Assegno divorzile. Stessi parametri per le unioni civili

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 settembre 2024 n. 24930 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Tricomi
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Relatore
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. …/2023 R.G. proposto da:
A.A., elettivamente domiciliata in PISTOIA VIA…, presso lo studio dell’avvocato …(Omissis) che lo
rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
B.B., elettivamente domiciliata in PONTEDERA PISANA 15, presso lo studio dell’avvocato
…(Omissis) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. …/2023 depositata il 02/11/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere LAURA TRICOMI.
Svolgimento del processo
1.- Il Tribunale di Pisa, con sentenza n.1360/2022, pubblicata il 9 novembre 2022, pronunciò lo
scioglimento dell’unione civile costituita tra A.A. e B.B. in data 3 settembre 2017 e pose a carico di
B.B. l’obbligo di corrispondere un contributo mensile al mantenimento di A.A. di Euro 100,00, oltre
adeguamento ISTAT.
La Corte di appello di Firenze, in sede di gravame, ha respinto l’appello principale con cui A.A.
aveva chiesto l’incremento dell’assegno di mantenimento ed ha, viceversa, accolto l’appello
incidentale con cui B.B. aveva chiesto la revoca dell’obbligo posto a suo carico.
Segnatamente, la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado, quanto alla
valutazione degli elementi addotti a sostegno della richiesta di assegno, rimarcando che alcune delle
circostanze allegate da A.A. era generiche e non decisive ai fini della doglianza proposta,
segnatamente la circostanza che la stessa avesse in precedenza contratto un matrimonio
eterosessuale nell’ambito del quale erano nate tre figlie e la circostanza che ella avesse investito
affettivamente nella relazione di coppia; ha, inoltre, rilevato che il Tribunale aveva tenuto conto della
malattia dedotta da A.A. (patologia depressiva) perché non contestata da B.B., anche se non
documentata, rimarcando tuttavia che ciò che non era stato provato era l’inabilità al lavoro, posto
che era stato accertato lo svolgimento di attività lavorativa da parte di A.A. durante la unione civile,
occupazione che aveva lasciato volontariamente per non perdere la pensione di invalidità.
La Corte di merito ha, tuttavia, accolto l’appello incidentale e revocato, come richiesto da B.B.,
l’assegno di mantenimento ravvisando la mancanza dei presupposti richiesti; in particolare, ha
accertato che l’obbligata era rimasta priva di redditi al momento della decisione di primo grado, pur
avendo svolto in precedenza attività lavorativa, e che era gravata da una serie di debiti, contratti nel
corso dell’unione civile, di guisa che la sostanziale e quasi totale assenza di redditi di entrambe le
parti non consentiva di porre obblighi di sostegno economico a carico di B.B.
A.A. ha proposto ricorso per cassazione con due mezzi, seguito da memoria; B.B. ha replicato con
controricorso e memoria.
È stata disposta la trattazione camerale.
Motivi della decisione
2.- Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt.
115 c.p.c. e dell’art. 132 n. 4) c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c. ed in particolare per avere la
Corte d’Appello omesso l’esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di
discussione tra le parti: ossia non ha preso in considerazione dei fatti avvenuti prima dell’unione
civile.
La ricorrente si duole che la Corte di merito abbia ritenuto non decisive le vicende familiari,
riguardanti il suo pregresso matrimonio eterosessuale da cui erano nate tre figlie e la sua decisione
di trasferirsi a vivere con una figlia presso la compagna con cui aveva iniziato la nuova relazione
regolata, poi con l’unione civile.
Lamenta anche che non si sia tenuto in debito conto della sua condizione di invalida civile e di
quanto dedotto in merito all’inabilità al lavoro dalla stessa prospettata.
Il motivo è inammissibile.
In tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115
e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta
dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a
base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti
legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali,
ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico,
elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. n. 27000 del 27/12/2016; Cass. n. 1229 del
17/01/2019). Nella specie, invece, il mezzo involge esclusivamente un apprezzamento di merito di
cui sollecita una revisione, inammissibile in sede di ricorso per cassazione, senza, peraltro, indicare
fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti tempestivamente dedotti e provati in fase di merito,
veicolati con censura per vizio motivazionale.
3.- Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 co. 2 c.c., dell’art.
132 n. 4) in relazione all’art. 360 n. 3 e 4) nella parte in essa si sostiene che non vi sarebbe alcuna
prova per ritenere la convenuta il soggetto più economicamente forte.
La ricorrente rimarca che l’assegno di mantenimento trova il proprio fondamento nel dovere di
assistenza che grava sul coniuge (a prescindere dal sesso) economicamente più forte e deduce che
avrebbe dovuto essere valutata non solo la durata dell’unione civile, ma anche la convivenza che la
aveva preceduta.
Quindi si duole che non sia stata rettamente comparata la condizione economica delle due parti e
deduce a tal fine che la resistente ha un lavoro, un’immobile abitativo suo personale (diverso da
quello dove vivevano, che era stato concesso gratuitamente da una cugina della B.B.), mentre essa
ricorrente gode di una pensione di invalidità, non ha beni immobili, neppure un autoveicolo.
Il motivo è inammissibile.
In caso di unioni civili, cui si applica l’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, richiamato dall’art. 25
della legge n. 76/2016 (Cass. Sez. U. n. 35969/2023), il riconoscimento dell’assegno di mantenimento
in favore dell’ex partner, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura
compensativa e perequativa, ai sensi dell’art. 5, comma 6, della L. n. 898 del 1970, richiede
l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex partner istante, e dell’impossibilità di
procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della
norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia
sulla quantificazione dell’assegno, come chiarito da Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018. Il giudizio
deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla
conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente
diritto.
Nel caso in esame, la decisione impugnata si è attenuta ai criteri sopra ricordati ed ha accertato
l’assenza dei presupposti richiesti, prendendo in esame la documentazione probatoria versata in atti
da B.B., dalla quale ha dedotto la sua totale assenza di redditi, con accertamento che non è
efficacemente contrastato dalla ricorrente che propone personali prospettazioni e critiche non
accompagnate dall’indicazione – in osservanza dell’onere di specificità – di specifici elementi
probatori tempestivamente allegati a sostegno in fase di merito, atti a contrastare tale conclusione e
non esaminati.
4.- Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti
e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in Euro 2.000,00, oltre Euro
200,00 per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di
legge.
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e
dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
– Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti
per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari
a quello relativo al ricorso, se dovuto.
Conclusione
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il giorno 3 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2024.

AdS. Nel provvedimento di nomina non può parlarsi genericamente di condizione di fragilità senza specificazioni

Cass. Civ., Sez. I, ordinanza 17 settembre 2024 n. 24878 – Pres. Acierno, Cons. Rel. Russo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. GARRI Guglielmo – Consigliere
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere-Relatore
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n…. /2023 R.G. proposto da:
A.A., rappresentato e difeso dall’avvocato …( Omissis)
-ricorrente-
contro
B.B., C.C.
-intimati-
avverso il DECRETO di CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 341/2023 depositata il 03/10/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA
ANNA RUSSO.
Svolgimento del processo
Il ricorrente si è opposto alla avvenuta apertura di amministrazione di sostegno in suo favore, su
ricorso del figlio, deducendo la sua piena integrità psico-fisica, attestata anche da certificati a firma
di medici di fiducia, in assenza di evidenze di decadimento; ha negato di avere posto in essere
disposizioni patrimoniali di dubbia convenienza ed adeguatezza; ha evidenziato di essere
perfettamente capace di badare ai suoi interessi personali e patrimoniali e di doversi preservare dagli
effetti economicamente pregiudizievoli di molteplici comportamenti tenuti dal figlio B.B.; ha
contestato la scelta di quest’ultimo, stigmatizzata come strumentale, volta a screditare il genitore e
ad ottenerne il “controllo” per i suoi interessi; ha lamentato che la misura assunta dal giudice tutelare
avrebbe un’illegittima connotazione esplorativa, in quanto diretta solo ad indagare pregresse
condotte di rilievo patrimoniale, senza un’attualità di pericolo.
La Corte d’Appello, premettendo che nel giudizio il nominato amministratore è litisconsorte
necessario per la salvaguardia dei diritti sostanziali e processuali del beneficiario, ha respinto il
ricorso, rilevando che il giudice di prime cure ha ritenuto necessaria la nomina provvisoria di un
amministratore di sostegno sia al fine di svolgere un approfondimento teso a ricostruire il
patrimonio del soggetto, nonché i suoi criteri di gestione rispetto ai singoli atti posti in essere, sia
allo scopo di proteggere – almeno in via contingente – la fragilità del soggetto in assenza di figure
vicarianti in grado di fornirgli un adeguato supporto. Ha pertanto ritenuto che si tratti di “nomina a
termine per svolgere un’attività di affiancamento interlocutorio, senza effettiva incidenza e
compressione attuale sulle/delle facoltà dell’Amministrato, il quale deve consentire che
l’Amministratore – in via meramente prudenziale e con finalità di monitoraggio – comprenda quali
siano i cespiti a sua disposizione, le modalità del loro impiego pregresso e prossimo, l’esistenza o
meno di ingerenze esterne che possano rivelarsi in qualsiasi maniera lesive degli interessi
dell’odierno reclamante” . La Corte di merito ha osservato che la misura temporanea così concepita
è ancorata alla vicenda di una compravendita, (la “Omissis” di Villa (Omissis), formalizzata “in
termini che paiono essere tutt’altro che proficui” Ha ritenuto pertanto che il provvedimento di primo
grado rispetti il principio che tutela della amministrato deve avvenire sempre con la minore
limitazione possibile della sua capacità di agire posto che il principio di autodecisione va rispettato
quando la persona in difficoltà abbia stabilito di puntare sull’ausilio delle persone affidabili
gravitanti nella sua cerchia ed abbia costituito una rete di stretti legami in grado di assicurare la
migliore attuazione della sua volontà, ma allo stato, non pare essere questa la condizione in cui si
trova il soggetto perché “perché non vi sono supporti e la riluttanza della persona fragile si fonda su
un senso di orgoglio non del tutto giustificato, con il rischio di non dare un’adeguata tutela ai suoi
interessi”.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l’interessato affidandosi a
cinque motivi. Non si sono costituiti gli intimati
Motivi della decisione
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c. con specifico riferimento all’insussistenza di una infermità ovvero di
una menomazione fisica o psichica del beneficiario.
1.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c., degli artt. 2, 3 e 13 Cost. nonché dell’art. 8 della CEDU in
considerazione della condizione del ricorrente, soggetto capace e riluttante all’amministrazione di
sostegno.
1.3- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. co 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. in relazione alla ritenuta travisata fragilità
del beneficiario ed all’insussistente presupposto per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. co 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento all’insussistenza
dell’incapacità del ricorrente di provvedere ai propri interessi ed all’insussistenza dei presupposti
per l’apertura dell’amministrazione di sostegno.
1.5.- Con il quinto motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c. co 1 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa
applicazione dell’art. 404 c.c., dell’art. 14 Cost. nonché dell’art. 8 della CEDU con riferimento alle
finalità ed alla ratio della procedura di amministrazione di sostegno.
L’odierno ricorrente deduce di non essere affetto da infermità o menomazione fisica o psichica
determinante l’impossibilità di provvedere ai propri interessi, e di essere per contro del tutto
autonomo e consapevole nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana e ciò è stato
confermato dallo stesso giudice tutelare laddove nel decreto di apertura dell’amministrazione di
sostegno ha premesso che a carico del beneficiario non risultano “evidenze di decadimento fisico o
psichico”. Il provvedimento impugnato si configura quindi come arbitrario e sproporzionato perché
impone delle misure restrittive alla capacità di agire ed alla libera determinazione di un soggetto nel
pieno possesso delle proprie facoltà fisiche e psichiche che si è espressamente ed energicamente
opposto alla nomina dell’amministratore. Lamenta che i giudici abbaino ritenuto sussistente la
fragilità (senza ulteriori specificazioni) del ricorrente in difetto di qualsiasi concreto riscontro
probatorio, senza tenere in debito conto la certificazione medica in atti attestante l’assenza di
menomazioni. Osserva che la violazione di legge in cui è incorsa la Corte d’Appello risiede
nell’equazione, acritica e forzata, conflitto familiare – fragilità- impossibilità di provvedere ai propri
interessi, perché in realtà l’impossibilità che sola può giustificare la limitazione della capacità di agire
dell’individuo è quella conseguente, ex art. 404 c.c., ad una patologia fisica o psichica, insussistente
nel caso. Il decreto impugnato viola quindi gli artt. 404 c.c. e 115 e 116 c.p.c. anche sotto ulteriore
assorbente profilo, posto che fonda l’apertura della amministrazione su di una circostanza,
precipuamente la vendita della barchessa ed della villa storica a condizioni asseritamente
svantaggiose, di cui non solo non vi è alcun riscontro in giudizio ma che, anche ad ammetterla, si
configura del tutto irrilevante ed ininfluente al fine dell’applicazione o meno della misura di
sostegno. Inoltre il provvedimento viene utilizzato con finalità di accertamento istruttorio poiché la
Corte ha ritenuto di confermare che possa essere aperta una amministrazione con finalità istruttoria
e di accertamento sul patrimonio del beneficiario, sulla sua gestione e sull’esistenza di eventuali
ingerenze esterne.
