Colui che impugna il testamento deve avervi interesse

Tribunale di Bologna, sent. 27 luglio 2021 – Pres. Rel. Arceri
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ALESSANDRA ARCERI Presidente rel.
dott. PIETRO IOVINO Giudice
dott. CINZIA GAMBERINI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 855/2019promossa da:
TIZIA, con il patrocinio dell’avv. … e dell’avv. …, elettivamente domiciliato in …presso il difensore
Attore
contro
CAIO, IN QUALITA’ DI EREDE DI Mevia (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. …elettivamente
domiciliato in ….presso il difensore
Convenuto
con l’integrazione del contraddittorio nei confronti di
***
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l’Ill.mo Tribunale di Bologna adìto, contrariis rejectis
– accertare e dichiarare la invalidità, e/o nullità, e/o annullabilità e/o inefficacia del testamento
olografo della signora Mevia redatto a mano, apparentemente in data 28.11.2004, pubblicato con atto
per notar Michela Boscolo rep. 256 – racc. 194 in data 18 marzo 2016 per difetto di forma;
– per l’effetto, di conseguenza, dichiarare aperta la successione, ab intestato con ogni effetto di legge,
pronunziando la condanna dell’odierno convenuto, signor Caio, e, per esso, dai suoi eredi, al
risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi, da liquidarsi anche in via equitativa, nonché alla
restituzione dei canoni versati negli anni 2009-2011, per un totale di € 10.150,00 oltre interessi ex art.
1284 c.c e con accessori e frutti come per legge, in via gradata anche ai sensi e per gli effetti dell’art.
2041 c.c.;
– accertare e dichiarare che la signora Tizia ha diritto alla restituzione del bene per cui è causa in
forza del possesso su di esso esercitato ove medio tempore lo abbia perso.
– con vittoria di spese e competenze di causa oltre IVA e CPA.
In via istruttoria si reitera la richiesta di ammissione di CTU grafologica volta ad accertare
l’autenticità o meno dell’autografia del preteso testamento olografo della signora Mevia”
Per parte convenuta:
voglia l’Ecc.mo Tribunale di Bologna, reietta e disattesa ogni diversa istanza, azione od eccezione,
respingere tutte le istanze della sig.ra Tizia in quanto infondate in fatto e diritto, con condanna della
stessa alle spese e competenze professionali difensive, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.
Si chiede altresì la condanna della sig.ra Ferreira al risarcimento dei danni patiti dal sig. Caio per lite
temeraria, da quantificarsi nella misura che sarà ritenuta equa o di giustizia.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Tizia, esponendo di essere rimasta nella detenzione
autorizzata dell’appartamento sito in Bologna, via *** n. ***, già di proprietà della sig.ra Mevia,
deceduta in data 18.10.2008, e di aver subito un procedimento volto a riottenere la disponibilità
dell’alloggio predetto promosso dall’erede testamentario, l’odierno convenuto sig. CAIO, cui aveva
altresì corrisposto una indennità di occupazione, esponeva di aver iniziato a dubitare della
legittimazione di costui a pretendere compensi per la sua permanenza dell’alloggio, ed in
particolare, circa l’autenticità della scheda testamentaria contenente istituzione di erede del
predetto. Sul punto, la sig.ra Tizia precisava di aver presentato una querela in danno del sig. CAIO
per il reato di cui all’art. 491 c.p., non riconoscendo l’olografia della scheda testamentaria.
Nelle more, il CAIO aveva promosso giudizio di rivendicazione dinanzi al Tribunale di Bologna,
all’esito del quale, con sentenza n. 1907/2018, essa attrice era stata condannata a rilasciare l’immobile
in favore del CAIO, corrispondendo a costui una indennità di occupazione pari ad € 6.500.
Incardinando la presente causa, TIZIA ha quindi chiesto al Tribunale di Bologna di pronunciare
l’annullamento della scheda testamentaria in oggetto, con condanna del CAIO alla restituzione
dell’indennità di occupazione già corrisposta.
Si è costituito in lite il CAIO, contestando in fatto e diritto la domanda proposta, ed eccependo, in
via preliminare, la carenza di legittimazione attiva di Tizia.
Le parti precisavano le conclusioni all’udienza del 11 febbraio 2020, ma con ordinanza in data
15.07.2020 il Tribunale, visti gli artt. 102 e 107 c.p.c. rimetteva la causa in istruttoria, ordinando alla
parte più diligente di chiamare in causa gli eventuali eredi ab intestato, previa individuazione con
ogni necessaria richiesta e in particolare tramite acquisizione e produzione dello stato di famiglia
originario della signora MEVIA e rinviando per il prosieguo all’udienza del 17.12.2020 con termine
per la notifica sino al 31.07.2020.
A tanto provvedeva l’attrice, con rituale chiamata in causa di tutti i successibili ex lege, che tuttavia,
sebbene ritualmente notificati, non si costituivano in lite.
La causa veniva poi interrotta in data 17 ottobre 2020 per decesso di CAIO, e riassunta da parte di
CAIO, richiamando le difese già svolte dal proprio dante causa.
Precisate nuovamente le conclusioni, la causa viene ora in decisione.
Rileva il Tribunale, alla luce della lettura degli atti e dei documenti di causa, che l’eccezione di
carenza di legittimazione attiva sollevata da parte convenuta sia fondata.
Infatti l’interesse ad impugnare il testamento, seppure più esteso rispetto alla ordinaria azione di
nullità, deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica
soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere
dell’atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua
caducazione, in applicazione di un principio non dissimile da quello enunciato con riferimento
all’interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Come osservato dal Tribunale di Torino in fattispecie analoga: “la tesi prospettata risulta
sostanzialmente confermata dalla Cassazione, la quale ha affermato che: “È inammissibile (per difetto di
interesse) l’impugnazione del testamento per incapacità del testatore proposta, ex art. 591 c.c., da eredi
legittimi (nella specie, cugini del de cuius) esclusi dall’ordine della successione legittima in conseguenza delle
esistenza in vita di altri eredi legittimi di grado poziore (nella specie, le sorelle del testatore) che non abbiano,
invece, impugnato la scheda testamentaria, poiché nessun concreto vantaggio potrebbe loro derivare
dall’eventuale accoglimento dell’azione così proposta, essendo l’eredità destinata a devolversi, in tal caso, ai
detti eredi di grado poziore” (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. II, 4 dicembre 1998, n. 12291 , in Giust.
civ. Mass. 1998, 2533)
Dunque, come anche chiarito nella motivazione della citata sentenza della Suprema Corte, l’art. 591, ult.
comma, cod. civ., ed i successivi artt. 606, 2 comma, e 624, 1 comma, concedendo la possibilità di impugnare
il testamento a “chiunque vi ha interesse”, estendono indubbiamente, rispetto alla normale azione di
annullamento, la categoria dei soggetti legittimati all’impugnazione, assimilando la relativa disciplina a quella
dell’azione di nullità prevista dall’art. 1421 cod. civ. – tanto da indurre taluni autori a coniare l’espressione
“annullabilità assoluta” per rimarcare l’analogia – ma, altrettanto indubbiamente, pone un preciso limite a
detta estensione, rappresentato, appunto dalla necessità che chi invoca l’annullamento abbia interesse ad
ottenerlo e non sia un quisque de populo.
E tale interesse, come ha più volte affermato la Suprema Corte, specie in tema di azione di nullità, deve essere
diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia
suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo pregiudizio dal permanere dell’atto nel mondo del diritto e, per
converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione (cfr. in tal senso anche: Cass. civile 17
maggio 1981 n. 1553, Cass. civile 9 marzo 1982 n. 1475, Cass. civile 12 luglio 1991 n. 7717).
Trattasi in definitiva di un principio non dissimile da quello enunciato con riferimento all’ interesse ad agire
ex art. 100 cod. proc. civ. (cfr. in tal senso anche: Cass. civile 20 giugno 1983 n. 4220; Cass. civile 21 giugno
1988 n. 4232), ossia a quella condizione dell’azione in forza della quale “per proporre una domanda o per
contraddire alla stessa, è necessario avervi interesse”.
L’interesse cui fa riferimento la norma citata non dev’essere inteso in senso economico e tanto meno nel senso
di quella generica convenienza implicita in ogni atto umano consapevole, bensì nel senso di interesse per
quell’ulteriore e diverso bene che può conseguirsi attraverso l’attività giurisdizionale, ossia la tutela
giurisdizionale (cfr. Cass. civile 9 dicembre 1980 n. 6371; Cass. civile 02 febbraio 1983 n. 901). Più
esattamente, l’interesse ad agire consiste nell’ affermazione, contenuta nella domanda, dei fatti costitutivi o
dei fatti lesivi di un diritto già concreto ed attuale (cfr. Cass. civile 07 dicembre 1985 n. 6177). In altre parole
ancora, l’interesse ad agire si risolve nella concreta utilità del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla
situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’atto
introduttivo del giudizio, bensì anche al momento della decisione del Giudice” (Trib. Torino 18 ottobre 2005,
est. DI CAPUA).
Aderendo integralmente a tale impostazione di pensiero, osserva il Tribunale come, nel caso di
specie, l’attrice non nutre un interesse attuale e diretto all’annullamento della scheda testamentaria,
in quanto la sua eliminazione dal mondo degli effetti giuridici non determinerebbe certo effetti
immediati e diretti sul suo diritto di trattenere l’immobile, sul quale, oltretutto, vi è già una
pronuncia sfavorevole del Tribunale, che la condanna al rilascio, con pagamento di una indennità
per la occupazione.
La domanda deve esser quindi respinta, con conseguente condanna alle spese di lite, che vengono
regolate come da dispositivo, sulla scorta del valore di causa e dell’attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o
assorbita,dichiarata la contumacia di ***, così dispone:
• Respinge la domanda svolta da TIZIA e la condanna al pagamento in favore della parte
convenuta costituita delle spese di lite, che si liquidano in € 4.400 per compensi, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge.
Bologna 15/07/2021
Il Presidente estensore
dott. ALESSANDRA ARCERI
Pubblicata 27/07/2021