Sollevata questione di legittimità costituzionale della nuova norma sui reati familiari

Appello Trento, 21 Settembre 2018. Pres., est. Spina
ORDINANZA
Rilevato che la Corte è stata investita del processo penale a carico di …., nato a … il …1972, in ordine al reato di cui all’art. 12- sexies della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, come richiamato dall’art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54, su appello del difensore dell’imputato, il quale ha impugnato la sentenza di data …. 2016 n. ….1/16 in ordine al capo con cui il Tribunale di … ha dichiarato la colpevolezza del prevenuto per il contestato delitto e lo ha condannato – riunito il reato in continuazione con quello per il quale è intervenuta sentenza del Tribunale di Rovereto n. … del 6.3.2014 – alla pena di mesi due di reclusione, con rideterminazione della pena finale in mesi cinque di reclusione;
considerato che nelle more del proposto gravame è entrato in vigore il Decreto Legislativo 1° marzo 2018 n. 21, il quale, in attuazione della Legge 23 giugno 2017 n. 103, contenente, tra l’altro, la delega al Governo ad attuare il principio della riserva di codice nella materia penale, ha espressamente abrogato gli articoli 12 sexies della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 e 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54, inserendo contestualmente nel codice penale l’art. 570 bis e che nella nuova previsione incriminatrice risulta esclusa la condotta illecita del genitore non coniugato (“Le pene previste dall’articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero vìola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”);
vista la richiesta preliminare del Procuratore Generale di sollevare questione di legittimità costituzionale degli articoli 2 comma 1 lettera c) e 7 comma 1 lettere b) e o) della decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato;
sentite le parti, all’esito della discussione la Corte ha deciso come da dispositivo.

osserva

La questione di costituzionalità sollevata appare non manifestamente infondata.
Con la Legge 23 giugno 2017 n. 103, intesa ad operare incisive modifiche del codice penale, di quello di procedura penale e dell’ordinamento penitenziario, veniva, fra l’altro, attribuita, nel comma 82, delega al Governo ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina di varie materie, tra cui quella dell’ordinamento penitenziario e, in particolare, nel successivo comma 85, venivano individuati i profili e i relativi principi e criteri direttivi cui attenersi.
Nella lettera q) del comma da ultimo citato era indicato il profilo della “attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, attraverso l’inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale” mentre principio e criterio direttivo da seguire erano espressamente indicati nella finalità di “una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell’effettività della funzione rieducativa della pena”.
Nell’esercizio delle deleghe attribuite dalla Legge 103/2017 il Governo emanava, tra gli altri, il Decreto Legislativo 21/2018 per l’attuazione della riserva di codice nella materia penale e, in particolare, “trasferiva” in unico articolo del codice penale le già esistenti previsioni incriminatrici della sottrazione agli obblighi di assistenza familiare.
Tale operazione veniva realizzata:
a. abrogando, con l’art. 7, comma 1, lett. b) e o), del decreto legislativo:
•l’art. 12-sexies della Legge 1° dicembre 1970 n. 898 (c.d. Legge sul divorzio), che applicava le pene previste dall’art. 570 del codice penale al coniuge (divorziato) che si sottraeva all’obbligo di corresponsione, all’altro (ex) coniuge e ai figli, dell’assegno stabilito dall’autorità giudiziaria in sede di pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
•l’art. 3 della Legge 8 febbraio 2006 (intitolata Disposizioni in materia di separazione e affidamento condiviso dei figli), che estendeva (con l’art. 3) la previsione incriminatrice del citato art. 12-sexies alle violazioni degli obblighi di natura economica in essa previsti, precisando (nell’art. 4 comma 2) che tale disposizione si applicava, oltre che nelle già previste ipotesi di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche in caso di nullità del medesimo, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati;
b. inserendo nel codice penale, con l’art. 2 comma 1 lett. c) del medesimo decreto legislativo:
•l’art. 570-bis c.p. intitolato “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio”, che, per esplicito suo dettato, incrimina e punisce con le pene previste dall’art. 570 c.p. le violazioni dell’obbligo di natura economica stabilito in sede giudiziaria nei casi di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio nonché in quelli di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Sul punto, deve rilevarsi che con riferimento alla previgente disposizione normativa di cui all’art. 3 della legge n. 54/2006, la recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, secondo una lettura combinata, sistematica e costituzionalmente orientata delle disposizioni normative contenute nella legge n. 54/2006, di equiparare, anche dal punta di vista penale, la tutela apprestata in favore dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati in costanza di matrimonio.
E’ quindi da considerare diritto vivente il principio secondo il quale il reato di omesso versamento l’assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell’art.12-sexies Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3 della Legge 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che, alla luce di un’interpretazione sistematica della disciplina sul tema delle unioni civili e della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli, introdotta dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e dal D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154, che ha inserito l’art. 337-bis c.c., l’art.4, comma secondo, legge n.54 del 2006, in base al quale le disposizioni introdotte si applicano anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, deve essere interpretato con riferimento a tutte le disposizioni previste dalla legge citata, comprese quelle che attengono al diritto penale sostanziale, in quanto una diversa soluzione determinerebbe una diversità di trattamento, accordando una più ampia e severa tutela penale ai soli figli di genitori coniugati rispetto a quelli nati fuori dal matrimonio (cfr. Cass. n. 25267/2017).
In tal caso la Cassazione ha valorizzato l’indirizzo normativo volto a perequare la posizione dei figli nati da genitori conviventi, rispetto alla prole nata in costanza di matrimonio, sottolineando come gli obblighi dei genitori, nascendo dal rapporto di filiazione, non subiscono alcuna modifica a seconda che sia o meno intervenuto il matrimonio. In quest’ottica, si è ritenuto che l’interpretazione sistematica degli artt. 3 e 4 legge n. 54 del 2006 doveva deporre nel senso della totale equiparazione anche della disciplina penalistica posta a presidio dell’esatto adempimento delle obbligazioni statuite a carico dei genitori in favore del figli all’esito della cessazione della convivenza.
Tale indirizzo è stato confermato dalla Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 12393/2018, che ha precisato che “In tema di reati contro la famiglia, il reato di omesso versamento dell’assegno periodico per il mantenimento, educazione e istruzione dei figli, previsto dell’art.12-sexies, legge 1 dicembre 1970, n. 898 (richiamato dall’art. 3, legge 8 febbraio 2006 n. 54), è configurabile non solo nel caso di separazione dei genitori coniugati, ovvero di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ma anche in quello di violazione degli obblighi di natura economica derivanti dalla cessazione del rapporto di convivenza. (In motivazione, la Corte ha precisato che gli artt. 337-bis. e ss. cod. civ., richiamati dall’art. 155 cod. civ., integrano il precetto penale riempiendo di contenuto gli obblighi di assistenza in esso menzionati in virtù di un meccanismo applicabile anche ai figli di genitori non coniugati, ai sensi dell’art.4, comma 2, legge n.54 del 2006)”.
Dalla combinata lettura delle norme denunciate di incostituzionalità si desume, invece, che sono stati esclusi dalla punizione penale le omissioni di obblighi economici disposti, in sede giudiziaria, in favore di figli nati fuori del matrimonio.
Ogni eventuale dubbio in proposito è superato dalla testuale individuazione del soggetto attivo del reato di nuova formulazione, che è il coniuge. Infatti, mentre l’abrogata normativa stabiliva che colpevole del reato poteva essere chiunque fosse onerato del contributo di mantenimento in favore dei figli, la riforma in questione introduce un reato proprio, che, può essere commesso solo da chi sia, o sia stato, unito in matrimonio con l’altro genitore del figlio beneficiato dall’assegno di mantenimento.
Conseguentemente, il genitore di figli avuti con persona non unita in matrimonio va ora esente da ogni responsabilità penale in caso di sua sottrazione agli obblighi di mantenimento della prole, né è possibile alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della norma in questione, nella parte censurata, contrariamente a quanto era possibile effettuare rispetto alla previgente formulazione dell’art. 3 della legge n. 54/2006, per il chiaro tenore letterale della stessa.
Risulta, dunque, essere stata operata dal Legislatore delegato una abrogazione, non solo formale e funzionale alla realizzazione della riserva di codice, ma sostanziale di una parte della previgente previsione incriminatrice.
E’ da escludersi che siffatto potere fosse attribuito dalla Legge delega, non solo in considerazione dell’inequivocabile mandato di (mero) trasferimento nell’unicità organica del codice penale di fattispecie criminose disseminate in leggi speciali, ma anche, come già osservato, in virtù della esplicitata finalità di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni in funzione dell’effettività della funzione rieducativa della pena in conformità ai principi costituzionali.
Il riscontro al rilievo da ultimo svolto è costituito dalla medesima relazione illustrativa dello Schema del Decreto Legislativo in questione.
In essa è affermato che lo Schema è stato basato sui lavori della Commissione Marasca, istituita con decreto del Ministro della Giustizia del 3 maggio 2016, in esito ai quali era stato predisposto un progetto che prevedeva “un riordino della materia penale ferme restando le scelte incriminatrici già operate dal Legislatore” dovendosi “escludere che l’attività delegata possa consistere in modifiche alle fattispecie criminose vigenti, contenute in contesti diversi dal codice penale”.
Osserva ancora la Corte che, in linea teorica, il fatto rubricato originariamente quale violazione degli artt. 12-sexies e 3 citati potrebbe essere riqualificato quale reato previsto dall’art. 570 comma 2 n. 2 dell’art. 570 c.p., che può essere commesso da “chiunque”, ma, per la sua integrazione, oltre alla condotta omissiva del mantenimento, occorre l’evento della conseguente mancanza dei mezzi di sussistenza, evento non necessariamente correlato agli inadempimenti in questione e che, dunque, deve essere, oltre che verificato in fatto, contestato dal Pubblico Ministero (contestazione che non è avvenuta nel caso di specie) e ritenuto dal Giudice.
Deve essere poi evidenziata l’assenza di una querela in atti sporta dalla persona offesa quale esercente la potestà sui due figli minori, al fine di ritenere integrata l’ipotesi delittuosa di cui all’art. 570, comma 1 c.p. per aver eventualmente l’imputato violato i doveri corrispondenti alla propria responsabilità genitoriale, anche se deve comunque evidenziarsi la diversità ontologica tra tale fattispecie incriminatrice (che presuppone una condotta “contraria all’ordine o alla morale delle famiglie”) e l’ipotesi dell’art. 570-bis c.p., come era per l’abrogata ipotesi di cui all’art. 12-sexies (che punisce il mero inadempimento di obblighi di natura economica), diversità che è confermata dal mantenimento nell’ordinamento giuridico del citato art. 570 c.p., nonostante l’introduzione dell’art. 570-bis c.p.
In tale contesto, per quanto riguarda il denunciato eccesso di delega, rileva la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo la quale “il difetto di delega, se esistente, comporta un esercizio illegittimo da parte del Governo della funzione legislativa” e “l’abrogazione della fattispecie criminosa mediante un decreto legislativo, adottato in carenza o in eccesso di delega, si porrebbe in contrasto con l’art. 25, secondo comma, Cost., che demanda in via esclusiva al Parlamento, in quanto rappresentativo dell’intera collettività nazionale, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni loro applicabili, precludendo al Governo scelte di politica criminale autonome o contrastanti con quelle del legislatore delegante” (cfr. Corte Cost. n. 5/2014).
La citata sentenza precisa che, in tal caso, la normazione adottata in sede delegata si pone in specifico contrasto con l’art. 76 Cost. che ammette l’esercizio della funzione legislativa da parte del Governo ma solo su delega del Parlamento per oggetti definiti e nell’ambito dei principi e criteri direttivi fissati dal delegante.
Lo stesso Giudice delle leggi ha attribuito a sé medesimo il potere di verifica sull’esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata quale strumento di garanzia del rispetto del principio della riserva di legge in materia penale

La questione di costituzionalità è anche rilevante nel presente processo.
Per le considerazioni operate in ordine all’addebito rivolto in fatto all’imputato (omesso versamento di contributi di mantenimento in favore di figli minori nati fuori del matrimonio) e alla più riduttiva previsione incriminatrice contenuta nell’art. 570-bis c.p. (non applicabile ai genitori non coniugati) – esclusa la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata – è evidente come le norme qui impugnate abbiano rilevanza giuridica.
Nel caso di caducazione delle disposizioni abrogative del reato di cui all’art. 12-sexies, si pone peraltro il problema della ammissibilità di una questione di costituzionalità che comporterebbe pronuncia in malam partem, tanto più in campo penale.
Osserva sul punto il Collegio che è la stessa sentenza n. 5 del 2014 della Corte Costituzionale ad affrontare e risolvere la problematica. Tale pronuncia, richiamando la precedente sentenza n. 28 del 2010, pone la distinzione tra controllo di legittimità costituzionale ed effetti delle sentenze di accoglimento nel processo principale.
Quanto al primo tema, la Corte ha escluso che il predetto controllo possa soffrire limitazioni purché la norma impugnata sia applicabile nel processo d’origine.
Quanto al secondo profilo, si ricorda che la Corte, con la sentenza n. 294 del 2011, ha espressamente affermato essere ininfluenti gli ipotetici effetti che potrebbero derivare per le parti in causa da una pronuncia sulla costituzionalità della legge ai fini della valutazione sulla rilevanza nel processo a quo, salvo restando che spetterà al giudice del merito valutare le eventuali conseguenze applicative che potranno derivare da una eventuale pronuncia di accoglimento.

P.Q.M.
Visto l’art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativamente agli articoli 2 comma 1 lettera c) e 7 comma 1 lettere b) e o) della decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 nella parte in cui è abrogata la previsione incriminatrice della violazione degli obblighi di assistenza familiare da parte del genitore non coniugato, per contrasto con gli artt. 25 e 76 della Costituzione, nei termini e per le ragioni indicate nella parte motiva;
Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
Dispone che la presente ordinanza, unitamente alla motivazione, sia notificata all’imputato, al difensore dell’imputato, al P.M. nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO I DECRETI CAMERALI (che coinvolgono i minori)

