Mancato bilanciamento tra rischio psicopatologico e patologia fisica di un minore al centro di una contesa inaudita.
Corte d’Appello di Roma, 3 gennaio 2020
LA CORTE D’APPELLO DI ROMA
SEZIONE PER I MINORENNI – CIVILE
All’esito dell’udienza del —–, riunita in camera di consiglio ha emesso il seguente
DECRETO
in merito al reclamo iscritto al n. — anno — RVG, al quale viene riunito il reclamo iscritto al n. — anno —-
RVG, entrambi promossi
da —- (C.F. —-) elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avv. —- che la rappresenta e
difende giusta procura in calce della comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in —-;
RECLAMANTE
contro
— (C.F. —) Elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avv. — che lo rappresenta e difende
per mandato in calce all’atto di costituzione;
RECLAMATO
Avv. — quale tutore del minore —-, nato il — (—-) nominata con decreto del Tribunale per i Minorenni del
—-, elettivamente domiciliata in Roma, presso il proprio studio in via —;
RECLAMATA
PMM presso il Tribunale per i Minorenni di Roma
RECLAMATO
con l’intervento del Pubblico Ministero sostituto Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma
che ha concluso per la conferma dei provvedimenti impugnati,
avente ad oggetto il reclamo avverso il decreto reso nel proc. rvg n. 1815/15 dal Tribunale per i Minorenni
di Roma [d’ora in avanti TM, n.d.r.] il 5.7.19, n. 4828/19, con il quale — e — venivano dichiarati sospesi
dalla responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore —- e veniva nominato allo stesso un tutore
nella persona dell’avv. —-, e avverso il decreto reso nel medesimo procedimento l’—-, n. —/2019,
rettificato con decreto in pari data n. —/2019, con cui è stato disposto l’allontanamento del minore — dalla
madre — ed il suo collocamento presso il padre, —-, con ulteriori prescrizioni.
1. Deve preliminarmente essere accolta la richiesta di riunione dei due reclami, avanzata concordemente
dalle parti; tra di essi vi è evidente, anche logica, connessione e parziale continenza, sia sotto il profilo
soggettivo, trattandosi di ricorsi avverso provvedimenti provvisori adottati nella medesima procedura nei
confronti delle medesime parti, che sotto quello oggettivo, in quanto il decreto n. —/19 dell’— 2019
esprime una progressione rispetto a quello precedente e contiene statuizioni che si saldano, in parte
superandole ed in parte integrandole, a quelle del — precedente (cfr. Sez. U, Sentenza n. 1521 del
23/01/2013: “La riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., ove
investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di
legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro
trattazione separata prospetti l’eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia
processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie.”)
In particolare il decreto n. —/19 conferma le prescrizioni date a — in merito all’attivazione di un percorso
psicoterapeutico per —-, con l’aggiunta dell’indicazione della struttura presso la quale tale percorso dovrà
essere seguito (il Policlinico —) e delle attività preliminari e accessorie da svolgere; la sospensione della
responsabilità genitoriale e la nomina del tutore sono implicitamente confermate, quali presupposti non
smentiti delle prescrizioni; il regime degli incontri tra — e il padre dettato nel primo provvedimento viene
invece superato e sostituito con il collocamento presso l’abitazione di quest’ultimo con l’aggiunta di una
assistenza domiciliare per l’intera giornata, eventualmente preceduta dalla temporanea collocazione presso
una struttura residenziale, e vengono di converso regolamentati gli incontri con la madre. Tali
Provvedimenti e prescrizioni vengono corredati dalla indicazione delle attività di supporto e monitoraggio
che il Servizio Sociale è delegato a svolgere nell’interesse del minore.
Sussistono quindi in questo caso tutte le ragioni di economia processuale e di unitarietà sostanziale e
processuale ritenute rilevanti dalla giurisprudenza ai fini della riunione.
