Affidamento esclusivo e principio di bigenitorialità.

Tribunale di Alessandria, 21 settembre 2022.
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone
dei magistrati:
Dott. Antonio Marozzo Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento recante il numero V.G. 1450/2021, per la disciplina dei rapporti tra
genitori non uniti in matrimonio e figli, promosso da:
TIZIA (C.F. ____________), nata ad Alessandria, il ____1976, con l’Avv. Cesare
Fossati
– ricorrente –
Giurisprudenza di merito Ondif
contro
CAIO (C.F. _____________), nato ad Alessandria, il _______1975, contumace
– resistente –
Intervento del Pubblico Ministero in data 1.10.2021.
OSSERVA
1. Con ricorso ex artt. 337-bis ss. c.c. in data 9.6.2021, la Sig.ra Tizia ha rappresentato,
tra l’altro: che, dall’anno 2010, ha convissuto more uxorio col Sig. Caio; che, dalla loro
unione, in data 19.9.2014, è nato il figlio, Caietto; che, nell’anno 2019, è cessata la
relazione affettiva tra i genitori; che, parallelamente, “si verificavano significative
fratture della relazione del papà con il bambino”; che, in particolare, il padre si
allontanava ciclicamente dal figlio, tanto che Caietto manifestava chiari segni di
disagio e che, dal 26.12.2020, trascorsa una giornata di maggiore tensione tra i genitori,
il padre non ha più frequentato il figlio. Alla luce di quanto precede, la Sig.ra Tizia ha
domandato l’affidamento c.d. “super-esclusivo” a sé del figlio Caietto, la disciplina di
un regime di frequentazione padre/figlio solo in luogo neutro, pur nella prospettiva
della ricostruzione del loro rapporto, l’obbligo del padre, allorché avrà documentato i
propri redditi, di corrispondere mensilmente alla madre, a titolo di contributo al
mantenimento del figlio, la somma ritenuta di giustizia, oltre al 50% delle spese
straordinarie e l’avvio di un percorso psicoterapeutico in favore del minore.
2. All’udienza, innanzi al Giudice Relatore, del 1.10.2021, alla quale il padre – non
costituito – è comparso personalmente, la madre ha dichiarato: “un amico mi ha detto
che il Sig. Caio non lavora più da circa un anno e ha interrotto i rapporti con la sua
famiglia d’origine. L’ultima volta che il papà ha visto Caietto è stato il 26.12.2020.
Caietto ha provato a sentirlo più volte per telefono e lui non rispondeva. Dopo una
decina di giorni, si sono sentiti e[,] al momento dello scambio, Caietto piangeva”. Il
padre ha dichiarato: “l’ultima volta che ho visto Caietto è stato il 26.12.2020. Non ho
mai rinnegato il mio ruolo d[i] padre. L’interruzione dei rapporti con Caietto è dovuta
alla mia volontà di non entrare in conflitto con la madre. Non mi ritengo nella ragione.
Ammetto di non aver accetto il fatto che Tizia si sia rivolta alla Dott.ssa Piccinelli,
nulla contro questa persona”. All’esito, le parti hanno chiesto un breve rinvio.
3. All’udienza, innanzi al Giudice Relatore, dell’8.10.2021, il padre ha depositato
deduzioni scritte (in cui si legge, tra l’altro: “[…] dichiaro di non essere riuscito a
trovare soluzioni proficue per risolvere i problemi emersi sulla gestione di mio figlio
Caietto e che hanno creato l’interruzione dei rapporti […]. Non nego di aver
accumulato tensione per motivi estranei al rapporto con Caietto […]. Mai avrei pensato
di stare così tanto tempo senza mio figlio […]. Mi metto a disposizione per un
riavvicinamento a Caietto […]”). Il padre ha, altresì, prestato il proprio consenso “a
che la Dott.ssa Luisa Fornari segua Caietto come psicologa” e ha manifestato la propria
disponibilità “a depositare le [sue] dichiarazioni dei redditi per gli anni d’imposta 2018,
2019 e 2020”. Il difensore della Sig.ra Tizia ha rappresentato di ritenere opportuno che
il nucleo familiare sia monitorato dal CISSACA di Alessandria e che siano verificate
le competenze genitoriali proprie del padre, Sig. Caio.
