Sì al gratuito patrocinio anche nella cause di separazione consensuale

Cass. civ., Sent., 29 settembre 2020, n. 20545;
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 137-2018 proposto da:
D.M.F., elettivamente domiciliata in ROMA, V. AMEDEO CRIVELLUCCI 21, presso lo studio
dell’avvocato ANDREA LAMPIASI, rappresentata e difesa dall’avvocato CATIA
SALVALAGGIO;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ED AGENZIA DELLE ENTRATE DIR. PROV. TREVISO in
persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI
12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrentè –
avverso l’ordinanza n. rg. 4132/2017 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 13/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/2019 dal Consigliere BESSO
MARCHEIS CHIARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO che ha
concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Svolgimento del processo
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., D.M.F. proponeva opposizione avverso il decreto con cui il
Presidente del Tribunale di Treviso aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello
Stato nel procedimento di separazione consensuale r.g.n. 8243/2016.
Il Tribunale di Treviso, con ordinanza resa il 13 ottobre 2017, rigettava l’opposizione, affermando
che i procedimenti di separazione e divorzio non sono compresi nelle cause per le quali è escluso il
cumulo dei redditi D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 76, comma 4.
2. Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione D.M.F..
Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e l’Agenzia delle Entrate, Direzione
provinciale di Treviso.
Questa Corte, con ordinanza n. 11341/2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
Motivi della decisione
CHE:
1. Il ricorso è articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi:
a) il primo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 76,
comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, per non avere il Tribunale ritenuto che il
carattere personale della causa di separazione consensuale imponesse di considerare, ai fini
dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, i soli redditi della ricorrente;
b) con il secondo motivo, che denuncia nuovamente “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n.
115 del 2002, ex art. 76, comma 4 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, la ricorrente si
duole del fatto che il Tribunale non abbia ritenuto che il conflitto di interessi tra le parti in causa
imponesse di considerare unicamente i suoi redditi ai fini della ammissione al patrocinio a spese
dello Stato.
Entrambi i motivi sono fondati. Il ricorso pone la questione della cumulabilità o meno dei redditi
dei coniugi, ai fini della concessione del patrocinio a spese dello Stato in relazione ad una causa di
separazione c.d. consensuale. Il D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 76, al comma 2 dispone che, se
l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi
conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante, per poi al
comma 4 prevedere che si deve invece considerare il solo reddito dell’istante “quando sono oggetto
della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”.
Occorre pertanto stabilire se il giudizio di separazione di cui all’art. 711 c.p.c., – che non ha ad
oggetto diritti della personalità – rientra o meno nei processi in cui gli interessi del richiedente sono
in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare, con lui conviventi.
Questa Corte, che si era già pronunciata sulla questione affermando l’esistenza del conflitto di
interessi tra i coniugi in un caso di separazione giudiziale (Cass. 30068/2017), ha di recente esteso
la soluzione al procedimento di separazione su base concordata (Cass. 20385/2019). E’ stato infatti
ritenuto che la circostanza che i coniugi accedano al giudizio di omologazione sulla base di un
accordo consensuale, accesso che, di regola comune, può avvenire anche unilateralmente (art. 711
c.p.c., comma 2), non comporta l’assenza di interessi configgenti. D’altro canto, gli esiti
dell’iniziativa per la separazione non sono predefiniti, neppure nell’accesso al giudizio di
omologazione su base di un accordo consensuale, che costituisce un presupposto del procedimento,
ma non ha efficacia se non a seguito del controllo del giudice, che può ricusare il tenore degli
accordi per ragioni di contrarietà ai principi di ordine pubblico o agli interessi dei figli (cfr. l’art.
158 c.c., comma 2), come può esitare in un assetto diverso rispetto al contenuto inizialmente
concordato dai coniugi.
2. Il ricorso va pertanto accolto; il provvedimento deve essere cassato e la causa rinviata al
Tribunale di Treviso che provvederà anche in relazione alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del
giudizio di legittimità, al Tribunale di Treviso in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza della sezione seconda civile, il 13 novembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 settembre 2020

Separazione e divorzio sono due istituti giuridici autonomi

App. di Napoli, sez. min. pers. e fam., 9 settembre 2020

In nome del Popolo italiano
La Corte d’appello di Napoli
Sezione minorenni, persona e famiglia
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione giudiziale n. 567/2020 RG (appello contro la sentenza del Tribunale di Nola 25 ottobre 2019 n. 2220), vertente tra
Tizio, c.f. …M, elettivamente domiciliato in …., Corso…, studio dell’avv. …(c.f….; pec….; fax…..), che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, appellante
e
Caia, c.f…, elettivamente domiciliata in.., Largo…, studio dell’avv. …(c.f….; fax…; pec…), che la rappresenta e difende giusta procura in atti, appellata
con l’intervento del
PROCURATORE GENERALE in sede.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di trattazione scrit-ta per l’udienza del 9.09.2020.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ~ Con sentenza del 25.10.2019 n. 2220, il Tribunale di Nola ha pronun-ciato la separazione giudiziale tra Caia e Tizio; ha rigettato le rispettive domande di addebito; ha dato atto che il primogenito Gioacchino è eco-nomicamente indipendente mentre la secondogenita Mevietta, studentes-sa, vive con il padre; di conseguenza ha assegnato la ex casa coniugale a Tizio; ha posto a carico di Tizio l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie nella misura di € 700,00 al mese, con rivalutazione Istat; ha posto a carico di Caia l’obbligo di contribuire al mantenimento della figlia Mevietta versando al marito la somma mensile di € 200,00 con rivalutazio-ne Istat oltre il 30% delle spese straordinarie per la medesima, individuate a titolo esemplificativo in quelle mediche non coperte dal SSN, scolastiche, extrascolastiche, culturali, sportive e ludiche, previamente concordate e documentate; ha compensato le spese di lite.
In motivazione, il Tribunale ha tra l’altro osservato che:
– Caia è insegnante non di ruolo con contratti a tempo determinato con re-tribuzione mensile di circa € 1.300,00 e abita in fitto con canone mensile di € 450,00;
– Tizio ha un reddito annuo dichiarato, riferito agli ultimi cinque anni, di € 35.000,00 circa (€ 32.000,00 nell’ultimo anno);
– i testi escussi hanno riferito di un buon tenore di vita del nucleo familia-re: Tizio sosteneva tutte le spese relative al ménage domestico pari a circa € 1.500,00 al mese, spese formative per i figli, abiti di buona qualità in par-te griffati; i coniugi avevano acquistato una casa al mare e una in monta-gna verosimilmente con le risorse economiche del marito, poiché la moglie per anni non ha lavorato; la famiglia si avvaleva di una collaboratrice do-mestica per due ore per due giorni alla settimana; dalla relazione della Guardia di finanza si evince che Tizio, oltre a essere docente universitario, è titolare di omonima ditta individuale che ha per oggetto attività di servizi di commercialisti;
– la figlia, sebbene studentessa, è socia di maggioranza della X Campania Srl, prima gestita dalla madre;
– tutto ciò, unitamente alla titolarità di numerosi rapporti bancari, induce a ritenere che i redditi di Tizio siano superiori a quelli dichiarati;
– sussiste tra le parti una disparità economica rilevante.
2 ~ Tizio ha proposto appello, chiedendo che sia revocato o ridotto l’as-segno per la moglie e ripartite al 50% le spese straordinarie per la figlia Mevietta, con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
3 ~ Costituendosi in giudizio, Caia ha chiesto che l’appello sia rigettato con vittoria di spese.
4 ~ All’udienza del 9.09.2020, sulle conclusioni riportate a verbale, la Cor-te ha riservato la decisione.
5 ~ Tizio richiama innanzitutto Cass. ord. 15 ottobre 2019 n. 26084 che, a suo dire, avrebbe in tutto e per tutto equiparato i presupposti dell’assegno di mantenimento in regime di separazione a quelli dell’assegno di divor-zio, onde, accantonato ogni riferimento al pregresso tenore di vita, biso-gnerebbe avere riguardo innanzitutto alla funzione assistenziale dell’asse-gno, integrata dalla funzione perequativa-compensativa.
In realtà, la richiamata ordinanza della Suprema Corte si limita, sul pun-to, ad affermare che, «quanto infine alla misura dell’assegno che il ricorrente contesta con il quarto motivo di ricorso si osserva che la sentenza della Corte di-strettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al ricono-scimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra F. dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurispru-denza di legittimità, una funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla mi-sura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie».
La pronuncia non contiene alcuna revisione critica del precedente orien-tamento e non si propone come innovativa rispetto a una consolidata e ben diversa interpretazione delle norme relative all’obbligo di manteni-mento del coniuge separato. Del resto, la pronuncia è resa con ordinanza, sull’implicito presupposto, ricavabile dall’art. 375, 2° comma, c.p.c., che la questione di diritto non rivestisse particolare rilevanza (come sarebbe in-vece un clamoroso revirement che assimili al 100% il contributo di mante-nimento in regime di separazione all’assegno divorzile). In effetti circola un’opinione diffusa secondo la quale la separazione rappresenti l’anticamera del divorzio, fase processualmente necessaria e prodromica rispetto alla cessazione definitiva del rapporto coniugale, per cui il contributo di mantenimento avrebbe funzione e presupposti simili a quelli dell’assegno divorzile. Una sorta di prova generale del divorzio, un divorzio provvisorio in attesa di convertirsi in definitivo, così che le parti vi si abituino con minori scosse emotive.
Ma non è così. Separazione e divorzio sono due istituti giuridici auto-nomi e due situazioni di vita molto diverse, caratterizzate l’una dalla pen-denza, l’altra dalla cessazione del rapporto coniugale. E non è poco. E fin quando il legislatore vi riconnetterà conseguenze diverse, non ci sono ana-lisi sociologiche o statistiche che tengano. Che nel ventaglio delle prospet-tive dei coniugi separati vi sia il divorzio (ma anche la riconciliazione) non esclude che il regime di separazione si protragga a tempo indefinito (ma-gari per convinzioni religiose o altri simili equivoci), sì da non essere affat-to prodromico a un futuro divorzio e da non doverne ricalcare la discipli-na fin quando almeno una delle parti non eserciti il suo diritto potestativo di divorziare. Né si comprende perché (e in base a quale inesistente pote-re) il giudice debba assimilare discipline che il legislatore vuole e mantiene diverse.
Peraltro, con pronuncia successiva all’invocata Cass. 26084/2019, la Su-prema Corte, ancora con ordinanza (sintomatica di una conferma de plano di un consolidato orientamento) – sul presupposto della «pacifica natura eterogenea dell’assegno di contributo al mantenimento riconosciuto in sede di se-parazione personale tra coniugi… rispetto a quello divorzile»; e della «diversità dei correlati presupposti» – ha formulato il seguente principio di diritto: «la determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge in misura superio-re a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell’obbligo, presupponendo, l’assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantifi-cato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del pa-trimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi» [Cass. ord. 28 feb-braio 2020 n. 5605].
I due tipi di assegno conservano dunque una differente funzione, onde la natura eminentemente assistenziale (specifica e correlata al tenore di vi-ta matrimoniale) dell’assegno di mantenimento per il coniuge economicamente più debole, nel senso che, in linea di continuità rispetto alla vita ma-trimoniale, costituisce – secondo autorevole dottrina – una sorta di proiezio-ne, nella fase patologica del rapporto, dei doveri nascenti dal matrimonio, in parti-colare del dovere di contribuzione. Poiché infatti la separazione non estingue il vincolo coniugale e non sospende né estingue i diritti di contenuto economico ad esso attinenti, il coniuge separato conserva il diritto all’assistenza materiale che, con il venir meno della convivenza, si tramuta nel diritto al mantenimento.
Si parla al riguardo di solidarietà coniugale affievolita, per cui l’obbliga-zione di mantenimento in sede di separazione ha sostanzialmente la stessa natura di quella sancita dall’art 143 c.c., quale proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio, nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza, sempre che sussistano i presupposti di cui all’art. 156 c.c.. In costanza di matrimonio, il mantenimento costituisce uno dei momenti che sostanziano il rapporto di collaborazione economica dei coniugi. Nella separazione, si trasforma nel dovere di non far venir meno, per il coniuge economicamente più debole, l’apporto economico ed il con-seguente tenore di vita che il rapporto matrimoniale assicurava, parametro dell’inadeguatezza dei redditi. S’intende che l’obiettivo di garantire al co-niuge economicamente più debole il pregresso tenore di vita è solo ten-denziale, dovendosi tener conto dell’impoverimento complessivo che la separazione determina di solito nella coppia coniugale, per la perdita delle economie di scala.
Dunque, una volta accertato lo squilibrio tra le posizioni reddituali e pa-trimoniali tra le parti, è conforme ai principi che regolano il regime di se-parazione coniugale la previsione di un contributo di mantenimento a ca-rico del coniuge più facoltoso, in funzione del ridimensionamento dei con-traccolpi negativi che la separazione ha avuto sul ménage del coniuge me-no abbiente.
6 ~ In fatto, Tizio riscontra nella motivazione del Tribunale i seguenti er-rori:
– egli non è docente universitario bensì docente di scuola superiore di se-condo grado presso l’istituto ….di…;
– è proprietario soltanto della ex casa coniugale (acquistata nel 1988) ed è comproprietario al 50% con la moglie della casa al mare, acquistata nel 1992;
– non è più proprietario di una casa in montagna, venduta circa dieci anni fa;
– pur iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Nola, non è titolare di alcuna ditta individuale e alcuni introiti nel passato ha ricavato da pre-stazioni libero professionali rese in occasionali progetti di formazione in ambito scolastico, non più realizzati da diversi anni;
– non è titolare di numerosi rapporti bancari ma di uno soltanto; un altro era cointestato con la moglie, a sua volta titolare di altro conto corrente auto-nomo;
– la X Campania s.r.l.s., costituita nel 2014, non ha mai iniziato l’attività operativa ed è stata definitivamente sciolta nel 2017;
– se pure nelle more non sia entrata in ruolo, Caia non è precaria ma inse-gna da anni (dall’anno scolastico 2007/2008) senza soluzione di continuità;
– il reddito netto di esso appellante, come da dichiarazioni fiscali, è di € 21.155,00 per il 2016, € 25.071,00 per il 2017 ed € 26.005,00 per il 2018; per un reddito medio nel triennio di € 24.077,00 che si ridurrebbe a € 17.600,00 (se rapportato al reddito del 2018) o ad € 15.677,00 (se rapportato al trien-nio) una volta sottratto l’importo annuo come determinato dal Tribunale (€ 8.400,00);
– detto reddito è destinato al mantenimento di due persone, considerando la convivenza col padre di Mevietta, studentessa universitaria;
– Caia ha invece prodotto un reddito netto di € 13.215,00 nel 2016, € 13.492,00 nel 2017, € 15.402,00 nel 2018 che, sommando l’assegno a carico del marito, le danno una disponibilità annua di circa € 23.000,00 per sé so-la;
– le rispettive situazioni reddituali non giustificano la ripartizione disegua-le delle spese straordinarie per la figlia Mevietta.
7 ~ Replica Caia che:
– Tizio è stato sempre il fulcro economico, finanziario e sociale della fami-glia, assicurandole una vita agiata; è riuscito a comprare immobili in mon-tagna e al mare e a ristrutturarli due volte;
– le indagini di polizia tributaria sui suoi redditi non dichiarati sono state superficiali e acritiche, consistite nella semplice consultazione di banche dati pubbliche e neppure estese al territorio nazionale; la Guardia di fi-nanza avrebbe invece dovuto esercitare poteri di natura pubblicistica (se del caso coercitiva), verificando autoritativamente l’esistenza di indicatori di capacità contributiva, come immobili di valore, linee di credito presso banche e Poste italiane SpA e lezioni private a casa e presso il suo studio professionale per il compenso di € 40,00 cadauna oltre che attività libero-professionale anche per il tramite di colleghi; le indagini di polizia tributa-ria avrebbero dovuto verificare l’ammontare e le movimentazioni degli ultimi dieci anni, estendendo l’indagine a terzi e alle società di cui Tizio risulta socio o amministratore anche attraverso terzi; e dar conto degli in-troiti della X Campania s.r.l.s. (di cui essa deducente è stata solo formal-mente amministratrice) attiva nel campo della formazione fino al 2017; e dar conto dei prelievi da parte di Tizio di cifre (per complessivi € 94.000,00) sul conto postale della moglie senza rendicontazione;
– rilevano nella quantificazione dell’assegno le ragioni della separazione e il concorso della moglie alla conduzione del matrimonio e alla formazione del patrimonio del coniuge e nel caso specifico il suo ineccepibile contegno di moglie innamorata e orgogliosa del marito fino a sopportare di essere da lui soggiogata e più tardi maltrattata (anche fisicamente), insultata e umiliata; al contrario, il marito ha coltivato per anni “un legame affettivo costante fuori dal matrimonio”.
8 ~ Richiamati i principi regolatori dell’attribuzione e quantificazione del contributo di mantenimento a carico di un coniuge separato in favore dell’altro, la Corte osserva che:
– non hanno pregio le richieste istruttorie di Caia, del tutto generiche ed esplorative quanto alle ulteriori indagini che vorrebbe affidate alla Guar-dia di finanza, con vago riferimento a innominate società di cui la dedu-cente, in quanto moglie convivente di Tizio, avrebbe dovuto quanto meno sentir parlare;
– del pari generico è il riferimento a proprietà immobiliari, nonostante le precisazioni rese al riguardo da Tizio, il quale ben difficilmente avrebbe potuto occultare la proprietà di immobili ulteriori rispetto a quelli destina-ti all’uso familiare;
– benché amministratrice soltanto apparente, in tale sua veste formale Caia avrebbe potuto avere agevole accesso alla documentazione della società che peraltro ammette essere inattiva dal 2017, laddove il raffronto tra le posizioni reddituali e patrimoniali delle parti, ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno di mantenimento, va fatta all’attualità;
– in linea con i redditi dichiarati da Tizio è l’allegata attività di docenza privata al prezzo di € 40,00 a lezione;
– non rilevano le circostanze relative alla condotta dei coniugi durante la convivenza matrimoniale, tanto più che il Tribunale ha rigettato le rispet-tive domande di addebito con statuizione non impugnata e dunque coper-ta da giudicato;
– Caia non contesta la ricognizione, contenuta nell’appello di Tizio, dei redditi rispettivamente dichiarati nel triennio preso in considerazione.
Tale ultima circostanza induce la Corte a osservare che, confrontando le ultime dichiarazioni, vi è uno squilibrio reddituale tra le parti dal momen-to che per il 2018 tra il reddito dichiarato da Tizio (€ 26.005,00) e il reddito dichiarato da Caia (€ 15.402,00) vi è una differenza di € 10.603,00 che è giu-sto colmare con un assegno di mantenimento (a carico di Tizio e in favore di Caia) pari alla metà della rilevata differenza e dunque di € 5.301,50 an-nui per un importo mensile (arrotondato) di € 442,00.
Una volta colmato lo squilibrio reddituale tra le parti, possono ripartirsi al 50% le spese extra per la figlia Mevietta.
La Corte ritiene che la verifica all’attualità delle posizioni reddituali e pa-trimoniali delle parti giustifichi, in deroga alla regola generale, la conservazione del regime economico stabilito dal Tribunale (qui riformato) fino al mese di febbraio 2020 (instaurazione del giudizio di appello) e la decor-renza del nuovo regime soltanto dal mese di marzo 2020. La rivalutazione Istat decorre invece dall’attualità (primo aggiornamento: settembre 2021).
In tali termini l’appello di Tizio dev’essere accolto.
9 ~ Spese di primo e secondo grado integralmente compensate in virtù del principio di globalità della soccombenza tra primo e secondo grado.
Per questi motivi
la Corte, definitivamente decidendo sull’appello proposto da Tizio nei confronti di Caia avverso la sentenza del Tribunale di Nola 25 ottobre 2019 n. 2220, così provvede:
a) in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma della sen-tenza impugnata, per il resto confermata, ridetermina, a decorrere dal me-se di marzo 2020, in € 442,00 mensili l’obbligo di Tizio di contribuire al mantenimento della moglie, con rivalutazione automatica annuale in base agli indici Istat relativi all’aumento del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (primo aggiornamento, settembre 2021);
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di primo e se-condo grado.
Così deciso in Napoli il 9 settembre 2020
Il Presidente est.
(dr. Massimo Sensale)

