Natura giuridica del provvedimento di assegnazione della casa

Cass. Civ., sez. II, sentenza 9 settembre 2016, n. 17843 (Pres.
Bianchini, rel. D’Ascola)
Giudizio di Divisione – Bene oggetto di assegnazione in sede di
separazione – Assegnazione della casa familiare – Natura
giuridica del diritto – Diritto atipico di godimento – Rilevanza
in sede di divisione – Esclusione
Il diritto di abitazione della casa familiare è un atipico diritto
personale di godimento (e non un diritto reale), previsto
nell’esclusivo interesse dei figli e non nell’interesse del coniuge
affidatario, che viene meno con l’assegnazione della casa
familiare in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli,
non avendo più ragione di esistere. L’assegnazione del godimento
della casa familiare, ex art. 337-sexies c.c., non può essere presa
in considerazione in occasione della divisione dell’immobile in
comproprietà tra i coniugi, al fine di determinare il valore di
mercato de/l’immobile, allorquando l’immobile venga attribuito
al coniuge che sia titolare del diritto al godimento stesso.
(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)
Esposizione del fatto
1) Il Tribunale di Roma con sentenza depositata il 3.3.2004, disponeva lo
scioglimento della comunione ordinaria esistente tra le parti, coniugi
divorziati, relativa ad un appartamento ed un box siti in XXXX, in
“quartiere centrale”, mediante attribuzione diretta dell’intera proprietà
immobiliare all’attore M. D. R..
Poneva a suo carico un conguaglio di Euro 118.836,72.
Rilevava che l’immobile era gravato dal diritto di abitazione riconosciuto
al D.R. con la sentenza di divorzio, quale genitore con il quale conviveva il
figlio maggiorenne ma non autosufficiente, sicché il valore dei beni
doveva essere ridotto del 25%.
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 3088/2010 del 12.7.2011,
ha, in accoglimento parziale dell’appello principale, confermato
l’attribuzione al D.R. della proprietà del compendio immobiliare, nonché
i criteri di valutazione,ma ha aggiornato il conguaglio a Euro 161.618,00.
Per la cassazione della sentenza, M.A.L. ha proposto ricorso sulla base di
tre motivi.
D.R. ha resistito con controricorso.
In corso di causa parte ricorrente ha notificato a controparte elenco dei
documenti depositati, costituiti da decreto di revisione delle condizioni di
divorzio con attestazione di definitività.
Parte resistente ha nominato ritualmente nuovo difensore.
In vista dell’udienza sono state depositatememorie.
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Ragioni della decisione
2) Il ricorso consta di tre motivi.
Con il primo la ricorrente, delusa dalla stima dell’immobile, si duole della
mancata ammissione di nuova consulenza tecnica che, riconsiderando
quella assunta in tribunale. datata 2001, tenesse conto dei propri rilievi
circa il maggior valore del compendio immobiliare.
Il secondo motivo concerne la omessa considerazione dell’aumento dei
valori immobiliari verificatosi in Roma tra il 2001 e il 2011,
riduttivamente parametrato con riferimento alla banca dati dell’Agenzia
del Territorio, che per ammissione della stessa non indicherebbe stime
corrispondenti ai reali valori commerciali di un bene immobile.
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 720 c.p.c.
e vizi di motivazione.
La ricorrente si duole del fatto che il valore del conguaglio sia stato
ridotto, e lo sia stato in misura ingente, in relazione alla circostanza che il
figlio, trentatrenne al momento della sentenza (2010) risultasse
convivente con il padre.
Osserva che il diritto di abitazione connesso alla convivenza con il figlio è
un diritto stabilito, ex art. 155 c.c., nell’interesse esclusivo dei figli e non
del genitore affidatario, e che quest’ultimo verrebbe per due volte
ingiustamente gratificato se, oltre a godere dell’immobile, potesse anche
acquistarlo con una riduzione del conguaglio.
2.1) In ricorso specifica che il figlio è già da qualche anno convivente con
sé in altra abitazione, sebbene tale modifica non sia stata ancora sancita
giudizialmente.
In memoria parte ricorrente ha aggiunto che nelle more (maggio 2012) è
intervenuta modifica delle condizioni di divorzio e ha prodotto il relativo
documento.
Parte resistente ha opposto, nel controricorso del gennaio 2012, che la
questione posta nel terzo motivo è stata decisa dalla Corte di appello in
conformità a Cass. 20319/04: che solo per “veder aumentato il valore
della propria quota”, controparte avrebbe inopportunamente coinvolto il
figlio, nato nel 1978, “ampiamente maggiorenne ed autosufficiente”; che
il ricorso “per revisione delle statuizioni divorzili” invocato dalla
ricorrente non era stato notificato.
In memoria D.R. si è opposto alla produzione dell’ordinanza 13 aprile
2012 di revisione del regolamento del divorzio. Ha dato atto però del
rafforzarsi, con la pubblicazione della sentenza n. 27128/2014 di questa
Corte, dell’orientamento secondo cui il conguaglio a favore del genitore
non affidatario non deve essere decurtato.
3) Il terzo motivo di ricorso, che pone questione giuridica di rilievo
preliminare, è fondato.
I giudici di merito hanno posto a confronto due sentenze di questa Corte.
Hanno aderito alla tesi esposta da Cass.20319/04 (cui ha aderito Cass.
22.4.2016 n. 8202) secondo la quale: “L’assegnazione della casa familiare
ad uno dei coniugi, cui l’immobile non appartenga in via esclusiva,
instaura un vincolo (opponibile anche ai terzi per nove anni, e, in caso di
trascrizione, senza limite di tempo) che oggettivamente comporta una
decurtazione del valore della proprietà, totalitaria o parziaria, di cui è
titolare l’altro coniuge, il quale da quel vincolo rimane astretto, come i
suoi aventi causa, fino a quando il provvedimento non venga
eventualmente modificato. Ne consegue che di tale decurtazione deve
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tenersi conto indipendentemente dal fatto che il bene venga attribuito in
piena proprietà all’uno o all’altro coniuge, ovvero venduto a terzi in caso
di sua infrazionabilità in natura”.
In precedenza la Corte (Cass. 11630/01) aveva ritenuto che: “La
assegnazione della casa familiare, di cui i coniugi siano comproprietari, al
coniuge affidatario dei figli non ha più ragion d’essere e, quindi, il diritto
di abitazione, che ne scaturisce, viene meno nel momento in cui il
coniuge, cui la casa sia stata assegnata, ne chiede, nel corso del giudizio
per lo scioglimento della comunione conseguente (nel caso di specie) a
divorzio, l’assegnazione in proprietà, acquisendo così, attraverso detta
assegnazione, anche la quota dell’altro coniuge. In tal caso, il diritto di
abitazione (che è un atipico diritto personale di godimento e non un
diritto reale) non può essere preso in considerazione, al fine di
determinare il valore di mercato dell’immobile, sia perché è un diritto che
l’art. 155, comma quarto, c.c. prevede nell’esclusivo interesse dei figli e
non nell’interesse del coniuge affidatario degli stessi, sia perché,
intervenuto lo scioglimento della comunione a seguito di separazione
personale o di divorzio, non può più darsi rilievo, per la valutazione
dell’immobile, ad un diritto, che, con l’assegnazione della casa familiare
in proprietà esclusiva al coniuge affidatario dei figli, non ha più ragione
di esistere”.
Il Collegio ritiene superfluo investire del contrasto le Sezioni Unite,
poiché, rammentati i principi posti da Cass. 18-09-2013, n. 21334 in tema
di assegnazione della casa coniugale, reputa corretto l’orientamento
manifestatosi nel 2001 e rinvigorito dalla sentenza n. 27128/2014,
sempre di questa sezione, la quale ha osservato che: “Il diritto di
abitazione della casa familiare è un atipico diritto personale di godimento
(e non un diritto reale), previsto nell’esclusivo interesse dei figli (art. 155
c.c., comma 5) e non nell’interesse del coniuge affidatario, che viene
meno con l’assegnazione della casa familiare in proprietà esclusiva al
coniuge affidatario dei figli, non avendo più ragione di esistere”.
Ha aggiunto che “ove si operasse la decurtazione dal valore in
considerazione del diritto di abitazione, il coniuge non assegnatario
verrebbe ingiustificatamente penalizzato con la corresponsione di una
somma che non sarebbe rispondente alla metà dell’effettivo valore venale
del bene: il che è comprovato dalla considerazione che, qualora
intendesse rivenderlo a terzi, l’assegnatario in proprietà esclusiva
potrebbe ricavare l’intero prezzo di mercato, pari al valore venale del
bene, senza alcuna diminuzione”.
3.1) Quest’ultima considerazione appare decisiva nel caso di specie,
caratterizzato dalla circostanza che l’immobile viene attribuito proprio al
coniuge che al momento della decisione risultava essere assegnatario
dell’alloggio nel quale conviveva con il figlio maggiorenne, alloggio che
dopo la divisione il D.R. potrebbe alienare a terzi senza alcun vicolo,
conseguendo integralmente il prezzo, corrispondente al valore pieno del
bene. È stato osservato in dottrina che l’immobile dovrebbe essere
valutato “oggettivamente”, tenendo conto della opponibilità ai terzi di un
provvedimento di assegnazione, ancorché reso in favore del coniuge non
destinatario dell’attribuzione immobiliare.
Trattasi di una fictio iuris intrinsecamente iniqua. Implica infatti una
locupletazione in favore di quel coniuge che sia a un tempo beneficiario
dell’immobile presso cui il figlio risiede e condividente che ottiene
l’attribuzione.