Di Gianfranco Dosi

I Il quadro normativo
Nel diritto di famiglia i provvedimenti che coinvolgono i minori sono perlopiù assunti in camera di consiglio (art. 38 disp. att. c.c.) e per questo i provvedimenti che definiscono il giudizio hanno la forma del “decreto motivato” camerale (art. 737 c.p.c.). I più noti e diffusi sono i provvedimenti de potestate (limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale: articoli 330, 333 codice civile) adottati dal tribunale per i minorenni ovvero, in corso di separazione e divorzio, dal giudice ordina¬rio (art. 38 disp. att. c.c. e 337-bis e seguenti c.c.); i decreti che concludono un procedimento di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 337-bis e seguenti c.c.); i provvedimenti resi in sede di modifica delle condizioni di separazione (art. 710 c.p.c.) o di divorzio (art. 9 legge 898/70); i provvedimenti del tribunale per i minorenni che definiscono il giudizio instaurato dagli ascendenti ai quali è impedito o ostacolato il rapporto con i nipoti (art. 317 bis c.c.).
I decreti pronunciati in primo grado dal tribunale (ordinario o per i minorenni) sono reclamabili in corte d’appello. Lo precisa testualmente l’art. 739 c.p.c. (Reclami delle parti) affermando che “Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio”. Pertanto anche i provvedimenti della Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, assumono la strut¬tura e la configurazione dei “decreti motivati” camerali.
Il problema che qui si affronta è se, avverso i decreti della Corte d’appello, possa essere proposta ulteriore impugnazione attraverso il ricorso per cassazione. Se, quindi, per i provvedimenti di se¬condo grado che coinvolgono i minori possa dirsi esistente un principio di garanzia che consenta il controllo se non altro di legittimità davanti alla Corte di cassazione.
Nel codice di procedura civile l’art. 360 (sentenze impugnabili e motivi di ricorso) prevede la ri¬corribilità per cassazione delle sole “sentenze…”. Non è quindi consentito il ricorso per cassazione ordinario avverso i decreti camerali. D’altro lato, con riguardo ai provvedimenti pronunciati in camera di consiglio è l’art. 739 (Reclami delle parti) a prescrivere testualmente che “Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello…”: il che è come dire che è esclusa l’impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ordinario dei decreti camerali pronunciati dalla Corte d’appello.
Tuttavia, come è ben noto, nell’art. 111 della Costituzione al settimo comma si prevede che “Con¬tro le sentenze… è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”: Si tratta del cosiddetto “ricorso straordinario” per cassazione che è ammesso per pacifica giurisprudenza, non solo contro le “sentenze” ma anche contro tutti i provvedimenti che hanno natura di sentenza. Cioè contro tutti i provvedimenti che hanno i caratteri della definitività (che definiscono in modo stabile un contenzioso) e della decisorietà (che sono pronunciati in un contenzioso tra diritti contrapposti).
La giurisprudenza e la dottrina processualista si sono trovati quindi ad affrontare proprio questo problema: se cioè ai decreti camerali della Corte d’appello che concludono un procedimento che coinvolge un minore possa attribuirsi natura di sentenza e se possa, perciò, conseguentemente, considerarsi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge.
II L’impostazione del problema relativo alla natura “definitiva” e “decisoria” dei decreti camerali che coinvolgono minori
Il presupposto per il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge (art. 111 Costitu¬zione: “Contro le sentenze… è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”) è, perciò, l’assimilazione del provvedimento alla sentenza.
Secondo la giurisprudenza questa assimilazione si ha, come sopra anticipato, allorché il provve¬dimento abbia i caratteri della definitività e della decisorietà. Sarebbero questi i caratteri, in altre parole, che connotano ogni sentenza. Se ai decreti camerali si potessero, perciò, attribuire queste caratteristiche non vi sarebbero ostacoli al riconoscimento della possibilità del ricorso per cassa¬zione per violazione di legge.
Quanto alla “definitività” occorre ricordare che l’art. 742 c.p.c. (Revocabilità dei provvedimenti) prescrive che “I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati…”. Quindi l revocabilità è una caratteristica che sembra porsi esattamente come il contrario della definitività e della sta¬bilità. Bisogna precisare in proposito che la definitività coincide sostanzialmente con il “giudicato” (cioè con quella situazione che consente di ritenere immodificabile tra le parti una decisione) e che, proprio per rimarcare la modificabilità dei decreti camerali si parla di “giudicato rebus sic stanti¬bus” nel senso che i decreti camerali che definiscono un giudizio (non quindi i decreti provvisori) sono certamente stabili, ma non immodificabili dal momento che se cambiano le circostanze di fatto in base alle quali sono stati adottati, possono essere revocati o modificati. Espressamente si legge in Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091 e Cass. civ. Sez. I, 22 settembre 2016, n. 18562 che i provvedimenti in questione non sarebbero idonei ad acquistare neanche autorità di giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto sarebbero modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze. La dottrina propende però per la modificabilità soltanto per sopravvenienze così come recentemente recepito in giurisprudenza Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19779). Perciò sembra esserci una radicale diversità tra il concetto di “definitività” e quello di “modificabilità”.
Quanto poi alla “decisorietà” si deve ricordare che la sentenza decide su diritti contrapposti fatti valere dalle parti nel contenzioso giudiziario. Ebbene in materia minorile (soprattutto nei proce¬dimenti instaurati in base agli articoli 330 e 333 c.c. e in quelli relativi all’affidamento in genere) l’interpretazione tradizionale della giurisprudenza è nel senso di ritenere i provvedimenti del giudi¬ce orientati al buon governo dell’interesse e dei diritti del minore mentre le parti del procedimento sono state sempre perlopiù identificate nei genitori. Si parla a tale proposito di procedimenti su diritti delle parti, non tra parti contrapposte1
1 Va richiamato a tale proposito il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale configurano espressione di giu¬risdizione volontaria non contenziosa, in quanto non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme. Con la con¬seguenza che detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze. Di talché essi esulano dalla previsione dell’art. 111 Costituzione e non sono, pertanto, im¬pugnabili neppure con ricorso straordinario per cassazione. .
Se quindi i decreti camerali in materia minorile non hanno caratteristiche della “definitività” e della “decisorietà” non ne sarebbe possibile l’assimilazione alle “sentenze”, con la conseguenza che i decreti della corte d’appello in questo ambito non potrebbero essere neanche oggetto di ricorso straordinario per violazione di legge.
III L’orientamento della giurisprudenza tradizionale sulla inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge
Tra le prime e più lontane decisioni che hanno preso posizione contro la ricorribilità in cassazione per violazione di legge dei decreti camerali in materia minorile si deve ricordare Cass. civ. Sez. Unite, 23 ottobre 1986, n. 6220 secondo cui in tema di tutela dei minori, i provvedimenti, che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c. c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art. 330 e 332 c. c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c. c., o che dispongano l’affidamento, ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Co¬stituzione in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio, non statuiscono in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e si esauriscono pertanto in un governo di interessi sottratti all’autonomia priva¬ta, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti.
A questa posizione hanno aderito successivamente – e fino agli anni più recenti – moltissime de¬cisioni della giurisprudenza di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso i decreti della corte d’appello in ambito minorile, ancorché si intendesse denunciare anche solo l’irritualità del procedimento in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere passata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giuri¬sdizionale cui il processo è preordinato (Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 1997, n. 5226; Cass. civ. Sez. Unite, 15 luglio 2003, n. 11026; Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2007, n. 16984; Cass. civ. Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2756; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2010, n. 11756; Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091; Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2012, n. 15341); con uno sbarramento, quindi, totale.
Il principio di fondo è che tali provvedimenti configurano espressione di giurisdizione volontaria in quanto non risolvono conflitti tra contrapposti diritti soggettivi risultando, bensì, preordinati all’e¬sigenza prioritaria della tutela interinale del minore (Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 1998, n. 2934; Cass. civ. Sez. Unite, 2 aprile 1998, n. 3387; Cass. civ. Sez. I, 15 ottobre 1999, n. 729; Cass. civ. Sez. I, 8 ottobre 2002, n. 14380; Cass. civ. Sez. I, 23 gennaio 2007, n. 1480; Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953; Cass. civ. Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8778¸ Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2012, n. 15341; Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9203; Cass. civ. Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16227).
IV Il nuovo orientamento che ritiene ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge
a) I decreti camerali in materia minorile del giudice ordinario
Intanto vi è da dire che si è sempre ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso i decreti camerali in materia minorile emessi dal giudice ordinario (affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modifica delle condizioni di separazione), come attestato da nume¬rose decisioni (Cass. civ. Sez. I, 28 agosto 2006, n. 18627; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23673; Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. civ. Sez. VI, 26 gen¬naio 2015, n. 1349; Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132; Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 luglio 2018, n. 20204).
E’ interessante – ai fini di quanto si dirà in ordine all’estensione della tesi dell’ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge anche ai provvedimenti de potestate – l’argomenta¬zione proposta da Cass. civ. Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 1349 dove, per la prima volta, si fa leva sul testo dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile come riformato nel 20122
2 Art. 38 disp. att. c.c. “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli arti¬coli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedi¬menti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. (2)
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”. che, in pendenza di un procedimento sul conflitto familiare, attribuisce la competenza sui provve¬dimenti de potestate al medesimo giudice del conflitto familiare, “conferendo ai provvedimenti de potestate la medesima stabilità e la medesima natura decisoria dei provvedimenti normalmente adottati dal giudice del conflitto familiare con ciò rendendo analogamente ricorribili per cassazione per violazione di legge i decreti della corte d’appello che decidono in sede di reclamo”.
Questa decisione – che si è occupata specificamente della demarcazione della sfera di competenza del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario in ordine all’azione di decadenza dalla re¬sponsabilità genitoriale – ha aperto, quindi, una nuova strada affermando esplicitamente che la qualificazione giuridica comunemente indicata dalla Corte di cassazione in ordine ai provvedimenti cosiddetti de potestate, al fine di escluderne la ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. non è trasponibile nel nuovo quadro normativo dettato dalla modificazione dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
b) I provvedimenti de potestate e i decreti resi dal tribunale per i minorenni su richiesta dei nonni
La conclusione cui sono giunti i giudici nelle sentenze sopra ricordate sono state ritenute estensibili anche ai provvedimenti de potestate emessi dal giudice minorile o dal giudice ordinario e ai prov¬vedimenti resi dal tribunale per i minorenni su richiesta dei nonni (art. 317-bis c.c.).
Così infatti è avvenuto, dapprima con le sentenze gemelle Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1743 e Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1746 (in un procedimento ex art. 330 c.c. davanti al tribunale per i minorenni e conseguenti provvedimenti relativi ad un minore, coinvol¬genti anche i nonni) in cui si dà atto della giurisprudenza di legittimità contraria all’ammissibilità del ricorso straordinario per violazione di legge, ma si precisa che “Si ammette in genere che si tratti di provvedimenti concernenti diritti personali e personalissimi, oltre che doveri, dei genitori, ai sensi dell’art. 30 Cost., a mantenere, educare, istruire i figli; ancora, diritti dei figli a conservare rapporti con i genitori ed i parenti, in particolare i nonni, quando ciò non sia fonte di pregiudizio per essi. Si aggiunge peraltro che tali provvedimenti sarebbero provvisori e per di più, per loro natura, non definitivi, potendo essere revocati e/o modificati, indipendentemente dalla sopravve¬nienza di circostanze nuove, e dunque, essendo insuscettibili di passare in giudicato o comunque di divenire irrevocabili, trascorso il termine per l’impugnazione. Tuttavia è da ritenere che il prov¬vedimento del Tribunale Minorile o quello della Corte di merito, a seguito di reclamo, trascorsi i termini per la impugnazione, diventino “definitivi” ed irrevocabili, salvo la sopravvenienza di fatti nuovi che dovranno essere valutati con il necessario rigore. Né più né meno di quanto accade per i provvedimenti relativi ai figli in sede di separazione, divorzio annullamento del matrimonio, ovvero in caso di genitori non uniti in matrimonio (e di quelli successivi assunti nell’ambito dei procedimenti di modifica delle condizioni). Né si potrebbe affermare che nei procedimenti in esa¬me sia preminente o addirittura esclusiva un’attività di controllo del giudice sulla responsabilità genitoriale, che escluda la presenza di parti processuali. Tale opinione poteva, almeno in parte, giustificarsi anteriormente alla legge 149 del 2001 che ha riformato l’art. 336 c.c., introducendo, pur nell’ambito di una procedura sicuramente camerale, forti profili contenziosi: genitori e minore sono necessariamente assistiti da un difensore (come accade per il procedimento di adottabilità, riguardo al quale, non si dubita più del suo carattere contenzioso); viene sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici (o anche di età inferiore), ove capace di discernimento; nei casi in cui il provvedimento venga richiesto nei confronti di un genitore, questi deve essere obbligatoriamente sentito. Va infine osservato che, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., come modificato dalla legge n. 219 del 2012, art. 3, in pendenza di giudizi di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, o in caso di genitori non uniti in matrimonio, oggi di competenza del Tribunale ordinario, i pro-cedimenti ex art. 333 c.c. e quelli conseguenti alle pronunce di decadenza ex art. 330 c.c., sono conosciuti dal medesimo organo giudiziario. Sarebbe oltremodo contraddittorio che le statuizioni relative ai figli di cui agli artt. 337 bis c.c. e segg., si considerassero non provvisorie e “definitive” e non così, magari nell’ambito della medesima pronuncia, quelle di cui agli artt. 333 e 330 c.c.”.
Per quanto si è sopra osservato, quindi, i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., in relazione al loro contenuto, possono diventare “irrevocabili”, rebus sic stantibus, e vanno considerati quindi suscet¬tibili di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Costituzione.
Il principio è stato ribadito da Cass. civ. Sez. 21 novembre 2016, n. 23633 secondo cui il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Costituzione.
La tesi della ricorribilità è stata riproposta ultimamente da Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19779 – in una vicenda di cui si discuteva del diritto dei nonni di frequentare il nipote – afferman¬dosi che il nodo più importante da sciogliere risiede nel bilanciamento degli interessi in una materia nella quale si riscontra una significativa incidenza su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale. Di fronte a misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compressione del diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità “a tutto campo”, che garantisca massima flessibilità ai provvedimenti, rischia di tradursi – per vero – in una continua ed altalenante revisione dei provvedimenti stessi ad opera dello stesso giudice, in una materia nella quale l’esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo particolarmente intenso, nell’interesse prioritario dei minori. Mentre un regime di revocabilità limitata – cui faccia seguito la possibilità di ottenere una pronuncia risolutiva della Coste Suprema, ai sensi dell’art. 111 Cost. – è decisamente più rispondente all’esigenza di certezza nei rapporti familiari.
La tesi è motivata ampiamente sulla base delle seguenti considerazioni:
1) L’indirizzo contrario alla ricorribilità per violazione di legge non ha incontrato il consenso del¬la dottrina assolutamente prevalente, che più volte si è espressa in senso fortemente critico al riguardo, per diversi ordini di ragioni. Non si è mancato, anzitutto, di osservare che l’opzione interpretativa prescelta dall’indirizzo maggioritario della Corte di cassazione non terrebbe conto della tendenziale definitività, rebus sic stantibus, dei provvedimenti in parola, essendo tutt’altro che scontata la possibilità di modificarli o revocarli anche ex tunc, in forza della mera rivalutazio¬ne delle circostanze preesistenti alla pronuncia. La limitazione – sostenuta da tale dottrina – della modifica e della revoca di detti provvedimenti alle sole sopravvenienze – o, al più, anche alle circostanze preesistenti, ma soltanto se non dedotte in precedenza dalla parte interessata – con la conseguente incisione sui decreti camerali esclusivamente ex nunc, comporterebbe, pertanto, un’indiscutibile stabilità degli stessi, allo stato degli atti, aprendo la strada al ricorso ex art. 111 Cost. Si è rilevato, poi, che il predetto orientamento di legittimità sarebbe inspiegabilmente ed irragionevolmente distonico rispetto a quello adottato dalla stessa Corte nella materia dell’affida¬mento dei minori, nella quale la ricorribilità per cassazione del provvedimenti emessi in sede di reclamo è pacifica, sebbene l’art. 337 quinquies c.c. e art. 710 c.p.c. lascino intravedere nel loro tenore letterale – ben più dei provvedimenti de potestate – una modificabilità e revocabilità “piene”. Nell’ottica del bilanciamento degli interessi in gioco, si è anche osservato che l’incisione dei prov¬vedimenti in parola su diritti, anche costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 30 Cost.), e su status, renderebbe senz’altro preferibile ed auspicabile una soluzione più garantistica, che riconosca la possibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. 2) L’impostazione tradizionale seguita dalla giurisprudenza di legittimità è stata, sottoposta a critica dalla stessa giurisprudenza di questi ultimi anni (cfr le sopra citate Cass. 1349/2015; 1743/2016; /1746/2016; 23633/2016) affermandosi l’ammissibilità del ricorso per cassazione anche alla luce delle modifiche apportate all’art. 38 disp. att. c.c. dalla legge n. 219 del 2012, che ha attribuito al giudice ordinario anche i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., “nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio”.
3) E’ indubitabile che il decreto adottato dal tribunale per i minorenni, con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, incide su diritti di natura personalissi¬ma, di primario rango costituzionale, e deve, perciò, ritenersi che tale provvedimento, emanato peraltro all’esito di un procedimento che si svolge con la presenza di parti processuali in conflitto tra loro, abbia attitudine al cd. giudicato rebus sic stantibus. Tale provvedimento non è, invero, né revocabile né modificabile, se non per la sopravvenienza di fatti nuovi, e non per la mera ri¬valutazione delle circostanze preesistenti già esaminate. Pertanto, dopo che la Corte d’appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., il decreto – secondo l’orientamento innovativo in esame – acquista una sua definitività, ed è senz’altro impugnabile con il ricorso per cassazione che va, di conseguenza, ritenuto pienamente ammissibile.
4) Nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti si¬gnificativi con gli ascendenti (al quale si riferisce, appunto, la sentenza n. 19779/2018), la Corte ha, ormai da tempo, affermato che il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall’art. 315 bis c.c., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento. Ebbene è di tutta evidenza che la mutata veste del minore, ormai “parte” del processo come le altre, nei giudizi che lo riguardano, vale a trasformare tali giudizi – ancorché non contenziosi – in procedimenti che comunque dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse. Ed il rilievo trova una chiara conferma nella previsione secondo cui il genitore investito dalla richiesta di decadenza o di compressione della responsabilità genitoriale (nel caso dell’art. 317 bis, il nonno), ed il minore ultradodicenne (ed anche infradodicenne, se capace di discernimento), devono essere sentiti e devono essere assistiti da un difensore (art. 336 c.c., commi 2 e 4).
5) Anche a voler restare aderenti al tenore letterale delle disposizioni che disciplinano l’affidamen¬to dei minori e di quelle in materia di incisione sulla responsabilità genitoriale risulta evidente che il dato testuale non rivela una maggior stabilità nelle misure sull’affidamento dei minori, di quanto non faccia per i provvedimenti de potestate. Ed è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale, concernenti non soltanto le questioni patrimoniali ma anche l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ha carattere deciso¬rio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr le sopra citate Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132; Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23673; Cass. civ. Sez. I, 28 agosto 2006, n. 18627). Tale difformità di indirizzo – giustificata sulla base del rilievo che i provvedimenti de potestate non avrebbero l’atti¬tudine ad assumere valenza di giudicato rebus sic stantibus, poiché non attinenti all’esercizio della potestà genitoriale come quelli in materia di affidamento, ma soltanto alla compressione della tito¬larità di tale responsabilità, e che la loro assunzione avverrebbe nell’esclusivo interesse del minore – non può più essere mantenuta, in quanto non si considera che anche nei giudizi di separazione, di divorzio, o promossi ai sensi dell’art. 316 c.c., “i provvedimenti concernenti l’affidamento dei minori sono assunti nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole”; e nondimeno, in siffatti giudizi, la ricorribilità per cassazione non viene in alcun modo posta in discussione.
6) La modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., introdotta dalla legge n. 219 del 2012, ha attribuito al giudice ordinario anche i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., “nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio”, con conseguente pacifica ammissibilità, in tal caso, del ricorso per cassazione. Ne discende che sarebbe oltremodo contraddittorio ed illogico – con evidenti ricadute sul piano costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.) – continuare ad attribuire ai soli prov¬vedimenti emessi dal giudice ordinario in materia di affidamento dei figli minori l’attitudine al cd. giudicato rebus sic stantibus, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione, negando siffatta attitudine ai provvedimenti de potestate, emessi dallo stesso giudice, sebbene sia gli uni che gli altri siano soggetti a modifica o revoca solo in presenza di mutamenti delle circostanze.
7) Il nodo più importante da sciogliere risiede, infatti, nel bilanciamento degli interessi in una materia nella quale – come rilevato dalle decisioni nn. 1743, 1746 e 23633/2016 di questa Cor¬te – si riscontra una significativa incidenza su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale. Di fronte a misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compres¬sione del diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità “a tutto campo”, che garantisca massima flessibilità ai provvedimenti, rischia di tradursi – per vero – in una continua ed altale¬nante revisione dei provvedimenti stessi ad opera dello stesso giudice, in una materia nella quale l’esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo particolarmente intenso, nell’interesse prioritario dei minori. Mentre un regime di revocabilità limitata – cui faccia seguito la possibilità di ottenere una pronuncia risolutiva della Coste Suprema, ai sensi dell’art. 111 Cost. – è decisamente più rispondente all’esigenza di certezza nei rapporti familiari.
8) Sotto tale ultimo profilo, non convince affatto l’affermazione – più volte operata dall’indirizzo tradizionale secondo cui i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 330 c.c. e ss. e art. 317 bis c.c. non sarebbero idonei ad acquistare l’autorità del giudicato, neppure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che essi esulano dalla previsione dell’art. 111 Costituzione. E’ bensì vero, infatti, che la disposizione dell’art. 742 c.c. secondo cui i decreti emessi in camera di consiglio possono essere modificati o revocati in ogni tempo (con salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede, per effetto di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca) – nel consentire al giudice l’esercizio dello ius poenitendi, è evidentemente finalizzata ad escludere l’applicabilità ai procedimenti camerali del divieto del bis in idem, escludendo, in tal modo, che tali provvedimenti possano rivestire l’idoneità al giudicato formale e sostanziale (art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c.). E tuttavia, va osservato che la previsione dell’art. 111 Cost., comma 7 è stata da sempre interpretata fin dalla remota pronuncia di questa Corte del 30/7/1953, n. 2593 – nel senso che la ricorribilità per cassazione, al di là della forma del provvedimento, è ancorata alla natura decisoria del medesimo, ossia alla sua idoneità a definire una controversia su diritti soggettivi e status, ed alla definitività del provvedimento stes¬so, da intendersi non soltanto come attitudine al giudicato formale e sostanziale, ma anche come indisponibilità, nei suoi confronti, di rimedi (impugnatori ed oppositori) diversi dal ricorso straor¬dinario per cassazione. A tal riguardo, deve – pertanto – condividersi l’indirizzo interpretativo so¬stenuto da una consistente parte della dottrina, secondo la quale – proprio al fine di non sottrarre tale delicati provvedimenti ad un più immediato controllo garantistico della Corte Suprema, quale unico rimedio percorribile in materia – la possibilità della modifica e della revoca ex art. 742 c.p.c. è limitata alla valutazione dei soli vizi di merito o di legittimità sopravvenuti, con esclusione di una nuova valutazione di circostanze o fatti preesistenti. In altri termini, una volta decorsi i termini per il reclamo (art. 739 c.p.c.), o una volta che questo sia stato disatteso, il provvedimento camerale acquista una sua definitività (art. 741 c.p.c.), che può essere inficiata, sia per quanto concerne i vizi di merito – atteso che la cognizione del giudice del reclamo, nella materia della giurisdizione volontaria, finalizzata alla tutela anche di interessi pubblicistici e superindividuali, si estende anche alla opportunità o convenienza del provvedimento impugnato – sia per quanto concerne i vizi di legittimità, solo in presenza di specifiche sopravvenienze di fatto o di diritto.
RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO I DECRETI CAMERALI (che interessano i minori)
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 luglio 2018, n. 20204 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I decreti emessi dalla Corte d’appello avverso i provvedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle con¬seguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19779 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La rilevanza degli interessi in gioco non consente la riduzione del problema all’analisi del solo dato letterale, ossia della portata e del tenore testuale delle norme in comparazione. Il nodo più importante da sciogliere risiede, in¬fatti, nel bilanciamento degli interessi in una materia nella quale – come rilevato dalle decisioni nn. 1743, 1746 e 23633/2016 di questa Corte – si riscontra una significativa incidenza su diritti di natura personalissima, di prima¬rio rango costituzionale. Di fronte a misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compressione del cd. diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità “a tutto campo”, che garantisca massima flessi¬bilità ai provvedimenti, rischia di tradursi – per vero – in una continua ed altalenante revisione dei provvedimenti stessi ad opera dello stesso giudice, in una materia nella quale l’esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo particolarmente intenso, nell’interesse prioritario dei minori. Mentre un regime di revoca¬bilità limitata – cui faccia seguito la possibilità di ottenere una pronuncia risolutiva della Coste Suprema, ai sensi dell’art. 111 Cost. – è decisamente più rispondente all’esigenza di certezza nei rapporti familiari.
Cass. Civ. Sez. I, 10 luglio 2018, n. 18149 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
Il decreto con cui l’autorità giudiziaria assume i “provvedimenti convenienti” per l’interesse del minore, ai sensi dell’art. 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degli artt. 739 e 742 c.p.c. e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.
Cass. civ. Sez. I, 22 settembre 2016, n. 18562 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d’appello aveva revocato l’autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non po¬tendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore).
Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1743 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità dei genitori sui figli minori, qualora siano irrevocabili e definitivi, rebus sic stantibus, in quanto il giudice di merito si spoglia definitivamente della giurisdizione al riguar¬do, sono suscettibili di ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. (la S.C. ha ritenuto, nella specie, inammissibile il ricorso in Cassazione proposto avverso un provvedimento adottato dal giudice minorile nell’am¬bito di una procedura non conclusa di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, coinvolgente anche i nonni, in quanto provvedimento “provvisorio” con cui erano stati temporaneamente limitati i contatti, anche telefonici, tra un minore e i nonni stessi, precisando che non sono impugnabili i provvedimenti che limitano la loro efficacia ad un periodo predefinito, anche disponendo attività istruttorie).
Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1746 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità dei genitori sui figli minori, qualora siano irrevocabili e definitivi, rebus sic stantibus, in quanto il giudice di merito si spoglia definitivamente della giurisdizione al riguar¬do, sono suscettibili di ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. (la S.C. ha ritenuto, nella specie, inammissibile il ricorso in Cassazione proposto avverso un provvedimento adottato dal giudice minorile nell’am¬bito di una procedura non conclusa di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, coinvolgente anche i nonni, in quanto provvedimento “provvisorio” con cui erano stati temporaneamente limitati i contatti, anche telefonici, tra un minore e i nonni stessi, precisando che non sono impugnabili i provvedimenti che limitano la loro efficacia ad un periodo predefinito, anche disponendo attività istruttorie).
Cass. civ. Sez. 21 novembre 2016, n. 23633 (Famiglia e Diritto, 2016, 12, 1136 nota di Ravot)
Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la soprav¬venienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o mo¬difica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Costituzione.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 16 settembre 2015, n. 18194 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati “more uxorio” a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separa¬zione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla corte d’appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Cass. civ. Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16227 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto emesso dalla corte d’appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto, ai sensi dell’art. 333 c.c., allo scopo di regolare l’esercizio della potestà genitoriale (ora responsabi¬lità genitoriale), l’affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., e, in quanto adottato per l’esclusiva tutela dell’interesse del minore (e non per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi), neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.
Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9203 (Famiglia e Diritto, 2015, 8-9, 842)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti de potestate, devoluti alla com¬petenza del tribunale per i minorenni, che limitano o escludono la potestà (art. 317-bis, vecchio testo, c.c. e 333 c.c.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 c.c.), anche con riferimento ai figli nati da genitori non coniugati, posta la loro attuale assimilazione ai provvedimenti relativi ai figli nati in costanza di matrimonio.
In relazione ai provvedimenti de potestate, devoluti alla competenza del tribunale per i minorenni, che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis c.c. vecchio testo) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 c.c.), non è ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. nonostante il carattere contenzioso e la ricorribilità dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per i minori, derivante dall’attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti adottati. Conseguentemente, nella fattispecie, avente ad oggetto provvedimenti correlati e legittimati dall’art. 333 c.c. e, dunque, non destinati a regolare l’affidamento dei figli, il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. veniva dichiarato inammissibile.
Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto della corte di appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matri¬monio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. poi¬ché già nel vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato.
Cass. civ. Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 1349 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i proce¬dimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, in¬dividuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello.
L’art. 38, primo comma, primo periodo, disp. att. cod. civ. — nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 4, comma 1, della stessa legge n. 219 del 2012), come nella specie — attribuisce tra l’altro, in via generale, al tribunale per i minorenni la competenza per i provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ. In deroga a tale attribu¬zione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così de¬terminandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare (Tribunale ordinario e Corte d’Appello). L’identità delle parti dei due giudizi non è esclusa dalla partecipazione del p.m. Ne consegue che nel caso, quale quello di specie, in cui — successivamente all’instaurazione di un giudizio di separazione o di divorzio, o del giudizio di cui all’art. 316 cod. civ. — siano state proposte azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale quando sia pendente il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello avverso la decisione di primo grado, la competenza a conoscere tali azioni è attribuita alla corte d’appello in composizione ordinaria.
I provvedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale costituiscono una categoria di confine nella suddivisione tra provvedimenti decisori in ordine ai quali il ricorso per cassazione è ammissibile e quelli per i quali è escluso. Il grado d’incisività e di concreto mutamento della sfera relazionale primaria delle persone, proprio di questi provvedimenti è massimo. La sempre più frequente interrelazione delle misure cosiddette de potestate con i provvedimenti da assumere in tema di affidamento dei figli minori nei conflitti familiari fanno sì che la qualificazione giuridica comunemente indicata dalla Corte di cassazione in ordine ai provvedimenti cosiddetti de potestate, al fine di escluderne la ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. (tra i più recenti Cass. 15341 del 2012) non è trasponibile nel nuovo quadro normativo dettato dalla modificazione dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art.111 Costituzione.
Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2012, n. 15341 (Famiglia e Diritto, 2013, 6, 586, nota di RESSANI)
I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori natu¬rali ai sensi dell’art. 317-bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c. che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c. o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, secondo comma della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull’osser¬vanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua ido¬neità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
L’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis cod. civ.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 cod. civ.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricorribilità ex art. 111 Cost. dei prov¬vedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall’attuale am¬piezza della revisione dei provvedimenti assunti.
Cass. civ. Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8778 (Famiglia e Diritto, 2012, 11, 1056)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione di cui all›art. 111 Cost. avverso un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, come nel caso dei provvedimenti che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell›art. 333 c.c., o che dispongano l›affidamento contemplato dall›art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2010, n. 11756 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori na¬turali ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ. che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 cod. civ. o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, secondo comma della legge 4 maggio 1983, n. 184 in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’at¬to giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt.330,332,333 e 336 cod.civ, configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame ( di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953 (Famiglia e Diritto, 2008, 11, 983 nota di ASTIGGIANO)
Non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i provvedimenti as¬sunti dal Tribunale per i minorenni a norma dell’art. 333 c.c. poiché essi costituiscono provvedimenti di giurisdi¬zione volontaria non contenziosa, essendo preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli minori e sono, ancorché emanati a seguito di reclamo, sempre revocabili e modificabili, così da risultare inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato.
Cass. civ. Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2756 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto emesso dalla Corte d’appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto l’affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è impugnabile col ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ. e, non essendo stato adottato per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, bensì allo scopo esclusivo di tutelare l’interesse del minore, neppure col ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività; né assume alcun rilievo il fatto che col ricorso sia stata denunciata anche la violazione di una norma sulla competenza, poiché la pronuncia sull’osservanza delle norme processuali ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato.
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2007, n. 16984 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso di provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che disciplinino, limitino, escludano o ripristinino la potestà dei genitori naturali ai sensi degli artt. 317 bis, 330, 332, 333 cod.civ.), il ricorso straordi¬nario per cassazione di cui all’art. 111 settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, posto che la situazione strumentale in tal modo prospettata non assume certo una rilevanza sostanziale di decisorietà e definitività, che manca radicalmente in quella finale per la quale il ricorso straordinario non viene accordato.
Cass. civ. Sez. I, 23 gennaio 2007, n. 1480 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti emessi, in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 333 c.c. – essendo sempre revocabili e modificabili, così da risultare inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato – non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., neppure per fare valere la violazione di norme sulla competenza.
Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23673 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto con cui la corte d’appello provvede, su reclamo delle parti “ex” art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carat¬tere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell’art. 742 cod. proc. civ., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività.
Cass. civ. Sez. I, 28 agosto 2006, n. 18627 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto pronunciato dalla Corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. unicamente per violazione di legge, mentre l’inosservanza dell’obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica. Ne consegue che non può trovare ingresso il motivo di ricorso straordinario per cassazione con il quale si denunci la difettosa valutazione, da parte del giudice del merito, della prova in ordine al fatto nuovo posto a fondamento della domanda giudiziale tendente alla modifica delle condizioni della separazione personale, giacché con una tale doglianza si introduce una non consentita censura di difetto di motivazione.
Cass. civ. Sez. Unite, 15 luglio 2003, n. 11026 (Famiglia e Diritto, 2004, 165, nota di DONZELLI)
Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reinte¬grazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c. e, che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei ge¬nitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art 4, 2° comma, L. 4 maggio 1983 n. 184), il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art 111, 7° comma, cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere passata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdi¬zionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
Cass. civ. Sez. I, 8 ottobre 2002, n. 14380 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti che limitano o escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell’art. 333 c.c. o che dispongano l’affidamento contemplato dell’art. 4, 2° comma l. 4 maggio 1983 n. 184 (che richiama l’art. 330 cit.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono im¬pugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 cost., perché sono privi dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status) e della definitività (intesa come man¬canza di rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l’efficacia propria del giudicato, quei diritti o quegli status), essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di esso un «bene della vita», ma di controllare e governare gli interessi dei minori.
Cass. civ. Sez. I, 15 ottobre 1999, n. 729 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto con il quale la corte di appello provveda, in sede di reclamo, avverso le pronunce di decadenza e di reintegrazione nella potestà genitoriale ovvero di affidamento della prole emesse ai sensi degli art. 330, 332 e 333 c.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost.; tale inammissibilità si estende anche alle decisioni che confermino il provvedimento con cui il tribunale abbia disposto la somministrazione di vacci¬nazioni obbligatorie ad un minore. Tali provvedimenti, stante la loro revocabilità, modificabilità ed inidoneità ad acquistare autorità di cosa giudicata, configurano espressione di giurisdizione volontaria in quanto non risolvono conflitti tra contrapposti diritti soggettivi risultando, bensì, preordinati all’esigenza prioritaria della tutela interi¬nale del minore.
Cass. civ. Sez. Unite, 2 aprile 1998, n. 3387 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c. o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, comma 2 l. 4 maggio 1983 n. 184 (che richiama il citato art. 330 c.c.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 cost. in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio, non statuiscono in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e si esauriscono pertanto in un governo di interessi sottratti all’autonomia privata, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti.
Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 1998, n. 2934 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le statuizioni della Corte di appello in tema di decadenza o reintegrazione nella potestà genitoriale, di affidamen¬to della prole, ovvero emesse, ai sensi dell’art. 333 c.c., nel quadro degli atti “innominati” incidenti sull’esercizio della potestà dei genitori, non sono assistite dall’autorità della cosa giudicata sostanziale, risultando, per con¬verso, caratterizzati dalla meno intensa efficacia propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, non risolutivi, nella specie, di alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, ma funzionali alla sola tutela interinale del minore (e, pertanto, soggetti a modifica o revoca da parte del giudice che li abbia emessi). Ne consegue che gli eventuali vizi del provvedimento impugnato (pur se, in concreto, sussistenti), non essendo idonei a produrre effetti irreparabili (ben potendosi ben adottare, in seguito, altra decisione, immune dagli errori denunciati), non possono essere legittimamente denunciati con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Costituzione.
Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 1997, n. 5226 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il provvedimento emanato su reclamo dalla Corte d’appello, sez. minorenni, in merito alla decadenza dalla potestà di genitore (art. 330 c.c.) ha per oggetto la tutela dell’interesse del minore ed è caratterizzato giuridica¬mente dalla non decisorietà e non definitività dei provvedimenti di volontaria giurisdizione. Conseguentemente è inammissibile nei suoi confronti il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che non può essere utilizzato neanche per denunciare irritualità del procedimento.
Cass. civ. Sez. Unite, 23 ottobre 1986, n. 6220 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti, che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c. c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art. 330 e 332 c. c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c. c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, 2° comma, l. 4 maggio 1983, n. 184 (che richiama il cit. art. 330 c. c.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 cost. in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio, non statuiscono in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e si esauriscono pertanto in un governo di interessi sottratti all’autonomia privata, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti.