Ritiro del passaporto e autorizzazione del G.T.

Cass. civ., Sez. Unite, 28 settembre 2020, n. 20443
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 22669/2018 proposto da:
M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CRISOSTOMO SCIACCA, rappresentato e difeso dall’avvocato FAUSTO MANIACI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
e contro
QUESTURA DI MILANO, MINISTERO AFFARI ESTERI, B.S.;
– intimati –
avverso la sentenza 1622/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 14/03/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELENTANO Carmelo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi gli avvocati Fausto Maniaci e Roberto Palasciano per l’Avvocatura Generale dello Stato.
Svolgimento del processo
Il signor M.A. chiedeva al Tar Lombardia l’annullamento del decreto del Questore di Milano del 20 marzo 2015 che aveva disposto il ritiro del passaporto e l’annotazione “non valido ai fini dell’espatrio” sulla carta d’identità e su ogni altro documento equipollente, in conseguenza del fatto che il coniuge, signora B.S., aveva revocato l’assenso all’espatrio, sul presupposto che egli avesse omesso, a partire dal (OMISSIS), di versare il contributo di mantenimento delle figli minori, stabilito dal Tribunale di Milano, con ordinanza del 12 marzo del 2013, in sede di separazione personale.
Il Tar rigettava l’impugnazione, rilevando che il Questore aveva esercitato un potere vincolato di ritiro del passaporto, a norma della L. 21 novembre 1967, n. 1185, art. 3, comma 1, lett. b) e art. 12, comma 1, in conseguenza del venir meno dell’assenso dell’altro coniuge che ne avrebbe legittimato il diniego, in presenza di figli minori.
Il gravame veniva rigettato dal Consiglio di Stato, con sentenza del 14 marzo 2018, per le seguenti ragioni: il ritiro del passaporto e l’annotazione sulla carta d’identità e sugli altri documenti equipollenti sono provvedimenti vincolati, sulla base del solo rilievo della sopravvenuta revoca dell’assenso dell’altro genitore di figli minori o, in sostituzione, della mancanza dell’autorizzazione del giudice tutelare, quest’ultima neppure richiesta dall’interessato; non residuava alcuna discrezionalità dell’autorità amministrativa, venendo in rilievo valutazioni sulle esigenze di tutela dell’interesse dei figli minori, già operate dal legislatore e rilevanti quale limite alla libertà di espatrio dei genitori di figli minori; la doglianza relativa alla violazione dell’art. 2, comma 2, Protocollo Addizionale n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, che prevede che “Ogni persona è libera di lasciare qualsiasi paese ivi compreso il proprio”, non teneva conto che la Cedu (con sentenza 2 dicembre 2014, Battista c. Italia) aveva ritenuto che l’ingerenza statuale nella vita privata aveva una specifica basa legale nella L. n. 1185 del 1967, art. 12, allo scopo di garantire che il genitore assolva gli obblighi alimentari verso i figli, fermo restando il potere dell’autorità giudiziaria, tramite l’autorizzazione del giudice tutelare, di valutare il non automatismo, la proporzionalità e la temporaneità della misura restrittiva adottata; neppure condivisibile era la doglianza di violazione dell’art. 4 della direttiva n. 38/2014/CE del 29 aprile 2004, che rimette alla legislazione degli Stati nazionali di disciplinare il rilascio e il rinnovo della carta d’identità e del passaporto ai propri cittadini.
Avverso questa sentenza propone ricorso per cassazione M.A., illustrato da memoria, cui resiste il Ministero dell’interno.
Motivi della decisione
Con il primo motivo, che denuncia violazione dei limiti esterni della giurisdizione per manifesta contrarietà della sentenza impugnata al diritto dell’Unione (artt. 4, 27, 30 e 31 della direttiva 38/2004/CE e 47 della Carta dei diritti fondamentali), il ricorrente critica la sentenza impugnata per avere negato che lo scopo della direttiva n. 38/2004/CE sia di uniformare la legislazione degli Stati membri circa le condizioni e i limiti in cui in ciascun Stato membro è condizionato il rilascio dei documenti validi per l’espatrio dei propri cittadini, avendo ritenuto che lo scopo sia solo quello di rafforzare la libertà di circolazione e soggiorno nel territorio dell’Unione, lasciando alle legislazioni nazionali la disciplina del rilascio o del rinnovo della carta d’identità e del passaporto. Egli sostiene che l’art. 27 della citata direttiva sia stata interpretata dalla Corte di giustizia nella sentenza 4 ottobre 2012, C-249/11, in senso incompatibile con la decisione impugnata, atteso che gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione soltanto per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica nessuno dei quali invocati, nella specie, dalle autorità amministrative e giurisdizionali – ma tali motivi non possono consistere in ragioni di tipo economico, quali sarebbero quelle addotte a fondamento della revoca del consenso da parte dell’ex coniuge per il rischio che l’altro coniuge obbligato possa espatriare per sottrarsi agli obblighi di mantenimento delle figlie minori. Il M. contesta che la Questura eserciti un potere vincolato, non bisognoso di contraddittorio preventivo, nè di istruttoria sulle ragioni per le quali uno dei genitori ritiri l’assenso all’espatrio, nè di specifica motivazione, a proposito dell’asserito mancato versamento del contributo di mantenimento delle figlie minori, nonchè insindacabile dal giudice amministrativo. A suo avviso, tale esito non sarebbe consentito dalla sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, 4 giugno 2013, C-300/11, la quale, interpretando gli artt. 30 e 31 della direttiva, alla luce dell’art. 47 della Carte dei diritti fondamentali dell’Unione, aveva statuito che le decisioni che limitano il diritto alla libera circolazione negli Stati membri devono essere sostenute da motivi circostanziati e completi che devono rispettare i principi del contraddittorio e di proporzionalità (nel senso di corrispondere effettivamente ad obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione), in modo da consentire al “giudice incaricato del controllo di legittimità di una decisione (amministrativa) di prendere conoscenza sia dell’insieme dei motivi sia degli elementi di prova pertinenti sulla cui base la decisione medesima è stata adottata”.
Il secondo motivo denuncia violazione dei limiti esterni della giurisdizione, per manifesta contrarietà della sentenza impugnata al diritto dell’Unione, in relazione ai medesimi parametri sopra indicati, nonchè agli artt. 6 e 52 Carta dei diritti fondamentali e 2, comma 2, Protocollo Addizionale n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo. Il ricorrente rimprovera al Consiglio di Stato di avere ritenuto che consentire al giudice tutelare di negare o ritirare l’autorizzazione al rilascio del passaporto per il mancato rispetto degli obblighi alimentari nei confronti dei figli minori implichi una “ingerenza che aveva chiaramente una base legale nel diritto interno”. Tuttavia, la Corte di Strasburgo, nella sentenza Battista del 2014, aveva avvertito che la misura “può diventare sproporzionata e violare i diritti della persona nel caso in cui venga mantenuta per molto tempo” (p. 41) e che le autorità interne “hanno l’obbligo di controllare che ogni violazione del diritto di una persona di lasciare il suo paese sia, dall’inizio e per tutta la sua durata, giustificata e proporzionata rispetto alle circostanze”, talchè il controllo giurisdizionale deve permettere “di tenere conto di tutti gli elementi, ivi compresi quelli legati alla proporzionalità della misura restrittiva” (p. 42), contrariamente a quanto statuito dal Consiglio di Stato.
Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili.
La sentenza impugnata è fondata su due diverse rationes decidendi, ciascuna delle quali idonea da sola a sorreggere la decisione.
Ed infatti, ad avviso del Consiglio di Stato: a) il ritiro del passaporto e l’annotazione “non valida per l’espatrio” sulla carta d’identità del genitore obbligato al mantenimento di figli minori sono provvedimenti vincolati per l’amministrazione e vincolanti per il (e non sindacabili dal) giudice amministrativo, in conseguenza del mancato assenso (o, come nella specie, della revoca dell’assenso) da parte dell’altro genitore e della mancata autorizzazione del giudice tutelare; b) e comunque, il M. non era rimasto privo di tutela, in quanto avrebbe potuto “agevolmente superare lo stallo derivante dal ritiro dell’assenso del coniuge rivolgendosi al giudice tutelare, e dunque l’asserita “privazione della libertà personale” non è rimessa in modo definitivo all’autorità amministrativa, ma è rimessa alla valutazione dell’autorità giudiziaria nel pieno rispetto delle norme costituzionali e convenzionali invocate”; ed ancora, “le doglianze proposte potrebbero riferirsi alla pronuncia eventualmente adottata dall’autorità giudiziaria sulla richiesta di autorizzazione, e non al provvedimento amministrativo della Questura che si limita a fotografare una situazione di fatto: quella del ritiro dell’assenso”.
Questa seconda complessa argomentazione (sub b) integra una autonoma ratio decidendi, non censurata nel ricorso (nè nella memoria) e, dunque, idonea da sola a sorreggere la decisione impugnata, tanto più in quanto arricchita dal Consiglio di Stato con la considerazione che la disciplina di cui alla L. n. 1185 del 1967, art. 3, lett. b), è compatibile con la normativa comunitaria poichè “assicura il non automatismo, la proporzionalità e la temporaneità della misura restrittiva, e il controllo sulla sua legittimità da parte dell’autorità giudiziaria, proprio attraverso l’autorizzazione del giudice tutelare, i cui provvedimenti non sono definitivi, ma sempre modificabili o revocabili, e al quale l’interessato può rivolgersi in qualunque momento per ottenere il riesame della misura”.
E’ noto il principio secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza (tra le tante, Cass. n. 18641 del 2017). Tale principio è applicabile anche ai ricorsi avverso le sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, i quali possono essere esaminati rispetto alle censure di difetto di potere giurisdizionale sotto il profilo del superamento dei limiti esterni della giurisdizione, a condizione che i motivi siano formulati conformemente alle modalità redazionali previste dall’art. 366 c.p.c. e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’ammissibilità estrinseca delle singole censure (in tal senso, implicitamente, Cass. S.U. n. 9775 del 2020).
Il difensore del M. solo durante la discussione orale all’udienza pubblica ha affermato che, trattandosi di ritiro del passaporto e annotazione di non validità per l’espatrio sui documenti equipollenti, non sarebbe stato possibile attivare il procedimento giurisdizionale dinanzi al giudice tutelare, che si assume essere previsto solo ai fini del rilascio del documento. La suddetta critica, tuttavia, non è idonea a scalfire la ratio decidendi in esame (sub b), non solo, perchè nuova, non potendosi in sede di discussione orale prospettare, per la prima volta, una censura non espressamente dedotta con i motivi del ricorso (v. Cass. n. 541 del 1971) nè nel giudizio amministrativo pregresso, ma anche perchè implicante la implicita deduzione di un eventuale error in iudicando imputabile al Consiglio di Stato – tuttavia insindacabile dalle Sezioni Unite in sede di controllo dei soli limiti esterni della giurisdizione – nella interpretazione della normativa vigente, in particolare della L. n. 1185 del 1967, art. 12 e del D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649, art. 2, comma 1 (sul ritiro del passaporto quando sopravvengono circostanze che ne avrebbero legittimato il diniego), in relazione all’art. 3, lett. b) (sull’intervento autorizzatorio del giudice tutelare quando manchi l’assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del passaporto) e della L. n. 1185 del 1967, art. 5 (sull’autorità competente a rilasciare e ritirare il passaporto: Ministro per gli affari esteri e, per delega, questori e rappresentanti consolari e diplomatici).
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata resta validamente ancorata alla predetta e incensurata ratio decidendi, con la quale il Consiglio di Stato ha osservato che l’esito sfavorevole del giudizio per il ricorrente è addebitabile alla sua scelta di non attivare il procedimento dinanzi al giudice tutelare, dinanzi al quale egli avrebbe potuto neutralizzare il dissenso del coniuge, all’esito di una completa istruttoria del caso concreto da parte dello stesso giudice ordinario, nel rispetto dei principi evocati di proporzionalità e rispetto del contraddittorio, a prescindere dalla conformità a diritto di tale enunciazione.
Ne consegue l’inammissibilità delle censure proposte avverso l’altra ratio decidendi (sub a), con la quale, di conseguenza, i giudici amministrativi hanno ritenuto compatibile il sistema derivante dalla L. n. 1185 del , con gli artt. 27 e 31 della direttiva 2004/38/CE, come interpretati dalla Corte di giustizia (sentenza 4 giugno 2013, C-300/11, p. 53, 55, 59, 65), e con la giurisprudenza della Cedu (sentenze Battista c. Italia e, da ultimo, 17 dicembre 2019, Torresi c. Italia), che impongono la tutela del contraddittorio, la proporzionalità, la temporaneità e il non automatismo applicativo della misura restrittiva in esame.
L’esame della complessa questione illustrata nei due motivi di ricorso è, dunque, precluso, così come la correlata definizione dei limiti del controllo rimesso alle Sezioni Unite sulle sentenze del Consiglio di Stato, cui sia imputato il contrasto manifesto o potenziale con il diritto comunitario, rispettivamente nei casi di contrasto frontale con sentenze della Corte di giustizia o di rinvio pregiudiziale immotivatamente omesso alla stessa Corte ex art. 267 TFUE. Il ricorso è dunque inammissibile.
Le spese sono compensate, in considerazione della novità e complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese processuali.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2020

