Illegittima l’adozione se l’allontanamento del minore dipende dall’inerzia dei Servizi Sociali

Cass. Civ., Sez. I, 10 novembre 2022, n. 33147 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Casadonte
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso …/2022 proposto da:
A.A., B.B., rappresentati e difesi dall’avv…., ed elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa
in…., corso…;
– ricorrenti –
contro
C.C., D.D., E.E., quale tutore della minore F.F.;
– intimati –
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D’APPELLO DI ANCONA;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona, depositato il 22/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 13/10/2022 dalla Consigliera Dott.
Annamaria Casadonte.
Svolgimento del processo
Che:
1. Il procedimento che riguarda la minore F.F., nata il (Omissis) inizia con l’affido eterofamiliare
della medesima disposto il (Omissis) dal sindaco di (Omissis) con il consenso dei genitori naturali
ai coniugi C.C. e D.D. per un anno, ai sensi della L. n. 184 del 1983, artt. 2, 4, 5.
2. L’affido era poi stato proseguito con rinnovo annuale e con il consenso alla prosecuzione da parte
dei genitori naturali sino al 2013.
3. Con ricorso dell’ottobre 2013 il PMM chiedeva ex artt. 333 e 336 c.c., la proroga dell’affido
consensuale di F.F. ai coniugi C.C. – D.D. per un congruo periodo.
4. Con decreto del 7/10/2013 il Tribunale per i minorenni disponeva la prosecuzione dell’affido della
minore ai coniugi C.C. e D.D., L. n. 184 del 1983, ex art. 4, comma 4.
5. Il successivo (Omissis) veniva dato incarico al Servizi sociali di predisporre un progetto finalizzato
al progressivo riavvicinamento della minore ai genitori naturali in vista del definitivo reinserimento
nel nucleo d’origine.
6. Il PMM con parere del 23 dicembre 2014 chiedeva al TM un’ulteriore proroga dell’affido della
minore alla coppia affidataria e il diradamento degli incontri con la famiglia biologica sino a che la
minore non avesse acquistato uno stato di maggiore serenità e stabilità emotiva.
7. Con decreto del 23 febbraio 2015 il TM disponeva ctu per individuare la soluzione maggiormente
rispondente alle esigenze della minore previa valutazione delle relazioni di F.F. con le figure adulte
di riferimento.
8. Con decreto del 27 marzo 2015, poichè le relazioni del servizio rilevavano un persistente stato di
malessere della minore in occasione degli incontri con i genitori naturali e un atteggiamento di
estremo rifiuto mostrato da F.F. nei confronti degli stessi, ritenendo pregiudizievole per il benessere
psicologico della minore la prosecuzione dei suddetti incontri con le modalità e i tempi di
frequentazione vigenti, il TM disponeva incontri solo in forma protetta demandando ai servizi di
individuare la tempistica e le modalità, disponendo al contempo il divieto di e Spa trio della minore
e la sua iscrizione nelle liste di frontiera, oltre alla prescrizione dei genitori naturali della minore di
mantenere una condotta collaborativa ed adesiva con le indicazioni del servizio.
9. Veniva poco dopo disposto il divieto di e Spa trio anche per gli altri due fratelli minori di F.F.,
G.G. ed H.H., già affidati con decreto del T.M. del 7 ottobre 2013 al Comune di Fermo.
10. I genitori della minore proponevano reclamo avverso i suddetti decreti, respinto dalla Corte
d’appello con provvedimento del 12 giugno 2015.
11. Con parere del 15 giugno 2016 il PMM ribadiva, alla luce delle note alla ctu formulate dal ctp,
della coppia affidataria e la replica a dette note del ctu nonchè delle osservazioni del ctp dei genitori
naturali, il parere favorevole al rientro della minore nella famiglia di origine da attuarsi con tempi e
modalità indicate ed in collaborazione tra la famiglia affidataria è quella di origine.
12. Con decreto del 18 luglio 2016 il TM disponeva il rientro della minore nell’abitazione familiare
in tempi brevi seppure con gradualità secondo lo schema indicato nel provvedimento incaricando il
servizio sociale di (Omissis) ed il consultorio del Comune di coordinare gli interventi assicurando la
collaborazione delle famiglie.
