Adozione di minori: stato di adottabilità e situazione di abbandono

Cassazione civile, sez. I, 11 Dicembre 2019, n. 32412. Pres. Di Virgilio. Est. Iofrida.
Fatti
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 41/2018, depositata in data 4/10/2018, ha confermato la decisione di primo grado, che aveva dichiarato lo stato di adottabilità del minore A.B., nato a (omissis), dall’unione tra C.D. e cittadino di nazionalità inglese.
In particolare, i giudici d’appello, confermando le valutazioni espresse dal primo giudice, all’esito di consulenza tecnica neuropsichiatrica, hanno sostenuto che il minore, affetto da disturbo del linguaggio associato ad alterazioni del ritmo dovuto alla sua storia clinica (assunzione di farmaci da parte della madre durante il periodo di gravidanza, sofferenza perinatale, ritardo di acquisizione delle tappe di sviluppo psicomotorio), ma anche a fattori ambientali, in primis la situazione della madre, rischiava di essere privo di assistenza morale e materiale da parte di quest’ultima, vulnerabile ed affetta da una ormai “stratificata” incapacità di svolgere in maniera adeguata la funzione genitoriale, senza che fossero emersi progetti educativi genitoriali effettivi e concreti; peraltro, il minore, sin dalla collocazione nella casa-famiglia ed anche nel nuovo contesto famigliare in cui era stato inserito, aveva dimostrato un miglioramento generale; alla luce di tali considerazioni, non era neppure possibile accogliere la richiesta subordinata di ricovero di madre e figlio in un’apposita struttura.
Avverso la suddetta pronuncia, C.D. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, nei confronti dell’Avv.to G.L., in qualità di tutore del minore A.B. (che resiste con controricorso) e di N.S. (nonno del minore, che non svolge attività difensiva). La ricorrente ha depositato memoria tardiva (in data 14/10/2019).
Ragioni della decisione
1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 184 del 1983 sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione del prioritario diritto del minore di vivere con i genitori e di essere cresciuto nell’ambito della famiglia d’origine, in una situazione in cui difettava lo stato di abbandono del minore, avendo la madre soltanto attraversato un difficile periodo, transitorio, di fragilità emotiva, “determinato dal violento allontanamento del piccolo R. in un periodo in cui Ella si trovava ad assistere la madre, gravemente malata, sino alla dipartita di essa”; 2) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 1996 e della Carta UE del 2000, per non avere la Corte di merito valutato l’interesse superiore del minore in rapporto al riscontro attuale e concreto della situazione in cui versava la N. con riguardo all’acquisizione della capacità genitoriale nel frattempo assunta dalla stessa; 3) con il terzo motivo, l’illogica e contraddittoria motivazione et3 motivazione apparente, ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte di merito sempre ritenuto irreversibile lo stato di abbandono del minore, dando rilievo a fatti risalenti nel tempo ed omettendo di considerare le difficoltà fisiche della madre, che solo per motivi di salute (difficoltà di deambulazione) aveva disertato gli incontri con il figlio, attribuendo poi a tale condotta valenza di “aggravante”; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo, rappresentato dallo strumento di intervento alternativo reiteratamente richiesto dalla madre (di collocamento presso un istituto insieme con il figlio).
2. La prima e a seconda censura sono inammissibili.
Questa Corte ha costantemente ribadito che il giudice di merito, nell’accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull’effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l’aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. n. 14436/2017).
Il diritto del minore di crescere nell’ambito della propria famiglia d’origine, considerata l’ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1 ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015).
Ne consegue che, per un verso, compito del servizio sociale incaricato non è solo quello di rilevare le insufficienze in atto del nucleo familiare, ma, soprattutto, di concorrere, con interventi di sostegno, a rimuoverle, ove possibile, e che, per altro verso, ricorre la “situazione di abbandono” sia in caso di rifiuto ostinato a collaborare con i servizi predetti, sia qualora, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, la vita da loro offerta al figlio sia inadeguata al suo normale sviluppo psico-fisico, cosicché la rescissione del legame familiare è l’unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva (Cass. 7115/2011).
Il giudizio sulla situazione di abbandono deve fondarsi su una valutazione quanto più possibile legata all’attualità, considerato il versante prognostico. Il parametro, che ci perviene anche dai principi elaborati dalla Corte di Strasburgo (cfr. in particolare la sentenza del 13/10/2015 – caso S.H. contro Italia), è divenuto un principio fermo anche nella giurisprudenza di legittimità, come può rilevarsi dalla pronuncia n. 24445 del 2015: “In tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su indagini ed approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori”.
Solo un’indagine sulla persistenza e non solo sulla preesistenza della situazione di abbandono, svolta sulla base di un giudizio attuale, in particolare quando vi siano indizi di modificazioni significative di comportamenti e di assunzione d’impegni e responsabilità da parte dei genitori biologici, può condurre ad una corretta valutazione del parametro contenuto nella L. n. 184 del 1983, art. 8 dovendosi tenere conto del diritto del minore a vivere nella propria famiglia di origine, così come indicato nell’art. 1 della L. n. 184 del 1983 (Cass. 22934/2017).
In particolare, la norma, anche alla luce della progressiva elaborazione compiuta dalla giurisprudenza di legittimità e dai principi introdotti dalla Corte Europea dei diritti umani, fissa rigorosamente il perimetro all’interno del quale deve essere verificata la sussistenza della condizione di abbandono. Si deve trattare di una situazione non derivante esclusivamente da condizioni di emarginazione socio economica (disponendo l’art. 1 che siano intraprese iniziative di sostegno nel tempo della famiglia di origine), fondata su un giudizio d’impossibilità morale o materiale caratterizzato da stabilità ed immodificabilità, quanto meno in un tempo compatibile con le esigenze di sviluppo psicofisico armonico ed adeguato del minore, non dovuta a forza maggiore o a un evento originario derivante da cause non imputabili ai genitori biologici (cfr. sentenza Cedu Akinnibuson contro Italia r~ del 16/7/2015), non determinata soltanto da comportamenti patologici ma dalla verifica del concreto pregiudizio per il minore (Cass. 7193 del 2016).
Da ultimo, questa Corte ha chiarito che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (Cass. 4097/2018; conf. Cass. 26624/2018, in ordine alla irrilevanza della disponibilità, meramente dichiarata, a prendersi cura dei figli minori, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono).
In tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una “soluzione estrema”, il giudice di merito deve dunque operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell’intervento dei servizi territoriali (Cass. 7559/2018).
Ora, la Corte d’Appello ha esaminato la capacità genitoriale della madre (non essendo in discussione l’assenza della figura paterna, che non ha riconosciuto il minore) ed ha formulato un giudizio negativo sulla capacità della stessa di recupero del rapporto genitoriale, sulla base di una serie di elementi comportamentali emersi da una complessa istruttoria (essenzialmente sulla base di una consulenza tecnica neuropsichiatrica e dall’audizione delle educatrici della casa-famiglia ove il minore è stato accolto).
Emerge che il minore al momento dell’ingresso nella casa-famiglia è stato trovato affetto da gravi difficoltà di linguaggio, segno inequivoco di un inidoneo sviluppo psico-fisico, dovute a molteplici fattori.
La madre, dal 2015, ha avuto solo sporadici incontri con il bambino, il quale ha difficoltà a riconoscerla nel ruolo di madre.
Non rileva la semplice volontà della madre di prendersi cura dei figli, in assenza di adeguati riscontri.
Questa Corte ha di recente affermato (Cass. 4097/2018) che “in tema di adozione di minori d’età, sussiste la situazione d’abbandono, non solo nei casi di rifiuto intenzionale dell’adempimento dei doveri genitoriali, ma anche qualora la situazione familiare sia tale da compromettere in modo grave e irreversibile un armonico sviluppo psico-fisico del bambino, considerato in concreto, ossia in relazione al suo vissuto, alle sue caratteristiche fisiche e psicologiche, alla sua età, al suo grado di sviluppo e alle sue potenzialità; ne consegue l’irrilevanza della mera espressione di volontà dei genitori di accudire il minore in assenza di concreti riscontri” (nella specie, questa Corte, confermando la sentenza di appello, ha ritenuto la persistenza di una situazione di abbandono, a fronte di un impegno, solo enunciato dai genitori, di rimuovere le problematiche esistenziali e di mutare lo stile di vita).
La sentenza di appello sviluppa adeguate e convincenti argomentazioni sull’inidoneità della madre, sull’impossibilità del recupero in tempi ragionevoli della situazione, spiegando dunque per quale ragione l’adozione, nella specie, costituirebbe l’unico strumento utile ad evitare ai minori un più grave pregiudizio ed ad assicurare loro assistenza e stabilità affettiva; risulta dunque effettuato un corretto giudizio prognostico volto a verificare l’effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, sia a quelle psichiche.
Quanto poi alle carenze in merito all’esclusione del rimedio alternativo costituito dal collocamento di madre e figlio presso una struttura di accoglienza, la Corte di merito ha motivatamente respinto la richiesta, ritenendola impraticabile alla luce dell’analisi compiuta sulla situazione di abbandono del minore.
3. I vizi di omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, articolati nel corpo del primo motivo, nel terzo e nel quarto motivo, sono inammissibili, avendo la Corte territoriale vagliato la situazione complessiva di madre e figlio e non essendo più censurabile il mero profilo di insufficienza motivazionale.
4. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso. Ricorrono giusti motivi, considerate tutte le peculiarità della controversia, per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
Essendo il procedimento esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dichiara le spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti.
Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

Addebito al marito se abbandona la casa coniugale per assistere la madre malata

Cass. civ. Sez. VI – 1 Ord., 23 gennaio 2020, n. 1448
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23278-2018 proposto da:
D.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NUNZIATA TORRE,
ANTONINO LI CAUSI;
– ricorrente –
contro
C.A.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARMELA CURRO’;
– controricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO la CORTE di CASSAZIONE;
– intimato –
avverso la sentenza n. 17/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 16/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2019 dal
Presidente Relatore Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 16/1/2018, la Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione con cui il
Tribunale di quella Città aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi D.P.A. ed C.A.G.,
con addebito al marito e rigetto la domanda di addebito a carico della moglie, ha confermato,
inoltre, la spettanza e l’ammontare dell’assegno in favore della stessa e l’ammontare dell’assegno di
mantenimento in favore delle figlie D.R. e D.E..
Avverso la succitata sentenza, che ha condannato il D. al pagamento delle spese processuali, lo
stesso propone ricorso per cassazione, con cinque motivi, successivamente illustrati da memoria, ai
quali C.A.G. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Coi primi due motivi, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 143 e 151
c.c., degli artt. 113 e 116 c.p.c., nonchè “motivazione per relationem” addebitando alla sentenza,
rispettivamente, di non aver riconosciuto l’addebito della separazione a carico della moglie e di
averlo riconosciuto a suo carico.
1.2. I motivi, che vanno congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono in parte infondati
ed in parte inammissibili.
1.3. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale lo stesso ricorrente fa riferimento,
la sentenza di appello motivata per relationem a quella di primo grado va considerata nulla, quando
essa si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna
valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, e cioè quando la laconicità della motivazione
non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia
pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass. n.
20883 del 2019; n. 22022 del 2017; n. 20648 del 2015; n. 2268 del 2006). Il caso non ricorre nella
specie, in quanto la Corte messinese non si è limitata a condividere la valutazione del Tribunale, ma
ha specificamente argomentato che la prosecuzione della convivenza era ascrivibile alla condotta
del marito e non anche a quella della moglie, evidenziando che l’allontanamento dal domicilio
coniugale, da lui posto in essere, non era giustificato dall’esigenza di accudire la madre, nè da
precedenti motivi di incompatibilità, e ritenendo insussistenti violazioni dei doveri coniugali da
parte della moglie, e del pari insussistente la prova del nesso etiologico tra la frattura del rapporto
matrimoniale e la depressione della stessa.
1.4. Se la violazione dell’art. 113 c.p.c. che pone al giudice l’obbligo di decidere secondo diritto non
è ulteriormente sviluppata, le censure riferite alla violazione dell’art. 116 c.p.c. sono all’evidenza
volte al riesame del materiale probatorio (incidenza dell’asserita ipocondria, depressione e smisurata
gelosia della moglie nel menage familiare, e, per converso, necessità di trasferimento del marito
nella casa della madre malata, assenza di prova circa il nesso etiologico tra tale condotta e
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza).
1.5. Le doglianze invocano cioè un’indagine di merito, com’è evidente laddove, pure in seno alla
memoria, si imputa ai giudici d’appello per un verso di non aver considerato alcuni elementi e si
contesta, per l’altro, l’esistenza della prova, indagini che, com’è noto, attengono al giudizio di fatto,
dovendo aggiungersi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18892 del 2016 e
massime ivi richiamate), la deduzione in sede di ricorso per cassazione della violazione dell’art. 116
c.p.c. – a mente del quale cui il giudice deve valutare le prove secondo prudente apprezzamento, a
meno che la legge non disponga altrimenti – è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una
determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede
uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di
attribuirle un altro e diverso valore ovvero il valore che il legislatore attribuisce ad una diversa
risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara
di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così
falsamente applicando e, quindi, violando, la norma in discorso.
2. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 156 c.c.; degli artt. 113 e 116
c.p.c., motivazione per relationem e l’omesso esame di un fatto decisivo (contratto di locazione
registrato e relative ricevute), in relazione al capo con cui è stato riconosciuto l’assegno in favore
della moglie. 2.1. Anche questo motivo va disatteso per i principi sopra espressi ai par. 1.3 e 1.4 e
tenuto, in ispecie, conto che nel confermare la spettanza dell’assegno, e nell’individuarne
correttamente i presupposti non già nella mancanza, in astratto, di redditi adeguati come sembra
ipotizzare il ricorrente, ma in funzione del tendenziale mantenimento del tenore di vita goduto in
costanza di convivenza, la Corte ha, comunque, affermato sussistere un’indubbia disparità
economica tra i coniugi ed ha modulato l’assegno (in Euro 100,00), in considerazione del godimento
della casa familiare da parte della donna, elemento a torto ritenuto non considerato.
2.2. La circostanza relativa al pagamento di un canone di locazione in favore della sorella che, come
sostiene il ricorrente, modificherebbe a suo svantaggio la situazione reddituale non appare infine
decisiva, tenuto conto che il vizio di omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la
cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di
discussione tra le parti può esser utilmente dedotto laddove abbia carattere decisivo, vale a dire che,
se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia; pertanto, l’omesso esame di
elementi istruttori (in tesi il contratto di locazione e le ricevute) non integra, di per sè, il vizio di
omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa (nella specie la
differenza di reddito tra le parti), sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè
la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. n. 27415 del 2018).
3. Col quarto motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 337-ter c.c.,
degli artt. 113 e 116 c.p.c., in riferimento al contributo in favore delle figlie pari ad Euro 650,00,
oltre a spese straordinarie In particolare, afferma il ricorrente, la figlia D.E. ha raggiunto
l’indipendenza economica ed è andata a vivere a (OMISSIS).
3.1. Il motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile, dovendo darsi seguito al principio
affermato da questa Corte secondo cui “l’obbligo del genitore separato di concorrere al
mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da
parte di quest’ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha
raggiunto l’indipendenza economica; il raggiungimento di detta indipendenza economica non è
dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio (nella specie, di Euro 800 mensili)
correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità, sia per la modestia dell’introito in
rapporto alle incrementate, presumibili necessità, anche scientifiche, del beneficiario” (Cass. n.
2171 del 2012). Le questioni relative al trasferimento della figlia ed alla vendita di un immobile
attingono a fatti sopravvenuti, non deducibili in questa sede.
4. Il quinto motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 c.p.c. in riferimento alla
statuizione sulle spese è infondato: il ricorrente è risultato infatti soccombente in merito alle
domande di addebito e di assegno, conclusione che non resta modifica dall’asserito comportamento
reticente della moglie.
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di
legittimità che si liquidano in Euro 3.100,00, di cui Euro 100,00 per spese. Ai sensi del D.P.R. n.
115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara
che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso, a norma dello stesso
art. 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati
identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

Risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria

Cassazione civile, sez. III, 11 Novembre 2019, n. 28990. Pres. Travaglino. Est. Olivieri.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Genova, con sentenza in data 27.7.2016 n. 858, in parziale riforma della decisione di prime cure, ha rigettato l’appello principale proposto da X.X. ed Ta.Al., e n. q. di genitori della minore TA.EL., rilevando che, in relazione alla responsabilità professionale dei medici intervenuti nella fase di diagnosi e cura della malattia riscontrata sulla minore – affetta da sindrome di Bartter ma erroneamente interpretata dai medici come morbo di Hirschprung -, non era stata investita la statuizione che aveva accertato la particolare difficoltà tecnica dei problemi investigati, con conseguente esonero da responsabilità per colpa ritenuta non grave ex art. 2236 c.c.; ha dichiarato inammissibile il motivo di appello principale volto a richiedere una maggiore liquidazione del danno non patrimoniale per difetto di preventivo “consenso informato”, confermando la quantificazione operata dal Tribunale.
Relativamente agli appelli incidentali proposti dall’Istituto G., M.G. e T., il Giudice distrettuale: ha ritenuto irrilevante la norma sopravvenuta di cui al D.L. 13 settembre 2012, n. 158, art. 3, comma 1, conv. con modificazioni nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi), in quanto intesa esclusivamente a limitare la responsabilità penale dell’esercente la professione sanitaria e non anche a qualificare in modo differente la responsabilità civile del sanitario, che continuava a rispondere dei danni anche per colpa lieve, ed ha in conseguenza confermato l’accertamento di responsabilità dell’Istituto Gaslini e del Dott. M. in ordine agli esiti pregiudizievoli degli interventi chirurgici cui era stata sottoposta la minore, che aveva sofferto postumi invalidanti, mentre ha rigettato la domanda risarcitoria nei confronti del Dott. To.Mi. che aveva rivestito la posizione di “aiuto” ed in relazione al quale non venivano in rilievo elementi di responsabilità per l’attività svolta in equipe.
La Corte territoriale ha, inoltre, rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali in punto di determinazione del periodo di invalidità temporanea e dei postumi invalidanti residuati alla minore, come accertati in esito alla c.t.u. collegiale, mentre ha riformato la decisione del Tribunale in relazione alla liquidazione del danno biologico, ritenendo che trovasse immediata applicazione al giudizio in corso il D.L. n. 158, art. 3, comma 3, conv. con mod. in L. n. 189 del 2012, che rinvia ai criteri di determinazione del “quantum” previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005 e succ. mod., artt. 138 e 139: ed ha quindi liquidato il danno biologico permanente e temporaneo subito dalla minore, rispettivamente, in Euro 8.093,90 (IP) ed in Euro 25.343,78 (ITA ed ITP), ed il “danno morale” in Euro 6.687,54 – così incrementato del 20% -, oltre al ristoro del danno compensativo del lucro cessante, calcolato in relazione alla diversa decorrenza della inabilità temporanea e di quella permanente, in base ai principi enunciati dalle SS.UU. n. 1712/1995.
Confermando il danno accertato dal primo Giudice nei confronti dei genitori per lesione del diritto ad essere informati correttamente sulle conseguenze (rischio di complicanze) dell’intervento praticato alla minore, la Corte d’appello ha altresì riconosciuto in favore dei predetti anche il “danno non patrimoniale” da pregiudizio alla vita familiare comprensivo della sofferenza patita, riliquidando in complessivi Euro 15.000,00 per ciascun genitore tutte le predette voci di danno.
La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata da X.X. ed Ta.Al. in proprio e n. q. di genitori della minore TA.EL. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso l’Istituto Giannina Gaslini.
Non ha svolto difese M.G. cui il ricorso è stato ritualmente notificato all’indirizzo PEC del difensore domiciliatario in data 24.2.2017.
Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie illustrative ex art. 378 c.p.c..
Ragioni della decisione
A. Questioni preliminari.
I genitori della minore hanno introdotto il giudizio di merito richiedendo anche il risarcimento del danno non patrimoniale “jure proprio” derivante dalla omessa preventiva informazione sui rischi di complicanze cui poteva dare luogo l’intervento chirurgico, nonchè dalla sofferenza dovuta ai plurimi interventi cui era stata sottoposta la minore ed alla incidenza sulla vita familiare delle menomazioni permanenti subite dalla figlia. Tale domanda è stata accolta dalla Corte distrettuale con statuizione che non è stata investita dai motivi del ricorso per cassazione nè da impugnazione incidentale ed è, dunque, passata in giudicato.
Consegue la declaratoria di inammissibilità, per difetto di legittimazione attiva, della impugnazione proposta da X.X. ed Ta.Al. anche “in proprio”, oltre che nella qualità di genitori della minore TA.EL..
B. Esame dei motivi di ricorso.
Primo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 32 Cost., artt. 1218,1223,1226,2043 e 2059 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
p..1 Sostengono i ricorrenti che la Corte distrettuale ha travisato il motivo di gravame con il quale non si intendeva contestare l’accertamento compiuto dai CC.TT.UU., sibbene valorizzarlo – ai fini liquidatori – laddove i consulenti di ufficio avevano accertato che la minore era già affetta da una rara sindrome genetica (Bartter) che risultava sufficientemente stabilizzata e che comportava una preesistente invalidità biologica permanente valutata intorno al 10%, menomazione sulla quale avevano inciso peggiorativamente gli esiti negativi dell’intervento chirurgico eseguito in base alla errata ed incompleta diagnosi, che avevano determinato ulteriori postumi permanenti valutati nella misura del 6-7%.
1.2 Preliminarmente va disattesa la eccezione di giudicato interno formulata dalla parte controricorrente in reazione alla asserita mancata impugnazione in grado di appello della statuizione sulla liquidazione del danno biologico della minore.
Dal ricorso, infatti, emerge come con l’atto di appello i genitori della minore avessero tra l’altro contestato che l’ulteriore danno derivato dalla esecuzione dell’intervento chirurgico praticato dal Dott. M. fosse stato considerato in modo avulso dalla preesistente patologia genetica di Bartter, dovendosi piuttosto ritenere, anche sulla scorta della relazione dei CC.TT.UU., che si fosse in presenza di un “maggior danno o danno differenziale giunto ad aggravare un quadro clinico di per sè complesso ed invalidante” (cfr. trascrizione del motivo di appello riportata alla pag. 17-18 del ricorso).
1.3 Tanto premesso, in caso di preesistenze invalidanti della condizione di salute di una persona fisica, occorre fare chiarezza sulle nozioni di “concausa di lesioni” e di “concausa di menomazioni”.
La prima nozione (concausa di lesioni) attiene al ciclo della causalità materiale ed è regolata dall’art. 41 c.p. e dall’art. 1227 c.c., comma 1, venendo in questione il concorso della causa naturale (lo stato di salute pregresso) con la causa umana (la condotta professionale medica) nella determinazione dell’evento lesivo della salute in un soggetto già parzialmente compromesso. La questione va risolta in base al principio di diritto enunciato da questa Corte secondo cui, in materia di rapporto di causalità nella responsabilità civile, in base ai principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., qualora le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell’uomo siano sufficienti a determinare l’evento di danno indipendentemente dal comportamento medesimo, l’autore dell’azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell’evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale; qualora, invece, quelle condizioni non possano dar luogo, senza l’apporto umano, all’evento di danno (cd. “thin skull rule”), l’autore del comportamento imputabile è responsabile per intero di tutte le conseguenze da esso scaturenti secondo normalità, non potendo, in tal caso, operarsi una riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli, ma non tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile. Ne consegue che, a fronte di una sia pur minima incertezza sulla rilevanza di un eventuale contributo “con-causale” di un fattore naturale (quale che esso sia), non è ammesso, sul piano giuridico, affidarsi ad un ragionamento probatorio “semplificato”, tale da condurre “ipso facto” ad un frazionamento delle causalità in via equitativa, con relativo ridimensionamento del “quantum” risarcitorio (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del
21/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 8995 del 06/05/2015), dovendo quindi trovare applicazione sul piano della causalità materiale il principio “all or nothing”, sia pure temperato nell’ambito del diritto civile, dalla regola logica fondata sull’esame delle circostanze concrete del “più probabile che non”.
La seconda nozione (concausa di menomazioni) attiene al piano della cd. causalità giuridica disciplinato dall’art. 1223 c.c. ossia della relazione che lega l’evento lesivo (lesione della salute) alle conseguenze pregiudizievoli (postumi invalidanti) secondo un nesso di regolarità eziologica che riconduce al primo tanto gli effetti dannosi diretti quanto quelli indiretti ove oggettivamente prevedibili quali effetti che derivano o che deriveranno – secondo l'”id quod plerumque accidit” – dalla lesione personale.
1.4 Al riguardo occorre osservare che, in caso di lesione del diritto alla salute, le distinte menomazioni della capacità biologica del soggetto possono incidere in modo diverso sulla complessiva condizione di salute residua della persona fisica, secondo differenti ipotesi fenomenologiche indagate dalla medicina-legale, che hanno trovato esplicitazione nelle linee guida di valutazione del danno alla persona elaborate dalle associazioni professionali, tra cui la Società di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SMILA), nonchè diretto riscontro nella disciplina normativa del settore delle assicurazioni sociali obbligatorie (D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 78, comma 4, art. 79, art. 80, comma 3 e artt. 81 e 82; D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, art. 13, commi 5 e 6) e della liquidazione del danno biologico, originariamente con riferimento alla sola materia di sinistri stradali (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139, in relazione al D.M. Salute 3 luglio 2003 adottato in attuazione della L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 5, che nell’All. 1, intitolato “criteri applicativi”, fa espresso riferimento al “danno composito” ed ai “danni plurimi monocroni”) e, successivamente, anche al danno biologico subito dalla vittima di atti di terrorismo (D.Lgs. 30 ottobre 2009, n. 181, art. 4, comma 1, lett. b) e quindi, più recentemente, ai danni conseguenti a responsabilità professionale medica (D.L. n. 158, art. 3, comma 3, conv. con mod. in L. n. 189 del 2012 – cd. Legge Balduzzi -; L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, commi 4 e 5, – cd. Legge Bianco Gelli -).
La condotta lesiva della integrità psicofisica può produrre, infatti, un’unica menomazione (una sola alterazione anatomica od una sola minorazione funzionale) o può invece determinare un insulto comprensivo di plurime alterazioni anatomiche e minorazioni funzionali in quanto interessanti più organi od apparati.
1.5 Le menomazioni plurime – prodotte dalla medesima lesione o da molteplici lesioni arrecate contestualmente od in tempi diversi – possono distinguersi:
a) in relazione al criterio cronologico del fatto generatore: in menomazioni “monocrone o policrone” (secondo che il medesimo attentato alla integrità psicofisica del soggetto porti ad emersione tutte le plurime conseguenze dannose, simultaneamente o comunque progressivamente secondo una sequenza di naturale aggravamento, od invece, gli attentati alla integrità psicofisica del soggetto siano stati realizzati con condotte lesive diacroniche sicchè la nuova menomazione si innesti su uno stato patologico pregresso del soggetto e cioè su postumi invalidanti preesistenti).
b) in relazione al tipo di disfunzionalità prodotto: in menomazioni “concorrenti o coesistenti” (secondo che le menomazioni colpiscano tutte il medesimo apparato od organo, ossia concernano più arti od organi sinergici od aventi comunque affinità funzionale, ovvero – invece – interessino differenti distretti anatomici o funzioni organiche, ossia più arti o più organi non affini o sinergici: le menomazioni “concorrenti” possono comportare, di regola, una variazione incrementativa dell’effetto invalidante e dunque del grado di inabilità della menomazione preesistente; le menomazioni “coesistenti” conservano l’effetto invalidante dalle stesse prodotto, che rimane, di regola e salvo specificità del caso concreto, immutato, in quanto del tutto indipendente rispetto alla valutazione della capacità pregressa del soggetto rispetto alla nuova menomazione. Appare, inoltre, opportuno chiarire come il fenomeno delle menomazioni “concorrenti” debba tenersi separato da quello dell'”aggravamento” della medesima menomazione: il primo configurando un rapporto tra distinti postumi – ossia tra eventi lesivi policroni che presuppongono il loro consolidamento, il che è a dire la definitiva stabilizzazione delle condizioni invalidanti, derivate da ciascuna lesione, che segue alla guarigione dal periodo di malattia, sicchè la ulteriore invalidità si “aggiunge” a quella preesistente -; il secondo consistendo, invece, nella naturale evoluzione degli effetti invalidanti prodotti dalla medesima lesione, generalmente identificandosi nello sviluppo delle cd. malattie lungolatenti o nella emersione di effetti patologici inizialmente sconosciuti. L’aggravamento della malattia ha assunto rilievo in giurisprudenza soprattutto nell’ambito della tutela infortunistica del lavoro, al fine della delimitazione degli ambiti applicativi delle disposizioni di cui agli artt. 83 e 137 – aumento o diminuzione della rendita, in caso la inabilità originaria subisca aggravamenti o miglioramenti nel corso del tempo – ed agli artt. 80, 131 e 132 – riformulazione integrale della rendita in caso di “nuovo” infortunio o “nuova” malattia, seppure originato dal medesimo rischio patogeno od avente la stessa natura della prima – del TU approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124: cfr. Corte Cost. sentenza del 12.2.2010, n. 46).
1.6 La esigenza teorica di provvedere ad una diversa valutazione del danno biologico in seguito a plurime menomazioni nasce dagli stessi criteri di redazione dei “baremes” medico-legali attraverso i quali ad ogni compromissione anatomo-funzionale, specificamente individuata viene assegnato un determinato grado di invalidità rispetto allo standard fatto pari a 100 della piena integrità dell’apparato od organo preso in considerazione, criteri che prescindono, quindi, dal riferimento alla globale ed effettiva situazione personale del soggetto il quale, ad esempio, potrebbe riportare plurime contestuali menomazioni, che tuttavia non potrebbero per ciò stesso essere valutate attraverso una semplice sommatoria dei gradi di invalidità tabellari determinati in relazione a ciascuna di esse, atteso che l’applicazione del mero criterio matematico potrebbe esitare finanche nell’assurdo riconoscimento di una invalidità complessiva addirittura superiore al 100%, che risulterebbe logicamente incompatibile rispetto ad una persona che, essendo tuttora in vita, esprime ancora – per quanto minimo possa essere – un determinato grado di capacità biologica.
Del pari nel caso di menomazioni “preesistenti”, il mero cumulo del nuovo grado di invalidità con quello corrispondente alla precedente minore capacità biologica del soggetto, oltre a dare luogo all’inconveniente sopra descritto, non appare idoneo ad esprimere – in maggiore evidenza nel caso di lesioni concorrenti – l’effettiva condizione di salute globale residua della persona (è ormai classico l’esempio per cui se il grado di invalidità per la perdita di un occhio “in soggetto sano” è valutata in un certo grado tabellare, la perdita dell’unico occhio residuo “in soggetto monocolo” non potrà essere valutata allo stesso modo, in quanto in quest’ultimo caso è stata definitivamente compromessa la funzione della vista, e dunque il pregiudizio alla capacità biologica complessiva del soggetto è certamente maggiore).
Evidente risulta, pertanto, la diversa incidenza che può assumere, ai fini dell’accertamento della complessiva validità biologica di un soggetto, la menomazione che si aggiunga ad altra già preesistente, a seconda che concorra alla medesima disfunzionalità o invece ne determini una nuova non interferente con il distretto anatomo-funzionale già pregiudicato.
Deve essere, dunque, accolta la indicazione elaborata in medicina legale e recepita dal Legislatore secondo cui, in caso di plurime menomazioni, è certamente legittimo assumere come riferimento i gradi tabellari concernenti le singole compromissioni, salva, in ogni caso, una valutazione globale complessiva della residua capacità biologica del soggetto leso, volta ad individuare la effettiva incidenza dei molteplici postumi, concorrenti o coesistenti, sulla integrità psico-fisica del soggetto danneggiato.
A tale compito deve accingersi confrontando la situazione antecedente e quella successiva, bene potendo emergere la totale irrilevanza della pregressa invalidità sul distinto pregiudizio alla salute arrecato dalla successiva lesione della integrità psicofisica, salva, va ripetuto, la specificità del caso concreto (la pregressa perdita di due dita di un arto superiore, di regola, non interferisce in alcun modo con l’indebolimento dell’organo visivo cagionato dalla lesione successiva: ma la stessa perdita inciderà diversamente nell’ipotesi di soggetto già totalmente non vedente, che utilizzava quella parte dell’arto superiore a fini non soltanto tattili). In tal caso, allora, il medico-legale, al fine di verificare il grado di invalidità derivato dalla successiva menomazione, dovrà avere come parametro di riferimento la piena capacità biologica anteriore del soggetto, senza tenere conto dei postumi preesistenti non interferenti.
A diversa conclusione si dovrà invece pervenire laddove il postumo preesistente, pur non potendo considerarsi “concorrente” (in quanto non afferente il medesimo distretto anatomo-funzionale), venga tuttavia in qualche modo ad incidere sulla complessiva validità biologica del soggetto, rendendogli più difficoltoso l'”agere” quotidiano o le relazioni sociali (la pregressa invalidità all’arto inferiore che imponga al soggetto, per deambulare, l’appoggio con bastone, pur attenendo a complesso anatonomo-funzionale distinto, assume indiscussa incidenza peggiorativa sulle condizioni biologiche del soggetto laddove questi, a causa di lesioni policrone, venga successivamente a perdere anche uno degli arti superiori utilizzato per l’ausilio alla deambulazione).
1.7 L’accertamento del grado di invalidità biologica è compiuto dall’ausiliario medico-legale, e dunque a questi spetta rispondere, alla stregua delle pertinenti “leges artis”, al quesito posto dal Giudice, verificando quale fosse la capacità del soggetto “ante ac post eventum”; in sostanza, egli deve accertare la capacità biologica per così dire “differenziale” ponendo a confronto lo stato di validità anteriore e quello successivo, venendo a pesare in modo diverso il grado percentuale indicato nel bareme secondo che lo stato patologico pregresso:
– risulti del tutto indifferente rispetto alla “nuova” disfunzionalità residuata dall’evento lesivo (ipotesi normalmente riscontrabile nel caso di menomazioni coesistenti);
– venga a peggiorare la situazione già compromessa incrementando la disfunzionalità preesistente (ipotesi che, al massimo grado, si riscontra nelle menomazioni concorrenti).
Nel primo caso il consulente tecnico di ufficio potrà valutare autonomamente gli effetti invalidanti permanenti della nuova lesione, come se venissero riferiti ad un soggetto sano.
Nel secondo caso la maggiore invalidità permanente derivata dal nuovo evento lesivo risulterà effetto dello stato preesistente, in quanto l’indebolimento di un organo già compromesso, rispetto al medesimo indebolimento di un organo sano, non si traduce in un eguale diminuzione di validità, ma nel soggetto affetto dalla preesistenza quell’indebolimento corrisponderà ad un grado (ulteriore) di invalidità biologica maggiore.
Accertato dall’ausiliario il grado di invalidità in relazione ad un giudizio espresso in prospettiva globale alla concreta ed effettiva condizione biologica del soggetto, spetterà esclusivamente al Giudice, sul piano della liquidazione del danno, individuare se ed in che modo il differenziale esprimente la compromissione biologica debba essere integralmente o solo parzialmente ricondotto alle conseguenze dirette ed immediate dell’evento lesivo, ex art. 1223 c.c., individuando il criterio da utilizzare per la liquidazione equitativa del danno biologico nel caso in cui, come nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio, la (nuova) conseguenza dannosa arrecata dalla condotta illecita (indipendentemente dalla natura contrattuale od extracontrattuale) colpisca una persona che presentava uno stato di validità biologica già parzialmente compromesso. Orbene, fermo il distinto accertamento del nesso di causalità materiale tra condotta e (nuovo) evento lesivo, da condurre alla stregua dei principi normativi rinvenibili negli artt. 40 e 41 c.p. e nell’art. 1227 c.c., comma 1, con la conseguenza che la lesione del bene salute, se riconducibile anche – alla condotta del debitore/autore dell’illecito, non può che essere imputata integralmente a quest’ultimo, non spiegando alcun rilievo sulla predetta verifica eziologica la preesistente – concorrente – causa naturale (costituita dallo stato patologico pregresso) quando anche abbia contribuito alla progressiva evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute del soggetto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 1135 del 19/01/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011), osserva il Collegio che non possono, tuttavia, essere attribuite al professionista ed alla struttura sanitaria anche quelle conseguenze dannose non ricollegabili direttamente all’evento lesivo, secondo il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., in quanto risultino derivate – invece – dal pregresso stato invalidante del soggetto danneggiato, non potendo affermarsi la responsabilità dell’agente per quei danni che non dipendano dall’evento lesivo riconducibile alla sua condotta – che non ne costituisce un antecedente causale – e si sarebbero verificati ugualmente anche senza di essa, nè per quelli preesistenti, come la pregressa situazione patologica del danneggiato che, a sua volta, non sia eziologicamente riconducibile a negligenza, imprudenza ed imperizia del sanitario (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 13400 del 08/06/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 15991 del 21/07/2011; id. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27524 del 20/11/2017; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10812 del 18/04/2019), essendo opportuno, pertanto, estendere, da parte del Giudice di merito, la indagine demandata all’ausiliario anche alle eventuali modalità evolutive in senso peggiorativo della menomazione preesistente onde verificare quale sarebbe stata la ineluttabile condizione di invalidità del soggetto in assenza del successivo atto lesivo (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 24204 del 13/11/2014, in un particolare caso in cui, nella determinazione del quantum, si era tenuto conto dell’effetto anticipatore immediato della invalidità psichica che, altrimenti sarebbe comunque sopravvenuta – se pure in un tempo più lungo – a causa della pregressa malattia di Alzheimer di cui era affetto il danneggiato; id. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27524 del 20/11/2017; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 20836 del 21/08/2018, secondo cui, quando difetti la prova che la menomazione pregressa sarebbe evoluta determinando autonomamente conseguenze invalidanti, alcuna rilevanza può essere attribuita a tale preesistenza, ai fini della individuazione del danno risarcibile, diversamente venendo ad applicarsi l’intollerabile principio secondo cui persone che, per loro disgrazia – e non già per colpa imputabile ex art. 1227 c.c. o per fatto addebitabile a terzi -, siano più vulnerabili di altre, dovrebbero irragionevolmente appagarsi di una tutela risarcitoria minore rispetto agli altri consociati caratterizzati da cosiddetta “normalità”).
1.8 La fase della “aestimatio”, di esclusiva pertinenza del giudice, segue pertanto alla esatta individuazione della modifica peggiorativa del grado di invalidità biologica, che rimane specularmente di esclusiva pertinenza della medicina legale, dovendo il Giudice di merito tradurre il differenziale di tale invalidità nell’equivalente monetario oggetto della obbligazione risarcitoria. Operazione che prescinde, quindi, da incrementi o diminuzioni del grado percentuale di invalidità permanente accertato dal consulente di ufficio, dovendo piuttosto essere eseguita confrontando i valori patrimoniali ricavati dalle Tabelle di liquidazione del danno biologico corrispondenti ai differenti stati di incapacità rilevati dal CTU prima e dopo l’evento lesivo – tenendo conto, come si è visto, della incidenza eventualmente svolta dalle menomazioni preesistenti – e dunque determinando in tal modo la entità patrimoniale del danno effettivamente gravante sul responsabile, operando, alla luce della specificità del caso concreto, aumenti o diminuzioni dell’importo risarcitorio su base equitativa (cfr. Corte cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25327 del 12/12/2016 che, nel caso di plurime liquidazioni parziali del danno determinate con criteri diversi – indennizzo corrisposto dall’assicuratore sociale in base alla normativa speciale; risarcimento del danno secondo i criteri propri della responsabilità civile -, evidenzia come il residuo importo risarcitorio debba essere liquidato non già sottraendo dal grado percentuale di invalidità permanente, individuato sulla base dei criteri civilistici, quello determinato dall’INAIL coi criteri dell’assicurazione sociale, bensì, dapprima, monetizzando l’uno e l’altro grado di invalidità, e successivamente sottraendo il valore capitale dell’indennizzo INAIL dal credito risarcitorio aquiliano).
p..2 Tanto premesso, il motivo di ricorso è inammissibile, non rispondendo ai requisiti minimi prescritti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4).
I ricorrenti infatti intendono contestare l’affermazione della Corte d’appello secondo cui le conseguenze tipiche della sindrome di Bartter non potevano essere considerate ai fini dell’accertamento dei postumi derivati dall’intervento chirurgico non correttamente eseguito, trattandosi di sindrome genetica preesistente. Sostengono a tal fini i ricorrenti che in tal modo il Giudice di merito si sarebbe discostato dalle conclusioni raggiunte dai CC.TT.UU., nelle note integrative ed a chiarimenti, secondo cui “il danno permanente preesistente può essere inquadrato per via analogica intorno al 10% e quindi la valutazione del danno biologico permanente (6/7%) proposta nella c.t.u. è inquadrabile come percentuale ulteriormente peggiorativa (differenziale) della condizione di salute di base della bambina” (cfr. ricorso pag. 19).
Ma, affermando i ricorrenti di condividere le risultanze peritali, non è dato allora individuare se la critica debba intendersi allora rivolta, non all’accertamento del grado di invalidità, ma al valore patrimoniale riconosciuto dai Giudice di merito, ovvero al criterio con il quale è stato esercitato il potere di liquidazione equitativa del danno.
2.1 Se tale ultima fosse da ritenere la critica, appare evidente come lo stralcio delle note integrative predette non consenta alla Corte di acquisire contezza degli elementi essenziali per compiere la verifica della censura di legittimità e per constatare la correttezza o meno della “aestimatio” del danno biologico.
E’ infatti reso noto, dalla lettura del ricorso, soltanto che la Corte d’appello ha assunto a base della liquidazione il grado di invalidità permanente del 6%, indicato nella c.t.u. medico-legale, confermando sul punto la statuizione del Tribunale (che, secondo quanto emerge da fugace notazione a pag. 21 ricorso, avrebbe applicato i valori delle Tabelle di Milano), rimanendo invece del tutto ignoto il “modus procedendi” del Giudice di merito e dunque difettando proprio lo stesso oggetto della critica, non essendo specificato se l’errore in cui sarebbe incorsa la Corte distrettuale andrebbe rinvenuto nella individuazione del valore punto ricavato dalla Tabella in quanto determinato in base alla scala 0-6 anzichè in base alla scala 10-16 (ove 10 è l’invalidità della menomazione pregressa non imputabile alla condotta professionale del medico), od invece nella errata comparazione dei valori monetari equivalenti concernenti i predetti stati di invalidità biologica, od ancora, invece, la mancata considerazione di un “differente” grado di invalidità biologica rispetto a quelli indicati nella relazione peritale e nelle note a chiarimento depositate dai CC.TT.UU..
2.2 In quest’ultimo caso, che sembrerebbe adombrato nel ricorso mediante il richiamo ai precedenti di questa Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 6341 del 19/03/2014 ed id. Sez. 3, Sentenza n. 9528 del 12/06/2012, la critica parrebbe diretta a contestare la omessa considerazione da parte del Giudice di merito del “danno cd. differenziale”, la cui nozione tuttavia – nel caso concreto – non trova chiara esplicazione nel motivo di ricorso atteso che:
nel primo precedente giurisprudenziale si ha riguardo all’esito infausto dell’intervento chirurgico che, in quanto eseguito non in conformità alle “leges artis”, ha prodotto un esito peggiorativo del precedente stato di salute (già compromesso), determinando conseguenze pregiudizievoli “maggiori” (cd. danno iatrogeno) di quelle altrimenti riconducibili – quali conseguenze in ogni caso non evitabili – dell’intervento correttamente eseguito: in questa ipotesi lo stato patologico pregresso, rendendo necessario detto intervento, è causa naturale efficiente delle conseguenze negative “normali”, cioè riferibili al rischio oggettivamente ineliminabile dell’intervento infausto, sicchè il relativo danno (ossia il peggioramento della capacità biologica determinato dalla complicanza inevitabile connessa alla esecuzione – regolare e corretta – dell’intervento, quale rischio noto ed oggettivamente ineliminabile) non può essere in alcun modo imputabile al professionista che ha diligentemente eseguito la prestazione (anche se questa non ha raggiunto il risultato di miglioramento o guarigione sperato); laddove invece detto intervento non sia stato conforme alle “leges artis” ed abbia prodotto, oltre alla prevista complicanza comunque ineliminabile, anche ulteriori pregiudizi (determinati da altre complicanze che non si sarebbero verificate ove l’intervento fosse stato correttamente eseguito), allora in tal caso: a) lo stato patologico pregresso (quale causa naturale preesistente) interviene a concorrere con la inesatta prestazione del professionista (quale causa umana successiva) nella produzione del danno consistito nella complessiva diminuzione della precedente capacità biologica del soggetto, non essendo quindi idoneo “ex se” ad escludere la riconducibilità eziologica dell’evento lesivo (anche) alla condotta del professionista (risultando in tal guisa verificato il nesso di causalità materiale tra concorso di causa naturale ed umana ed “eventuffi damni”); b) la diminuzione della capacità biologica – rispetto a quella accertata anteriormente all’intervento – non può essere imputata, tuttavia, integralmente al medico, dovendo provvedersi a distinguere, sul piano del nesso di causalità giuridica ex art. 1223 c.c., la invalidità correlata alla inevitabile complicanza derivata dalla necessità dell’intervento (che trova genesi nella causa naturale pregressa, ossia nella precedente condizione di salute) da quella invece correlata all’altrimenti evitabile “maggiore” pregiudizio determinato dalla inesatta prestazione, e dunque dovendosi accertare il pregiudizio biologico differenziale tra lo stato di salute che sarebbe esitato da intervento infausto correttamente eseguito e quello invece esitato in concreto a causa dell’errore professionale (danno differenziale iatrogeno) nel secondo precedente giurisprudenziale, invece, oltre alla affermazione del principio di equivalenza causale (supra lett. a), viene in questione, ai fini della identificazione delle conseguenze pregiudizievoli determinate dalla inesatta prestazione medica la ridotta validità biologica residuata al soggetto dopo l’intervento rispetto alla già compromessa capacità preesistente, e dunque in questo caso il “differenziale negativo” del grado percentuale di invalidità (danno differenziale) è dato dal mero confronto tra lo stato di capacità biologica del soggetto “ante ac post eventum damni”, dovendo aggiungersi che la verifica può complicarsi nel caso in cui i postumi derivati dall’intervento inesatto si sarebbero in tutto od in parte – anche se eventualmente in tempi diversi – egualmente prodotti a causa della naturale evoluzione della patologia pregressa: in quest’ultimo caso infatti – come si è visto – dovrà provvedersi a circoscrivere il “maggior” danno biologico risarcibile dovuto dal professionista soltanto a quello non dipendente dal naturale sviluppo della malattia (tenuto conto anche del decorso temporale della stessa e dei tempi di insorgenza dell’indefettibile peggioramento).
2.3 Orbene la critica rivolta con il motivo in esame alla asserita omessa considerazione del danno differenziale, indipendentemente dalla esatta ricognizione dello stesso, non appare calzante, atteso che i CC.TT.UU. hanno esplicitamente indicato il grado del 6% quale percentuale riferibile al danno biologico differenziale, e tale misura percentuale è stata adottata da entrambi i Giudici di merito nella liquidazione equitativa dell’importo da risarcire, di tal chè non è dato comprendere in che modo gli stessi siano incorsi nell’errore denunciato.
2.4 Qualora poi i ricorrenti avessero inteso invece contestare la determinazione del grado percentuale di invalidità riferito al danno “differenziale”, il motivo si palesa del tutto privo di specificità in quanto:
a) non viene fornito alcun argomento critico rispetto alle modalità attraverso le quali il collegio degli ausiliari è pervenuto all’accertamento di tale “maggiore” grado invalidità, non venendo neppure allegato se gli ausiliari abbiano proceduto ad accertare con valutazione sintetica il “differenziale” tra lo stato di salute pregresso e lo stato successivo, confrontando quindi i rispettivi gradi di invalidità biologica “complessiva”, od abbiano invece – in ipotesi – individuato semplicemente il grado di invalidità riferito ai postumi (“lieve incontinenza sfinteriale ano-rettale…..lieve difficoltà nella assunzione di cibi solidi in via di risoluzione”) isolatamente considerati, in base ai baremes utilizzati;
b) non vengono neppure specificate quali siano le menomazioni stabilizzatesi antecedentemente all’intervento chirurgico- riferibili alla sindrome genetica di Bartter che caratterizzavano la invalidità pregressa (stimata dai CC.TT.UU. nella misura del 10%);
c) non viene sviluppato alcun argomento critico in ordine alla qualificazione ed alla relazione in cui vengono a porsi i postumi, derivati dall’intervento chirurgico, con le menomazioni preesistenti: in particolare non viene neppure riferito se debba intendersi sussistente una relazione di concorrenza o di mera coesistenza. Questione come sopra indicato che dà luogo a soluzioni di indagine medico-legale e, conseguentemente, di liquidazione del danno per equivalente del tutto distinte: argomentazione critica tanto più necessaria, tenuto conto che, come è dato evincere dalla lettura della sentenza di primo grado, parzialmente trascritta nel controricorso (pag. 9-10) e nella memoria illustrativa (pag. 11-15) del resistente Istituto Giannina Gaslini, il Tribunale aveva espressamente esaminato la questione rilevando, da un lato, che i CC.TT.UU. avevano determinato la ulteriore invalidità, nella misura del grado del 6%, tenendo conto della preesistente sindrome di Bartter, e dall’altro, che pur in presenza di “pregresse ed autonome menomazioni che tecnicamente vengono definite inabilità non concorrenti” (dunque in presenza di preesistenti menomazioni “coesistenti”) non si era fatto ricorso al “metodo scalare” inteso a raccordare il grado di invalidità “differenziale” soltanto ad una frazione (corrispondente alla pregressa ridotta capacità biologica) e non all’intera capacità biologica del soggetto (fatta pari a 100 in relazione ad un soggetto sano, di pari età e genere).
Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 11 preleggi; D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 3; D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139; artt. 1218,1223,1226,2043 e 2059 c.c..
p..3 I ricorrenti impugnano la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto immediatamente applicabile lo “jus superveniens” della disposizione del D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 3, conv. con mod. in L. n. 189 del 2012, che in materia di responsabilità sanitaria della struttura e del medico ha rinviato per la liquidazione del danno biologico ai parametri già previsti dal D.Lgs. n. 209 del 2005, artt. 138 e 139 in tema di assicurazione della responsabilità civile da sinistro stradale.
Sostengono i ricorrenti, richiamando diversi precedenti dei Giudici di merito, che la norma sopravvenuta:
– è inapplicabile ai fatti pregressi, essendosi già perfezionata la fattispecie dannosa, e dunque ai giudizi in corso, in difetto di espressa previsione di retroattività (artt. 11 preleggi).
– è inapplicabile ai giudizi in corso, trattandosi di norma di diritto avente “natura sostanziale” e non processuale, e se applicata verrebbe a ledere il “legittimo affidamento in ordine alla regola equitativa uniforme” posta a base del risarcimento del danno biologico.
– è inapplicabile ai giudizi in corso, in quanto andrebbe ad incidere su “diritti quesiti”, tale dovendo essere considerato il credito risarcitorio di valore anche in relazione al criterio di liquidazione del “quantum”, in quanto già insorto nel patrimonio del danneggiato al momento del fatto dannoso.
3.1 Il motivo è infondato, in relazione alle molteplici questioni prospettate e che si passano di seguito in esame.
Al fine di una migliore comprensione della problematica occorre prendere le mosse dalle disposizioni innovative dei plessi normativi che fanno capo al D.L. 13 settembre 2012, n. 158 conv. con modificazione nella L. 8 novembre 2012, n. 189 recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” (cd. legge Balduzzi) ed alla L. 8 marzo 2017, n. 24 recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonchè in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie” (cd. legge Gelli-Bianco).
