È riconosciuta la pensione di reversibilità anche se la sentenza che stabilisce l’assegno di divorzio giunge dopo la morte dell’ex marito e non è ancora passata in giudicato

Cass. civ. Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24041
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10157/2016 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Achille Papa n. 21, presso lo studia dell’avvocato Tagliente Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Broccia Carla, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell’avvocato Carcavallo Lidia, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Caliulo Luigi, Patteri Antonella e Preden Sergio, giusta procura in calce al ricorso notificato;
– resistente –
contro
N.P., elettivamente domiciliata in Roma, V. Bassano del Grappa n. 24, presso lo studio dell’avvocato Casucci Paolo, rappresentata e difesa dall’avvocato Anglani Giuseppe, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
B.S., elettivamente domiciliata in Roma, Via Achille Papa n. 21, presso lo studio dell’avvocato Tagliente Marco, rappresentata e difesa dall’avvocato Broccia Carla, giusta procura in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 52/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 18/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso principale, in subordine rigetto, con assorbimento del ricorso incidentale;
udito, per il ricorrente principale, l’Avvocato Tagliente Marco, con delega, che si è riportato;
udito, per il resistente, l’Avvocato Carcavallo Lidia, che si è riportato;
udito, per il controricorrente incidentale, l’Avvocato Anglani Giuseppe, che si è riportato.
Svolgimento del processo
Con sentenza del 19 ottobre 2015 la Corte d’appello di Lecce ha parzialmente accolto il gravame proposto da B.S. – ex coniuge divorziato di D.M., deceduto il (OMISSIS) -nei confronti di N.P., vedova del predetto, e dell’INPS, avverso la pronuncia del Tribunale di Brindisi che aveva respinto le domande della B. volte a conseguire la determinazione della quota di pensione di reversibilità e del trattamento di fine rapporto.
Quanto ai fatti peculiari ed incontestati della vicenda, desumibili dalla decisione impugnata e dagli atti, giova ricordare che il matrimonio tra la B. ed i D. era stato celebrato il (OMISSIS); che la separazione personale era stata pronunciata dal Tribunale di Bari con sentenza depositata il 23/3/2001 con previsione di un assegno di mantenimento mensile a favore della B. di Lire 1.500.00; che, introdotto il giudizio divorzile, con ordinanza presidenziale del 30/4/2005 l’assegno era stato determinato in Euro 1.250,00; che la pronuncia sullo status divorzile era intervenuta il 20/8/2009 ad opera del Tribunale di Bari (v. ricorso princ., fol. 11); che il matrimonio tra la N. ed il D. era stato celebrato il (OMISSIS); che il D. era de seduto il (OMISSIS); che il diritto della B. a percepire l’assegno di divorzio, pur essendo stato introdotto il giudizio per il riconoscimento di detto assegno quando il D. era ancora in vita, era stato riconosciuto dal Tribunale nella misura di Euro 900,00 mensili con sentenza depositata il 13/6/2013 che aveva stabilito la decorrenza del predetto diritto “dal di del deposito della presente sentenza (come trascritto a fol.3 della sentenza impugnata).
Per quanto interessa il presente giudizio, la Corte d’appello, ha esaminato la questione “se il provvedimento che riconosce la titolarità dell’assegno divorzile debba essere precedente alla morte del coniuge o se, invece, è sufficiente che sussista al momento in cui il coniuge divorziato proponga domanda di attribuzione di una quota della pensione di reversibilità” (fol.4 della sent. imp.) ed ha concluso per il riconoscimento dell’attribuzione nella misura del 35% del totale a favore della B., attribuendo il residuo alla N., in qualità di coniuge superstite.
A sostegno della decisione la Corte territoriale ha osservato che il fondamento dell’attribuzione al coniuge divorziato della pensione di reversibilità (o di una quota) trova fondamento nell’intento del legislatore di assicurare all’ex coniuge la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare (Corte Cost. n. 419 del 1999) e che il requisito della previa attribuzione del diritto all’assegno divorzile si spiega con il fatto che la pensione di reversibilità prende luogo di detto assegno quando il coniuge obbligato decede. Così individuata la ratio dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9, la Corte ha ritenuto che “non può avere alcuna rilevanza la circostanza che l’accertamento che uno dei coniugi “non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; a norma del comma 6 dell’art. 9) intervenga per motivi meramente accidentali, dopo il decesso. Ciò che è importante è che questo accertamento vi sia” (fol. 6 della sent. imp.).
Su tale premessa Corte ha valorizzato la circostanza che la B. al momento della proposizione del presente giudizio era già titolare dell’assegno divorzile in forza della sentenza del Tribunale di Brindisi pronunciata il 13/6/2013 e che il decesso del D. intervenuto anteriormente il (OMISSIS) non ostava all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità perché “il riconoscimento giudiziale dell’assegno di mantenimento si pone come presupposto della prosecuzione del sostegno economico a favore del coniuge debole” (fol. 7 della sent. imp.).
La Corte territoriale ha evidenziato che il primo giudice, nell’optare per la soluzione negativa, aveva richiamato alcune pronunce di legittmità (Cass. n. 21002/2008; Cass. 12149/2007; Cass. n. 5422/2006) che ha ritenuto non calzanti: la prima, ove è affermato il principio secondo il quale l’attribuzione della pensione di reversibilità, come del trattamento di fine rapporto, “… non presuppone la mera degenza in astratto di un assegno di divorzio e neppure la percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse tra le parti, ma presuppone che l’assegno sia stato liquidato dal giudice nel giudizio di divorzio ai sensi dell’art. 5 citato ovvero successivamente quando si verifichino le condizioni per la sua attribuzione ai sensi dell’art. 9 citato.” (Cass. n. 21002 del 01/08/2008), perché inerente al non pertinente tema della necessaria titolarità di un assegno divorzile riconosciuto in via giudiziale e non di un assegno frutto di un accordo convenzionale; la seconda, ove è affermato il principio che l’attribuzione della pensione di reversibilità presuppone, anche ai sensi dellaL. 28 dicembre 2005,art. 5 (norma interpretativa dell’art. 9 cit.) “… che il richiedente al momento della morte dell’ex coniuge sia titolare di assegno di divorzio giudizialmente riconosciuto ai sensi dell’art. 5 della legge predetta, non essendo sufficiente che egli versi nelle condizioni per ottenerlo e neppure che in via di fatto o anche per effetto di private convenzioni intercorse tra le parti abbia ricevuto regolari erogazioni economiche dal “de cuius” quando questi era in vita” (Cass. n. 5422 del 13/03/2006; conf. Cass. n. 12149 del 24/05/2007), perché relativo a fattispecie in cui la quota della pensione di reversibilità era stata reclamata da un soggetto che non era titolare dell’assegno divorzile.
Quindi la Corte territoriale ha affermato che costituisce un “mero obiter dictum” l’affermazione, che si rinviene in numerose pronunce di legittimità, secondo la quale il riconoscimento del diritto all’attribuzione della pensione di reversibilità presuppone “… che il richiedente, al momento della morte dell’ex coniuge, risulti titolare di assegno divorzile” (tra cui le già ricordate, Cass. n. 5422 del 13/03/2006; conf. Cass. n. 12149 del 24/05/2007), perché “l’art. 9 cit. si limita a prescrivere che l’ex coniuge sia titolare di un assegno di mantenimento senza specificare il rapporto temporale tra il riconoscimento giudiziale e il decesso come presupposto per la erogazione della pensione di reversibilità” (fol. 5/6 della sent. imp.).
Ancora, ha rimarcato la peculiarità della vicenda in esame rispetto ai precedenti di legittimità esaminati ed ha ricordato un altro precedente in cui era stato richiesta “la titolarità effettiva” o “in concreto” e non invece “in astratto” dell’assegno divorzile (Cass. n. 15242 del 27/11/2000); ha sottolineato, inoltre che in maniera esplicita era stato escluso che potesse essere equiparato all’assegno corrisposto periodicamente, l’assegno divorzile corrisposto in un’unica soluzione (Cass. n. 104.58 del 18/7/2002; sul punto si riscontra la recente Sez. U. n. 22434 del 24/09/2018) o il trasferimento di una licenza commerciale (Cass. n. 16560 del 5/8/2005).
La Corte di appello, nel complesso, ha ritenuto questi precedenti non decisivi ed ha affermato che “il fatto che quest’ultimo ( D.) fosse deceduto il (OMISSIS) non osta all’attribuzione di una quota della pensione di reversibilità, perché (per quanto su esposto) il riconoscimento giudiziale della titolarità di un assegno di mantenimento si pone come presupposto della prosecuzione del sostegno economico a favore del coniuge debole” (fol. 7).
B. ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo; N. a la replicato con controricorso, con ricorso incidentale con un mezzo e, ancora, con ricorso incidentale condizionato con un mezzo. B. ha replicato con controricorso.
La presente controversia concerne esclusivamente l’attribuzione della quota della pensione di reversibilità e perviene all’odierna udienza a seguito di rinvio a nuovo ruolo disposto dalla Sezione Sesta – Prima con ordinanza interlocutoria in data 24 novembre 2017.
Motivi della decisione
1. Con l’unico motivo del ricorso principale B. denuncia la violazione e falsa applicazione dellaL. 1 dicembre 1970, n. 898,art.9, comma 3, (legge civ.), nonchédell’art. 2697 c.c.edell’art. 115 c.p.c., comma 1; denuncia altresì l’omesso, insufficiente E contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
La ricorrente si duole della quantificazione della quota della pensione di reversibilità attribuitale segnatamente lamentano che il criterio legale della durata del matrimonio non era stato adeguatamente valorizzato, da lato riconoscendo la sussistenza di una convivenza prematrimoniale della coniuge superstite del de cuius senza riscontri probatori, dall’altro non motivando in maniera esaustiva sul perché al criterio legale fosse stato riservato un ruolo marginale.
2. Con l’unico motivo del ricorso incidentale proposto in via principale N. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 2 e 3 della legge div..
La ricorrente incidentale si duole che sia stato riconosciuto il diritto di B. alla pensione di reversibilità nonostante questa alla data del decesso di D. ((OMISSIS)) – non fosse ancora titolare dell’assegno divorzile perché giudizialmente riconosciutole solo con la sentenza del Tribunale di Bari in data 13/6/2013. Rimarca, all’uopo, che il Tribunale aveva fissano la decorrenza di tale assegno a far data dal deposito della medesima decisione, avendo cura di precisare che per la fase pregressa, intercorrente tra la data di introduzione del giudizio divorzile e fino alla pronuncia non vi era stata alcuna esplicita richiesta di determinazione dell’assegno di mantenimento per il periodo pregresso.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato N. denuncia a violazionedell’art. 115 c.p.c., comma 1. Nel lamentare la ripartizione pro quota della pensione di reversibilità, sostiene di avere dedotto e documentato la convivenza ultraventennale con il de cuius dolendosi del contrario assunto della Corte di appello circa l’assolvimento dell’onere probatorio – a suo dire – conseguenza dell’omesso esame dei documenti versati in atti e delle prove articolate e di avere richiesto il riconoscimento in proprio favore di una quota pari all’80%.
4.1. Per ragioni logiche e sistematiche, appare opportuno esaminare con priorità il ricorso incidentale non condizionato che va respinto perché infondato.
4.2. Come si evince dalla sentenza impugnata, nel caso di specie: l’assegno divorzile era stata chiesto da B. sin dall’introduzione del giudizio e, in sede presidenziale era stato fissato un assegno di mantenimento; la sentenza non definitiva di divorzio era stata pronunciata sin dal 20/8/2009 – e cioè ben prima del decesso di D. -, ed il giudizio era proseguito per le determinazioni economiche.
Orbene l’assunto della ricorrente, secondo il quale B., alla data del decesso d D. non era titolare dell’assegno divorzile, di guisa che non ricorreva il presuppostoL. n. 898 del 1970, ex art. 9, non trova riscontro in quanto accertato dalla Corte di appello e non può essere condiviso.
4.3. Nella presente controversia, che investe la pensione di reversibilità e nella quale viene direttamente in questione solo la posizione del nuovo canone in quanto tale e non quale successore del defunto, assume rilievo il riconoscimento in concreto e non in astratto del diritto all’assegno per effetto di una pronuncia giurisdizionale, che, nel caso di specie, è intervenuta. Essa non costituirà titolo attivabile nei confronti di colui che era stato indicato come destinatario, ma vale a consolidare il presupposto della prestazione previdenziale, che, secondo la nostra giurisprudenza, neppure deve essere assistito dall’autorità del giudicato (Cass. n. 4107 del 20/02/2018).
La sentenza impugnata ha dato corretta applicazione alle norme invocate ed appare immune da vizi.
5. Ritornando al ricorso principale, il cui esame era stato posposto, l’unico motivo va respinto perché la Corte ha illustrato adeguatamente i criteri utilizzati per la determinazione della quota, sia puntualizzando la valorizzazione che ne ha compiuto mediante un accertamento di merito in cui ha dato conto dei rispettivi redditi, delle condizioni di vita e della durata dei rapporti e la doglianza ne sollecita inopinatamente il riesame nel merito.
6. Il ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale resta assorbito.
7. Le spese del giudizio di legittimità si compensano in ragione della reciproca soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo per entrambe le ricorrenti principale ed incidentale.
P.Q.M.
– Rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato;
– Compensa le spese di giudizio;
– Dà atto, ai sensi, delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, somma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 11 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2019

È configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia anche in assenza di materiale convivenza purché fra l’imputato e la persona offesa sia stata instaurata una relazione tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale

Cass. pen. Sez. VI, 11 settembre 2019, n. 37628
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
C.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/12/2018 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. COSTANZO Angelo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DE MASELLIS Mariella, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
L’avvocato BRIANNI FILIPPO, del foro di MESSINA difensore di fiducia di C.C., deposita nomina, si riporta ai motivi di ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 3328/2018 la Corte d’Appello di Messina ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Messina il 21/06/2017 a C.C., condannato per i reati a lui ascritti exart. 572 c.p., comma 1, (capo A assorbito nello stesso il capo B), exart. 61 c.p., n. 2,art. 81 c.p.eart. 614 c.p., comma 4, (capo C,), exart. 582 c.p.(capo E, fatto del (OMISSIS)), exart. 582 c.p.(capo F, fatto del (OMISSIS)), exartt. 81 e 581 c.p.eart. 612 c.p., comma 1 (capo G), tutti in danno di B.O., madre del figlio comune C.A., riuniti exart. 81 c.p., comma 2.
2. Nel ricorso presentato dal difensore del C. si chiede l’annullamento della sentenza.
2.1. Con il primo motivo si deducono inosservanza e erronea applicazione degli artt. 572 e 612 bis c.p. nel ritenere sussistente un rapporto di tipo familiare (mentre il Giudice per le indagini preliminari aveva qualificato ex art. 612 bis c.p. i fatti contestati nei capi A e B) anche sulla base dell’avvenuto concepimento del figlio, ma trascurando che C. e B. non sono mai stati conviventi e che i fatti sono avvenuti dopo la nascita del loro figlio, quando i due conducevano vite autonome, collegate solo dalla gestione del figlio, e che tutti i dati acquisiti (la dichiarazione della persona offesa, di un altro suo figlio nato da un’altra unione della B.) escludono l’esistenza di una relazione affettiva al momento dei fatti che, pertanto, dovrebbero qualificarsi exart. 612-bis c.p..
2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce inosservanzadell’art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, mancando riscontri esterni che confermino e una valutazione circa la sua credibilità soggettiva e l’attendibilità del suo racconto considerata anche la conflittualità dei rapporti con l’imputato. Si evidenzia che la Bohomaz non risulta avere mai modificato il proprio sistema di vita, il che esclude che temesse C., né suo figlio ha mai riferito di aggressioni fisiche da parte dell’imputato.
Inoltre, si rileva che il reato di violazione di domicilio (capo C) viene ravvisato sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa e senza risolvere la questione relativa alla compatibilità, fra i reati di maltrattamenti e la violazione di domicilio dovendosi presupporre un domicilio comune.
Con riferimento ai capi E, F e G, si osserva che non è chiaro come la Corte ritenga le dichiarazioni di F.M. idonee a fornire un “pieno riscontro” alle accuse della persona offesa considerato che la teste ha escluso di avere assistito all’aggressione e di avere notato solo un arrossamento (inidoneo a configurare una lesione), mentre, se sussistessero solo percosse, la condotta andrebbe assorbita nel reato di maltrattamenti.
Con riferimento alle percosse e alle minacce (capo G), si deduce mancanza di motivazione circa l’ipotesi aggravata exart. 612 c.p., comma 2, per cui ricorrerebbe solo una minaccia semplice per la procedibilità del quale manca la querela, mentre, comunque, la condotta descritta nel capo G non costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione degliartt. 88, 99 e 90 c.p.nel rigettare la richiesta di rinnovazione del dibattimento per valutare se lo stato di “psicolabilità strutturato” del ricorrente costituisca vizio totale o parziale di mente.
2.4. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce erronea applicazionedell’art. 133 c.p.e art. 62 bis cod. nella determinazione della pena e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche, non valorizzando il percorso terapeutico intrapreso e l’incensuratezza dell’imputato, così da ricondurre l’entità della sanzione a misura compatibile con la sospensione condizionale della pena.

