Di Gianfranco Dosi
I Il quadro normativo
Nel diritto di famiglia i provvedimenti che coinvolgono i minori sono perlopiù assunti in camera di consiglio (art. 38 disp. att. c.c.) e per questo i provvedimenti che definiscono il giudizio hanno la forma del “decreto motivato” camerale (art. 737 c.p.c.). I più noti e diffusi sono i provvedimenti de potestate (limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale: articoli 330, 333 codice civile) adottati dal tribunale per i minorenni ovvero, in corso di separazione e divorzio, dal giudice ordina¬rio (art. 38 disp. att. c.c. e 337-bis e seguenti c.c.); i decreti che concludono un procedimento di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (art. 337-bis e seguenti c.c.); i provvedimenti resi in sede di modifica delle condizioni di separazione (art. 710 c.p.c.) o di divorzio (art. 9 legge 898/70); i provvedimenti del tribunale per i minorenni che definiscono il giudizio instaurato dagli ascendenti ai quali è impedito o ostacolato il rapporto con i nipoti (art. 317 bis c.c.).
I decreti pronunciati in primo grado dal tribunale (ordinario o per i minorenni) sono reclamabili in corte d’appello. Lo precisa testualmente l’art. 739 c.p.c. (Reclami delle parti) affermando che “Contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado si può proporre reclamo con ricorso alla Corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio”. Pertanto anche i provvedimenti della Corte d’appello, che decide in camera di consiglio, assumono la strut¬tura e la configurazione dei “decreti motivati” camerali.
Il problema che qui si affronta è se, avverso i decreti della Corte d’appello, possa essere proposta ulteriore impugnazione attraverso il ricorso per cassazione. Se, quindi, per i provvedimenti di se¬condo grado che coinvolgono i minori possa dirsi esistente un principio di garanzia che consenta il controllo se non altro di legittimità davanti alla Corte di cassazione.
Nel codice di procedura civile l’art. 360 (sentenze impugnabili e motivi di ricorso) prevede la ri¬corribilità per cassazione delle sole “sentenze…”. Non è quindi consentito il ricorso per cassazione ordinario avverso i decreti camerali. D’altro lato, con riguardo ai provvedimenti pronunciati in camera di consiglio è l’art. 739 (Reclami delle parti) a prescrivere testualmente che “Salvo che la legge disponga altrimenti, non è ammesso reclamo contro i decreti della Corte d’appello…”: il che è come dire che è esclusa l’impugnazione attraverso il ricorso per cassazione ordinario dei decreti camerali pronunciati dalla Corte d’appello.
Tuttavia, come è ben noto, nell’art. 111 della Costituzione al settimo comma si prevede che “Con¬tro le sentenze… è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”: Si tratta del cosiddetto “ricorso straordinario” per cassazione che è ammesso per pacifica giurisprudenza, non solo contro le “sentenze” ma anche contro tutti i provvedimenti che hanno natura di sentenza. Cioè contro tutti i provvedimenti che hanno i caratteri della definitività (che definiscono in modo stabile un contenzioso) e della decisorietà (che sono pronunciati in un contenzioso tra diritti contrapposti).
La giurisprudenza e la dottrina processualista si sono trovati quindi ad affrontare proprio questo problema: se cioè ai decreti camerali della Corte d’appello che concludono un procedimento che coinvolge un minore possa attribuirsi natura di sentenza e se possa, perciò, conseguentemente, considerarsi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge.
II L’impostazione del problema relativo alla natura “definitiva” e “decisoria” dei decreti camerali che coinvolgono minori
Il presupposto per il ricorso straordinario per cassazione per violazione di legge (art. 111 Costitu¬zione: “Contro le sentenze… è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge”) è, perciò, l’assimilazione del provvedimento alla sentenza.
Secondo la giurisprudenza questa assimilazione si ha, come sopra anticipato, allorché il provve¬dimento abbia i caratteri della definitività e della decisorietà. Sarebbero questi i caratteri, in altre parole, che connotano ogni sentenza. Se ai decreti camerali si potessero, perciò, attribuire queste caratteristiche non vi sarebbero ostacoli al riconoscimento della possibilità del ricorso per cassa¬zione per violazione di legge.
Quanto alla “definitività” occorre ricordare che l’art. 742 c.p.c. (Revocabilità dei provvedimenti) prescrive che “I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati…”. Quindi l revocabilità è una caratteristica che sembra porsi esattamente come il contrario della definitività e della sta¬bilità. Bisogna precisare in proposito che la definitività coincide sostanzialmente con il “giudicato” (cioè con quella situazione che consente di ritenere immodificabile tra le parti una decisione) e che, proprio per rimarcare la modificabilità dei decreti camerali si parla di “giudicato rebus sic stanti¬bus” nel senso che i decreti camerali che definiscono un giudizio (non quindi i decreti provvisori) sono certamente stabili, ma non immodificabili dal momento che se cambiano le circostanze di fatto in base alle quali sono stati adottati, possono essere revocati o modificati. Espressamente si legge in Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091 e Cass. civ. Sez. I, 22 settembre 2016, n. 18562 che i provvedimenti in questione non sarebbero idonei ad acquistare neanche autorità di giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto sarebbero modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze. La dottrina propende però per la modificabilità soltanto per sopravvenienze così come recentemente recepito in giurisprudenza Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19779). Perciò sembra esserci una radicale diversità tra il concetto di “definitività” e quello di “modificabilità”.
Quanto poi alla “decisorietà” si deve ricordare che la sentenza decide su diritti contrapposti fatti valere dalle parti nel contenzioso giudiziario. Ebbene in materia minorile (soprattutto nei proce¬dimenti instaurati in base agli articoli 330 e 333 c.c. e in quelli relativi all’affidamento in genere) l’interpretazione tradizionale della giurisprudenza è nel senso di ritenere i provvedimenti del giudi¬ce orientati al buon governo dell’interesse e dei diritti del minore mentre le parti del procedimento sono state sempre perlopiù identificate nei genitori. Si parla a tale proposito di procedimenti su diritti delle parti, non tra parti contrapposte1
1 Va richiamato a tale proposito il tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui i provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale configurano espressione di giu¬risdizione volontaria non contenziosa, in quanto non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme. Con la con¬seguenza che detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze. Di talché essi esulano dalla previsione dell’art. 111 Costituzione e non sono, pertanto, im¬pugnabili neppure con ricorso straordinario per cassazione. .
