Affidamento esclusivo rafforzato a fronte di genitore che interrompe il percorso di cura.

Tribunale sez. III – Brescia, 29/10/2020, n. 2182
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA- Sezione Terza Civile –Riunito in Camera di Consiglio
ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 2108/2018 R.G. promossa da VGC ATTOREBP CONVENUTA con l’intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO***Oggetto del processo: «cessazione degli effetti civili del matrimonio»***CONCLUSIONI Come da fogli depositati telematicamente. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in (omissis), in data (omissis) 2007,trascritto al n. (omissis) parte (omissis) serie A dell’anno 2007 del registro dello stato civile del predetto comune; sono genitori di (omissis) ((omissis) 2009); e si sono separate consensualmente nel 2017 concordando l’affidamento condiviso della figlia, la sua collocazione presso la madre, un ampio diritto di visita del padre e l’obbligazione di quest’ultimo di contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di euro250,00 e con la partecipazione al 50% delle spese straordinarie. L’attore ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conferma dell’affidamento condiviso e dell’importo del mantenimento ordinario. La convenuta ha dedotto la grave incapacità genitoriale del padre, sicché ha domandato l’affidamento c.d. super-esclusivo della figlia. Inoltre, stante l’aumento delle esigenze della stessa e la sostanziale assenza di contribuzione diretta del padre, ha insistito per un incremento dell’assegno di mantenimento da euro 250,00 mensili ad euro 500,00 mensili.2
In sede di udienza presidenziale, svoltasi il 22 ottobre 2018 (omissis) è stata affidata alla madre, le frequentazioni col padre sono state disciplinate in forma protetta e l’assegno di mantenimento è stato innalzato ad euro 350,00 mensili. Nel corso della fase istruttoria, è stata pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti del matrimonio (sentenza n 795/2019) e sono stati acquisiti numerosi aggiornamenti da parte dei Servizi sociali e del CPS.In data 5 giugno 2000 infine, precisate le conclusioni, la causa è stata dichiarata con sentenza non definitiva n. 795/2019, alla quale si rinvia. Il ricorrente è in carico presso il CPS di Leno dal mese di marzo 2018, su indicazione del Tribunale per i minorenni, con una diagnosi di «disturbo di tipo paraonoide».Se, inizialmente, l’atteggiamento del sig. (omissis) è stato collaborativo (egli ha accettato di usufruire di aiuto psicologico e farmacologico e ha espresso dolore nel ripensare agli episodi in cui la bambina ha assistito alle sue reazioni rabbiose e aggressive nei confronti della ex moglie), lo stesso è mutato nel corso del procedimento, tanto che, a partire dal mese di marzo 2020, il ricorrente ha interrotto ogni rapporto col CPS, mostrando una scarsa, se non assente, critica di malattia (cfr. relazione depositata in data 14 maggio 2020).La medesima parabola discendente ha caratterizzato l’adesione al percorso presso i Servizisociali.Gli incontri protetti, in principio, sono stati caratterizzati da un clima positivo, in cui (omissis)rideva e si divertiva con il papà. Purtroppo, in seguito, da fine gennaio 2020, il sig. (omissis)ha mostrato insofferenza e nervosismo, ha iniziato ad evitare di abbracciare e coccolare(omissis) sia al suo arrivo sia al momento del saluto, fino ad assumere un atteggiamento dichiaratamente evitante nei confronti della figlia, anche laddove la stessa richiedesse esplicitamente un abbraccio o un contatto, rispondendo “non gli andava”. Con l’emergenza COVID gli incontri sono stati temporaneamente sospesi e il padre non ha avanzato richiesta di vedere o sentire la figlia in modalità differenti da quelle in presenza. Questa degenerazione dei rapporti – di per sé preoccupante desta ancor più perplessità laddove gli operatori, su richiesta del padre, avevano aumentato la durata degli incontri e ne avevano altresì operata una ricalendarizzazione, proprio per consentire al padre di consolidare la relazione con la figlia nell’ottica di un’auspicata liberalizzazione. La combinazione delle risultanze psico-sociali, ricavabile dalle relazioni del CPS e da quelle degli assistenti sociali, induce a formulare un giudizio negativo circa la capacità genitoriale del padre e la sua attitudine ad assumere civilmente e consapevolmente decisioni per il bene della figlia di concerto con la madre. Basti pensare che, quando erano in vigore le telefonate protette con la mediazione della sig.ra (omissis), è accaduto più volte che il padre fosse indisposto alla presenza telefonica della moglie e questo sfociasse in litigi pregiudizievoli perla minore, a tal punto da costringere il servizio a sospendere le telefonate.3
