Spese straordinarie. L’opposizione di un genitore non può impedire l’attuazione di ogni iniziativa

Trib. di Lanciano, Sent. 7 maggio 2020, n. 104
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO
Con atto notificato in data 08.11.2017, (…) ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 308/2017 del Tribunale di Lanciano, emesso su ricorso della ex coniuge (…) con il quale gli è stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 5.866,37, per il rimborso delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie. L’opponente ha eccepito l’illegittimità del decreto ingiuntivo n.308/17 ed ha contestato la pretesa creditoria avanzata, la natura straordinaria degli esborsi, l’insussistenza dell’urgenza e della necessità degli stessi, la effettiva sopravvenienza, la unilateralità delle decisioni che li ha accompagnati, la natura voluttuaria degli stessi, la loro insostenibilità in rapporto alla sua situazione economica e reddituale. Sulla base di tali doglianze l’opponente ha chiesto, previa revoca del decreto opposto, di accertare e di quantificare l’entità delle spese straordinarie dallo stesso dovute, nella misura di Euro 1.500,00. Somma che provvedeva a versare, banco judicis.
Con comparsa del 03.05.2018, si è costituita in giudizio (…), la quale ha insistito nella propria pretesa creditoria chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto; la somma di Euro 1.500,00 è stata trattenuta in acconto sul maggiore dovuto.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali e le prove per testi indicate dalle parti ed è stata trattenuta indecisione all’udienza del 20.1.2020, con assegnazione del termine per note conclusionali
DIRITTO
I rapporti economici tra le odierne parti in causa sono stati regolati secondo le previsioni dell’accordo di separazione omologato, datato 28.09.2012, nel quale era previsto il contributo del (…) alle spese straordinarie (scolastiche, medico specialistiche, etc.) in misura del 50%, previa documentazione, e nella sentenza di divorzio dove si prevede l’obbligo del padre di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie concordate e documentate.
Nel caso di specie, l’opponente afferma che le spese richieste in monitorio sono state decise ed affrontate a sua insaputa dalla (…), e ne contesta l’opportunità, mentre la convenuta opposta sostiene che egli ne fosse a conoscenza trattandosi di spese relative a situazioni preesistenti ed abituali (ad. es. la scuola di danza e la palestra per le figlie), o dipendenti da necessità a lui note, (ad es.: la necessità delle cure mediche per la figlia L.).
Vanno definiti straordinari tutti gli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli, o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori (ad es. interventi chirurgici o fisioterapia; spese per occhiali da vista, lezioni private, patente di guida, acquisto di un motorino, ecc.).
Il preventivo accordo tra i coniugi riguardo le spese straordinarie è sempre opportuno per evitare conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due genitori per le spese decise in maniera unilaterale, e nel caso di specie è previsto espressamente nella sola sentenza di divorzio.
Il previo concerto non è tuttavia necessario in relazione alle spese straordinarie inerenti a decisioni di maggior interesse per i figli (Cass. 2467 del 08/02/2012); in relazione a tali spese, il coniuge che non le abbia determinate, è tenuto al rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. La ratio che la legislazione sull’affido condiviso privilegia è sicuramente il raccordo dei genitori in materia di scelte educative che riguardano i figli, tanto è vero che, se agiscono d’intesa, essi possono in molti casi anche modificare di comune accordo le stesse indicazioni fomite dal giudice. Nondimeno, quando il rapporto tra i genitori non consente il raggiungimento di un’intesa, occorre assicurare ancora la tutela del migliore interesse del minore e l’opposizione di un genitore non può paralizzare l’adozione di ogni iniziativa che riguardi un figlio minorenne, specie se di rilevante interesse, e neppure è necessario ritrovare l’intesa prima che l’iniziativa sia intrapresa, fermo restando che compete al giudice, ove ne sia richiesto, verificare se la scelta adottata corrisponde effettivamente all’interesse del minore.
Cass. civ. (Ord.), Sez. VI – 1, 15/02/2017, n. 4060
In tale ottica, costituiscono certamente scelte effettuate nell’interesse dei minori quelle di far proseguire alle figlie la pregressa frequentazione della palestra o della scuola di danza, cosa di cui, come risulta dalla prova per testi, (teste (…) – ud 7.2.19) il (…) era a conoscenza, così come è attività necessaria l’aver sottoposto la figlia alle cure rese necessarie dallo stato di turbamento emotivo che la stessa aveva subito proprio a causa dell’epilogo del rapporto coniugale dei propri genitori.