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Pertanto per decidere sul terzo motivo di ricorso è sufficiente già
l’affermazione del principio secondo cui l’assegnazione del godimento
della casa familiare, ex art. 155 c.c. previgente e art. 155 guater c.c., o in
forza della legge sul divorzio, non può essere presa in considerazione in
occasione della divisione dell’immobile in comproprietà tra i coniugi, al
fine di determinare il valore di mercato de/l’immobile, allorquando
l’immobile venga attribuito al coniuge che sia titolare del diritto al
godimento stesso.
Ne consegue che la decurtazione del 25% è stata nella specie, nel cui
perimetro il Collegio limita l’esame, indebitamente applicata.
3.2) Mette conto aggiungere, per completare l’esame e meglio
comprendere la soluzione prescelta, che al medesimo risultato si perviene
sulla base della contrastata produzione del provvedimento giurisdizionale
definitivo che ha rivisto le condizioni di divorzio.
Esso ha fatto venir meno l’assegnazione della casa familiare al resistente
ed è acquisibile in sede di legittimità, perché: a) formatosi a seguito di
istanza di modifica successiva al deposito del ricorso per cassazione (SU
13916/06; 24664/07; 1883/11; 12159/11); b) concernente una statuizione
che ha effetto diretto sul presupposto (ora venuto meno) della decisione
di appello in punto di decurtazione del conguaglio.
4) L’accoglimento del terzo motivo di ricorso determina la cassazione con
rinvio della sentenza impugnata.
Non sarebbe agevole infatti la decisione di merito, atteso che è
controverso (cfr. i primi due motivi) il valore del bene da dividere,
questione da risolvere con stretto riferimento, per quanto possibile, alla
data di definizione della lite.
I due motivi relativi alla stima dell’immobile vanno considerati assorbiti,
rimettendosi il tutto al giudice di rinvio, individuato in altra sezione della
Corte di appello di Roma, la quale provvederà anche alla liquidazione
delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso.
Assorbiti gli altri.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di
appello di Roma, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del
giudizio di legittimità.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano
omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196
del 2003, art. 52.

Matrimonio straniero in forma telematica

Cass. Civ., sez. I, sentenza 25 luglio 2016, n. 15343 (Pres. Di Palma,
est. Lamorgese)
Matrimonio contratto con cittadino straniero per forma
telematica – Compatibilità con l’ordine pubblico interno –
Sussistenza
E’ compatibile con l’ordine pubblico interno il matrimonio
celebrato in Pakistan da una cittadina italiana e da un cittadino
pakistano e contratto, secondo la legge straniera, in forma
telematica e, dunque, senza la contestuale presenza dei nubendi.
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Svolgimento del processo
L’Ufficiale dello Stato civile del Comune di San Giovanni in Persiceto ha
rifiutato la trascrizione dell’atto di matrimonio, celebrato da F.S. con
M.Z.B., in data (OMISSIS), registrato il (OMISSIS) dall’autorita’ del
Pakistan, in considerazione delle modalita’ di celebrazione, in via
telefonica o telematica, ritenute contrarie all’ordine pubblico, sul
presupposto che costituisca principio fondamentale dell’ordinamento
italiano, derogabile solo in casi del tutto eccezionali, la contestuale
presenza dei nubendi dinanzi a colui che officia il matrimonio, anche al
fine di assicurare la loro liberta’ nell’esprimere la volonta’ di sposarsi.
Nel contraddittorio con il Ministero dell’interno ed il Comune di San
Giovanni in Persiceto, il ricorso della F. e’ stato accolto dal Tribunale di
Bologna, con decreto in data 13 gennaio 2014. Secondo il Tribunale, il
matrimonio era valido secondo la legge pakistana e, quindi, anche per
l’ordinamento italiano, in virtu’ del richiamo operato dalla L. n. 218 del
1995, art. 28, essendo stato celebrato secondo le modalita’ e nelle forme
previste dalla legge pakistana. Infatti, in data (OMISSIS), la F. aveva
prestato il proprio consenso al matrimonio per via telematica, alla
presenza di due testimoni; lo sposo era presente alla celebrazione,
officiata dall’autorita’ pakistana, ed erano presenti i suoi testimoni;
l’assenza di un procuratore della sposa era superata dalla sua
partecipazione diretta, in via telematica, alla celebrazione del
matrimonio; l’autorita’ pakistana aveva registrato l’atto il (OMISSIS).
Pertanto, il rifiuto di trascriverlo da parte dell’Ufficiale di Stato Civile
italiano era illegittimo, non sussistendo alcuna violazione dell’ordine
pubblico internazionale, atteso che la contestuale presenza dei nubendi
dinanzi all’autorita’ officiante, a norma dell’art. 107 c.c., non costituisce
un principio irrinunciabile per la stessa legge italiana, la quale prevede
eccezioni, a norma dell’art. 111 c.c., essendo irrinunciabile il solo
principio, rispettato nella fattispecie, della libera, genuina e consapevole
espressione del consenso alla formazione del vincolo matrimoniale.
Il reclamo del Ministero dell’interno e’ stato rigettato dalla Corte
d’appello della stessa citta’, con decreto in data 20 giugno 2014, la quale
ha ritenuto che ad integrare il principio di ordine pubblico e’
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l’espressione del consenso libero e consapevole da parte dei nubendi, che
nella fattispecie vi era stata, anche se a distanza.
Avverso questo decreto il Ministero dell’interno ricorre per cassazione, a
norma dell’art. 111 Cost., sulla base di un motivo, cui si oppone la F. con
controricorso e memoria.
Motivi della decisione
La F. ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione perche’, a
suo avviso, tardivamente notificato (il 24 novembre 2014), senza
rispettare il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del decreto
impugnato, avvenuta in data 23 giugno 2014. L’eccezione e’ infondata.
Premesso che il decreto impugnato non e’ stato notificato ad istanza di
parte, trova applicazione il principio enunciato da questa Corte (n.
10450/2014, 24000/2011, sez. un. 5615/1988) che non v’e’ ragione di
mettere in discussione – secondo il quale il termine di sessanta giorni per
la proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost.,
avverso i provvedimenti aventi contenuto decisorio e carattere di
definitivita’, decorre solo a seguito della notificazione ad istanza di parte,
mentre e’ irrilevante, al predetto fine, che gli stessi siano stati pronunciati
in udienza o, se pronunciati fuori udienza, siano stati comunicati alle
parti dal cancelliere, con la conseguenza che, in tali ipotesi, e’ applicabile
il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che nella fattispecie e’ stato
rispettato.
Nell’unico motivo di ricorso il Ministero dell’interno denuncia la
violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 31 maggio 1995, n. 218, artt. 16
e 65, e D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, art. 18, per avere accolto la
richiesta di riconoscimento di un atto matrimoniale contrario all’ordine
pubblico italiano, inteso come nucleo essenziale delle regole inderogabili
e immanenti all’istituto matrimoniale, in una situazione in cui per le
modalita’ in cui il matrimonio era stato celebrato, senza la presenza fisica
dei nubendi e grazie all’ausilio del mezzo di comunicazione via Internet,
non vi era alcuna garanzia che i nubendi avessero espresso liberamente e
reciprocamente un consenso consapevole, anche per le difficolta’ che
caratterizzano l’uso di una lingua diversa dalla propria, in considerazione
dell’alto valore dell’unione nuziale secondo la Carta costituzionale.
Il motivo e’ infondato.
La Corte bolognese ha correttamente premesso che, ai sensi della L. n.
218 del 1995, art. 28, il matrimonio celebrato all’estero e’ valido nel
nostro ordinamento, quanto alla forma, se e’ considerato tale dalla legge
del luogo di celebrazione, o dalla legge nazionale di almeno uno dei
nubendi al momento della celebrazione, o dalla legge dello Stato di
comune residenza in tale momento (v. in tal senso Cass. n. 17620/2013).
Pertanto, essendo il matrimonio tra la F. e Z.B. stato celebrato in
Pakistan e validamente secondo la legge di quel paese (circostanza
incontestata), esso e’ stato ritenuto valido per l’ordinamento italiano, non
ostandovi alcun principio di ordine pubblico. Il Ministero ha opposto che
la modalita’ di celebrazione del matrimonio, da parte dell’ufficiale
pakistano, con la presenza del solo sposo, avendo la sposa partecipato al
rito in via telematica, non garantirebbe la genuinita’ dell’espressione del
consenso, rendendo l’atto non riconoscibile come matrimonio. Questa
tesi e’ errata in diritto per due ragioni.
La prima, perche’ pretende, in sostanza, di ravvisare una violazione
dell’ordine pubblico tutte le volte che la legge straniera, in base alla quale
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sia stato emanato l’atto di cui si chiede il riconoscimento, contenga una
disciplina di contenuto diverso da quella dettata in materia dalla legge
italiana. Tuttavia, ravvisando l’ordine pubblico nelle norme, seppure
inderogabili, presenti nell’ordinamento interno, sarebbero cancellate le
diversita’ tra i sistemi giuridici e rese inutili le regole del diritto
internazionale privato (v., in modo chiaro, Cass. n. 10215 del 2007 e, in
motiv., n. 14662 del 2000; nel senso che le norme espressive dell’ordine
pubblico non coincidono con quelle, di genere piu’ ampio, imperative o
inderogabili, Cass. n. 4040 del 2006, n. 13928 del 1999, n. 2215 del
1984). Il giudizio di compatibilita’ con l’ordine pubblico dev’essere
riferito, invece, al nucleo essenziale dei valori del nostro ordinamento che
non sarebbe consentito nemmeno al legislatore ordinario interno di
modificare o alterare, ostandovi principi costituzionali inderogabili.