2.- I motivi, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati.
2.1.- Preliminarmente si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale,
l’amministratore di sostegno provvisoriamente nominato non è un litisconsorte e non può costituirsi
in nome e per conto del beneficiario, il quale in questo processo, ha diritto di difendersi scegliendo
liberamente il suo difensore (Cass. n. 451 del 08/01/2024).
2.2- Nel merito, la Corte d’Appello, pur correttamente enunciando il principio che l’amministrazione
di sostegno è una misura a tutela della persona e che deve avvenire con la minore limitazione di
capacità possibile, non ne fa corretta applicazione.
Deve qui ricordarsi che l’amministrazione di sostegno è uno strumento volto a proteggere la persona
in tutto o in parte priva di autonomia, in ragione di disabilità o menomazione di qualunque tipo e
gravità, senza mortificarla e senza limitarne la capacità di agire se non -e nella misura in cui- è
strettamente indispensabile; la legge chiama il giudice all’impegnativo compito di adeguare la
misura alla situazione concreta della persona e di variarla nel tempo, così da assicurare
all’amministrato la massima tutela possibile con il minor sacrificio della sua capacità di
autodeterminazione (Cass. sez. un., 30/07/2021, n.21985 Cass., sez. I 27 settembre 2017, n. 22602, Cass.
sez. I, 11 maggio 2017, n. 11536; Cass. civ. sez. I 26 ottobre 2011, n. 22332; Cass. civ. sez. I 29 novembre
2006, n. 25366; Cass. civ. sez. I 12 giugno 2006, n. 13584; Cass. civ, sez. I, 11 settembre 2015, n. 17962).
Introducendo l’amministrazione di sostegno, il legislatore ha dotato l’ordinamento di una misura
che può essere modellata dal giudice tutelare in relazione allo stato personale e alle circostanze di
vita di ciascun beneficiario e in vista del concreto e massimo sviluppo delle sue effettive abilità. Così
l’ordinamento mostra una maggiore sensibilità alla condizione delle persone con disabilità, è più
attento ai loro bisogni e allo stesso tempo più rispettoso della loro autonomia e della loro dignità di
quanto non fosse in passato, quando il codice civile si limitava a stabilire una netta distinzione tra
soggetti capaci e soggetti incapaci, ricollegando all’una o all’altra qualificazione rigide conseguenze
predeterminate. Nell’assolvere a questi compiti di protezione della persona, non è la gravità della
malattia o menomazione che deve orientare il giudice, ma piuttosto la idoneità di tale strumento ad
adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità
della relativa procedura applicativa (Corte Cost. 10/05/2019 n.114; Cass. civ. sez. I 4/03/ 2020, n. 6079;
Cass. sez. I del 12 /06/ 2006 n. 13584).
La flessibilità è il tratto distintivo di questa misura di protezione, che non ha una disciplina legale
predeterminata in ogni suo aspetto, posto che la normativa lascia ampi spazi di regolamentazione e
di adattamento della misura al caso concreto (il c.d. vestito su misura). Il giudice verifica, da un lato,
le competenze della persona e cioè le sue capacità e abilità, e, dall’altro, le sue carenze, muovendo
dal presupposto che la persona potrebbe essere in grado di autodeterminarsi e di esercitare con
sufficiente avvedutezza taluni diritti, ovvero operare in taluni ambiti della vita sociale ed economica,
mentre potrebbe non essere abile e competente in altri settori. In esito a tale verifica il giudice, oltre
a decidere l’an della misura, deve anche definire e perimetrare i compiti e i poteri
dell’amministratore, in termini direttamente proporzionati all’incidenza degli accertati deficit sulla
capacità del beneficiario di provvedere ai suoi interessi, di modo che la misura risulti specifica e
funzionale agli obiettivi individuali di tutela, altrimenti implicando un’ingiustificata limitazione
della capacità di agire della persona (Cass. 02/11/2022, n.32321).
La disciplina legale della misura, come si è detto, si caratterizza per una maggiore attenzione alla
dignità della persona, il che significa che la sua volontà, nei limiti del possibile, deve essere rispettata.
L’opinione del beneficiario non può essere considerata minusvalente solo perché espressa da un
soggetto fragile, disabile, affetto da malattia psichica, poiché in tal modo si riproporrebbe uno
schema rigido fondato su regole predeterminate, spesso desunte da dogmi indimostrati e talora
discriminatori; invece di valutare, come richiede un approccio orientato al rispetto dei diritti umani,
se nel caso concreto è possibile ed in quale misura rispettare la volontà dell’interessato senza
pregiudizio per i suoi interessi (Cass. n. 7414 del 20/03/2024, in motivazione).
3.- In sintesi, la misura si giustifica in quanto, in primo luogo, si accerti un deficit e cioè che la persona
non è in grado di provvedere, da sola o eventualmente con il supporto della rete familiare, ai suoi
interessi, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica (art 404 c.c.),
tenendo conto, nei limiti del possibile, della volontà del beneficiario, ovvero, se deve disporsi
diversamente, motivando adeguatamente sul punto.
La misura può avere finalità di mero supporto, oppure, ove il giudice tutelare ritenga di estendere
al beneficiario le limitazioni e decadenze previste per l’interdetto o l’inabilitato (art 411 c.c.)
comportare il conferimento all’amministratore di specifici poteri di rappresentanza o di assistenza,
analoghi rispettivamente a quelli del tutore o del curatore, e nei limiti strettamente necessari a
proteggere gli interessi del beneficiario, ma non può essere essa stessa un mezzo istruttorio e di
monitoraggio, poiché l’accertamento del deficit di competenze deve precedere e non seguire la
misura.
4.-Il provvedimento impugnato, pertanto, è stato reso in difformità alle norme ed ai principi che
disciplinano l’amministrazione di sostegno quanto a presupposti e finalità della misura.
Ciò in primo luogo perché non individua esattamente quale sarebbe la condizione di menomata
capacità del soggetto di provvedere ai suoi interessi, se non nella circostanza che avrebbe fatto un
cattivo affare o meglio un affare “in termini che paiono essere tutt’altro che proficui”; manca però
l’accertamento effettivo della riconducibilità di tale affare ad una condizione patologica, circostanza
dedotta dal figlio del beneficiario -il quale lamenta anche che il padre gli abbia tolto
l’amministrazione di una parte del patrimonio- ma non positivamente accertata dal giudice. Nel
provvedimento si parla genericamente di una condizione di fragilità ma senza ulteriori
specificazioni. Di conseguenza, la misura è stata finalizzata non a proteggere il soggetto da una
condizione di accertata inadeguatezza a provvedere ai suoi interessi, quanto piuttosto a verificare se
effettivamente detta inadeguatezza sussista e quale sia l’andamento degli affari del soggetto, con
finalità di “monitoraggio”. Inoltre, la Corte ha erroneamente sminuito la portata della misura,
affermando che essa non sia invasiva della sfera di autodeterminazione del beneficiario;
affermazione erronea, perché la misura consente ad un terzo, contro la volontà del diretto
interessato, di assumere informazioni sulla gestione dei suoi affari e in sostanza di sottoporli a
controllo al fine di riferire al giudice tutelare. Si tratta quindi di una misura al tempo stesso limitativa
ed esplorativa che, ancor prima di un positivo accertamento della condizione di fragilità ed anzi al
fine di accertare se vi è effettivamente questa condizione di fragilità, sottopone la persona a un
controllo della gestione patrimoniale contro la sua volontà. Inoltre, non è stata tenuta in alcuna
considerazione l’opposizione della persona interessata, e i documenti medici da lui prodotti, se non
adducendo generiche e non meglio specificate fragilità da tutelare “in via prudenziale” -espressione
che in questo contesto è del tutto priva di significato-nonché argomentando su un altrettanto non
meglio specificata “riluttanza” del soggetto fondata su un “senso di orgoglio” non giustificato; senza
spiegare perché il legittimo orgoglio che ogni persona ha di provvedere da sé ai propri interessi non
sarebbe in questo caso giustificato.
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio
alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione
delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in
diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di
legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Conclusione
Così deciso in Roma, il 12 luglio 2024.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2024.

A chi spetta la competenza nel caso di violenza sessuale aggravata?

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 16 luglio 2024, n. 28485; Pres. Aceto, Rel. Cons. Magro
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 24 ottobre 2023, la Corte appello di Caltanissetta, in riforma della sentenza del
Tribunale di Caltanissetta del 10 gennaio 2023, appellata da A.A., riduceva la pena al medesimo
inflitta a 14 anni di reclusione, confermando nel resto l’appellata sentenza che lo aveva riconosciuto
colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia (capo 1) nonché dei reati di violenza sessuale ai
danni della moglie (capo 2) e dei due figli minori di anni 10 (capi 3 e 4) e del reato di produzione di
materiale pedopornografico utilizzando la figlia minore di anni 16, contestati come commessi
secondo le modalità esecutive e spazio – temporali meglio descritte nelle imputazioni.
2. Avverso la sentenza impugnata nel presente procedimento, il predetto ha proposto ricorso per
cassazione tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi, di seguito sommariamente indicati.
2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge processuale attesa l’incompetenza
per materia del Tribunale di Caltanissetta e della Corte d’Appello di Caltanissetta, in quanto
competente a decidere in primo grado era la Corte d’assise e, in appello, la Corte d’assise d’appello
della stessa città.
In sintesi, si premette che il reato di violenza sessuale, ove commesso ai danni di minori di anni 10,
è attualmente punito con la pena della reclusione nel massimo di anni 24. Poiché in base all’articolo
5 del codice di procedura penale, la Corte d’assise è competente, per quanto qui di interesse, per i reati
per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, nel caso di
specie, a giudicare avrebbe dovuto essere la Corte d’assise in primo grado e, di conseguenza, la Corte
d’assise d’appello in secondo grado. Richiamato il principio statuito da Sez. U. n. 3821/2006, si
sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da nullità assoluta per incompetenza per materia
dei giudici che l’hanno, nei rispettivi gradi, emessa e parzialmente confermata, atteso che, nel presente
processo, erano stati emessi la richiesta di giudizio immediato e il decreto di giudizio immediato nel
luglio 2021, dunque in epoca di piena vigenza della novella normativa. Trattandosi di nullità assoluta,
riconducibile all’articolo 179 del codice di procedura penale, detta nullità sarebbe rilevabile ed
eccepibile per la prima volta anche in sede di legittimità.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in quanto la parte civile avrebbe
dovuto rivestire la qualità di coimputata e/o di imputata in procedimento connesso o collegato.
In sintesi, premesso che la parte civile venne sentita in incidente probatorio dal gip, si osserva come
la stessa aveva ammesso di essere andata via di casa per coltivare una delle sue tante relazioni
sentimentali, pur avendo già contezza degli abusi del marito sui due figli. Alla luce del suo ammesso
timore, si sarebbe dovuto fermare l’esame ai sensi dell’articolo 63 del codice di procedura penale ed
invitarla a nominare un difensore, con tutte le conseguenze processuali del caso, a partire dalla
necessità di individuare un riscontro a quanto testimoniato, nel caso in cui fosse scaturita un’indagine
o un processo a suo carico. Lasciare casa ed i figli in balia di un uomo considerato autore di tutti i
reati per cui è processo, avrebbe postulato la responsabilità della madre ai sensi dell’articolo 40 del
Codice penale, per non avere impedito che il marito abusasse dei figli, sicché andava indagata e poi
processata sulla base di quanto da lei stessa raccontato.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di mancanza della motivazione per non essere stato rispettato
il principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio.
