Trib. Palmi, sent. 22 febbraio 2021- Collocamento paritario in nome dell’interesse dei figli

TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile PROC. N. (…)Il Giudice
Svolgimento del processo –
Motivi della decisione
Letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta in data 18 febbraio 2021;precisato, in relazione alle posizioni delle parti, che:-il ricorrente, sentito nel corso dell’udienza, ha chiesto la modifica delle modalità di permanenza del minore presso di sé, chiedendo di veder garantito il suo diritto ad una maggiore presenza nella vita del minore; ha poi invocato, sin dall’atto introduttivo, la corretta declinazione dell’affido condiviso ed ha dedotto che la moglie in più modi cerca di ostacolare una maggiore flessibilità (rispetto alle modalità concordate in sede di separazione) degli incontri;-la resistente ha ribadito la richiesta di affidamento condiviso del minore, con collocazione presso di sé e possibilità per il padre di vederlo secondo le modalità concordemente indicate dai coniugi al momento della separazione (secondo quanto riportato nel decreto di omologa: “il padre, non potendosi occupare della gestione quotidiana del bambino, a causa degli impegni di lavoro, potrà vedere il bambino ogni martedì e giovedì dalle h 16,30 alle ore 21,00 nei periodi invernali e scolastici e sino alle 22:00, nei periodi estivi; A settimane alterne, il padre potrà trascorrere il sabato e la D. con
il bambino, precisando che essendo il bambino impegnato con le lezioni di musica, durante i giorni di sabato, nei quali il bambino dovrà partecipare alle predette lezioni, il padre vedrà il bambino dalle ore 20,30, mentre, nei periodi di esonero dalle predette lezioni, prenderà il bambino sin dalle h 17,00 del sabato e lo ricondurrà dalla madre alle ore 21 della D.”). Ha inoltre dedotto: che nessuno ostacolo viene da lei frapposto alla possibilità che il padre stia con il bambino secondo le modalità fissate in sede di separazione; che la controparte aveva tenuto alcunecondotte scorrette, cercando di influenzare il bambino per fargli manifestare il desiderio di stare con lui; che in realtà il padre non è stato sempre presente nella vita del figlio.precisato che quello alla bigenitorialità è, anzitutto, un diritto del minore, declinato nella previsione di cui all’art. 337 ter c.c. che, nell’indicare l’affido congiunto come modello preferenziale, ben precisa la necessità di garantire il mantenimento, da parte del figlio, di un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione eassistenza morale da entrambi;precisato inoltre che, una volta ritenuto rispondente all’interesse del minore l’affido condiviso ad entrambi i genitori, è compito del Tribunale valutare, sempre nell’ottica della rispondenza di tale scelta all’interesse del minore, i tempi e le modalità di presenza della prole presso ciascun genitore (sul punto, ancora, art. 337 ter c.c.);considerato sul punto che:-al fine di garantire che il rapporto del minore con ciascun genitore sia effettivamente “equilibrato e continuativo” ed assicurare al figlio la possibilità di ricevere da ognuno dei due “cura, educazione, istruzione e assistenza morale” (sul punto, ancora, art. 337 ter c.c.), occorre immaginare che il minore possa avere lo stesso apporto -in termini di affettività, di tempi, di presenza, di condivisione, di vissuto quotidiano, di acquisizione di consuetudini di vita etc. -da ciascun genitore;-l’effettività del disposto normativo di cui all’art. 337 ter comma 1 c.c. ben si garantisce attuando una suddivisione paritetica dei tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore;-il ricorso a modelli improntati sulla collocazione del minore presso uno dei due genitori e l’attribuzione all’altro genitore di possibilità di visita a fine settimana alternati oltre che per qualche ora un paio di volte a settimana, conduce di contro, con ogni evidenza, a creare un rapporto sbilanciato tra le due figure genitoriali ed il figlio, non solo in termini di minore apporto (affettivo, educativo, temporale etc.) che viene garantito al figlio da parte del genitore non collocatario, ma altresì in termini di significativo aggravio della condizione del genitore collocatario, di fatto responsabile della maggior parte della gestione quotidiana del minore e quindi più significativamente inciso nella possibilità di condurre scelte quotidiane (in termini di lavoro, di svago, di vita privata) non fortemente condizionate dalla necessità di provvedere costantemente al figlio;-le indicazioni contenute nell’art. 337 ter c.c., comma secondo, -a mente del quale il giudice, una volta individuato il modello di affidamento da utilizzare, determina i tempi e le modalità di presenza del minore presso ciascun genitore -consentono, d’altro canto, di adattare il modello normativo alle
