L’accordo di separazione omologato non è impugnabile per simulazione.

Corte d’Appello di Napoli, 18 dicembre 2019
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 5372/2018 RG, in materia di cessazione degli effetti civili
del matrimonio (appello contro Tribunale di Napoli 15 ottobre 2018 n. 8812),
vertente
tra
A. ____, c.f. ___, elettivamente domiciliato in Napoli, Viale Gramsci 21, nello
studio dell’avv. Gaetano Del Giudice (c.f. DLGGTN 82B07F839W; pec
gaetanodelgiudice@avvocatinapoli.legalmail.it), che lo rappresenta e difende
giusta procura in atti, appellante
e
C. _____, c.f. ___, elettivamente domiciliata in Napoli, Riviera di Chiaia 105,
nello studio dell’avv. Mario Gallo (c.f. GLLMRA 53R04F839B); pec
mariogallo@avvocatinapoli.legalmail.it), che la rappresenta e difende giusta
procura in atti, appellata
con l’intervento del
Procuratore Generale in sede.
Conclusioni
Come da verbale del 22.05.2019.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 ~ Con sentenza del 15.10.2018 n. 8812, il Tribunale di Napoli – accogliendo
la domanda di __ C. nei confronti di __ A., il quale aveva eccepito la simulazione
assoluta della separazione consensuale omologata dallo stesso Tribunale con
decreto del 15.02.2013 e in subordine l’avvenuta riconciliazione per il fatto che i
coniugi in realtà avevano continuato ancora per mesi a condividere la quotidianità
– ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti a Capri il
29.10.1994; ha dichiarato di aderire all’orientamento ribadito da Cass. 12
settembre 2014 n. 19319 che esclude l’impugnabilità per simulazione dell’accordo
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di separazione una volta omologato; ha ritenuto non dimostrata la riconciliazione
per effetto della mera coabitazione; ha rigettato altre domande formulate dalle
parti; ha condannato A. alle spese di lite.
2 ~ ___ A. ha proposto appello, rassegnando le seguenti conclusioni: «In via
istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova orale con i testi e sui capitoli
indicati nella memoria II termine ex art. 183, comma 6, c.p.c. e ritrascritti nel
presente ricorso, nonché, come richiesto nella memoria I termine ex art. 183,
comma 6, c.p.c., qualora non si ritenesse la concessione della residenza
monegasca condizione necessaria e sufficiente a comprovare l’autosufficienza
della sig.ra C. sin dal momento del suo primo rilascio, disporre ai sensi dell’art. 5
l. 898/70 e in aderenza agli accordi Italia-Montecarlo del marzo 2015
un’ispezione contabile tramite rogatoria internazionale ai sensi dell’art. 204 c.p.c.,
in tutti gli istituti bancari su piazza in Montecarlo, sui redditi e i patrimoni della
sig.ra C. e sul suo effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della
Polizia Tributaria. In via principale: in riforma totale della sentenza n. 8812/2018
resa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 15.10.2018: A) accertare e dichiarare
la simulazione della separazione personale congiunta e per l’effetto dichiarare la
revoca delle condizioni di separazione e la restituzione delle somme mutuate alla
sig.ra C.; B) accertare e dichiarare l’avvenuta riconciliazione dei coniugi già a
partire dal giorno seguente al verbale di separazione e per l’effetto il venir meno
della separazione consensuale sottostante la richiesta di divorzio; C) per l’effetto
di cui al punto A) e B), accertare e dichiarare che l’atto per notar Morelli del 6
maggio 2013 di adempimento dell’obbligo assunto in sede di separazione
consensuale è affetto da interposizione fittizia di persona, avendo le parti soltanto
simulato di voler trasferire la proprietà alla sig.ra ___ C. in adempimento
dell’obbligo di mantenimento e che, pertanto, gli immobili detti vadano
riassegnati all’ing. A. in uno a tutte le somme prestate dopo la separazione; D) per
l’effetto di quanto al punto C), accertare e dichiarare l’assegnazione e la proprietà
in capo all’ing. ___ A. dei due immobili siti in Napoli alla Via ____, piano 2,
individuati al N.C.E.U. del Comune di Napoli alla sez. CHI, foglio 25, p.lla ___,