In sintesi, si sostiene che il giudice avrebbe dovuto fare i conti con il dato assai curioso di una
testimone, madre, unica teste relativamente alle violenze subite personalmente e dai figli, che più
volte aveva sostenuto e ribadito che il marito aveva abusato davanti ai suoi occhi dei minori e che,
nonostante ciò, aveva più volte, dopo la scoperta di tali abusi, abbandonato i figli in compagnia del
padre. Si censura, in particolare, l’assoluta assertività della motivazione sulla credibilità della
testimone in quanto in entrambe le sentenze ci si sarebbe limitati a definirla come credibile a dispetto
della sua condotta di vita. L’inadeguatezza della motivazione deriverebbe dall’assenza di confronto
del giudice con tale incoerenza, disapplicando la regola di giudizio secondo cui la responsabilità
penale è possibile solo quando la colpevolezza emerga al di là di ogni ragionevole dubbio.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta del 3 maggio 2024, ha chiesto
l’annullamento senza rinvio della sentenza.
Rileva il PG che il ricorrente, con motivo di ricorso a carattere assorbente, lamenta violazione della
normativa processuale in tema di attribuzione della competenza, atteso che è contestato al capo 4) il
reato di violenza sessuale per il quale ha riportato condanna – commesso in danno di persona minore
di anni dieci nell’anno 2006 – e ai fini della determinazione della competenza – con la modifica
introdotta dall’art. 13, lett. b), della legge n. 69 del 2019, è stata attribuita la cognizione di fatti di tale
gravità alla Corte di assise. La competenza per materia a giudicare per il delitto di cui all’art. 609-bis
c.p. appartiene al Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis, lett. c, cod. proc. pen.), rinviando,
quanto alla determinazione della pena, ai criteri fissati dall’art. 4 cod. proc. pen.; ed alla stregua di
tale ultima norma, ai fini della determinazione della competenza, occorreva tener conto, oltre che
della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, altresì delle circostanze
aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato, nonché delle
aggravanti ad effetto speciale, tali ultime essendo quelle circostanze aggravanti che comportano un
aumento di pena superiore ad un terzo (art. 63 cod. pen.). E poiché, nella specie, è stata contestata
l’aggravante di cui all’art. 609-ter c.p., la quale è in grado di comportare il raddoppio della pena
prevista (da sei a dodici anni di reclusione), la competenza a giudicare i reati spettava alla Corte di
assise. Se anche il fatto, nella sua materialità, è stato commesso in epoca antecedente alla modifica
normativa, è applicabile la regola secondo cui non rileva l’epoca di consumazione del reato, in quanto
l’individuazione del giudice competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento
in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale in una qualsiasi delle forme previste dal sistema
processuale. In applicazione del principio “tempus regit actum” che governa la successione nel tempo
delle norme processuali, la competenza per materia va determinata sulla base della normativa in
vigore al momento in cui il P.M. esercita l’azione penale e la competenza, così determinata, rimane
ferma in forza dell’ulteriore principio della “perpetuatio juri-sdictionis”, anche in caso di sopravvenuta
modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica disciplina
transitoria. Resta peraltro salva l’applicazione da parte del giudice competente delle disposizioni
sanzionatone più favorevoli al reo, in considerazione della data di consumazione del reato, ai sensi
dell’art. 2, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie in tema di modifiche introdotte all’art. 186 C.d.S. dal
D.L. n. 151 del 2003 conv. in L. n. 214 del 2003 – Sez. 1, Sentenza n. 12148 del 02/03/2005, Rv.
231844; Sez. U, Sentenza n. 3821 del 17/01/2006, Rv. 232592).
4. In data 13 giugno 2024, il difensore Avv. L. A., in difesa di C.C., costituita parte civile ed ammessa
al patrocinio a spese dello Stato, ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte.
5. In data 13 maggio 2024 l’Avv. A. D.S., nell’interesse del ricorrente, ha fatto pervenire le proprie
conclusioni scritte, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
1. Il ricorso, trattato cartolarmente in assenza di richiesta di trattazione orale ex art. 94, comma 2,
D.Lgs. n. 150 del 2022, è inammissibile.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Ed invero, risulta che l’eccezione di incompetenza per materia è stata dedotta per la prima volta
davanti a questa Corte e che la stessa, integrando un’ipotesi di nullità assoluta è deducibile per la
prima volta anche in sede di legittimità.
Che si tratti di nullità assoluta non vi è infatti motivo di dubitare, atteso che al ricorrente sono
contestati sia al capo 3) che al capo 4) i reati di violenza sessuale per i quali il ricorrente ha riportato
condanna – commessi entrambi in danno di persona minore di anni dieci dal 2015 al 2018, quanto al
reato sub 3) e nel corso dell’anno 2016, quanto al reato sub 4) – e ai fini della determinazione della
competenza – con la modifica introdotta dall’art. 13, lett. b), della I. n. 69 del 2019, è stata attribuita
la cognizione di fatti di tale gravità alla Corte di assise. La competenza per materia a giudicare per il
delitto di cui all’art. 609-bis c.p. appartiene al Tribunale in composizione collegiale (art. 33-bis, lett.
c, cod. proc. pen.), rinviando, quanto alla determinazione della pena, ai criteri fissati dall’art. 4 cod.
proc. pen.; ed alla stregua di tale ultima norma, ai fini della determinazione della competenza, occorre
tener conto, oltre che della pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato, altresì
delle circostanze aggravanti, per le quali la legge stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del
reato, nonché delle aggravanti ad effetto speciale, tali ultime essendo quelle circostanze aggravanti
che comportano un aumento di pena superiore ad un terzo (art. 63 cod. pen.). E poiché, nella specie,
è stata contestata l’aggravante di cui all’art. 609-ter c.p., la quale è in grado di comportare il raddoppio
della pena prevista (da sei a dodici anni di reclusione), la competenza a giudicare i reati spetta in
effetti alla Corte di assise, essendo prevista nel massimo la pena di anni 24 di reclusione, rientrante
nella competenza della Corte d’assise ex art. 5, cod. proc. pen., non essendo peraltro stata prevista
dalla citata I. 69 del 2019 una normativa transitoria come, invece, avvenuto, ad esempio, in relazione
all’attribuzione della competenza per materia al Tribunale per i delitti “comunque aggravati” di cui
all’art. 416-bis, cod. pen. (per il quale, in caso di associazione armata, come è noto, la pena è della
reclusione di anni 26: art. 2, co. 1, D.L. n. 10 del 2010, conv. con modd. in I. 52 del 2010). Se anche
il fatto, nella sua materialità, è stato commesso in epoca antecedente alla modifica normativa, è
peraltro applicabile la regola secondo cui non rileva l’epoca di consumazione del reato, in quanto
l’individuazione del giudice competente va effettuata sulla base della normativa vigente al momento
in cui il Pubblico Ministero esercita l’azione penale in una qualsiasi delle forme previste dal sistema
processuale.
Nella specie, la richiesta di giudizio immediato risulta depositata dal PM in data 15/07/2021, mentre
il decreto di giudizio immediato è stato emesso dal GIP del Tribunale di Caltanissetta in data
30/07/2021. In applicazione del principio “tempus regit actum” che governa la successione nel tempo
delle norme processuali, la competenza per materia va determinata sulla base della normativa in
vigore al momento in cui il P.M. esercita l’azione penale e la competenza, così determinata, rimane
ferma in forza dell’ulteriore principio della “perpetuatici juri-sdictionis”, anche in caso di
sopravvenuta modifica della normativa, a meno che la nuova legge non introduca una specifica
disciplina transitoria. Resta peraltro salva l’applicazione da parte del giudice competente delle
disposizioni sanzionatone più favorevoli al reo, in considerazione della data di consumazione del
reato, ai sensi dell’art. 2, comma terzo, cod. pen. (Fattispecie in tema di modifiche introdotte all’art.
186 C.d.S. dal D.L. n. 151 del 2003 conv. in L. n. 214 del 2003: Sez. 1, n. 12148 del 02/03/2005, Rv.
231844; Sez. U, n. 3821 del 17/01/2006, P.G. in proc. Timofte, Rv. 232592).
3. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
“A seguito della modifica introdotta dall’art. 13, comma 2, lett. b), I. 19 luglio 2019, n. 69, in vigore
dal 9 agosto 2019, competente per materia a giudicare del reato di violenza sessuale aggravata a
norma dell’art. 609-ter, u. co., cod. pen., ove il fatto sia stato commesso nei confronti di persona che
non ha compiuto gli anni dieci, è la Corte d’assise e non il Tribunale in composizione collegiale”.
4. Nel caso di specie, tuttavia, tale principio non può trovare applicazione, in quanto si versa
nell’ipotesi di competenza per materia determinata da ragioni di connessione, disciplinata dall’art. 15,
cod. proc. pen.
Non v’è dubbio, infatti, che per le residue imputazioni, diverse da quelle per le quali vi è la
competenza della Corte d’assise, la competenza spettava al Tribunale in composizione collegiale.
Tuttavia, trattandosi di competenza per materia determinata da ragioni di connessione, trova
applicazione la norma di cui all’art. 21, comma 3, cod. proc. pen., a norma del quale l’incompetenza
derivante da connessione, tra cui rientra l’ipotesi dell’art. 15, cod. proc. pen., “è rilevata o eccepita, a
pena di decadenza, entro i termini previsti dal comma 2”, ossia “prima della conclusione dell’udienza
preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’art. 491, comma 1”.
Trattandosi, nel caso di specie, di competenza per materia determinata da ragioni di connessione, in
base al disposto del comma 3 dell’art. 21 cod. proc. pen. il ricorrente è decaduto dalla possibilità di
eccepirla, avendola sollevata per la prima volta dinanzi a questa Corte, né è consentito al Collegio di
rilevarla d’ufficio, essendo ciò precluso dalla stessa disposizione processuale (“è rilevata o eccepita”).
Ciò, del resto è confermato da quella giurisprudenza assolutamente dominante (salva l’isolata
pronuncia di Sez. 1, n. 40879 del 03/10/2012, Rv. 253473 – 01), secondo la quale, nei procedimenti
con udienza preliminare, la questione dell’incompetenza derivante da connessione, anche quando la
stessa incida sulla competenza per materia, può essere proposta o rilevata d’ufficio subito dopo il
compimento per la prima volta dell’accertamento della costituzione delle parti in dibattimento, a
condizione che la parte abbia già formulato senza successo la relativa eccezione dinanzi al giudice
dell’udienza preliminare (da ultimo: Sez. 1, n. 30964 del 28/05/2019, Rv. 276439 – 01). Ne consegue,
pertanto, che, una volta superato lo sbarramento temporale individuato dal comma 2 dell’art. 21, cod.
proc. pen., richiamato dal comma 3 della stessa disposizione, l’incompetenza per materia derivante
da ragioni di connessione non può più essere né eccepita né rilevata d’ufficio.
5. Deve, pertanto, essere affermato il seguente principio di diritto:
“L’incompetenza per materia o per territorio derivante da connessione, ai sensi degli artt. 15 e 16 cod.
proc. pen., non rilevata d’ufficio od eccepita prima della conclusione dell’udienza preliminare o,
quando questa manchi, subito dopo il compimento per la prima volta dell’accertamento della
costituzione delle parti in dibattimento, non può essere né eccepita né rilevata per la prima volta in
sede di legittimità, ostandovi il disposto dell’art. 21, comma 3, cod. proc. pen.”.
6. Anche il secondo motivo è inammissibile.
È sufficiente a tal fine richiamare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui le dichiarazioni rese
innanzi alla polizia giudiziaria da una persona non sottoposta ad indagini, ed aventi carattere
autoindiziante (dunque, a maggior ragione, quelle rese dinanzi al GIP in sede di incidente probatorio,
svolto nel contraddittorio tra le parti), non sono utilizzabili contro chi le ha rese ma sono pienamente
utilizzabili contro i terzi, posto che la garanzia di cui all’art. 63, comma 1, cod. proc. pen. è posta a
tutela del solo dichiarante (da ultimo: Sez. 2, n. 28583 del 18/06/2021, Rv. 281807 – 01).
In tal senso si è anche chiarito che in tema di prova dichiarativa, le dichiarazioni aventi contenuto
anche autoindiziante rese innanzi alla polizia giudiziaria da persona non sottoposta ad indagini –
quando ancora non sussistano elementi per ritenere la medesima indagabile – non sono utilizzabili
contro chi le ha rese, ma sono pienamente utilizzabili contro i terzi, atteso che la qualità di teste-parte
offesa del reato in relazione al quale si indaga, prevale rispetto a quella di possibile coindagato in
reato connesso (Sez. 2, n. 23!’:i94 del 11/06/2020, Rv. 279804 -01).