Con decreto in data 12.10.2021, il Collegio, in via provvisoria e urgente, ha affidato
il figlio minore esclusivamente alla madre e ha disposto che il padre frequentasse il
figlio solo in luogo neutro, a cura del CISSACA di Alessandria, incaricato di
monitorare il nucleo familiare e, in via istruttoria, ha nominato CTU la Dott.ssa Patrizia
De Rosa, formulando il seguente quesito: “dica il CTU, letti gli atti, ascoltato il minore
ed esaminati i genitori e le altre figure con cui il minore ha consuetudine di vita,
esperito un tentativo di conciliazione, esperito ogni accertamento ritenuto opportuno,
acquisita la documentazione ritenuta necessaria dalle parti o presso enti pubblici e
privati: 1) quali siano le principali connotazioni di personalità dei genitori del minore
(e delle altre figure con cui il minore ha consuetudine di vita), approfondendo la loro
competenza a svolgere, con la necessaria responsabilità, il proprio ruolo educativo e
affettivo nei confronti del figlio, con riguardo alla rispettiva idoneità a porgersi in
rapporto empatico e accogliente nei suoi confronti e a garantire l’accesso del figlio
all’altra figura genitoriale; 2) quali siano le eventuali patologie psichiatriche dei
genitori del minore, riferendo – nel caso – in ordine all’incidenza di tali patologie nel
rapporto col minore e riguardo alla sua sicurezza; 3) quale sia la qualità delle relazioni
esistenti tra il figlio e ciascun genitore; 4) quale sia il miglior progetto per l’affidamento
e la collocazione del minore, inclusa una dettagliata proposta di disciplina di
frequentazione col genitore non collocatario, evitando – se possibile – di proporre
soluzioni temporanee/provvisorie e fornendo, invece, indicazioni utili per l’adozione
di un provvedimento definitivo, seppure modificabile all’esito di un eventuale nuovo
giudizio; 5) quali siano, se necessari o opportuni, gli interventi attivabili, a livello
individuale e/o di coppia, per costruire o consolidare il rapporto tra i genitori, ovvero
per supportare il minore”.
5. Con comparsa in data 16.11.2021, il Sig. Caio si è costituto in giudizio e ha
rappresentato: che ha la volontà di recuperare appieno la propria funzione di padre;
che, in data 27.6.2016, si è sottoposto a un delicato intervento chirurgico alla testa; che
le difficoltà nel rapporto padre/figlio sono da ascriversi anche alla condotta di
alienazione tenuta dalla madre e che è privo di occupazione lavorativa. Alla luce di
quanto precede, il Sig. Caio ha chiesto l’affidamento condiviso del minore, con
collocazione presso la madre, la disciplina di un ampio regime di frequentazione
pare/figlio e la determinazione del proprio obbligo contributivo.
6. All’udienza, innanzi al Giudice Relatore, Dott.ssa Martina Bianchi, del 18.11.2021,
il CTU ha assunto l’incarico peritale. Le parti hanno manifestato il loro accordo a che
il padre corrisponda mensilmente alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del
figlio, la somma di Euro 250,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
7. Con relazione depositata in data 2.3.2022, il CISSACA di Alessandria ha
rappresentato, essenzialmente: che “la sig.ra Tizia è apparsa collaborativa e fiduciosa
durante gli incontri, reputando la presa in carico del Servizio scrivente come
un’opportunità positiva”; che “la signora ha esplicitato che l’ex compagno è sempre
stato un ottimo padre e vorrebbe che ricominciasse ad avere un rapporto naturale con
il figlio”; che “durante gli incontri, il sig. Caio è apparso collaborativo e disponibile al
confronto nonostante abbia ribadito il proprio disappunto rispetto alla situazione, a suo
dire, surreale in cui si è trovato coinvolto”; che “il sig. Caio ha raccontato di aver
superato positivamente il periodo di preoccupazione e stress causato dalla scoperta e
successiva asportazione del tumore cerebrale”; che “in merito all’anno trascorso senza
contatti con Caietto, il sig. Caio ha espresso il proprio dispiacere e rammarico per aver
perso la quotidianità con il figlio, dichiarando che nessuno potrà mai ricompensare
questo vuoto, attribuendo la responsabilità a vari attori coinvolti (ex compagna da cui
si aspettava un atteggiamento più leale e collaborativo; avvocato, Tribunale) e
deresponsabilizzandosi” e che “il bambino ha esplicitato di essere contento ed
emozionato a rivedere il padre dopo tanto tempo (i colloqui con il minore sono stati
svolti prima dell’inizio degli incontri in luogo neutro) e che vorrà giocare e dirgli che
gli vuole tanto bene”.