13. Il decreto era confermato dalla Corte d’appello con provvedimento del 14 ottobre 2016 di rigetto
del reclamo proposto dai genitori affidatari della minore.
14. Con decreto del 24 ottobre 2016 il TM disponeva l’attivazione di sostegno psicologico a cura dei
servizi sociali del Comune e del consultorio del Comune e con decreto del 13 novembre 2016 si
disponeva l’audizione della minore 15. Con decreto del 30 dicembre 2016 si disponeva
l’intensificazione degli incontri minore famiglia d’origine nel periodo natalizio.
16. Con decreto del 17 gennaio 2017 si invitava il consultorio familiare di Ancona ad individuare lo
psicologo per il necessario supporto alla minore.
17. Con decreto del 23 gennaio 2017 il TM nominava curatore speciale della minore l’avvocato E.E.
ed incaricava i servizi di scrivere la minore alla scuola dell’infanzia disponendo attivazione
immediata di educativa domiciliare presso l’abitazione.
18. Con decreto del 6 marzo 2017 il TM disponeva il collocamento della minore in comunità per
favorire idonee modalità di avvicinamento al nucleo di origine; a seguito di reclamo degli affidatari,
dei genitori naturali, del PMM e del curatore speciale la corte d’appello revocava il collocamento; a
seguito di richiesta del difensore dei genitori della minore di intensificazione dei rapporti anche con
i fratelli minori, si invitavano i servizi incaricata di intensificare gli incontri protetti per durata e
frequenza.
19. Con decreto del 15 maggio 2018 del T.M. disponeva nuova ctu richiedendo nuovo accertamento
per l’approfondimento delle valutazioni del caso e dettagliate indicazioni di modalità di
frequentazione e incontro tra la bambina ed il nucleo originario.
20. Nella ctu depositata l’ausiliario concludeva ritenendo più idoneo il collocamento della minore
presso i genitori affidatari alla luce delle difficoltà di reinserimento in quello di origine, evidenziava
la necessità di un percorso psicologico congiunto tra le due coppie in cui potesse inserirsi la
costruzione di uno Spa zio comune in cui la minore potesse vedere riconosciuta la sua provenienza
le sue appartenenze.
21. Con ricorso del 27 marzo 2019 il PMM chiedeva ai sensi egli artt. 333 e 336 c.p.c., la decadenza
dalla responsabilità genitoriale per i coniugi B.B. con previsione di incontri e pernotti mensili della
minore e la ripresa degli incontri con il nucleo biologico entro 6 mesi dall’emissione del decreto,
prevedendo la prosecuzione di un percorso di psicoterapia per i due nuclei e l’apertura di un
autonomo separato procedimento per la dichiarazione di adozione della L. n. 184 del 1983, ex art.
44, lett. d).
22. All’udienza del 6 maggio 2019 i coniugi eccepivano l’inesistenza dei presupposti per la richiesta
di decadenza della potestà genitoriale e l’inammissibilità dell’adozione in casi particolari.
23. All’esito il PM concludeva per la decadenza dei genitori di F.F. dalla responsabilità genitoriale e
l’affidamento sine die a C.C. e D.D. con previsione di incontri orientati verso la liberalizzazione e
possibilità di pernotto a decorrere da 6 mesi dall’emissione del decreto.
24. Il TM condividendo gli esiti della consulenza della Dottoressa I.I., pronunciava con decreto del
7 maggio 2021 la decadenza dalla responsabilità genitoriale dei coniugi B.B. e l’affidamento sine die
di F.F. ai coniugi C.C. e D.D. prevedendo il mantenimento della progressiva liberalizzazione degli
incontri con la famiglia naturale in modo da assicurare continuità relazionale in particolare con i
fratelli.
25. Avverso detto decreto i genitori della minore F.F. proponevano reclamo lamentando
l’illegittimità della dichiarata decadenza non ricorrendo l’accertamento di violazioni e o
trascuratezza dei doveri ad essa inerenti o l’abuso dei relativi poteri con grave pregiudizio della
figlia.