Se quindi i decreti camerali in materia minorile non hanno caratteristiche della “definitività” e della “decisorietà” non ne sarebbe possibile l’assimilazione alle “sentenze”, con la conseguenza che i decreti della corte d’appello in questo ambito non potrebbero essere neanche oggetto di ricorso straordinario per violazione di legge.
III L’orientamento della giurisprudenza tradizionale sulla inammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge
Tra le prime e più lontane decisioni che hanno preso posizione contro la ricorribilità in cassazione per violazione di legge dei decreti camerali in materia minorile si deve ricordare Cass. civ. Sez. Unite, 23 ottobre 1986, n. 6220 secondo cui in tema di tutela dei minori, i provvedimenti, che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c. c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art. 330 e 332 c. c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c. c., o che dispongano l’affidamento, ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Co¬stituzione in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio, non statuiscono in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e si esauriscono pertanto in un governo di interessi sottratti all’autonomia priva¬ta, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti.
A questa posizione hanno aderito successivamente – e fino agli anni più recenti – moltissime de¬cisioni della giurisprudenza di legittimità, dichiarando inammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso i decreti della corte d’appello in ambito minorile, ancorché si intendesse denunciare anche solo l’irritualità del procedimento in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere passata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giuri¬sdizionale cui il processo è preordinato (Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 1997, n. 5226; Cass. civ. Sez. Unite, 15 luglio 2003, n. 11026; Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2007, n. 16984; Cass. civ. Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2756; Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2010, n. 11756; Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091; Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2012, n. 15341); con uno sbarramento, quindi, totale.
Il principio di fondo è che tali provvedimenti configurano espressione di giurisdizione volontaria in quanto non risolvono conflitti tra contrapposti diritti soggettivi risultando, bensì, preordinati all’e¬sigenza prioritaria della tutela interinale del minore (Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 1998, n. 2934; Cass. civ. Sez. Unite, 2 aprile 1998, n. 3387; Cass. civ. Sez. I, 15 ottobre 1999, n. 729; Cass. civ. Sez. I, 8 ottobre 2002, n. 14380; Cass. civ. Sez. I, 23 gennaio 2007, n. 1480; Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953; Cass. civ. Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8778¸ Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2012, n. 15341; Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9203; Cass. civ. Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16227).
IV Il nuovo orientamento che ritiene ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge
a) I decreti camerali in materia minorile del giudice ordinario
Intanto vi è da dire che si è sempre ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso i decreti camerali in materia minorile emessi dal giudice ordinario (affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, modifica delle condizioni di separazione), come attestato da nume¬rose decisioni (Cass. civ. Sez. I, 28 agosto 2006, n. 18627; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23673; Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. civ. Sez. VI, 26 gen¬naio 2015, n. 1349; Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132; Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 luglio 2018, n. 20204).
E’ interessante – ai fini di quanto si dirà in ordine all’estensione della tesi dell’ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione di legge anche ai provvedimenti de potestate – l’argomenta¬zione proposta da Cass. civ. Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 1349 dove, per la prima volta, si fa leva sul testo dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile come riformato nel 20122
2 Art. 38 disp. att. c.c. “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli arti¬coli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all’articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell’ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell’articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono, altresì, di competenza del tribunale per i minorenni i provvedi¬menti contemplati dagli articoli 251 e 317-bis del codice civile. (2)
Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non è espressamente stabilita la competenza di una diversa autorità giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento è emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni”. che, in pendenza di un procedimento sul conflitto familiare, attribuisce la competenza sui provve¬dimenti de potestate al medesimo giudice del conflitto familiare, “conferendo ai provvedimenti de potestate la medesima stabilità e la medesima natura decisoria dei provvedimenti normalmente adottati dal giudice del conflitto familiare con ciò rendendo analogamente ricorribili per cassazione per violazione di legge i decreti della corte d’appello che decidono in sede di reclamo”.
Questa decisione – che si è occupata specificamente della demarcazione della sfera di competenza del tribunale per i minorenni e del tribunale ordinario in ordine all’azione di decadenza dalla re¬sponsabilità genitoriale – ha aperto, quindi, una nuova strada affermando esplicitamente che la qualificazione giuridica comunemente indicata dalla Corte di cassazione in ordine ai provvedimenti cosiddetti de potestate, al fine di escluderne la ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. non è trasponibile nel nuovo quadro normativo dettato dalla modificazione dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
b) I provvedimenti de potestate e i decreti resi dal tribunale per i minorenni su richiesta dei nonni
La conclusione cui sono giunti i giudici nelle sentenze sopra ricordate sono state ritenute estensibili anche ai provvedimenti de potestate emessi dal giudice minorile o dal giudice ordinario e ai prov¬vedimenti resi dal tribunale per i minorenni su richiesta dei nonni (art. 317-bis c.c.).