Motivi della decisione

1. Conviene trattare, anzitutto, il secondo (composito) motivo di ricorso che risulta parzialmente fondato nei termini che seguono.
1.1. Va ribadito che le dichiarazioni della persona offesa – alle quali non si applicano le regole dettatedall’art. 192 c.p.p., comma 3, – possono essere fondamento dell’affermazione della responsabilità penale, previa verifica, più rigorosa rispetto a quella cui vanno sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto (ex multis: Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104; Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep. 2015, Rv. 261730).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha rilevato che le dichiarazioni della persona offesa, rese sia nelle querele sia in sede di sommarie informazioni, acquisite con il consenso delle parti, e in dibattimento sono “logiche, coerenti, circostanziate e dettagliate”, oltretutto anche confermate dalla dichiarazione di altri testi escussi e dalla documentazione medica in atti.
Invece, il ricorso non si confronta con la parte della sentenza che afferma che, a prescindere dalle dichiarazioni della persona offesa, i fatti “trovano conferma nella documentazione medica in atti” (p. 8). Pertanto, risulta, già sotto questo profilo, aspecifico, mentre, per altro verso, entra inammissibilmente nel merito delle convergenti valutazioni discrezionali del Tribunale e della Corte di appello senza evidenziarne manifeste illogicità.
1.2. Il motivo di ricorso risulta infondato anche nel contestare la sussistenza del reato di cui al capo C. La Corte indica quattro episodi sulla base delle dichiarazioni della persona offesa: tre (del (OMISSIS)) in relazione alle quali il ricorso semplicemente adduce che ” C. era andato dalla B. esclusivamente per vedere il figlio A.” e un quarto (del (OMISSIS)) relativamente al quale il ricorso non si confronta con le argomentazioni svolte dalla Corte di appello che ha considerato come sia stato lo stesso C. a preannunciare la sua condotta, chiamando la B. e minacciandola che, se non fosse tornata, avrebbe fatto a pezzi la casa. Né, per altro verso, la Corte aveva motivo di rispondere alle deduzioni circa la incompatibilità fra la convivenza e la violazione di domicilio perché la sentenza non afferma che vi fosse convivenza fra l’imputato e la persona offesa.
1.3. Invece, il motivo di ricorso risulta fondato nella parte in cui deduce che la condotta (una spinta) descritta nel capo G non costituisce percossa perché inidonea a produrre dolore fisico, infatti la spinta costituisce percossa solo se provoca al soggetto passivo una sensazione fisica di dolore che, dalla ricostruzione del fatto offerta dalla sentenza (p. 9) non risulta esservi stata (Sez. 5, n. 33361 del 2506/2008, non mass.), come pure non emerge quella violenta manomissione dell’altrui persona fisica che è richiesta affinché una spinta integri il reato exart. 581 c.p.(Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Rv. 261451 Sez. 5, n. 11638, Rv. 252953; Sez. 5, n. 51085 del 13/06/2014, Rv. 261451).
Ne deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cui al capo G perché il fatto non sussiste.
1.4. Il motivo di ricorso risulta fondato con riferimento ai reati di lesioni descritti nei capi E e F. La motivazione della sentenza impugnata risulta ellittica sul punto, genericamente assumendo che le lesioni risultano dalle dichiarazioni della persona offesa e trovano conferma nella documentazione medica in atti (p. 8) e, dopo avere rilevato che trattasi di lesioni lievi, mentre correttamente esclude che queste possano qualificarsi come percosse (condizione che comporterebbe l’assorbimento sotto il reato di maltrattamenti) non motiva circa la presenza dell’intento di ledere l’integrità fisica della persona offesa, come è, invece, necessario per escludere l’assorbimento sotto il reato di maltrattamenti (Sez. 5, n. 42599 del 18/07/2018, Rv. 274010; Sez. 3, n. 50208 del 29/04/2015, Rv. 267283). Pertanto, la sentenza impugnata va annullata relativamente ai reati di lesioni personali sub E) e F), con rinvio per nuovo giudizio che sopperisca alle carenze evidenziate.
Invece, il reato di atti persecutori di cui al capo B, nel rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall’art. 612 bis c.p., comma 1, è assorbito in quello di maltrattamenti di cui al capo A (Sez. 5, n. 41665 del 04/05/2016, Rv. 268464; Sez. 6, n. 7369 del 13/11/2012, dep. 2013, Rv. 254026), non giustificandosi, allo stato, l’autonoma imputazione delineata nel capo B. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il reato di maltrattamenti presuppone una relazione (tra agente e vittima) che richiede un rapporto stabile di affidamento e solidarietà, per cui le aggressioni che il soggetto attivo compie – sul fisico e sulla psiche del soggetto passivo – ledono la dignità della persona infrangendo un rapporto che dovrebbe essere ispirato a fiducia e condivisione.
In particolare, l’esistenza di una prole comune produce un sistema di obblighi e doveri che i genitori devono rispettare anche se non conviventi: l’obbligo di mantenimento, di educazione, di istruzione e in generale di assistenza morale e materiale verso i figli, ai quali i genitori sono tenuti a rapportarsi e per l’interesse dei quali devono cooperare nel reciproco rispetto.
La continuità dei contatti necessariamente connessa a questa situazione determina un ambito nel quale condotte lesive della dignità personale possono integrare il reato di maltrattamenti.
Nel confermare la sentenza di primo grado, la Corte di appello ha affermato il principio secondo cui la convivenza non è un presupposto indispensabile per configurare il reato di maltrattamenti, ritenendo sufficiente al riguardo un vincolo di solidarietà atto a generare un rapporto dotato di una certa stabilità con doveri di reciproca assistenza, connesso a una “stabile relazione discendente dal rapporto di filiazione” (p. 7).
La condivisibile giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto il reato di maltrattamenti anche in relazione a situazioni di non convivenza, ma in quanto succedute a precedente convivenza e, quindi, non nel senso di assenza di convivenza ma di cessata convivenza.
Ha affermato che il reato di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto di stabile convivenza, come tale suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, senza che sia richiesto che tale convivenza abbia una certa durata, quanto – piuttosto – che sia stata istituita in una prospettiva di stabilità, quale che sia stato poi in concreto l’esito di tale comune decisione (Sez. 6, n. 20647 del 29/01/2008, Rv. 239726; Sez. 3, n. 44262 dell’8/11/2005, Rv. 232904; Sez. 6, n. 21329 del 24/01/2007, Rv. 236757; Sez. 3, n. 44262 del 08/11/2005, Rv. 232904). In particolare, ha ritenuto che pur mancando vincoli nascenti dal coniugio, il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile nei confronti di persona non più convivente more uxorio con l’agente purché questi conservi con la vittima una stabilità di rapporti dipendente dai doveri connessi alla filiazione (Sez. 6, n. 25498 del 20/04/2017, Rv. 270673). Sez. 6, n. 33882 del 08/07/2014, Rv. 262078). Anche in presenza di una relazione sentimentale, che abbia comportato un’assidua frequentazione della abitazione della persona offesa tale da far sorgere sentimenti di solidarietà e doveri di assistenza morale e materiale (Sez. 5, n. 24688 del 17/03/2010, Rv. 248312) o di un rapporto familiare di mero fatto in assenza di una stabile convivenza ma con un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà e assistenza si è riconosciuto il reato di maltrattamenti (Sez. 6, n. 22915 del 07/05/2013, Rv. 25562; Sez. 6, n. 23830 del 07/05/2013, Rv. 256607).
In questa linea, deve ritenersi che, l’assenza di una anche solo iniziale materiale convivenza, non escluda che la situazione di condivisa genitorialità derivante dalla filiazione possa produrre le condizioni per l’applicabilitàdell’art. 572 c.p., se la filiazione non è stata un esito occasionale dei rapporti sessuali ma – almeno nella fase iniziale del rapporto – si è instaurata una significativa relazione di carattere sentimentale, tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale autonoma rispetto ai vincoli giuridici derivanti dalla filiazione.
Su queste basi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame degli eventuali elementi che consentano di affermare se prima della nascita del figlio (avvenuta nel 2014, mentre il reato è contestato “dal 2013”)) si era instaurata fra l’imputato e la persona offesa una relazione tale da ingenerare l’aspettativa di un vincolo di solidarietà personale.
3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché il ricorrente non si confronta con le argomentazioni a sostegno della sentenza impugnata secondo cui è infondata la richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, in quanto, già il Giudice in primo grado aveva evidenziato che la documentazione medica prodotta dalla difesa attestare solo uno stato ansioso e agitato dell’imputato, che non vale a escludere la punibilità.
4. Sulla base di quanto precede, perde rilevanza attuale il quarto motivo di ricorso concernente il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di percosse di cui al capo G) perché il fatto non sussiste.
Annulla la sentenza impugnata, relativamente al reato di maltrattamenti, ivi assorbito quello di cui al capo B) della rubrica, ed ai reati di lesioni personali sub E) ed F) e rinvia per nuovo giudizio su tali capi alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2019

