parte attrice, liquidata come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, tenendo a mente il valore medio per ciascuna delle quattro fasi di studio, di introduzione, istruttoria e decisoria, e tenendo altresì a mente che lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum e non già al disputatum (art. 5 comma 1 DM n. 55/2014, nonché Cass. Sez. Un. n. 19014/2007, Cass. n. 3996/2010, Cass. n. 226/2011, Cass. n. 2274/2015).
Le spese di lite della terza chiamata Assicurazione possono essere compensate, rinvenendosi le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’articolo 92 comma 2 c.p.c. così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, sia nel fatto che è stata disattesa l’argomentazione principale in relazione alla inesistenza di colpa medica addebitabile alla struttura assicurata; sia nel fatto che la prima ragione dell’inoperatività della copertura risiede nell’esistenza di una cospicua franchigia, con oggettiva difficoltà di quantificare ante causam se il risarcimento dovuto potesse o meno essere superiore al tale franchigia stessa.    
Sempre ai sensi dell’articolo 92 comma 2 c.p.c. possono essere compensate anche le spese di lite tra la convenuta X.  e la contumace terza chiamata Z., in ragione di una sostanziale reciproca soccombenza, tenuto conto che è stata disattesa la domanda di X.  di ritenere il dottor Santi, dante causa della Z., unico responsabile nei confronti dell’attore; e che è invece stata sancita la pari responsabilità delle parti nella causazione del danno.
Infine, le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con il separato decreto di cui a dispositivo, possono essere definitivamente poste a carico dei due soggetti ai quali è stata addebitata la colpa medica, e cioè X.  Hospital e Annalisa Z. quale erede del dottor Santi.
 
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa
condanna X.  Hospital s.p.a. a pagare a A. D. € 7.317,57, oltre interessi legali dal 1/6/2012 al saldo;
condanna Annalisa Z. a rifondere a X.  Hospital s.p.a. la metà delle somme pagate a A. D. in dipendenza della presente sentenza, per cifra capitale, interessi e rivalutazione;
condanna X.  Hospital s.p.a. a rifondere a A. D. la metà delle spese di lite del presente giudizio, che liquida per tale metà in € 2.400 per compensi, € 393 per esborsi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie come per legge, compensando tra le parti la rimanente metà delle spese;
compensa le spese di lite di Y. Europe Limited;
compensa le spese di lite nel rapporto tra X.  Hospital s.p.a. e Annalisa Z.;
pone le spese di CTU, già liquidate in corso di causa con separato decreto 5/2/2019, definitivamente a carico di X.  Hospital s.p.a. e Annalisa Z., in solido tra loro nei rapporti esterni ed in via parziaria nei rapporti interni.
Reggio Emilia, 19/2/2020

Trust: l’imposta sulle successioni e donazioni è dovuta solo in seguito, al momento futuro ed incerto dell’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario

Commissione tributaria regionale Bologna, 17 Febbraio 2020. Pres. Mainini. Est. Morlini.
G. 2253/2017 (riunito 2254/2017)
Fatto
La controversia trae origine dalla costituzione di un trust in cui i disponenti Giorgetti Giancarlo e Morigi Irene hanno nominato trustee Giorgetti Federica e Giorgetti Patrizia, e beneficiari i di lori figli nascituri legittimi, adottivi o naturali, viventi alla data del 2040.
In occasione della registrazione dell’atto, sono state versate le imposte ipocatastali e di registro in misura fissa; ma successivamente l’Ufficio, con apposito avviso di liquidazione, ha proceduto a richiedere le imposte in misura proporzionale, così come nel caso di imposta di successione e donazione, alla quale la costituzione del trust è stata assimilata già al momento della segregazione dei beni tramite il conferimento.
L’avviso di liquidazione è stato impugnato sia da Giorgetti Federica sia da Giorgetti Patrizia davanti alla CTP di Rimini, la quale con due distinte pronunce ha annullato il provvedimento, compensando peraltro le spese in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali sul punto, in base al presupposto che non si possono scontare le imposte dirette sui trasferimenti in misura proporzionale, mancando l’elemento fondamentale dell’attribuzione dei beni al soggetto beneficiario, e soltanto al momento del trasferimento finale dei beni ai beneficiari le imposte ipotecarie e catastali risultano dovute in misura proporzionale, così come anche ritenuto da recente giurisprudenza di legittimità.
Avverso le due pronunce ha interposto appello l’Ufficio, ribadendo le proprie argomentazioni in ordine alla necessità di richiedere le imposte proporzionali, stante l’efficacia traslativa già nei confronti del trustee; mentre hanno resistito le contribuenti, sul presupposto della correttezza della sentenza gravata.
La causa è stata discussa in pubblica udienza così come da richiesta dell’appellante.
 
Diritto
a) Come esposto in parte narrativa, oggetto di causa è la debenza delle imposte ipotecarie e catastali in presenza di trust, ciò che all’evidenza impone di verificare se e come si verifica l’effetto traslativo sui beni.
Nel caso che qui occupa, osserva il Collegio che con la costituzione del trust si è verificata una mera segregazione del patrimonio, che consiste nella separazione di alcuni beni dalla restante parte del patrimonio stesso, con l’obbligo di amministrazione fiduciaria in capo ai trustee, ma senza alcun effetto traslativo, che si verificherà invece eventualmente nel 2040 a favore degli (eventuali e viventi) figli dei due trustee.
Pertanto, atteso che al momento l’unico effetto del trust è quello segregativo di costituzione del vincolo sui beni, il negozio non può scontare le imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, mancando l’effetto traslativo, e cioè l’attribuzione dei beni ai soggetti beneficiari.
D’altronde, opinare diversamente, e quindi tassare il trust al momento della semplice costituzione del vincolo, significherebbe tassare una situazione alla quale non corrisponde un arricchimento effettivo mediante un trasferimento di ricchezza ed un incremento patrimoniale, ciò che sarebbe in sostanziale contrasto con l’articolo 53 della Costituzione.
In questo senso deve essere quindi inteso l’articolo 2 comma 47 D.L. n. 262/2006, e cioè che, in tema di trust, laddove non vi sia effetto traslativo immediato, l’imposta sulle successioni e donazioni prevista anche per i vincoli di destinazione, è dovuta non già al momento della costituzione dell’atto istitutivo o della dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì e solo in seguito al momento futuro ed incerto dell’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario, in quanto solo quest’ultimo costituisce un effettivo arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità e quindi un indice di ricchezza ai sensi dell’articolo 53 Cost.; ed in mancanza di tale condizione, l’atto dovrà essere assoggettato alla sola imposta fissa di registro.
Tale impostazione, perorata anche dalla delibera 15/3/2017 della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e dallo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 58/2010 e sempre seguita da questa CTR (cfr. CTR Bologna n. 1488/2019 di questa stessa sezione, nonché per altre sezioni cfr. CTR nn. 109/2019, 2016/2018, 1143/2018, 1142/2018, 114172018, 1140/2018, 1138/2018, 489/2018, 1860/2017), è stata inizialmente fatta propria solo da una parte della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 25478/2015, Cass. n. 25479/2015, Cass. n. 25480/2015 e soprattutto Cass. n. 21616/2016); ma più recentemente e dopo l’instaurazione del presente appello nel 2017, è divenuta ius receptum ed insegnamento consolidato della Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass. n. 19167/2019, Cass. n. 16699/2019, Cass. n. 734/2019, Cass. n. 31445/2018, Cass. n. 975/2018).
Ne consegue, in conclusione, che correttamente la CTP ha ritenuto illegittimo l’avviso di liquidazione con il quale si è proceduto a tassare la registrazione del trust in misura proporzionale.
b) In ragione di tutto quanto sopra, l’appello va rigettato.
Nonostante la soccombenza dell’appellante, le spese di lite del grado di giudizio vanno integralmente compensate ex art. 15 D.Lgs. n. 546/1992, dovendosi rinvenire le “gravi ed eccezionali ragioni” nel fatto che, così come illustrato nel punto precedente, solo dopo l’inizio del contenzioso di appello si è consolidato l’orientamento giurisprudenziale posto alla base della presente decisione.

P.Q.M.
la Commissione Tributaria Regionale di Bologna sez. XI
rigetta l’appello;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di giudizio.
Bologna, 17/2/2020

Accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., ammissibilità del reclamo

Tribunale Reggio Emilia, 20 Febbraio 2020. Pres. Parisoli. Est. Morlini.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
 
Il Tribunale in funzione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Francesco Parisoli                                            Presidente
Dott. Gianluigi Morlini                                             Relatore estensore
Dott.ssa Simona Di Paolo                                          Giudice
 
 a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 20/2/2020, ha pronunciato la seguente
 
ORDINANZA COLLEGIALE
EX ART. 669 TERDECIES C.P.C.
 
nella causa civile di I Grado di reclamo iscritta al N. R.G. 6497/2019
promossa da:

Fatto e diritto
rilevato che, oggetto di causa è il reclamo proposto dal Condominio Casa D. avverso l’ordinanza 11/12/2019, con la quale il Tribunale in funzione monocratica ha rigettato il ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 bis c.p.c. proposto dallo stesso Condominio nei confronti di Co.Edil s.c., P. Corrado e Si. Sandro, e con la successiva chiamata in giudizio di Lucio S. e Dino S. da parte di Co.Edil s.c.
Resistono i convenuti Co.Edil, P. e Si., nonché i terzi chiamati Lucio S. e Dino S., in via preliminare deducendo l’inammissibilità del gravame, e comunque nel merito l’infondatezza del gravame;
ritenuto che, va innanzitutto evidenziato che la domanda proposta dal Condominio è relativa ad un accertamento tecnico preventivo ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c., e non già ad un ricorso per ATP ex art. 696 c.p.c.
Infatti, depone in questo senso sia l’inequivoco contenuto letterale dell’intestazione dell’atto introduttivo (“Ricorso per consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.”), sia la precisazione effettuata a pagina sette del ricorso e prima del petitum finale, laddove si indica che al nominando consulente dovrà essere affidato il compito della “ricerca di una composizione dell’eventuale controversia giudiziaria di cui la presente azione costituisce anticipazione”.
Trattandosi di un atto redatto da un tecnico del diritto quale un avvocato, non è revocabile in dubbio che l’espressa indicazione della norma di cui all’articolo 696 bis c.p.c. e l’espressa utilizzazione dell’inciso relativo alla composizione della lite, rendono palese ed indubitabile la volontà processuale del Condominio.
E d’altronde, che la domanda della ricorrente attenga ad un accertamento tecnico preventivo finalizzato alla composizione della lite, è ulteriormente acclarato dal fatto che la domanda è così stata intesa dal giudice monocratico, il quale nella parte iniziale dell’ordinanza qui reclamata ha esordito con l’inciso “valutato il ricorso per ATP ex articolo 696 bis”; e dal fatto che in sede di reclamo il Condominio non ha in alcun modo censurato tale premessa argomentativa.
Anzi, lo stesso difensore di parte reclamante, in sede di discussione davanti al Collegio, ha poi confermato che la domanda era stata proposta ex art. 696 bis c.p.c., di talché la circostanza non può essere revocata in dubbio;
considerato che, accertato che la domanda del Condominio riguarda una consulenza tecnica preventiva ex articolo 696 bis c.p.c. ai fini della composizione della lite, il presente reclamo deve essere dichiarato inammissibile in base alla pacifica giurisprudenza dell’Ufficio.
Invero, si osserva in proposito che i mezzi di impugnazione previsti dall’ordinamento sono tassativi, e non è quindi consentito alle parti l’utilizzo, in via analogica, degli strumenti impugnatori diversi da quelli espressamente previsti.
Ciò posto, è noto che l’ammissibilità del reclamo avverso il diniego di ATP ex art. 696 c.p.c. è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 144/2008, all’esito di una motivazione interamente fondata sull’esigenza, determinata dall’urgenza, di assumere il mezzo istruttorio ante causam e sul rischio che un erroneo diniego potrebbe procurare alla parte istante, ledendo il suo diritto ad una effettiva tutela giudiziaria tramite la dispersione della prova.
Solo per tali ragioni è stata riconosciuta, con la declaratoria di legittimità costituzionale, la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell’ATP.
Tuttavia, è del tutto evidente che, in base all’inequivoco dato testuale normativo, la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi ex articolo 696 bis c.p.c., diversamente da quanto accade nel caso dell’articolo 696 c.p.c., non è caratterizzata da alcuna urgenza, né vi è pericolo di dispersione della prova; ed il requisito del periculum in mora non deve quindi essere accertato dal Giudice. 
Proprio tali considerazioni escludono che l’estensione del reclamo all’istituto di cui all’articolo 696 bis c.p.c. possa fondarsi sui princìpi che hanno sorretto la menzionata decisione della Corte costituzionale sull’ATP (per la pacifica giurisprudenza di questo Tribunale, consolidatasi sin da Trib. Reggio Emilia ord. 19/1/2012, cfr. fra le ultime Trib. Reggio Emilia ord. 28/2/2019);
considerato che, in ragione di quanto sopra, il reclamo va dichiarato inammissibile, non essendo previsto dall’ordinamento e non potendosi farlo discendere dalla sentenza di Corte costituzionale n. 144/2008, con assorbimento di tutte le ulteriori argomentazioni difensive di rito e di merito sollevate dalle convenute.
In relazione alle spese di lite, occorre distinguere i diversi rapporti processuali.
Nel rapporto tra l’attore reclamante ed i tre reclamati originari convenuti Co.Edil, P. e Si.,  non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall’art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo con riferimento al D.M. n. 55/2014, sono quindi poste per il presente giudizio (nessuna statuizione sulle spese può infatti essere effettuata in relazione alla fase monocratica, proprio per l’inammissibilità del reclamo) a carico della soccombente parte reclamante ed a favore di ciascuna delle tre vittoriose parti reclamate, tenendo a mente il valore minimo per ciascuna delle tre fasi di studio, di introduzione e decisoria, non essendosi invece svolta la fase istruttoria, nell’ambito dello scaglione entro il quale è racchiuso il decisum di causa.
Diverse considerazioni devono invece essere svolte relativamente a S. Dino e S. Lucio, terzi evocati in giudizio dalla convenuta Co.Edil.
Infatti, è ben vero che, in linea generale, laddove l’attore risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, è l’attore stesso a dovere rifondere le spese del terzo; ma ciò accade, ha precisato la Suprema Corte, solo se vi è regolarità causale della chiamata, intesa come prevedibile sviluppo logico e normale della lite, ed astratta fondatezza della chiamata in manleva, accertata incidentalmente; mentre le spese rimangono a carico del chiamante nel caso di domanda palesemente infondata od arbitraria (Cass. n. 31889/2019, Cass. n. 23948/2019, Cass. n. 6292/2019, Cass. n. 10070/2017, Cass. n. 7431/2012, Cass. n. 8363/2010).
Nel caso che qui occupa, Co.Edil ha negato di essere costruttrice dell’immobile oggetto di causa, ed ha chiamato in giudizio i signori S., quali soci illimitatamente responsabili di una società cessata, indicandoli quali reali e unici costruttori dell’opera.
Ciò posto, la chiamata in giudizio dei signori S. non risponde ad alcuna logica difensiva della chiamante Co.Edil, atteso che la stessa non ha svolto una chiamata in garanzia cosiddetta propria od impropria, chiedendo manleva in ipotesi di condanna, ma ha svolto una mera chiamata cosiddetta di responsabilità, indicando il terzo come unico soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall’attore. Ciò posto, è del tutto evidente che parte convenuta ben avrebbe potuto difendersi escludendo la propria responsabilità ed addebitando la responsabilità dell’evento al terzo, senza per questo convenire il terzo in giudizio o potere dallo stesso essere garantito in ipotesi di propria condanna per fatto a sé addebitabile; al più, sarebbe stato l’attore ad avere interesse alla chiamata del terzo a seguito delle difese della convenuta, ma l’attore non ha invece ritenuto di chiamare i terzi, e non è ragionevole quindi addossare all’attore la responsabilità di tale chiamata.
Trattasi quindi all’evidenza, da parte della convenuta, di una chiamata in causa palesemente infondata ed arbitraria, senza utilità per il chiamante, atteso che lo stesso avrebbe potuto difendersi semplicemente negando la propria responsabilità nella causazione del danno vantato dall’attore e chiedendo comunque di rispondere solo per fatti a sé imputabili; ed atteso che, in ipotesi di condanna per fatto a sé addebitabile, non avrebbe potuto svolgere domanda di garanzia verso i signori S..
Consegue che Co.Edil deve sopportare le spese di lite dei terzi chiamati.
 