Ne discende, pertanto, la piena utilizzabilità nei confronti del ricorrente di quanto riferito dalla
persona offesa, quand’anche la stessa avesse reso dichiarazioni contra se, secondo la ipotetica
ricostruzione difensiva.
7. Infine, anche il terzo motivo è inammissibile.
La censura, sotto l’apparente deduzione del vizio di mancanza della motivazione, tende in realtà a
proporre una rivalutazione in fatto della vicenda, censurando la valutazione espressa dai giudici
territoriali di attendibilità del narrato della persona offesa.
La violazione del principio dell’ogni oltre ragionevole dubbio è dunque evocata senza alcuna ragione
giuridica apprezzabile, in quanto il “dubbio” prospettato, non riguarda certo la colpevolezza del
ricorrente quanto, piuttosto, l’attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa, ciò che rende
all’evidenza inammissibile il relativo motivo.
Del resto, questa Corte ha già affermato che in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta
illogicità della motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che
la ricostruzione dei fatti prospettata dall’imputato che intenda far valere l’esistenza di un ragionevole
dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice,
sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un’ipotesi alternativa a quella ritenuta nella
sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi
oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al
processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019,
dep. 2020, Rv. 278237 – 01).
E, nella specie, la prospettazione è all’evidenza meramente ipotetica e congetturale, se pur in astratto
plausibile.
8. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, non
potendosi escludere profili di colpa nella proposizione.
9. Quanto alla condanna alle spese relative all’azione civile, non ricorrono le condizioni per disporla,
essendo state tardivamente depositate le conclusioni per via telematica, ossia solo il 13 giugno 2024,
giorno antecedente l’udienza.
In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno
antecedente all’udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall’art.
23, comma 8, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha
natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può
ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio (Sez. 6, n. 13434 del 26/01/2021, Rv. 281148 – 01; v.
anche Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Rv. 281895 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a
norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso, il 14 giugno 2024.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2024.

La corretta instaurazione del contradditorio nella procedura di ADS

Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 luglio 2024, n. 19935; Pres. Acierno, Rel. Cons. Russo
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
Svolgimento del processo
A.A. e B.B. odierni ricorrenti, sono fratelli di D.D., beneficiario di amministrazione di sostegno aperta
su istanza del Pubblico Ministero, con ricorso depositato il 15 novembre 2022, sulla base di quanto
riferito dai vigili urbani e dai servizi sociali in merito allo stato di trascuratezza e di scarsa igiene in
cui viveva il soggetto.
Il giudice tutelare, sentito il beneficiando e nella opposizione dei suoi fratelli, ha ritenuto opportuna
la nomina quale amministratore di un terzo estraneo alla famiglia nella persona dell’avv. C.C..
I fratelli del beneficiario hanno proposto reclamo deducendo che il loro congiunto può essere
adeguatamente protetto dalla rete familiare.
La Corte d’appello ha confermato il provvedimento di apertura di amministrazione di sostegno sul
rilievo che lo stesso interessato ha dichiarato di avere bisogno di qualcuno che lo aiuti nelle faccende,
e che, come segnalato dei vigili urbani e degli assistenti sociali, la persona viveva in una condizione
di degrado e di scarsa igiene personale ed erano stati trascurati i suoi affari, quali la richiesta di
pensione e la dichiarazione della successione materna; che i fratelli si erano dimostrati poco
collaborativi giungendo persino a rifiutare la fornitura di pasti messa a disposizione dal servizio
sociale.
Avverso il predetto provvedimento propongono ricorso per cassazione i fratelli affidandosi a quattro
motivi.
Resiste con controricorso l’avv. C.C. nella qualità di amministratore di sostegno di D.D..
Motivi della decisione
Preliminarmente sulla integrità del contraddittorio e sulla regolarità della procedura:
L’odierno ricorso per cassazione, promosso dai fratelli del beneficiario, è stato notificato
all’amministratore di sostegno (avv. C.C.) di D.D. ma non a quest’ultimo personalmente. Ugualmente
non risulta che gli sia stato notificato il reclamo, promosso sempre dai fratelli, notificato invece
all’amministratore di sostegno nella (erronea) supposizione che egli sia legittimato a rappresentare il
beneficiario nel presente procedimento.
Deve qui ricordarsi che nella procedura per la istituzione di un’amministrazione di sostegno non
esistono parti necessarie al di fuori del beneficiario dell’amministrazione (Cass. n. 14190 del
05/06/2013) e che l’amministratore di sostegno non può rappresentare il beneficiario nel giudizio di
impugnazione (Cass. n. 451 del 08/01/2024) in particolare quando si discuta della sua capacità di
autodeterminarsi.
L’art. 720 – bis nella formulazione ratione temporis vigente richiama infatti l’art. 716 c.p.c. sulla
conservazione della capacità processuale dell’interessato, e negli stessi termini oggi dispone l’art. 473
bis.55 c.p.c., in relazione all’art. 473 bis.58 c.p.c.
La conservazione della capacità processuale del diretto interessato nei giudizi ablativi o limitativi
della capacità di autodeterminarsi è un principio consolidato nel nostro ordinamento, già previsto in
tema di interdizione ed inabilitazione dall’art. 716 c.p.c., ancora prima della entrata in vigore della
legge 9 gennaio 2004 n. 6 che ha introdotto la misura della amministrazione di sostegno, e risponde
ai principi costituzionali espressi dagli artt.24 e 111 Cost., in ragione dei quali deve essere assicurata
al titolare di diritti e interessi legittimi la piena capacità di agire e difendersi nel processo ove questi
diritti vengono in discussione, a maggior ragione se si tratta di diritti fondamentali della persona.
In termini, la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che la “ratio” dell’art. 716 c.p.c., a norma
del quale l’interdicendo non perde la capacità processuale di agire e contraddire nel giudizio di
interdizione, pur dopo che gli è stato nominato un tutore provvisorio (e quindi deroga in parte qua
all’art. 75 c.p.c.), è di consentirgli di difendere il diritto all’integrale conservazione della capacità di
agire. Ne deriva da un lato che il predetto tutore non è parte necessaria di tale giudizio, non
configurandosi un interesse della tutela all’esito del medesimo; dall’altro che il tutore provvisorio non
assume la veste, nel giudizio di interdizione, di rappresentante processuale dell’interdicendo (Cass.
16/11/2000, n. 14866).
Questo principio è stato applicato dalla giurisprudenza di legittimità anche in tema di amministrazione
di sostegno, pur prendendo atto che si tratta di misura che non necessariamente comporta la
limitazione della capacità di agire; tuttavia ogniqualvolta si discuta, in un giudizio promosso per la
apertura della amministrazione sostegno della possibilità di applicare l’art 411 c.c. che consente al
giudice tutelare di estendere al beneficiario determinati effetti, limitazioni o decadenze previsti per
l’interdetto o l’inabilitato, una lettura costituzionalmente orientata della normativa di riferimento esige
che il destinatario della misura ablativa di diritti disponga delle medesime garanzie che assistono le
procedure di interdizione o di inabilitazione, con particolare riferimento al rispetto del diritto di difesa
e del contraddittorio, non potendo ragionevolmente riconoscersi garanzie differenziate in relazione a
provvedimenti che spieghino pari effetti sostanziali (Cass. 29/11/2006, n.25366; Cass. n. 6861 del
20/03/2013).
Ciò non significa che il beneficiando debba necessariamente costituirsi a mezzo di un difensore, o
avere un difensore d’ufficio, ma, dovendo fruire della stesse garanzie previste per l’interdicendo e per
l’inabilitando deve essere informato della pendenza del procedimento e della facoltà di difendersi in
esso, pur avendo la libertà di restare – consapevolmente – contumace. Per questa ragione il giudice
tutelare deve, ogni caso in cui il provvedimento da emettere – sia o non corrispondente alla misura
richiesta – incida in maniera diretta sui diritti inviolabili della persona, invitare la parte a nominare un
difensore, e salvo il dovere di sentire personalmente l’interessato secondo quanto dispone l’art. 407
c.c. (Cass. n. 25366/2006, cit.).
Nel caso di specie, il contraddittorio non appare regolarmente instaurato, in primo luogo nel presente
giudizio di legittimità, posto che il ricorso come sopra si diceva non è stato notificato all’interessato
ma al suo amministratore di sostegno, che però in questo giudizio non può rappresentarlo, quali che
siano i poteri conferiti dal giudice tutelare.
Una volta regolarmente instaurato il contraddittorio innanzi alla Corte di Cassazione, dovrà discutersi
della regolarità ab initio della procedura posto che il difetto di contraddittorio è rilevabile d’ufficio in
ogni stato e grado del processo ed anche per la prima volta in sede di legittimità.
Non risulta infatti, quantomeno dal tenore degli atti qui portati alla attenzione del Collegio, che il
giudice tutelare, pur procedendo alla audizione del beneficiario, lo abbia avvisato della facoltà di
nominare un difensore, e non risulta che al beneficiario personalmente sia stato notificato il reclamo
in appello e ciò salvo che le parti, che a tal fine si invitano espressamente ad interloquire sul punto,
indichino ulteriori atti cui fare riferimento.
P.Q.M.
Dispone che il ricorso per cassazione sia notificato, unitamente alla presente ordinanza,
personalmente a D.D., entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e
rinvia il processo alla udienza pubblica del 13 novembre 2024, invitando le parti ad interloquire sulle
questioni evidenziate in parte motiva.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma dell’art. 52 D.Lgs. 196/2003.
Si comunichi.
Così deciso in Roma il 12 luglio 2024.
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2024.

Violenza sessuale e manifestazione del dissenso

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 19 luglio 2024, n. 29356; Pres. Sarno, Rel. Andronio
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 4 novembre 2015, il Tribunale di Belluno ha condannato l’imputato alla pena
sospesa di anni 2 di reclusione – nonché: alle pene accessorie di cui all’art. 609-nonies, primo comma,
nn. 2) e 5) ed al risarcimento del danno in favore di D.D., costituitasi parte civile – per i reati di cui al
capo 1) – artt. 81, 582, 585, 576, primo comma, n. 5), e 609-bis, ultimo comma, cod. pen. – perché,
con violenza e minaccia, rivolgendole al contempo frasi a sfondo sessuale, la costringeva a compiere
atti sessuali consistiti in toccamenti delle parti intime dell’uomo, causandole altresì lesioni personali,
rappresentate da contusioni lievi agli arti superiori. Con medesima sentenza, il Tribunale di Belluno
ha assolto l’imputato dal delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen., contestato al capo 2) dell’imputazione,
commesso ai danni della parte civile B.B. – a lui contestato perché costringeva la donna, con la quale
aveva da pochissimo interrotto una relazione sentimentale, a subire un rapporto sessuale, nonostante
la resistenza opposta da costei, che lo scongiurava ripetutamente di smetterla, e che aveva poi subito
passivamente la violenza, memore di un precedente episodio di aggressione, subita sempre ad opera
dell’imputato – perché il fatto non sussiste ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
La Corte di appello di Venezia, con sentenza del 5 aprile 2023, ha parzialmente riformato il
provvedimento di primo grado, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell’imputato in
ordine al reato di cui agli artt. 582, 585 e 576, primo comma, n. 5), cod. pen., per essere lo stesso
estinto per prescrizione e condannando l’imputato per il reato di cui al capo 2) – riconosciute le
circostanze attenuanti generiche, con la continuazione con il reato di cui all’art. 609-bis, ultimo
comma, cod. pen., di cui al capo 1) – alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, alle pene accessorie
di cui all’art. 609-nonies cod. pen. e a quella dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici per la
durata di anni 5, nonché al risarcimento del danno a favore della persona offesa B.B., liquidato in via
definitiva in Euro 10.000,00, ed alla rifusione delle spese legali, in favore delle parti civili costituite,
liquidate in Euro 1.418,00 per D.D. ed in Euro 2.752,00 per B.B.: con conferma, nel resto,
dell’impugnata sentenza di primo grado.
2. Avverso la sentenza, l’imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione,
chiedendone l’annullamento.
2.1. Con un primo motivo di doglianza, si lamenta la violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.,
6 CEDU, 24 e 111 Cost., per essere gli appelli, proposti dal Pubblico Ministero presso il Tribunale e
dal Procuratore Generale presso la Corte di appello, inammissibili ex art, 581, comma 1, lettere b), c)
e d), cod. proc. pen., in ragione del carattere meramente assertivo delle censure, nonché della
mancanza di enunciazione delle prove delle quali si deduce l’omessa o erronea valutazione e dei
motivi, mancando l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno della
richiesta di riforma in peius della decisione assolutoria di primo grado.
