Revocati assegno e patrocinio se il beneficiario presenta opacità

Tribunale di Civitavecchia, 25 settembre 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1674 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell’anno 2017, avente ad oggetto separazione personale dei coniugi, rimessa in decisione all’udienza di precisazione delle conclusioni del 27 febbraio 2020,con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c., e vertenteTRA1
B.S., nata a Tarquinia il .. e residente in Tarquinia, rappresentata e difesa dall’avv. Giancarlo Capitani, giusta procura speciale in atti ricorrente ED.B.M., nato a Civitavecchia il .., residente in Tarquinia,rappresentato e difeso dall’avv. Piermaria Sciullo, giusta procura speciale in atti resistente NONCHE’ P.M. in persona del Procuratore della Repubblica interventore ex lege Conclusioni: all’udienza del 27 febbraio 2020 le parti hanno precisato le conclusioni a verbale.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 3.05.2017, ritualmente e tempestivamente notificato unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, B.S. deduceva: – di aver contratto matrimonio concordatario con D.B.M. in Tarquinia il ..; – che dall’unione era nata la figlia M. il ..; – che la crisi coniugale insorgeva tra le parti a causa delle condotte del marito arroganti e dispotiche; – che il marito nel marzo 2017 lasciava la casa coniugale e le parti non raggiungevano un accordo sulla separazione per contrasto sulle questioni di carattere economico; – di essersi dedicata, durante il matrimonio, alla cura della casa e della figlia, riprendendo a lavorare soltanto recentemente; – che il resistente aveva un lavoro a tempo indeterminato e una casa di proprieta’ dalla quale ricavava un canone di locazione. Tanto dedotto e rilevato B.S. chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, assegnarsi la casa familiare alla ricorrente, affidarsi la figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, porsi a carico del marito l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante un assegno mensile di euro 600 nonche’ al mantenimento della moglie mediante un assegno di euro 400 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie afferenti la figlia. D.B.M. si costituiva in giudizio contestando la ricostruzione della crisi familiare offerta dalla ricorrente e deducendo: – che la crisi tra i coniugi era interamente addebitabile alla B.S., che progressivamente mostrava un crescente disinteresse nei confronti del marito; – che la crisi coniugale era insorta sin dall’anno 2015 quando il resistente si allontanava dalla casa familiare e si trasferiva a casa dei propri genitori; – che la figlia risiedeva presso il Convitto di Spoleto ove frequentava l’Istituto Alberghiero e il resistente provvedeva a pagare un contributo annuo di euro 716 oltre alle spese generali del Convitto; – che il resistente versava alla moglie un contributo di euro 250 per il mantenimento della figlia; 2
– che la moglie aveva instaurato la convivenza con un altro uomo che lo aveva sostituito nel contesto familiare; – di avere difficolta’ a contattare la figlia; – di prestare attivita’ quale appuntato della Guardia di Finanza a Orbetello con uno stipendio di1600 euro mensili; – che la moglie lavorava part time, aveva 41 anni e non doveva occuparsi quotidianamente della figlia che viveva prevalentemente a Spoleto per cui ben poteva provvedere al proprio mantenimento. Tanto dedotto e rilevato il resistente concludeva chiedendo dichiararsi la separazione dei coniugi con addebito alla moglie; affidarsi la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori con collocamento paritario della stessa, porsi a carico del resistente l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante un assegno mensile di euro 250. I coniugi comparivano all’udienza presidenziali del 9.1.2018 e il Presidente, esperito negativamente il tentativo di conciliazione adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e rinviava le parti dinanzi al Giudice istruttore. In particolare, con ordinanza resa in data 14.01.2018 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava alla moglie la casa coniugale, affidava la figlia ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, poneva a carico del D.B.M.l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante un assegno mensile di euro 400 e della moglie mediante un assegno di euro 250 mensili, oltre al 75% delle spese straordinarie afferenti la figlia. La causa veniva istruita con prove documentali, per interpello e ordini di esibizione. Con istanze ex art. art. 709 ter c.p.c. del 12.06.2019 e del 2.09.2019 parte resistente chiedevarevocarsi l’obbligo dello stesso di provvedere al mantenimento della moglie in ragione delledichiarazioni dalla medesima rese in sede di interrogatorio formale, nonche’ deduceva che laricorrente aveva ostacolato i rapporti padre figlia e che M. rifiutava di frequentare il padre,chiedeva pertanto l’adozione dei provvedimenti opportuni per ripristinare il rapporto padre-figlia. Instaurato il contraddittorio ed esperito l’ascolto della figlia delle parti, M., all’udienza del 27febbraio 2020 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei terminidi cui all’art. 190 c.p.c.. Motivi della decisione L’esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il veniremeno, nell’ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce ilfondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l’ulteriore tollerabilita’della convivenza, peraltro gia’ cessata prima dell’udienza presidenziale. La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa laindubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall’art. 151 c.c.. Riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue. Domande di addebito Entrambe le parti hanno proposto domanda di addebito della separazione al coniuge, la ricorrentelamentando condotte aggressive e violente del marito, il resistente lamentando uncomportamento infedele della moglie. All’esito dell’istruttoria non risulta provata ne’ la prospettazione di parte ricorrente ne’ quella diparte resistente. 3