8. Con perizia in data 7.3.2022, la CTU, Dott.ssa Patrizia De Rosa, ha così concluso:
“[…] il sig. Caio è una persona di 46 anni che si presenta ombrosa, chiusa e vischiosa
nel suo modo di funzionare. Egli porta la sua verità soggettiva, con modalità oscure e
poco comprensibili. Vi è una tendenza alla confabulazione ossia raccontare in modo
grossolano e poco reale sul piano spazio temporale le sue “verità”. Non è possibile
raccogliere una sua cronistoria secondo i gradienti, che permettano la comprensione
della dinamica dei fatti. Quindi è necessario un approfondito esame del Periziando sul
piano neuropsicologico per escludere segni precoci di deterioramento mentale, che
potrebbe comportare agiti collegati all’impulsività ed alla difficoltà mnesica, il che
comporterebbe un non comprensione delle sue condotte. Pertanto appare necessario
una presa in carico neurologica che accerti il funzionamento, e la presenza dei seguenti
segni per causa organica. La signora Tizia, di anni 45, appare ai colloqui collaborativa
e disponibile al racconto spontaneo […]. Ella non presenta alcuna alterazione dei tratti
di personalità ed è una persona adeguata e disponibile al confronto […]. Nella
situazione specificata, è certamente evidente che la signora Tizia persegua l’obiettivo
della partecipazione, dell’attenzione e del contatto affettivo del genitore, anche
separato, verso i propri figli […] e, anche per quanto riguarda la comunicazione fra lei
e Caietto, si evidenziano, durante i colloqui, sia una buona sintonia fra loro, sia una
complicità funzionale (funzione rappresentativa e comunicativa) […]. Non vi è mai
stata una sollecitazione nel figlio al rifiuto del padre, anzi a parere della scrivente, ha
cercato in tutti i modi di sostenere il ruolo paterno, venendo meno alle sue possibili
ferite emotive dovute alla condotta del sig. Caio […]. A parere della scrivente appare,
per esempio, utile per lui una sorta di orientamento psicopedagogico per sostenere la
loro relazione. Per questo si ritiene molto importante che il signor Caio, inizi
seriamente e stabilmente un percorso di supporto psicologico, ma anche una
valutazione neurologica che evidenzi il suo stato funzionale […]. Affido: per le
modalità con cui il sig. Caio si è posto e si sta ponendo verso il figlio, si ritiene che
l’affido esclusivo rinforzato alla sig.ra Tizia sia di base per consentire a Caietto uno
sviluppo adeguato. Ad oggi il padre non ha mai esercitato un suo interesse all’area
salute e studio, delegando alla madre e portando motivazioni fittizie e manipolative nel
ritardare le cure, per supportare la sua percezione di vittima rispetto alla madre. Appare
importante un intervento sulla coppia genitoriale con incontri mensili, che non
dovranno essere disattesi da nessuno dei due genitori, perché potrebbe essere inteso
come un attacco verso un processo di crescita per attivare la bigenitorialità. Si ritiene
di priorità una presa in carico psicologica del minore, anche nel privato, che sia
disponibile a collaborare con i servizi sociali di competenza, svincolata dal segreto
professionale. Collocazione: presso la madre. Frequentazione: al momento vi sono
frequentazioni gestite in ambito di luogo neutro. Non vi sono elementi che possano
confortare uno svincolo dai luoghi neutri, e debba dapprima essere effettuata una
valutazione neurologica e psichiatrica che permetta di comprendere l’effettivo
funzionamento del sig. Caio, che è apparso omertoso o per problemi organici
(conseguenze dementigene post intervento di craniotomia temporofrontale) o
psichiatrici conseguenti al trauma da tumore cerebrale. Solo dopo questi accertamenti
sarà possibile effettuare un percorso di genitorialità che permetta la cooperazione sotto
il controllo dei servizi sociali […]”.
