Cass Civ., Sez. I, 01/07/2015, n. 13506, Cons. Rel. Dott. G. Bisogni

Svolgimento del processo
Rilevato che: 1. Il 30 luglio 2009 M.L. ha depositato ricorso al Tribunale per i minorenni di Firenze
con il quale ha chiesto l’affidamento del figlio M.F.E.C., nato a (OMISSIS) dall’unione
con B.G., esponendo i seguenti fatti. 2. Già dal 2007 erano insorti fra i genitori gravi conflitti che avevano portato alla
rottura dell’unione e alla proposizione di una serie di azioni giudiziali per ottenere
l’affidamento del piccolo F.. Nel 2008 B.G. e M.L. avevano sottoscritto un accordo che
prevedeva l’affidamento condiviso del figlio, l’impegno di partecipare a un percorso
di mediazione familiare e la possibilità per B.G. di vivere con il minore presso
l’abitazione di proprietà di M.L.. Tale accordo però non aveva avuto una piena
esecuzione e si dimostrava impossibile una sua modifica consensuale che lo rendesse
pienamente attuabile. 3. Si è costituita B.G. che ha chiesto l’affidamento condiviso del figlio con
collocazione presso di lei, assegnazione della casa familiare, regolamentazione del
diritto di visita e determinazione del contributo del padre al mantenimento. 4. Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto consulenza tecnica affidata al
servizio sociale e all’esito, con decreto del 15 marzo 2011, ha disposto l’affidamento
condiviso di F. con collocamento presso il padre, dando facoltà a B.G. di tenere con sè
il figlio secondo la disciplina descritta nella motivazione del decreto, prescrivendo ai
genitori di rivolgersi al servizio sociale per ricevere informazioni e farsi indirizzare
verso un percorso di mediazione familiare, dando mandato al servizio sociale e alla
U.O.P. di Siena di seguire la situazione del minore con interventi di sostegno,
orientamento e controllo mirati alla diminuzione del conflitto genitoriale e alla
ricerca di ulteriori accordi che terranno conto della crescita del minore. 5. Avverso il decreto hanno proposto separati ricorsi la B. e il M.. Quest’ultimo ha
richiesto l’affidamento esclusivo del figlio. 6. La Corte di appello, riuniti i procedimenti, ha disposto nuova CTU. Il 3 luglio 2012
è stata depositata la relazione del consulente tecnico cui è stata allegata una bozza di
accordo sottoscritto dalle parti in cui viene previsto l’affidamento condiviso con
collocamento presso il padre, percorso di mediazione a sostegno della genitorialità,
organizzazione del regime di visita, previsione di un periodo di monitoraggio da
parte della Corte di appello. La Corte di appello ha affidato al CTU il compito di
depositare una relazione sull’esito del monitoraggio. La nuova relazione del CTU ha
dato atto dell’esito negativo del percorso di mediazione a causa della immaturità
della coppia genitoriale, ancora troppo coinvolta nel conflitto personale che rende
impossibile un confronto autonomo tra i due genitori e necessario un percorso di
sostegno e cura per entrambi, al fine di giungere a un reciproco rispetto dei ruoli,
essenziale per garantire la loro collaborazione necessaria per la cura e l’educazione
del figlio. Per altro verso la relazione del consulente ha dato atto del rispetto degli
accordi assunti dalle parti e della mancanza di disagi da parte del minore ascrivibili
alla collocazione prevalente presso il padre. 7. La Corte di appello, con decreto del 18 aprile 2013, ha confermato le statuizioni del
T.M. relative all’affidamento condiviso e alla collocazione e domiciliazione
prevalente presso il padre ribadendo la indicazione per cui, laddove, il pomeriggio, il
padre sia impegnato nell’attività lavorativa e non possa occuparsi personalmente del
figlio, si rivolga prioritariamente alla madre, verificandone la disponibilità, prima di
chiedere l’ausilio di altri familiari o di terzi estranei. E’ stato confermato anche il
mandato ai servizi sociali di monitorare il rispetto delle statuizioni e la condizione
del minore. 8. Ricorre per cassazione M.L. affidandosi a due motivi di impugnazione con i quali
deduce: a) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 155 c.c. in relazione all’art. 360
c.p.c., n. 3; b) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 13, 32, 111 Cost. e dell’art.
155 sexies c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. 9. Si difende con controricorso B.G. che propone a sua volta ricorso incidentale
basato su due motivi di impugnazione con i quali deduce: a) la violazione e falsa
applicazione dell’art. 155 c.c., art. 111 Cost., art. 8 C.E.D.U. nonchè vizio di
motivazione comportante la violazione di legge del giusto processo ai sensi dell’art.
111 Cost.; b) violazione e falsa applicazione di legge, violazione dell’art. 111 Cost.,
dell’art. 360 c.p.c., n. 5 e dell’art. 195 c.p.c.. 10. M.L. replica con controricorso al ricorso incidentale. 11. Con il primo motivo del ricorso principale M.L. contesta la statuizione che lo
obbliga a contattare preventivamente la B. per verificare la disponibilità ad occuparsi
del figlio qualora egli sia impegnato nell’attività lavorativa senza poterlo tenere con
sè, seppure coadiuvato dalla nonna o dalla baby- sitter. 12. Con il secondo motivo del ricorso principale contesta la legittimità della
statuizione che obbliga i genitori a sottoporsi a un percorso psicoterapeutico
individuale. 13. Con il primo motivo del ricorso incidentale B.G. rileva che il collocamento del
figlio F.E. presso il padre è, a tutt’oggi, sfornito di una motivazione logico-giuridica
definibile come tale. Inoltre lamenta che alla dichiarazione della Corte di parziale
accoglimento del suo reclamo corrisponda in realtà una sostanziale conferma degli
spazi di tempo del figlio riservati alla madre. Il provvedimento che la preferisce
rispetto ad altri soggetti, nel caso in cui il padre collocatario sia impedito a stare con
il figlio, perchè impegnato in attività lavorativa, è del tutto inattuabile, secondo la
ricorrente incidentale, data la forte conflittualità dei genitori e la volontà del M. di
allontanare il figlio da lei cosicchè tale regolamentazione inattuabile si trasforma in
un sostanziale affido esclusivo al padre il quale limita ai soli giorni rigorosamente
indicati nel provvedimento il diritto di visita della madre.
14. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione del principio
del contraddittorio e del giusto processo in quanto il consulente, dopo aver
prospettato nella relazione una volontà delle parti di definire consensualmente il
conflitto e dopo essersi reso conto del fallimento della mediazione, avrebbe dovuto
rispettare il diritto di difesa e consentire alle parti di formulare le proprie
osservazioni come esplicitamente richiesto dalla consulente di parte. Ritenuto che: 15. Il primo motivo del ricorso principale è inammissibile in quanto investe una
disposizione non decisoria nè definitiva e, pertanto, non ricorribile per cassazione. La
prescrizione impugnata, infatti, è sottoponibile in qualsiasi momento dalle parti al
riesame del giudice competente, il quale ben potrà revocarla o modificarla nel corso e
all’esito del mandato conferito al Servizio Sociale e all’UOP di Siena. Inoltre, la
disposizione che si ritiene violata con il motivo in esame, è volta prioritariamente alla
tutela dell’interesse del minore. E’ dunque chiaro che, in base a questa necessaria
lettura dell’art. 155 c.c., con la prescrizione impugnata – che peraltro si autodefinisce
come indicazione – si chiede esclusivamente ai genitori una collaborazione, volta al
superamento della persistente conflittualità che contraddistingue il loro rapporto, al
solo fine di assicurare al minore la possibilità di crescere con un rapporto sereno e
costante con entrambi i genitori, specificamente con riguardo alle situazioni in cui la
possibilità per il genitore non collocatario di occuparsi del figlio è facilmente
realizzabile. Nè può ritenersi che la indicazione della Corte di appello debba essere
interpretata come una rigida imposizione di un obbligo di consultazione, volta per
volta, a carico del genitore collocatario come è stato prospettato dal ricorrente ovvero
come una inutile previsione rimessa alla volontà del genitore collocatario, come è
stato rilevato dalla ricorrente incidentale, proprio perchè l’indicazione della Corte di
appello si inquadra nel mandato conferito al Servizio sociale e all’UOP di Siena,
finalizzato al rispetto delle disposizioni in materia di frequentazione madre-figlio e
all’osservazione delle condizioni del minore con interventi di sostegno, orientamento
e controllo, mirati alla riduzione del conflitto. Evidente pertanto che il rispetto della
disposizione presuppone una cooperazione fra i genitori da realizzare con l’ausilio e
il controllo del Servizio sociale e che in questa prospettiva solo una reciproca
programmazione dell’attività professionale e del tempo aggiuntivo da dedicare al
figlio potrà consentire l’operatività di una indicazione finalizzata a garantire
un’ampia frequentazione fra la madre e il figlio e la piena fruizione da parte del
minore del suo diritto alla bi-genitorialità. Infine il motivo di ricorso non coglie la
ratio decidendi perchè la Corte di appello ha determinato con precisione il tempo di
permanenza del minore con i suoi genitori e non ha affatto escluso che il genitore
collocatario possa rivolgersi a terzi per essere coadiuvato nella cura del figlio quando
è impegnato nella sua attività professionale ma ha prescritto, come si è detto, a
entrambi i genitori una cooperazione finalizzata all’interesse del minore e affidata al
controllo e al sostegno del Servizio sociale.
16. Il secondo motivo del ricorso principale è invece fondato in quanto la prescrizione
ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e a un percorso
di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà
personale costituzionalmente garantito e alla disposizione che vieta l’imposizione, se
non nei casi previsti dalla legge, di trattamenti sanitari. Tale prescrizione, pur
volendo ritenere che non imponga un vero obbligo a carico delle parti, comunque le
condiziona ad effettuare un percorso psicoterapeutico individuale e di coppia
confliggendo così con l’art. 32 Cost.. Inoltre non tiene conto del penetrante intervento,
affidato dallo stesso giudice di merito, al Servizio sociale che si giustifica in quanto
strettamente collegato all’osservazione del minore e al sostegno dei genitori nel
concreto esercizio della responsabilità genitoriale. Laddove la prescrizione di un
percorso psicoterapeutico individuale e di sostegno alla genitorialità da seguire in
coppia esula dai poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei
minori anche se viene disposta con la finalità del superamento di una condizione,
rilevata dal CTU, di immaturità della coppia genitoriale che impedisce un reciproco
rispetto dei rispettivi ruoli. Mentre infatti la previsione del mandato conferito al
Servizio sociale resta collegata alla possibilità di adottare e modificare i
provvedimenti che concernono il minore, la prescrizione di un percorso terapeutico
ai genitori è connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare
una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro
diritto di auto-determinazione. 17. Il ricorso incidentale è infondato in quanto la decisione dei giudici della Corte
d’Appello di Firenze di confermare la collocazione del minore presso il padre
dipende dall’esito positivo che il CTU ha riferito circa il periodo di monitoraggio
relativamente a detto collocamento, che peraltro era stato oggetto di uno specifico
accordo tra le parti. Tale decisione, pertanto, non implica un giudizio negativo circa
l’adeguatezza genitoriale della madre o circa la possibilità di collocare il minore
presso la stessa, bensì afferma – con una motivazione per relationem al decreto
emesso in primo grado nonchè fondata sull’esito della CTU disposta in secondo
grado – che non sussistono i presupposti per una modifica della previsione del
collocamento del minore presso il padre, tenuto conto delle informazioni positive sul
periodo trascorso con domiciliazione prevalente presso il padre durante il quale non
risultano essere stati ostacolati in alcun modo gli incontri con la madre. Inoltre non
sussiste la dedotta indeterminatezza del rinvio alla regolamentazione degli incontri
madre-minore cosi come indicata in motivazione. 18. Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato sia perchè dalla stessa
esposizione della ricorrente non risulta la concessione di un termine ex art. 195 c.p.c.
con specifico riferimento all’elaborato peritale finale. Per altro verso non risulta
contestata l’affermazione della difesa del M. per cui non è stata tempestivamente
sollevata alcuna eccezione di nullità della C.T.U. da parte della B. che
conseguentemente in ipotesi deve ritenersi comunque sanata (cfr. Cass. Civ. sezione
2 n. 1744 del 24 gennaio 2013 e Cass. Civ. sezione 1, n. 24966 del 10 dicembre 2010,
secondo cui l’eccezione di nullità della consulenza tecnica d’ufficio, dedotta per vizi
procedurali inerenti alle operazioni peritali, avendo carattere relativo, resta sanata se
non fatta valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito, per tale
intendendosi anche l’udienza successiva al deposito, nella quale il giudice abbia
rinviato la causa per consentire l’esame della relazione, poichè la denuncia di detto
inadempimento formale non richiede la conoscenza del contenuto della relazione). 19. Va pertanto dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale,
accolto il secondo motivo dello stesso ricorso con conseguente cassazione del decreto
impugnato e decisione nel merito di revoca della prescrizione ai genitori di
sottoporsi ad un percorso psico-terapeutico individuale oltre a un percorso di
sostegno alla genitorialità da seguire insieme. Va infine respinto il ricorso incidentale. 20. In considerazione dell’oggetto e dell’esito del giudizio le spese processuali
devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale, accoglie il
secondo motivo e decidendo nel merito, cassa il decreto impugnato nei limiti del
motivo accolto. Rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate. Dispone che in caso
di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati
identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.