Addebito della separazione e assolvimento dell’onere probatorio

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 22 settembre 2022, n. 27771;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6001/2020 proposto da:
L.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via …, presso lo studio dell’avvocato R.A., che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato S.A., giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.E., elettivamente domiciliata in Roma, Via …, presso lo studio dell’avvocato P.M., che la
rappresenta e difende unitamente agli avvocati P.F., P. C., giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2955/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO pubblicata il 04/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2022 dal cons. MELONI
MARINA.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 11 gennaio 2018, ha pronunciato la separazione giudiziale
tra L.L. e B.E., accogliendo la domanda di addebito avanzata da quest’ultima per violazione del
dovere di fedeltà del marito. Ha previsto l’affidamento condiviso, con esercizio disgiunto della
responsabilità genitoriale, delle figlie minori e assegnato la casa familiare alla madre collocataria.
Inoltre, si è disposto a carico dell’Avv. L. un assegno a titolo di mantenimento della moglie
disoccupata di Euro 2.000,00 mensili e un assegno in favore delle figlie di Euro 2.000,00, oltre al
100% delle spese straordinarie delle stesse.
Successivamente, con sentenza del 19 gennaio 2019, la Corte di Appello di Milano ha respinto
entrambi gli appelli (principale e incidentale) e confermato in toto la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione L.L., affidandosi a otto motivi contenenti
plurime censure. B.E. si è costituita con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697
c.c., e art. 151 c.c., comma 2, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto i giudici di merito
hanno erroneamente disposto l’addebito della separazione al medesimo pur in assenza di prova del
nesso causale tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con la seconda censura si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., per aver
erroneamente assunto che fosse onere del ricorrente fornire la prova dell’insussistenza del nesso
causale tra violazione dei doveri coniugali e intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.,
in quanto la sentenza impugnata non ha indicato il procedimento logico in forza del quale è possibile
retrodatare l’inizio della relazione extraconiugale ad un momento antecedente a quello in cui il
ricorrente ha comunicato la propria volontà di separarsi.
Con la quarta censura si lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., artt. 115 e 116
c.p.c., perchè la Corte territoriale ha erroneamente accertato l’esistenza della relazione extraconiugale
del ricorrente in base alle sole dichiarazioni della moglie, senza indicare le ragioni a fondamento del
proprio convincimento.
Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 151 c.c., in quanto i giudici di
merito hanno erroneamente ritenuto accertati fatti neppure desunti dalla resistente, in violazione del
principio dispositivo.
Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta mancanza assoluta di motivazione in riferimento all’art. 360
c.p.c., n. 5) perchè la sentenza impugnata ha omesso di esaminare il calcolo dei redditi del ricorrente
in riferimento alla determinazione degli assegni di mantenimento disposti in favore della moglie e
delle figlie.
Con la settima censurai si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, n. 4), perchè, in violazione
dell’art. 132 c.p.c., l’assenza di argomentazioni idonee a far conoscere il ragionamento dei giudici di
merito rende la motivazione, benchè graficamente esistente, solo apparente.
Infine, con l’ottavo motivo, si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 337 bis c.c.,
in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3), in quanto i giudici di merito hanno determinato l’ammontare
dei contributi di mantenimento per la moglie e per le figlie basandosi sui redditi lordi e non netti
dell’obbligato.
I primi cinque motivi di ricorso sono fondati.
In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l’addebito l’onere di provare sia la contrarietà
del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l’efficacia causale di questi
comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza (Cass. 16991/2020). E, in
particolare, grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza dell’obbligo di fedeltà, l’addebito della
separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel
rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia
dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell’infedeltà nella determinazione
dell’intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire
l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata infedeltà (Cass. 3923/2018; Cass. 2059/2012). Nel
caso concreto, la Corte d’appello, nello statuire che il L. non sarebbe riuscito a provare le “pluriformi
alternative in un lunghissimo tempo della crisi irreversibile della coppia” (p. 13), alternative – si
intende – alla relazione extraconiugale, finisce col porre a carico del medesimo – in violazione dell’art.
2697 c.c., – l’onere di provare la causa della rottura della crisi coniugale, in contrasto con i principi
suesposti. La Corte perviene, peraltro, del tutto incongruamente alla conclusione che, “attesa la
contestualità tra la relazione instaurata da L. con la nuova persona e la separazione da lui annunciata
alla moglie”, la separazione sia al medesimo addebitabile. Per converso, la parte onerata dell’onere
della prova non aveva affatto comprovato che la relazione extraconiugale risalisse ad epoca più
risalente o, almeno, coeva alla dichiarata intenzione del L. di separarsi, avvenuta il 30 marzo 2014.
L’unico episodio comprovato dalla B., invero, a mezzo di relazione investigativa, è stato un incontro
del marito con una donna, avvenuto il 30 maggio 2014, ossia dopo la data suindicata. Il che avrebbe
dovuto indurre la Corte a ritenere che, al di là della apparente vita comune che la coppia svolgeva, la
crisi era molto più risalente, e non certo dovuta alla relazione extraconiugale del marito, che ne è stata
una conseguenza. Tanto più che – come la stessa Corte territoriale rileva – la assenza di rapporti
sessuali tra i coniugi, da tempo, non era stata contestata dalla moglie (p. 10).
Il sesto e settimo motivo di ricorso (mancanza assoluta di motivazione sui redditi) sono infondati. Dal
riepilogo finale operato dalla Corte d’appello (p. 36, si evince che gli importi dovuti dal L. per moglie
e figlie sono stati commisurati al “reddito imponibile” al 2017 per l’attività professionale, ammontanti
ad Euro 47.454,00, ad altre voci di reddito, nonchè “alle somme che sia nel 2016 che nel 2017 L. ha
cominciato a trarre dalle cariche ricoperte nelle varie società”. Ebbene, queste somme – ammontanti
ad Euro 59.195,64, per il 2016 e ad Euro 90.443,66 per il 2017 – costituiscono voci di reddito diverse
dal reddito tratto per l’attività professionale.
L’ottavo motivo di ricorso è, invece, fondato. Il riferimento al reddito imponibile, ossia quello
soggetto a tassazione, prima che questa venga operata, ossia al reddito lordo, è – invero – errato. In
materia di separazione personale dei coniugi, la valutazione delle capacità economiche del coniuge
obbligato, ai fini del riconoscimento e della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore
dell’altro coniuge, deve essere operata sul reddito netto e non già su quello lordo, poichè, in costanza
di matrimonio, la famiglia fa affidamento sul reddito netto, e ad esso rapporta ogni possibilità di spesa
(Cass. 9719/2010; Cass. 13954/2018).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto in relazione ai primi cinque motivi di ricorso nonchè
all’ottavo motivo di ricorso, rigettato il sesto e settimo motivo, cassato il provvedimento impugnato
con rinvio al Tribunale di Milano.
P.Q.M.
Accoglie i primi cinque motivi di ricorso nonchè l’ottavo motivo di ricorso, rigetta il sesto e settimo
motivo, cassa il provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Milano in diversa composizione
perchè provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di
informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione
elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati
nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione,
il 11 marzo 2022.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2022