26. Nel procedimento di reclamo si sono costituiti i coniugi affidatari contestando le deduzioni dei
reclamanti nonchè il tutore avv. E.E. che unitamente al P.M. hanno chiesto la conferma del
provvedimento impugnato.
27. La Corte d’appello di Ancona dopo avere premesso che la decadenza dalla responsabilità
genitoriale costituisce provvedimento di natura preminentemente protettiva verso il minore rispetto
a conseguenze pregiudizievoli derivate dal comportamento dei genitori e preventiva rispetto al
potenziale pregiudizio che il minore possa subire dal mantenimento della responsabilità in capo ai
genitori, senza perciò avere dirette connotazioni sanzionatorie, ha confermato il provvedimento
impugnato.
28. La corte territoriale ha infatti dato atto della delicata condizione della minore che fin da piccola
aveva vissuto con la coppia affidataria rispetto alla quale la famiglia d’origine aveva avuto nel corso
dei quattro anni di affido consensuale ripetuti momenti di incontro e di relazione che le avevano
consentito di crescere con la consapevolezza dell’esistenza dei due nuclei.
29. La corte territoriale ha, tuttavia, rilevato come a partire dal 2015 nell’ambito della attivazione del
riavvicinamento della minore in vista del reinserimento nel nucleo d’origine sia stato rilevato un
costante persistente stato di malessere di F.F. in occasione degli incontri con i genitori naturali.
30. Inoltre, ha osservato la corte di merito, la ctu disposta nel 2015 indirizzava verso interventi che
consentissero alla minore di integrare le differenze fra i due nuclei sociali di riferimento e che
portavano ad una rimodulazione dei calendari, con anche una parentesi di collocamento in comunità
(provvedimento poi sospeso e revocato dalla corte d’appello su reclamo di tutte le parti), al fine di
favorire il suo reinserimento nel nucleo di origine.
31. Ciononostante, dalle relazioni di aggiornamento del (Omissis) risultava permanere marcatissima
la difficoltà di F.F. e la tendenza di evitare il contatto con i genitori naturali nonchè l’assenza di
condivisione di esperienze ed emozioni della bambina con la famiglia naturale.
32. La Corte d’appello ha, quindi, evidenziato come sulla scorta della ctu disposta a seguito della
necessità di approfondire quanto risultante dalle relazioni del (Omissis), siano emerse le limitazioni
dei genitori nella relazione con F.F., il loro approccio improntato alla semplificazione ed al
disconoscimento delle istanze affettive della minore nonchè delle sue difficoltà ad inserirsi in un
contesto diverso da quello nel quale ha vissuto sinora.
33. A ciò si è accompagnato, come evidenziato dalla ctu, un processo di negativizzazione della
bambina che secondo i genitori naturali si comporta male perchè vittima di plagio, la negazione
della necessità di risoluzione delle difficoltà di F.F. perchè frutto di cattivi insegnamenti, eliminabili
con la prevalenza assoluta del legame di sangue, unico valido e l’esclusiva necessità che debba
tornare a casa nel più breve tempo possibile.
34. Poichè tale approccio espone la minore, secondo le motivate valutazioni del ctu – fatte proprie
dal TM e condivise dalla Corte d’appello, a gravi rischi “di dissociazione, disintegrazione di parte di
sè, sentimenti di profonda solitudine psichica correlate a quella che sembra dover essere una
definitiva ed inesorabile perdita delle relazioni che l’hanno accompagnata e a non vedersi più
riconosciute parti di sè”, la corte di merito ha ritenuto l’approccio dei genitori ispirato alla prevalenza
indiscussa ed indiscutibile del vincolo di sangue, di canoni di relazione interpersonale rigidamente
tese ad affermarne la valenza esclusiva, incompatibile con la necessità di garantire alla minore un
processo di crescita che tenga conto della sua personale esperienza di vita.