Così infatti è avvenuto, dapprima con le sentenze gemelle Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1743 e Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1746 (in un procedimento ex art. 330 c.c. davanti al tribunale per i minorenni e conseguenti provvedimenti relativi ad un minore, coinvol¬genti anche i nonni) in cui si dà atto della giurisprudenza di legittimità contraria all’ammissibilità del ricorso straordinario per violazione di legge, ma si precisa che “Si ammette in genere che si tratti di provvedimenti concernenti diritti personali e personalissimi, oltre che doveri, dei genitori, ai sensi dell’art. 30 Cost., a mantenere, educare, istruire i figli; ancora, diritti dei figli a conservare rapporti con i genitori ed i parenti, in particolare i nonni, quando ciò non sia fonte di pregiudizio per essi. Si aggiunge peraltro che tali provvedimenti sarebbero provvisori e per di più, per loro natura, non definitivi, potendo essere revocati e/o modificati, indipendentemente dalla sopravve¬nienza di circostanze nuove, e dunque, essendo insuscettibili di passare in giudicato o comunque di divenire irrevocabili, trascorso il termine per l’impugnazione. Tuttavia è da ritenere che il prov¬vedimento del Tribunale Minorile o quello della Corte di merito, a seguito di reclamo, trascorsi i termini per la impugnazione, diventino “definitivi” ed irrevocabili, salvo la sopravvenienza di fatti nuovi che dovranno essere valutati con il necessario rigore. Né più né meno di quanto accade per i provvedimenti relativi ai figli in sede di separazione, divorzio annullamento del matrimonio, ovvero in caso di genitori non uniti in matrimonio (e di quelli successivi assunti nell’ambito dei procedimenti di modifica delle condizioni). Né si potrebbe affermare che nei procedimenti in esa¬me sia preminente o addirittura esclusiva un’attività di controllo del giudice sulla responsabilità genitoriale, che escluda la presenza di parti processuali. Tale opinione poteva, almeno in parte, giustificarsi anteriormente alla legge 149 del 2001 che ha riformato l’art. 336 c.c., introducendo, pur nell’ambito di una procedura sicuramente camerale, forti profili contenziosi: genitori e minore sono necessariamente assistiti da un difensore (come accade per il procedimento di adottabilità, riguardo al quale, non si dubita più del suo carattere contenzioso); viene sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici (o anche di età inferiore), ove capace di discernimento; nei casi in cui il provvedimento venga richiesto nei confronti di un genitore, questi deve essere obbligatoriamente sentito. Va infine osservato che, ai sensi dell’art. 38 disp. att. c.c., come modificato dalla legge n. 219 del 2012, art. 3, in pendenza di giudizi di separazione, divorzio, annullamento del matrimonio, o in caso di genitori non uniti in matrimonio, oggi di competenza del Tribunale ordinario, i pro-cedimenti ex art. 333 c.c. e quelli conseguenti alle pronunce di decadenza ex art. 330 c.c., sono conosciuti dal medesimo organo giudiziario. Sarebbe oltremodo contraddittorio che le statuizioni relative ai figli di cui agli artt. 337 bis c.c. e segg., si considerassero non provvisorie e “definitive” e non così, magari nell’ambito della medesima pronuncia, quelle di cui agli artt. 333 e 330 c.c.”.
Per quanto si è sopra osservato, quindi, i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., in relazione al loro contenuto, possono diventare “irrevocabili”, rebus sic stantibus, e vanno considerati quindi suscet¬tibili di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Costituzione.
Il principio è stato ribadito da Cass. civ. Sez. 21 novembre 2016, n. 23633 secondo cui il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la sopravvenienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Costituzione.
La tesi della ricorribilità è stata riproposta ultimamente da Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19779 – in una vicenda di cui si discuteva del diritto dei nonni di frequentare il nipote – afferman¬dosi che il nodo più importante da sciogliere risiede nel bilanciamento degli interessi in una materia nella quale si riscontra una significativa incidenza su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale. Di fronte a misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compressione del diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità “a tutto campo”, che garantisca massima flessibilità ai provvedimenti, rischia di tradursi – per vero – in una continua ed altalenante revisione dei provvedimenti stessi ad opera dello stesso giudice, in una materia nella quale l’esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo particolarmente intenso, nell’interesse prioritario dei minori. Mentre un regime di revocabilità limitata – cui faccia seguito la possibilità di ottenere una pronuncia risolutiva della Coste Suprema, ai sensi dell’art. 111 Cost. – è decisamente più rispondente all’esigenza di certezza nei rapporti familiari.
La tesi è motivata ampiamente sulla base delle seguenti considerazioni:
1) L’indirizzo contrario alla ricorribilità per violazione di legge non ha incontrato il consenso del¬la dottrina assolutamente prevalente, che più volte si è espressa in senso fortemente critico al riguardo, per diversi ordini di ragioni. Non si è mancato, anzitutto, di osservare che l’opzione interpretativa prescelta dall’indirizzo maggioritario della Corte di cassazione non terrebbe conto della tendenziale definitività, rebus sic stantibus, dei provvedimenti in parola, essendo tutt’altro che scontata la possibilità di modificarli o revocarli anche ex tunc, in forza della mera rivalutazio¬ne delle circostanze preesistenti alla pronuncia. La limitazione – sostenuta da tale dottrina – della modifica e della revoca di detti provvedimenti alle sole sopravvenienze – o, al più, anche alle circostanze preesistenti, ma soltanto se non dedotte in precedenza dalla parte interessata – con la conseguente incisione sui decreti camerali esclusivamente ex nunc, comporterebbe, pertanto, un’indiscutibile stabilità degli stessi, allo stato degli atti, aprendo la strada al ricorso ex art. 111 Cost. Si è rilevato, poi, che il predetto orientamento di legittimità sarebbe inspiegabilmente ed irragionevolmente distonico rispetto a quello adottato dalla stessa Corte nella materia dell’affida¬mento dei minori, nella quale la ricorribilità per cassazione del provvedimenti emessi in sede di reclamo è pacifica, sebbene l’art. 337 quinquies c.c. e art. 710 c.p.c. lascino intravedere nel loro tenore letterale – ben più dei provvedimenti de potestate – una modificabilità e revocabilità “piene”. Nell’ottica del bilanciamento degli interessi in gioco, si è anche osservato che l’incisione dei prov¬vedimenti in parola su diritti, anche costituzionalmente garantiti (artt. 2 e 30 Cost.), e su status, renderebbe senz’altro preferibile ed auspicabile una soluzione più garantistica, che riconosca la possibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. 2) L’impostazione tradizionale seguita dalla giurisprudenza di legittimità è stata, sottoposta a critica dalla stessa giurisprudenza di questi ultimi anni (cfr le sopra citate Cass. 1349/2015; 1743/2016; /1746/2016; 23633/2016) affermandosi l’ammissibilità del ricorso per cassazione anche alla luce delle modifiche apportate all’art. 38 disp. att. c.c. dalla legge n. 219 del 2012, che ha attribuito al giudice ordinario anche i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., “nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio”.
