Emergenza COVID-19: possibile evitare l’udienza di conclusioni per acquisire per via telematica la precisazione delle conclusioni e le note riepilogative.

Tribunale Bologna, 09 marzo 2020

TRIBUNALE DI BOLOGNA SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella causa civile n. …/2019 R.G. promossa da M. R. (avv. del Foro di Firenze)
contro
G. SRL (già E. SRL) (contumace)
ORDINANZA
Il giudice, esaminati gli atti del fascicolo elettronico; premesso che l’art. 1, 1° co., d.l. 8 marzo 2020, n. 11, mira ad evitare lo svolgimento di udienze sino a tutto il 22 marzo 2020 nel quadro di un intervento finalizzato a <> e al tempo stesso ad <>; ritenuto che: – nel caso di specie non vi è necessità di celebrare altre udienze: la causa si è svolta in contumacia della convenuta e va decisa dal tribunale in composizione monocratica; si sono tenute già quattro udienze, alla prima delle quali (9 maggio 2019) è stato sentito l’attore, personalmente comparso (l’attore ha presenziato anche ad altre due udienze); la causa è stata compiutamente istruita con l’acquisizione dei documenti prodotti dall’attore e l’espletamento di C.T.U.; non vi è altro da fare che acquisire le conclusioni finali dell’attore ed eventualmente una sua sintetica memoria conclusiva (la convenuta non ha mostrato interesse alcuno per lo svolgimento del processo: v. i verbali delle udienze 9 maggio e 6 giugno 2020 e i depositi del 15 maggio 2020) e a tal fine ben può essere assegnato all’attore un termine per il deposito di sintetica memoria contente le conclusioni finali (in mancanza delle quali si intendono confermate quelle originarie, eventualmente precisate alla prima udienza o in memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c.) e i soli argomenti difensivi giustificati dall’esito dell’istruttoria (l’attore ha già enunciato in citazione i fatti posti a fondamento della domanda e le ragioni in diritto); – all’ultima udienza, svoltasi il 4 dicembre 2019 davanti al giudice onorario all’esito del deposito della C.T.U., il difensore dell’attore ha chiesto, in sostanza, il passaggio alla fase decisoria previa fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni; – a quanto già emerso all’udienza 4 dicembre 2019, l’istruttoria è esaurita; – nel caso di specie (causa contumaciale compiutamente istruita) la fissazione di un’apposita udienza per la sola precisazione conclusioni risponde essenzialmente allo scopo di consentire un ordinato passaggio alla fase decisoria, avuto riguardo al complessivo carico di lavoro del giudice, e nel contesto del processo civile telematico l’attività del difensore consistente nel formulare le conclusioni finali <> al giudice (art. 189, 1° co., c.p.c., richiamato dagli artt. 281- quinquies e 281 – sexies, c.p.c.) può essere adeguatamente esercitata anche senza dover necessariamente comparire fisicamente davanti al magistrato; ritenuto che – tenuto conto, in linea generale, dell’esigenza di ridurre il numero e la durata dei processi pendenti, grazie anche a modalità alternative di risoluzione delle controversie, nonché, in particolare, dei problemi pratici legati all’epidemia in atto, e sul presupposto del potere di direzione del procedimento spettante al giudice (art. 175 c.p.c.), da esercitarsi secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza – nel caso di specie è opportuno, nel rispetto del ruolo e degli impegni dei difensori, utilizzare le potenzialità del processo civile telematico, secondo lo schema del contraddittorio telematico (Trib. Bologna, decr. 23 settembre 2016 e successiva ord. 26 ottobre 2016, Trib. Bologna, ord. 11 dicembre 2017, Trib. Bologna, ord. 26 giugno 2018, in ipotesi di correzione di errore materiale; Trib. Bologna, decr. 25 luglio 2017 e successiva ord. 21 settembre 2017, in tema di interruzione del processo; Trib. Bologna, ord. 26 marzo 2019 e successiva ord. 4 giugno 2019, in ordine a richiesta di modifica di precedente ordinanza sulle istanze di ammissione di mezzi di prova), e così, in