2. Quanto alle eccezioni relative alla ammissibilità e alla tempestività del reclamo avverso il decreto n.
—/19 sollevate rispettivamente dal tutore avv. —(la prima) e da entrambi i reclamati costituiti (la seconda),
esse sono tutte infondate per le seguenti ragioni:
a. Il reclamo è ammissibile poiché riguarda un provvedimento contenente disposizioni immediatamente
limitative della responsabilità genitoriale, che incide direttamente su diritti personalissimi di primario rango
costituzionale; la circostanza che si tratti di decisioni assunte rebus sic stantibus, modificabili, in caso di
circostanze sopravvenute, dalla stessa autorità che le ha emesse, non preclude la possibilità di adire il
giudice superiore per vedere riponderata la decisione di primo grado secondo i generali principi in tema di
reclamo (Cass. sent. 21-11-2016 n. 23633; Cass., sez. I, 13.12.2018 n. 32359), dovendosi riconoscere piena
tutela alle parti ed al diritto soggettivo del minore a coltivare nella sua pienezza i rapporti con entrambi i
genitori.
Ciò indipendentemente dalla natura interinale e cautelare, ribadita dallo stesso TM anche nell’ordinanza
depositata l’—- con la quale, nel dichiararsi incompetente a decidere sul ricorso proposto da — per
ottenere la revoca del provvedimento del —-, il collegio ha rilevato che l’art. 38 u.c. disp. att. c.c. prevede
che i provvedimenti di natura cautelare emessi dal TM siano reclamabili innanzi alla Corte d’Appello.
b. Il ricorso è tempestivo; la pronuncia di incompetenza, infatti, è stata depositata e comunicata alle parti il
—-; il termine per riassumere il procedimento ai sensi dell’art. 50 1° c. c.p.c. è di tre mesi dalla
comunicazione, sicché il ricorso depositato telematicamente il successivo — è stato proposto nei termini
(non sospesi durante il periodo feriale trattandosi appunto di provvedimento avente natura cautelare).
c. Non può parlarsi di acquiescenza né di sopravvenuta carenza di interesse al reclamo da parte della
ricorrente, e ciò in quanto il provvedimento reclamato è immediatamente esecutivo; il suo carattere
imperativo non consente di ritenere che la sua osservanza costituisca manifestazione di quella spontanea
adesione al suo contenuto che integrerebbe una condotta incompatibile con la volontà di impugnarlo. Si è
poi visto sopra come il provvedimento dell’ —- solo in parte si sostituisca a quello del — che, per diverse
parti, rimane in vigore o ne costituisce almeno parziale presupposto, così che anche per tale ragione
permane l’interesse all’impugnazione. Non può parlarsi di abuso del diritto nella scelta dei tempi della
riassunzione considerato che il decreto era stato già tempestivamente impugnato innanzi al TM.
Quanto alle questioni relative alla produzione documentale delle parti, si rileva quanto segue.
I. E’ tardivo il deposito effettuato dalla ricorrente in limine litis la sera del —-, giorno precedente l’udienza,
in assenza della previsione di un termine ulteriore concesso a tal fine ed in violazione del contraddittorio,
sicché tale documentazione non può entrare a fare parte del fascicolo.
II. Sulla richiesta avanzata fuori udienza dalla difesa —di ricostruzione del fascicolo di primo grado nella
parte in cui non è presente un file, il cui deposito nella data indicata dalla parte non risulta documentato –
file comunque pacificamente presente in atti in quanto (nuovamente) prodotto in data successiva – si è già
provveduto in udienza con ordinanza al cui contenuto si rinvia integralmente.
III. Quanto alla dichiarata mancata accettazione da parte del tutore del contradditorio su fatti avvenuti e
documenti prodotti in epoca successiva alla propria nomina, si rileva che, trattandosi di fatti e documenti
posti a base del reclamo avverso il provvedimento dell’ —- la richiesta di trattazione unitaria dei due
procedimenti, espressamente avanzata anche in udienza dall’avv. —, è incompatibile con la richiesta di
valutazione parcellizzata degli elementi unitariamente sottoposti al vaglio della Corte; dunque la decisione,
unitaria, si fonda legittimamente su tutto il materiale ritualmente depositato anche nel procedimento n.
—/19, al quale è stato riunito quello recante n. —/19.