9. All’udienza, innanzi al Giudice Relatore, dell’11.3.2022, le parti hanno
rappresentato che “non c’è contestazione sulla casa familiare, intestata solo alla Sig.ra
Tizia”. Il difensore del padre ha rappresentato che “non si oppone all’affidamento super
esclusivo del minore Caietto alla madre” e che “il proprio cliente è disponibile a
proseguire le cure farmacologiche per le sue patologie e che mostra il desiderio di
ampliare la frequentazione col figlio”. Il difensore della madre ha chiesto un rinvio
dell’udienza “affinché si possa proseguire il monitoraggio del nucleo, per poi, a
distanza di qualche tempo, poter eventualmente aggiornare la perizia”. Il Giudice
Relatore ha, quindi, disposto la prosecuzione degli incontri padre/figlio solo in luogo
neutro e del monitoraggio del nucleo familiare, come già disposto dal Collegio.
10. Con relazione depositata in data 9.6.2022, il CISSACA di Alessandria ha
rappresentato, essenzialmente: che “la madre […] ha riferito un positivo miglioramento
del figlio in tutti gli ambiti della quotidianità”; che “a detta della donna, le maestre
hanno evidenziato maggiore attenzione e rendimento scolastico, maggiore
partecipazione ed integrazione all’interno del gruppo e maggiore serenità del bambino.
Anche in ambito sportivo, il riscontro degli allenatori è stato positivo e la sig.ra Tizia
ha valorizzato il benessere manifestato dal figlio negli ultimi mesi, in concomitanza
della frequenza regolare degli incontri con il padre”; che “la sig.ra Tizia ha esplicitato
che il figlio attende con entusiasmo l’incontro settimanale con il padre e, nonostante
non racconti ciò che succede durante il luogo neutro, il bambino al rientro a casa è
sempre sereno e felice”; che “nonostante il raffronto positivo osservato nella relazione
con il figlio, il sig. Caio è apparso focalizzato sul proprio malessere riferito alla
stanchezza ed alla fatica dell’iter burocratico, ribadendo di sentirsi una “vittima del
sistema”” e che “considerato il forte legame positivo fra padre e figlio, richiede a
codesta Autorità Giudiziaria la possibilità di ampliare la durata dell’incontro
settimanale (due incontri a settimana)”.
11. All’udienza, innanzi al Giudice Relatore, del 22.6.2022, il difensore della madre ha
rappresentato di concordare in ordine all’ampliamento dei luoghi neutri, come
suggerito dai Servizi Sociali. Anche stessa la madre ha dichiarato che “il figlio
manifesta il desiderio di incontrare il padre, in qualche occasione anche in assenza dei
Servizi Sociali”, talché entrambe le parti hanno concordato in ordine “all’opportunità
di avviare un percorso per l’auspicabile futuro svincolo dai luoghi neutri, con
l’eventuale rivalutazione da parte della CTU, a distanza di un congruo periodo di
tempo”. La Dott.ssa Maria Chiara Calitri (CISSACA di Alessandria) ha “conferma[to]
che gli incontri in luogo neutro padre/figlio si stanno svolgendo regolarmente e che
l’operatore non è mai intervenuto per comportamenti inadeguati del padre”. Il Giudice
Relatore ha, quindi, “conferma[to] la prosecuzione degli incontri padre/figlio in luogo
neutro, come disposto dal Collegio, con possibilità, per il CISSACA di Alessandria, di
aumentare le occasioni e gli orari degli incontri in luogo neutro, come suggerito
nell’ultima relazione”, incaricando il CISSACA di Alessandria di proseguire il
monitoraggio del nucleo familiare e di consentire la coordinazione genitoriale.
12. Con relazione depositata in data 31.8.2022, il CISSACA di Alessandria ha riferito,
essenzialmente: che “a partire dal 29 luglio u.s. gli incontri sono stati ampliati (da
un’ora ad un’ora e mezza e successivamente due ore) con la possibilità di uscire sul
territorio”; che “nonostante si siano svolti solo tre incontri con le nuove modalità,
Caietto al termine degli incontri è apparso sereno, tranquillo e desideroso di incontrare
il padre anche senza la presenza dell’educatrice”; che “il sig. Caio ha ribadito di essere
esausto e stremato dalla situazione che subisce ma che non comprende e che vive con
estremo disagio, vergogna ed insofferenza”; che “la sig.ra Tizia si è dimostrata
collaborativa e flessibile rispetto alle nuove modalità di incontri fra padre e figlio,
reputando fondamentale per Caietto, un graduale avvicinamento e liberalizzazione
degli incontri con il padre. A detta della donna, il minore è sempre felice e sereno dopo
gli incontri e richiede alla madre maggiori spazi e tempi da trascorrere con il papà”;
che “dall’ultima udienza in Tribunale, i genitori del piccolo Caietto, hanno ripristinato
una comunicazione tramite telefonate e messaggi” e che “considerato il breve periodo
di attuazione delle nuove modalità di incontri, si ritiene necessario la prosecuzione del
monitoraggio, valutando un’eventuale progressiva liberalizzazione sulla base
dell’andamento degli incontri ed il confronto con i vari operatori (psicologa del minore
e psicologa del sig. Caio) coinvolti sulla situazione”.