Permesso di soggiorno. In caso di conflitto con la posizione soggettiva del padre, l’interesse del minore deve sempre prevalere

Cass. civ. Sez. II, Ord., 20 ottobre 2020, n. 22832
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19722-2019 proposto da:
A.N., elettivamente domiciliato in TORINO, VIA CIBRARIO 12, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA VITALE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PUBBLICO MINISTERO PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE ROMA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 64/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO.
Svolgimento del processo
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza depositata il 10 gennaio 2019 la Corte d’appello di Torino ha rigettato l’impugnazione proposta, nell’interesse di A.N., cittadino del (OMISSIS), avverso la decisione di primo grado, che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della cd. protezione umanitaria.
2. La Corte territoriale ha osservato: a) che l’appellante aveva genericamente contestato l’ordinanza senza indicare alcun valido motivo per il riconoscimento della protezione richiesta, se non il legame affettivo familiare con altra richiedente la protezione e con la figlia avuta da quest’ultima, oltre che il proficuo percorso di integrazione sociale e lavorativa intrapreso; b) che l’integrazione non è elemento da solo sufficiente a giustificare la misura invocata; c) che, in relazione al legame con la minore, il richiedente ben avrebbe potuto agire ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.
3. Avverso tale sentenza nell’interesse del soccombente è stato proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, con la puntualizzazione di cui subito infra. Il Ministero dell’Interno intimato non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
1. La questione di diritto intertemporale posta al principio del ricorso nonostante che la Corte d’appello abbia fatto applicazione della precedente normativa – è superata dall’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte che hanno recepito l’interpretazione proposta dal ricorrente, affermando che la normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito con L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande sono, pertanto, scrutinate sulla base delle norme in vigore al momento della loro presentazione, ma in tale ipotesi l’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, valutata in base alle norme esistenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno “per casi speciali” previsto dall’art. 1, comma 9 suddetto D.L. (Cass., Sez. Un., 13 novembre 2019, n. 29459).
2. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, degli artt. 29 e 31 Cost., dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dell’art. 10 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali.
Si osserva che il giudice di merito ha ritenuto di escludere tra i motivi che giustificano la concessione della protezione umanitaria, il diritto al rispetto della vita familiare, in relazione alle conseguenze scaturenti da un rimpatrio nello Stato di origine non comune alla madre del minore.
3. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, degli artt. 29 – 31 Cost., dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 10 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali, per avere la Corte valorizzato l’istituto dell’art. 31 cit., che ha riguardo all’esclusivo interesse del minore, laddove il ricorrente aveva invocato la protezione del proprio autonomo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
4. I due motivi, esaminabili congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati.
Questa Corte non ignora che, in alcune precedenti decisioni, la questione posta dal ricorrente è stata risolta nel senso della insufficienza della qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano al fine di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Cass. 26 maggio 2020, n. 9823, ad es., ha posto al centro della sua motivazione l’accessibilità del rimedio di cui al D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in un caso nel quale, tuttavia, la doglianza era basata sullo “scarso accrescimento ponderale (del figlio minore: n.d.r.) dovuto ad intolleranze alimentari per cui deve sottoporsi periodicamente a controlli medici…”. Nell’ipotesi in esame, in definitiva, era fatta valere dal genitore la specifica situazione di vulnerabilità del minore.
In termini più specifici, Cass. 9 marzo 2020, n. 6857 ha ritenuto l’insufficienza della qualità di padre convivente di un minore presente sul territorio italiano al fine di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, posto che la tutela del minore profugo è affidata ad altri istituti, quali l’autorizzazione alla permanenza sul territorio nazionale del genitore affidatario nell’interesse del minore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31.
La Corte in tale precedente ha aggiunto che la tutela del minore si attua al di fuori dell’ambito di applicazione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
Si è osservato che, anzi, il D. Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 indica come soggetti non espellibili gli stranieri minori di anni diciotto, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi, implicitamente negando rilievo alla mera veste di genitore affidatario di figlio minore sul territorio italiano. Peraltro il D. Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis) definisce le “persone vulnerabili”, includendovi, oltre ai minori, ai minori non accompagnati, ai disabili, agli anziani, alle donne in stato di gravidanza, alle persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, alle vittime della tratta di esseri umani, alle persone che hanno subito stupri, torture o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, alle vittime di mutilazioni genitali, anche “i genitori singoli con figli minori”. Nel caso si specie, al contrario, lo stesso richiedente deduceva di avere una compagna.
Ora, ad avviso del Collegio, siffatto percorso argomentativo non appare persuasivo.
Il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, (Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni della presente legge), individua i presupposti del permesso di soggiorno nella tutela del minore, come reso palese dalla lettera della norma.
E, infatti, coerentemente con tale premessa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dall’art. 31 cit. devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile, se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa: la normativa in esame, pertanto, non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori. Sul richiedente l’autorizzazione incombe, pertanto, l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (v., ad es., Cass. 16 gennaio 2020, n. 773).
In definitiva, come chiarito da Cass., Sez. Un. 12 giugno 2019, n. 15750, l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso temporaneo in Italia, prevista dall’art. 31, comma 3 cit., costituisce una misura incisiva “a tutela e a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori”. La funzione della disposizione è quella di salvaguardare il “superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l’allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente l’esistenza”.
L’interesse del familiare ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza o all’ingresso nel territorio nazionale riceve tutela in via riflessa, ovvero nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonchè la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.
Riprova dell’esattezza di siffatta ricostruzione si trae dal fatto che l’autorizzazione viene rilasciata per un periodo di tempo determinato in favore dell’adulto richiedente come risposta alla primaria esigenza di assistenza del minore.
In definitiva, il legislatore ha configurato un istituto che non tutela un interesse del richiedente, ma essenzialmente quello del minore, al quale si raccorda nei presupposti, nella durata e nelle cause di cessazione.
Nel caso di specie, peraltro, neppure si discute dei limiti del potere di espulsione dello straniero (ossia del caso deciso da Cass. 21 ottobre 2019, n. 26831).
Ciò posto, la citata Cass., Sez. Un., n. 29459 del 2019, ha ribadito: a) che gli interessi protetti attraverso il permesso per motivi cd. umanitari non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; b) che l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096); c) che le basi normative dell’istituto sono a compasso largo, giacchè l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione.
In tale fondamentale cornice di riferimento, non si ravvisa alcuna ragione formale che giustifichi la conclusione per la quale il rimedio di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 dovrebbe mettere fuori gioco la normativa in materia di permessi per motivi umanitari, visto che riposa su presupposti diversi e protegge interessi diversi.
Nel quadro dell’art. 8 della Cedu, la nozione autonoma di vita famigliare si sostanzia nel diritto di vivere insieme affinchè i relativi rapporti possano svilupparsi normalmente e i membri della famiglia possano godere della reciproca compagnia (v., già Corte Europea dei diritti dell’uomo, 24 marzo 1988, Olsson c. Svezia (n. 1), p. 59). In linea di principio, in presenza di un legame familiare con un minore, lo Stato deve agire in maniera da consentire lo sviluppo di tale legame e deve istituire garanzie giuridiche che rendano possibile l’integrazione del minore nella sua famiglia dal momento della nascita o successivamente, appena ciò sia fattibile (v., ad es., Corte Europea dei diritti dell’uomo, 27 ottobre 1994, Kroon e altri c. Paesi Bassi, p. 32).
Da un punto di vista sostanziale, l’art. 8 Cedu protegge l’interesse alle relazioni familiari effettive, a prescindere dal legame matrimoniale, come interesse del singolo e non esclusivamente del minore.
In altre parole, la prevalenza dell’interesse del minore, non significa escludere l’esistenza di una posizione soggettiva del genitore (come, di recente, è stato ribadito, sia pure ad altri fini, da Corte Cost. 6 maggio 2020, n. 102), ma solo che il primo, in caso di conflitto, deve sempre prevalere.
Corte Cost. 18 luglio 2013, n. 202 ha, del resto, chiarito che al legislatore è riconosciuta un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi coinvolti; essa ha anche ribadito che tale discrezionalità legislativa non è assoluta, dovendo rispecchiare un ragionevole e proporzionato bilanciamento di tutti i diritti e gli interessi coinvolti, soprattutto quando la disciplina dell’immigrazione sia suscettibile di incidere sui diritti fondamentali, che la Costituzione protegge egualmente nei confronti del cittadino e del non cittadino.
Le considerazioni che precedono, all’evidenza, non implicano alcuna valutazione sulla concreta situazione del richiedente, nel caso di specie, nè istituiscono una gerarchia rigida di valori rispetto al bilanciamento al quale è chiamato il giudice di merito, tenendo conto dei molteplici paramenti elaborati dalla Corte Europea con riguardo al rapporto tra la tutela della vita familiare e i poteri dello Stato nel regolare l’accesso dello straniero nel proprio territorio (v., ad es., Corte Europea dei diritti dell’uomo, 26 gennaio 1999, Sarumi c. Regno Unito; più di recente, 31 gennaio 2006, v. Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, p. 39). Esse, piuttosto, mirano soltanto a sottolineare che la posizione del richiedente è, da un punto di vista giuridico – formale, diversa da quella del minore, con la conseguenza che al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 non può essere assegnato, in forza del principio di specialità, il valore di istituto idoneo ad escludere, in termini automatici, la rilevanza della cd. protezione umanitaria, quando uno dei fattori valorizzati dal richiedente sia il legame familiare realizzato con il figlio minore nel territorio italiano.
Quanto alla nozione di persone vulnerabili di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 11, lett. h-bis rileva il Collegio che essa non esaurisce le condizioni di vulnerabilità rilevanti per il permesso di soggiorno.
Ciò, innanzi tutto, perchè, la sopra ricordata sentenza n. 29459 del 2019, come detto, ha ribadito che la cd. protezione umanitaria realizza(va) una tutela aperta non ingabbiabile “in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali”.
Ma soprattutto, perchè il richiamo alla condizione di vulnerabilità è un riferimento di sintesi che mira ad esprimere il fine della valutazione del giudice e non a descrivere i presupposti del permesso di soggiorno, in tal modo imponendo un rinvio al citato art. 2, comma 11, lett. h).
Sul piano letterale ciò è confermato, per un verso, dal fatto che la nozione di vulnerabilità è identificata dall’art. 2 appena citato “ai fini del presente decreto” (il che significa che può essere utilizzato ad altri fini, ma non in termini vincolanti) e, per altro verso, dal fatto che la norma abrogata dal D.L. 113 del 2018 (ossia, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6) vietava il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno quando comunque ricorressero “seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
E il riferimento agli obblighi internazionali non può certo essere eluso da una norma interna che tipizzi casi specifici di vulnerabilità.
5. In conclusione, il ricorso va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che provvederà alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso; cassa la sentenza; rinvia alla Corte di appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2020.
Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2020