Venendo a provvedere ad un riassetto generale della materia della responsabilità professionale medica il Legislatore è intervenuto ad introdurre una disciplina volta ad individuare un punto di equilibrio idoneo a garantire l’attuazione dei diversi interessi meritevoli di tutela coinvolti in tale materia e precipuamente l’interesse dei danneggiati ad ottenere un integrale ristoro del danno alla salute subito in relazione ad errori terapeutici imputabili al medico (art. 32 Cost., comma 1), e l’interesse della generalità degli utenti a ricevere – sia dalle strutture pubbliche che da quelle private – un adeguato trattamento sanitario, consentendo agli operatori del settore di continuare a praticare la professione – della quale beneficia e non può fare a meno la intera collettività – in funzione del perseguimento di elevati livelli di efficienza e risultati di cura delle persone, senza che l’impegno che la stessa richiede possa essere limitato o influenzato da considerazioni e comportamenti di “difesa preventiva” rispetto alla proliferazione che, negli ultimi tempi, si è verificata delle iniziative giudiziarie di risarcimento danni che, indipendentemente dalla fondatezza o meno, possono innescare – in considerazione del volume delle richieste risarcitorie – fenomeni di ritrazione dalla esecuzione di interventi terapeutici a maggior rischio di insuccesso, incidendo in modo gravemente negativo sulle modalità di erogazione del servizio sanitario.
A tal fine – per quanto interessa la presenta controversia – il D.L. n. 158 del 2012, con disposizione rimasta immodificata nella legge di conversione, ha ritenuto di utilizzare anche nel settore sanitario il criterio di liquidazione del danno “biologico” secondo il sistema tabellare già adottato nel settore dei sinistri cagionati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e definito nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 (Codice delle assicurazioni provate) che, come espressamente previsto dall’art. 138, comma 2, risponde “ai criteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità” secondo i principi esplicitati nel medesimo comma 2, lett. da a) ad f).
La norma della legge “Balduzzi” è stata nuovamente riprodotta nella L. 8 marzo 2017, n. 24, art. 7, comma 4, – Legge “Gelli Bianco” – con variazioni od integrazioni lessicali che non comportano significative modifiche sul piano prescrizionale (“4. Il danno (la legge Balduzzi specificava: “biologico”) conseguente all’attività della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell’esercente la professione sanitaria (la legge Balduzzi si riferiva alla: “attività dell’esercente della professione sanitaria”) è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attività di cui al presente articolo”).
La trasposizione del criterio tabellare previsto dal C.A.P. al settore della responsabilità sanitaria trova fondamento nelle analoghe esigenze sottese alle controversie risarcitorie che interessano le due materie, esigenze evidenziate direttamente dal Legislatore nella stessa norma (“Al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori…”: art. 138, comma 1, CAP) e che debbono rinvenirsi nell’estensione del regime assicurativo obbligatorio alle strutture aziendali pubbliche e private ed ai professionisti sanitari, e nell’azione diretta attribuita al paziente danneggiato nei confronti della impresa assicurativa: esigenze la cui composizione in un equilibrato bilanciamento degli interessi in conflitto ha superato il vaglio della verifica di costituzionalità (Corte Cost. sentenza 16 ottobre 2014 n. 235 – con riferimento all’art. 139 CAP -).
Tanto premesso possono ora esaminarsi i diversi rilievi di illegittimità formulati dai ricorrenti in ordine alla immediata applicabilità anche ai rapporti in corso, ed ai giudizi pendenti in materia di responsabilità professionale medica, delle norme del D.L. n. 158 del 2012 conv. in L. n. 189 del 2012 che prevedono l’adozione del criterio tabellare nella liquidazione del danno non patrimoniale.
A- Difetto di retroattività espressa.
3.2 La mancanza di una disposizione della legge che ne preveda la retroattività non integra una critica pertinente alla inapplicabilità della norma ai giudizi pendenti, laddove si osservi come, nel caso di specie, non si verta in tema di successione di leggi che regolano difformemente il medesimo fenomeno, poichè la eventuale discrasia applicativa “quoad effecta” corre non tra diverse disposizioni di legge, bensì tra una (nuova) disposizione normativa ed una prassi giurisprudenziale finalizzata all’esercizio uniforme della discrezionalità nel giudizio di equità (come tale priva, ipso facto, di forza di legge).
Non appare pertanto dirimente il precedente di questa Corte Sez. 3, Sentenza n. 11048 del 13/05/2009, richiamato dai ricorrenti, secondo cui il D.M. Salute in data 3 luglio 2003 (“Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica compresa tra 1 e 9 punti di invalidità”) emanato in attuazione alla L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, comma 5, in difetto di previsione legislativa di retroattività, non poteva trovare applicazione ai sinistri verificatisi anteriormente alla sua pubblicazione in GU in quanto introduceva “un regime speciale deroga al regime ordinario codificato dall’art. 2056 c.c.”.
La norma sopravvenuta del D.L. n. 158 del 2012 non disciplina, infatti, la fattispecie costituiva del diritto sostanziale, ma definisce – nella materia della responsabilità sanitaria – l’ambito delle modalità di esercizio del potere di liquidazione equitativa del danno attribuito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., ed è dunque direttamente applicabile nei limiti in cui tale potere sia ancora esercitabile nel corso del processo che non sia ancora definito. Al riguardo non appare corretta la lettura della sentenza in data 16 ottobre 2014 n. 235 della Corte costituzionale, effettuata dai ricorrenti, laddove pronunciando sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 139 Codice Assicurazioni Private – ha rilevato (in motivazione paragr. 3.1), sia pure ai soli fini di escludere la necessità di una restituzione degli atti al Giudice a quo, che le modifiche – costituenti jus superveniens – introdotte al D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, predetto art., al comma 2 ed al comma 3 quater dall’art. 32 conv. con mod. in L. 24 marzo 2012, n. 27 (che vengono a condizionare il risarcimento del danno biologico permanente delle lesioni di lieve entità, all'”accertamento clinico-strumentale obiettivo” ed il risarcimento del danno biologico temporaneo al riscontro medico-legale visivo o strumentale della lesione), “in quanto non attinenti alla consistenza del diritto al risarcimento delle lesioni in questione, bensì solo al momento successivo del suo accertamento in concreto, si applicano, conseguentemente, ai giudizi in corso (ancorchè relativi a sinistri verificatasi in data antecedente alla loro entrata in vigore)”, dando in tal modo riscontro alla consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui il principio della irretroattività della legge (art. 11 preleggi) comporta che: a) la legge nuova non possa essere applicata, oltre ai rapporti giuridici esauritisi prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti già verificatisi nel fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali o future di esso; b) la legge nuova è, invece applicabile ai fatti, agli “status” e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorchè conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in se stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 1115 del 04/05/1966; id. Sez. U, Sentenza n. 2926 del 12/12/1967; id. Sez. L, Sentenza n. 2433 del 03/03/2000; id. Sez. 1, Sentenza n. 16620 del 03/07/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 16039 del 02/08/2016).
La pronuncia della Corte costituzionale n. 235/2014, per un verso, viene a riconoscere che la controversia in ordine al diritto al risarcimento del danno implica la esistenza di un rapporto pendente; per altro verso ritiene esterne all’area della “consistenza del diritto” (intangibile dalla legge successiva), le modalità tecniche di liquidazione del danno indicate nella norma sopravvenuta – modificativa dell’art. 139 CAP – pur interessando le stesse una “fase anteriore” alla quantificazione del danno, qual è quella dell’accertamento della stessa esistenza (“an”) della conseguenza dannosa risarcibile.
3.3 Tanto premesso, si osserva che la fattispecie dell’illecito civile – per quanto concerne la individuazione e la verifica giudiziale dell’evento lesivo produttivo del danno da cui insorge la responsabilità per l’obbligazione risarcitoria – non viene intaccata dalla norma sopravvenuta (legge cd. Balduzzi), che non pone limiti alla responsabilità civile e neppure viene a negare alla vittima – ovvero anche soltanto a limitare ingiustificatamente e sproporzionatamente – il diritto di credito al risarcimento del danno, ma interviene a definire, tra i molteplici criteri utilizzabili discrezionalmente dal Giudice per procedere alla “aestimatio” del danno – qualora non possa trovare attuazione il risarcimento in forma specifica -, quello ritenuto più idoneo a realizzare quel bilanciamento – perseguito dal Legislatore – tra plurimi interessi di rilevanza costituzionale (l’interesse del danneggiato ad ottenere il ristoro del danno patito; l’interesse generale e sociale al perseguimento di fini solidaristici in relazione al calmieramento dei premi della assicurazione obbligatoria estesa al settore sanitario), rispondendo la norma sopravvenuta – almeno in parte – alla medesima logica sottesa alla disciplina della liquidazione del danno biologico nel settore dell’assicurazione obbligatoria della RCA (venendo in questione, nella legge del 2012, anche la esigenza di non distogliere risorse indispensabili all’espletamento del servizio, contrastando i riflessi negativi sulla organizzazione ed erogazione del servizio sanitario pubblico, determinati dall’incremento esponenziale degli impegni finanziari delle Aziende sanitarie preoccupate ad immobilizzare sempre maggiori risorse per fare fronte alle possibili richieste risarcitorie a decremento dei necessari investimenti strutturali).
Il D.L. n. 158 del 2012, art. 3, comma 3, viene, dunque, ad indicare al Giudice un criterio di liquidazione del danno che specifica – e non deroga – le norme del codice civile attributive del potere equitativo integrativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., non ponendo, pertanto, alcuna problematica di successione di leggi nel tempo.
Il nuovo precetto normativo, introducendo un sistema liquidatorio, quello tabellare, già invalso da tempo negli uffici giudiziari e ritenuto da questa Corte di legittimità coerente con i principi cui deve informarsi la valutazione equitativa del “danno biologico” compiuta dal Giudice (valutazione che, secondo la interpretazione dei predetti artt. 1226 e 2056 c.c. fornita da questa Corte, deve corrispondere alla duplice esigenza di garantire “non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari”: Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011), non viene ad incidere neppure su quegli elementi valutativi – grado di invalidità, aspettativa di vita, progressione geometrica del valore punto in relazione al grado di invalidità e riduzione proporzionale dell’incremento del valore danno in relazione all’aumento della età – ritenuti determinanti ai fini dell’accertamento della “entità” del danno biologico, lasciando intatto anche il criterio di rivedibilità del “valore-punto” secondo periodiche rilevazioni statistiche della casistica giudiziaria. Ed è appena il caso di osservare come tale criterio di valutazione del “quantum” non individua un (ulteriore) elemento costitutivo della fattispecie normativa della responsabilità civile, non integra cioè un fatto-storico od un elemento normativo presupposti dell’affermazione della imputazione del danno, ma rappresenta soltanto la espressione della misura monetaria della perdita di validità biologica ritenuta più adeguata a garantire il ristoro dell’effettivo danno patito, rispetto ad altri criteri affidati alla cd. discrezionalità pura cui il Giudice avrebbe potuto ricorrere al momento di procedere alla “aestimatio”: coerentemente, infatti, questa Corte ha statuito come, in tema di risarcimento danni, la circostanza che l’attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell’atto di citazione la propria pretesa, all’udienza di precisazione delle conclusioni, domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei “nuovi criteri standard” di risarcimento (c.d. “tabelle”) adottati dal tribunale al momento della decisione (“nuovi” in quanto debbono essere mutati gli essenziali “parametri indicatori” assunti a base della determinazione del valore-punto, e non in quanto sia intervenuta una mera variazione quantitativa del valore-punto conseguente ai rilevamenti statistici periodici), non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 17977 del 24/08/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 1083 del 18/01/2011); ed ancora che, ferma l’eventuale formazione del giudicato interno sul “quantum”, quando, all’esito del giudizio di primo grado, l’ammontare del danno alla persona sia stato determinato secondo il sistema “tabellare”, la sopravvenuta variazione – nelle more del giudizio di appello – delle tabelle utilizzate, legittima il soggetto danneggiato a proporre impugnazione, per ottenere la liquidazione di un maggiore importo risarcitorio, allorquando le nuove tabelle prevedano l’applicazione di differenti criteri di liquidazione, atteso che, in questi casi, la liquidazione effettuata sulla base di tabelle non più attuali si risolve in una non corretta applicazione del criterio equitativo previsto dall’art. 1226 c.c. (cfr. Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 25485 del 13/12/2016; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 22265 del 13/09/2018; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 24155 del 04/10/2018).
B- Perfezionamento della fattispecie di diritto sostanziale (diritto quesito).
3.4 Assumono i ricorrenti che il principio di irretroattività delle norme di legge ex art. 11 preleggi impedirebbe l’applicazione della sopravvenuta norma “tabellare” della legge cd. Balduzzi, in quanto in tal modo si andrebbe ad incidere sulla fattispecie dell’illecito civile già perfezionatasi al momento della condotta lesiva e della conseguente insorgenza della responsabilità civile e del correlativo dritto di credito.
3.5 L’argomento non appare condivisibile, in quanto il criterio di liquidazione equitativa del danno ex artt. 1226 e 2056 c.c. (che soccorre quando l’ammontare del danno non è predeterminato convenzionalmente o legalmente, ed appare ontologicamente diverso dal diritto alla liquidazione del danno) non è elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria scrutinata nella dimensione sostanziale dell’illecito civile.
Il diritto al risarcimento del danno ha per oggetto un credito di valore che richiede di essere determinato nel suo ammontare attraverso l’attività di liquidazione volta a trasporre in valuta – ossia in una espressione monetaria – quello che viene stimato essere il valore non patrimoniale del bene-salute leso. Ne segue che il valore del credito, che entra a far parte del patrimonio del danneggiato, non è predeterminato nel suo ammontare, occorrendo necessariamente fare ricorso al potere di equità integrativa del Giudice. E’ ben vero, come è stato già rilevato, che la esigenza di uniformità di trattamento di situazioni analoghe e di certezza del diritto viene assicurato tramite l’utilizzo di una medesima Tabella di liquidazione del danno biologico che deve avere applicazione diffusa sull’intero territorio nazionale. Ma a tale principio non segue anche la definitiva immutabilità di tale Tabella e la cristallizzazione dei valori tabellari al momento della introduzione della domanda, essendo, invece, tenuto il Giudice di merito a fare applicazione dei valori delle Tabelle di più recente edizione, in quanto maggiormente idonee ad esprimere l’adeguatezza della conversione patrimoniale del danno da invalidità psicofisica subito dalla persona.
3.6 Al proposito occorre considerare che altro è il perfezionamento della fattispecie sostanziale dell’illecito civile (situazione giuridica protetta – condotta lesiva della stessa – esito dannoso) che si esaurisce con la produzione dell’effetto giuridico che fa insorgere in capo all’autore dell’illecito la responsabilità per la obbligazione risarcitoria, altro è invece l’accertamento dell’equivalente monetario della conseguenza dannosa che ha esaurito il perfezionamento della fattispecie illecita.
Non pare dubbio che il principio di irretroattività della legge impedisce all’intervento del Legislatore di andare ad incidere su effetti giuridici già interamente prodottisi, in quanto dalla legge ricollegati a determinati fatti assunti ad elementi della fattispecie- che, una volta venuti ad esistenza nella realtà, non possono più essere negati o modificati: con la conseguenza che violerebbe il limite predetto una norma sopravvenuta che: 1-modifichi la struttura della fattispecie normativa ex artt. 1218 o 2043 c.c., 2-introduca limitazioni della responsabilità civile sul piano oggettivo o soggettivo, 3-escluda o comprima la estensione delle “conseguenze-dannose” risarcibili, ad esempio non riconoscendo alcune “voci” o componenti del danno non patrimoniale (è notissima la vicenda d’Oltrealpe che, in seguito alle decisioni della CEDU, in data 6.10.2005, n. 1513/2003 Draon c/ Francia e n. 1810/2003 Maurice c/ Francia, ha portato alla sentenza 11.6.2010 n. 2 del Conseil costitutionnel dichiarativa della incostituzionalità della L. 11 febbraio 2005, n. 102, art. 2, paragr. II, comma 2, che aveva disposto la applicazione retroattiva delle norme della L. 4 marzo 2002, n. 303 volte a limitare il risarcimento del danno da malpractice medica al solo “danno morale”, con esclusione del danno patrimoniale futuro relativo alle spese necessarie per l’assistenza del neonato invalido), od eliminando il mancato guadagno come voce di danno patrimoniale, in deroga all’art. 1223 c.c., od ancora precludendo la tutela reale della reintegrazione in forma specifica, limitandola soltanto a quella indennitaria – per equivalente (cfr. per quest’ultima ipotesi Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 301 del 09/01/2014: “In materia di licenziamenti individuali, sebbene la L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 67, preveda l’applicabilità delle disposizioni processuali da essa introdotte solo alle controversie instaurate dopo la sua entrata in vigore, in forza del principio generale di irretroattività della legge, di cui all’art. 11 preleggi, e in assenza, nella L. n. 92 del 2012, di una disposizione di deroga espressa a detta norma, le modifiche apportate alla disciplina di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18 con previsione di una tutela indennitaria in luogo di quella reintegratoria, non possono essere applicate neppure ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla nuova disciplina e ancora in corso, qualora – con l’applicazione della normativa sopravvenuta – vengano a privarsi di efficacia le conseguenze attuali o future del licenziamento già ritenuto illegittimo dal giudice di merito”).
Gli indicati limiti alla efficacia retroattiva della legge non ricorrono, invece, nella diversa ipotesi in cui la norma generale ed astratta successiva venga ad incidere su di un rapporto giuridico ancora in corso di esecuzione, o, come nella specie, ancora controverso, regolando o definendo le modalità di apprezzamento del valore monetario equivalente di un bene perduto che deve essere risarcito, ovvero conformando i limiti entro i quali le prestazioni non ancora eseguite possono considerarsi leciti.
Non sembra corretto, pertanto, il richiamo, a sostegno della tesi contraria, del precedente di questa Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 5013 del 28/02/2017, non essendo in alcun modo rinvenibile dalla lettura della motivazione l’affermazione per cui il criterio di liquidazione equitativa del danno biologico deve “cristallizzarsi” nei valori indicati nelle Tabelle vigenti al momento in cui si è perfezionata la fattispecie dell’illecito civile. La sentenza afferma, invece, il diverso principio per cui è al momento della “taxatio”, e cioè della liquidazione omnicomprensiva della somma capitale e degli accessori per interessi e rivalutazione, che occorre riferirsi per verificare se lo spontaneo pagamento effettuato dal debitore abbia prodotto l’effetto estintivo del debito risarcitorio (in quanto corrispondente ai criteri liquidatori vigenti in quel momento), o se l’accordo transattivo sul “quantum” risarcibile debba ritenersi incontestabile ove non inficiato da errore sui criteri di liquidazione, o ancora se possa ritenersi corretta la liquidazione giudiziale del danno biologico, in quanto effettuata alla stregua delle Tabelle più recenti (“…gli arresti di questa Corte…. in cui si afferma l’obbligo dell’applicazione nella quantificazione del danno da perdita del rapporto parentale, dei parametri tabellari vigenti al momento della decisione…. non rappresentano altro che la risposta giurisprudenziale al problema nascente dall’ontologico iato tra i due momenti sopra illustrati (i.e. l’epoca di verificazione dell’evento lesivo e quella della liquidazione del danno), con l’affermazione del principio che la stima e la liquidazione del danno vanno compiute secondo i criteri praticati al momento della liquidazione”: Corte cass. n. 5013/2017 cit., in motivazione, pag. 14).
C- Natura di diritto sostanziale e non processuale della norma.
3.7 L’argomento critico che si rifà alla distinzione tra “norme di diritto processuale”, di immediata applicazione, e “norme di diritto sostanziale”, che possono applicarsi a fatti pregressi soltanto se dichiarate espressamente retroattive, non assume rilievo decisivo, bene potendo anche le norme di diritto sostanziale trovare immediata applicazione ai rapporti in corso o non ancora esauriti, trovando limite la retroattività nella impossibilità di modificare “ex post” i fatti genetici (e cioè gli elementi strutturali costitutivi) del rapporto che hanno ormai esaurito i loro effetti con il perfezionamento della fattispecie normativa; diversamente, gli aspetti funzionali connessi alla esecuzione del rapporto bene possono essere regolati diversamente ove sopravvenga una nuova disciplina normativa dei fatti ed atti che debbono ancora verificarsi od essere compiuti.
D- Legittimo affidamento nei criteri di liquidazione.
3.8 Sostengono i ricorrenti che l’applicazione dello “jus superveniens” alla controversia pendente, da un lato, violando il principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), si porrebbe in contrasto con il fondamento dello Stato di diritto volto ad assicurare la certezza del diritto; dall’altro, verrebbe a determinare un ingiustificato differente trattamento di situazioni analoghe in relazione esclusivamente alla diversa durata dei processi.
3.9 Sono noti i principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale: “Al legislatore non è preclusa la possibilità di emanare norme retroattive, sia innovative che di interpretazione autentica, purchè tale scelta normativa sia giustificata sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, potenzialmente lesi dall’efficacia a ritroso della norma adottata. Tra tali valori – costituenti limiti generali all’efficacia retroattiva delle leggi – sono ricompresi il principio generale di ragionevolezza, che si riflette nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento; la tutela dell’affidamento legittimamente sorto nei soggetti, quale principio connaturato allo Stato di diritto; la coerenza e la certezza dell’ordinamento giuridico; e il rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario” (Corte Cost., sentenza, in data 12 aprile 2017, n. 73). La legittimità costituzionale della norma con efficacia retroattiva, fermo il limite del giudicato (Corte Cost., sentenza, in data 1 luglio 2015, n. 127) e delle situazioni giuridiche consolidate (diritti quesiti), può incidere sui rapporti in corso, sacrificando anche aspettative legittime, laddove tale sacrificio sia il risultato del bilanciamento operato con altri interessi di rilevanza costituzionale ritenuti prevalenti (Corte Cost. ordinanza, in data 22 dicembre 2015, n. 274), e sempre che l’intervento legislativo non sia diretto specificamente a determinare l’esito di una particolare controversia giudiziaria in corso in quanto in tal caso si violerebbero i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi, determinando lo sbilanciamento tra le due posizioni in gioco (Corte Cost. sentenza, 30 gennaio 2018, n. 12).
3.10 E’ nota altresì la giurisprudenza della Corte di Strasburgo che ha affermato come al Legislatore non sia precluso emanare norme retroattive, purchè la retroattività trovi adeguata giustificazione in “imperative ragioni di interesse generale” (non riducibili, tuttavia, al mero interesse finanziario dello Stato), e sempre che, indipendentemente dal criterio di ragionevolezza della norma retroattiva in quanto funzionale alla risoluzione di contrasti interpretativi, l’intervento legislativo possa ritenersi compatibile con l’art. 6, paragr. 1, CEDU (diritto alla difesa ed al processo equo) e con l’art. 1, n. 1, del Protocollo addizionale CEDU (per cui l’interferenza del Legislatore sulla “res” controversa è assimilato ad illegittima ingerenza nella situazione proprietaria, intesa in senso lato, con riferimento al bene controverso), in relazione al duplice parametro della “prevedibilità” della iniziativa legislativa e dell'”abuso del processo” (cfr. Corte EDU, sez. II, ric. n. 58630/11, sentenza Ljaskaj c. Croazia 20 dicembre 2016): incorrendo, la legge retroattiva, nella violazione delle norme convenzionali laddove sia ravvisabile, nel comportamento delle autorità pubbliche, l’insorgenza di un affidamento sul bene disputato che valga a consolidare l’aspettativa di un determinato esito del giudizio in corso e che renda quindi “imprevedibile” (e per ciò “abusivo”) l’intervento legislativo modificativo, con carattere retroattivo, inteso a volgere a favore dello Stato parte del processo – l’esito della lite, realizzando in tal modo una indebita ingerenza nella gestione del contenzioso giudiziario (cfr. Corte EDU ric. 24846/94, 34165/96, 34173/96, causa Zielinski, Pradal, Gonzalez e altri v. France, sentenza, 28 ottobre 1999; Corte EDU, Grande camera, ric. 36813/97, causa Scordino c/ Italia, sentenza, 29 marzo 2006; Corte EDU ric. 43549/08, 6107/09, 5087/09, causa Agrati ed altri c/ Italia, sentenza, 7 giugno 2011).
3.11 Orbene la categoria della retroattività – così come indagata nella giurisprudenza nazionale e sovranazionale – non viene legittimamente evocata nel caso di specie, in quanto la norma in esame, volta ad individuare il “valore-punto” tabellare, non modifica – come si è detto – la disciplina normativa della fattispecie dell’illecito civile, modificandone gli elementi costitutivi, ma opera invece all’interno della stessa, modellando il potere giudiziale di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale.
Il fenomeno descritto non è pertanto assimilabile a quello della successione delle leggi con effetti abrogativi, atteso che non vi era alcuna norma preesistente volta a definire il “valore-punto” in modo differente dalla norma successiva. Non possono ritenersi tali, infatti, le disposizioni degli artt. 1226 e 2056 c.c. in quanto dirette esclusivamente ad attribuire al Giudice il potere di integrazione equitativa ed anch’esse estranee alla fattispecie dell’illecito civile, da rinvenire esclusivamente nelle norme che dispongono – nel caso che, dall’inadempimento contrattuale o dalla condotta illecita extracontrattuale, derivino conseguenze pregiudizievoli – l’obbligo di risarcire il danno patrimoniale e non patrimoniale (artt. 1218,2043 e 2059 c.c.).
Nè la norma sopravvenuta della legge Balduzzi può essere assimilata al fenomeno cd. del “prospettive overruling”, che attiene esclusivamente al piano dell’attività interpretativa delle norme di diritto, in ordine alla quale non trova, pertanto, applicazione il principio di irretroattività della legge, al quale rimane estraneo, tanto il mutamento di giurisprudenza, quanto la risoluzione di contrasti giurisprudenziali, ancorchè conseguenti a decisioni delle Sezioni unite della Corte di cassazione (e neppure in presenza di una interpretazione consolidata della Corte di legittimità, poichè è jus receptum – Corte cass., S.U., n. 15144/2011; id. n. 174/2015; id., n. 27775/2018; id., n. 4135/2019) che il valore e la forza del “diritto vivente”, quand’anche proveniente dal Giudice di vertice del plesso giurisdizionale, è meramente dichiarativo e non si colloca sullo stesso piano della cogenza che esprime la fonte legale, alla quale il Giudice è soggetto ex art. 101 Cost.), atteso che “un orientamento giurisprudenziale, per quanto autorevole, non ha la stessa efficacia delle ipotesi previste dalla norma censurata, stante il difetto di vincolatività della decisione rispetto a quelle dei giudici chiamati ad occuparsi di fattispecie analoghe: circostanza che impedisce di considerare i fenomeni dianzi indicati alla stregua di uno ius novum. L’orientamento espresso dalla decisione delle Sezioni unite “aspira” indubbiamente ad acquisire stabilità e generale seguito: ma come lo stesso rimettente riconosce – si tratta di connotati solo “tendenziali”, in quanto basati su una efficacia non cogente, ma di tipo essenzialmente “persuasivo. Con la conseguenza che, a differenza della legge abrogativa e della declaratoria di illegittimità costituzionale, la nuova decisione dell’organo della nomofilachia resta potenzialmente suscettibile di essere disattesa in qualunque tempo e da qualunque giudice della Repubblica, sia pure con l’onere di adeguata motivazione; mentre le stesse Sezioni unite possono trovarsi a dover rivedere le loro posizioni, anche su impulso delle sezioni singole, come in più occasioni è in fatto accaduto” (cfr. Corte costituzionale, sentenza, in data 12 ottobre 2012, n. 230). Ed è proprio l’assenza di vincolatività cogente della interpretazione che impedisce che il giudicato ex art. 2909 c.c., formatosi su una controversia risolta in base alla precedente interpretazione di una norma, possa spiegare efficacia vincolante in una successiva controversia in cui viene in questione la medesima norma: l’esercizio della funzione giurisdizionale, in un ordinamento processuale nel quale non opera lo “stare decisis”, non può mai costituire limite alla attività esegetica esercitata da un altro Giudice (cfr. Corte cass. Sez. 5, Sentenza n. 23723 del 21/10/2013; id. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 174 del 09/01/2015), con la rilevante conseguenza che la pretesa immutabilità della interpretazione giurisprudenziale non può integrare il fondamento esclusivo di un interesse consolidato, e per ciò tutelabile, al legittimo affidamento sulla risoluzione della controversia giudiziale (cfr. Corte cass. n. 174/2015 cit., che richiama Corte EDU, ric. 20153/04, causa Unedic c. Francia, sentenza, 18 dicembre 2008, e Corte EDU causa Nejdet Sahin e Perihan Sahin, sentenza, 20 ottobre 2011), pur dovendosi precisare per completezza che, “in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l’adozione di una soluzione difforme dai precedenti non può essere nè gratuita, nè immotivata, nè immeditata, ma deve essere frutto di una scelta interpretativa consapevole e riconoscibile come tale, ossia comprensibile, ciò che avviene più facilmente se sia esplicitata a mezzo della motivazione” (cfr. Corte cass. Sez. U -, Sentenza n. 11747 del 03/05/2019).
Non si ha, peraltro, nel caso dello jus superveniens della legge Balduzzi, neppure la sostituzione del precetto normativo con un consolidato indirizzo giurisprudenziale, atteso che non vengono in questione le categorie giuridiche individuatrici delle “voci” e dei “tipi” di danno risarcibile, nè tanto meno i principi di diritto concernenti la funzione reintegrativa del risarcimento del danno, od ancora il fondamento egualitario della modalità di ristoro del danno alla salute, che anzi vengono ad essere confermati proprio dalla disciplina legislativa sopravvenuta che, tramite il richiamo all’art. 138 CAD, viene a riconoscere la correttezza ed adeguatezza del criterio tabellare in quanto portato della precedente elaborazione giurisprudenziale in materia (in tal senso, infatti, deve essere correttamente inteso l’arresto di Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 12408 del 07/06/2011, in quanto rivolto a garantire la uniformità di trattamento sull’intero territorio nazionale, e non anche a stabilire o addirittura a cristallizzare il valore del “punto base” calcolato nelle Tabelle milanesi, sempre suscettibile di modifica nel tempo in relazione alla variazione – oltre che dei fenomeni di svalutazione della moneta – dei dati statistici rilevati dalla media delle liquidazioni operate dagli Uffici giudiziari o di più aggiornati criteri di rilevazione degli indici di determinazione di detto valore: il riferimento alle Tabelle milanesi trovava giustificazione, non in una verifica selettiva peraltro impossibile avuto riguardo ai limiti del sindacato di legittimità – dei valori più adeguati tra tutte le Tabelle di liquidazione del danno biologico in uso, ma nella maggiore diffusione pratica che le stesse avevano avuto tra gli Uffici giudiziari rispetto ad altre Tabelle pure in uso).
3.12 Nella specie si viene, invece, a riscontrare il diverso fenomeno in cui il diritto positivo viene a disciplinare un settore – quello della quantificazione del danno non patrimoniale nelle controversie per responsabilità sanitaria-precedentemente lasciato al potere giudiziale integrativo, venendo di fatto a ridurre l’ambito della discrezionalità del Giudice, definito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., predeterminando -in via generale ed astratta – il “valore del punto base” da assumere per la liquidazione del danno biologico relativo alle cd. “micropermanenti” (non essendo stata data ancora attuazione all’art. 138, comma 1, CAD che prevede la redazione di una apposita Tabella unica nazionale per le lesioni determinati invalidità superiori al 9%), sostituendosi la norma di legge alle prassi di calcolo in uso presso gli Uffici giudiziari, dovendosi al proposito precisare che – allo stato – la norma dell’art. 139 CAD trova piena applicazione, essendo state elaborati i coefficienti moltiplicatori corrispondenti ai singoli incrementi del grado di invalidità (da 1% a 9%), con variazione del valore-punto base (cfr., da ultimo, DM Sviluppo Economico, in data 9.1.2019), così come trova piena attuazione il criterio di liquidazione del danno biologico temporaneo, essendo stato determinato (da ultimo con il decreto ministeriale indicato) l’importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta (modulabile in caso di inabilità parziale in relazione alla effettiva riduzione percentuale della capacità biologica: art. 138, comma 2, lett. f); art. 139, comma 1, lett. b) CAD). Trovano, altresì, immediata applicazione anche i criteri di liquidazione intesi a “personalizzare” il valore dell’ammontare del danno da invalidità permanente, secondo gli aumenti individuati per le micropermanenti (fino al
– 20%, comprensivo, per espresso dictum del giudice delle leggi, anche della
– voce di danno morale: art. 139, comma 3, CAD) e per le lesioni di maggiore gravità (personalizzazione del danno dinamico relazionale fino al 30%: art. 138, comma 3, CAD).
Orbene, tale intervento legislativo, proprio perchè non va ad incidere su alcuno degli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite nel patrimonio del soggetto, e dunque è insuscettibile di ledere l’affidamento riposto dai soggetti di diritto nella stabilità dei rapporti già insorti ed esauriti e nella prevedibilità degli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega a determinati fatti o condotte. La norma sopravvenuta si rivolge esclusivamente al Giudice delimitandone l’ambito di discrezionalità nella liquidazione del danno con criterio equitativo e indicando quale più adeguato il criterio tabellare, onde porre al riparo l’esercizio del potere giurisdizionale – conformatosi al criterio legale – da eventuali critiche in diritto per violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c., volte a contestare la arbitrarietà, illogicità od assenza di motivazione della quantificazione del danno non patrimoniale.
3.13 Deve, dunque, concludersi affermando che le norme legislative del 2012 (immodificate, per quanto concerne i criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, dalla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-Bianco), trovano diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale con il solo limite della formazione del giudicato interno sul “quantum” -, non essendo ostativa la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa ed il danno si sia prodotto anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l’azione risarcitoria sia stata promossa prima dell’intervento legislativo, nè potendo configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, tenuto conto che proprio e soltanto la definizione del giudizio – e la formazione del giudicato – preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale che disciplina il rapporto, a garanzia della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario.
3.14 In relazione alle questioni esaminate deve, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto:
“Non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile (negando od impedendo il risarcimento di conseguenze – dannose già realizzatisi), il D.L. 13 settembre 2012, n. 138, art. 3, comma 3, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. legge Balduzzi che dispone l’applicazione, nelle controversie concernenti la responsabilità – contrattuale od extracontrattuale – per esercizio della professione sanitaria, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo le Tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del CAD – criteri di liquidazione del danno non patrimoniale, confermati anche dalla successiva L. 8 marzo 2017, n. 24 cd. Gelli-Bianco -), trova diretta applicazione in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite della formazione del giudicato interno sul “quantum”.
Non è ostativa, infatti, la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente alla entrata in vigore della legge, o che l’azione risarcitoria sia stata promossa prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge; nè può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i giudizi ormai conclusi ed i giudizi pendenti, atteso che proprio e soltanto la definizione del giudizio – e la formazione del giudicato – preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale a tutela della autonomia della funzione giudiziaria e del riparto delle attribuzioni al potere legislativo e al potere giudiziario. Neppure può ravvisarsi una lesione del legittimo affidamento in ordine alla determinazione del valore monetario del danno non patrimoniale, in quanto il potere discrezionale di liquidazione equitativa del danno, riservato al Giudice di merito, si colloca su un piano distinto e comunque al di fuori della fattispecie legale della responsabilità civile: la norma sopravvenuta non ha, infatti, modificato gli effetti giuridici che la legge preesistente ricollega alla condotta illecita, nè ha inciso sulla esistenza e sulla conformazione del diritto al risarcimento del danno insorto a seguito del perfezionamento della fattispecie”.
p..4 In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Il perdurante contrasto nelle soluzioni adottate dalla giurisprudenza di merito in ordine alla questione esaminata, e la assoluta novità delle questioni trattate, che hanno necessitato dell’intervento nomofilattico di questa Corte, costituiscono ragioni idonee a dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Compensa integralmente le spese processuali.
Ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di X.X., Ta.Al. ed TA.EL. riportati nella sentenza.

