Il generico riferimento all’emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio alla bigenitorialità.

Tribunale di Torre Annunziata, 6 aprile 2020
Il giudice istruttore, dott. Francesco Coppola, •sciogliendo la riserva del 6-4-2020;•letti gli atti ed esaminate le richieste formulate dalle parti;•vista, in particolare, la richiesta della ricorrente, P. A. – formulata con ricorso depositato il 17-3-2020 – di “sospendere, temporaneamente e sino alla cessazione dell’emergenza sanitaria in essere, le visite tra padre e la figlia minore A., affetta da grave patologia dello spettro autistico, restando assicurata una videochiamata ogni giorno e la possibilità di recuperare le visite perse non appena sarà possibile”;•ritenuto che la richiesta si fonda sulle esigenze di tutela della salute della minore e sulla esigenza di riduzione del rischio di contagio, in ragione delle misure emergenziali previste sia dalla disciplina statale (d.p.c.m. 9-3-2020) che regionale (ordinanza del presidente della Regione Campania 15/2020), e della circostanza che sono state sospese le attività del Centro Serapide (dove la minore si reca a fare riabilitazione e incontra il padre una volta alla settimana) e del Polo per le famiglie presso la IV Municipalità di Napoli (dove A. incontra il padre una volta a settimana);•considerato che, inoltre, la ricorrente ha evidenziato che la richiesta è giustificataanche per i comportamenti indotti dalla patologia della minore e dalla indispensabilità diun contatto ravvicinato e costante della minore con le persone che la assistono, cherendono di fatto impossibile l’attuazione anche delle più basilari regole igienico-sanitarie indicate dal Ministero della Salute e finalizzate alla riduzione del rischio dicontagio;•ritenuto che il resistente, S. A., si è opposto alla richiesta, evidenziando che la figlia trae beneficio dagli incontri con il padre per il suo benessere psico-fisico e che non sussistono i rischi paventati, in quanto non esporrebbe mai A. a nessun pericolo di contagio;•considerato che il resistente, in particolare, ha posto in evidenza che “si limiterebbe aprelevare la figlia dal suo domicilio per condurla a casa sua in un contesto salubretanto da potersi giovare anche di un giardino in cui far prendere un pò di aria alla figliasenza alcun rischio”, come documentato nella relazione dei S.S. di Torre del Greco del5-2-2019, trattandosi di uno spazio aperto ma privato e quindi al sicuro dacontaminazioni in quanto non frequentato da altri;•considerato che la richiesta della ricorrente è stata formulata ai sensi dell’art. 4 comma 8 legge 898/1970, avendo chiesto la modifica della disciplina del diritto di visita stabilita dal presidente (e poi modificata in corso di causa) del genitore non collocatario per fatti sopravvenuti; •ritenuto che, l’esercizio della bigenitorialità è un diritto costituzionalmente protetto eche, a riguardo, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha contestato allo Stato Italianol’adozione di una serie di misure del tutto automatiche e stereotipate, quali richiestesuccessive di informazioni e delega del monitoraggio della famiglia ai servizi sociali conobbligo per questi ultimi di far rispettare il diritto di visita del genitore, ritenendo che talimisure se meramente formali siano assolutamente inadeguate alla tutela dei diritti delleparti ed in particolare ad assicurare il diritto alla tutela della vita familiare (art. 8Convenzione EDU), con obbligo a carico dello Stato di disporre specifici e fattiviinterventi (per tutte Caso GIORGIONI c. ITALIA sentenza 15-9-2016);•considerato che, alla luce dei decreti leggi e dei DPCM che si stanno susseguendo alfine di evitare il diffondersi del contagio del Covid 19, il Governo ha avuto modo dichiarire che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore ocomunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, inogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazioneodivorzio” (cfr. FAQ sul sito del Governo) ed in questa ottica occorre leggere anchel’ordinanza n. 15 del 13-3-2020 con la quale il Presidente della Regione Campania, dopo aver fatto obbligo a tutti i cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, al punto due ha precisato che sono considerate situazioni di necessità (che legittimano spostamenti temporanei ed individuali), quelle correlate ad esigenze primarie delle persone; in definitiva, quindi, anche nella situazione emergenziale attuale non possono essere la legge, le ordinanze del Presidente della Regione o i provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria a proteggere la salute dei bambini, ma il comportamento dei genitori (così come già chiarito dal Tribunale di Milano l’11-3-2020); •ritenuto, quindi, che la responsabilità genitoriale impone, in primo luogo, ai genitorinell’esercizio del munus loro demandato di individuare le misure adeguate a tutelare lasalute della prole in un contegno che non può che essere ispirato da reciproca equalificata collaborazione e da fiducia nell’altro, in assenza di effettivi e concretielementi indicatori di atteggiamenti inadeguati;•considerato che la liceità dello spostamento finalizzato alla attuazione dellafrequentazione da parte del figlio minore del genitore non collocatario rinvienefondamento nel riconosciuto essenziale apporto all’equilibrio psico-fisico del minore correlato alla presenza di entrambi i genitori ossia costituisce misura attuativa del suo diritto alla bigenitorialità, diritto che assume rilievo