Diffusione di riprese o registrazioni fraudolente di incontri privati o conversazioni a contenuto sessuale

Cass. Pen., Sez. V, Sent., 17 gennaio 2025, n. 2112; Pres. Pezzullo, Rel. Cons. Occhipinti
sessuale
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1.Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale
di Napoli Nord, che aveva dichiarato A.A. colpevole del delitto di cui all’art. 617-septies cod. pen. (in
esso assorbito il reato di diffamazione aggravata contestato al capo B), per avere diffuso, mediante
applicativo whatsapp, una ripresa audio/video, effettuata fraudolentemente con il proprio telefono
cellulare, di un incontro privato avvenuto con B.B., avente a oggetto le fasi immediatamente
successive a un rapporto sessuale tra i due, avvenuto all’interno dell’abitacolo dell’autovettura in uso
alla p.o., in cui la stessa appariva in pose intime.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato D.
D.I., che svolge tre motivi – enunciati nei limiti richiesti per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.
att. cod. proc. pen.
2.1. Vizi di motivazione in relazione al primo motivo di appello, laddove ci si doleva della mancata
dimostrazione della diffusione del video incriminato a opera dell’imputato, evidenziando come la
sentenza abbia affidato l’affermazione di responsabilità alla ‘verosimile’ riconducibilità della condotta
diffusiva all’imputato, in spregio al principio del ‘ragionevole dubbio’, senza neppure prendere in
considerazione la possibilità che il video sia stato estrapolato dal telefono della p.o. o l’alternativa
dell’accesso di un hacher all’interno del cellulare. Inoltre, sotto il profilo soggettivo, si lamenta che
non sia stato provato il dolo specifico, incompatibile con il ravvisato dolo eventuale.
2.2. Vizi della motivazione in merito al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui
all’art. 131-bis cod. pen. Si duole il ricorrente che la Corte di appello abbia valorizzato profili di
negatività del fatto senza procedere a una valutazione complessiva, prendendo in esame aspetti, quali
la incensuratezza e la giovanissima età dell’imputato, l’assenza di abitualità e la rudimentalità della
condotta.
2.3. Vizi di motivazione in relazione all’eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, per il diniego
delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena,
riconoscibili in ragione dell’atteggiamento processuale collaborativo tenuto dall’imputato, sia in sede
di interrogatorio che optando per il rito abbreviato.
Motivi della decisione
Il ricorso non è fondato.
1.1.Non ha pregio il primo motivo, laddove ci si duole del vizio di motivazione della sentenza
impugnata nella parte in cui ha affermato la riconducibilità della diffusione dei video incriminato
all’imputato affidandosi a un mero giudizio di verosimiglianza.
1.2.In realtà, dalla lettura della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, emerge che la
Corte di appello – nel condividere il percorso argomentativo esplicitato dal giudice di primo grado –
ne ha pedissequamente riportato le valutazioni, conformemente a questi ritenendo espressamente
provata “oltre ogni ragionevole dubbio” la responsabilità dell’imputato, alla luce di plurimi indici,
analiticamente indicati in entrambe le sentenze di merito (dichiarazioni analitiche e dettagliate della
p.o., riscontri provenienti dalle altre prove dichiarative, perizia sui cellulari, dichiarazioni
dell’imputato), della riconducibilità al A.A. della diffusione del video fraudolentemente carpito.
1.3.Nel riportare le valutazioni del primo giudice, la Corte di appello ha, effettivamente, inserito
l’avverbio “verosimilmente” (pg.3) con riguardo alla attribuibilità della condotta di diffusione del
video, ma, all’evidenza, si tratta di una improprietà linguistica (da elidere) resa palese dal complessivo
ragionamento probatorio nel quale, impropriamente, essa si inserisce. La sentenza impugnata ha,
invero, dato conto delle ragioni della ritenuta captazione fraudolenta delle immagini, e, cioè
dell’assenza di consenso della p.o., come plasticamente reso evidente – oltre che dalle modalità della
ripresa, fugacemente realizzata subito dopo un rapporto sessuale, – da alcune immagini del video, in
cui la p.o. esprime la propria sorpresa e contrarietà per quell’azione improvvida, invitando l’autore a
mettere da parte il telefono, e delle ragioni del convincimento per cui l’autore della diffusione non
poteva che essere stato il A.A.: i due giovani era soli in auto quando vennero fatte le riprese, e il video
è venuto in possesso della p.o. solo dopo che era stato già diffuso.
1.4. Quanto alle possibilità alternative che non sarebbero state prese in considerazione dalla Corte di
appello – al di là della considerazione che, invece, la Corte di appello, e già il primo giudice, avendo
specificamente argomentato in merito alle ragioni per cui hanno ritenuto che la diffusione del video
fosse attribuibile al A.A., hanno, in tal modo, implicitamente escluso altre possibili ricostruzioni del
fatto – giova anche considerare come, essendo stato dedotto, in proposito, il vizio di motivazione di
cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la predetta censura non concerna né la ricostruzione
dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito, ma debba essere, invece, circoscritta alla verifica
che il testo dell’atto impugnato contenga l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che
lo sorreggono, che il discorso giustificativo sia effettivo e non meramente apparente (cioè idoneo a
rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata), che nella
motivazione non siano riscontrabili contraddizioni, né illogicità evidenti (cfr. Sez. U, n. 47289 del
24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In particolare, con riguardo al vizio di illogicità della motivazione,
la menzionata disposizione postula che essa sia manifesta, cioè di spessore tale da risultare percepibile
ictu oculi, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, appaiano logicamente incompatibili con la
decisione adottata (ex multis Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741). La giurisprudenza di
legittimità è, invero, chiara nell’affermare che “non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza
che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame,
quando il suo ridetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza” (Sez. 4, n. 5396
del 15/11/2022, dep. 8/2/2023, Rv. 284096). Sotto tale aspetto, la doglianza si risolve in un dissenso
‘decisionale’, inidoneo, come tale, a segnalare in questa sede precarietà logiche della decisione
impugnata o, peggio, vuoti di motivazione sui punti interessati, peraltro dovendo sottolinearsi come
l’imputato non abbia offerto realistiche alternative da confrontare, non potendo aver rilievo, a fini
inibitori della pronunzia di sentenza di condanna, un’ipotesi alternativa del tutto congetturale, pur se
in astratto plausibile (da Sez. 4, n. 22257, del 25/3/2014, Rv. 259204), come quella dell’azione di un
‘hacher’ prospettata dalla difesa. Invero, la selezione dei fatti e delle situazioni rilevanti è propria del
giudice del merito e, quando l’interpretazione di essi è sorretta da una adeguata motivazione, continua
ad essere incensurabile nel giudizio di legittimità, anche dopo la riforma che ha novellato l’art. 606
comma primo lett. e) cod. proc. pen. (art. 8 L. n. 46 del 2006), tenuto anche conto del fatto che la
valutazione della prova non può essere disancorata dal contesto in cui è inserita e che un simile
compito non può spettare al giudice di legittimità, sulla base della lettura necessariamente parziale
suggeritagli dal ricorso per cassazione. (V. in argomento, Sez. 2, 23/03/2006, n. 1399 e Sez. 6,
24/03/2006, n. 14054, Rv. 233454). A ciò deve aggiungersi che neppure l’emersione di una criticità
su una delle molteplici valutazioni contenute nella sentenza impugnata può comportare
l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, allorché le restanti offrano ampia
rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri,
Rv. 271227), posto che dà luogo a vizio della motivazione non qualunque omissione valutativa che
riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma solo quello che sia idoneo a disarticolare uno degli
essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione, quale risultante dall’esame del
complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato (Sez. 2, n. 9242 del
08/02/2013, Rv. 254988; Sez. 2, n. 18163 del 22/04/2008; Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Rv.
212053). 2. Non è fondata neppure la doglianza incentrata sull’elemento soggettivo.
2.1. È opportuno, a tale proposito, ricordare che il delitto di diffusione di riprese e registrazioni
fraudolente, previsto dall’articolo 617-septies del codice penale – in attuazione della legge delega del
23 giugno 2017, n. 103, intervenuta a seguito di un lungo dibattito critico, generato soprattutto della
diffusione da parte dei mass media dei contenuti delle intercettazioni e dalla lesione del diritto alla
riservatezza non solo dei soggetti diretti destinatari dell’ intercettazione, ma anche dei soggetti esterni
e coinvolti in quanto semplici interlocutori del soggetto-bersaglio – è stato inserito dall’art. 1, D.Lgs.
29 dicembre 2017, n. 216, con decorrenza dal 26 gennaio 2018, per reprimere comportamenti che
violano la riservatezza degli individui (e, contestualmente, la loro reputazione e immagine) tramite la
diffusione di materiale raccolto fraudolentemente, ai fine di danneggiare i beni giuridici menzionati;
con tale innesto, si sono volute colmare lacune emerse nel sistema penale riguardo alla tutela della
riservatezza, colpita da aggressioni poste in essere mediante l’impiego di sistemi captativi a carattere
tecnologico.
2.2. L’art. 617-septies cod. pen. punisce “Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o
immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di
incontri privati o registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o
telematiche, svolte in sua presenza o con la sua partecipazione.”
L’inserimento della disposizione nel Libro Secondo (Dei delitti in particolare), Titolo dodicesimo (Dei
delitti contro la persona), Capo Terzo (Dei delitti contro la libertà individuale), Sezione Quinta (Dei
delitti contro l’inviolabilità dei segreti) del codice penale fornisce indicazioni sul bene giuridico che
si intende tutelare: la norma affonda le proprie radici nell’ art. 15 Cost., che tutela la libertà e la
segretezza della corrispondenza e di ogni forma di comunicazione, ma anche nell’art. 21 Cost. posto
a presidio del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro
mezzo di diffusione.
La tutela della libertà e segretezza delle conversazioni e comunicazioni passa naturalmente anche
dalla inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.), dal momento che, con la norma di nuovo conio, non
si può garantire tutela alla libertà di espressione e manifestazione del pensiero (quale che sia la forma
assunta) avvenuta in un contesto ed in luogo pubblico per volontà delle parti o per le specifiche
modalità con cui la comunicazione/conversazione viene concretamente posta in essere.
Si può cogliere, dunque, la ratio della norma incriminatrice, non soltanto nella libertà e segretezza
delle conversazioni o comunicazioni, ma anche nella tutela dell’onore e della reputazione degli
interlocutori della conversazione, di qualsiasi genere, che avvenga in privato, i cui contenuti sono e
devono intendersi destinati a rimanere tra i presenti (i quali hanno diritto a non vedere carpite con
l’inganno parole o esternazioni di qualsivoglia genere, e a vederle diffuse nell’etere), semprechè non
sussista espresso consenso alla divulgazione.