esigenze del caso concreto e plasmare le modalità di esercizio della responsabilitàcondivisa in ragione delle peculiaritàdi volta in volta riscontrate;rilevato, ancora, che la normativa sovranazionale già da tempo sollecita lo Stato Italiano e, di riflesso, gli interpreti, a garantire una reale partecipazione di entrambi i genitori alla vita del figlio, pur a fronte della disgregazione del nucleo familiare;che, sul punto:-già nel 2015 il Consiglio d’Europa ha invitato gli Stati membri ad introdurre nella loro legislazione il principio della shared residencedei figli in caso di separazione, limitando le eccezioni ai casi di abuso o di negligenza verso un minore, o di violenza domestica, e ad organizzare il tempo di permanenza in funzione dei bisogni e dell’interesse e dell’interesse dei bambini;-ancor prima, fonti sovranazionali hanno riconosciuto il diritto del fanciullo ad intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori, salvo che ciò sia contrario al suo interesse (cfr. art. 9, comma 3 Convenzione di New York sui diritti del fanciullo,ratificata con L. n. 176 del1991, art. 24 Carta di Nizza);considerato poi che il ricorso al modello della suddivisione paritetica inizia a trovare applicazione nella giurisprudenza di merito (cfr. per una approfondita ricostruzione dell’argomento si veda su tutte Tribunale Catanzaro, 28 febbraio 2019, n.443, sez. I; cfr. anche Tribunale Roma sez. I, 26/03/2019, n.6447; Tribunale Salerno sez. I, 07/11/2019, n.3539; Tribunale Modena, 04/06/2019, n.878);che recentemente anche la Corte di Cassazione ha precisato che l’affido condiviso, “la cui significatività non sia vanificata da frammentazioni”, implica una “frequentazione dei genitori tendenzialmente paritaria” cui non può farsi ricorso in presenza di “serie ragioni ostative (ad esempio ove la distanza esistente fra i luoghi di vita dei genitori imponga al minore di sopportare tempi e sacrifici di viaggio tali da comprometterne gli studi, il riposo e la vita di relazione)” ed ha evidenziato che il giudice può individuare un assetto nella frequentazione che si discosti da questo principio tendenziale al fine di assicurare il benessere e la crescita armoniosa del bambino, “pur essendo comunque necessario un rigoroso controllo sulle “restrizioni supplementari”, ovvero quelle apportate dalle autorità al diritto di visita dei genitori, e sulle garanzie giuridiche destinate ad assicurare la protezione effettiva del diritto dei genitori e dei figli al rispetto della loro vita familiare, di cui all’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo” per come indicato dalla Corte EDU 9.2.2017, S. c. Italia” (in termini Cassazione civile sez. I, 17/09/2020 n.19323);che anche la Corte di Cassazione ha quindi sottolineato, con la sentenza citata, che la frequentazione paritaria dei genitori è il modello che non vanifica i tratti caratterizzanti dell’affido condiviso e che il ricorso a tale modello non va effettuato in presenza di ragioni ostative che siano “serie”, con la conseguenza che la deviazione da tale paradigma, pur consentita per assicurare il benessere del figlio, impone un controllo rigoroso sulle restrizioni operate;ritenuto pertanto che nelle procedure in cui si discuta di affidamento di minori il Tribunale, per assicurare una corretta applicazione della normativa nazionale e sovranazionale citata, dovrà optare per il modello della frequentazione paritaria ogni qual volta non vi siano serie ragioni che inducano