Reintegrazione della quota riservata ai legittimari, riduzione del legato o della donazione, scioglimento della comunione incidentale

Trib. Oristano 25 luglio 2018 (Est. Antonio Angioi)

Reintegrazione della quota riservata ai legittimari – Riduzione del legato o della donazione – Scioglimento della comunione incidentale – Modalità di attuazione

Con riferimento alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari, le modalità con cui si attua la riduzione sono differenti secondo la natura delle disposizioni lesive. Mentre a seguito di riduzione di una istituzione di erede nella universalità o in una quota dei beni del testatore si determina una comunione ereditaria regolata dalle norme generali sulla divisione, di cui agli artt. 713 ss. cod. civ., qualora siano assoggettate a riduzione liberalità aventi per oggetto beni determinati, quali si acquistano con la istituzione di erede in beni determinati, assegnati come quota del patrimonio, oppure più spesso con il legato o con la donazione, il beneficiario perde del tutto la proprietà se la disposizione è riducibile per intero, altrimenti, in caso di riduzione parziale, fra il legatario o donatario ed il legittimario che abbia vittoriosamente esperito l’azione di riduzione si determina uno stato di comunione sui generis, una comunio incidens, regolata dalle norme speciali racchiuse nell’art. 560 cod. civ. (applicabile anche ai beni mobili, nonostante il riferimento in rubrica agli immobili). Nella riduzione delle disposizioni attributive di beni determinati è ammessa la reintegrazione della quota riservata ai legittimari alternativamente in forma specifica o per equivalente, con espressa previsione, nei casi in cui prevale il diritto del legatario o donatario di ritenere il bene oggetto della disposizione lesiva, di compensare in danaro il legittimario. Nulla impedisce al legittimario, naturalmente, di rinunziare alla legittima in natura e chiederne il valore. Alla reintegrazione per equivalente si fa luogo, pertanto, ove vi sia la volontà o la necessità che avvenga in tal modo.

omissis
Svolgimento del processo
Con citazione notificata il 16 settembre 2014, M. e R. V. hanno convenuto in giudizio i fratelli L. M. e L. V., invocando le sentenze di questo Tribunale con cui erano state accolte la domanda di simulazione del contratto di compravendita in data 29 marzo 1985, dissimulante una donazione tra il padre A. V. ed il figlio L. M., in relazione al podere (omissis), poi venduto per la metà dal donatario al fratello L., e la domanda di riduzione della donazione per lesione della quota di legittima, determinata in 1/14 per ciascuno dei figli del donante, con i frutti maturati. Pertanto, gli attori hanno chiesto dichiararsi la propria qualità di eredi e, previa collazione di quanto donato, disporsi lo scioglimento della comunione ereditaria, secondo le norme sulla successione legittima, con la conseguente condanna al ripristino dello stato dei luoghi, mediante la demolizione dei fabbricati ivi eretti, ed al rilascio delle porzioni, da formarsi in giudizio, nonché alla rappresentazione dei frutti ulteriormente maturati; in subordine, hanno domandato la condanna dei convenuti alla restituzione per equivalente, attraverso il versamento, in favore di ciascun attore, della somma di Euro 33.576,30, oltre interessi e rivalutazione.
Si sono costituiti in giudizio L. M. e L. V., eccependo la decadenza o prescrizione del preteso diritto alla restituzione, per decorso di vent’anni dalla trascrizione della donazione, e chiedendo, comunque, il rigetto di ogni avversa domanda.
Il Giudice, in base a quello che risulta dagli atti di costituzione, con riferimento al preteso scioglimento della comunione ereditaria, ritenuta la necessità del litisconsorzio tra tutti gli eredi legittimi del de cuius, ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri figli, A. V., M. G. V. e G. V., nonché della vedova, G. Z.
Chiamato in causa, A. V. ha fatto proprie le difese degli attori, associandosi alle domande di condanna da loro proposte in confronto dei convenuti ed assumendole anche in proprio favore, compresi i frutti non percepiti.
Gli altri chiamati, regolarmente citati, sono rimasti contumaci.
La causa, istruita a mezzo di documenti, all’udienza del giorno 7 marzo 2018 è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni sopra trascritte, concessi i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivi della decisione
Pregiudizialmente, va disattesa l’eccezione di nullità della citazione, ai sensi dell’art. 163, comma 3, nn. 3) e 4), cod. proc. civ., formulata nella comparsa di costituzione e mai rinunciata, tanto per indeterminatezza del titolo delle domande, avendo gli attori esposto le proprie ragioni con un grado di precisione sufficiente, in astratto, a delimitare il tema di decisione ed a consentire lo svolgimento di contrarie difese, in effetti svolte, indipendentemente dal fondamento della pretesa, apprezzabile in concreto, quanto per indeterminatezza dell’oggetto delle domande, avendo gli attori individuato in modo univoco i provvedimenti ed il bene richiesti.
Ancora in via pregiudiziale, va definitivamente confermata, a posteriori, la ordinanza interlocutoria con cui era stata respinta l’istanza di sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ., formulata dai convenuti, in quanto non sussisteva il presupposto per la sospensione processuale, prevista come facoltativa dall’art. 337, comma 2, con riguardo alla causa dipendente, oggetto del presente giudizio, fino alla formazione del giudicato sulla causa pregiudiziale, allora pendente in grado di appello ed ora definitivamente decisa, nel senso prevedibile e previsto, di cui a breve si dirà, in relazione alla pretesa natura donativa del contratto impugnato per simulazione, con la connessa riducibilità della dissimulata donazione per lesione di legittima.
Nel merito, le domande vanno esaminate separatamente.
Con le conclusioni formulate alla lettera a), gli attori hanno chiesto dichiararsi la propria qualità di eredi del defunto padre ed aperta la sua successione legittima.
La domanda di mero accertamento della qualità ereditaria di M. e R. V., il cui interesse sorge dal fatto che il donatario L. M. V. nel precedente giudizio intendeva sottrarre il bene donato alla pretesa di reintegrazione della quota riservata ai legittimari, con difese a cui si è associato nel presente giudizio il suo avente causa L. V., è fondata nei termini seguenti.
Per giurisprudenza consolidata, il legittimario totalmente pretermesso acquista la qualità di erede dopo il positivo esercizio delle azioni di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni oppure di annullamento del testamento. Come in alcune occasioni precisato, la pretermissione del legittimario può verificarsi anche nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita del suo patrimonio con atti di donazione. Occorre, in ogni caso, attendere il passaggio in giudicato della decisione che accolga la domanda di riduzione (Cass. n. 25441 del 2017; n. 16635 del 2013; n. 28632 del 2011).
Nella fattispecie, è sorta controversia intorno al podere (omissis), avente una superficie complessiva di ettari (omissis), venduto dall’assegnatario A. V. al figlio L. M. con atto pubblico del 29 marzo 1985, prima di essere dall’acquirente a sua volta alienato, per la quota della metà, al fratello L. V. con atto pubblico del 27 giugno 1995 (v. doc. nn. 12-13, in fasc. att.).
Secondo quanto emerge dalla sentenza non definitiva pronunciata da questo Tribunale il 16 settembre 2010 e da quella definitiva del 1° aprile 2013, che sono state nelle more confermate dalla Corte d’appello di Cagliari con sentenza del 9 dicembre 2016, non ulteriormente impugnata e, pertanto, attualmente passata in giudicato, come riconosciuto in modo espresso dai convenuti con dichiarazione in udienza, gli attori M. e R. V. sono riusciti dapprima a far accertare la simulazione del contratto di compravendita stipulato dal padre a favore del figlio L. M. V. – si era voluta concludere, in realtà, una donazione, avente ad oggetto il bene immobile unico di cui il disponente era proprietario – e successivamente, in accoglimento della domanda di riduzione per lesione della quota di legittima, a far dichiarare inefficace la donazione, nei limiti della quota medesima (v. doc. nn. 1-2, in fasc. att.; verb. ud. 31 marzo 2017 e 26 gennaio 2018).
Ne consegue che la qualità ereditaria, anche in questa sede contestata, almeno al principio della lite, si intende necessariamente acquistata, attraverso il vittorioso esperimento dell’azione di riduzione della donazione, ex art. 555 cod. civ., con effetti limitati ai soli legittimari che hanno autonomamente agito in giudizio, per la frazione della quota di riserva a ciascuno spettante.
Con le conclusioni formulate alle lettere b), c), d) ed e), è stata chiesta la collazione del bene donato, nonché lo scioglimento della comunione ereditaria e la condanna al pagamento di una somma di danaro commisurata al valore della quota di legittima.
La domanda di collazione, che esige un vaglio a parte, è infondata.
Secondo la giurisprudenza, la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un relictum da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione (Cass. n. 15026 del 2013).
Nella fattispecie, si tratta di due legittimari, fra i più pretermessi, che hanno conseguito un accertamento del diritto alla reintegrazione della quota di riserva, con la conseguente inefficacia, nei loro confronti, della donazione lesiva, in quanto eccedente la quota di cui il defunto poteva disporre, come tale soggetta ed effettivamente assoggettata a riduzione. Come giudizialmente accertato e come, del resto, assolutamente pacifico in causa, nel patrimonio del defunto esisteva un unico cespite, individuato nel controverso immobile, fintanto che il proprietario non ne aveva disposto in vita per donazione. Posto che gli eredi necessari, dopo la sua morte, hanno chiesto la riduzione della donazione di quel solo immobile, ottenendo di potersi soddisfare, nei confronti del donatario, come se esso non fosse mai uscito dal patrimonio del donante, e non hanno indicato, invece, la esistenza di ulteriori beni donati, soggetti a collazione, viene a mancare il presupposto del mezzo di tutela invocato. È implicito nel disposto dell’art. 737 cod. civ., infatti, che il preteso conferimento non possa riguardare un bene relitto, né un bene donato assoggettato a riduzione, bensì debba avere di mira, contro coloro che vi sono tenuti, altri beni ricevuti dal defunto per donazione, con atti diversi da quello già dichiarato inefficace.
Le domande di divisione e di pagamento, che si prestano ad esame congiunto, sono fondate nei termini seguenti.
Prima di entrare nel merito di tali richieste, occorre soffermarsi brevemente sulle modalità con cui si attua la riduzione, differenti secondo la natura delle disposizioni lesive.
Secondo la dottrina prevalente, mentre a seguito di riduzione di una istituzione di erede nella universalità o in una quota dei beni del testatore si determina una comunione ereditaria regolata dalle norme generali sulla divisione, di cui agli artt. 713 ss. cod. civ., qualora siano assoggettate a riduzione liberalità aventi per oggetto beni determinati, quali si acquistano con la istituzione di erede in beni determinati, assegnati come quota del patrimonio, oppure più spesso con il legato o con la donazione, il beneficiario perde del tutto la proprietà se la disposizione è riducibile per intero, altrimenti, in caso di riduzione parziale, fra il legatario o donatario ed il legittimario che abbia vittoriosamente esperito l’azione di riduzione si determina uno stato di comunione sui generis, regolata dalle norme speciali racchiuse nell’art. 560 cod. civ. (applicabile anche ai beni mobili, nonostante il riferimento in rubrica agli immobili). Analogamente alla disciplina comune, nella riduzione delle disposizioni attributive di beni determinati è ammessa la reintegrazione della quota riservata ai legittimari alternativamente in forma specifica o per equivalente, con espressa previsione, nei casi in cui prevale il diritto del legatario o donatario di ritenere il bene oggetto della disposizione lesiva, di compensare in danaro il legittimario. Nulla impedisce al legittimario, naturalmente, di rinunziare alla legittima in natura e chiederne il valore. Alla reintegrazione per equivalente si fa luogo, pertanto, ove vi sia la volontà o la necessità che avvenga in tal modo.
Anche nella giurisprudenza, lungo la linea interpretativa tracciata, si rinviene una risalente conferma della cumulabilità dell’azione di riduzione con la divisione, intesa a ristabilire una comunio incidens tra i legittimari, a seguito dell’accertata lesione della riserva, al limitato fine della reintegrazione della quota del legittimario leso, mediante il distacco parziale dei beni assegnati per testamento o per donazione in eccedenza rispetto alla quota di cui il de cuius poteva disporre (Cass. n. 1971 del 1964).
Alla luce di tale inquadramento dogmatico, nella fattispecie, è indispensabile rilevare che i legittimari interessati non avevano manifestato, nel precedente giudizio, alla stregua delle conclusioni riportate in epigrafe nelle relative sentenze, per una singolare scelta, la intenzione di conseguire la restituzione dell’immobile donato, né altra forma di reintegrazione, in conseguenza della riduzione, essendosi limitati a domandare esclusivamente che l’atto lesivo dei loro diritti venisse ridotto nella misura di legge. Coerentemente con la diversità fra le azioni di riduzione e di restituzione, quest’ultima diretta ad ottenere effetti giuridici diversi ed ulteriori, di natura divisoria, oltre che con il rigore del principio dispositivo, rilevato che la domanda di restituzione non era stata proposta, il Collegio adito non aveva pronunciato sulle conseguenze della riduzione e, accogliendo la relativa domanda, si era limitato a dichiarare l’inefficacia della donazione, nei limiti di 1/14 per ciascuno dei legittimari pretermessi, condannando, peraltro, al pagamento dei frutti, essi soli richiesti, per quanto a ciascuno spettava in relazione al periodo intercorrente tra la domanda e la decisione. Ai fini dell’ammissibilità delle domande che vengono ora in esame, concernenti le modalità di attuazione della riduzione, quel che conta è che esse allora non avessero formato oggetto di alcun esame, consentendo di escludere la formazione di qualsiasi giudicato.
Ancora in via pregiudiziale, deve rilevarsi che al momento della precisazione delle conclusioni la domanda di reintegrazione in forma specifica ha formato oggetto di rinuncia, con riferimento alla restituzione dell’immobile donato, laddove gli eredi necessari hanno espressamente chiesto di essere reintegrati per equivalente, mantenendo in via esclusiva la domanda originariamente proposta in via subordinata. Non si pone più alcuna questione, di conseguenza, che derivi dalla ipotetica necessità di separare la parte occorrente per integrare la quota riservata, né di accertare la comodità o meno del frazionamento, né di stabilire se il donatario possa o meno opporsi, ritenendo l’immobile, essendo tutto ciò superato dalla scelta degli aventi diritto di non conseguire in natura la reintegrazione della propria quota. Infatti, come conseguenza della intervenuta rinuncia, da parte degli eredi necessari, al diritto alla loro parte in natura del bene immobile donato, non rimane loro che il diritto di conseguire il valore della quota di legittima, con un equivalente in danaro, che serve a compensare la lesione lamentata.
Nel merito, è decisivo il rilievo del giudicato formatosi sulla esistenza ed entità del diritto alla riduzione, a favore dei legittimari pretermessi.
La quota loro riservata è stata determinata in 1/14, che è pari alla metà del patrimonio, tolta la parte spettante al coniuge superstite (G. Z.), da dividersi per il numero dei figli con lei concorrenti, sette in tutto (M., R., L. M., L., A., M. G. e G. V.). Come anticipato, il bene di cui il defunto aveva disposto a titolo di donazione è l’unico a formare l’asse su cui calcolare la quota disponibile, poiché non v’è relictum, bensì solo donatum. Il valore del bene donato, che è stato parzialmente assoggettato a riduzione, per quanto eccede la quota della quale il defunto poteva disporre e per quanto occorre a integrare le frazioni della quota di riserva in questione, è stato stimato in Euro 470.068,28, con riferimento all’epoca dell’apertura della successione.
Ne consegue la determinazione, ormai divenuta incontrovertibile, dell’ammontare delle singole frazioni della quota di riserva, nella misura di Euro 33.576,30, in favore di ciascuno dei due legittimari di cui si tratta.
Sussiste, pertanto, il diritto dei legittimari, lesi dalla donazione compiuta in vita dal padre, ad essere tenuti indenni del pregiudizio, attraverso lo scioglimento della comunione incidentale, venuta ad esistenza nei rapporti con il donatario per effetto della riduzione parziale, e la compensazione in danaro della lesione (è da notare che i limiti soggettivi connaturati al tipo di comunione accertata sono ben più ristretti di quella, derivante dalla successione legittima sui beni relitti, affermata negli atti difensivi, che ha determinato la disposta integrazione del contraddittorio).
Al conguaglio dovuto si aggiungono, trattandosi di debito di valore (Cass. n. 7478 del 2000; conf. n. 10564 del 2005), la rivalutazione monetaria e gli interessi legali. Ai fini della reintegrazione per equivalente della quota riservata ai legittimari, infatti, dopo aver proceduto alla aestimatio rei con riferimento all’epoca dell’apertura della successione, occorre riconoscere la rivalutazione del tantundem pecuniario al momento della decisione, affinché il danaro costituisca l’esatto equivalente del valore della quota del bene che sarebbe spettata in natura, nonché la compensazione anche dei frutti non percepiti, costituiti dagli interessi cosiddetti compensativi sulla somma di danaro liquidata a titolo di legittima. I frutti, calcolati sull’importo rivalutato di Euro 48.114,84, sono dovuti, in ogni caso, a decorrere dal giorno della domanda giudiziale, proposta con citazione notificata il 16 settembre 2014.
Per quanto ancora interessa, in ordine alla delimitazione soggettiva degli effetti della riduzione, occorre rimarcare i seguenti profili.
In primo luogo, il legittimario preterito che, pur potendo a suo tempo agire, non ha domandato la riduzione della donazione lesiva, ossia il terzo chiamato A. V., non può approfittare della riduzione chiesta ed ottenuta dai fratelli, non comunicandosi agli altri legittimari gli effetti favorevoli della pronuncia già resa, avente carattere personale, e non potendosi far valere, pertanto, alcun conseguente credito a titolo di legittima (cfr. Cass. n. 4005 del 1974). Nelle conclusioni iniziali così come in quelle da ultimo riformulate, da leggersi anche alla luce dei chiarimenti resi negli scritti conclusivi, non risulta proposta in modo espresso ed inequivoco la domanda di riduzione a favore del terzo chiamato, poiché egli prima afferma la qualità di eredi (necessari) dei soli attori, sotto la lettera a), e poi salta direttamente, come se fosse dispensato dall’onere di agire in riduzione, sotto la lettera c), alla domanda di condanna al pagamento anche in proprio favore, per integrare una quota aggiuntiva. Non è passato, tuttavia, neppure in questa sede, attraverso la proposizione di un’autonoma azione di riduzione della donazione per lesione di legittima, nei limiti ed in proporzione del diritto leso. Con ciò la parte interessata tralascia di considerare il carattere costitutivo, e non semplicemente dichiarativo, della pronuncia che accerta la lesione della quota di riserva del legittimario e ne dispone la integrazione, come tale idoneo a diversificare – relativamente all’oggetto, nonostante la connessione in base al titolo – la domanda di riduzione da quella consequenziale di reintegrazione, come visto secondo i casi in natura oppure per equivalente in danaro (cfr. Cass. n. 3177 del 1971).
In secondo luogo, il diritto accertato a favore di taluni legittimari, ossia gli attori M. e R. V., è esigibile esclusivamente verso il donatario, ossia il convenuto L. M. V., e non anche verso il suo avente causa, ossia il convenuto ulteriore L. V.. Infatti, anche a voler interpretare estensivamente la portata dell’azione contro gli aventi causa dal donatario assoggettato a riduzione, ai sensi dell’art. 563 cod. civ., come se nella nozione di restituzione fossero comprese entrambe le forme di reintegrazione, quindi anche per equivalente, non vi è dubbio che il legittimario abbia pur sempre l’onere di procedere alla preventiva escussione dei beni del donatario, a beneficio del successivo acquirente. Nella fattispecie, come è stato eccepito (v. comp., pag. 13), quest’onere deve ritenersi non adempiuto, poiché non è stata fornita dai legittimari, interessati ad escutere i beni del terzo acquirente, la prova di aver infruttuosamente tentato di recuperare dal donatario il prezzo della vendita della metà del fondo donato, presumibilmente ancora presente nel suo patrimonio, né la prova della sua totale incapienza (cfr. Cass. n. 5042 del 2011).
L’eccezione proposta dai convenuti, che si fonda, ex art. 563 cod. civ., sul decorso del termine ventennale dalla trascrizione della dissimulata donazione, avvenuta il 17 aprile 1985, al fine di salvare il terzo acquirente, in forza di compravendita del 27 giugno 1995, dalla restituzione del fondo di provenienza donativa, per la metà a lui alienata, resta interamente assorbita, nel momento in cui viene abbandonata la domanda reale di restituzione, in origine proposta anche nei suoi confronti.
Quanto alle domande ulteriori, inizialmente articolate in ordine al ripristino dello stato dei luoghi, al rilascio della porzione di legittima ed al risarcimento dei danni derivanti dalla edificazione del fondo, deve rilevarsi la intervenuta rinuncia ad opera degli attori e del terzo chiamato, in parte in modo espresso, con precisa dichiarazione di volontà abdicativa, ed in parte in modo tacito, con riformulazione univoca di alcune e non anche di altre richieste, in sede di precisazione delle conclusioni.
Conclusivamente, va riconosciuta la qualità di eredi necessari ai legittimari pretermessi già vittoriosi nel precedente giudizio di riduzione, sciolta la comunione incidentale sorta in conseguenza della riduzione parziale della donazione e reintegrata la quota di riserva per equivalente, respinta ogni altra domanda, da chiunque e contro chiunque proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e della complessiva attività svolta, oltre che dell’esito del presente giudizio in riferimento alle diverse posizioni assunte dalle parti, con la conseguente ripartizione del relativo onere delle spese, da intendersi poste solidalmente a carico di ciascuno dei soccombenti, nei rispettivi rapporti, attraverso separate statuizioni: in particolare, il convenuto L. M. V. è tenuto al rimborso in favore degli attori M. e R. V., in quanto soccombente nei loro confronti; i medesimi, a loro volta, sono soccombenti nei confronti del convenuto L. V.; il terzo chiamato A. V. soccombe contro entrambi i convenuti; nulla, infine, per i terzi chiamati contumaci, in mancanza di attività difensiva.

