Ambito di responsabilità del vettore aereo, a causa del ritardo del volo, in ipotesi di acquisto di pacchetto turistico.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Sezione III Civile Il Tribunale, in persona del Giudice Unico Massimo Vaccari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al N. 2399/2019 R.G. promossa da:
STEFANO (in atto di citazione; ATTORI-APPELLANTI
contro S.P.A., (C.F. rappresentata e difesa dagli avv.ti del foro di Verona, con rispettivi indirizzi di p.e.c. riportati in comparsa di costituzione e risposta; CONVENUTA CONCLUSIONIPARTE ATTRICE Come da note conclusive di trattazione scritta depositate il 12 giugno 2020
PARTE CONVENUTA Come da note conclusive di trattazione scritta depositate il 12 giugno 2020
MOTIVI DELLA DECISIONE
Stefano e Manola, sia in proprio che quali esercenti la patria potestà sul minore Riccardo hanno proposto appello davanti a questo tribunale avverso la sentenza del giudice di pace di Verona del 5 settembre 2018 che aveva dichiarato il loro difetto di legittimazione ad agire nei confronti della Spa in relazione alla domanda, da lor svolta, di condanna del suddetto soggetto al pagamento in proprio favore della somma di euro 1800,00 a titolo di compensazione pecuniaria, di quella di euro 700,00 a titolo di rimborso per un giorno di vacanza perduto ed euro 800,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, a seguito del ritardo del volo NO 184 da Verona a Nosy Be del giorno 3 luglio 2017, che era giunto a destinazione con 17 ore di ritardo. A migliore illustrazione delle ragioni della loro domanda gli attori avevano esposto che il predetto volo era compreso nel pacchetto turistico che avevano acquistato dalla Veratour Spa in occasione del loro viaggio di nozze e che il predetto pacchetto aveva incluso anche il soggiorno in pensione completa per otto giorni presso il Veraclub Palm beach & Spa di Ambondrona (Madagascar). A sostegno della domanda di riforma della sentenza impugnata gli attori hanno dedotto l’erroneità della conclusione cui era pervenuto il giudice di prime cure di escludere il proprio difetto di legittimazione ad agire sia perché esso non era stato eccepito dalla convenuta nel corso del giudizio di primo grado sia perché non era stato accertata la mancanza di titolarità in capo ad essi del diritto che avevano azionato. Secondo gli attori era errato anche il passaggio della sentenza impugnata in cui era stato escluso qualsiasi vincolo giuridico tra loro ed il vettore aereo, sul presupposto che non avessero acquistato un biglietto aereo ma un pacchetto turistico dal tour operator quando invece il vincolo era derivato dalla prenotazione aerea, pacificamente effettuata.
Tutto ciò premesso gli attori hanno argomentato diffusamente in ordine alla loro diritto ad ottenere il pagamento delle somme richieste tenuto conto della sussistenza della responsabilità del vettore per quanto accaduto per le ragioni meglio illustrate in atto di citazione. L’appellata si è costituita anche questa fase del giudizio resistendo alle domande attore. Ciò detto con riguardo gli assunti delle parti deve innanzitutto osservarsi che gli attori hanno tacitamente rinunciato alle domande di risarcimento dei danni per mancata assistenza e non patrimoniale, che avevano avanzato in primo grado, atteso che non l’hanno riproposta nelle conclusioni dell’atto di citazione d’Appello. In esso hanno invece riproposto la domanda di condanna della appellata alla corresponsione della compensazione pecuniaria, pari ad euro 600,00 cadauno e alla rimborso della somma di euro 700,00per il soggiorno non goduto per l’intera giornata del 4 luglio 2017. Venendo ad esaminare i motivi di appello merita senza dubbio di essere condivisa la doglianza attorea circa l’errata qualificazione giuridica del difetto riscontrato dal giudice di pace. A ben vedere infatti costui ha rilevato non già un difetto di legittimazione ad agire degli attori quanto piuttosto la mancanza in capo ad essi del diritto al risarcimento del danno sul presupposto che si fosse instaurato nessun rapporto contrattuale tra loro ed il vettore aereo convenuto. Così meglio definito il significato della pronuncia appellata i rilievi di parte attrice meritano di essere quasi integralmente condivisi, con la conseguenza che la sentenza impugnata va riformata nei termini che si dirà. Va infatti innanzitutto evidenziata l’erroneità della ricostruzione del giudice di prime cure secondo cui gli attori, dal momento che avevano acquistato un pacchetto turistico, non avevano titolo per agire direttamente nei confronti del vettore aereo. Come ha osservato la difesa dell’appellante invece tale diritto di azione è ricavabile piuttosto chiaramente dal considerando n. 5 del regolamento Ue 261/2004, che, precisa che la protezione da esso assicurata “dovrebbe valere non solo per i passeggeri dei voli di linea ma anche per quelli dei voli non di linea, compresi quelli dei circuiti tutto compreso”. La predetta interpretazione trova poi ulteriore conforto anche nell’ultimo comma, secondo periodo, dell’art. 63del suddetto regolamento che esclude che esso si applichi nei casi in cui un “circuito tutto compreso” è cancellato per motivi diversi dalla cancellazione del