35. La corte d’appello ha da ultimo ritenuto infondate le censure all’affidamento sine die della minore
ai coniugi C.C. -D.D. non essendo emerse all’esito della ctu situazioni di pregiudizio derivanti dalle
modalità con le quali esso viene esercitato.
36. La cassazione della decreto della Corte d’appello pubblicato il 11 luglio 2021 è chiesta da B.B. e
A.A., con ricorso notificato il 7 gennaio 2022 ed affidato a due motivi.
37. Sono rimasti intimati gli affidatari C.C. – D.D. e la tutrice della minore e la Procura generale.
Motivi della decisione
Che:
38. Con il primo motivo (violazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’art. 330 c.c.,
dell’art. 8 della CEDU, violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 32 Cost.,
violazione dell’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989, dell’art. 24 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea) il decreto impugnato è censurato per avere pronunciato
la decadenza dalla responsabilità genitoriale al di fuori del presupposto normativo che il genitore
abbia violato o trascurato i doveri ad esso inerenti ed abusato dei relativi poteri con grave
pregiudizio del figlio minore.
39. Il provvedimento è inoltre impugnato là dove, contrariamente a quanto disposto nell’art. 3 Cost.,
comma 2, non è conforme al dovere di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che
impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Si assume cioè che la condizione di indigenza
dei genitori naturali abbia portato a giustificare la sottrazione della minore alla sua famiglia naturale.
40. Denunciano poi i ricorrenti la violazione del diritto alla salute nonchè dei diritti del bambino alle
cure e alla protezione nel preminente superiore interesse dello stesso.
41. In altri termini i ricorrenti lamentano come l’allontanamento della minore dalla famiglia naturale,
inizialmente avvenuto con il consenso dei genitori in ragione della precarietà delle condizioni di vita
in cui all’epoca si trovavano, sia stato trasformato da condizione temporanea a situazione
consolidata giustificata con le difficoltà della minore a dare seguito al graduale rientro nella famiglia
di origine. In realtà sostengono che la di9fficoltà in questione sarebbe stata determinata
dall’inefficienza dei servizi sociali la cui inerzia era stata evidenziata anche in nel corso della ctu del
2016 che si pone in rotta di collisione con quanto accertato nella ctu del 2019 affidata alla Dott.ssa
I.I..
42. Contestano altresì l’insussistenza della descritta incapacità genitoriale evidenziando come la
difficoltà naturale nel relazionarsi con la figlia siano riconducibili alla circostanza che essi sono
persone di cultura non elevata, senza elevate capacità psicologiche o intellettive e tendono a
semplificare i problemi senza che ciò significhi disconoscere le esigenze della figlia F.F..
43. La censura è fondata.
44. La decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell’art. 330 c.c., presuppone la violazione
o la trascuratezza dei doveri ad essa inerenti da parte dei genitori ovvero l’abuso dei relativi poteri
con grave pregiudizio per il figlio minore.
45. A fronte di ciò e della dettagliata descrizione contenuta nel decreto impugnato della sequenza
processuale e dei provvedimenti dell’autorità amministrativa e giudiziaria assunti a seguito
dell’affidamento consensuale disposto dopo due mesi dalla nascita della minore F.F., non risultano
specificati i comportamenti concreti nei quali è ravvisabile la violazione o trascuranza dei doveri
inerenti la responsabilità genitoriale che si imputa ai B.B..
46. Il decreto non specifica quale concreta condotta avrebbero assunto, come si sarebbe manifestata
la negativizzazione della minore in modo tale da assumere i connotati del pregiudizio così grave da
giustificare la decadenza della responsabilità genitoriale.
47. Emerge dai fatti puntualmente riportati nel decreto ed illustrati nel ricorso che erano state le
difficoltà di carattere economico e le precarie condizioni di vita dei B.B. – entrati in Italia come
rifugiati politici con due figli ed in attesa del terzo, F.F. per l’appunto – che li avevano spinti a
considerare la possibilità dell’affido consensuale della piccola neonata F.F..
48. Durante l’affido ai coniugi C.C. – D.D., avevano continuato ad incontrare la piccola con previsti
rientri in famiglia durante i fine settimana.