In questo senso, si può affermare che la inviolabilità e la segretezza delle comunicazioni o
conversazioni sono protette dalle ingerenze esterne o dalla arbitraria e non autorizzata diffusione extra
presenti, non soltanto perché viene in tal modo garantita la libera esplicazione e manifestazione del
pensiero, ma anche per evitare che una indebita circolazione dei contenuti di conversazioni o
comunicazioni private possa ledere la reputazione e l’onore del soggetto passivo.
Giova richiamare un passo della Relazione illustrativa trasmessa al Parlamento, la quale chiarisce
che: “La norma punisce colui che diffonde il contenuto di incontri o conversazioni riservate, registrate
con mezzi insidiosi, (microfoni o telecamere nascoste), e quindi fraudolentemente, allo scopo di
recare nocumento all’altrui reputazione. Sul piano empirico, la società della comunicazione di massa
registra il frequente ricorso a simili stratagemmi, posti scientemente in essere con lo scopo della
successiva divulgazione. Si tratta di condotte agevolate dalla diffusione, anche tra privati, di mezzi
tecnologici del tutto idonei all’ampia e immediata divulgazione di contenuti comunicativi carpiti
senza l’altrui consenso (si pensi alle potenzialità dei moderni dispositivi portatili e ali ‘uso dei soci al
media). Ne consegue un grave pregiudizio all’onore e alla dignità della vittima, discendente dalla
divulgazione di immagini e/o parole carpite quando la stessa presumeva di partecipare a una
comunicazione del tutto privata, in un contesto, cioè, riservato e confidenziale, che tale doveva
restare, contro ogni indebita invasione della propria sfera personale.”
La previsione della procedibilità a querela conferma come oggetto di tutela dell’art. 617-septies cod.
pen. sia l’interesse del singolo al mantenimento del proprio onore e della reputazione e a evitarne la
compromissione a seguito di indebite e non autorizzate divulgazioni all’esterno delle manifestazioni
del proprio pensiero, espresse in privato.
2.3.Sul piano strutturale, la condotta sanzionata consiste nella diffusione di una captazione
fraudolenta, effettuata mediante riprese audio/video o registrazioni, di conversazioni o incontri di tipo
privato, alle quali l’agente abbia preso parte o sia stato presente.
La fattispecie in questione pone il tema del raffronto con i reati a sfondo sessuale come quello di
“diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, previsto dall’art. 612-ter cod. pen.,
che si sostanzia nella divulgazione non autorizzata online di file multimediali a contenuto
sessualmente esplicito, soprattutto a scopo di vendetta nei confronti dell’ex partner. L’art. 612-ter:
punisce chiunque “invia, consegna, cede, pubblica o diffonda immagini o video a contenuto
sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e senza il consenso delle persone rappresentate”.
Peculiarità di questo tipo di immagini e video – oltre alla connotazione del loro contenuto, che deve
essere sessualmente esplicito, laddove nel reato di cui all’art. 617-septies assume rilievo la fraudolenta
captazione delle immagini/registrazioni di dati sensibili – è che gli stessi sono girati con il consenso
della persona ritratta (all’interno di coppie, nell’ambito di momenti intimi consensuali). A essere non
consensuale, dunque, nel reato di cui all’art. 612-ter, non è la realizzazione del materiale pornografico,
ma la sua successiva diffusione.
2.4. Sotto il profilo soggettivo, ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 617-septies cod. pen.,
si richiede che la condotta miri ad arrecare danno alla reputazione e all’immagine altrui, con tale
previsione risultando chiaro, in coerenza con le descritte rationes, come la acquisizione fraudolenta
di conversazioni/incontri privati abbia l’obiettivo di tutelare non solo la segretezza delle conversazioni
e delle comunicazioni, ma anche la reputazione del soggetto passivo in seguito alla lesione della stessa
dovuta alla divulgazione di dati sensibili. In tale contesto normativo, la captazione in quanto tale
costituisce un antefatto penalmente irrilevante, richiedendosi che la condotta miri ad arrecare danno
alla reputazione e all’immagine altrui.
La norma incriminatrice in questione si caratterizza, dunque, per la presenza del dolo specifico nel
soggetto agente, richiedendosi, cioè, quale elemento essenziale della fattispecie, un requisito di natura
psichica, consistente in uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente: la
norma, punendo la fraudolenta ripresa, audio o video, di incontri privati, o la registrazione, anch’essa
fraudolenta, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, a cui l’agente abbia preso parte o abbia
presenziato, richiede, ai fini della configurazione del reato de quo, non la mera diffusione del
materiale, bensì che la diffusione avvenga al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine.
Non sarebbe, ad esempio, sufficiente a integrare il reato la sola diffusione di immagini o registrazioni
carpite senza il consenso della vittima, pur supportata dal dolo generico: non è punibile,
esemplificando, la condotta di chi abbia ‘cliccato’ sul tasto condividi, richiedendosi il quid pluris,
sotto il profilo soggettivo, costituito dall’intenzione di danneggiare l’immagine e la reputazione della
persona offesa, uno scopo ulteriore verso cui deve tendere la volontà del soggetto agente, una
proiezione finalistica, sebbene non se ne richieda, ai fini dell’esistenza della fattispecie, l’effettivo
conseguimento.
È chiaro che tale finalizzazione della volontà presuppone il dolo – generico – richiesto per la
realizzazione dell’evento tipico della fattispecie (diffusione delle immagini o della registrazione),
comprensivo quindi, anche del dolo eventuale, ravvisabile nell’accettazione del rischio che la messa
in circolazione delle riprese o delle registrazioni fraudolentemente carpite possa determinarne la
diffusione.
2.5.Alla luce di tali coordinate, rileva il collegio come, nella sentenza impugnata, l’affermazione della
Corte di appello, circa la ravvisabilità dell’elemento psicologico del dolo eventuale nella fattispecie
in esame, debba essere intesa come riferita all’elemento soggettivo che sorregge la condotta materiale
del reato, da intendersi quale volontaria messa in circolazione del video ritraente un momento intimo
dell’incontro privato tra l’imputato e la p.o. e la sua eventuale diffusione.
Poiché però, ai fini della integrazione della fattispecie criminosa si richiede, sotto il profilo soggettivo,
che la condotta diffusiva (dolo generico, anche eventuale) sia accompagnata dalla finalità di arrecare
danno all’immagine o alla reputazione della vittima (dolo specifico), va ricordato come la prova di
tale elemento possa essere tratta da ogni elemento utile allo scopo, attraverso un ragionamento logico-
inferenziale, secondo le regole generali in tema di valutazione dell’elemento soggettivo del reato,
desumendolo, cioè, dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell’azione criminosa,
attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva
del soggetto, in modo da evidenziarne, oltre alla cosciente volontà e rappresentazione degli elementi
oggettivi del reato, l’intenzione di danno specificamente richiesto dalla norma.
2.6.Nel caso di specie, i giudici di merito hanno evidenziato come le modalità della condotta fossero
chiaramente fraudolente, e la diffusione del video imputabile all’odierno ricorrente, mentre il fine
specifico perseguito dall’agente può trarsi dalla stessa oggettiva materialità della condotta, ovvero
dalle modalità con le quali il filmato è stato realizzato, immediatamente dopo il rapporto sessuale (ciò
che rende evidente una finalità diversa da quella erotica o comunque collegata al rapporto sessuale
appena consumato) e dal mezzo di diffusione del filmato, che è stato fatto circolare su una chat di
amici, comuni anche alla p.o., elementi che appaiono direttamente esplicativi della precisa volontà di
danneggiare la reputazione della vittima. È, dunque, riscontrabile nella fattispecie in esame, accanto
al dolo generico (anche eventuale) che deve supportare psicologicamente la condotta diffusiva,
l’ulteriore elemento volitivo necessario ai fini dell’integrazione del delitto sotto il profilo soggettivo,
costituito dalla specifica volontà di danneggiare la vittima, integrante il dolo specifico.
2.7. Il principio di diritto che deve essere affermato è, quindi, che, ai fini dell’integrazione del reato
di cui all’art. 617-septies, è richiesta la prova, ritraibile da ogni elemento utile, della sussistenza in
capo all’agente del dolo specifico, costituito dal fine di arrecare danno all’altrui reputazione o
immagine.
3. Non ha pregio il secondo motivo con cui ci si duole del vizio argomentativo che sorregge, nella
sentenza impugnata, il mancato riconoscimento della speciale causa di non punibilità per la lieve
entità del fatto. La Corte di appello ha, infatti, valorizzato plurimi indici della gravità del fatto (pg.4),
con valutazione del tutto coerente con ì principi di diritto affermati da questa Corte, anche nella sua
più autorevole composizione. Invero, le Sezioni Unite Tushaj’ (S.U. n. 13681 del 25/02/2016) hanno
rilevato che l’art. 131-bis cod. pen. fa riferimento testuale alle modalità della condotta, per inferirne
che tale disposizione non si interessa tanto della condotta tipica, bensì ha riguardo alle modalità di
estrinsecazione del comportamento, anche in considerazione delle componenti soggettive della
condotta stessa, al fine di valutarne complessivamente la gravità, l’entità del contrasto rispetto alla
legge e conseguentemente il bisogno di pena. Occorre, pertanto, avere riguardo – ai fini della
applicabilità della causa di non punibilità – al fatto storico, alla situazione reale e irripetibile costituita
da tutti gli elementi di fatto concretamente realizzati dall’agente, perché non è in questione la
conformità al tipo (la causa di non punibilità presuppone un fatto conforme al tipo e offensivo, ma il
cui grado di offesa sia particolarmente tenue tanto da non richiedere la necessità di pena), bensì l’entità
del suo complessivo disvalore e questo spiega il riferimento alla connotazione storica della condotta
nella sua componente oggettiva e soggettiva. Pertanto, il giudizio finale di particolare tenuità
dell’offesa postula necessariamente la positiva valutazione di tutte le componenti richieste per
l’integrazione della fattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell’art. 131 -bis cod. pen.
sono cumulativi quanto al giudizio finale circa la particolare tenuità dell’offesa ai fini del
riconoscimento della causa di non punibilità, e alternativi quanto al diniego, nel senso che
l’applicazione della causa di non punibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche
di uno solo di essi (infatti, secondo il tenore letterale dell’art. 131-bis cod. pen. nella parte del primo
comma qui rilevante, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l’esiguità del
danno o del pericolo, l’offesa è di particolare tenuità. (Sez. 3 n. 893 del 28/06/2017, Rv. 272249; Sez.