3) E’ indubitabile che il decreto adottato dal tribunale per i minorenni, con il quale si dispone la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale, incide su diritti di natura personalissi¬ma, di primario rango costituzionale, e deve, perciò, ritenersi che tale provvedimento, emanato peraltro all’esito di un procedimento che si svolge con la presenza di parti processuali in conflitto tra loro, abbia attitudine al cd. giudicato rebus sic stantibus. Tale provvedimento non è, invero, né revocabile né modificabile, se non per la sopravvenienza di fatti nuovi, e non per la mera ri¬valutazione delle circostanze preesistenti già esaminate. Pertanto, dopo che la Corte d’appello lo abbia confermato, revocato o modificato in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., il decreto – secondo l’orientamento innovativo in esame – acquista una sua definitività, ed è senz’altro impugnabile con il ricorso per cassazione che va, di conseguenza, ritenuto pienamente ammissibile.
4) Nel procedimento finalizzato all’accertamento del diritto del minore a conservare rapporti si¬gnificativi con gli ascendenti (al quale si riferisce, appunto, la sentenza n. 19779/2018), la Corte ha, ormai da tempo, affermato che il minore assume la qualità di parte e, in quanto tale, come affermato anche dall’art. 315 bis c.c., introdotto dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, ha diritto di essere ascoltato, purché abbia compiuto gli anni dodici, ovvero, sebbene di età inferiore, sia comunque capace di discernimento. Ebbene è di tutta evidenza che la mutata veste del minore, ormai “parte” del processo come le altre, nei giudizi che lo riguardano, vale a trasformare tali giudizi – ancorché non contenziosi – in procedimenti che comunque dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse. Ed il rilievo trova una chiara conferma nella previsione secondo cui il genitore investito dalla richiesta di decadenza o di compressione della responsabilità genitoriale (nel caso dell’art. 317 bis, il nonno), ed il minore ultradodicenne (ed anche infradodicenne, se capace di discernimento), devono essere sentiti e devono essere assistiti da un difensore (art. 336 c.c., commi 2 e 4).
5) Anche a voler restare aderenti al tenore letterale delle disposizioni che disciplinano l’affidamen¬to dei minori e di quelle in materia di incisione sulla responsabilità genitoriale risulta evidente che il dato testuale non rivela una maggior stabilità nelle misure sull’affidamento dei minori, di quanto non faccia per i provvedimenti de potestate. Ed è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale, concernenti non soltanto le questioni patrimoniali ma anche l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ha carattere deciso¬rio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr le sopra citate Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132; Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218; Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23673; Cass. civ. Sez. I, 28 agosto 2006, n. 18627). Tale difformità di indirizzo – giustificata sulla base del rilievo che i provvedimenti de potestate non avrebbero l’atti¬tudine ad assumere valenza di giudicato rebus sic stantibus, poiché non attinenti all’esercizio della potestà genitoriale come quelli in materia di affidamento, ma soltanto alla compressione della tito¬larità di tale responsabilità, e che la loro assunzione avverrebbe nell’esclusivo interesse del minore – non può più essere mantenuta, in quanto non si considera che anche nei giudizi di separazione, di divorzio, o promossi ai sensi dell’art. 316 c.c., “i provvedimenti concernenti l’affidamento dei minori sono assunti nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole”; e nondimeno, in siffatti giudizi, la ricorribilità per cassazione non viene in alcun modo posta in discussione.
6) La modifica dell’art. 38 disp. att. c.c., introdotta dalla legge n. 219 del 2012, ha attribuito al giudice ordinario anche i procedimenti ex artt. 330 e 333 c.c., “nell’ipotesi in cui sia in corso tra le stesse parti giudizio di separazione o divorzio”, con conseguente pacifica ammissibilità, in tal caso, del ricorso per cassazione. Ne discende che sarebbe oltremodo contraddittorio ed illogico – con evidenti ricadute sul piano costituzionale (artt. 3 e 24 Cost.) – continuare ad attribuire ai soli prov¬vedimenti emessi dal giudice ordinario in materia di affidamento dei figli minori l’attitudine al cd. giudicato rebus sic stantibus, con conseguente ammissibilità del ricorso per cassazione, negando siffatta attitudine ai provvedimenti de potestate, emessi dallo stesso giudice, sebbene sia gli uni che gli altri siano soggetti a modifica o revoca solo in presenza di mutamenti delle circostanze.
7) Il nodo più importante da sciogliere risiede, infatti, nel bilanciamento degli interessi in una materia nella quale – come rilevato dalle decisioni nn. 1743, 1746 e 23633/2016 di questa Cor¬te – si riscontra una significativa incidenza su diritti di natura personalissima, di primario rango costituzionale. Di fronte a misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compres¬sione del diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità “a tutto campo”, che garantisca massima flessibilità ai provvedimenti, rischia di tradursi – per vero – in una continua ed altale¬nante revisione dei provvedimenti stessi ad opera dello stesso giudice, in una materia nella quale l’esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo particolarmente intenso, nell’interesse prioritario dei minori. Mentre un regime di revocabilità limitata – cui faccia seguito la possibilità di ottenere una pronuncia risolutiva della Coste Suprema, ai sensi dell’art. 111 Cost. – è decisamente più rispondente all’esigenza di certezza nei rapporti familiari.