P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) dichiara, in capo a M. e R. V., la qualità di eredi necessari del padre A. V., nato (omissis) e morto (omissis), in forza del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione della dissimulata donazione in data 29 marzo 1985, avente ad oggetto il podere (omissis);
2) dichiara lo scioglimento della comunione incidentale sul bene immobile donato, sorta in conseguenza della riduzione parziale della donazione, nei limiti di 1/14 per ciascuno dei due aventi diritto, con attribuzione, a favore di L. M. V., delle corrispondenti quote di proprietà, riferite all’intero, a far tempo dalla morte del dante causa;
3) condanna il convenuto L. M. V. al pagamento, in favore di ciascuno degli attori M. e R. V., della somma di Euro 48.114,84, a titolo di reintegrazione per equivalente della quota di riserva, già rivalutata, oltre agli interessi legali a decorrere dal giorno della domanda al saldo;
4) rigetta ogni altra domanda, da chiunque e contro chiunque proposta;
5) condanna il convenuto L. M. V. al rimborso, in favore degli attori M. e R. V., delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 7.181,84, di cui Euro 5.534,00 per compensi e 817,74 per esborsi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge;
6) condanna gli attori M. e R. V. al rimborso, in favore del convenuto L. V., delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 6.364,10, di cui Euro 5.534,00 per compensi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge;
7) condanna il terzo chiamato A. V. al rimborso, in favore dei convenuti L. M. e L. V., delle spese di lite, che liquida complessivamente in Euro 6.364,10, di cui Euro 5.534,00 per compensi, già comprese le spese generali, oltre ad accessori di legge.
Così deciso in Oristano, il 25 luglio 2018.

Per la divisione dell’immobile in comproprietà fra i coniugi separati vale il rito ordinario

Cass. civ. Sez. II, 26 luglio 2018, n. 19847

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
C.C., con citazione del 10 dicembre 2007, convenne innanzi al Tribunale di Trento il marito B.F.. L’attrice premise che lo stesso Tribunale aveva omologato in data (*) la separazione fra i coniugi, prevedendosi fra le condizioni l’impegno del B. a riconoscere in favore della C. il diritto di usufrutto su un immobile in comproprietà sito a Trento, e che tale impegno era rimasto inadempiuto; domandò perciò di provvedere a costituire l’usufrutto con sentenza; chiese inoltre di procedersi alla divisione di altro immobile, sito a (*), del quale in sede di separazione era stata concordata la comproprietà “pro indiviso”, con condanna del B. al versamento di un indennizzo per l’uso esclusivo del bene. Il B. si costituì eccependo preliminarmente l’improcedibilità della domanda, sul presupposto del fatto che gli accordi in sede di separazione prevedevano l’uso esclusivo dell’immobile di Trento da parte della C. e di quello di (*) da parte sua, affinchè vi risiedesse con il figlio, e che per la modifica di tale regime era necessario procedere nelle forme di cui all’art. 710 c.p.c.; il convenuto spiegò in ogni caso domanda riconvenzionale onde ottenere dalla C. un indennizzo per l’uso esclusivo dell’immobile di (*) ed il rimborso di metà delle spese sostenute per la manutenzione dell’immobile di (*). Intervenne in causa B.G., figlio delle parti, chiedendo che venisse accertato il suo acquisto per usucapione della quota materna dell’immobile di (*). Il Tribunale, dichiarato inammissibile l’intervento di B.G., costituì ex art. 2932 c.c., diritto di usufrutto in favore della C. sull’immobile di (*); accolse la domanda di divisione dell’immobile di (*), procedendo all’assegnazione delle rispettive quote; rigettò le domande di indennizzo e compensò parzialmente le spese. Con citazione notificata il 9 novembre 2012 propose appello B.F. ed i contraddittori rimasero contumaci. La Corte d’Appello di Trento respinse il gravame. I giudici di secondo grado rilevarono che le condizioni di separazione prevedevano l’intestazione per quote indivise dell’immobile di (*), il che consentiva alla C. di domandarne la divisione, e assegnavano alla stessa l’utilizzo esclusivo dell’immobile di (*), con conseguente insussistenza del diritto dell’appellante ad un indennizzo. La Corte di Trento osservò infine, con riguardo ad una dichiarazione stragiudiziale di “rinunzia alla divisione” inviata dalla C. direttamente al giudice istruttore della causa di primo grado, che la stessa non poteva costituire un valido atto di rinuncia, non essendo stata prodotta in causa nel rispetto delle forme di cui agli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., tenuto altresì conto della circostanza che in sede di conclusioni il procuratore della C. aveva poi insistito nella richiesta di divisione.
Avverso tale sentenza B.F. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, mentre gli intimati C.C. e B.G. non hanno svolto attività difensive.
1. Il primo motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatto decisivo in ordine all’eccezione di improcedibilità della domanda della C. di divisione dell’immobile in (*) e di condanna dell’ex marito al pagamento di un corrispettivo per l’occupazione della quota del bene di sua spettanza, dovendo una simile domanda svolgersi con il rito previsto dall’art. 710 c.p.c..
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 710 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in considerazione il fatto che gli accordi di separazione prevedevano che la quota ideale della C. dell’immobile di (*) fosse destinata al godimento da parte del figlio, e dunque in sostanza attribuivano la disponibilità dell’intero immobile al ricorrente ed al predetto figlio; sostiene B.F., pertanto, che la divisione dell’immobile in natura avrebbe comportato una modifica di tale assetto, e perciò doveva andare soggetta alla disciplina di cui all’art. 710 c.p.c.; si evidenzia nella censura come il verbale contenente le condizioni della separazione consensuale omologata prevedesse due distinte clausole, l’una con cui la signora C. riconosceva al signor B.F. la comproprietà del 50% dell’immobile di (*), impegnandosi al trasferimento della stessa quota al marito, l’altra con cui la signora C. consentiva al figlio G. l’uso della sua comproprietà.
I.1. I primi due motivi vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi. Il primo motivo di ricorso presenta diffusi profili di inammissibilità ed è comunque infondato. L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, nella specie applicabile ratione temporis, permette di denunciare per cassazione il vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ovvero ad un dato materiale, ad un episodio fenomenico rilevante ed alle sue ricadute in termini di diritto, oggetto di discussione processuale tra le parti e connotato da “decisività” (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Il primo motivo di ricorso per cassazione censura, invece, come omesso esame di fatto la decisione che, in realtà, la Corte di Trento ha espressamente reso da pagina 6 a pagina 9 della sentenza impugnata in ordine alla questione di diritto oggetto del primo motivo di appello del medesimo B.F.. Se il ricorrente intendeva lamentare l’omessa pronuncia sul suo motivo di appello, ciò doveva fare deducendo la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello (Cass. Sez. 6-3, 16/03/2017, n. 6835). Se invece la censura era diretta contro la soluzione interpretativa data al motivo di gravame dalla Corte d’Appello, doveva allora essere denunciato un vizio di violazione di legge.
L’infondatezza delle censure, con riferimento in particolare alla fattispecie astratta dell’art. 710 c.p.c., trova poi argomento nel consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui la separazione consensuale è un negozio di diritto familiare avente un contenuto essenziale – il consenso reciproco a vivere separati, l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento e l’assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti – ed un contenuto eventuale, che trova solo occasione nella separazione, costituito da accordi patrimoniali del tutto autonomi che i coniugi concludono in relazione all’instaurazione di un regime di vita separata (nella specie, il riconoscimento della comproprietà della casa familiare e l’attribuzione di un diritto d’uso in favore del figlio). Ne consegue che questi ultimi non sono suscettibili di modifica in sede di ricorso ad hoc ex art. 710 c.p.c., potendo essa riguardare unicamente le clausole aventi causa nella separazione personale, ma non i patti autonomi, che restano a regolare i reciproci rapporti ai sensi dell’art. 1372 c.c.. In particolare, la domanda di divisione dell’immobile in comproprietà costituente l’abitazione familiare dei coniugi, concessa in godimento alla prole per patto intercorso in sede di separazione consensuale, va comunque proposta nelle forme ordinarie del giudizio di scioglimento della comunione, e non secondo la disciplina dell’art. 710 c.p.c., considerato che detta domanda attiene al regime della proprietà e non presenta dirette connessioni od interferenze sulle condizioni della separazione (cfr. Cass. Sez. 1, 22/12/1988, n. 7010; Cass. Sez. 1, 19/08/2015, n. 16909; Cass. Sez. 1, 22/11/2007, n. 24321). D’altro canto, non può il ricorrente far valere il diritto di uso dell’immobile riconosciuto in sede di separazione al figlio, ormai maggiorenne, trattandosi di un’eccezione de iure tertii.
11. Nel terzo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 74 ed 87 disp. att. c.p.c., lamentando che la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso la validità della rinunzia agli atti – limitatamente alla domanda di divisione – contenuta nella dichiarazione extraprocessuale formata dalla C. e trasmessa al giudice istruttore (raccomandata del 25 ottobre 2010, in cui la signora C. dichiarava: “all’insaputa del mio avvocato Gianfranco de Bertolini, sono qui per chiedere l’interruzione della stessa o meglio la mia rinuncia alla divisione…”), omettendo di attribuire rilievo alla volontà manifestata in tal senso, da ritenersi prevalente rispetto alla disciplina delle produzioni documentali. Il quarto motivo di ricorso denuncia l’omesso esame di fatto con riferimento al medesimo punto di sentenza.
2.1. Terzo e quarto motivo di ricorso possono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano infondati.
La Corte ha negato che la lettera raccomandata inviata il 25 ottobre 2010 dalla signora C. al Giudice istruttore della causa in tribunale valesse come rinuncia agli atti del giudizio, evidenziando come: all’udienza del 20 ottobre 2010 la causa venne rinviata per la precisazione delle conclusioni al 29 giugno 2011; in quella data le parti precisarono le rispettive conclusioni, contraddicendo sulla domanda di divisione, come pure nelle successive comparse conclusionali; il 25 novembre 2011 la difesa del B. depositò in cancelleria un’istanza volta al rilascio di copia di tale lettera raccomandata inviata in data 25 ottobre 2010 e dell’attestazione della presenza di tale missiva all’interno del fascicolo d’ufficio; il successivo 28 novembre 2011 il funzionario di cancelleria attestò la presenza nel fascicolo d’ufficio di una missiva indirizzata direttamente al giudice istruttore, che non risultava nè depositata in cancelleria, nè vistata da quest’ultimo; nelle memorie di replica il B. chiese di darsi atto della volontà della C. di rinunciare alla domanda, dichiarando di accettare la rinunzia, mentre la difesa della C. specificò che la missiva in questione era stata scritta ed inviata dalla parte in un momento di stanchezza e sconforto dovuti all’età ed all’asprezza del contenzioso, all’esito del rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni a data piuttosto lontana, e con finalità meramente private e non abdicative della domanda; a fronte di tali considerazioni, il giudice istruttore rilevò in sentenza che la missiva era stata erroneamente inserita nel fascicolo d’ufficio – dovendo invece essere protocollata come corrispondenza – e ne escluse ogni validità come rinunzia alla domanda di divisione.
La decisione della Corte d’Appello di Trento è conforme alla giurisprudenza di questa Corte.
La rinuncia agli atti del giudizio può essere validamente espressa, oltre che nelle forme indicate dall’art. 306 c.p.c., anche mediante un atto extraprocessuale che costituisca una sicura prova della volontà manifestata dall’attore di voler porre fine al giudizio. Qualunque ne sia la forma, la rinuncia si perfeziona, come appare dal primo comma della norma predetta, nel caso vi siano parti interessate alla prosecuzione del processo, con l’accettazione delle medesime, portata a conoscenza del rinunziante; in caso contrario, con la mera notificazione alle altre parti, prescritta dell’art. 306 c.p.c., comma 2. Ove poi la rinunzia sia avvenuta mediante un atto stragiudiziale, affinchè il giudice possa constatarla e dichiarare l’estinzione del processo, è necessario che l’atto sia prodotto ritualmente in giudizio (così Cass. Sez. L, 13/08/1997, n. 7565; Cass. Sez. 3, 27/05/1980, n. 3463; Cass. Sez. 1, 14/11/1973, n. 3018).
Se, come nella specie, la rinuncia sia contenuta in una lettera raccomandata inviata a mezzo posta al giudice istruttore della causa – trattandosi di un deposito dell’atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge: Cass. Sez. U, 04/03/2009, n. 5160 l’effetto estintivo non può che prodursi al momento in cui la stessa rinuncia sia accettata o quanto meno conosciuta dalle altre parti, il che nel caso in esame avvenne dopo la precisazione delle conclusioni svolta all’udienza del 29 giugno 2011, allorchè l’attrice smentì ogni propria volontà abdicativa.
3. Con il quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, assumendo che erroneamente la Corte di Trento avrebbe dichiarato inammissibile, perchè non argomentato, il suo motivo di appello volto alla condanna della C. al pagamento delle spese di primo grado, assumendo che non occorreva motivare in relazione alla decisione sulle spese, le quali seguono per legge la soccombenza.
3.1. Tale motivo è inammissibile. La Corte d’Appello dichiarò inammissibile per difetto di specificità il motivo di gravame relativo alla regolamentazione delle spese di primo grado, avendo l’appellante genericamente richiesto la rifusione delle stesse.
Quando, allora, il giudice d’appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, il ricorrente per cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l’onere di denunziare l’errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti prescritti dell’art. 342 c.p.c.. Pertanto, sono inammissibili in sede di legittimità le doglianze per violazione di legge o vizi della motivazione inerenti alla questione oggetto della declaratoria di inammissibilità del motivo di appello, la quale non sia stato oggetto di specifica censura per violazione dell’art. 342 c.p.c. (si veda Cass. Sez. 3, 09/03/1995, n. 2749). D’altro canto, essendosi il giudizio di primo grado concluso con una compensazione parziale delle spese processuali per reciproca soccombenza delle parti, il giudice d’appello, investito da impugnazione volta a chiedere unicamente l’accoglimento integrale delle domande ed eccezioni di merito di B.F., avendo deciso per la conferma della pronuncia del Tribunale, non poteva modificare la decisione sulle spese, proprio perchè il relativo capo della sentenza non aveva costituito oggetto di specifico motivo d’impugnazione.
4. Consegue il rigetto del ricorso.
Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attività difensive.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2018.

Per contestare l’autenticità del testamento non occorre la querela di falso

Cass. civ. Sez. II, 3 settembre 2018, n. 21555
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11617/2014 R.G. proposto da:
B.M.P., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dagli avv. Giulio Sprio e Fausto Maniaci, con domicilio eletto in Roma, via dei Pirenei 1, presso lo studio dell’avv. Alfonso Gentile;
– ricorrente –
contro
B.D., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in calce al controricorso, dagli avv. Paolo Foschini e Renato Caruso, con domicilio eletto in Roma, via Cristoforo Colombo 436, presso l’avv. Renato Caruso;
– controricorrente –
B.G., M.G., M.M.T., BE.Gi.;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 590 depositata il 12 febbraio 2014.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 23 febbraio 2018 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.
Svolgimento del processo
Benzi Maria chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Voghera B.G., M.G., M.M.T., Be.Gi. e B.D., successibili ex lege di B.M., deceduta il (OMISSIS).
Chiedeva che fosse accertata la propria qualità di unica erede di B.M., in forza di testamento olografo della defunta del (OMISSIS).
Alcuni dei convenuti, costituendosi, disconoscevano l’autenticità del testamento.
Il tribunale, eseguita consulenza grafica, rigettava la domanda.
La Corte d’Appello di Milano confermava la decisione, condividendo la valutazione del primo giudice sulla non autenticità della scheda.
Per la cassazione della sentenza B.M.P. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
B.D. ha resistito con controricorso.
Gli altri soggetti cui è stata notificata l’impugnazione sono rimasti intimati.
La ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

La controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione, perché notificato ad alcuni degli intimati il 10 giugno 2014, essendo invece il 9 giugno 2014 l’ultimo giorno utile.
L’eccezione è infondata.
Il ricorso per cassazione è stato avviato per la notificazione a mezzo del servizio postale nei confronti di alcuni degli intimati il 9 giugno 2014.
È quindi applicabile il principio secondo cui nell’ipotesi di causa inscindibile per litisconsorzio necessario, l’impugnazione è ammissibile nei confronti di tutte le parti anche se sia stata notificata nel termine di legge soltanto nei riguardi di una di esse e sia, invece, tardiva nei confronti delle altre, perché, in tale ipotesi, l’impugnazione notificata oltre il detto termine assume il carattere di atto integrativo del contraddittorio (Cass. n. 1228/2000; conf. n. 10902/2001; n. 7761/2004; n. 20510/2004; n. 19963/2005).
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2702 c.c.e art. c.p.c. (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).
Al fine di negare l’autenticità della scheda i convenuti avrebbero dovuto proporre querela di falso.
Il motivo è infondato.
Come ricorda la medesima ricorrente nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, componendo un conflitto di giurisprudenza, hanno stabilito il seguente principio: la parte che contesti l’autenticità del testamento olografo non è tenuta a proporre querela di falso, ma “deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l’onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (sent. n. 12307/2015).
Quanto all’ulteriore rilievo proposto con il motivo in esame, e cioè che l’autenticità del testamento per cui è causa era stata riconosciuta con sentenza penale irrevocabile, è la stessa ricorrente ad ammettere che le altre parti in causa non avevano partecipato al processo penale: da ciò inidoneità della sentenza penale a esplicare efficacia di giudicato nel giudizio civile (Cass. n. 20252/2014).
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 216 c.p.c., comma 1,art. 217 c.p.c., comma 2art. 345 c.p.c.(art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5).
La corte d’appello ha negato l’utilizzabilità, quale scrittura di comparazione, di un diverso testamento olografo della defunta, contenente un legato, poiché l’autenticità della diversa scheda era sub iudice.
La ricorrente sostiene che il diverso testamento era stato impugnato per una diversa ragione e, quindi, vi era stato tacito riconoscimento della sua provenienza dalla defunta.
Il motivo è infondato.
La corte d’appello ha riconosciuto che quel testamento era stato impugnato non solo per incapacità naturale, ma “anche perché se ne assumeva la nullità per difetto di autografia”.
Occorre poi considerare che nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell’autenticità (Cass. n. 13844/1999; n. 5648/1984).
Le uniche eccezioni alla regola della libertà di prova concernono l’idoneità alla funzione di comparazione delle scritture private, la cui autenticità, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale (Cass. n. 5237/2004).
Quanto agli altri profili di censura proposti col motivo in esame (la mancata rinnovazione della consulenza tecnica sulle ulteriori scritture di comparazione indicate dall’attrice nella memoria depositata nel primo dei termini accordati dal tribunale ai sensidell’art. 183 c.p.c., comma 6), gli stessi investono aspetti rimessi ai poteri discrezionali del giudice di merito, che “in tema di consulenza tecnica d’ufficio, (…) non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto” (Cass. n. 22799/2017; conf. n. 17693/2013; n. 20227/2010).
Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 2697 c.c., degliartt. 61, 191 e 345 c.p.c..
È oggetto di censura il passaggio motivazionale della sentenza impugnata là dove la corte di merito rileva che l’appellante, attuale ricorrente, si era “astenuta dal sollecitare l’effettuazione di un’indagine (…) circa l’età del supporto cartaceo, che, se autentico, avrebbe dovuto essere stato compilato oltre quindici anni prima di un possibile accertamento peritale”.
La frase è intesa dalla ricorrente come se la corte di merito avesse posto a carico dell’attrice l’onere di dimostrare l’età del documento, trattandosi invece di “fatto” che spettava al consulente accertare nello svolgimento dell’incarico.
Il motivo è infondato.
Il rilievo oggetto di censura è privo di effettiva incidenza sulla decisione, interamente fondata sul positivo riscontro della non autenticità della scheda sulla base della consulenza tecnica.
È stato chiarito che “le argomentazioni ultronee, che non hanno lo scopo di sorreggere la decisione già basata su altre decisive ragioni, sono improduttive di effetti giuridici e, come tali, non sono suscettibili di censura in sede di legittimità” (Cass. 10420/2005).
In conclusione il ricorso è rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dellaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1-quater, della sussistenza dell’obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in Euro 3.200,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;
dichiara ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 23 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 3 settembre 2018

L’evoluzione del concetto di famiglia garantisce anche ai nonni ‘di fatto’ la frequentazione dei nipoti minorenni