13. All’udienza, innanzi al Giudice Relatore, del 14.9.2022, il difensore della madre ha
rappresentato di “essere favorevole alla liberalizzazione degli incontri padre/figlio,
anche alla luce delle relazioni degli enti incaricati. In estate, in accordo coi Servizi
Sociali, padre/figlio si sono già incontrati positivamente”. Il Giudice Relatore ha
evidenziato la “necessità di sentire la Dott.ssa Calitri, posto che, nella relazione, i
Servizi Sociali, pur evidenziando la positività degli incontri, hanno comunque
suggerito la prosecuzione degli incontri in luogo neutro”.
14. All’udienza, innanzi al Giudice Relatore, del 19.9.2022, la Dott.ssa Maria Chiara
Calitri (CISSACA di Alessandria) ha riferito: “come ho riportato nella relazione
depositata e come ho potuto verificare nel corso degli incontri svoltisi sinora, il minore,
Caietto, non correrebbe rischi nel caso in cui fosse prevista una frequentazione
padre/figlio libera e non più in luogo neutro. Peraltro, già da qualche tempo il
CISSACA di Alessandria svolge un monitoraggio molto leggero degli incontri,
all’inizio e al termine di essi, lasciando, poi, che padre e figlio gestiscano in autonomia
gli incontri, i quali, poi, vengono riportati come positivi”. Il difensore della madre,
tuttavia, ha evidenziato come il CTU avesse ritenuto necessaria una previa verifica
psichiatrica sulla persona del padre, pur rilevando che “vi è accordo nel senso che la
frequentazione padre/figlio sia liberalizzata, non identificandosi rischi per il minore,
Caietto”. Entrambi i genitori hanno dichiarato di essere riusciti a instaurare un canale
di dialogo tra loro e di concordare in ordine al seguente regime di frequentazione
padre/figlio: “il padre andrà a prendere Caietto all’uscita da scuola tutti i martedì e lo
riaccompagnerà a casa della madre entro le ore 21:30, dopo avergli dato la cena. Nel
weekend, Caietto starà, alternativamente, col padre e con la madre, l’intera giornata del
sabato e l’intera giornata della domenica, dalle ore 9:30 alle ore 21:30”. Quanto alla
verifica psichiatrica ritenuta necessaria dal CTU, entrambi i difensori hanno
concordato in ordine alla possibilità di depositare “una perizia psichiatrica, asseverata
innanzi all’Autorità Giudiziaria, sui punti indicati nella perizia del CTU, Dott.ssa De
Rosa, che sarà visionata dal perito psichiatra”. La causa è stata, quindi, rimessa al
Collegio che qui decide, nei termini che seguono.
15. È indubbia la positività dell’andamento del percorso di riavvicinamento
padre/figlio, tanto che i genitori hanno potuto concordare un regime di frequentazione
non più in luogo neutro. Ciò è stato possibile per la dedizione manifestata, in questi
mesi, da entrambi i genitori, i quali sono riusciti ad anteporre il bene del figlio, Caietto,
rispetto al proprio, con risultati già visibili nella condizione del minore, che, infatti, è
apparso molto più sereno.
16. La CTU, Dott.ssa Patrizia De Rosa, specialista psichiatra, oltreché psicoterapeuta,
tuttavia, ha rigidamente subordinato la liberalizzazione della frequentazione
padre/figlio a una valutazione del padre da parte di un neurologo e da parte di uno
psichiatra (“non vi sono elementi che possano confortare uno svincolo dai luoghi
neutri, e debba dapprima essere effettuata una valutazione neurologica e psichiatrica
che permetta di comprendere l’effettivo funzionamento del sig. Caio, che è apparso
omertoso o per problemi organici (conseguenze dementigene post intervento di
craniotomia temporofrontale) o psichiatrici conseguenti al trauma da tumore cerebrale.