Nel caso in cui l’abitazione acquistata con i benefici prima casa sia soggetta alla disciplina dei beni culturali, il termine di diciotto mesi per il trasferimento della residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile non decorre dalla data dell’atto di acquisto ma dal momento del mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero competente.

Cass. civ. Sez. V, 6 novembre 2019, n. 28561
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12160-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOCHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43 (CHIOMENTI STUDIO LEGALE), presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRANDE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 59/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA, depositata il 20/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/09/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con sentenza nr 59/2012 la CTR di Roma respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della CTP di Roma nr 555/2009, con cui era stato accolto il ricorso proposto da C.D. relativo all’impugnativa dell’avviso di liquidazione n. (OMISSIS), emesso dall’Ufficio finanziario per il recupero delle imposte di registro per decadenza dal beneficio delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa, in conseguenza del mancato trasferimento della propria residenza nel Comune in cui era ubicato l’immobile acquistato entro 18 mesi dall’acquisto.
Il Giudice di appello osservava, per gli aspetti che qui rilevano, che l’acquisto dell’immobile in questione, risalente al (OMISSIS), era condizionato all’esercizio della prelazione da parte del Ministero dei Beni Culturali, il quale aveva dichiarato in data 4.2.2004 di non voler esercitare tale prelazione; sicchè il termine per l’obbligatorio trasferimento della residenza previsto dalla legge a carico del contribuente per la fruizione dei benefici fiscali poteva decorrere nascere solamente dal momento in cui fosse certa la disponibilità dell’immobile.
La CTR evidenziava la diversità esistente fra gli effetti civilistici che discendono nei rapporti privatistici una volta superata la condizione sospensiva dalla data della stipulazione, da quelli che attengono al rapporto con il Fisco, soggetto terzo.
Rilevava poi, per ciò che attiene al merito, che l’efficacia probatoria riconosciuta dal giudice di primo grado alla perizia di parte, non contestata dall’Amministrazione finanziaria, non poteva essere scalfita dai motivi addotti dall’Amministrazione con il richiamo agli accertamenti effettuati dall’Agenzia del territorio che aveva qualificato stimato l’immobile come di lusso.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’Agenzia delle entrate affidato a 4 motivi cui resiste con controricorso il contribuente.
Motivi della decisione
Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delD.P.R. n. 131 del 1986,art.1della Tariffa, parte prima, nota II bis, degliartt. 1353 e 1360 c.c.e delD.Lgs. n. 490 del 1999,art. 55, 58 e 135.
Critica infatti il ragionamento seguito dal Giudice di appello, il quale non avrebbe fatto buon governo dei principi codificati negliart. 1353 e 1360 c.c.facendo decorrere il termine di 18 mesi, previsti dalla legge per il trasferimento della residenza nel comune di ubicazione dell’immobile acquistato, dalla data di avveramento della condizione.
Osserva che tale interpretazione, oltre che contraria ai principi civilistici, contrasterebbe con la ratio della norma di cui all’art. 1, che è da individuare nell’effettiva destinazione dell’immobile acquistato ad abitazione propria entro il termine di decadenza del potere di accertamento dell’ufficio.
Con un secondo motivo la ricorrente deduce la contraddittoria ed insufficiente motivazione circa i fatti controversi, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Censura, in particolare, la decisione nella parte in cui ha fatto decorrere il dies a quo dei 18 mesi dalla data della comunicazione dell’opzione di acquisto da parte del Ministero, ossia dalla nota del 4.2.2004, ritenuta irrilevante ai fini in esame per essersi l’esercizio del diritto di prelazione consumato decorsi i sessanta giorni dalla stipula del rogito.
Con un terzo motivo l’Ufficio denuncia la violazione e falsa applicazione delD.P.R. n. 131 del 1986,art.1, delD.M. 2 agosto 1969,art. 6 e dell’art. 2697 c.c. in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Lamenta che il Giudice di appello non avrebbe considerato che l’accertamento dell’Amministrazione era fondato non soltanto sui criteri indicati nelD.M. 2 agosto 1969,art. 6, ma anche sulla relazione dell’Agenzia del Territorio, organo predisposto alla stima degli immobili ai fini della valutazione delle condizioni per fruire delle agevolazioni della prima causa; la quale aveva considerato di lusso l’abitazione in questione, avente una superficie utile superiore a mq 240. Con l’ultimo motivo la ricorrente si duole dell’omessa motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
La difesa erariale critica la decisione nella parte in cui ha ritenuto che l’Amministrazione non avesse contestato la perizia di parte, omettendo così di pronunciarsi in merito alla valenza probatoria della perizia stessa, che era stata invece ampiamente contestata dall’Ufficio.
Il primo motivo è infondato.
Occorre innanzitutto considerare che il bene oggetto di acquisto era vincolato e, come tale, soggetto alla disciplina della L. n. 490 del 1999, vigente ratione temporis, che all’art. 58 impone di denunciare, entro il termine di trenta giorni, gli atti di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà di detti beni, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, disponendo, al comma 3, che: “La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene”. Il successivo art. 59 dispone, quindi, che: Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di alienazione” in via di prelazione, da esercitarsi, in base all’art. 60, comma 1, “nel termine di due mesi giorni dalla data di ricezione della denuncia prevista dall’art. 58”.
In pendenza di tale termine, “l’atto di alienazione è inefficace e all’alienante è vietato effettuare la consegna della cosa” (art. 60, comma 3 cit.).
In base alle disposizioni in esame l’acquirente non può ritenersi obbligato al trasferimento della residenza previsto dalla legge stante l’incertezza sul perfezionamento della procedura di prelazione.
E’ pertanto di tutta evidenza che l’inutile decorso del termine di 60 giorni previsto dalla legge per il suddetto esercizio della prelazione rende efficace l’acquisto fra i soggetti contraenti sin dalla data della stipula conformemente alla regola codificatanell’art. 1360 c.c..
Ma la retroattività che deriva dal mancato perfezionamento della procedura di prelazione non può operare nei confronti di soggetti estranei all’ambito negoziale, quale deve ritenersi il Fisco; per di più in correlazione con una condotta del contribuente (trasferimento della residenza) che presupponeva già prodotti quegli effetti con la consegna della cosa che è invece esclusa in pendenza del termine per l’esercizio del diritto in questione.
Condivisibile, in questo quadro, il ragionamento seguito dalla CTR che correttamente ha ritenuto non operante, in pendenza della condizione, alcun obbligo di trasferimento della residenza in applicazione dei principi civilistici che regolano la materia.
Con riguardo poi al secondo motivo, se ne deve rilevare l’infondatezza nei termini in cui è stato dedotto (difetto di motivazione).
La mancanza di una chiara esposizione, nell’ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, non consentono di ricondurre la critica al vizio di violazione di legge, ove più correttamente avrebbe dovuto essere inquadrato, per mancanza di specificità.
Con riguardo alle censure veicolate con i motivi terzo e quarto, se ne deve rilevare la fondatezza.
L’amministrazione finanziaria, contrariamente a quanto rilevato dalla CTR, aveva contestato la valenza probatoria della perizia di parte ritenendola una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico senza valore vincolante per il Collegio; inidonea come tale a scalfire le diverse valutazione espresse dall’Agenzia del territorio sulla effettiva superficie dell’immobile.
L’atto di appello, come emerge dagli ampi stralci riportati in ricorso per gli aspetti più significativi, in ossequio al principio di autosufficienza, evidenziano le contestazioni sollevate in proposito a quel documento di parte ed al suo contenuto, per nulla vagliate dal giudice del gravame.
L’affermazione (erronea) della CTR di mancata contestazione ha fatto sì che la stessa evitasse di prendere dovuta posizione sulla effettiva superficie dell’immobile.
I motivi 3 e 4 vanno accolti e rigettati i primi due.
La decisione va cassata e rinviata alla CTR in diversa composizione che deciderà anche per le spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte:
– accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso, rigettati i primi due;
– cassa la decisione impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese relative alla fase di legittimità.

Negata l’autorizzazione al trasferimento dei figli se nuoce alla relazione col padre.

Tribunale di Verona, 30 dicembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Ernesto D’Amico
Presidente
dott. Virginia Manfroni Giudice rel.
dott. Marco Nappi Quintiliano Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8198 /2016 promossa da:
CAIA (C.F. // // ), con il patrocinio dell’avv. XX , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
RICORRENTE
contro
TIZIO (C.F. // // ), con il patrocinio dell’avv. YY , elettivamente domiciliato in P.tta A. De Gasperi 4
37122 Verona presso il difensore
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.6.19;
PARTE RESISTENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 19.6.19;
PUBBLICO MINISTERO: nulla.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 6.10.2007 a Sant’Ambrogio di Valpolicella,
matrimonio trascritto presso il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Atti di matrimonio, parte II,
serie C, n. 18, anno 2007, risultano separati in forza di omologa della separazione consensuale del
Tribunale di Verona di data 27.7.15.
Visto il tempo decorso si è protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla
legge, essendo stato depositato il presente ricorso in data 11.8.2016 né è stata eccepita un’intervenuta
riconciliazione.
Ricorrono pertanto gli estremi previsti dall’art.3 n.2 lett. b) L.898/70 e successive modifiche per la
pronuncia dello scioglimento del matrimonio, dovendo ritenersi accertato che la comunione materiale e
spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Dal matrimonio sono nate le figlie Sempronietta e Tulliola nate il 27.3.2009 di cui entrambe le parti
chiedono l’affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre.
La questione oggetto di causa ha investito invece il luogo della residenza delle minori insieme alla madre,
in considerazione del fatto che la ricorrente fin dall’inizio del procedimento ha chiesto l’autorizzazione al
trasferimento con le figlie a Varazze (SV).
Secondo le allegazioni della ricorrente tale trasferimento non sarebbe di pregiudizio per le minori ma le
riavvicinerebbe al nucleo familiare di origine della madre, cui le figlie sono molto legate (cfr. relazione
Servizi Sociali della Liguria 31.3.2017); consentirebbe inoltre alla ricorrente di giovarsi dell’aiuto dei
propri genitori nella gestione delle figlie senza ricorrere ad aiuti esterni di babysitter; le consentirebbe di
non pagare costi abitativi fissi grazie alla casa messa a disposizione a titolo di comodato gratuito dai
genitori e non sarebbe lesivo del diritto di visita del padre che dovrebbe solo configurarsi in modo da
svolgersi maggiormente nei fine settimana e durante le vacanze scolastiche.
Tali argomentazioni della ricorrente non possono trovare accoglimento, come già evidenziato
nell’ordinanza depositata in data 18.7.2017 che va in questa sede integralmente confermata.
Occorre infatti in primo luogo considerare l’età delle minori (quasi 11 anni) con il conseguente stabile
consolidamento di una rete di relazioni sociali di cui danno atto anche le insegnanti interpellate dai Servizi (cfr. relazione 14.6.17).
Inoltre ad un iniziale squilibrio nei rapporti di cura e accudimento delle figlie instauratosi subito dopo la
nascita delle stesse (con una sostanziale esclusione del padre per volontà anche della madre che di fatto
alla nascita delle figlie ha passato molto tempo presso la sua famiglia di origine in Liguria, per poi far
venire la madre a Verona per aiutarla) nel corso del procedimento si è creato un nuovo equilibrio tra i due
genitori nella ripartizione della cura concreta delle figlie.
Tale inversione di rotta è stata suggerita dagli stessi Servizi in quanto tra madre e figlie si era instaurato
un rapporto di esclusività bilaterale che poteva risultare nocivo per la crescita serena delle minori (cfr.
relazione Servizi 14.6.17).
In altri termini dall’osservazione delle relazioni familiari operata dai Servizi dal dicembre 2017 al marzo
2019, si è potuto registrare come inizialmente i rapporti genitoriali fossero improntati ad una rigida
distinzione: il padre pensa al mantenimento della famiglia, la madre (pur inserita part time nel mondo
lavorativo) alla cura in senso ampio delle figlie, compreso l’aspetto dei rapporti con gli istituti scolastici.
Tale paradigma si è rivelato ben presto disfunzionale in quanto ha da un lato isolato sempre di più la
madre che si è sentita nei fatti sola nel compito di crescere le figlie; dall’altro ha anche allontanato il padre
da aspetti piacevoli della propria funzione genitoriale.
Tale assetto è stato realizzato da entrambi, anche se i Servizi sottolineano l’apporto in tal senso arrecato
dalla ricorrente che preferiva l’aiuto della propria famiglia di origine rispetto al contributo pratico del
marito nella gestione delle figlie.
In tale contesto va letta la richiesta reiterata di trasferimento vicino alla casa dei genitori: ancora una volta
la madre preferisce che a coadiuvarla nella crescita delle figlie siano i genitori, piuttosto che il padre delle
stesse, da cui evidentemente si è sentita delusa.
Così facendo la ricorrente è come se cancellasse tutto quello che è stato per tornare alle origini, quando
lei viveva ancora in Liguria con la sua cerchia famigliare.
Ciò non è possibile, però, perché nel frattempo si è creata una sua famiglia altrove, sono arrivate due
bambine che sono cresciute fino ai 10 anni a Verona godendo della presenza del padre e della madre, con
cui hanno un rapporto spontaneo e improntato a grande affetto
Inoltre a Verona la ricorrente può contare di un lavoro sicuro e di una casa (dove sono nate e cresciute le
sue figlie) concessa a titolo gratuito dai genitori, nonché, ed è questa la cosa più importante, dell’aiuto del
padre delle sue figlie nella loro crescita e nell’affrontare le sfide che la stessa comporterà con la funzione
normativa propria del paterno, così importante soprattutto in vista del prossimo periodo adolescenziale.
Per l’insieme di tali motivi, pertanto, la domanda di trasferimento dovrà essere rigettata.
Dal collocamento prevalente delle figlie a Verona con la madre, discende l’assegnazione della casa
familiare alla ricorrente, casa che in ogni caso è di titolarità dei genitori della stessa la quale l’hanno messa
a disposizione a titolo di comodato gratuito alla figlia.
Con riferimento al diritto di visita del padre anche alla luce delle indicazioni contenute nelle relazioni in
atti va disposto un ampliamento dello stesso nel senso indicato dal resistente in modo da consolidare
l’ambiente paterno come ulteriore valido punto di riferimento affettivo e sociale per le minori.
Va pertanto disposto che le minori possano stare con il padre a fine settimana alternati dal venerdì
pomeriggio al lunedì mattina; un pomeriggio infrasettimanale con pernotto e nelle settimane in cui i fine
settimana sono di pertinenza della madre, un ulteriore pomeriggio infrasettimanale da concordare tra le
parti; in via alternata dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1; per 3 giorni durante le vacanze di Pasqua; altre
festività alternate; per 15 giorni, anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare entro il
30.4 di ciascun anno.
Per quanto attiene alla determinazione del contributo al mantenimento per le minori, anche in
considerazione dell’aumento dei tempi di permanenza presso il padre e del complessivo maggior apporto
del padre nella vita delle figlie, appare equo determinarlo in complessivi euro 500,00 mensili oltre al 50%
delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
Ciò anche in relazione ai redditi delle parti come documentati in atti (cfr. euro 1.089,00 mensili netti per
la ricorrente dalla CU 2019; euro 2.582,00 netti mensili per il resistente CU 2019); dell’assenza di spese
abitative fisse per la ricorrente e del peso dei costi mensili per mutui e finanziamenti per il resistente.
Con riferimento, infine, all’assegno divorzile, va confermata la misura dello stesso in euro 50,00 mensili
anche in ragione del fatto che le scelte di vita della coppia hanno nei fatti allontanato la ricorrente dal proprio mondo di origine da cui avrebbe in ogni caso ricevuto cura e
supporto nel quotidiano.
La scelta condivisa dei coniugi di spostare altrove la residenza familiare ha sicuramente danneggiato la
ricorrente, privandola di punti di riferimento sicuri e, anche in considerazione delle minori entrate della
stessa, appare equo prevedere un assegno divorzile, la cui misura come concordata dalle parti in sede di
omologa della separazione in data 8.7.15, appare ancora oggi adeguata in relazione alle condizioni
economiche attuali delle stesse.
Dalla soccombenza reciproca discende la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 6.10.2007 a Sant’Ambrogio
di Valpolicella, matrimonio trascritto presso il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, Atti di
matrimonio, parte II, serie C, n. 18, anno 2007.
2. Dispone l’affido condiviso delle minori con collocamento prevalente delle stesse presso la madre.
3. Rigetta la domanda di trasferimento della ricorrente.
4. Assegna la casa familiare alla ricorrente.
5. Dispone il diritto di visita del padre nelle modalità indicate nella parte motiva.
6. Pone a carico del resistente l’obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie con il versamento
del contributo mensile di euro 500,00 sul conto corrente indicato dalla ricorrente entro il 28 di
ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da Protocollo Famiglia del Tribunale di Verona.
7. Pone a carico del resistente l’obbligo di versare alla ricorrente un assegno divorzile di euro 50,00
mensili, rivalutabili Istat.
8. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza,
limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Sant’Ambrogio di Valpolicella, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di
legge.
9. Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso a Verona, nella camera di consiglio del 19.12.19
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Virginia Manfroni dott. Ernesto D’Amico

Mancato bilanciamento tra rischio psicopatologico e patologia fisica di un minore al centro di una contesa inaudita.