sub ___, cat. A/2, classe 7 (…); E) accertare e dichiarare che le somme mutuate
alla sig.ra C. dal marito ___ A., vadano a quest’ultimo restituite. In via
subordinata; F) accertare e dichiarare che esistono validi motivi per procedere alla
modifica delle condizioni statuite in sede di separazione per essersi del tutto
peggiorata esclusivamente la condizione economica dell’ing. A. e, comunque, in
virtù del principio dell’autoresponsabilità economica della sig.ra C., anche in
considerazione della propria autosufficienza economico/patrimoniale; G) per
l’effetto di cui al punto F), disporre la revoca delle condizioni patrimoniali
stabilite in separazione, con conseguente rientro dell’ing. A. nella disponibilità dei
beni ceduti alla moglie successivamente alla separazione; accertare e dichiarare
che nessuna somma è erogabile a titolo di mantenimento per la moglie, non
ricorrendone alcuna plausibile motivazione; H) per l’effetto di cui ai punti che
precedono, ordinare al Conservatore dei RR.II. di Napoli di provvedere
all’annotazione dell’emananda sentenza; I) disporre e ordinare ogni conseguente
adempimento. L) Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di
giudizio».
3 ~ Nel costituirsi in giudizio, ___ C. ha chiesto che l’appello sia rigettato, con
vittoria di spese da distrarsi in favore dell’avv. Mario Gallo, dichiaratosi
antistatario.
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4 ~ All’udienza del 22.05.19, sulle conclusioni riportate a verbale, la Corte ha
riservato la decisione.
5 ~ La Corte osserva che:
– ___ C. instaurò giudizio di divorzio con ricorso notificato al marito ___ A. il
28.04.2016;
– nel costituirsi in giudizio, A. eccepì che la separazione consensuale tra essi
coniugi (ricorso del 26.09.2012; comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale
il 14.01.2013; decreto di omologazione in data 8.02.2013) era simulata come tutti
gli accordi economici accessori, tanto che i coniugi non si erano affatto separati e
avevano continuato a convivere fin quando molti mesi dopo la C. unilateralmente
aveva abbandonato il marito, una volta conseguiti i vantaggi economici previsti
nel (simulato) accordo di separazione (in particolare, l’intestazione di due
immobili con atto per notaio Morelli di Napoli del 6.05.2013 in apparente
adempimento dell’obbligo di mantenimento a carico del marito ma in realtà
finalizzata soltanto a mettere al riparo i predetti beni dalle aggressioni del ceto
creditorio della fallita S.O.N. SpA); in ogni caso (secondo A.) la perdurante
convivenza malgrado la formale separazione implicava che «non vi fosse alcun
bisogno di riconciliazione, non essendovi mai stata separazione se non a fini
strumentali» (appello, pag. 4);
– A. chiese perciò che venisse accertata e dichiarata l’invalidità della attribuzione
immobiliare per notaio Marelli del 6.05.2013 per interposizione fittizia di persona
e che gli fossero riassegnati gli immobili in questione; in subordine, che fossero
revocate le condizioni di separazione per la «subentrata differenza nelle
consistenze patrimoniali e reddituali dei due coniugi – condizione che, peraltro,
era presupposto del trasferimento di beni a base della simulata separazione tutta
a favore della C.»;
– conviene subito dire che la domanda subordinata, di modifica delle condizioni
economico-patrimoniali della separazione, reiterata in appello ai punti F) e G)
delle conclusioni, è certamente inammissibile perché siamo in sede di divorzio e
dunque di nuove (eventuali) statuizioni economico-patrimoniali, che regolino in
via esclusiva i rapporti fra gli ex coniugi a partire dallo scioglimento del
matrimonio; nel caso in esame, la sentenza impugnata non ha posto a carico di A.
obblighi economici di sorta, suscettibili di essere revocati o modificati;
– sotto altro profilo, soltanto l’annullamento della pronuncia di divorzio
determinerebbe la reviviscenza delle condizioni della separazione che la domanda
subordinata chiede siano modificate; ma poiché tale annullamento è chiesto da A.
