La corresponsione dell’assegno di mantenimento si prescrive alle singole scadenze di pagamento

Tribunale di Napoli, sent. 29 luglio 2021 – Giud. Ciccarelli

TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE

Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al numero 12273 del ruolo generale degli affari contenziosi
dell’anno 2018, riservata in decisione all’udienza del 5 maggio 2021 con i termini di cui all’art. 190
c.p.c.

TRA

B.R. (C.F.: (…)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti…, presso i quali elettivamente domicilia in
Napoli al….;
-ATTORE-

CONTRO

B.N. (C.F.: (…)), rappresentata e difesa dall’Avv.to Conny Scalzi, elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Portici (Na) alla via Campitelli n. 26;

A.S. (P.I.: (…)), in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa dall’Avv.to Rosa Anna
Peluso, elettivamente domiciliata con la stessa presso l’U.O.C. Affari Legali, in Torre del Greco (NA)
alla Via Marconi n. 66;
-CONVENUTA-

Oggetto: opposizione esecutiva

Svolgimento del processo
A mezzo di opposizione esecutiva, B.R. ha evocato in giudizio B.N. e l’A.S. chiedendo l’accoglimento
delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare per tutti i motivi innanzi indicati la nullità, inefficacia
ed illegittimità delle trattenute operate nella busta paga del sig. B.R. pari ad Euro 233,55 mensili e, comunque,
2) Accertare e dichiarare prescritti i crediti anteriori al mese di giugno dell’anno 2011. 3) Con vittoria di spese
ed onorari della presente procedura da attribuirsi ai procuratori costituiti”.
A fondamento della domanda, premesso il rapporto di lavoro alle dipendenze della
Amministrazione sanitaria convenuta e la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio
contratto con la B., ha allegato che il proprio datore di lavoro, su istanza di quest’ultima, aveva
operato l’aggiornamento Istat delle somme dovute in favore della figlia a titolo di mantenimento e
provveduto a calcolare anche l’importo dovuto per lo stesso titolo, operando l’ulteriore trattenuta
dallo stipendio.
Ha eccepito, quindi, l’inammissibilità della trattenuta in difetto di intimazione di pagamento del
creditore e, comunque, l’erroneità del calcolo dell’importo dovuto per i ratei pregressi, attesa la
parziale prescrizione della pretesa.
Si è costituita l’A.S. deducendo la legittimità del proprio operato alla luce della istanza formulata
dalla creditrice.
Del pari, si è costituita B.N. chiedendo dichiararsi l’inammissibilità della domanda e, comunque,
rigettarsi la stessa.
Rilevata la natura documentale della controversia, la stessa è pervenuta per la precisazione delle
conclusioni alla udienza trattata in modalità scritta del 5 maggio 2021, allorquando è stata riservata
in decisione con i termini di legge.

Motivi della decisione
L’opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito esposti.
Giova premettere che a mezzo dello strumento di reazione attivato, la parte ha eccepito
l’inammissibilità della iniziativa assunta dal proprio datore di lavoro volta al calcolo ed alla
conseguente trattenuta sullo stipendio dell’adeguamento Istat dell’assegno di mantenimento
disposto in sede divorzile in favore della figlia.
Segnatamente, ha addotto che l’operazione di calcolo dell’adeguamento e di ulteriore trattenuta sui
ratei stipendiali non poteva prescindere da una domanda del creditore e, in particolare, da una sua
intimazione di pagamento; ha, poi, eccepito la parziale prescrizione della pretesa.
Il primo motivo di opposizione non può trovare riconoscimento.
In difetto di più circostanziata allegazione e prova delle parti in proposito, deve ritenersi che nella
specie venga in rilievo una ipotesi di pagamento diretto del mantenimento in favore dell’avente
diritto a carico del datore di lavoro dell’obbligato.
Tanto si può supporre, pur in difetto di specificazione negli scritti difensivi, in ragione delle
prospettazioni fornite.
Come è noto, nel caso in cui l’obbligo di mantenimento sia stabilito in sede di divorzio, non è
necessario un provvedimento del tribunale al fine di disporre il pagamento diretto, i cui effetti si
producono in ragione della sola istanza della parte in favore della quale l’obbligo è previsto. Inoltre,
il coniuge creditore gode di azione esecutiva diretta nei confronti del terzo inadempiente.
Trattasi, all’evidenza, di uno strumento di garanzia dei crediti di mantenimento, inquadrato dalla
principale giurisprudenza nella cessione coattiva del credito, nell’ambito quindi della cessione del
credito di cui all’art. 1260 c.c. disposta dalla legge nel caso di invito stragiudiziale ex art. 8 L. n. 898
del 1970.
Ciò posto in linea generale e venendo al profilo di doglianza in esame, così come il versamento
diretto ad iniziativa del datore di lavoro dell’obbligato costituisce conseguenza immediata della
richiesta della parte, l’adeguamento Istat dell’assegno è un effetto automatico dell’obbligo.
Detto automatismo consente di prescindere dalla intimazione di pagamento al fine di rivendicarne
l’ammontare proprio alla luce delle caratteristiche tipiche dell’istituto.
Innanzitutto, il rapporto diretto che si istaura tra il creditore ed il terzo tenuto al pagamento della
prestazione in favore del debitore induce a ritenere quest’ultimo estraneo alla richiesta di
adeguamento dell’assegno di mantenimento e, a fortiori, dalla intimazione di pagamento per detta
causale. Conferma di quanto sostenuto, del resto, si trae proprio dal diritto di azione esecutiva
diretta che il beneficiario della prestazione gode nei riguardi del terzo inadempiente.

