Scatti collerici non giustificano una sospensione della responsabilità genitoriale

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 13 maggio 2021, n. 12763
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. VALITUTTI Antonio -Presidente -Dott. MELONI Marina -Consigliere -Dott. PARISE Clotilde -Consigliere -Dott. DI MARZIO Mauro -Consigliere -Dott. FIDANZIA Andrea -rel. Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7933-2020 proposto da:D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato LUIGI CAFARO;-ricorrente -controD.B.G.;-intimato -avverso il decreto n. 4/2020della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositato il 16/01/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA FIDANZIA.
Svolgimento del processo-che viene proposto da D.L.A., affidandolo a tre motivi, ricorso avverso il decreto n. 4/2020 del 16.01.2020 con il quale la Corte d’Appello di Potenza ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dall’odierna ricorrente avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Potenza del 27 maggio 2019 con cui è stata sospesa la responsabilità genitoriale della D.L. nei confronti del figlio minore R.;-che l’intimato D.B.G., padre del minore, si è costituto in giudizio con controricorso;che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c..
Motivi della decisione-1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione degli artt. 739 e 342 c.p. per avere il giudice di merito ritenuto erroneamente aspecifico il reclamo;2. che il motivo è fondato;-che, in primo luogo, il decreto impugnato contiene una premessa in diritto erronea, o, quantomeno, contraddittoria;che, infatti, si afferma, da un lato, che quando il reclamo è proposto nei confronti di un provvedimento che non abbia natura decisoria e non ha attitudine al giudicato -affermazione che, se riferita, come pare, al provvedimento in questione è errato, ed integra anche la violazione dell’art. 739 c.p.c. denunciata, atteso che esso ha carattere decisorio e di giudicato, almeno rebus sic stantibus (da ultimo, Cass., 1668/2020) -“il reclamo non deve essere specificamente motivato” (il che lascerebbe intendere che, nella specie, non debba esserlo), mentre, dall’altro, nel prosieguo del ricorso, qualche riga dopo, si conclude, invece, che il reclamo di cui è causa è inammissibile, perchè la reclamante non ha articolato puntuali motivi di censura al provvedimento;-che tale statuizione è comunque erronea in quanto, contrariamente all’assunto della Corte territoriale, la reclamante aveva formulato censure specifiche che riguardavano (pp. 5 e 6 del ricorso): 1) gli episodi di violenza ai suoi danni da parte del D.B. (convivente, non valutati dal Tribunale); 2) la mancata considerazione da parte del Tribunale) la necessità di favorire e promuovere i rapporti tra i due fratelli; 3) le limitate possibilità di incontro madre-figlio, e l’esigenza di un contatto più frequente con il bambino che aveva bisogno di una maggiore presenza materna (essendovi la disponibilità del padre);-che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazionedell’art. 330 c.c.per la mancata esplicitazione del pregiudizio per il figlio e per avere il giudice di merito erroneamente ritenuto provate le circostanze allegate dal suo ex convivente in ordine alla sua assenza dal domicilio domestico ed alla sua aggressività, non considerando l’inattendibilità di tali dichiarazioni;-che con il terzo motivo è stata dedotta violazione o falsa applicazione dell’art. 330 c.c.sotto il profilo della mancata e/o apparente motivazione in ordine alla verifica delle ragioni addotte dalla madre e riguardanti la necessità di occuparsi anche dell’altra figlia minore;-che entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, sono fondati;-che, in particolare, il provvedimento della Corte territoriale, oltre a porsi in violazione degli artt. 330 e ss. c.c. sul punto della responsabilità della madre e dell’interesse del minore, è affetto da motivazione apparente;-che, infatti, si addebita alla madre di essersi allontanata per andare a trovare l’altra figlia (dovere della madre) che vive con i nonni, e che la stessa si abbandonerebbe “sovente a scoppi collerici” -motivazione certamente insufficiente a giustificare una sospensione della responsabilità genitoriale e l’allontanamento del minore -senza, peraltro, indicare una sola fonte (Servizi Sociali, consulenze, testimonianze, ecc.) del convincimento del giudicante, in ordine ad un provvedimento “incidente su diritti dinatura personalissima e di primario rango costituzionale” (Cass. 1668/2020);-che, proprio in relazione a tale aspetto, la motivazione del decreto impugnato non soddisfa il requisito del “minimo costituzionale” richiesto dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte (vedi S.U. n. 8053/2014);-che, pertanto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.