Separazione e divorzio sono due istituti giuridici autonomi

App. di Napoli, sez. min. pers. e fam., 9 settembre 2020

In nome del Popolo italiano
La Corte d’appello di Napoli
Sezione minorenni, persona e famiglia
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione giudiziale n. 567/2020 RG (appello contro la sentenza del Tribunale di Nola 25 ottobre 2019 n. 2220), vertente tra
Tizio, c.f. …M, elettivamente domiciliato in …., Corso…, studio dell’avv. …(c.f….; pec….; fax…..), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante
e
Caia, c.f…, elettivamente domiciliata in.., Largo…, studio dell’avv. …(c.f….; fax…; pec…), che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata
con l’intervento del
PROCURATORE GENERALE in sede.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di trattazione scrit-ta per l’udienza del 9.09.2020.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ~ Con sentenza del 25.10.2019 n. 2220, il Tribunale di Nola ha pronun-ciato la separazione giudiziale tra Caia e Tizio; ha rigettato le rispettive domande di addebito; ha dato atto che il primogenito Gioacchino è eco-nomicamente indipendente mentre la secondogenita Mevietta, studentes-sa, vive con il padre; di conseguenza ha assegnato la ex casa coniugale a Tizio; ha posto a carico di Tizio l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 700,00 al mese, con rivalutazione Istat; ha posto a carico di Caia l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Mevietta versando al marito la somma mensile di € 200,00 con rivalutazio-ne Istat oltre il 30% delle spese straordinarie per la medesima, individuate a titolo esemplificativo in quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, culturali, sportive e ludiche, previamente concordate e documentate; ha compensato le spese di lite.
In motivazione, il Tribunale ha tra l’altro osservato che:
– Caia è insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato con re-tribuzione mensile di circa € 1.300,00 e abita in fitto con canone mensile di € 450,00;
– Tizio ha un reddito annuo dichiarato, riferito agli ultimi cinque anni, di € 35.000,00 circa (€ 32.000,00 nell’ultimo anno);
– i testi escussi hanno riferito di un buon tenore di vita del nucleo familia-re: Tizio sosteneva tutte le spese relative al ménage domestico pari a circa € 1.500,00 al mese, spese formative per i figli, abiti di buona qualità in par-te griffati; i coniugi avevano acquistato una casa al mare e una in monta-gna verosimilmente con le risorse economiche del marito, poiché la moglie per anni non ha lavorato; la famiglia si avvaleva di una collaboratrice do-mestica per due ore per due giorni alla settimana; dalla relazione della Guardia di finanza si evince che Tizio, oltre a essere docente universitario, è titolare di omonima ditta individuale che ha per oggetto attività di servizi di commercialisti;
– la figlia, sebbene studentessa, è socia di maggioranza della X Campania Srl, prima gestita dalla madre;
– tutto ciò, unitamente alla titolarità di numerosi rapporti bancari, induce a ritenere che i redditi di Tizio siano superiori a quelli dichiarati;
– sussiste tra le parti una disparità economica rilevante.
2 ~ Tizio ha proposto appello, chiedendo che sia revocato o ridotto l’as-segno per la moglie e ripartite al 50% le spese straordinarie per la figlia Mevietta, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3 ~ Costituendosi in giudizio, Caia ha chiesto che l’appello sia rigettato con vittoria di spese.
4 ~ All’udienza del 9.09.2020, sulle conclusioni riportate a verbale, la Cor-te ha riservato la decisione.
5 ~ Tizio richiama innanzitutto Cass. ord. 15 ottobre 2019 n. 26084 che, a suo dire, avrebbe in tutto e per tutto equiparato i presupposti dell’assegno di mantenimento in regime di separazione a quelli dell’assegno di divor-zio, onde, accantonato ogni riferimento al pregresso tenore di vita, biso-gnerebbe avere riguardo innanzitutto alla funzione assistenziale dell’asse-gno, integrata dalla funzione perequativa-compensativa.
In realtà, la richiamata ordinanza della Suprema Corte si limita, sul pun-to, ad affermare che, «quanto infine alla misura dell’assegno che il ricorrente contesta con il quarto motivo di ricorso si osserva che la sentenza della Corte di-strettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al ricono-scimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra F. dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurispru-denza di legittimità, una funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla mi-sura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie».