In primo luogo, sostiene la prospettazione difensiva che l’atto di gravame proposto dal Pubblico
Ministero presso il Tribunale di Belluno avrebbe omesso qualsivoglia critica alla valutazione del
materiale probatorio posto a fondamento della decisione assolutoria del giudice di primo grado; né
esso avrebbe proposto alcuna diversa, e più plausibile, interpretazione a sostegno dell’ipotesi
accusatoria, limitandosi, non solo ad una mera critica della prima pronuncia, ma anche alla semplice
riproposizione delle tesi già scartate in primo grado. Il Pubblico Ministero, non si sarebbe confrontato
né con il tema della manifestazione del dissenso, né con la valenza persuasiva di quei dettagli fattuali
– afferenti alle consuete modalità sessuali “aggressive” del A.A. e della B.B., nonché alla forte
dipendenza affettiva e al comportamento accomodante della donna per il timore della fine della
relazione con l’imputato – che, a parere del Tribunale di Belluno, avrebbero fondato un ragionevole
dubbio in ordine all’effettiva percezione, da parte dell’odierno ricorrente, di un inedito dissenso della
persona offesa, mancando di identificare con precisione quegli elementi che, all’opposto, nell’ambito
di una generale accondiscendenza della donna rispetto alle attitudini sessuali del ricorrente, avrebbero
potuto provare, oltre ogni ragionevole dubbio, l’effettivo dissenso quel giorno manifestato da costei.
Insufficiente sarebbe, del resto, il richiamo alle mere dichiarazioni della persona offesa: a) da un lato,
infatti, il verbale di audizione dibattimentale della B.B. rappresenterebbe il medesimo materiale
istruttorio su cui il Tribunale di Belluno avrebbe fondato l’assoluzione dell’imputato, di talché la
pubblica accusa avrebbe dovuto individuare specificamente quei passaggi fattuali che avrebbero
potuto consentire di dimostrare l’effettivo dissenso al rapporto sessuale, manifestato dalla persona
offesa, e di avallare, dunque, la tesi della sussistenza dell’elemento soggettivo del reato in capo al
A.A.; b) dall’altro lato, l’impugnazione avrebbe potuto investire la questione della credibilità oggettiva
e soggettiva della dichiarante, precisando le ragioni per le quali la versione resa dalla donna avrebbe
dovuto essere considerata più veritiera rispetto a quella fornita dall’imputato. Secondo il ricorrente,
la concreta impostazione dell’atto di gravame ha impedito alla Corte di appello di identificare
correttamente i limiti del sindacato ad essa devoluto, così violando l’art. 597 cod. proc. pen.
Quanto invece all’impugnazione proposta dalla Procura Generale presso la Corte di appello, sostiene
l’imputato che, pur non consistendo nella mera riproposizione della tesi accusatoria, essa avrebbe
comunque omesso di confrontarsi con l’apparato motivazionale della decisione di primo grado,
fallacemente derivando l’erroneità delle conclusioni attinte dal primo giudice dall’espressione di un
inaccettabile giudizio etico, anziché da un’inesatta valutazione del materiale probatorio acquisito.
Ne consegue che, a parere del ricorrente, la Corte di appello di Venezia avrebbe dovuto riconoscere
la carenza dei presupposti minimi per ritenersi validamente investita del potere di riesaminare la
decisione di primo grado, così dichiarando l’inammissibilità degli appelli.
2.2. Con un secondo motivo di ricorso, si censurano i vizi della motivazione, con riguardo alla
violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di reformatio in peius, relativamente alla
valutazione di credibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa e di attendibilità intrinseca ed
estrinseca della deposizione, anche alla luce della contraddittorietà tra le dichiarazioni rese nel corso
dell’istruttoria dibattimentale di primo grado e quelle rese in sede di rinnovazione nel giudizio di
appello.
Dopo avere richiamato le posizioni assunte dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine al mancato
soddisfacimento dell’obbligo di motivazione rafforzata, sostiene il ricorrente che, nel caso di specie,
la Corte di appello di Venezia, nel disattendere le conclusioni del Tribunale, anziché limitarsi a riferire
il fatto, invero incontestato, della esplicita manifestazione del dissenso della donna nella fase iniziale
dell’approccio, avrebbe dovuto indicare specifica mente gli elementi fattuali sulla base dei quali si
poteva ritenere che il dissenso fosse reiterato per tutta la durata del rapporto. Si sarebbe dovuta
svolgere un’analisi critica delle dichiarazioni della B.B., spiegando altresì come avrebbe potuto
conciliarsi una violenza tanto grave con il fatto che la persona offesa non aveva deciso di denunciare
immediatamente il fatto né allontanato subitaneamente l’uomo, continuando invece a cercarlo con
insistenza – anche tramite l’amica D.D. – al fine di riprendere con lui la relazione sentimentale
precedentemente interrotta. Nello specifico, la sentenza impugnata sarebbe caduta in contraddizione,
nel ritenere sussistente, sin dall’inizio del rapporto, il dissenso della donna, salvo poi riconoscere che,
soltanto dopo la violenza perpetrata dal A.A. ai danni dell’amica, la B.B. si sarebbe effettivamente
resa conto della gravità di quanto accaduto, così confermando, a parere dell’imputato, la tesi della
mancata percezione, da parte di costui, di un dissenso esplicito al rapporto.
I giudici dell’appello non avrebbero pertanto rispettato l’obbligo di motivazione rafforzata, non
avendo operato la falsificazione logica dell’ipotesi assolutoria ricostruita dal giudice di primo grado,
ed essendosi limitati a fornire una diversa versione dei fatti in contestazione – priva, tuttavia, di quella
intrinseca credibilità logica e prevalenza rispetto all’iniziale ricostruzione assolutoria, necessarie
dinnanzi a sentenze di condanna pronunciate in riforma di precedenti assoluzioni – ed omettendo
altresì fallacemente di considerare che la motivazione assolutoria del Tribunale riguardava la
possibilità che, per le stesse modalità di esternazione, per il contesto dell’azione e per i rapporti
pregressi tra l’imputato e la persona offesa, il dissenso di questa potesse non essere stato
adeguatamente percepito dall’imputato, sì da porre in dubbio la ricorrenza dell’elemento soggettivo
della fattispecie. Nemmeno in sede di rinnovazione obbligatoria della prova dichiarativa, del resto, si
sarebbero affrontati i temi della effettiva percezione del dissenso e della equivocità dei comportamenti
tenuti dalla B.B. a seguito della presunta violenza sessuale: più precisamente, non si sarebbe
analizzato il contesto circostanziale sulla base del quale il giudice di primo grado era arrivato a
ritenere che l’imputato potesse non aver validamente compreso il diniego della donna, né si sarebbero
chiarite le molteplici contraddizioni emerse tra le dichiarazioni giudiziali di costei e la deposizione
resa nell’imminenza dei fatti.
3. Con memoria datata 2 aprile 2024, la difesa della parte civile B.B. ha chiesto che il ricorso sia
rigettato.
Quanto al primo motivo di doglianza, se ne rileva l’inammissibilità, sulla base della considerazione
che entrambi gli atti di impugnazione delle Procure appellanti sarebbero pienamente conformi agli
standard di specificità intrinseca ed estrinseca richiesti dalla sentenza n. 8825 del 27 ottobre 2016
delle Sezioni Unite della Corte di cassazione.
In relazione al secondo motivo di censura, se ne deduce l’infondatezza. Dopo avere ricordato che, per
la riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado, l’obbligo motivazionale rafforzato va
commisurato al percorso giustificativo seguito dalla sentenza appellata – con la conseguenza che,
laddove il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente
assertivo, non vi sarà neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni
alternative del primo giudice, essendo il giudizio d’appello l’unico realmente argomentato – la difesa
della parte civile sostiene che, a fronte di una sentenza di primo grado lacunosa, sia dal punto di vista
della ricostruzione del fatto che sotto il profilo dell’esposizione delle ragioni di diritto fondanti
l’assoluzione, la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe completa, coerente e puntuale,
laddove: a) riconoscendo la piena capacità della persona offesa di operare tale distinzione, ha spiegato
la differenza intercorrente tra i rapporti violenti e “alternativi” ma consenzienti e quelli violenti ma
non voluti; b) ha chiarito e motivato, con vari richiami alla giurisprudenza di legittimità, quando possa
ritenersi sussistente o meno il consenso della parte alla consumazione del rapporto sessuale; c) ha
valorizzato la deposizione della stessa D.D. confermativa della genuinità del racconto della B.B. e
del dissenso di costei al rapporto sessuale, nonché la consapevolezza che di esso doveva avere
l’imputato, avendo la donna specificato che l’incontro era finalizzato al solo parlare della fine della
loro relazione e chiarito di non volere alcun rapporto, avendo il ciclo mestruale ed essendo presenti,
al piano superiore, i suoi figli; d) ha enfatizzato le scuse rivolte dall’imputato alla persona offesa il
giorno successivo a quanto accaduto; scuse che, a parere di quest’ultima, sarebbero state immotivate
qualora vi fosse stata la pretesa prestazione del consenso da parte di costei alla consumazione del
rapporto sessuale.
4. In data 2 aprile 2024, anche la difesa dell’imputato ha depositato memoria, con la quale insiste in
quanto già dedotto.
In primo luogo, ribadisce il ricorrente la denunciata inammissibilità degli appelli proposti dalla
Procura della Repubblica di Belluno e dalla Procura Generale di Venezia, i quali, non soddisfacendo
i requisiti minimi di specificità estrinseca dei motivi di impugnazione – come individuati dalle Sezioni
Unite Galtelli e poi positivizzati nel nuovo comma 1 -bis dell’art. 581 cod. proc. pen., introdotto
dall’art. 33, comma 1, lettera d), del D.Lgs. n. 150 del 2022 – non avrebbero legittimamente investito
la Corte di appello del potere di riesaminare la decisione del Tribunale.
In secondo luogo, si ribadisce la censura circa l’inadempimento dell’obbligo di motivazione rafforzata
in caso di reformatio in peius: a parere del ricorrente, infatti, la Corte di appello di Venezia, lungi
dall’identificare, con precisione, quegli elementi di fatto o di diritto non valorizzati dal giudice di
primo grado che, sul piano logico probatorio, avrebbero invece reso certa, ogni oltre ragionevole
dubbio, l’effettiva percezione di un dissenso inequivoco al rapporto sessuale, da parte dell’imputato,
si sarebbe limitata a proporre una propria soggettiva lettura dei fatti, travisando la portata
dell’attitudine della coppia a rapporti improntati ad una certa violenza e della conseguente
accettazione degli stessi da parte della B.B., a partire dal precedente specifico risalente al 2012.
Motivi della decisione
1. Il ricorso – limitato al reato contestato come commesso in danno di B.B.- è infondato.
1.1. Il primo motivo di censura, relativo alla violazione degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., 6 CEDU,
24 e 111 Cost. – per essere gli appelli, proposti dal Pubblico Ministero presso il Tribunale e dalla
Procura Generale presso la Corte di appello, inammissibili ex art. 581, comma 1, lettere b), c) e d),
cod. proc. pen., in ragione del carattere meramente assertivo delle censure nonché della mancanza di
enunciazione delle prove pretermesse o erroneamente valutate – è manifestamente infondato.
Secondo quanto chiaramente espresso dall’art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.,
l’impugnazione è inammissibile quando non sono osservate le disposizioni dell’art. 581 cod. proc.
pen. Tale ultima norma, a sua volta, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della legge n. 103
del 23 giugno 2017, prevedeva, nella lettera c), che l’impugnazione dovesse contenere l’enunciazione
“dei motivi, con l’indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta”. Sull’interpretazione di tale testo è intervenuta la sentenza Gattelli delle Sezioni Unite (n.
8825 del 27/10/2016, dep. 2017) che, risolvendo un contrasto relativo all’applicabilità della sanzione
dell’inammissibilità per “genericità estrinseca” anche all’appello, ha precisato che i motivi di
impugnazione in genere – e dunque anche di appello – sono affetti da “genericità estrinseca” quando
difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento
impugnato. Sono invece affetti da “genericità intrinseca” quando risultano intrinsecamente
indeterminati, risolvendosi sostanzialmente in formule di stile (fermo restando che, in tal caso, non
vi era dubbio sulla possibilità di dichiararne l’inammissibilità, anche prima della citata sentenza).