49. Superate dette difficoltà, reperito cioè un lavoro ed un’abitazione in locazione, si avviava, sulla
base di appositi incarichi al Servizio sociale e di ctu che confermavano il rientro della minore nella
famiglia di origine come la soluzione più confacente all’interesse della minore, seppure con la
necessità di sostegno psicologico e di graduale percorso.
50. A tale processo risultavano essersi opposti gli affidatari nel 2016 e la corte d’appello tuttavia
confermava il provvedimento assunto disponendo l’attivazione immediata del sostegno psicologico
a favore della minore a cura dei Servizi sociali.
51. A ciò faceva seguito il rinnovo da parte del TM della suddetta prescrizione ai Servizi sociali e,
dopo un tentativo non riuscito di avviare il reinserimento della minore in famiglia di origine previo
collocamento in una struttura/casa-famiglia, gli affidatari chiedevano la sospensione della
responsabilità genitoriale dei B.B. e la sospensione degli incontri di F.F. con gli stessi nonchè nuova
ctu volta ad accertarne le capacità genitoriali, come anche richiesto dal tutore della minore.
52. Disposta ctu emergevano secondo il tecnico criticità e difficoltà nella relazione con la minore per
“scarsa sintonizzazione emotiva ed empatica” con conclusione favorevole alla collocazione presso
gli affidatari è la più idonea.
53. Ebbene, emerge, in primo luogo, dalla lettura del provvedimento impugnato che il progressivo
allontanamento della minore dai genitori è stato dettato dall’oggettiva mancanza di tempestiva e
continuativa di interventi adeguati da parte dei Servizi territoriali incaricati dal giudice di rendere
operativa la relazione con la minore e di vigilare sulle ragioni e gli ostacoli (con indicazione ed
attribuzione delle responsabilità) frapposti alla attuazione non frammentaria e problematica di
questi incontri. La valutazione finale del ctu consegue ad un provvedimento di affido prolungato o
“sine die” che contrasta con la ratio e la disciplina normativa dell’affido eterofamiliare e alla reiterata
mancanza di effettivi contatti tra i genitori biologici e la minore, dovuti all’incapacità ed ai ritardi
nel consentirne la realizzazione. A fronte di una cospicua sequenza di ordini giudiziali volti
all’attivazione degli incontri, la mancata attuazione, non attribuibile alla assenza di collaborazione
dei genitori della minore, ha prodotto la sospensione della responsabilità e successivamente la
decadenza sulla base di una valutazione svolta quando l’interruzione era già consolidata. La
decisione sulla decadenza è fondata sostanzialmente sulle difficoltà psicologiche della minore (del
tutto comprensibili e destinate a crescere se non si modifica la situazione di fatto che le determina)
e sulla sua attuale incapacità di adattarsi ad una relazione sotto qualsiasi forma con i genitori
biologici. Ciò è confermato anche dalle valutazioni “critiche” del ctu citate nel ricorso e trascritte
nella parte motiva del decreto, le quali non consentono di evidenziare una condotta genitoriale
capace di arrecare un grave pregiudizio alla minore così da dar luogo ad un provvedimento di
ablazione della responsabilità genitoriale prodromico di conseguenze ben più gravi quali la
sostituzione definitiva delle figure genitoriali. Nessun rilievo viene attribuito alla mancanza
d’interventi effettivi, nonostante le prescrizioni contenuti in provvedimenti giudiziali per non far
consolidare le difficoltà della minore e per contrastare questo suo rifiuto sopravvenuto e
conseguente ad un affidamento extragenitoriale sempre più esclusivo pur in presenza di genitori
biologici presenti, collaborativi e tenacemente rivolti a ripristinare la relazione genitoriale.