La pronuncia non contiene alcuna revisione critica del precedente orien-tamento e non si propone come innovativa rispetto a una consolidata e ben diversa interpretazione delle norme relative all’obbligo di manteni-mento del coniuge separato. Del resto, la pronuncia è resa con ordinanza, sull’implicito presupposto, ricavabile dall’art. 375, 2° comma, c.p.c., che la questione di diritto non rivestisse particolare rilevanza (come sarebbe in-vece un clamoroso revirement che assimili al 100% il contributo di mante-nimento in regime di separazione all’assegno divorzile). In effetti circola un’opinione diffusa secondo la quale la separazione rappresenti l’anticamera del divorzio, fase processualmente necessaria e prodromica rispetto alla cessazione definitiva del rapporto coniugale, per cui il contributo di mantenimento avrebbe funzione e presupposti simili a quelli dell’assegno divorzile. Una sorta di prova generale del divorzio, un divorzio provvisorio in attesa di convertirsi in definitivo, così che le parti vi si abituino con minori scosse emotive.
Ma non è così. Separazione e divorzio sono due istituti giuridici auto-nomi e due situazioni di vita molto diverse, caratterizzate l’una dalla pen-denza, l’altra dalla cessazione del rapporto coniugale. E non è poco. E fin quando il legislatore vi riconnetterà conseguenze diverse, non ci sono ana-lisi sociologiche o statistiche che tengano. Che nel ventaglio delle prospet-tive dei coniugi separati vi sia il divorzio (ma anche la riconciliazione) non esclude che il regime di separazione si protragga a tempo indefinito (ma-gari per convinzioni religiose o altri simili equivoci), sì da non essere affat-to prodromico a un futuro divorzio e da non doverne ricalcare la discipli-na fin quando almeno una delle parti non eserciti il suo diritto potestativo di divorziare. Né si comprende perché (e in base a quale inesistente pote-re) il giudice debba assimilare discipline che il legislatore vuole e mantiene diverse.
Peraltro, con pronuncia successiva all’invocata Cass. 26084/2019, la Su-prema Corte, ancora con ordinanza (sintomatica di una conferma de plano di un consolidato orientamento) – sul presupposto della «pacifica natura eterogenea dell’assegno di contributo al mantenimento riconosciuto in sede di se-parazione personale tra coniugi… rispetto a quello divorzile»; e della «diversità dei correlati presupposti» – ha formulato il seguente principio di diritto: «la determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge in misura superio-re a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell’obbligo, presupponendo, l’assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantifi-cato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del pa-trimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi» [Cass. ord. 28 feb-braio 2020 n. 5605].
I due tipi di assegno conservano dunque una differente funzione, onde la natura eminentemente assistenziale (specifica e correlata al tenore di vi-ta matrimoniale) dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole, nel senso che, in linea di continuità rispetto alla vita ma-trimoniale, costituisce – secondo autorevole dottrina – una sorta di proiezio-ne, nella fase patologica del rapporto, dei doveri nascenti dal matrimonio, in parti-colare del dovere di contribuzione. Poiché infatti la separazione non estingue il vincolo coniugale e non sospende né estingue i diritti di contenuto economico ad esso attinenti, il coniuge separato conserva il diritto all’assistenza materiale che, con il venir meno della convivenza, si tramuta nel diritto al mantenimento.
Si parla al riguardo di solidarietà coniugale affievolita, per cui l’obbliga-zione di mantenimento in sede di separazione ha sostanzialmente la stessa natura di quella sancita dall’art 143 c.c., quale proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio, nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza, sempre che sussistano i presupposti di cui all’art. 156 c.c.. In costanza di matrimonio, il mantenimento costituisce uno dei momenti che sostanziano il rapporto di collaborazione economica dei coniugi. Nella separazione, si trasforma nel dovere di non far venir meno, per il coniuge economicamente più debole, l’apporto economico ed il con-seguente tenore di vita che il rapporto matrimoniale assicurava, parametro dell’inadeguatezza dei redditi. S’intende che l’obiettivo di garantire al co-niuge economicamente più debole il pregresso tenore di vita è solo ten-denziale, dovendosi tener conto dell’impoverimento complessivo che la separazione determina di solito nella coppia coniugale, per la perdita delle economie di scala.