La ricorrente non ha circostanziato le condotte del marito idonee a determinare l’insopportabilita’della convivenza e il resistente ha dedotto che la moglie avrebbe intrapreso una relazioneextraconiugale successivamente all’allontanamento dello stesso dalla casa familiare. Le circostanze, generiche fin dalla loro prospettazione, non sono state confortate dall’esito delleprove orali richieste dalle parti. In particolare, entrambe le parti hanno dedotto che l’unione coniugale si era incrinata sin dal 2006e le parti avevano posto fine alla loro convivenza anche nel 2015, salvo poi cercare di recuperareil rapporto sino al 2017. Alla luce delle predette dichiarazioni e circostanze, le condottereciprocamente contestate e relative agli ultimi anni di convivenza appaiono al Collegio il frutto enon la causa dell’irrimediabile dissoluzione dell’affectio coniugalis. Le deduzioni e allegazioni delle parti inducono il Collegio a ritenere che nel tempo e durante lalunga vita matrimoniale dei coniugi e’ progressivamente venuta meno l’affectio coniugalis tra iconiugi, si’ da cagionare il progressivo allontanamento materiale e spirituale tra gli stessiculminato nelle condotte reciprocamente contestate. Assegnazione casa coniugale La figlia delle parti M. frequenta l’istituto alberghiero di Spoleto e durante l’anno scolastico vivepresso il Convitto della predetta cittadina, rientrando nella casa familiare durante i fine settimanae durante le vacanze estive ed invernali. Deve pertanto confermarsi l’assegnazione della casafamiliare alla ricorrente. Come e’ noto “in tema di assegnazione della casa coniugale, la circostanza che la prole nonconviva con il genitore, per frequentare un corso universitario in altra citta’, ma si rechi nonappena possibile nella residenza familiare, non esclude il requisito della convivenza, ogniqualvoltapermanga il collegamento stabile con l’abitazione del genitore, atteso che, la coabitazione puo’non essere quotidiana, essendo tale concetto compatibile con l’assenza del figlio anche per periodinon brevi per motivi di studio o di lavoro, purche’ egli vi faccia ritorno regolarmente appenapossibile” (Cass. civile sez. VI, 07/06/2017, n.14241, principio ribadito anche dalla recente Cass.n. 11844/2019). Nel caso di specie M. ha dichiarato di vivere a Spoleto durante l’anno scolastico e di tornare aTarquinia dalla madre un fine settimana al mese durante l’anno scolastico, durante i tre mesi dellevacanze scolastiche estive e durante le vacanze natalizie e pasquali, per cui deve confermarsil’assegnazione dell’immobile alla B.S., peraltro di proprieta’ dei genitori della medesima. Ilresistente non ha da tempo rapporti con la figlia e non titolo per l’assegnazione dell’immobile. Affidamento della figlia Nelle more della definizione del presente giudizio la figlia delle parti e’ divenuta maggiorenne, percui non puo’ essere adottato alcun provvedimento in ordine all’affidamento e collocamento dellafiglia delle parti. Statuizioni economiche All’esito dell’istruttoria, caratterizzata da prove documentali, testimoniali e per interpello e’emerso che: – la ricorrente percepisce uno stipendio mensile di circa 800 euro, vive nella casa coniugale diproprieta’ dei propri genitori e non sostiene spese abitative; nel corso dell’interrogatorio formalela B.S. ha ammesso di aver stipulato una polizza vita che ammontava a circa 17.800 euro nel2018, ha dichiarato di averla riscattata per far fronte alle spese legali, ma il riscatto di tale polizzanon si rinviene negli estratti conto del conto corrente a lei intestato; 4
– il resistente e’ appuntato della Guardia di Finanza, e’ proprietario della casa di abitazione inTarquinia, non ha spese abitative e percepisce uno stipendio mensile di circa 1800 euro. Alla luce delle predette condizioni economiche delle parti il Collegio reputa equo confermarel’assegno di mantenimento posto a carico del D.B.M. in favore della figlia e pari ad euro 400mensili. Se infatti e’ vero che la M. trascorre l’anno scolastico in via prevalente a Spoleto nelConvitto dell’INPS, la medesima torna periodicamente presso il domicilio materno, ove trascorretutte le vacanze estive, natalizie e pasquali, nonche’ i fine settimana infrannuali. L’assegno gia’ disposto all’esito dell’udienza presidenziale appare congruo in base ai redditi delleparti, alle esigenze della figlia delle parti, all’eta’ della medesima, alla circostanza per cui il padrenon provvede in via diretta al mantenimento della figlia presso di se’, avendo la ragazza interrottoda tempo i rapporti con il padre. Le spese straordinarie relative alla figlia devono essere invece poste a carico delle parti nellamisura