L’allontanamento dalla casa familiare da parte del coniuge non assegnatario deriva direttamente dal provvedimento

Tribunale Crotone, Sent., 27 aprile 2021
TRIBUNALE DI CROTONE
nella persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1492 del Ruolo Generale contenzioso dell’anno 2020 e vertente TRAG.A. (C.F.: (…)), nato a C. il (…), elettivamente domiciliato in Crotone (c.a.p. 88900), alla via…., nello studio dell’Avv. ….(C.F.: (…) -pec:….), che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all’atto di citazione in opposizione Attore opponente EZ.R. (C.F.: (…)), nata a C. il (…), elettivamente domiciliata in Crotone (c.a.p. 88900), alla via…., presso lo studio dell’Avv. ….(pec:…), che la rappresenta e difende per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Convenuta opposta-Oggetto:Opposizione ad atto di precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c.
Svolgimento del processo -Motivi della decisione La presente sentenza è redatta secondo i canoni dettati dall’art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. n. 69 del 2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest’ultima interpretata come estrinsecazione dell’iter logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (Trib. Monza, sent. 27.7.2016).1. Con atto di citazione ritualmente notificato G.A. premetteva che: con decreto n.575/2020 del 18.3.2020, reso dal Tribunale di Crotone in sede di V. G., la casa coniugale sita in C., al L. U. I, n. 14 era stata assegnata a Z.R.; tuttavia, il Tribunale non gli aveva ordinato il rilascio della casa coniugale; che, in assenza di titolo esecutivo preordinato al rilascio dell’immobile, la Z. gli aveva fatto notificare un atto di precetto per rilascio di immobile, in data 29.7.2020.Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale1) In via preliminare, di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo;2) di accertare, nel merito, che egli non deve rilasciare l’abitazione sita in C., al L. U. I, n. 14.2. Si costituiva la convenuta opposta Z.R. con propria comparsa, chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto infondata, previo rigetto dell’istanza di sospensiva, considerato che il provvedimento di assegnazione della casa è un’entità inscindibile con l’ordine al non assegnatario al rilascio della stessa.3. Con ordinanza del 26.1.2021 l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo era rigettata.4. In assenza di attività istruttoria, all’udienza del 4.2.2021 i procuratori precisavano le conclusioni come da verbale. Concessi i termini ex art. 190 co. 1 c.p.c. per le difese finali, il Giudice tratteneva la causa in decisione.5. L’opposizione è infondata e deve essere rigettata.
Nel decreto n. 575/2020 del 18.3.2020, R.G.V.G. 759/2019, il Tribunale di Crotone ha assegnato la casa familiare, sita in C. al L. U. I, n. 14 a Z.R., affinché la abiti con i figli minori.E’ evidente che una siffatta pronuncia comporta la necessità che l’ex convivente G.A. si allontani dalla casa familiare, non avendo alcuna rilevanza la successiva precisazione contenuta nel medesimo decreto in ordine all’insussistenza dei presupposti per l’emissione di un ordine di protezione ex art. 342 c.p.c. (precisazione formulata proprio in quanto l’allontanamento dalla casa costituisce effetto dell’assegnazione, non essendo necessaria, all’uopo, l’emissione di specifico ordine di allontanamento).L’allontanamento dalla casa familiare da parte del coniuge o dell’ex convivente non assegnatario deriva direttamente dal provvedimento ovvero dalla sentenza che attribuisce il diritto ad abitare la casa familiare, che costituisce titolo esecutivo, anche -secondo la giurisprudenza -quando l’ordine di rilascio non sia stato con essi esplicitamente pronunciato (cfr. Cass., 31.1.2012, n. 1367, che ha enunciato il principio in esame con riguardo all’opposizione, esperita dal coniuge già assegnatario della casa familiare, al precetto notificato dall’altro coniuge per il rilascio dell’immobile).La natura speciale del diritto di abitazione, ai sensi dell’art. 155 quater c.c., è infatti tale per cui esso non sussiste senza allontanamento dalla casa familiare di chi non ne è titolare (così Cass., n. 1367/2012, cit); l’assegnazione della casa familiare, essendo finalizzata all’esclusiva tutela della prole, è valida ed efficace anche se detenuta a titolo diverso dalla proprietà e come tale, infatti, è opponibile ai proprietari ed ai terzi: “Anche nel caso in cui la casa coniugale sia posseduta a titolo diverso dalla proprietà dal coniuge non assegnatario, se nell’immobile, prima della separazione o del divorzio, era stabilita la residenza familiare, l’assegnazione è opponibile ai proprietari ed ai terzi” (Cass. Civ. n. 3302/2018, 24254/2018).Sul piano dell’esecuzione, il provvedimento con cui il diritto viene attribuito contiene in sé, implicitamente, la condanna al rilascio nei confronti dell’altro coniuge, essendo il rilascio non consequenziale all’attribuzione, ma coessenziale per il diritto stesso. Ne deriva la totale irrilevanza della indicazione o meno dell’espresso ordine di rilascio nel provvedimento attributivo del diritto, per idoneità del titolo, contenente anche solo la espressa attribuzione del diritto, alla esecuzione.6. Le spese seguono la soccombenza e sono calcolate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei valori medi secondo il valore della causa (indeterminabile a complessità bassa), opportunamente ridotti per la semplicità delle questioni giuridiche controverse ed esclusa la fase istruttoria, non svolta, e tenuto conto anche della fase cautelare,
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, in persona del Giudice monocratico dott. Emmanuele Agostini, definitivamente pronunciando sulla causa n. 1492/2020 R.G.A.C., ogni altra e diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
rigetta l’opposizione spiegata e per l’effetto dichiara la sussistenza del diritto di Z.R. al rilascio dell’immobile in forza dell’atto di precetto notificato il 29.7.2020;2) condanna l’opponente G.A. al pagamento delle spese di lite sostenute da Z.R., che liquida in Euro 4.591,00 per compensi professionali, oltre compenso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi direttamente in favore dell’avv. Antonella Stefanizzi, dichiaratasi anticipataria.