Cass. civ., sez. I, 25 luglio 2018, n. 19780.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1. Con ricorso depositato il 3 novembre 2015, B.C. e P.D. chiedevano al Tribunale per i minorenni di Roma di riconoscere ai ricorrenti il diritto di mantenere rapporti significativi – interrotti o comunque resi assai difficoltosi dai genitori – con le nipoti minorenni B.B. e V., ai sensi dell’art. 317 bis c.c., con ogni conseguente statuizione di legge. Il Tribunale adito, con decreto del 5 aprile 2016, dichiarava il difetto di legittimazione in capo alla P. – in quanto seconda moglie del nonno e, quindi, non ascendente, a sua volta, delle minori – ed accoglieva la domanda proposta dal B..
2. Con decreto depositato il 28 giugno 2017, la Corte d’appello di Roma rigettava il reclamo incidentale della P. e del B., in punto legittimazione della prima al ricorso, ed accoglieva parzialmente il reclamo principale di B.F. e di S.G., genitori delle due bambine, riducendo il tempo di permanenza delle medesime presso il nonno. La Corte – pur dando atto della abituale frequentazione anche della P. da parte delle due bambine – reputava insuperabile la lettera dell’art. 317 bis c.c., che legittima all’azione solo gli “ascendenti”, ossia le persone legate alle minori da parentela in linea retta.
3. Per la cassazione di tale sentenza hanno, quindi, proposto ricorso B.C. e P.D. nei confronti di B.F. e di S.G., affidato a quattro motivi, illustrati con memoria ex art. 380 bis c.p.c., comma 1. I resistenti hanno replicato con controricorso. Gli intimati B.B., B.V. e Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. In via pregiudiziale, la Corte è tenuta ad affrontare – con rilievo d’ufficio, non avendo nessuna delle parti sollevato la questione, sottratto altresì alla regola espressa dall’art. 384 c.p.c., comma 3, (che impone al giudice di provocare il contraddittorio sulla questione rilevata d’ufficio), che si applica alle sole decisioni nel merito (Cass., 20/07/2011, n. 15964; Cass. Sez. U., 21/06/2007, n. 14385) – il dibattuto problema concernente l’ammissibilità del ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo, ex art. 739 c.p.c., nei confronti del decreto reso dal tribunale per i minorenni ai sensi dell’art. 336 c.c., espressamente richiamato dalla novellata norma dell’art. 317 bis c.c..
1.1. Orbene, secondo il tradizionale orientamento di questa Corte, i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c. (oggi richiamato, come dianzi detto, anche dall’art. 317 bis c.c.), configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, in quanto non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme. Con la conseguenza che detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze. Di talchè – secondo tale indirizzo – essi esulano dalla previsione dell’art. 111 Cost. e non sono, pertanto, impugnabili neppure con ricorso straordinario per cassazione (cfr. ex plurimis, Cass., 17/06/2009, n. 14091; Cass., 14/05/2010, n. 11756; Cass., 31/05/2012, n. 8778; Cass., 13/09/2012, n. 15341; Cass., i 22/09/2016, n. 18562).
Non era mancata in verità, anche in passato, qualche sporadica pronuncia di segno contrario, nella quale si era affermato che sono impugnabili con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 330 c.c. e quelli resi in via provvisoria ed urgente ex art. 333 c.c., in quanto incidono comunque – sia pure non in una procedura contenziosa – su posizioni di diritto soggettivo in conflitto (Cass. Sez. U., 09/01/2001, n.1; Cass., 16/06/1983, n. 4128; Cass., 07/11/1985, n. 5408). Ma l’indirizzo successivo si è subito affrettato a smentire la tesi, tornando a rinchiudersi a riccio nella prescelta opzione di considerare non ricorribili i decreti in parola, poichè mancanti del requisito della definitività e della intangibilità, riconoscibile ai soli provvedimenti aventi attitudine al passaggio in cosa giudicata.
1.2. E tuttavia, tale indirizzo non ha incontrato il consenso della dottrina assolutamente prevalente, che più volte si è espressa in senso fortemente critico al riguardo, per diversi ordini di ragioni.
Non si è mancato, anzitutto, di osservare che l’opzione interpretativa prescelta dall’indirizzo maggioritario della Corte Suprema non terrebbe conto della tendenziale definitività, rebus sic stantibus, dei provvedimenti in parola, essendo tutt’altro che scontata la possibilità di modificarli o revocarli anche ex tunc, in forza della mera rivalutazione delle circostanze preesistenti alla pronuncia. La limitazione – sostenuta da tale dottrina – della modifica e della revoca di detti provvedimenti alle sole sopravvenienze – o, al più, anche alle circostanze preesistenti, ma soltanto se non dedotte in precedenza dalla parte interessata – con la conseguente incisione sui decreti camerali esclusivamente ex 1 nunc, comporterebbe, pertanto, un’indiscutibile stabilità degli stessi, allo stato degli atti, aprendo la strada al ricorso ex art. 111 Cost.
Si è rilevato, poi, che il predetto orientamento di legittimità sarebbe inspiegabilmente ed irragionevolmente distonico rispetto a quello adottato dalla stessa Corte nella materia dell’affidamento dei minori, nella quale la ricorribilità per cassazione del provvedimenti emessi in sede di reclamo è pacifica, sebbene l’art. 337 quinquies c.c. e art. 710 c.p.c. lascino intravedere nel loro tenore letterale – ben più dei provvedimenti de potestate – una modificabilità e revocabilità “piene”.
Nell’ottica del bilanciamento degli interessi in gioco, si è, da ultimo, osservato che l’incisione dei provvedimenti in parola su diritti, anche costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 30 Cost.), e su status, renderebbe senz’altro preferibile ed auspicabile una soluzione più garantistica, che riconosca la possibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost..
1.3. L’impostazione tradizionale seguita dalla giurisprudenza di legittimità è stata, alla fine, sottoposta a revisione critica da questa Corte, che ha sostanzialmente recepito le summenzionate sollecitazioni provenienti dalla dottrina pressochè unanime.
Si è, per vero, affermato che – anche alla luce delle recenti modifiche apportate all’art. 38 disp. att. c.c. dalla L. n. 219 del 2012, che ha attribuito al giudice ordinario anche i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., “nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio”, con conseguente pacifica ammissibilità, in tal caso, del ricorso per cassazione – deve essere superato l’orientamento secondo il quale i provvedimenti “de potestate” che attengono alla compressione della titolarità della responsabilità genitoriale (ovvero i provvedimenti di decadenza o limitativi di cui, rispettivamente, agli artt. 330 e 333 c.c.), poichè vengono assunti nell’interesse del solo minore, a prescindere dalle richieste dei genitori, non sono idonei ad acquisire valenza di giudicato rebus sic stantibus. Con la conseguenza che il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., avverso il decreto emesso in sede di reclamo dalla Corte d’appello, deve essere dichiarato inammissibile.
Essendo indubitabile che il decreto adottato dal tribunale per i minorenni, con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, incide su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale, deve – per converso – ritenersi che tale provvedimento, emanato peraltro all’esito di un procedimento che si svolge con la presenza di parti processuali in conflitto tra loro, abbia attitudine al cd. giudicato rebus sic stantibus. Tale provvedimento non è, invero, nè revocabile nè modificabile, se non per la sopravvenienza di fatti nuovi, e non per la mera rivalutazione delle circostanze preesistenti già esaminate. Pertanto, dopo che la Corte d’appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., il decreto camerale – secondo l’orientamento innovativo in esame – acquista una sua definitività, ed è senz’altro impugnabile con il ricorso per cassazione che va, di conseguenza, ritenuto pienamente ammissibile (cfr. Cass., 29/01/2016, n. 1743; Cass., 29/01/2016, n. 1746; Cass., 21/11/2016, n. 23633).
1.4. Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che tale ultimo indirizzo – che assume uno specifico rilievo nella presente controversia, atteso il richiamo al procedimento camerale ex art. 336 c.c., operato dall’art. 317 bis dello stesso codice – debba essere confermato in questa sede, per le ragioni che si passa ad esporre.
1.4.1. Per intanto, va precisato che non si ravvisa la necessità d(rimettere l’esame della questione alle Sezioni Unite, considerato che l’indirizzo summenzionato -al quale si intende aderire – rappresenta, men che un’opzione interpretativa in contrasto con quella sostenuta in precedenza, piuttosto una rivisitazione dell’indirizzo tradizionale necessitata da ragioni obiettive, connesse alla menzionata novella dell’art. 38 disp. att., introdotta dalla L. 10 dicembre 2002, n. 219, art. 3, comma 1, nonchè alla mutata veste assunta dal minore nei procedimenti giurisdizionali che lo riguardano.
Ed invero, proprio con riferimento all’ipotesi – ricorrente nella specie- del procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti significativi con gli ascendenti, questa Corte ha – ormai da tempo – affermato che il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall’art. 315 bis c.c., introdotto dalla L. 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purchè abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento (Cass., 05/03/2014, n. 5097; Cass. Sez. U., 21/10/2009, n. 22238). Ebbene è di tutta evidenza che la mutata veste del minore, ormai “parte” del processo come le altre, nei giudizi che lo riguardano, vale a trasformare tali giudizi – ancorchè non contenziosi – in procedimenti che comunque dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse. Ed il rilievo trova una chiara conferma nella previsione secondo cui il genitore investito dalla richiesta di decadenza o di compressione della potestà (nel caso dell’art. 317 bis, il nonno), ed il minore ultradodicenne (ed anche infradodicenne, se capace di discernimento), devono essere sentiti e devono essere assistiti da un difensore (art. 336 c.c., commi 2 e 4).
1.4.2. Ciò posto, al fine di evidenziare le ragioni che inducono ad aderire all’orientamento più innovativo, va anzitutto osservato che, anche a voler restare aderenti al tenore letterale delle disposizioni che disciplinano l’affidamento dei minori e di quelle in materia di incisione sulla responsabilità genitoriale (ed oggi anche sul cd. diritto di visita dei nonni), risulta evidente che il dato testuale non rivela una maggior stabilità nelle misure sull’affidamento dei minori, di quanto non faccia per i provvedimenti de potestate. Nei primi, anzi, le formule usate nell’art. 710 c.p.c. e nell’art. 337 quinquies c.c. – del tutto generiche ed aspecifiche, quanto alle ragioni legittimanti la richiesta di revisione – fanno pensare a una revocabilità “piena”, mentre un riferimento alla stabilità rebus sic stantibus affiora piuttosto nell’art. 332 c.c. sul reintegro della responsabilità genitoriale, stante il riferimento testuale alla sopravvenuta cessazione delle ragioni per le quali la decadenza era stata pronunciata.
Eppure è pacifico – nella giurisprudenza di questa Corte – che il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale, concernenti – non soltanto le questioni patrimoniali – ma anche l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr., ex plurimis, Cass., 26/03/2015, n. 6132; Cass., 10/05/2013, n. 11218; Cass., 06/11/2006, n. 23673; Cass., 28/08/2006, 18627).
Ebbene, tale difformità di indirizzo – giustificata sulla base del rilievo che i provvedimenti de potestate non avrebbero l’attitudine ad assumere valenza di giudicato rebus sic stantibus, poichè non attinenti all’esercizio della potestà genitoriale come quelli in materia di affidamento, ma soltanto alla compressione della titolarità di tale responsabilità, e che la loro assunzione avverrebbe nell’esclusivo interesse del minore – non può più essere mantenuta.
1.4.3. Come ben ha rilevato la citata decisione di questa Corte n. 23633/2016, invero, sotto il primo profilo non si tiene conto del fatto che il più contiene il meno, “sicchè l’esercizio della responsabilità ben può essere regolato attraverso la sua (parziale o totale) compressione”. Sotto il secondo profilo, non si considera che anche nei giudizi di separazione, di divorzio, o promossi ai sensi dell’art. 316 c.c., “i provvedimenti concernenti l’affidamento dei minori sono assunti nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole”; e nondimeno, in siffatti giudizi, la ricorribilità per cassazione – come detto – non viene in alcun modo posta in discussione.
Ma vi è di più. La modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., introdotta dalla L. n. 219 del 2012, ha attribuito al giudice ordinario anche i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., “nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio”, con conseguente pacifica ammissibilità, in tal caso, del ricorso per cassazione. Ne discende che sarebbe oltremodo contraddittorio ed illogico – con evidenti ricadute sul piano costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.) – continuare ad attribuire ai soli provvedimenti emessi dal giudice ordinario in materia di affidamento dei figli minori l’attitudine al cd. giudicato rebus sic stantibus, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione, negando siffatta attitudine ai provvedimenti de potestate, emessi dallo stesso giudice, sebbene sia gli uni che gli altri siano soggetti a modifica o revoca solo in presenza di mutamenti delle circostanze.
Ed è di palese evidenza che tale differenziazione di regime giuridico dei provvedimenti in parola non potrebbe in alcun modo essere giustificata, in caso di provvedimenti ablatori o limitativi della potestà genitoriale (artt. 330 e 333 c.c.), o di provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 317 bis c.c., neppure per il fatto che si tratti di provvedimenti ordinariamente – al di fuori del caso suindicato – resi dal tribunale per i minorenni e non dal giudice ordinario, non potendo la giustificazione di una disparità di trattamento di tal fatta – che incide sul regime delle tutele in materia connotata da una particolare delicatezza – trovare un fondamento giuridico nella speciale competenza del suddetto organo giurisdizionale.
1.4.4. Ad ogni buon conto, la rilevanza degli interessi in gioco non consente la riduzione del problema all’analisi del solo dato letterale, ossia della portata e del tenore testuale delle norme in comparazione. Il nodo più importante da sciogliere risiede, infatti, nel bilanciamento degli interessi in una materia nella quale – come rilevato dalle decisioni nn. 1743, 1746 e 23633/2016 di questa Corte – si riscontra una significativa incidenza su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale. Di fronte a misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compressione del cd. diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità “a tutto campo”, che garantisca massima flessibilità ai provvedimenti, rischia di tradursi – per vero – in una continua ed altalenante revisione dei provvedimenti stessi ad opera dello stesso giudice, in una materia nella quale l’esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo particolarmente intenso, nell’interesse prioritario dei minori. Mentre un regime di revocabilità limitata – cui faccia seguito la possibilità di ottenere una pronuncia risolutiva della Coste Suprema, ai sensi dell’art. 111 Cost. – è decisamente più rispondente all’esigenza di certezza nei rapporti familiari.
1.4.5. Sotto tale ultimo profilo, non convince affatto l’affermazione – più volte operata dall’indirizzo tradizionale secondo cui i provvedimenti emessi ai sensi degli artt. 330 e ss. e 317 bis c.c. non sarebbero idonei ad acquistare l’autorità del giudicato, neppure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che essi esulano dalla previsione dell’art.111 Cost..
E’ bensì vero, infatti, che la disposizione dell’art. 742 cod. proc civ. – secondo cui i decreti emessi in camera di consiglio possono essere modificati o revocati in ogni tempo (con salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede, per effetto di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca) – nel consentire al giudice l’esercizio dello ius poenitendi, è evidentemente finalizzata ad escludere l’applicabilità ai procedimenti camerali del divieto del bis in idem, escludendo, in tal modo, che tali provvedimenti possano rivestire l’idoneità al giudicato formale e sostanziale (art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c.). E tuttavia, va osservato che la previsione dell’art. 111 Cost., comma 7 è stata da sempre interpretata fin dalla remota pronuncia di questa Corte del 30/07/1953, n. 2593 – nel senso che la ricorribilità per cassazione, al di là della forma del provvedimento, è ancorata alla natura decisoria del medesimo, ossia alla sua idoneità a definire una controversia su diritti soggettivi e status, ed alla definitività del provvedimento stesso, da intendersi non soltanto come attitudine al giudicato formale e sostanziale, ma anche come indisponibilità, nei suoi confronti, di rimedi (impugnatori ed oppositori) diversi dal ricorso straordinario per cassazione.
A tal riguardo, deve – pertanto – condividersi l’indirizzo interpretativo sostenuto da una consistente parte della dottrina, secondo la quale – proprio al fine di non sottrarre tale delicati provvedimenti ad un più immediato controllo garantistico della Corte Suprema, quale unico rimedio percorribile in materia – la possibilità della modifica e della revoca ex art. 742 c.p.c. è limitata alla valutazione dei soli vizi di merito o di legittimità sopravvenuti, con esclusione di una nuova valutazione di circostanze o fatti preesistenti. In altri termini, una volta decorsi i termini per il reclamo (art. 739 c.p.c.), o una volta che questo sia stato disatteso, il provvedimento camerale acquista una sua definitività (art. 741 c.p.c.), che può essere inficiata, sia per quanto concerne i vizi di merito – atteso che la cognizione del giudice del reclamo, nella materia della giurisdizione volontaria, finalizzata alla tutela anche di interessi pubblicistici e superindividuali, si estende anche alla opportunità o convenienza del provvedimento impugnato – sia per quanto concerne i vizi di legittimità, solo in presenza di specifiche sopravvenienze di fatto o di diritto.
In mancanza – come nel caso di specie – la acquisita stabilità del provvedimento (cd. giudicato rebus sic stantibus) può essere posta in discussione esclusivamente con il rimedio costituito dal ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.
1.6. Per tutte le ragioni esposte, dunque, il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., proposto nel caso di specie avverso il provvedimento emesso in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 739 c.p.c. e art. 336 c.c., deve ritenersi ammissibile.
2. Passando, quindi, all’esame del merito, va rilevato che, con il secondo e quarto motivo di ricorso – che rivestono un carattere preliminare rispetto agli altri – B.C. e P.D. denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 317 bis, 333, 336 e 337 ter c.c., artt. 2, 3, 24, 30 e 117 Cost., artt. 7 e 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e 24 della Carta di Nizza, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
2.1. I ricorrenti si dolgono del fatto che la Corte d’appello abbia ritenuto non legittimata P.D., seconda moglie di B.C., nonno paterno delle minori B.B. e V., a richiedere in giudizio – ai sensi dell’art. 317 bis c.c. – che venga salvaguardato il suo diritto a mantenere un rapporto significativo con le nipoti. Il giudice del reclamo – avverso il provvedimento di prime cure, che aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva della P., ed accolto il ricorso del B. – avrebbe, invero, erroneamente ritenuto che l’odierna ricorrente, non essendo una parente biologica delle minori, fosse sfornita della legittimazione ad attivare il procedimento ai sensi degli artt. 317 bis e 336 c.c., atteso che la prima delle suindicate disposizioni prevede che solo “gli ascendenti” – ossia i familiari in linea retta ascendente – hanno il “diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”.
La Corte territoriale – ad avviso degli istanti – non avrebbe, peraltro, tenuto conto del fatto che la centralità dell’interesse dei minori, sancita anche a livello Europeo, comporterebbe l’esigenza di valorizzare e proteggere il nucleo familiare, anche di fatto, sul quale i medesimi hanno fondato le loro relazioni affettive, nella specie costituito dal nonno e dalla di lui seconda moglie, come del resto evidenziato – in più punti della decisione – dalla stessa Corte d’appello nell’impugnato provvedimento. Il giudice di seconde cure avrebbe del tutto omesso di considerare, invero, il fatto – decisivo per la controversia – costituito dal rapporto affettivo e di frequentazione esistente tra le minori e la P., in forza del quale quest’ultima si è trovata a svolgere “un ruolo del tutto sovrapponibile a quello di una premurosa nonna biologica e come tale è stata ed è percepita dalle bambine” (p. 31 del ricorso).
2.2. Le censure sono fondate.
2.2.1. Va anzitutto rilevato che l’interesse al ricorso contrariamente all’assunto dei resistenti – deve ritenersi sussistente in capo ad entrambi i ricorrenti (anche al B. che ha visto accolta la sua domanda), essendo portatori entrambi – a prescindere dalla soccombenza – di un interesse a preservare le condizioni per l’armonica e serena crescita delle nipoti, derivanti dal mantenimento della frequentazione con il nucleo familiare, sia pure di fatto, con il quale le medesime erano abituate a rapportarsi.
2.2.2. Tanto premesso, va osservato che la Corte d’appello – nel pronunciarsi sul cd. diritto di visita dei nonni, previsto dall’art. 317 bis c.c. – ha fatto leva esclusivamente sulla lettera della norma, che recita: “Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni”. E siccome la P. – seconda moglie del B. – non è la nonna biologica delle due gemelline, B. e V., ne ha tratto la conseguenza che la medesima, in quanto non legata alle stesse da una rapporto di parentela, non sarebbe titolare, sul piano sostanziale, del diritto previsto dall’art. 317 bis c.c., e – di conseguenza – non sarebbe legittimata, sul piano processuale, ad azionarlo in giudizio.
Tale assunto non può essere condiviso, dovendo la norma succitata essere interpretata sistematicamente, alla luce delle disposizioni costituzionali (artt. 2 e 30 Cost.), Europee (art. 24 della Carta di Nizza) ed internazionali (art. 8 della CEDU), che formano il nuovo quadro normativo di riferimento multilivello (art. 117 Cost.), dal quale non si può prescindere nell’interpretazione della legge ordinaria nazionale.
2.2.3. In tale prospettiva, va osservato che, secondo la Corte EDU, l’articolo 8 della Convenzione (diritto al rispetto della vita privata e familiare) tende sostanzialmente a premunire l’individuo dalle ingerenze arbitrarie delle pubbliche autorità e può anche generare obblighi positivi inerenti a un “rispetto” effettivo della vita familiare. Il confine tra gli obblighi positivi e negativi derivanti per lo Stato da questa disposizione non si presta ad una definizione ben precisa; i principi applicabili sono comunque comparabili. In entrambi i casi, si deve avere riguardo, invero, al giusto equilibrio da garantire tra gli interessi concomitanti dell’individuo e della società nel suo insieme, tenendo conto in ogni caso che l’interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante e, a seconda della propria natura e gravità, può prevalere su quello dei genitori o degli altri familiari (Corte EDU, 09/02/2017, Solarino c. Italia).
Con specifico riferimento alla posizione dei nonni, la Corte Europea ha, poi, affermato che l’art. 8 CEDU ha essenzialmente lo scopo di premunire l’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri. Esso non si limita, peraltro, ad imporre allo Stato di astenersi da tali ingerenze, giacchè a tale impegno negativo possono aggiungersi obblighi positivi inerenti a un rispetto effettivo della vita privata o familiare. Questi possono implicare l’adozione di misure volte al rispetto della vita familiare nelle relazioni degli individui tra loro, tra cui la predisposizione di un “arsenale giuridico” adeguato e sufficiente per garantire i diritti legittimi degli interessati, nonchè il rispetto delle decisioni giudiziarie o delle misure specifiche appropriate. Questo “arsenale” deve permettere allo Stato di adottare misure idonee a riunire il genitore e il figlio, anche in caso di conflitto che oppone i due genitori, e lo stesso vale quando si tratta, come nel caso di specie, delle relazioni tra il minore e i nonni, dovendo lo Stato attivarsi per favorire la comprensione e la cooperazione di tutte le persone interessate, tenendo conto – in particolare – degli interessi superiori del minore e dei diritti conferiti allo stesso dall’articolo 8 della Convenzione” (Corte EDU, 20/01/2015, Manuello e Nevi c. Italia; Corte EDU, 07/12/2017, Beccarini e Ridolfi c. Italia).
Da ultimo, la Corte di Giustizia di Lussemburgo ha affermato che la nozione di “diritto di visita”, contenuta all’art. 1, paragrafo 2, lett. a), nonchè all’art. 2, punti 7 e 10, del Regolamento CE n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale), deve essere interpretata nel senso che essa comprende anche il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti minorenni. Sulla scorta del documento di lavoro della Commissione relativo al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale (COM 2001 166 definitivo), in data 27 marzo 2001, la Corte ha, per vero, osservato che il progetto del Consiglio d’Europa di convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori, riconosce il diritto per questi ultimi di intrattenere relazioni personali non soltanto con i loro genitori, ma anche con altre persone aventi legami familiari con loro, come i nonni. In definitiva, il legislatore dell’Unione ha scelto l’opzione secondo cui nessuna disposizione deve restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita, sempre che sia importante che il minore intrattenga relazioni personali con tali persone, dovendo comunque privilegiarsi “l’interesse superiore del minore” medesimo (Corte Giustizia, 31/05/2018, Valcheva c. Babanarakis).
2.2.4. Se, dunque, la giurisprudenza Europea succitata ha evidenziato la necessità di ampliare il più possibile i contatti del minore con persone appartenenti al suo nucleo familiare allargato, nella misura in cui tali relazioni si traducono in un beneficio per l’equilibrio psico-fisico del medesimo, è la nozione stessa di nucleo familiare ad essere stata rivisitata ed ampliata dalla giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Giustizio della U.E. Si è, invero, affermato – al riguardo – che la questione dell’esistenza o dell’assenza di una vita familiare è essenzialmente una “questione di fatto”, che dipende dalla sussistenza di legami personali stretti tra i soggetti che appartengono ad un certo nucleo familiare (Corte EDU, 13/06/1979, Marckx c. Belgio). Il concetto di “famiglia” di cui all’articolo 8 della Convenzione riguarda, infatti, le relazioni basate sul matrimonio ed anche altri legami familiari “de facto”, in cui le parti convivono al di fuori del matrimonio, o in cui altri fattori dimostrano che la relazione è sufficientemente stabile (Corte EDU, 24/01/2017 Grande Camera, Paradiso e Campanelli c. Italia; Corte EDU, 27/10/1994, Kroon e altri c. Paesi Bassi; Corte EDU, 18/12/1986, Johnston e altri c. Irlanda).
Nello stesso senso si è pronunciata, da ultimo, la Corte di Giustizia, con riferimento al caso di un cittadino dell’Unione che aveva esercitato la sua libertà di circolazione, recandosi e soggiornando in modo effettivo, conformemente alle condizioni di cui all’art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, in uno Stato membro diverso da quello di cui aveva la cittadinanza, e in tale occasione aveva “sviluppato o consolidato una vita familiare” con un cittadino di uno Stato terzo dello stesso sesso, al quale si era, poi, unito con un matrimonio legalmente contratto nello Stato membro ospitante.
La Corte ha affermato – in proposito – che, a norma l’art. 21, paragrafo 1, TFUE le autorità competenti dello Stato membro di cui il cittadino dell’Unione aveva la cittadinanza non potevano rifiutarsi di concedere un diritto di soggiorno sul territorio di detto Stato membro al suddetto cittadino di uno Stato terzo (dapprima compagno, poi, coniuge del primo), per il fatto che l’ordinamento di tale Stato membro non prevede il matrimonio tra persone dello stesso sesso, dovendo lo Stato destinatario della richiesta riconoscere comunque la stabile relazione affettiva venuta a crearsi tra il suo cittadino e l’altro soggetto, e non ostacolare il diritto di quest’ultimo di esercitare il diritto, sancito dall’art. 21, paragrafo 1, TFUE, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (Corte Giustizia, 05/06/2018, Coman e Hamilton).
2.2.5. L’accezione più ampia, attribuita dalla giurisprudenza Europea al concetto di “famiglia”, si ripercuote – com’è ovvio, stante la preminenza dell’interesse dei minori, sancita a livello internazionale – soprattutto sul rapporto dei genitori con i figli, in relazione al quale la Corte EDU non opera, tuttavia, alcuna distinzione tra legami di sangue e rapporti “sociali”, purchè connotati da una stabile relazione affettiva tra l’adulto ed il minore.
Nonostante l’assenza di un legame biologico e di un legame di filiazione giuridicamente riconosciuto dallo Stato convenuto, la Corte Europea ha, invero, ritenuto che possa esistere un vita familiare tra genitori affidatari che si siano presi cura di un minore per un certo periodo di tempo ed il minore in questione, sulla base degli stretti legami personali tra loro, del ruolo rivestito dagli adulti nei confronti del figlio e del tempo trascorso insieme (Corte EDU, 27/04/2010, Moretti e Benedetti c. Italia; Corte EDU, 17/01/2012, Kopf e Liberda c. Austria; Corte EDU, 24/01/2017, cit.).
2.2.6. Nella medesima prospettiva – di allargamento del concetto di famiglia nell’accezione di cui all’art. 8 CEDU e di tutela preminente dell’interesse dei minori, in conformità all’art. 24 della Carta di Nizza, secondo cui tutti gli atti relativi ai minori debbono privilegiare l’interesse preminente dei medesimi – si è, peraltro, sostanzialmente posta anche la giurisprudenza di questa Corte.
Si è, invero affermato che, in tema di adozione in casi particolari, la L. n. 183 del 1984, art. 44, comma 1, lett. d), integra una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante il concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti (non familiari) che se ne prendono cura; con l’unica previsione della “condicio legis” della “constatata impossibilità di affidamento preadottivo” (Cass., 22/06/2016, n. 12962; nello stesso senso, Cass., 20/06/2017, n. 15202, in cui si fa riferimento “all’esistenza di un nucleo familiare di fatto che vede la minore accudita in modo esemplare dalla madre biologica e dall’adottante (compagna della madre) alla quale la minore riconosce ruolo genitoriale”).
2.2.7. Tutto ciò premesso in via di principio, va rilevato che, nel caso di specie, la stessa Corte d’appello ha più volte operato – come esattamente dedotto dai ricorrenti – riferimenti del tutto significativi al fatto che le minori avessero una frequentazione abituale con entrambi i nonni. Il decreto menziona, invero, il fatto che le bambine trascorrevano del tempo “dai nonni”, nella cui abitazione vi è perfino una stanza destinata alle nipoti, piena di giochi, e che nella casa degli stessi vi sono diverse “foto raffiguranti i nonni con le nipoti” (p. 5). La Corte ha fatto, inoltre, riferimento anche alla disponibilità dei genitori – sia pure con le modalità da essi imposte, ossia esclusivamente in loro presenza – “a far vedere le bambine ai nonni” (p. 6), atteggiamento certamente significativo di un riconoscimento dell’esistenza di un interesse affettivo reciproco tra la coppia di anziani e le due bambine.
Il giudice di seconde cure ha affermato, infine, che “non sono state dedotte nè sono emerse ragioni specifiche indicative della necessità che il B. e la moglie non abbiano contatti con le minori, se non la conflittualità esistente tra padre e figlio” (p. 6), ed ha stabilito che il nonno possa incontrare le nipoti e “tenerle con sè, nel suo nucleo familiare(…)” (p. 7), ma non ne ha tratto la logica conseguenza che fosse necessario preservare tale nucleo familiare consentendo anche alla P. – ancorchè non sia una “nonna biologica” delle bambine – di agire in giudizio per ottenere il riconoscimento del suo diritto a mantenere rapporti significativi con le nipoti. E’, di conseguenza, necessario che la delicata vicenda oggetto del presente procedimento venga approfonditamente riesaminata dalla Corte territoriale, alla luce dei principi di diritto, nazionale ed Europeo, in precedenza esposti.
2.3. Per tali ragioni, pertanto, le doglianze in esame devono essere accolte.
3. Restano assorbiti il primo (omessa pronuncia sull’attivazione, anche ufficiosa, da parte del giudice di secondo grado, del procedimento ex art. 333 c.p.c.) ed il terzo motivo di ricorso (nullità dell’impugnato decreto sotto i profili sopra esposti), formulato, a detta degli stessi istanti, per mera completezza.
4. L’accoglimento del secondo e quarto motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto: “i provvedimenti che incidono sul diritto degli ascendenti ad instaurare ed a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., nel testo novellato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, art. 42, al pari di quelli ablativi della responsabilità genitoriale emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., hanno attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicchè il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7″; “alla luce dei principi desumibili dall’art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, dall’art. 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dagli artt. 2 e 30 Cost., il diritto degli ascendenti, azionabile anche in giudizio, di instaurare e mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, previsto dall’art. 317 bis c.c., cui corrisponde lo speculare diritto del minore di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti, ai sensi dell’art. 315 bis c.c., non va riconosciuto ai soli soggetti legati al minore da un rapporto di parentela in linea retta ascendente, ma anche ad ogni altra persona che affianchi il nonno biologico del minore, sia esso il coniuge o il convivente di fatto, e che si sia dimostrato idoneo ad instaurare con il minore medesimo una relazione affettiva stabile, dalla quale quest’ultimo possa trarre un beneficio sul piano della sua formazione e del suo equilibrio psicofisico”.
5. Il giudice di rinvio provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo e quarto motivo di ricorso; dichiara assorbiti il primo e terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2018.