3. Prima di esaminare il merito delle domande occorre riassumere l’articolata vicenda familiare e
processuale.
I provvedimenti impugnati sono stati emessi nel corso dell’istruttoria svolta nel procedimento n. —/15,
instaurato innanzi al TM da —- per ottenere la sospensione della responsabilità genitoriale di —– e il
collocamento del figlio presso di sé. —– e —- hanno avuto una relazione sentimentale dalla quale il –.–.10
è nato il figlio —- La relazione è iniziata nel 2007 e dopo un lungo periodo di crisi si è conclusa nella seconda
metà del 2012 su iniziativa della signora —-, quando la signora ha compreso che la proposta di matrimonio
dell’ —- non costituiva una soluzione ai gravi problemi della coppia.
La signora —- riferisce che l’allora compagno aveva già presentato a sua insaputa due ricorsi al TM, nel
gennaio ed alla fine del —, per regolamentare l’affido di –; tuttavia irapporti tra il minore ed i genitori sono
stati per la prima volta regolati dal Tribunale Civile di Roma, [d’ora in avanti TO, n.d.r.] adito nel 2013 dalla
stessa —, con il decreto del –.–.14 che, esperita ampia istruttoria e CTU, ha disposto l’affidamento del
minore al Servizio Sociale ed il suo collocamento presso la madre, con la quale già conviveva presso
l’abitazione dei genitori di questa, con limitazione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori alle
questioni di ordinaria amministrazione, rimettendo le decisioni più importanti inerenti il minore al Servizio
affidatario.
Il TO aveva inoltre regolamentato la frequentazione con il padre e il contributo economico a suo carico, ed
aveva infine prescritto l’offerta di una terapia psicologica a —- e di un percorso di sostegno alla genitorialità
ai suoi genitori, con monitoraggio dell’andamento delle relazioni familiari e dei loro sviluppi.
Tali statuizioni si fondavano principalmente sulle relazioni del Servizio Sociale e sugli esiti della CTU svolta in
corso di causa dalla —- che, quanto alla dinamica degli incontri padrefiglio, aveva osservato che il bambino
aveva nel tempo accentuato le difficoltà a relazionarsi con il padre, seppure, nei primi tempi degli incontri,
dopo una prima fase di difficoltà nel distacco dalla madre fosse in grado di accedere alla figura paterna e di
relazionarvisi con fiducia durante il gioco; aveva anche evidenziato come nessuno dei genitori apparisse
inidoneo a svolgere il compito genitoriale ma piuttosto fossero emerse anche in presenza del minore
significative difficoltà nella relazione tra i due adulti, specie da parte della signora —- che evitava o limitava
al massimo l’interazione con l’—–, e come tali difficoltà fossero tali da potenzialmente costituire un grave
pregiudizio per il futuro sereno e positivo sviluppo di —-. In proposito rilevava che “l’analisi complessiva del
profilo di personalità e del funzionamento psicologico della sig.ra —- pone in evidenza due livelli di
genitorialità decisamente diversi e divaricati: da una parte ella risponde ai basilari bisogni di protezione e
sicurezza del figlio: dall’altra, tende a costituire, in termini fattuali e psicologici anche se non
intenzionalmente, un ostacolo allo strutturale, evolutivo bisogno di —-di accedere serenamente e con
continuità alla figura paterna (v. relaz. CTU pag. —)”. Quanto al profilo psicologico del padre, rilevava come
lo stesso manifestasse la tendenza a riversare sull’altro e sull’esterno le proprie problematiche, in maniera
anche rivendicativa e strumentale.