Con la maggiore età, la responsabilità genitoriale cessa automaticamente e l’accertamento dell’inosservanza dei doveri posti a capo dei genitori in un procedimento de potestate diviene irrilevante; il raggiungimento della maggiore età determina la cessazione della materia del contendere se avvenuto in pendenza del giudizio di decadenza ovvero l’inefficacia e l’inammissibilità dell’impugnazione se si verifica in pendenza del termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza

Cass. civ. Sez. VI – 1, 16 settembre 2019, n. 23019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8076/2018 R.G. proposto da:
D.M., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianni Taffarello, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
B.V. e PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA;
– intimati –
avverso il decreto n. 296 del 2017 della Corte d’appello di Venezia depositato il 2 agosto 2017.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28 giugno 2019 dal Consigliere Guido Mercolino.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
che D.M. ha proposto ricorso per cassazione, per due motivi, avverso ildecreto del 2 agosto 2017, con cui la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il reclamo da lei interposto avverso il decreto emesso il 26 ottobre 2016 dal Tribunale per i minorenni di Venezia, avente ad oggetto la dichiarazione di decadenza della ricorrente dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore B.F.;
che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Considerato che con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazionedell’art. 100 c.p.c., censurando il decreto impugnato per aver ritenuto che il raggiungimento della maggiore età da parte del figlio comportasse il venir meno dell’interesse alla decisione, senza tener conto degli effetti pregiudizievoli che la dichiarazione di decadenza dalla responsabilità genitoriale produce sotto il profilo non solo della dignità personale del genitore, ma anche della sua autorevolezza nei confronti del figlio;
che, ad avviso della ricorrente, il decreto impugnato ha conferito rilievo esclusivamente all’interesse del minore, ritenuto assorbente rispetto a quello della madre, in tal modo trascurando l’autonomia della sua posizione processuale e la soccombenza nel primo grado di giudizio, rispetto alla quale il reclamo costituiva l’unico strumento per tutelare il suo ruolo di genitore;
che con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 448 – bis c.c., ribadendo che, nell’escludere la sussistenza di un interesse attuale e concreto alla decisione di merito, anche in relazione agli effetti previsti dalla predetta disposizione, il decreto impugnato non ha tenuto conto dell’indispensabilità del reclamo per contrastare la dichiarazione di decadenza, né della sussistenza del predetto interesse alla data della medesima dichiarazione;
che i predetti motivi, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto questioni intimamente correlate, non meritano accoglimento;
che il raggiungimento della maggiore età da parte del minore, determinando automaticamente la cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dall’accertamento dell’inosservanza dei doveri posti a carico dei genitori, comporta infatti, ove sopravvenga nel corso del procedimento per la dichiarazione di decadenza, il venir meno dell’interesse alla decisione di merito, imponendo la pronunzia di cessazione della materia del contendere, cui consegue la caducazione dei provvedimenti eventualmente pronunciati;
che qualora, come nella specie, si verifichi in pendenza del termine per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento dichiarativo della decadenza, l’evento in questione, determinando la cessazione della responsabilità genitoriale per altra causa, preclude il passaggio in giudicato del predetto provvedimento, ne comporta l’inefficacia e rende quindi inammissibile l’impugnazione eventualmente proposta (cfr. in riferimento allo scioglimento del matrimonio, Cass., Sez. I, 19/06/1996, n. 5664; 22/07/1976, n. 2889);
che, come correttamente ritenuto dal decreto impugnato, nessun rilievo può assumere, ai fini della prosecuzione del procedimento, l’interesse del genitore all’accertamento negativo dei fatti allegati a sostegno della domanda, dal momento che, come si evincedall’art. 330 c.p.c., la dichiarazione di decadenza risponde esclusivamente a finalità di tutela dell’interesse del minore nei confronti dei comportamenti pregiudizievoli posti in essere dai genitori investiti della responsabilità genitoriale;
che l’inefficacia del provvedimento impugnato comporta inoltre il venir meno degli effetti chel’art. 463 c.c., n. 3 e l’art. 448 – bis c.c. vi ricollegano ai fini della successione del genitore al figlio premorto e dell’obbligo del figlio di prestare gli alimenti al genitore in stato di bisogno, escludendo pertanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di merito, non già la mera attualità e concretezza, ma la stessa configurabilità dell’interesse all’accertamento della causa di cessazione della responsabilità genitoriale, indipendentemente dalla subordinazione dei predetti effetti al verificarsi di ulteriori eventi;
che il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degl’intimati;
che, trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1- quater, inserito dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228,art.1, comma 17.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003,art.52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

Anche nella separazione, la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi

Cass. civ. Sez. VI – 1, 15 ottobre 2019, n. 26084
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A.A.I., elettivamente domiciliato in Roma, via F. Corridoni 4, presso il procuratore e domiciliatario avv. Ermanno Prastaro, con la difesa dell’avv. Massimo Affatati, per procura in calce al ricorso e con richiesta di ricevere le comunicazioni relative al ricorso presso il fax 06/3207160 e la p.e.c. ermannopastraro.ordineavvocatiroma.org ovvero presso la p.e.c. massimoaffatati.ordineavvocatipadova.it e il 049/8763266;
– ricorrente –
nei confronti di:
F.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1431/2017 della Corte di appello di Venezia emessa il 24 aprile 2017 e depositata il 7 luglio 2017 R.G. n. 508/2017;
sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore Cons. Dott. Giacinto Bisogni.
Svolgimento del processo
che:
1. La sig.ra F.M. ha proposto davanti al Tribunale di Padova domanda di separazione nei confronti del sig. A.A.I. con il quale aveva contratto matrimonio a (OMISSIS). Non si è costituito il convenuto e il Tribunale ha accolto la domanda senza imporre alcun assegno di mantenimento stante la condizione di autosufficienza economica di entrambe le parti.
2. A.A.I. ha proposto appello rilevando la nullità del procedimento di primo grado per non essere stato convocato a presenziare all’udienza presidenziale e per non avere ricevuto la notifica dell’ordinanza di fissazione dell’udienza davanti al giudice istruttore e ha chiesto la rimessione della causa davanti al primo giudice. Nel merito ha contestato la decisione che aveva accertato l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza dei coniugi esclusivamente sulla base delle dichiarazioni unilaterali della sig.ra F. non confermate da allegazioni probatorie né da accertamento officioso.
3. La Corte di Appello di Venezia (con sentenza n. 1431/17) ha dichiarato la nullità del procedimento di primo grado per mancata convocazione dell’odierno ricorrente per l’udienza di comparizione davanti al Presidente. Tuttavia ha deciso la causa escludendo che ricorresse alcuna ipotesi di rimessione al primo giudice. Nel merito ha ritenuto infondata la richiesta di accertare la non irreversibilità della crisi coniugale. Ha imposto alla sig.ra F. un assegno di mantenimento mensile di 1.500 Euro.
4. Ricorre il sig. A.A.I. che con i primi due motivi sostiene che la dichiarazione di nullità del procedimento comportava la rimessione al primo giudice. Afferma poi, con il terzo motivo, che non poteva dichiararsi la separazione in mancanza della prova della irreversibilità della crisi coniugale. Rileva che la F. ha continuato a comportarsi come sempre nonostante l’azione in giudizio e ha ripetutamente effettuato elargizioni di denaro in suo favore. Con il quarto motivo chiede che subordinatamente l’assegno di mantenimento sia rideterminato in 6.000 Euro mensili. Chiede infine con il quinto motivo di essere rimesso in termini per acquisizione documentale su redditi e cespiti patrimoniali relativi alla sig.ra F..