Inoltre, l’irrilevanza della notificazione della intimazione di pagamento nei confronti del debitore si
ricava anche dalle caratteristiche proprie dell’adeguamento, che è un effetto accessorio, ma
automatico, che sfugge addirittura dalla specifica previsione all’interno del titolo che prevede la
prestazione principale del mantenimento.
Infine, sempre in ragione del rapporto tra prestazione principale e accessoria, non avrebbe senso
consentire al creditore di rivolgersi direttamente al terzo, a fronte dell’inadempimento del debitore,
per il versamento diretto dell’ammontare dell’assegno, ma imporre per l’adeguamento Istat della
prestazione la previa intimazione di pagamento al debitore.
Sulla scorta delle determinazioni che precedono, il motivo di opposizione non può trovare
accoglimento.
Parzialmente fondato, nei limiti che seguono, è l’altro motivo.
A mezzo dello stesso, l’opponente ha contestato il calcolo dell’ammontare dell’adeguamento Istat
dovuto al creditore per i ratei pregressi, quindi l’ulteriore trattenuta in busta paga disposta per tale
causale, assumendo come il quinquennio della prescrizione decorresse a ritroso a partire dalla
comunicazione dell’adeguamento, non già dalla data di pubblicazione della sentenza che ha
riconosciuto il diritto.
In punto di diritto, la prospettazione della parte coglie nel segno.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che “In tema di separazione dei coniugi e di
cessazione degli effetti civili del matrimonio, il diritto alla corresponsione dell’assegno di
mantenimento, in quanto avente ad oggetto più prestazioni autonome, distinte e periodiche, si
prescrive non a decorrere da un unico termine rappresentato dalla data della pronuncia della
sentenza di separazione o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, bensì dalle singole
scadenze di pagamento, in relazione alle quali sorge, di volta in volta, l’interesse del creditore a
ciascun adempimento” (Cass. Civ., 4 aprile 2005, n. 6975). Tale principio si applica anche alla
rivalutazione monetaria.
Il terzo ha fatto iniziale corretta applicazione del canone ermeneutico che precede nelle
comunicazioni intrattenute in via stragiudiziale con le parti.
Ed, invero, a seguito della richiesta di adeguamento inoltrata al terzo dal creditore con nota prot.
(…) del 23.06.2014 (cfr. doc. n. 2 del fascicolo di parte convenuta B.), il datore di lavoro comunicava
al proprio dipendente/debitore con nota prot.n. (…) del 10.07.2014 che “…il totale dell’importo dovuto
alla creditrice per il mancato versamento degli aggiornamenti per il periodo giugno 2009/maggio
2014 ammonta ad Euro 3.471,34 (comprensivi di interesse come per legge)” (cfr. doc. fascicolo di
parte attrice e di parte convenuta A.S.).

Tuttavia, con successiva nota prot.n. (…) del 2.8.2016, comunicava che “Per quanto concerne gli
arretrati dal mese di giugno 2006 a tutto luglio 2016 – Euro 3.736,80 – comprensivi di interesse come
per legge, avverrà con trattenute mensili nell’ambito della disponibilità dello stipendio tenuto conto
della sua situazione debitoria e nell’ambito di quanto stabilito dall’art.2 D.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180”.
Il computo effettuato, da ultimo, dalla parte ed applicato in concreto (si veda anche il calcolo
analitico di rivalutazione ed interessi contenuto nel fascicolo di parte convenuta A.S.) risulta
effettivamente erroneo perché fa risalire la decorrenza dell’adeguamento sin dalla data di deposito
della sentenza, senza tener conto della maturata prescrizione dei retei anteriori al quinquennio.
Al contempo, però, non può condividersi neppure la tesi attorea in virtù della quale il calcolo della
prescrizione della pretesa decorrerebbe dalla comunicazione del 2.08.2016, atteso che detta
prescrizione risulta interrotta dalla precedente comunicazione del 23.06.2014, di cui la stessa parte
attrice ha sostenuto di essere a conoscenza.
In ragione di quanto precede, l’ammontare della rivalutazione della prestazione dovuta, unitamente
agli interessi maturati, per il periodo giugno 2009-luglio 2016 è pari a Euro 3.024,13.
Ne consegue l’accoglimento parziale della domanda.
La manifesta infondatezza del primo profilo di doglianza, unitamente alla modesta incidenza sul
quantum debeatur dell’altro motivo di opposizione che ha trovato limitato riconoscimento,
costituiscono gravi ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da B.R. nei confronti di B.N. e
dell’A.S. iscritta al n. 12273/18 del R.G., così provvede:

1. accoglie l’opposizione nei limiti di cui alla parte motiva;

per l’effetto,

2. dichiara legittima e dovuta la trattenuta stipendiale effettuata dal terzo nei limiti dell’importo di
Euro 3.024,13;

3. dichiara prescritta la pretesa maturata anteriormente alla mensilità di giugno 2009;

4. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Napoli, il 28 luglio 2021.
Depositata in Cancelleria il 29 luglio 2021