Si dà atto che, essendo l’impugnazione stata dichiarata inammissibile, la reclamante è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 inserito dall’articolo 1 comma 17 L. n. 228/2012, norma ritenuta costituzionalmente non illegittima rispondendo alla ragionevole ratio di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, e ponendo a carico di chi le pone in essere un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (C. cost., 30/5/2016, n. 120).
 
P.Q.M.
visto l’articolo 669 terdecies c.p.c.
dichiara inammissibile il reclamo;
condanna Condominio Casa D. a rifondere a Co.Edil s.c. le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
condanna Condominio Casa D. a rifondere a Si. Sandro le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
condanna Condominio Casa D. a rifondere a P. Corrado le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
condanna Co. Edil s.c. a rifondere a S. Lucio le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
condanna Co. Edil s.c. a rifondere a S. Dino le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 4.000 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;
dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002, perché la reclamante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.
Reggio Emilia, 20/2/2020

Coronavirus rallenta la giustizia: ecco tutte le misure

Il provvedimento, in vigore dall’8 marzo, ha introdotto con efficacia immediata un “periodo cuscinetto” che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, durante il quale, salvo le eccezioni previste dal decreto, le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari d’Italia saranno rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020 e dunque non saranno tenute.
Durante il medesimo periodo sono, inoltre, sospesi i termini per il compimento di qualsiasi attività processuale (ivi inclusi gli atti di impugnazione) di tutti i procedimenti e processi civili e penali pendenti, anche quando non sia fissata udienza, nel periodo interessato, ferme le eccezioni di seguito richiamate. Lo si legge nella relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del decreto-legge. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Le disposizioni relative alla trattazione delle udienze, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e allamagistratura militare. Infine, il D.L. introduce anche misure riguardanti la giustizia contabile e amministrativa.
Per fornire chiarimenti agli operatori del settore, il Consiglio Nazionale Forense ha realizzato una scheda di analisi (sotto allegata), aggiornata al 10 marzo 2020, inerente le novità di cui al D.L. n. 11/2020 anche in relazione alle altre normative finora emanate in relazione all’emergenza COVID-19 (DL n. 9/2020 e D.P.C.M. 8 marzo 2020).
Anche l’Ufficio di monitoraggio dell’OCF ha predisposto un documento di illustrazione (sotto allegato) del D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020.Le udienze non rinviate
Non tutte le udienze potranno essere rinviate. Lo stesso D.L. introduce alcune eccezioni alla regola e puntualizza le udienze che dovranno essere normalmente tenute.
Eccezioni in materia civile
Per i procedimenti civili, non sono rinviate le udienze relative ad una serie di materie, specificate all’art. 2, comma 2, lett. g), n. 1 del D.L. n. 11/2020. Si tratta, nel dettaglio di udienze:
– nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
– nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
– nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
– nei procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, diamministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
– nei procedimenti di cui all’art. 35 della L. n. 833/1978 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale);

– nei procedimenti di cui all’art. 12 della L. 194/1978, (richiesta di interruzione della gravidanza);
– nei procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
– nei procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea;
– nei procedimenti di cui agli artt. 283 (Provvedimenti sulla provvisoria esecuzione in appello), 351 (Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in appello) e 373 (Sospensione dell’esecuzione a seguito di ricorso per Cassazione) del codice di procedura civile.
Si segnala che non sono, altresì, soggette a rinvio le cause per le quali la ritardata trattazione potrebbe produrre “grave pregiudizio” alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è disposta con decreto non impugnabile:
a) del presidente dell’ufficio giudiziario in calce alla citazione o al ricorso per le cause per le quali non sia già stata celebrata alcuna udienza;
b) del giudice istruttore o del collegio nel caso in cui siano state già celebrate udienze.
Nelle ipotesi in cui non sia ravvisabile la figura del giudice istruttore (controversie del lavoro, e, più in generale, tutte quelle di competenza del Tribunale in composizione monocratica), pur nel silenzio della disposizione, si può ragionevolmente ritenere che la dichiarazione d’urgenza debba provenire dal giudice monocratico.
Eccezioni in materia penale
Per i procedimenti penali, non sono rinviate le udienze indicate all’art. 2, comma 2, lett. g), nn. 2) e 3), ed in particolare quelle:
– di convalida dell’arresto o del fermo;
– relative a procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all’articolo 304 c.p.p. di durata massima della custodia cautelare;
– nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive.

Altresì, se i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedano che si proceda, non sono rinviate le udienze:
– dei procedimenti a carico di persone detenute;
– nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
– nei procedimenti per l’applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
– nei procedimenti a carico di imputati minorenni.

Infine, non sono rinviate le udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza. La dichiarazione di urgenza è fatta dal Giudice o dal Presidente del Collegio, su richiesta di parte.
Giustizia amministrativa
Per quanto riguarda i procedimenti pendenti di fronte al giudice amministrativo, è effettuato il richiamo alle conferenti norme in tema di sospensione feriale (art. 54, commi 2 e 3, c.p.a.), con la conseguenza della sospensione dei termini processuali sicuramente applicabile a tutti i procedimenti pendenti, eccetto quelli cautelari, dl 9 marzo 2020 e fino al 22 marzo 2020.
Durante tale periodo, le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici della giustizia amministrativa saranno rinviate d’ufficio a data successiva al 22 marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo tempo, saranno decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui all’articolo 56 c.p.a. (Misure cautelari monocratiche) e la relativa trattazione collegiale sarà fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 2020.
Fino al 31 maggio 2020 le udienze pubbliche saranno celebrate a porte chiuse, mentre, in deroga alle norme del c.p.a, tutte le controversie fissate per la trattazione (sia in udienza camerale che pubblica), saranno decise allo stato degli atti. A meno che una delle parti chieda la discussione con istanza da notificare alle altre parti costituite e depositare almeno due giorni liberi prima della data di udienza. Anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.
I provvedimenti che determinino la decadenza delle parti da facoltà processuali implicheranno la rimessione in termini delle parti stesse. L’adozione dei provvedimenti che impedisce l’esercizio di diritti costituirà causa di sospensione della prescrizione e di impedimento della decadenza.
Ai fini del computo di cui all’art. 2 della legge 89/2001, n. 89, nei procedimenti rinviati non si terrà conto del periodo compreso tra la data dell’8 marzo 2020 e la data del 31 maggio 2020. Ancora, nello stesso periodo è sospeso l’obbligo di cui all’art. 7, comma 4 D.L. 168/2016 (obbligo di deposito di copia cartacea conforme di ricorso e scritti difensivi depositati con modalità telematiche).
Anche in questo settore, le udienze richieste dalle parti potranno essere tenute mediante collegamenti da remoto, con le garanzie del contraddittorio (art. 3, comma 5).
Procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione
Anche la Corte di Cassazione, in conformità alle disposizioni contenute nel D.L. n. 11/2020, ha disposto misure urgenti e dettato modalità operative ad hoc (con provvedimenti qui sotto allegati) per quanto riguarda l’accesso ai servizi, compreso il funzionamento e gli orari delle Cancellerie.
Ancora, in una nota (qui sotto allegata), il Primo presidente ha chiarito che sino al 22 marzo 2020 non saranno celebrate le udienze, quale che sia la forma processuale per esse prevista (udienza pubblica, camerale partecipata, camerale non partecipata, de plano, ecc.).
Per il settore penale fanno eccezione al rinvio ex lege unicamente le udienze dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono termini massimi di custodia cautelari e quelle nei procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive, ovvero i detenuti, gli imputati, i preposti o i loro difensori chiedano, con istanza pervenuta entro l’11 marzo, che si proceda alla trattazione nei casi eccezionali espressamente previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 2 della lettera g) del predetto decreto legge.
Per tali procedimenti, pertanto, si terranno regolarmente le udienze già calendarizzate e comunicate alle parti salvo che, per esigenze organizzative, il Presidente titolare disponga il rinvio della trattazione a una diversa udienza da celebrare entro il suddetto termine.
Per consentire l’ordinato svolgimento dell’attività giudiziaria, è sospesa fino al 22 marzo 2020 la trasmissione alla Procura generale dell’avviso di trattazione dei procedimenti ex art. 611 del codice di procedura penale.
Per il settore civile, è disposto il rinvio d’ufficio di tutte le udienze e le adunanze camerali fissate nel periodo tra il 9 ed il 22 marzo 2020, ad eccezione di quelle a carattere di urgenza indicate nell’art. 2, comma 2, lett. g) del d.l. n. 11/2020 che saranno fissate nella prima udienza utile successiva al 22 marzo 2020.
Per entrambi i settori della giurisdizione, nel caso in cui sia disposto il rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, i Presidenti titolari assicureranno in ogni caso la trattazione delle cause rinviate entro il 31 dicembre 2020, eventualmente in aggiunta all’ordinario carico programmato delle udienze fissate e da fissare entro tale data. I Presidenti di collegio sono invitati a valutare la possibilità di disporre la trattazione a porte chiuse.
Le misure organizzative degli uffici giudiziari
Oltre al differimento delle udienze, il D.L. prevede una serie di provvedimenti aventi l’obiettivo di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno di ogni spazio degli uffici giudiziari, fuori o dentro le aule.
Ai fini dell’adozione dei provvedimenti organizzativi, i capi degli uffici giudiziari dovranno sentire obbligatoriamente i Consigli dell’ordine degli avvocati e le autorità sanitarie. Nella giustizia amministrativa, i provvedimenti organizzativi sono adottati “in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretario generale della giustizia amministrativa”.
Il ventaglio delle misure che possono essere adottate è ampio, e prevede la limitazione o la chiusura dell’accesso al pubblico, tranne che per le attività urgenti, anche in deroga alle norme ordinarie (che prevedono 4 ore di aperture nei giorni feriali, cfr. art. 162, l. 1196/1960); la regolamentazione dell’accesso ai servizi anche in via telefonica o telematica (art. 2, comma 2, lett. a, b, e c).

Relativamente alle udienze, è prevista la possibilità di:
– adottare linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
– celebrare a porte chiuse le udienze pubbliche civili e penali;
– svolgere mediante collegamenti da remoto le udienze civili che richiedono la presenza dei soli avvocati o delle parti, fermi restando il rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa, e previa comunicazione ai difensori ed al PM (ove questi debba partecipare); i collegamenti saranno individuati e regolati da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
– rinvio delle udienze a data successiva al 31 maggio 2020, salvo le eccezioni previste dal D.L.;
– tenere le udienze civili che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori mediante lo scambio e il deposito telematico di note recanti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento da parte del giudice.
Udienze via Skype e Teams: il provvedimento
Quanto allo svolgimento telematico delle udienze, è intervenuto il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati (qui sotto allegato) previsto dall’art. 2 del D.L. 11/2020 che individua i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali.
In particolare, le udienze civili potranno svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice
utilizzando i programmi Skype for Business e Teams.
Le udienze penali, invece, si svolgeranno, ove possibile, utilizzando gli strumenti di videoconferenza già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari. In alternativa, potranno essere utilizzati i collegamenti da remoto previsti per le udienze civili qualora non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare e il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità.

Gratuito patrocinio: a chi spetta provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione

Fatti di causa
1. – A.B. convenne in giudizio la società “Fondiaria Sai” s.p.a. (divenuta poi “UnipolSai Assicurazioni” s.p.a.), chiedendone la condanna al pagamento della somma di Euro 597,54 a titolo di competenze professionali per la perizia da lui eseguita, per conto della detta società, ai fini della liquidazione del danno relativo ad un sinistro stradale.
Nella resistenza della convenuta, la domanda attorea fu accolta dal Giudice di pace di Napoli.
2. – Sul gravame proposto dalla UnipolSai Assicurazioni, il Tribunale di Napoli, riformando la decisione di primo grado, rigettò la domanda e condannò l’attore al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio.
Per quanto in questa sede ancora rileva, il Tribunale, disattesa la doglianza della UnipolSai sulla mancata riunione dei numerosissimi giudizi instaurati dall’attore nei confronti della medesima ed aventi il medesimo oggetto, ravvisò, nell’iniziativa processuale del Q., un abusivo frazionamento del credito, con conseguente improponibilità della domanda, in quanto ciascuna delle pretese creditorie azionate, seppur riguardanti un distinto sinistro, erano tuttavia riconducibili ad un unico rapporto contrattuale d’opera instaurato tra le parti e protrattosi per oltre dieci anni. Secondo il giudice del gravame, la circostanza che il Q., per ottenere il pagamento delle sue spettanze, si era servito con continuità del sistema informatico della compagnia, fondato sulla conformità delle parcelle a criteri amministrativi predeterminati, portava ad escludere che le parti avessero inteso porre in essere di volta in volta autonomi rapporti contrattuali per ciascuna perizia da eseguire. E d’altra parte, rilevò il Tribunale, l’attore non aveva neppure dedotto l’esistenza di un interesse meritevole di tutela che giustificasse l’operata parcellizzazione delle domande.
In ogni caso, secondo il giudice di appello, la pretesa del Q. risultava infondata anche nel merito, avendo le parti raggiunto un accordo tacito sulla misura del compenso (pari a circa Euro 40,00) per ciascuna perizia eseguita.
3. – Per la cassazione della sentenza di appello ha proposto ricorso A.B. sulla base di sei motivi.
Il ricorrente ha depositato il decreto di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato deliberato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli.
Ha resistito con controricorso la UnipolSai Assicurazioni s.p.a..
Fissata l’adunanza camerale dell’11/01/2019 per la decisione, il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso e la revoca del provvedimento di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, ovvero, in subordine, la rimessione della causa alle Sezioni Unite al fine di stabilire se la Corte di Cassazione possa provvedere a detta revoca.
4. – All’esito dell’adunanza camerale, la Seconda Sezione Civile di questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 1664 del 22/01/2019, ha disposto la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, rilevando come le richieste di rigetto del ricorso e di revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, avanzate dal pubblico ministero, sottoponessero una questione di diritto – quella relativa alla sussistenza del potere della Corte di cassazione di procedere alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato – sulla quale si era manifestato un contrasto tra le Sezioni semplici.
In particolare, l’ordinanza interlocutoria ha evidenziato come, nella giurisprudenza di legittimità, si siano formati sul punto due contrapposti orientamenti:
– un primo orientamento ha affermato che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non spetta alla Corte di cassazione, ma al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto previsto per i procedimenti penali e per i procedimenti di liquidazione degli onorari e delle spese del difensore in cassazione, rispettivamente dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 112, comma 3, e art. 83, comma 2, (Cass., Sez. 2, n. 23972 del 02/10/2018; Cass., Sez. 6 – 2, n. 16940 del 25/06/2019; Cass., Sez. 3, n. 5535 del 08/03/2018);
– un secondo orientamento, invece, senza affrontare funditus la questione, ha dato per scontata la sussistenza del potere della Corte di cassazione di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, cosicchè la Corte ha provveduto senz’altro alla revoca in ipotesi di manifesta infondatezza della domanda proposta e ravvisata colpa grave della parte, precisando espressamente l’effetto retroattivo della revoca “con quanto ne consegue sull’obbligo di pagamento del contributo unificato” (Cass., Sez. 6 – 3, n. 26661 del 10/11/2017; Cass., Sez. 3, n. 17037 del 28/06/2018; Cass., Sez. 2, n. 26060 del 17/10/2018).
Il Collegio remittente ha rilevato come i due orientamenti non siano conciliabili tra loro e non siano suscettibili di essere ricondotti ad unità; ed ha trasmesso gli atti al Primo Presidente per la composizione del contrasto.
5. – Il Primo Presidente ha disposto – ai sensi dell’art. 374 c.p.c., comma 2, – che sulla questione la Corte pronunci a Sezioni Unite.
 