54. Si deve ribadire che appare arduo configurare nelle espressioni virgolettate svolte a pag. 9 (primo
capoverso) del padre di F.F. (“i figli crescono secondo gli insegnamenti dei genitori”…”una volta
chiusa la porta di casa tutto torna a posto”) al di fuori di un concreto riferimento a comportamenti
specifici, quelle condotte di grave pregiudizio che devono necessariamente sorreggere la
declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
55. E’ peraltro principio giurisprudenziale consolidato che le difficoltà di carattere economico, od
anche psicologico ed educative dei genitori non possono di per sè giustificare la privazione del
diritto del minore a crescere nella propria famiglia e costituire uno stigma sanzionabile con la perdita
o limitazione della responsabilità genitoriale (cfr. Cass. 120/1998; id. 2010/2001; id. 1674/2002).
56. Nel caso di specie non è dato poi comprendere l’esito del sostegno psicologico disposto per
favorire il superamento delle evidenziate difficoltà della minore che ha manifestato reazioni di
chiusura verso la famiglia di origine, pur avendo positive occasioni di incontro con i fratelli.
57. Le suddette carenze del decreto non consentono di superare le critiche mosse dai ricorrenti, la
cui partecipazione agli incontri organizzati dai Servizi sociali per favorire il recupero della relazione
con la figlia risulta essere stata sempre assicurata e conducono dunque all’accoglimento delle stesse
con conseguente cassazione della pronuncia impugnata sotto il profilo della assenza dei requisiti
per la decadenza dalla responsabilità genitoriale.
58. Parimenti fondata è la seconda censura articolata in ricorso e che attinge il disposto affidamento
“sine die”.
59. L’affidamento etero-familiare disciplinato dalla L. n. 184 del 1983, art. 4, è come espressamente
previsto dal comma 4, che prevede l’indicazione della presumibile durata ed indica le modalità e
tempo dell’eventuale proroga, e come costantemente chiarito dalla Corte, per sua natura
temporaneo, essendo destinato a dare soluzione ad una situazione transitoria di difficoltà o di
disagio familiare, al fine di consentire il rientro nella famiglia di origine (cfr. Cass. 24727/2021; id.
10706/2020; id. 31902/2018).
60. Tale forma di affidamento non può essere strumentalmente utilizzato per nascondere una
diversa tipologia di affidamento (quale quello a rischio giuridico che interviene dopo un
provvedimento di adottabilità o quello che viene disposto in fase di monitoraggio ed accertamento
di una qualificata condizione di abbandono ex L. n. 184 del 1983, per scongiurare l’aggravamento
delle problematiche psico fisiche del minore).
62. Al riguardo deve essere sottoposto ad attento vaglio e monitoraggio, se necessario, il
comportamento degli affidatari L. n. 184 del 1983, ex art. 4, ove si verifichino situazioni che
evidenziano atteggiamenti e condotte non coerenti con la temporaneità dell’affido, salvo una
modifica determinata da mutamenti effettivi e gravi nelle condizioni del nucleo genitoriale di
origine.
63. Non è pertanto conforme a legge la previsione di un affidamento sine die.
64. In conclusione, quindi, il ricorso è accolto con cassazione del decreto impugnato e rinvio alla
Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione,
anche per le spese di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le
generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52.
Conclusione
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della Sezione Prima Civile, il 13 ottobre 2022.
Depositato in Cancelleria il 10 novembre 2022

Azione di accertamento della cessazione del vincolo di destinazione di un immobile situato in un edificio condominiale ad alloggio per il portiere

Cassazione civile, sez. VI, 14 Ottobre 2022, n. 30302. Pres. Lombardo. Est. Scarpa.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE – 2
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32219/2021 R.G. proposto da:
S.N.C. DI ANNA MARIA & C., elettivamente
domiciliata in ROMA , presso lo studio dell’avvocato
, rappresentata e difesa dagli avvocati
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO – TORINO, elettivamente
domiciliato in ROMA, , presso lo studio
dell’avvocato , che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di TORINO n. 1060/2021
depositata il 27/09/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/09/2022 dal
Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
La s.n.c. di Anna Maria & c. ha proposto ricorso,
articolato in due motivi (1: violazione o falsa applicazione degli artt. 102
c.p.c. e 1131 c.c.; 2: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 102 e
354 c.p.c.) avverso la sentenza n. 1060/2021 della Corte d’appello di
Torino, pubblicata il 27 settembre 2021.