La seconda, perche’ il rispetto dell’ordine pubblico dev’essere garantito,
in sede di delibazione, avendo esclusivo riguardo “agli effetti” dell’atto
straniero (come ribadito da Cass. n. 9483 del 2013), senza possibilita’ di
sottoporlo ad un sindacato di tipo contenutistico o di merito ne’ di
correttezza della soluzione adottata alla luce dell’ordinamento straniero o
di quello italiano. Ne consegue che se l’atto matrimoniale e’ valido per
l’ordinamento straniero, in quanto da esso considerato idoneo a
rappresentare il consenso matrimoniale dei nubendi in modo
consapevole, esso non puo’ ritenersi contrastante con l’ordine pubblico
solo perche’ celebrato in una forma non prevista dall’ordinamento
italiano.
Inoltre, i giudici di merito hanno correttamente rilevato che la forma
matrimoniale descritta dall’art. 107 c.c., non e’ considerata inderogabile
neppure dal legislatore italiano, il quale ammette la celebrazione inter
absentes (art. 111 c.c.) in determinati casi, nei quali non puo’ ritenersi che
siano inesistenti i requisiti minimi per la giuridica configurabilita’ del
matrimonio medesimo, e cioe’ la manifestazione di una volonta’
matrimoniale da parte di due persone di sesso diverso, in presenza di un
ufficiale celebrante (come, nella fattispecie in esame, l’autorita’
pakistana).
Da ultimo, questa Corte si e’ espressa implicitamente in senso analogo,
affermando il diritto al ricongiungimento familiare a coniugi pakistani
che avevano celebrato il matrimonio in forma telefonica in presenza di
testimoni (Cass. n. 20559 del 2006, in motiv.).
In conclusione, il ricorso e’ rigettato. Sussistono giusti motivi per
compensare le spese del giudizio, in considerazione della novita’ della
questione esaminata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del giudizio di cassazione.
Cosi’ deciso in Roma, il 20 giugno 2016.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2016.

Il Collocamento del minore in comunità va motivato

Cass. Civ., sez. I, sentenza 3 agosto 2016, n. 16271 (Pres. Dogliotti,
rel. Bisogni)
Collocamento del minore in ambiente comunitario –
Motivazione – Spiegazione delle ragioni per cui non può
rientrare dai genitori – Necessità – Sussiste
Il Giudice della famiglia è tenuto sempre ad adottare una
decisione corrispondente all’interesse del minore in merito al suo
affidamento e, in caso di collocamento in ambiente diverso da
quello familiare di appartenenza, verificando la possibilità di un
rientro del minore presso uno dei genitori ovvero, in presenza di
motivate ragioni, confermando l’affidamento ai servizi sociali e la
sua collocazione nella comunità che lo ospita. A tal fine il giudice
deve offrire congrua motivazione.
(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)
Rilevato che:
1. Il Tribunale di Monza, dopo aver dichiarato, con sentenza non
definitiva n. 2540/2010, la separazione dei coniugi M.G. e P.P. e respinto
le domande di addebito proposte da entrambe le parti, ha pronunciato
sentenza definitiva n. 1691/2011 con la quale ha affidato il figlio minore
M.S., nato il (omissis), al servizio sociale del Comune di (…), con
collocamento in comunità terapeutica individuata dall’ente affidatario, ha
posto a carico del P. un assegno di 500 Euro a titolo di contributo al
mantenimento del figlio.
2. La Corte di appello di Milano ha confermato tale decisione,
disponendo che il minore resti presso la comunità che attualmente lo
ospita sino al termine dell’anno scolastico 2013/2014 e che l’ente
affidatario riferisca all’autorità giudiziaria minorile competente almeno
tre mesi prima del predetto anno affinché siano assunti i provvedimenti
necessari a tutela del minore, anche in ordine al suo successivo affido e,
comunque, immediatamente in caso di pregiudizio per lo stesso. Ha
condannato la M. al pagamento delle spese del giudizio e della CTU.
3. Ricorre per cassazione M.G. CTU di secondo grado in luogo di quelle
esperite nel primo grado, con riferimento a un fatto decisivo per il
giudizio (art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c.); b) omessa e insufficiente
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per avere
il giudice aderito acriticamente alle risultanze della perizia espletate nel
corso del procedimento di secondo grado e omesso ogni motivazione in
ordine alla mancata considerazione circa le critiche mosse a tale perizia
dalla difesa della signora M. e dalla perizia del consulente di parte
nominato dalla stessa.
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Ritenuto che:
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro
evidente connessione fattuale e giuridica.
Il ricorso appare fondato in quanto la motivazione della Corte di appello
non analizza dettagliatamente, a causa del carattere interlocutorio della
decisione sul regime di affidamento del minore, le valutazioni compiute
nel corso del primo grado dal consulente tecnico rendendo così arduo il
confronto con le valutazioni compiute dal CTU nominato nel corso del
giudizio di appello. Confronto la cui mancata esplicitazione costituisce
proprio l’oggetto della impugnazione per cassazione. In particolare la
motivazione non presenta una compiuta rappresentazione delle
osservazioni effettuate, nel corso del giudizio, sul minore e sui suoi
genitori e non consente di rendere chiaramente comprensibili e di
confrontare le scelte indicate, come più confacenti all’interesse del
minore, dagli ausiliari nominati nel corso dei due gradi del giudizio di
merito e dai periti di parte. All’esito della riconsiderazione di tutti gli
elementi emersi dagli accertamenti svolti e potendo acquisire altresì
ulteriori elementi decisivi di valutazione derivanti della conclusione del
percorso terapeutico cui ha fatto cenno la motivazione della sentenza
impugnata/ la Corte di appello potrà quindi adottare una decisione
corrispondente all’interesse del minore in merito al suo affidamento
verificando la possibilità di un rientro del minore presso uno dei genitori
ovvero confermando l’affidamento ai servizi sociali e la sua collocazione
nella comunità che lo ospita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Corte di appello diMilano, in diversa composizione anche per le spese del
giudizio di cassazione. Dispone che in caso di diffusione del presente
provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a
norma dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Divorzio e domanda di decadenza dalla responsabilità

Trib. Milano, sez. IX civ, sentenza 16 marzo 2016 (Pres. Ortolan,
rel. G. Buffone)
Procedimento di divorzio – Domanda di decadenza dalla
responsabilità genitoriale – Cumulo – Possibilità – Sussiste
Nel procedimento di divorzio, è ammissibile la domanda di
decadenza dalla responsabilità genitoriale, richiesta da uno dei
genitori ai sensi dell’art. 330 c.c.; la richiesta va esaminata dal
Collegio nella fase decisoria.
(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)
In Fatto e Diritto
I coniugi ….., nata a … il …… e …, nato a .. il …, hanno contratto
matrimonio civile in Milano in data .. 2007 (…); dall’unione è nato … in
data .. 2008. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. .. del 2012,
pronunciata già allora nella contumacia del resistente, irreperibile, ha
dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi e affidato … in via
esclusiva alla mamma. Con il ricorso introduttivo dell’odierno processo
(del 22 dicembre 2014) la ricorrente richiede pronuncia divorzile.
L’udienza presidenziale è stata tenuta in data 23 giugno 2015. Con
ordinanza presidenziale del 25.6.2015, il Presidente f.f. ha affidato il
minore in via (super) esclusiva alla madre. All’udienza del 21 gennaio
2016, la parte attrice ha precisato le conclusioni.
La domanda diretta ad ottenere la pronuncia divorzile va accolta: rispetto
alla comparizione delle parti dinanzi al presidente nell’udienza ex art.
708 c.p.c. (.. dicembre 2011) sono decorsi oltre tre anni, dunque, un lasso
temporale ben superiore all’anno previsto per effetto della legge n. 55 del
2015, applicabile all’odierno procedimento; va quindi pronunciato lo
scioglimento del matrimonio civile celebrato dalle parti, ai sensi dell’art.
3, comma I, n. 2), lett. b), legge 10 dicembre 1970, n. 898, in conformità
alle istanze della parte attrice e del PM.
La domanda di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale è
infondata. Premessa la competenza dell’Ufficio a statuire in ordine alla
stessa, poiché promossa a procedimento pendente e con un unico atto
introduttivo (v. Cass. Civ., sez. VI-I, ordinanza 26 gennaio 2015 n. 1349,
Pres. Di PalMa, rel. Acierno; contra, il pregresso orientamento di questo
ufficio: cfr. Trib. Milano, sez. IX, sentenza 4 – 11 dicembre 2013, Pres.
Ortolan, rel. Buffone), giova ricordare come la recisione definitiva del
legame familiare tra padre e figlio costituisca una extrema ratio ossia un
intervento rimediale sussidiario e residuale che si rivela l’unico a
soddisfare il modo adeguato il preminente interesse del minore.
Presupposto costitutivo bastevole per questa pronuncia non può, allora,
essere la mera irreperibilità del genitore, soprattutto là dove si tratti di
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cittadino straniero (che potrebbe dunque trovarsi per ragioni particolari
nel proprio Paese di origine) e là dove non sia stato accertato che la
latitanza dal rapporto genitoriale dipenda da esclusive o preminenti
scelte consapevoli del genitore stesso. Elemento “guida” deve sempre
essere il superiore interesse del fanciullo (Corte Cost. n. 31 del 2012).