Motivi della decisione

che:
5 Nei procedimenti che iniziano con la notifica dell’atto di citazione, le disposizionidell’art. 175 c.p.c., comma 2 e art. 168 bis c.p.c., commi 4 e 5, non consentono che l’udienza fissata nell’atto introduttivo sia anticipata d’ufficio, sicché il provvedimento anticipatorio, se non notificato al convenuto, impedisce l’instaurazione di un rapporto processuale tra le parti ed è nullo e la nullità travolge gli atti successivi per violazione del contraddittorio nei riguardi del convenuto non costituitosi; qualora, in tal caso, il convenuto contumace impugni la sentenza, il giudice di appello, esulando il caso da quelli previsti agliartt. 353 c.p.c.e segg., deve decidere la causa nel merito, dopo aver dichiarato la nullità del procedimento di primo grado ed aver consentito le attività della stessa impedite (Cass. Civ. sez. I nn. 26361 del 7 dicembre 2011 e Cass. Civ. 8713 del 29 aprile 2015).
6. Quanto al terzo motivo deve rilevarsi che, ai sensidell’art. 151 c.c., la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile; a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità (cfr. Cass. Civ. sez. I, n. 8713 del 29 aprile 2015). Infatti in tema di separazione tra coniugi, la situazione di intollerabilità della convivenza va intesa in senso soggettivo, non essendo necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso laL. 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (cfr. Cass. Civ. sez. I n. 1164 del 21 gennaio 2014 e Cass. civ. sez. I n. 3356 del 14 febbraio 2007).
7. Quanto infine alla misura dell’assegno che il ricorrente contesta con il quarto motivo di ricorso si osserva che la sentenza della Corte distrettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra F. dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurisprudenza di legittimità, una funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla misura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie.
8. Il ricorso va pertanto respinto senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione e con ricognizione, delD.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, dell’obbligo del versamento di somma pari a quella corrispondente al contributo unificato gravante sul ricorrente al momento della iscrizione a ruolo del ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dispone che in caso di pubblicazione della presente ordinanza siano omesse le generalità e gli altri elementi identificativi delle parti.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2019

Alla domanda formulata nei confronti del coniuge separato avente ad oggetto il rimborso delle spese anticipate per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di terzi, destinato a casa familiare, si applicano le regole sul comodato e non sul compossesso con conseguente diritto al rimborso delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti ai sensi dell’art. 1808 c.c., comma 2

Cass. civ. sez. III, 12 settembre 2019, n. 22730
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13370-2017 proposto da:
F.E., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO BARILI;
– ricorrente –
contro
P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SPOLETO 1/A, presso lo studio dell’avvocato ANDREA FALCIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANO MARIA FALCIONI;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 7211/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.
Svolgimento del processo
La Corte d’appello di Roma, con sentenza non definitiva in data 15.10.2015 n. 5689, ha qualificato come azione proposta ai sensidell’art. 1150 c.c.la domanda formulata da P.G. nei confronti del coniuge separato F.E. avente ad oggetto il rimborso delle spese anticipate dal primo per la ristrutturazione dell’immobile di proprietà di terzi destinato ad abitazione familiare, e con sentenza definitiva in data 25.11.2016 n. 7211, in totale riforma della decisione di prime cure, ritenuta provata la provenienza delle somme impiegate per i pagamenti eseguiti alle ditte che avevano realizzati i lavori, ha condannato F.E. al rimborso della somma capitale di Euro 49.230,49 quale debito di valuta per “riparazioni straordinarie”, oltre interessi dalla domanda al saldo.
Entrambe le sentenze, non definitiva e definitiva, sono state impugnate da F.E. con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Resiste con controricorso P.G..