pratica, interpellare il difensore dell’unica parte costituita in giudizio senza necessità di celebrare un’apposita udienza, e ciò nella linea della dematerializzazione del processo civile (v. ora, tra le possibili misure che i capi degli uffici potranno adottare al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, quella di cui all’art. 2, 2° comma, lett. h), d.l. 8 marzo 2020, n. 11): la causa sarà decisa una volta scaduto il termine assegnato per il deposito in via telematica della sintetica memoria di cui si è detto; ritenuto che su tale presupposto, e dunque venuta meno la necessità di celebrare l’udienza 10 marzo 2020, non vi è ragione di disporre il rinvio d’ufficio di cui all’art. 1, 1° co., d.l. cit.; p.q.m. trattiene la causa in decisione; assegna al difensore dell’attore termine sino al 26 marzo 2020 per il deposito in via telematica di sintetica memoria riepilogativa, invitandolo a precisare le conclusioni finali e ad illustrare i soli argomenti difensivi giustificati dall’esito dell’istruttoria; il difensore dell’attore avrà cura di omettere (se non strettamente necessari) i riferimenti allo svolgimento del processo, di richiamare – senza riproporle – le difese scritte già presentate in corso di causa e di evidenziare in forma sintetica e per punti le argomentazione (in fatto e diritto) strettamente attinenti ai temi controversi o relative ai risultati dell’istruzione probatoria o ad eventuali sviluppi normativi o giurisprudenziali.

Appello inammissibile e translatio iudicii.

Cassazione civile, sez. VI, 03 marzo 2020
 
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25314-2017 R.G. proposto da: GIOIA, rappresentata e difesa dall’avvocato D ; – ricorrente –
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in – controricorrente – contro ADER – Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis; – controricorrente – avverso la sentenza n. 2568/2017 della Corte d’appello di Milano, depositata il 12/06/2017; letta la proposta formulata dal Consigliere relatore ai sensi degli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ.; letti il ricorso e i controricorsi; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9 maggio 2019 dal Consigliere Dott. Cosimo D’Arrigo. RITENUTO Gioia proponeva opposizione avverso talune cartelle di pagamento ed un preavviso di iscrizione ipotecaria notificatigli da Equitalia Esatri s.p.a., quale agente di riscossione per il recupero di crediti vantati dal Comune di Milano. Il Tribunale di Milano, separate le domande di competenza del giudice di pace, tratteneva innanzi a sé solamente l’opposizione relativa alla mancata notifica delle cartelle di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria, che respingeva. La appellava la decisione. La Corte d’appello di Milano, rilevato che il giudice di primo grado aveva espressamente qualificato l’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., dichiarava inammissibile il gravame, in quanto, in base al principio dell’apparenza, la sentenza doveva essere impugnata mediante ricorso per cassazione. Avverso tale decisione la ha proposto ricorso per un unico motivo. Il Comune di Milano e L’ADER (Agenzia delle Entrate Riscossione, subentrata ex lege ad Equitalia s.p.a.) hanno resistito con controricorso. Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis cod. proc. civ. (come modificato dal comma 1, lett. e,- dell’art. 1-bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO Va esaminata preliminarmente la ritualità del controricorso dell’ADER, successore ex lege di Equitalia s.p.a. Difatti, l’ultima delle notificazioni del ricorso si è perfezionata il 24 ottobre 2017 e, quindi, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. civ., il termine per la proposizione del controricorso scadeva il 4 dicembre 2017, laddove l’atto è stato invece notificato solamente in data 9 gennaio 2018. Sennonché, il ricorso è stato irritualmente notificato al procuratore costituito di Equitalia s.p.a., piuttosto che