Dunque, una volta accertato lo squilibrio tra le posizioni reddituali e pa-trimoniali tra le parti, è conforme ai principi che regolano il regime di se-parazione coniugale la previsione di un contributo di mantenimento a ca-rico del coniuge più facoltoso, in funzione del ridimensionamento dei con-traccolpi negativi che la separazione ha avuto sul ménage del coniuge me-no abbiente.
6 ~ In fatto, Tizio riscontra nella motivazione del Tribunale i seguenti er-rori:
– egli non è docente universitario bensì docente di scuola superiore di se-condo grado presso l’istituto ….di…;
– è proprietario soltanto della ex casa coniugale (acquistata nel 1988) ed è comproprietario al 50% con la moglie della casa al mare, acquistata nel 1992;
– non è più proprietario di una casa in montagna, venduta circa dieci anni fa;
– pur iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola, non è titolare di alcuna ditta individuale e alcuni introiti nel passato ha ricavato da pre-stazioni libero professionali rese in occasionali progetti di formazione in ambito scolastico, non più realizzati da diversi anni;
– non è titolare di numerosi rapporti bancari ma di uno soltanto; un altro era cointestato con la moglie, a sua volta titolare di altro conto corrente auto-nomo;
– la X Campania s.r.l.s., costituita nel 2014, non ha mai iniziato l’attività operativa ed è stata definitivamente sciolta nel 2017;
– se pure nelle more non sia entrata in ruolo, Caia non è precaria ma inse-gna da anni (dall’anno scolastico 2007/2008) senza soluzione di continuità;
– il reddito netto di esso appellante, come da dichiarazioni fiscali, è di € 21.155,00 per il 2016, € 25.071,00 per il 2017 ed € 26.005,00 per il 2018; per un reddito medio nel triennio di € 24.077,00 che si ridurrebbe a € 17.600,00 (se rapportato al reddito del 2018) o ad € 15.677,00 (se rapportato al trien-nio) una volta sottratto l’importo annuo come determinato dal Tribunale (€ 8.400,00);
– detto reddito è destinato al mantenimento di due persone, considerando la convivenza col padre di Mevietta, studentessa universitaria;
– Caia ha invece prodotto un reddito netto di € 13.215,00 nel 2016, € 13.492,00 nel 2017, € 15.402,00 nel 2018 che, sommando l’assegno a carico del marito, le danno una disponibilità annua di circa € 23.000,00 per sé so-la;
– le rispettive situazioni reddituali non giustificano la ripartizione disegua-le delle spese straordinarie per la figlia Mevietta.
7 ~ Replica Caia che:
– Tizio è stato sempre il fulcro economico, finanziario e sociale della fami-glia, assicurandole una vita agiata; è riuscito a comprare immobili in mon-tagna e al mare e a ristrutturarli due volte;
– le indagini di polizia tributaria sui suoi redditi non dichiarati sono state superficiali e acritiche, consistite nella semplice consultazione di banche dati pubbliche e neppure estese al territorio nazionale; la Guardia di fi-nanza avrebbe invece dovuto esercitare poteri di natura pubblicistica (se del caso coercitiva), verificando autoritativamente l’esistenza di indicatori di capacità contributiva, come immobili di valore, linee di credito presso banche e Poste italiane SpA e lezioni private a casa e presso il suo studio professionale per il compenso di € 40,00 cadauna oltre che attività libero-professionale anche per il tramite di colleghi; le indagini di polizia tributa-ria avrebbero dovuto verificare l’ammontare e le movimentazioni degli ultimi dieci anni, estendendo l’indagine a terzi e alle società di cui Tizio risulta socio o amministratore anche attraverso terzi; e dar conto degli in-troiti della X Campania s.r.l.s. (di cui essa deducente è stata solo formal-mente amministratrice) attiva nel campo della formazione fino al 2017; e dar conto dei prelievi da parte di Tizio di cifre (per complessivi € 94.000,00) sul conto postale della moglie senza rendicontazione;
– rilevano nella quantificazione dell’assegno le ragioni della separazione e il concorso della moglie alla conduzione del matrimonio e alla formazione del patrimonio del coniuge e nel caso specifico il suo ineccepibile contegno di moglie innamorata e orgogliosa del marito fino a sopportare di essere da lui soggiogata e più tardi maltrattata (anche fisicamente), insultata e umiliata; al contrario, il marito ha coltivato per anni “un legame affettivo costante fuori dal matrimonio”.
