Mantenimento dei figli: padre condannato ex art. 96 c.p.c. per aver dissimulato le sue reali capacità economiche

Cass. Civ., Sez. VI – 1, Ord., 30 aprile 2021, n. 11475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILESOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Dott. FERRO Massimo -Presidente -Dott. DI MARZIO Mauro -Consigliere -Dott. TRICOMI Laura -rel. Consigliere -Dott. TERRUSI Francesco -Consigliere -Dott. CAMPESE Eduardo -Consigliere -ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA sul ricorso 35045-2019 proposto da: D.Q.W.A., elettivamente domiciliato in ROMA, …, presso lo studio dell’avvocato M.M., che lo rappresenta e difende;-ricorrente -controF.E., elettivamente domiciliata in ROMA, …., presso lo studio dell’avvocato G.P., che la rappresenta e difende;-controricorrente -avverso il decreto RG. N. 51378/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositato il 19/04/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
Svolgimento del processo Che:Con ricorso depositato il 25/3/2015 D.Q.W.A. chiedeva che il contributo al mantenimento del figlio W.G., nato il 5/6/1996 dalla relazione con F.E., già fissato in Euro 800,00, fosse ridotto e devoluto direttamente al ragazzo. La F. chiedeva il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, l’incremento dell’assegno.
Respinte in primo grado le contrapposte domande, con condanna di D.Q. al pagamento delle spese di lite in favore della F. e con condanna dello stesso al pagamento di una ulteriore somma a titolo di responsabilità ex art. 96 c.p.c. sempre in favore della F., D.Q. proponeva reclamo che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma -Sezione Persona e Famiglia. D.Q. ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi,illustrati da memoria, avverso il decreto in epigrafe indicato. F. ha replicato con controricorso corredato da memoria.
Motivi della decisione Che:1. Preliminarmente va disattesa l’eccezione, sollevata da F., di incapacità naturale del ricorrente e di nullità della procura speciale rilasciata in data 14/11/2019 dal D.Q. all’Avv. M., fondata sull’assunto che il primo, in occasione dell’esame giudiziale svoltosi in data 11/12/2019 nella procedura per la nomina di un amministratore di sostegno, non aveva saputo rispondere a domande elementari sul suo nome e la sua età, perchè la instaurazione della procedura per la nomina dell’amministratore di sostegno non è univocamente destinata a sopperire carenze cognitive dell’eventuale amministrato, nel caso di specie, peraltro, non meglio precisate, nè ancora accertate.2. Con il primo motivo si sostiene la nullità del decreto per violazione degliartt. 132 c.p.c.,e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento alla richiesta di attribuzione diretta di parte dell’assegno di mantenimento al figlio, come previstodall’art. 337-septies c.c.Il ricorrente sostiene che l’espressa domanda in merito non sarebbe stata oggetto di pronuncia da parte della Corte capitolina che si era limitata a rigettare integralmente il reclamo senza esporre le ragioni di fatto e di diritto della decisione.Il primo motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.La Corte di appello, pur non dando esplicito atto di tale profilo della domanda, ha adottato una complessiva statuizione di rigetto che si sofferma sia sull’età del ragazzo (22 anni), sia sulla stabile collocazione presso la madre, sia sulla circostanza che è questa ad essere tenuta a soddisfare quotidianamente le esigenze materiali, formative ericreative del figlio, con una statuizione che appare motivatamente anche se implicitamente reiettiva della richiesta di parziale attribuzione diretta al figlio della somma dovuta, in considerazione degli oneri gravanti sulla madre che appaiono incompatibili, nel caso concreto ed in assenza di una richiesta del figlio, ad una parcellizzazione dell’assegno.3. Con il secondo motivo si sostiene la nullità del decreto per violazione degliartt. 132 c.p.c.,e 118 disp. att. c.p.c. con riferimento alla domanda di revoca dell’attribuzione diretta alla F. delle spese del giudizio di primo grado disposta in violazione del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 133, essendo stata ammessa la stessa al patrocinio a spese dello Stato.Il motivo è inammissibile per carenza di specificità. La prospettazione del ricorrente circa la proposizione di domanda in merito non è assistita dalla dovuta specificità ex art. 366c.p.c., comma 1, n. 6, ed anzi risulta smentita dalle conclusioni rese nel reclamo (riportate in ricorso, fol. 10) ove era chiesto di “revocare il capo di liquidazione delle spese di lite del primo grado in favore della sig.ra F. e disporre l’integrale compensazione per quanto sopra detto”, di guisa che la questione dell’attribuzione in favore dello Stato, anche ove fosse stata proposta, appare abbandonata e non più coltivata dall’odierno ricorrente nelle conclusioni, ove ha insistito solo per la compensazione. Resta da dire che tale questione può essere proposta e risolta mediante il ricorso al procedimento di correzione dell’errore materiale.4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c.,per motivazione apparente con riferimento alla richiesta di revoca della condanna ex art. 96 c.p.c. Sostiene che la seguente motivazione, addotta dalla Corte distrettuale, “Va altresì confermatala condanna del D.Q., ai sensi dell’art. 96 c.p.c.,in considerazione del comportamento processuale del medesimo per avere dissimulato le sue reali capacità economiche” sia apparente e rappresenti una mera clausola di stile. Si duole che la Corte distrettuale non abbia precisato quali atteggiamenti dissimulatori egli avrebbe posto in essere, appiattendosi sulla statuizione di primo grado, senza indicare le ragioni del rigetto del motivo di appello.
