Responsabilità penale della moglie che sottrae beni del marito dalla casa ex coniugale

Trib. di Verona, ufficio del GIP, ord. 8 agosto 2020, est. Dott.ssa Giuliana Franciosi.
TRIBUNALE DI VERONA
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari
ORDINANZA
Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Giuliana Franciosi,
letti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, a carico di Cornelia, indagata in ordine al delitto di cui all’art. 388 c.p.
vista la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M.;
vista l’opposizione di Gaio;
udite le parti comparse (con collegamento da remoto ex art. 83 comma 12 bis D. L. 18/2020) all’udienza del 12 giugno 2020 ed a
scioglimento della riserva assunta;
rilevato
Gaio, con denuncia-querela del 10.9.2019 ha esposto che Cornelia, sua coniuge separata, una volta costretta – a seguito di procedura
esecutiva – a rilasciare la casa familiare (della quale le era stata revocata l’assegnazione) lo aveva denunciato per l’asserita sottrazione di
una serie di beni mobili, pretestuosamente e ritorsivamente, tanto che il procedimento era esitato con richiesta di archiviazione.
Gaio esponeva, altresì, che, prima di venire a conoscenza della denuncia, aveva intimato a Cornelia la restituzione di alcuni beni personali
rimasti nella disponibilità della stessa – costituenti, in gran parte, gli stessi beni del quale era stato accusato della sottrazione – ottenendo
in sede civile autorizzazione a procedere al loro sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c.
L’esecuzione forzata del sequestro avveniva in data 21.8.2019 presso la (nuova) dimora di Cornelia con accesso dell’ufficiale giudiziario, il
quale non rinveniva alcuno dei beni oggetto del sequestro e raccoglieva le dichiarazioni di Cornelia, la quale, interpellata in merito
all’ubicazione dei beni, dichiarava di “riportarsi” agli scritti del suo legale.
Assumeva, pertanto, il querelante che Cornelia, con tale atteggiamento, aveva dolosamente eluso l’esecuzione del provvedimento
cautelare civile in materia di proprietà.
A tale proposito il querelante poneva in evidenza che in una missiva datata 11.5.2018 a firma del legale della donna – redatta nell’ambito
della controversia civile – si asseriva la disponibilità da parte della stessa di “molti dei beni” oggetto della richiesta di restituzione e del
successivo sequestro giudiziario.
Inoltre, veniva posto in evidenza che Cornelia rivestiva la qualità di custode dei beni oggetto del ricorso per sequestro giudiziario.
Il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione assumendo che l’indagata aveva bensì asserito di avere a disposizione alcuni
dei beni, ma indicandone la collocazione in una dimora diversa quella ove sono stati cercati in sede di esecuzione del sequestro, luogo in
cui non vi è stato accesso, con conseguente mancanza di prova della violazione o elusione del provvedimento di sequestro.
N. +++/19 R.G. N.R.
N. +++/19 R.G. G.I.P.
Gaio si è opposto all’archiviazione ribadendo la sussistenza del reato.
Con memoria difensiva l’indagata ha argomentato di non rivestire la qualifica di custode e che la condotta dell’indagata non era
qualificabile quale elusione del provvedimento cautelare.
Ritenuto che l’ipotesi accusatoria, alla luce degli elementi circostanziali ricavabili dal carteggio intercorso in merito alla restituzione dei
beni, abbia adeguati elementi per essere sostenibile in giudizio
PQM
Visto l’art. 409 c.5c.p.p.
Ordina al Pm la formulazione dell’imputazione entro il termine di giorni 10 dalla
comunicazione della presente ordinanza.