Corte d’Appello di Roma, 3 gennaio 2020
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI – CIVILE
All’esito dell’udienza del —–, riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO
in merito al reclamo iscritto al n. — anno — RVG, al quale viene riunito il reclamo iscritto al n. — anno —-
RVG, entrambi promossi
da —- (C.F. —-) elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. —- che la rappresenta e
difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in —-;
RECLAMANTE
contro
— (C.F. —) Elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. — che lo rappresenta e difende
per mandato in calce all’atto di costituzione;
RECLAMATO
Avv. — quale tutore del minore —-, nato il — (—-) nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni del
—-, elettivamente domiciliata in Roma, presso il proprio studio in via —;
RECLAMATA
PMM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
RECLAMATO
con l’intervento del Pubblico Ministero sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma
che ha concluso per la conferma dei provvedimenti impugnati,
avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto reso nel proc. rvg n. 1815/15 dal Tribunale per i Minorenni
di Roma [d’ora in avanti TM, n.d.r.] il 5.7.19, n. 4828/19, con il quale — e — venivano dichiarati sospesi
dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore —- e veniva nominato allo stesso un tutore
nella persona dell’avv. —-, e avverso il decreto reso nel medesimo procedimento l’—-, n. —/2019,
rettificato con decreto in pari data n. —/2019, con cui è stato disposto l’allontanamento del minore — dalla
madre — ed il suo collocamento presso il padre, —-, con ulteriori prescrizioni.
1. Deve preliminarmente essere accolta la richiesta di riunione dei due reclami, avanzata concordemente
dalle parti; tra di essi vi è evidente, anche logica, connessione e parziale continenza, sia sotto il profilo
soggettivo, trattandosi di ricorsi avverso provvedimenti provvisori adottati nella medesima procedura nei
confronti delle medesime parti, che sotto quello oggettivo, in quanto il decreto n. —/19 dell’— 2019
esprime una progressione rispetto a quello precedente e contiene statuizioni che si saldano, in parte
superandole ed in parte integrandole, a quelle del — precedente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1521 del
23/01/2013: “La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove
investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di
legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro
trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia
processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.”)
In particolare il decreto n. —/19 conferma le prescrizioni date a — in merito all’attivazione di un percorso
psicoterapeutico per —-, con l’aggiunta dell’indicazione della struttura presso la quale tale percorso dovrà
essere seguito (il Policlinico —) e delle attività preliminari e accessorie da svolgere; la sospensione della
responsabilità genitoriale e la nomina del tutore sono implicitamente confermate, quali presupposti non
smentiti delle prescrizioni; il regime degli incontri tra — e il padre dettato nel primo provvedimento viene
invece superato e sostituito con il collocamento presso l’abitazione di quest’ultimo con l’aggiunta di una
assistenza domiciliare per l’intera giornata, eventualmente preceduta dalla temporanea collocazione presso
una struttura residenziale, e vengono di converso regolamentati gli incontri con la madre. Tali
Provvedimenti e prescrizioni vengono corredati dalla indicazione delle attività di supporto e monitoraggio
che il Servizio Sociale è delegato a svolgere nell’interesse del minore.
Sussistono quindi in questo caso tutte le ragioni di economia processuale e di unitarietà sostanziale e
processuale ritenute rilevanti dalla giurisprudenza ai fini della riunione.
2. Quanto alle eccezioni relative alla ammissibilità e alla tempestività del reclamo avverso il decreto n.
—/19 sollevate rispettivamente dal tutore avv. —(la prima) e da entrambi i reclamati costituiti (la seconda),
esse sono tutte infondate per le seguenti ragioni:
a. Il reclamo è ammissibile poiché riguarda un provvedimento contenente disposizioni immediatamente
limitative della responsabilità genitoriale, che incide direttamente su diritti personalissimi di primario rango
costituzionale; la circostanza che si tratti di decisioni assunte rebus sic stantibus, modificabili, in caso di
circostanze sopravvenute, dalla stessa autorità che le ha emesse, non preclude la possibilità di adire il
giudice superiore per vedere riponderata la decisione di primo grado secondo i generali principi in tema di
reclamo (Cass. sent. 21-11-2016 n. 23633; Cass., sez. I, 13.12.2018 n. 32359), dovendosi riconoscere piena
tutela alle parti ed al diritto soggettivo del minore a coltivare nella sua pienezza i rapporti con entrambi i
genitori.
Ciò indipendentemente dalla natura interinale e cautelare, ribadita dallo stesso TM anche nell’ordinanza
depositata l’—- con la quale, nel dichiararsi incompetente a decidere sul ricorso proposto da — per
ottenere la revoca del provvedimento del —-, il collegio ha rilevato che l’art. 38 u.c. disp. att. c.c. prevede
che i provvedimenti di natura cautelare emessi dal TM siano reclamabili innanzi alla Corte d’Appello.
b. Il ricorso è tempestivo; la pronuncia di incompetenza, infatti, è stata depositata e comunicata alle parti il
—-; il termine per riassumere il procedimento ai sensi dell’art. 50 1° c. c.p.c. è di tre mesi dalla
comunicazione, sicché il ricorso depositato telematicamente il successivo — è stato proposto nei termini
(non sospesi durante il periodo feriale trattandosi appunto di provvedimento avente natura cautelare).
c. Non può parlarsi di acquiescenza né di sopravvenuta carenza di interesse al reclamo da parte della
ricorrente, e ciò in quanto il provvedimento reclamato è immediatamente esecutivo; il suo carattere
imperativo non consente di ritenere che la sua osservanza costituisca manifestazione di quella spontanea
adesione al suo contenuto che integrerebbe una condotta incompatibile con la volontà di impugnarlo. Si è
poi visto sopra come il provvedimento dell’ —- solo in parte si sostituisca a quello del — che, per diverse
parti, rimane in vigore o ne costituisce almeno parziale presupposto, così che anche per tale ragione
permane l’interesse all’impugnazione. Non può parlarsi di abuso del diritto nella scelta dei tempi della
riassunzione considerato che il decreto era stato già tempestivamente impugnato innanzi al TM.
Quanto alle questioni relative alla produzione documentale delle parti, si rileva quanto segue.
I. E’ tardivo il deposito effettuato dalla ricorrente in limine litis la sera del —-, giorno precedente l’udienza,
in assenza della previsione di un termine ulteriore concesso a tal fine ed in violazione del contraddittorio,
sicché tale documentazione non può entrare a fare parte del fascicolo.
II. Sulla richiesta avanzata fuori udienza dalla difesa —di ricostruzione del fascicolo di primo grado nella
parte in cui non è presente un file, il cui deposito nella data indicata dalla parte non risulta documentato –
file comunque pacificamente presente in atti in quanto (nuovamente) prodotto in data successiva – si è già
provveduto in udienza con ordinanza al cui contenuto si rinvia integralmente.
III. Quanto alla dichiarata mancata accettazione da parte del tutore del contradditorio su fatti avvenuti e
documenti prodotti in epoca successiva alla propria nomina, si rileva che, trattandosi di fatti e documenti
posti a base del reclamo avverso il provvedimento dell’ —- la richiesta di trattazione unitaria dei due
procedimenti, espressamente avanzata anche in udienza dall’avv. —, è incompatibile con la richiesta di
valutazione parcellizzata degli elementi unitariamente sottoposti al vaglio della Corte; dunque la decisione,
unitaria, si fonda legittimamente su tutto il materiale ritualmente depositato anche nel procedimento n.
—/19, al quale è stato riunito quello recante n. —/19.
3. Prima di esaminare il merito delle domande occorre riassumere l’articolata vicenda familiare e
processuale.
I provvedimenti impugnati sono stati emessi nel corso dell’istruttoria svolta nel procedimento n. —/15,
instaurato innanzi al TM da —- per ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale di —– e il
collocamento del figlio presso di sé. —– e —- hanno avuto una relazione sentimentale dalla quale il –.–.10
è nato il figlio —- La relazione è iniziata nel 2007 e dopo un lungo periodo di crisi si è conclusa nella seconda
metà del 2012 su iniziativa della signora —-, quando la signora ha compreso che la proposta di matrimonio
dell’ —- non costituiva una soluzione ai gravi problemi della coppia.
La signora —- riferisce che l’allora compagno aveva già presentato a sua insaputa due ricorsi al TM, nel
gennaio ed alla fine del —, per regolamentare l’affido di –; tuttavia irapporti tra il minore ed i genitori sono
stati per la prima volta regolati dal Tribunale Civile di Roma, [d’ora in avanti TO, n.d.r.] adito nel 2013 dalla
stessa —, con il decreto del –.–.14 che, esperita ampia istruttoria e CTU, ha disposto l’affidamento del
minore al Servizio Sociale ed il suo collocamento presso la madre, con la quale già conviveva presso
l’abitazione dei genitori di questa, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori alle
questioni di ordinaria amministrazione, rimettendo le decisioni più importanti inerenti il minore al Servizio
affidatario.
Il TO aveva inoltre regolamentato la frequentazione con il padre e il contributo economico a suo carico, ed
aveva infine prescritto l’offerta di una terapia psicologica a —- e di un percorso di sostegno alla genitorialità
ai suoi genitori, con monitoraggio dell’andamento delle relazioni familiari e dei loro sviluppi.
Tali statuizioni si fondavano principalmente sulle relazioni del Servizio Sociale e sugli esiti della CTU svolta in
corso di causa dalla —- che, quanto alla dinamica degli incontri padrefiglio, aveva osservato che il bambino
aveva nel tempo accentuato le difficoltà a relazionarsi con il padre, seppure, nei primi tempi degli incontri,
dopo una prima fase di difficoltà nel distacco dalla madre fosse in grado di accedere alla figura paterna e di
relazionarvisi con fiducia durante il gioco; aveva anche evidenziato come nessuno dei genitori apparisse
inidoneo a svolgere il compito genitoriale ma piuttosto fossero emerse anche in presenza del minore
significative difficoltà nella relazione tra i due adulti, specie da parte della signora —- che evitava o limitava
al massimo l’interazione con l’—–, e come tali difficoltà fossero tali da potenzialmente costituire un grave
pregiudizio per il futuro sereno e positivo sviluppo di —-. In proposito rilevava che “l’analisi complessiva del
profilo di personalità e del funzionamento psicologico della sig.ra —- pone in evidenza due livelli di
genitorialità decisamente diversi e divaricati: da una parte ella risponde ai basilari bisogni di protezione e
sicurezza del figlio: dall’altra, tende a costituire, in termini fattuali e psicologici anche se non
intenzionalmente, un ostacolo allo strutturale, evolutivo bisogno di —-di accedere serenamente e con
continuità alla figura paterna (v. relaz. CTU pag. —)”. Quanto al profilo psicologico del padre, rilevava come
lo stesso manifestasse la tendenza a riversare sull’altro e sull’esterno le proprie problematiche, in maniera
anche rivendicativa e strumentale.
Nel tempo del giudizio si era assistito ad un franco deteriorarsi dei rapporti tra i genitori; il signor — aveva
denunciato per aggressione il padre della signora —-, e dopo di ciò erano stati interrotti per alcuni mesi gli
incontri tra padre e (con il) figlio; —- era stato presente a scontri anche di una certa violenza tra i due
genitori, in uno dei quali, a settembre 2013, la madre aveva riportato una distorsione del polso (l’episodio,
come molti altri, viene ricostruito dalle parti in modo opposto: —- riferiva che il padre di —- le aveva
strappato dalle braccia il bambino che non voleva andare con lui e —- riferiva che la madre di — si era fatta
male mentre voleva strappargli dalle mani il registratore che lui portava sempre con sé quando doveva
prendere il bambino da quando la famiglia della ex compagna aveva tentato di farlo “passare per
aggressivo”.) Anche il percorso processuale si era fatto via via più accidentato nel corso del giudizio. — —
aveva avanzato istanza di ricusazione della CTU, ritenendo il procedimento seguìto dall’ausiliaria del
Tribunale poco garantista nei propri confronti e la sua relazione viziata; proprio poco prima della decisione,
tra il marzo e l’aprile 2014, — aveva subìto due ricoveri a distanza di pochi giorni per quasi un mese in una
struttura pubblica per il manifestarsi di una patologia autoimmune denominata —— , per prevenire
recidive della quale egli è tuttora in terapia presso il —- e assume quotidianamente farmaci antipertensivi.
Anche in occasione dei ricoveri vi erano stati episodi problematici: in una occasione la madre aveva
chiamato la gendarmeria per allontanare —-. Quasi contestualmente, a partire dall’aprile 2014, il padre
aveva iniziato a denunciare regolarmente la madre dopo gli incontri con il bambino, contestando
l’inosservanza delle prescrizioni relative alla frequentazione con il figlio (che la madre, temendo una
ricaduta delle condizioni di salute del figlio, che faceva resistenza a trascorrere l’intero tempo della visita
con il padre, aveva imposto avvenissero alla sua presenza e non da soli come previsto dal TO riducendone
la durata e talvolta la frequenza rispetto a quanto indicato dal Tribunale). In particolare la —-, non smentita
dalla controparte, riferisce che tra il —- —– 2014 l’—–, continuando nel frattempo a recarsi agli incontri
con il bambino e senza mai dirle nulla in proposito, aveva sporto ben 17 tra denunce ed integrazioni di
denuncia nei confronti suoi e dei suoi familiari.
— — aveva nel frattempo denunciato — — per abusi sessuali ai danni del figlio —-, in relazione ad alcune
rivelazioni ricevute dal bambino, all’epoca di tre anni e mezzo, nell’agosto 2013, dopo un periodo di diversi
giorni consecutivi di frequenza libera con il padre presso l’abitazione di questi, durante lo svolgimento della
CTU. La denuncia è stata successivamente archiviata e l’opposizione della signora —- all’archiviazione è
stata rigettata.
Il TO rilevava anche che entrambe le parti hanno manifestavano reciproche rigidità e mancanza di reale
collaborazione con gli sforzi degli operatori per superare le difficoltà a dare esecuzione alle disposizioni del
Tribunale.
Il decreto del TO è stato immediatamente reclamato da — — sul presupposto della sua non rispondenza al
benessere del figlio. — — ha a sua volta proposto ricorso incidentale per ottenere l’affidamento esclusivo o
in subordine l’affidamento congiunto di —- con prevalente collocamento presso di sé. La Corte ha dunque
interinalmente disposto che si avviassero incontri protetti e in spazio neutro finalizzati alla libera
frequentazione; in seguito, il –.–.15 ha respinto entrambi i ricorsi e, acquisite ulteriori successive relazioni
del Servizio Sociale, ha dettato nuovamente precise indicazioni in merito alla frequentazione del bambino
con il padre, alla necessità da parte della madre di un intervento agevolatore di tale frequentazione e
all’indicazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, oltre che eventualmente
all’avvio di un percorso terapeutico anche per il minore per superare le crescenti preoccupanti difficoltà e
paure ad incontrare e frequentare il genitore non convivente. Il Servizio Sociale è stato nuovamente
delegato a predisporre incontri protetti padre – figlio finalizzati a giungere alla libera frequentazione tra
questi ultimi e la signora —- è stata ammonita ad agevolare i rapporti tra il bambino ed il padre, sul
presupposto che allo stato le condizioni psicologiche e fisiche del minore sconsigliassero, per la intrinseca
traumaticità dell’intervento, un suo allontanamento dall’attuale collocazione presso la madre.
Il —.–.15 — —, adducendo che a causa della condotta oppositiva della madre gli incontri con il figlio, che
avvenivano sempre alla presenza della —- e talvolta dei nonni materni, si erano ridotti a poco tempo senza
la possibilità di interagire realmente con il minore, ha proposto nuovo ricorso innanzi al TM ai sensi degli
artt. 330, 333 e 336 c.c. per ottenere la dichiarazione di decadenza di — —- dall’esercizio della potestà
genitoriale e per ottenere l’allontanamento del bambino dalla madre e dalla sua famiglia con collocamento
presso di sé, previo eventuale inserimento in una struttura residenziale educativa (procedimento R.G. n.
—/2015 VG).
— —- si è costituita ed ha chiesto il rigetto delle istanze di controparte.
Nel corso del giudizio è proseguita la conflittualità tra le parti che si sono ulteriormente reciprocamente
denunciate per aggressioni, stalking, inosservanza dei provvedimenti del giudice, maltrattamenti, per la
gran parte delle quali è intervenuta in seguito rimessione di querela in un’ottica conciliativa nel corso del
procedimento. Negli oltre quattro anni di pendenza del giudizio il conflitto si è esteso ai rapporti con gli altri
soggetti del procedimento: ciascuno dei genitori ha denunciato diversi assistenti sociali ed educatori delle
cooperative incaricate della presa in carico del nucleo familiare, ritenendoli inadempienti e parziali; — — ha
denunciato la CTU dr.ssa —-, la giudice relatrice e da ultimo il tutore.
Il TM ha disposto un’ampia istruttoria acquisendo documenti e relazioni degli operatori dei servizi
territoriali; nel frattempo, tenuto conto delle emergenze segnalate dalle parti e dal Servizio Sociale, ha
adottato diversi provvedimenti contenenti indicazioni in merito alle modalità dell’affidamento del minore
ed agli incontri con il padre.
Le relazioni sull’andamento degli incontri padre-figlio hanno evidenziato come nel periodo dicembre 2015-
aprile 2016 inizialmente —- fosse in grado di relazionarsi con il padre dopo essersi, con fatica, distaccato
dalla madre, e come progressivamente a tale atteggiamento si fosse sostituito un atteggiamento di rifiuto
verso la figura paterna. Più avanti, durante gli incontri — non si staccava mai dalla madre. Quest’ultima a
sua volta ribadiva di nutrire preoccupazione per il figlio in relazione ai fatti oggetto della pregressa
denuncia per abusi sporta contro il padre e manifestava critiche anche nei confronti del compito affidato ai
Servizi Sociali, ritenendo maggiormente confacente all’interesse del bambino evitare una relazione con il
padre che per lui era evidentemente dannosa e fonte di sofferenza.
Gli incontri tra padre e figlio, che seppure con difficoltà da parte di — dapprima si erano comunque tenuti,
si sono quindi di fatto ridotti alla presentazione del bambino accompagnato dalla madre presso lo spazio
neutro, soltanto per il tempo necessario a firmare la attestazione della presenza, per poi far ritorno a casa
poiché —- si rifiutava di entrare per incontrare il padre; infine, vi è stato il rifiuto di uscire per incontrare il
padre tout court.
Dal marzo 2017 per molti mesi gli educatori della cooperativa sociale incaricata di attuare i decreti del TM
che disponevano gli incontri si sono recati due volte a settimana presso l’abitazione del bambino per
aiutarlo a superare il suo rifiuto di incontrare il genitore, senza ottenere alcun risultato.
Di fatto il signor —- per tutto questo periodo ha incontrato il figlio soltanto con queste modalità, oppure
nel corso di visite mediche insieme alla madre, o in occasione delle recite scolastiche o presso il centro
sportivo dove —- frequentava il corso di tennis o, ancora, come dichiarava lo stesso — all’udienza del
–.–.19, all’uscita di scuola ogni martedì e giovedì pomeriggio dove lo salutava nel passaggio in cortile. La
signora — ha precisato che tali ultimi incontri, non autorizzati, così come quelli in occasione dell’attività
sportiva, in quanto il TM aveva previsto soltanto incontri protetti, si sono protratti dal gennaio al giugno
2019.
Nel corso dell’audizione protetta del — — 2017 —, anche di fronte alle sollecitazioni del Giudice onorario
incaricato, ha per parte sua più volte ribadito di non volere vedere il padre perché ne ha paura e di essere
felice con la madre e con i nonni, giungendo a scoppiare più volte in pianto al reiterarsi delle richieste di
riconsiderare il suo rifiuto, ribadendo di avere paura del padre e di non volere essere allontanato dalla
propria casa. Tale paura veniva riportata dal minore anche agli operatori del Servizio Sociale, che hanno
riferito che — chiedeva di far sì che il padre non si recasse più per incontrarlo al centro sportivo, perché lo
spaventava.
II –.–.18 il TM ha disposto CTU dando incarico alla dr.ssa — di valutare la situazione psicologica di — e la
qualità dei suoi rapporti con i genitori e con i nonni materni conviventi.
All’esito delle operazioni peritali la CTU, rilevato che sulla base di quanto osservato non vi erano elementi
dai quali desumere una effettiva pericolosità del padre nei confronti di —, rilevava, al contrario, che era
“possibile rilevare un’alleanza tra madre e figlio, quasi una coalizione ha portato il figlio a ritenere il padre
una figura dannosa, pericolosa e violenta”; e che “Negli anni — ha subito pressioni psicologiche per
rifiutare e rinnegare il padre, ma – nonostante questo lungo lasso di tempo vissuto in questa condizione
psicologica coartante e restrittiva – la figura paterna è ancora in parte introiettata in —-, in questo si
ravvede un valore prognostico positivo. Il rifiuto categorico lo ha mostrato solo in presenza della madre, al
fine di compiacerla —- ha assistito a una campagna denigratoria, accesa dall’astio che la sig.ra —- ha verso
il sig. —-, introiettando i comportamenti e accettandoli come veri. —- riferisce di aver paura del padre, ma
non sa spiegare tale emozione che la figura paterna gli scaturisce. Riporta esempi di episodi, che racconta in
modo frammentario e con motivazioni scarsamente circostanziate e che appaiono “copia” del pensiero
materno.”
Affermava dunque che “La sig.ra —- ha condizionato psicologicamente, direttamente/indirettamente e
volontariamente/involontariamente, —- per cancellare la figura paterna, non garantendo una tutela alle
cure e il diritto alla bi-genitorialità del minore. Il suo comportamento ha evidenti ricadute sul figlio,
vengono esclusi dalla vita anche la nonna e i familiari della linea paterna”, evidenziando anche che “i sig.ri
— (nonni materni) colludono con quanto avviene nel rapporto madre – figlio, pregiudicando ulteriormente
la salute psicofisica di — e così facendo aggravano una già delicata situazione”.
Nell’elaborato del –.–.18 l’ausiliario della CTU dr. — — osservava anche che rispetto alla famiglia —
mostrava “sentimenti di insicurezza, dipendenza e bassa stima di sé con richieste egocentriche e
atteggiamenti introversi”, che manifestava un “attaccamento ancora immaturo e infantile alla figura
materna e un bisogno di evadere da situazioni familiari insoddisfacenti e conflittuali” e che riguardo alle
figure genitoriali presentava una “predilezione esclusiva per quella materna, rivestita di una funzione
salvifica”.
Al fine di “ripristinare al più presto il suo diritto relazionale con il padre” la cui assenza esponeva il minore
ad un serio rischio per la sua salute psichica, in particolare ad una scissione patologica con gravi
ripercussioni affettive, allo sviluppo di un falso sé e di bassa autostima ed alla sostituzione della figura
paterna, la CTU ha proposto dunque di allontanarlo in via immediata e urgente dalla madre e dal suo
contesto familiare; di trasferirlo in una struttura protetta per minori per un periodo non inferiore a tre
mesi, con rientro presso l’abitazione del padre; di sospendere tutti i contatti tra madre e figlio per un
periodo di tre mesi; di prevedere un trattamento psicologico comprensivo di psicoterapia sul minore e il
recupero del rapporto affettivo padre-figlio.
Alla luce di tali emergenze il –.–.19 il TM ha emesso il decreto n. 4828/19, depositato il –.–.–. Il decreto ha
sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, ha nominato a — un tutore nella persona
dell’avv. — —, ha dato mandato al Servizio Sociale del Municipio competente di avviare immediatamente il
minore presso una struttura altamente specialistica per presa in carico e predisposizione di un percorso di
psicoterapia diretto “anche” al ripristino del rapporto con il padre, di attivare con urgenza incontri in spazio
neutro, senza la madre, con cadenza trisettimanale “gradatamente implementata”, anche nel periodo
estivo, ai quali —- avrebbe dovuto essere accompagnato da educatore domiciliare o altra persona
individuata dal tutore. Ha nuovamente prescritto alla madre di attenersi alle disposizioni del TM, del tutore
e degli operatori e di collaborare “fattivamente” per la ripresa dei rapporti padre-figlio.
Alla successiva udienza del —.–.19 sono state ascoltate le parti; si è preso atto che gli incontri tra — e il
padre non si erano svolti, che — non aveva iniziato il percorso psicoterapico perché la madre aveva
contestato che l’appuntamento per una visita neuropsichiatrica da effettuarsi presso il — —-
corrispondesse alla “presa in carico per un percorso psicoterapeutico” disposta dal TM, che la stessa aveva
contestato orari e tempi previsti per gli incontri padre-figlio e stigmatizzato la scarsa organizzazione dei
Servizi e della cooperativa incaricata e che, quanto al prelievo di —- a casa per recarsi dal padre, una volta
attivati gli incontri da parte della cooperativa che non aveva potuto darvi corso per parte del mese di
agosto, a volte il minore non era presente in casa e altre volte si rifiutava di seguire gli operatori. La
reclamante affermava inoltre di essere contraria ad incontri liberi tra —- ed il padre perché temeva per il
bambino, richiamando la propria denuncia penale per abusi a suo dire erroneamente archiviata; affermava
di non avere potuto nel frattempo fare svolgere una psicoterapia al figlio perché sarebbe servito l’assenso
del padre, che non era giunto.
L’–.–.19 il TM ha emesso il decreto n. 6955/19, con il quale ha innanzitutto preso atto che dopo il decreto
di luglio non era stata attuazione agli incontri tra il padre ed il minore e che vi era una perdurante mancata
collaborazione della signora —-, sottolineata anche dal Tutore che aveva contestato la mancata
presentazione all’appuntamento presso il servizio di neuropsichiatria infantile dell’ospedale — — e la
mancata presentazione a molti degli incontri protetti. Ha quindi rilevato che, secondo quanto osservato da
entrambe le CTU esperite nel corso degli anni, —- è ormai invischiato in uno stritolante conflitto di lealtà
con la figura materna – che ne ha progressivamente e gravemente ostacolato, anche con l’ausilio dei propri
genitori, il rapporto con il padre – e che il bambino ormai mostra un rifiuto tanto assoluto quanto
immotivato di incontrare il padre, nell’esercizio della cui responsabilità genitoriale non è emerso alcun
concreto elemento di pregiudizio. La CTU ha infatti mostrato come la paura che —- manifesta nei confronti
del padre non nasce dalla oggettiva pericolosità di quest’ultimo, ma da una azione costantemente
denigratoria della figura paterna da parte dalla madre, motivata dall’astio – dalla ricerca di vendetta – che la
signora —- nutre nei confronti dell’—–.
Prova che la paura che —- esprime verso la figura paterna è frutto del vissuto materno, introiettato dal
minore nel corso degli anni, e non di esperienze reali, è che essa è scollata da dati reali, generica e
“astratta”, e non è mai accompagnata da elementi concreti e circostanziati.
In quanto prigioniero di una relazione assolutizzante con la madre, che gli nega ogni rapporto con il padre e
gli fornisce una comunicazione strutturalmente incongrua e disorganizzante, clinicamente associata ad un
funzionamento psicotico, —- è esposto al serio rischio psicopatologico di sviluppare negativamente la
propria personalità e l’identità del proprio sé, con possibile sostituzione della figura paterna, rischio che il
Tribunale deve scongiurare con un immediato intervento a tutela del bambino anche al fine di garantire il
suo diritto alla bigenitorialità.
Per tali ragioni, su conforme parere del PMM, il TM ha disposto l’immediato allontanamento del minore —-
dalla madre ed il suo collocamento presso il padre, l’immediato avvio del minore al percorso
psicoterapeutico già previsto nel decreto del –.7.19, con incontri protetti tra la madre ed il figlio con
cadenza ogni quindici giorni alla presenza di personale specializzato e previsione di interventi di sostegno e
monitoraggio del Servizio Sociale, rinviando la causa per il prosieguo all’udienza dell’–.–.2020. Ha anche
disposto che nel caso in cui il collocamento presso il padre risultasse difficoltoso —- dovrà essere inserito
temporaneamente in una casa famiglia per il tempo necessario al recupero del rapporto padre-figlio. Il
decreto ad oggi non risulta ancora eseguito in quanto gli operatori non hanno rinvenuto il minore a casa
nella data in cui si sono recati per prelevarlo. —- non frequenta la scuola dal 12 ottobre, giorno della
comunicazione del decreto, quando il nonno materno lo ha prelevato da scuola prima della fine delle
lezioni.
4. Entrambi i decreti sono stati impugnati da — —-.
Il decreto 4828/19 è stato impugnato inizialmente innanzi allo stesso TM, che il 1 agosto 2019 si è
dichiarato incompetente in favore della Corte d’Appello; il — — 2019 il processo è stato quindi riassunto
dalla ricorrente innanzi a questa Corte. Il decreto 6955/19 è stato impugnato il — —- 2019 innanzi alla Corte
d’Appello.
Negli atti introduttivi la ricorrente ha chiesto innanzitutto la sospensione inaudita altera parte del decreto
n. 6955/19, e comunque la sospensione in via cautelare della sua efficacia.
Tuttavia la complessità delle valutazioni comparative da operare, necessariamente nell’ambito di un
contraddittorio esteso anche al Tutore che ad oggi rappresenta gli interessi del minore, ostava alla
possibilità di pronunciare immediatamente sulla sospensiva prescindendo dall’ascolto di tutte le parti nella
naturale sede dell’udienza.
Quanto al decreto n. 4828/19 che, a luglio 2019, ha sospeso i signori — e — dalla responsabilità genitoriale,
ha nominato un tutore a —- e ha previsto ulteriori interventi di sostegno e supporto, sulla base del
mancato svolgimento degli incontri già previsti a causa delle resistenze frapposte dalla signora —- e della
sua solo apparente collaborazione, la reclamante ha sostenuto che gli incontri si erano svolti e si stavano
svolgendo, che il padre vedeva —- anche alle visite mediche e alle recite scolastiche e che il Tribunale non
ha valorizzato il fatto che anche — aveva violato le prescrizioni dei giudici presentandosi agli allenamenti
sportivi e all’uscita di scuola di —, finché l’assistente sociale Barile – in seguito denunciata dall’— – non lo
aveva redarguito per fargli interrompere tale condotta; ha contestato l’accusa di non essere stata
collaborativa, avendo al contrario sempre portato — agli incontri anche contro l’espressa volontà del
bambino; ha affermato che, contrariamente a quanto contestatole, aveva attivato il percorso psicologico
prescritto in precedenza dal Tribunale a sostegno di —-, percorso che era stato interrotto non da lei, ma
dalla psicologa; infatti la dr.ssa —–, responsabile della cooperativa ove avvenivano gli incontri nel 2016,
aveva prescritto un secondo percorso di sostegno alla genitorialità (rispetto a quello svolto già nel 2015) e
una psicoterapia per il bambino, ma la psicologa incaricata dalla dr.ssa —-, dr.ssa —-, dopo sole due sedute
aveva dichiarato di non volere proseguire la psicoterapia sul bambino ritenendo che non fosse necessaria.
Contestava inoltre l’esistenza dei gravi problemi psicologici che la condizione di lontananza dal padre
avrebbe a dire della CTU cagionato a —, adducendo in proposito le considerazioni delle maestre sull’ottimo
inserimento di — nel gruppo scolastico, in quanto ricercato dai compagni e perfettamente a suo agio con i
pari e con gli adulti, e con risultati scolastici brillanti.
Quanto al decreto n. 6955/19 che ad ottobre ha disposto l’allontanamento di — dalla abitazione della
madre e dei nonni e la collocazione presso il padre, la signora —- ha radicalmente contestato gli elementi di
fatto sui quali esso si fonda. Ha rivendicato l’adeguatezza delle proprie capacità genitoriali adducendo
l’appropriato accudimento di — sotto il profilo medico (anche durante e dopo l’insorgere della rara
patologia che lo ha colpito), affettivo, educativo e sociale, come riferito dalle insegnanti di —-; ha di
converso sottolineato l’inadeguatezza del padre, ripercorrendo le modalità impositive ed autoritarie con le
quali questi si relazionava con il bambino durante la convivenza, cessata quando —- aveva due anni e
mezzo, la mancanza di empatia, l’aggressività manifestata nei confronti della madre anche alla presenza del
figlio, il mancato rispetto delle prescrizioni sugli incontri protetti, i fatti appresi da — a tre anni che riferiva
che il papà lo aveva toccato tirandogli giù le mutande e che lo leccava, l’atteggiamento abitualmente ed
immotivatamente controllante e oppositivo che l’aveva costretta a ricorrere al Giudice Tutelare per
ottenere l’autorizzazione a portare — con sé all’estero in un breve viaggio in Austria, in mancanza
dell’assenso del padre, e non da ultimo le difficoltà ad ottenere il pagamento delle spese straordinarie
poste a carico del padre per il 50%, per le quali aveva dovuto procedere nei confronti dell’—- con decreto
ingiuntivo; ha contestato la parzialità dell’avv. —, tutore di —–, producendo scambi di mail e messaggi con
i quali, oltre allo scambio di mail relativo alla visita dentistica del bambino, aveva chiesto l’iscrizione di — al
basket e ai giochi matematici organizzati dalla scuola e l’autorizzazione ad andare fuori Roma durante i
week end estivi con amici con bambini dell’età di —-, tutte autorizzazioni negate dalla odierna reclamata
con grave danno per il figlio; ha contestato di non avere adempiuto alla prescrizione di fare intraprendere a
— un percorso piscoterapeutico come disposto dal Tribunale, in quanto il tutore aveva fissato presso il —
— una visita neuropsichiatrica mai prescritta dal Tribunale.
Ha sostenuto che le disposizioni contenute nel decreto di allontanamento violano la convenzione
Internazionale di New York e la convenzione di Strasburgo sui diritti del fanciullo e la convenzione di
Istanbul con riferimento ai diritti della madre che, avendo denunciato di essere stata vittima di
maltrattamenti durante il rapporto con il padre di —, subisce un trattamento di vittimizzazione secondaria
nel processo a causa della parzialità e dei vizi sottesi allo svolgimento della CTU che la ha dichiarata priva di
capacità genitoriali adeguate ed incolpata di avere alienato —- al padre per “vendetta”, accusa calunniosa e
totalmente infondata oltre che smentita dalla sua condotta concreta ma ritenuta vera dal Tribunale; ha
evidenziato infine come l’allontanamento forzato di —- dal nucleo familiare dove vive metterebbe a
repentaglio la sua salute e violerebbe l’art. 32 della Costituzione italiana, producendo documentazione
medica a sostegno della gravità della patologia autoimmune che lo ha colpito all’età di quattro anni e
certificazioni dei sanitari che mettono in guardia dalle possibili gravi ed anche gravissime conseguenze che
potrebbero derivare al bambino da un allontanamento “cruento”.
5. Il resistente — — ed il tutore hanno chiesto la conferma dei provvedimenti impugnati; in particolare, nel
ribadire la piena adesione alla ricostruzione dei fatti contenuta nei provvedimenti impugnati ed alle
disposizioni conseguentemente adottate, e nel rimarcare che la collaborazione della signora — è sempre
stata solo apparente, come già evidenziato nella CTU svolta dalla — —, il signor — ha evidenziato come la