volo, previsione da cui è possibile desumere, a contrario, che in casi diversi dal predetto, e quindi in tutti quelli in cui il trasporto aereo è inserito in un circuito tutto compreso, il regolamento trova invece applicazione. E’ evidente peraltro sulla base di tale ricostruzione che il viaggiatore può invocare una tutela risarcitoria concorrente a quella prevista nei confronti del vettore aereo dal regolamento 261/2004, nei confronti del tour operator per le obbligazioni gravanti su quest’ultimo, fondata sulle norme del codice del consumo. Tutto ciò chiarito va anche affermata la responsabilità della convenuta per il ritardo subito dal volo utilizzato dagli attori, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza anche comunitaria in tema di responsabilità del vettore aereo. Il vettore aereo per sottrarsi agli obblighi indennitari e risarcitori deve fornire la prova liberatoria di un duplice ordine di circostanze dimostranti l’impossibilità della prestazione di trasporto ed in particolare che l’evento impeditivo dell’esecuzione del contratto è stato causato da un evento non previsto e non prevedibile usando la normale diligenza (si tratta in sostanza un evento riconducibile alle nozioni di caso fortuito o di forza maggiore) nonché di aver messo in atto tutte le misure possibili per evitare l’inconveniente. Lo stesso regolamento 261/2004,nel proprio considerando numero 14,fornisce un elenco, meramente esemplificativo, di circostanze eccezionali, escludenti la responsabilità del vettore: instabilità politica, condizioni metereologiche avverse, rischi per la sicurezza, improvvise carenze del volo sotto il profilo della sicurezza, scioperi che si ripercuotono sull’attività del vettore. Con specifico riguardo all’ipotesi, che viene in rilievo nel caso di specie, dei problemi tecnici all’aeromobile non può automaticamente escludersi la responsabilità del vettore dovendo comunque lo stesso dimostrare l’impossibilità di rimediare prontamente all’inconveniente. Anche la corte di giustizia Europea (CGUE 22 dicembre 2008 in causa C5 149/2008) ha esaminato la questione e ha precisato che il vettore deve dimostrare l’eccezionalità del guasto sul piano causale dovendosi quindi in tale prospettiva valutare caso per caso la sua natura e gravità, oppure la sua ricorrenza, ma al contempo considerare che gli elevati standard tecnici dei sistemi di manutenzione e di controllo impongono ai vettori di preventivare l’insorgenza di questi imprevisti e di porvi prontamente rimedio. E’ evidente peraltro che tale rigoroso regime di responsabilità addossa al vettore un onere probatorio quanto mai stingente che nel caso di specie non è stato minimamente assolto dalla appellata. Essa infatti si è limitata a formulare un capitolo di prova diretto a dimostrare che il ritardo del volo era stato provocato da una perdita di carburante sull’aeromobile senza precisare la causa di tale perdita, al fine di acclararne l’eccezionalità, e senza chiedere di dimostrare che aveva sottoposto l’aeromobile ai controlli utili a prevenire quella evenienza o anche alla manutenzione ordinaria. Ciò detto in punto di an della responsabilità della convenuta occorre valutare ora il quantum della domanda attorea. Orbene, merita innanzitutto di essere condiviso l’assunto degli attori secondo cui anche il loro figlio minore ha diritto alla compensazione pecuniaria di cui all’art. 7 del regolamento Ue atteso che lo sconto praticatogli dal tour operator, sebbene abbia determinato una riduzione anche della tariffa aerea di sua pertinenza, non integra l’ipotesi di esclusione dell’ambito di applicazione del regolamento contemplata dal terzo comma del suo articolo 3. Infatti nel caso di specie non viene in rilievo la prima parte di tale previsione, invocata dalla appellata, che sottrae all’ambito di applicazione del regolamento “i passeggeri che viaggiano … ad una tariffa ridotta non accessibile, direttamente o indirettamente, al pubblico” ma il secondo periodo della norma che precisa che il regolamento “si applica ai passeggeri titolari di biglietti emessi nel quadro …di altri programmi commerciali …degli operatori turistici”, ipotesi nella quale è perfettamente sussumibile anche la scontistica praticata dai tour operator ai loro clienti. Agli attori spetta anche il ristoro del danno patrimoniale,consistito nel pagamento del prezzo per una giornata di soggiorno non goduta a causa del ritardo con cui giunsero nel luogo di villeggiatura,non potendosi condividere l’assunto della convenuta secondo cui di esso dovrebbe rispondere solo il tour operator poiché la responsabilità del vettore sarebbe limitata al obbligo indennitario di cui alla compensazione pecuniaria ex regolamento CE 261/2004.S ul punto occorre infatti ricordare che l’art. 12, comma 1, seconda parte del regolamento 261/2004 stabilisce che esso “lascia impregiudicati i diritti del passeggero ad un risarcimento supplementare”,precisando che il risarcimento (compensazione) previsto dal regolamento può essere detratto da quello che si ottiene in via supplementare. La Corte di Giustizia Ue (da ultimo pronuncia del 13/10/2011, relativa alla causa c-83/10, sousa rodriguez/aifrance) ha precisato che la nozione di “risarcimento supplementare”, di