del 50% ciascuna. La ricorrente chiesto porsi a carico del marito l’obbligo di provvedere al proprio mantenimentomediante un assegno mensile di euro 400. Nel corso del giudizio il resistente ha chiesto revocarsi l’obbligo posto a suo carico di provvedereal mantenimento della moglie mediante l’assegno stabilito di euro 250 mensili rappresentando chela medesima aveva intrattenuto una nuova convivenza con tale M. O. La ricorrente ha sminuito la portata della relazione dedotta dal resistente, pur non contestando lapermanenza dello stesso presso il proprio domicilio (come da relazione investigativa depositatadal D.B.M.), in sede di interrogatorio formale ha ammesso di aver svolto una vacanza a Barcellonacon tale O. e la figlia, nonche’ e’ sempre M. O. che la accompagna a Spoleto in visita alla figlia,come dedotto nel corso del subprocedimento ex art. 709 ter c.p.c. dal resistente e non contestatodalla ricorrente. La ricorrente ha reso inoltre una dichiarazione sostitutiva carente, limitandosi ad indicare un”reddito attuale di 6420 euro”, in contrasto con gli estratti conto di conto corrente da cui emergeuno stipendio mensile di circa 800 euro (su 12 mensilita’), non ha chiarito le sorti della polizzavita da lei riscattata che nel 2018 che ammontava a circa 17.800 euro e che non e’ stataaccreditata sul suo conto corrente, ne’ ha chiarito le proprie condizioni di vita, con particolareriferimento al rapporto con il predetto M. O. La condotta omissiva della B.S. assume valore determinante ai sensi degli artt. 116 e 118 c.p.c.,non avendo la medesima fornito un quadro chiaro, trasparente e attuale delle proprie condizionieconomiche e di vita. La ricorrente non ha consentito al Collegio di verificare la sussistenza di uneffettivo squilibrio economico tra le parti, che peraltro non appare sussistente, considerato che lamedesima non sostiene spese abitative e percepisce un congruo assegno a titolo di contributo almantenimento della figlia. Deve pertanto revocarsi, a decorrere dall’ottobre 2020, l’obbligo del resistente di corrisponderealla moglie l’assegno di euro 250 mensili. Deve essere, inoltre, revocata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, nonavendo la ricorrente fornito un quadro chiaro, attuale e completo dei propri redditi che risultanoben maggiori rispetto a quelli dichiarati e non avendo la medesima chiarito le proprie condizioni divita ne’ indicato i redditi del convivente. Sulla domanda di sanzione ex art. 709 ter c.p.c.5
Il resistente ha chiesto adottarsi i provvedimenti opportuni per ripristinare il proprio diritto allagenitorialita’, lamentando un ostacolo della moglie all’esercizio del proprio diritto di visita neiconfronti della figlia. M. nel corso del giudizio e’ divenuta maggiorenne, ma ascoltata all’udienza del 15.01.2020 haespresso il suo disagio alla frequentazione della figura paterna, rappresentando come il padre,quando esercitava il proprio diritto di visita, la coinvolgeva nei contrasti coniugali, lamentando chela colpa della separazione era addebitabile alla moglie e di dover provvedere al suomantenimento. M. ha inoltre lamentato che i rapporti con il padre erano tesi e che lui urlavafrequentemente (cfr. dichiarazione di M. all’udienza del 15.01.2020: “lui con me non parla iniziaad urlare davanti a tutti, mi spaventa. Lui urla sempre. Per questo non lo voglio frequentare”). Alla luce delle dichiarazioni della figlia, rileva il Collegio come non possa ritenersi ascrivibile allaresponsabilita’ della ricorrente l’interruzione dei rapporti padre-figlia, piuttosto la medesimaappare il frutto di un disagio manifestato da M. a seguito della separazione tra i genitori econseguenza della triangolazione della figlia nel conflitto genitoriale, determinata dallo stessoresistente. La domanda volta alla adozione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. presentata dal resistentedeve pertanto essere rigettata. La natura della causa, le ragioni della decisione, in uno con la reciproca soccombenza delle parti,giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione cosi’ provvede: 1) dichiara la separazione personale dei coniugi B.S. (Tarquinia, ..) e D.B.M. (Civitavecchia, ..)aventi contratto matrimonio in Tarquinia il .., trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio delComune di Tarquinia al n. 21, parte II, serie A, anno 1998; 2) rigetta le reciproche domande di addebito svolte dalle parti; 3) pone a carico di D.B.M. a titolo di contributo al mantenimento della figlia M., l’assegno mensiledi euro 400 mensili in favore di B.S., entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmentesecondo gli indici Istat per le famiglie di operai e impiegati con base gennaio 2018; 4) pone a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie mediche (visitespecialistiche, interventi chirurgici, cure dentarie e ortodontiche), di studio (rette universitarie,libri e viaggi di studio) e sportive preventivamente concordate tra i genitori ad eccezione di quellemediche urgenti che potranno prescindere dall’accordo; 5) revoca a decorrere dal mese di ottobre 2020 l’obbligo di D.B.M. di provvedere al mantenimentodella moglie e dichiara l’indipendenza economica dei coniugi; 6) assegna la casa familiare a B.S.; 7) rigetta la domandaex art. 709 ter c.p.c. svolta dal resistente; 8) revoca l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; 9) spese compensate.