6 n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678), Sez. 7
Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044). Risulta, pertanto, del tutto decontestualizzata,
rispetto a tale canone ermeneutico, la doglianza difensiva incentrata sulla mancata valorizzazione di
alcuni indici favorevoli al ricorrente, giacché, come detto, la Corte di appello ha enucleato una
pluralità di fattori di segno opposto.
4. Il terzo motivo, incentrato sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte di
appello ha dato conto delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio
della sospensione condizionale della pena (pg. 5). Invero, l’art. 62-bis cod. pen. attribuisce al giudice
la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici (motivi che hanno
determinato il reato, circostanze che lo hanno accompagnato, danno cagionato, condotta tenuta “post
delictum”, ecc.), quegli elementi che possono suggerire l’opportunità di attenuare la pena edittale.
Trattandosi di valutazione di merito, essa si sottrae alle censure di legittimità, potendo il giudice di
merito escludere la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche con motivazione fondata sulle
sole ragioni preponderanti della propria decisione, purché non contraddittoria e congruamente
motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori
attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24.09.2008, Rv. 242419; conf.
sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), essendosi limitato a prendere in esame, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente, e atto a determinare o meno il
riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole
o all’entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso (Sez. 2,
n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 27954902).
4.1. In tema di sospensione condizionale della pena, vige il medesimo principio di diritto già sopra
richiamato, secondo cui il Giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha
l’obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell’art. 133 cod. pen., potendo limitarsi
ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251509; Sez.3, n.35731
del 26/06/2007, Rv.237542; Sez.l, n.560 del 22/11/1994, dep20/01/1995, Rv.20002).
5. Al rigetto del ricorso segue, ex lege, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
5.1. L’imputato deve altresì essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e di difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile. Poiché la parte civile è ammessa al patrocinio a
spese dello Stato, compete alla Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pronunciare condanna generica dell’imputato al pagamento di tali
spese in favore dell’Erario, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in
giudicato, la liquidazione delle stesse mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli
artt. 82 e 83 del citato D.P.R. (Sez. U, Ordinanza n.5464 del 26/09/2019. (dep. 2020), De Falco, Rv.
277760).
5.2. In caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri
dati identificativi, a norma del D.Lgs. N. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre,
l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla
parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di
appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. 115/2002,
disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2025.

Rito famiglia ante- Cartabia. I provvedimenti del G.I. non sono reclamabili

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 31 gennaio 2025 n. 2299 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Caiazzo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Relator
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso …/2023 proposto da
A.A.; B.B.; rappresentate e difese dall’avv. …per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
C.C., rappres. e difeso dagli avv.ti…, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
-nonché-
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
-intimato-
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. …/2023, depositata in data 5.10.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3.12.2024 dal Cons. rel., dott.
Rosario Caiazzo.
Svolgimento del processo
Con la sentenza n. …/19, in data 28/02/19, il Tribunale di Verona, dichiarava la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto tra C.C. e A.A. ai sensi dell’art. 4, comma 12, L. 898/70, disponendo,
con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio per la decisione sulle condizioni economiche
del divorzio.
Con sentenza definitiva dello stesso Tribunale, emessa nel 2023, veniva rigettata la domanda della
A.A. di assegnazione della casa coniugale, ponendo a carico di C.C. l’obbligo di versare a titolo di
contributo al mantenimento della figlia maggiorenne B.B. la somma di Euro 550,00 mensili,
rivalutabile annualmente secondo l’indice ISTAT, con versamento diretto alla figlia e decorrenza dal
mese di gennaio 2022, oltre alla forfettizzazione delle spese straordinarie nella misura di Euro250,00
mensili e conguaglio alla fine di ogni semestre.
Al riguardo, il Tribunale osservava che la domanda materna di assegnazione della casa coniugale
era palesemente infondata, tenuto conto che la revoca di tale assegnazione alla ex moglie era stata
disposta con la sentenza non definitiva sullo status n. …/19 resa in data 28/02/19 che, in difetto di
impugnazione delle parti – le quali non avevano fatto riserva di appello – era ormai passata in
giudicato ed era, quindi, divenuta definitiva, restando del tutto irrilevanti sul tema le deduzioni
della ex moglie in ordine sia alla pretesa natura fittizia del trasferimento di residenza della figlia, sia
alle condizioni economico/reddituali delle parti, sia alle condizioni di salute della stessa B.B.;
nell’accordo siglato dai coniugi il 25/07/14, la pretesa natura fittizia del trasferimento di residenza
della figlia non emergeva in alcun modo, poiché in esso si faceva espresso riferimento alla frequenza
da parte della stessa dell’Istituto paritario sito in P, che necessariamente presupponeva la presenza
nella città siciliana per tutta la durata del corso; doveva pertanto escludersi che da tale documento
risultasse un accordo tra le parti volto a mantenere la residenza effettiva della figlia presso la casa di
Legnago, emergendo per contro documentalmente l’avvenuto trasferimento di B.B. a P, necessario
per motivi di studio; a fronte di tale compendio probatorio, madre e figlia non avevano fornito in
causa alcuna prova concreta del fatto che nel periodo in esame (2014/2015) la figlia fosse, invece,
effettivamente rimasta ad abitare stabilmente a L; in caso di separazione o divorzio, il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale o di revoca dell’assegnazione è pronunciato nei
confronti del coniuge, non dei figli, sicché non aveva pregio la tesi dell’ex moglie per cui la sentenza
non definitiva del Tribunale di Verona sarebbe nulla perché emessa senza la partecipazione al
procedimento della stessa figlia (chiamata in causa dopo la pronuncia della sentenza non definitiva,
per l’integrazione del contraddittorio sulla domanda paterna attinente alla elisione/modifica del
contributo paterno al mantenimento della figlia maggiorenne), tenuto conto che, nel giudizio
relativo alla domanda della moglie di assegnazione della casa coniugale, la figlia non era
litisconsorte necessaria (senza considerare che sia la moglie che la figlia, costituite in giudizio dopo
la sentenza non definitiva che aveva revocato l’assegnazione della casa, non avevano impugnato nei
termini la sentenza stessa, né fatto espressa riserva d’appello ai sensi dell’art. 340 c.p.c.); non era
parimenti meritevole di accoglimento neanche la domanda di figlia e moglie diretta all’aumento del
contributo paterno al mantenimento della figlia B.B., tenuto conto delle risultanze dell’istruttoria sia
in ordine alle condizioni reddituali/patrimoniali dei due genitori, sia in ordine alle condizioni di
salute della figlia; richiamato integralmente per relationem, a tale riguardo, il contenuto
dell’ordinanza depositata il 22/01/22, con la quale il giudice, all’esito di puntuale disamina sia della
documentazione reddituale/patrimoniale prodotta in causa dalle parti, sia delle condizioni di salute
della figlia, e valutata la circostanza dedotta da madre e figlia che quest’ultima, pur avendo ottenuto
un cambio di residenza per esigenze di studio, non aveva mai, di fatto, cessato la coabitazione con
la madre, né acquisito l’indipendenza economica, aveva rideterminato in Euro550,00 mensili il
contributo paterno al mantenimento di B.B. (originariamente stabilito, in sede di separazione
consensuale nel 2010, nella misura di Euro350,00 mensili, rivalutato alla data dell’ordinanza a circa
Euro390,00), con versamento diretto alla figlia stessa e decorrenza dal mese di gennaio 2022,
stabilendo la forfettizzazione delle spese straordinarie nella misura di Euro250,00 mensili, con
conguaglio alla fine di ogni semestre; madre e figlia hanno, invece, chiesto l’aumento a Euro1.200,00
mensili (in via principale) e a Euro700,00 mensili (in via subordinata) della contribuzione a carico
del padre e la forfettizzazione delle spese straordinarie, avendo entrambe allegato la natura
invalidante delle patologie che affliggevano la ragazza e la difficoltà di ottenere il pagamento della
quota paterna delle spese sanitarie, per avere il padre da sempre disconosciuto e sminuito l’esistenza
e la gravità dei problemi di salute della figlia; il contributo al mantenimento di quest’ultima poteva
essere confermato nella misura già stabilita dall’ordinanza depositata 22/01/22, pari a Euro550,00
mensili, con versamento diretto alla figlia e decorrenza dal mese di gennaio 2022, oltre alla
forfettizzazione delle spese straordinarie nella misura di Euro250,00 mensili, con conguaglio alla fine
di ogni semestre, non avendo le parti allegato alcun significativo mutamento delle rispettive
condizioni reddituali; nella detta ordinanza, il giudice aveva evidenziato che “…sulle entrate del
ricorrente grava la metà della rata di mutuo della casa familiare (in comproprietà con la ex moglie
A.A.) pari ad Euro 258,50 e da quanto risulta in atti il ricorrente sta pagando anche gli arretrati delle
rate di mutuo, anche per la quota parte della ex moglie resistente (cfr. doc. 26C; doc. 26B)”, ed aveva
altresì precisato che “…il ricorrente sta quindi anticipando la quota della rata di mutuo anche per la
parte della resistente”; la madre resistente e la figlia chiamata in causa avevano documentato che ad
B.B., a seguito di riconoscimento da parte della Commissione medica INPS di una invalidità del 75%
della ragazza, in conseguenza della diagnosi di “soggetto con diatesi allergica e diagnosi di malattia
rara (sindrome di Elhers Danlos tipo ipermobile in terapia con cannabis e fans. e ambliopia
occasionale. Intolleranza a fruttosio e lattosio istamina. Aneurisma del setto interatriale”) era stato
riconosciuto un assegno di invalidità di importo mensile pari a Euro 297,42, categoria INVCIV, con
decorrenza dal 01/06/21; madre e figlia non avevano specificamente allegato, né documentato in
causa, l’effettiva incidenza della patologia che affliggeva B.B. sulla sua concreta capacità lavorativa,
tant’è che la madre, nella comparsa conclusionale di replica, aveva definito detta patologia in termini
di “…handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992 con inevitabile diminuzione
della capacità lavorativa o comunque del tempo dedicabile allo svolgimento di attività lavorativa”,
senza chiarire né l’entità di detta diminuzione, né la residua misura del tempo che la ragazza era in
grado di dedicare al lavoro; lo stesso certificato medico, a firma Dr. D.D., prodotto descriveva un
quadro sintomatologico caratterizzato da persistenza di sindrome dolorosa prevalentemente
incidente sulla capacità motoria della paziente e, in particolare, sulla capacità di fare spostamenti
tramite mezzi di trasporto pubblici, che nulla diceva rispetto alla capacità lavorativa della ragazza
per attività che potrebbero astrattamente essere svolte in smart working o, comunque, senza
spostamenti dalla propria residenza.