Nel tempo del giudizio si era assistito ad un franco deteriorarsi dei rapporti tra i genitori; il signor — aveva
denunciato per aggressione il padre della signora —-, e dopo di ciò erano stati interrotti per alcuni mesi gli
incontri tra padre e (con il) figlio; —- era stato presente a scontri anche di una certa violenza tra i due
genitori, in uno dei quali, a settembre 2013, la madre aveva riportato una distorsione del polso (l’episodio,
come molti altri, viene ricostruito dalle parti in modo opposto: —- riferiva che il padre di —- le aveva
strappato dalle braccia il bambino che non voleva andare con lui e —- riferiva che la madre di — si era fatta
male mentre voleva strappargli dalle mani il registratore che lui portava sempre con sé quando doveva
prendere il bambino da quando la famiglia della ex compagna aveva tentato di farlo “passare per
aggressivo”.) Anche il percorso processuale si era fatto via via più accidentato nel corso del giudizio. — —
aveva avanzato istanza di ricusazione della CTU, ritenendo il procedimento seguìto dall’ausiliaria del
Tribunale poco garantista nei propri confronti e la sua relazione viziata; proprio poco prima della decisione,
tra il marzo e l’aprile 2014, — aveva subìto due ricoveri a distanza di pochi giorni per quasi un mese in una
struttura pubblica per il manifestarsi di una patologia autoimmune denominata —— , per prevenire
recidive della quale egli è tuttora in terapia presso il —- e assume quotidianamente farmaci antipertensivi.
Anche in occasione dei ricoveri vi erano stati episodi problematici: in una occasione la madre aveva
chiamato la gendarmeria per allontanare —-. Quasi contestualmente, a partire dall’aprile 2014, il padre
aveva iniziato a denunciare regolarmente la madre dopo gli incontri con il bambino, contestando
l’inosservanza delle prescrizioni relative alla frequentazione con il figlio (che la madre, temendo una
ricaduta delle condizioni di salute del figlio, che faceva resistenza a trascorrere l’intero tempo della visita
con il padre, aveva imposto avvenissero alla sua presenza e non da soli come previsto dal TO riducendone
la durata e talvolta la frequenza rispetto a quanto indicato dal Tribunale). In particolare la —-, non smentita
dalla controparte, riferisce che tra il —- —– 2014 l’—–, continuando nel frattempo a recarsi agli incontri
con il bambino e senza mai dirle nulla in proposito, aveva sporto ben 17 tra denunce ed integrazioni di
denuncia nei confronti suoi e dei suoi familiari.
— — aveva nel frattempo denunciato — — per abusi sessuali ai danni del figlio —-, in relazione ad alcune
rivelazioni ricevute dal bambino, all’epoca di tre anni e mezzo, nell’agosto 2013, dopo un periodo di diversi
giorni consecutivi di frequenza libera con il padre presso l’abitazione di questi, durante lo svolgimento della
CTU. La denuncia è stata successivamente archiviata e l’opposizione della signora —- all’archiviazione è
stata rigettata.
Il TO rilevava anche che entrambe le parti hanno manifestavano reciproche rigidità e mancanza di reale
collaborazione con gli sforzi degli operatori per superare le difficoltà a dare esecuzione alle disposizioni del
Tribunale.
Il decreto del TO è stato immediatamente reclamato da — — sul presupposto della sua non rispondenza al
benessere del figlio. — — ha a sua volta proposto ricorso incidentale per ottenere l’affidamento esclusivo o
in subordine l’affidamento congiunto di —- con prevalente collocamento presso di sé. La Corte ha dunque
interinalmente disposto che si avviassero incontri protetti e in spazio neutro finalizzati alla libera
frequentazione; in seguito, il –.–.15 ha respinto entrambi i ricorsi e, acquisite ulteriori successive relazioni
del Servizio Sociale, ha dettato nuovamente precise indicazioni in merito alla frequentazione del bambino
con il padre, alla necessità da parte della madre di un intervento agevolatore di tale frequentazione e
all’indicazione di un percorso di sostegno alla genitorialità per entrambi i genitori, oltre che eventualmente
all’avvio di un percorso terapeutico anche per il minore per superare le crescenti preoccupanti difficoltà e
paure ad incontrare e frequentare il genitore non convivente. Il Servizio Sociale è stato nuovamente
delegato a predisporre incontri protetti padre – figlio finalizzati a giungere alla libera frequentazione tra
questi ultimi e la signora —- è stata ammonita ad agevolare i rapporti tra il bambino ed il padre, sul
presupposto che allo stato le condizioni psicologiche e fisiche del minore sconsigliassero, per la intrinseca
traumaticità dell’intervento, un suo allontanamento dall’attuale collocazione presso la madre.