Nelle cause di divorzio e separazione il giudice può adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari (come anche negare l’audizione) per la migliore protezione dei minori

Cass. civ. Sez. I, 24 agosto 2018, n. 21178
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da C.S., rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dall’Avv.to Stefano Gallarato del Foro di Torino, ed elettivamente domiciliato in corso Duca degli Abruzzi n. 16 in Torino, presso lo studio del difensore, che ha pure indicato recapito PEC;
– ricorrente –
contro
D.E.M.A., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale stesa in calce al controricorso, dall’Avv.to Antonina Scolaro del Foro di Torino, la quale ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima, in corso Re Umberto n. 28 in Torino;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1460 del 17/06/2015, pronunciata dalla Corte d’Appello di Torino e pubblicata il 25/07/2015;
udita la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio.
la Corte osserva:
Svolgimento del processo
le questioni oggetto del presente giudizio attengono alla quantificazione dell’importo dell’assegno paterno, dovuto a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, nonché alla mancata audizione di un figlio di età minore, ma ormai prossimo a divenire maggiorenne.
Il Tribunale di Ivrea, con sentenza del 15.2.2012, ha pronunciato la separazione dei coniugi, originariamente richiesta dalla moglie, rigettando la domanda di addebito introdotta dal marito. Ha affidato alla madre entrambi i figli minori, due maschi nati rispettivamente il 31.12.2000 e l’1.5.1999, – quest’ultimo oramai divenuto maggiorenne, pertanto – prevedendo che gli incontri con il padre si svolgessero secondo modalità protette e fissando un assegno, quale contributo del padre per il mantenimento dei figli, pari a complessivi Euro 350,00 mensili.
Proponeva appello il marito e, per quanto ancora di interesse, insisteva per la dichiarazione di addebito della separazione alla moglie, contestando pure l’affidamento dei figli alla sola madre.
Nel corso del giudizio di secondo grado veniva prevista, e poi incrementata, la facoltà di libera frequentazione dei figli con il padre. La Corte territoriale non ammetteva le prove testimoniali articolate dalle parti, e stimava inopportuno procedere all’ascolto dei minori, ritenendo che gli stessi fossero oggetto di pressioni da parte di entrambi i genitori, come riferito dagli specialisti che li seguivano.
Conordinanza del 14.11.2014, la Corte di merito disponeva l’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori e, preso atto che il figlio maggiore intendeva frequentare la scuola presso il Comune di residenza del padre, ne disponeva il collocamento prevalente presso di lui.
La Corte d’Appello poi, definendo il grado di giudizio, confermava l’affidamento condiviso dei figli ai genitori. Disponeva il ricollocamento del figlio maggiore presso la madre. Fissava in Euro 350,00 il contributo mensile paterno per il mantenimento di ciascun figlio ritenendo, tra l’altro, potersi riconoscere valore indiziario ad una relazione investigativa prodotta dalla difesa della moglie, che stimava potesse concorrere a far ritenere che il reddito a disposizione del marito fosse maggiore del dichiarato, consistente in una pensione pari ad Euro 960,00 mensili circa.
Avverso la decisione della Corte d’Appello di Torino ha proposto ricorso il marito, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso la moglie.
Motivi della decisione
1.1. – Con il primo motivo di ricorso l’impugnante, dichiarando di proporre la propria censura ai sensidell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta la violazione o falsa applicazione degliartt. 345 e 356 c.p.c., in conseguenza dell’acquisizione, nel corso del secondo grado del giudizio, di una relazione investigativa tardivamente prodotta dalla controparte, cui la Corte territoriale ha attribuito valore indiziario ai fini della stima dei redditi del deducente e della conseguente quantificazione dell’assegno di cui è stato onerato per il mantenimento dei figli.
1.2. – Mediante il secondo motivo di impugnazione il ricorrente, proponendo la propria censura ai sensidell’art. 360, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., contesta il “difetto di motivazione” cui è conseguita la “nullità del procedimento di secondo grado per mancata audizione del minore”, ai sensi dell’art. 337 octies c.c..
2.1. – Con il primo motivo di ricorso, l’impugnante censura la Corte di merito per aver acquisito e ritenuto utilizzabile per la decisione, nell’ambito della quale ha attribuito alla stessa un significativo rilievo indiziario, una relazione investigativa privata circa la sua partecipazione ai redditi di una impresa di famiglia, prodotta soltanto in sede di precisazione delle conclusioni nel grado di appello, non “vallata da esame testimoniale del redattore e nell’assenza del necessario contraddittorio. Osserva il ricorrente che l’ammontare del contributo mensile per il mantenimento dei figli di cui risulta ora onerato è stato raddoppiato dalla Corte territoriale, rispetto a quanto deciso in primo grado, proprio sulla base della prova documentale consistente nella relazione investigativa, che non avrebbe potuto essere utilizzata perché acquisita in violazione delle norme procedurali di cuiall’art. 345 c.p.c., comma 3, eart. 356 c.p.c..
Afferma l’impugnante, inoltre, che l’odierna controricorrente non ha chiarito in alcun modo cosa le abbia impedito di produrre una simile relazione in precedenza, nel corso del primo o secondo grado del giudizio. Il ruolo di “coadiuvante” svolti da ricorrente nella impresa di famiglia, richiamato dalla Corte d’Appello sulla base della relazione investigativa acquisita, peraltro, era già stato esaminato nel primo grado del giudizio, nel corso del quale erano state anche disposte ed espletate le indagini di polizia tributaria sui redditi, sul patrimonio e sul tenore di vita delle parti. Dalla stessa relazione la Corte territoriale ha desunto che il reddito del C. non si limita alla percezione di una modesta pensione, risultando proprietario di unità immobiliari. La Corte di merito afferma pure, sempre sul fondamento della relazione investigativa, che l’odierno ricorrente “ha a disposizione un’auto BMW”, sintomo rivelatore di una non indifferente capacità patrimoniale.
Il motivo di ricorso si appalesa infondato, in considerazione delle esigenze e finalità pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali della prole, che sono sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti, ed in virtù delle quali è fatto sempre salvo il potere del giudice di adottare d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio di merito, tutti i provvedimenti necessari per la migliore protezione dei figli, ivi compresi quelli di attribuzione e determinazione del quantum del contributo di mantenimento da porre a carico del genitore non affidatario (cfr. Cass. sez. 1^, sent. 13.01.2004, n. 270; Cass. sez. 1^, sent. 22.06.1999, n. 6312). E’ orientamento consolidato e condivisibile di questa Corte di legittimità, e si intende pertanto assicurarvi continuità, quello secondo cui “laL. n. 898 del 1970,art.6, comma 9”, così “comel’art. 155 c.c., comma 7, in materia di separazione, disponendo che i provvedimenti relativi all’affidamento dei figli e al contributo per il loro mantenimento possono essere diversi rispetto alle domande delle parti o al loro accordo, ed emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice, opera una deroga alle regole generali sull’onere della prova, attribuendo al giudice poteri istruttori di ufficio per finalità di natura pubblicistica”, con la conseguenza che le domande delle parti non possono essere respinte in relazione al profilo della mancata dimostrazione degli assunti sui quali si fondano e che i provvedimenti da emettere, da parte del giudice, devono essere ancorati ad una “adeguata verifica delle condizioni patrimoniali dei genitori e delle esigenze di vita dei figli esperibile anche di ufficio”: Cass. sez. 1^, sent. 12.12.2005, n. 27391. La Suprema Corte, del resto, ha avuto pure modo di chiarire che “laL. n. 898 del 1970,art.5, comma 9- il quale stabilisce che, in caso di contestazioni, il tribunale dispone indagini sui redditi e patrimoni delle parti, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria – ed il successivo art. 6, comma 9 – il quale dispone che i provvedimenti in materia di contributo per il mantenimento dei figli minori debbono essere emessi dopo l’assunzione di mezzi di prova dedotti dalle parti o disposti d’ufficio dal giudice – introducendo il potere di disporre indagini ed assumere mezzi di prova” (anche) “d’ufficio, hanno operato una chiara deroga alle regole generali sull’onere della prova, la quale importa che le istanze delle parti relative al riconoscimento ed alla determinazione dell’assegno divorzile o del contributo di mantenimento non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate” (Cass. sez. 1^, sent. 03.07.1996, n. 6087), tutte quelle volte che il giudice sia comunque in condizione di desumere aliunde l’attendibilità del dato (anche se) prospettato dalla parte.
Il motivo di ricorso risulta, pertanto, inammissibile.
2.2. – Il ricorrente contesta con il secondo motivo di ricorso, invocando la violazione dell’art. 337 octies c.c., che la Corte d’Appello non ha provveduto a disporre l’audizione dei minori, nel riformare nuovamente la disciplina dell’affido e la collocazione dei figli, nel senso di fissare il collocamento anche del primogenito presso la madre, nonostante questi avesse mostrato di voler vivere con il padre.
Innanzitutto occorre evidenziare il difetto di rigore in cui incorre la parte nella redazione del motivo, mediante il quale contesta vizi eterogenei (nullità della sentenza, vizio di motivazione, configurando, invero, anche una pretesa violazione di legge). In ogni caso, la motivazione circa la mancata audizione dell’allora minore viene fornita dalla Corte territoriale. Scrive infatti quest’ultima che, “con provvedimento in data 11.7.2014”, era stato “rilevato l’evidente disagio e condizionamento in cui si trovavano i minori”, e ciò induceva a ritenere “inopportuno procedere all’audizione dei medesimi…” (sent. C. d’A., p. 5). Non solo:, proprio in riferimento al figlio Federico, ora maggiorenne, in relazione al quale la critica del ricorrente più specificamente si concentra, la Corte di merito ha rilevato come “il riscontro nell’aggiornamento richiesto al Servizio di Psicologia imponga di ripristinare la collocazione di Federico presso la madre… la decisione si fonda sull’evidente condizionamento dei minori che non può, evidentemente, trovare rimedio nell’audizione dei medesimi bensì soltanto nella valutazione tecnica da parte di professionista che interpreti, autenticamente, adesioni e rifiuti” (sent. C. d’A., p. 7 s.). Del resto la Suprema Corte ha già avuto occasione di precisare che, proprio in tema di separazione personale tra coniugi, l’audizione del minore… – direttamente da parte del giudice ovvero, su mandato di questi, mediante gli uffici di un consulente o del personale dei servizi sociali – costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l’esame manifestamente superfluo o in contrasto con l’interesse del minore (Cass. sez. I, sent. n. 19327 del 29/09/2015). Nel caso di specie il minore è stato sentito dagli specialisti del Servizio di psicologia che lo seguivano e ne hanno riferito all’Autorità giudiziaria, e la Corte territoriale ha chiaramente esplicitato le ragioni per le quali appariva inopportuna l’audizione diretta da parte del giudice.
Ai chiari argomenti proposti dalla Corte territoriale, il ricorrente non propone una critica specifica, ed in relazione a questo profilo il motivo di ricorso, per il resto infondato, deve essere dichiarato inammissibile.
In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come quantificate in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso proposto da C.S., che condanna al pagamento delle spese di lite in favore di D.E.M.A., e le liquida in complessivi Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Dispone, ai sensi delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52, comma 5, che, in caso di riproduzione per la diffusione della presente decisione, le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei soggetti menzionati siano omessi.

La casa coniugale cade in comunione anche se acquistata con denaro del genitore di uno dei coniugi

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1 La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza 29.12.2016, ha respinto il gravame proposto da G.M. contro la sentenza di primo grado (n. 553/09 del Tribunale di Ascoli Piceno) che a sua volta aveva respinto le domande da lui proposte contro il coniuge separato V.I. in contraddittorio con la società venditrice Virgili Costruzioni srl (dichiararsi nullo ed inefficace l’atto di compravendita relativo all’acquisto della comproprietà di un immobile da parte dell’ex coniuge per non avere corrisposto il prezzo; dichiararsi nullo il dissimulato atto di donazione dal marito alla moglie per mancanza di forma; dichiararsi l’esclusiva proprietà del bene in capo all’attore).
2 Contro tale sentenza il G. ricorre per cassazione a cui resiste con controricorso la V.. La società venditrice non ha svolto difese.
3 Il relatore ha proposto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.
Il ricorrente ha depositato una memoria.

Motivi della decisione
Con unico complesso motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 “nullità della sentenza e del procedimento. Error in procedendo e violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per illogicità e contraddittorietà della motivazione”.
Deduce ancora ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 “errata o falsa applicazione dell’art. 179 c.c., lett. b e art. 115 c.p.c. o in subordine dell’art. 1417 c.c.”. Sostiene il ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare che il bene non rientrava nella comunione tra i coniugi perchè oggetto di donazione indiretta della madre in favore del figlio, come peraltro riscontrato a pag. 3 della sentenza e ha trascritto il contenuto della seconda memoria ex art. 183 c.p.c., comma 6 con cui si deduceva, anche attraverso il deposito di assegni, la fornitura, da parte della madre, del danaro necessario all’acquisto e si chiedeva di provare per testi la circostanza.
Il motivo, nella parte in cui denunzia l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, è inammissibile.
Come chiarito dalle sezioni unite, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629830; v. anche Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 Rv. 645828;).
Nel caso si specie si è certamente al di fuori di tale ipotesi estrema perchè la motivazione non solo esiste materialmente, ma non è nè apparente nè caratterizzata da affermazioni inconciliabili, essendosi la Corte di merito limitata a rilevare, sul tema della donazione indiretta del bene dalla madre al figlio, che in primo grado non era stata proposta nessuna domanda in tal senso, aggiungendo, poi, che la donazione da madre a figlio in procinto del matrimonio si riferiva a somme di danaro (v. pag. 3 sentenza impugnata). Quindi è fuori luogo il richiamo all’art. 132 c.p.c., n. 4.
Per il resto la censura è infondata.
La violazione di una norma di diritto comporta un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione (v. tra le varie, Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016 Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171; Sez. 5, Sentenza n. 8315 del 04/04/2013 Rv. 626129; Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010 Rv. 612745; più di recente, v. anche Sez. 2 -, Ordinanza n. 20964 del 08/09/2017 Rv. 645246 in motivazione).
Ebbene, nel caso in esame la critica mossa dal ricorrente non investe affatto la ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge denunziate e quindi non pone nessun problema interpretativo, nel senso sopra indicato, delle norme sull’oggetto della comunione tra coniugi, sulla donazione o sulla simulazione, ma riguarda, molto più semplicemente, l’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: si tende insomma a sostenere che l’appartamento, in quanto frutto di donazione indiretta da madre a figlio, non rientrasse nella comunione legale, ma la Corte d’Appello, lungi dal riconoscere “l’intervenuta donazione indiretta dell’immobile dalla madre al figlio” (così in ricorso a pag. 7), ha al contrario rilevato (v. pag. 3) che una tale domanda non era stata proposta al giudice di primo grado (circostanza che il ricorso non è in grado di smentire, non essendo certamente sufficienti le richieste istruttorie formulate nella seconda memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c.).
In ogni caso – come già detto – la Corte del merito ha accertato che la donazione tra madre e figlio aveva riguardato solo una somma di danaro da utilizzare per l’acquisto della casa familiare e che il figlio, impiegando tale somma nell’acquisto da condividere con la futura moglie, ha in tal modo donato a questa il 50% della proprietà consentendone l’intestazione alla medesima (v. pag. 3).
L’apprezzamento della Corte di merito, in linea con i principi che regolano la forma delle donazioni indirette (non necessità dell’atto solenne, ma sufficienza del rispetto della forma prescritta per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità), non è pertanto censurabile.
In conclusione, il ricorso va respinto con addebito di spese alla parte soccombente.
Considerato infine che il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, a carico del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.