Mantenimento in sede di separazione personale ed assegno divorzile hanno natura eterogenea

App. di Napoli, sez. min., 16 settembre 2020

R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano
La Corte d’appello di Napoli
Sezione minorenni, persona e famiglia
in persona dei magistrati
dr. Massimo Sensale – presidente est.
dr. Marina Tafuri – consigliere
dr. Silvana Sica – consigliere
ha emesso la seguente 2 2
S E N T E N Z A
nella causa civile di separazione giudiziale n. 44/2020 RG (appello contro la sentenza del Tribunale di Nola 18 ottobre 2019 n. 2149), vertente
tra
Tizio, c.f. DLGCMN68H28H311M, residente a …(Sa), Via…, rappresenta-to e difeso dagli avv.ti …(c.f….; pec…) e …(c.f…..; pec…) giusta procura in atti,
appellante
e
Caia, c.f……, residente in…., Via Campana 18, elettivamente domiciliata in Napoli, via…., n…., nello studio dell’avv….(c.f…., pec…), che la rappre-senta e difende giusta procura in atti, appellato
con l’intervento del
PROCURATORE GENERALE in sede.
Conclusioni
I procuratori delle parti hanno concluso come da atti di trattazione scrit-ta (per l’emergenza sanitaria) per l’udienza del 1.07.2020.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ~ Dopo sentenza parziale n. 1505/2018 sullo status di separazione tra Anna Caia e Tizio (sposi dal 13.12.2006; genitori di Prima nata il 23.06.2008), il Tribunale di Nola, con sentenza 18.10.2019 n. 2149, ha riget-tato le rispettive domande di addebito e le domande risarcitorie di Caia; ha disposto l’affidamento esclusivo di Prima alla madre, collocandola presso di lei nella casa familiare di…., Via…, di conseguenza assegnata alla Caia; ha regolato gli incontri tra padre e figlia; ha invitato le parti a seguire percorsi di mediazione del conflitto e di sostegno alla genitorialità presso i servizi sociali di competenza, nonché percorsi psicoterapeutici in-dividuali; ha posto a carico di Tizio contributi mensili di mantenimento di € 1.200,00 per la moglie e di € 800,00 per la figlia, con rivalutazione Istat e con partecipazione al 50% alle spese straordinarie per la minore documen-tate e concordate; ha ammonito Tizio a non far alcun riferimento o com-mento sulle vicende giudiziarie in corso, sulla personalità e sulle capacità genitoriali della Caia quando parla con la figlia; ha ammonito la Caia a non tenere condotte che possano rafforzare l’idea negativa che la minore ha degli incontri con il padre e dei soggetti incaricati della loro supervi-sione; ha compensato le spese di lite; ha confermato il sequestro disposto con ordinanza del 5.04.2017 sulle quote di proprietà degli altri immobili di Tizio, disponendo la cancellazione del sequestro del solo immobile sito in…., Via…, foglio 122, part. 29 sub 3; ha condannato Tizio alle spese di CTU.
Per quanto ancora interessa in relazione ai motivi di appello, il Tribunale ha osservato che:
– ai fini dell’affidamento esclusivo della minore alla madre rilevano le due relazioni di CTU, le quali spiegano come Tizio abbia «difficoltà di gestire emozioni e impulsi, vissuti emotivi e istinti soprattutto quando non si soddisfano i suoi desideri e aspettative, con elevata ansia che prende il so-pravvento sul funzionamento globale, disturbo depressivo e tendenza all’aggressività»; come tali aspetti inficino la capacità genitoriale di Tizio, «che non ha mostrato empatia ed affettività nei confronti della minore», tanto che, in occasione del colloquio con Prima, «appariva teso e infastidi-to quando le sue aspettative venivano disattese», fino a dare alla minore «un out-out dicendo espressamente che potrebbe essere l’ultima volta in cui si vedono perché lui non è disposto a mettere i servizi sociali, quasi a far sorgere un senso di colpa nella minore e timore rispetto al fatto di non poterlo vedere più»; come infine le modalità con cui il padre si pone nei confronti della figlia e il suo atteggiamento inquisitorio abbiano indotto nella minore paura al punto di chiedere il supporto di terzi nel dialogo con il padre;
– la minore ricorda i fatti accaduti il 25.07.2015 allorché il padre «faceva come un pazzo» («secondo me proprio ci ammazzava»);
– fin dal primo elaborato, il CTU ha evidenziato il comportamento ambiva-lente di Prima verso il padre, il quale tre o quattro volte le aveva telefona-to di notte per contestarle che si era dimenticata di chiamarlo; la minore aveva consolidato il timore per le escandescenze del padre, che appariva spesso rosso in volto e tremante;
– sebbene la seconda relazione di CTU non parli (a differenza della prima) di un «disturbo bipolare con attuale episodio ipomaniacale» a carico di Ti-zio e il referto dell’ASL di Salerno del 18.12.2018 escluda psicopatologie di sorta, permangono la difficoltà a contenere gli impulsi, la tendenza all’ag-gressività, l’ansia che incide sul funzionamento globale, la difficoltà ad in-terfacciarsi con l’ambiente e soprattutto con la minore, riscontrata negli incontri che hanno indotto in Prima la paura del padre e in genere un ef-fetto destabilizzante;
– tutto ciò, unito alla forte conflittualità tra i coniugi, rende pregiudizievole per la minore l’affidamento condiviso, pur in assenza dei presupposti per una pronuncia di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale;
– le criticità già riscontrate suggeriscono che gli incontri padre-figlia si svolgano in spazio neutro, ferma la possibilità per il padre di contattare la figlia per telefono pur con le cautele indicate in dispositivo;
– sul piano economico, Tizio, già proprietario esclusivo della Service Tours Srl a socio unico, dal 15.10.2015 è semplice amministratore e socio al 5% per avere ceduto il 95% al padre Giovanni (all’epoca 81enne, oggi 86enne); la società gestisce un complesso di 14 appartamenti che compongono la resi-denza Casa Vacanze Morfeo; un annesso locale con relativo deposito adibito a uso commerciale; due immobili adibiti a bed & breakfast (Palinuro Holi-day); un parco giochi (Giardini di Palinuro) una country house (Villa Prima) con cinque camere, un appartamento e un ristorante;
– dalla CTU risulta che la Service Tours Srl non deposita bilanci dall’anno d’imposta 2010; non produce utili bensì sistematiche e notevoli perdite; l’intera contabilità è ritenuta inattendibile (anche alla luce degli studi di settore) perché confliggente con i criteri della ragionevolezza soprattutto in relazione alla antieconomicità del comportamento del titolare; tra l’altro, non risultano specificate le disponibilità liquide nei conti e depositi banca-ri e postali e altri valori di cassa; i depositi non risultano dalle scritture contabili; non risulta documentata la situazione contabile relativa al con-tratto di locazione tra la società eTizio, Catia e Tiziana per l’importo di € 420,00; non risulta documentato il compenso all’amministratore;
– il 3.10.2015 è stata costituita la Servizi Turistici Srl che appartiene al 95% a Tizio e che ha ad oggetto sociale sempre la gestione di bar, ristoranti, al-berghi, villaggi turistici e attività ristorative ma risulta inattiva dalla visura camerale; dall’esame dei conti correnti risultano diversi versamenti di cui non si conosce la natura perché Tizio sostiene di non percepire alcun red-dito; emerge una commistione tra conti personali e conti della società;
– Tizio è proprietario di un immobile in Campobasso venduto il 20.09.2017, di un immobile a Centola e di altri immobili a Centola per un terzo per i quali pende giudizio di divisione;
– attesa l’inattendibilità dei documenti ufficiali, il CTU si è recato presso le strutture turistiche gestite dalla società e in base ai prezzi pubblicati sui siti internet e alla disponibilità delle camere, ha stimato il reddito di Tizio in € 254.228,00;
– se la Ristobottega e la Country House Villa Prima non sono operative in se-guito all’ordinanza di cessazione attività del Comune di Centola, la Casa Vacanze Morfeo, colpita da analoga ordinanza del 20.12.2017, è pienamen-te operativa in seguito alla sospensiva del TAR; non è possibile stabilire modalità e ammontare dei ricavi dei servizi accessori ai lidi di Centola in mancanza delle apposite convenzioni;
– detratti i ricavi di Villa Prima e Ristobottega e dei lidi, i ricavi percepiti da Tizio sono stimati in € 156.758,00 e quindi, al netto dei costi detraibili nella misura massima, in € 116.000,00 euro annui, considerata naturalmente fit-tizia la cessione delle quote al padre nella misura del 95% avvenuta poco prima del deposito del ricorso per separazione, in assenza di alcuna indi-cazione del corrispettivo (il padre non risulta percettore di redditi) e del motivo della cessione;
– peraltro la cessione fittizia al padre si inquadra nella complessiva gestio-ne imprenditoriale di Tizio caratterizzata dalla mancanza di dati ufficiali e dall’abitudine di non sottostare alle regole; non risulta l’approvazione del bilancio di esercizio né vi sono scritture contabili regolarmente tenute;
– Tizio dichiara al fisco soltanto redditi (figurativi) da fabbricati, coinciden-ti con le rendite catastali, pari a € 1.680,00 all’anno, con i quali avrebbe do-vuto far fronte alle perdite della società per gli anni 2014, 2015 e 2016 pari a € 80.000,00, evenienza del tutto inverosimile;
– Caia fino all’estate 2015 faceva parte dello stesso nucleo familiare, non svolgeva attività di lavoro e non era percettrice di redditi propri.
2 ~ Tizio ha proposto appello, chiedendo che sia dichiarato che nulla de-ve alla moglie a titolo di mantenimento; in subordine, che l’assegno per la moglie sia ridotto a € 150,00 mensili e l’assegno per Prima sia ridotto a € 300,00 mensili; che sia disposto l’affidamento condiviso della minore con domicilio presso la madre; che sia previsto un calendario di incontri tra la minore e il padre che garantisca al padre la possibilità di prendere e tenere con sé la figlia almeno una volta nel corso della settimana e, a settimane alterne, un fine settimana dal sabato pomeriggio alla domenica pomerig-gio nel proprio domicilio di Palinuro, nonché nelle festività natalizie e pa-squali e per quindici giorni consecutivi nel periodo estivo.
3 ~ Nel costituirsi in giudizio, Caia ha chiesto che l’appello sia dichiarato inammissibile o rigettato nel merito, con condanna di Tizio al pagamento delle spese in favore dell’Erario per ammissione della resistente al patroci-nio a spese dello Stato.
vittoria di spese di spese di entrambi i gradi di giudizio da attribuire ai di-fensori dichiaratisi antistatari.
4 ~ All’udienza del 1.07.2020 la Corte ha riservato la decisione sulle con-clusioni riportate nelle note di trattazione scritta, in conformità alle pre-scrizioni per l’emergenza sanitaria da covid-19.
6 ~ Seguendo l’ordine delle deduzioni dell’appellante, la Corte osserva innanzitutto – quanto al primo motivo di appello (pagg. 2-4) – che non ha pregio la contestazione della valutazione della Guardia di finanza e del Tribunale in ordine al carattere fittizio della cessione al padre del 95% del-le quote della Service Tours Srl, che l’appellante spiega (sorprendentemen-te) con i risultati “antieconomici” degli ultimi cinque anni di gestione: os-servazione priva di senso comune, sia perché amministratore restava il fi-glio (in ipotesi responsabile dei pregressi risultati “antieconomici”); sia perché non si comprende quale interesse avesse il padre (sui compos) a in-testarsi il 95% di una società in perdita; sia perché una società in perdita va posta semmai in liquidazione e non ceduta a un anziano signore ultraot-tantenne di cui nemmeno risulta l’esperienza e la capacità imprenditoriale.
Puramente assertiva è la contestazione della rilevata (dalla Guardia di finanza con approfondita disamina) “commistione tra conti correnti per-sonali e conti correnti societari”. Se l’imprenditore Tizio avesse tenuto una contabilità regolare e conforme a legge, sarebbe in grado di smentire con documenti la rilevata commistione.
Di nessun pregio è la considerazione sulle causali dei bonifici sul conto corrente personale di Tizio, non offrendo le causali dichiarate nessuna ga-ranzia di autenticità.
Tizio lamenta che il CTU non abbia considerato la natura di società di capitali della Service Tours Srl ma non contesta tecnicamente (tanto meno con documenti) le innumerevoli e gravi irregolarità e omissioni di cui l’amministratore di detta società si è reso responsabile negli anni in viola-zione della normativa che presiede proprio alla contabilità delle società di capitali e alla sua trasparenza.
La distinzione tra utile societario e reddito personale (appello, pag. 4, ri-ghi 1-4) è inconsistente, in mancanza di una spiegazione tecnica (e docu-mentata) sull’utile societario prodotto, se sia stato distribuito ai soci, quando e in quale misura (circostanze che una contabilità seria e rispettosa delle regole avrebbe immediatamente rivelato).
Se è vero che società di capitali e persona fisica (amministratore e/o so-cio) sono soggetti giuridici autonomi, resta che la categoria concettuale della persona giuridica non ha altro significato che quello di una espres-sione abbreviata, riassuntiva di una speciale disciplina normativa, una formula di comodo, una parentesi in algebra, per esprimere sinteticamente una somma di rapporti che in realtà fanno capo ai soggetti persone fisiche, ai quali, in deroga alla disciplina comune della proprietà e delle obbliga-zioni, è attribuito il privilegio di una proprietà collettiva e di una limita-zione della responsabilità patrimoniale individuale; sicché la società in questione non è altro che la veste formale e giuridica con cui opera l’im-prenditore Tizio.