8) Sotto tale ultimo profilo, non convince affatto l’affermazione – più volte operata dall’indirizzo tradizionale secondo cui i provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 330 c.c. e ss. e art. 317 bis c.c. non sarebbero idonei ad acquistare l’autorità del giudicato, neppure rebus sic stantibus, in quanto modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che essi esulano dalla previsione dell’art. 111 Costituzione. E’ bensì vero, infatti, che la disposizione dell’art. 742 c.c. secondo cui i decreti emessi in camera di consiglio possono essere modificati o revocati in ogni tempo (con salvezza dei diritti acquistati dai terzi di buona fede, per effetto di convenzioni anteriori alla modifica o alla revoca) – nel consentire al giudice l’esercizio dello ius poenitendi, è evidentemente finalizzata ad escludere l’applicabilità ai procedimenti camerali del divieto del bis in idem, escludendo, in tal modo, che tali provvedimenti possano rivestire l’idoneità al giudicato formale e sostanziale (art. 324 c.p.c., art. 2909 c.c.). E tuttavia, va osservato che la previsione dell’art. 111 Cost., comma 7 è stata da sempre interpretata fin dalla remota pronuncia di questa Corte del 30/7/1953, n. 2593 – nel senso che la ricorribilità per cassazione, al di là della forma del provvedimento, è ancorata alla natura decisoria del medesimo, ossia alla sua idoneità a definire una controversia su diritti soggettivi e status, ed alla definitività del provvedimento stes¬so, da intendersi non soltanto come attitudine al giudicato formale e sostanziale, ma anche come indisponibilità, nei suoi confronti, di rimedi (impugnatori ed oppositori) diversi dal ricorso straor¬dinario per cassazione. A tal riguardo, deve – pertanto – condividersi l’indirizzo interpretativo so¬stenuto da una consistente parte della dottrina, secondo la quale – proprio al fine di non sottrarre tale delicati provvedimenti ad un più immediato controllo garantistico della Corte Suprema, quale unico rimedio percorribile in materia – la possibilità della modifica e della revoca ex art. 742 c.p.c. è limitata alla valutazione dei soli vizi di merito o di legittimità sopravvenuti, con esclusione di una nuova valutazione di circostanze o fatti preesistenti. In altri termini, una volta decorsi i termini per il reclamo (art. 739 c.p.c.), o una volta che questo sia stato disatteso, il provvedimento camerale acquista una sua definitività (art. 741 c.p.c.), che può essere inficiata, sia per quanto concerne i vizi di merito – atteso che la cognizione del giudice del reclamo, nella materia della giurisdizione volontaria, finalizzata alla tutela anche di interessi pubblicistici e superindividuali, si estende anche alla opportunità o convenienza del provvedimento impugnato – sia per quanto concerne i vizi di legittimità, solo in presenza di specifiche sopravvenienze di fatto o di diritto.
RICORSO IN CASSAZIONE AVVERSO I DECRETI CAMERALI (che interessano i minori)
Giurisprudenza
Cass. civ. Sez. VI – 1, 31 luglio 2018, n. 20204 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I decreti emessi dalla Corte d’appello avverso i provvedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle con¬seguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.
Cass. civ. Sez. I, 25 luglio 2018, n. 19779 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
La rilevanza degli interessi in gioco non consente la riduzione del problema all’analisi del solo dato letterale, ossia della portata e del tenore testuale delle norme in comparazione. Il nodo più importante da sciogliere risiede, in¬fatti, nel bilanciamento degli interessi in una materia nella quale – come rilevato dalle decisioni nn. 1743, 1746 e 23633/2016 di questa Corte – si riscontra una significativa incidenza su diritti di natura personalissima, di prima¬rio rango costituzionale. Di fronte a misure come la decadenza dalla responsabilità genitoriale o la compressione del cd. diritto di visita dei nonni, la revocabilità e modificabilità “a tutto campo”, che garantisca massima flessi¬bilità ai provvedimenti, rischia di tradursi – per vero – in una continua ed altalenante revisione dei provvedimenti stessi ad opera dello stesso giudice, in una materia nella quale l’esigenza di certezza e stabilità delle decisioni si pone, invece, in modo particolarmente intenso, nell’interesse prioritario dei minori. Mentre un regime di revoca¬bilità limitata – cui faccia seguito la possibilità di ottenere una pronuncia risolutiva della Coste Suprema, ai sensi dell’art. 111 Cost. – è decisamente più rispondente all’esigenza di certezza nei rapporti familiari.
Cass. Civ. Sez. I, 10 luglio 2018, n. 18149 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
Il decreto con cui l’autorità giudiziaria assume i “provvedimenti convenienti” per l’interesse del minore, ai sensi dell’art. 333 c.c., al fine di superare la condotta pregiudizievole del genitore, ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa ed è privo di carattere definitivo, in quanto revocabile e reclamabile, sia per il disposto speciale di cui al comma 2 della disposizione menzionata, sia secondo le regole generali degli artt. 739 e 742 c.p.c. e, conseguentemente, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7.
Cass. civ. Sez. I, 22 settembre 2016, n. 18562 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330, 332, 333 e 336 c.c., configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame (di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art. 111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto con cui la corte d’appello aveva revocato l’autorizzazione alla frequentazione della nipote da parte dei nonni, i quali, essendosi dissociati dalla scelta di collaborazione con la giustizia effettuata dal figlio e padre della minore, già esponente della locale malavita organizzata, e non po¬tendo dirsi estranei ai contesti criminali operanti sul territorio, non rappresentavano valide figure di riferimento affettivo ed educativo ed erano, altresì, portatori di messaggi ambivalenti e non conformi alle scelte di legalità perseguite dalla madre della minore).
Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1743 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità dei genitori sui figli minori, qualora siano irrevocabili e definitivi, rebus sic stantibus, in quanto il giudice di merito si spoglia definitivamente della giurisdizione al riguar¬do, sono suscettibili di ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. (la S.C. ha ritenuto, nella specie, inammissibile il ricorso in Cassazione proposto avverso un provvedimento adottato dal giudice minorile nell’am¬bito di una procedura non conclusa di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, coinvolgente anche i nonni, in quanto provvedimento “provvisorio” con cui erano stati temporaneamente limitati i contatti, anche telefonici, tra un minore e i nonni stessi, precisando che non sono impugnabili i provvedimenti che limitano la loro efficacia ad un periodo predefinito, anche disponendo attività istruttorie).
Cass. civ. Sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1746 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilità dei genitori sui figli minori, qualora siano irrevocabili e definitivi, rebus sic stantibus, in quanto il giudice di merito si spoglia definitivamente della giurisdizione al riguar¬do, sono suscettibili di ricorribilità per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost. (la S.C. ha ritenuto, nella specie, inammissibile il ricorso in Cassazione proposto avverso un provvedimento adottato dal giudice minorile nell’am¬bito di una procedura non conclusa di decadenza della madre dalla responsabilità genitoriale, coinvolgente anche i nonni, in quanto provvedimento “provvisorio” con cui erano stati temporaneamente limitati i contatti, anche telefonici, tra un minore e i nonni stessi, precisando che non sono impugnabili i provvedimenti che limitano la loro efficacia ad un periodo predefinito, anche disponendo attività istruttorie).
