L’emergenza sanitaria può costituire sopravvenienza ai fini degli obblighi economici

Tribunale di Verona, 1^ luglio 2020
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 0000 /2019
tra
GAIA
ATTORE/I e
CORNELIO
CONVENUTO/I Oggi 1/07/2020 la dott. Virginia Manfroni, assistita dalla dott.ssa XY procede alla trattazione scritta della causa ex art. 83 comma 7 lettera h) DL n. 18 del 17.3.20 convertito nella l. 24.4.20 n. 27.
Si dà atto di aver ricevuto e esaminato le note di udienza depositate dalle parti in data 19.6.20 da parte ricorrente e che nessuna contestazione risulta sollevata sulle modalità di trattazione del procedimento.
Il Giudice
Preso atto di quanto sopra, ritenuto che le sopravvenienze in fatto legate all’emergenza sanitaria abbiano inciso sulle condizioni reddituali della ricorrente sensibilmente peggiorate rispetto alla data dei provvedimenti presidenziali (cfr. doc. 17 ricorrente), con verosimili proiezioni anche nel periodo successivo (cfr. doc. 18 ricorrente);
tenuto conto dei redditi documentati del resistente, delle spese abitative dallo stesso sostenute a fronte della disponibilità in capo alla ricorrente della casa familiare in comproprietà;
PQM
visto l’art. 185 bis cpc formula alle parti la seguente proposta conciliativa:
1. Separazione.
2. Euro 400,00 mensili a titolo di mantenimento dei figli (euro 200,00 per figlio).
3. Euro 100,00 mensili a titolo di mantenimento per la ricorrente.
4. Spese compensate.

Per le ragioni indicate nella parte motiva, modifica fin da ora i provvedimenti presidenziali unicamente con riferimento alla previsione dell’assegno di mantenimento per la ricorrente nella misura di Euro 100,00 mensili con decorrenza a partire dal mese di luglio 2020.
Rinvia per consentire alle parti di prendere posizione in ordine alla proposta del Giudice all’udienza del 9.12.20 ore 11.00, con salvezza dei diritti di prima udienza.
Il Giudice
dott. Virginia Manfroni