La ricordata legge n. 103/2017 ha modificato il testo dell’art. 581, introducendo nella lettera b) un
requisito prima non previsto – l’indicazione, cioè, “delle prove delle quali si deduce l’inesistenza,
l’omessa assunzione o l’omessa o erronea valutazione” – e precisando che ciascuno dei requisiti
indicati nella norma doveva essere oggetto di “enunciazione specifica”. Il testo della lettera c) è stato
spostato nella lettera d).
La recente novella introdotta con il D.Lgs. n. 150 del 2022 ha ulteriormente recepito l’esigenza di
specificità, introducendo un nuovo comma 1 -bis nel testo dell’art. 581, con espresso riferimento
all’atto di appello.
Ebbene, quando il ricorrente sostiene che entrambe le Procure appellanti avrebbero omesso
qualsivoglia critica alla valutazione del materiale probatorio posto a fondamento della decisione
assolutoria del giudice di primo grado, sta in realtà rivolgendo la sua critica al merito degli appelli,
cioè alla fondatezza o meno delle argomentazioni spese in ciascun atto, attestandone implicitamente
l’ammissibilità.
Del resto, come è chiaramente evincibile da tali atti e dal loro resoconto rinvenibile nella sentenza
impugnata, tanto il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Belluno, quanto il Procuratore Generale
presso la Corte di appello si sono adeguatamente confrontati con le conclusioni assolutorie attinte dal
giudice di primo grado in relazione al secondo capo dell’imputazione e, dunque, con il tema della
manifestazione del dissenso, opponendovi logicamente le proprie argomentazioni contrarie, mediante
l’indicazione specifica e puntuale sia dei punti e/o capi della sentenza da censurare sia delle ragioni
poste a fondamento di ciascuna doglianza, nonché delle prove erroneamente valutate.
1.2. Il secondo motivo di doglianza – con il quale si censurano i vizi della motivazione, con riguardo
alla violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di reformatio in peius, relativamente
alla valutazione di credibilità oggettiva e soggettiva della persona offesa e di attendibilità intrinseca
ed estrinseca della deposizione, anche alla luce della contraddittorietà tra le dichiarazioni rese nel
corso dell’istruttoria dibattimentale di primo grado e quelle rese in sede di rinnovazione nel giudizio
di appello – è, invece, infondato.
Secondo quanto sancito dalla giurisprudenza di questa Corte, in tema di motivazione della decisione,
la sentenza di appello di riforma totale del giudizio assolutorio di primo grado deve confutare
specificamente, pena altrimenti il difetto motivazionale, le ragioni poste dal primo giudice a sostegno
della decisione assolutoria, dimostrando puntualmente l’insostenibilità sul piano logico e giuridico
degli argomenti più rilevanti della sentenza di primo grado, anche avuto riguardo ai contributi
eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di appello, e deve quindi corredarsi di una motivazione
che, sovrapponendosi pienamente a quella della decisione riformata, dia ragione delle scelte operate
e della maggiore considerazione accordata da elementi di prova diversi o diversamente valutati (ex
plurimis, Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404; Sez. 6, n. 10130 del 20/01/2015, Rv. 262907;
Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Rv. 233083)
Conformemente a ciò, nel caso di specie, la Corte di appello di Venezia, a pag. 22 del provvedimento
impugnato, ha espressamente censurato la decisione assolutoria assunta dal Tribunale di Belluno –
nella parte in cui, non essendo in contestazione la materialità del fatto di reato, essa fonda il proprio
convincimento in ordine alla mancata percezione del dissenso da parte dell’odierno ricorrente sulla
base della natura violenta dei rapporti precedentemente intercorsi tra costui e la persona offesa e del
comportamento di quest’ultima, continuamente teso a riallacciare i rapporti con l’uomo –
evidenziandone puntualmente l’insostenibilità sul piano logico, oltre che giuridico, analizzata anche
in considerazione della rinnovazione istruttoria espletata nel giudizio di secondo grado.
In primo luogo, la Corte di appello ha opportunamente chiarito l’impossibilità di ricondurre un
episodio di violenza sessuale alla normale vita di coppia dell’imputato con la persona offesa sul rilievo
della presunta natura violenta dei rapporti sessuali solitamente intercorsi tra i due, valorizzando, nello
specifico, in maniera del tutto logica e coerente, la capacità della stessa persona offesa di distinguere
un atto di violenza sessuale dai rapporti, ancorché non convenzionali, consumati, in maniera
consenziente, con l’imputato.
In punto di diritto, pare dunque opportuno precisare che, secondo la costante giurisprudenza di
legittimità, in tema di reati sessuali, gli atti sessuali “non convenzionali”, possono essere ritenuti leciti
nella misura in cui si svolgano in base ad un consenso dei partecipanti che deve protrarsi per tutta la
durata degli stessi (Sez. 3, n. 43611 del 19/10/2021, Rv. 282099; Sez. 3, n. 31513 del 04/10/2019,
dep. 2020, Rv. 278250); né alcun rilievo può conferirsi ai costumi sessuali della persona offesa, i
quali sono ininfluenti sulla sua credibilità e non possono costituire argomento di prova per l’esistenza,
reale o putativa, del suo consenso (Sez. 3, n. 46464 del 09/06/2017, Rv. 271124).
Ebbene, nel caso di specie, le dichiarazioni rese dalla donna, nel momento subito antecedente la
violenza, appaiono certamente univoche nel senso della mancata volontà di acconsentire al rapporto,
risultando ella ferma nel sottolineare, non solo il fine esclusivamente chiarificatore dell’incontro, ma
anche la propria indisposizione dovuta al ciclo mestruale e alla presenza dei figli al piano superiore
dell’abitazione, non potendosi in alcun modo valorizzare le contraddizioni in cui, secondo la
prospettazione difensiva, sarebbe incorso il narrato della persona offesa, invero irrilevanti giacché
non attinenti al nucleo essenziale del fatto di reato per il quale si procede. Del resto, è manifestamente
erronea la tesi difensiva secondo cui, per escludere il reato di violenza sessuale, il dissenso della
persona offesa deve essere manifestato per tutta la durata del rapporto. Ciò vale certamente per il
consenso, il quale, in quanto elemento negativo della fattispecie, la cui esistenza si pone come
impeditiva ai fini della completa integrazione del reato, deve perdurare pacificamente nel corso
dell’intero rapporto senza soluzione di continuità, con la conseguenza che integra il reato di cui all’art.
609-bis cod. pen. la prosecuzione del rapporto nel caso in cui, successivamente ad un consenso
originariamente prestato, intervenga in itinere una manifestazione di dissenso, anche non esplicita,
ma per fatti concludenti chiaramente indicativi della contraria volontà (ex multis, Sez. 3, n. 15010 del
11/12/2018). Ma lo stesso non può dirsi in relazione al dissenso, il quale, non richiedendo, in linea
generale, una necessaria manifestazione – avendo la giurisprudenza di legittimità più volte affermato
l’insussistenza di un indice normativo dal quale possa effettivamente ricavarsi un onere, ancorché
implicito, di espressione del dissenso alla intromissione di soggetti terzi nella propria sfera di intimità
sessuale, dovendosi piuttosto ritenere che tale dissenso sia da presumersi, laddove non sussistano
indici chiari ed univoci volti a dimostrare l’esistenza di un, sia pur tacito ma in ogni caso inequivoco,
consenso – a maggior ragione non deve essere espresso nell’arco dell’intera durata del rapporto
sessuale, essendo sufficiente anche la sua manifestazione soltanto iniziale. La manifestazione
esplicita del dissenso, in altri termini, non può mai ritenersi superata da comportamenti concludenti
ed impliciti contrari, ovvero non può mai ritenersi consentito fare affidamento sulla mancata veridicità
di un dissenso esplicito.
In applicazione di tali principi, lungi dal limitarsi a fornire una diversa versione dei fatti in
contestazione, priva di intrinseca credibilità logica e sub-valente rispetto all’iniziale ricostruzione
assolutoria, i giudici di merito hanno affrontato, in modo logico e coerente, sia il tema della effettiva
percezione del dissenso che quello della equivocità dei comportamenti tenuti dalla B.B., a seguito
della presunta violenza sessuale, invero comprensibili alla luce della dinamica complessiva della
vicenda, così adempiendo adeguatamente all’obbligo di motivazione rafforzata incombente sul
giudice in caso di reformatio in peius.
2. Tenuto conto delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
L’imputato deve essere anche condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile B.B., ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella
misura che sarà liquidata dalla Corte d’Appello di Venezia con separato di decreto di pagamento ai
sensi degli artt. 82 e 83 del D.P.R. n. 115 del 2002, con pagamento in favore dello Stato. Nulla è
dovuto per le spese sostenute dalla parte civile D.D., non essendovi stata impugnazione dell’imputato
nei suoi confronti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel
presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà
liquidata dalla Corte d’Appello di Venezia con separato di decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82
e 83 del D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. Nulla per le spese
sostenute dalla parte civile D.D.
Cosà deciso il 18 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2024.

Atti sessuali con minori in situazioni di coabitazione, ospitalità e relazioni domestiche

Cass. Pen., Sez. III, Sent., 19 luglio 2024, n. 29358; Pres. Andreazza, Rel. Di Stasi
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo
1. Con sentenza del 08/03/2023, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa
in data 14/06/2022 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Gela, con la quale A.A.,
all’esito di giudizio abbreviato, era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 609-quater
cod. pen. commesso in danno di minore con lo stesso convivente (“perché in più occasioni, in
esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nella qualità di convivente, compiva atti sessuali con
B.B., in periodo in cui questa aveva un’età inferiore agli anni quattordici e in periodo in cui era ultra
quattordicenne”.., dal 2010 al 02.05.2018) e condannato alla pena di anni due e mesi otto di
reclusione, nonché al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di
fiducia, articolando sette motivi di seguito enunciati.
Con il primo motivo deduce violazione dell’art. 417, lett. b) cod. proc. pen., eccependo la nullità
dall’imputazione per genericità ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen. e lamentando che la contestazione
era carente in ordine al tempo, luogo e modalità delle condotte ascritte all’imputato, con conseguente
lesione del diritto di difesa.
Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per difetto di correlazione tra
il fatto contestato ed il fatto giudicato, lamentando che, a fronte della genericità del capo di
imputazione, i Giudici di merito avevano ritenuto l’imputato responsabile di due diverse condotte
legate a due precisi e distinti periodi temporali e facendo anche riferimento a due diverse modalità
dell’azione.
Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 609-bis, comma 3 e 609-quater, comma 3, cod. pen.
e art. 13, comma 1, della legge 19/07/2019 n. 69.
Argomenta che le condotte contestate come commesse dal 2013 al 2018 erano condotte meno invasive
e rientravano nella previsione normativa di cui all’art. 609-bis, comma 3, cod. pen. e, comunque,
dell’art. 609-quater cod. pen. precedente alla modifica introdotta quoad poenam dalla legge n.
69/2019; pertanto, la pena base, applicata nel minimo edittale, avrebbe dovuto individuarsi in anni
cinque di reclusione e non in anni sei di reclusione, come determinato dai Giudici di merito; inoltre,
tutte le condotte eventualmente commesse in data successiva al 24/6/2016, quando la minore compiva
quattordici anni, dovevano essere punite in maniera meno grave, in base al disposto dell’art. 609-
quater, comma 3, introdotto dalla legge n. 238/2021, norma più favorevole in base al disposto dell’art.
2 cod. pen.
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all’attendibilità della persona offesa.
Argomenta che la persona offesa non era mai stata sentita nel contraddittorio delle parti, nè in fase
dibattimentale, perché il giudizio era stato definito con il rito abbreviato, nè in sede di incidente
probatorio; inoltre, la Corte territoriale aveva disatteso i plurimi argomenti esposti dalla difesa al fine
di evidenziare le contraddizioni presenti nel narrato accusatorio; in particolare la lite avuta dalla
persona offesa con la madre, nel corso della quale la giovane aveva rivelato le molestie subite
dall’imputato, a distanza di otto anni dai fatti e quando il ricorrente si era schierato per la prima volta
dalla parte della compagna che aveva osteggiato la relazione della ragazza con un ragazzo assai più
grande e con abitudini discutibili; tale circostanza si poneva in contrasto con la genuinità della persona
offesa e con l’assenza di interesse della stessa; inoltre, la Corte di appello non aveva tenuto conto
delle discrasie, indicate nell’atto di appello, presenti tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle
della sorella e del nonno, discrasie che indicavano una certa predisposizione al mendacio.
Con il quinto motivo deduce violazione dell’art. 609-quater, comma 3, come introdotto dall’art. 20,
comma 1, lett. d) legge 238/2021 e dell’art. 2 cod. pen., ribadendo che erroneamente la Corte
territoriale non aveva applicato tale norma, più favorevole, in ordine alle condotte a far data dal
24/6/2016, data del compimento del quattordicesimo anno di età della persona offesa.