Cass. civ. Sez. 21 novembre 2016, n. 23633 (Famiglia e Diritto, 2016, 12, 1136 nota di Ravot)
Il provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale, emesso dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 336 c.c., ha attitudine al giudicato “rebus sic stantibus”, in quanto non revocabile o modificabile salva la soprav¬venienza di fatti nuovi, sicché, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o mo¬difica il predetto provvedimento, è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Costituzione.
Cass. civ. Sez. VI – 1, 16 settembre 2015, n. 18194 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio, la legge n. 54 del 2006 ha equiparato la posizione dei figli nati “more uxorio” a quella dei figli nati da genitori coniugati, estendendo la disciplina in materia di separa¬zione e divorzio anche ai procedimenti ex art. 317 bis c.c., che hanno assunto autonomia procedimentale rispetto ai procedimenti di cui agli artt. 330, 333 e 336 c.c., senza che abbia alcun rilievo il rito camerale. Ne consegue che i decreti emessi dalla corte d’appello avverso i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 317 bis c.c. relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ed alle conseguenti statuizioni economiche, ivi compresa l’assegnazione della casa familiare, sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., ora equiparato sostanzialmente al ricorso ordinario in forza del richiamo operato dall’ultimo comma dell’art. 360 c.p.c. ai commi 1 e 3 (nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006).
Cass. civ. Sez. I, 31 luglio 2015, n. 16227 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto emesso dalla corte d’appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto, ai sensi dell’art. 333 c.c., allo scopo di regolare l’esercizio della potestà genitoriale (ora responsabi¬lità genitoriale), l’affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., e, in quanto adottato per l’esclusiva tutela dell’interesse del minore (e non per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi), neppure con il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., poiché privo dei caratteri della decisorietà e della definitività.
Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 2015, n. 9203 (Famiglia e Diritto, 2015, 8-9, 842)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti de potestate, devoluti alla com¬petenza del tribunale per i minorenni, che limitano o escludono la potestà (art. 317-bis, vecchio testo, c.c. e 333 c.c.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 c.c.), anche con riferimento ai figli nati da genitori non coniugati, posta la loro attuale assimilazione ai provvedimenti relativi ai figli nati in costanza di matrimonio.
In relazione ai provvedimenti de potestate, devoluti alla competenza del tribunale per i minorenni, che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis c.c. vecchio testo) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 c.c.), non è ammissibile il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. nonostante il carattere contenzioso e la ricorribilità dei provvedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per i minori, derivante dall’attuale ampiezza della revisione dei provvedimenti adottati. Conseguentemente, nella fattispecie, avente ad oggetto provvedimenti correlati e legittimati dall’art. 333 c.c. e, dunque, non destinati a regolare l’affidamento dei figli, il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. veniva dichiarato inammissibile.
Cass. civ. Sez. I, 26 marzo 2015, n. 6132 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto della corte di appello, contenente i provvedimenti in tema di affidamento dei figli nati fuori dal matri¬monio e le disposizioni relative al loro mantenimento, è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. poi¬ché già nel vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 – che tendeva ad assimilare la posizione dei figli di genitori non coniugati a quella dei figli nati nel matrimonio – ed a maggior ragione dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 – che ha abolito ogni distinzione – al predetto decreto vanno riconosciuti i requisiti della decisorietà, in quanto risolve contrapposte pretese di diritto soggettivo, e di definitività, perché ha un’efficacia assimilabile “rebus sic stantibus” a quella del giudicato.
Cass. civ. Sez. VI, 26 gennaio 2015, n. 1349 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 38, primo comma, disp. att. cod. civ. (come modificato dall’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dall’1 gennaio 2013), si interpreta nel senso che, per i proce¬dimenti di cui agli artt. 330 e 333 cod. civ., la competenza è attribuita in via generale al tribunale dei minorenni, ma, quando sia pendente un giudizio di separazione, di divorzio o ex art. 316 cod. civ., e fino alla sua definitiva conclusione, in deroga a questa attribuzione, le azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così determinandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva), spettano al giudice del conflitto familiare, in¬dividuabile nel tribunale ordinario, se sia ancora in corso il giudizio di primo grado, ovvero nella corte d’appello in composizione ordinaria, se penda il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello.
L’art. 38, primo comma, primo periodo, disp. att. cod. civ. — nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, della legge 10 dicembre 2012, n. 219, applicabile ai giudizi instaurati a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 4, comma 1, della stessa legge n. 219 del 2012), come nella specie — attribuisce tra l’altro, in via generale, al tribunale per i minorenni la competenza per i provvedimenti previsti dagli artt. 330 e 333 cod. civ. In deroga a tale attribu¬zione di competenza, quando sia in corso un giudizio di separazione, divorzio o un giudizio ai sensi dell’art. 316 cod. civ., anche in pendenza dei termini per le impugnazioni e nelle altre fasi di quiescenza, fino al passaggio in giudicato, la competenza in ordine alle azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale, proposte successivamente e richieste con unico atto introduttivo dalle parti (così de¬terminandosi un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva) deve attribuirsi al giudice del conflitto familiare (Tribunale ordinario e Corte d’Appello). L’identità delle parti dei due giudizi non è esclusa dalla partecipazione del p.m. Ne consegue che nel caso, quale quello di specie, in cui — successivamente all’instaurazione di un giudizio di separazione o di divorzio, o del giudizio di cui all’art. 316 cod. civ. — siano state proposte azioni dirette ad ottenere provvedimenti limitativi od ablativi della responsabilità genitoriale quando sia pendente il termine per l’impugnazione o sia stato interposto appello avverso la decisione di primo grado, la competenza a conoscere tali azioni è attribuita alla corte d’appello in composizione ordinaria.