La condizione del “previo accordo” tra i genitori divorziati non può essere qualificata come meramente potestativa, non essendo rimessa al mero arbitrio della parte in cui favore è predisposta, ma ad essa deve riconoscersi natura giuridica di condizione potestativa semplice o impropria e quindi incompatibile con la finzione di avveramento della condizione di cui all’art. 1359 c.c., sicché, in mancanza dell’accordo tra le parti, è necessario l’accertamento giudiziale.
Cass. civ. (Ord.), Sez. VI – 1, 27/10/2017, n. 25698
(Nel caso richiamato, avendo la ex moglie allegato – con deduzione analoga a quella avanzata dall’odierna opposta – che l’ex coniuge si era reso irraggiungibile non rendendo possibile l’accordo, la S.C. ha statuito che il riconoscimento del diritto al rimborso dipendeva da una valutazione discrezionale, da rimettersi al giudice, circa la rispondenza e necessità delle spese in relazione all’interesse del figlio)
A fronte della scelta della (…) di non avvalersi delle strutture pubbliche, il (…) non ha dimostrato di essersi adoperato nella scelta di una soluzione diversa, e più rispondente alle proprie dedotte situazioni finanziarie, le quali, peraltro, non costituiscono criterio di valutazione esclusivo.
Le condizioni economiche effettive e concrete dei genitori non possono andare a discapito del maggiore interesse del figlio e laddove le scelte di spesa si rivelino utili, sussiste l’obbligo di rimborso della quota che l’altro genitore avrebbe dovuto pagare, anche se quest’ultimo ha delle difficoltà economiche. Tale affermazione non può comunque tradursi in un criterio assoluto, perché le spese di cui si chiede il rimborso devono essere sostenibili, cioè non devono essere assolutamente e palesemente sproporzionate in sé, o rispetto alla situazione finanziaria dei genitori, fermo in ogni caso il vaglio di necessità ed utilità.
L’ammontare del rimborso spese richieste a tale titolo non presenta il carattere di palese esorbitanza sostenuto dalla parte opponente, e l’intervenuto miglioramento dello stato di salute della figlia ne dimostra appieno l’utilità.
L’assenza di adeguata regolamentazione, che le parti hanno riservato a clausole generali e di stile, rende necessario il vaglio anche su ogni altra singola voce di spesa che ha formato richiesta di rimborso in monitorio.
A tale riguardo, deve ritenersi non sussistente il titolo per il rimborso delle spese per tasse scolastiche, per trasporto scolastico, medicinali da banco, spese per il trasporto urbano, in quanto si tratta di voci da ricomprendere nelle finalità dell’assegno di mantenimento, o spese per gite scolastiche con pernottamento, o per il corso di fotografia, che presentano il carattere della straordinarietà, quindi in relazione ad esse si rende necessario il previo consenso.
Analoga soluzione deve darsi in ordine alla richiesta di rimborso delle spese per il conseguimento della patente di guida: anche in questo caso si tratta di spese che esulano dal mantenimento ordinario e benché si tratta di spese di indubbia utilità per la formazione delle figlie, non è possibile individuare in capo ad esse il requisito di necessità o di migliore vantaggio per il minore, sopra richiamato per valutare l’opportunità del riparto, in mancanza di consenso, in ordine alle spese mediche o per attività sportive affrontate in favore delle figlie all’epoca minorenni; trattasi ora di spese sorte al compimento della maggiore età delle figlie, e quindi in un momento di maggiore maturità, in cui la fase critica dell’epilogo del rapporto coniugale era superata, ed in cui l’eventuale privazione non poteva più ritenersi non comprensibile dalle figlie o negativamente incidente sulla loro formazione caratteriale.
Di contro, sono rimborsabili le spese per i libri scolastici, che vanno classificate tra quelle esorbitanti l’importo dell’assegno, ma obbligatorie, che quindi possono essere affrontate e vanno rimborsate anche se non concordate.
Pertanto il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Il (…) va condannato al pagamento della minor somma costituita dal 50% delle voci di cui è consentito il rimborso, con il solo riferimento alle voci di spesa esborsate prima della sentenza di divorzio, poiché le successive andavano concordate, stante l’espresso dato letterale ivi contenuto, e quindi: scuola di danza ed accessori per la figlia S. ; palestra e spese mediche per la figlia (…); libri scolastici (escluso quanto imputabile al corso di fotografia)
Dall’importo risultante va detratta la somma di Euro 1.500, 00 già versata dal (…)
Le spese di lite vanno integralmente compensate, posto che la generica statuizione del criterio di determinazione e riparto delle spese, per la gran parte già esistenti in pendenza del giudizio di divorzio, concluso però con accordo che non le ha menzionate e regolate, ha dato causa al presente contenzioso.
(omissis)