7 ~ Quanto al secondo motivo di appello (pagg. 4-5), l’eventuale (qui in-sussistente) divergenza tra i quesiti posti al CTU e i temi dal medesimo indagati non configura alcuna nullità né inutilizzabilità, dal momento che ciascuna delle parti ha avuto ampia facoltà (anche per mezzo dei CTP) di controdedurre alle conclusioni del CTU, la cui coerenza e utilità rispetto al tema decisionale sono valutate dal giudice, tanto più in funzione di deci-sioni che riguardano anche il mantenimento di una minore e perciò pre-suppongono poteri officiosi del giudice.
8 ~ Il terzo motivo di appello (pagg. 6-7) muove dal richiamo alla fun-zione assistenziale e compensativa dell’assegno di mantenimento al co-niuge e alla (presunta) inutilizzabilità dei parametri del tenore di vita e della consistenza del patrimonio del coniuge più abbiente (appello, pag. 6). Richiamo improprio in quanto relativo al diverso istituto dell’assegno divorzile.
E tuttavia l’appellante fa leva su Cass. ord. 15 ottobre 2019 n. 26084 che avrebbe equiparato i presupposti dell’assegno di mantenimento in regime di separazione a quelli dell’assegno divorzile, onde, accantonato ogni rife-rimento al pregresso tenore di vita, bisognerebbe avere riguardo innanzi-tutto alla funzione assistenziale dell’assegno, integrata dalla funzione pe-requativa-compensativa.
In realtà, la richiamata ordinanza della Suprema Corte si limita, sul pun-to, ad affermare che, «quanto infine alla misura dell’assegno che il ricorrente contesta con il quarto motivo di ricorso si osserva che la sentenza della Corte di-strettuale appare pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. S.U. n. 18287 dell’11 luglio 2018) secondo cui “la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch’essa assegnata dal legislatore all’assegno divorzile non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al ricono-scimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi. Risulta pertanto priva di rilevanza la richiesta di provare l’alto tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la rilevante consistenza del patrimonio della sig.ra F. dovendosi attribuire all’assegno divorzile, alla luce della giurispru-denza di legittimità, una funzione assistenziale ampiamente soddisfatta dalla mi-sura dell’assegno riconosciuto al ricorrente e una funzione compensativa che non trova riscontro nelle sue deduzioni difensive e istruttorie».
La pronuncia non contiene alcuna revisione critica del precedente orien-tamento e non si propone come innovativa rispetto a una consolidata e ben diversa interpretazione delle norme relative all’obbligo di manteni-mento del coniuge separato. Del resto, la pronuncia è resa con ordinanza, sull’implicito presupposto, ricavabile dall’art. 375, 2° comma, c.p.c., che la questione di diritto non rivestisse particolare rilevanza (come sarebbe in-vece un clamoroso revirement che assimili al 100% il contributo di mante-nimento in regime di separazione all’assegno divorzile).
In effetti circola un’opinione diffusa secondo la quale la separazione rappresenti l’anticamera del divorzio, fase processualmente necessaria e prodromica rispetto alla cessazione definitiva del rapporto coniugale, per cui il contributo di mantenimento avrebbe funzione e presupposti simili a quelli dell’assegno divorzile. Una sorta di prova generale del divorzio, un divorzio provvisorio in attesa di convertirsi in definitivo, così che le parti vi si abituino con minori scosse emotive.
Ma non è così. Separazione e divorzio sono due istituti giuridici auto-nomi e due situazioni di vita molto diverse, caratterizzate l’una dalla pen-denza, l’altra dalla cessazione del rapporto coniugale. E non è poco. E fin quando il legislatore vi riconnetterà conseguenze diverse, non ci sono analisi sociologiche o statistiche che tengano. Che nel ventaglio delle prospet-tive dei coniugi separati vi sia il divorzio (ma anche la riconciliazione) non esclude che il regime di separazione si protragga a tempo indefinito (ma-gari per convinzioni religiose o altri simili accidenti), sì da non essere af-fatto prodromico a un futuro divorzio e da non doverne ricalcare la disci-plina fin quando almeno una delle parti non eserciti il suo diritto potesta-tivo di divorziare. Né si comprende perché (e in base a quale inesistente potere) il giudice debba assimilare discipline che il legislatore vuole e mantiene diverse.
Peraltro, con pronuncia successiva all’invocata Cass. 26084/2019, la Su-prema Corte, ancora con ordinanza (sintomatica di una conferma de plano di un consolidato orientamento) – sul presupposto della «pacifica natura eterogenea dell’assegno di contributo al mantenimento riconosciuto in sede di se-parazione personale tra coniugi… rispetto a quello divorzile»; e della «diversità dei correlati presupposti» – ha formulato il seguente principio di diritto: «la determinazione dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge in misura superio-re a quella prevista in sede di separazione personale, in assenza di un mutamento nelle condizioni patrimoniali delle parti, non è conforme alla natura giuridica dell’obbligo, presupponendo, l’assegno di separazione la permanenza del vincolo coniugale, e, conseguentemente, la correlazione dell’adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio; al contrario tale parametro non rileva in sede di fissazione dell’assegno divorzile, che deve invece essere quantifi-cato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati all’art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, essendo volto non alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge beneficiario alla formazione del pa-trimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi» [Cass. ord. 28 feb-braio 2020 n. 5605].
I due tipi di assegno conservano dunque una differente funzione, onde la natura eminentemente assistenziale (specifica e correlata al tenore di vi-ta matrimoniale) dell’assegno di mantenimento per il coniuge economica-mente più debole, nel senso che, in linea di continuità rispetto alla vita ma-trimoniale, costituisce – secondo autorevole dottrina – una sorta di proiezio-ne, nella fase patologica del rapporto, dei doveri nascenti dal matrimonio, in parti-colare del dovere di contribuzione. Poiché infatti la separazione non estingue il vincolo coniugale e non sospende né estingue i diritti di contenuto economico ad esso attinenti, il coniuge separato conserva il diritto all’assistenza materiale che, con il venir meno della convivenza, si tramuta nel diritto al mantenimento.
Si parla al riguardo di solidarietà coniugale affievolita, per cui l’obbliga-zione di mantenimento in sede di separazione ha sostanzialmente la stessa natura di quella sancita dall’art 143 c.c., quale proiezione degli obblighi di mantenimento reciproci derivanti dal matrimonio, nonché estrinsecazione del generale dovere di assistenza materiale, che permane anche dopo la cessazione della convivenza, sempre che sussistano i presupposti di cui all’art. 156 c.c.. In costanza di matrimonio, il mantenimento costituisce uno dei momenti che sostanziano il rapporto di collaborazione economica dei coniugi. Nella separazione, si trasforma nel dovere di non far venir meno, per il coniuge economicamente più debole, l’apporto economico ed il con-seguente tenore di vita che il rapporto matrimoniale assicurava, parametro dell’inadeguatezza dei redditi. S’intende che l’obiettivo di garantire al co-niuge economicamente più debole il pregresso tenore di vita è solo ten-denziale, dovendosi tener conto dell’impoverimento complessivo che la separazione determina di solito nella coppia coniugale, per la perdita delle economie di scala.
Dunque, una volta accertato lo squilibrio tra le posizioni reddituali e pa-trimoniali tra le parti, è conforme ai principi che regolano il regime di se-parazione coniugale la previsione di un contributo di mantenimento a ca-rico del coniuge più facoltoso, in funzione del ridimensionamento dei con-traccolpi negativi che la separazione ha avuto sul ménage del coniuge me-no abbiente.
9 ~ I dati relativi al patrimonio e all’attività d’impresa di Tizio – una volta chiarita la fictio della cessione delle quote al vecchio padre senza corrispet-tivo – non sono stati contestati dall’appellante, così come non è contestato il calcolo induttivo dei redditi ricavati dai cespiti turistici gestiti da Tizio tramite lo schermo societario al netto di quelli (Ristobottega e Villa Prima) non operanti per factum principis (ordinanza comunale). Del resto, in man-canza di una contabilità ufficiale, l’appellante avrebbe potuto agevolmente dimostrare i minori ricavi esibendo la contabilità ufficiosa, i registri di pre-senza della clientela nelle strutture ricettive, i brogliacci e quant’altro indi-spensabile anche a chi voglia occultare i ricavi. La Guardia di finanza, re-catasi in loco, ha riscontrato strutture funzionanti e non affatto dismesse, né abbandonate, né carenti di manutenzione. A tacere del fatto che un im-prenditore di minima accortezza, di fronte all’inoperatività delle proprie strutture in rinomatissima e frequentatissima località di villeggiatura, cer-ca quanto meno di fittarle a terzi più capaci e più produttivi. Ma di tutto questo l’appello non dice una parola. Si dedica invece ad evocare (senza provare) consistenze economiche e redditi da lavoro in capo ad Anna Caia, al contrario priva di occupazione. L’appellante insiste poi sulla in-commerciabilità dei suoi immobili, mentre il suo cospicuo reddito deriva dal loro sfruttamento turistico onde la vendita a terzi dei suddetti cespiti non risulta rispondere ai programmi e alla convenienza imprenditoriale di Tizio.
La consistenza del patrimonio e dell’attività di impresa di Tizio, il pre-gresso tenore di vita che se ne può desumere, il notevole squilibrio rispetto alla posizione economico patrimoniale di Anna Caia giustificano (quarto e quinto motivo di appello) la misura dell’assegno in favore della moglie e della figlia avuto anche riguardo all’età della minore e alle pressoché inesi-stenti spese per mantenimento diretto.
10 ~ Il sesto motivo di appello si limita a richiamare principi generali sul ritenuto presupposto che basti la propria sanità di mente (assenza di psico-patologie, come certificato il 18.12.2018 dall’ASL Salerno, e di disturbo bipo-lare) ad escludere ogni possibilità di deroga alla regola dell’affidamento condiviso.
Per consolidata giurisprudenza, l’affidamento condiviso dei figli minori – comportante l’esercizio della responsabilità genitoriale da parte di en-trambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole – costituisce la regola, cui il giudice di merito può derogare, con provvedimento motivato, disponendo in via di eccezione l’affidamen-to esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l’i-doneità del genitore affidatario (nel nostro caso fuori discussione), ed in negativo l’inidoneità dell’altro, vale a dire la manifesta carenza o inidonei-tà educativa del medesimo, o comunque la presenza di una sua condizio-ne tale da rendere l’affido condiviso in concreto pregiudizievole per il mi-nore [cfr Cass. 6 marzo 2019 n. 6535; Cass. ord. 2 dicembre 2010 n. 24526; Cass. 17 dicembre 2009 n. 26587].
L’appellante deduce al riguardo (pag. 11, ultimo capoverso) che «la solu-zione dell’affidamento condiviso, anche in caso di accentuata conflittualità, è ido-nea a suddividere in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tute-lando, quindi, la relazione genitoriale con i figli, perseguendo l’obiettivo di assicu-rare al minore un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori». Ma, al di fuori di tali asserzioni astratte, l’appellante non dedica neppure una parola per tentare di confutare l’articolata motivazione del Tribunale basata sulle valutazioni del CTU e sul monitoraggio degli incontri tra pa-dre e figlia, là dove si evidenzia che il fallimento di tali incontri e il pro-gressivo peggioramento della relazione genitoriale è interamente ascrivibi-le ad atteggiamenti inadeguati di Tizio. Atteggiamenti che hanno pregiu-dicato la serenità e la fiducia e le affettuose aspettative della minore e, di conseguenza, la possibilità, allo stato, di un rapporto continuativo con il padre. E tale situazione, unita alla forte conflittualità tra i genitori, ricono-sciuta anche dall’appellante, renderebbe problematico il regime dell’affi-damento condiviso.
Sotto altro profilo, l’affidamento esclusivo non preclude affatto la fre-quentazione tra padre e figlia e l’interesse di entrambi (affidato soprattutto alla cura del padre) al miglioramento del rapporto.
11 ~ La sentenza impugnata va perciò confermata. Spese del grado se-condo soccombenza, in favore dell’Erario.
Sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di Tizio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte, definitivamente decidendo sull’appello proposto da Tizio nei confronti di Anna Caia avverso la sentenza del Tribunale di Nola 18.10.2019 n. 2149, su conforme parere del Procuratore Generale, così provvede:
a) rigetta l’appello;
b) condanna Tizio al pagamento delle spese del grado in favore dell’Era-rio, liquidate in € 3.000,00 per compensi ed € 450,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15% oltre IVA e CPA
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 qua-ter, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di Tizio, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Napoli, 16 settembre 2020
Il presidente est.
(dr. Massimo Sensale)