(omissis) sarà quindi affidata in via esclusiva alla madre, la quale adotterà in forma autonomaanche le decisioni di maggior importanza per la figlia.Quanto alle frequentazioni, non vi sono, allo stato, le condizioni per una prosecuzione dellestesse, nemmeno in forma protetta, non avendo neppure il padre manifestato un serio econcreto interesse in tal senso.È condivisibile, in proposito, la valutazione dei Servizi sociali, i quali hanno giudicato gliincontri protetti «attualmente pregiudizievoli» per la minore (v. relazione depositata in data 20maggio 2020). Nel senso che «Il giudice della separazione e del divorzio, nel disciplinare ildiritto – dovere del genitore non affidatario di mantenere, istruire ed educare la prole, haquale misura e limite l’attuazione del preminente interesse del figlio e può legittimamenteimporre quelle cautele e restrizioni che siano necessarie ad evitare un pregiudizio alla salutepsicofisica dello stesso, arrivando anche a sospendere gli incontri allorquando lacontinuazione dei rapporti genitore – figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati perla sua crescita serena ed equilibrata», v. Cass. Civ., Sez. I, 22.6.1999 n. 6312.§ 5. – Il padre non ha documentato costi abitativi, è dotato di occupazione lavorativa dallaquale ritrae un reddito medio mensile netto di euro 1.479,86 (730/2015, ultimo prodotto) e, adifferenza di quanto previsto all’epoca della separazione, quando l’importo dell’assegno fuquantificato in misura ridotta tenendo conto della «permanenza di (omissis) in modosignificato presso ciascun genitore» , egli ora non contribuisce minimamente al mantenimentodiretto della figlia, interamente gravante sulla madre, la quale deve altresì sostenere ilrimborso della rata del mutuo gravante sull’abitazione in cui vive con la figlia.Pertanto, appare congruo disporre che il padre versi alla madre un assegno periodico per lafiglia di euro 450,00 mensili.Nell’assegno di mantenimento non sono comprese le spese straordinarie, che vengonoindividuate secondo la tipologia di cui al protocollo di questo Tribunale e che possono esseresostenuta dal genitore affidatario, indipendentemente dal consenso dell’altro genitore, fermarestando, in caso di dissenso del genitore non affidatario, la valutazione giudiziale del rifiutoe, quindi della rispondenza della spesa all’interesse del minore mediante valutazione dellacommisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante al figlio ed alla sostenibilitàdella spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. Civ., Sez. VI,3.2.2016, n. 2127; Cass. Civ., Sez. VI, 30.07.2015, n. 16175.Tali spese sono in ogni caso, da:a) documentare;b) suddividere tra i genitori in ragione del 50% ciascuno;c) corrispondere al genitore affidatario che le anticipa entro 15 gg. dalla richiestadocumentata a mezzo bonifico bancario con accredito su conto corrente il cui codice ibanverrà indicato nella richiesta.4
§ 6. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo iparametri del d.m. n. 55/2014P.Q.M.Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nelcontraddittorio delle parti e con l’intervento del Pubblico Ministero, ogni diversa domanda,istanza ed eccezione disattesa o assorbita:1. affida (omissis) in via esclusiva alla madre, abilitata ad adottare anche le decisioni dimaggior importanza per la minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo deidocumenti validi per l’espatrio;2. dispone che la minore mantenga la residenza abituale presso la madre;3. dispone la sospensione delle frequentazioni padre-figlia, che potranno riprendere, in formaprotetta e previo positivo parere dei Servizi sociali, solo se il padre riprenderà seriamente econ costanza un percorso presso il CPS;4. incarica i Servizi sociali di proseguire nel monitoraggio in forma amministrativa del nucleofamiliare, per il periodo di un anno decorrente dalla pronuncia della presente sentenza, conincarico di informare la Procura presso il Tribunale per i minorenni in presenza di eventualisituazioni di grave pregiudizio a carico della bambina;5. dispone che, con decorrenza dalla data della domanda (ottobre 2018) e detratte le sommegià versate per il medesimo titolo, il padre contribuisca al mantenimento della figlia versandoalla madre entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di euro 450,00 mensili, rivalutabileannualmente secondo indici ISTAT. Nell’assegno di mantenimento non sono comprese lespese straordinarie, che vengono individuate secondo la tipologia di cui al protocollo diquesto Tribunale e disciplinate secondo quanto indicato in motivazione;6. Condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in euro3.972,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.