Con il sesto motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 609-bis, 609-quater e 2, comma
3, cod. pen., lamentando che entrambi i Giudici di merito avevano applicato la più grave pena edittale
minima di anni sei di reclusione, introdotta successivamente ai fatti dalla legge n. 69/2019.
Con il settimo motivo deduce violazione dell’art. 609-quater, comma 6, cod. pen., argomentando che
i fatti contestati dovevano essere qualificati come fatti di minore gravità con riferimento agli episodi
posti in essere dal 2013 in poi, caratterizzati da minore invasività e sporadicità e non percepiti come
atti sessuali dalla minore.
Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.
3. Il difensore del ricorrente ha chiesto la trattazione orale del ricorso; il PG ha depositato memoria
ex art. 611 cod. proc. pen, nella quale ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
il difensore della parte civile ha depositato memoria nella quale ha concluso chiedendo la declaratoria
di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza
e difesa sostenute nel presente giudizio.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
L’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla l n. 103/2017, attribuisce effetto sanante alla
richiesta di giudizio abbreviato, senza distinguere tra le nullità che abbiano ad oggetto gli atti a
contenuto probatorio ovvero di altra natura, rimanendo escluse dalla sanatoria solo le nullità a
carattere assoluto e cioè quelle individuate dall’art. 179 cod. proc. pen.
La nullità prospettata dal ricorrente ha carattere relativo (fr. Sez.3, n. 19649 del 27/02/2019, Rv.
275749 – 01, secondo cui la nullità della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a
giudizio per indeterminatezza e genericità dell’imputazione ha natura relativa; conforme Sez.6,
n.50098 del 24/10/2013, Rv.257910 – 01) e, in disparte ogni valutazione sulla fondatezza o meno
della eccezione sollevata, rientra nell’effetto sanante della richiesta di giudizio abbreviato.
2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si ha violazione del principio di
correlazione tra contestazione e fatto ritenuto in sentenza solo quando il fatto ritenuto in sentenza si
trovi rispetto a quello contestato in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso
che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti
essenziali dell’addebito. La verifica dell’osservanza del principio di correlazione va, invero, condotta
in funzione della salvaguardia del diritto di difesa dell’imputato cui il principio stesso è ispirato. Ne
consegue che la sua violazione è ravvisabile soltanto qualora la fattispecie concreta – che realizza
l’ipotesi astratta prevista dal legislatore e che è esposta nel capo di imputazione- venga mutata nei
suoi elementi essenziali in modo tale da determinare uno stravolgimento dell’originaria contestazione,
onde emerga dagli atti che su di essa l’imputato non ha avuto modo di difendersi (cfr.Sez.6 n. 35120
del 13.6.2003; Sez.6, n.17799 del 06/02/2014,Rv.260156; Sez.6, n.899 del 11/11/2014,
dep.12/01/2015) Rv.261925); ne consegue, pertanto, l’affermazione che “si ha violazione del
principio di correlazione tra accusa e sentenza solo se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi
essenziali in modo tanto determinante da comportare un effettivo pregiudizio ai diritti della difesa”
(cfr.Sez.6 n.12156 del 5.3.2009; Sez.3, n.9916 del 12/11/2009, dep.11/03/2010, Rv.246226; Sez.6,
n.6346 del 09/11/2012, dep.08/02/2013, Rv.254888; Sez.6, n.899 del 11/11/2014, dep.12/01/2015,
Rv.261925).
Ed è stato osservato, inoltre, che ai fini della valutazione di corrispondenza tra pronuncia e
contestazione di cui all’art. 521 cod. proc. pen. deve tenersi conto non solo del fatto descritto in
imputazione, ma anche di tutte le ulteriori risultanze probatorie portate a conoscenza dell’imputato e
che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione, sicché questi abbia avuto modo di esercitare
le sue difese sul materiale probatorio posto a fondamento della decisione (Sez.6, n.47527 del
13/11/2013, Rv.257278).
Nella specie, non vi è stata alcuna violazione del principio di correlazione tra contestazione e fatto
ritenuto in sentenza, avendo i Giudici di merito ritenuto la responsabilità dell’imputato in piena
aderenza ai fatti contestati, mentre la doglianza proposta involge il merito della valutazione di
responsabilità, ambito diverso da quello afferente alla verifica della correlazione tra contestazione e
fatto ritenuto in sentenza.
3. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Secondo il costante orientamento di questa Corte, il Giudice di merito può trarre il proprio
convincimento circa la responsabilità penale anche dalle sole dichiarazioni rese dalla persona offesa,
sempre che sia sottoposta a vaglio positivo circa la sua attendibilità, senza la necessità di applicare le
regole probatorie di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., che richiedono la presenza di
riscontri esterni (Cfr., Sez U, n.41461 del 19/07/2012, Rv.253214; Sez.2, n.43278 del 24/09/2015,
Rv.265104 – 01 Sez. 1, n. 29372 del 27/7/2010, Rv. 24801).
Si è anche precisato come tale controllo, considerato l’interesse di cui la persona offesa è naturalmente
portatrice ed al fine di escludere che ciò possa comportare una qualsiasi interferenza sulla genuinità
della deposizione testimoniale, debba essere condotto con la necessaria cautela, attraverso un esame
particolarmente rigoroso e penetrante, che tenga conto anche degli altri elementi eventualmente
emergenti dagli atti (Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004,Rv. 229755 – 01). Anche più di recente si è
ribadito che le dichiarazioni della persona offesa, costituita parte civile, possono essere poste, anche
da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, previa verifica, più
penetrante e rigorosa rispetto a quella richiesta per la valutazione delle dichiarazioni di altri testimoni,
della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto e, qualora
risulti opportuna l’acquisizione di riscontri estrinseci, questi possono consistere in qualsiasi elemento
idoneo a escludere l’intento calunniatorio del dichiarante, non dovendo risolversi in autonome prove
del fatto, né assistere ogni segmento della narrazione, posto che la loro funzione è sostanzialmente
quella di asseverare esclusivamente ed in via generale la sua credibilità soggettiva Cfr. Sez.5, n. 21135
del 26/03/2019, Rv. 275312 – 01).
Ed è acquisizione pacifica che la valutazione circa l’attendibilità della persona offesa involge
un’indagine positiva sulla credibilità soggettiva del dichiarante e sulla attendibilità intrinseca del
racconto, che si connota quale giudizio di tipo fattuale, ossia di merito, in quanto attiene al modo di
essere della persona escussa; tale giudizio può essere effettuato solo attraverso la dialettica
dibattimentale, mentre è precluso in sede di legittimità, specialmente quando il giudice del merito
abbia fornito una spiegazione plausibile della sua analisi probatoria (Cfr. Sez.2, n.7667 del
29/01/2015, Rv.262575; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Rv. 239342; Sez. 3, n. 41282 del 05/10/2006,
Rv. 235578).
Nella specie, i Giudici di appello hanno confermato l’affermazione di responsabilità dell’imputato per
il reato contestato, richiamando la ricostruzione in fatto e le valutazioni del primo giudice, fondate
sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa, ritenuta attendibile.
In particolare (cfr. pp. 12,13, 14,15, 16 della sentenza impugnata), la Corte territoriale, a conferma
della valutazione di attendibilità della persona offesa, ha evidenziato come il narrato accusatorio fosse
organico, costante e coerente e privo di rilevanti discrasie, se non su aspetti non rilevanti e non
riguardanti il nucleo centrale del racconto, e come la predetta avesse precisato di non aver rivelato ad
alcuno delle molestie subite, neanche alla sorella, prima della lite con la madre, perché se ne
vergognava tantissimo e perché pensava che la colpa dell’accaduto fosse sua; ha, poi, evidenziato che
le lievi discrasie, indicate nell’atto di appello, tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle rese
dalla sorella e dal nonno riguardavano circostanze assolutamente marginali e non il nucleo portante
del racconto, rimasto sempre costante; ha, quindi, chiarito, con riferimento alle modalità con le quali
la ragazza aveva lasciato l’abitazione familiare per trasferirsi in quella del nonno, che la versione della
persona offesa non era in contrasto con quella del nonno, che aveva riferito di una decisione
concordata tra madre e figlia, in quanto si era trattato di momenti concitati seguiti ad una lite e che il
trasferimento della ragazza presso il nonno, proprio a seguito dei rapporti conflittuali tra madre e
figlia, era voluto da entrambe; ha, infine, rimarcato come le dichiarazioni della persona offesa
avessero trovato riscontro indiretto nelle dichiarazioni rese dalla sorella e nel video realizzato
dall’imputato (cancellato e recuperato dal consulente del PM).
Le argomentazioni sono congrue e non manifestamente illogiche e si sottraggono al sindacato di
legittimità.
4. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che l’art 609-quater cod. pen., che prevede il delitto di atti sessuali con minorenne,
dispone al comma 1 che soggiace alla pena stabilita per il delitto di violenza sessuale chiunque, al di
fuori delle ipotesi previste dall’art. 609-bis cod. pen., compie atti sessuali con persona che, al
momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici (comma 1 n.1) o non ha compiuto gli anni
sedici, quando il colpevole sia l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore,
ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia,
il minore è affidato o che abbia, con quest’ultimo una relazione di convivenza (comma 1 n. 2); il
comma 2 della predetta norma, poi prevede che “fuori dei casi previsti dall’art . 609-bis cod. pen.,
l’ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per
ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che
abbia con quest’ultimo una relazione di convivenza, che, con l’abuso dei poteri connessi alla sua
posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici”.
In sintesi, la norma tutela tout court il minore degli anni quattordici, subordina la tutela del minore
degli anni sedici all’esistenza di un rapporto di affidamento qualificato o all’esistenza di un rapporto
di convivenza e quella del minore ultrasedicenne all’abuso dei poteri connessi alla posizione
dell’affidatario qualificato o del convivente.
L’art. 20, comma 1, lett. d) L.n. 238/2021 ha, poi, inserito nell’art. 609-quater cod. pen. un’ulteriore
fattispecie (comma 3) con la quale si punisce con la reclusione fino a quattro anni “chiunque compie
atti sessuali con persona minore, che ha compiuto gli anni quattordici, abusando della fiducia riscossa
presso il minore o dell’autorità o dell’influenza esercitata in ragione della propria qualità o dell’ufficio
ricoperto o delle relazioni familiari, domestiche lavorative, di coabitazione o di ospitalità, è punito
con la reclusione fino a quattro anni”.
La nuova previsione ha carattere residuale, come evidente dall’incipit del comma (“Fuori dei casi
previsti dai commi precedenti”) in quanto trova applicazione solo ove il fatto non sia riconducile alle
previsioni dei commi 1 e 2 dell’art. 609-quater cod. pen.
Essa contempla tre condotte che hanno quale tratto comune l’abuso che deve correlarsi o alla fiducia
riscossa presso il minore o all’autorità rivestita da soggetto agente nei confronti del minore o
all’influenza esercitata sul minore in ragione della qualità o dell’ufficio ricoperto o delle relazioni
familiari, domestiche, lavorative, di coabitazione o di ospitalità.
Orbene, il ricorrente lamenta che la Corte di appello avrebbe dovuto applicare, con riferimento alle
condotte poste in essere a far data dal 24/6/2016, allorché la minore, con lo stesso convivente,
compiva quattordici anni, la disposizione di cui al comma 3 dell’art. 609-quater cod.pen, inserita
dall’art. 20, comma 1, lett. d) L.n. 238/2021, in quanto disposizione più favorevole a norma dell’art.
2 cod. pen., in considerazione del trattamento sanzionatorio meno grave.
La doglianza è manifestamente infondata.
Va ricordato che di un fenomeno di successione nel tempo di leggi penali si può argomentare solo
quando il reato previsto dalla legge precedente nella sua struttura tipica rimane identico a se stesso e
la nuova norma si caratterizza solo per la diversità della sanzione applicabile.
Tanto non è avvenuto nella specie, in quanto la nuova fattispecie incriminatrice si è affiancata alle
precedenti fattispecie criminose, costituendo una ulteriore figura criminosa, caratterizzata da condotte
diverse da quelle contemplate nei precedenti commi 1 e 2 dell’art. 609-quater cod. pen.
Le condotte poste in essere dall’imputato allorché la persona offesa (nata il 24.6.2002) era
infraquattrodicenne rientrano nella previsione del comma 1 n. 1 e quelle poste in essere
successivamente, dopo il compimento dei quattordici anni e fino al 2.5.2018 (termine temporale finale
dell’imputazione), allorché la minore era infrasedicenne, nella previsione del comma 1 n. 2, in ragione
della relazione di convivenza.