Ragioni della decisione
1. – Prima di esaminare la questione di diritto sottoposta con l’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione è necessario vagliare la fondatezza dei motivi di ricorso. Invero, solo nel caso in cui questi ultimi non possano trovare accoglimento potrà assumere rilevanza nella presente causa, ove sia ravvisabile la mala fede o la colpa grave della parte, la questione circa la competenza a pronunciare la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136 del Testo Unico sulle spese di giustizia.
1.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione dell’art. 274 c.p.c., per avere il Tribunale di Napoli dichiarato inammissibile il motivo di gravame col quale ci si doleva della mancata riunione dei numerosi giudizi che pendevano tra le parti dinanzi ad esso.
La censura è inammissibile, in quanto il motivo di appello del cui mancato accoglimento il Q. si duole non è stato proposto dal medesimo (il quale non ha neppure impugnato la sentenza del Giudice di pace), ma da UnipolSai: il ricorrente non è, pertanto, legittimato a dolersi del mancato accoglimento di un motivo di appello altrui.
1.2. – Col secondo motivo, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., e dell’art. 111 Cost., per non avere il giudice di appello considerato che l’attività del perito assicurativo, esercitata in modo stabile e con struttura organizzativa indipendente dall’impresa assicurativa committente, rientra nella nozione funzionale di impresa delineata dalla giurisprudenza comunitaria.
Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4. La censura, infatti, non spiega in quali termini la qualificazione dell’attività del perito assicurativo come attività di impresa possa rilevare ai fini della decisione della causa.
1.3. – Col terzo motivo, si deduce – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione e la falsa applicazione della L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 13 bis, (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”), inserito dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, art. 19 quaterdecies, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che regola l’equo compenso degli avvocati nei rapporti professionali regolati da convenzioni ed aventi ad oggetto lo svolgimento di attività in favore di imprese bancarie e assicurative, trattandosi di disposizione che – a dire del ricorrente – sarebbe applicabile (in quanto compatibile) anche alle prestazioni rese dai professionisti di cui alla L. 22 maggio 2017, n. 81, art. 1.
Il motivo è inammissibile, sia perchè introduce nel giudizio di legittimità una questione nuova, non dedotta dinanzi ai giudici di merito, sia perchè difetta di specificità, in quanto si limita a trascrivere la norma di legge invocata, senza neanche spiegare in qual misura tale norma torni immediatamente applicabile al caso di lite e non implichi indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito.
1.4. – Col quarto motivo, si deduce – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per avere il Tribunale errato nel ritenere che il Q. avesse accettato, per facta concludentia, un compenso inferiore a quello previsto dalle tariffe professionali, essendo stata tale circostanza oggetto di espressa contestazione in giudizio ed essendo comunque smentita dalla documentazione IES dell’anno 2010 (prodotta nel presente giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 372 c.p.c.), dalla quale si evincerebbe che il ricorrente percepiva importi differenti per i vari incarichi affidatigli e mai pari ad Euro 40,00.
Anche questo motivo è inammissibile. Il ricorrente assume che l’avvenuta accettazione del compenso medio di Euro 40,00 a pratica costituisse circostanza contestata, ma non osserva l’onere, prescritto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di indicare specificamente il contenuto saliente dei propri atti difensivi da cui poter cogliere la pretesa erronea applicazione del principio di non contestazione. Per il resto la censura si fonda su documenti prodotti in violazione dei limiti posti dall’art. 372 c.p.c., ed invoca un nuovo e più favorevole riesame del fatto dell’accettazione, da parte del Q., del detto compenso, che è inammissibile in sede di legittimità.
1.5. – Col quinto motivo, si denuncia, – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – la violazione del giudicato implicito che – a dire del ricorrente – scaturirebbe dalle sentenze di questa Suprema Corte n. 18808/2016, n. 18809/2016 e n. 18810/2016, con le quali sarebbe stata negata l’unitarietà del rapporto obbligatorio tra le parti.
Unitamente a tale motivo va esaminato, in ragione della stretta connessione, il sesto mezzo, col quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il Tribunale erroneamente interpretato e applicato i principi di diritto affermati da queste Sezioni Unite con le sentenze n. 23726 del 15.11.2007 e n. 4090 del 16.02.2017, in tema di abusivo frazionamento della domanda.
Entrambi i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, (cfr. Cass., Sez. Un., 21/03/2017, n. 7155), avendo la sentenza impugnata deciso le questioni di diritto oggetto delle censure in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte e non offrendo il ricorso argomenti per mutare orientamento.
Quanto in particolare al quinto motivo, non può evidentemente ravvisarsi alcun giudicato implicito – in ordine alla qualificazione e al carattere dell’intero rapporto giuridico instauratosi tra il Q. e la UnipolSai – scaturente dalle sentenze di questa Corte nn. 18808/2016, 18809/2016 e 18810/2016, trattandosi di pronunce che si sono limitate a escludere che i crediti azionati in quei tre singoli giudizi fossero assimilabili agli altri oggetto delle distinte azioni promosse dal Q. nei confronti della convenuta per diverse obbligazioni contrattuali, ma che nulla hanno statuito in ordine ai caratteri di tali diversi rapporti obbligatori.
Quanto poi alla ritenuta sussistenza di abuso del processo per illecito frazionamento della domanda, la impugnata sentenza del Tribunale di Napoli è conforme al principio di diritto affermato da queste Sezioni Unite, secondo cui le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benchè relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo (sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale), le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore “un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata” e, laddove manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovrà indicare la relativa questione ex art. 183, c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex art. 101 c.p.c., comma 2, (Cass., Sez. Un., 16/02/2017, n. 4090).
Nella specie, il Tribunale di Napoli ha accertato l’esistenza di un rapporto negoziale continuativo tra la compagnia assicurativa e il ricorrente, protrattosi per oltre dieci anni, nell’ambito del quale il Q. è stato incaricato di liquidare gli indennizzi relativi a migliaia di sinistri. La regolamentazione e le modalità di svolgimento di tale rapporto sono rimaste invariate per tutta la durata dello stesso, non esistendo alcuna specifica contrattazione in relazione all’affidamento dei singoli incarichi come alla determinazione dei relativi compensi. Anzi, il pagamento delle spettanze è avvenuto attraverso il sistema informatico della compagnia, che accettava le parcelle solo se conformi ai criteri amministrativi predeterminati.
La linea difensiva adottata dalla società assicuratrice convenuta è stata fin da subito fondata sulla eccezione di improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. A fronte di tale eccezione formulata nel giudizio di merito, il ricorrente si è limitato a dedurre il proprio interesse alla tutela processuale frazionata, richiamando (p. 11 del ricorso) il “rischio di prescrizione” altrimenti esistente (in realtà facilmente scongiurabile mediante atto di costituzione in mora, ex art. 2943 c.c., comma 4), senza tuttavia allegare alcun concreto elemento a sostegno della sua deduzione e, in particolare, senza specificare – agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, – nè quando tale interesse fosse stato esplicitato nel corso del giudizio di merito, nè quali fossero stati gli elementi dedotti a sostegno del rilievo (decorrenza del termine di prescrizione e relativa scadenza in riferimento alle singole prestazioni oggetto delle molteplici cause).
Non rimane, pertanto, che ritenere inammissibili le censure in esame anche per difetto di specificità.
2. – In definitiva, risultando tutti i motivi inammissibili, il ricorso va dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della parte ricorrente – risultata soccombente – al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.
3. – Considerata la palese inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi, il Collegio ritiene che la condotta processuale del ricorrente sia connotata da colpa grave, tale da integrare un “abuso del processo” (secondo la nozione enucleata da Cass., Sez. Un., n. 22405 del 13/09/2018; v. anche Cass., Sez. 1, n. 29462 del 15/11/2018; Cass., Sez. 3, n. 10327 del 30/04/2018; Cass., Sez. 3, n. 19285 del 29/09/2016), per il quale va comminata la sanzione prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., applicabile ratione temporis, mediante la condanna del Q. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controricorrente.
4. – Una volta stabilito che il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi e che ricorre nella specie l’abuso del processo” della parte ricorrente, diviene necessario prendere in esame la questione di diritto la cui soluzione è stata rimessa al giudizio di queste Sezioni Unite, sulla quale si è manifestato il richiamato contrasto di giurisprudenza tra le Sezioni semplici, al fine di stabilire se questa Suprema Corte possa provvedere, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, alla revoca del provvedimento di ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato ovvero se a tale revoca debba provvedere il giudice di merito.
Ai fini della soluzione di tale questione appare opportuno svolgere alcune essenziali premesse volte a illustrare l’attuale configurazione normativa del patrocinio a spese dello Stato.
5. – L’istituto del “Patrocinio a spese dello Stato” trova il suo diretto antesignano nel “Patrocinio gratuito” previsto dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282.
Il R.D. n. 3282 del 1923, art. 1, stabiliva che “Il patrocinio gratuito dei poveri è un ufficio onorifico ed obbligatorio della classe degli avvocati e dei procuratori”; l’ammissione al patrocinio gratuito veniva deliberata dalla “Commissione per il gratuito patrocinio”, costituita presso ogni Tribunale e Corte di appello (composta da un magistrato dell’ufficio giudicante che la presiedeva, da un magistrato del pubblico ministero e dal presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati o da un suo delegato) (art. 5), la quale – nelle materie civili – designava il difensore “d’ufficio” (che, invece, nelle materie penali veniva designato dall’autorità giudiziaria davanti alla quale la causa doveva essere trattata) (art. 29); lo svolgimento dell’incarico costituiva per l’avvocato un munus onorifico e obbligatorio, che non poteva essere rifiutato senza “grave e giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione competente” (art. 31).
Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, è stata introdotta – nell’art. 24 Cost., comma 3, – la garanzia per cui “Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione” ed è venuto a mutare il quadro di valori sotteso all’amministrazione della Giustizia; si sono levate perciò numerose voci critiche nei confronti del vecchio istituto del patrocinio gratuito, che hanno posto in dubbio la sua idoneità ad assicurare una efficiente difesa dei non abbienti.
Il legislatore ha introdotto così nel nostro ordinamento, inizialmente solo tramite una normativa speciale e con riguardo a settori di contenzioso limitati, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato: prima nelle controversie di lavoro (L. 11 agosto 1973, n. 533, art. 11 e segg.), successivamente nella materia dell’adozione e dell’affidamento dei minori (L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 75).
Con la L. 30 luglio 1990, n. 217, l’istituto del patrocinio a spese dello Stato è stato poi disciplinato in modo organico, anche se riconosciuto solo per le cause penali e per particolari materie civili; e con la L. 29 marzo 2001, n. 134, che ha modificato la L. n. 217 del 1990, riformando l’intero istituto, il patrocinio a spese dello Stato è stato esteso a tutti i procedimenti, sia civili che penali, ed è stata disposta l’abrogazione del R.D. n. 3282 del 1923.
Oggi tutta la materia del patrocinio a spese dello Stato, relativa sia al processo penale che a quello civile, amministrativo e tributario, è regolata dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (“Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, d’ora in poi T.U.S.G. o semplicemente T.U.), che raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. n. 30 del 2005, D.Lgs. n. 113 del 2002, e nel D.P.R. 30 maggio 2002, n. 114.
L’istituto del patrocinio a spese dello Stato si differenzia radicalmente da quello del patrocinio gratuito: non solo perchè la prestazione professionale del difensore non è più gratuita, ma è retribuita dallo Stato (la retribuzione è, tuttavia, soggetta a regole particolari: art. 83, comma 1, e art. 130 T.U.S.G.); ma soprattutto perchè il difensore è liberamente designato dalla parte non abbiente, tra quelli iscritti nello speciale elenco di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 80. L’incarico, dunque, non è più obbligatorio ed è rimesso alla scelta fiduciaria della parte.
Nel processo civile, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è disposta, su istanza dell’interessato, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati “in via anticipata e provvisoria” (art. 126 T.U.S.G.), sulla base della sola documentazione presentata dal richiedente.
Hanno diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato i cittadini italiani (art. 74, comma 2), ai quali sono equiparati i cittadini dell’Unione Europea, e i soggetti previsti dall’art. 119 T.U.S.G. (gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, gli apolidi, gli enti ed associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economiche); gli stranieri non regolarmente soggiornanti che intendano impugnare il provvedimento di espulsione (art. 142 T.U.S.G.), nonchè – secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2, n. 164 del 05/01/2018; Cass., Sez. 2, n. 30069 del 14/12/2017) – gli stranieri non regolarmente soggiornanti che abbiano in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale, dal quale possa derivare loro il rilascio del permesso di soggiorno.
L’ammissione è subordinata alla sussistenza di due presupposti:
a) che l’instante sia titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore all’importo previsto dall’art. 76 T.U.S.G.;
b) che le pretese che l’interessato intende far valere appaiano “non manifestamente infondate” (art. 126, comma 1, T.U.S.G.).
Avverso la delibera del Consiglio dell’ordine che rigetta l’istanza o la dichiara inammissibile non è esperibile alcun rimedio; ma l’istanza può essere riproposta al giudice competente per il giudizio, che decide con decreto, avverso il quale – in mancanza di espressa previsione normativa (come quella di cui all’art. 99 T.U.S.G., valida per il processo penale) – la giurisprudenza ritiene esperibile l’opposizione di cui all’art. 170 T.U.S.G. (Cass., Sez. 1, n. 13833 del 27/05/2008; Cass., Sez. 1, n. 19203 del 04/09/2009).
Per effetto dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la parte ammessa è sollevata dalle spese processuali: alcune delle quali (come il contributo unificato, le imposte di bollo, registro, ipotecaria e catastale, i diritti di copia, le spese per le notificazioni a richiesta d’ufficio) sono “prenotate a debito”, sono cioè annotate a futura memoria, senza effettivo pagamento, ai fini dell’eventuale successivo recupero; altre (come gli onorari e le spese dovuti ai difensori, le indennità e spese di viaggio spettanti ai testimoni e ai consulenti tecnici) sono, invece, “anticipate dall’erario” (art. 131 T.U.S.G.).
Come stabilisce l’art. 75, comma 1, T.U.S.G., “L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
L’ammissione al patrocinio, tuttavia, conserva la sua efficacia nei gradi di giudizio successivi al primo a condizione che la parte ammessa al patrocinio sia risultata vittoriosa e sia stato l’avversario a proporre impugnazione e a citarla dinanzi al giudice superiore.
Qualora invece la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia rimasta soccombente nel giudizio di primo grado, essa non potrà avvalersi dell’originaria ammissione per proporre impugnazione (art. 120 T.U.S.G.) e sarà tenuta – a tal fine – a proporre una nuova istanza di ammissione al patrocinio, che dovrà essere sottoposta ad una autonoma verifica della sussistenza delle condizioni necessarie per essere ammessi al beneficio, anche sotto il profilo della “non manifesta infondatezza” dell’impugnazione (Cass., Sez. 2, n. 11470 del 30/04/2019).
L’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, tanto nel caso in cui sia stata disposta in via provvisoria dal Consiglio dell’ordine degli avvocati quanto nel caso in cui sia stata disposta dal giudice, può essere revocata.
L’art. 136 T.U.S.G. prevede che il giudice, con apposito decreto, “deve” revocare (letteralmente “revoca”) il provvedimento di ammissione al patrocinio quando: a) nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell’ammissione al patrocinio (comma 1); b) risultano insussistenti i presupposti per l’ammissione ovvero l’interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (comma 2).
Mentre nella prima ipotesi (sopravvenuta modificazione delle condizioni di reddito) la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio ha efficacia ex nunc; nelle ipotesi di cui all’art. 136 cit., comma 2 (accertata insussistenza originaria dei presupposti per l’ammissione; mala fede o colpa grave) la revoca ha invece efficacia ex tunc, ha cioè “efficacia retroattiva” (art. 136, comma 3), facendo così venir meno tutti gli effetti prodotti fino a quel momento dall’ammissione.
6. – Svolte le superiori premesse sulla configurazione che l’istituto del patrocinio a spese dello Stato assume nel diritto positivo vigente, può passarsi ora all’esame della questione di diritto in relazione alla quale è stato invocato l’intervento nomofilattico risolutivo di queste Sezioni Unite.
In sostanza, viene chiesto a questo Supremo Consesso di stabilire se, allorquando si ravvisino nel giudizio di cassazione le condizioni previste dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 136, per la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a tale revoca debba provvedere la Corte di cassazione ovvero il giudice di rinvio o quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato.
Il Collegio ritiene che la quaestio iuris vada risolta nel senso che il potere di revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non spetta alla Corte di Cassazione, ma compete al giudice di rinvio ovvero – nel caso di mancato rinvio – al giudice ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Diversi argomenti inducono a tale conclusione.
6.1. – In primo luogo, va considerata la collocazione istituzionale della Corte di cassazione e il ruolo ad essa attribuito nell’ordinamento giudiziario e nel sistema delle impugnazioni.
Nell’ordinamento giuridico vigente, la Corte di cassazione è un organo giudicante con caratteri del tutto peculiari che lo distinguono da ogni altro giudice (tanto della giurisdizione ordinaria, quanto delle giurisdizioni speciali), essendo ad esso – di norma – preclusa la decisione della causa nel merito, in fatto e in diritto; è un giudice di vertice cui è attribuita la speciale ed esclusiva funzione della c.d. “nomofilachia”, ossia l’ufficio di controllare la conformità a legge delle sentenze pronunciate dagli altri giudici e di indirizzare e uniformare la giurisprudenza. Questa è la funzione che traspare dall’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), laddove alla Corte suprema di cassazione è affidato il compito di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale”; e questa è la funzione che riecheggia nell’art. 111 Cost., comma 7, laddove il Costituente ha sancito la garanzia del ricorso per cassazione avverso le sentenze ed i provvedimenti sulla libertà personale, ma solo – con evidente sotteso richiamo alla peculiarità del ruolo della Corte – “per violazione di legge”.
Orbene, se questa è la peculiare funzione che l’ordinamento giuridico attribuisce alla Corte di cassazione, è conseguente ritenere che ad essa non possano essere attribuiti compiti estranei a tale funzione, se non in forza di una espressa previsione di legge.
Ognun comprende come, per un verso, il potere di provvedere alla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato implichi accertamenti di fatto e valutazioni di merito che travalicano i limiti propri delle funzioni attribuite alla Corte di cassazione; e come, per altro verso, il ricorso per cassazione investa la Corte solo della cognizione in diritto della controversia oggetto della pronuncia impugnata, alla quale rimane estranea ogni questione relativa al patrocinio a spese dello Stato, che attiene ad un distinto rapporto giuridico.
Sul punto, va osservato che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato dà luogo al sorgere di un rapporto giuridico diverso e indipendente da quello oggetto della causa; un rapporto che si instaura non tra le parti della causa, ma tra la parte ammessa al beneficio e il Ministero della Giustizia, che è il soggetto passivo del rapporto debitorio scaturente dall’ammissione al patrocinio. Per tale ragione, il Ministero della Giustizia è parte necessaria tanto nel procedimento di opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore (cfr. Cass., Sez. Un., n. 8516 del 29/05/2012; Cass., Sez. 6 -2, n. 24423 del 17/10/2017; Cass., Sez. 6 – 2, n. 5314 del 06/03/2018), quanto nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio (cfr. Cass. Sez. 2, n. 21700 del 26/10/2015; Cass., Sez. 6 – 1, n. 22148 del 02/11/2016; Cass., Sez. 6 -2, n. 2517 del 29/01/2019).