8 ~ Richiamati i principi regolatori dell’attribuzione e quantificazione del contributo di mantenimento a carico di un coniuge separato in favore dell’altro, la Corte osserva che:
– non hanno pregio le richieste istruttorie di Caia, del tutto generiche ed esplorative quanto alle ulteriori indagini che vorrebbe affidate alla Guar-dia di finanza, con vago riferimento a innominate società di cui la dedu-cente, in quanto moglie convivente di Tizio, avrebbe dovuto quanto meno sentir parlare;
– del pari generico è il riferimento a proprietà immobiliari, nonostante le precisazioni rese al riguardo da Tizio, il quale ben difficilmente avrebbe potuto occultare la proprietà di immobili ulteriori rispetto a quelli destina-ti all’uso familiare;
– benché amministratrice soltanto apparente, in tale sua veste formale Caia avrebbe potuto avere agevole accesso alla documentazione della società che peraltro ammette essere inattiva dal 2017, laddove il raffronto tra le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti, ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno di mantenimento, va fatta all’attualità;
– in linea con i redditi dichiarati da Tizio è l’allegata attività di docenza privata al prezzo di € 40,00 a lezione;
– non rilevano le circostanze relative alla condotta dei coniugi durante la convivenza matrimoniale, tanto più che il Tribunale ha rigettato le rispet-tive domande di addebito con statuizione non impugnata e dunque coper-ta da giudicato;
– Caia non contesta la ricognizione, contenuta nell’appello di Tizio, dei redditi rispettivamente dichiarati nel triennio preso in considerazione.
Tale ultima circostanza induce la Corte a osservare che, confrontando le ultime dichiarazioni, vi è uno squilibrio reddituale tra le parti dal momen-to che per il 2018 tra il reddito dichiarato da Tizio (€ 26.005,00) e il reddito dichiarato da Caia (€ 15.402,00) vi è una differenza di € 10.603,00 che è giu-sto colmare con un assegno di mantenimento (a carico di Tizio e in favore di Caia) pari alla metà della rilevata differenza e dunque di € 5.301,50 an-nui per un importo mensile (arrotondato) di € 442,00.
Una volta colmato lo squilibrio reddituale tra le parti, possono ripartirsi al 50% le spese extra per la figlia Mevietta.
La Corte ritiene che la verifica all’attualità delle posizioni reddituali e pa-trimoniali delle parti giustifichi, in deroga alla regola generale, la conservazione del regime economico stabilito dal Tribunale (qui riformato) fino al mese di febbraio 2020 (instaurazione del giudizio di appello) e la decor-renza del nuovo regime soltanto dal mese di marzo 2020. La rivalutazione Istat decorre invece dall’attualità (primo aggiornamento: settembre 2021).
In tali termini l’appello di Tizio dev’essere accolto.
9 ~ Spese di primo e secondo grado integralmente compensate in virtù del principio di globalità della soccombenza tra primo e secondo grado.
Per questi motivi
la Corte, definitivamente decidendo sull’appello proposto da Tizio nei confronti di Caia avverso la sentenza del Tribunale di Nola 25 ottobre 2019 n. 2220, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sen-tenza impugnata, per il resto confermata, ridetermina, a decorrere dal me-se di marzo 2020, in € 442,00 mensili l’obbligo di Tizio di contribuire al mantenimento della moglie, con rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat relativi all’aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (primo aggiornamento, settembre 2021);
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di primo e se-condo grado.
Così deciso in Napoli il 9 settembre 2020
Il Presidente est.
(dr. Massimo Sensale)