grave inadeguatezza genitoriale della madre di — e la sua dannosità per il figlio emergessero anche dal
fatto che dopo la comunicazione del decreto n. 6955/19 —- è stato arbitrariamente prelevato da scuola dal
nonno materno prima dell’orario di uscita e non vi ha ad oggi ancora fatto ritorno, e che né il tutore né il
Servizio Sociale né il padre hanno più avuto notizie di —- per quasi cinquanta giorni, ovvero sino al 5
dicembre u.s., data in cui il Servizio Sociale è riuscito a fare un primo accesso presso l’abitazione della sig.ra
— e ha incontrato —-. Altrettanto grave è che la signora — abbia esposto pubblicamente il minore e la sua
vita sui social, sulla stampa, in manifestazioni pubbliche, mostrandosi non tutelante e ponendolo al centro
di una contesa mediatica senza alcun riguardo per il benessere del bambino, ed abbia accusato gli operatori
ed il sistema giudiziario di agire con pregiudizi e violenza nei confronti suoi e del figlio.
Ha chiesto che, oltre al rigetto del reclamo, sia tenuta in considerazione la condotta processuale della
controparte ed ha aderito anche alla disposizione subordinata del TM, che nel caso di impossibilità di
attuazione pratica del collocamento presso il padre ha previsto il temporaneo inserimento del bambino in
casa-famiglia, disposizione che pur costituendo un passaggio doloroso risulterebbe strumento conseguente,
adeguato e proporzionato alla tutela di —-, conforme ai principi enucleati dalla Corte E.D.U. costantemente
orientata a ribadire la necessità che lo Stato assicuri l’effettività dei rapporti genitore-figlio (secondo un
principio di proporzionalità ed adeguatezza rispetto al caso concreto), soprattutto laddove un genitore
ostacoli il rapporto dell’altro con il figlio (sentenze del 23.06.2016 “Strumia c. Italia”; 02.11.2010 “Piazzi c.
Italia”; 30.06.2005 “Bove c. Italia”).
Il tutore, da parte sua, oltre alle questioni procedurali delle quali si è già trattato sopra, ha richiamato i
risultati della CTU che ha riconosciuto come la madre di — abbia sempre frapposto ostacoli pretestuosi a
tutte le prescrizioni, abbia denigrato costantemente la figura paterna, abbia arrecato con ciò un grave
pregiudizio al minore che recita un copione e non è libero di sviluppare una relazione di attaccamento con il
padre. Grave la condotta di sottrazione alla scuola ed alla psicoterapia e l’atteggiamento che porta la
reclamante a denunciare chiunque cerchi di intervenire a tutela del figlio.
Il PG ha reiterato in udienza la richiesta di conferma dei provvedimenti impugnati già avanzata dal proprio
Ufficio ed ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per quanto
emerso in ordine all’elusione dell’obbligo scolastico di — da parte della madre.
6. Tanto premesso, ritiene la Corte che i reclami siano in parte fondati, nei termini che seguono.
a. Dalla lettura del corposo fascicolo di primo grado e dei verbali di causa emerge sopra ogni altra cosa la
incapacità di entrambi i genitori, con modalità diverse tra loro ma entrambe complessivamente esiziali per
l’armonioso sviluppo del bambino, di mantenere i contrasti relativi alla loro relazione interpersonale
separati dalla necessaria cogestione del comune ruolo parentale.
Ciò li spinge, quanto alla —, a negare il diritto dell’altro genitore di fare parte della vita del figlio, come lei
stessa ha in più occasioni detto di ritenere giusto rivendicando nel corso delle CTU la propria contrarietà al
mantenimento di un rapporto con una figura paterna che lei sinceramente ritiene pericolosa, e ad agire con
quello che sembra una sorta di freddo intento risarcitorio nei confronti della signora —-, quanto all’—,
anche se questo significa spaventare, come è accaduto, — inviando le forze dell’ordine presso la sua
abitazione e attentare alla tranquillità della sua vita familiare con un inusitato stillicidio di denunce, nei
confronti della — e dei suoi familiari, che certamente ha contribuito a fare percepire dalla reclamante l’—
come oggettivamente minaccioso.
Un ulteriore esempio di tale incapacità sono le denunce nei confronti degli operatori delle cooperative del
Servizio Sociale incaricati di gestire gli incontri, che entrambi i genitori hanno presentato, e quelle
presentate dalla signora —- nei confronti della dr.ssa — (dopo che la prima CTU era stata ricusata), del
giudice relatore del TM e dell’avvocato —, fatti che manifestano una difficoltà di lungo corso a
comprendere che gli interventi posti in essere sono diretti a tutelare —-e non a danneggiare l’uno o l’altro
dei genitori.
Non è in discussione il diritto della signora —- di recuperare la propria serenità attraverso la rielaborazione
e la presa di distanza da una relazione che per lei è stata fonte di sofferenza e umiliazione; come, sotto un
diverso profilo, non lo è il diritto del signor —- di vedere rispettati i giorni e gli orari degli incontri con il
figlio. Tuttavia, nel procedimento relativo alla disciplina dell’affidamento di —-, il benessere del bambino
riveste un rilievo assolutamente preminente e la capacità di separare l’interesse del figlio dal proprio
sembra essere venuto meno alle parti, seppure in modo diverso, nel corso della defatigante controversia
giudiziaria.
Il TM ha dato conto di come la precedente condizione di affidamento di —- al Servizio Sociale, con
mantenimento in capo ai genitori della sola ordinaria amministrazione, non si è rivelata sufficiente.
Ha anche valorizzato nella motivazione gli esiti della CTU della dr.ssa —-, richiamandone la corrispondenza
con quanto già nel 2013-14 rilevato dalla prima CTU svolta dalla — —-. La palpabile resistenza verso il
padre manifestata dalla madre di — nel corso degli incontri, fino al rifiuto di incontrarne lo sguardo, forse
anche al di là delle intenzioni della signora —- è stata rilevata da tutti gli osservatori, che vi hanno correlato
l’ingravescente rifiuto di —, strettamente legato alla madre da un “patto di lealtà”, ad aprirsi alla relazione
con il padre. Non sono infatti emersi nel corso delle CTU vissuti del minore che confermino la
interpretazione in chiave di abuso delle dichiarazioni fatte dal bambino alla madre nell’agosto 2013, che per
tali ragioni ha denunciato il padre di —-.
Il rifiuto della figura paterna così motivato esponeva già secondo la — —- al serio rischio di sviluppare in
futuro un “danno allo sviluppo psicosessuale ed i suoi bisogni evolutivi, tale da rendere necessarie misure di
psicoterapia del bambino e del gruppo familiare”; e la dr.ssa —–ha confermato tale vistosa disfunzionalità
del rapporto triadico e concluso nel senso che per proteggere — dalla scissione che manifesta, nel rifiutare
una figura che, tuttavia, negli incontri svolti durante la CTU cerca con lo sguardo, è necessario intervenire
per ripristinare il legame con il padre e la bigenitorialità.
D’altro canto il padre non riveste al momento un ruolo genitoriale significativo nella vita di — e la nomina
del tutore si rende necessaria, come evidenziato dal TM, anche al fine di disporre di una figura terza che
possa adottare le decisioni necessarie alla migliore tutela del minore. Si dirà in seguito di come sia
indispensabile che tale ruolo sia svolto in modo da facilitare effettivamente la vita di —- e non da costituire
un ostacolo al suo sviluppo.
Tali aspetti sono stati correttamente esaminati e vagliati dal TM e la decisione di sospendere la
responsabilità genitoriale di entrambi i genitori di — e di nominargli un tutore è dunque immune da
censure e deve pertanto essere confermata da questa Corte.
Anche il sostegno a —- con una terapia psicologica di supporto deve essere confermato, alla luce delle
molteplici manifestazioni di disagio e sofferenza che il bambino, nonostante il suo buon adattamento
sociale e personale in altri campi, mostra nel sottrarsi alla relazione con il padre.
La previsione della CTU svolta nel primo giudizio davanti al TO, purtroppo, si è realizzata; il minore sembra
vivere una personale scissione, confermata dal conflitto tra la descrizione di —- fatta dalle insegnanti (che,
al Tutore che le ha incontrate, lo hanno dipinto come una sorta di “bambino modello”, bravo e disciplinato
e con caratteristiche da leader) e le modalità regressive del rifiuto del padre (manifestato con pianti
irrefrenabili, singhiozzi, ricerca del contatto fisico con la madre alla comparsa del padre durante gli
incontri). Tale condizione regressiva sembra ormai essere stata forse inconsapevolmente percepita anche
dalla madre, che la ha restituita da ultimo nel corso dell’udienza del –.–.2019 quando, nel descrivere la
attuale condizione del figlio, ha dichiarato che “—- sta bene, è solo terrorizzato dall’idea di essere separato
da me” ed in altre occasioni ha ricordato come il figlio la punisse anche picchiandola (quando era più
piccolo), quando lei insisteva per portarlo ad incontrare il padre.
Non vi sono infine ragioni per modificare l’indicazione del Policlinico — — quale struttura specialistica dove
dovrà essere realizzata la presa in carico di —-. La struttura ha infatti le competenze adeguate per lo
svolgimento dell’incarico ed è stata individuata anche sentite le parti. Le modalità della presa in carico
saranno necessariamente quelle previste per l’avvio al percorso psicoterapeutico dai protocolli interni della
struttura, indipendentemente dalla denominazione della prima prestazione.
b. Diversamente quanto alle disposizioni relative all’allontanamento dalla casa materna per essere
collocato presso il padre o, in subordine, presso una casa famiglia in via temporanea.
La decisione del TM ripercorre quella posta alla base del provvedimento del luglio precedente; da lì muove,
richiamando le relazioni del Servizio Sociale che hanno dato atto del fallimento del nuovo programma di
incontri intensivi padre-figlio, in parte per la scarsità di risorse (solo due giorni settimanali di disponibilità
dello spazio neutro della cooperativa incaricata dal Servizio Sociale, invece dei tre “incrementabili” previsti)
in parte per gli ostacoli in termini di disponibilità orarie e modalità degli incontri frapposte dalla signora —,
in parte per la netta preclusione del minore ad incontrare il padre, fino a rifiutarsi di uscire di casa per
recarsi nei locali della cooperativa. Anche la mancata presentazione alla visita presso il — — riportata dal
Tutore viene ricordata come una condotta della madre elusiva delle prescrizioni e pregiudizievole per —.
Quindi, ricordato che tutti i provvedimenti via via adottati dal TO, dal TM e dalla Corte d’Appello non
avevano trovato reale esecuzione vuoi per l’incapacità dei genitori di agire nel prioritario interesse del
figlio, vuoi per la scarsa incisività dell’intervento dei Servizi territoriali, il TM passa a valutare l’ingravescente
disagio del minore e, considerando il rischio di involuzione psicopatologica delle sue condizioni in
conseguenza dell’atteggiamento induttivo della madre, giunge alla conclusione che, in mancanza di
collaborazione da parte di questa, l’unico strumento di tutela del minore sia il suo immediato
allontanamento dalla sua figura e dalla sua influenza, causa della difficoltà relazionale con il padre, ed il
contestuale collocamento di —- presso quest’ultimo così che possa recuperare il suo ruolo genitoriale nei
confronti del figlio. Viene prevista anche una assistenza domiciliare per 24 ore al giorno, e nel caso di
difficoltà nel collocamento presso il padre, il temporaneo collocamento di — in una casa famiglia.
Tale percorso motivazionale non è condiviso dalla Corte sostanzialmente sulla base di tre ragioni.
Difetta innanzitutto nel decreto reclamato – né se ne trova adeguata traccia nella CTU – una valutazione
comparativa degli effetti su — del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio
atteso. Il dolore vivo della forzata separazione, con drastica limitazione anche dei contatti telefonici, rimane
sullo sfondo, recessivo rispetto alla ritenuta prevalenza dell’interesse alla attuazione coattiva del sempre
richiamato diritto alla bigenitorialità di —.
Il superiore interesse del minore che ispira il provvedimento impugnato non appare sorretto da un
adeguato bilanciamento, in mancanza del quale esso rischia di risolversi in una formula precostituita, che
non tiene conto delle situazioni concrete che giungono all’attenzione del giudice nel caso specifico,
accogliendo soluzioni apparentemente definitive ma di fatto inapplicabili e fonti di eccessiva sofferenza per
il minore. Ciò in quanto la bigenitorialità non è un principio astratto e normativo, ma è un valore posto
nell’interesse del minore, che deve essere adeguato ai tempi e al benessere del minore stesso.
Per realizzare veramente l’interesse di questo specifico minore, non appare realistico presumere che la
paura di —, e la paura della madre che — mostra di avere recepito, possano essere superate imponendo il
suo allontanamento dalla sua casa e dai suoi affetti ed un collocamento coattivo in casa del padre. — si
troverebbe così, incolpevolmente, per l’incapacità dei genitori di trovare un terreno comune nel suo
interesse, incastrato nella duplice sofferenza di un drastico quanto per lui incomprensibile sradicamento dal
proprio ambiente e dai propri affetti, e di una esposizione forzosa ad una situazione per lui fonte di ansia e
paura e comunque estranea. Provocando in —- questa sofferenza non può essere ricostruita la relazione di
fiducia e affetto con il padre (dall’esclusione dalla quale pure certamente — riceve un danno), e il
bilanciamento tra i diversi profili di rischio per il benessere di — non appare essere stato correttamente
operato dal Tribunale.
In particolare, è stata sottovalutata l’incidenza delle condizioni di salute del minore considerato che — ha
comunque superato la fase acuta della sua patologia autoimmune attraverso una terapia farmacologica
tuttora in atto che controlla e previene ricadute. La scarsa attenzione mostrata dal padre verso la malattia,
anche nella fase critica dell’insorgenza della porpora di — —-, è una delle cause di preoccupazione della
madre di —, e su tale aspetto la stessa ha non strumentalmente battuto nel procedimento. Nel
provvedimento reclamato è carente la valutazione delle possibili gravi ricadute sanitarie dell’innegabile
stress dell’allontanamento di —- sulla sua salute.
La difesa — ha prodotto copiosa documentazione medica (all. —-) dalla quale emerge che il bambino è
tutt’ora sottoposto a controlli periodici presso strutture pubbliche (il prossimo controllo è previsto a —–) e
assume terapie antipertensive (confermato anche dalle certificazioni redatte il –.–.– e l’–.–.– dal dr. — —,
il pediatra privato che segue —, che attestano anche come le condizioni psicofisiche del bambino non
consentano il suo trasferimento in luogo diverso dall’attuale domicilio); ha prodotto un parere medico
rilasciato il –.–.– dalla dr.ssa —– —-, pediatra e medico legale dell’Ospedale —- e perito del Tribunale di —
(– ), che recita: “… il piccolo —- all’età di 4 anni fu colpito da una vasculite sistemica, la Porpora di —-.
Trattata con anti-infiammatori e cortisonici, essa recidivò 3 mesi più tardi. Da questi episodi è residuata una
ipertensione arteriosa attualmente in trattamento con Blopress.
Di conseguenza si può affermare che il bambino ha sviluppato a soli 4 anni una grave forma di patologia
auto-immune con danno renale. E quindi a maggior rischio, anche se difficilmente quantizzabile, rispetto
alla popolazione generale di sviluppare altre patologie auto-immuni e pseudo-auto-immuni, ed e a rischio
elevato di sviluppare i danni della ipertensione arteriosa cronica certamente inusuale a 8 anni di vita e,
certamente espressione di un danno renale ormai cronico, che, a sua volta, lo mette a rischio di ulteriore
danno renale. … Alla luce di quanto riportato degli studi sullo stress cronico appare evidente che tale
situazione di — lo espone maggiormente alle alterazioni metaboliche ed endocrinologiche dello stress
stesso e da cui possono con buona probabilità derivare danni vistosi e drammatici di salute del piccolo
bambino …
Si ribadisce quindi e con decisione che una tale cruenta decisione di separazione forzata dalla madre
sarebbe seguita, oltre che da un trauma acuto, da una situazione di stress tossico, in carenza della azione
tamponante materna da cui potrebbero derivare, oltre ai danni organici e sullo sviluppo psico-affettivo ben
conosciuti a qualunque puericultore, pediatra, psicologo dell’età evolutiva, ulteriori gravissimi danni legati
alla sfera delle malattie autoimmuni, cardiovascolari e renali.”
Nessuna valutazione dei rischi qui rappresentati è stata effettuata dal Tribunale, né le parti reclamate
hanno addotto argomenti a confutazione dei dati sopra riportati. Peraltro già nel 2015 questa Corte ebbe a
ritenere non confacente alle condizioni di salute del minore il suo allontanamento dalla casa materna, per
la condizione di stress che esso avrebbe comportato e tenuto conto delle sue condizioni di salute. Ferma
dunque la gravità della condizione di rischio anche psicopatologico futuro per —- nel permanere del rifiuto
del padre e del suo ruolo, alla luce di quanto sopra in questo caso il costo in termini di stress generico e
specifico del cambio di collocamento del bambino appare eccessivo.
Ne consegue che il provvedimento è viziato anche dal mancato bilanciamento tra il rischio psicopatologico
e quello derivante dalla patologia fisica.
La seconda ragione sulla base della quale questa Corte reputa di non confermare il provvedimento di
allontanamento e di collocamento del minore presso il padre è strettamente conseguenziale alla prima, e
attiene al rilevato difetto di gradualità della misura disposta. Come già rilevato, per ricostruire una
relazione padre-figlio basata sulla fiducia e sull’affetto non esistono scorciatoie normative e
l’avvicinamento deve essere necessariamente graduale.
In questo specifico caso, tanto più alla luce del tormentato percorso processuale e della sostanziale
inefficacia dei precedenti provvedimenti, appare velleitario ritenere che sia possibile ricostruire un legame
parentale recidendo l’altro. E questo rimane vero anche ove si condividesse la convinzione della CTU della
sostanziale artificiosità della paura di — nei confronti del padre.
Non vi sono scorciatoie né automatismi, dunque, e l’approccio “rigido” fin qui adottato ha già dato plurime
prove negative; sicché, piuttosto che reiterare in una escalation provvedimentale il contenuto del precetto
ineseguito, occorre allora pazientemente continuare a tentare altre strade.
Le criticità poste dalla gestione degli incontri tra — ed il padre erano del resto ben note già al TO che nel
2014 dettò le condizioni della frequentazione; dal provvedimento emerge come i giudici si fossero
preoccupati di come superare la resistenza di — al distacco dall’ambiente familiare materno, anticipando il
pernotto del weekend con il padre alle giornate dal venerdì pomeriggio fino al sabato sera, anziché
vincolarlo all’usuale sabato-domenica che avrebbe richiesto che — venisse prelevato a casa, e come
avessero colto le difficoltà della madre nell’aiutarlo ed accompagnarlo in tale avvicinamento al padre.
Se, inoltre, è vero che la denuncia sporta dalla signora — nei confronti di — — per condotte abusanti verso
il figlio non è stata ritenuta fondata, la reclamante manifesta ancora oggi la soggettiva convinzione della
fondatezza del contenuto della sua denuncia.
Ribadito che un intervento di sostegno anche individuale sarebbe certamente utile se accolto con la
consapevolezza che si tratta di un aiuto e non di una censura o tantomeno di una sanzione, non è difficile
comunque comprendere come la ragione delle evidenti resistenze della madre a facilitare l’accesso
effettivo del padre alla vita del figlio sia il fatto che ella, sulla base delle esperienze fortemente negative
vissute nel rapporto di coppia con —, nella gestione successiva del minore e di quanto ritiene sia accaduto
durante l’affidamento con figlio al padre, considera quest’ultimo realmente dannoso o quantomeno
pericoloso per il minore.
Tale pericolosità non ha come detto trovato riscontri nell’analisi dei CTU che hanno esaminato la
personalità dei genitori e la relazione genitoriale. Ciò non toglie che le resistenze della signora — siano assai
forti da superare, poiché ella agisce nella soggettiva convinzione di stare operando per il bene del figlio, e
per questo si espone al rischio di conseguenze personali anche gravi, come evidente da ultimo dalla
sottrazione del bambino dalla frequenza scolastica, per la quale è inevitabile la segnalazione alla Procura
della Repubblica per quanto di competenza.
Per superare un blocco tanto radicato, che certamente esercita una importante influenza, anche in ipotesi
inconsapevole, sulla psiche di —, occorre dunque comprenderne la natura e la forza e procedere
necessariamente con ogni gradualità, in modo da riuscire a fare comprendere a — e, auspicabilmente, alla
madre, che l’apertura all’incontro con il padre non ha come ineluttabile conseguenza la sua separazione e il
suo allontanamento dal proprio ambiente di riferimento, aiutandolo così a superare la paura, sia quella
dell’accesso al padre che quella di essere allontanato dalla sua attuale vita familiare. Piuttosto che
allontanare — dal suo mondo e inserirlo, artificialmente, in quello del padre, occorre allora che sia il padre
ad essere messo in condizione, e in grado di, partecipare alla vita di — così come si è strutturata, una vita
che correttamente la signora —- rivendica essere per — colma di relazioni e di stimoli, così come attestato
dalle maestre e constatato anche dagli operatori ed educatori che hanno sempre trovato — a suo agio con i
coetanei e con gli adulti; ma che ha diritto e necessità di giovarsi anche dell’apporto della presenza e del
sostegno paterno, anche in vista di una auspicabile crescita ed autonomizzazione dalla assorbente figura
materna.
Il principio di gradualità richiede la previsione di prescrizioni puntuali e concrete che tengano conto degli
impegni attuali e concreti di —, impegni che devono immediatamente essere ripresi nella loro pienezza
scolastica, sportiva e sociale.
Da ciò consegue la terza e ultima, ma non meno rilevante, ragione di non condivisione da parte di questa
Corte.
Essa risiede nella mancanza di una preventiva verifica di fattibilità/sostenibilità dell’ordine impartito che ne
condiziona l’efficacia, per quanto il provvedimento impugnato rinvii all’udienza dell’–.—.2020 anche con
finalità di monitoraggio.
Tale aspetto si salda fortemente con la necessaria gradualità delle prescrizioni ed entrambi rimandano al
fondamentale bilanciamento delle misure con il benessere concreto del minore.
A tale proposito, si osserva che dalla CTU —-, che fonda entrambi i decreti del TM, emergono alcuni dati
meritevoli di valutazione che non sono stati adeguatamente considerati dal Tribunale per i Minorenni.
Nell’ottica di un collocamento del minore presse il padre, ad esempio, non appare irrilevante la circostanza
che, nonostante già nel corso della CTU del 2013 avesse riferito trattarsi di una sistemazione provvisoria in
vista di una autonoma sistemazione abitativa in una casa di proprietà, il signor — viva da sempre, ad
eccezione del periodo di convivenza con la signora —, con la madre anziana e parzialmente autosufficiente
in un appartamento mansardato nel quale sono presenti soltanto due camere da letto; il signor —- ha
spiegato che con l’arrivo di — lui condividerebbe la camera con la madre, — dormirebbe nella stanza fino a
questo momento usata dal padre e l’educatore che dovrebbe essere presente 24 ore al giorno dovrebbe
dormire nel divano letto.
Le evidenti criticità di tale condizione non sono state tenute in conto neanche nel provvedimento dell’–
ottobre, sia pure per ritenerle eventualmente superabili. Inoltre, poiché il padre, architetto, è spesso fuori
casa e in cantiere per lavoro, — dovrebbe trascorrere molto tempo con la nonna e con la badante che la
assiste. Ma la nonna paterna non è stata mai ascoltata e non risulta che abbia mai avuto un rapporto
affettivo con il nipote, fatto che la signora — stigmatizza con l’affermazione che la nonna non ha mai
neppure partecipato ad alcuna recita scolastica del bambino.
Corollario di quanto sopra è che alla mancata esecuzione dei provvedimenti precedentemente adottati
nelle sedi giudiziarie, in parte anche per incolpevoli limiti e difficoltà organizzative dei servizi territoriali,
non può rimediarsi con provvedimenti altrettanto ineseguiti, ma con la sperimentazione di percorsi
differenti.
E dunque le fasi di intervento devono essere precisate anche in termini di fattibilità, tenuto conto delle
risorse concrete di cui dispongono i servizi. E’ già emerso infatti che l’intervento che prevede la presenza di
un educatore esperto presso il domicilio del padre per 24 ore al giorno è ineseguibile, in quanto come
riferito dall’Assistente Sociale — nella relazione redatta il –.–.19 tale intervento non può essere fornito per
più di tre ore giornaliere. Il ricorso, per il tempo restante, ad operatori privati, con esborso economico a
carico del padre, proposto dall’—, non è una soluzione adeguata sia per la mancanza di garanzie sulla
professionalità di tali soggetti che per la mancanza di terzietà che il rapporto economico inevitabilmente
ingenererebbe.
Per tutte tali ragioni la previsione dell’allontanamento di — dalla casa materna ed il suo collocamento in
luogo diverso dalla abitazione della madre, sia essa la casa paterna che la casa famiglia (soluzioni peraltro
che rispondono ad esigenze diverse e che non possono essere presentate come alternative sostanzialmente
equivalenti senza una adeguata e specifica valutazione e motivazione, che qui è assente) non appare
rispondere al migliore interesse del minore e deve essere revocata.
L’annullamento della disposizione che prevede l’allontanamento del minore dall’abitazione della madre
non comporta l’accoglimento della istanza della reclamante di reintroduzione del regime di incontri “con
frequenza inizialmente trisettimanale da incrementare progressivamente in spazio neutro”, contenuta nel
decreto del 5 luglio 2019, previsione già non rispettata e che appare maggiormente rispondente alla
condizione di un minore di età inferiore piuttosto che a quella di un bambino di ormai dieci anni, che ha già
interessi e relazioni esterni all’ambito esclusivamente familiare che verrebbero in questo modo
sostanzialmente azzerati. Non è difficile prevedere che la sottrazione o meglio la sostituzione del tempo per
lo sport, la frequentazione dei coetanei e il tempo libero con gli incontri obbligati con il padre in un luogo
per di più tanto neutro quanto innaturale non potrebbe costituire un grande incentivo per —- a ricostruire
la relazione interrotta.
Il già pesante vissuto familiare del bambino richiede al contrario che la presenza del padre nella sua vita si
pieghi ai suoi orari e ai suoi impegni, in modo da cominciare a ricostruire una reale funzione di accudimento
quotidiano, proprio quella dalla quale il padre è stato estromesso negli anni per gli ostacoli frapposti dalla
signora —- e per il suo approccio non rassicurante. E dunque il padre andrà a riprendere —- da scuola e lo
riporterà a casa, dapprima con un educatore e in seguito, quando —- avrà acquisito fiducia, da solo, mentre
la madre ve lo accompagnerà la mattina; altrettanto accadrà in occasione delle attività sportive e ludiche di
—: il padre non dovrà ‘rubare’ immagini della vita del figlio venendo percepito come una presenza
occhiuta, non voluta e minacciosa, ma essere invece legittimato ad accompagnare, e non solamente
osservare le sue attività.
La scuola, tramite il Tutore, comunicherà impegni e incontri con i genitori, ai quali entrambi sono legittimati
a partecipare così come per le visite mediche, la psicoterapia, le attività ulteriori.
Preliminare sarà in questo progetto il lavoro di psicoterapia con —-, che, si ribadisce, pur nella libertà di
ciascuno, è auspicabile venga accompagnato con analogo percorso dei genitori, sia singolarmente che, ove
fosse possibile, come coppia genitoriale.
Centrale il ruolo del Tutore al quale dovrà essere demandato il compito di predisporre un progetto
rispettoso dei tempi indicati dallo psicoterapeuta e coordinato con le risorse effettive dei servizi, da offrire
al Tribunale per i Minorenni nel giudizio che prosegue.
Sarà lo psicoterapeuta di — ad indicare i tempi di questo progetto; il Tutore predisporrà il progetto
esecutivo sulla base delle risorse effettivamente messe a diposizione anche dal Servizio Sociale, che dovrà
attivarsi per mettere a disposizione educatori e figure di mediazione. Esso potrà essere modificato nel
tempo per aumentare il coinvolgimento del padre; si supererà così la rigidità della previsione del numero di
incontri esterni, pur dovendo rendersi effettiva e non episodica la frequentazione di —- con il padre.
Vi è infine un altro importante aspetto di criticità che è emerso e che è necessario superare al più presto,
nell’interesse del minore. Una serie di incomprensioni, di innegabili ritardi e di non condivisibili rigidità
hanno impedito che egli negli ultimi mesi vivesse appieno la sua socialità; ci si riferisce in particolare alla
mancata autorizzazione da parte del Tutore a che — durante l’estate trascorresse dei fine settimana in
compagnia di famiglie di amici fuori Roma, alla mancata autorizzazione a partecipare ai competizione dei
Giochi matematici proposti dalla scuola, alla mancata iscrizione al corso di basket per la sovrapposizione di
uno dei due allenamenti settimanali con una delle giornate di incontri con il padre, nonostante la madre
avesse prospettato la possibilità e la disponibilità a modificare (non le date degli incontri con il padre, poi
comunque non svolti, ma) una delle giornate del corso.
Appare allora non solo opportuno ma addirittura urgente che — venga iscritto al corso sportivo da lui in
precedenza frequentato e prediletto, e che gli sia consentito, e venga anzi agevolata la sua partecipazione
ad attività scolastiche ed extrascolastiche.
Allo stesso modo proprio le fragilità di — emerse dalla CTU, che ha rilevato un attaccamento alla figura
materna tipico di una età più infantile, esigono che vengano sostenute e implementate le sue attitudini a
confrontarsi con i pari, sia con interventi di sostegno (quali ad esempio i gruppi di parola) sia con la
partecipazione ad attività socializzanti anche extracurriculari (ad esempio campi scuola, gruppi scoutistici),
anche nella prospettiva della partecipazione a vacanze studio, sportive o esperienze semiresidenziali, da
vivere con i suoi coetanei e al di fuori dal suo contesto familiare, allo scopo di favorire il percorso di crescita
autonoma di —.
Anche in tali attività, che il Tutore introdurrà nel suo progetto, dovrà essere coinvolto il padre alla pari con
la madre, con le modalità sopra indicate e con l’inserimento anche di tali proposte nel progetto predisposto
dal Tutore e dallo psicoterapeuta.
c. Come si vede gli sforzi da mettere in campo per aiutare — a svincolarsi dal conflitto genitoriale nel quale
è rimasto intrappolato sono molteplici. Perché abbiano successo è indispensabile che tutti coloro che
hanno a cuore il benessere di — diano fiducia agli operatori che, nel proprio specifico settore, si stanno
adoperando per rendere migliore la vita del bambino, un bambino che non può ritenersi in buona fede che
sia perfettamente sereno nella sua attuale condizione se è arrivato, pur essendo ormai nella seconda
infanzia, ad agire costantemente violente crisi di pianto solo per evitare di incontrare il padre anche in
condizioni di assoluta tutela, in uno spazio neutro ed alla presenza di figure di sostegno. La reazione di — è,
come si è già osservato, obiettivamente incompatibile con la serenità che la madre, le maestre, gli operatori
che incontrano — gli attribuiscono in altri contesti.
Tutti gli sforzi descritti saranno vani se non vi sarà fiducia e collaborazione attiva da parte della madre
attuale collocataria e figura di riferimento di —-, e fiducia, rispetto e pazienza da parte del padre. Ne
risentirà —- e ne dovranno rispondere i genitori, ciascuno per la propria eventuale parte, nel corso del
giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni, i cui approfondimenti istruttori renderanno possibile
verificare i progressi nella attuazione alle misure disposte.
In accoglimento delle richieste del Procuratore generale e del Tutore il presente provvedimento deve
essere trasmesso alla Procura della Repubblica in relazione alla ventilata ipotesi di elusione scolastica.
La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei reclami proposti da — —- avverso i
decreti n. 4828/19 e n. 6955/19 emessi dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento n. —/15
VG, nell’interesse del minore — —-, nato a Roma il — — –, rigettati nel resto, ferma la sospensione della
responsabilità genitoriale di — —- e — —- e la nomina dell’avv. — — Tutore di — —-, così provvede:
a) dispone la riunione dei reclami proposti da — — avverso i decreti n. 4828/19 e n. 6955/19 emessi dal
Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento n. —-15 VG;
b) revoca il disposto allontanamento del minore —- — dall’abitazione della madre con le misure ad esso
conseguenti contenute nel decreto n. 6955/19;
c) dispone che per il minore venga immediatamente attivato un percorso di sostegno psicoterapeutico, nel
rispetto dei protocolli interni, presso il Policlinico — —–;
d) incarica il Tutore, sulla base delle indicazioni anche temporali offerte dallo psicoterapeuta di —- tenuto
conto delle condizioni personali e di vita del minore, di predisporre celermente un progetto operativo
finalizzato alla ripresa dei rapporti diretti tra il minore ed il padre, in modo che le fasi e le condizioni
indicate dallo psicoterapeuta si raccordino con risorse effettive dei servizi sociali presenti sul territorio;
e) il progetto dovrà prevedere e favorire la assunzione di un ruolo attivo di accudimento del padre del
minore nei confronti del figlio, da svolgersi inizialmente in compresenza di un educatore, prevedendo con la
periodicità suggerita dai diversi soggetti corresponsabili della sua attuazione il prelevamento del figlio da
scuola al termine delle lezioni ed il suo accompagnamento e/o prelievo in occasione delle attività sportive,
ludiche o di socialità del figlio, alle quali il padre sarà legittimato a partecipare in autonomia dalla presenza
della madre; la frequentazione con il padre dovrà in prospettiva essere effettiva e non episodica, e tale da
non ostacolare la auspicata frequenza da parte del minore di corsi sportivi e di studio curricolari ed
extracurricolari a lui graditi e la sua partecipazione ad occasioni libere e strutturate di incontro e
condivisione con il gruppo dei pari;
f) il servizio sociale dovrà mettere a disposizione i mezzi per l’attuazione del progetto, monitorare
costantemente l’andamento delle relazioni intrafamiliari e supportare con l’offerta di adeguato sostegno
psicologico individuale e/o parentale i genitori del minore;
g) il servizio sociale verificherà altresì l’andamento del progetto, il rispetto dei tempi previsti per la
frequentazione padre/figlio ed il suo coinvolgimento nella gestione della sua quotidianità, segnalando
all’autorità giudiziaria quanto di rilievo ai fini della modifica o integrazione del progetto;
h) il Tutore comunicherà ai genitori, che saranno entrambi legittimati a parteciparvi, gli impegni e gli
incontri previsti dalla scuola, così come avverrà per le visite mediche, la psicoterapia, le attività ulteriori.
i) Le spese della fase sono compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti ed al Servizio sociale del Municipio X.
Manda la cancelleria per la immediata restituzione del fascicolo d’ufficio di primo grado al Tribunale per i
Minorenni e per la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, in relazione alla ipotesi di elusione scolastica.
Roma, camera di consiglio del 3.01.2019
Elisabetta Pierazzi – cons. est. Franca Mangano – Presidente