Solo dopo questi accertamenti sarà possibile effettuare un percorso di genitorialità che
permetta la cooperazione sotto il controllo dei servizi sociali”).
17. Il Collegio, dunque, ritiene di poter conferire efficacia all’accordo delle parti non
appena sarà depositata la valutazione psichiatrica e neurologica richiesta dal CTU;
valutazione che, per abbreviare quanto più possibile i tempi di una piena ripresa della
frequentazione padre/figlio, potrà essere depositata, come richiesto dal padre, in forma
di perizia asseverata innanzi all’Autorità Giudiziaria. L’udienza è fissata a breve
sempre nell’ottica dell’accelerazione dei tempi, secondo quanto richiesto soprattutto
dal padre.
P.Q.M.
– rinvia la causa all’udienza, innanzi al Giudice Relatore, del 2 novembre 2022, ore
10:15, per l’esame della perizia psichiatrica e neurologica asseverata innanzi
all’Autorità Giudiziaria, che potrà essere depositata telematicamente entro il
28.10.2022, ferme le attuali condizioni;
– dispone la prosecuzione del monitoraggio del nucleo familiare da parte del CISSACA
di Alessandria, che relazionerà entro il 28.10.2022.

Il beneficiario di amministrazione di sostegno può anche accettare l’eredità puramente e semplicemente.

Tribunale di Vercelli, decreto 3 marzo 2017.

RGV … /2016
nella procedura di Apertura amministrazione di sostegno (artt. 404 e segg., c.c.) nell’interesse di XXXXX;
letta l’istanza 27.2.2017 della beneficiaria e dell’amministratrice di sostegno, Avv. xxxxxx del Foro di Vercelli;
visto l’art. 411 c.c. e letto il decreto di nomina;
osserva quanto segue.
***
Con decreto 16.3.2016 veniva aperta l’amministrazione di sostegno a tempo determinato (di anni due dal giuramento) di XXX.
Con riferimento all’attività concernente la straordinaria amministrazione, questo Magistrato deferiva all’amministratrice di sostegno poteri cd. in assistenza, ex art. 405, comma 5, nr. 4, c.c., disponendo che – salva l’autorizzazione giudiziale – i relativi atti potessero dirsi validamente negoziati solo ove sottoscritti sia dalla beneficiaria che dalla amministratrice di sostegno.
Con il ricorso in esame, da entrambe sottoscritto, le istanti esponevano che:
– fosse deceduta, in data 07.7.2015, la madre della beneficiaria;
– la beneficiaria, alla luce delle regole della successione ab intestato, fosse l’unica chiamata all’eredità;
– nel compendio morendo dismesso figurassero valori mobiliari (saldo attivo conto corrente e dossier titoli dello Stato italiano) conservati presso la filiale principale di XXXXXXX di Vercelli;

allegavano altresì copia della dichiarazione di successione xxxxxx, dalla quale emergeva inoltre che:
– l’asse ereditario fosse scevro da passività (quadro D);
– nell’attivo ereditario risultasse la quota di tre quarti della piena proprietà di un fabbricato sito in Vercelli (quadro B1); sul punto si specifica che, come emerge dalla “relazione iniziale” dell’amministratrice di sostegno del 22.6.2016, il residuo quarto di proprietà su detto immobile tocchi alla beneficiaria medesima, che ivi abita;
alla luce di quanto sopra, le istanti chiedevano l’autorizzazione alla riscossione dei valori mobiliari di cui sopra, ciò che comporterebbe altresì accettazione tacita dell’eredità.
Ciò detto, deve premettersi come il decreto di nomina relativo al caso di specie indichi, tra gli atti di straordinaria amministrazione patrimoniale da compiersi con l’assistenza necessaria dell’amministratrice di sostegno, tanto la riscossione di capitali (in particolare, per somme superiori ad € XXXX), quanto l’accettazione di eredità, con sostanziale richiamo alle norme di cui ai numeri 2) e 3) dell’art. 374 c.c..