L’Avvocato può ricevere le somme del cliente anche senza specifica autorizzazione contenuta nella procura alle liti

Cass. civ., sez. III, 25 settembre 2018, n. 22544.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo
1. La società F.G., Finanziaria Generale S.p.a. (d’ora in poi, “F.G.”) ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 490/13 del 5 novembre 2013 della Corte di Appello di Perugia che accogliendo l’appello principale proposto dal Ministero della Giustizia avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia n. 692/08 del 9 giugno 2008 e respingendo, invece, quello incidentale dell’odierna ricorrente – rigettava la domanda risarcitoria da essa F.G. avanzata nei confronti del predetto Ministero.
2. Riferisce, in punto di fatto, di aver convenuto innanzi al Tribunale perugino l’Avv. D.V. ed il Ministero della Giustizia, sul presupposto di aver affidato, al primo, una procura generale alle liti per atto notarile, priva, però, del potere di incassare e rilasciare quietanze, documento attraverso la cui esibizione il legale aveva, nondimeno, ottenuto – dalla cancelleria dell’ufficio esecuzioni del Tribunale del capoluogo umbro – diversi mandati di pagamento, per un importo complessivo di Euro 346.700,75, oltre accessori, e ciò in relazione a diverse procedure esecutive nelle quali essa F.G. risultava creditrice.
Lamentando che l’Avv. D. avesse illegittimamente trattenuto tali somme e che la condotta omissiva e gravemente negligente dei funzionari di cancelleria si ponesse in rapporto di diretta causalità col danno da essa subito, l’odierna ricorrente conveniva in giudizio, oltre al suddetto legale, il Ministero della Giustizia.
Riunito al descritto giudizio altro radicato – innanzi a quello stesso ufficio giudiziario – da essa F.G., in qualità di rappresentante processuale della società Banca dell’Umbria 1462 S.p.a., relativo a fatto di identico tenore (ovvero l’incasso, attraverso le medesime modalità e dunque in asserito difetto del potere di incassare e rilasciare quietanze, dell’importo di Euro 18.807,36, spettante alla predetta società all’esito di procedura esecutiva), l’allora parte attrice vedeva parzialmente soddisfatta la propria pretesa. L’adito Tribunale, infatti, condannava – per quanto qui ancora di interesse – al risarcimento del danno patrimoniale, nella misura di Euro 365.308,11 (comprensiva della somma dovuta alla società Banca dell’Umbria 1462 S.p.a.), oltre che il D., anche il Ministero, quantunque, quest’ultimo, limitatamente al minore importo di Euro 260.740,21 (incluso sempre quanto dovuto alla società testè menzionata), accogliendo l’eccezione di parziale prescrizione del diritto azionato, avanzata dal Ministero.
Proposto gravame principale da quest’ultimo, mentre F.G. chiedeva, con appello incidentale, la riforma della sentenza impugnata in punto prescrizione, la Corte perugina, accogliendo il primo e respingendo il secondo, riformava parzialmente la pronuncia del giudice di prime cure, escludendo la responsabilità del Ministero.
A tale esito essa perveniva – secondo la prospettazione dell’odierno ricorrente – sul rilievo che dall’interpretazione della suddetta procura generali alle liti, condotta alla stregua dei canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 c.c., comma 2, e art. 1367 c.c., si ricaverebbe che “il pagamento effettuato verso il D. avesse effetto liberatorio ai sensi dell’art. 1188 c.c., comma 1”.
3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la F.G., svolgendo sei motivi.
3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – è dedotta “violazione e falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c., comma 2”.
Si rileva che, secondo quanto confermerebbe la giurisprudenza di legittimità, tra gli atti che comportano la disposizione del diritto in contesa – e che, come tali, necessitano, ai sensi della norma testè richiamata, del conferimento di mandato speciale – rientrerebbero anche la riscossione dei crediti ed il rilascio delle rispettive quietanze, sicchè un difensore, ove non sia espressamente munito del potere di compierli, opererebbe come falsus procurator, con la conseguenza che il pagamento effettuato in suo favore non avrebbe efficacia liberatoria, secondo quanto previsto dall’art. 1188 c.c., comma 2.
Nondimeno, la sentenza impugnata, pur riconoscendo che la procura generale alle liti rilasciata all’Avv. D. non contemplasse espressamente il potere di incassare i crediti di F.B., nell’affermare che talune espressioni in essa contenute varrebbero a qualificare il legale come indicatario di pagamento (rilevando in tal senso, in particolare, il riconoscimento allo stesso della facoltà di compiere “quant’altro sia opportuno e necessario nell’interesse della società F.G. S.p.a. o dei suoi mandanti”, nonchè l’aggiunta del periodo “il tutto con dichiarazione di avere per rato e valido l’operato dei nominati procuratori senza bisogno di ulteriori atti di ratifica e/o conferma”), avrebbe violato l’art. 84 c.p.c., comma 2.
3.2. Il secondo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), – deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1188 c.c., comma 1”.
Si contesta la sentenza impugnata, laddove la Corte di Appello ha ricondotto la fattispecie sottoposta al suo vaglio nell’alveo della norma suddetta, considerando il D. non come difensore, bensì come indicatario dei pagamento.
Un esito, questo, che si fonda – secondo la ricostruzione che la ricorrente propone del decisum della Corte perugina – su di un “duplice ordine di argomenti”.
In primo luogo, la necessità di interpretare alla stregua del principio della conservazione del contratto, ex art. 1367 c.c., le clausole contrattuali già sopra indicate; difatti, dette clausole, “non potendo stabilire una ratifica anticipata”, varrebbero, da un lato, “ad estendere l’ambito dei poteri rappresentativi” del legale, nonchè, dall’altro, “a qualificare il D. quale indicatario a ricevere il pagamento”.
In secondo luogo, lo stesso comportamento delle parti (destinato ad assumere rilievo ex art. 1362 c.c., comma 2) confermerebbe detta circostanza, rilevando, in tal senso, la condotta tenuta in sede processuale da F.G., giacchè essa – a fronte dell’affermazione del Ministero, tesa ad evidenziare come l’odierna ricorrente avesse, in passato, ricevuto pagamenti dal D. senza obiezioni di sorta – non avrebbe contestato di aver ricevuto i pagamenti, ma solo di non aver avanzato rimostranze. Nella stessa prospettiva, ovvero di un’interpretazione della procura che tenga conto del comportamento delle parti, rileverebbe l’impegno assunto dal legale – con scrittura del 20 ottobre 1992 – a versare nel più breve tempo possibile gli importi incassati, giacchè esso confermerebbe che l’intento originario delle parti era nel senso di consentirgli di incassare dalle cancellerie quanto dovuto da F.G.. La sentenza impugnata, difatti, afferma che la vicenda in esame si pone “al di fuori dei rapporti di rappresentanza, essendo la posizione giuridica del D. da qualificare quale adiectus solutionis causa anche a prescindere da un rapporto di rappresentanza (processuale)’; rilevando in tale prospettiva il “rapporto di indicazione all’incasso che ha fonte nella nota del 21.10.1992”, anche in ragione del fatto che “il conferimento di un mandato a riscuotere un credito non è soggetto a particolari forme”.
Ciò premesso, la ricorrente rileva che neppure le controparti hanno sostenuto che il D. si qualificasse, presso la cancelleria del Tribunale di Perugia, come mero indicatario di pagamento, invocando la convenzione del 21 ottobre 1992, di talchè la sentenza impugnata, operando tale ricostruzione, avrebbe “falsamente applicato ad una fattispecie attinente il qualificato rapporto parte/difensore le regole destinate a disciplinare il rapporto tra il debitore e l’indicatario”.
3.3. Il terzo motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – deduce “violazione dell’art. 1363 c.cv.”, nonchè, subordinatamente, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, identificato con la “espressione “nell’ambito delle suddette attività” contenuta nella procura generale alle liti”.
Secondo la ricorrente, la Corte di Appello avrebbe contravvenuto al criterio della “interpretazione complessiva delle clausole”, nel compiere l’operazione ermeneutica che l’ha indotta a trarre, dalla citata procura generale alle liti, anche la qualificazione del D. come indicatario di pagamento. Essa, infatti, avrebbe ignorato che l’espressione “nel sopra delineato ambito”, pure presente nel documento, “riferisce e limita alle sole attività delegate” (e non oltre esse) “la facoltà di fare quanto altro opportuno e necessario”, consentendo così “di porre in essere quelle attività materiali ed esecutive, oggettivamente implicite nei poteri conferiti e che, come tali, non richiedono nè ratifica, nè conferma”, in tal senso dovendosi intendere la frase “senza bisogno di ratifica e/o conferma”, pure presente nel documento.
Inoltre, l’omesso esame di tale espressione – che avrebbe imposto un’interpretazione restrittiva dei poteri del D., incompatibile con quella, opposta, invece adottata – configura, secondo la F.G., un palese vizio di motivazione, con tutte le relative conseguenze.
3.4. Il quarto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – ipotizza “violazione o falsa applicazione dell’art. 1367 c.c.”.
Assume la ricorrente che le clausole della procura, nell’interpretazione da essa proposta, lungi dall’essere prive di senso e/o effetto, hanno semplicemente una portata più limitata rispetto a quella ipotizzata nella sentenza impugnata, donde la dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 1367 c.c., laddove si è ritenuto che il principio di conservazione degli atti sia destinato a regolare anche l’ipotesi in cui vi siano due diverse interpretazioni, (ma) entrambe con un proprio senso ed un proprio effetto.
3.5. Con il quinto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 3) – si ipotizza, rispettivamente, “nullità della sentenza per violazione dell’art. 345 c.p.c.”, nonchè, in via subordinata e alternativa, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, identificato “nella tardiva produzione della nota D./FG s.p.a. del 21.10.1992”.
La ricorrente, muovendo dalla constatazione che l’impugnata sentenza ha qualificato come “tardiva” la produzione – in sede di gravame – del suddetto documento, si duole del fatto che abbia ricostruito anche in base ad esso quello che ha assunto essere l’intento originario delle parti (ovvero, individuare nell’Avv. D. anche un adiectus solutionis causa), addirittura riconoscendo, anzi, in quella convenzione la fonte del potere di incassare conferito al legale; di qui l’ipotizzata violazione dell’art. 345 c.p.c. e la conseguente nullità della sentenza.
In alternativa, si ipotizza che tale riconoscimento sia frutto dell’omesso esame del fatto che la produzione del relativo documento risulta avvenuta tardivamente, donde il lamentato vizio di motivazione.
3.6. Infine, con il sesto motivo – proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 3) – si ipotizza, rispettivamente, “nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1”, nonchè, in via subordinata e alternativa, “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.
Il motivo si appunta sull’affermazione della Corte di Appello secondo cui il conferimento al D. della qualità di indicatario di pagamento sarebbe comprovato anche dal comportamento processuale delle parti, e segnatamente dal fatto che essa F.G. non ha contestato di aver ricevuto le somme incassate dal legale, ma solo di aver avanzato rimostranze.
Lamenta, al riguardo, l’odierna ricorrente che il principio di non contestazione presuppone che siano state dedotte circostanze specifiche, mentre, nella specie, nè il D. nè il Ministero (come, del resto, neppure la sentenza impugnata) hanno chiarito quali siano “le somme incassate”, come confermerebbe il fatto che, il secondo, ha cercato di produrre in giudizio, tardivamente, quietanze relative a versamenti effettuati, al legale, dalle cancellerie, ulteriori rispetto a quelli oggetto di causa. D’altra parte, nessuno dei due convenuti avrebbe dedotto – nè, tanto meno, provato – che anche uno solo dei pagamenti effettuati dalla cancellerie (sia quelli indicati in citazione, sia quelli diversi di cui alla documentazione tardivamente prodotta dal Ministero) sia stato riversato dal D. ad essa F.G..
3.7. Nel concludere, dunque, per l’accoglimento del ricorso, la F.G. evidenzia che, in relazione alla questione già oggetto del suo appello incidentale (quella concernente la prescrizione parziale del suo diritto a conseguire il risarcimento del danno), nulla osta a che questa Corte possa decidere nel merito, trattandosi di questione di diritto.
Assume, in particolare, l’erroneità della statuizione del giudice di appello che ha qualificato la responsabilità del Ministero come aquiliana, “non ravvisandosi l’esistenza di alcun vincolo contrattuale tra le parti”.
In senso contrario rileva che, nella specie, sussisteva un obbligo specifico del Ministero di pagare ad essa F.G. le somme ottenute dalle esecuzioni immobiliari, come confermerebbe, del resto, lo stesso riferimento – contenuto nella sentenza impugnata – all’art. 1189 c.c. (recte: 1188), che facendo riferimento ad un “creditore” e un “debitore” presuppone l’esistenza di una relazione tra le parti preesistente al danno.
A tale esito, ovvero al riconoscimento della natura contrattuale della responsabilità del Ministero (con le debite conseguenze in tema di prescrizione del diritto al risarcimento di essa F.G.), conducono secondo la ricorrente – due alternativi rilievi. Per un verso, la constatazione che la giurisprudenza di legittimità circoscrive i casi di responsabilità aquiliana della P.A. alle sole ipotesi in cui ricorra una condotta della stessa la cui idoneità lesiva possa esplicarsi, indifferentemente, nei nei confronti della generalità dei cittadini, ovvero un’evenienza da escludersi nel caso di specie, visto che solo essa F.G. poteva risentire (come ha, effettivamente, risentito) un danno dal contegno tenuto dai funzionari della cancelleria del Tribunale di Perugia. Per altro verso, invece, potrebbe trovare applicazione, nel caso in esame, la fattispecie della responsabilità da “contatto sociale”.
4. Sopravvenuto il fallimento della F.G., si costituiva per la curatela, con comparsa del 21 novembre 2016, il nuovo difensore, che ha rinnovato – nei riguardi del Ministero della Giustizia – la notificazione del ricorso, che la società in bonis aveva compiuto presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, e non presso l’Avvocatura Generale, ribadendo quanto in precedenza dedotto e richiesto.
5. Ha resistito, con controricorso, alla descritta impugnazione il Ministero della Giustizia, chiedendone la declaratoria di inammissibilità e, comunque, il rigetto.
Quanto, in particolare, al primo e al secondo motivo, se ne assume l’infondatezza sul rilievo che la procura alle liti può conferire, come accaduto nella specie, il potere di ricevere il pagamento, senza che ciò escluda il potere di rappresentanza.
In ordine, invece, al terzo ed al quarto motivo, ne è eccepita, innanzitutto, l’inammissibilità, atteso che l’interpretazione degli atti di autonomia privata costituisce un’indagine di fatto affidata al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, ove immune da vizi logici o da errori di diritto. Nella specie, poi, la ricorrente – lungi dall’evidenziare insufficienze o aporie intrinseche al ragionamento ermeneutico – si è limitata a prospettare, inammissibilmente, una diversa (e ad essa più favorevole) interpretazione delle clausole della procura alle liti. Nel merito, peraltro, si ribadisce che quella accolta dalla Corte di Appello costituirebbe l’unica soluzione interpretativa razionale.
Sul quinto motivo si rileva che la conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata, circa la qualità di indicatario di pagamento posseduta dal D., non si fonda – per espresso riconoscimento della Corte perugina, che ha ritenuto, difatti, tardiva siffatta produzione documentale – sulla convenzione del 21 ottobre 1992, presa in considerazione solo in ultima istanza e come elemento idoneo a corroborare la conclusione già raggiunta.
Infine, in relazione al sesto motivo, si ribadisce che il D. ha riscosso svariati crediti per conto di F.G., per un lungo arco di tempo, in difetto di qualsiasi rimostranza e senza che l’odierna ricorrente abbia mai contestato di avere ricevuto dal legale altri pagamenti. All’uopo il Ministero evidenzia di aver dedotto, con l’atto di appello, di essere riuscito a ritrovare – solo dopo il deposito della sentenza di prime cure – “documentazione comprovante il pagamento di altri crediti della F.G. s.p.a. riscossi dall’Avv. D. negli anni 1994-95-9698 e 2001”, sicchè esso avrebbe analiticamente indicato, diversamente da quanto assume il ricorrente, quali siano le somme incassate, senza contestazione alcuna da parte di F.G..

Motivi della decisione
6. Il ricorso non è fondato (recte: entrambi i ricorsi non sono fondati).
6.1. In limine, peraltro, deve affermarsi che è idonea ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza impugnata la rinnovazione della notificazione del ricorso, operata dalla curatela del fallimento F.G. su autonoma iniziativa, avendo essa constatato che quella originaria era stata compiuta presso l’Avvocatura Distrettuale di Perugia e non presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
Come evidenziato dalla stessa ricorrente, opera, nella specie, il principio secondo cui la “nullità della notifica del ricorso per cassazione è sanabile in forza della rinnovazione della notifica, sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare” (da ultimo, Cass. Sez. Lav., sent. 18 ottobre 2016, n. 710, Rv. 638230-01; nello stesso senso Cass. Sez. 5, sent. 27 settembre 2011, n. 19702, Rv. 619311-01; Cass. Sez. 5, sent. 14 maggio 2004, n. 9242, Rv. 572885-01).
6.2. Nondimeno, sebbene ammissibile, il ricorso proposto dalla società F.G., e poi dalla curatela, deve essere rigettato.
6.2.1. Non fondati risultano il primo ed il secondo motivo, suscettibili di trattazione unitaria data la loro stretta connessione.
Al riguardo, occorre muovere dalla constatazione che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il “procuratore ad litem, se non è specificamente autorizzato, non è legittimato a riscuotere le somme dovute al proprio cliente ed a liberare il debitore” (Cass. Sez. 3, sent. 24 aprile 1971, n. 1199, Rv. 351351-01; Cass. Sez. 3, sent. 9 settembre 1998, n. 8927, Rv. 518729-01). Ciò non toglie, tuttavia, che pur in difetto di una specifica autorizzazione ad operare come rappresentante del creditore, rinvenibile nella già citata procura notarile ad lites, la legittimazione del D. a riscuotere i crediti di F.G. potesse trovare titolo – come ha correttamente ritenuto la Corte perugina – nel conferimento di un autonomo potere, ex art. 1188 c.c., comma 1, di ricevere la prestazione, quale mero indicatario di pagamento.
Nota è, infatti, la differenza tra le due figure, giacchè – come ha da tempo affermato questa Corte – l’art. 1188 c.c., “dopo avere enunciato la regola che il pagamento deve essere fatto al creditore, consente che questi può commettere anche ad altri soggetti di ricevere la prestazione, secondo il principio per cui la titolarità di un diritto non ne implica la necessaria gestione da parte del titolare, il quale ben può affidarla ad altri”; orbene, “il fatto che la legge distingua tra rappresentante e soggetto (espressamente o tacitamente) indicato dal creditore implica, poi, che la designazione del secondo (denominato anche adiectus solutionis causa) avviene al di fuori di un rapporto di rappresentanza in senso tecnico, come si ricava logicamente dal fatto che le due categorie di soggetti sono indicate distintamente” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 23 giugno 1997, n. 5579, Rv. 505372-01).
Ne deriva, dunque, che a prescindere dall’esistenza di un (espresso) potere di riscuotere la prestazione conseguente alla sua posizione di procuratore ad lites, l’Avv. D. potesse porsi come indicatario di pagamento, come ha ritenuto la sentenza impugnata, senza, pertanto, che il giudice di appello sia incorso in alcuna violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84 c.p.c., comma 2, e art. 1188 c.c., comma 1.
6.2.2. Non fondati sono anche i motivi terzo e quarto.
Essi censurano la decisione della Corte umbra laddove nell’interpretare il testo della procura notarile rilasciata al legale – ha ritenuto che la stessa si ponesse come fonte (anche) della legittimazione dell’Avv. D. a ricevere il pagamento, con effetto solutorio nei riguardi del soggetto obbligato.
Sul punto, come ha esattamente osservato in udienza il sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, deve muoversi dal rilievo che la procura ad litem “è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui all’art. 1367 c.c. e art. 159 c.p.c., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell’atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile l’interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell’ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità” (così Cass. Sez. 1, sent. 12 ottobre 2006, n. 21924, Rv. 594608-01; nello stesso senso anche Cass. Sez. 3, sent. 21 gennaio 2011, n. 1419, Rv. 615705-01).
Orbene, proprio l’operatività – anche in tale ambito – dei principi relativi all’ermeneutica contrattuale comporta, pertanto, la necessità di fare applicazione di quanto enunciato, in siffatta materia, da questa Corte.
Va, dunque, qui ribadito che “la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui all’art. 1362 c.c. e ss., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi” – come, invece, avvenuto nel caso di specie – “nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poichè quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l’altra” (così, da ultimo, Cass. Sez. 3, sent. 28 novembre 2017, n. 28319, Rv. 646649-01).
D’altra parte, non appare destinata a miglior sorte neppure la censura – articolata, in particolare, con il terzo motivo di ricorso – di omesso esame di un “punto” decisivo, identificato, come dianzi illustrato, nella “espressione “nell’ambito delle suddette attività” contenuta nella procura generale alle liti”.
In proposito, infatti, è sufficiente notare che “l’omesso esame della questione relativa all’interpretazione del contratto” (ovvero, come nella specie, di un atto ad esso equiparabile) “non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), in quanto l’interpretazione di una clausola negoziale non costituisce “fatto” decisivo per il giudizio, atteso che in tale nozione rientrano gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi” (Cass. Sez. 3, sent. 8 marzo 2017, n. 5795, Rv. 643401-01).
6.3. Non suscettibili di accoglimento, infine, risultano il motivo quinto e sesto.
Essi, a tacer d’altro, non colgono l’effettiva ratio decidendi che sorregge la sentenza impugnata. La decisione della Corte perugina, infatti, nel ritenere che l’Avv. D. rivestisse la posizione di un mero adiectus solutionis causa, ha attribuito rilievo sia al contenuto della procura notarile alle liti, sia alla situazione di fatto esistente, ritenendo integrata, pertanto, “un’indicazione di pagamento per facta concludentia”.
Orbene, lungi dall’investire tale statuizione, i motivi in esame ipotizzano la violazione del divieto di nova in appello, ovvero del principio di “non contestazione”, attribuendo importanza dirimente ad aspetti – l’efficacia della nota integrativa del 21 ottobre 2012 (della quale, peraltro, la sentenza impugnata ha affermato espressamente di non voler tenere conto) e del silenzio serbato da F.G. in ordine ai pagamenti ricevuti – che assumono, invece, nel ragionamento del giudice di appello rilievo del tutto ancillare.
Va, pertanto, fatta applicazione del principio secondo cui la “proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4), con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio” (Cass. 6-1., ord. 7 settembre 2017, Rv. 645744-01).
7. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente – e, per essa, ormai, della curatela fallimentare della società F.G., Finanziaria Generale S.p.a. – a rifondere al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.
8. A carico della ricorrente, atteso l’integrale rigetto della proposta impugnazione, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi, condannando la curatela fallimentare della società F.G., Finanziaria Generale S.p.a. a rifondere al Ministero della Giustizia le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 10.000,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, all’esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 22 dicembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2018.

In presenza della scientia fraudis è ammissibile l’azione revocatoria del trasferimento di un immobile avvenuto in ottemperanza agli accordi di separazione

Cass. civ. Sez. III, 5 luglio 2018, n. 17612
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28420/2015 proposto da:
M.M.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BRIZZOLARI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RAMONA INGLETTO giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
CIICAI SOC COOP, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIANO MARZOCCHI BURATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA TREBBI GIORDANI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
C.G.;
– intimato –
Nonché da:
C.G., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA BRUNO giusta procura speciale autenticata dall’Ambasciata d’Italia in Bucarest il 18/12/2015 rep. n. (OMISSIS);
– ricorrente incidentale –
contro
CIICAI SOC COOP in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 29, presso lo studio dell’avvocato MARIANO MARZOCCHI BURATTI, rappresentata e difesa dall’avvocato ISABELLA TREBBI GIORDANI giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
M.M.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2533/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2018 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto,
che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Svolgimento del processo
che:
1. La Corte di Appello di Bologna, con sentenza n. 2533/2014, ha integralmente confermato la sentenza n. 4732/2009 con la quale il Tribunale di quella stessa città – dichiarata l’inammissibilità della domanda formulata dal consorzio attoreo CIICAI in sede di memoria exart. 183 c.p.c., comma 5 (in quanto nuova) e della domanda riconvenzionale di condanna, formulata in via subordinata da parte convenuta M.M.A. nei confronti dell’altro convenuto, suo coniuge separato, C.G. (in quanto priva di collegamento oggettivo con la domanda principale) – aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti del Consorzio CIICAI, della compravendita – di cui all’atto a ministero notaio Ventre in data 16/8/2000, intercorsa tra il C. (parte alienante) e la M. (parte acquirente) – avente ad oggetto la quota di un mezzo dell’appartamento ad uso civile abitazione, con posto auto in uso esclusivo, sito in (OMISSIS).
2. M.M.A. ricorre avverso la suddetta sentenza, articolando 5 motivi.
Resistono sia il Consorzio che il C.. Quest’ultimo propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a 5 motivi, ai quali resiste a sua volta il Consorzio con controricorso.
In vista dell’odierna udienza presenta conclusioni scritte il Procuratore Generale il quale chiede il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Presentano memorie la ricorrente principale M., il controricorrente ricorrente incidentale C. e la contro ricorrente società cooperativa CIICAI. I primi due contestano entrambi le conclusioni del PM; mentre la società CIICAI, oltre a controdedurre rispetto al ricorso principale ed al ricorso incidentale, allega documentazione relativa al giudizio di sospensiva della sentenza impugnata (nel quale si era costituita opponendosi all’istanza di sospensione, poi respinta dalla Corte territoriale che ha rimesso a questa Corte la liquidazione delle relative spese processuali).