Respinta la domanda di decadenza, va confermato il provvedimento
presidenziale provvisorio. Il minore va collocato presso la madre per la
quale va espresso un giudizio favorevole, tenuto conto del
comportamento serbato nel corso del processo e sin dalla separazione.
Quanto al padre, va rilevato che, nonostante la rituale notificazione del
ricorso introduttivo, questi non ha inteso costituirsi in giudizio e
nemmeno è comparso all’udienza fissata davanti al giudice delegato per
l’audizione dei genitori; con il contegno serbato a seguito della
notificazione della domanda, la parte resistente ha manifestato completo
disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale,
rilevando così una condizione di verosimile scarsa adeguatezza
all’assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere
necessario l’affidamento monogenitoriale (ex multis, cfr. Cass. Civ., sez. I
19 giugno 2008 n. 16593); il disinteresse del genitore per le questioni
relative alla prole giustifichi l’affidamento esclusivo in favore della parte
ricorrente (già così Trib. Milano, sez. IX, sentenza 25 marzo 2013;
sentenza 5 giugno 2013), per la quale deve essere formulata, in ordine
alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno
serbato nel processo, nonché per il fatto di essersi occupata della prole
con continuità e responsabilità; in particolare le condizioni sopra indicate
giustificano una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo
alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore
(residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè,
disporre un affido cd. super–esclusivo o rafforzato (in giurisprudenza:
Trib. Torino, sez. VII civ., ordinanza 22 gennaio 2015, Pres. Cesare
Castellani; Trib. Pavia, ordinanza 29 dicembre 2014, Est. M. Frangipane;
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 20 marzo 2014; Trib. Milano, sez. IX
civ., decreto 16 luglio 2014, Pres. Servetti). Il padre potrà frequentare il
figlio su accordi con la madre e, in ogni caso rivolgendosi al Servizio
Sociale che ha preso in carico la famiglia. La casa va assegnata alla madre
poiché genitore collocatario.
D’ufficio, va riconosciuto in favore del minore un contributo da parte del
padre, con decorrenza dalla domanda giudiziale. La dottrina ha
interpretato il dovere di mantenimento come espressione del più
generale dovere di cura che tiene conto di tutte le esigenze, anche future,
necessarie allo sviluppo psicologico e fisico della prole. Ne consegue che il
dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147
cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei
figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto
abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e
materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo
richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a
rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I,
sentenza 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo
dell’art. 337-ter c.c. il quale, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo
di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al
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proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella
determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita
dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei
genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la
valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Nel
caso di specie, l’irreperibilità del padre non ne giustifica l’esonero dal
mantenimento apparendo invero equa e congrua la somma di euro 300
onnicomprensivi, tenuto conto dell’età del padre e della sua astratta
capacità da lavoro.
In assenza di opposizione del padre, le spese restano irripetibili.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano,
Sezione Nona Civile,
in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio
civile n. … dell’anno2014, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e
difesa, così provvede:
1. Dichiara la contumacia di .. …,
2. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da …
3. Respinge la domanda di decadenza dalla responsabilità
genitoriale,
4. AFFIDA … in via esclusiva alla madre, con collocamento
prevalente presso l’abitazione stessa. Le decisioni di maggiore interesse
per la prole relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta
della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via
esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle
aspirazioni del figlio (affido cd. superesclusivo). Il genitore non
affidatario potrà frequentare la prole previo accordo con il genitore
affidatario e, in caso di contrasto, potrà ricorrere al giudice della
vigilanza, ex art. 338 c.c.
5. PONE a carico del padre il mantenimento del figlio, con
decorrenza dal mese di gennaio 2015 (primo mese utile dalla domanda
giudiziale),mediante versamento alla madre della somma di euro 300,00
mensili da corrispondere in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese,
e con rivalutazionemonetaria ISTAT annuale dal mese di gennaio 2016;
6. Dichiara le spese di lite irripetibili
7. Manda alla cancelleria di trasmettere copia autentica del
dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo
passaggio in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano,
perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege, ad eccezione del capo 1
Così deciso in Milano, nella Camera di consiglio del 16 marzo 2016
Il Giudice estensore Il Presidente

Diritto della figlia adottiva di conoscere le proprie origini biologiche

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta da:
Dott. Fabrizio Forte – Presidente –
Dott. Maria Cristina Giancola – Consigliere –
Dott. Giacinto Bisogni – Rel. Consigliere –
Dott. Antonio Lamorgese – Consigliere –
Dott. Francesco Terrusi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
XY, elettivamente domiciliata in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e
difesa dall’avv. Luciana Guerci, per procura speciale a
margine del ricorso, che dichiara di voler ricevere le
comunicazioni relative al processo presso il fax
011/7419118 e la p.e.c.
lucianaguerci@pec.ordineavvocatitorino.it;
– ricorrente –
nei confronti di
Procuratore Generale presso la Corte di appello di
Torino;
– intimato –
avverso il decreto n. 64/2015 della Corte d’appello di
Torino, sezione specializzata per i minorenni, emessa
il 5 novembre 2014 e depositata il 4 febbraio 2015,
R.G. n.598/14 R.G.V.G.;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto
procuratore generale dott. Francesca Ceroni che ha
concluso per la sottoposizione alla Corte
Costituzionale della questione di costituzionalità o,
in subordine, per l’accoglimento del ricorso;
Rilevato che:
1. In data 25 novembre 2013 XY ha proposto istanza
al Tribunale per i minorenni con la quale ha
esposto di essere nata il 20 giugno 1974 presso
l’Ospedale AB di CD da una donna che aveva
chiesto di restare anonima; di essere stata
adottata e di aver assunto il nome di XY; di
voler accedere, avvalendosi di quanto statuito
dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n.
278/2013, ai dati riguardanti la madre e il
parto contenuti nella cartella clinica relativa
alla sua nascita.
2. Il Tribunale per i minorenni di Torino ha accolto
l’istanza di XY e ha richiesto all’Ospedale AB di
CD i dati relativi alla madre biologica. Ottenuta
la documentazione e acquisita la notizia del
decesso il Tribunale ha respinto l’istanza di XY
sul presupposto dell’impossibilità di
interpellare la madre sulla sua persistente
volontà di mantenere l’anonimato. Ha escluso che
il decesso della madre potesse essere valutato
come revoca implicita della volontà di non essere
nominata.
3. XY ha proposto reclamo che è stato respinto dalla
Corte di appello di Torino.
4. Ricorre per cassazione, ex art. 111 della
Costituzione, XY che si affida a due motivi di
impugnazione con i quali deduce la violazione e/o
falsa applicazione di norme di diritto ex art.
360 n. 3 c.p.c. per erronea interpretazione
dell’art. 28 comma 7 della legge n. 184/1983,
alla luce della sentenza n. 278/2013 della Corte
Costituzionale e l’omesso esame di un fatto
decisivo per il giudizio, ex art. 360 n. 5 c.p.c.
Ritenuto che
5. Il ricorso è fondato per i seguenti motivi.
6. Il diritto alla conoscenza delle proprie origini
biologiche e alle circostanze della propria
nascita trova un sempre più ampio riconoscimento
a livello internazionale e sovranazionale.
7. E’ espressamente riconosciuto dalla Convenzione
di New York del 20 novembre 1989 delle Nazioni
Unite in materia di diritti dei minori dove,
all’art. 7, si afferma che il minore ha diritto,
nella misura del possibile, a conoscere i propri
genitori sin dalla sua nascita. La Convenzione de
L’Aja del 29 maggio 1993, relativa alla
protezione dei minori e alla cooperazione in
materia di adozione internazionale prevede,
all’art. 30, che le autorità competenti si
impegnano a conservare le informazioni che
detengono sulle origini del minore,
specificamente quelle relative all’identità della
madre e del padre, così come i dati sulla storia
sanitaria del minore e della sua famiglia e
assicurano l’accesso del minore o del suo
rappresentante a queste informazioni nella misura
prevista dalla legge del loro Stato. La
Raccomandazione n. 1443/2000 dell’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa ha invitato
gli Stati ad assicurare il diritto del minore
adottato a conoscere le proprie origini al più
tardi al compimento della maggiore età e a
eliminare dalle legislazioni nazionali qualsiasi
disposizione contraria.
8. In alcune legislazioni europee il diritto a
conoscere le proprie origini è espressamente
riconosciuto. Così, ad esempio, in Germania dove
assume la qualificazione di diritto fondamentale
della personalità in quanto espressione del
diritto generale alla dignità e al libero
sviluppo della persona in seguito alla sentenza
31 gennaio 1989 del Bundesverfassungsgericht. In
Svizzera la Costituzione federale del 1992
riconosce il diritto di ciascuno a conoscere le
proprie origini come un diritto della personalità
e, in caso di adozione, l’articolo 138 della
normativa sullo stato civile prevede che la
persona interessata a conoscere il contenuto
dell’atto di nascita è a ciò autorizzata
dall’autorità cantonale di sorveglianza.
Analogamente in Olanda la Corte Suprema, con la
sentenza 15 aprile 1994 (Valkenhorst), ha
riconosciuto il diritto a conoscere l’identità
dei propri genitori biologici nel quadro del
generale diritto della personalità del minore.