Da un punto di vista dogmatico, non può dubitarsi della inapplicabilità generale, ai beneficiari di amministrazione di sostegno, dell’art. 471 c.c. (non richiamato dall’art. 411, comma 1, c.c., ed estensibile solo esplicitamente, ai sensi dell’ultimo comma della predetta norma), disposizione che impone l’accettazione beneficiata dell’eredità devoluta a minori ed interdetti.
I beneficiari, dunque, possono, in linea di principio, accettare l’eredità cui sono chiamati anche puramente e semplicemente, a patto che, ove previsto nel decreto di nomina, si muniscano, per il tramite dell’amministratore di sostegno, dell’autorizzazione di cui all’art. 374 comma 1, nr.3) c.c..
Ciò, è appena il caso di osservarlo, consente ai predetti chiamati di apprendere il patrimonio ereditario evitando i costi, i tempi e gli effetti dell’accettazione con beneficio di inventario, di fatto superflui in tutti i casi nei quali, per le condizioni di evidente capienza del compendio relitto (in ipotesi privo di poste passive), appaia inutile conseguire l’effetto di separazione patrimoniale di cui all’art. 490 c.c.; il tutto, inoltre, con un’operazione del tutto priva di rischi laddove il Giudice tutelare, nell’ambito dei poteri di cui all’ultimo comma dell’art. 411 c.c. abbia in ogni caso esteso al beneficiario l’effetto protettivo – previsto per gli interdetti – di cui all’art. 489 c.c., cosa che è avvenuta nel caso in esame.
Ciò premesso, vi è però da chiedersi se, per i beneficiari di amministrazione di sostegno sia possibile, con le debite autorizzazioni, tanto l’accettazione espressa dell’eredità (aspetto sul quale non sussistono perplessità), quanto l’accettazione tacita della medesima, che, come noto (art. 476 c.c.) si perfeziona laddove il chiamato compia un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare, e che non potrebbe essere compiuto se non in qualità di erede.
Ritiene questo Giudice che, ferme le precisazioni che seguiranno, non vi siano ragioni per escludere, in capo ai beneficiari di amministrazione di sostegno, la capacità, in linea generale, di procedere all’accettazione tacita dell’eredità.
Militano in tal senso ragioni letterali: se è vero che l’accettazione pura e semplice può essere espressa o tacita (art. 474 c.c.); e se è vero che il beneficiario, come supra chiarito, può accettare puramente e semplicemente l’eredità; non si vede dunque perché inibirgli la modalità più diretta e usuale di porre in essere tale negozio. La qual cosa, oltretutto, consentirebbe al beneficiario di evitare i costi dell’accettazione espressa, laddove negoziata con atto pubblico (ciò che, in casi simili, avviene nella quasi totalità dei casi).
La precisazione che si rende peraltro indispensabile, è quella per cui, laddove al beneficiario sia imposto di accettare l’eredità solo previa autorizzazione del Giudice tutelare (art. 374, comma 1, nr. 3, c.c.) – o in ogni caso gli sia precluso di negoziare validamente atti concernenti la straordinaria amministrazione patrimoniale – dovrà essere sottoposta alla relativa autorizzazione proprio l’atto il cui compimento importerà accettazione ereditaria.
In mancanza, l’accettazione tacita dell’eredità potrà sì dirsi compiuta, ma certo non validamente, giusta il disposto di cui all’art. 412 c.c..
È appena il caso di notare, poi, che il compimento dell’atto che comporti accettazione tacita, nella gran parte dei casi, sarà anch’esso soggetto al medesimo regime autorizzativo (si pensi alla riscossione di capitali, o alla vendita di beni), ciò che determinerà dunque una duplice valenza in capo al decreto del Giudice tutelare, da intendersi quale condicio juris tanto del valido compimento dell’atto espresso, quanto della valida accettazione tacita dell’asse ereditario.
Questo implica dunque necessariamente che, in sede di istanza al Giudice tutelare, l’interessato illustri compiutamente non solo i contenuti dell’atto da autorizzarsi, ma altresì che il compimento dello stesso determinerà gli effetti di cui all’art. 476 c.c., e che questi ultimi saranno forieri di conseguenze positive per il soggetto beneficiario, o quantomeno scevri da controindicazioni.
