Emergenza Covid 19 – Disposizioni del Segretario Generale della Giustizia amministrativa

AVVISO
PER I SIGNORI AVVOCATI DELLE AMMINISTRAZIONI E DEL LIBERO FORO
OGGETTO: Udienze da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Comunicazioni.
La ripresa, a decorrere dal 9 novembre 2020, delle udienze da remoto, ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, rende opportuno ricordare, al fine di assicurare la corretta celebrazione delle udienze, che:
a) la discussione orale da remoto va chiesta con specifico atto separato – e non in seno al ricorso o ad altro scritto difensivo – nel quale sia chiaramente e inequivocabilmente espressa la volontà di discutere la causa;
b) nella istanza di richiesta di discussione orale, l’avvocato è pregato di indicare anche il proprio numero di cellulare, per essere contattato ove sorgano problemi in occasione della convocazione in udienza camerale o pubblica;
c) gli avvocati che intendono discutere da remoto, nel momento in cui accedono alla piattaforma Microsoft Teams -utilizzando il link all’uopo inviato dalla competente Sezione-, ai sensi del comma 4 dell’art. 3 delle Specifiche tecniche (Allegato 3 del D.P.C.S.) devono «autenticarsi come “ospite/guest” e immettere, quale nome, una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell’ordine indicato:
L’Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo “AVVOCATURASTATO”».
Il mancato inserimento del numero e dell’anno del ricorso o dell’appello al momento dell’identificazione sulla piattaforma non consentono al presidente di individuare la causa da ammettere alla discussione da remoto. Pertanto, l’immissione di tali informazioni è consigliata anche per l’Avvocatura dello Stato, al fine di snellire le procedure di ammissione alla discussione;
d) terminata la discussione, l’avvocato deve attendere di essere escluso dalla riunione e non può abbandonarla sua sponte.
Si rappresenta che anche alle Segreterie degli Uffici giudiziari saranno ricordate le regole principali per un corretto svolgimento delle udienze da remoto, con particolare riferimento, tra l’altro:
d1) all’organizzazione del numero di chiamate nelle diverse fasce tale da ridurre la durata della permanenza dei difensori nella cd. “sala di attesa”;
d2) all’indicazione -nel decreto che individua le fasce orarie di discussione delle cause (pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa) o in diverso documento ben visibile al Foro interessato dalla singola udienza – di un recapito telefonico dedicato alla singola udienza, al quale l’avvocato interessato potrà rivolgersi per il solo caso di difficoltà a partecipare alla discussione telematica;
d3) alla pubblicazione delle fasce orarie sul sito istituzionale in tempo utile a consentire al Foro di organizzare l’eventuale partecipazione, nello stesso giorno, a diverse udienze o camere di consiglio.
Infine, coloro che intendano partecipare all’udienza da remoto sono invitati a prendere visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa nella sezione “Privacy”.
Si avvisa, altresì, che la Giustizia amministrativa non può fornire alcuna assistenza tecnica ai partecipanti all’udienza telematica e che resta a carico di ciascun partecipante verificare sia la funzionalità del proprio collegamento telematico e il corretto funzionamento dell’applicativo Microsoft Teams, sia che il dispositivo utilizzato risulti idoneo al collegamento e dotato di un aggiornato programma antivirus.