In Spagna il Tribunale costituzionale con la
sentenza del 21 settembre 1999 ha dichiarato
l’incostituzionalità dell’art. 47 della legge
sullo stato civile che offriva la possibilità di
far figurare sui registri dello stato civile la
filiazione da madre sconosciuta.
9. La Corte europea dei diritti dell’uomo, con la
sentenza emessa il 25 settembre 2012 nel caso
Godelli contro Italia ha dato una interpretazione
dell’art. 8 della Convenzione E.D.U., che
riconduce il diritto alla conoscenza delle
proprie origini nell’ambito di applicazione della
nozione di vita privata e specificamente nella
sfera di protezione dell’identità personale. In
questa prospettiva la Corte europea ha affermato
che l’art. 8 protegge il diritto all’identità e
alla realizzazione personale e quello di
intessere e sviluppare relazioni con i propri
simili e il mondo esterno. A questa realizzazione
della personalità concorrono la conoscenza dei
dati concernenti la propria identità di essere
umano e l’interesse vitale, protetto dalla
convenzione, di ottenere le informazioni
necessarie per apprendere la verità su un aspetto
importante dell’identità personale quale la
identità dei propri genitori. La nascita e le sue
circostanze rientrano dunque nell’ambito degli
elementi della vita privata del bambino e poi
dell’adulto, garantiti dall’art. 8 della
Convenzione che trova pertanto applicazione in
questa materia.
10. Parallelamente, come nella precedente sentenza
emessa il 13 febbraio 2002, nel caso Odièvre
contro Francia, la Grande Chambre della Corte
E.D.U. ha rilevato la esistenza di un interesse
in conflitto con il diritto alla conoscenza delle
proprie origini e che si manifesta in situazioni
di difficoltà per la madre tali da indurla a
portare a termine la gravidanza e a partorire in
condizioni di sicurezza, per la sua salute e
quella del bambino, solo se può conservare
l’anonimato e vedere tale scelta garantita
dall’ordinamento anche successivamente al parto.
La Corte, pur dando atto che in Europa il cd.
parto anonimo è ammesso da un numero nettamente
minoritario di Stati, riconosce che gli Stati
aderenti alla Convenzione possano accordare
all’anonimato meritevolezza di tutela sotto due
profili: a) salvaguardare la salute della donna
consentendole di partorire in condizioni mediche
e sanitarie appropriate, proteggendo così sia la
salute della donna che quella del bambino durante
la gravidanza e il parto; b) evitare che le
condizioni personali della donna la costringano
ad abortire e soprattutto la inducano ad aborti
clandestini e abbandoni selvaggi del bambino.
11. La scelta dei mezzi più adatti per assicurare
equamente la conciliazione dell’istanza di
protezione della madre, che si trova in una
condizione di difficoltà tale da non consentirle
di assumere il ruolo genitoriale, con la domanda
legittima del figlio ad avere accesso alle
informazioni sulle sue origini spetta agli Stati
aderenti alla Convenzione. Tuttavia, la Corte è
nelle condizioni di esercitare un sindacato circa
la scelta e l’effettivo esercizio di tali mezzi
di composizione del conflitto e, in particolare,
sulla ricerca e la realizzazione di un equilibrio
fra i concorrenti interessi e diritti in gioco.
12. In questa prospettiva la Corte europea ha
riconosciuto alla legislazione francese la
capacità di contemperare tali concorrenti
esigenze di tutela perché la legge n. 2002/93,
nel modificare la legge del 1993, che tuttora
riconosce il diritto della donna di partorire
mantenendo segreta la propria identità, ha
rafforzato le possibilità per la donna di
revocare la sua decisione e ha permesso mediante
l’istituzione di un organismo ad hoc (il
Consiglio nazionale per l’accesso alle origini
personali) di gestire la reversibilità del
segreto condizionandolo all’accordo espresso
dalla madre e dal figlio e rendendo concreta ed
effettiva l’interpellabilità della madre sulla
richiesta del figlio di rimuovere il segreto.
Inoltre la legislazione francese e da ultimo la
legge del 22 gennaio 2002 n. 2002/93 ha reso
accessibili, nonostante la permanenza del
segreto, una serie di informazioni non
identificative che la madre è tenuta a fornire al
momento della sua decisione di partorire
anonimamente.
13. La citata sentenza della Corte Europea Odièvre
c. Francia, di cui la sentenza Godelli c. Italia
è la coerente riaffermazione, costituisce, come
sottolineato dalla dottrina, un precedente
sofferto perché è stato pronunciato all’esito
della ricerca di un difficile equilibrio fra
tradizioni giuridiche e posizioni di principio
molto diverse come è eloquentemente rappresentato
nella opinione dissenziente dei giudici
Wildhaber, Bratza, Bonello, Loucaides, Cabral
Barreto, Tulkens e Pellonpää. Secondo questa
comune posizione non vi è stata nella specie, né
in fatto né in diritto, alcuna effettiva
ponderazione di interessi. Infatti secondo i
giudici rimasti in minoranza la legge francese
riconosce come un ostacolo assoluto a qualsiasi
ricerca di informazione, da parte della persona
nata in regime di anonimato, la decisione della
madre, quale che sia la ragione e la legittimità
di tale decisione. Il rifiuto della madre si
impone al figlio che non ha alcun mezzo giuridico
per contrastare la sua volontà unilaterale. In
questo modo, secondo la dissenting opinion, la
madre ha il diritto puramente discrezionale di
mettere al mondo un bambino ponendolo in una
condizione di sofferenza e condannandolo per
tutta la vita all’ignoranza sulle sue origini.
Non si tratta pertanto di un sistema che assicura
un equilibrio tra i diritti in gioco. Il diritto
di veto puro e semplice riconosciuto alla madre
comporta che i diritti del minore riconosciuti
nel sistema generale della convenzione (sentenze
Johansen c. Norvège, Kuzner c. Germania), sono
interamente negati e dimenticati. Il diritto
all’identità, come condizione essenziale del
diritto all’autonomia (Pretty c. Regno Unito) e
allo sviluppo della persona (Bensaid c. Regno
Unito) fa parte del nocciolo duro del diritto al
rispetto della vita privata e pertanto un esame
tanto più rigoroso si impone per bilanciare
effettivamente gli interessi in gioco laddove
invece nella situazione francese attuale una
preferenza cieca viene riconosciuta ai soli
interessi della madre. La legge francese n. 2002-
93 del 22 gennaio 2002, oggetto della decisione
della C.E.D.U., riconosce chiaramente la
necessità di trovare un riequilibrio dei diritti
in conflitto. Essa, pur non mettendo in
discussione l’istituto dell’accouchement sous x,
segna certamente un passo in avanti in materia di
accesso alla conoscenza delle proprie origini in
quanto consente di sollecitare la reversibilità
del segreto sull’identità della madre. Tuttavia
tale reversibilità è in ultima istanza affidata e
condizionata dall’accordo di quest’ultima. La
madre è solo invitata e non ha l’obbligo di
rilasciare delle indicazioni identificative,
d’altra parte può sempre opporsi a che la sua
identità sia svelata anche dopo la sua morte
(articolo L. 147-6 del “code de l’action sociale
et des familles” introdotto dall’articolo 1 della
legge 22 gennaio 2002). La legge non ha previsto
che il Consiglio Nazionale che ha istituito (né
alcun altro organo indipendente) possa prendere
una decisione finale sulla rimozione del segreto,
in considerazione degli interessi in conflitto,
nell’ipotesi in cui la madre permanga nella sua
posizione di rifiuto che comporta la definitiva
privazione del diritto del figlio a conoscere la
sua origine. In definitiva lo squilibrio iniziale
resta perpetuato nella misura in cui il diritto
all’accesso alle informazioni sulle origini
personali resta subordinato alla decisione
esclusiva della madre.
14. Se questa posizione non ha trovato il consenso
della maggioranza essa appare tuttavia rilevante
perché mette in luce come all’istituto del parto
anonimo è stato riconosciuta nella sentenza
Odièvre legittimità anche nel perpetuare una
posizione di disparità fra gli interessi in
conflitto rendendo per certi versi improprio il
richiamo alla teoria e alla tecnica del
bilanciamento fra diritti fondamentali
abitualmente utilizzata dalla giurisprudenza di
Strasburgo.
15. Questa Corte ritiene particolarmente puntuali
quelle posizioni della dottrina secondo cui,
nella specie, il bilanciamento dei diritti
fondamentali in gioco appare una categoria
inefficace e per certi versi inappropriata perché
nell’istituto in questione non vengono a
contrapporsi, nel tempo e per entrambi i versanti
del conflitto, dei diritti fondamentali ma, da un
lato, il diritto fondamentale alla conoscenza
della propria identità e, dall’altro, una istanza
di protezione di una scelta cui l’ordinamento ha
riconosciuto tutela, necessariamente di carattere
assoluto, sia dal punto di vista soggettivo che
temporale, per le conseguenze deteriori che teme
si realizzerebbero qualora tale scelta fosse
vietata o non garantita nel tempo. In altri
termini si può propriamente parlare di
ponderazione fra diritti fondamentali con
riferimento al momento della scelta della madre
di partorire anonimamente perché in questo
momento è in gioco il suo diritto alla vita e
quello del figlio. Dopo la nascita non è più il
diritto alla vita ad essere in gioco e il diritto
all’anonimato diventa strumentale a proteggere la
scelta compiuta dalle conseguenze sociali e in
generale dalle conseguenze negative che
verrebbero a ripercuotersi in primo luogo sulla
persona della madre. In questa prospettiva non è
il diritto in sé della madre all’anonimato che
viene garantito ma la scelta che le ha consentito
di portare a termine la gravidanza e partorire
senza assumere le conseguenze sociali e
giuridiche di tale scelta. Solo la madre pertanto
in questa prospettiva può essere la persona
legittimata a decidere se revocare la sua
decisione di rimanere anonima in relazione al
venir meno di quell’esigenza di protezione che le
ha consentito la scelta tutelata
dall’ordinamento.