Non rileva, in senso contrario, il fatto che la legge attribuisca genericamente il potere di revoca “al magistrato che procede” (art. 136, comma 1, T.U.S.G.); tale sintagma, dal significato del tutto generico, deve intendersi riferito al giudice del merito, al giudice cui spetta la piena cognizione in fatto e in diritto del rapporto dedotto in giudizio, non già alla Corte deputata al solo controllo di legittimità della sentenza impugnata.
6.2. – La conclusione secondo cui la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio non compete alla Corte di cassazione, ma al giudice del merito, trova conferma nel fatto che tale revoca (come del resto la stessa ammissione al patrocinio) va disposta con “autonomo” provvedimento, diverso da quello contenente la decisione della causa. In questo senso depone il chiaro testo dell’art. 136 T.U.S.G., laddove prevede che “Con decreto il magistrato revoca l’ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell’ordine degli avvocati”.
Tale previsione è coerente col fatto che il potere di revoca dell’ammissione al patrocinio è diverso e indipendente rispetto a quello di decidere la controversia, attenendo esso – come si è detto ad un rapporto giuridico diverso da quello oggetto della causa.
L’autonomia del provvedimento di revoca rispetto a quello che decide la causa rende possibile, peraltro, adottare la revoca in ogni tempo allorquando vengano meno le condizioni di legge per fruire del patrocinio e, dunque, sia prima che la causa pervenga alla sentenza sia dopo la pronuncia definitiva; ed è funzionale alla previsione di un apposito regime impugnatorio (di cui si dirà nel paragrafo che segue), distinto ed indipendente da quello che vale per la sentenza che definisce il giudizio.
Quel che qui conta osservare è che alla Corte di cassazione non è consentito – in ragione del proprio ruolo di giudice della legittimità e delle sue funzioni di nomofilachia – pronunciare provvedimenti diversi da quelli che decidono il ricorso. Non potrebbe, perciò, la Corte di cassazione pronunciare separatamente l’apposito decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio di cui all’art. 136 T.U.S.G., perchè con la decisione del ricorso si consuma la speciale potestas iudicandi ad essa conferita e viene meno l’esercizio della funzione nomofilattica che le è propria.
6.3. – L’esclusione del potere della Corte di cassazione di revocare il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è imposta poi – di necessità – dal regime delle impugnazioni del provvedimento di revoca.
Com’è noto, il Testo unico sulle spese di giustizia non prevede espressamente, nella materia civile (a differenza di quanto prevede l’art. 113 T.U. per la materia penale), alcun rimedio avverso il decreto di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Questo silenzio del legislatore non significa, però, che l’ordinamento giuridico neghi alcuna tutela avverso il decreto di revoca dell’ammissione emesso nella materia civile.
Infatti, dall’art. 24 Cost., comma 3, promana un vero e proprio diritto del cittadino non abbiente – corollario della garanzia di eguaglianza prevista dall’art. 3 Cost., comma 2, – alla possibilità di agire o resistere in giudizio munito di difesa tecnica; e come ha sottolineato la Corte costituzionale, “nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita appieno una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l’accertamento della sussistenza di un diritto (…) dotato di fondamento costituzionale, sicchè i provvedimenti nei quali si esprime tale funzione hanno il regime proprio degli atti di giurisdizione, revocabili dal giudice nei limiti e sui presupposti espressamente previsti, e rimuovibili, negli altri casi, solo attraverso gli strumenti di impugnazione” (Corte Cost., ord. n. 144/1999).
Ora, la valenza costituzionale del diritto del non abbiente a fruire gratuitamente della difesa tecnica e la natura giurisdizionale della pronuncia del giudice sulla spettanza di tale diritto impongono di ritenere che il silenzio della legge, nella materia civile, in ordine alla impugnabilità del provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato non possa significare assenza di rimedio impugnatorio avverso tale provvedimento. La possibilità che il provvedimento di revoca sia lesivo del diritto soggettivo – costituzionalmente rilevante – di chi, essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, ne venga poi escluso, implica la necessaria impugnabilità del provvedimento con gli ordinari strumenti apprestati dall’ordinamento e, in ultimo, con il ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, quale strumento di controllo di legalità, costituzionalmente necessario nei confronti di tutti gli atti autoritativi.
In questo quadro, la giurisprudenza di questa Corte ha statuito che, in mancanza di espressa previsione normativa (come quella esistente per il processo penale), il decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è impugnabile mediante l’opposizione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 170, avendo tale opposizione, nell’ambito del Testo unico sulle spese di giustizia, natura di rimedio di carattere generale, esperibile contro tutti i decreti in materia di liquidazione e, quindi, anche contro il decreto del magistrato che la rifiuti (ex plurimis, Cass., Sez. 1, n. 13833 del 7/05/2008; Cass., Sez. 1, n. 13807 del 23/06/2011; Cass., Sez. 6 – 2, n. 21685 del 23/09/2013; Cass., Sez. 2, n. 21700 del 26/10/2015; Cass., Sez. 6 – 2, n. 1684 del 22/01/2019).
Com’è noto, l’art. 170 T.U.S.G. (come sostituito dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 34, comma 17, lett. a)) stabilisce che “L’opposizione è disciplinata dal D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 15”. L’opposizione va, dunque, proposta – come prevede il D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, – con ricorso al “capo dell’ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato” (v. Cass., Sez. 6 – 2, n. 12668 del 05/06/2014, sulla conseguente inapplicabilità della regola del foro erariale); il giudizio segue il rito sommario di cognizione ex art. 702 bis c.p.c. e segg.; l’ordinanza che lo definisce è inappellabile, ma – in ragione della sua natura decisoria e della capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi – contro di essa è proponibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, (Cass., Sez. 2, n. 3633 del 14/02/2011).
Tale regime giuridico non muta qualora la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia stata irritualmente adottata dal giudice con la sentenza che definisce il giudizio, anzichè con separato decreto, in quanto l’irrituale collocazione del provvedimento di revoca in seno al provvedimento che decide la causa (che tuttavia non ne determina la nullità) non ne muta la natura. Pertanto, anche avverso la revoca dell’ammissione al patrocinio che sia stata disposta con la sentenza che ha deciso la causa va proposta separatamente l’opposizione ex art. 170 T.U.S.G.; dovendosi invece escludere che la parte che voglia dolersi dell’ingiustizia del provvedimento di revoca possa impugnare la sentenza con i mezzi di impugnazione previsti per la stessa, con ciò coinvolgendo nel giudizio di impugnazione le altre parti della causa, estranee al rapporto giuridico instauratosi tra chi ha chiesto l’ammissione al patrocinio e il Ministero della Giustizia (Cass., Sez. 2, n. 29228 del 06/12/2017; Cass., Sez. 3, n. 3028 del 08/02/2018; Cass., Sez. 3, n. 5535 del 08/03/2018, non massimata).
In sostanza, il provvedimento di revoca, comunque sia pronunciato (con separato decreto o con la sentenza che definisce il giudizio), va sempre considerato autonomo rispetto alla sentenza che definisce la causa ed è soggetto ad un autonomo regime di impugnazione.
Orbene, quanto appena detto in ordine alla impugnabilità del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato mediante il rimedio dell’opposizione ex art. 170 T.U.S.G. implica che non possa essere la Corte di cassazione ad adottare il detto provvedimento di revoca, neppure con la sentenza che decide sul ricorso.
Invero, in ragione della collocazione istituzionale della Corte suprema quale organo di vertice della giurisdizione, i provvedimenti da essa adottati sono, per loro natura, definitivi e non impugnabili (se non col rimedio della revocazione ex artt. 391 bis e 391 ter c.p.c.).
Non è, pertanto, neppure ipotizzabile la proponibilità dell’opposizione ex art. 170 T.U.S.G. ove – in ipotesi – la revoca venisse adottata dalla Corte di cassazione; tantomeno sarebbe dato immaginare l’organo a cui debba in tal caso indirizzarsi l’opposizione (in termini analoghi Cass., Sez. 1, n. 23009 del 09/12/2004; Cass., Sez. 1, n. 16986 del 25/07/2006).
E peraltro, essendo l’ordinanza che decide sull’opposizione impugnabile col ricorso straordinario per cassazione, ammettere che la Corte suprema possa revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato darebbe luogo ad un inammissibile “cortocircuito processuale”, per cui l’originario provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio adottato – in ipotesi – dalla Corte di cassazione verrebbe poi, dopo il giudizio di opposizione, in ultima analisi sindacato dalla Corte di cassazione medesima.
In realtà, il rimedio dell’opposizione previsto dal combinato disposto dell’art. 170 T.U.S.G. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 15, presuppone che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sia adottata da un giudice di merito; di modo che l’opposizione contro il decreto di revoca, ai sensi dell’art. 170 cit., possa essere proposta, come prevede l’art. 15 cit., al presidente del Tribunale o della Corte di Appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di revoca. Solo così la Corte di cassazione può svolgere, anche all’interno del procedimento di revoca, la funzione che le è propria, quella di giudice della legittimità del provvedimento di revoca.
6.4. – Il riconoscimento in capo al giudice di merito del potere di provvedere alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche con riferimento al giudizio di cassazione, non dà luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi o all’attribuzione a quel giudice di apprezzamenti che non gli competono.
Invero, una cosa è la valutazione della fondatezza o infondatezza del ricorso per cassazione e l’adozione dei provvedimenti conseguenti ai sensi dell’art. 96 c.p.c., o – come si dirà – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che spettano certamente alla Corte di Cassazione; altra cosa è la valutazione della ricorrenza dei presupposti che comportano, secondo quanto previsto dall’art. 136 T.U.S.G., la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cass., Sez. 6 – 2, n. 20270 del 22/08/2017; Cass., Sez. 6 – 1, n. 21610 del 04/09/2018).
Anche quando la revoca sia disposta, non per l’accertata carenza dei requisiti reddituali, ma per la manifesta infondatezza dell’impugnazione (ciò che costituisce una delle ipotesi di “insussistenza dei presupposti per l’ammissione”) o per avere l’interessato agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave (art. 136 T.U.S.G.), il giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio è comunque indipendente dal giudizio sulla fondatezza o meno del ricorso, che spetta alla Corte di cassazione; cosicchè il primo può essere compiuto dal giudice di merito, senza che si dia luogo ad alcuna sovrapposizione di giudizi.
L’autonomia del giudizio è peraltro legata anche alla diversità del materiale istruttorio di cui dispone il giudice della revoca rispetto agli elementi di valutazione di cui dispone la Corte di cassazione. Mentre infatti la valutazione della sussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., è compiuta dalla Corte di cassazione sulla base dei soli atti ad essa sottoposti, la valutazione della sussistenza dei presupposti per la revoca dell’ammissione al patrocinio va compiuta sulla base di tutti gli atti dei giudizi di merito (di cui non sempre la Corte suprema dispone), arricchiti dalle produzioni documentali che la parte può sempre compiere dinanzi al giudice dell’opposizione.
Non può pertanto escludersi che il giudice della revoca possa ritenere la sussistenza della mala fede o della colpa grave della parte, ai sensi dell’art. 136, comma 2, T.U.S.G., anche in mancanza di una valutazione in tal senso espressa dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 96 c.p.c..
Attenendo la valutazione del giudice della revoca ad un rapporto giuridico diverso rispetto a quello oggetto della causa (si tratta del rapporto giuridico che sorge tra chi è ammesso al patrocinio e il Ministero della Giustizia), è esclusa la configurabilità di alcun vincolo di giudicato.
6.5. – L’individuazione del giudice di merito come quello cui soltanto spetta, con riferimento al giudizio di cassazione, l’adozione del provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è coerente, infine, con la necessità di adottare i provvedimenti conseguenti alla revoca, che esulano certamente dalle attribuzioni della Corte suprema.
Infatti, la revoca dell’ammissione al patrocinio, avendo efficacia retroattiva ex art. 136 T.U.S.G. (ad eccezione dei casi in cui sia stata disposta per la sopravvenuta modificazione delle condizioni di reddito), ripristina l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa tecnica, con conseguente necessità di provvedere all’adozione dei provvedimenti restitutori, che presuppongono accertamenti di fatto che esulano dai poteri cognitori della Corte di cassazione e che possono essere compiuti solo dal giudice di merito (Cass., Sez. 1, n. 5364 del 05/03/2010; Cass., Sez. 2, n. 23972 del 02/10/2018).
E’ ben vero che la necessità di compiere accertamenti in fatto ai fini della quantificazione delle somme che devono essere oggetto di restituzione all’erario non implica, di per sè, che il provvedimento di revoca non possa essere adottato dalla Corte di cassazione, ben potendo quest’ultima – in ipotesi – limitarsi a disporre la revoca dell’ammissione al patrocinio, lasciando poi al giudice del merito il compito di provvedere ad emettere i provvedimenti restitutori sulla base degli accertamenti fattuali necessari. E tuttavia, essendo il ruolo del giudice di merito comunque insostituibile nella revoca dell’ammissione al patrocinio, l’attribuzione ad esso del potere di revoca ben si coniuga con la necessità di adottare i conseguenti provvedimenti restitutori.
6.6. – V’è ancora da stabilire quale sia, tra i giudici di merito, quello cui spetta il potere di provvedere, a seguito del giudizio di cassazione, all’eventuale revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Secondo alcuni precedenti di questa Corte, il potere di provvedere alla revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato andrebbe riconosciuto al giudice di rinvio ovvero a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, similmente a quanto previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2, per la liquidazione degli onorari e delle spese del difensore relativi al giudizio di cassazione (Cass., Sez. 2, n. 23972 del 02/10/2018; Cass., Sez. 6 – 2, n. 16940 del 25/06/2019; Cass., Sez. 3, n. 5535 del 08/03/2018, non massimata).
Tale soluzione interpretativa, tuttavia, non considera i casi in cui la sentenza impugnata non sia passata in giudicato nè sia stata cassata con rinvio, come avviene, ad es., quando la Suprema Corte abbia emesso una pronuncia di cassazione senza rinvio (art. 382, comma 2, c.p.c.) o una pronuncia di cassazione con decisione della causa nel merito (art. 384 c.p.c., comma 2). Si tratta di ipotesi che, adottando il criterio di cui sopra, rimarrebbero prive di disciplina.
Soccorre allora il criterio previsto dall’art. 112, comma 3, T.U.S.G. per disciplinare la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, laddove è stabilito che, se procede la Corte di cassazione, la competenza a provvedere spetta al “magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.
Tale criterio risulta idoneo ad individuare il giudice competente a revocare l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in tutte le ipotesi diverse dalla cassazione con rinvio (integrale rigetto, declaratoria di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, cassazione senza rinvio ai sensi dell’art. 382 c.p.c., comma 2, cassazione con decisione della causa nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2).
Deve, pertanto, ritenersi che il potere di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio civile spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero – in mancanza di rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
6.7. – Rimane da precisare con quali modalità il giudice competente a provvedere alla revoca del patrocinio a spese dello Stato per il giudizio di cassazione, quando non corrisponda al giudice di rinvio (che è espressamente investito del riesame della causa dalla Corte di cassazione), può essere investito della verifica della sussistenza delle condizioni per la revoca dell’ammissione al patrocinio ai sensi dell’art. 136 T.U.S.G..
A questo proposito, va ricordato che l’art. 388 c.p.c., come sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 14, prevede che “Copia della sentenza è trasmessa dal cancelliere della Corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinchè ne sia presa nota in margine all’originale di quest’ultima”.
Il precedente originario testo della disposizione prevedeva che il cancelliere della Corte trasmettesse a quello del giudice che aveva pronunciato il provvedimento impugnato soltanto la “copia del dispositivo della sentenza”; e la sostituzione di tale testo, con la previsione della trasmissione di copia integrale della sentenza, ha avuto il significato di superare la funzione meramente endoprocessuale dell’annotazione del dispositivo della pronuncia della Corte suprema sull’originale della sentenza oggetto del ricorso per cassazione (finalizzata ad attestare il valore giuridico di quest’ultima a seguito della pronuncia della Corte di cassazione), per creare un canale ufficiale di comunicazione tra Corte di legittimità e giudici di merito.
Nella visione del legislatore della novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, la trasmissione di copia integrale della sentenza deve servire a potenziare la funzione nomofilattica della Corte e ad orientare i giudici di merito nelle loro future decisioni, portandoli a conoscenza della pronuncia della Corte suprema in ordine alle soluzioni giuridiche da essi adottate.
Orbene, nell’ambito di questo canale di comunicazione diretto tra la Corte di cassazione e il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ben si colloca il ruolo che va riconosciuto a quest’ultimo ai fini della revoca, con riguardo al giudizio di cassazione, del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
Deve invero ritenersi, nel quadro della previsione di cui al nuovo testo dell’art. 388 c.p.c., che gli uffici dei giudici territoriali che hanno emesso il provvedimento impugnato col ricorso per cassazione, nell’esaminare la sentenza della Suprema Corte ad essi trasmessa, sono tenuti – salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio – a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 136 T.U.S.G. per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato eventualmente disposta in favore di una delle parti; fermi restando, da un lato, l’autonomia della loro valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la revoca e, dall’altro, il successivo controllo di legittimità della stessa Corte di cassazione sull’ordinanza che abbia deciso l’eventuale opposizione.
6.8. – In definitiva, alla stregua di quanto detto, la questione di diritto sottoposta all’esame delle Sezioni Unite va risolta con l’enunciazione – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, dei seguenti principi di diritto:
– “In tema di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio ovvero – nel caso di mancato rinvio – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato”.
– “Salvo il caso in cui la causa sia stata rimessa al giudice di rinvio, il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 136 T.U.S.G. per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato cui una delle parti sia stata ammessa”.
Facendo applicazione di tali principi alla fattispecie oggetto del giudizio, va ritenuto che ogni determinazione circa l’eventuale revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione alla riscontrata manifesta infondatezza dei motivi e all’abuso del processo” consumato dalla parte ricorrente, spetta al Tribunale di Napoli, quale giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, che provvederà a seguito della trasmissione di copia della presente sentenza ex art. 388 c.p.c..
7. – A questo punto, essendo stata ravvisata l’inammissibilità del ricorso e risultando che la parte ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato (con conseguente esonero dal pagamento del contributo unificato previsto per l’impugnazione, che è stato prenotato a debito ai sensi dell’art. 131, comma 2, T.U.S.G.), si pone il problema di stabilire se debba provvedersi o meno alla statuizione prevista dall’art. 13, comma 1 quater T.U.S.G., inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (e applicabile con riferimento alle impugnazioni proposte dopo il 30 gennaio 2013), disposizione – questa – che impone al giudice, quando pronuncia sentenza di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, di attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato dovuto.
Anche su questo tema è venuto a formarsi, nella giurisprudenza della Corte, un contrasto tra le Sezioni semplici.
Diverse pronunce si sono espresse nel senso che l’ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato comporta l’automatica esclusione dell’obbligo di versare un ulteriore importo del contributo; tali pronunce, perciò, nel respingere o nel dichiarare inammissibile il ricorso, hanno dato atto della “non sussistenza” dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato dovuto (tra le tante, Cass., Sez. L, n. 18523 del 02/09/2014; Cass., Sez. 6 – 5, n. 7368 del 22/03/2017; Cass., Sez. L, n. 13935 del 05/06/2017).