all’Avvocatura Generale dello Stato, come invece si sarebbe dovuto fare a seguito della soppressione ex lege della società incaricata dei servizi di riscossione e del subentro dell’Agenzia delle Entrate Riscossione. Tale nullità, da un lato, ha impedito che iniziassero a decorrere i termini di cui agli artt. 369, primo comma, e 370 cod. proc. civ.; dall’altro, risulta sanata, con efficacia ex nunc, dal controricorso dell’ADER. Concludendo, l’Agenzia delle Entrate Riscossione si è ritualmente costituita in giudizio, sanando il vizio di notificazione del ricorso. Venendo alla trattazione del ricorso, con un unico motivo la deduce la violazione degli artt. 37, 38, 50, 341, 359 e 618 cod. proc. civ., nonché dell’art. 111 Cost. La ricorrente non contesta la qualificazione dell’opposizione come proposta ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. e prende atto della circostanza che, secondo quanto disposto dall’art. 618 cod. proc. civ., la sentenza di primo grado quindi non era appellabile. Osserva tuttavia che la Corte d’appello, una volta rilevata l’erroneità del mezzo di impugnazione, non avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile, ma avrebbe dovuto trasmettere gli atti alla Corte di cassazione, in attuazione del principio della translatio iudicii, che- trova applicazione pure in ipotesi di appello proposto dinanzi a un giudice di grado diverso rispetto a quello davanti al quale avrebbe dovuto essere proposto il gravame. A sostegno, richiama il principio affermato da Sez. U, Sentenza n. 18121 del 14/09/2016, Rv. 641081. Il ricorso è inammissibile. Il principio di diritto richiamato dalla ricorrente non è riferibile al caso di specie. Infatti, l’ipotesi in cui il mezzo di gravame è astrattamente corretto, ma indirizzato ad un giudice che, per territorio o per grado, è diverso da quello che avrebbe dovuto essere competente, va tenuta distinta dall’ipotesi in cui l’impugnante esperisce uno strumento processuale inidoneo, anche solo in astratto, a configurare l’instaurazione di un regolare rapporto processuale (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25078 del 07/12/2016, Rv. 641933 – 01). Pertanto, la translatio iudicii avrebbe potuto operare qualora, ad esempio, una sentenza del giudice di pace fosse stata impugnata innanzi alla corte d’appello, anziché al tribunale. Nel caso in esame, invece, la ha esperito un mezzo di impugnazione inammissibile, anche solo in astratto, avverso la sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ. Non si è trattato di non aver correttamente individuato l’organo giudiziario innanzi al quale proporre il gravame, bensì di aver utilizzato uno strumento processuale radicalmente diverso da quello corretto. Né può ipotizzarsi che l’atto d’appello potesse convertirsi in ricorso per cassazione, giacché la conversione dell’atto nullo presuppon’éV esso comunque possieda tutti i requisiti di validità dell’atto nel quale deve essere convertito. E poiché il ricorso per cassazione è strutturalmente diverso dall’appello, configurandosi con un mezzo di impugnazione a critica vincolata (a maggior ragione se proposto, per via straordinaria, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.), tale conversione non è certamente possibile. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma primo, cod. proc. civ., nella misura indicata nel dispositivo. Ricorrono altresì i presupposti per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell’impugnante soccombente, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per l’impugnazione da lei proposta. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ciascuno di essi in euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli accessori di legge e agli esborsi liquidati in euro 200,00 per il Comune di Milano e alle spese prenotate a debito per l’ADER. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Le controversie in materia di rettifica dei dati personali nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo.