Motivi della decisione
che:
1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale sono entrambi inammissibili.
Invero, l’art. 360 bis c.p.c., introdotto dallaL. n. 69 del 2009(entrata in vigore il 4/7/2009 e, pertanto, applicabile alle controversie, quali la presente, nelle quali il provvedimento impugnato mediante ricorso per cassazione sia stato pubblicato o depositato successivamente a detta data), al primo comma numero 1, prevede che il ricorso per cassazione è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa.
E le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19051 del 2010, pronunciando in ordine all’interpretazione di detta norma, hanno precisato che sussiste la manifesta infondatezza del ricorso quando, al momento della pronuncia, la decisione di merito, si presenta conforme alla propria giurisprudenza ed il ricorso non prospetta argomenti per modificarla.
Tanto si verifica per l’appunto nel caso di specie per le ragioni di seguito indicate.
2. Manifestamente infondati sono il primo ed il quarto motivo di ricorso principale, che per ragioni di connessione si trattano congiuntamente.
2.1. Con il primo motivo la M. denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 2901, commi 1 e 3.
Si lamenta che la Corte territoriale, incorrendo nei vizi denunciati, ha commesso i seguenti due errori di diritto:
a) non ha considerato che la vendita, oggetto dell’azione revocatoria, costituiva atto dovuto, in quanto, da un lato era mero atto esecutivo dell’accordo intercorso tra lei ed il coniuge prima del 29/6/2000 e, dall’altro, aveva la funzione di consentire al C. di pagare il pregresso debito di 15 milioni delle vecchie Lire per il mancato mantenimento suo e delle figlie;
b) ha ritenuto che lei fosse consapevole del preteso pregiudizio per le ragioni creditorie del Consorzio sulla base del contenuto di un colloquio telefonico da lei avuto nel mese di luglio 2000 con tale D.M., responsabile del Consorzio (nel corso del quale colloquio lei avrebbe detto che il C., dopo le forniture, si era dileguato), senza considerare che, per giurisprudenza consolidata, la sussistenza del requisito del consilium fraudis deve essere valutato con riferimento al momento di compimento dell’atto (e, quindi, nella specie, prima del 29/6/2000, data nella quale le parti si erano impegnate rispettivamente a vendere e ad acquistare la quota del 50% di proprietà del C.).
In definitiva, secondo la ricorrente, la Corte territoriale è incorsa nel vizio denunciato nella parte in cui l’ha ritenuta consapevole dell’effetto pregiudizievole che il contratto di compravendita avrebbe avuto per le ragioni del Consorzio creditore, senza considerare che detto contratto era atto esecutivo dell’accordo sulla separazione consensuale ed era stato concertato prima del 29/6/2000, quando cioè lei non poteva essere consapevole della fornitura e, tanto meno, delle intenzioni del marito in merito al pagamento della stessa.
2.2. Con il quarto motivo denuncia, sempre in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901 c.p.c., degliartt. 150,158, 191 e 2751 c.c., nonché degliartt. 3, 29, 30 e 31 Cost..
Richiamando dottrina, deduce la irrevocabilità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito degli accordi di separazione o diverso, in quanto “riconducibili a negozi di adempimento di un obbligo di particolare rilievo costituzionale dove il profilo della doverosità assorbe quello della frode”: quanto precede tanto più nel caso di specie nel quale lei aveva rinunciato all’assegno di mantenimento che le era stato riconosciuto in occasione dei provvedimenti presidenziali ed era intervenuta compensazione di parte del prezzo (nella misura di 15 milioni delle vecchie Lire) con il debito del marito per contributi di mantenimento non versati nel precedente periodo di allontanamento dalla casa coniugale.
In definitiva, secondo la ricorrente, gli atti esecutivi di accordi tra coniugi in sede di separazione consensuale, aventi carattere solutorio/compensativo degli obblighi nascenti dal matrimonio, dovrebbero essere ritenuti irrevocabili, come pure dovrebbe essere ritenuto tale l’atto di divisione/liquidazione della casa coniugale in comunione assegnata alla moglie in sede di separazione (ove questo sia stato effettuato per un prezzo congruo, come nel caso in esame e senza alcun scopo fraudolento da parte dei coniugi).
2.3. E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le più risalenti, le sent. nn. 657/1994, 2270/1993, 2788/1991 e 3940/1984) il principio per cui ciascun coniuge ha il diritto di condizionare il proprio assenso alla separazione a un soddisfacente assetto dei rapporti patrimoniali, nonché quello per cui “i rapporti patrimoniali tra i coniugi separati hanno rilevanza solo per le parti, non essendovi coinvolto alcun pubblico interesse, per cui essi sono pienamente disponibili e rientrano nella loro autonomia privata” (sent. n. 6424/1987).
D’altronde, oltre che il generale principio dell’autonomia privata, sono indicativi dell’ammissibilità di atti negoziali traslativi tra i coniugi o ex coniugi:l’art. 711 c.p.c., comma 3, che – con riguardo alla separazione consensuale – prevede che nel processo verbale deve darsi atto delle “condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole”; l’art. 4, comma 16 (già comma 13), L. divorzio, che – con riguardo allo scioglimento del vincolo matrimoniale – fa riferimento alle “condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici”; l’art. 5, comma 8 L. divorzio, secondo il quale – se vi è “accordo” – è possibile corrispondere l’assegno divorzile periodico in un’unica soluzione.
In base alla lettura coordinata delle predette disposizioni ed alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, l’espressione “condizioni della separazione”, contenutanell’art. 711 c.p.c., comma 5, va intesa non soltanto in senso soggettivo, ma anche oggettivo. In altri termini, “condizioni della separazione” non sono soltanto quelle “regole di condotta” destinate a scandire il ritmo delle reciproche relazioni per il periodo successivo alla separazione o al divorzio, ma anche tutte quelle pattuizioni alla cui conclusione i coniugi intendono comunque ancorare la loro disponibilità per una definizione consensuale della crisi coniugale; e, tra queste ultime, l’assetto, il più possibile definitivo, dei propri rapporti economici, con la liquidazione di tutte le “pendenze” ancora eventualmente in atto (cfr. sent. n. 5473/2006).
Proprio con detta ultima sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che: “gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzioni patrimoniali da parte dell’uno nei confronti dell’altro e concernenti beni mobili o immobili, non risultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico riferimento ai tratti propri della “donazione”, e – tanto più per quanto può interessare ai fini di una eventuale loro assoggettabilità all’actio revocatoria di cuiall’art. 2901 c.c.- rispondono, di norma, ad un più specifico e più proprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell’evento di “separazione consensuale” (il fenomeno acquista ancora maggiore tipicità normativa nella distinta sede del divorzio congiunto), il quale, sfuggendo – in quanto tale – da un lato alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sè, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato proprio dalla dissoluzione delle ragioni dell’affettività), e dall’altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto), svela, di norma, una sua “tipicità” propria la quale poi, volta a volta, può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cuiall’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale (Sez. 3, Sentenza n. 5473 del 14/03/2006, Rv. 589660-01).
Atti traslativi tra coniugi (ed ex coniugi) possono perfezionarsi non soltanto in sede giudiziale (nel verbale di separazione giudiziale redatto nel corso dell’udienza exart. 711 c.p.c., oppure in quello di comparazioni davanti al collegio nella procedura divorzile su domanda congiunta ai sensi dell’art. 4, comma 16 legge divorzio), ma anche in sede stragiudiziale, frequentemente (ma non solo) in adempimento di un impegno a trasferire assunto in sede giudiziale.
In tal caso, l’obbligazione assunta dinanzi al giudice di operare un trasferimento, mobiliare o immobiliare, trova esecuzione attraverso un apposito atto di attuazione (c.d. negozio traslativo con causa esterna), a struttura bilaterale.
Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., oltre alla già citata sent. n. 3747/2006, le sentenze nn. 11342/2004 e 9117/1999) l’inadempimento dell’obbligazione di trasferire trova rimedio giudizialenell’art. 2932 c.c..Vero è che la formulazione letterale di detta norma rende quest’ultima applicabile solo in presenza di un obbligo “a concludere un contratto” (e non di un “obbligo a trasferire”); come pure è vero che la stessa sfocia in una sentenza che produce gli effetti “del contratto non concluso” (e non di un “trasferimento non attuato”). Tuttavia, la norma già da tempo conosce applicazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 2301/1994, 1583/1982) nella fattispecie previstadall’art. 1706 c.c., comma 2 (in cui l’obbligazione di ritrasferire i beni al mandante deve essere attuata non in forza di un contratto, ma con un negozio traslativo di esecuzione del mandato). Pertanto, la sentenza exart. 2932 c.c., ben può assumere funzione sostitutoria degli effetti che sarebbero dovuti scaturire dall’atto traslativo rimasto ineseguito (anche nel caso in cui si escluda la natura preliminare dell’impegno a trasferire concluso in sede di separazione consensuale o di divorzio su domanda congiunta).
Proprio questa Sezione ha avuto modo di precisare di recente (sentenza n. 1144 del 22/01/2015, Rv. 634380-01) che è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazionedell’art. 2901 c.c., comma 3.
E già in passato era stato affermato che l’esperibilità dell’azione revocatoria non trova ostacolo: né nell’avvenuta omologazione dell’accordo di separazione, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione; né nell’ipotetica inscindibilità di tale pattuizione dal complesso delle altre condizioni della separazione; né, infine, nella circostanza che il trasferimento immobiliare o la costituzione del diritto reale minore siano stati pattuiti in funzione solutoria dell’obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell’obbligo in sè, di fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (sent. 12 aprile 2006 n. 8516; nonchè sent. 26 luglio 2005 n. 15603).
Facendo buon governo dei principi che precedono, la Corte di appello di Bologna ha correttamente escluso la natura di atto dovuto all’alienazione della quota immobiliare in base agli accordi di separazione; ed ha rilevato che la vendita dell’immobile era da inquadrarsi, per espressa ammissione della ricorrente, in un “accordo tra i coniugi per separare definitivamente le loro vite, compresi i rapporti patrimoniali”. Contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, la Corte ha tenuto in considerazione il contesto complessivo nel quale l’atto di trasferimento era stato stipulato, ma, si ribadisce, ha ritenuto che tale collegamento non implicava necessariamente né l’onerosità del suo trasferimento e neppure la sua configurabilità come atto dovuto (con conseguente revocabilità dell’intervenuto trasferimento immobiliare).
D’altronde, nel caso di specie, secondo l’insindacabile accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, la merce è stata consegnata anche alla M. il 15/6/2000, cioè in data anteriore sia al trasferimento dell’immobile (che è stato trascritto in data 16/8/2000) che all’accordo tra i coniugi (raggiunto all’udienza del 22/9/2000), ragion per cui l’alienazione della quota immobiliare è comunque successiva al sorgere del credito del Consorzio contro ricorrente.
La Corte territoriale ha dunque correttamente ritenuto sussistente la scientia fraudis, sul presupposto che: a) agli atti di causa vi era riscontro documentale del fatto che la M. si era recata nel giugno 2000 presso il Consorzio a ritirare merce, quanto meno in parte ordinata dal marito; b) la stessa M. aveva portato al Consorzio la dichiarazione dei redditi del coniuge. Da tali dati obiettivi la Corte di appello ha desunto che la M. era a conoscenza della posizione debitoria del marito nei confronti del Consorzio, nonché dell’attenzione di quest’ultimo alla verifica della solvibilità del C..
3.In via subordinata, con il secondo motivo, la M. denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Si lamenta che la Corte territoriale non ha considerato due fatti decisici e controversi tra le parti. Precisamente: a) il fatto che in data antecedente al 29/6/2009 esisteva già un accordo sulle condizioni della separazione, accordo che comprendeva la compravendita in esame, che sarebbe stata stipulata il successivo 19/8/2000. Dato cronologico questo, secondo la ricorrente, fondamentale e decisivo: sia ai fini della valutazione della compravendita come atto dovuto ed esecutivo di precedente accordo; sia ai fini della valutazione della sua inconsapevolezza, al momento della concertazione con il marito della compravendita di parte della casa coniugale, del pregiudizio per le ragioni della Cooperativa creditrice; b) la circostanza della parziale compensazione del prezzo (limitatamente alla somma di 15 milioni delle vecchie Lire) con il pregresso debito maturato nei suoi confronti dal C. per omesso mantenimento delle figlie relativamente all’anno 1997.
L’inammissibilità del motivo consegue al fatto che la ricorrente non tiene conto della circostanza che, ai sensi della nuova formulazionedell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 19 dicembre 2014 – il controllo sulla motivazione può investire soltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale sussiste nelle sole ipotesi di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, sicchè il sindacato sulla motivazione è possibile solo con riferimento al parametro dell’esistenza e della coerenza, non anche con riferimento al parametro della sufficienza (Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 08053 e 08054; v. anche Cass. 08/10/2014, n. 21257).
In realtà, il motivo attiene a profili di fatto e tende ad ottenere da questa Corte di legittimità un nuovo giudizio in contrapposizione a quello formulato nel caso di specie da entrambi i giudici di merito, peraltro in maniera conforme e ben superiore al c.d. minimo costituzionale.
Il motivo è anche manifestamente infondato in quanto non risulta che alla data del 29 giugno 2000 i coniugi avessero già raggiunto un accordo sul futuro trasferimento del cespite immobiliare.
4. Con il terzo motivo, denuncia, sempre in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, violazione e falsa applicazionedell’art. 2901 c.c., sotto il profilo dell’elemento oggetto dell’azione revocatoria (id est, l’eventus damni).
Si lamenta che la Corte territoriale ha errato nel ritenere che il suo acquisto dal marito della quota del 50% della casa coniugale comportava un eventus damni per le ragioni creditorie del Consorzio, in quanto detta casa costituiva l’unica proprietà immobiliare del C., potendosi/dovendosi considerare al contrario addirittura vantaggiosa detta operazione per il patrimonio del C. (che, per plurime ragioni, vedeva così aumentate le proprie capacità finanziarie di pagare l’intero debito del Consorzio); in particolare, la modificazione del patrimonio del C. – derivante, da un lato, dalla vendita della sua quota indivisa del 50% della casa coniugale e, dall’altro, dall’incasso del prezzo e dallo sgravio dell’assegno di mantenimento, non era nel suo complesso tale da aggravare la situazione patrimoniale del C. rispetto a quella preesistente.
Si lamenta altresì che la Corte territoriale l’ha ritenuta consapevole di detto (insussistente) pregiudizio per le ragioni creditorie del consorzio, senza considerare che le condizioni economiche della separazione (tra cui la compravendita) non potevano a lei apparire svantaggiose per il patrimonio del marito (che otteneva la liquidazione della sua quota, altrimenti non utilizzabile, e l’eliminazione dell’assegno di mantenimento della moglie e delle figlie).
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, Sentenza n. 1896 del 09/02/2012, Rv. 621268-01), a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito, che può consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una modificazione qualitativa di esso.
A questo proposito, la sostituzione di un immobile con il denaro derivante dalla compravendita comporta di per sé una rilevante modifica qualitativa della garanzia patrimoniale, in considerazione della maggiore facilità di cessione del denaro.
Tale principio è stato correttamente applicato dalla Corte territoriale nel caso di specie, nel quale il bene immobile alienato è l’unico bene immobile di proprietà del debitore.
5. In via subordinata, in caso di conferma dell’accoglimento della domanda riconvenzionale ex adverso proposta, con il quinto ed ultimo motivo denuncia, sempre in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degliartt. 36 e 40 c.p.c.,dell’art. 2902 c.c.,art. 24 Cost.eart. 111 Cost., comma 2, nonchè dell’art. 6 par. 1 della Convenzione CEDU. Si lamenta che la Corte territoriale ha confermato l’inammissibilità della domanda riconvenzionale che lei aveva proposto, sia pure in via subordinata, nei confronti del C. per ottenere la restituzione del prezzo pagato e, comunque, il risarcimento dei danni subiti per effetto dell’accoglimento della domanda revocatoria. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la connessione della domanda riconvenzionale rispetto alla domanda principale deve essere valutata dal punto di vista processuale (e non sostanziale), nel senso che a dover essere connesse tra loro sono le azioni (e non le domande). La Corte, dunque, aveva errato nel valutare la possibilità del simultaneus processus sulla base dell’identità del rapporto sostanziale, mentre avrebbe dovuto valutarlo sulla base della connessione processuale: se l’origine del litisconsorzio necessario nell’azione revocatoria trae origine anche dall’azione di rivalsa spettante al terzo acquirente nei confronti del debitore alienante, secondo la ricorrente, anche alla luce delle richiamate norme costituzionali (inerenti il diritto di difesa e ad una ragionevole durata del processo) risulta del tutto illegittimo ed irragionevole ritenere che l’azione di rivalsa possa considerarsi estranea alla domanda revocatoria ed impedire che sia proposta ed esaminata nello stesso processo.
Il motivo è manifestamente infondato, in quanto, in via generale, l’azione riconvenzionale, come è noto, per essere ammissibile, deve dipendere da fatti che siano genericamente collegati con i fatti costitutivi della domanda principale o con i fatti estintivi o impeditivi o modificativi già introdotti nella causa sotto forma di eccezione. In altri termini, la domanda riconvenzionale, ampia il rapporto processuale instaurato dall’attore con la proposizione di un’autonoma domanda che deve dipendere dal titolo già dedotto in giudizio dall’attore ovvero da quello che già appartiene alla causa quale mezzo di eccezione. La dipendenza dal titolo si intende riferita a qualsiasi rapporto o situazione giuridica nella quale sia ravvisabile un “collegamento obiettivo” tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere consigliabile il simultaneus processus in ordine alle due domande.
Tanto correttamente non è stato ravvisato nel caso di specie, nel quale le domande, proposte in via riconvenzionale dalla M. nei confronti del C., non dipendono dal titolo dedotto in giudizio dal Consorzio; e neppure appartengono al titolo dedotto in giudizio come mezzo di eccezione, in quanto non è ravvisabile alcun collegamento obiettivo tra l’azione revocatoria proposta dal Consorzio e la domanda della M. di condanna del C. al pagamento del credito dalla stessa vantato.
Pertanto, in applicazione di detti principi, la Corte territoriale ha correttamente non ammesso la domanda riconvenzionale di pagamento, formulata in via subordinata dalla ricorrente (quale terza acquirente) nei confronti del venditore-debitore, osservando che l’atto di disposizione del proprio patrimonio, che era stato operato dal debitore, era atto al quale il creditore era del tutto estraneo e rispetto al quale non era configurabile alcun “rapporto trilaterale”. Così valutando, la Corte d’appello ha confermato la decisione del giudice di primo grado, in punto di completa estraneità del Consorzio ad un rapporto contrattuale intervenuto nell’ambito di una dinamica involgente questioni relative a rapporti tra i coniugi (e, pertanto, non idoneo a giustificare una trattazione congiunta delle due cause).
6. Inammissibili sono anche i motivi ai quali è affidato il ricorso incidentale del C..
6.1. Con il primo motivo (pp. 17-23) il C. denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazionedell’art. 1326 c.c..
Deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, la proposta preventivo del 29 maggio 2000 era stata da lui accettata con conferma d’ordine 1 giugno 2000; mentre il documento consortile 7 giugno 2000 non aveva valenza di nuova proposta contrattuale e comunque non era stata da lui accettata né formalmente e neppure tacitamente (non potendosi interpretare come accettazione tacita il comportamento da lui tenuto nel successivo mese di luglio 2000 con contestazioni verbali e lettera raccomandata ar con intimazione al corretto adempimento contrattuale). In sintesi, secondo il controricorrente, erroneamente è stato ritenuto concluso un contratto avente ad oggetto la fornitura di materiale minore rispetto a quella portata nel preventivo del 29 maggio, con condizioni e termini di pagamento diversi da quelli convenuti.
6.2. Con il secondo motivo (pp. 23-32) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Si lamenta che la Corte ha omesso di esaminare e valutare le contestazioni da lui effettuate, sia verbalmente che con lettera raccomandata ar diretta all’avv. Paolo Bruno, dopo la ricezione della “prima fornitura”, in punto di inadempimento contrattuale del Consorzio. Tali contestazioni, se considerate, avrebbero potuto determinare l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale (sulla base della ritenuta fondatezza del contratto per la fornitura di materiale per il valore di oltre 463 milioni e del conseguente suo diritto al risarcimento danni da inadempimento contrattuale). Rileva che, se durante il suo interrogatorio formale non aveva effettuato alcuna contestazione, ciò era avvenuto perché lui si era limitato a rispondere alle domande che gli erano state formulate. E precisa che le sue contestazioni era motivate non per la minore quantità di materiale spedito dal consorzio, ma per i termini di pagamento portati nelle fatture dei materiali spediti a fine giugno (diversi da quelli concordati) e per la successiva prospettata sospensione della prestazione in difetto di rilascio di idonee garanzie.
6.3. Con il terzo motivo (pp. 32-37) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degliartt. 1321, 1326 e 1363 c.c..
Deduce che la Corte, applicando correttamente la normativa richiamata, avrebbe dovuto riconoscere validità al contratto formatosi con preventivo proposto del Consorzio del 29 maggio (erroneamente ritenuto semplice preventivo o minuta, stante la completezza di tutti gli elementi caratterizzanti la vera e propria proposta contrattuale) e sua accettazione del successivo 1 giugno 2000.
6.4. Con il quarto motivo (pp. 37-43) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degliartt. 1453 e 1455 c.c., nonchédell’art. 36 c.p.c..
Si lamenta che la Corte, incorrendo nel menzionato vizio, ha ritenuto infondata sia la sua domanda di accertamento e di dichiarazione di risoluzione contrattuale che quella di risarcimento danni, sull’erroneo presupposto che l’unico contratto concluso tra le parti fosse quello avente ad oggetto il minor quantitativo di merci dal complessivo importo di 60.685.209 delle vecchie Lire e che il consorzio fosse unico creditore del corrispettivo prezzo. Deduce che il grave inadempimento contrattuale da parte del consorzio (a seguito della mancata consegna di materiale per l’ulteriore importo di 341.084.240 delle vecchie Lire, più Iva) aveva determinato il presupposto della risoluzione del contratto ed il verificarsi di danni a suo carico (per mancato guadagno derivante dalla mancata vendita della fornitura commessa dalla ditta Il Punto), danni il cui ammontare lui aveva posto in compensazione con il credito vantato nei suoi confronti dal consorzio (per mancato pagamento del prezzo della merce, che gli era stata consegnata). Precisa che quella da lui effettuata nel giudizio di appello era domanda subordinata, configurante emendatio libelli, consentita nella specie, in quanto introduttiva di un petitum mediato minore rispetto alla domanda principale.
6.5. Con il quinto ed ultimo motivo (pp. 43-44) denuncia, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazionedell’art. 2901 c.c..
Si lamenta che la Corte ha violato la norma richiamata nella parte in cui ha ritenuto sussistenti l’eventus damni e la scientia damni, cioè i presupposti, normativamente stabiliti, per l’accoglimento della domanda revocatoria.
Deduce che, in considerazione dell’inadempimento contrattuale del consorzio e della illecita sospensione nel mese di luglio 2000 della fornitura di materiali da consegnare per l’intera quantità entro il successivo 1 settembre, lui, all’atto della vendita della quota di comproprietà della casa nell’antecedente mese di agosto, non riteneva che l’atto di disposizione potesse determinare la perdita della garanzia patrimoniale e, comunque, potesse costituire un pregiudizio per il consorzio. A quella data infatti egli si prospettava soltanto il grave inadempimento del consorzio, che gli aveva causato rilevanti danni, di entità economica di gran lunga maggiori del prezzo delle merci, e che egli avrebbe potuto far valere in giudizio avverso l’inadempiente fornitore con pertinenti azioni risarcitorie.
6.6. I motivi, congiuntamente esaminati, sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati. Sono inammissibili laddove prospettano questioni di fatto che richiedono una nuova valutazione del merito da parte di questo Giudice di legittimità. Sono manifestamente infondati laddove prospettano violazioni di legge che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale, non sono affatto ravvisabili nella sentenza impugnata, per quanto sopra rilevato, e neppure una questione di cui al n. 5 del nuovoart. 360 c.p.c., come interpretato da questa corte.
Al rilievo che precede si aggiunge la considerazione che la Corte territoriale con motivazione congrua: ha disconosciuto valore di proposta al preventivo del maggio 2000, riconoscendo invece detta qualità al preventivo successivo, di cui alla fornitura minore del giugno 2000; al riguardo di detta fornitura, ha ritenuto che, nonostante le contestazioni, si era formato un accordo, risultante dall’avvenuta consegna (con conseguente insorgere del debito del pagamento del relativo prezzo). E con motivazione parimenti congrua ha ritenuto la sussistenza dei presupposti richiestidall’art. 2901 c.c.(e in particolare la consapevolezza della impossidenza del debitore) nei confronti di entrambi i contraenti.
7. Alla inammissibilità del ricorso principale e del ricorso incidentale consegue la condanna dei due ricorrenti al pagamento delle spese processuali sostenute dalla società coopertiva CIICAI (per questo giudizio di legittimità e per il giudizio di sospensiva) e liquidate come da dispositivo, nonchè al pagamento dell’ulteriore importo, dovuto per legge e pure indicato in dispositivo. Avuto riguardo al dispostodell’art. 91 c.p.c., nella formulazione vigente all’epoca di introduzione del giudizio di merito e tenuto conto della natura della controversia e delle posizioni delle due parti, le spese vanno invece dichiarate integralmente compensate tra la ricorrente M. ed il controricorrente C., ricorrente in via incidentale.

P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso principale;
– dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
– dichiara integralmente compensate tra la ricorrente M. ed il contoricorrente C., ricorrente in via incidentale, le spese del presente giudizio di legittimità;
– condanna la ricorrente M. ed il contoricorrente C., ricorrente in via incidentale, al pagamento delle spese processuali sostenute società cooperativa CIICAI, spese che liquida, a carico di ciascuna delle parti, in Euro 5.000 per il giudizio di legittimità ed in Euro 1000 per il giudizio di sospensiva della sentenza impugnata, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 per ciascuno dei due giudizi ed agli accessori di legge;
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2018