16. La decisione della Corte Europea ha riconosciuto
legittima questa tutela perché connessa a una
finalità quoad vitam dell’istituto ma ha
introdotto un doppio limite a questa tutela in
funzione della tutela del diritto del figlio alla
conoscenza delle proprie origini. In questa
prospettiva ha recepito e valorizzato due
caratteristiche della legislazione francese e
cioè l’accessibilità dei dati non identificativi,
in stretta relazione con la loro utilizzabilità
ai fini medici e sanitari, e la revocabilità del
segreto che deve trovare la sua effettività nella
creazione di un sistema di comunicazione,
necessariamente idoneo a garantire l’anonimato,
fra la madre e il figlio.
17. Solo in questo senso può parlarsi, con
riferimento alla sentenza della C.E.D.U. di
bilanciamento di diritti ma sempre riconoscendo
la legittimazione di una situazione asimmetrica
che non corrisponde ma anzi è inversamente
proporzionale alla rilevanza dei diritti e degli
interessi in conflitto man mano che ci si
allontana temporalmente dal momento in cui la
scelta della madre è stata compiuta. E’ anche
improprio parlare di diritto alla riservatezza
con riferimento all’origine biologica di un’altra
persona nel momento in cui si riconosce che tali
dati costituiscono un aspetto fondamentale della
sua identità. In questa prospettiva le
legislazioni europee, e fra esse la nostra
legislazione, riconoscono al figlio adottivo il
diritto a conoscere l’identità dei propri
genitori biologici. Né l’ordinamento
internazionale e nazionale riconosce in alcun
modo un diritto fondamentale a decidere
sull’assunzione o meno della genitorialità. Vi è
piuttosto il generale riconoscimento, da parte
degli ordinamenti giuridici, dell’interesse
generale alla solidarietà nei confronti dei
minori che versino in stato di abbandono o non
possano vedere realizzato il loro diritto
fondamentale a vivere e crescere nella famiglia
di origine.
18. Nell’istituto del parto anonimo, per come
legittimato dalla giurisprudenza europea, viene
così a crearsi una situazione per certi versi di
tipo convenzionale perché la madre accede alla
possibilità di portare a compimento la gravidanza
e di partorire, mettendo così al mondo una nuova
vita, ma chiede e ottiene dall’ordinamento la
garanzia di vedere tutelata nel corso di tutta la
sua vita la segretezza sulla maternità biologica
e la scissione di quest’ultima dalla
genitorialità sociale e giuridica. Questa
richiesta di protezione viene riconosciuta
meritevole sino al punto di attribuire alla madre
la titolarità del segreto senza che nel corso
della sua vita possa essere costretta alla sua
rimozione anche da parte di un soggetto pubblico
cui sia affidata la valutazione degli interessi
in conflitto. La Corte europea ha ritenuto che
l’affidamento esclusivo alla madre della
decisione sulla permanenza del segreto sia
giustificabile proprio in relazione alla
intensità della protezione che una scelta di tale
importanza, da prendere in una situazione di
difficoltà, spesso anche estrema, richiede, una
decisione che non può che essere garantita, per
il presente e il futuro, nel momento in cui viene
presa e che non consente una successiva
rivalutazione da parte dell’ordinamento che
prescinda dalla volontà della madre biologica.
Come si è detto però nel riconoscere tale
titolarità e autodeterminazione alla madre la
Corte ha voluto che alla stessa sia altresì
consentito concretamente di rimuovere il segreto
e di tenere conto della volontà di chi è nato per
effetto della sua scelta. Ha voluto in altri
termini che la scelta per l’anonimato si
tramutasse in un obbligo alla segretezza
sottratto anche alla volontà della persona nel
cui interesse preminente era stato riconosciuto e
protetto.
19. Successivamente alla sentenza Godelli del
2012 la Corte Costituzionale è nuovamente
intervenuta in questa materia con la sentenza n.
278 del 18 novembre 2013 in quanto il Tribunale
per i minorenni di Catanzaro ha sollevato, in
riferimento agli articoli 2, 3, 32 e 117, primo
comma, della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 28, comma 7,
della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del
minore ad una famiglia), come sostituito dall’art.
177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), «nella parte in cui esclude la
possibilità di autorizzare la persona adottata
all’accesso alle informazioni sulle origini senza
avere previamente verificato la persistenza della
volontà di non volere essere nominata da parte
della madre biologica». Secondo il Tribunale
minorile calabrese tale disposizione
contrasterebbe infatti: a) con l’art. 2 della
Costituzione, configurando «una violazione del
diritto di ricerca delle proprie origini e dunque
del diritto all’identità personale dell’adottato»;
b) con l’art. 3 della Costituzione, in riferimento
all’«irragionevole disparità di trattamento fra
l’adottato nato da donna che abbia dichiarato di
non voler essere nominata e l’adottato figlio di
genitori che non abbiano reso alcuna dichiarazione
e abbiano anzi subìto l’adozione»; con l’art. 32
della Costituzione, in ragione dell’impossibilità,
per il figlio, di ottenere dati relativi
all’anamnesi familiare, anche in relazione al
rischio genetico; con l’art. 117, primo comma,
Cost., in riferimento all’art. 8 della Convenzione
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955,
n. 848, per come interpretato dalla Corte europea
dei diritti dell’uomo nella sentenza del 25
settembre 2012 nel caso Godelli contro Italia.
20. Ha ribadito la Corte Costituzionale che “il
fondamento costituzionale del diritto della madre
all’anonimato riposa sull’esigenza di
salvaguardare madre e neonato da qualsiasi
perturbamento, connesso alla più eterogenea gamma
di situazioni, personali, ambientali, culturali,
sociali, tale da generare l’emergenza di pericoli
per la salute psico-fisica o la stessa incolumità
di entrambi e da creare, al tempo stesso, le
premesse perché la nascita possa avvenire nelle
condizioni migliori possibili”. Tuttavia, – rileva
la Corte Costituzionale – “l’aspetto che viene qui
in specifico rilievo – e sul quale la sentenza
della Corte di Strasburgo del 25 settembre 2012,
Godelli contro Italia, invita a riflettere – ruota
attorno al profilo, per così dire, ‘diacronico’
della tutela assicurata al diritto all’anonimato
della madre”. “Con la disposizione all’esame,
l’ordinamento pare, infatti, prefigurare una sorta
di ‘cristallizzazione’ o di ‘immobilizzazione’
nelle relative modalità di esercizio: una volta
intervenuta la scelta per l’anonimato, infatti, la
relativa manifestazione di volontà assume
connotati di irreversibilità destinati,
sostanzialmente, ad ‘espropriare’ la persona
titolare del diritto da qualsiasi ulteriore
opzione; trasformandosi, in definitiva, quel
diritto in una sorta di vincolo obbligatorio, che
finisce per avere un’efficacia espansiva esterna
al suo stesso titolare e, dunque, per proiettare
l’impedimento alla eventuale relativa rimozione
proprio sul figlio”. “Tutto ciò è icasticamente
scolpito dall’art. 93, comma 2, del ricordato
d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui ‘Il
certificato di assistenza al parto o la cartella
clinica, ove comprensivi dei dati personali che
rendono identificabile la madre che abbia
dichiarato di non voler essere nominata
avvalendosi della facoltà di cui all’articolo 30,
comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere
rilasciati in copia integrale a chi vi abbia
interesse, in conformità alla legge, decorsi cento
anni dalla formazione del documento”. “Ebbene, a
cercare un fondamento a tale sistema – che
commisura temporalmente lo spazio del “vincolo”
all’anonimato a una durata idealmente eccedente
quella della vita umana –, se ne ricava che esso
riposa sulla ritenuta esigenza di prevenire
turbative nei confronti della madre in relazione
all’esercizio di un suo ‘diritto all’oblio’ e,
nello stesso tempo, sull’esigenza di salvaguardare
erga omnes la riservatezza circa l’identità della
madre, evidentemente considerata come esposta a
rischio ogni volta in cui se ne possa cercare il
contatto per verificare se intenda o meno
mantenere il proprio anonimato”. Ma né l’una né
l’altra esigenza sono considerate dalla Corte
Costituzionale dirimenti perché espongono il
figlio alla inevitabile e definitiva perdita del
suo diritto alla conoscenza delle proprie origini
e affidano la tutela della riservatezza della
scelta della madre a una disciplina eccessivamente
rigida che se, da un lato, “legittimamente,
impedisce l’insorgenza di una genitorialità
giuridica, con effetti inevitabilmente
stabilizzati pro futuro”, non appare ragionevole
laddove si presenta come “necessariamente e
definitivamente preclusiva anche sul versante dei
rapporti relativi alla genitorialità naturale”. Il
vulnus costituzionale che ne deriva è, dunque,
rappresentato, a giudizio della Corte
Costituzionale, dalla “irreversibilità del segreto
la quale, risultando, per le ragioni anzidette, in
contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., deve
conseguentemente essere rimossa”.