Il —.–.15 — —, adducendo che a causa della condotta oppositiva della madre gli incontri con il figlio, che
avvenivano sempre alla presenza della —- e talvolta dei nonni materni, si erano ridotti a poco tempo senza
la possibilità di interagire realmente con il minore, ha proposto nuovo ricorso innanzi al TM ai sensi degli
artt. 330, 333 e 336 c.c. per ottenere la dichiarazione di decadenza di — —- dall’esercizio della potestà
genitoriale e per ottenere l’allontanamento del bambino dalla madre e dalla sua famiglia con collocamento
presso di sé, previo eventuale inserimento in una struttura residenziale educativa (procedimento R.G. n.
—/2015 VG).
— —- si è costituita ed ha chiesto il rigetto delle istanze di controparte.
Nel corso del giudizio è proseguita la conflittualità tra le parti che si sono ulteriormente reciprocamente
denunciate per aggressioni, stalking, inosservanza dei provvedimenti del giudice, maltrattamenti, per la
gran parte delle quali è intervenuta in seguito rimessione di querela in un’ottica conciliativa nel corso del
procedimento. Negli oltre quattro anni di pendenza del giudizio il conflitto si è esteso ai rapporti con gli altri
soggetti del procedimento: ciascuno dei genitori ha denunciato diversi assistenti sociali ed educatori delle
cooperative incaricate della presa in carico del nucleo familiare, ritenendoli inadempienti e parziali; — — ha
denunciato la CTU dr.ssa —-, la giudice relatrice e da ultimo il tutore.
Il TM ha disposto un’ampia istruttoria acquisendo documenti e relazioni degli operatori dei servizi
territoriali; nel frattempo, tenuto conto delle emergenze segnalate dalle parti e dal Servizio Sociale, ha
adottato diversi provvedimenti contenenti indicazioni in merito alle modalità dell’affidamento del minore
ed agli incontri con il padre.
Le relazioni sull’andamento degli incontri padre-figlio hanno evidenziato come nel periodo dicembre 2015-
aprile 2016 inizialmente —- fosse in grado di relazionarsi con il padre dopo essersi, con fatica, distaccato
dalla madre, e come progressivamente a tale atteggiamento si fosse sostituito un atteggiamento di rifiuto
verso la figura paterna. Più avanti, durante gli incontri — non si staccava mai dalla madre. Quest’ultima a
sua volta ribadiva di nutrire preoccupazione per il figlio in relazione ai fatti oggetto della pregressa
denuncia per abusi sporta contro il padre e manifestava critiche anche nei confronti del compito affidato ai
Servizi Sociali, ritenendo maggiormente confacente all’interesse del bambino evitare una relazione con il
padre che per lui era evidentemente dannosa e fonte di sofferenza.
Gli incontri tra padre e figlio, che seppure con difficoltà da parte di — dapprima si erano comunque tenuti,
si sono quindi di fatto ridotti alla presentazione del bambino accompagnato dalla madre presso lo spazio
neutro, soltanto per il tempo necessario a firmare la attestazione della presenza, per poi far ritorno a casa
poiché —- si rifiutava di entrare per incontrare il padre; infine, vi è stato il rifiuto di uscire per incontrare il
padre tout court.
Dal marzo 2017 per molti mesi gli educatori della cooperativa sociale incaricata di attuare i decreti del TM
che disponevano gli incontri si sono recati due volte a settimana presso l’abitazione del bambino per
aiutarlo a superare il suo rifiuto di incontrare il genitore, senza ottenere alcun risultato.
Di fatto il signor —- per tutto questo periodo ha incontrato il figlio soltanto con queste modalità, oppure
nel corso di visite mediche insieme alla madre, o in occasione delle recite scolastiche o presso il centro
sportivo dove —- frequentava il corso di tennis o, ancora, come dichiarava lo stesso — all’udienza del
–.–.19, all’uscita di scuola ogni martedì e giovedì pomeriggio dove lo salutava nel passaggio in cortile. La
signora — ha precisato che tali ultimi incontri, non autorizzati, così come quelli in occasione dell’attività
sportiva, in quanto il TM aveva previsto soltanto incontri protetti, si sono protratti dal gennaio al giugno
2019.
Nel corso dell’audizione protetta del — — 2017 —, anche di fronte alle sollecitazioni del Giudice onorario
incaricato, ha per parte sua più volte ribadito di non volere vedere il padre perché ne ha paura e di essere
felice con la madre e con i nonni, giungendo a scoppiare più volte in pianto al reiterarsi delle richieste di
riconsiderare il suo rifiuto, ribadendo di avere paura del padre e di non volere essere allontanato dalla
propria casa. Tale paura veniva riportata dal minore anche agli operatori del Servizio Sociale, che hanno
riferito che — chiedeva di far sì che il padre non si recasse più per incontrarlo al centro sportivo, perché lo
spaventava.
II –.–.18 il TM ha disposto CTU dando incarico alla dr.ssa — di valutare la situazione psicologica di — e la
qualità dei suoi rapporti con i genitori e con i nonni materni conviventi.
All’esito delle operazioni peritali la CTU, rilevato che sulla base di quanto osservato non vi erano elementi
dai quali desumere una effettiva pericolosità del padre nei confronti di —, rilevava, al contrario, che era
“possibile rilevare un’alleanza tra madre e figlio, quasi una coalizione ha portato il figlio a ritenere il padre
una figura dannosa, pericolosa e violenta”; e che “Negli anni — ha subito pressioni psicologiche per
rifiutare e rinnegare il padre, ma – nonostante questo lungo lasso di tempo vissuto in questa condizione
psicologica coartante e restrittiva – la figura paterna è ancora in parte introiettata in —-, in questo si
ravvede un valore prognostico positivo. Il rifiuto categorico lo ha mostrato solo in presenza della madre, al
fine di compiacerla —- ha assistito a una campagna denigratoria, accesa dall’astio che la sig.ra —- ha verso
il sig. —-, introiettando i comportamenti e accettandoli come veri. —- riferisce di aver paura del padre, ma
non sa spiegare tale emozione che la figura paterna gli scaturisce. Riporta esempi di episodi, che racconta in
modo frammentario e con motivazioni scarsamente circostanziate e che appaiono “copia” del pensiero
materno.”
Affermava dunque che “La sig.ra —- ha condizionato psicologicamente, direttamente/indirettamente e
volontariamente/involontariamente, —- per cancellare la figura paterna, non garantendo una tutela alle
cure e il diritto alla bi-genitorialità del minore. Il suo comportamento ha evidenti ricadute sul figlio,
vengono esclusi dalla vita anche la nonna e i familiari della linea paterna”, evidenziando anche che “i sig.ri
— (nonni materni) colludono con quanto avviene nel rapporto madre – figlio, pregiudicando ulteriormente
la salute psicofisica di — e così facendo aggravano una già delicata situazione”.
Nell’elaborato del –.–.18 l’ausiliario della CTU dr. — — osservava anche che rispetto alla famiglia —
mostrava “sentimenti di insicurezza, dipendenza e bassa stima di sé con richieste egocentriche e
atteggiamenti introversi”, che manifestava un “attaccamento ancora immaturo e infantile alla figura
materna e un bisogno di evadere da situazioni familiari insoddisfacenti e conflittuali” e che riguardo alle
figure genitoriali presentava una “predilezione esclusiva per quella materna, rivestita di una funzione
salvifica”.
Al fine di “ripristinare al più presto il suo diritto relazionale con il padre” la cui assenza esponeva il minore
ad un serio rischio per la sua salute psichica, in particolare ad una scissione patologica con gravi
ripercussioni affettive, allo sviluppo di un falso sé e di bassa autostima ed alla sostituzione della figura
paterna, la CTU ha proposto dunque di allontanarlo in via immediata e urgente dalla madre e dal suo
contesto familiare; di trasferirlo in una struttura protetta per minori per un periodo non inferiore a tre
mesi, con rientro presso l’abitazione del padre; di sospendere tutti i contatti tra madre e figlio per un
periodo di tre mesi; di prevedere un trattamento psicologico comprensivo di psicoterapia sul minore e il
recupero del rapporto affettivo padre-figlio.