Motivi della decisione
Con i motivi primo, secondo e quarto, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto rivolti ad impugnare la sentenza non definitiva, investendo tutti l’accertamento della qualità di compossessore in capo al P., con conseguente efficacia condizionante sulla legittimità della pronuncia definitiva di condanna, la ricorrente deduce la nullità della sentenza per ultrapetizione in violazionedell’art. 112 c.p.c.(primo motivo); la violazione del principio del contraddittorio e la lesione del diritto di difesa exart. 111 Cost., comma 2 e degliartt. 163, 167 c.p.c.eart. 183 c.p.c., comma 5 (secondo motivo); la violazionedell’art. 1150 c.c.(quarto motivo), in relazioneall’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, sostenendo che:
a) la Corte d’appello aveva fondato l’accertamento della situazione di compossesso del P. sul presupposto – errato – che l’immobile fosse stato adibito a “casa familiare”, senza che nessuna delle parti avesse formulato tale allegazione in fatto;
b) in conseguenza era stato impedito alla F. di controdedurre e fornire elementi di prova in contrario;
c) la posizione da riconoscere al P. era al più quella di comodatario, e dunque di detentore qualificato cui non era applicabile la normadell’art. 1150 c.c..
Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione degliartt. 100 e 112 c.p.c.in quanto la Corte d’appello, qualificando come “compossesso” la relazione di fatto tra i coniugi e l’immobile ristrutturato, non avrebbe potuto riconoscere alcun diritto di rimborso o di indennizzo a favore del compossessore nei confronti dell’altro compossessore ma, eventualmente, soltanto nei confronti del terzo proprietario dell’immobile.
I motivi superano il vaglio di ammissibilità exart. 366 c.p.c., sia in relazione al requisito di specificità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), essendo chiaramente individuato l’oggetto della impugnazione nell’accertamento contenuto nella sentenza non definitiva della qualità di compossessore dell’abitazione familiare in capo al P. e condizionante quindi l’accertamento dell’obbligo di rimborso spese contenuto nella sentenza definitiva anch’essa impugnata; sia in relazione al requisito di chiara esposizione del fatto e puntuale indicazione degli atti sui quali il ricorso si fonda (art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6), in quanto, non nel riepilogo introduttivo preliminare dei motivi che reca solo la indicazione di numeri di pagine privi dell’indispensabile riferimento esplicativo (ricorso pag. 5-6), ma nel corpo espositivo di ciascun singolo motivo di ricorso, viene correttamente riportato il luogo in cui rinvenire l’atto processuale e la pagina allo stesso riferibile attraverso i quali si intende supportare la censura.
Venendo all’esame di motivi il Collegio osserva quanto segue. I motivi primo, secondo e quarto, debbono ritenersi fondati.
Entrambe le sentenze della Corte d’appello hanno fondato la decisione sulla situazione di compossesso del bene, dovendo ricavarsi tuttavia le motivazioni sul punto esclusivamente dalla sentenza non definitiva alla quale rinvia la sentenza definitiva.
Dalla motivazione della sentenza non definitiva n. 5689/2015 si evince:
– che il Tribunale, in primo grado, aveva statuito sulla domanda del P. volta ad ottenere la restituzione delle spese di ristrutturazione di immobile “intestato al genitore della convenuta, ma adibito ad abitazione familiare della coppia, poi separatasi giudizialmente” ed ancora che il Tribunale aveva accertato che il bene non ricadeva in comunione legale “ma inizialmente era di proprietà del F. padre e, successivamente, di proprietà esclusiva della figlia, benché fosse oggetto del possesso congiunto della coppia dei coniugi che vi abitava stabilmente”;
– che il P. in primo grado aveva agito ai sensidell’art. 192 c.c., comma 3, o – in alternativa – ai sensidell’art. 2033 c.c., e quindi nelle memorieart. 183 c.p.c.aveva fondato la pretesa anche in baseall’art. 936 c.c., comma 2: le domande proposte exart. 192 c.c., comma 3 eart. 2033 c.c.erano da ritenere infondate in quanto presupponevano lo scioglimento della comunione legale, mentre i coniugi erano in regime di separazione legale dei beni. Mentre era da ritenere “acclarata e non contestata la situazione di compossesso” che, se da un lato, escludeva la applicabilitàdell’art. 936 c.c., comma 3, per difetto del requisito di terzietà, dall’altro, consentiva di qualificare diversamente la domanda riconducendola alla pretesa indennitaria o di rimborso di cuiall’art. 1150 c.c., richiamando al proposito il precedente di questa Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009.
Sostiene la ricorrente che la qualità di (com)possessore, e gli elementi fattuali che la comprovavano, non fossero stati allegati dal P. né nella citazione, né nell’atto di appello, avendo questi fatto esclusivo alla esecuzione dei lavori di riparazioni in costanza del rapporto di coniugio ed alla circostanza che l’immobile ristrutturato fosse stato dapprima nel possesso esclusivo e di poi in proprietà alla F..
In alcuno degli atti difensivi delle parti era inoltre stato allegato che detto immobile fosse stato destinato ad abitazione della famiglia. In ogni caso l’utilizzo dell’immobile, per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione, da parte del P. lo qualificava come detentore ma non anche come possessore.
La questione sottoposta a questa Corte non involge dunque un errore in fatto che avrebbe allora dovuto essere censurato dalla F. in relazione e nei limiti consentiti dal diverso vizio di legittimità come strutturatonell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuovo testo, applicabile ratione temporis, ma involge invece la verifica della corretta applicazione, da parte del Giudice di appello, del potere di attribuire al rapporto dedotto in giudizio una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti.
E’ principio consolidato, infatti, quello secondo cui spetta al Giudice interpretare e qualificare la domanda, senza essere in ciò condizionato dalla formula adottata dalla parte medesima (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15724 del 18/07/2011: risultando del tutto irrilevante la eventuale errata indicazione della norma invocata nell’atto introduttivo), tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio, purché nel rispetto del limite imposto dalla immutazione dei fatti costitutivi della pretesa allegati dalla parte (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 27285 del 20/12/2006; id. Sez. 3, Sentenza n. 2746 del 08/02/2007; id. Sez. 3, Sentenza n. 10617 del 26/06/2012): tale potere spetta anche al Giudice di appello – e finanche al Giudice di legittimità – il quale, salva la ipotesi in cui la qualificazione della domanda od eccezione accolta dal primo Giudice non debba intendersi coperta dal giudicato interno per non essere stato investito dal gravame il relativo capo di sentenza che accerta o disconosce il diritto (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 24339 del 01/12/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 03/07/2014; id. Sez. 3, Sentenza n. 25609 del 21/12/2015; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12843 del 22/05/2017), non incorre nel vizio di extrapetizione dando alla domanda od all’eccezione una qualificazione giuridica diversa da quella adottata dal Giudice di primo grado e mai prospettata dalle parti, essendo compito del Giudice individuare correttamente la legge applicabile, con l’unico limite rappresentato dall’impossibilità di immutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28/06/2010; id. Sez. 3, Sentenza n. 21561 del 20/10/2010).
Tanto premesso risulta dagli atti processuali dei gradi di merito, cui questa Corte ha diretto accesso in considerazione della natura del vizio di ultrapetizione denunciato, che il Tribunale aveva rigettato la domanda di condanna formulata dal P. in relazione a tutte le qualificazioni giuridiche prospettate dall’attore, ritenendo inapplicabile al rapporto tra i coniugi separati, sial’art. 192 c.c., comma 3, (in difetto del presupposto normativo del regime di comunione legale dei beni), sial’art. 2033 c.c.(insussistendo un pagamento indebito, avendo il P. adempiuto all’obbligo di pagamento dei corrispettivi verso la ditta appaltatrice con cui aveva personalmente ed esclusivamente concluso il contratto di affidamento della esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile), siadell’art. 936 c.c., comma 2, (non potendo ravvisarsi nel P., in costanza di coniugio, la qualità di “terzo” rispetto al coniuge proprietario dell’immobile). In ogni caso, risultando provato che la F. aveva acquistato la proprietà dell’immobile per atto di donazione in data 14.2.2002 dal proprio genitore, e che la maggior parte dei lavori di ristrutturazione era stata eseguita nell’anno 2001 anteriormente all’acquisto, ha ritenuto dirimente ai fini del rigetto della domanda la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dalla convenuta, avendo dovuto eventualmente proporre il P. la domanda nei confronti del di lei padre al tempo – proprietario dell’immobile.
Tale il quadro della fattispecie esaminata dal primo Giudice, la Corte d’appello di Roma investita dalla impugnazione del P., affermava – riferendo nelle premesse della sentenza non definitiva lo svolgimento del processo in primo grado – che il P. aveva chiesto la restituzione delle somme impiegate per la ristrutturazione della “casa familiare” e che non aveva contestato la vicenda del trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile nel corso della esecuzione dei lavori, venendo poi a ritenere irrilevante tale vicenda in quanto il Tribunale aveva evidenziato che l’immobile era nel “possesso congiunto dei coniugi che vi abitavano stabilmente”, sicché la fattispecie, così riqualificata la domanda, era inquadrabile nello schema normativodell’art. 1150 c.c.essendo il P. compossessore del bene.
Tale operazione riqualificatoria si espone alla censura di legittimità, non essendo conforme a diritto.
La Corte d’appello in entrambe le sentenze impugnate (non definitiva e definitiva) non specifica dove tragga fondamento l’asserzione del “compossesso” dei coniugi: 1 – dall’atto di citazione in primo grado non risulta infatti alcun accenno ad una relazione di natura giuridica o soltanto meramente di disponibilità materiale tra il P. e l’immobile, avendo l’attore fatto esclusivo riferimento alla vicenda proprietaria del bene allegando che l’atto di donazione veniva a formalizzare quella che in precedenza una situazione di possesso esclusivo del bene “uti domina” della F.; 2 – né nell’atto di citazione, né nella comparsa di risposta in primo grado alcuna delle parti aveva riferito che l’immobile fosse stato destinazione ad abitazione familiare; 3-dall’esame degli atti introduttivi in primo grado ed anche dall’atto di appello e dalla comparsa di costituzione della appellata non emerge alcuna allegazione in fatto concernente le modalità di godimento, di utilizzo di disposizione o comunque altri elementi circostanziali volti ad individuare quale fosse la effettiva utilizzazione dell’immobile da parte dei coniugi; 4-la descrizione della fattispecie, concernente una situazione di fatto di compossesso della casa familiare, che la Corte d’appello riferisce di mutuare dalla sentenza di primo grado, non trova alcun riscontro nella lettura della decisione del Tribunale che si è limitato soltanto a verificare la sussumibilità della fattispecie concreta, costituita dal pagamento di somme di pertinenza di uno dei coniugi per la esecuzione di lavori di riparazione o miglioria sull’immobile di proprietà dell’altro, nell’ambito degli schemi delle fattispecie normative indicate.