21. Può quindi affermarsi senza ombra di dubbio
che la nostra Corte Costituzionale ha delineato in
termini ancor più stringenti e sistematici della
Corte Europea la condizione di legittimità
dell’istituto in questione alla condizione della
potenziale e nello stesso tempo sempre attuale
reversibilità del segreto.
22. Tornando quindi al caso in esame non può non
discendere dalla chiara individuazione compiuta
dal giudice delle leggi la impossibilità di
ritenere operativo, oltre il limite della vita
della madre, il termine previsto dall’art. 93,
comma 2, del ricordato d.lgs. n. 196 del 2003
perché la conseguenza della morte della madre che
ha partorito in anonimo sarebbe quella di
reintrodurre quella cristallizzazione della scelta
per l’anonimato che la Corte costituzionale ha
ritenuto lesiva degli artt. 2 e 3 della carta
fondamentale. Un effetto non giustificabile
pertanto neanche nella ipotesi ritenuta legittima
dall’ordinamento francese della espressione, in
vita, da parte della madre, di una volontà
definitivamente contraria alla rimozione del
segreto anche dopo la sua morte. Né una diversa
conclusione potrebbe dedursi dalla temporaneità
della protezione dai dati che è propria dell’art.
93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003. Oltre a
rilevare che la durata del termine ivi previsto
rende, comunque, di fatto, inattuabile la volontà
del figlio di conoscere le proprie origini
biologiche questa Corte non può che smentire la
fondatezza e rilevanza della affermazione per cui
la morte della madre non può essere eletta a
circostanza presuntiva della volontà di rimozione
del segreto post mortem. Va ribadito infatti che,
nella ricostruzione della Corte Costituzionale,
ciò che è rilevante e decisivo è la reversibilità
del segreto, condizione che, purtroppo, la morte
non rende più attuale e ipotizzabile nel futuro.
Non si può d’altra parte non sottolineare
l’effetto paradossale che provocherebbe una
lettura della norma ritenuta incostituzionale
basata sui presupposti che hanno orientato i
giudici del merito. L’immobilizzazione della
scelta per l’anonimato che verrebbe in tal modo a
determinarsi post mortem verrebbe a realizzarsi
proprio in presenza dell’affievolimento, se non
della scomparsa, di quelle ragioni di protezione,
risalenti alla scelta di partorire in anonimo, che
l’ordinamento ha ritenuto meritevoli di tutela per
tutto il corso della vita della madre proprio in
ragione della revocabilità di tale scelta. Ciò che
provocherebbe, per citare ancora la Corte
Costituzionale, la definitiva perdita del diritto
fondamentale del figlio a conoscere le proprie
origini – e ad accedere alla propria storia
parentale – diritto che “costituisce un elemento
significativo nel sistema costituzionale di tutela
della persona” perché “il relativo bisogno di
conoscenza rappresenta uno di quegli aspetti della
personalità che possono condizionare l’intimo
atteggiamento e la stessa vita di relazione di una
persona”.
23. Va pertanto accolto il ricorso con decisione
nel merito consistente nell’autorizzazione della
ricorrente ad accedere alle informazioni relative
all’identità della propria madre biologica.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza
impugnata e, decidendo nel merito, autorizza XY ad
accedere alle informazioni relative all’identità della
propria madre biologica. Dispone che in caso di
diffusione del presente provvedimento siano omesse le
generalità e gli altri dati identificativi a norma
dell’art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
3 marzo 2016.
Il Giudice rel. Il Presidente
Giacinto Bisogni Fabrizio Forte

Concordato preventivo-Voto contrario dell’Agenzia delle entrate

Tribunale di Pisa, 19 settembre 2016. Rel. Zucconi.
Concordato preventivo – Voto contrario dell’agenzia delle
entrate – Conseguenze
Il voto contrario dell’agenzia delle entrate che non abbia,
pertanto, aderito alla transazione fiscale non assume rilievo e
valore diverso dal voto di qualsiasi altro creditore e non
impedisce il buon esito della procedura concordataria.
Concordato preventivo – Norme di condotta degli istituti
previdenziali – Incidenza sulla fattibilità – Esclusione
I decreti ministeriali emanati allo scopo di disciplinare la
condotta degli istituti previdenziali a fronte di proposte di
concordato preventivo che prevedano il pagamento parziale dei
contributi non incidono sulla fattibilità della procedura di
concordato e non ne impediscono l’omologazione.
(Massime a cura di Franco Benassi – Riproduzione riservata)
omissis
Letta la proposta di concordato preventivo presentata il 7.12.2015, come
integrata in data 30.12.2015, da
P. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore L.B.,
elettivamente domiciliata in *** via **** presso lo studio dell’avv. S.G.,
dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
nei confronti della
Massa dei creditori di P. s.r.l. e del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Pisa
rilevato che la società istante, operante nel settore della trasmissione di
programmi radiofonici, ha rappresentato di versare in uno stato di crisi
ed ha conseguentemente elaborato un piano, che prevede, in un arco
temporale di 48 mesi, la cessione di tutti propri beni, con la soddisfazione
dei creditori suddivisi nelle seguenti classi:
Classe 1: creditori in prededuzione.
Sono appostati in questa categoria i crediti per spese di giustizia
(Commissario Giudiziale e Liquidatore), stimate in complessivi €
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190.000,00. In questa categoria dovranno poi essere pacificamente
ricomprese le competenze dei professionisti finalizzate alla redazione ed
alla presentazione della presente domanda di concordato. Si tratta
chiaramente dei compensi vantati da:
Avv. S.G., advisor legale, compenso pari ad € 15.600,00 compreso il
contributo alla cassa previdenziale. Dott. L.S., Dott. F.S., Dottor S.M.,
advisors commerciali, finanziari ed amministrativi, compenso pari ad €
15.600,00, compreso il contributo alla cassa previdenziale, ciascuno.
Dott. M.G., professionista attestatore, compenso pari ad € 20.800,00,
compreso il contributo alla cassa previdenziale. Tra i crediti in
prededuzione andranno inserite le spese sostenute da M. S.r.l. per conto
della procedura dopo la presentazione della domanda, per complessivi €
10.528,54.
Classe 2: creditori privilegiati.
Si tratta di tutti i creditori muniti di privilegio (salvo quelli previsti nelle
successive classi 3 e 4) e quindi: a) Debiti verso dipendenti, per
retribuzioni, TFR e fondi di previdenza; b) Fornitori privilegiati e relativa
IVA, c) Debiti diversi in privilegio; d) IVA c/vendite. I debiti erariali,
oggetto di transazione fiscale, vengono inseriti nella successiva classe.
Tra i creditori privilegiati sono stati inseriti anche gli accantonati fondi
rischi complessivi € 1.696.347,71. Detti debiti ammontano
complessivamente ad € 2.220.000,31.
Classe 3: Erario e proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter L. Fall.
Le pretese creditorie di erario, enti previdenziali ed amministrazione
tributaria sono oggetto della proposta di transazione fiscale ex art. 182 ter
L. Fall.. Nell’elenco analitico delle passività contenute nella transazione,
alla quale per praticità si rinvia, una parte consistente è composta dal
debito maturato a titolo di IVA e di Ritenuta d’Acconto. Nella specie, la
transazione fiscale modificata ed oggi proposta da P. prevede il
pagamento integrale della sorte capitale dell’IVA, delle Ritenute
d’Acconto oltre alle relative sanzioni ed interessi (con esclusione degli
interessi di mora non direttamente riferibili) e parziale degli altri tributi e
contributi nei quarantotto mesi successivi all’omologazione, con le
risorse che deriveranno dalla liquidazione dei beni e nel rispetto delle
cause legittime di prelazione.
Nel dettaglio, l’importo totale della posizione debitoria fiscale e
previdenziale oggetto di transazione è pari ad € 9.692.648,98.
Classe 4: crediti per rivalsa IVA dei fornitori chirografari su beni non
rinvenuti.
Crediti per rivalsa su beni non rinvenuti di importo complessivamente
pari ad € 374.217,32. La ricorrente ne prevede una soddisfazione nella
misura del 20,00% del credito in linea capitale.
