Se il matrimonio è di breve durata non viene riconosciuto l’assegno divorzile

Tribunale di Verona, sent. del 15 maggio 2020, est. Dott.ssa Virginia Manfroni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1277 /2017 promossa da:
CORNELIO (C.F. *** ), con il patrocinio dell’avv. C.L , elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. C.L.
RICORRENTE
contro
TULLIA (C.F. ***), con il patrocinio dell’avv. F.Z.G. , elettivamente domiciliato presso il difensore
avv. F.Z.G.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PARTE RICORRENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica in
data 3.12.19.
PARTE RESISTENTE: come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica in
data 5.12.19.
PUBBLICO MINISTERO: nulla.
[
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza parziale n. 939/18 depositata in data 13.4.18 è stato pronunciato lo scioglimento del
matrimonio contratto dalle parti in data 5.4.12.
Dall’unione tra le parti non nascevano figli.
In data 4.11.2015 le parti si separavano consensualmente prevedendo un assegno di mantenimento di
euro 300,00 in favore della sig.ra Tullia (cfr. doc. 2 ricorrente).
Stante l’intervenuta pronuncia sul vincolo, rimane da esaminare solo la richiesta di assegno divorzile da
parte della resistente nella stessa misura di cui all’assegno di mantenimento concordato dalle parti in
sede di separazione.
Con riferimento a tale domanda va considerato da un lato la durata del matrimonio, ovvero 3 anni anche
se preceduto da una convivenza di 5 anni; dall’altro lato le contrapposte condizioni economico
patrimoniali delle parti.
Parte ricorrente ha 55 anni ed è pensionato.
Dalla dichiarazione dei redditi 730/19 emerge un reddito netto annuale di euro 19.110,00 pari a un
reddito mensile netto di euro 1.592,00 (cfr. doc. 18 ricorrente).
Sostiene un costo mensile per finanziamenti vari pari a euro 486,00 (cfr. doc. 4 ricorrente) e ha
depositato in giudizio l’estratto conto con saldo negativo (cfr. doc. 17 ricorrente).
Abita in una casa di proprietà per cui non sostiene costi fissi abitativi (cfr. doc. 19 ricorrente).
Parte resistente è attualmente disoccupata e non documenta la ricerca di un impiego dalla separazione ad
oggi. Prima del matrimonio lavorava come impiegata mettendo a frutto il proprio titolo di ragioniera,
poi in concomitanza del matrimonio l’azienda per cui lavorava ha chiuso e la stessa, d’accordo con il
marito, non ha più reperito altra occupazione.
Documenta problemi di salute con certificato dell’11.12.18 (cfr. doc. 13 resistente) da cui non appare
desumibile alcuna impossibilità a svolgere mansioni lavorative, anche in considerazione della sua
capacità lavorativa specifica come impiegata ragioniera.
Con riferimento quindi alla domanda di assegno divorzile, occorre rilevare come in sede di separazione
consensuale in data 4.11.15 le parti avevano pattuito un contributo al mantenimento per la resistente di
euro 300,00 mensili.
Tale contributo è stato confermato dal Presidente in sede di udienza presidenziale per il divorzio in data
17.5.17.
Tuttavia non è più oggi possibile, anche alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale in materia,
prevedere un assegno divorzile per la resistente e ciò per una serie di ragioni.
In primo luogo la durata del matrimonio per soli 3 anni che impedisce il consolidamento dei doveri di
solidarietà familiare e assistenza tali da sopravvivere alla dissoluzione del vincolo con il divorzio.
Inoltre parte resistente non ha in alcun modo provato, né a monte allegato, di essersi attivata per la
reinserirsi nel mondo lavorativo, pur essendo in possesso di una professionalità specifica come
ragioniera che aveva in passato messo a frutto.
Inoltre anche le condizioni economiche del ricorrente non sono tali da giustificare un sacrificio
permanente delle proprie limitate disponibilità economiche (circa euro 1.100,00 mensili tolto il
finanziamento).
Infine va considerata la funzione assistenziale propria dell’assegno divorzile interpretata alla luce dei
principi costituzionali di cui agli art..2, 3 e 29 Cost.
Infatti alla luce della dissoluzione del vincolo matrimoniale che costituisce il proprium del divorzio, la
solidarietà che residua tra gli ex coniugi dal punto di vista economico ha il suo fondamento attivatore
unicamente nella mancanza dei mezzi adeguati da leggersi alla luce della genesi della stessa nella
ripartizione dei ruoli endofamiliari che ha causato la disparità reddituale esistente al momento dello
scioglimento del vincolo.
In altri termini, ove risulti accertato che la mancanza di mezzi adeguati di una parte e la disparità
economico reddituale tra i due ex coniugi dipenda, anche in considerazione della durata del matrimonio,
dalla ripartizione interna dei compiti di cura e accudimento della famiglia in misura
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preponderante in capo al coniuge meno forte economicamente, allora si attiva la residua solidarietà
economica di cui è espressione l’assegno divorzile.
Alla luce dell’insieme di tali elementi deve rigettarsi la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla
resistente.
Ai sensi dell’art. 91 cpc le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in
applicazione dei criteri medi di cui al DM 5514 così come aggiornati dal DM 37/18 e con una
diminuzione per la fase istruttoria, in ragione dell’assenza di istruttoria orale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così
dispone:
1. Rigetta la domanda di assegno divorzile.
2. Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente liquidate
nell’importo complessivo di euro 6.334,00 oltre al rimborso forfettario spese generali al 15%,
IVA, se dovuta, e CPA.
Così deciso a Verona, nella camera di consiglio del 14.4.20
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Virginia Manfroni dott. Ernesto D’Amico