Il Condominio Torino, ha notificato controricorso.
La Corte d’appello di Torino ha dichiarato la nullità della sentenza n.
5979/2018 del Tribunale di Torino e, ai sensi dell’art. 354 c.p.c., ha
rimesso le parti davanti al giudice di primo grado per la riassunzione nei
confronti dei singoli condomini del Condominio quali
litisconsorti, avendo la causa ad oggetto la domanda principale proposta
dalla s.n.c., volta alla declaratoria della cessazione di validità ed
efficacia del vincolo di destinazione a portineria di un locale di proprietà
della società attrice, nonché la domanda riconvenzionale del Condominio
diretta ad accertare il vincolo di destinazione di
natura reale. Ad avviso della Corte d’appello, la causa concerne
l’estensione dei diritti spettanti ai condomini, con conseguente
litisconsorzio necessario degli stessi.
Con le due censure, la s.n.c. deduce la natura personale della
propria azione e la legittimazione passiva del Condominio evocato in
persona dell’amministratore, e contesta la mancata indicazione nominativa
dei condomini ritenuti litisconsorti.
Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere
dichiarato manifestamente fondato, con la conseguente definibilità nelle
forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma 1, n.
5), c.p.c., il Presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il controricorrente ha presentato memoria.
Il primo motivo di ricorso è fondato, e il suo accoglimento comporta
l’assorbimento del secondo motivo, il quale rimane privo di immediata
rilevanza decisoria.
L’orientamento consolidato di questa Corte sostiene che la legittimazione
passiva dell’amministratore di condominio per “qualunque azione
concernente le parti comuni dell’edificio”, ex art. 1131, comma 2, c.c.
(come peraltro delineata in Cass. Sez. Unite, 06/08/2010, n. 18331), non
concerne le domande incidenti sull’estensione del diritto di proprietà o
comproprietà dei singoli, le quali devono, piuttosto, essere rivolte nei
confronti di tutti i condomini, in quanto in tali fattispecie viene dedotto in
giudizio un rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile su cui deve
statuire la richiesta pronuncia giudiziale (arg. anche da Cass. Sez. Unite,
13 novembre 2013 n. 25454). Il disposto dell’art. 1131 c.c., secondo cui,
come detto, l’amministratore può essere convenuto in giudizio per
qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio, viene inteso,
invero, nel senso che il potere rappresentativo che spetta
all’amministratore di condominio si riflette nella facoltà di agire e di
resistere in giudizio unicamente per la tutela dei diritti sui beni comuni,
rimanendone perciò escluse le azioni che incidono sulla condizione
giuridica dei beni stessi, e, cioè, sulla estensione del relativo diritto di
condominio, affare che rientra nella disponibilità esclusiva dei condomini.
In tal modo, si assicura anche la regolare corrispondenza tra le
attribuzioni dispositive dell’amministratore e dell’assemblea e la
legittimazione a far valere nel processo le rispettive posizioni dominicali
(cfr. Cass. Sez. 2, 18/09/2020, n. 19566; Cass. Sez. 2, 28/01/2019, n.
2279; Cass. Sez. 2, 14/11/1989, n. 4840; Cass. Sez. 2, 02/10/1968, n.
3064; arg. anche da Cass. Sez. 2, 24/09/2013, n. 21826).
La presente lite ha allora ad oggetto il vincolo di destinazione ad alloggio
del portiere di una unità immobiliare di proprietà esclusiva compresa in un
condominio edilizio (in forza di convenzione risalente al 1920), vincolo che non è sussumibile nella categoria delle obbligazioni “propter rem”,
difettando il requisito della tipicità (così Cass. Sez. 2, 24/10/2018, n.
26987; argomenta anche da Cass. Sez. 2, 02/01/1997, n. 8; Cass. Sez. 2,
26/02/2014, n. 4572), e che può, viceversa, in quanto inteso a restringere
permanentemente i poteri normalmente connessi alla proprietà di quel
bene e ad assicurare correlativamente particolari vantaggi ed utilità alle
altre unità immobiliari ed alle parti comuni, assumere perciò carattere di
realità, sì da inquadrarsi nello schema delle servitù.