(in via principale) sul presupposto della simulazione (e dunque della inefficacia)
degli accordi della separazione (si dirà tra poco dell’allegata riconciliazione), una
volta rimosso per tale via l’ostacolo del divorzio, non vi sarebbe più alcuna
condizione da modificare;
– neppure compete al giudice del divorzio domandarsi se siano validi (e quale ne
sia la sorte) gli accordi con i quali i coniugi in sede di separazione dispongano il
trasferimento dall’uno all’altro di un bene patrimoniale a saldo degli obblighi di
mantenimento, tanto più che accordi del genere non influiscono sul successivo
regime economico-patrimoniale del divorzio [Cass. 30 gennaio 2017 n. 2224];
– la dedotta riconciliazione (secondo motivo di appello) è incompatibile con le
premesse in diritto e in fatto poste dallo stesso appellante, perché presuppone una
previa (valida) separazione (che A. nega) e il ripristino di una convivenza che sia
cessata (laddove A. assume una mai cessata affectio coniugalis e una mai
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interrotta convivenza, quanto meno al momento della omologazione degli accordi
e del successivo rogito notarile);
– in ogni caso non configura “riconciliazione” (ai fini della cessazione degli effetti
giuridici della separazione) la circostanza che la coabitazione dei coniugi sia
cessata in un momento differito rispetto alla formale pronuncia di separazione,
come (a tutto concedere) è avvenuto nel caso in esame;
– neppure rileva nel giudizio di divorzio l’azione intrapresa da terzi creditori per la
simulazione/revocazione dell’atto notarile di trasferimento immobiliare, peraltro
con esito negativo (v. sentenza del Tribunale di Napoli 19 aprile 2019 n. 4239) e
che non avrebbe comunque diretta incidenza sulla validità della separazione;
– l’appellante mostra di non ignorare che, come rilevato dal Tribunale, l’ultimo
arresto della giurisprudenza di legittimità sull’argomento (al quale il giudice del
merito può ben aderire – e questa Corte aderisce – in base al principio di
nomofilachia) è nel senso che «l’accordo di separazione dei coniugi omologato
non è impugnabile per simulazione poiché l’iniziativa processuale diretta ad
acquisire l’omologazione, e quindi la condizione formale di coniugi separati, è
volta ad assicurare efficacia alla separazione, così da superare il precedente
accordo simulatorio, rispetto al quale si pone in antitesi dato che è logicamente
insostenibile che i coniugi possano “disvolere” con detto accordo la condizione di
separati ed al tempo stesso “volere” l’emissione di un provvedimento giudiziale
destinato ad attribuire determinati effetti giuridici a tale condizione» [Cass. 12
settembre 2014 n. 19319];
– l’appellante (primo motivo di appello) sollecita però un revirement in base a un
obiter dictum che sarebbe contenuto in una precedente pronuncia della Suprema
Corte [Cass. 20 marzo 2008 n. 7450];
– detta sentenza, esaminando una domanda di modifica del titolo della separazione
(da consensuale a contenziosa), sembra voler tornare alle posizioni e alle
conclusioni espresse da Cass. 5 marzo 2001 n. 3149 e stabilisce che «in tema di
separazione consensuale, la natura negoziale dell’accordo rende applicabili le
norme generali che disciplinano la materia dei vizi della volontà e della
simulazione, i quali, tuttavia, non sono deducibili attraverso il giudizio camerale
ex artt. 710-711 c.p.c.; infatti, costituisce presupposto del ricorso a detta procedura
l’allegazione dell’esistenza di una valida separazione omologata, equiparabile alla
separazione giudiziale pronunciata con sentenza passata in giudicato, con la
conseguenza che la denuncia degli ipotetici vizi dell’accordo di separazione,
ovvero della sua simulazione, resta rimessa al giudizio ordinario»;
– va notato tuttavia che, in quel caso, si decideva su di una domanda di modifica