Altre pronunce hanno affermato, invece, che l’eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione di attestare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, di aver adottato una decisione (di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione) che comporta in astratto l’obbligo di versare un ulteriore importo del contributo unificato, essendo poi di competenza esclusiva dell’amministrazione giudiziaria valutare se, nonostante l’attestato tenore della pronuncia, spetti in concreto la doppia contribuzione; tali pronunce, perciò, hanno dato atto della “sussistenza” dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo del contributo unificato anche nei confronti di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, sul presupposto che la valutazione finale sulla debenza in concreto del doppio contributo spettasse all’amministrazione giudiziaria (Cass., Sez. 3, n. 13055 del 25/05/2018; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019; Cass., Sez. 1, n. 19863 del 23/07/2019).
Il Collegio ritiene che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato non escluda l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato (c.d. “raddoppio del contributo”); ciò perchè l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 T.U.S.G..
L’importanza della questione, per le sue ricadute sulla generalità dei giudizi di impugnazione, impone un approfondito esame della norma di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G..
7.1. – Questa Suprema Corte ha già avuto modo di statuire (Cass., Sez. Un., n. 9840 del 05/05/2011; ma prima Corte costituzionale, n. 73 del 11/02/2005) che il contributo unificato ha natura di “tributo erariale”, che la parte è tenuta a versare, al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, per finanziare le spese che l’amministrazione della Giustizia deve sopportare per la trattazione e la decisione della controversia. Titolare della pretesa tributaria è il Ministero della Giustizia.
In ragione della natura tributaria del contributo unificato, il giudice della causa non è mai chiamato a pronunciarsi sulla debenza del medesimo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, che è questione di competenza esclusiva dell’amministrazione giudiziaria.
Gli artt. 15 e 16 T.U.S.G. attribuiscono, infatti, al funzionario di cancelleria il compito di vigilare sul corretto versamento del contributo unificato (il cui importo muta a seconda della natura e del valore della causa) ed altresì, nel caso di omessa o insufficiente corresponsione dello stesso, il compito di richiederne il pagamento o l’integrazione mediante la notifica di un “invito”, al quale segue, in caso di inadempimento, l’iscrizione a ruolo (artt. 247 e 248 T.U.S.G.).
L’impugnazione della relativa cartella esattoriale dà luogo ad una controversia – nella quale sono parti il soggetto obbligato al versamento del contributo e il Ministero della Giustizia – che appartiene alla giurisdizione del giudice tributario (Cass., Sez. Un., n. 9840 del 05/05/2011, cit.).
Anche l’obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., ha natura di obbligazione tributaria (in questo senso, Cass., Sez. 6 – 1, n. 15166 del 11/06/2018): sia perchè – come si vedrà l’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato (c.d. “doppio contributo”) presuppone normativamente l’obbligo di versare il “primo” contributo unificato e, quindi, partecipa della natura di esso; sia perchè il versamento di un “ulteriore” importo del contributo unificato assolve la funzione di ristorare l’amministrazione della Giustizia dall’aver essa dovuto impegnare le limitate risorse dell’apparato giudiziario nella decisione di una impugnazione non meritevole di accoglimento (ciò non esclude, tuttavia, che l’obbligo di pagamento del doppio contributo abbia altresì una funzione preventivo-deterrente – e, quindi, vagamente sanzionatoria – nei confronti della parte che, avendo già ottenuto la decisione della causa dal giudice di primo grado, non se ne accontenti, ma adisca infondatamente il giudice superiore).
In definitiva, come il contributo unificato, così anche l’ulteriore importo del contributo unificato dovuto ex art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., ha natura tributaria; pertanto, la questione della sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario (cfr. Cass., Sez. 3, n. 13055 del 25/05/2018).
7.2. – Orbene, l’accertata natura tributaria del c.d. doppio del contributo unificato consente ora di bene interpretare il testo della disposizione di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G.
Tale comma è composto da due periodi.
Il primo periodo stabilisce che “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Il secondo periodo stabilisce poi che “Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l’obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
Il primo periodo costituisce la norma fondante l’obbligazione tributaria, quella che fissa i presupposti per il sorgere della pretesa erariale; esso, per sua natura, è rivolto all’Amministrazione dello Stato competente alla riscossione del contributo unificato, nella persona del funzionario della cancelleria del giudice dell’impugnazione (artt. 15 e 16 T.U.S.G.).
I debiti tributari, com’è noto, nascono ex lege con l’avveramento dei relativi presupposti (cfr. Cass., Sez. Un., n. 4779 del 28/05/1987, secondo cui l’atto amministrativo di accertamento ha natura meramente ricognitiva; più di recente, Cass., Sez. 5, n. 25650 del 15/10/2018; Cass., Sez. 5, n. 5746 del 12/03/2007); e per l’appunto la disposizione in esame fissa i presupposti per il sorgere dell’obbligazione tributaria, che nasce per il solo fatto della sopravvenienza di essi, debitamente rilevata.
Il primo periodo dell’art. 13 T.U.S.G., comma 1 quater, individua “due presupposti” per il sorgere dell’obbligo di versare il doppio contributo: 1) che il giudice abbia adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione; 2) che la parte che ha proposto impugnazione sia tenuta al versamento del contributo unificato iniziale.
Il primo presupposto, che si ricava dall’incipit della formula normativa (“Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile (…)”), appartiene al campo del diritto processuale e corrisponde al fatto che il giudice dell’impugnazione abbia adottato una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) previsti dalla legge.
Il secondo presupposto, invece, appartiene al campo del diritto sostanziale tributario e si ricava dall’espressione che segue la prima: “la parte è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.”; laddove l’aggettivo “ulteriore” significa che l’importo da versare si aggiunge e corrisponde a quello dovuto a titolo di contributo unificato per il giudizio di impugnazione, ex art. 13, comma 1 bis, T.U.S.G., al momento dell’iscrizione della causa a ruolo.
Quanto detto vuol dire che tale secondo presupposto rimanda implicitamente a tutte le norme del Testo unico sulle spese di giustizia che prevedono i casi in cui, all’atto dell’iscrizione del procedimento, è dovuto il contributo unificato e stabiliscono i relativi importi (art. 9 e segg. T.U.S.G.).
In proposito, va osservato che il carattere “ulteriore” dell’importo dovuto a titolo di contributo unificato non implica soltanto che l’entità di tale importo corrisponde all’entità del contributo iniziale, che perciò è “raddoppiato”; esso implica anche e soprattutto che l’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è – nella formula dell’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – “normativamente e logicamente dipendente” dalla sussistenza del precedente obbligo della parte impugnante di versare inizialmente, al momento dell’iscrizione della causa a ruolo, il contributo unificato. In altre parole, l’obbligo di corresponsione di un ulteriore importo del contributo unificato è “normativamente condizionato” alla debenza del contributo unificato iniziale e può sorgere solo a condizione che tale contributo sia dovuto: la debenza del contributo unificato iniziale costituisce, dunque, il presupposto sostanziale della debenza del raddoppio.
Ora, la debenza del contributo unificato iniziale dipende dalla ricorrenza di una serie composita di fattori, del tutto indipendenti dall’esito del giudizio di impugnazione.
Essa dipende innanzitutto da quanto previsto dall’art. 9 del T.U., che prescrive in via generale quando è dovuto il contributo unificato (talora facendo dipendere la sua debenza dal livello del reddito della parte, come è previsto per le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie e per quelle individuali di lavoro o concernenti il pubblico impiego); ma dipende anche dall’assenza delle “esenzioni” di cui al successivo art. 10 (riconosciute per particolari tipi di procedimenti) e dall’assenza di “prenotazione a debito” ai sensi dell’art. 11 T.U.S.G. (riconosciuta in favore dell’amministrazione pubblica, della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e della parte obbligata al risarcimento del danno quando è esercitata l’azione civile nel processo penale).
Si tratta di plurimi fattori, taluni di tipo “oggettivo” (come quelli riferiti al tipo di controversia), altri di tipo “soggettivo” (come quelli legati alla posizione della parte, con riferimento ad es. al suo reddito: art. 9, comma 1-bis, del T.U.); taluni di carattere “positivo” (come quelli appena menzionati), altri di carattere “negativo” (assenza di esenzioni e di prenotazione a debito). Alcuni di essi, poi, possono mutare nel corso del tempo, come la prenotazione a debito in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la quale viene meno nel caso di revoca dell’ammissione.
L’accertamento di tali complessi fattori, dai quali dipende la debenza del contributo unificato iniziale, compete, per sua natura, alla pubblica amministrazione, in persona del funzionario di cancelleria addetto all’ufficio del giudice presso il quale è stata proposta l’impugnazione; e tale accertamento vale ex se anche ai fini della debenza del raddoppio del contributo, che – come detto – è normativamente dipendente dalla debenza del contributo unificato iniziale.
7.3. – A differenza del primo periodo dell’art. 13, comma 1 quater, che – nel fissare i presupposti normativi per la debenza del doppio contributo – si rivolge alla pubblica amministrazione, il secondo periodo del medesimo comma si rivolge, invece, al giudice dell’impugnazione, al quale – con una previsione alquanto eccentrica – attribuisce il peculiare ufficio, che non trova precedenti nel sistema normativo italiano, di dare atto della “sussistenza dei presupposti” che, secondo quanto stabilito nel primo periodo, determinano l’obbligo, per la parte che ha proposto impugnazione, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
Va innanzitutto rilevato che la norma prevede che il giudice dell’impugnazione dia atto solo della “sussistenza” dei presupposti per il raddoppio del contributo e non della “non-sussistenza” dei medesimi.
Il giudice, pertanto, deve rendere la detta attestazione solo quando addiviene ad una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi cui la legge collega il raddoppio del contributo (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione); non deve, invece, formulare alcuna attestazione ogni volta che la sua pronuncia non sia inquadrabile nei tipi previsti dalla norma, con conseguente esclusione in radice del raddoppio del contributo unificato: così, ad es., quando dichiari l’estinzione del giudizio (Cass., Sez. 6 – 1, n. 23175 del 12/11/2015; Cass., Sez. 6-3, n. 19560 del 30/09/2015) o quando dichiari l’inammissibilità sopravvenuta dell’impugnazione per cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6-2, n. 13636 del 02/07/2015).
La disposizione in esame chiama il giudice ad attestare di aver adottato una decisione qualificabile come pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, alla quale consegue in astratto il raddoppio del contributo unificato.
La ratio della previsione normativa è quella di sottrarre al funzionario amministrativo il compito di interpretare la sentenza, considerato che, a seconda delle tipologie di impugnazione, il tenore della decisione – nel suo articolato complesso “motivazione-dispositivo” – potrebbe ingenerare dubbi sulla ricorrenza di una fattispecie di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione.
Ora, sebbene letteralmente l’art. 13, comma 1 quater preveda che il giudice dell’impugnazione deve dare atto “della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente” che determinano il raddoppio del contributo, appare evidente che la legge plus dixit quam voluit. Infatti, l’attestazione del giudice può riguardare solo la ricorrenza del “presupposto processuale” che determina in astratto il raddoppio del contributo (ossia l’aver adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione); ma non può riguardare la sussistenza dell’altro presupposto richiesto dall’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., costituito dalla debenza del contributo unificato iniziale, il cui accertamento compete in via esclusiva all’amministrazione giudiziaria e, in caso di contestazione, alla giurisdizione tributaria.
Come il giudice civile non può accertare la debenza del contributo unificato iniziale e – ove sorga contestazione – la relativa questione va risolta nell’ambito di un apposito giudizio da instaurarsi dinanzi al giudice tributario con la necessaria partecipazione del Ministero della Giustizia (titolare della pretesa tributaria), così il medesimo giudice non può provvedere all’accertamento in concreto della debenza della doppia contribuzione, essendo questa logicamente e giuridicamente conseguente alla prima.
E allora, l’attestazione del giudice dell’impugnazione ha la funzione ricognitiva della sussistenza di uno soltanto dei presupposti previsti dalla legge, quello di carattere “processuale” attinente al tipo di pronuncia adottata (così, Cass., Sez. 6 – 3, n. 23830 del 20/11/2015; Cass., Sez. 1, n. 9660 del 05/04/2019).
Rimane invece affidato all’Amministrazione il compito di accertare in concreto la sussistenza degli altri presupposti dai quali dipende la debenza in concreto della doppia contribuzione (Cass., Sez. 3, n.
26907 del 24/10/2018; Cass., Sez. 3, n. 5955 del 14/03/2014);
cosicchè, se è vero che – come prevede l’art. 13 comma 1 quater, ultima parte, T.U.S.G. – l’obbligo del pagamento “sorge al momento del deposito” del provvedimento che respinge integralmente o dichiara inammissibile o improcedibile l’impugnazione, il detto obbligo sorge a condizione che sussistano gli altri presupposti richiesti dalla legge per l’insorgere del debito tributario, da accertarsi a cura dell’amministrazione giudiziaria.
7.4. – La conclusione cui si è pervenuti, oltre ad essere coerente con la diversità delle funzioni attribuite dalla legge alla pubblica amministrazione da un lato e all’autorità giudiziaria dall’altro, consente anche di risolvere i problemi che possono ingenerare le “asimmetrie informative” che esistono tra l’una e l’altra autorità.
Non solo non compete al giudice civile accertare la debenza del contributo unificato iniziale e, conseguentemente, la debenza del suo raddoppio, ma tale giudice non potrebbe – in ipotesi – neppure compiere tale accertamento, non disponendo degli atti e dei registri di cui dispongono gli uffici amministrativi giudiziari, dai quali risultano le cause (esenzioni o prenotazioni a debito) che escludono la debenza del contributo e la loro permanenza nel tempo.
Così, quando la disposizione di cui all’art. 9, comma 1 bis, T.U.S.G. stabilisce che “Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonchè per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’art. 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), e comma 3, (…)”, essa non fa altro che prevedere una esenzione dal contributo, per le parti che siano titolari di redditi non superiori ad una certa soglia, che il giudice non è in grado di verificare e che, per di più, potrebbe venir meno sulla base degli esiti dei controlli svolti dagli organi a ciò deputati.
Anche con riguardo all’art. 11 del T.U., che stabilisce che il contributo unificato non deve essere versato dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (essendo il medesimo prenotato a debito), il giudice dell’impugnazione non sempre è posto in condizioni di conoscere l’avvenuta ammissione al patrocinio della parte e, conseguentemente, il suo diritto di fruire della prenotazione a debito: o perchè la parte non ha dichiarato tale avvenuta ammissione o perchè ha dichiarato di aver presentato domanda di ammissione ma non ha documentato l’intervenuta adozione del provvedimento ammissivo (solo per il giudizio di cassazione esiste una disposizione quella dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 1, che prevede l’improcedibilità del ricorso contestualmente al quale non sia depositato il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato; non invece per il giudizio di appello e per gli altri giudizi di impugnazione) o, infine, semplicemente perchè il provvedimento di ammissione non è stato inserito nel fascicolo posto a disposizione del giudice. E certamente il giudice dell’impugnazione non può prevedere se, dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato sarà revocata.
Quanto appena osservato conferma che l’attestazione del giudice dell’impugnazione circa la sussistenza dei presupposti per la debenza del doppio contributo è intrinsecamente condizionata alla effettiva debenza del contributo iniziale, che non compete al giudice stabilire.
Tale compito è proprio dell’amministrazione nell’articolazione della cancelleria dell’ufficio ricevente l’impugnazione, la quale dovrà accertare la debenza o meno del contributo unificato, tenendo conto dell’esistenza di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute, e del loro eventuale venir meno (come nel caso della revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato che intervenga dopo la pronuncia del giudice dell’impugnazione).
7.5. – In conclusione, va ritenuto che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, competendo poi esclusivamente all’Amministrazione valutare se – nonostante l’attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall’esito del giudizio di impugnazione, legittimante “in astratto” la debenza del doppio contributo – la doppia contribuzione spetti “in concreto”.
Ne deriva che il giudice dell’impugnazione, nell’adottare una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ben può formulare l’attestazione della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato “condizionandola” alla debenza del contributo inizialmente dovuto, così rendendo esplicito ciò che nella detta norma è implicito.
In questo senso, si sono espresse diverse pronunce delle Sezioni semplici della Corte; e in questo senso si sono espresse anche queste Sezioni Unite con una recente pronuncia, che ha adottato la seguente formula: “Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis” (Cass., Sez. Un., n. 23535 del 20/09/2019).
Sebbene la natura condizionata dell’attestazione circa la sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato consenta al giudice dell’impugnazione di formularla ogni volta che adotti una pronuncia corrispondente ad uno dei tipi previsti dall’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G. (integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione), ciò non vuol dire, tuttavia, che il giudice sia tenuto a formulare tale attestazione anche quando appaia ictu oculi evidente che il pagamento del contributo unificato sia radicalmente e definitivamente escluso in ragione della materia su cui verte la controversia (ad es.: “equa riparazione” ai sensi della L. n. 89 del 2001; disciplinare magistrati) o della qualità soggettiva delle parti (come le Amministrazioni dello Stato, istituzionalmente esonerate dal materiale versamento del contributo stesso mediante il meccanismo della prenotazione a debito). In tali casi, infatti, l’attestazione del giudice sarebbe vana – apparendo evidente ed indiscutibile che il raddoppio del contributo è precluso – e il giudice può astenersi dalla detta attestazione.
7.6. – Alla stregua di quanto detto, in ordine alla norma di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, – i seguenti principi di diritto:
– “L’ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario; pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario”;
– “La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a “due presupposti”, il primo dei quali di natura processuale – è costituito dall’aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell’obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell’iscrizione della causa a ruolo. L’attestazione del giudice dell’impugnazione, ai sensi all’art. 13, comma 1 quater, secondo periodo, T.U.S.G., riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all’amministrazione giudiziaria accertare la sussistenza del secondo”;
– “Il giudice dell’impugnazione non è tenuto a dare atto della non – sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell’impugnazione), dovendo invece rendere l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono”;
– “Poichè l’obbligo di versare un importo “ulteriore” del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell’impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone.
la effettiva debenza alla sussistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale”;
– “Il giudice dell’impugnazione, ogni volta che pronunci l’integrale rigetto o l’inammissibilità o la improcedibilità dell’impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest’ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”.
7.7. – Premesso quanto sopra, si tratta ora di fare applicazione degli enunciati principi di diritto alla fattispecie di cui alla presente causa, nella quale il ricorrente – il cui ricorso è stato ravvisato inammissibile – è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento suscettibile di revoca.
Stante il tenore della pronuncia (declaratoria della inammissibilità del ricorso), va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto”.
Spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento.
 