nell’ordinamento costituzionale interno e nell’ordinamento internazionale (sul rilievo del diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nell’ordinamento costituzionale interno e nell’ordinamento internazionale, cfr. C. Cost. 25-1-2017, n. 17 e C. Cost. n. 76 del 12-4-2017; sull’interpretazione dell’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, cfr. sentenza C. Edu del 9-2-2017, nel caso Solarino c. Italia; sulla necessità da parte delle autorità nazionali di adottare ogni misura idonea a rendere effettivo il rapporto tra il genitore e la prole, cfr. C. Edu, 17-11-2015, Bondavalli c. Italia; sull’importanza del rispetto del principio della bigenitorialità, quale presenza nella vita dei figli, e sulla conseguente necessità di sottoporre ad un controllo rigoroso le restrizioni apportate dalla autorità al diritto di visita dei genitori: cfr. Cass. civ., 8-4-2019, n. 9764); • considerato che in caso di contrasto tra i genitori occorre una specifica valutazione della fattispecie concreta che dia conto in maniera rigorosa della sussistenza di un pericolo di pregiudizio, tale da determinare una esigenza di tutela rafforzata della prole, al fine di individuare il concreto interesse del minore, venendo in rilievo una decisione da assumere nei suoi confronti; in particolare, in tali casi occorre operare una delicata operazione di bilanciamento degli interessi in gioco, in cui i valori di riferimento potenzialmente confliggenti sono rappresentati, da un lato, dal diritto alla bigenitorialità del minore, e, dall’altro, dal diritto alla salute; • ritenuto che, non reputando condivisibili le tesi che assegnano prevalenza ad uno dei due diritti in questione, appare preferibile l’orientamento che giustifica la compressione del diritto del minore a godere della bigenitorialità solo in presenza di oggettive e specifiche ragioni di tutela della salute proprie del caso concreto (per esempio in considerazione della specifica attività lavorativa prestata dal genitore, ovvero della provenienza da zone “rosse” o da contesti abitativi esposti in misura rilevante al pericolo di contagio, ovvero dall’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici per raggiungere il minore). Il generico riferimento alla emergenza sanitaria non può comprimere il diritto del figlio a godere di congrua frequentazione di entrambi i genitori, dovendo ritenersi, in generale, che permanere con il genitore non coabitante presso l’abitazione dello stesso, quando sia assicurato il trasporto in sicurezza, sia a livello di rischio individuale e collettivo inferiore rispetto al rischio cui si è esposti per far fronte ad altri adempimenti (quali l’approvvigionamento di generi di prima necessità);
• • ritenuto che, pertanto, in assenza di specifiche ragioni di tutela della salute nei termini ora evidenziati, seppur con le cautele previste dalle norme vigenti, debba essere salvaguardato il diritto del resistente a potere incontrare la figlia, secondo la regolamentazione adottata nel corso del giudizio;
• • considerato che, peraltro, proprio in questo delicato periodo di restrizioni e di cautele, è necessario garantire regolari rapporti genitoriali ai minori al fine di trasmettere loro fiducia e serenità anche rispetto alle relazioni affettive con i propri genitori;
• • ritenuto, inoltre, che, essendo non contestata la sospensione delle attività del Centro Serapide e del Polo per le famiglie presso la IV Municipalità di Napoli, le uniche modalità di visita della figlia minore da parte del padre esercitabili – secondo le disposizioni allo stato stabilite, di cui alla ordinanza del 10-3-2019 – sono quelle che prevedono la facoltà per il padre di vedere e tenere con sé la figlia per due volte al mese, a settimane alterne, una volta il sabato ed una volta la domenica, liberamente, per tre ore dalle 15.30 alle 18.30 alla presenza della nonna paterna o di altra persona di fiducia, le quali, per durata e frequenza, appaiono adeguate all’attuale situazione emergenziale;
• • ritenuto che la presenza della nonna paterna o di altra persona di fiducia, tenuto conto della descritta contingenza emergenziale, al fine di evitare la presenza di altre persone, può essere sospesa, atteso che il resistente ha dichiarato di poter provvedere personalmente alle necessità della figlia di natura strettamente personale (in relazione alle quali era stata prevista la presenza di un terzo);
• • vista la disponibilità della ricorrente ad effettuare videochiamate quotidiane tra la figlia e il resistente;
• • visto il proprio decreto del 9-3-2020 con il quale il merito del giudizio è stato rinviato d’ufficio all’udienza del 23-9-2020, ore 10.00

P.Q.M.
letti gli artt. 4 comma 8 legge 898/1970 e 337 quinques c.c.,
A) rigetta la richiesta di sospensione delle visite del padre, richiesta dalla ricorrente; B) autorizza il resistente ad effettuare le visite, nei giorni indicati in motivazione, o in quelli concordati tra le parti, per tutto il periodo emergenziale causato da Covid 19, anche in assenza di terzi; C) dispone che, in aggiunta alle modalità di visita stabilite, il padre possa effettuare ogni giorno (diverso da quelli in cui si svolgeranno gli incontri) una videochiamata di almeno 15 minuti presso l’utenza telefonica fornita dalla madre collocataria della figlia minore
• all’orario concordato tra i genitori o, in difetto, tra le 17.00 e le 18.00;
• D) conferma il rinvio del processo alla fissata udienza del 23-9-2020, ore 10.00, disposto con decreto del 9-3-2020.