del titolo della separazione (da consensuale a contenziosa) e la ricorrente aveva
allegato a sostegno della domanda fatti ascrivibili ad un possibile dolo
determinante posto in essere, a suo dire, dal marito; nessun richiamo, diretto o
indiretto, alla simulazione compariva invece negli atti di causa (stando almeno a
quanto emerge dalla lettura della pronunzia di legittimità e dei relativi motivi di
ricorso, così come in quest’ultima riassunti), onde il riferimento alla simulazione è
limitato a un mero passaggio argomentativo della sentenza di legittimità;
– la Cassazione in quel caso ribadì il giudizio di inammissibilità (già espresso dai
giudici di merito) del petitum posto dalla moglie, in quanto limitato alla richiesta
di mutamento di titolo della separazione e non di annullamento della medesima,
da proporsi, oltre tutto, con il rito ordinario anziché con quello separatizio;
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– tanto basta, ad avviso di questa Corte, ad escludere l’ammissibilità di una mera
eccezione di simulazione o anche di una domanda riconvenzionale introdotta nel
giudizio di divorzio (e non con apposito giudizio ordinario), inammissibilità
peraltro tempestivamente eccepita dalla difesa di ___ C. all’udienza del
29.11.2016;
– resta assorbito il terzo motivo di appello, con cui A. chiede la riassegnazione
degli immobili (per la quale peraltro non basterebbe l’accertamento giudiziale
della simulazione degli accordi di separazione, occorrendo anche l’accertamento
giudiziale della simulazione assoluta dell’atto pubblico di trasferimento) e la
riassegnazione delle somme versate da A. alla moglie, sul presupposto, disatteso
invece da questa Corte, che sia dichiarata o la simulazione o la riconciliazione;
– dell’altra questione, relativa alla richiesta di modifica della condizioni della
separazione, si è già detto quanto necessario;
– di nessun pregio è il riferimento dell’appellante ai presupposti dell’assegno
divorzile, giacché questo non è stato affatto attribuito dal giudice di primo grado;
– la restituzione di “prestiti” che la C. abbia ricevuto dall’ex marito (appello, pag.
28) non è di competenza del giudice del divorzio; tanto meno lo è la
prospettazione di un indebito arricchimento (pag. 29), ove l’appellante intenda
farne scaturire accertamenti giudiziali;
– per completezza, è d’uopo rilevare che l’appellante, pur deducendo che la
convivenza coniugale sia cessata non per effetto della separazione consensuale ma
in un momento di molto successivo, non contesta che si sia protratta per il tempo
minimo sufficiente a legittimare la domanda di divorzio.
6 ~ L’appello va perciò respinto.
7 ~ Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in favore dell’avv. Mario
Gallo, dichiaratosi antistatario, in base allo scaglione di valore 26.001/52.000
(cause di valore indeterminabile). Perciò liquidate in € 5.175,00 di cui € 1.200,00
per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 2.300,00 per fase decisionale
ed € 675,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA.
Sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del DPR 30
maggio 2002 n°115, per il versamento, da parte di ___ A., di un ulteriore importo
a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da ___ A. nei
confronti di ___ C. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli 15 ottobre 2018 n.
8812, così provvede:
a) rigetta l’appello;
b) condanna ___ A. al pagamento, in favore dell’avv. Mario Gallo, dichiaratosi
antistatario, delle spese del presente grado, liquidate in € 5.175,00 di cui €
1.200,00 per fase di studio, € 1.000,00 per fase introduttiva, € 2.300,00 per fase
decisionale ed € 675,00 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre
IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 quater, del
DPR 30 maggio 2002 n°115, perché ___ A. versi un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato.