Centrale, nel sistema di accoglienza, il ruolo del tutore volontario.

Tribunale per i Minorenni di Palermo, 20 giugno 2018
Letti gli atti relativi a (omissis…), nata il (omissis…), paese d’origine (omissis…), minore straniera priva
di genitori nel territorio nazionale, inserita nella struttura comunitaria (omissis…);
rilevato che il procedimento è stato promosso dal procuratore minorile ai sensi dell’art. 19, comma 5, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2017
n. 220), e occorre in primo luogo nominare alla minore un tutore;
che allo stato non si rinvengono, nell’elenco distrettuale di cui all’art. 11 della legge n. 47/17, tutori
volontari disponibili ad assumere la tutela, in ragione del numero delle tutele già loro assegnate e
dell’ubicazione della struttura, lontana dal comune di residenza dei rimanenti tutori iscritti in elenco;
che pertanto va necessariamente nominato in via provvisoria, quale tutore, il Sindaco del comune ove
insiste la struttura comunitaria;
che nel sistema di accoglienza delineato nella legge n. 47/17 il tutore volontario – la cui istituzione
risponde ad obblighi sovranazionali del nostro paese – riveste un ruolo fondamentale, perché assicura al
minore straniero privo dei genitori un riferimento sostitutivo indispensabile, che gli consente di esercitare
i suoi diritti in modo effettivo e appropriato, corrispondente cioè ai suoi specifici e individuali bisogni;
che pertanto – in ragione della centralità, nel sistema di accoglienza, del ruolo del tutore volontario
introdotto dalla legge n. 47/17 – va dato incarico al Sindaco di trasferire il minore in una struttura ubicata
in altra zona del territorio nazionale che consenta la nomina di un tutore volontario, avvalendosi
dell’ausilio del Prefetto, della Struttura di Missione per l’accoglienza dei MSNA del Ministero dell’Interno
(Dipartimento delle Libertà civili e Immigrazione) e dello S.P.R.A.R. Sistema di Protezione per Richiedenti
Asilo e Rifugiati;
che infatti, allo stato, solo mediante questo trasferimento il minore potrà fruire del tutore volontario, in
conformità alla legge e in modo analogo a quanto accade per i moltissimi altri minori stranieri presenti nel
territorio del distretto, ai quali questo ufficio ha già nominato un tutore volontario;
che ai fini dell’individuazione della struttura comunitaria in cui trasferire il minore, va opportunamente
coinvolta l’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, cui la legge attribuisce il monitoraggio del
sistema nazionale dei tutori volontari (art. 2 del decreto legislativo 22 dicembre 2017 n. 220), e che ha
più volte denunciato la necessità, per il funzionamento del sistema, di una distribuzione uniforme sul
territorio nazionale dei minori stranieri non accompagnati, la gran parte dei quali è invece concentrata in
Sicilia;
dichiara aperta presso questo Tribunale la tutela di (omissis…)
nomina in via provvisoria quale tutore il Sindaco del comune di (omissis…), con
incarico di trasferire la minore in una struttura comunitaria ubicata in altra zona del territorio nazionale
che consenta la nomina di un tutore volontario iscritto negli elenchi di cui all’art. 11 della legge n.47/17,
da individuarsi anche mediante informazioni da assumere presso l’Autorità Garante per l’Infanzia e
l’Adolescenza e avvalendosi dell’ausilio del Prefetto di Trapani, della Struttura di Missione per l’accoglienza
dei MSN A del Ministero dell’Interno (Dipartimento delle Libertà civili e Immigrazione) e dello S.P.R.A.R.
Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.
Dichiara che con il presente decreto il tutore provvisorio è comunque immesso, nelle more, nelle sue
funzioni, e lo invita a prendere contatti con la minore, assicurandosi delle sue condizioni, e ad esercitare i
relativi poteri nelle sue relazioni con le pubbliche amministrazioni e nelle altre attività che comportino la
sua rappresentanza, con particolare riguardo alla richiesta di permesso di soggiorno e, ove ne ricorrano i
presupposti, l’accesso al programma di protezione internazionale.
Delega per la gestione della tutela il giudice (omissis…).
Dispone comunicarsi il presente provvedimento al Sindaco, al Prefetto di Trapani, alla Struttura di
Missione per l’accoglienza dei MSNA del Ministero dell’Interno (Dipartimento delle Libertà civili e
Immigrazione), allo S.P.R.A.R. Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, al responsabile della
comunità, al P.M. e all’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, nonché, per dovuta conoscenza,
alla Direzione Generale dell’Immigrazione e Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

Accesso civico generalizzato e conversazioni private

Consiglio di Stato, 25 Giugno 2018
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1533 del 2018, proposto da:
…, rappresentata e difesa dall’avvocato …, con domicilio eletto presso lo studio …
contro
Istituto Nazionale di Astrofisica – Affari Legali, …
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE III BIS n. 11628/2017, resa tra le parti, avente ad oggetto, previo accertamento dell’illegittimità dell’operato dell’INAF:
1. accertare il diritto all’accesso civico “generalizzato”:
a) al “video in versione integrale del Collegio dei Direttori allargato del 23 Febbraio 2017, trasmesso in diretta in streaming e, successivamente, pubblicato mediante collegamento accessibile dal sito dell’INAF, ma dopo qualche giorno parzialmente ‘tagliato’”, specificando che oggetto di richiesta era anche la parte della registrazione – intercorrente tra le ore 4:10 circa e le ore 4:40 dall’inizio del video – in cui è ripreso, tra l’altro, un colloquio di circa 10 minuti tra il Dott. …., Direttore Generale e Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e la D.ssa …;
b) al “provvedimento con il quale sarebbe stato disposto ‘il taglio’ del video inizialmente pubblicato nella versione integrale”.
2. dichiarare illegittima la condotta omissiva e il silenzio dell’INAF sotto il profilo della violazione del D. L.vo 33/2013;
3. dichiarare illegittimo il silenzio opposto anche dal responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza alla richiesta di riesame, per violazione del D.L.vo 33/2013;
4. ordinare all’INAF, ex art. 116, c. 4, d. Lgs. 104/2010, il rilascio di tali ‘atti’ in copia.”
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Istituto Nazionale di Astrofisica – Affari Legali;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 il Cons. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti gli avvocati …
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. È appellata la sentenza del TAR Lazio, sez. terza bis, n. 11628/2017, di reiezione del ricorso proposto dalla dott.ssa. … per l’accesso civico agli atti.
Segnatamente, la ricorrente, dipendente con qualifica di Tecnologo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (d’ora in poi INAF), in servizio presso l’Osservatorio Astrofisico di Catania, ha chiesto l’accesso civico sensi del d. l.vo n.97/2016 ai seguenti documenti:
1) Video in versione integrale del Collegio dei Direttori allargato del 23 Febbraio 2017, trasmesso in diretta in streaming e, successivamente, pubblicato mediante collegamento accessibile dal sito dell’INAF, ma dopo qualche giorno parzialmente “tagliato”, specificando che oggetto di esplicita richiesta era anche la parte della registrazione – intercorrente tra le ore 4:10 circa e le ore 4:40 dall’inizio del video – in cui è ripreso, tra l’altro, un colloquio di circa dieci minuti tra il dott. …, Direttore generale e responsabile prevenzione corruzione, e la dott.ssa Umana;
2) Provvedimento con il quale sarebbe stato disposto “il taglio” del video inizialmente pubblicato nella versione integrale.
2. Dopo un primo sostanziale diniego opposto dall’INAF, la ricorrente ha proposto formale ‘richiesta di riesame’ al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’INAF.
3. Rimasta l’istanza senza esito, con il ricorso in esame, la ricorrente ha dedotto la violazione della normativa in materia di trasparenza e di accesso civico generalizzato nonché la mancata conclusione del procedimento volto all’accesso civico con provvedimento espresso e motivato nel termine previsto dall’art. 5, comma 7, d. l.vo n. 33/2013.
4. Costituitasi in giudizio l’INAF, oltre che per l’inesistenza materiale della registrazione streaming richiesta, il TAR ha respinto il ricorso sul rilievo che l’accessibilità della ripresa relativa alla pausa pranzo – e, in particolare, al colloquio di circa dieci minuti tra il dott. …, Direttore generale e responsabile prevenzione corruzione, e la dott.ssa Umana – non fosse “strumentale al perseguimento delle funzioni istituzionali, all’utilizzo delle risorse pubbliche e alla promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, quanto piuttosto a ragioni personali della ricorrente che si inseriscono nel quadro dei rapporti con la dott.ssa …”.
5. Appella la sentenza la dott.ssa. …
7. Alla Camera di consiglio del 24.05.2018 la causa, su richiesta della parte, è stata trattenuta in decisione.
8. Con i motivi d’appello, la ricorrente lamenta gli errori di giudizio in cui sarebbero incorsi i giudici di prime cure nell’omettere di considerare il diritto della ricorrente all’accesso integrale del video della seduta del Collegio dei direttori allargato del 23.02.2017 ivi compresa la ripresa del colloquio tra il dott. .. e la dott.ssa ….
8.1 Ostensione estesa anche al provvedimento con il quale sarebbe stato disposto il taglio del video inizialmente pubblicato nella versione integrale.
9. L’appello è infondato.
9.1 L’accesso ha ad oggetto le parti eliminate della ripresa streaming della riunione, tenutasi il 23 febbraio 2017 presso la sede centrale dell’INAF, in quanto relative ai colloqui tra i partecipanti alla riunione intrattenuti durante la sospensione dei lavori per la pausa pranzo, ed inavvertitamente filmati.
9.2 L’epurazione della registrazione non pertinente ai lavori della riunione dei Consigli rispettivamente d’amministrazione e scientifico, integrati dal Direttore generale e da quello scientifico, è avvenuta il 3 marzo 2017.
9.3 Di essa, ossia della parte di ripresa eliminata, il responsabile del procedimento ha dato formalmente atto di non conservarne la registrazione (cfr., prot. n. 349 del 7.04.2017).
Dichiarazione che, in quanto atto pubblico, ai sensi dell’art. 2700 c.c. fa piena prova fino a querela di falso dei fatti compiuti dal dichiarante.
9.4 Aggiungasi che alla materiale inesistenza della registrazione, ex se ostativa all’accesso ai “ dati e documenti” non (più) “detenuti” dall’amministrazione, fa riscontro sul piano giuridico un’ulteriore decisiva considerazione.
10. L’accesso pubblico generalizzato di cui all’art. 5 d.lgs. n.33/2013, rivendicato dalla ricorrente, ha l’esclusiva finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”, non già di rendere pubblici colloqui privati – qual è quello svoltosi nella pausa pranza fra il Direttore generale e la dott.ssa Umana inavvertitamente fatti oggetto di registrazione – che esulano dall’esercizio di funzioni istituzionali.
11. Inoltre l’accesso dell’accesso va bilanciato con il diritto alla protezione dei dati personali di cui è parola all’art.5 bis, comma 2 lett.c), d.lgs. n.33/2013.
11.1 In coerente continuità normativa, l’art.5, comma 5, d.lgv. cit., prescrive infatti che “fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2,d.lgv. cit. è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione” ai fini della eventuale opposizione.
11.2 Nel caso in esame non è dato individuare a monte l’interesse pubblico costituente il presupposto ai sensi dell’art. 11 del d.lgs.196/2003 per il trattamento dei dati sensibili riguardanti manifestazioni di pensiero fra persone che (in quel particolare momento) non rivestono né esercitano funzioni pubbliche.
11.3 Come correttamente sottolineato dal TAR, gli obblighi di tutela dei dati personali sono oggi ancor più pregnanti dopo l’entrata in vigore degli artt. 5, 6 e ss. Regolamento UE 2016/679, laddove ribadiscono l’inderogabilità – neppure in nome della trasparenza e del diritto di accesso – di essi per effetto di disposizioni normative interne di eventuale segno opposto.
12. Conclusivamente l’appello deve essere respinto.
13. La natura della controversia dedotta in giudizio giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del presente grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.