Con sentenza del 21.2.23, la Corte territoriale rigettava l’appello proposto da A.A. e B.B., osservando
che la domanda di assegnazione della casa di abitazione familiare proposta dalla madre era stata
rigettata con la sentenza parziale n. …/2019, sul punto passata in giudicato, che copriva il dedotto ed
il deducibile; il primo giudice, sebbene per relationem, aveva richiamato i contenuti della precedente
ordinanza del 22 gennaio 2022, precisando che nella stessa erano stati indicati gli assetti reddituali e
patrimoniali delle parti atti a giustificare il contributo in Euro. 550,00 mensili; tale statuizione non
era stata impugnata; al riguardo, la mera richiesta di aumento non si poteva giustificare assumendo
che l’invalidità del 75% risulterebbe per ciò sola sufficiente, in quanto non erra stato specificato e
criticato il decisum, ove si è dato conto che la residua capacità lavorativa (anche in regime di smart
working) sarebbe rimasta con la possibile incidenza sul reddito; il motivo di impugnazione per il
riconoscimento dell’assegno divorzile, se così inteso il petitum, non poteva essere accolto in quanto
genericamente formulato; il motivo sulle spese non si rapportava alla ratio decidendi ed era
parimenti infondato in diritto; non era fondato l’appello circa la compensazione delle spese di lite
nella misura del 50%,-con condanna delle resistenti in solido tra loro a rifondere al ricorrente il
residuo 50%- in considerazione sia della soccombenza di madre e figlia sul tema dell’assegnazione
della casa coniugale, sia del biasimevole comportamento processuale di entrambe rispetto al doc. 6
prodotto dall’ex marito all’utilizzazione del quale la A.A., dopo le fondate rimostranze del ricorrente,
aveva dichiarato di voler rinunciare; le appellanti non erano vincitrici in quanto la domanda per
l’assegnazione della casa familiare era stata rigettata, mentre la domanda per l’assegno della figlia
aveva trovato solo in parte accoglimento, tanto che il primo giudice aveva operato la compensazione
ex art. 92, c.2, c.p.c.
A.A. e B.B. ricorrono per cassazione avverso la suddetta sentenza di secondo grado, con otto motivi,
illustrati da memoria. C.C. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il primo motivo deduce nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento, per violazione
e falsa applicazione degli artt. 101 c. 1-2, 112, 156, 163 c. 3 n. 2, 164 e 331 c.p.c., in relazione agli artt.
111, c. 1 e 2, Cost. e 6 par. 1 CEDU e al mancato contraddittorio nei confronti di B.B. nel giudizio
conclusosi con la sentenza (non definitiva) n. …/2019.
Al riguardo, le ricorrenti lamentano che la revoca dell’assegnazione della casa coniugale è avvenuta
in difetto di partecipazione al procedimento da parte della figlia B.B. e nonostante il fatto che,
secondo consolidato orientamento del giudice di legittimità, il giudice debba comunque verificare
che il provvedimento richiesto non contrasti con i preminenti interessi della prole, per cui la sentenza
impugnata, in relazione agli altri, è nulla e come tale improduttiva di effetti giuridici nei confronti
di B.B., la quale, pertanto, aveva pieno diritto di ottenere l’assegnazione della casa familiare, che
viene disposta nel preminente interesse dei figli
A tal proposito, si evidenzia come correttamente il primo giudice avesse ribadito con l’ordinanza
17.01.2022, l’assoluta tempestività delle domande ed eccezioni di B.B., la quale era dunque
legittimata a svolgere tutte le difese e richieste, in quanto il giudizio si era svolto, nella prima fase,
senza la sua necessaria partecipazione e la previa instaurazione del contradditorio nei suoi confronti
che, ai sensi dell’art. 383 c. 3 c.p.c. data la ricorrenza di una nullità del giudizio di primo grado,
avrebbe dovuto indurre il giudice d’appello a rimettere le parti a quest’ultimo.
Le ricorrenti lamentano, in definitiva, che il preteso trasferimento della figlia a Palermo non era mai
avvenuto, per cui la revoca dell’assegnazione della casa familiare non avrebbe potuto essere disposta
in quanto la stessa non aveva mai perso la funzione di abitazione principale per B.B.
Il secondo motivo deduce nullità della sentenza impugnata e dell’intero procedimento “ab origine”,
per violazione e falsa applicazione degli artt. 70, n. 1, 72, 101, c. 1 e 2, 156, 163, c. 3, n. 2, 164 e 331
c.p.c., nonché dell’art. 5, c. 5, della legge n. 898 del 1970, in relazione agli artt. 111, c. 1 e 2, Cost. e 6
par. 1 CEDU, in ragione della violazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero,
nell’ambito del giudizio conclusosi con sentenza definitiva n. 334/2023.
Sul punto, le ricorrenti eccepiscono la nullità della sentenza e dell’intero procedimento di primo e
secondo grado, per avere la Corte d’Appello confermato la decisione del Tribunale di Verona che
aveva rigettato la domanda di assegnazione della casa familiare ed ogni altra richiesta di A.A. e della
figlia chiamata in causa, senza che risulti alcuna notifica al Pubblico Ministero, quale litisconsorte
necessario, né il successivo avviso dell’udienza di precisazione delle conclusioni, né il deposito di
conclusioni scritte da parte di quest’ultimo, come rilevabile anche dallo storico del fascicolo (doc. 25
– fasc. Cass.).
Il terzo motivo denunzia nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa
applicazione degli artt. 4, c. 12, L. 898/1970 e 340 c.p.c., nonché degli artt. 112, 115, 116, 132, 324 c.p.c.,
in relazione all’asserito passaggio in giudicato della sentenza non definitiva, in ordine
all’assegnazione della casa coniugale e all’omesso esame della riserva di appello, proposta in sede di
costituzione.
Sul punto, si evidenzia che tale domanda era stata oggetto di apposita riserva di appello, ex art. 340
c. 1, c.p.c., nell’interesse della A.A., nella comparsa di costituzione in data 30/7/2019 nel giudizio di
primo grado; il pactum dolens riguardante tale doglianza si incentra sugli effetti della sentenza non
definitiva pronunciata in materia di divorzio.
Al riguardo, le ricorrenti assumono che la pronuncia della sentenza non definitiva è relativa solo allo
scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed il relativo giudicato potrà
formarsi solo sullo status; la riserva di appello era stata correttamente espressa anteriormente alla
prima udienza successiva alla comunicazione della sentenza, in conformità con quanto stabilito
dall’art. 340 c.p.c., e la domanda era stata oggetto di impugnazione nell’atto di appello; pertanto il
dictum codicistico della riserva di impugnazione contenuta nell’art. 340 c.p.c. risulta ampiamente
rispettato, a nulla rilevando l’attestazione di preteso “passaggio in giudicato”, citata in sentenza, in
quanto erroneamente rilasciata – e, tutt’al più riferibile allo scioglimento o alla cessazione degli effetti
civili del matrimonio; la Corte di Appello, pertanto, nel valutare la richiesta di assegnazione della
casa coniugale, ha errato nel ritenere tale domanda passata in giudicato, soprattutto laddove non ha
valutato la richiesta di riserva di appello formulata nella comparsa e costituzione avvenuta prima
dell’udienza successiva alla comunicazione della sentenza, ex art. 340 comma 1 c.p.c.
Il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c. 2 n. 4 e 156 u.c. c.c., in
relazione all’omessa motivazione sulla domanda avente ad oggetto l’assegnazione della casa
familiare, svolta anche dalla figlia in proprio, quale soggetto non autosufficiente e invalida nella
misura del 75%, in quanto la Corte territoriale, ritenendo erroneamente la formazione del giudicato,
è venuta meno all’onere motivazionale sulle domande proposte da entrambe le ricorrenti, negando
la facoltà di modifica e riesame anche dei provvedimenti qualificabili come definitivi.
Sussisteva, pertanto, in merito a questa specifica censura, una palese violazione di legge, nonché una
manifesta illogicità e carenza della motivazione, ciò comportando la nullità della sentenza
impugnata.
Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 337 sexies c.c., con riguardo alla
revoca dell’assegnazione della casa coniugale, per aver la Corte d’Appello redatto una motivazione
apparente circa le condizioni di salute di B.B. (affetta da una sindrome fibromialgica secondaria a
lassità legamentosa, altresì chiamata “Sindrome di Ehlers-Damlos EDS di tipo ipermobile”) e non
coerente con i fini di tutela della prole, per i quali l’istituto è sorto, stante che, come affermato dalla
Consulta, salvo che l’assegnazione non venga meno di diritto al verificarsi di una nuova convivenza
di fatto o nuovo matrimonio, “la decadenza dalla stessa deve essere subordinata ad un giudizio di
conformità all’interesse del minore” (C. Cost., sent. n. 308/2008).
Difatti, le ricorrenti assumono altresì che, terminato l’anno scolastico, la figlia aveva spostato
nuovamente la propria residenza in Legnago (VR), nel pieno rispetto degli accordi sottoscritti con la
scrittura privata del 25.07.2014, che i giudici del merito non hanno in alcun modo esaminato.
Il sesto motivo denunzia violazione e falsa applicazione artt. 156 u.c. c.c. e 709 c. 4 c.p.c. circa la
misura dell’assegno di mantenimento in favore della figlia, che non è stata congruamente motivata,
in ordine alla mancata rivalutazione in termini inferiori rispetto alla domanda, in virtù della
invalidità civile riconosciuta ad B.B. nella misura del 75%, e alla riconosciuta riduzione permanente
della capacità lavorativa dal 74% al 99% (artt. 2 e 13 L. 118/71 e 9/D.L. 509/88), senza tener conto che
già il Tribunale aveva evidenziato, nell’ordinanza del 17.01.2022, la graduale diminuzione del
reddito netto della A.A., la quale, per accudire la figlia si era gravata di tutte le ulteriori spese
mediche, essendo sottoposta alla cessione del 1/5 dello stipendio per fare fronte a tali oneri.