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 750,00 (settecentocinquanta) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; condanna A.B., ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c., al pagamento, in favore di UnipolSai Assicurazioni s.p.a., della ulteriore somma di Euro 1.500,00 (millecinquecento).
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio delle Sezioni Unite Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2020.

La notifica a mezzo pec

di Valeria Zeppilli
La notifica in proprio da parte degli avvocati, già regolamentata limitatamente all’utilizzo del sistema postale dalla l. n. 53/1994, è possibile a mezzo pec grazie alla legge di stabilità2013 e al d.l. n. 90/2014.

Notifica a mezzo pec: chi può farla
Per poter procedere alla notifica di un atto giudiziario a mezzo p.e.c., l’avvocato non deve ottenere una specifica abilitazione o approvazione.
I requisiti per fare ricorso a tale facoltà sono esclusivamente il possesso di un dispositivo valido di firma digitale, una procura speciale alle liti previa o contestuale e la necessità che sia il notificante che il notificato siano in possesso di un indirizzo p.e.c. risultante dai pubblici registri.
Quali atti possono essere notificati a mezzo pec
[Torna su]
Gli atti che possono essere notificati a mezzo p.e.c. sono sia i documenti informatici, creati direttamente in forma elettronica o estratti dai fascicoli telematici, che le copie informatiche scansionate di atti cartacei.
In quest’ultimo caso, tuttavia, è indispensabile che gli stessi siano previamente asseverati come conformi agli originali.
Notifica a mezzo pec: la relata

La relata di notifica va generata separatamente e direttamente in via informatica e firmata digitalmente.

Essa deve indicare:

nome e cognome (o denominazione e ragione sociale) e codice fiscale dell’avvocato notificante, della parte che ha conferito la procura alle liti e del destinatario;
indirizzo p.e.c. a cui viene notificato l’atto e elenco dal quale è stato estratto;
in caso di notifica in corso di causa, nome del giudice e dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale è pendente il giudizio.

Quando si perfeziona la notifica a mezzo pec

L’invio dei documenti a mezzo della casella p.e.c. avviene senza particolari formalità relative al messaggio di accompagnamento, se non per il fatto che esso deve necessariamente indicare come oggetto: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Il perfezionamento della notifica si ha con la ricevuta di avvenuta consegna, nella quale sono riportate tutte le indicazioni ad essa relative, ma per la prova della regolarità sono necessari anche i file informatici del messaggio inviato e la ricevuta di accettazione.
Nel caso in cui sia necessario produrre in forma cartacea la prova della notifica, per ciascun documento deve essere attestata, da parte dell’avvocato in veste di pubblico ufficiale, la conformità degli atti stampati ai documenti informatici da cui sono tratti.

Facsimile relata di notifica a mezzo pec

Ecco alcuni facsimile che possono essere utilizzati per redigere la relata di notifica a mezzo pec:
Facsimile notifica di atto estratto da fascicolo informatico
Io sottoscritto Avv. _________________, iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di _______ (c.f.: _____________________), difensore di ___________________ nato a _____________________ il _____________ e residente in _____________ via ___________ n. __ (c.f.: _____________________) in forza di procura alle liti _____________, ai sensi della legge n. 53/1994

notifico

il seguente atto _________________, relativo al procedimento presso il Tribunale di _________ (R.G.N. _____), a _____________________, residente in ____________ via ____________ n. ___ (codice fiscale: _____________________), trasmettendolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata estratto in data corrispondente a quella di notifica dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti: _____________________;

dichiaro

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento presso il Tribunale di _________ (R.G.N. _____), promosso da _____________________ nei confronti di _____________________ ;

attesto

ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis, co. 9-bis del D.L. 179/2012, che le copie informatiche dell’atto ________________, estratte dal fascicolo informatico del Tribunale di _________, R.G.N. _______, sono conformi ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico medesimo.

Luogo, data
Avv. _____________
Facsimile notifica di atto cartaceo
Io sottoscritto Avv. _________________, iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di _______ (c.f.: _____________________), difensore di ___________________ nato a _____________________ il _____________ e residente in _____________ via ___________ n. __ (c.f.: _____________________) in forza di procura alle liti _____________, ai sensi della legge n. 53/1994

notifico

l’allegato ____________________ , a _____________________, residente in ____________ via ____________ n. ___ (codice fiscale: _____________________), trasmettendolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata estratto in data corrispondente a quella di notifica dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti: _____________________;

dichiaro

che la presente notifica viene effettuata con riferimento al procedimento presso il Tribunale di _________ (R.G.N. _____), promosso da _____________________ nei confronti di _____________________ ;

attesto

ai sensi e per gli effetti dell’art. 16-bis, co. 9-bis del D.L. 179/2012, che l’atto ________________ che viene notificato con modalità informatiche è copia fotoriprodotta conforme all’originale dalla quale è stata estratta.

Luogo, data
Avv. _____________
Facsimile notifica di atto nativo digitale

Io sottoscritto Avv. _________________, iscritto all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di _______ (c.f.: _____________________), difensore di ___________________ nato a _____________________ il _____________ e residente in _____________ via ___________ n. __ (c.f.: _____________________) in forza di procura alle liti _____________, ai sensi della legge n. 53/1994,

notifico

l’allegato atto_______ da me digitalmente sottoscritto a _____________________, residente in ____________ via ____________ n. ___ (codice fiscale: _____________________), trasmettendolo al seguente indirizzo di posta elettronica certificata estratto in data corrispondente a quella di notifica dall’Indice Nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti: _____________________.

