Il diritto di famiglia conosce rimedi cautelari tipici.

Tribunale di Bologna, 3 luglio 2020
TRIBUNALE di BOLOGNA
sezione prima civile
Nella persona del magistrato dott.ssa Rada V. Scifo, a scioglimento della riserva assunta
all’udienza del 25.6.2020, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nelle cause civili di primo grado iscritte ai n. 1334-1/2020 e n. 1334-2/2020 R.G., aventi
ad oggetto “provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ante causam” promosse
da
YY (c.f. omissis) [ recte : coniuge separato (marito) di XX ; NdRedattore ], rappresentato e difeso dall’
avv.to Francesca Vitulo;
– ricorrente –
contro
XX (c.f. omissis) [ recte : coniuge separato (marito) di XX ; NdRedattore ], rappresentata e difesa
dall’Avv. Irma Paltrinieri;
– resistente –
Con ricorsi depositati rispettivamente il 12.3.2020 ed il 20.5.2020 ex art. 333 c.c. e 700
c.p.c., YY ha chiesto la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione n.
1636/2019, pubblicata il 16.7.2019, allegando accadimenti successivi alla suddetta
sentenza pregiudizievoli per l’interesse dei figli minori J ((omissis).(omissis).2003) e W
((omissis).(omissis).2020).
Si è ritualmente costituita in entrambi i giudizi XX, chiedendo il rigetto delle
domande ex adverso formulate.
All’esito dell’udienza del 25.6.2020, celebrata “da remoto” ai sensi del D.L. 18/2020 e
del Protocollo in vigore presso l’intestato Tribunale, il giudice si è riservato di decidere.
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Va innanzitutto precisato che, sebbene la Cancelleria abbia aperto due sub procedimenti
nell’ambito del procedimento principale di divorzio, pendente presso l’intestata Autorità
Giudiziaria, i ricorsi sono stati in realtà proposti e depositati dal ricorrente ai sensi
dell’art. 700 c.p.c., dunque quali richieste di provvedimenti d’urgenza ante causam.
Occorre quindi in primo luogo pronunciarsi circa l’ammissibilità dei ricorsi alla luce del
principio di residualità del rito azionato ex art. 700 c.p.c.
Come noto, infatti, il procedimento d’urgenza ha carattere residuale ed atipico e può
essere utilizzato solo quando non sono utilizzabili gli altri mezzi di tutela cautelare,
assumendo massima versatilità nel contenuto.
In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che il diritto di famiglia prevede rimedi
speciali, tipici e settoriali per porre rimedio a ciascuna delle possibili violazioni che uno
dei partners dovesse porre in essere: garanzie per l’assegno di mantenimento (156 c.c.);
provvedimenti atipici per le condotte aggressive (342-bis c.c.); sanzioni e risarcimento
del danno (709-ter c.p.c.); modifica/revoca dei provvedimenti interinali (709, ult.
comma, c.p.c.); ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o
divorzio, costituenti titolo esecutivo; sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146
c.c.); presentazione della domanda di separazione o divorzio. In particolare, nel caso in
cui uno dei coniugi ponga in essere condotte lesive della persona del congiunto, è dato
ricorso agli ordini giudiziali ex art. 342- bis c.c., 736-bis c.p.c., nella cui sede sono anche
ammesse statuizioni di tipo economico. Ne consegue che, in tutti questi casi, difetta la
residualità richiesta dall’art. 700 c.p.c. per l’ammissibilità dello strumento cautelare (cfr.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 aprile 2013).
Nel caso di specie, difetta il requisito della residualità, atteso che, come sopra detto, al
momento del deposito dei ricorsi cautelari fra le parti pendeva già il procedimento per
divorzio: la sede deputata dal diritto di famiglia alla modifica provvisoria delle
condizioni di cui alla separazione è l’udienza presidenziale, fissata nello specifico il
13.10.2020. YY avrebbe pertanto dovuto formulare le richieste di cui ai ricorsi in quella
sede, chiedendo eventualmente l’anticipazione dell’udienza in ragione dell’urgenza.
I ricorsi devono ritenersi inammissibili e il ricorrente va condannato al rimborso delle
spese sostenute da controparte, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. depositati da YY in data
12.3.2020 e 20.5.2020;
condanna il ricorrente al rimborso alla resistente delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per ciascun giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 3.7.2020.
Il giudice (Rada V. Scifo)
Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 3 Luglio 2020