Il settimo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per aver la Corte
d’Appello condannato le ricorrenti al pagamento delle spese, omettendo di esaminare la riserva di
appello e affermando, erroneamente, la formazione del giudicato sulla domanda proposta dalle
appellanti.
L’ottavo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 54, D.L. n. 83/2012 e ss.mm., ex L.
n. 134/2012, con riferimento al principio del minimo costituzionale in relazione all’omessa
motivazione e al mancato esame di più documenti decisivi per il giudizio, in particolare con riguardo
alla scrittura privata del 25/7/2014 (doc. 20), ai certificati di residenza di B.B., da cui si evinceva che
si era verificato uno spostamento provvisorio della residenza per ragioni di studio (doc. 21).
In particolare, le ricorrenti lamentano che la Corte territoriale aveva del tutto omesso di motivare la
propria decisione riguardante il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale da loro
proposta nell’atto di appello in virtù della riserva formulata ex ante, fondando la relativa statuizione
su elementi, quali il passaggio in giudicato della domanda, non conformi alla realtà processuale.
Il ricorso va accolto nei limiti di cui si dirà.
Anzitutto, non è fondata l’istanza di rinvio a nuovo ruolo contenuta nella memoria illustrativa
presentata dalle ricorrenti, imperniata su una censura d’incostituzionalità dell’art. 380 bis per
asserita violazione del diritto di difesa nella fissazione delle udienze camerali.
Tale critica d’incostituzionalità, del tutto generica, non ha pregio poiché nel procedimento delle
decisioni camerali sui ricorsi per cassazione il diritto di difesa è del tutto garantito; né le istanti
specificano quale sarebbe la violazione paventata.
Il primo motivo è inammissibile. La Corte d’Appello, con la sentenza parziale n. …/2019, ha
dichiarato inammissibile il capo d’impugnazione riguardante la revoca dell’assegnazione della casa
familiare a favore delle ricorrenti, in quanto tale domanda era stata espressamente esaminata per
essere rigettata nel merito e, in difetto di impugnazione, tale questione non è più riesaminabile
essendosi su essa formato il giudicato che copre il dedotto ed il deducibile.
Al riguardo, la statuizione impugnata è conforme all’orientamento di questa Corte a tenore del
quale, il giudice che abbia pronunciato con sentenza non definitiva su alcuni capi di domanda,
continuando l’esame della causa per la decisione su altri, non può riesaminare le questioni già decise
con la sentenza non definitiva, neppure al fine di applicare nuove norme sopravvenute in corso del
procedimento, in quanto la nuova regolamentazione giuridica del rapporto va applicata dal giudice
dell’impugnazione avverso la sentenza non definitiva (Cass., n. 29321/21).
Le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva possono essere riformate o annullate solo in
sede d’impugnazione, non con la sentenza definitiva successivamente resa (Cass., n. 10067/20).
Nella specie, la doglianza, nella sua prolissità, non coglie la ratio della sentenza impugnata, che ha
evidenziato la preclusione formatasi sulla questione della revoca dell’assegnazione della casa
familiare, senza la partecipazione al giudizio della figlia, con il formarsi del giudicato derivante dalla
mancata impugnazione della sentenza non definitiva, a nulla rilevando la prosecuzione del giudizio
per le altre questioni.
Il secondo motivo è parimenti inammissibile. Nel procedimento di divorzio fra coniugi con figli
minori o incapaci, a norma degli artt. 4 e 5 legge n. 898 del 1970 (come novellati dalla legge n. 74 del
1987), il Pubblico ministero è litisconsorte necessario in concorrenza con le parti private ed è titolare
di un autonomo potere di impugnazione in relazione agli interessi dei suddetti figli, con la
conseguenza che, ove uno dei coniugi abbia proposto appello avverso un capo della sentenza di
primo grado riguardante i predetti interessi, il relativo atto d’appello deve essere notificato anche al
P.M. presso il Tribunale e, in difetto di notifica, il giudice di secondo grado deve disporre
l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti a norma dell’art. 331 cod. proc. civ (Cass., n.
23379/2007).
Nella specie, il Pubblico Ministero è intervenuto nella prima fase del giudizio, conclusosi con la
sentenza parziale, mentre B.B. nelle more della prosecuzione del giudizio è divenuta maggiorenne.
Terzo, quarto e quinto motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono invece
fondati.
Nelle conclusioni relative alla comparsa di risposta successiva alla sentenza parziale di primo grado
sul vincolo e sulla revoca dell’assegnazione della casa coniugale, la A.A. si “riservava” l’appello,
formulando un’istanza urgente ex art. 709, u.c., c.p.c. previgente- applicabile ratione temporis- sulla
modifica della statuizione della suddetta revoca adducendo circostanze nuove.
Invero, nel terzo motivo, nell’ultima parte, le ricorrenti allegano questo profilo assumendo che il
giudicato è modificabile rebus sic stantibus e che all’interno del giudizio possono essere dedotte
modifiche. L’art. 709, u.c., c.p.c., prevede infatti, che i provvedimenti temporanei ed urgenti assunti
dal presidente con l’ordinanza di cui all’art. 708 c. 3 c.p.c. possono essere modificati e revocati dal
giudice istruttore.
Su questa istanza la sentenza impugnata tace, limitandosi a dar conto del giudicato formatosi sulla
mancata formulazione della riserva d’appello, fatto che dunque, di per sé, nella fattispecie, non
precludeva la suddetta istanza a norma dell’art. 709, u.c., sulla quale la Corte d’Appello avrebbe
dovuto pronunciarsi.
Al riguardo, nell’ambito del procedimento di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti
adottati dal giudice istruttore, ex art. 709, ultimo comma, cod. proc. civ., di modifica o di revoca di
quelli presidenziali, non sono reclamabili poiché è garantita l’effettività della tutela delle posizioni
soggettive mediante la modificabilità e la revisione, a richiesta di parte, dell’assetto delle condizioni
separative e divorzili, anche all’esito di una decisione definitiva, piuttosto che dalla moltiplicazione
di momenti di riesame e controllo da parte di altro organo giurisdizionale nello svolgimento del
giudizio a cognizione piena (Cass., n. 15416/2014).
Va altresì rilevato che anche la figlia ha formulato la domanda di assegnazione della casa coniugale
per la quale non è intervenuta la decisione della Corte territoriale.
Gli altri motivi sono da considerare assorbiti.
Per quanto esposto, in accoglimento dei motivi terzo, quarto e quinto, la sentenza impugnata va
cassata, con rinvio alla Corte d’Appello, anche in ordine alle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo, quarto e quinto motivo del ricorso, nei limiti di cui in motivazione; dichiara
inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa
composizione, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03, in caso di diffusione della presente ordinanza
si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso in Roma il 3 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2025.

Quando si configura l’uso distorto dei permessi giornalieri per assistenza al familiare disabile ex lege n. 104/1992?

Cass. Civ., Sez. Lav., Ord., 17 gennaio 2025, n. 1227; Pres. Patti, Rel. Panariello
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Svolgimento del processo
1.- A.A. era stato dipendente di C.Spa fino al 30/12/2019, quando era stato licenziato per giusta causa
(opinamento di destituzione) in seguito alla contestazione disciplinare di un uso distorto dei permessi
giornalieri per assistenza al familiare (suocero) disabile ex lege n. 104/1992.
Il dipendente impugnava il licenziamento per vari motivi, fra cui l’insussistenza del fatto addebitato.
2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale, all’esito della fase c.d. sommaria di cui al rito introdotto
dalla legge n. 92/2012, accoglieva la domanda di annullamento del licenziamento e di reintegrazione
nel posto di lavoro e condannava altresì la società al pagamento dell’indennità risarcitoria nel limite
massimo di dodici mensilità.
A seguito di opposizione della società, il Tribunale confermava l’annullamento e la reintegrazione,
ma limitava la condanna risarcitoria disponendo la detrazione dell’assegno alimentare percepito.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva il gravame interposto da C.Spa.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) la contestazione disciplinare si riferisce ai permessi fruiti nei giorni 4, 11, 16 ottobre 2019, 6 e 23
novembre 2019 e addebita al lavoratore di aver dedicato al suocero soltanto un’ora al giorno,
impiegando tutto il resto della giornata in attività personali insieme alla moglie;
b) la difesa del lavoratore è nel senso che occorre considerare anche le incombenze esterne come
l’acquisto di medicinali e di altri generi di prima necessità e che comunque era rimasto presso
l’abitazione del suocero anche dopo le ore 17,00, quando l’attività investigativa era terminata;
c) secondo il Tribunale occorre tenere conto anche delle attività strumentali ed accessorie rispetto
all’assistenza vera e propria, nonché del tempo impiegato dal lavoratore per recarsi presso l’abitazione
dell’assistito e del tempo di rientro presso la propria abitazione, tutti integranti la nozione di
“assistenza”;
d) all’esito di determinati calcoli il Tribunale ha accertato che il tempo complessivamente dedicato al
familiare disabile era stato pari ad ore 16 o 17 in cinque giorni, quindi pari al 40/42% del totale ed ha
ritenuto che sommando a questa percentuale il tempo impiegato in attività strumentali comunque
finalizzate all’assistenza, non erano stati violati dal dipendente gli obblighi di buona fede e
correttezza, sicché la condotta da lui tenuta non poteva dirsi illecita, in quanto di valenza solo
marginale, senza efficacia interruttiva del nesso di causalità diretta tra la fruizione del permesso e
l’assistenza al disabile;
e) fondato è il secondo motivo di gravame, con cui la società lamenta l’erroneità di questo giudizio;
f) va infatti considerato che secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 9217/2016) la mancata
assistenza per due terzi o per almeno la metà del tempo dovuto integra una grave violazione dei doveri
di correttezza e di buona fede;
g) nel caso in esame, pur volendo seguire il calcolo del Tribunale, si perviene ad un’assistenza
(comprensiva delle attività strumentali ed accessorie) pari al 42,5/45% del tempo totale, che è
inferiore alla metà;
h) pertanto, deve ritenersi spezzato il nesso causale fra quei permessi e l’assistenza al familiare
disabile;
i) in ogni caso il comportamento rientra nelle ipotesi contemplate dall’art. 45, punti 2 e 4, del
regolamento all. A al r.d. n. 148/1931, fra cui rientra l’avvalersi “della propria condizione … per
procurarsi … premi, compensi o vantaggi indebiti, ancorché non ne siano derivati inconvenienti di
servizio”.
4.- Avverso tale sentenza A.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
5.- C. Spa ha resistito con controricorso.