Luogo, data
Avv. _____________

Forma scritta dell’accordo tra avvocato e cliente sull’entità del compenso professionale ex art. 2233 c.c

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sezione III Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6355/2017 R.G. promossa da: ITALY – SOCIETA’ PER AZIONI (C.F. rappresentata e difesa dall’avv. del foro di con indirizzo di p,e.c riportato in atto di citazione;
ATTRICE-OPPONENTE
contro
(C.F. rappresentato e difeso dall’avv. ANNA del foro di Verona con indirizzo di p.e.c. riportato in comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO-OPPOSTO CONCLUSIONI PARTE ATTRICE
Come da atto di citazione PARTE CONVENUTA Come da comparsa di costituzione e risposta e da memoria ex art. 183 VI comma n. 2. C.p.c. Firmato Da: VACCARI MASSIMO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Italy S.p.A. ha proposto opposizione davanti a questo Tribunale avverso il decreto del 3 maggio 2017 con il quale il G.D. di tale ufficio giudiziario le aveva ingiunto di pagare, a favore dell’avv. a titolo di compenso per l’assistenza che questi aveva reso in favore della attrice in quindici controversie giudiziali, la somma di € 108.679,61 oltre a CPA ed IVA sull’imponibile, e spese della fase monitoria, liquidate in € 2.455,25 per compenso e rimborso forfettario, ed € 406,50 per spese, più CPA ed IVA. A sostegno della domanda di revoca, annullamento o declaratoria di inefficacia del decreto opposto, che si fonda su quindici parcelle opinate dal competente del consiglio dell’ordine, l’attrice ha dedotto i seguenti motivi: – l’importo ingiunto era di molto superiore a quello che era stato concordato tra le parti; – il parere di congruità dell’ordine era stato emesso sul presupposto che le parti non avessero concordato il compenso e che la richiesta delle somme indicate nei progetti di parcella non fosse stata contestata da essa opponente; – il decreto ingiuntivo era stato emesso, per le pratiche principali, per importi superiori rispetto a quelli liquidati dal CdO; – il decreto riguardava anche il compenso per l’assistenza in una controversia patrocinata esclusivamente da un altro avvocato e nella quale l’avv. non era in delega, potendo, tutt’al più, l’attività di raccordo con il predetta professionista da lui svolta, rientrare nell’ambito dell’autonomo incarico continuativo di consulenza legale che avevano concluso le parti; – nella quantificazione della somma ingiunta non si era tenuto conto dei danni che il convenuto aveva arrecato all’attrice abbandonando la sua difensa in alcune cause prima che essa avesse proceduto a sostituirlo; – l’attività svolta, contrariamente a quanto esposto nelle richieste di opinamento, non era stata di straordinaria importanza perchè era consistita per lo più in opposizioni a decreto ingiuntivo in relazione a forniture di materiali mancanti o difettosi. Il convenuto si è costituito in giudizio contestando la fondatezza sia di fatto che di diritto degli assunti avversari con diffuse deduzioni in punto. Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti la domanda attorea è manifestamente infondata e va pertanto rigettata. I primi due motivi di opposizione si fondano sull’assunto, contestato dal convenuto, secondo cui dalla lettera dell’11.02.2015 inviata da questi alla attrice, a mezzo raccomandata a.r., e prodotta nella fase monitoria (doc. 17), si evincerebbe l’esistenza di un accordo tra le parti sulla quantificazione del compenso spettante al convenuto per le attività di assistenza giudiziale per cui è causa. Orbene, tale argomento, che era stato inizialmente condiviso da questo giudice che, in virtù della adesione ad esso, aveva accolto solo parzialmente l’istanza di concessione della p.e. del decreto opposto, melius re perpensa va disatteso. Al fine di valutare tale profilo infatti occorre tener presente il disposto dell’art. 2233, ultimo comma, c.c. che richiede il requisito della forma scritta ad susbtantiam per l’accordo tra avvocato e cliente sull’entità del compenso professionale e che nel caso di specie non risulta che le parti abbiano concluso un accordo in tale forma. Infatti nella predetta missiva l’opposto aveva riepilogato tutte le cause che, fino a quel momento, aveva seguito per conto dell’attrice e quantificato i compensi che gli erano dovuti per tali attività e, per un elenco di incarichi identificato con la lettera C, aveva precisato che si trattava di posizioni relative a contenziosi per le quali alla data del 4 dicembre 2013, giorno in cui si era tenuto un incontro presso il suo studio, erano “stati concordati i relativi importi dovuti”. Anche a voler attribuire a tale dichiarazione valenza di confessione stragiudiziale del convenuto essa non sarebbe idonea ad integrare il predetto requisito formale atteso che, secondo il consolidato orientamento della Cassazione: “Quando, per l’esistenza di un determinato contratto, la legge richieda, a pena di nullità, la forma scritta, alla mancata produzione in giudizio del relativo documento non può supplire il deposito di una scrittura contenente la confessione della controparte in ordine alla pregressa stipulazione del contratto “de quo”, nemmeno se da essa risulti che quella stipulazione fu fatta per iscritto” (ex plurimis Cass. sez. II, 21/02/2017, n.4431). Tale principio peraltro non è esattamente attinente al caso di specie atteso che la dichiarazione in esame fa riferimento alla conclusione di un accordo orale e non scritto sul compenso. D’altro canto l’attrice non ha nemmeno dimostrato di aver riscontrato per iscritto la predetta missiva, prima che l’avv. rinunciasse al mandato, cosicchè va esclusa anche l’ipotesi che l’accordo si fosse concluso con le modalità di cui all’art. 1326 c.c. A tali considerazioni consegue che, in difetto di un valido accordo, i compensi spettanti al convenuto vanno determinati sulla base della tariffa o dei parametri vigenti al momento della conclusione dei singoli incarichi. Quanto al rilievo circa la non corrispondenza tra gli importi liquidati dal CdO e gli importi ingiunti esso è fuorviante e pretestuoso poiché, come ha esaurientemente chiarito il convenuto (pagg. 15 e 16 della comparsa), i primi, come è prassi per le istanza di opinamento, erano tutti al netto di rimborso forfetario, spese e accessori non comprendevano, per alcune attività, esauritesi nella vigenza del d.m. 127/2004, i diritti. Anche la contestazione di non spettanza del compenso per l’assistenza prestata dall’avv. nella causa patrocinata da altro legale nei confronti del Ministero della Repubblica Slovacca va disattesa atteso che è pacifico, oltre che documentalmente provato, che tali prestazioni sono state rese ed esse erano funzionali ad assicurare il raccordo tra la cliente e quel professionista straniero. Quanto poi all’eccezione di inadempimento svolta dall’attrice in relazione a due incarichi, relativi alla assistenza in due distinti giudizi di appello, essa è stata drasticamente smentita dal convenuto che ha prodotto ampia documentazione comprovante, nell’ordine, che: – egli aveva preavvertito con congruo anticipo il cliente della sua decisione di rinunciare ai mandati conferitigli a causa del mancato pagamento delle sue competenze (cfr. lettera prodotta sub 18 nella fase monitoria) e già tale risultanza è sufficiente ad evidenziare la pretestuosità della eccezione; – aveva consegnato all’attrice i fascicoli di studio – aveva permesso al difensore subentrante di costituirsi nei due giudizi e di partecipare alle udienze di precisazioni delle conclusioni assicurando così continuità nella assistenza difensiva. Generico e non pertinente risulta infine il rilievo di eccessività della somme richieste rispetto all’attività svolta, che, a ben vedere, non è stata contestata dall’attrice e che comunque stata ampiamente comprovata dalla produzione di copiosa documentazione, costituita dai fascicoli di studio contenenti gli atti redatti in adempimento degli incarichi e la corrispondenza e-mail e postale riferita alle singole vertenze (doc. da 30 a 44 di parte opposta). Da tali risultanze si evince che, contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, l’avv. ha svolto attività davanti ad organi giurisdizionali nazionali civili, penali ed amministrativi, ed anche in gradi di giudizio diversi, nonché davanti ad autorità giudiziarie straniere e per l’adempimento di questi ultimi incarichi ha dovuto esaminare gli atti e documenti avversari, anche in lingua straniera, e le relative traduzioni, impartire istruzioni a domiciliatari stranieri e conferire con loro per telefono. Gli importi liquidati dall’ordine risultano quindi adeguati a tale tipologia di attività e congrui. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell’attrice in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le quattro fasi in cui si è articolato il giudizio. La somma così risultante di euro 13.430,00 va aumentata del 30 %, ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. 55/2014, data manifesta infondatezza delle difese di parte attrice e la speculare manifesta fondatezza di quelle del convenuto. Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso al convenuto spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata. P.Q.M. Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, rigetta la domande dell’attrice e per l’effetto la condanna a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 17.906,00 oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, Iva, se dovuta, e Cpa. Verona 5/12/2019

La CTU o la perizia resa in altri giudizi fra le stesse od altre parti è una prova atipica

Tribunale Reggio Emilia, 06 Febbraio 2020. Est. Morlini.

Fatto
La presente controversia trae origine dal decesso del signor Giuseppe Sa., avvenuto il 1/3/2014.
La moglie Bo. ed i figli A. ed E. Sa., hanno dedotto che tale decesso è ascrivibile a colpa medica derivante dalla mancata corretta prestazione delle cure e dalla mancata corretta gestione delle complicanze relative alla fase post operatoria di un intervento cardiochirurgico di inserzione di un tubo protesico nell’aorta, effettuato 15 mesi prima, il 3/12/2012, presso la casa di cura Z. dal dottor B. ed in relazione al quale il paziente era stato successivamente visitato dal dottor S..
Sulla base di tale narrativa, i tre attori hanno convenuto in giudizio la casa di cura ed i due medici, per ottenerne la solidale condanna al risarcimento del danno non patrimoniale subìto, iure proprio per la perdita parentale ed iure hereditario per le sofferenze patite dal de cuius, anche a titolo di perdita di chance.
Costituendosi in giudizio, hanno resistito tutti e tre i convenuti, deducendo l’assenza di una propria responsabilità nella causazione dell’evento morte e comunque contestando il quantum delle somme richieste.
I due medici hanno poi richiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio delle loro assicurazioni, e cioè ZZ. per il dottor A. e H. per il dottor C., le quali si sono ritualmente costituite contestando sia la responsabilità dei propri assicurati, sia l’operatività della polizza.
La causa è stata ritenuta dal giudice inizialmente procedente matura per la decisione senza bisogno di disporre CTU, essendo stata prodotta la perizia medico-legale disposta dal P.M. nel corso del procedimento penale instaurato nei confronti dei medici per omicidio colposo ed il decreto di archiviazione del GIP emesso su conforme richiesta del P.M.
Rigettata una istanza di revoca ex art. 177 c.p.c. dell’ordinanza che aveva disatteso la richiesta di CTU e fissata udienza di precisazione delle conclusioni, il fascicolo è per la prima volta pervenuto a questo Giudice, nominato nuovo istruttore in data 7/10/2019, all’udienza del 19/12/2019, ed alla successiva udienza del 6/2/2020 è stato deciso, previa concessione dei termini per finali, con la presente sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e depositata telematicamente.

Diritto
a) Risulta per tabulas che il signor Sa., affetto da aneurisma sacciforme dell’aorta ascendente con severa stenosi coronarica monovasale, in un quadro di notevole rischio cardiovascolare per ipertensione arteriosa, dislipidemia, diabete mellito e pregressa abitudine tabagica, il 3/12/2012 è stato sottoposto ad un complesso ed articolato intervento chirurgico programmato, cd. a cuore aperto, di inserzione di tubo protesico nell’aorta discendente ed arco aortico ed aorta ascendente, con reimpianto di tronchi sovra aortici in arresto di circolo e rivascolarizzazione coronarica discendente anteriore mediana.
Ciò detto, ad avviso degli attori, il decesso del loro congiunto avvenuto quindici mesi dopo, dipende da una non adeguatamente fronteggiata infezione peripotesica che si associò alla fistola aorto-esofagea generatasi dopo l’intervento.
b) Ciò premesso, ritiene il giudice che la causa possa essere decisa sulla base della perizia collegiale disposta dal P.M. nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti dei medici ed affidata al professor T., cardiochirurgo, ed al medico legale P..
Trattasi, in tutta evidenza, di prova atipica che ben può essere posta a fondamento della presente decisione.
Si possono infatti definire prove atipiche quelle che non si trovano ricomprese nel catalogo dei mezzi di prova specificamente regolati dalla legge.
Va in proposito osservato che nell’ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall’art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l’ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge. Tuttavia, l’assenza di una norma di chiusura nel senso dell’indicazione del numerus clausus delle prove, l’oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l’affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate ed unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante: Cass. n. 10825/2016, Cass. n. 840/2015, Cass. n. 12577/2014, Cass. n. 9099/2012, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004, Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l’elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove atipiche, le quali trovano ingresso nel processo civile, nel rispetto del contraddittorio, con lo strumento della produzione documentale e nel rispetto delle preclusioni istruttorie (cfr. Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi che non si dubita dell’ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l’ingresso nel processo, l’efficacia probatoria di tali prove è stata comunemente indicata come relativa a presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (Cass. n. 4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n. 3322/1983).
Non è facile ricondurre concettualmente ad unità tali prove, poiché alcune di esse si caratterizzano per il fatto che l’atipicità dipende dalla circostanza che la prova, pur se astrattamente tipica, è stata raccolta in una sede diversa da quella ove viene adoperata (si pensi alla testimonianza resa in un processo penale ed utilizzata in un processo civile); altre sono connotate dall’utilizzo di mezzi probatori tipici con una finalità diversa da quella che tradizionalmente è loro riservata (si pensi ai chiarimenti resi dalle parti al CTU ed alle informazioni da lui assunte presso i terzi); in altre ancora, l’atipicità dipende dalla stessa fonte probatoria, e cioè dalla modalità con cui la prova viene acquisita al giudizio (si pensi alle dichiarazioni scritte provenienti da persone che potrebbero essere assunte come testi, od alle valutazioni tecniche delle perizie stragiudiziali che potrebbero essere effettuate in sede di CTU).
Nell’alveo delle prove atipiche, sicuramente rientrano anche le perizie e le consulenze espletate in un diverso giudizio tra le stesse od altre parti (Cass. n. 15714/2010, Cass. n. 2904/2009, Cass. n. 28855/2008, Cass. n. 12422/2000, Cass. n. 8585/1999, Cass. n. 16069/2001), e quindi anche la perizia disposta dal P.M., tanto più in un contesto come quello di causa nel quale i due periti sono un docente universitario grande esperto della materia ed un medico legale particolarmente apprezzato nel locale ambiente forense e spesso nominato CTU nelle controversie civilistiche.
c) Tutto ciò premesso, hanno spiegato i periti del P.M., con motivazione convincente e pienamente condivisibile, che ha adeguatamente replicato ai rilievi delle parti civili, dalla quale il Giudicante non ha motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico ineccepibile e privo di vizi, condotto in modo accurato ed in continua aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato, che nel caso che qui occupa non vi è alcuna colpa medica.
Infatti, ribadita la particolare ed oggettiva difficoltà tecnica dell’intervento chirurgico, riconosciuta peraltro anche dai consulenti di parte in quanto relativa ad operazione che ha una “significativa percentuale di morbilità/mortalità” (cfr. pag. 23 perizia), nulla si può eccepire, ed invero nulla è stato eccepito, “in merito all’indicazione dell’intervento chirurgico ed alla tecnica operatoria adottata” (pag. 23).
Quanto alle complicanze verificatesi sin dall’immediato post-operatorio in un quadro di sofferenza ischemica cerebrale, trattasi di “complicanze emboliche ampiamente previste in tale tipologia di chirurgia”, per le quali “alcun addebito può essere mosso nei confronti dei chirurghi intervenuti”; e la complicanza neurologica è poi stata “immediatamente rilevata e trattata sin da subito con idonea terapia farmacologica ed altrettanto idonea fisiokinesiterapia” (pag. 23).
Le doglianze dai consulenti degli attori riguardano la gestione di una complicanza legata alla comparsa di una fistola aorto-esofagea generatasi dopo l’intervento, provocata dal decubito della protesi endo-aortica dell’aorta toracica cui era associata un’infezione protesica.
Ciò posto, deve replicarsi che “coerentemente con quanto previsto delle principali linee guida, il paziente è stato sottoposto a profilassi antibiotica” (pag. 24): tale “profilassi antibiotica risultava, nel caso di specie, assolutamente indicata, così come corretta deve intendersi la scelta dell’antibiotico utilizzato”; e “neppure censurabile” è “la somministrazione nel post operatorio di terapia analgesica ed antinfiammatoria, entrambe del tutto adeguate per il trattamento del caso” (pag. 25).
In realtà, diversamente da quanto opinato dai consulenti di parte, né la situazione fattuale all’epoca, né gli elementi successivamente acquisiti “depongono oggi come allora per un’infezione in corso”, ciò che rendeva non necessari “ulteriori approfondimenti rispetto a quelli posti in essere”, e “meno che meno” rendeva necessario “procedere ad un reintervento chirurgico”: infatti, “se effettivamente si fosse impiantata un’infezione nella sede dell’intervento ovvero ci fosse stata un effettiva deiscenza nei punti di sutura, il quadro clinico, biomorale e strumentale, presentato dal paziente, sarebbe dovuto essere ben diverso” (pag. 26).
Concludono quindi i periti del P.M. che la complicanza che ha portato al nuovo ricovero del paziente ed al successivo decesso, deve essere individuata “in una fistola aorto-esofagea sviluppatasi, del tutto verosimilmente, nel corso di un lungo lasso di tempo come lesione da decubito della protesi impiantata, senza che si possa rilevare alcuna criticità in capo agli specialisti che ebbero a predicare l’intervento cardiochirurgico del 3/12/2012.
Tale complicanza, da considerarsi come silente in base alla documentazione esaminata, si è manifestata drammaticamente nel febbraio 2014 con ematemesi, febbre e importante dolore dorsale.
Una volta individuata la patologia sottesa a tale sintomatologia, la antibiotico terapia ad ampio spettro iniziata alla cieca su consulenza infettivologica appare appropriata ed efficace sui germi successivamente isolati. L’agente patogeno in causa per la sepsi è, più verosimilmente, lo streptococco anginosus.
La complicanza fistoloso aorto-esofagea non era comunque suscettibile di guarigione con la antibiotico terapia, ed anche il tentativo di un approccio chirurgico sarebbe stato ad altissimo rischio di morte o di ulteriori complicanze morbose che avrebbero fortemente condizionato il decorso post-operatorio.
La successiva triplice terapia del 26/2/2014… appare giustificata ed efficace rispetto ai potenziali germi in causa ed allo stato di sepsi in un paziente così critico ed esposto ad ulteriori infezioni acquisibili in ospedali da germi multiresistenti.
La prognosi severissima della complicanza fistoloso appare comunque indipendente dal trattamento antibiotico praticato” (pag. 25-26).
Per tali motivi, deve ritenersi che non possano rilevarsi criticità “a carico dei sanitari che, a diverso titolo, si sono occupati del paziente sia per quanto attiene l’intervento chirurgico praticato il 3/12/2012, sia per la monitorizzazione dello stesso nel corso del lungo intervallo di tempo intercorso tra intervento e giorno del decesso dell’uomo il 1/3/2014” (pag. 30).
Tali conclusioni sono state fatte proprie, su conforme richiesta del PM, anche dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, che con decreto 1/6/2018 ha archiviato il procedimento penale, sul presupposto che “la malattia che ha portato alla morte del paziente costituisce una delle più grave complicanze (fistola aorto-esofagea come lesione da decubito della protesi impiantata) che possono insorgere a seguito dell’intervento praticato”.
Tale complicanza, “silente fino ad una settimana prima del decesso”, è stata correttamente trattata con cura antibiotica.
Una diversa e più mirata cura, così come pure un ulteriore intervento chirurgico, “non sarebbero stati idonei e neppure consigliati, visto l’elevatissimo rischio di morte o di ulteriori complicanze morbose, ad impedire l’infausto evento poi verificatosi”: ciò rende “indimostrabile un nesso eziologico tra le condotte ipotizzabili come doverose e l’evento”, e quindi esclude il nesso causale tra la condotta dei medici e la morte del paziente, posto che “qualunque fosse stata la scelta terapeutica intrapresa, l’evento morte non si sarebbe comunque potuto impedire, vista la situazione di estrema gravità e criticità in cui versava il paziente, dovuta anche al fatto che nel corso dei mesi successivi all’intervento tale complicanza è sempre rimasta silente”.
d) Né può essere accolta la richiesta di parte attrice di una rimessione in istruttoria della causa per potere verificare, tramite CTU, se il decesso è avvenuto per una infezione da microbatterio chimera, essendo il signor Sa. sottoposto al medesimo macchinario che, secondo notizie giornalistiche, ha cagionato il decesso di due pazienti per infezione chimera presso Z. Hospital.
Infatti, già sotto il profilo di fatto, la tesi attorea prova troppo, perché nel periodo in esame sono stati operati circa 2000 pazienti, i quali avrebbero tutti dovuto o potuto contrarre l’infezione.
In ogni caso, mai è stata riscontrata la presenza dell’infezione da microbatterio chimera sul signor Sa., non risultando il suddetto patogeno dagli esami colturali e dalla documentazione agli atti: non sono infatti stati riportati i relativi problemi di carattere infettivologico, e gli esami ecocardiografici non hanno mostrato alterazioni, posto che il quadro descritto è quello di un’infezione della protesi aortica da streptococcus arginosus, ed il batterio è un commensale del cavo orale e non può quindi ritenersi un patogeno nosocomiale.
La stessa distanza tra l’intervento e l’esordio dei sintomi, superiore ad un anno, rende improbabile la genesi nosocomiale; e l’infezione da microbatterio chimera, già estremamente rara, è poi ulteriormente esclusa dalla mancata verificazione dei sintomi tipici quali febbre, astenia e dispnea.
Anche poi sotto il profilo più strettamente giuridico, e l’argomento è dirimente, la richiesta di rimessione in istruttoria e di nuova CTU non può essere accolta, per l’assorbente rilievo relativo al fatto che trattasi di una asserita causa del decesso formulata più di due anni dopo l’inizio di causa e completamente diversa e distinta da quella dedotta nell’atto introduttivo: trattasi quindi di domanda radicalmente nuova nella sua causa petendi, che evidenzia un presunto profilo di colpa dell’ospedale (l’omessa manutenzione del macchinario) assolutamente differente da quello azionato dell’atto introduttivo con riferimento ai medici (la non corretta prestazione di cure da parte dei sanitari per una complicanza post operatoria).
Aliis verbis, l’eventuale infezione da microbatterio chimera avrebbe imposto un’istruttoria sulla manutenzione del macchinario da parte dell’ospedale, non già sul comportamento dei medici nel periodo post operatorio, tenendo comunque conto che non esiste una terapia protocollata e mirata per la cura dell’infezione da microbatterio chimera, e che la correlazione tra l’infezione e l’utilizzo del macchinario al momento dei fatti di causa neppure era nota.
e) In ragione di tutto quanto sopra, la domanda attorea va rigettata, rimanendo assorbite tutte le rimanenti questioni.
Nonostante la soccombenza attorea, sussistono le gravi ed eccezionali ragioni di cui all’articolo 92 comma 2 c.p.c., così come rimodulato a seguito della sentenza di Corte Costituzionale n. 77/2018, per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite, ragioni integrate sia dall’esigenza di non penalizzare oltre la parte debole del rapporto, e cioè una famiglia che ha comunque visto perdere, in un contesto di grande sofferenza, un suo componente ancora in giovane età; sia dall’oggettiva difficoltà tecnica di comprendere le cause mediche di tale decesso.
Ai sensi dell’art. 52 comma 2 D.Lgs. n. 196/2003, si dispone d’ufficio che, in caso di diffusione della sentenza, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di tutte le parti.
 