cui alla disposizione succitata, deve essere interpretata nel senso che consente al giudice nazionale, alle condizioni previste dalla convenzione di Montreal o dal diritto nazionale, di concedere il risarcimento del danno, incluso quello di natura morale, occasionato dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. In particolare, le disposizioni degli artt. 19, 22 e 29 della convenzione di Montreal, applicabili, in virtù dell’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2027/97, alla responsabilità di un vettore aereo stabilito sul territorio di uno Stato membro, precisano le condizioni in cui, successivamente al ritardo o alla cancellazione di un volo, i passeggeri interessati possono esperire le azioni dirette ad ottenere il risarcimento dei danni su base individuale da parte dei vettori responsabili di un danno derivante dall’inadempimento del contratto di trasporto aereo. Il rapporto tra le disposizioni regolamentari Ue e la convenzione di Montreal o il diritto nazionale italiano quindi è non già di esclusività ma di complementarietà potendosi avere anche un cumulo tra compensazione pecuniaria e risarcimento,del danno, specialmente quello di natura patrimoniale atteso che la prima è diretta a ristorare il passeggero del disagio fisico e psicologico che presuntivamente ha subito a seguito del disservizio. E’ evidente poi che il danneggiato deve fornire prova del danno supplementare eventualmente patito (così anche Cass. 4962/2019) ed è ciò che è accaduto nel caso di specie poiché non è controverso che gli attori abbiano perduto un giorno di vacanza pur avendone pagato il relativo prezzo. Merita di essere condiviso invece il rilievo svolto dalla convenuta di eccessività della somma richiesta a titolo di danno patrimoniale dagli attori poiché il costo della giornata di soggiorno non goduta va determinato sulla base del prezzo complessivo del pacchetto al netto di tasse e oneri e supplementi (euro 4980,00), dedotto lo sconto goduto per il minore, pari ad euro 830,00, ed anche lo sconto di euro 300,00 per prenotazione anticipata e dividendo il risultato per gli otto giorni di soggiorno così da arrivare ad euro 481,25. La convenuta non ha invece fornito prova del suo assunto secondo cui la predetta voce di danno sarebbe stata coperta dalla assicurazione attivata dal tour operator in favore degli attori poiché non ha prodotto il relativo contratto, per consentire di verificare che vi era inclusa, ma solo una mail (doc. 6 del fascicolo di parte convenuta di primo grado) con la quale il tour operator le aveva comunicato di aver ricevuto una richiesta di rimborso da parte degli attori senza però precisare in essa né quale fosse stata l’entità della richiesta economica nè a quali voci di danno si fosse riferita e nemmeno se sarebbe stata accolta. Venendo alla regolamentazione delle spese di lite quelle di entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico della appellata inapplicazione del principio della soccombenza,non potendo trovare applicazione il disposto dell’art. 91, primo comma, secondo periodo, c.p.c. a seguito del rifiuto da parte degli attori della proposta conciliativa che la convenuta aveva formulato in primo grado atteso che l’importo di essa era inferiore a quello della somma riconosciuta agli attori. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo di compenso si procede come in dispositivo sulla base del d.m. 55/2014. In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva dei due gradi di giudizio può essere determinato assumendo a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento mentre quello per le fasi di trattazione e decisionale va quantificato in una somma pari ai corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 50 %, alla luce della considerazione che nelle prime non vi è stata attività istruttoria ma solo deduttiva mentre nelle fasi decisionali le parti, in difetto di risultanze istruttorie, hanno ripreso le medesime argomentazioni che avevano già svolto in precedenza. Gli importi così risultanti di euro 835,00 per il primo grado e di euro 1.215,00 per il grado di appello vanno aumentati del 30 % ai sensi dell’art 4, comma 2, d.m. 55/2014, considerando come una sola parte Stefano e Manola data la comunanza di difese,. Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso agli attori spetta anche il rimborso delle spese generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata e quello dei c.u versati. (98,00 per il primo grado e 147,00 per il grado di appello).
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa e respinta, in parziale accoglimento dell’appello e in riforma della sentenza impugnata condanna la convenuta a corrispondere agli attori la somma di euro 2.281,25, oltre interessi al tasso legale dalla data della notifica dell’atto di citazione di primo grado al saldo effettivo e alle spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida nella somma di euro 1.085,50 per il primo grado e in quella di euro 1.579,50 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % delle predette somme, Iva, se dovuta, e Cpa, ed euro 98,00 ed euro 147,00 per i c.u. versati, somme tutte da distrarsi in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari di esse.