6.- Il Consigliere delegato dal Presidente ha formulato ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. una proposta di
definizione accelerata di decisione, ravvisando la manifesta infondatezza del ricorso a causa
dell’esistenza di plurimi precedenti di questa Corte, ai quali è stata ritenuta conforme la sentenza
impugnata.
7.- Il difensore del ricorrente ha proposto tempestiva istanza di decisione.
8.- Entrambe le parti hanno depositato memoria.
9.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Motivi della decisione
1.- Il ricorrente premette che, a seguito dell’art. 24 L. n. 183/2010, sono venuti meno i requisiti della
continuità e dell’esclusività dell’assistenza al disabile e che, a seguito dell’art. 6 D.Lgs. n. 119/2011,
l’assistenza non deve essere necessariamente prestata in coincidenza con le ore in cui il lavoratore
avrebbe dovuto svolgere la propria attività lavorativa.
2.- Ciò posto, con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. il ricorrente
lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, ossia
che egli aveva prestato assistenza tutti i giorni di assenza dal lavoro, anche se in misura ritenuta
insufficiente dalla Corte territoriale.
Il motivo è infondato, poiché – come riconosce lo stesso ricorrente – l’omissione denunziata non
sussiste, avendo la Corte espressamente considerato quella circostanza e valutata nella sua portata
quantitativa, ritenuta tuttavia insufficiente ai fini del nesso causale fra l’assenza dal lavoro e
l’assistenza al disabile.
3.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta
“violazione e falsa applicazione” degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché 33, co. 3, L. n. 104/1992, per
avere la Corte ritenuto necessario che l’assistenza sia prestata in coincidenza con le ore in cui il
dipendente avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, o comunque per avere ritenuto necessaria una
percentuale minima della giornata da dedicare all’assistenza al familiare disabile.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
3.1.- Ai fini dell’interpretazione dell’art. 33, co. 3, L. n. 104/1992 va evidenziato che, contrariamente
all’assunto della Corte d’Appello, la nozione di diritto al permesso per assistenza a familiare disabile
(e quella correlativa di “uso distorto” o “abuso del diritto” al permesso) implica un profilo non soltanto
quantitativo, bensì anche – e soprattutto – qualitativo.
Sotto il primo profilo va tenuto conto non soltanto delle prestazioni di assistenza diretta alla persona
disabile, ma anche di tutte le attività complementari ed accessorie, comunque necessarie per rendere
l’assistenza fruttuosa ed utile, nel prevalente interesse del disabile avuto di mira dal legislatore. In
questo senso rileveranno le attività (e i relativi tempi necessari) finalizzate ad esempio all’acquisto di
medicinali, al conseguimento delle relative prescrizioni dal medico di famiglia, all’acquisto di generi
alimentari e di altri prodotti per l’igiene, la cura della persona e il decoro della vita del disabile, o
infine alla possibile partecipazione di quest’ultimo ad eventi di relazione sociale, sportiva, religiosa
etc.
Sotto il secondo profilo vanno valutate portata e finalità dell’intervento assistenziale (da parte del
dipendente) in favore del familiare disabile, tenuto conto del complessivo contesto, anche relazionale,
rispetto ad eventuali strutture sanitarie, pubbliche o private, presso le quali sia necessario espletare
accertamenti o effettuare ricoveri.
Posta questa nozione, costituita dalle due componenti (quantitativa e qualitativa), soltanto qualora sia
evincibile un abuso – nel senso tecnico-giuridico di “abuso del diritto” – potrà configurarsi un “uso
distorto” dei predetti permessi.
3.2.- A tal fine occorre allora valutare i due elementi costitutivi della fattispecie abusiva illecita.
Sul piano oggettivo il concetto di “abuso del diritto” implica un esercizio del diritto per scopi diversi
da quelli per i quali il diritto stesso è riconosciuto dall’ordinamento (c.d. sviamento funzionale).
Questa è la nozione di abuso tradizionalmente tratta dall’art. 833 c.c. (relativo agli atti emulativi del
proprietario), per il quale ciò che rileva è l’assenza di utilità per il proprietario e la destinazione
esclusiva dell’atto a pregiudicare terzi.
In materia tributaria il concetto di “abuso del diritto” ha trovato una più precisa connotazione nell’art.
10 bis L. n. 212/2000, secondo cui ciò che rileva è il compimento di “una o più operazioni prive di
sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente
vantaggi fiscali indebiti” (su tale nozione v. da ultimo Cass. n. 22072/2024; Cass. ord. n. 14674/2024).
In questa materia, dunque, il concetto di “abuso del diritto” implica la creazione di un’apparentia iuris,
alla quale non corrisponde la realtà di alcuna operazione economica. È questo anche il caso della c.d.
società schermo, ritenuta da questa Corte una costruzione di puro artifizio, diretta, nel settore
tributario, al raggiungimento di un mero beneficio fiscale indebito, attraverso la creazione di catene
di società prive di effettività economica o di no genuine economic activity (Cass. n. 10305/2024).
Anche in tal caso, dunque, la connotazione propria dell’abuso è il pregiudizio all’interesse pubblico
all’integrità delle entrate tributarie.
Nozione analoga di “abuso del diritto” è quella elaborata in materia di immigrazione. In particolare
questa Corte ha affermato che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari al cittadino
extracomunitario coniuge di cittadino italiano, disciplinato dal D.Lgs. n. 30/2007, non presuppone la
convivenza effettiva dei coniugi e neppure il pregresso regolare soggiorno del richiedente. E tuttavia,
ai sensi dell’art. 30, co. 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998, deve essere negato ove il matrimonio risulti fittizio
o di convenienza, assumendo a tal fine rilievo le “linee guida” elaborate dalla Commissione europea,
contenenti una serie di criteri valutativi che inducono ad escludere l’abuso dei diritti comunitari, e il
“manuale” redatto dalla stessa Commissione, recante, invece, l’indicazione degli elementi che fanno
presumere tale abuso (Cass. ord. n. 13189/2024; Cass. n. 6747/2021). Anche in tal caso, dunque, ciò
che rileva è la creazione di un’apparentia iuris, priva di effettiva consistenza relazionale fra le due
persone unite formalmente in matrimonio, volto a pregiudicare l’interesse pubblico al controllo e al
contingentamento della presenza di stranieri sul territorio nazionale.
In materia di locazione questa Corte ha ravvisato un “abuso del diritto” del locatore, in termini di
comportamento contrario a buona fede e correttezza, soltanto nel caso in cui il ritardo nell’esercizio
delle proprie prerogative non risponda ad alcun interesse del suo titolare e si traduca in un danno per
il conduttore (Cass. ord. n. 11219/2024). Anche in tal caso, dunque, ciò che rileva è il compimento di
un atto privo di qualunque funzione per il suo autore e idoneo ad arrecare un pregiudizio all’altra
parte.
In materia societaria questa Corte ha ravvisato un “abuso del diritto” in termini di “abuso di
maggioranza” (con conseguente annullabilità della delibera assembleare che ne costituisca
attuazione) nel caso in cui il voto espresso non trovi alcuna giustificazione nel perseguimento
dell’interesse della società, poiché volto a perseguire un interesse personale antitetico a quello sociale,
oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a ledere
i diritti partecipativi o gli altri diritti patrimoniali dei soci di minoranza, in violazione del canone della
buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto (Cass. n. 4034/2024). Anche in tal caso la nozione
di “abuso del diritto” implica un atto o un comportamento privo di qualunque efficacia funzionale,
destinato unicamente a pregiudicare diritti o interessi di terzi.
In materia fallimentare questa Corte ha affermato che il giudizio di omologazione del concordato
fallimentare è limitato alla verifica della regolarità formale della procedura e dell’esito della
votazione, restando escluso ogni controllo sul merito, giacché la valutazione del contenuto della
proposta concordataria, riguardando il profilo della convenienza, è devoluta ai creditori, sulla base
del parere inerente ai presumibili risultati della liquidazione formulato dal curatore e dal comitato dei
creditori. Tuttavia si è precisato che resta pur sempre salva l’indagine sull’eventuale abuso del diritto,
ravvisabile nel caso in cui, in presenza di una proposta concordataria avanzata da un terzo, si riscontri
un ingiustificato sacrificio per le ragioni del debitore, che, non essendo parte dell’accordo intervenuto
tra il proponente e i creditori, si veda sottrarre i suoi beni sulla base di una valutazione che, pur idonea
a soddisfare i crediti in misura ritenuta conveniente dalla maggioranza dei creditori, risulti
palesemente insufficiente rispetto al valore reale dell’attivo fallimentare. In tal caso, infatti, l’istituto
concordatario finirebbe per essere impiegato per procurare a chi l’utilizza un vantaggio ulteriore
rispetto alla tutela del diritto presidiato dallo strumento e a chi lo subisce un danno maggiore rispetto
a quello strettamente necessario per la realizzazione del diritto dell’agente (Cass. ord. n. 30703/2023,
che richiama sul punto Cass. n. 3274/2011).
Dunque, sul piano sistematico e ordinamentale può dirsi che, sotto il profilo oggettivo, il concetto di
“abuso del diritto” implichi l’assenza di funzione, ossia un esercizio del diritto solo apparente, privo
di qualunque legame ed utilità rispetto allo scopo per il quale quel diritto è riconosciuto dal legislatore.
Sul piano soggettivo è necessario un elemento psicologico, di natura intenzionale o dolosa, che
parimenti deve essere accertato, sia pure mediante presunzioni semplici, dalle quali sia possibile
individuare la finalità di pregiudicare interessi altrui. Nel caso del diritto al permesso per assistere un
familiare disabile, queste presunzioni possono essere fondate ad esempio sul tempo “irrisorio” o
comunque molto limitato dedicato nella singola giornata all’assistenza al disabile, ovvero sulle
particolari connotazioni dell’elemento oggettivo.
Entrambi gli elementi sono necessari, sicché l’assenza (o il mancato accertamento) di uno dei due
impedisce la configurabilità di un “abuso del diritto”.
3.3.- Orbene, a prescindere da calcoli più o meno esatti – che si traducano in determinate percentuali
riferite al tempo totale pari alla somma del tempo di ciascuna giornata in cui il dipendente ha fruito
dei permessi – la prossimità del tempo dedicato all’assistenza almeno alla metà di quello totale, specie
se a quella quantità di tempo si aggiungono i tempi necessari di percorrenza dalla propria abitazione
a quella del disabile, si è in presenza di un esercizio del diritto che può essere sussunto nella nozione
legale di assistenza al familiare disabile. In tal caso va quindi esclusa la sussistenza di una condotta
di “abuso del diritto”, contraria ai principi di buona fede e correttezza.