I provvedimenti limitativi ed ablativi della responsabilità genitoriale costituiscono una categoria di confine nella suddivisione tra provvedimenti decisori in ordine ai quali il ricorso per cassazione è ammissibile e quelli per i quali è escluso. Il grado d’incisività e di concreto mutamento della sfera relazionale primaria delle persone, proprio di questi provvedimenti è massimo. La sempre più frequente interrelazione delle misure cosiddette de potestate con i provvedimenti da assumere in tema di affidamento dei figli minori nei conflitti familiari fanno sì che la qualificazione giuridica comunemente indicata dalla Corte di cassazione in ordine ai provvedimenti cosiddetti de potestate, al fine di escluderne la ricorribilità in Cassazione ex art. 111 Cost. (tra i più recenti Cass. 15341 del 2012) non è trasponibile nel nuovo quadro normativo dettato dalla modificazione dell’art. 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile.
Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2013, n. 11218 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto pronunciato dalla corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi, ovvero la revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi ed il mantenimento della prole ha carattere decisorio e definitivo ed è, pertanto, ricorribile in cassazione ai sensi dell’art.111 Costituzione.
Cass. civ. Sez. I, 13 settembre 2012, n. 15341 (Famiglia e Diritto, 2013, 6, 586, nota di RESSANI)
I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori natu¬rali ai sensi dell’art. 317-bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c. che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c. o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, secondo comma della legge 4 maggio 1983, n. 184, in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull’osser¬vanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua ido¬neità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
L’inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione avverso i provvedimenti che limitano od escludono la potestà (art. 317 bis cod. civ.) o ne pronunciano la decadenza (artt. 330 e 332 cod. civ.) non può essere revocata in dubbio a causa del carattere contenzioso di tali procedimenti e della ricorribilità ex art. 111 Cost. dei prov¬vedimenti assunti in materia di affidamento dei figli naturali, permanendo in essi, pur con tali ulteriori aspetti, il carattere della non definitività, nella ricerca della più ampia garanzia per il minore, derivante dall’attuale am¬piezza della revisione dei provvedimenti assunti.
Cass. civ. Sez. I, 31 maggio 2012, n. 8778 (Famiglia e Diritto, 2012, 11, 1056)
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione di cui all›art. 111 Cost. avverso un provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, come nel caso dei provvedimenti che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell›art. 333 c.c., o che dispongano l›affidamento contemplato dall›art. 4, secondo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Cass. civ. Sez. I, 14 maggio 2010, n. 11756 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori na¬turali ai sensi dell’art. 317-bis cod. civ., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 cod. civ. che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 cod. civ. o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, secondo comma della legge 4 maggio 1983, n. 184 in quanto privi dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111, settimo comma, Cost. neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione (nella specie, la mancanza del parere del P.M. e la mancata audizione dei genitori), in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’at¬to giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
Cass. civ. Sez. I, 17 giugno 2009, n. 14091 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
I provvedimenti modificativi, ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt.330,332,333 e 336 cod.civ, configurano espressione di giurisdizione volontaria non contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte d’appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno “rebus sic stantibus”, in quanto sono modificabili e revocabili non solo “ex nunc”, per nuovi elementi sopravvenuti, ma anche “ex tunc”, per un riesame ( di merito o di legittimità) delle originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell’art.111 Cost. e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione.
Cass. civ. Sez. I, 5 marzo 2008, n. 5953 (Famiglia e Diritto, 2008, 11, 983 nota di ASTIGGIANO)
Non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso i provvedimenti as¬sunti dal Tribunale per i minorenni a norma dell’art. 333 c.c. poiché essi costituiscono provvedimenti di giurisdi¬zione volontaria non contenziosa, essendo preordinati all’esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli minori e sono, ancorché emanati a seguito di reclamo, sempre revocabili e modificabili, così da risultare inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato.
Cass. civ. Sez. I, 5 febbraio 2008, n. 2756 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto emesso dalla Corte d’appello, in sede di reclamo, avverso il decreto del tribunale per i minorenni che ha disposto l’affido di un figlio minore ai servizi sociali, non è impugnabile col ricorso ordinario per cassazione ai sensi dell’art. 739 cod. proc. civ. e, non essendo stato adottato per decidere un contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, bensì allo scopo esclusivo di tutelare l’interesse del minore, neppure col ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., in quanto privo dei caratteri di decisorietà e definitività; né assume alcun rilievo il fatto che col ricorso sia stata denunciata anche la violazione di una norma sulla competenza, poiché la pronuncia sull’osservanza delle norme processuali ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato.
Cass. civ. Sez. I, 1 agosto 2007, n. 16984 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso di provvedimenti emessi in sede di volontaria giurisdizione, che disciplinino, limitino, escludano o ripristinino la potestà dei genitori naturali ai sensi degli artt. 317 bis, 330, 332, 333 cod.civ.), il ricorso straordi¬nario per cassazione di cui all’art. 111 settimo comma, Cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, posto che la situazione strumentale in tal modo prospettata non assume certo una rilevanza sostanziale di decisorietà e definitività, che manca radicalmente in quella finale per la quale il ricorso straordinario non viene accordato.
Cass. civ. Sez. I, 23 gennaio 2007, n. 1480 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti emessi, in sede di reclamo, ai sensi dell’art. 333 c.c. – essendo sempre revocabili e modificabili, così da risultare inidonei ad assumere carattere di definitività ed efficacia di giudicato – non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., neppure per fare valere la violazione di norme sulla competenza.
Cass. civ. Sez. I, 6 novembre 2006, n. 23673 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto con cui la corte d’appello provvede, su reclamo delle parti “ex” art. 739 cod. proc. civ., alla revisione delle condizioni inerenti ai rapporti patrimoniali fra i coniugi divorziati ed al mantenimento della prole, ha carat¬tere decisorio e definitivo, ed è pertanto ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre non può essere revocato o modificato ai sensi dell’art. 742 cod. proc. civ., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce unicamente ai provvedimenti camerali privi dei caratteri di decisorietà e definitività.