Classe 5: crediti chirografari
Si tratta in particolare di: a) Debiti verso gli istituti bancari; b) Debiti per
ritenute sindacali c/contributi; c) Debiti Vs. clienti in chirografo; d)
Debiti Vs. fornitori in chirografo; e)Fideiussione Vs. B. S.r.l. ; f)
Accantonamento per contenziosi civili L’importo complessivo di questi
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debiti è pari ad € 6.662.780,73. In base alla liquidazione, ai valori sopra
riportati, dei beni e crediti dell’impresa, detti creditori potrebbero essere
soddisfatti nella misura del 20,00% del credito in linea capitale.
che con decreto del 11.01.2016 il Tribunale ha dichiarato aperta la
procedura,
che all’esito dell’adunanza del 12.05.2016 e del decorso dei successivi
venti giorni la maggioranza richiesta è stata raggiunta, in quanto i voti
favorevoli espressi e non espressi ammontano ad euro 7.472.583,15 ed i
voti contrari euro 4.551.379,82;
che il contraddittorio è stato instaurato correttamente in quanto il
decreto che ha fissato l’udienza di omologazione è stato notificato al C.G.
e ai creditori dissenzienti;
visto il parere tendenzialmente favorevole all’omologazione espresso dal
Commissario Giudiziale, il quale, nella relazione ex art.172 l.f. , ha
confermato, all’esito delle verifiche compiute sulle poste dell’attivo e del
passivo, la misura del 20,00 % quale percentuale fondatamente
attribuibile ai creditori chirografi, valutazione sostanzialmente ribadita
nel parere motivato ex art. 180 l.f., laddove il Commissario, prospettando
scenari alternativi, ha indicato nella percentuale del 15,55% l’ammontare
della soddisfazione dei creditori chirografari, in presenza dell’integrale
avverarsi delle condizioni negative prospettate nel parere medesimo, e
nella misura del 24,66 %, nell’ipotesi plausibile del verificarsi parziale di
tali condizioni;
ritenuto che, come correttamente evidenziato dal Commissario
Giudiziale, il voto contrario espresso dall’Agenzia delle Entrate, se
indubbiamente non consente l’esplicarsi degli effetti tipici e propri della
transazione fiscale, non comporta alcun problema in punto di fattibilità
giuridica, posto che, a fronte della previsione nella proposta dell’integrale
pagamento di quelle poste erariali da ritenersi intangibili, giusto il
disposto dell’art. 182 ter l.f. ( Iva e ritenute), non si può certo sostenere,
sulla scorta della pacifica natura facoltatività della transazione fiscale,
che il voto contrario dell’Agenzia delle Entrare possa assumere un rilievo
diverso dal voto di qualsiasi altro creditore e porsi di per sé, quindi, quale
elemento ostativo al buon esito della procedura concordataria;
ritenuto che, per quanto attiene alle osservazioni formulate all’udienza di
omologa dall’Inail, la quale ha espresso voto contrario ma non ha
proposto formale opposizione, occorre evidenziare come le indicazioni
contenute nei decreti ministeriali richiamati siano da considerarsi volte a
disciplinare la condotta che gli istituti previdenziali debbono assumere a
fronte di proposte di concordato che prevedano il pagamento parziale dei
contributi, ma non rappresentino condizioni giuridicamente cogenti che
impediscono l’omologa di proposte di tal fatta;
osservato, dunque, che non vi è ragione di mettere in discussione, anche
in considerazione del vaglio già effettuato in sede di ammissione e da
nessuno contestato, che sussistano i presupposti di cui agli artt. 160 e 162
l. fall. (qualità di imprenditore commerciale assoggettabile a procedure
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concorsuali e rispondenza della proposta concordataria al modello
legale);
che ai fini dell’omologa è escluso ogni vaglio comparativo di convenienza
in relazione ad altre procedure, dato che non si verte nell’ipotesi dell’art.
177 comma 2 l. fall.; che il C.G. nella sua relazione ha ampiamente e
correttamente informato il ceto creditorio sulla coerenza e fattibilità del
piano concordatario;
che la procedura appare quindi complessivamente regolare; che pertanto,
raggiunta la maggioranza, e in assenza di opposizioni, il concordato deve
essere omologato;
che, trattandosi di concordato che prevede la cessione dei beni, il Collegio
procede alla nomina del liquidatore in conformità alle indicazioni della
società proponente e del Comitato dei Creditori, e disciplina le modalità
di liquidazione;
Omologa
il concordato preventivo proposto dalla ricorrente in epigrafe,
Nomina
Liquidatore il dott. A.M., con studio in** , via******* n.
forma il Comitato dei Creditori chiamandone a farne parte:
*
Dispone
che la liquidazione si svolga secondo le seguenti modalità:
– il Commissario Giudiziale sorveglierà l’adempimento del concordato
secondo lemodalità appresso stabilite
– al momento dell’accettazione dell’incarico il Liquidatore prenderà in
consegna i beni ceduti e redigerà un inventario alla presenza del
Commissario Giudiziale e del legale rappresentante della debitrice, con
verbale da depositare in Cancelleria
– il Liquidatore registrerà ogni operazione contabile in un libro giornale
previamente vidimato dal Giudice delegato che dovrà essere consegnato,
aggiornato, ogni sei mesi al Commissario Giudiziale che procederà alle
opportune verifiche e lo restituirà non oltre sette giorni dalla consegna
– il Liquidatore, in conformità al disposto dell’art. 182 ultimo comma l.f.,
provvederà, ex art. 33 5° comma l.f., a redigere semestralmente il
rapporto riepilogativo, che, con posta elettronica certificata, verrà
comunicato al Commissario Giudiziale, il quale, con eventuali note,lo
comunicherà ai creditori ai sensi dell’art. 171 2° comma l.f.;
– entro il mese successivo al deposito della relazione del Liquidatore il
Commissario Giudiziale dovrà presentare al Giudice delegato una propria
relazione dalla quale risulti l’attività svolta dal Liquidatore con il conto
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della gestione del semestre, raffrontando realizzi e pagamenti per entità e
tempi con le eventuali corrispondenti previsioni di cui alla proposta
concordataria e alla relazione ex art. 172 l. fall.;
– in caso di difformità di valutazioni fra Commissario Giudiziale e
Liquidatore, il Giudice delegato ne solleciterà il contraddittorio diretto e
provvederà, se necessario, alla loro convocazione;
– il Commissario Giudiziale dovrà curare che il Liquidatore svolga con
sollecitudine il proprio compito e che nei termini prescritti presenti il
prospetto delle somme disponibili di cui oltre;
– il Liquidatore procederà alle operazioni di liquidazione con ricorso a
forme competitive; ogni atto di liquidazione o comunque funzionale alla
liquidazione saranno subordinati al parere favorevole del Commissario
Giudiziale e del Comitato dei Creditori e il liquidatore dovrà darne notizia
al Giudice delegato; laddove uno dei suddetti pareri sia contrario, ovvero
anche in caso di inerzia di uno dei predetti organi, potrà dar corso
all’operazione solamente su autorizzazione del Giudice delegato;
– il Liquidatore provvederà, nel termine di gg.60 dalla comunicazione del
presente provvedimento, a predisporre un programma di liquidazione, da
redigersi in conformità alle indicazioni di cui al punto che precede per
quanto attiene al rispetto delle forme di vendita competitive ed alle
indicazioni contenute nel piano oggetto di omologa, detto programma
sarà sottoposto al parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei
Creditori e quindi trasmesso al Giudice Delegato per la sua presa d’atto;
– le transazioni, le rinunce a crediti e ogni atto di straordinaria
amministrazione non funzionale alla liquidazione dovranno essere
autorizzati dal Comitato dei Creditori, previo parere del Commissario
Giudiziale, e comunicati preventivamente al Giudice delegato; in caso di
inerzia o di diniego di autorizzazione da parte del Comitato dei Creditori,
dovranno essere autorizzati dal Giudice delegato, sempre previo parere
del Commissario giudiziale;
– il Liquidatore dovrà ottenere l’autorizzazione del Giudice delegato,
previo parere del Commissario giudiziale, per agire o resistere in giudizio,
mentre la nomina dei difensori è rimessa al medesimo Liquidatore;
– il Liquidatore, ogni sei mesi, convocherà riunioni collegiali del Comitato
dei Creditori, per informarlo dell’andamento generale della liquidazione –
il Liquidatore dovrà versare tutte le somme riscosse su un conto corrente
intestato alla procedura concorsuale che aprirà immediatamente presso
la Banca ****, previa chiusura del conto corrente precedente
– ogni anno, salva facoltà del Giudice delegato di stabilire un termine più
breve, il Liquidatore dovrà presentare un prospetto delle somme
disponibili e un progetto di ripartizione parziale secondo le scadenze
contenute nella proposta, riservate quelle presumibilmente occorrenti
per la procedura. Il Liquidatore Giudiziale provvederà al riparto con le
modalità di cui all’art.110 l.f.;
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– il Liquidatore procederà ai pagamenti previsti dai piani di ripartizione
mediante assegni circolari non trasferibili intestati ai singoli creditori da
spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con
bonifici bancari; le somme spettanti ai creditori irreperibili, contestati,
condizionali saranno versate nelle forme del deposito giudiziario
intestato al singolo creditore; lo svincolo – qualora la procedura sia
ancora aperta – sarà subordinato all’autorizzazione del giudice delegato,
previo parere del Commissario giudiziale e del Liquidatore, su istanza
degli interessati e, per il caso di crediti contestati o condizionali, su prova,
rispettivamente, della risoluzione della controversia o dell’avveramento
della condizione;
– compiuta la liquidazione e prima del riparto finale il Liquidatore
renderà il conto della gestione al Giudice delegato, nelle forme di cui
all’art. 116 commi 2 e 3 l. fall.;
– approvato il conto, e liquidati dal Collegio i compensi del Liquidatore e
del Commissario Giudiziale, il Liquidatore rimetterà gli importi dovuti o
quelli residui ai singoli creditori secondo le modalità sopra esposte per i
riparti parziali
– per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, e nel
rispetto dei principi da esso posti, le modalità della liquidazione saranno
determinate dal Giudice delegato con decreto su istanza del Commissario
Giudiziale o del Liquidatore, previo parere del Liquidatore o del
Commissario Giudiziale rispettivamente e del Comitato dei Creditori.
Manda alla Cancelleria per la pubblicazione a norma dell’art. 17 l. fall.
Pisa, 19.09.2016
Il giudice estensore
dott. Giovanni Zucconi

Gianfranco Dosi Lessico di diritto di famiglia LESSICO DI DIRITTO DI FAMIGLIA [giugno 2016] UNIONI CIVILI Legge 20 maggio 2016, n. 76 Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

Le frequentazioni con il genitore non collocatario non devono essere limitate da elementi pretestuosi