La cessazione dell’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non autosufficiente deve riferirsi alla complessiva condotta personale tenuta dal figlio stesso

Cass. civ., sez, VI, ord. 9 ottobre 2020, n. 21752

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5391-2019 proposto da:
V.W. elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MARIORANA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
S.A.M.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7796/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 07/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALA.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. V.W. ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati da memoria, avverso la sentenza n. 7796/2018 con cui la corte di appello di Roma aveva rigettato l’impugnazione dal primo proposta avverso la sentenza del tribunale di Roma che, dichiarata la separazione personale tra i coniugi ed assegnata la ex casa coniugale alla moglie, S.A.M., aveva posto a carico del padre, per quanto in questa sede ancora rileva, un contributo al mantenimento dei figli A., minore, ed E., maggiorenne e non autosufficiente, di Euro 250,00 mensili.
2. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione degli artt. 143, 147, 148, 315-bis e 337 ter c.c., per avere la corte di merito fissato un contributo al mantenimento dei figli non strettamente necessario a realizzare il principio di proporzionalità di cui all’art. 337 ter c.c., comma 4, e tanto, senza valutare economicamente: la disponibilità della quota della casa coniugale attribuita alla moglie; gli effettivi bisogni dei figli; la predominanza del reddito del genitore collocatario; la condizione di disabilità ed incapacità lavorativa del genitore obbligato.
3. Il motivo è inammissibile perchè sotto la dedotta violazione di legge esso è volto ad una non consentita, in sede di legittimità, diretta rivisitazione del merito della vicenda in esame (in termini: Cass. SU 27/12/2019 n. 34476) già apprezzato dalla corte di appello con riferimento ai dati fattuali integrati dai redditi e le disponibilità immobiliari dei coniugi, le esigenze dei tigli ed i tempi di loro permanenza presso il padre nonchè la valenza dei compiti domestici e di cura incombenti esclusi vamente sulla madre, evidenze diversamente dedotte in ricorso con conseguente scivolamento nel merito.
Resta ferma, nel resto, nella decisione impugnata la corretta applicazione del principio secondo il quale “A seguito della separazione personale dei coniugi, nel quantificare l’ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del filo minore deve osservarsi il principio secondo il quale ciascuno dei coniugi ha l’obbligo di provvedere al mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito egli elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, sono il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonchè i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.”.
4. Con il secondo motivo si fa valere la violazione degli artt. 315 bis e 337 ter c.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’omessa valutazione dell’integrazione del reddito familiare della resistente derivante dagli introiti percepiti dal figlio L., l’altro maggiorenne, pari ad Euro 900 mensili.
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, mancando in ricorso l’indicazione circa la tempestiva allegazione nel giudizio di merito della circostanza di cui si lamenta l’omesso esame.
Nella premessa che l’eventuale vizio del ricorso per cassazione non può essere sanato da integrazioni, aggiunte o chiarimenti contenuti nella memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 2, la cui funzione – al pari della memoria prevista dall’art. 378 c.p.c., sussistendo identità di “ratio” – è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrarli (Cass. n. 30760 del 28/11/2018) e che quindi non rilevi a tal fine la memoria in atti, e generico il motivo con cui si denunci l’omessa pronuncia senza poi individuarsi, con puntualità, i contenuti dell’atto difensivo, nella specie l’appello, che sarebbero mancati nella valutazione dcl giudice del merito (Cass. n. 6014 del 13/03/2018).
5. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 147, 148, 315-bis e 337 ter c.c.. La corte di merito non aveva accolto la domanda di accertamento della insussistenza del diritto del figlio maggiorenne E., di anni 27, a percepire l’assegno di mantenimento che avrebbe dovuto valutarsi con rigore crescente in rapporto all’età del benefici trio ed in ragione della compatibilità del perseguimento del progetto educativo e di formazione sotteso all’accertato obbligo, alle condizioni economiche dei genitori e tanto in violazione, anche, del principio di solidarietà nelle formazioni sociali.
Il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e tanto in applicazione del principio per il quale, “l’obbligo del genitori di concorrere al mantenimento dei figli, secondo le regole degli artt. 147 e 148 c.c., non cessa. “Ipso facto”, con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, immutato, finche” il genitore interessato alla declaratoria della cessazione dell’obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un’attività economica dipende da un atteggiamento di inerzia ovvero di rifiuto ingiustificato dello stesso.” (Cass. n. 19589 del 96/09/2011. Si tratta di principio pienamente osservato nella sentenza impugnata che ha rilevato la mancata prova da parte del genitore della colpevole inerzia del figlio maggiorenne, nell’ulteriore rilievo che “la cessazione dell’obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all’età, all’effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all’impegno rivolto verso la ricerca di un’occupazione lavorativa nonche, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta dal raggiungimento della maggiore età da parte dell’avente diritto” (Cass. n. 5088 del 05/03/2018 n. 12952 del 22/06/2016), evidenze in siffatti termini non dedotte.
6. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione della controparte.
Contributo esente (D.P.R. n. 115 del 2002, art. 10, comma 2).
Si dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2020

L’adulterio non è considerabile come una mera infatuazione della moglie con un altro uomo

Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 settembre 2020, n. 19324
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 29179/2018 proposto da:
T.M. e G.V., nella qualità di eredi di T.M., domiciliati in Roma, Piazza Cavour, presso la
Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Gargano Simone e
Giulio Attilio, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procura Generale presso la Corte d’Appello di Milano, S.T.D. e T.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1161/2018 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 5/3/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1/7/2020 dal cons. PAZZI
ALBERTO.
Svolgimento del processo
1. Il Tribunale di Como, con sentenza n. 633/2015, dichiarava inammissibile la domanda presentata
da T.M. e G.V. volta al disconoscimento di paternità del minore T.M., nato a (OMISSIS), dal
matrimonio del figlio premorto T.M. con S.T.D..
2. La Corte d’appello di Milano, a seguito dell’impugnazione presentata dagli attori, rilevava che gli
artt. 54 e 55 Codul Familie rumeno, da applicare alla fattispecie in esame ai sensi della L. n. 281 del
1995, art. 33, comma 3, e nel testo vigente al momento della nascita del bambino, prevedeva che
l’azione di disconoscimento di paternità potesse essere avviata soltanto dal presunto padre ed
eventualmente continuata dagli eredi, di modo che doveva essere esclusa la legittimazione ad agire
degli appellanti.
In ogni caso, anche a voler fare applicazione della legge sostanziale italiana, a parere dei giudici
distrettuali non era stata raggiunta la prova della conoscenza dell’adulterio asseritamente consumato
dalla convenuta soltanto nel mese di maggio del 2011, nel senso già rilevato dal primo giudice,
rimanendo così indimostrata la tempestività dell’iniziativa processuale assunta dagli eredi del
presunto padre.
3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 5 marzo 2018, hanno
proposto ricorso, illustrato da memoria, T.M. e G.V. prospettando tre motivi di doglianza.
Gli intimati S.T.D., Avv. Denise Canu, in qualità di curatore speciale del minore T.M., e il
Procuratore generale presso la Corte d’appello di Milano non hanno svolto difese.
Motivi della decisione
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/ falsa
applicazione della L. n. 218 del 1995, artt. 16 e 33 con riferimento all’avvenuta applicazione degli
artt. 54 e 55 Codul Familie rumeno nel testo vigente ratione temporis anziché dell’art. 246 c.c., in
quanto la disciplina nazionale regolante la fattispecie, prevedendo l’impossibilità per gli eredi del
defunto di agire direttamente in giudizio in mancanza di una precedente iniziativa del de cuius,
contrasterebbe con l’ordine pubblico interno e il diritto comunitario e doveva quindi essere
disapplicata, con conseguente ricorso alla normativa italiana.
4.2 Il secondo mezzo, sotto la rubrica “vizio di omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 con
riferimento alla raggiunta prova della consapevolezza di T.M. dell’adulterio della moglie S.D. e
conseguente non paternità del figlio minore T.M. solo il 29.5.2011”, assume che tanto il Tribunale
quanto la Corte d’appello siano incorsi in un grave errore di valutazione dei fatti di causa e,
soprattutto, delle prove testimoniali assunte: la motivazione della decisione impugnata, richiamando
per relationem quella del Tribunale, sarebbe contraddittoria e incomprensibile laddove non tiene
conto delle prove offerte dagli attori e dell’assenza di prove contrarie ad opera della convenuta e
arriverebbe a risultati illogici e incompatibili rispetto al materiale probatorio in atti.
In particolare, a dire dei ricorrenti, risulterebbe provato per testi e documentalmente (dalla sentenza
di separazione resa fra le parti in Romania, al cui interno non era stato fatto alcun cenno alla
questione) che il T. avesse saputo con certezza dell’adulterio della moglie solo il 29 maggio 2011
(quando la donna nel corso di una telefonata aveva rivelato al coniuge di aver concepito il figlio con
un altro uomo), mentre l’eventuale precedente conoscenza di frequentazioni con altri uomini
avrebbe al più ingenerato dei dubbi nel presunto padre e sarebbe risultata quindi irrilevante al fine
di far decorrere il termine di decadenza di cui all’art. 244 c.c.
5. Le doglianze, da esaminare congiuntamente perchè tese a minare le due autonome rationes
decidendi poste dalla Corte di merito a fondamento della decisione assunta, risultano ambedue
fondate.
5.1 La Corte d’appello, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art. 33, comma 3 ha applicato al minore,
figlio di cittadini rumeni, la legge nazionale in vigore al momento della sua nascita, costituita dagli
artt. 54 e 55 Codul Familiae previgente alla riforma introdotta dalla legge rumena 71/2011, secondo
cui l’azione per il disconoscimento della paternità poteva essere avviata soltanto dal marito,
presunto padre del bambino, mentre ai suoi eredi era data unicamente la possibilità di proseguire
l’azione da questi iniziata.
Il giudice nazionale, prima di procedere all’applicazione della disciplina straniera regolante la
fattispecie, deve però verificare se la stessa risulti contraria all’ordine pubblico internazionale, da
intendersi come complesso dei principi fondamentali caratterizzanti l’ordinamento interno in un
determinato periodo storico o fondati su esigenze di garanzia, comuni ai diversi ordinamenti, di
tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (Cass. 19405/2013).
L’applicazione della legge straniera, al di là della sua conformità o difformità alla normativa interna,
presuppone perciò l’accertamento della coerenza di tale disciplina con le esigenze di tutela dei diritti
fondamentali dell’uomo desumibili dalla Costituzione, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei Diritti
fondamentali dell’Unione Europea nonchè dalla Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (Cass.
19599/2016) e deve tener conto anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella
disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza
costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente,
dal quale non si può prescindere nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme
dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico (Cass., Sez. U.,
12193/2019).
La norma di cui la Corte di merito ha fatto applicazione nel caso di specie contempla una
limitazione del diritto di accesso alla giustizia per gli eredi del presunto padre titolare dell’azione di
disconoscimento e non consente la proposizione dell’azione in caso di decesso dell’avente diritto
ove quest’ultimo non abbia agito in giudizio prima della sua morte, restringendo il diritto di
iniziativa processuale degli aventi causa alla sola prosecuzione del giudizio già instaurato.
Una simile limitazione contrasta non solo con il diritto di iniziativa processuale riconosciuto
dall’art. 24 Cost., art. 6 CEDU e art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea,
che non tollera limiti ingiustificati, ma introduce anche, in violazione dell’art. 3 Cost., una
irragionevole disparità di trattamento fra eredi dell’originario titolare dell’azione a seconda del
comportamento processuale assunto da quest’ultimo in vita, giacchè il favor veritatis che ispira la
generale normativa sulla filiazione (in uno con i valori di certezza e stabilità degli status e dei
rapporti familiari) impone di ritenere che il presunto padre non possa considerarsi l’unico arbitro
dell’iniziativa volta al disconoscimento.
La norma straniera che risulterebbe applicabile in base alla L. n. 218 del 1995, art. 33 deve perciò
essere trascurata, stante il suo contrasto con l’ordine pubblico internazionale, con ricorso, in
mancanza di altri criteri di collegamento, alla legge italiana, ai sensi della L. n. 218 del 1995, art.
16, comma 2.
5.2 La Corte di merito ha inteso condividere, richiamandoli espressamente e facendoli propri, gli
argomenti già offerti dal Tribunale, secondo cui la congerie istruttoria disponibile, nella sua
complessità, offriva un “contraddittorio contesto” in merito al momento di scoperta dell’adulterio
(intesa come acquisizione della certa conoscenza di un fatto rilevante a tal fine).
Simili considerazioni prestano tuttavia il fianco alle contestazioni del ricorrente – da ricondursi
all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in tema di errata applicazione della disciplina che, a mente dell’art.
244 c.c. regola la dimostrazione della tempestività dell’azione di disconoscimento della paternità.
La fattispecie in esame riguarda il caso di un minore nato (il 29 maggio 2007) a distanza di poco più
di due mesi dalla celebrazione del matrimonio (risalente all’8 marzo 2007) e quindi concepito in un
periodo in cui la madre non era tenuta al rispetto dei doveri coniugali previsti dall’art. 143 c.c.
Circostanza, questa, che non influisce sull’onere di dimostrare la tempestività dell’azione di
disconoscimento della paternità gravante sull’attore (Cass. 13436/2016), dato che tale onere non
assume una consistenza diversa per il figlio soltanto nato ma non concepito durante il matrimonio
(“reputato legittimo” secondo la terminologia utilizzata dall’abrogato art. 233 c.c.).
Anche in questo caso infatti la scoperta del concepimento ad opera di un soggetto diverso da chi poi
ha contratto matrimonio con la donna che già si trovava in stato di gravidanza – alla quale si collega
il decorso del termine annuale di decadenza fissato dall’art. 244 c.c. – va intesa come acquisizione
certa della conoscenza (e non come mero sospetto) di un fatto – non riducibile, perciò, a mera
infatuazione, o a mera relazione sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro
uomo – rappresentato o da una vera e propria relazione, o da un incontro, comunque sessuale,
idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere (si vedano in questo
senso Cass. 3263/2018, Cass. 14556/2014, Cass. 6477/2003).
Il legislatore delegato, con l’introduzione del nuovo testo dell’art. 244 c.c. ad opera del D.Lgs. n.
154 del 2013, art. 18 ha conservato l’indicazione della scoperta dell’adulterio (o del concepimento
ad opera di altri nel caso di figlio nato ma non concepito durante il matrimonio) come dies a quo per
la decorrenza del termine di esperibilità dell’azione, con una scelta che si riverbera sulla disciplina
della prova, nel senso che l’attore deve assolvere l’onere a cui è tenuto fornendo la dimostrazione del
momento in cui ha conosciuto, in termini di certezza, l’esistenza di una condotta della moglie idonea
al concepimento per opera di altri.
In questa materia il profilo della tempestività dell’azione rimane dunque regolato dal principio
secondo cui la scoperta dell’adulterio deve essere intesa come acquisizione certa della conoscenza di
un fatto idoneo a determinare il concepimento del figlio che si vuole disconoscere, mentre non
assumono rilievo nè il sospetto dell’esistenza di una vera e propria relazione, nè la dimostrazione di
una condotta che tale capacità non abbia.
Un simile principio assume portata generale, di modo che ad esso devono ispirarsi sia l’attore,
nell’assolvere l’onere che su di lui grava di comprovare la tempestività dell’iniziativa processuale
assunta, sia le altre parti processuali, nel caso in cui intendano effettuare allegazioni difformi dagli
assunti avversari al fine di retrodatare l’epoca indicata dall’attore, sia, di conseguenza, il giudicante
nel vagliare i risultati dell’istruttoria espletata.
Più precisamente il convenuto, nel caso in cui abbia intenzione di confutare la concludenza delle
circostanze addotte e dimostrate dall’attore adducendo una pregressa conoscenza di un fatto
rilevante, dovrà provare che la consapevolezza della condotta idonea a determinare il concepimento,
in termini altrettanto certi, risaliva ad epoca precedente.
In altri termini il convenuto, qualora si proponga non di criticare la pregnanza della prova offerta
dall’attore, ma di addurre l’anteriorità della condizione di consapevolezza, deve contrapporre
all’attestazione di una condizione di certezza la dimostrazione di una identica situazione di certezza
in epoca anteriore e non può limitarsi a prospettare il mero sospetto di una precedente conoscenza di
una relazione idonea a determinare il concepimento o a dimostrare una mera frequentazione che non
abbia una simile idoneità.
Allo stesso modo, a fronte di contrastanti allegazioni delle parti in merito al momento a cui debba
essere fatta risalire la scoperta certa dell’adulterio, il giudice dovrà in primo luogo valutare se
l’attore abbia adeguatamente assolto l’onere a cui era tenuto secondo il canone di certezza sopra
richiamato.
Se poi taluna delle altre parti coinvolte nel processo abbia allegato e inteso provare che tale
frangente debba essere retrodatato in ragione della conoscenza avuta dal presunto padre in epoca
anteriore, il giudicante, nel vagliare la congerie istruttoria, dovrà acclarare la fondatezza di simili
assunti in coerenza con il medesimo parametro, astenendosi da ogni valutazione che comporti la
prevalenza del sospetto sulla certezza o valorizzi frequentazioni prive dell’idoneità a determinare il
concepimento.
Risulta quindi erroneo il governo della congerie istruttoria compiuto dalla Corte di merito, la quale,
piuttosto che compiere (a pag. 6) un esame promiscuo delle complessive allegazioni ed al fine di
non far prevalere il sospetto sulla certezza, doveva individuare quali risultati in termini di
acquisizione certa della conoscenza di una relazione idonea al concepimento potevano considerarsi
raggiunti rispetto alle differenti allegazioni in fatto delle parti, stabilendo, innanzitutto, se l’onere
della prova della tempestività dell’azione fosse stato assolto congruamente da parte attrice e se una
simile dimostrazione, ove offerta, rimanesse poi minata dalla prova, in termini altrettanto certi, del
raggiungimento della condizione in discorso in epoca antecedente.
Allo stesso modo contrasta con i principi sopra illustrati la valorizzazione (a pag. 7) di
“frequentazioni della futura moglie con altri uomini”, poichè – come detto più sopra – il giudicante,
ai fini dell’individuazione del momento di scoperta dell’adulterio, può apprezzare la conoscenza
certa di relazioni idonee a determinare un concepimento ma non di frequentazioni che non abbiano
simili caratteristiche.
Pertanto la datazione della scoperta dell’adulterio, il cui onere probatorio grava su chi abbia
introdotto l’azione di disconoscimento della paternità, e la retrodatazione di tale data eventualmente
allegata dai convenuti soggiacciono, entrambe, alla regola secondo cui vale a tal fine l’acquisizione
certa della conoscenza (e non del mero sospetto) di un fatto rappresentato o da una vera e propria
relazione, o da un incontro, comunque sessuale, idoneo a determinare il concepimento del figlio che
si vuole disconoscere – fatto non riducibile, perciò, a mera infatuazione, o a mera relazione
sentimentale, o a mera frequentazione della moglie con un altro uomo -.
Ne discende che il sospetto inidoneo a fondare la retrodatazione allegata dai convenuti non può
inficiare la prova certa della datazione offerta dall’attore.
6. Rimane assorbito il terzo motivo (con cui il ricorrente, sotto la rubrica “vizio di omessa
motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 con riferimento alla mancata sanzione processuale
dell’immotivato rifiuto della convenuta S.D. di sottoporre il figlio T.M. al test del D.N.A. sia prima
sia durante il giudizio”, lamenta che la Corte distrettuale non abbia dato corso alla C.T.U. nè abbia
tratto argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. ed al fine di accogliere la domanda attorea, dal
rifiuto sistematico e ingiustificato della convenuta di sottoporre il figlio al test del D.N.A.), giacchè
la prova della non paternità, seppur evincibile ex art. 116 c.p.c., comma 2, dal rifiuto di sottoporsi
ad indagini ematologiche (Cass. 6025/2015), viene in rilievo, sotto un profilo logico-giuridico, solo
allorquando l’attore abbia dato compiuta dimostrazione della tempestività della sua iniziativa
processuale ed al fine di accertare la fondatezza nel merito della stessa.
7. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la
quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di
provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo, cassa la
sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte di appello di Milano in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 17 settembre 2020

Il sequestro ex art. 156 VI co. cc è provvedimento cautelare atipico

Tribunale di Taranto, 25 marzo 2019
Tribunale di Taranto
I Sezione Civile
procedimento n.177/2019 V.G.
Il Tribunale di Taranto riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Annagrazia Lenti Giudice rel.
Dott.ssa Lucia Santoro Giudice onor.
nel procedimento indicato in epigrafe, avente ad oggetto “ sequestro beni coniuge separato ex
art.156 comma 6° c.c.”, promosso da ****** nei confronti di ********;
osserva
La ricorrente, premettendo che il Tribunale di Taranto, con decreto del 16 aprile 2018, ha omologato
la separazione consensuale tra i coniugi, i cui accordi hanno previsto, tra l’altro, l’assegnazione
della casa coniugale alla deducente-genitore collocatario, l’affido condiviso della figlia minore
******* (nata il 21.2.2009), l’obbligo del ****** di contribuire al mantenimento della minore con
l’assegno mensile di € 250,00, oltre rivalutazione annuale, da aumentare ad € 400,00 mensili dopo
l’estinzione del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale, ha dedotto che il ********:
-è stato inadempiente dall’agosto 2018, tanto da determinare la necessità di precetto di pagamento
per l’importo di € 1.250,00, sino al dicembre 2018;
-risulta in mora per gli obblighi di pagamento delle rate di mutuo;
-come ex dipendente ******, ha accettato gli incentivi economici per la cessazione dell’attività
lavorativa e dovrebbe ricevere l’importo di € 100.000,00 oltre TFR.
Ha aggiunto che la condotta inadempiente e gli obblighi di mantenimento verso la minore, di anni
10, unitamente al pericolo di ulteriori inadempimenti, consentono la tutela prevista dal comma 6°
dell’art.156 c.c. in termini di sequestro di beni e crediti del ****** sino all’importo di € 42.749,29,
considerando che € 36.000,00 dovrebbero garantire il credito del mantenimento della minore per
dieci anni, con l’importo medio di € 300,00 mensili e che il residuo corrisponde alle rate del mutuo
non versate.
Il resistente ha contestato la fondatezza della domanda ed ha esposto che:
-in materia di obbligazioni alimentari, opera il principio di tolleranza per i ritardi nell’adempimento;
-il ritardo nel versamento dell’assegno mensile di € 250,00 stabilito per la figlia minore è stato
determinato, nel periodo giugno-ottobre 2018, dalla Cassa Integrazione Straordinaria;
-il precetto è stato notificato nel dicembre 2018, quando si era già provveduto al pagamento delle
mensilità di novembre e dicembre;
-per le mensilità precedenti, è stato concordato un piano di rientro con versamento dell’importo
mensile di € 500,00;
-si è trattato di un semplice ritardo nell’adempimento, dovuto alla precaria situazione economica;
-sul piano lavorativo, è stato formalizzato il licenziamento collettivo;
-la decisione di non impugnazione del licenziamento gli consentirà di fruire del beneficio
economico di € 100.000,00, fermo il diritto alla NASPI per 683 giorni, con l’indennità di €
1.100,00, che regolarmente percepisce;
-la situazione economica ha causato anche le difficoltà per il pagamento delle rate di mutuo;
-per la garanzia di tale adempimento, la ******** non ha legittimazione;
-il quantum del credito per cui vi è istanza di tutela non può riguardare le rate di mutuo non versate
e non può riguardare le somme per il mantenimento futuro;
-l’unico importo ancora dovuto è quello residuo del piano di rientro, pari ad € 922,55.
*** ** ***
L’art.156 sesto comma c.c. attribuisce al Giudice, in caso d’inadempimento dell’obbligo di
corrispondere l’assegno di mantenimento, il potere di disporre il sequestro di parte dei beni del
coniuge obbligato o di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di
denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto ed
esprime una valutazione di opportunità basata sull’apprezzamento delle conseguenze del
comportamento dell’obbligato che induca a dubitare dell’esattezza e regolarità del futuro
adempimento, “e quindi a frustrare le finalità proprie del contributo di mantenimento” (cfr. Cass.,
sez.I, 19.5.2011 n.11062).
Il sequestro indicato dalla norma è un provvedimento atipico perché il fumus boni iuris è dato dal
titolo esecutivo già esistente ed il periculum in mora si identifica con l’inadempimento della parte
obbligata.
In giurisprudenza, si è affermato che, per l’ordine di pagamento, non è necessario dimostrare un
inadempimento rilevante, essendo sufficiente anche una modesta serie di ritardi o una certa
irregolarità nei pagamenti (in tal senso, Cass.civ., sez.I, 6 novembre 2006 n.23668 ed altre
conformi).
Nella fattispecie, il ******** nella posizione di obbligato al pagamento del contributo di
mantenimento per la figlia minore, sulla scorta degli accordi coniugali della fase di separazione
personale, in attuazione del disposto normativo inderogabile dell’art.337- ter c.c.:
1) non ha contestato la condotta inadempiente ed anzi l’ha ammessa;
2) ha confermato i dati circostanziali indicati dalla ricorrente in punto di cessazione del
rapporto di lavoro dipendente (prima costituito con *****) e di titolarità del credito di €
100.000,00 come beneficio economico, conseguente alla acquiescenza al licenziamento;
3) ha dichiarato di aver diritto all’indennità disoccupazione INPS per 683 giorni, percependo
l’importo mensile di € 1.100,00 (testualmente, si legge in memoria difensiva “che
regolarmente percepisce”);
4) ha esposto che, per le mensilità non versate, ha formalizzato piano di rientro, da definire
entro giugno 2019.
La linea difensiva del resistente supporta, invero, le deduzioni della ricorrente giacchè non
appare tollerabile né giustificabile l’omesso versamento dell’assegno mensile di mantenimento
di € 250,00 stabilito in favore della figlia minore, considerando la finalità del contributo, la
disponibilità economica del genitore obbligato (ancorchè esigua), il fatto che per il tipo di
prestazione pecuniaria, da destinare ai bisogni primari, anche un modesto ritardo reiterato nel
tempo finisce per creare vulnus all’avente diritto.
Allo stato, assumendo rilevanza la cessazione dell’attività lavorativa e l’obbligo genitoriale per
€ 250,00 mensili, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per la misura richiesta sino alla
concorrenza di € 36.000,00.
La somma dovuta dal ***** all’istituto di credito mutuante, per rate non versate, non può
rientrare nella sfera di tutela richiesta dalla ricorrente; è certamente ravvisabile un interesse di
fatto al regolare pagamento dei ratei del mutuo acceso per l’acquisto dell’unità immobiliare
destinata a casa familiare, assegnata alla ******* in quanto collocataria della figlia minore, ma
non si può estendere il paradigma di protezione del 156 c.c. oltre l’ambito dei crediti di
mantenimento.
La garanzia deve essere accordata per il mantenimento della minore e l’importo indicato, come
credito futuro, appare congruo in considerazione dell’importo base da rivalutare annualmente,
dell’età della figlia minore (10 anni), dell’obbligo attuale e futuro del ******** di contribuire al
mantenimento della figlia, della plausibile permanenza dell’obbligo contributivo del genitore
oltre la maggiore età della figlia e sino al raggiungimento dell’indipendenza economica,
secondo il disposto dell’art.337-septies c.c., del fatto che la contribuzione opera anche per il
50% delle spese straordinarie occorrenti alla minore (cfr. punto 9) condizioni concordate di
separazione consensuale).
La condanna al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in dispositivo, segue la
soccombenza.
p.t.m.
-in accoglimento del ricorso, nei limiti di fondatezza, dispone il sequestro, sino alla concorrenza
dell’importo di € 36.000,00, di beni e crediti in titolarità di **************** secondo il disposto
del 6° comma dell’art.156 c.c.;
-condanna *********** al pagamento in favore dello Stato, ex art.133 d.P.R.115/2002, delle spese
di giudizio da liquidare in € 500,00 per compenso professionale oltre accessori come per legge, con
riserva di emissione del relativo decreto;
-condanna ********** al pagamento in favore dello Stato delle spese prenotate a debito;
-manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 marzo 2019.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Annagrazia Lenti Dott. Martino Casavola

Il potere del giudice d’appello di procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 2 ottobre 2020, n. 21139
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 858/2016 proposto da:
B.A., elett.te domiciliato presso l’avvocato Magnabosco Gianfranco, dal quale è rappres. e difeso,
con procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
L.C., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, elett.te domic. presso l’avvocato Zaupa Fiorello, dal
quale è rappres. e difesa, con procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2651/2014 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il
24/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/07/2020 dal Cons. Dott.
CAIAZZO ROSARIO.
Svolgimento del processo
che:
Con sentenza del 22.11.12 il Tribunale di Vicenza pronunciò la separazione personale dei coniugi
B.A. e L.C., rigettando le reciproche istanze di addebito e di assegnazione della casa coniugale,
nonchè l’istanza del B. di contributo di mantenimento a carico della moglie e quella della L. di
risarcimento dei danni, osservando che: il matrimonio da tempo versava in una situazione di crisi
irreversibile dovuta all’abuso di alcool da parte del ricorrente e ad episodi di aggressione e violenza;
entrambi i coniugi godevano di un proprio reddito.
Con sentenza del 24.11.14, la Corte d’appello di Venezia rigettò l’impugnazione del B. –
condannandolo al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio – rilevando che: i coniugi
versavano sostanzialmente nella medesima condizione economica, tenuto conto del reddito
percepito dalla L., della comproprietà della casa coniugale e della proprietà di un’autovettura in
capo all’appellante e dell’abitazione in cui lo stesso appellante aveva dichiarato di vivere con la
figlia; di conseguenza, non sussisteva la variazione del tenore di vita di cui i coniugi in convivenza
godevano.
B.A. ricorre in cassazione con tre motivi.
Resiste L. con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
che:
Con il primo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la
Corte d’appello ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali anche del primo
grado, a differenza del Tribunale che le aveva compensate, pur in mancanza del ricorso incidentale
della controparte la quale aveva richiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado.
Pertanto, il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia pronunciato ultra petita sulla questione
della liquidazione delle spese.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 115 e 116 c.p.c.,
avendo la Corte d’appello condannato il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, lamentando
che: la sentenza era stata emessa anche sulla base della documentazione prodotta nel grado
d’appello dalla controparte, senza che fosse stato richiesto alla convenuta l’esibizione delle ultime
dichiarazioni dei redditi degli anni 2012 e 2013 – oggetto peraltro di istanza ex art. 210 c.p.c.; di non
aver potuto difendersi in seguito alla costituzione della convenuta in vista dell’udienza dell’1.10.14,
non avendo potuto prendere visione della documentazione prodotta il 19.9.14; la decisione era
basata su dati reddituali non aggiornati, non rappresentativi della situazione economica attuale dei
coniugi.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 13 c.p.c. comma 4, n. 1,
D.M. 10 marzo 2014, n. 55, in quanto il giudice di secondo grado ha liquidato le spese del grado
d’appello in violazione dei criteri stabiliti dal suddetto art. 13 circa il valore della causa relativa alle
prestazioni alimentari, criteri da ritenere applicabili per analogia anche ai giudizi relativi al
mantenimento dei coniugi, come nella fattispecie. Al riguardo, la Corte di merito ha liquidato per
spese la somma di Euro 9515,00, somma superiore anche al massimo liquidabile in applicazione dei
criteri dettati dal predetto art. 4 del D.M., pur non presentando la causa un grado di complessità tale
da giustificare un aumento dei compensi medi.
Il primo motivo è fondato. Inverto, secondo il consolidato principio affermato da questa Corte – cui
il collegio intende dare continuità – in tema di impugnazioni, il potere del giudice d’appello di
procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della
pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata,
in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all’esito complessivo della
lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata, la decisione sulle spese può essere dal
giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto
di specifico motivo d’impugnazione (Cass., n. 27606/19; n. 58/04).
Nel caso concreto, il giudice d’appello, rigettando l’appello del B., lo ha condannato alla refusione
delle spese di entrambi i gradi, pur in mancanza di un motivo d’impugnazione relativo al capo della
sentenza del tribunale sulla compensazione delle spese, in quanto l’appellata non aveva proposto
ricorso incidentale, chiedendo la mera conferma della sentenza impugnata.
Il secondo motivo è infondato. Il ricorrente, il quale si duole anzitutto della violazione del diritto di
difesa (per non aver potuto replicare ai documenti prodotti dalla convenuta dopo la sua costituzione
in appello), non ha allegato quale sarebbe stata la norma processuale violata e il concreto
pregiudizio subito, atteso che l’udienza in appello risulta svolta nel pieno rispetto del
contraddittorio.
Parimenti infondata è la doglianza riguardo alla asserita violazione delle norme processuali
sull’esame delle prove. Invero, la Corte d’appello ha deciso valutando i documenti prodotti dalle
parti, esaminando, in particolare, le dichiarazioni dei redditi delle parti e le varie proprietà del
ricorrente, il quale invece lamenta genericamente l’omesso deposito delle dichiarazioni dell’exconiuge
degli anni 2012 e 2013, senza dedurre specifiche questioni la cui valutazione sarebbe stata
omessa dalla Corte territoriale.
Il terzo motivo è infondato in quanto la causa di separazione coniugale, caratterizzata da un pluralità
di domande (addebito, mantenimento) risulta di valore indeterminabile, come implicitamente
ritenuto dal giudice d’appello; pertanto, non appare corretto invocare l’art. 13 c.p.c. che riguarda le
prestazioni alimentari (quantunque s’intenda estendere per analogia la norma anche all’assegno di
mantenimento).
Per quanto esposto, accolto il primo motivo, la sentenza impugnata va cassata; la causa può essere
decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2,
con una pronuncia di elisione della condanna al pagamento delle spese del primo grado del giudizio,
contenuta nella sentenza emessa dalla Corte d’appello, confermando la compensazione delle spese
in primo grado.
Ricorrono i presupposti per compensare le spese del grado di legittimità, in considerazione del fatto
che l’accoglimento del ricorso riguarda una parte del capo della sentenza impugnata, limitatamente
alle condanna delle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in parte qua e,
decidendo nel merito, espunge la condanna al pagamento delle spese del secondo grado,
confermando la compensazione delle spese del primo grado di giudizio.
Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Dispone, per l’ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l’omissione delle generalità e degli
altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2020

Il diritto di famiglia conosce rimedi cautelari tipici.

Tribunale di Bologna, 3 luglio 2020
TRIBUNALE di BOLOGNA
sezione prima civile
Nella persona del magistrato dott.ssa Rada V. Scifo, a scioglimento della riserva assunta
all’udienza del 25.6.2020, ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
nelle cause civili di primo grado iscritte ai n. 1334-1/2020 e n. 1334-2/2020 R.G., aventi
ad oggetto “provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. ante causam” promosse
da
YY (c.f. omissis) [ recte : coniuge separato (marito) di XX ; NdRedattore ], rappresentato e difeso dall’
avv.to Francesca Vitulo;
– ricorrente –
contro
XX (c.f. omissis) [ recte : coniuge separato (marito) di XX ; NdRedattore ], rappresentata e difesa
dall’Avv. Irma Paltrinieri;
– resistente –
Con ricorsi depositati rispettivamente il 12.3.2020 ed il 20.5.2020 ex art. 333 c.c. e 700
c.p.c., YY ha chiesto la modifica delle statuizioni di cui alla sentenza di separazione n.
1636/2019, pubblicata il 16.7.2019, allegando accadimenti successivi alla suddetta
sentenza pregiudizievoli per l’interesse dei figli minori J ((omissis).(omissis).2003) e W
((omissis).(omissis).2020).
Si è ritualmente costituita in entrambi i giudizi XX, chiedendo il rigetto delle
domande ex adverso formulate.
All’esito dell’udienza del 25.6.2020, celebrata “da remoto” ai sensi del D.L. 18/2020 e
del Protocollo in vigore presso l’intestato Tribunale, il giudice si è riservato di decidere.
***
Va innanzitutto precisato che, sebbene la Cancelleria abbia aperto due sub procedimenti
nell’ambito del procedimento principale di divorzio, pendente presso l’intestata Autorità
Giudiziaria, i ricorsi sono stati in realtà proposti e depositati dal ricorrente ai sensi
dell’art. 700 c.p.c., dunque quali richieste di provvedimenti d’urgenza ante causam.
Occorre quindi in primo luogo pronunciarsi circa l’ammissibilità dei ricorsi alla luce del
principio di residualità del rito azionato ex art. 700 c.p.c.
Come noto, infatti, il procedimento d’urgenza ha carattere residuale ed atipico e può
essere utilizzato solo quando non sono utilizzabili gli altri mezzi di tutela cautelare,
assumendo massima versatilità nel contenuto.
In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato che il diritto di famiglia prevede rimedi
speciali, tipici e settoriali per porre rimedio a ciascuna delle possibili violazioni che uno
dei partners dovesse porre in essere: garanzie per l’assegno di mantenimento (156 c.c.);
provvedimenti atipici per le condotte aggressive (342-bis c.c.); sanzioni e risarcimento
del danno (709-ter c.p.c.); modifica/revoca dei provvedimenti interinali (709, ult.
comma, c.p.c.); ingiunzioni di pagamento in ragione delle condizioni di separazione o
divorzio, costituenti titolo esecutivo; sequestro dei beni del coniuge allontanatosi (146
c.c.); presentazione della domanda di separazione o divorzio. In particolare, nel caso in
cui uno dei coniugi ponga in essere condotte lesive della persona del congiunto, è dato
ricorso agli ordini giudiziali ex art. 342- bis c.c., 736-bis c.p.c., nella cui sede sono anche
ammesse statuizioni di tipo economico. Ne consegue che, in tutti questi casi, difetta la
residualità richiesta dall’art. 700 c.p.c. per l’ammissibilità dello strumento cautelare (cfr.
Trib. Milano, sez. IX civ., ordinanza 17 aprile 2013).
Nel caso di specie, difetta il requisito della residualità, atteso che, come sopra detto, al
momento del deposito dei ricorsi cautelari fra le parti pendeva già il procedimento per
divorzio: la sede deputata dal diritto di famiglia alla modifica provvisoria delle
condizioni di cui alla separazione è l’udienza presidenziale, fissata nello specifico il
13.10.2020. YY avrebbe pertanto dovuto formulare le richieste di cui ai ricorsi in quella
sede, chiedendo eventualmente l’anticipazione dell’udienza in ragione dell’urgenza.
I ricorsi devono ritenersi inammissibili e il ricorrente va condannato al rimborso delle
spese sostenute da controparte, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
dichiara l’inammissibilità dei ricorsi ex art. 700 c.p.c. depositati da YY in data
12.3.2020 e 20.5.2020;
condanna il ricorrente al rimborso alla resistente delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 per ciascun giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Bologna, 3.7.2020.
Il giudice (Rada V. Scifo)
Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 3 Luglio 2020