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Emilia in composizione monocratica
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa
rigetta la domanda;
compensa tra tutte le parti le spese di lite.
Reggio Emilia, 06/02/2020
Il Giudice
Dott. Gianluigi Morlini

Sottrazione internazionale di minori ed illegittimità del decreto di rimpatrio

Cassazione civile, sez. I, 17 Aprile 2019, n. 10784. Pres. Maria Acierno. Est. Campese.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 29847/2017 r.g. proposto da:
H.A., (cod. fisc. (*)), rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato F. S., presso il cui studio (*) elettivamente domicilia in Dolo (VE), alla *.
– ricorrente –
contro
S.A.; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VENEZIA.
– intimati –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI VENEZIA, depositato il 18/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso;
udito, per la ricorrente, l’Avv. A. G., per delega dell’Avv. F. S., che ha chiesto accogliersi il proprio ricorso.

Svolgimento del processo
1. H.A. ha proposto ricorso per cassazione, recante quattro motivi, contro il “decreto” del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 15/18 settembre 2017, notificatole il 12 ottobre 2017 dal difensore della sua controparte in quella sede. Detto provvedimento: i) dichiarò illecito il trasferimento del minore Sa.Al. (nato in (*), figlio di S.A. e di H.A.), dal (*) in (*), nel (*), perchè effettuato senza il consenso del padre del bambino che esercitava, in via esclusiva, la responsabilità genitoriale sullo stesso; li) ordinò il ritorno immediato di Sa.Al. in (*), presso il padre S.A.. Quest’ultimo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia non hanno qui svolto difese.
1.1. In particolare, il tribunale minorile lagunare, posta la pacificità della circostanza che quel trasferimento era avvenuto senza il consenso del padre dell’indicato minore, ritenne inapplicabile l’art. 13, lett. b), della Convenzione dell’Aja del 1980, perchè, a suo giudizio, un eventuale rimpatrio del bambino in (*), presso il padre “…non lo espone a pericoli psichici, poichè egli verrà reinserito in un ambiente familiare, sociale e scolastico che conosce e nel quale era inserito bene, come dimostrano i risultati scolastici conseguiti in (*), e poichè il padre ha dimostrato di avere un ruolo positivo nella cura ed educazione del figlio, per tal verso essendo in grado di assicurargli la serenità necessaria al suo equilibrato sviluppo psico-fisico”. Il medesimo giudice considerò, inoltre, “superflua l’audizione del minore, atteso che, per il suo grado di maturità non completo, stante la ancora tenera età, è ragionevole ritenere che le sue espressioni di volontà siano non pienamente genuine ed influenzabili dal genitore di riferimento del momento”.

Motivi della decisione
1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:
I) “Violazione art. 360 c.p.c., n. 3 – Illegittimità dell’ordinanza n. 271/2017 impugnata (così testualmente la rubrica del motivo. Ndr) Violazione e falsa applicazione art. 13, comma 1, lett. B), della Convenzione dell’Aja, per omessa valutazione dei rischi connessi al rimpatrio del minore in (*) – Omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art. 13 della Convenzione dell’Aja 1980”. Si censura il provvedimento impugnato per non aver minimamente motivato la decisione di disattendere completamente la relazione del NPI ULSS (*) dal collegio stesso incaricato di valutare le condizioni psicofisiche del minore Al., e per non aver accolto la richiesta di audizione di quest’ultimo per una presunta sua immaturità;
II) “Violazione art. 360 c.p.c., n. 5 – Violazione di legge per omessa ed errata valutazione ed interpretazione della volontà del minore – Violazione di legge per falsa ed erronea applicazione dell’art. 3 Convenzione di Strasburgo 25 gennaio 1996, esecutiva con L. 20 marzo 2003, n. 77”. Si critica nuovamente la mancata audizione del minore, soprattutto perchè lo stesso aveva già manifestato una chiara e precisa volontà oppositiva al rientro in (*);
III) “Violazione di legge art. 360 c.p.c., n. 3 – Illegittima valutazione di merito estranea alle competenze del tribunale adito ex art. 112 c.p.c.”. Si ascrive al giudice di merito di aver proceduto ad una illegittima comparazione tra i due genitori in ordine alla loro capacità genitoriale;
IV) “Violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 5 – Travisamento di fatti e di documenti prodotti – Omessa, carente motivazione”. Si imputa al tribunale di non aver tenuto conto delle risultanze della relazione del NPI ULSS (*) e di avere, addirittura, travisato la documentazione prodotta senza fornire motivazione alcuna di tale interpretazione.
2. Il ricorso, di cui risulta l’avvenuta rituale e tempestiva notificazione alla controparte, oltre che al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, è fondato per la seguente, assorbente, ragione.
2.1. Questa Corte ha già, condivisibilmente, affermato che nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l’ascolto di quest’ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità da lui stabilite) costituisce adempimento necessario ai sensi dell’art. 315-bis c.c., introdotto dalla L. n. 212 del 2012, senza che osti, in senso contrario, la mancata previsione normativa dell’obbligatorietà desumibile dalla L. n. 64 del 1994, art. 7, comma 3.
2.1.1. Detta audizione, infatti, già prevista nell’art. 12 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, è divenuta un adempimento necessario, nelle procedure che lo riguardano, ai sensi degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata con la L. 20 marzo 2003, n. 77. Tale adempimento è, dunque, doveroso, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L’Aja, essendo finalizzato, anche, a valutare l’eventuale opposizione del minore al ritorno, salvo che esistano particolari ragioni – che il giudice di merito deve indicare specificamente – che ne sconsiglino l’audizione, nel caso in cui questa possa essere dannosa per il minore, tenuto conto anche del suo grado di maturità (cfr. Cass. n. 18649 del 2017; Cass. n. 3319 del 2017; n. 7479 del 2014; n. 13241 e 17201 del 2011; Cass., SU. n. 22238 del 2009).
2.1.2. In altri termini, il diritto all’ascolto riveste, ormai, assoluta centralità nell’attuale assetto della materia, della quale costituisce regola fondamentale e tendenzialmente inderogabile, di guisa che il giudice non potrebbe sottrarsene nell’orientare l’asse della propria discrezionalità in questo campo in direzione di una più attenta valorizzazione della figura del minore e dell’essere egli “parte in senso sostanziale” del relativo procedimento.
2.1.3. Nemmeno è trascurabile, poi, nell’economia del procedimento, la circostanza che l’audizione del minore non è incombente fine a sè stesso, volto a dare mero adempimento ad un obbligo più generalmente sancito dalla legge, ma mira, nel segno di un’accresciuta considerazione della dignità del minore quale persona in grado di esprimere una volontà autonoma, a mettere il giudice in condizioni di poter valutare de visu et de auditu, quando non vi osti più generalmente l’età, se l’opposizione al rientro palesata dal minore sia espressione di una matura e consapevole capacità di giudizio. Ciò perchè, come questa Corte ha già avuto occasione di precisare, sottolineando i riflessi procedimentali che si danno in questo caso, nell’ipotesi in cui il minore, provvisto delle necessaria capacità di discernimento, palesi la propria contrarietà al rientro, non può “opporsi una valutazione alternativa” basata su altri indici fattuali oggetto di disamina, ma si deve procedere ad “un preciso ed autonomo giudizio prognostico che dalle ragioni del rifiuto prenda le mosse”, in difetto discendendone una determinazione non conforme ai parametri indicati dall’art. 13 Convenzione predetta “in quanto appunto svolta senza alcuna precisa verifica delle ragioni dell’opposizione della minore” (cfr. Cass. n. 18846 del 2016, richiamata, in motivazione, dalla più recente Cass. n. 18649 del 2017). Tanto più, dunque, l’ascolto del minore diventa necessario in caso di opposizione al rientro, quanto più se ne consideri l’effetto ostativo che vi ricollega lo stesso disposto normativo, onde la sua omissione, per i rilevanti effetti che possono derivarne sul piano procedimentale, determinando la reiezione dell’istanza ovvero la necessità di un ulteriore svolgimento istruttorio, non può trovare giustificazione nella circostanza che il minore sia stato ascoltato altrove, risultando in tale ipotesi l’ascolto da parte del giudice adempimento del tutto doveroso.
2.2. Nella specie, il diniego di audizione risulta ricondotto soltanto all’inopportunità dell’ascolto del minore in ragione della sua età, da cui si desume la mancanza di genuinità delle sue dichiarazioni e la sua influenzabilità dal genitore di riferimento del momento.
2.2.1. Tuttavia, il mero dato anagrafico non può, di per sè solo, notoriamente ed attendibilmente fondare una siffatta valutazione, che appare, dunque, aprioristica, essendo il minore nato nell’aprile del 2008, e considerando, anche, le finalità cui è volto tale necessario momento istruttorio e gli effetti che possono esservi ricollegati.
2.2.2. Nè, peraltro, al fine di escludere l’ascolto del minore medesimo, è invocabile, sul filo anche dei limiti di ordine discrezionale già individuati da questa Corte, la circostanza che la sua audizione si sarebbe rivelata inutile per il conflitto di lealtà genitoriale in cui lo stesso si sarebbe potuto trovare. Invero, la giurisprudenza di legittimità, ha già ammonito – in modo tanto più condivisibile quanto più sommariamente sbrigativa risulti la giustificazione in contrario offerta dal decidente – che “la predisposizione di un contesto che tenda a mettere a proprio agio il minore ed a favorirne la spontaneità e la chiarezza delle dichiarazioni costituisce un compito del Tribunale e non un elemento di criticità nella valutazione del contenuto delle stesse” (cfr. Cass. n. 18846 del 2016; Cass. n. 18649 del 2017). Ne discende, dunque, che sarebbe stato onere del tribunale, una volta divisata l’obbligatorietà dell’incombente, allestire le condizioni minimali attraverso le quali procedere all’audizione del minore e così verificarne la capacità di discernimento e l’attendibilità del rifiuto al rimpatrio già esternato in altra sede.
3. Il decreto va, dunque, cassato con rinvio al Tribunale di Venezia, che, nel decidere, in diversa composizione, sulla richiesta di rimpatrio, farà applicazione degli enunciati principi e provvederà sulle spese di questo giudizio di legittimità.
4. Va, disposta, infine, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Venezia, in diversa composizione, per il relativo nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 marzo 2019.