Lo stato di abbandono del minore non è escluso automaticamente dalla manifestata disponibilità dei parenti entro il quarto grado a prendersene cura. Tra di loro devono preesistere rapporti significativi oppure individuarsi potenzialità non traumatiche di recupero dei rapporti.

Cass. civ. Sez. I, 4 dicembre 2019, n. 31672
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16639/2017 proposto da:
S.M., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Milano Gerardo, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Procura Generale Corte d’Appello di Brescia, e R.G.;
– intimati –
contro
L.C., in qualità di curatore della minore S.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 17, presso il proprio studio, rappresentata e difesa da se medesima, e P.L., in qualità di tutore della minore S.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via San Martino della Battaglia n. 17, presso lo studio dell’avvocato L.C., che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 787/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, del 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/09/2019 dal cons. Dott. PARISE CLOTILDE.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 787/2017 pubblicata il 26/5/2017 e comunicata a mezzo pec nella stessa data la Corte d’appello di Brescia, sezione minorenni, pronunciando sugli appelli proposti da S.M. e R.G. avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Brescia n. 103/22016 con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità della minore S.J., rigettava gli appelli, confermando la sentenza impugnata e compensando tra le parti le spese di giudizio. Per quanto ancora di interesse, la Corte territoriale riteneva, in base agli elementi acquisiti, che non vi fosse coesione familiare e solidità di rapporti tra la minore e i suoi genitori, da un lato, e tra la zia paterna e suo marito, dall’altro, i quali ultimi si erano dichiarati disponibili a richiedere in adozione o in affidamento la minore.
2. Avverso questa sentenza S.M. propone ricorso, affidato ad un solo motivo, resistito con controricorso da S.J., rappresentata dal suo curatore speciale. E’ rimasta intimata R.G., madre della minore.
3. Con ordinanza interlocutoria di questa Corte depositata il 5/4/2019, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo, rilevata la mancanza agli atti della prova dell’intervenuta comunicazione anche al difensore della parte controricorrente dell’avviso di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio del 29 gennaio 2019.
4. Il ricorso è stato, quindi, nuovamente fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensidell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1.Con unico articolato motivo il ricorrente lamenta “Nullità exart. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione dellaL. n. 184 del 1983,artt.1,4,8,12e15dell’art. 3 della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, della Convenzione di Strasburgo del 25.01.96, della Carta dei Diritti fondamentali della UE del 07.12.2000, in relazione alla insussistenza delle condizioni di abbandono morale e materiale della minore e per aver omesso di valutare l’interesse superiore della minore a vivere nella famiglia di origine della zia paterna, della quale condivide il legame parentale, la nazionalità e la cultura”. Deduce il ricorrente che “l’errata interpretazione di alcune circostanze in fatto ha indotto la Corte in un errore interpretativo e applicativo dellaL. n. 184 del 1983, artt.1,4,8,12e15in particolare nel combinato disposto che disciplina la condizione di abbandono nella fattispecie dell’esistenza di parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto rapporti significativi con il minore”.
Segnatamente lamenta che la Corte territoriale abbia desunto lo stato di abbandono della minore omettendo di valorizzare adeguatamente la presenza nella vita della piccola J. della famiglia della zia paterna, ossia dei coniugi S.K. e A.M., resisi tempestivamente disponibili ad assumere l’affido vicariante. Deduce che dalla data nascita della bambina ((OMISSIS)) e sino a quando la coppia genitoriale ha avuto “libertà di movimento” (ossia fino al 24.09.2014) gli incontri con la famiglia paterna sono avvenuti in maniera adeguata alla distanza logistica (tra Italia, Tunisia e Francia). Si duole il ricorrente del fatto che la Corte territoriale non abbia adeguatamente considerato che la famiglia d’origine paterna allargata risiede all’estero ed inoltre era stato sicuramente accertato che all’età di circa un anno della minore i genitori l’abbiano portata presso i parenti in Tunisia e in Francia e che questi ultimi abbiano incontrato J. in altre sporadiche occasioni. Ad avviso del ricorrente la manifestazione di disponibilità della zia paterna e di suo marito non può essere considerata tardiva, atteso che “la situazione di abbandono della piccola J. si è conclamata solamente nel corso del mese di (OMISSIS), ossia, quando la madre, a fronte della previsione della sua dimissione, ha inopinatamente deciso di abbandonare definitivamente la Comunità”. Inoltre il ricorrente si trovava in stato di detenzione carceraria e la Corte territoriale non aveva tenuto conto dei tempi tecnici indispensabili per comunicare al padre l’evolversi dei fatti, data la sua condizione di detenuto. Ad avviso del ricorrente la discrasia rilevata dalla Corte territoriale circa l’incontro tra la minore e la zia in Francia riferito come avvenuto nel 2015 era da attribuire a una confusione sul dato temporale, poichè il fatto era invece avvenuto nel 2014, e non rivestiva decisiva valenza. La Corte territoriale aveva invece omesso di valorizzare che i coniugi S.- A., per due udienze, erano intervenuti personalmente nel procedimento, affrontando significative spese di viaggio dalla Francia all’Italia e sostenendo spese per l’interprete. Richiama il ricorrente la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 8526/2006 e n. 11426/2003) secondo cui la significatività del legame parentale non può escludersi solo perchè sia mancata un’intensa frequentazione, mentre è rilevante il rapporto parentale, da valutarsi all’attualità e in base a dati oggettivi, mediante il quale sia manifestato interesse e assistenza concreta, come nella specie.
2. Il motivo è infondato.
2.1. Questa Corte ha affermato, esprimendo un orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, che lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della loro personalità. Il requisito, espressamente previsto dallaL. n. 184 del 1983,art.12della significatività dei rapporti con i parenti fino al quarto grado al fine di verificarne l’idoneità soggettiva e la sussistenza delle condizioni oggettive ai fini dell’affidamento dei minori è valutabile anche sotto il profilo potenziale, quando sia stata constatata l’impossibilità incolpevole di stabilire rapporti con i minori da parte dei parenti indicati dal citato art. 12 (Cass. n. 9021/2018 e Cass. n. 2102/2011).
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale, attenendosi ai suesposti principi di diritto, ha accertato l’insussistenza di rapporti significativi pregressi tra la minore e la zia paterna e suo marito, rimarcando anche che la richiesta dei parenti non era stata ragionevolmente tempestiva. Secondo l’insindacabile accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, la zia paterna e suo marito, residenti in Francia, prima della dichiarazione di disponibilità espressa con nota depositata il 18 ottobre 2016, non avevano intrattenuto relazioni significative con la minore. In particolare la Corte territoriale, dando conto in dettaglio delle emergenze istruttorie, ha ritenuto non veritiero il fatto relativo ad un incontro avvenuto tra la zia paterna e la minore nel 2015 ed ha evidenziato la non tempestività della disponibilità manifestata dagli zii, rilevante perché emblematica di insussistenza di coesione familiare e di solidità dei rapporti anche con i genitori della minore. Considerato, inoltre, che sin dal luglio 2014 quest’ultima e la madre erano state prese in carico dai Servizi sociali, la Corte d’appello ha affermato la mancanza di qualsiasi riscontro circa i tentativi della zia paterna di incontrare la minore nel periodo in cui quest’ultima era stata inserita in un progetto comunitario assieme alla madre.
Nella fattispecie oggetto di giudizio, pertanto, non può riscontrarsi la condizione dell’impossibilità incolpevole in ordine alla creazione e conservazione di rapporti significativi con la minore. Ricorre altresì la mancanza di potenzialità di recupero non traumatiche in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della personalità della minore, anche in considerazione dell’oggettivo radicale cambiamento contestuale e linguistico che si determinerebbe, stante la residenza degli zii in Francia, e che, alla luce dell’indagine di fatto insindacabile svolta dalla Corte d’Appello, non è affrontabile senza il riferimento relazionale affettivo preesistente e significativo richiesto dalla legge.
Il quadro fattuale posto a base della decisione impugnata risulta sufficientemente completo e l’accertamento dei fatti, in quanto apprezzamento di merito, è sottratto al controllo di legittimità al di fuori dei limiti di cui al novellatoart. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come costantemente interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. unite, n. 8053/2014).
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
4. Le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate, ricorrendo gravi ed eccezionali ragioni in virtù della delicatezza e della difficoltà di accertamento dei fatti in contestazione.
5. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. n. 30giugno 2003 n. 196, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 23 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2019

La perdita del congiunto può determinare danno parentale e danno biologico.

Corte di Cassazione, 11 novembre 2019 n. 28989
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24793-2017 proposto da:
AZIENDA POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
avverso la sentenza n. 1819/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 20/03/2017;
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza resa in data 20/3/2017, la Corte d’appello di Roma, in
accoglimento dell’appello proposto da D.B.M., in proprio e in qualità di genitore
esercente la responsabilità genitoriale sulla minore D.B.C., e in parziale riforma
della decisione di primo grado, ha condannato l’Azienda Policlinico Umberto I di
Roma al risarcimento, in favore degli appellanti (originari attori), dei danni
dagli stessi subiti a seguito del decesso di M.G. (coniuge e madre degli attori),
contestualmente confermando il rigetto della medesima domanda nei confronti
dei medici dell’azienda sanitaria convenuta, A.M.G. e M.U..
2. A fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato
l’avvenuta dimostrazione, a seguito delle indagini tecniche svolte nel corso del
giudizio, della riconducibilità del decesso della M. all’incidenza di un’infezione
da stafilococco aureo contratta dalla paziente nel corso del ricovero presso la
struttura ospedaliera dell’azienda sanitaria convenuta, senza che a tale
processo causale avesse contribuito l’eventuale condotta degli altri medici
chiamati in giudizio.
3. Ciò posto, la corte d’appello ha provveduto alla liquidazione del danno
rivendicato dagli originari attori, nella misura specificamente indicata in
sentenza.
4. Avverso la decisione d’appello, l’Azienda Policlinico Umberto I di Roma ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione.
5. D.B.M. e D.B.C. resistono con controricorso.
6. Nessun altro intimato ha svolto difese in questa sede.
7. L’Azienda Policlinico Umberto I di Roma ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, l’azienda ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la
corte territoriale erroneamente ascritto la responsabilità della struttura
sanitaria in relazione a condotte verificatesi nel periodo compreso tra il 9 e il
16 novembre 2007, là dove la domanda originariamente proposta dagli attori
era stata limitata alle condotte della struttura sanitaria convenuta poste in
essere in occasione dell’accesso della paziente al pronto soccorso in data
1
9/11/2007, con la conseguente decisione della causa in violazione del principio
di obbligatoria corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
2. Il motivo è inammissibile.
3. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte,
l’interpretazione operata dal giudice di appello, riguardo al contenuto e
all’ampiezza della domanda giudiziale, è assoggettabile al controllo di
legittimità limitatamente alla valutazione della logicità e congruità della
motivazione e, a tal riguardo, il sindacato della Corte di cassazione comporta
l’identificazione della volontà della parte in relazione alle finalità dalla
medesima perseguite, in un ambito in cui, in vista del predetto controllo, tale
volontà si ricostruisce in base a criteri ermeneutici assimilabili a quelli propri
del negozio, diversamente dall’interpretazione riferibile ad atti processuali
provenienti dal giudice, ove la volontà dell’autore è irrilevante e l’unico criterio
esegetico applicabile è quello della funzione obiettivamente assunta dall’atto
giudiziale (Sez. L, Sentenza n. 17947 del 08/08/2006, Rv. 591719 – 01; Sez. L,
Sentenza n. 2467 del 06/02/2006, Rv. 586752 – 01).
4. Peraltro, il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del
contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è
tenuto a uniformarsi al tenore letterale degli atti nei quali esse sono contenute,
ma deve, per converso, avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa
fatta valere, come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e
rappresentate dalla parte istante (Sez. 3, Sentenza n. 21087 del 19/10/2015,
Rv. 637476 – 01).
5. Nella specie, l’odierna ricorrente, lungi dallo specificare i modi o le forme
dell’eventuale scostamento del giudice a quo dai canoni ermeneutici legali che
ne orientano il percorso interpretativo (anche) della domanda giudiziale, risulta
essersi limitata ad argomentare unicamente il proprio dissenso
dall’interpretazione fornita dal giudice d’appello, così risolvendo le censure
proposte ad una questione di fatto non proponibile in sede di legittimità; e
tanto, al di là dall’assorbente rilievo concernente il carente assolvimento degli
oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso, di cui all’art. 366 c.p.c., n.
6 e art. 369 c.p.c., n. 4, con particolare riferimento all’omessa integrale
allegazione degli atti processuali indispensabili ai fini dell’esatta ricostruzione
del contenuto della domanda originariamente proposta dagli attori.
6. Con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 40 c.p., comma 2 e degli artt. 1218, 1228, 1175 e 1375 c.c.
(in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale
erroneamente affermato la sussistenza di un nesso di derivazione causale tra il
fatto della struttura sanitaria convenuta e il decesso della M., sulla base di
un’inadeguata valutazione degli elementi di prova complessivamente acquisiti
nel corso del giudizio e delle contraddittorie risultanze della consulenza tecnica
d’ufficio, giungendo ad affermare erroneamente la responsabilità della struttura
sanitaria, ai sensi dell’art. 1228 c.c., nonostante l’avvenuta attestazione
dell’insussistenza di alcun illecito colposo dei medici della medesima struttura.
7. Il motivo è infondato.
8. Dev’essere preliminarmente disattesa la censura avanzata dalla ricorrente
con riguardo alla contestazione del ragionamento probatorio contenuto nella
2
sentenza impugnata in relazione alla ricostruzione del nesso di causalità tra il
fatto della struttura sanitaria e il decesso della M., trattandosi della pretesa
ridiscussione nel merito del significato rappresentativo degli elementi di prova
complessivamente richiamati dal giudice d’appello, secondo i termini di
un’operazione critica radicalmente inammissibile in sede di legittimità.
9. Ciò posto, varrà osservare come la corte territoriale abbia deciso sulla
domanda degli originari attori allineandosi con puntualità al consolidato
insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale
l’accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta
l’assunzione di una prestazione strumentale e accessoria – rispetto a quella
principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la
patologia del ricoverato – avente ad oggetto la salvaguardia della sua
incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di
aggressione (Sez. 3, Sentenza n. 19658 del 18/09/2014, Rv. 632999 – 01).
10. Nella specie, una volta comprovata la riconducibilità causale del danno alla
salute al fatto della struttura sanitaria che aveva accettato il ricovero della M.,
incombeva su detta struttura l’onere di fornire la prova della riconducibilità
dell’inadempimento a una causa autonoma ad essa struttura non imputabile, in
coerenza al principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in forza
del quale, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria,
incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l’onere di
provare il nesso di causalità tra l’insorgenza di una nuova malattia e l’azione o
l’omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere,
spetta alla struttura dimostrare l’impossibilità della prestazione derivante da
causa non imputabile, provando che l’inesatto adempimento è stato
determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l’ordinaria
diligenza (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 26700 del 23/10/2018, Rv. 651166 – 01;
Sez. 3, Sentenza n. 18392 del 26/07/2017 (Rv. 645164 – 01).
11. Avendo dunque gli attori comprovato la sussistenza di un preciso nesso di
derivazione causale tra il fatto della struttura sanitaria convenuta e l’insorgenza
della patologia che condusse la M. al decesso, e non avendo detta struttura
dimostrato la riconducibilità dell’inadempimento, o dell’impossibilità
dell’adempimento, a una causa ad essa non imputabile, del tutto
correttamente il giudice a quo ha sancito la responsabilità risarcitoria della
struttura sanitaria convenuta per l’inadempimento contrattuale ad essa
concretamente ascritto.
12. Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
omesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5),
per avere la corte territoriale omesso di considerare il complesso delle
circostanze di fatto analiticamente richiamate in ricorso che avrebbero, ove
esaminate, contribuito a escludere il riconoscimento del nesso di causalità tra
la condotta ascritta alla struttura sanitaria convenuta e il decesso della M..
13. Il motivo è inammissibile.
14. Osserva il Collegio come al caso di specie (relativo all’impugnazione di una
sentenza pubblicata dopo la data del 11/9/12) trovi applicazione il nuovo testo
dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (quale risultante dalla formulazione del D.L. n. 83 del
2012, art. 54, comma 1, lett. b), conv., con modif., con la L. n. 134 del 2012),
3
ai sensi del quale la sentenza è impugnabile con ricorso per cassazione “per
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti”.
15. Secondo l’interpretazione consolidatasi nella giurisprudenza di legittimità,
tale norma, se da un lato ha definitivamente limitato il sindacato del giudice di
legittimità ai soli casi d’inesistenza della motivazione in sè (ossia alla mancanza
assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, alla motivazione
apparente, al contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili o alla
motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile), dall’altro chiama la
Corte di cassazione a verificare l’eventuale omesso esame, da parte del giudice
a quo, di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal
testo della sentenza (rilevanza del dato testuale) o dagli atti processuali
(rilevanza anche del dato extratestuale), che abbia costituito oggetto di
discussione e abbia carattere decisivo (cioè che, se esaminato, avrebbe
determinato un esito diverso della controversia), rimanendo escluso che
l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, integri la fattispecie
prevista dalla norma, là dove il fatto storico rappresentato sia stato comunque
preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di
tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (cfr. Cass. Sez. Un.,
22/9/2014, n. 19881; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
16. Ciò posto, occorre rilevare l’inammissibilità della censura in esame, avendo
la ricorrente propriamente trascurato di circostanziare gli aspetti dell’asserita
decisività della mancata considerazione, da parte della corte territoriale, delle
occorrenze di fatto analiticamente richiamate in ricorso e asseritamente dalla
stessa trascurate, e che avrebbero al contrario (in ipotesi) condotto a una
sicura diversa risoluzione dell’odierna controversia.
17. Converrà pertanto rilevare come, attraverso l’odierna censura, la ricorrente
altro non prospetti se non una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo il
proprio soggettivo punto di vista, ancora una volta in coerenza ai tratti di
un’operazione critica come tale inammissibilmente prospettata in questa sede
di legittimità.
18. Con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione degli artt. 1226,2056 e 2059 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.
e degli artt. 1218 e 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3), per avere la
corte territoriale erroneamente liquidato, in favore degli attori, una somma a
titolo di risarcimento del danno morale soggettivo dopo aver già riconosciuto,
in favore degli stessi soggetti, il risarcimento del danno da perdita del rapporto
parentale, con la conseguente indebita duplicazione degli importi risarcitori
riferiti a un medesimo pregiudizio, e per avere altresì riconosciuto, in favore
degli attori, l’importo massimo previsto dalle tabelle utilizzate per la
liquidazione del danno derivante dalla perdita del rapporto parentale,
nonostante la sopravvivenza di altri congiunti e il mancato venir meno
dell’intero nucleo familiare dei danneggiati.
19. Il motivo è fondato.
20. Osserva il Collegio come, seguendo l’iter motivazionale dipanato nella
sentenza impugnata, la corte territoriale abbia liquidato, in favore degli attori,
un risarcimento a titolo di danno da perdita del rapporto parentale unitamente
4
a un risarcimento a titolo di danno morale soggettivo per lo stesso fatto,
procedendo, dunque, dopo la liquidazione del primo danno, a un’ulteriore
maggiorazione a titolo di danno morale, in tal modo pervenendo a una vera e
propria duplicazione, ossia a una doppia considerazione della stessa lesione di
interessi, consistente nel peculiare patimento che affligge una persona per la
perdita del rapporto parentale.
21. Varrà al riguardo richiamare la testuale previsione di Cass. Sez. Un., 11
novembre 2008, n. 26972 (punto 4.8) secondo cui: “determina duplicazione di
risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale, nella sua rinnovata
configurazione, e del danno da perdita del rapporto parentale, poichè la
sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che
accompagna l’esistenza del soggetto che l’ha subita altro non sono che
componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente
ristorato”.
22. La conclusione è stata riaffermata, con nettezza, tra le altre, da Sez. 3,
Sentenza n. 25351 del 17/12/2015, Rv. 638116 – 01 (v. altresì Cass. 8 luglio
2014, n. 15491; Cass. 23 settembre 2013, n. 21716) in cui si ribadisce come,
ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara,
la congiunta attribuzione del danno morale (non altrimenti specificato) e del
danno da perdita del rapporto parentale costituisce indebita duplicazione di
risarcimento, poichè la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è
percepita (sul piano morale soggettivo), e quella che accompagna l’esistenza
del soggetto che l’ha subita (sul piano dinamico-relazionale), rappresentano
elementi essenziali dello stesso complesso e articolato pregiudizio, destinato ad
essere risarcito, sì integralmente, ma anche unitariamente.
Allo stesso modo, in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del
risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo
congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo
possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il
danno esistenziale, poichè il primo già comprende lo sconvolgimento
dell’esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca (Sez. 3, Ordinanza
n. 30997 del 30/11/2018, Rv. 651667 – 01).
23. Le richiamate esigenze di integralità e di unitarietà del risarcimento, in
particolare, trovano radice nella più recente elaborazione della giurisprudenza
di questa stessa Terza Sezione, là dove è intervenuta a delimitare i contorni del
compito liquidatorio del giudice in caso di danno non patrimoniale, precisando
come la considerazione separata delle componenti del pur sempre unitario
concetto di danno non patrimoniale, in tanto è ammessa, in quanto sia
evidente la diversità del bene o interesse oggetto di lesione (Cass. 9 giugno
2015, n. 11851; Cass. 8 maggio 2015, n. 9320).
24. Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nelle conclusioni cui, da
ultimo, è pervenuta questa Corte, là dove ha stabilito, in tema di danno non
patrimoniale da lesione della salute, come costituisca duplicazione risarcitoria
la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno dinamico-relazionale,
atteso che con quest’ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il
grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività
quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita
5
anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta
attribuzione del danno biologico e di una ulteriore somma a titolo di
risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè
non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del
grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza
interiore (quali, ad esempio, il dolore dell’animo, la vergogna, la disistima di
sè, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata
l’esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi
dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (Sez. 3,
Ordinanza n. 7513 del 27/03/2018, Rv. 648303 – 01, successivamente
confermata da Sez. 3, Ordinanza n. 23469 del 28/09/2018, Rv. 650858 – 02).
25. Ciò posto, in caso di risarcimento del danno da perdita, o da lesione, del
rapporto parentale, ferma la possibilità per la parte interessata di fornire la
prova di tale danno con ricorso alla prova presuntiva, e in riferimento a quanto
ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza e alla gravità
delle ricadute della condotta (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 11212 del 24/04/2019,
Rv. 653591 – 01), spetterà al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla
base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell’eventuale
sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in
precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano
morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel
proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa,
in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana attiva del
soggetto che l’ha subita). E’ in tale quadro che emergerà, con intuitiva
evidenza, il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al
fine di apprezzare la gravità o l’entità effettiva del danno, richiamano il dato
della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge,
convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino)
secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul
piano presuntivo e salva la prova contraria) nell’ambito delle tradizionali figure
parentali nominate, dall’altro non può che rimanere aperta alla libera
dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benchè di più
lontana configurazione formale (o financo di assente configurazione formale: si
pensi, a mero titolo di esempio, all’eventuale intenso rapporto affettivo che
abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si
qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e
apprezzabile dimensione affettiva e/o esistenziale.
Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della
gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al
contrario, al venir meno dell’intero nucleo familiare del danneggiato; ovvero,
ancora, dell’effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il
danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nono e nipote, Sez. 3, Sentenza n.
21230 del 20/10/2016, Rv. 642944 – 01. V. ancora Sez. 3, Sentenza n. 12146
del 14/06/2016, Rv. 640287 – 01), o, infine, di ogni altra evenienza o
circostanza della vita (come, ad es., l’età delle parti del rapporto parentale) che
il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
26. Rimangono, in ogni caso, fermi i principi che presiedono all’identificazione
6
delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa
dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della
serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano
morale-soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio,
nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso
e ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può
ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle
abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali
cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell’attore allegare e provare; tale
onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non
potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez.
3, Sentenza n. 21060 del 19/10/2016, Rv. 642934 – 02; Sez. 3, Sentenza n.
16992 del 20/08/2015, Rv. 636308 – 01).
Rimane, infine, altresì ferma la netta distinzione tra il descritto danno da
perdita, o lesione, del rapporto parentale e l’eventuale danno biologico che
detta perdita o lesione abbiano ulteriormente cagionato al danneggiato, atteso
che la morte di un prossimo congiunto può causare nei familiari superstiti, oltre
al danno parentale, consistente nella perdita del rapporto e nella correlata
sofferenza soggettiva, anche un danno biologico vero e proprio, in presenza di
una effettiva compromissione dello stato di salute fisica o psichica di chi lo
invoca, l’uno e l’altro dovendo essere oggetto di separata considerazione come
elementi del danno non patrimoniale, ma nondimeno suscettibili – in virtù del
principio della onnicomprensività” della liquidazione – di liquidazione unitaria
(Sez. 3, Sentenza n. 21084 del 19/10/2015, Rv. 637744 – 01).
27. Ciò posto, dovendo procedersi – in forza dell’accoglimento del motivo in
esame e della conseguente cassazione, sul punto, della sentenza impugnata –
all’integrale rielaborazione dei calcoli per la liquidazione del danno relativo alla
perdita del rapporto parentale, la successiva censura, riferita al riconoscimento
del massimo importo tabellare, deve ritenersi assorbita.
28. Con il quinto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione dell’art. 112 c.p.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4), per avere la
corte territoriale erroneamente riconosciuto, in favore degli attori, il
risarcimento del danno tanatologico iure haereditatis, nella specie dagli stessi
non concretamente rivendicato, con la conseguente violazione del principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
29. Con il sesto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per
violazione degli artt. 1126,2056 e 2059 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n.
3), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la sussistenza del
diritto degli attori al risarcimento del danno tanatologico iure haereditatis, in
contrasto con i più recenti arresti della giurisprudenza delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione.
30. Il sesto motivo è fondato e idoneo ad assorbire la rilevanza del quinto.
31. Osserva il Collegio come, sulla base dell’articolazione argo-mentativa
seguita nella sentenza impugnata, il giudice a quo abbia obiettivamente
riconosciuto la liquidazione, in favore degli attori, di un danno, iure
haereditario, per la perdita, da parte della de cuius, del bene della vita in sè
considerato, ossia di un danno in sè diverso, tanto dal danno alla salute,
7
quanto dal c.d. danno biologico terminale e dal c.d. danno morale terminale
(c.d. catastrofale) e, dunque, indipendente dalla consapevolezza che il
danneggiato possa averne avuto.
32. Ciò posto, la decisione così compendiata deve ritenersi errata, dovendo
nella specie trovare applicazione i principi sul punto statuiti da questa Corte,
secondo cui, in materia di danno non patrimoniale, in caso di morte cagionata
da un illecito, il pregiudizio conseguente è costituito dalla perdita della vita,
bene giuridico autonomo rispetto alla salute, fruibile solo in natura dal titolare
e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente, sicchè, ove il decesso si
verifichi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, deve
escludersi la risarcibilità iure haereditatis di tale pregiudizio, in ragione – nel
primo caso – dell’assenza del soggetto al quale sia collegabile la perdita del
bene e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito risarcitorio,
ovvero – nel secondo – della mancanza di utilità di uno spazio di vita brevissimo
(Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 – 01).
Viceversa, nel caso in cui tra la lesione e la morte si interponga un
apprezzabile lasso di tempo, tale periodo giustifica il riconoscimento, in favore
del danneggiato, del c.d. danno biologico terminale, cioè il danno biologico
stricto sensu (ovvero danno al bene salute), al quale, nell’unitarietà del genus
del danno non patrimoniale, può aggiungersi un danno morale peculiare
improntato alla fattispecie (“danno morale terminale”), ovvero il danno da
percezione, concretizzabile sia nella sofferenza fisica derivante dalle lesioni, sia
nella sofferenza psicologica (agonia) derivante dall’avvertita imminenza
dell’exitus, se nel tempo che si dispiega tra la lesione ed il decesso la persona
si trovi in una condizione di “lucidità agonica”, in quanto in grado di percepire
la sua situazione e in particolare l’imminenza della morte, essendo quindi
irrilevante, a fini risarcitori, il lasso di tempo intercorso tra la lesione personale
e il decesso nel caso in cui la persona sia rimasta “manifestamente lucida”
(Sez. 3 -, Sentenza n. 26727 del 23/10/2018, Rv. 650909 – 01).
In ogni caso, rimane esclusa l’indennizzabilità ex se del danno non patrimoniale
da perdita della vita; e tale esclusione non vale a contraddire il riconoscimento
del “diritto alla vita” di cui all’art. 2 CEDU, atteso che tale norma (pur di
carattere generale e diretta a tutelare ogni possibile componente del bene-vita)
non detta specifiche prescrizioni sull’ambito e i modi in cui tale tutela debba
esplicarsi, nè, in caso di decesso immediatamente conseguente a lesioni
derivanti da fatto illecito, impone necessariamente l’attribuzione della tutela risarcitoria,
il cui riconoscimento in numerosi interventi normativi ha comunque
carattere di specialità e tassatività ed è inidoneo a modificare il vigente sistema
della responsabilità civile, improntato al concetto di perdita-conseguenza e non
sull’evento lesivo in sè considerato (Sez. L, Sentenza n. 14940 del 20/07/2016,
Rv. 640733 – 01).
33. Sulla base delle argomentazioni che precedono, rilevata la fondatezza del
quarto e del sesto motivo, la complessiva infondatezza dei primi tre e
l’assorbimento del quinto, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza
impugnata in relazione ai motivi accolti, con il conseguente rinvio alla Corte
d’appello di Roma, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il quarto e il sesto motivo; rigetta i primi tre; dichiara assorbito il
quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla
Corte d’appello di Roma, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.

Finalità perequative-compensative dell’assegno di divorzio in relazione al caso concreto.

Corte di Cassazione, 16 gennaio 2020 n. 765
Presidente Scaldaferri – Relatore Tricomi
Ritenuto che:
La Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo
grado, in giudizio di scioglimento del matrimonio tra I.R. e H.S.I.M. , relativa alle statuizioni economiche
poste a carico di I. , consistenti nell’assegno divorzile riconosciuto in favore di H. nella misura di Euro
350,00= mensili, nell’assegno di mantenimento per il figlio minore R. (n. nel 2000) di Euro 850,00=
mensili e nella partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 70%.
I. propone ricorso per cassazione con due mezzi, corroborati da memoria; H. replica con controricorso e
memoria.
È stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380 – bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi
presupposti.
Considerato che:
1. Con il primo motivo I. denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5,
comma 6, per avere confermato la Corte territoriale il diritto all’assegno divorzile sul presupposto che
questo rimane una forma di protezione del coniuge economicamente più debole a fronte del
deterioramento delle proprie condizioni personali di vita dipendente dallo scioglimento del matrimonio. Il
ricorrente, in particolare, sostiene che il giudice del gravame, omettendo ogni verifica circa l’an debeatur,
si sarebbe discostato dei principi enunciati in sede di legittimità con la sentenza n. 11504/2017.
Il motivo è infondato.
Premesso che) come questa Corte ha già affermato, “All’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge deve
attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende
direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di
un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell’autosufficienza
economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale
adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle
aspettative professionali sacrificate.” (Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018), così puntualizzando i
principi espressi dalla sent. n. 11504/2017, di cui il ricorrente erroneamente invoca l’applicazione al caso
concreto, va osservato che la Corte di appello nel riconoscere il diritto all’assegno divorzile e nel
determinarne l’importo, ha tenuto conto delle risorse economiche e reddituali di entrambe le parti, non
già mirando ad una mera perequazione reddituale, ma valutando le circostanze del caso concreto al fine
di perseguire la finalità assistenziale – perequativa/compensativa attribuita a detto assegno, in linea con i
principi espressi dalle Sezioni Unite.
Segnatamente la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto all’assegno divorzile nella misura di Euro
350,00= mensili, non già allo scopo di assicurare il pregresso tenore di vita, ma per mantenere le
condizioni di vita adeguate e consone al progetto familiare e sociale che la cessazione del matrimonio
aveva interrotto (fol. 11 della sent. imp.) e ciò ha fatto dando conto dell’attività lavorativa svolta dalla H.
(reddito lordo annuo di Euro 20.893,81) e dallo I. (reddito lordo annuo d Euro 61.586,00), del fatto che
la stessa aveva lasciato la sua patria (il Perù) nel 1999 per trasferirsi in Italia con il marito, che si era
dedicata alla famiglia nei primi anni di matrimonio in ragione della nascita del figlio e fino al 2008,
quando in occasione della separazione aveva intrapreso un’attività lavorativa ed aveva reperito un
alloggio ove vivere con il figlio minore, non potendo più fruire dell’alloggio di servizio assegnato al
coniuge (militare dell’Arma dei carabinieri), provvedendo a versare prima un canone locatizio di Euro
630,00 mensili e poi, avendo acquistato l’abitazione, una rata di mutuo del medesimo importo, che
provvedeva anche al mantenimento del figlio non economicamente autosufficiente, di guisa che la
decisione risulta immune dal vizio di violazione di legge denunciato.
2. Con il secondo motivo I. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 337 ter c.c., comma 4, e
dell’art. 116 c.p.c., per avere la Corte di appello confermato la ripartizione delle spese straordinarie per il
figlio in relazione alle diverse capacità reddituali senza averle raffrontate.
Il motivo è infondato perché la Corte territoriale contrariamente a quanto assume il ricorrente – ha
operato il raffronto tra i redditi delle parti (fol. 4 della sent. imp), oltre che inammissibile, laddove
1
sollecita un riesame del merito in maniera generica (facendo riferimento a documenti prodotti, di cui non
illustra nemmeno per sommi capi la diretta rilevanza e decisività) e chiede di considerare le dazioni
economiche (nemmeno quantificate) direttamente elargite al figlio, frutto di evidenti ed apprezzabili
liberalità spontanee, che tuttavia non rientrano nel novero della partecipazione alle spese.
3. In conclusione il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, atteso che la recente sentenza
Cass. Sez. U. n. 18287/2018 ha puntualizzando i principi espressi dalla sentenza Cass. Sez. U. n.
11504/2017, senza mutare radicalmente il precedente indirizzo giurisprudenziale, contrariamente a
quanto assume il ricorrente (memoria fol. 6), ma precisandone i termini di applicazione, in considerazione
della indiscussa natura assistenziale, oltre che perequativo/compensativa, dell’assegno divorzile.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei
soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai
sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in
misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n.
23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800,00=,
oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed
accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei
soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;
– Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi
del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre
2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a
quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a
norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.