Cassazione Sez. Un. Civili, 01 aprile 2020

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso 34665-2018 proposto da: elettivamente domiciliata in ; – ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI GORIZIA; – intimati – per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1664/2017 del TRIBUNALE di TRIESTE.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2019 dal Presidente GIACINTO BISOGNI; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale IGNAZIO PATRONE, il quale chiede alla Corte di dichiarare che la giurisdizione appartiene alla AGO. RILEVATO CHE ha citato davanti al Tribunale di Trieste il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Gorizia per impugnare il rigetto da parte del Prefetto di Gorizia di due ricorsi gerarchici impropri ex art. 36 D.P.R. n. 223/1989 aventi ad oggetto l’accertamento dell’erroneità e la richiesta di correzione della indicazione del luogo di nascita su due certificati di residenza rilasciati alla ricorrente dal Comune di Monfalcone. Il Ministero e la Prefettura costituendosi nel giudizio hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto della condizione di proponibilità dell’azione. Hanno inoltre eccepito il difetto di giurisdizione della A.G.O. Nel merito hanno concluso per il rigetto del ricorso per insussistenza del diritto vantato dalla ricorrente e subordinatamente per carenza sopravvenuta di interesse (essendo ormai scaduta la validità dei due certificati). La sig.ra propone ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ai sensi dell’art. 41 comma 1 c.p.c. Rileva la ricorrente che il rilascio delle certificazioni anagrafiche corrisponde a un diritto soggettivo in capo al richiedente e non consente valutazioni discrezionali alla p.a. Ritiene pertanto la ricorrente che siano di competenza della A.G.O. le controversie relative all’impugnazione dei decreti prefettizi in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici. Non sono costituite le Amministrazioni intimate. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta sottoscritta dal Sostituto Procuratore Generale, cons. Ignazio Patrone, depositata il 17 maggio 2019 richiede la dichiarazione di appartenenza della giurisdizione alla A.G.O. RITENUTO CHE Deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario ribadendo che, come già affermato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (S.U. n. 449 del 19.6.2000), le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo, e non di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell’attività amministrativa ad essa inerente, con la conseguenza che la cognizione delle stesse è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Nella specie la controversia ha ad oggetto il diritto della signora cittadina ungherese, nata in Unione Sovietica il 25 marzo 1984, e attualmente residente in Monfalcone, a una corretta indicazione dei suoi dati personali nelle registrazioni anagrafiche. Se, come ha rilevato il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte, la controversia davanti al Tribunale di Trieste non concerne l’iscrizione o il rifiuto di iscrizione anagrafica, tuttavia essa ha per oggetto il diritto soggettivo della richiedente a una corretta indicazione dei suoi dati anagrafici. Per altro verso deve condividersi la osservazione del Procuratore generale per cui non può essere valutata in questa sede la questione della carenza di interesse a una rettifica dei dati personali in ragione della scaduta validità dei certificati, questione sulla quale si dovrà pronunciare il Giudice ordinario competente e cioè il Tribunale di Trieste che deciderà anche in merito alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

CNF: le Linee Guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza covid-19

Visto il D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria” ed il DPCM 9 marzo 2020. Visto il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-2019”. 2 Considerato che anche nei prossimi mesi di maggio e giugno proseguirà ad esistere l’esigenza di evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone che, per lavoro e utenza, frequentano gli uffici giudiziari. Tenuto conto che la vita di relazione delle persone nell’ambito dei rapporti endofamiliari non può restare sospesa per mesi, sia con riferimento a coloro i quali già abbiano definitoil nuovo assetto dei loro rapporti che, a maggior ragione, per coloro i quali non siano stati in grado di definire un accordo e dunque necessitino di provvedimenti che definiscano e risolvano convivenze divenuteintollerabili. Tenuto conto che nell’attuale situazione emergenziale di contenimento della epidemia da COVID-19 si è correttamente ritenuto che siano da tutelare due diritti costituzionali fondamentali