Violazione della corresponsione del mantenimento ai figli

Cass. pen. Sez. VI, Sent., 7 aprile 2020, n. 11627;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CALVANESE Ersilia – Presidente –
Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere –
Dott. BASSI Alessandra – rel. Consigliere –
Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere –
Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere –
ha pronuncia0to la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.S., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/05/2019 della Corte d’appello di Bari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Bassi Alessandra;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Angelillis Ciro, che ha
concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito il difensore, avv. Flavio Cioccarelli, in sostituzione dell’avv. Antonietta De Carlo, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza dell’11
gennaio 2017, con la quale il Tribunale di Foggia ha condannato P.S. alla pena di giorni venti di
reclusione ed Euro 200,00 di multa, in relazione al reato di cui all’art. 81 c.p., comma 2 e art. 570
c.p., comma 1 e comma 2, n. 2, (per essersi sottratto, con più azioni esecutive di un medesimo
disegno criminoso ed in tempi diversi, agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà di genitore,
facendo mancare ai due figli minori i necessari mezzi di sussistenza, in particolare, omettendo di
corrispondere l’assegno mensile di mantenimento di Euro 350,00, determinato dalla Corte d’appello
di Bari, Sezione Minori e Famiglia, con provvedimento del 25 giungo 2010; fatto commesso dal
(OMISSIS)).
2. Nel ricorso a firma del difensore di fiducia, P.S. chiede l’annullamento del provvedimento per i
motivi di seguito sunteggiati ai sensi dell’art. 173 disp. att. c.p.p.
2.1. Con il primo motivo, eccepisce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della
motivazione. Al riguardo la difesa evidenzia come la Corte d’appello abbia motivato la penale
responsabilità dell’imputato, da una parte, limitandosi a fare richiamo a massime giurisprudenziali;
dall’altra parte, omettendo di procedere ad una adeguata valutazione critica degli atti processuali e
degli elementi costitutivi del reato contestato, con particolare riguardo all’elemento psicologico.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione di legge penale e vizio di
motivazione in relazione all’art. 164 c.p., per avere la Corte distrettuale omesso di dare risposta in
merito alla sollecitata applicazione del beneficio, nonostante la specifica deduzione sul punto e la
sussistenza di elementi favorevoli alla concessione dell’istituto.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è parzialmente fondato, risultando per il resto inammissibile per le ragioni di seguito
esposte.
2. Con il primo motivo il ricorrente propone argomenti già sottoposti al vaglio del Giudice del
gravame e non si confronta con la risposta data in sentenza. Il che costituisce causa
d’inammissibilità del ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).
2.1. Ad ogni buon conto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Collegio distrettuale
non si è limitata a richiamare i principi espressi da questa Corte regolatrice, ma ha attentamente
argomentato la conferma del giudizio di penale responsabilità evidenziando che, dalle convergenti
deposizioni dell’ex convivente del P. e del padre della stessa, risulta provato l’omesso versamento
dell’assegno di mantenimento da parte dell’imputato; che, sulla scorta degli esiti dell’istruttoria
dibattimentale, non è dimostrata l’eccepita impossibilità del prevenuto di adempiere all’obbligo
giustificata dalle difficoltà economiche conseguenti dal licenziamento; che, in particolare, P. non ha
fatto fronte agli obblighi – neanche in modo parziale – durante il periodo in cui ha svolto una
regolare attività lavorativa (cioè dal (OMISSIS)) né durante il periodo in cui è stato
successivamente assunto con un contratto a tempo determinato (dal 5 giugno al 31 agosto 2012);
che, d’altra parte, non si può escludere che il prevenuto abbia accantonato dei risparmi al fine di fare
fronte al pagamento anche solo parziale degli assegni dovuti alla prole (v. pagine 2 e seguente della
sentenza impugnata).
A fronte della precisione, completezza e intima coerenza dell’iter argomentativo sviluppato dal
Giudice del gravame in sentenza, il ricorso si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione
su aspetti squisitamente di merito, non consentita in questa Sede, dovendo la Corte di legittimità
limitarsi a verificare la completezza e l’insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza
possibilità di valutare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella).
3. Coglie di contro nel segno il secondo motivo di doglianza in punto di denegata applicazione della
sospensione condizionale della pena.
3.1. Ed invero, la Corte d’appello, pur dandone atto in sentenza – nella parte preliminare dedicata al
sunto dei motivi di gravame -, ha poi omesso di dare una qualunque risposta in merito alla
sollecitata richiesta di concessione della sospensione condizionale della pena, con ciò venendo
meno all’obbligo di motivazione su di una questione certamente rilevante.
3.2. Né può ritenersi che la richiesta fosse all’evidenza destituita di fondamento – cioè tale da
renderla ab origine inammissibile – là dove, dal certificato penale del P. in atti, si evince che lo
stesso ha riportato due condanne a pena pecuniaria (segnatamente con il decreto penale del Giudice
delle indagini preliminari del Tribunale di Foggia del 23 febbraio 2010 e del Giudice di pace di
Foggia del 12 novembre 2009) ed una condanna a pena detentiva della Corte militare d’appello di
Roma dell’8 giugno 2000 con applicazione della sospensione condizionale” di tal che sussisteva –
almeno in astratto – la possibilità di concedere una seconda volta il beneficio a mente dell’art. 164
c.p., u.c..
4. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata limitatamente al punto concernente
l’applicabilità della sospensione condizionale della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’Appello di Bari per nuova delibazione sul punto.
4.1. Visto l’art. 624 c.p.p., comma 2, deve essere dichiarata l’irrevocabilità dell’affermazione delle
responsabilità penale e della determinazione della pena.
4.2. Il ricorrente ammesso al gratuito patrocino chiederà al giudice del rinvio la liquidazione delle
spese processuali in relazione al giudizio celebrato dinanzi a questa Corte.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena e rinvia ad
altra sezione della Corte d’Appello di Bari per nuovo giudizio sul punto.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Dichiara l’irrevocabilità quanto all’affermazione delle responsabilità penale ed alla determinazione
della pena.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi,
a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.
Si dà atto che il presente provvedimento, redatto dal Consigliere Dr. Bassi Alessandra, viene
sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8
marzo 2020, art. 1, comma 1 lett. a)
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2020