La Corte territoriale è dunque incorsa in un errore di sussunzione, poiché non si è attenuta alla predetta
nozione di assistenza al disabile, ma si è affidata unicamente ad un calcolo aritmetico relativo ai
tempi, rivelatisi prossimi alla metà di quello totale di assenza dal lavoro, senza verificare se nella
fattispecie sussistessero tutti gli altri elementi necessari per sussumere la fattispecie concreta in quella
astratta del diritto ai permessi.
Questa Corte ha più volte affermato che ricorre un errore di sussunzione quando, in relazione al fatto
accertato, la norma non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non
doveva esserlo, ovvero che sia stata male applicata (Cass. n. 26307/2014; Cass. n. 22348/2007). Del
resto, il controllo di legittimità non si esaurisce in una verifica di correttezza dell’attività ermeneutica
diretta a ricostruire la portata precettiva della norma, ma è esteso alla sussunzione del fatto, accertato
dal giudice di merito, nell’ipotesi normativa (Cass. ord. n. 1537/2022; Cass. n. 21772/2019; Cass. n.
24756/2007).
3.4.- La necessità che il nesso causale fra l’assenza dal lavoro e l’assistenza al disabile sia valutato
non soltanto in termini quantitativi, ma anche qualitativi e complessivamente in modo relativo, ossia
tenendo conto del contesto e di tutte le circostanze del caso concreto, è stata da tempo affermata da
questa Corte in materia di congedo straordinario retribuito ai sensi dell’art. 42, co. 5, D.Lgs. n.
151/2001 (Cass. n. 29062/2017; Cass. n. 13383/2017) e ha indotto a ritenere che il c.d. abuso del
diritto sussista soltanto se quel nesso causale venga a mancare “del tutto” (Cass. n. 19580/2019).
Questa Corte ha infatti ritenuto che solo a tale condizione potrebbe rimproverarsi al lavoratore di aver
tenuto un comportamento contrario a buona fede e correttezza (Cass. n. 4984/2014). Va dunque
ribadito che “… Ove l’esercizio del diritto soggettivo non si ricolleghi alla attuazione di un potere
assoluto e imprescindibile, ma presupponga un’autonomia comunque collegata alla cura di interessi,
soprattutto ove si tratti – come nella specie – di interessi familiari tutelati nel contempo nell’ambito
del rapporto privato e nell’ambito del rapporto con l’ente pubblico di previdenza, il non esercizio o
l’esercizio secondo criteri diversi da quelli richiesti dalla natura della funzione può considerarsi abuso
in ordine a quel potere pure riconosciuto dall’ordinamento. L’abuso del diritto, così inteso, può dunque
avvenire sotto forme diverse … In base al descritto criterio della funzione, deve ritenersi verificato un
abuso del diritto potestativo allorché il diritto venga esercitato … non per l’assistenza al familiare,
bensì per attendere ad altra attività …” (Cass. n. 4984 cit., in motivazione).
3.5.- Dunque il giudice di merito deve accertare se la condotta contestata in via disciplinare al
lavoratore abbia comunque preservato le finalità primarie dell’intervento assistenziale voluto dal
legislatore, perché in tal caso il fatto contestato in termini di “uso distorto” o di “abuso del diritto” si
rivelerebbe insussistente.
Nell’ambito di questa imprescindibile verifica non sono sufficienti meri dati quantitativi, ma occorre
compiere una valutazione complessiva, sia quantitativa che qualitativa, della condotta tenuta dal
lavoratore, tenendo altresì conto del contesto in cui quella condotta è stata tenuta.
Ne consegue che il c.d. abuso del diritto potrà configurarsi soltanto quando l’assistenza al disabile sia
mancata del tutto, oppure sia avvenuta per tempi così irrisori oppure con modalità talmente
insignificanti, da far ritenere vanificate le finalità primarie dell’intervento assistenziale voluto dal
legislatore (id est la salvaguardia degli interessi del disabile), in vista delle quali viene sacrificato il
diritto del datore di lavoro ad ottenere l’adempimento della prestazione lavorativa.
Di tale relatività del giudizio la Corte territoriale non ha tenuto conto, essendosi limitata e fermata ad
un accertamento meramente quantitativo in termini di percentuale del tempo giornaliero dedicato
all’assistenza al disabile, sulla base di una nozione errata di assistenza cui è collegato il diritto al
permesso ex lege n. 104/1992.
Resta in ogni caso fermo che il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, non può
sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e
soggetta solo ad obbligo di comunicazione, né può contestare la prestazione dell’assistenza in orari
non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce “abuso del
diritto” (Cass. ord. n. 26417/2024).
In conclusione, i giudici del reclamo non si sono attenuti alla sopra indicata nozione legale di
assistenza al familiare disabile e a quella correlata di “abuso del diritto” al permesso per tale
assistenza, sicché va cassata affinché venga compiuto un nuovo esame di tutte le circostanze del caso
concreto e ne sia garantita l’esatta sussunzione in quella nozione legale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto, anche per la
regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data 5 dicembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2025.

Azione risarcitoria: la qualità di erede della parte convenuta in giudizio va provata.

Tribunale di Avezzano, sentenza del 28 gennaio 2025, n. 47
Svolgimento del processo e motivi della decisione
1. Con atto di citazione notificato agli appellati costituiti in date [omissis] e [omissis]
A. A. […] ha proposto appello avverso la sentenza n. 243/21 depositata in data
17.9.2021 e notificata in data [omissis] con cui il Giudice di Pace di Avezzano ha
rigettato le domande risarcitorie proposte dall’odierna appellante ritenendo maturata
la prescrizione quinquennale in relazione alle stesse.
L’appellante ha chiesto l’integrale riforma della sentenza appellata, con accoglimento
delle domande risarcitorie già proposte in primo grado e condanna alle spese del
doppio grado.
2. Si sono costituite B. B., C. C. e D. D. nelle qualità in epigrafe indicate, le quali
hanno chiesto il rigetto del gravame.
3. Si è altresì costituito E. E. deducendo di essere del tutto privo di legittimazione
passiva e di essere stato erroneamente citato quale erede di F. F. a cui non sarebbe
legato da alcun vincolo di parentela come evincibile dal certificato integrale di stato di
famiglia originario del 18.11.2022 prodotto unitamente alla comparsa di costituzione.
4. Sentite le parti ed acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata quindi
riservata in decisione sulle conclusioni precisate all’udienza del 16.9.2024.
5. Stante l’articolata evoluzione della presente vicenda processuale occorre
premettere:
che l’odierna appellante introdusse un primo giudizio risarcitorio dinanzi al Giudice di
Pace di Tagliacozzo nel [omissis] nei confronti di F. F. e di G. G., chiedendo il
risarcimento dei danni subiti a causa del taglio di alberi non autorizzato sul proprio
fondo e dall’uso di un caterpillar sempre sul proprio fondo (giudizio nel quale, su
istanza di F. F. […], è stato chiamato H. H. quale proprietario del fondo confinante che
avrebbe incaricato F. F. del taglio degli alberi);
che tale giudizio, in cui si è costituito F. F. mentre sono rimasti contumaci G. G. […] e
H. H., si è concluso con sentenza n. 88/13 di condanna: a) di H. H. al pagamento
dell’importo di € 2.000,00 a titolo risarcitorio per il taglio non autorizzato di alberi
(importo corrisposto dalle eredi di costui nelle more della proposizione dell’appello); b)
di G. G. e di F. F. in solido al pagamento dell’importo di € 500,00 per i danni arrecati al
terreno;
che proposto appello avverso tale sentenza dalle sole eredi di H. H. (L. L., B. B., D. D.
e I. I.), nel giudizio di appello si è costituita l’originaria attrice A. A., mentre sono
rimasti contumaci F. F. e G. G.;
con sentenza n. 90/19 del Tribunale di Avezzano, depositata in data 13.2.2019 e
notificata in data [omissis], la sentenza di primo grado n. 88/13 è stata dichiarata
nulla stante la nullità della notifica dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti di H.
H.;
è stato quindi notificato un primo atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di
Avezzano da parte dell’odierna appellante in data 19.3.2019 (in epigrafe denominato
“atto di citazione in riassunzione ex artt. 353 e 354 c.p.c.” ed in cui viene chiesto di
riassumere il giudizio celebratosi dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo),
pacificamente non seguito da iscrizione a ruolo della causa;
è stato poi notificato un successivo atto di citazione in data [omissis] (in epigrafe
denominato “atto di citazione” ed in cui viene dato atto della mancata iscrizione a
ruolo dell’atto di citazione sopra menzionato), cui ha fatto seguito il giudizio che si è
concluso con la sentenza appellata, giudizio nel quale si sono costituite B. B. , D. D. e
I. I. (sempre quali eredi di H. H. ed anche quali eredi di L. L.), mentre sono rimasti
contumaci F. F. e G. G. ;
con la sentenza il primo giudice ha ritenuto maturata la prescrizione quinquennale
della pretesa risarcitoria, potendosi avere riguardo solo all’effetto interruttivo della
prescrizione prodottosi nel [omissis] per effetto della notifica dell’atto introduttivo del
primo giudizio coltivato dall’odierna appellante dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo
per essersi tale giudizio ormai estinto in ragione della tardività della riassunzione a
seguito della sentenza n. 90/19 del Tribunale di Avezzano;
sempre con tale sentenza il primo giudice ha altresì dichiarato comunque maturata la
prescrizione nei confronti delle eredi di H. H. essendo stata dichiarata nulla con la
suindicata sentenza di appello n. 90/19 la notifica della chiamata in causa del de cuius
nel giudizio conclusosi con la sentenza n. 88/13 del Giudice di Pace di Tagliacozzo e
non ricorrendo validi atti interruttivi della prescrizione anteriormente alla citazione
introduttiva del giudizio conclusosi con la sentenza in questa sede appellata.
6. Avverso la sentenza n. 243/21 in questa sede appellata A. A. ha formulato un unico
articolato motivo di gravame, deducendo l’erroneità della sentenza impugnata in
quanto il giudizio originariamente coltivato nel [omissis] non poteva ritenersi estinto
posto che il primo atto di citazione in riassunzione era stato tempestivamente
notificato nei termini normativamente previsti, irrilevante restando il profilo della
mancata iscrizione a ruolo.
Sempre secondo l’appellante da tale vizio della sentenza appellata conseguirebbe
l’erroneità della stessa quanto al conseguente accertamento della maturazione della
prescrizione in relazione alla domanda risarcitoria formulata, domanda da accogliere
nel merito sulla base degli elementi acquisiti.
7. L’appello proposto deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte
rigettato nel merito.
7.1. In primo luogo non può ritenersi validamente introdotto e deve dunque essere
dichiarato inammissibile l’appello svolto nei confronti di F. F. .
Ed infatti, avendo l’appellante dato atto all’udienza del 23.5.2022 del decesso di F. F.
anteriormente alla notifica dell’appello avverso la suindicata sentenza n. 243/21
(segnatamente, in data [omissis] stando al certificato di morte in atti), è stato
concesso termine sino al [omissis] per l’effettuazione della notifica, personalmente,
agli eredi.
Alla successiva udienza del 23.1.2023, si è costituito E. E. che, come sopra esposto,
ha contestato la propria qualità non solo di erede ma anche di mero chiamato
all’eredità di F. F., producendo allo scopo certificato integrale di stato di famiglia
originario.
A tale udienza le parti hanno chiesto rinvio per la precisazione delle conclusioni, come
anche alla successiva udienza del 13.11.2023, rinviata quindi al 16.9.2024.
Alcuna documentazione ulteriore sul punto è stata depositata successivamente alla
costituzione di E. E. né la questione in esame risulta oggetto di specifiche deduzioni
negli scritti conclusionali.
Orbene è noto che, a fronte di specifica contestazione, la parte che ha evocato in
giudizio i chiamati all’eredità è gravata dell’onere di provare la qualità di erede e non
solo di mero chiamato all’eredità (cfr., Cass., sent. n. 25885/20, Cass., sent. n.
21436/18).
E’ parimenti noto che il rapporto di parentela con il de cuius deve essere provato
tramite gli atti dello stato civile, salva la possibilità di darne prova con qualsiasi mezzo
nel caso in cui gli atti dello stato civile manchino o siano andati distrutti od omettano
la registrazione di un atto (cfr., Cass., ord. n. 22192/20).
Tale onere non può tuttavia ritenersi assolto dall’appellante nel caso di specie.
Ed infatti, se è vero che parte appellante ha prodotto un certificato di stato di famiglia
storico di F. F. da cui emergeva l’esistenza di un nucleo familiare composto dal de
cuius e da E. E. nato a [omissis] il [omissis], è parimenti vero che E. E. , pur nato in
tale data e comune, ha prodotto come detto il certificato integrale di stato di famiglia
originario da cui non emerge alcun rapporto di parentela con il de cuius.
In ogni caso, successivamente a tale produzione, non è stato specificamente dedotto
quale eventualmente fosse il rapporto di parentela in ragione del quale E. E. potrebbe
essere ritenuto anche solo un chiamato all’eredità di F. F. ex art. 565 c.c. (rapporto
comunque da dimostrarsi nei termini sopra indicati, come anche avrebbe dovuto
dimostrarsi l’effettiva assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o
tacita dell’eredità).
Da tanto consegue la declaratoria di inammissibilità del gravame nei confronti di F. F.
non essendo stato notificato l’appello nei confronti degli eredi del predetto F. F. ma nei
confronti di un soggetto privo di tale qualità, senza che da ciò consegua
l’inammissibilità dell’intero gravame non ricorrendo, con riguardo all’impugnazione
proposta nei confronti delle altre appellate costituite, un’ipotesi di cause inscindibili.
7.2 Del pari inammissibile risulta il gravame proposto nei confronti delle altre
appellate costituite, B. B., C. C. e D. D.
Al riguardo risulta dirimente evidenziare che con riferimento alla posizione degli eredi
di H. H. l’appellante non ha censurato tutte le rationes decidendi della decisione
impugnata.
Non risulta segnatamente oggetto di specifici motivi di gravame la motivazione con cui
il primo giudice ha affermato che, in ogni caso, sarebbe maturata la prescrizione in
relazione alla pretesa risarcitoria nei confronti delle eredi di H. H. in ragione
dell’accertata nullità della notifica della citazione eseguita nei confronti di costui nel
corso del primo giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo e dell’assenza di
ulteriori validi atti interruttivi anteriormente alla maturazione della prescrizione.
Ebbene in assenza di puntuali doglianze sul punto (vuoi con riguardo all’individuazione
degli atti interruttivi vuoi con riguardo all’eventuale rilevanza della formulazione di una
richiesta di condanna in solido) tale motivazione risulta di per sé sufficiente a
giustificare la decisione adottata nei confronti delle eredi di H. H..
Dalla mancata specifica impugnazione di tale motivazione discende quindi, in accordo
con la giurisprudenza di legittimità, l’inammissibilità del gravame nei confronti delle
suindicate appellate (cfr., Cass., sent. n. 13880/20, Cass., sent. n. 18641/17).
7.3 Con riguardo infine all’appello proposto nei confronti di G. G. lo stesso deve essere
rigettato, potendosi confermare la sentenza appellata seppur con diversa motivazione
in relazione alla questione, devoluta in sede di gravame e dibattuta nel corso del
primo grado, dell’estinzione del primo giudizio coltivato dall’odierna appellante (cfr.,
Cass., sent. n. 4889/16).
Giova in particolare premettere che non viene in questa sede contestata la decisione
del primo giudice nella parte in cui, ritenuto estinto il primo giudizio originariamente
incardinato dall’odierna appellante dinanzi al Giudice di Pace di Tagliacozzo, ha
ritenuto maturata la prescrizione della pretesa risarcitoria nei confronti di F. F. e G. G.
(non potendosi evidentemente produrre l’effetto sospensivo della prescrizione ove si
abbia riguardo al solo secondo atto di citazione del [omissis]).
Di contro è oggetto di contestazione la possibilità di ritenere effettivamente estinto
tale primo giudizio risarcitorio in considerazione della mancata tempestiva
riassunzione nel termine di legge a seguito della declaratoria di nullità della sentenza
n. 88/13, per avere il primo giudice erroneamente ritenuto necessaria allo scopo
anche l’iscrizione a ruolo a seguito della notifica del primo atto di citazione in
riassunzione nel [omissis].
Ed infatti, pur potendosi accedere alla ricostruzione di parte appellante in ordine agli
effetti derivanti dalla mancata iscrizione a ruolo del primo atto di riassunzione
notificato nel [omissis] (cfr., Cass., sent. n. 1950/16), deve rilevarsi:
i) che dalla documentazione prodotta non emerge che l’iscrizione a ruolo del giudizio
conclusosi con la sentenza in questa sede appellata sia avvenuta nel termine di cui
all’art. 307 comma primo c.p.c. avuto riguardo, quanto alla relativa decorrenza, ai
termini di legge in relazione alla data di prima comparizione indicata nella citazione
del [omissis];
ii) che in ogni caso non emerge neanche una piena coincidenza delle conclusioni
formulate nei due atti di citazione notificati nel marzo e nel [omissis] (quanto alla
conferma o non della sentenza n. 88/13 ed all’indicazione dei soggetti di cui viene
chiesta la condanna), atti connotati peraltro, come sopra indicato, anche dalle diverse
intestazioni riportate in epigrafe ed anche da diverse indicazioni circa l’espressa
volontà di riattivare l’originario giudizio.
Non può dunque ritenersi che l’appellante abbia dimostrato la tempestività della
riassunzione e può conseguentemente confermarsi la decisione del primo giudice in
ordine alla ritenuta estinzione del primo giudizio risarcitorio coltivato.
Le argomentazioni che precedono giustificano dunque il rigetto dell’appello, rendendo
superflua un’attenta disamina sia del profilo relativo alla scindibilità anche delle cause
originariamente proposte nei confronti di G. G. e di F. F. (evocati in giudizio quali
titolare dell’impresa che aveva eseguito le attività contestate e quale collaboratore di
tale impresa) sia dell’idoneità del materiale istruttorio acquisito a fondare la
responsabilità a titolo risarcitorio dei singoli appellati e, segnatamente, di G. G..
8. Quanto alla regolamentazione delle spese del presente grado si ritiene che tali
spese: i) debbano essere poste a carico dell’appellante in ragione della soccombenza
nei confronti delle appellate B. B., C. C. e D. D. ; ii) possano essere compensate nella
misura di ½ e seguano invece la soccombenza nella restante misura di ½ nei confronti
di E. E. , tenuto conto della significativa peculiarità della controversia ed avuto in
particolare riguardo alle risultanze dei certificati da ambo le parti prodotti.
Tali spese sono liquidate d’ufficio come in dispositivo, secondo i parametri minimi del
relativo scaglione tariffario (€ 1.101,00/€ 5.200,00) in ragione della ridotta
complessità della controversia e, quanto a E. E., con distrazione in favore del
procuratore dichiaratosi antistatario.
Deve infine darsi atto che, avuto riguardo all’epoca dell’introduzione del presente
giudizio d’appello, ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo da
parte dell’appellante a titolo di contributo unificato dovuto per l’impugnazione ai sensi
all’art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/02 (cfr., in caso di appellante ammesso
al patrocinio a spese dello Stato, Cass., ord. n. 8982/24, con cui è stato chiarito come
nel caso di rigetto, inammissibilità ovvero improcedibilità del gravame il giudice
attesta l’obbligo di versare tale importo da parte dell’appellante, ancorché ammesso in
via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, rilevando a tal fine
soltanto l’elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il
presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella
loro specifica esistenza e permanenza, a cura della Cancelleria al momento
dell’eventuale successiva attività di recupero del contributo).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1597 del
ruolo generale per gli affari contenziosi per l’anno 2021 così provvede:
DICHIARA inammissibile l’appello proposto da A. A. nei confronti di F. F. […], nonché
nei confronti di B. B. , C. C. e D. D. (nelle qualità in epigrafe indicate);
RIGETTA l’appello proposto da A. A. nei confronti di G. G ;
COMPENSA le spese di lite del presente grado tra A. A. e E. E. nella misura di ½;
CONDANNA A. A. al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di E. E.
nella restante misura di 1/2, che liquida in complessivi € 639,00, oltre spese generali,
I.V.A. e cassa come per legge, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi
antistatario;
CONDANNA A. A. al pagamento delle spese di lite del presente grado in favore di B.
B., C. C. e D. D., che liquida in complessivi € 1.278,00, oltre spese generali, I.V.A. e
cassa come per legge;
DA’ atto delle condizioni di cui all’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. 115/02 nei
riguardi dell’appellante A. A..