Se così è, la riqualificazione della domanda – come proposta dal (com)possessore in quanto tale legittimato alla richiesta di rimborso o di indennizzo exart. 1150 c.c.- eccede dal potere attribuito al Giudice, atteso che la Corte d’appello, onde pervenire alla risoluzione della controversia, è venuta ad sussumere la fattispecie in uno schema normativo (quellodell’art. 1150 c.c.) che, prevedendo tra i fatti costitutivi della pretesa la qualità di (com)possessore e dunque la prova di elementi dimostrativi di una relazione di fatto del soggetto con il bene immobile corrispondente a quella dell’esercizio dei poteri riferibili al dominio eminente, non si pone soltanto come una diversa figura di diritto soggettivo fondata sui medesimi fatti materiali allegati – e dimostrati in giudizio a seguito della verifica istruttoria – dalle parti e dunque ritualmente sottoposti alla cognizione del Giudice di merito, ma assume i caratteri e la consistenza di un diritto ontologicamente diverso da quello originariamente richiesto, risultando del tutto difforme la “causa petendi” basata sulla situazione di possesso, da quella di soggetto svantaggiato od impoverito vantata dal P. esclusivamente sul fatto costitutivo dell’esborso di propri capitali destinati alla conservazione od all’incremento del valore economico di un bene immobile altrui.
Sul punto appare dirimente osservare come nessuna delle disposizioni invocate dall’attore con l’atto di citazione prevede nello schema normativo, tra gli elementi costitutivi del diritto, la qualità di possessore “uti domino” del bene immobile nel soggetto creditore:
-l’art. 192 c.c., comma 3: prevede rimborsi e restituzioni di somme che erano confluite nella comunione legale o destinate a beni in essa ricadenti -l’art. 2033 c.c.: prevede che il soggetto abbia eseguito un pagamento privo di titolo giustificativo -art. 936 c.c., comma 2: prevede il difetto del requisito della terzietà nel soggetto creditore la cui relazione materiale e giuridica con la “res” concerne i materiali utilizzati per le opere, piantagioni o costruzioni sull’immobile di proprietà altrui.
Nessuna delle fattispecie normative descritte contempla tra gli elementi costitutivi la “situazione di possesso del bene immobile” sul quale sono state arrecate migliorie od effettuate spese di gestione.
E’ ben vero che, come affermato da questa Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 16804 del 26/06/2018, non sussiste “mutatio libelli” nel caso in cui, introdotta una domanda ai sensidell’art. 1150 c.c.il Giudice di merito, rilevata la inesistenza di una situazione di possesso dell’immobile, abbia riconosciuto il diritto di credito azionato riconducendolo nello schemadell’art. 936 c.c., ma ciò vale soltanto nei limiti in cui al “thema disputandum” risulti già ritualmente acquisito il “fatto-possesso”, ossia soltanto nel caso in cui dai fatti storici, principali o secondari, allegati e provati od anche non contestati dalle parti, emerga l’elemento costitutivo della diversa fattispecie normativa nella quale si intende sussumere il rapporto dedotto in giudizio.
Orbene tali fatti materiali, non soltanto non erano stati allegati dalle pari, ma neppure avrebbero potuto essere desunti – come ipotizza la ricorrente – dall’errore in cui era incorsa la Corte d’appello, nella sentenza non definitiva, ritenendo che l’immobile fosse adibito a casa familiare, atteso che il precedente, richiamato dal Giudice di appello, che aveva ravvisato – senza tuttavia svolgere una specifica argomentazione sul punto – nell’utilizzo della “casa familiare”, da parte del coniuge non titolare di altri diritti sull’immobile, un “compossesso uti dominus” (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13259 del 09/06/2009), è rimasto del tutto isolato, essendo del tutto uniforme il diverso orientamento giurisprudenziale di questa Corte che riconosce, invece, al coniuge-utilizzatore l’attribuzione di un diritto personale di godimento in base ad acquisto a titolo derivativo (negozio che trova titolo nella unione familiare) dall’altro coniuge esclusivo titolare di un diritto reale (proprietà; usufrutto; uso; abitazione) o di un diritto personale di godimento (conduttore; comodatario) sull’immobile (cfr. Corte cass. Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002 che fa riferimento ad un diritto personale di godimento atipico; id. Sez. 2, Sentenza n. 9786 del 14/06/2012, che ritiene trattarsi di “detenzione autonoma”, non configurandosi una situazione oppositiva rispetto al possesso dell’altro coniuge proprietario; id. Sez. 2, Sentenza n. 7214 del 21/03/2013, che si riferisce ad un “potere di fatto” che ha i connotati tipici di una “detenzione qualificata”, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare; id. Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014; id. Sez. 1, Sentenza n. 17971 del 11/09/2015 che attribuisce al coniuge non titolare di diritti reali o personali sul bene di proprietà o in esclusiva disponibilità dell’altro coniuge, la qualità di detentore qualificato “assimilabile al comodatario”; id. Sez. 3 -, Sentenza n. 10377 del 27/04/2017): ciò che qualifica il coniuge utilizzatore come “detentore qualificato” e non come “possessore”.
Occorre inoltre aggiungere che, non può escludersi, in linea teorica, la configurabilità di un “compossesso” con riferimento ad immobile – diverso dalla casa familiare – di cui uno dei coniugi fosse già possessore esclusivo, laddove quest’ultimo non si opponesse al comune utilizzo del bene “uti dominus” da parte dell’altro coniuge (cfr. Corte cass. Sez. 2, Sentenza n. 13082 del 09/09/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 21425 del 11/11/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 16914 del 02/08/2011 che nei rapporti tra compossessore-proprietario e terzo compossessore, ritengono che quest’ultimo possa usucapire “pro quota” la proprietà dell’immobile: le fattispecie esaminate sono peraltro tutte attinenti a controversie sul possesso tra coeredi o tra condomini di fabbricati): in tal caso, infatti, entrambi i coniugi verrebbero ad esercitare, autonomamente e non congiuntamente, un medesimo potere di fatto sulla “intera cosa” – e non su distinte porzioni di essa – corrispondente al diritto di proprietà (in tal caso con le limitazioni imposte dal riconoscimento del potere di fatto dell’altro: analogamente alla comunione del diritto di proprietà, infatti, il venire meno del compossesso, consente a chi è rimasto possessore esclusivo di estendere il pieno potere di fatto sulla intera cosa), e sempre che la immissione dell’altro coniuge nella relazione di fatto con il bene immobile non debba, invece, ascriversi a mera tolleranza del coniuge – originario possessore, titolare di un diritto di proprietà od altro diritto reale, all’uso comune del bene, od ancora che il consenso prestato da quest’ultimo all’utilizzo congiunto del bene non disveli un atto negoziale a titolo gratuito di trasmissione di un diritto personale di godimento (es. comodato), ipotesi queste che non valgono “ex se” a riconoscere in capo all’altro coniuge-utilizzatore il “compossesso” ma solo una situazione di potere di fatto mediata ovvero di “detenzione qualificata”.
Orbene la Corte d’appello ha risolto la controversia alla stregua di un fatto costitutivo del diritto exart. 1150 c.c., non soltanto estraneo a quelli dedotti dall’attore in primo grado in relazione alle fattispecie giuridiche invocate, ma del tutto avulso dagli elementi fattuali (fatti storici) allegati dalle parti e ritualmente acquisiti al giudizio di merito.
Ne segue che la “riqualificazione della domanda” sub speciedell’art. 1150 c.c., in quanto fondata su un – ipotetico – elemento della fattispecie (possesso dell’immobile esercitato dal creditore) distinto e non rinvenibile dai fatti materiali allegati dall’attore P., va a violarel’art. 112 c.p.c.ed il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, dovendo pertanto ritenersi fondati il primo, secondo e quarto motivo di ricorso, non risultando svolta sul punto alcuna discussione tra le parti nel corso dei precedenti gradi di merito.
La sentenza impugnata deve in conseguenza essere cassata, ma questa Corte non può definire il giudizio pronunciando nel merito, rendendosi necessario un rinvio della causa alla Corte d’appello.
Risulta incontestato, infatti, che la F. ha acquistato la proprietà dell’immobile in data 14.2.2002 e che sia una parte dei lavori di ristrutturazione che il pagamento delle relative spese sia avvenuto in data successiva a tale acquisto, mentre nel periodo precedente la stessa esercitasse il pieno godimento dell’immobile che era di proprietà del genitore.
Pertanto, se la pretesa avanzata dal P. non può essere ricondotta per le predette ragioni a quella del possessore che ha eseguito a proprie spese lavori conservativi od utili sul bene immobile altrui, non può escludersi che lo stesso sia stato immesso nella detenzione – semplice o qualificata – del bene immobile, desumibile dalla implicita autorizzazione rilasciata dalla F. (dapprima come possessore uti domina – così indicata dal P. nell’atto introduttivo del giudizio – o come titolare di diritto di godimento esclusivo; quindi come proprietaria) e dal genitore della stessa (quale precedente proprietario e/o comodante), alla esecuzione delle opere disposte dal P., situazione di detenzione che, qualora assimilabile a quella di comodatario – in base agli elementi fattuali dedotti in giudizio che dovranno a tal fine essere nuovamente valutati dal Giudice di merito -, lo legittimerebbe, alla stregua della domanda proposta, quanto meno a pretendere il rimborso delle “spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie ed urgenti” ai sensidell’art. 1808 c.c., comma 2.
In conseguenza il ricorso trova accoglimento, quanto al primo, secondo e quarto motive, dichiarato assorbito il terzo; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti e la causa rinviata, per nuovo giudizio, al Giudice di appello, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo, secondo e quarto motivo di ricorso; dichiara assorbito il terzo motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2019

