Le azioni di nullità non si trasmettono agli eredi salvo che l’evento morte sopravvenga nel corso del giudizio

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 16 ottobre 2020, n. 22599
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18430-2018 proposto da:
L.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO ESBARDO;
– ricorrente –
Contro
V.S., V.P., V.F., F.M., F.V., nella qualità di eredi di C.M.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ULPIANO 29, presso lo studio dell’avvocato FABIO CRISCUOLO, rappresentati e difesi dall’avvocato MANUELA DE SENSI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 308/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/02/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 01/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
La Corte d’Appello di Catanzaro, adita da C.M.M., aveva dichiarato l’efficacia nello Stato italiano della sentenza ecclesiastica, emessa dal Tribunale ecclesiastico Regionale Calabro di Reggio Calabria, che aveva pronunciato la nullità del matrimonio concordatario contratto tra C.M.M. e L.G.. La L. si era costituita in giudizio e si era opposta alla delibazione della sentenza ecclesiastica, eccependone la contrarietà all’ordine pubblico italiano per l’instaurazione tra le parti di una convivenza matrimoniale protrattasi per un tempo superiore a tre anni (precisamente otto anni). La Corte aveva rilevato che la convenuta nel sollevare l’eccezione nella propria comparsa di costituzione non aveva dimostrato l’effettivo svolgersi tra le parti di una convivenza coniugale avente le specifiche connotazioni richieste ai fini di configurare una causa preclusiva alla delibabilità della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio sotto il profilo della sua contrarietà all’ordine pubblico italiano. Secondo il giudice di secondo grado, la L., infatti, non aveva allegato comportamenti e fatti specifici tali da far configurare la convivenza matrimoniale come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo.
La L. propone ricorso per Cassazione e formula tre motivi. Il C. si costituisce e deposita controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Gli eredi di C.M. hanno depositato atto d’intervento volontario.
Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 797 c.p.c., comma 1, n. 7. Secondo la ricorrente, è illogica e contraddittoria la motivazione con la quale la Corte d’Appello, con riferimento all’eccezione sollevata dalla L. per la non delibabilità della sentenza ecclesiastica, ritiene assente un supporto probatorio agli atti in giudizio, essendo in atti la comparsa di risposto del C. nel giudizio separativo ed essendo stata richiesta l’acquisizione della documentazione relativa a tale giudizio ed in particolare l’interrogatorio formale del C..
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 3 (principio di ragionevolezza) e dell’art. 7 Cost. e dell’art. 8 Concordato Lateranense.
Secondo la ricorrente, la Corte d’Appello nel dichiarare l’efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica si è limitata a richiamare la sentenza ecclesiastica, senza sottoporre al suo vaglio critico altri elementi per approfondire e indagare sugli aspetti della convivenza, nonostante la sollevata eccezione della ricorrente. Il giudice di secondo grado ha tralasciato qualsiasi altro elemento circa la stabilità, la continuità, il legittimo affidamento, la responsabilità della convivenza.
Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2967 c.c. per non avere il giudice di secondo grado disposto nulla sulle richieste di prova formulate dalla L. e per aver basato il proprio convincimento solamente su quanto era stato evidenziato nella sentenza ecclesiastica.
Il C. nel controricorso deduce l’inammissibilità del ricorso della L., perchè tardivamente proposto oltre il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, così come previsto dall’art. 326 c.p.c. Nella specie la sentenza della Corte d’Appello è stata notificata il 1/3/2018 ed il ricorso per cassazione risulta notificato il 15 giugno 2018.
L’eccezione deve essere disattesa. Come esattamente rilevato nella memoria di parte ricorrente la sentenza impugnata no risulta notificata presso il domicilio eletto nella comparsa di risposta del giudizio presso la Corte d’Appello. Quest’ultimo, come verificato mediante accesso agli atti (consentito in funzione della natura processuale del vizio), dal Collegio è indicato presso lo studio legale dell’avv. Carlo Esboardo, in Castrovillari Corso Calabria, 120. Peraltro risulta anche precisato che tutte le notificazioni e comunicazioni devono essere effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, anch’esso esplicitato nell’atto difensivo.
Deve essere disattesa, del pari, anche la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere per decesso di C.M. in corso di giudizio. L’art. 127 c.c. esclude la fondatezza di questo assunto, in quanto stabilisce che le azioni di nullità (come quella di cui è causa, ancorchè derivante dall’accertamento del giudice canonico) non si trasmettono agli eredi se non quando l’evento morte intervenga in corso di giudizio avente ad oggetto l’accertamento della nullità. Nel caso di specie, il giudizio di riconoscimento della dichiarazione di nullità pronunciata dal giudice canonico costituisce lo strumento per rendere operativa nel nostro ordinamento la predetta statuizione oggetto di diverso giudizio. Peraltro la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che la sopravvenienza nel corso del giudizio della morte di uno dei coniugi non configura un atto interruttivo, nè determina la cessazione della materia del contendere ma consente la prosecuzione del procedimento salva l’esigenza (garantita nella specie con l’atto d’intervento) di avvertire gli eventuali eredi per assicurare il contraddittorio ed il diritto di difesa. (Cass. 527 del 1985; 4066 del 1982).
I tre motivi di ricorso, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati. La Corte d’Appello ha fondato il proprio giudizio negativo relativo all’effettività della convivenza su una pluralità di fattori, comprensivi delle risultanze del giudizio ecclesiastico che, peraltro, non le era impedito di valutare liberamente ex art. 116 c.p.c.. Ha formulato un giudizio complessivo, selezionando le acquisizioni probatorie secondo un giudizio incensurabile in sede di giudizio di legittimità, ove, come nella specie, sia ampiamente argomentato. La dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni del C. nelle diverse sedi giudiziarie, oltre a riguardare dichiarazioni di parte, sono state con valutazione incensurabile ritenute irrilevanti alla luce delle altre acquisizioni probatorie esaminate e valorizzate nella sentenza impugnata.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con applicazione della soccombenza in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali da liquidarsi in E 4000 per compensi ed E 100 per esborsi, oltre accessori di legge.
Sussistono i requisiti processuali per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2020