ovvero, da un lato, le esigenze di tutela della salute pubblica (art. 32 Cost.), dall’altro quelle della tutela della famiglia (art. 29 e 30 Cost.), famiglia da intendersi come formazione naturale nella quale si debba proseguire a convivere in armonia, evitandosi ogni forma di costrizione ed in genere di degenerazione dei rapporti, massimamente nel precipuo interesse della prole. Tenuto conto che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere o, quantomeno, di non doversi ulteriormente dilazionare nel tempo e che la modalità che si ritiene debba essere sempre e comunque privilegiata sia quella che concede la possibilità per parti e difensori di presenziare personalmente in tribunale, laddove sia possibile, nel rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa. Tenuto conto che i difensori sono i soggetti deputati a poter adeguatamente valutare e decidere quale debba essere la scelta più confacente alle necessità ed alla tutela del proprio assistito e ad evitare pregiudizi agli equilibri familiari, anche e soprattutto alla luce delle esigenze dei minori coinvolti. Tenuto conto che, nel bilanciamento degli interessi, laddove sia impossibile la celebrazione dell’udienza in tribunale e tuttavia non si possa assoggettare il procedimento ad un rinvio, debbano comunque essere previste delle modalità per cui sia concesso di provvedere, nell’interesse delle parti assistite e dei minori coinvolti; Rilevata quindi la necessità di procedere alla stesura di linee guida in relazione ai procedimenti in materia di famiglia che tenga conto – limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020 – dell’eccezionalità della situazione, si propone quanto segue: 3 Procedimenti di natura consensuale: 1) Fino alla cessazione della fase emergenziale è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c. 2) Nelle ipotesi di separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c., i difensori – a causa dell’emergenza epidemiologica e delle sottese esigenze di tutela della salute, che impongono, tra le altre cose, il rispetto del distanziamento sociale – potranno convenire sulla scelta della c.d. trattazione scritta. In tal caso i difensori, anche alla luce della giurisprudenza della Cassazione (Cass. 7.01.2008, n. 34) che ha affermato la non indispensabilità del tentativo di conciliazione ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, “per la volontà manifestata dalla parte non comparsa di non opporsi alla richiesta di separazione” almeno ventiquattro ore prima della c.d. udienza virtuale, dovranno trasmettere per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest’ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna – stante l’emergenza sanitaria in corso e stante il distanziamento sociale imposto dal D.L. n.18/2020 – dichiara con atto separato: – di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all’udienza; – di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all’alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente; – di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio); – di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso; A seguito di detta espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l’omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi), 4 previa trasmissione telematica per il parere al PM. Procedimenti di natura contenziosa: La previsione normativa che in queste udienze le parti siano sentite personalmente e che sia tentata la conciliazione (artt. 708 c.p.c., comma 4, Legge n. 898/1970 e succ. modif.) comporta che la scelta di celebrazione dell’udienza tramite collegamento da remoto possa trovare giustificazione, pur dandosi atto che la progressiva introduzione della stessa dovrà tuttavia avvenire gradualità e, comunque, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa. Il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l’esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti. L’emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori. Con l’udienza da remoto potrà essere esperito il tentativo di conciliazione tra le parti. Laddove tale ipotesi appaia non adeguata, ritenendosi che un efficace intervento di mediazione da parte del giudice sia indebolito, il Giudice, soprattutto laddove si tratti di coppie con figli in età minore, potrà valutare se ricorrere o meno a questa modalità. La peculiare esigenza di garantire una rigorosa tutela della privacy e della libertà personale nei procedimenti in materia di famiglia, porta a dover ritenere non del tutto idonea, tra i luoghi per l’effettuazione del collegamento da remoto, l’abitazione personale della parte, soprattutto nei casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi con altri familiari o con i figli. La