Ai fini dell’addebito della separazione, in tema di allontanamento dalla casa coniugale, la prova del nesso causale può essere di tipo presuntivo e logico mentre è l’altra parte a dover provare la giusta causa dell’allontanamento per evitare di incorrere nella violazione

Cass. civ. Sez. VI – 1, 18 settembre 2019, n. 23284
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13307-2018 proposto da:
G.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ATTILIO REGOLO 19, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE LIPERA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.N.M.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 176/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 25/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo
CHE: Il ricorso per cassazione è stato proposto da G.C. nei confronti di C.N.M.C. avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, in epigrafe indicata, che, in sentenza di separazione personale, rigettando l’appello principale e l’appello incidentale, per quanto interessa al presente giudizio, aveva confermato la pronuncia di addebito nei confronti di G. e la previsione a suo carico di un assegno di mantenimento a favore della moglie.
Il ricorso consta di tre motivi corredato da memoria. La controparte è rimasta intimata.
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per la trattazione camerale ex art. 380 bis c.p.c.

Motivi della decisione

CHE:
1.1. Con il primo motivo si denuncia l’erronea applicazionedell’art. 151 c.c., comma 2.
A parere del ricorrente la Corte territoriale, errando, avrebbe basato l’accertamento compiuto in motivazione, in merito all’addebito, esclusivamente sulla circostanza del suo allontanamento della casa coniugale, senza tenere conto né dell’insussistenza di un rapporto di causalità tra detto allontanamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza né dell’assenza di comportamenti contrari ai doveri coniugali posti in essere dal medesimo (fol. 5 del ricorso).
Assume che dagli atti processuali era emerso che la fine dell’unione coniugale era da ascriversi ad incompatibilità caratteriali.
Quindi sostiene che la Corte catanese avrebbe, altresì errato nel non rilevare che la prova della violazione dei doveri coniugali da parte del marito e del rapporto di causalità tra l’allontanamento ed il verificarsi dell’intollerabilità della ulteriore convivenza era onere della C., limitandosi ad affermare che G. non aveva fornito la prova che l’allontanamento era dovuto a giusta causa.
1.2. Il motivo è infondato.
1.3. Come già è stato affermato da questa Corte la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri postidall’art. 143 c.c.a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito (Cass. n. 18074/2014; Cass. n. 4550/2011). In tema di onere della prova, questa Corte ha affermato che grava sulla parte che richieda, per l’inosservanza degli obblighi nascenti dal matrimonio, l’addebito della separazione all’altro coniuge l’onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda, vale a dire l’anteriorità della crisi matrimoniale all’accertata violazione (ex multis, Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018).
1.4. Tanto premesso, va tuttavia rimarcato che l’onere della prova si connota in maniera specifica ed autonoma in relazione alla dedotta violazione degli obblighi ed al nesso di causalità.
Quanto al primo profilo, alla stregua dei principi richiamati, va affermato che nel caso in cui sia dedotta la violazione dell’obbligo coniugale di convivenza, la prova dell’avvenuto allontanamento dal domicilio coniugale, a cura del coniuge che lo denuncia, è sufficiente ad integrare la fattispecie ai sensidell’art. 146 c.c., comma 1, a meno che il coniuge che si è allontanato non provi che ciò sia avvenuto per giusta causa.
Pertanto, correttamente la Corte di appello, stante il carattere incontestato dell’allontanamento denunciato, ha ritenuto sussistere la violazione del dovere coniugale da parte del G., sulla considerazione che questi aveva sostenuto che alla data del suo allontanamento la crisi coniugale era già scoppiata e che l’allontanamento era una conseguenza dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, senza tuttavia fornire alcuna prova di ciò che aveva prospettato come “giusta causa”, ma affermandolo solo labialmente (fol. 4 della sentenza): tale statuizione non risulta nemmeno impugnata, tale non potendosi ritenere l’affermazione contenuta in ricorso, secondo la quale dagli atti sarebbe emerso che la crisi coniugale era da ascrivere a differenze caratteriali, attesa la assoluta genericità e mancanza di specificità della stessa (fol. 6 del ricorso).
Passando all’esame del profilo probatorio concernente il nesso di causalità, va confermato che, anche in caso di allontanamento e di richiesta di addebito, spetta al richiedente, e non all’altro coniuge, provare non solo l’allontanamento dalla casa coniugale, ma anche il nesso di causalità tra detto comportamento e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. n. 14591/2019, Cass. n. 3923/2018, Cass. n. 3194/2017, Cass. n. 19328/2015), tuttavia nulla osta a che tale prova sia anche di tipo logico o presuntivo.
Proprio la decisione invocata dal ricorrente ha sottolineato la specificità di tale fattispecie, laddove chiarisce che “Diversa peraltro è la situazione, nella specie dedotta, dell’allontanamento del coniuge dalla casa coniugale, che, se non assistito da una giusta causa, costituisce violazione dell’obbligo di convivenza: viene meno in tal senso da parte del richiedente l’obbligo di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l’intollerabilità della convivenza; sarà l’altra parte a dover provare la giusta causa dell’allontanamento, che potrebbe consistere in un comportamento negativo del coniuge o magari in un accordo tra i due coniugi per darevita, almeno temporaneamente, ad una separazione di fatto, in attesa di una successiva formalizzazione.”.” (così testualmente, Cass. n. 25966 del 15/12/2016): tale pronuncia appare intesa a valorizzare una prova di tipo logico e presuntivo da valutarsi sulla scorta del complesso compendio probatorio riveniente dall’attività istruttoria, e la decisione impugnata appare in linea con detti principi.
Nella specie la Corte d’appello innanzi tutto ha dato riscontro al fatto che il giudizio di separazione, proposto dalla C., era stato introdotto due anni dopo l’abbandono del tetto coniugale da parte del G., di guisa che non poteva ricorrere la fattispecie disciplinatadall’art. 146 c.c., comma 2; quindi ha accertato il verificarsi della violazione del dovere di coabitazione e l’assenza di una giusta causa, rimarcando che dal complessivo compendio probatorio non era emerso alcun elemento idoneo a comprovare l’esistenza di pregresse cause di crisi coniugale, argomento con cui si era difeso proprio G. adducendolo come “giusta causa”, e sulla scorta di questi plurimi elementi ha escluso che potesse essere riformata la pronuncia di addebito pronunciata in primo grado, con accertamento di merito che risulta insindacabile in sede di legittimità, ove non censurato sul piano motivazionale nei limiti consentitidall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2.1. Con il secondo motivo ci si duole dell’erronea applicazionedell’art. 156 c.c.in merito al riconoscimento dell’assegno di mantenimento a favore della moglie, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le capacità reddituali della moglie, rivenienti da proprietà immobiliari ed attività lavorativa, ed il peggioramento delle proprie capacità reddituali, rivenienti da riduzione progressiva del reddito, patologie che gli avevano impedito temporaneamente l’attività lavorativa, nonché deltenoredivitamodesto goduto durante il matrimonio.
2.2. Il motivo è inammissibile.
Premesso che la Corte ha accertato le condizioni economiche delle parti ed ha espressamente escluso che fosse stata fornita la prova dell’attività lavorativa svolta dalla moglie presso l’hotel (OMISSIS), la censura, avanzata come violazione di legge, lamenta sostanzialmente ed inammissibilmente l’errato accertamento in fatto in ordine alle condizioni economiche delle parti, poste a base della statuizione impugnata, che vorrebbe sovvertire; in disparte da ciò, va osservato che non è precisato nemmeno quando le circostanze indicate siano state sottoposte ai giudici di merito.
V’è da aggiungere che la statuizione sull’addebito richiesto a carico del marito, contrariamente a quanto prospetta il ricorrente in memoria, è inidonea ad incidere sul riconoscimento dell’assegno di mantenimento in favore della moglie, atteso che la pronuncia di addebito incide sui rapporti patrimoniali con la perdita del diritto al mantenimento exart. 156 c.c., comma 1, solo in danno della parte a carico del quale l’addebito sia pronunciato.
3.1. Con il terzo motivo ci si duole della violazionedell’art. 91 c.p.c.per avere la Corte territoriale confermato la condanna al pagamento dei due terzi delle spese di giudizio per i due gradi della fase di merito pur essendo egli risultato parzialmente vittorioso e, per altro verso, riscontrandosi una soccombenza reciproca.
3.2. Il motivo è inammissibile in quanto la valutazione delle proporzioni della soccombenza reciproca e dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, ovvero la determinazione delle quote in cui le spese processuali debbano eventualmente ripartirsi o compensarsi tra le parti, ai sensidell’art. 92 c.p.c., comma 2, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, e restano perciò sottratte al sindacato di legittimità, essendo questo limitato ad accertare soltanto che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, come già affermato da questa Corte anche con la decisione erroneamente invocata dal ricorrente (cfr. Cass. n. 1629 del 23/01/2018; Cass. n. 2149 del 31/01/2014).
4. In conclusione, il ricorso va rigettato, infondato il primo motivo ed inammissibili i motivi secondo e terzo, avendo condiviso il Collegio la proposta del relatore, anche alla luce della memoria depositata dal ricorrente.
Non si provvede sulle spese di giudizio per il mancato svolgimento di attività difensive della controparte.
Va disposto che siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nell’ordinanza, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52.
Sussistono i presupposti di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma delD.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,art.52;
– Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2019