Va evidenziato che il riferimento alla “coabitazione, all’ospitalità ed alle relazioni domestiche” nella
fattispecie criminosa introdotta dall’art. 20, comma 1, lett. d) L. n. 238/2021 ha ampliato l’ambito di
operatività dell’art. 609-quater cod. pen., precedentemente limitata a situazioni di convivenza, a casi
in cui il contatto tra adulto e minore è meno intenso la relazione di convivenza è caratterizzata da
legami affettivi stabili e da impegni reciproci di assistenza morale e materiale mentre la coabitazione
si fonda su ragioni di mera opportunità e convenienza (Sez. 5, n. 31276 del 14/09/2020, Rv 279753).
Anche sotto tale profilo, risulta evidente che la condotta contestata all’imputato con riferimento al
periodo in cui la minore era infrasedicenne ed accertata dai Giudici di merito risulta connotata e
qualificata dalla relazione di convivenza con la persona offesa e, quindi, risulta diversa da quella
contemplata nell’ultima parte del comma 3 dell’art. 609-quater cod. pen.
5. Il settimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte di appello, all’esito di una valutazione globale del fatto, ha escluso la ricorrenza dell’ipotesi
attenuata di cui all’art. 609 bis ult. comma cod. pen., richiamando la reiterazione, la natura degli atti
(toccamenti delle parti intime) e la non trascurabile compromissione della libertà sessuale della
persona offesa.
La motivazione è adeguata e priva di vizi logici e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Va ricordato che questa Corte ha affermato che, in tema di violenza sessuale, ai fini del
riconoscimento della diminuente per i casi di minore gravità di cui all’art. 609-bis, ultimo comma,
cod. pen., deve farsi riferimento ad una valutazione globale del fatto, nella quale assumono rilievo i
mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e
psicologiche di quest’ultima, anche in relazione all’età, mentre ai fini del diniego della stessa
attenuante è sufficiente la presenza anche di un solo elemento di conclamata gravità (Sez.3,n.6784
del 18/11/2015, dep.22/02/2016,Rv.266272;Sez.3, n. 21623 del 15/04/201515, Rv.263821; Sez.3,
n.23913 del 14/05/2014, Rv.259196; Sez.3,n.5002 del 07/11/2006, dep.07/02/2007, Rv.235648)
E si è precisato che la reiterazione degli abusi sessuali è sintomatica dell’intensità del dolo in capo
all’imputato ed è espressione di una compressione non lieve della libertà sessuale della vittima, non
compatibile con un giudizio di minore gravità del fatto (Sez.3, n. 4960 del 11/10/2018,
dep.01/02/2019, Rv.275693 – 01; Sez.3, n. 6784 del 18/11/2015, dep.22/02/2016, Rv. 266272 -01).
6. Il terzo ed il sesto motivo sono fondati nei limiti e secondo le argomentazioni che seguono
La doglianza relativa all’applicabilità della norma di cui all’art. 609-quater, comma 3, cod. pen.,
introdotta dall’art. 20, comma 1, lett. d) L. n. 238/2021, è stata già esaminata e ritenuta manifestamente
infondata al paragrafo 4, al quale si rimanda.
La doglianza relativa all’applicabilità della circostanza attenuante speciale della minore gravità è stata
già esaminata e ritenuta manifestamente infondata al paragrafo 5, al quale si rimanda.
È, invece, fondata la doglianza afferente all’erronea individuazione ed applicazione del minimo
edittale previsto per il reato di cui all’art. 609-quater cod. pen. al momento del fatto.
L’art. 609-quater cod. pen. espressamente richiama quoad poenam la sanzione edittale stabilita
dall’art. 609-bis cod. pen.
La pena edittale del delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. vigente al momento dei fatti contestati ed
accertati (“dal 2010 a data antecedente e prossima al 02.05.2018”) era pari nel minimo ad anni cinque
e nel massimo ad anni dieci di reclusione; solo successivamente ai fatti, la sanzione edittale è stata
fissata dal legislatore nella misura della reclusione “da sei a dodici anni”, a seguito della modifica ad
opera dell’art. 13, comma 1, della I 19 luglio 2019 n. 69.
Orbene, la Corte di appello confermava l’entità della pena irrogata dal primo giudice, ritenendola
congrua facendo riferimento al fatto che la pena base risultava fissata nel minimo edittale pari a sei
anni di reclusione, con concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag 15 della sentenza di
primo grado e pag 16 della sentenza di appello).
Risulta, pertanto, violato il disposto dell’art. 2, comma 4, cod. pen., che recita testualmente “Se la
legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse si applica quelle le cui
disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”.
Nella specie, risulta applicato il minimo edittale della sanzione introdotta dall’art. 13, comma 1, della
I 19 luglio 2019 n. 69, mentre norma più favorevole è evidentemente quella vigente al momento del
fatto perché prevede un trattamento sanzionatorio più mite (da cinque a dieci anni di reclusione).
Risulta, quindi, fondata la doglianza difensiva e la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, in
base al disposto dell’art. 620 lett. I) cod. proc. pen. relativamente al trattamento sanzionatorio, che va
rideterminato nella pena finale di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione (pb anni cinque di
reclusione-1/3 per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche = anni tre e mesi quattro di
reclusione-1/3 per la scelta del rito = anni due, mesi due e giorni venti di reclusione).
7. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente al trattamento
sanzionatorio che va rideterminato come specificato ed il ricorso va dichiarato inammissibile nel
resto.
8. Il ricorrente va condannato, inoltre, in base al disposto dell’art. 541 cod. proc. pen., in via generica,
alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello
Stato; spetterà, poi, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di
tali spese mediante l’emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n.115/2002
(Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019, dep.12/02/2020, Rv.277760 – 01).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio,
rideterminando la pena in anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. Dichiara inammissibile il
ricorso nel resto. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa
sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella
misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Caltanissetta con separato decreto di pagamento ai
sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Così deciso il 19 aprile 2024.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 2024.

Amministrazione di Sostegno: è competente il giudice del luogo in cui il beneficiario conserva la propria abituale dimora.

Corte di Cass., Sez. I civ, Ord. 21 ottobre 2024, n.27190,
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi
Dott. GIUSTI Alberto – Presidente
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere Rel.
Dott. RUSSO Rita Elvira Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 1634/2024 proposto da:
A.A., quale amministratore di sostegno di B.B., elett.te domiciliata presso l’avv.
Andrea Aletto, dal quale è rappresentata e difesa, per procura speciale in atti;
– ricorrente –
– nei confronti di –
B.B.;
– resistente –
avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Mantova emesso il 17.12.2023;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2024 dal
Cons. rel., dott. ROSARIO CAIAZZO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
RILEVATO CHE
Con decreto del 16.5.17, il Tribunale di Brescia disponeva l’amministrazione di
sostegno per B.B., in quanto affetto da schizofrenia e altre patologie, durante il
ricovero di quest’ultimo presso la Rems di R in esecuzione di un provvedimento del gip
del Tribunale di Brescia del 26.3.12, poi trasferito presso la Rems di C.
Con provvedimento del 6.6.2022 il Tribunale di Brescia dichiarava la propria
incompetenza in quanto il beneficiario era stabilmente inserito in una struttura sita in
provincia di Mantova.
Il 26.9.23 il B.B. veniva trasferito in un una struttura presso (Omissis), in P (CN).
Con ricorso del 13.11.23, A.A., quale amministratore di sostegno del figlio B.B., ha
chiesto che il Tribunale di Mantova dichiarasse la propria incompetenza nel
procedimento in questione per essere competente il Tribunale di Brescia.
Con provvedimento del 17.12.2023, il Tribunale di Mantova, rilevato che il beneficiario
della misura era stato trasferito in una struttura sita in provincia di Cuneo, ha
dichiarato la propria incompetenza per territorio e ha disposto la trasmissione degli
atti al Tribunale di Cuneo, quale giudice competente per territorio in ragione della
dimora abituale del beneficiario.
L’amministratore di sostegno propone regolamento di competenza avverso il suddetto
provvedimento d’incompetenza territoriale, lamentando che il Tribunale non aveva
tenuto conto che il beneficiario si trovava presso la struttura C.P.A. (Omissis) solo per
un periodo transitorio, essendo da sempre in cura presso l’ospedale di B, località
presso la quale risiedevano i parenti e lo stesso amministratore di sostegno.
L’istante rileva altresì che P, ove è sita la struttura ove era stato trasferito in cura il
beneficiario della misura, rientrava comunque nell’ambito del circondario di P.
Il Pubblico Ministero ha depositato requisitoria, chiedendo l’accoglimento del ricorso,
argomentando che: l’individuazione del giudice competente per l’amministrazione di
sostegno di soggetto collocato presso una Struttura residenziale psichiatrica sita in P
(provincia di Torino, ma ricadente nel circondario del Tribunale di Ivrea) – stante il
disturbo schizofrenico del quale soffre il sostenuto – deve tenere conto del carattere
non volontario di tale collocamento; il suddetto collocamento, iniziato in data
26.9.2023, non è coattivo come l’internamento in una Residenza per l’esecuzione delle
Misure di Sicurezza (REMS); peraltro, il collocamento è ascrivibile ad una scelta
dell’amministrazione sanitaria, a cause delle precarie condizioni mentali del sostenuto,
difficilmente in grado di compiere una scelta consapevole del luogo di dimora; era
applicabile la giurisprudenza di legittimità che, in tema di individuazione del giudice
competente per l’amministrazione di sostegno delle persone sottoposte a misura
detentiva, fa riferimento all’ultimo luogo di loro dimora abituale proprio a cagione della
mancanza di volontarietà del trasferimento presso questa o quella struttura carceraria
o di internamento, trasferimento riferibile, invece, all’amministrazione penitenziaria
(Cass. Sez. VI-1, 18943/2020 ; 7241/2020 ; 20471/2015 ; 19017/2011 . Sez. I,
588/2008).
Il ricorso è fondato, in conformità del parere espresso dal Pubblico Ministero.
Invero, in tema di nomina dell’amministratore di sostegno, ai fini dell’individuazione
del giudice territorialmente competente si presume la coincidenza della residenza
effettiva e del domicilio con la residenza anagrafica dell’amministrando, salvo che
risulti accertato non solo il concreto spostamento della sua dimora abituale o del
centro principale dei suoi rapporti economici, morali, sociali e familiari, ma anche la
volontarietà di tale spostamento (Cass, n. 19431/20 ). In tema di nomina
dell’amministratore di sostegno, nel caso di collocamento del beneficiario in casa di
cura, ove non ricorra prova della natura non transitoria del ricovero e della volontà
dello stesso di ricollocare ivi il centro dei propri interessi e delle proprie relazioni
personali, la competenza per territorio spetta al giudice tutelare del luogo in cui la
persona interessata si presume abbia ancora la propria abituale dimora (Cass., n.
23571/16 ).
Nella specie, il soggetto interessato è stato trasferito in una casa di cura, essendo
affetto da grave forma di schizofrenia, sita nel circondario del Tribunale di Ivrea, per
disposizione dell’autorità sanitaria competente (l’ospedale di B, luogo di residenza del
beneficiario e dei suoi parenti), e non emergono dagli atti elementi che inducano a
ritenere non transitorio il ricovero o che lo stesso sia stato volontario (fatto che
comunque la grave patologia renderebbe quanto meno incerto).
In definitiva, la mancanza di prova del carattere permanente di tale collocamento –
sempre revisionabile a seconda delle condizioni di salute del collocato e, comunque,
della durata massima di 36 mesi, motivatamente prorogabile di altri 12- non consente
si possa parlare di mutamento della dimora abituale, e quindi della residenza, del
collocato (Cass. Sez. VI-1, 23571/2016 . Sez. VI-2, 21370/2011).
Nella specie, il provvedimento impugnato ha semplicemente affermato che il luogo
della dimora abituale è quello dell’ultimo ricovero, senza dare atto del carattere
transitorio, o meno, del ricovero, non elaborando pertanto una corretta interpretazione
del predetto orientamento della giurisprudenza di legittimità.
In accoglimento del ricorso, va dunque dichiarata la competenza territoriale del
Tribunale di Brescia.
Considerata la natura della controversia, in mancanza di resistenti sostanziali,
controinteressati al ricorso, nulla per le spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Brescia.
Dispone che ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 196/03 , in caso di diffusione della
presente ordinanza si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Conclusione
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 26 settembre 2024.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2024.