Cass. civ. Sez. I, 28 agosto 2006, n. 18627 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto pronunciato dalla Corte d’appello in sede di reclamo avverso il provvedimento del tribunale in materia di modifica delle condizioni della separazione personale concernenti l’affidamento dei figli ed il rapporto con essi è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. unicamente per violazione di legge, mentre l’inosservanza dell’obbligo di motivazione è deducibile soltanto nelle ipotesi di mancanza assoluta della motivazione, ovvero di motivazione meramente apparente o perplessa o assolutamente illogica. Ne consegue che non può trovare ingresso il motivo di ricorso straordinario per cassazione con il quale si denunci la difettosa valutazione, da parte del giudice del merito, della prova in ordine al fatto nuovo posto a fondamento della domanda giudiziale tendente alla modifica delle condizioni della separazione personale, giacché con una tale doglianza si introduce una non consentita censura di difetto di motivazione.
Cass. civ. Sez. Unite, 15 luglio 2003, n. 11026 (Famiglia e Diritto, 2004, 165, nota di DONZELLI)
Quando il provvedimento impugnato sia privo dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale (come nel caso dei provvedimenti, emessi in sede di volontaria giurisdizione, che limitino o escludano la potestà dei genitori naturali ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reinte¬grazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c. e, che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei ge¬nitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art 4, 2° comma, L. 4 maggio 1983 n. 184), il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art 111, 7° comma, cost. non è ammissibile neppure se il ricorrente lamenti la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, quali espressione del diritto di azione, ed in particolare del diritto al riesame da parte di un giudice diverso, in quanto la pronunzia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere passata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdi¬zionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito.
Cass. civ. Sez. I, 8 ottobre 2002, n. 14380 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti che limitano o escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli artt. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare a una condotta dei genitori pregiudizievole per i figli, ai sensi dell’art. 333 c.c. o che dispongano l’affidamento contemplato dell’art. 4, 2° comma l. 4 maggio 1983 n. 184 (che richiama l’art. 330 cit.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono im¬pugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 cost., perché sono privi dei requisiti della decisorietà (intesa come risoluzione di una controversia su diritti soggettivi o status) e della definitività (intesa come man¬canza di rimedi diversi e attitudine del provvedimento a pregiudicare, con l’efficacia propria del giudicato, quei diritti o quegli status), essendo revocabili in ogni tempo per motivi originari o sopravvenuti ed avendo la funzione non di decidere una lite tra due soggetti attribuendo ad uno di esso un «bene della vita», ma di controllare e governare gli interessi dei minori.
Cass. civ. Sez. I, 15 ottobre 1999, n. 729 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il decreto con il quale la corte di appello provveda, in sede di reclamo, avverso le pronunce di decadenza e di reintegrazione nella potestà genitoriale ovvero di affidamento della prole emesse ai sensi degli art. 330, 332 e 333 c.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 cost.; tale inammissibilità si estende anche alle decisioni che confermino il provvedimento con cui il tribunale abbia disposto la somministrazione di vacci¬nazioni obbligatorie ad un minore. Tali provvedimenti, stante la loro revocabilità, modificabilità ed inidoneità ad acquistare autorità di cosa giudicata, configurano espressione di giurisdizione volontaria in quanto non risolvono conflitti tra contrapposti diritti soggettivi risultando, bensì, preordinati all’esigenza prioritaria della tutela interi¬nale del minore.
Cass. civ. Sez. Unite, 2 aprile 1998, n. 3387 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c.c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art. 330 e 332 c.c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c.c. o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, comma 2 l. 4 maggio 1983 n. 184 (che richiama il citato art. 330 c.c.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 cost. in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio, non statuiscono in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e si esauriscono pertanto in un governo di interessi sottratti all’autonomia privata, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti.
Cass. civ. Sez. I, 20 marzo 1998, n. 2934 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le statuizioni della Corte di appello in tema di decadenza o reintegrazione nella potestà genitoriale, di affidamen¬to della prole, ovvero emesse, ai sensi dell’art. 333 c.c., nel quadro degli atti “innominati” incidenti sull’esercizio della potestà dei genitori, non sono assistite dall’autorità della cosa giudicata sostanziale, risultando, per con¬verso, caratterizzati dalla meno intensa efficacia propria dei provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, non risolutivi, nella specie, di alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, ma funzionali alla sola tutela interinale del minore (e, pertanto, soggetti a modifica o revoca da parte del giudice che li abbia emessi). Ne consegue che gli eventuali vizi del provvedimento impugnato (pur se, in concreto, sussistenti), non essendo idonei a produrre effetti irreparabili (ben potendosi ben adottare, in seguito, altra decisione, immune dagli errori denunciati), non possono essere legittimamente denunciati con il ricorso straordinario per Cassazione ex art. 111 Costituzione.
Cass. civ. Sez. I, 11 giugno 1997, n. 5226 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il provvedimento emanato su reclamo dalla Corte d’appello, sez. minorenni, in merito alla decadenza dalla potestà di genitore (art. 330 c.c.) ha per oggetto la tutela dell’interesse del minore ed è caratterizzato giuridica¬mente dalla non decisorietà e non definitività dei provvedimenti di volontaria giurisdizione. Conseguentemente è inammissibile nei suoi confronti il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., che non può essere utilizzato neanche per denunciare irritualità del procedimento.
Cass. civ. Sez. Unite, 23 ottobre 1986, n. 6220 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di tutela dei minori, i provvedimenti, che limitino od escludano la potestà dei genitori naturali, ai sensi dell’art. 317 bis c. c., che pronuncino la decadenza dalla potestà sui figli o la reintegrazione in essa, ai sensi degli art. 330 e 332 c. c., che dettino disposizioni per ovviare ad una condotta dei genitori pregiudizievole ai figli, ai sensi dell’art. 333 c. c., o che dispongano l’affidamento contemplato dall’art. 4, 2° comma, l. 4 maggio 1983, n. 184 (che richiama il cit. art. 330 c. c.), ancorché resi dal giudice di secondo grado in esito a reclamo, non sono impugnabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 cost. in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, chiudono un procedimento di tipo non contenzioso, privo di un vero e proprio contraddittorio, non statuiscono in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la loro revocabilità e modificabilità per motivi sia sopravvenuti che preesistenti, e si esauriscono pertanto in un governo di interessi sottratti all’autonomia privata, senza risolvere un conflitto su diritti contrapposti.