parte, pertanto, qualora ve ne siano le condizioni – tenendo pur sempre in debita considerazione la primaria esigenza di limitare la condivisione di spazi fisici, anche nel rispetto del c.d. distanziamento sociale – dovrà recarsi, ove possibile, presso lo studiodel proprio difensore da cui avverrà il collegamento 5 con il Giudice con obbligo per il legale di rispettare le precauzioni per il distanziamento necessari al contenimento delcontagio. Il Presidente, laddove lo ritenga, potrà convocare separatamente ricorrente e resistente attraverso collegamenti separati ovvero in orari differenti per ascoltarli. In quest’ultima ipotesi, convocherà poi ad un terzo orario l’udienza con la presenza di tutte le parti. Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell’udienza. Il verbale della trattazione congiunta verrà sottoposto alle parti ed ai rispettivi legali attraverso la modalità “condividi schermo” prevista dalla piattaforma telematica utilizzata e ciò corrisponderà alla sottoscrizione dello stesso. Dal punto di vista operativo, si richiama il protocollo siglato da CNF e CSM in materia di procedimenti avanti al tribunale per i Minorenni, con le seguenti precisazioni che afferiscono alla materia oggetto delle linee guida: 1. Invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto L’art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che “Prima dell’udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento”. a) Prima dell’udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso. Ove la parte resistente non compaia all’udienza telematica, il Presidente del Tribunale, verificata la presenza del ricorrente e la regolarità della notifica del ricorso, procederà a mente dell’art. 707, comma 3, c.p.c. Qualora il resistente costituito risulti assente all’udienza telematica il Presidente del Tribunale fisserà una nuova udienza, dandone atto a verbale. b) Il verbale con l’indicazione della nuova udienza sarà inserito nel PCT e sarà onere delle parti costituite prenderne visione. 6 c) Laddove il Giudice ritenga necessaria una interlocuzione preliminare con i legali, potrà farne richiesta. In tal caso, prima dell’udienza, sarà fissato un incontro a distanza finalizzato ad ottenere i ragguagli che si rendessero necessari e/o chiarimenti in ordine agli atti depositati; nell’ipotesi di deposito di procedimenti contenziosi nuovi, ovvero successivi all’11 maggio 2020 le modalità di svolgimento dell’udienza da remoto, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link verranno inserite nel provvedimento di fissazione dell’udienza che verrà notificato al resistente unitamente al ricorso; d) Si rammenta che, pacificamente, nei procedimenti in camera di consiglio non sono previste preclusioni e decadenze. e) I difensori delle parti, entro cinque giorni dalla data dell’udienza, comunicheranno se – in linea con la già richiamata esigenza di garantire la privacy e la ricorrenza di una situazione domestica confacente alle esigenze collegate ai procedimenti di famiglia – le parti potranno effettuare un collegamento adeguato dai loro dispositivi. In caso positivo verrà fornito alle parti, a cura del difensore, il link contenente l’indirizzo telematico dell’aula virtuale. Analoga comunicazione dovrà essere data qualora i difensori converranno di effettuare il collegamento alla presenza delle parti dal proprio studio. f) In caso contrario chiederanno che i loro assistiti compaiano di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni ministeriali e del capo dell’ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia. g) L’ascolto del minore di persona sarà effettuato ove assolutamente indispensabile. In tale ipotesi: – laddove il minore sia presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori, lo stesso verrà ascoltato di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni ministeriali e del capo dell’ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia. – qualora sia stato nominato un curatore speciale del minore, lo stesso potrà essere ascoltato presso lo studio del curatore, ove possibile, oppure in caso negativo di persona in Tribunale ove saranno rispettate tutte le prescrizioni ministeriali e del capo dell’ufficio finalizzate al contenimento della diffusione dell’epidemia. – laddove si renda necessaria l’audizione dei servizi sociali o di neuropsichiatria infantile, così come del CTU a chiarimenti, l’invito di cui al punto sub 1, lett. a verrà inviato anche 7 all’ufficio di cui si renda necessaria l’audizione che interverrà all’udienza con le modalità tutte previste sub punto 2, lett. a, b, c, d. a. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell’applicativo utilizzato. 