a ritenere che tale modello non sia concretamente praticabile (ad esempio per eccessiva distanza fra i luoghi di vita dei genitori) o rispondente all’interesse del minore;ritenuto ancora che la significativa conflittualità eventualmente esistente tra i genitori non è da considerarsi, in via generale ed astratta, quale causa ostativa all’adozione del modello indicato, ed incide, piuttosto, sulle valutazioni relative al corretto esercizio, da parte di ciascuno, della responsabilità genitoriale;tanto premesso;considerato, in relazione al caso di specie:-che i genitori abitano a distanza ragionevole e che pertanto il minore non deve affrontare significative difficoltà nello spostamento da una casa all’altra;-che il padre ha precisato di vivere con la nonna del minore, che è automunita e ben potrebbe aiutarlo con il figlio quando lui dovesse avere impedimenti lavorativi, come già avviene durante le vacanze invernali ed estive;-che sino ad oggi il minore, che peraltro ha già 11 anni ed ha quindi superato quella fascia d’età in cui può essere preferibile pernottare con la madre, ha trascorso anche lungi periodi assieme al padre (ad esempio durante le vacanze estive ben 15 giorni consecutivi) ed è pertanto abituato a trascorrere anche molto tempo consecutivo con lui ed a vivere presso la sua abitazione;-che le uniche circostanze allegate dalla resistente in relazione alla contrarietà all’interesse del minore ad una costante frequentazione con il padre vanno rintracciate nelle condotte in passato tenute dal ricorrente con il minore, di cui la madre era all’oscuro: la resistente ha fatto specifico riferimento ad un episodio in cui il minore sarebbe stato condotto dai servizi sociali ad insaputa della madre ed indotto dal padre a dire alle assistenti sociali che avrebbe preferito vivere con lui. Di tale ultima circostanza non vi è prova in atti, mentre l’incontro avuto presso i Servizi Sociali è stato effettuato -secondo le contestazioni rese dal ricorrente, sulle quali la resistente nulla ha dedotto -su convocazione dei Servizi Sociali e non d’iniziativa del ricorrente;-che pur avendo allegato le sopra indicate circostanze, la resistente non ha mai chiesto di modificare le condizioni in essere e anzi anche nel presente giudizio ha chiesto la conferma delle condizioni di separazione;-che tale richiesta, che comporterebbe la frequentazione del padre da parte del minore nei tempi e con le modalità sopra indicate, mal si concilia con l’allegazione di un pregiudizio per il minore, posto che egli continuerebbe a frequentare il padre e che, anche in presenza di un numero minore di ore quotidiane, l’esposizione al dedotto pregiudizio permarrebbe;ritenuto pertanto:-che non emergono allo stato ostacoli alla adozione di un modello di permanenza paritaria;-che l’adozione di tale modello in corso di istruttoria ben consente di verificare immediatamente l’eventuale insorgenza di problematiche o disagi per il minore;-che rimangono allo stato invariate le modalità di frequentazione di ciascun genitore nel corso delle festività invernali ed estive;
-che la permanenza paritaria del minore incide altresì sul quatum del mantenimento percepito dalla resistente per il minore, posto che nei giorni in cui permarrà con il padre, sarà quest’ultimo a provvedere in modo diretto alle esigenze connesse al vitto ed all’alloggio (utenze etc.),mentre continueranno ad essere riservate alla madre, in quanto figura che sino ad oggi si è occupata di far fronte a tutte le esigenze materiali del minore, le ulteriori voci di spesa;-ritenuto infine di dover assegnare alle parti i termini istruttori, per come dalle stesse richiesto, con decorrenza dalla comunicazione della presente;
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle previsioni raggiunte dai coniugi al momento della separazione, inalterate le previsioni non espressamente modificate con la presente, così decide:1. Dispone che il minore (…) permarrà con il padre, rimanendo inalterati gli accordi già raggiunti dalla coppia in relazione alle vacanze estive ed alle ulteriori festività, secondo le seguenti modalità:-la prima e la terza settimana del mese dal giovedì mattina (in periodo scolastico all’uscita da scuola) al lunedì mattina (in periodo scolastico accompagnerà il minore a scuola);-la seconda e la quarta settimana del mese dal mercoledì mattina (in periodo scolastico all’uscita da scuola) al sabato mattina (in periodo scolastico accompagnerà il minore a scuola);2. (…) contribuirà al mantenimento del minore (…), oltre che direttamente per le esigenze di vitto e alloggio quando il minore sarà con lui, mediante versamento dell’importo di Euro 125,00 secondo le modalità già concordate in sede di separazione, oltre che al pagamento del 50% delle spese straordinarie;assegna alle parti i termini di cui all’art. 183 sesto comma c.p.c. e rinvia la causa all’udienza del (…) per la decisione sulle richieste istruttorie. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.