Infine, peraltro, pare de jure condito doversi escludere la possibilità di trascrivere, ai sensi dell’art. 2648, comma 3, c.c., il decreto del Giudice tutelare che autorizzi il compimento dell’atto determinante l’accettazione tacita: come noto, infatti, le norme sulla trascrizione costituiscono presidio di ordine pubblico e sono insuscettibili di applicazione analogica o estensiva; non figurando il decreto del Giudice tutelare tra i provvedimenti menzionati dalla norma, deve concludersi per la soluzione negativa.
Venendo al caso di specie, l’istanza merita accoglimento, essendo state rispettate le coordinate appena tracciate.
Le istanti hanno chiesto autorizzarsi la riscossione di somme di denaro e valori mobiliari ricomprese nel patrimonio morendo dismesso dalla de cuius.
Hanno soggiunto espressamente che ciò comporterebbe accettazione tacita del compendio relitto, e, allegando la dichiarazione di successione, hanno altresì dimostrato l’assenza di passività del medesimo (essendo oltretutto l’immobile privo di iscrizioni, trascrizioni, pesi o oneri pregiudizievoli).
Dal punto di vista formale, infine, deve effettivamente discutersi, nel caso in esame, di accettazione tacita, considerato che l’istanza in atti è del tutto prodromica (e intimamente connessa) all’atto che determinerà l’acquisto jure hereditatis, e che la sottoscrizione apposta all’istanza da parte della beneficiaria costituisce esplicazione del deferimento di poteri concorrenti (405 comma 5, nr. 4 c.c.), e non già attività idonea a conferire all’istanza natura di scrittura privata rilevante per l’accettazione espressa, difettando in ogni caso, il relativo documento, tanto della dichiarazione di accettazione, quanto dell’assunzione della qualità di erede (e cioè dei negozi unilaterali non recettizi alternativamente previsti dall’art. 475 c.c.).
In definitiva, l’intera operazione appare legittima – sostanzialmente e formalmente – oltre che connotata da utilità evidente per la beneficiaria.
Essa deve dunque essere autorizzata.
Quanto al reimpiego delle somme, visto l’art. 372, comma 1, nr. 4) c.c., se ne dispone l’accredito sul conto corrente vincolato alla procedura di amministrazione di sostegno.
Lo stato di bisogno economico in cui versa la beneficiaria (chiaramente descritto nella relazione dell’amministratrice di sostegno), rende opportuno munire il presente decreto della clausola di immediata efficacia ex art. 741, comma 2, c.p.c.
PQM
Il Giudice tutelare, dott. Carlo Bianconi;
visto l’art. 411 c.c. e le norme di cui alla parte motiva;
letto il decreto di nomina;
in accoglimento del ricorso, autorizza le istanti alla riscossione dei valori mobiliari caduti nel compendio ereditario di cui alla successione in morte di XXXXXX, e conservati presso la Filiale principale XXXXXX di Vercelli, disponendone il reimpiego attraverso l’accredito sul conto corrente o sui rapporti vincolati alla procedura di amministrazione di sostegno; autorizza per l’effetto l’accettazione tacita del compendio morendo dismesso dalla de cuius.
Decreto immediatamente esecutivo ex art. 741, comma 2, c.p.c..

L’alternanza frenetica non corrisponde all’interesse dei figli. Tribunale di Crotone 22 04 2016

Le frequentazioni con il genitore non collocatario non devono essere limitate da elementi pretestuosi.Corte App. Catania, sez. Famiglia, decreto 15 febbraio 2016.

Affido condiviso di minore di 16 mesi. Rispettato appieno il diritto alla bigenitorialità. Tribunale di Roma. 26 giugno 2015.

MODIFICA ASSEGNO DIVORZILE E MANCATA PROVA DELLE MUTATE CONDIZIONI. CONDANNA ALLE SPESE E AL CONTRIBUTO UNIFICATO. CORTE DI APPELLO DI ROMA. DECRETO 1 MARZO 2016.

I PERSISTENTI IMPEDIMENTI AL DIRITTO DI VISITA E LA CAMPAGNA DENIGRATORIA CONDUCONO ALL’AFFIDO ESCLUSIVO. TRIBUNALE DI COSENZA, DECRETO 29 LUGLIO 2015

DIVORZIO DIRETTO PER SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CONSEGUITO ALL’ESTERO. TRIB. MILANO, DECRETO 11 MARZO 2015