2. Svolgimento dell’udienza da remoto L’art. 83, comma 7, lett. f,) del D.L. n.18/2020 prevede che “il giudice dà atto a verbale delle modalità con cuisi accerta dell’identità deisoggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale” Nel verbale di udienza il giudice: a. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti avvocati); b. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell’udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati; c. verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell’udienza contenente il link di collegamento; d. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell’udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti; è vietata la registrazione dell’udienza; e. ove possibile, la gestione dell’avvio e dello svolgimento dell’udienza verrà effettuata dal can- 8 celliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, potrà curare anche la verbalizzazione; f. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico, potrà avvenire mediante l’eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre che autorizzato espressamente dal giudice – e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino il giudice dovrà rinviare l’udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d’udienza contenente il disposto rinvio; g. al termine dell’udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all’udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell’udienza stessa mediante l’applicativo è avvenuto regolarmente; i. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale j. al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, DGSIA: 1. garantisce, con effettività e tempestività, l’assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444; 2. garantisce ai magistrati togati (inclusi i MOT) ed onorari le dotazioni hardware e software necessarie alla trattazione delle controversie con collegamento da remoto; 3. verifica che sia pervenuto il link relativo all’avvio della “stanza virtuale” a tutti i magistrati, MOT in tirocinio, tirocinanti, onorari, cancellieri; per l’ipotesi che sia stata smarrita la mail del 10.3.2020 dalla casella supportosistemistico.dgsia@giustizia.it con cui DGSIA comunicava il link per l’accesso alla stanza virtuale, ciascuno potrà farne richiesta scrivendo all’indirizzo info-PCT 4. avvisa tempestivamente del malfunzionamento della rete per il necessario rinvio delle udienze. Ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, ricorsi ex art. 9, Legge n. 898/70 divorzi contenziosi, ricorsi ex art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi 9 a. Si ritiene che la prima udienza di comparizione delle parti possa avvenire con udienza da remoto, salvo che il giudice ritenga opportuna la comparizione personale (specialmente ove si tratti di coppie con di figli minori e siano dedotti aspetti di pregiudizio). Per detta ipotesi si rinvia alle modalità sopra indicate. b. Resta salva la facoltà del Giudice di disporre la trattazione scritta, laddove i difensori convengano, secondo le precise modalità previste nel protocollo generale CSM/CNF. Tale modalità sarà quella preferenziale per tutte le udienze successive, sempre laddove i difensori ne convengano. Ricalendarizzazione udienze fissate nel periodo di sospensione. Con riguardo alla ricalendarizzazione delle udienze, comprese le udienze presidenziali, rinviate a seguito del D.L. n. 11/2020 e D.L. n. 18/2020, vi si provvederà nel rispetto dei termini dilatori e per la notifica la costituzione del convenuto ed il relativo provvedimento verrà trasmesso via PCT dalla cancelleria ai legali di entrambe le parti costituite. Nel caso di mancata costituzione del convenuto in fase presidenziale o per la prima udienza ex art. 183 c.p.c. sarà onere del legale della parte ricorrente rinotificare il provvedimento di fissazione della nuova udienza. Negoziazioni assistite Gli accordi di negoziazione assistita verranno depositati alla Procura della Repubblica in via telematica a mezzo PEC ed il relativo provvedimento di nulla-osta o autorizzazione verrà trasmesso agli Avvocati con le medesime modalità del deposito, sempre a mezzo PEC. L’accordo verrà quindi trasmesso dagli avvocati agli Ufficiali dello stato civile sempre via PEC (art. 6, c. 2 e 3,D. L. n. 132/2014, conv. in L. n. 3 162/2014). Ai fini del perfezionamento dell’accordo e dei successivi adempimenti, l’autografia della sottoscrizione delle parti avverrà attraverso l’identificazione da parte dei legali da remoto (art. 5, D.L. n. 132/2014, conv. in legge 10 n. 162/2014). Nel caso in cui la Procura della Repubblica non dovesse autorizzare gli accordi e rinviare avanti al Presidente questi fisserà udienza che potrà avvenire anche con collegamento da remoto, previo consenso dei difensori. L’udienza si terrà con le modalità già suggerite.