Tuttavia, rispetto alla domanda diretta ad accertare o a dichiarare estinto
un vincolo di destinazione (nella specie, a portineria) gravante su un bene
di proprietà esclusiva a vantaggio della proprietà condominiale, ovvero
anche rispetto ad una azione confessoria o negatoria di servitù,
trattandosi di lite concernente interessi comuni dei condomini, che non
incide sul diritto di condominio (accrescendolo o riducendolo, con
proporzionale assunzione degli obblighi e degli oneri ad esso correlati),
sussiste la legittimazione dell’amministratore del condominio ai sensi
dell’art. 1131 c.c., la quale deroga alla disciplina valida per le altre ipotesi
di pluralità di soggetti passivi, soccorrendo all’esigenza di rendere più
agevole ai terzi la costituzione in giudizio del condominio, senza la
necessità di promuovere il litisconsorzio passivo nei confronti dei
condomini (cfr. Cass. Sez. 2, 26/02/1996, n. 1485; Cass. Sez. 2,
21/01/2004, n. 919).
Nella memoria presentata ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c., il
controricorrente Condominio obietta che il relatore
nel formulare la proposta di decisione “verosimilmente è stato fuorviato in
quanto: oggetto del giudizio … è un vincolo di destinazione a vantaggio di
ciascun condomino su una porzione immobiliare di proprietà esclusiva di
un singolo condomino, e non un vincolo di destinazione a vantaggio della
proprietà condominiale”; il controricorrente sottolinea pure in memoria
che “la domanda riconvenzionale svolta dal Condominio per
l’accertamento della natura reale del vincolo, con le relative conseguenze
anche di carattere patrimoniale sulla proprietà di ciascun condomino,
comporta che un thema decidendum del presente giudizio richiede la
partecipazione di tutti i condomini”. Tali allegazioni difensive sono errate
in diritto. La causa in esame, come già detto, non ha ad oggetto, per
quanto si evince dagli atti, la verifica della proprietà esclusiva o della
proprietà condominiale di un bene, e dunque non implica un accertamento
tra titoli di proprietà confliggenti fra loro, il quale altrimenti davvero
imporrebbe l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i
condomini. Le pretese dedotte in lite non richiedono, quindi, di stabilire se
un’unità immobiliare sia comune, ai sensi dell’art. 1117, n. 2, c.c., perché
destinata ad alloggio del portiere, al quale fine sarebbe occorso accertare
se, all’atto della costituzione del condominio, vi fosse tale specifica
destinazione al servizio in comune (da ultimo, Cass. Sez. II, 22/06/2022,
n. 20145, non massimata).
La presente lite è diretta, piuttosto, a verificare se l’immobile di (non
controversa) proprietà esclusiva della s.n.c. sia gravato da una
servitù consistente nel vincolo di destinazione ad alloggio del portiere per
l’utilità delle altre unità immobiliari e delle parti comuni. Come in ogni
causa che attiene all’accertamento ed all’osservanza dei divieti o dei limiti
contrattuali di destinazione d’uso delle unità immobiliari di proprietà
esclusiva nell’ambito di un condominio edilizio, sussiste la legittimazione
processuale dell’amministratore, essendo in gioco la salvaguardia dei
diritti concernenti l’edificio condominiale unitariamente considerato e
l’interesse comune dei partecipanti alla comunione, cioè un interesse che
costoro possono vantare solo in quanto tali, in antitesi con l’interesse
individuale di un singolo condomino (nel che, del resto, confidava la stessa
difesa del Condominio allorché propose, per il
tramite della rappresentanza dell’amministratore, la propria domanda
riconvenzionale).
Il ricorso va perciò accolto nel primo motivo, con assorbimento del
secondo motivo, e la sentenza impugnata deve essere cassata nei limiti
della censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione, che procederà ad esaminare nuovamente la causa
uniformandosi ai richiamati principi e provvederà anche sulle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo
motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese
del giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Torino in diversa
composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile
della Corte suprema di cassazione, il 30 settembre 2022.