È incostituzionale la previsione normativa per la quale ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno si applica l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis della L. 26 luglio 1975 n. 354, il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati minorenni per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia.

Corte cost., 6 dicembre 2019, n. 263
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
ha pronunciato la seguente
Svolgimento del processo
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera p), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”, promosso dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, nel procedimento nei confronti di F. P., conordinanza del 28 dicembre 2018, iscritta al n. 56 del registro ordinanze 2019 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell’anno 2019.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 ottobre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato.
1.- Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agliartt. 2, 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera p), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”.
Tale disposizione prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno, si applica l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, dellaL. 26 luglio 1975, n. 354(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia.
Nell’estendere ai minorenni e giovani adulti preclusioni analoghe a quelle previste per gli adulti, la disposizione censurata violerebbe, in primo luogo,l’art. 76 Cost.L’esclusione dei benefici penitenziari da essa indicati ove ricorrano i reati ostativi di cui all’art. 4-bis ordin. penit. si porrebbe in contrasto con i principi di cui all’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6), dellaL. delega 23 giugno 2017, n. 103(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.
Sarebbero, inoltre, violati gliartt. 2, 3, 27 e 31 Cost., perché siffatto automatismo, che si fonda su una presunzione di pericolosità basata solo sul titolo di reato commesso, impedirebbe una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione penale minorile.
Infine, la disposizione censurata violerebbel’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, 10 e 11 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tali disposizioni prevedono il diritto del minore ad una valutazione individuale e la necessità di ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, a misure alternative alla detenzione. La norma censurata non sarebbe coerente neppure con l’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il quale stabilisce il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.
2.- Il giudice a quo è chiamato a decidere in ordine all’istanza avanzata da un detenuto, condannato in via definitiva alla pena di cinque anni di reclusione per i reati di cuiall’art. 416-bis del codice penalee agli artt.2e7dellaL. 2 ottobre 1967, n. 895(Disposizioni per il controllo delle armi), aggravati, in base alla normativa all’epoca vigente, ai sensi dell’art.7delD.L. 13 maggio 1991, n. 152(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nellaL. 12 luglio 1991, n. 203. Con riferimento alla residua pena da espiare di un anno, cinque mesi e quattordici giorni di reclusione, è stata richiesta l’applicazione della misura della detenzione domiciliare presso un’abitazione o in una struttura comunitaria.
2.1.- Il rimettente evidenzia che la disposizione censurata esclude la possibilità di concedere le misure penali di comunità in presenza dei reati cosiddetti ostativi, previsti dall’art. 4-bis ordin. penit. Ciò impedirebbe di valutare nel merito l’istanza del detenuto e di adeguare la residua sanzione da espiare ai progressi da lui compiuti. Nel caso in esame, la condanna per uno dei delitti indicati nell’art. 4-bis non consentirebbe di accogliere l’istanza. A questo riguardo, non rileverebbe né l’accertata recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata, essendo richiesta anche l’effettiva collaborazione con la giustizia, né l’inesigibilità di tale collaborazione poiché, ad avviso del rimettente, il rinvio è al catalogo dei reati ivi indicati e non al suo contenuto, né infine la mancata prova della pericolosità sociale, essendo richiesta viceversa la prova dell’assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata.
L’ostacolo non sarebbe superabile in via interpretativa. Un’esegesi costituzionalmente orientata della disposizione censurata porterebbe, infatti, alla sua sostanziale abrogazione.
2.2.- Nel merito, il giudice a quo ritiene, in primo luogo, che la disposizione censurata violil’art. 76 Cost., per il contrasto con i principi e i criteri direttivi posti dall’art. 85, lettera p), numeri 5) e 6), dellaL. n. 103 del 2017, che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.
Il giudice rimettente fa riferimento alla giurisprudenza costituzionale che ha affermato che il cuore della giustizia minorile debba consistere in valutazioni fondate su prognosi individualizzate, in grado di assolvere al compito di recupero del minore deviante. Ciò comporta l’abbandono di qualsiasi automatismo che escluda l’applicazione di benefici o misure alternative (sono richiamate le sentenze n. 90 del 2017, n. 436 del 1999, n. 16 del 1998 e n. 109 del 1997).
Sono inoltre richiamati i principi espressi in numerosi atti internazionali, tra i quali le Regole minime delle Nazioni unite sull’amministrazione della giustizia minorile (“Regole di Pechino”), adottate dall’Assemblea generale con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985, le Regole delle Nazioni Unite per la protezione dei minori privati della libertà (cosiddette regole dell’Havana), approvate dall’Assemblea generale con risoluzione n. 45/113 del 14 dicembre 1990, la raccomandazione CM/Rec. (2008)11 del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, adottata il 5 novembre 2008, sui minori autori di reato e soggetti a sanzioni o misure alternative alla detenzione, le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa su una “giustizia a misura di minore”, adottate il 17 novembre 2010, nella 1098a riunione dei delegati dei ministri, nonché, da ultimo, la direttiva 2016/800/UE, già citata.
Questi atti esprimerebbero tutti l’esigenza che le autorità nazionali ricorrano alla privazione della libertà personale del minore quale misura di ultima istanza. Sarebbe, inoltre, richiesto che venga sempre privilegiato il ricorso alle misure alternative alla detenzione e che venga garantito un trattamento penitenziario specificamente disegnato sulle peculiari necessità del minore.
Proprio a questi fini, laL. delega n. 103 del 2017aveva prescritto l’ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative e l’eliminazione di automatismi e preclusioni che impediscono o ritardano l’individualizzazione del trattamento rieducativo. Viceversa, la disposizione censurata ha ribadito la preclusione automatica per i reati previsti dall’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, ordin. penit., rendendo in questi casi estremamente difficoltosa la concessione di misure alternative. Sulla base di una presunzione di pericolosità legale, verrebbe privilegiata l’istanza punitiva rispetto a quella del recupero del minorenne o del giovane adulto. Ciò si porrebbe in contrasto con i principi e i criteri direttivi fissati dall’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6), dellaL. n. 103 del 2017.
D’altra parte, la medesima disposizione tradirebbe la ratiodell’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., come risultante dalla sentenza n. 90 del 2017. La sospensione dell’esecuzione consentita al pubblico ministero risulterebbe inutiliter data se il tribunale di sorveglianza non potesse poi valutare nel merito le istanze di misure alternative alla detenzione, anche in presenza di reati ostativi. Osserva il giudice a quo che l’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. si rivolge al pubblico ministero e, dopo la sentenza n. 90 del 2017, gli consente di sospendere l’ordine di esecuzione anche in presenza di reati ostativi. La disposizione censurata, invece, si rivolge al tribunale di sorveglianza e gli impedisce di concedere le misure penali di comunità in caso di reati ostativi.
La disciplina censurata sarebbe, inoltre, in contrasto con altri istituti del processo penale minorile. Si fa rilevare, ad esempio, come la sospensione del processo con messa alla prova sia applicabile senza il rigido sbarramento previsto dall’art. 4-bis ordin. penit., secondo un’ottica che privilegia le esigenze di recupero dell’imputato rispetto alla pretesa punitiva.
Il contrasto sarebbe inoltre ravvisabile con l’intero impianto del processo minorile e con i principi di tutela dell’infanzia cui lo stesso si ispira. Tra questi, in particolare, rientrano quelli enunciati dagli artt. 37, lettera b), e 40, paragrafi 1 e 4, della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva in Italia conL. 27 maggio 1991, n. 176, secondo cui la detenzione del minore deve costituire un provvedimento “di ultima istanza” e avere la durata più breve possibile.
2.3.- L’automatismo posto dalla disposizione censurata, in quanto fondato su una presunzione di pericolosità radicata solo sul titolo di reato commesso sarebbe, inoltre, in contrasto con il principio sancitodall’art. 27, terzo comma, Cost., connesso a quelli di cui agliartt. 2, 3 e 31, secondo comma, Cost., in quanto espressivi della necessità di un trattamento differenziato per i minorenni e i giovani adulti e “di valutazioni, da parte dello stesso giudice, fondate su prognosi individualizzate in funzione del recupero del minore deviante” (sono richiamate le sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 78 del 1989, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978).
2.4.- Sarebbe violato, infine,l’art. 117, primo comma, Cost., per il contrasto con i principi posti dalla direttiva 2016/800/UE, nonché dall’art. 49, paragrafo 3, CDFUE.
In particolare, sarebbe mancata l’attuazione degli artt. 7, 10 e 11 della citata direttiva, relativa alle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Essa chiede ai legislatori nazionali di provvedere affinché: 1) sia garantito “il diritto del minore a una valutazione individuale” (art. 7); 2) “in qualsiasi fase del procedimento la privazione della libertà personale del minore sia limitata al più breve periodo possibile” (art. 10); 3) “ogniqualvolta sia possibile, le autorità competenti ricorrano a misure alternative alla detenzione” (art. 11).
Il contrasto tra la disposizione censurata e la direttiva in esame non sarebbe sanabile in via interpretativa, né potrebbe trovare rimedio nella disapplicazione della norma nazionale da parte del giudice comune, essendo la norma dell’Unione europea priva di efficacia diretta.
La disposizione censurata si porrebbe, infine, in contrasto con l’art. 49, paragrafo 3, CDFUE e con il principio di proporzionalità e di flessibilità del trattamento sanzionatorio, secondo un’accezione riferibile anche alle misure alternative alla detenzione e alla necessità di un loro adattamento alle condizioni del minorenne autore del reato. La proposizione della questione di legittimità costituzionale sarebbe, dunque, l’unica via per garantire l’adeguamento del diritto interno agli obblighi comunitari.
3.- È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.
3.1.- In via preliminare, l’interveniente ha eccepito che l’applicazione dell’art. 4-bis ordin. penit. anche ai minori non deriverebbe dalla disposizione censurata, bensì dall’art.4, comma 4, delD.L. n. 152 del 1991, che già aveva previsto che le limitazioni all’accesso ai benefici penitenziari si applicassero anche nei confronti dei soggetti minorenni al tempo del fatto.
La disposizione censurata avrebbe, quindi, natura meramente ricognitiva di una disciplina già esistente e non introdurrebbe alcuna novità. Un eventuale accoglimento della questione non inciderebbe sulla persistente applicazione dell’art. 4-bis, né sulla limitazione all’accesso ai benefici penitenziari per i minorenni. La questione sarebbe pertanto inammissibile, per essere stata sottoposta a scrutinio una disposizione diversa dall’oggetto effettivo delle censure.
3.2.- In ogni caso, la questione non sarebbe fondata.
La disciplina censurata costituirebbe l’espressione di una scelta rimessa alla discrezionalità legislativa, che non sarebbe affatto irragionevole. La giurisprudenza costituzionale ne avrebbe riconosciuto più volte la legittimità e la compatibilità con la finalità rieducativa della pena.
D’altra parte, in riferimento alla denunciata violazionedell’art. 2 Cost., sarebbe incerto il principio che il rimettente assume violato, non essendo chiarito quale sia il nesso tra la scelta legislativa censurata e i diritti inviolabili dell’individuo.
Quanto alla violazionedell’art. 3 Cost., non sarebbe rilevabile alcuna incoerenza sistematica o disparità di trattamento in relazioneall’art. 656, comma 9, cod. proc. pen., letto alla luce della sentenza n. 90 del 2017. Anche questa disposizione rimette al giudice l’accertamento delle condizioni per l’accesso ai benefici. Il potere riconosciuto al pubblico ministero di sospendere l’esecuzione sarebbe infatti funzionale alla valutazione da parte del magistrato di sorveglianza in ordine ai presupposti per l’applicazione di misure alternative e quindi, secondo l’Avvocatura generale dello Stato, all’intervenuta collaborazione con la giustizia.
Anche la questione relativa alla violazionedell’art. 76 Cost.non sarebbe fondata. La disposizione censurata, senza introdurre automatismi o preclusioni, si limiterebbe a prendere atto della disciplina previgente, perseguendo, accanto alla finalità di prevenzione, anche una specifica ratio di rieducazione del detenuto minorenne, il quale sarebbe incentivato a recidere definitivamente i legami con la criminalità organizzata. Ciò costituirebbe, dunque, fedele attuazione dei principi dellaL. delega n. 103 del 2017.
Quanto alla violazionedell’art. 117 Cost., l’Avvocatura generale dello Stato ritiene che la riforma dell’esecuzione penale minorile non sia in contrasto con la direttiva 2016/800/UE. Anche la disposizione censurata sarebbe ispirata al principio di favore per le misure penali di comunità, concedibili, alle condizioni date, anche per i reati più gravi. Nel privilegiare le misure alternative alla detenzione, ilD.Lgs. n. 121 del 2018avrebbe l’obiettivo di realizzare un modello esecutivo penale che ricorre alla detenzione solo laddove questo sia l’unico trattamento che consenta di contemperare le esigenze sanzionatorie e di sicurezza con le istanze pedagogiche di una personalità in evoluzione.

Motivi della decisione

1.- Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, in funzione di tribunale di sorveglianza, ha sollevato, in riferimento agliartt. 2, 3, 27, terzo comma, 31, secondo comma, 76 e 117, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera p), dellaL. 23 giugno 2017, n. 103”.
Tale disposizione prevede che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l’assegnazione al lavoro esterno, si applica l’art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, dellaL. 26 luglio 1975, n. 354(Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), il quale consente la concessione dei benefici penitenziari ai condannati per taluni delitti, espressamente indicati, solo nei casi in cui gli stessi collaborino con la giustizia.
Ad avviso del giudice a quo, la disposizione censurata – nell’estendere ai minorenni e giovani adulti preclusioni analoghe a quelle previste per gli adulti – violerebbe, in primo luogo,l’art. 76 Cost.L’impossibilità di accedere ai benefici penitenziari ivi indicati, in caso di condanna per i reati indicati dall’art. 4-bis ordin. penit., si porrebbe in contrasto con i principi di cui all’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6), dellaL. delega 23 giugno 2017, n. 103(Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario), che prevedono l’ampliamento dei criteri di accesso alle misure alternative alla detenzione e l’eliminazione di ogni automatismo nella concessione dei benefici penitenziari.
Sarebbero, inoltre, violati gliartt. 2, 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., perché siffatto automatismo, che si fonda su una presunzione di pericolosità basata solo sul titolo di reato commesso, impedirebbe una valutazione individualizzata dell’idoneità della misura a conseguire le preminenti finalità di risocializzazione che debbono presiedere all’esecuzione penale minorile.
Infine, la disposizione censurata violerebbel’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 7, 10 e 11 della direttiva 2016/800/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali. Tali disposizioni della direttiva prevedono il diritto del minore a una valutazione individuale e la necessità di ricorrere, ogni qualvolta sia possibile, a misure alternative alla detenzione. L’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018sarebbe in contrasto anche con l’art. 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, il quale stabilisce il principio di proporzionalità delle pene inflitte rispetto al reato.
2.- Va preliminarmente respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1.- La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che il giudice a quo abbia sottoposto a scrutinio una disposizione diversa dall’oggetto effettivo delle censure, poiché l’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018avrebbe natura meramente ricognitiva della disciplina già prevista dall’art.4, comma 4, delD.L. 13 maggio 1991, n. 152(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nellaL. 12 luglio 1991, n. 203. In riferimento all’accesso alle misure penitenziarie alternative, la disposizione censurata non introdurrebbe, dunque, alcuna novità.
2.2.- L’applicazione dell’art. 4-bis ordin. penit. anche nei confronti dei minori risultava in effetti già prevista dall’art.4, comma 4, delD.L. n. 152 del 1991, il quale, dopo avere introdotto l’art. 4-bis nellaL. n. 354 del 1975, aveva stabilito che i commi 1 e 2 di quest’ultima disposizione si applicassero anche nei confronti dei minorenni.
Invero, il giudice a quo non ignora che, in passato, le preclusioni derivanti dall’art. 4-bis ordin. penit. fossero applicabili anche nei confronti dei minori. Tuttavia le sue censure si incentrano proprio sul loro inserimento nell’ambito del nuovo ordinamento penitenziario minorile ed è proprio sulla legittimità di tale scelta legislativa che si chiede a questa Corte di pronunciarsi.
È tale scelta a rendere il richiamo al meccanismo dell’art. 4-bis ordin. penit., contenuto nella disposizione censurata, non meramente ricognitivo di una norma preesistente. Esso svolge anche una funzione di primaria rilevanza, nel senso di stabilire, nell’ambito della riforma organica dell’ordinamento penitenziario minorile – a lungo attesa e finalmente introdotta dalD.Lgs. n. 121 del 2018- il perimetro delle preclusioni alle misure extramurarie applicabili ai condannati per fatti commessi da minorenni. Questo intervento dà vita, infatti, all’unica normativa applicabile a questa categoria di soggetti. Essa si è integralmente sostituita alla precedente disciplina dettata sul punto, per i condannati adulti, dallaL. n. 354 del 1975e, in particolare, dal suo art. 4-bis, e, per i condannati per reati commessi durante la minore età, dall’art.4, comma 4, delD.L. n. 152 del 1991.
2.3.- Il carattere innovativo (e non meramente ricognitivo) della disposizione censurata risulta, altresì, dalla considerazione del suo diverso ambito applicativo. A differenza dell’art.4, comma 4, delD.L. n. 152 del 1991, che rendeva applicabili ai minori i commi 1 e 2 dell’art. 4-bis ordin. penit., l’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018richiama i commi 1 e 1-bis della medesima disposizione, ma non il comma 2.
3.- Nel merito, la questione di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018, sollevata in riferimentoall’art. 76 Cost., è fondata.
3.1.- IlD.Lgs. n. 121 del 2018costituisce l’approdo di un processo evolutivo che si snoda nel corso di alcuni decenni, a partire dalla previsione dell’art. 79, comma 1, ordin. penit., in base al quale la mancanza di una disciplina penitenziaria specificamente destinata ai minori avrebbe dovuto avere natura transitoria, ossia “fino a quando non sarà provveduto con apposita legge”.
L’esigenza di un’esecuzione “a misura di minore” era stata ripetutamente affermata nell’ambito di plurimi atti internazionali, attraverso il richiamo ai principi di individualizzazione del trattamento e di promozione della persona del minore. La stessa giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto, con riferimento all’ordinamento penale minorile, l’accentuazione della funzione rieducativa della pena e del criterio di individualizzazione del trattamento, quali corollari di una considerazione unitaria dei principi posti negliartt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.(sentenze n. 143 del 1996, n. 182 del 1991, n. 128 del 1987, n. 222 del 1983 e n. 46 del 1978).
Ciò ha portato a riconoscere che la parificazione della disciplina della fase esecutiva nei confronti di adulti e minori può “confliggere con le esigenze di specifica individualizzazione e di flessibilità del trattamento del detenuto minorenne” e che questa situazione “”contrasta con le esigenze … del recupero e della risocializzazione dei minori devianti, esigenze che comportano appunto la necessità di differenziare il trattamento dei minorenni rispetto ai detenuti adulti e di eliminare automatismi applicativi nell’esecuzione della pena” (sentenza n. 90 del 2017, con richiamo alle sentenze n. 125 del 1992 e n. 109 del 1997).
3.2.- È proprio sulla base dei principi di speciale protezione per l’infanzia e la gioventù, di individualizzazione del trattamento punitivo del minore e di preminenza della finalità rieducativa che questa Corte ha dichiarato l’illegittimità della previsione dell’ergastolo per gli infradiciottenni (sentenza n. 168 del 1994). Nello stesso senso si pongono anche le pronunce con le quali è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale di alcuni istituti dell’ordinamento penale e penitenziario, laddove riferiti ai condannati minorenni.
Il contrasto con i richiamati principi costituzionali è stato, infatti, ravvisato in relazione alla preclusione della sospensione del processo per messa alla prova, nell’ambito del processo minorile, quando l’imputato abbia chiesto il giudizio abbreviato o il giudizio immediato (sentenza n. 125 del 1995); al divieto di disporre misure alternative alla detenzione per l’esecuzione di pene detentive derivanti da conversione di pena sostitutiva (sentenza n. 109 del 1997); all’esclusione della possibilità di concedere permessi premio nel biennio successivo alla commissione di un delitto doloso (sentenza n. 403 del 1997); alle condizioni soggettive per l’applicazione delle sanzioni sostitutive della pena detentiva (sentenza n. 16 del 1998); alla previsione della necessaria espiazione di una determinata quota di pena ai fini della concessione dei permessi premio (sentenza n. 450 del 1998); alla preclusione triennale dei benefici per il condannato nei cui confronti sia stata revocata l’applicazione di una misura alternativa (sentenza n. 436 del 1999), nonché, più recentemente, al divieto di sospensione delle pene detentive brevi, di cui all’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale (sentenza n. 90 del 2017).
Questa evoluzione, che ha via via diversificato il trattamento dei minorenni da quello stabilito in via generale dall’ordinamento penitenziario, è culminata nellaL. n. 103 del 2017, di cui ilD.Lgs. n. 121 del 2018costituisce attuazione.
3.3.- Ciò premesso, si tratta ora di stabilire se l’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018- laddove impedisce l’accesso alle misure penali di comunità nei confronti dei minori condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. – si ponga in contrasto con i principi e criteri direttivi fissati dallaL. delega n. 103 del 2017, in particolare con l’art. 1, comma 85, lettera p), numeri 5) e 6).
In queste disposizioni, il legislatore delegante – nel recepire i principi, sopra richiamati, provenienti dalle fonti internazionali e dalla giurisprudenza di questa Corte – da un lato, ha previsto l'”ampliamento dei criteri per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, con particolare riferimento ai requisiti per l’ammissione dei minori all’affidamento in prova ai servizi sociali e alla semilibertà” (art. 1, comma 85, lettera p, numero 5) e, dall’altro lato, ha imposto l'”eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell’individuazione del trattamento” (art. 1, comma 85, lettera p, numero 6).
Le diverse scelte possibili avrebbero dovuto essere parametrate sulla duplice concorrente esigenza di ampliare l’accesso alle misure alternative e di eliminare ogni automatismo e preclusione nell’applicazione dei benefici penitenziari.
3.4.- Viceversa, l’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018ha ristretto la possibilità di accedere alle misure extramurarie ivi indicate, agganciandola alle condizioni previste dall’art. 4-bis ordin. penit. La disposizione censurata appare in aperta distonia non solo rispetto al senso complessivo dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di esecuzione minorile, ma anche con le direttive impartite dal legislatore delegante.
Da un lato, il richiamo alla disciplina dell’art. 4-bis ordin. penit. restringe l’ambito di applicabilità delle misure alternative alla detenzione. In presenza di condanna per uno dei reati ostativi di cui all’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit., l’accesso a tali misure – salvo quanto si dirà sui permessi premio – è condizionato all’accertamento di una condotta collaborativa con la giustizia (ovvero una condotta ad essa equiparata). Dall’altro, questi stessi criteri, in quanto fondati su una presunzione di pericolosità che si basa esclusivamente sul titolo del reato, irrigidiscono la regola di giudizio in un meccanismo che non consente di tenere conto della storia e del percorso individuale del singolo soggetto e della sua complessiva evoluzione sulla strada della risocializzazione.
Al contrario, un modello decisorio basato su una prognosi individualizzata, ragionevolmente calibrato sulla personalità in fieri del minore, sarebbe stato coerente con la volontà del delegante e con l’obiettivo di ampliare l’accesso alle misure alternative, abbandonando automatismi e preclusioni che ne limitino l’applicazione.
3.5.- D’altra parte, va escluso che in questo caso si sia inteso rinunciare ad esercitare la delega per la parte qui rilevante. Come già osservato, la scelta per il regime delle preclusioni dell’art. 4-bis ordin. penit. non discende dalla disciplina precedente, ma è espressamente affermata dalla disposizione censurata.
Dalla relazione illustrativa alD.Lgs. n. 121 del 2018emerge, infatti, la volontà del legislatore delegato di dare positiva attuazione alla legge delega in questo ambito normativo. In tale relazione si legge, infatti, che l’esigenza di conservare i limiti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. ai fini della concessione dei benefici, deriverebbe “… dalla necessità di mantenere indenne dalla riforma la disciplina di cui all’articolo41-bisdellaL. n. 354 del 1975, individuato dalla legge di delega quale criterio generale che deve orientare tutti gli interventi in materia di ordinamento penitenziario, ivi compreso quello minorile …”.
Tuttavia, la dichiarata finalità dell’intervento non trova riscontro nei criteri impartiti dallaL. delega n. 103 del 2017. Invero, non si ravvisa alcun necessario collegamento, né alcuna interdipendenza, tra il divieto di accesso ai benefici penitenziari e la sospensione delle regole trattamentali di cui all’art. 41-bis ordin. penit. Come correttamente osservato dal Tribunale rimettente, i due regimi risultano accomunati quanto alla previsione di alcune gravi fattispecie di reato che li legittimano, ma la relativa applicazione rimane autonoma quanto ai rispettivi presupposti e ai destinatari.
4.- La questione di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, delD.Lgs. n. 121 del 2018è fondata anche in riferimento agliartt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.
4.1.- La disposizione in esame, collocata nell’ambito dei principi generali che sovraintendono al sistema dell’esecuzione minorile, condiziona la concessione dei benefici penitenziari ivi indicati ai criteri posti dai commi 1 e 1-bis dell’art. 4-bis ordin. penit.
Mentre, dunque, per la generalità dei condannati minorenni l’accesso ai singoli benefici è soggetto ai principi generali di cui agli artt. 1 e 2 dello stessoD.Lgs. n. 121 del 2018, per le speciali categorie di condannati cui si riferisce l’art. 4-bis tale accesso è drasticamente limitato in considerazione della necessità di condotte collaborative con la giustizia, ai sensi dell’art. 58-ter ordin. penit., secondo uno schema applicativo che non differisce in modo significativo da quello previsto per gli adulti.
Il richiamo ai criteri posti dall’art. 4-bis ordin. penit. determina dunque un irrigidimento della disciplina dell’accesso ai benefici penitenziari. In ragione del titolo di reato per cui è intervenuta condanna è impedita al giudice una valutazione individuale sul concreto percorso rieducativo compiuto dal minore.
In questo modo, le finalità di prevenzione generale e di difesa sociale finiscono per prevalere su quelle di educazione e risocializzazione, restaurando un assetto in contrasto con i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena, sottesi all’intera disciplina del nuovo ordinamento penitenziario minorile.
Tanto più che questa Corte, con sentenza n. 253 del 2019, relativa sia pure ai soli permessi premio, ha ritenuto che il meccanismo introdotto dall’art. 4-bis, anche laddove applicato nei confronti di detenuti adulti, contrasta con gliartt. 3 e 27 Cost.sia “perché all’assolutezza della presunzione sono sottese esigenze investigative, di politica criminale e di sicurezza collettiva che incidono sull’ordinario svolgersi dell’esecuzione della pena, con conseguenze afflittive ulteriori a carico del detenuto non collaborante”, sia “perché tale assolutezza impedisce di valutare il percorso carcerario del condannato, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero del reo alla vita sociale, ai sensidell’art. 27, terzo comma, Cost.”.
Nell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati per fatti commessi da minorenni, il contrasto di questo modello decisorio con il ruolo riconosciuto alla finalità rieducativa del condannato si pone in termini ancora più gravi. Con riferimento ai soggetti minori di età, infatti, questa finalità “è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente” (sentenza n. 168 del 1994).
4.2.- Questa preminenza della funzione rieducativa dell’esecuzione minorile ha già portato a ritenere illegittima, per contrasto con gliartt. 27 e 31 Cost., la preclusione posta dall’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., nella parte in cui esso vietava la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva nei confronti dei minori condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis ordin. penit. (sentenza n. 90 del 2017).
Le medesime finalità di garanzia della funzione educativa della pena e di individualizzazione del trattamento penitenziario, già riconosciute con riferimento alla sospensione della pena disposta dal pubblico ministero, si pongono allo stesso modo anche dinanzi al tribunale di sorveglianza chiamato a decidere in ordine all’applicabilità delle misure alternative alla detenzione ai condannati minorenni e comportano l’illegittimità della stessa preclusione, determinata dal richiamo all’art. 4-bis ordin. penit.
Una volta riconosciuta come costituzionalmente imposta la necessità di prognosi individualizzate e di flessibilità del trattamento, si tratta, dunque, di restituire al tribunale di sorveglianza quel medesimo potere di apprezzamento delle specificità di ciascun caso che è già stato riconosciuto al pubblico ministero, in sede di sospensione dell’esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati minorenni.
4.3.- Dal superamento del meccanismo preclusivo che osta alla concessione delle misure extramurarie non deriva in ogni caso una generale fruibilità dei benefici, anche per i soggetti condannati per i reati elencati all’art. 4-bis ordin. penit. Al tribunale di sorveglianza compete, infatti, la valutazione caso per caso dell’idoneità e della meritevolezza delle misure extramurarie, secondo il progetto educativo costruito sulle esigenze del singolo.
Solo attraverso il necessario vaglio giudiziale è possibile tenere conto, ai fini dell’applicazione dei benefici penitenziari, delle ragioni della mancata collaborazione, delle condotte concretamente riparative e dei progressi compiuti nell’ambito del percorso riabilitativo, secondo quanto richiesto dagli artt. 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost.
5.- Va pertanto dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, del D.Lgs. n. 121 del 2018per violazione degli artt. 76, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, Cost., con assorbimento delle ulteriori censure.
P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.2, comma 3, del D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, recante “Disciplina dell’esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all’art.1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della L. 23 giugno 2017, n. 103”.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2019.
Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2019.