Il motivo è infondato. La decisione impugnata è, sia pure sinteticamente, motivata, tanto più che la lettura va integrata con quanto accertato in merito alle condizioni economiche del D.Q. ed alla valutazione della condotta ostativa ad un accertamento reddituale e patrimoniale completo tenuta dallo stesso, di guisa che la decisione appare conforme al principio secondo il quale “in materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell’elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa.” (Cass. n. 4136 del 21/02/2018). Va soggiunto che, in materia di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l’accertamento dei requisiti costituiti dall’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità (Cass. n. 19298 del 29/09/2016).5. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91c.p.c.comma 1, e art. 92c.p.c.comma 2, in relazione al motivo di appello con cui aveva chiesto che la condanna alle spese di lite subita dal D.Q. in primo grado venisse riformata con applicazione della compensazione, atteso che in primo grado sia la domanda principale che la riconvenzionale proposta dalla F. erano state integralmente disattese, di guisa che entrambi erano risultati soccombenti. Il motivo è infondato. L’art. 92c.p.c.comma 2, in parte qua invariato in conseguenza delle novelle che hanno interessato il complesso della norma, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca (…) il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”. La norma, pertanto, consente (“può”) al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite tra le parti in caso di reciproca soccombenza, ma non lo obbliga inevitabilmente a tale decisione. Dunque, anche nell’ipotesi di soccombenza reciproca, il limite di fronte al quale si arresta la discrezionalità del giudice riguardo alla distribuzione dell’onere delle spese di lite è rappresentato dall’impossibilità di addossarne, in tutto o in parte, il carico alla parte interamente vittoriosa, poichè ciò si tradurrebbe in un’indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito. Nel caso di specie, certamente non è stato violato tale limite, essendo stato respinto il ricorso principale di D.Q., che dunque non può ritenersi totalmente vittorioso, anche a fronte del rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla F. (cfr. Cass. n. 26918 del 24/10/2018; Cass. n. 1572 del 23/01/2018; Cass. n. 10685 del 17/04/2019).6. Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’omesso esame del fatto costituito dalla perdita del finanziamento pubblico conseguente alla revoca del finanziamento comunitario erogato dalla Regione Lazio per un importo complessivo di Euro 228.546,85=, fatto non preso in esame dal Tribunale, nè dalla Corte di appello, alla quale era stato nuovamente sottoposto, circostanza dunque richiamata per giustificare la riduzione dell’assegno di mantenimento per la prole.Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi.Come risulta dal decreto impugnato (fol. 4), il D.Q. aveva sostenuto che le sue ipotizzate condizioni facoltose erano “irrealizzabili perchè, essendo oramai privo dei proventi dell’eredità immobiliare familiare a causa dei pignoramenti subiti, versa(va) anche a seguito del fallimento dell’impresa agricola intrapresa, in precarie condizioni che gli consentono di sopravvivere solo mediante ricorso ad occasionali e sporadici lavori a giornata, nel settore agricolo”.Orbene la Corte capitolina, nel disattendere in toto tale prospettazione, non ha ignorato le vicende ruotanti attorno all’attività agricola non andata a buon fine, delle quali fa espressa menzione contrariamente a quanto assume il ricorrente -, così come ha considerato le vicende pignorative che ne avevano aggredito il patrimonio immobiliare. Tuttavia, ha ritenuto di confermare la mancata dimostrazione del peggioramento delle condizioni economiche di D.Q., procedendo ad una valutazione complessiva degli esiti dell’attività istruttoria e valorizzando: l’omessa produzione della
documentazione richiesta in merito alle due società di cui l’obbligato possedeva delle quote; l’assenza di chiarezza e di spiegazioni in merito ai cospicui introiti confluiti fino al 2011 sul conto di D.Q., per poi ridursi improvvisamente; la mancata dimostrazione di eventi modificativi capaci di determinare un significativo peggioramento delle sue condizioni economiche, di guisa che la chiusura dei conti non appariva riconducibile a motivazioni trasparenti; il fatto che il D.Q. dichiarava redditi esigui anche quando movimentava somme liquide di importo elevato sui suoi conti bancari; la circostanza che la persona, rinvenuta dal custode giudiziario nell’immobile sito in Roma Via Rubra 58, pignorato nel 2016, aveva dichiarato diessere affittuaria proprio di D.Q. senza contratto di locazione e che questi non aveva dimostrato che il custode giudiziario aveva provveduto ad incamerare i proventi della locazione degli immobili.La decisione risulta pertanto in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo la quale “il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, nè gli è richiesto di dar conto, nella motivazione, dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga -in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’iter argomentativo svolto.” (Cass. n. 29730 del 29/12/2020; Cass. n. 3601 del 20/02/2006); la censura non si confronta affatto con la complessiva ratio decidendi, nè illustra in che misura la circostanza dedotta, peraltro non ignorata dalla Corte di appello, sisarebbe potuta ritenere decisiva. 7. In conclusione il ricorso va rigettato, infondati i motivi terzo, quarto, inammissibili i motivi primo, secondo e quinto.Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo, con attribuzione al difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dallaL. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).
P.Q.M.
-Rigetta il ricorso, infondati i motivi terzo e quarto, inammissibili i motivi primo, secondo e quinto;-Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15%, ed accessori di legge, con attribuzione al difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario;-Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52;-Dà atto, ai sensi delD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma delD.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52,in quanto disposto d’ufficio.