Alla luce di tali emergenze il –.–.19 il TM ha emesso il decreto n. 4828/19, depositato il –.–.–. Il decreto ha
sospeso entrambi i genitori dalla responsabilità genitoriale, ha nominato a — un tutore nella persona
dell’avv. — —, ha dato mandato al Servizio Sociale del Municipio competente di avviare immediatamente il
minore presso una struttura altamente specialistica per presa in carico e predisposizione di un percorso di
psicoterapia diretto “anche” al ripristino del rapporto con il padre, di attivare con urgenza incontri in spazio
neutro, senza la madre, con cadenza trisettimanale “gradatamente implementata”, anche nel periodo
estivo, ai quali —- avrebbe dovuto essere accompagnato da educatore domiciliare o altra persona
individuata dal tutore. Ha nuovamente prescritto alla madre di attenersi alle disposizioni del TM, del tutore
e degli operatori e di collaborare “fattivamente” per la ripresa dei rapporti padre-figlio.
Alla successiva udienza del —.–.19 sono state ascoltate le parti; si è preso atto che gli incontri tra — e il
padre non si erano svolti, che — non aveva iniziato il percorso psicoterapico perché la madre aveva
contestato che l’appuntamento per una visita neuropsichiatrica da effettuarsi presso il — —-
corrispondesse alla “presa in carico per un percorso psicoterapeutico” disposta dal TM, che la stessa aveva
contestato orari e tempi previsti per gli incontri padre-figlio e stigmatizzato la scarsa organizzazione dei
Servizi e della cooperativa incaricata e che, quanto al prelievo di —- a casa per recarsi dal padre, una volta
attivati gli incontri da parte della cooperativa che non aveva potuto darvi corso per parte del mese di
agosto, a volte il minore non era presente in casa e altre volte si rifiutava di seguire gli operatori. La
reclamante affermava inoltre di essere contraria ad incontri liberi tra —- ed il padre perché temeva per il
bambino, richiamando la propria denuncia penale per abusi a suo dire erroneamente archiviata; affermava
di non avere potuto nel frattempo fare svolgere una psicoterapia al figlio perché sarebbe servito l’assenso
del padre, che non era giunto.
L’–.–.19 il TM ha emesso il decreto n. 6955/19, con il quale ha innanzitutto preso atto che dopo il decreto
di luglio non era stata attuazione agli incontri tra il padre ed il minore e che vi era una perdurante mancata
collaborazione della signora —-, sottolineata anche dal Tutore che aveva contestato la mancata
presentazione all’appuntamento presso il servizio di neuropsichiatria infantile dell’ospedale — — e la
mancata presentazione a molti degli incontri protetti. Ha quindi rilevato che, secondo quanto osservato da
entrambe le CTU esperite nel corso degli anni, —- è ormai invischiato in uno stritolante conflitto di lealtà
con la figura materna – che ne ha progressivamente e gravemente ostacolato, anche con l’ausilio dei propri
genitori, il rapporto con il padre – e che il bambino ormai mostra un rifiuto tanto assoluto quanto
immotivato di incontrare il padre, nell’esercizio della cui responsabilità genitoriale non è emerso alcun
concreto elemento di pregiudizio. La CTU ha infatti mostrato come la paura che —- manifesta nei confronti
del padre non nasce dalla oggettiva pericolosità di quest’ultimo, ma da una azione costantemente
denigratoria della figura paterna da parte dalla madre, motivata dall’astio – dalla ricerca di vendetta – che la
signora —- nutre nei confronti dell’—–.
Prova che la paura che —- esprime verso la figura paterna è frutto del vissuto materno, introiettato dal
minore nel corso degli anni, e non di esperienze reali, è che essa è scollata da dati reali, generica e
“astratta”, e non è mai accompagnata da elementi concreti e circostanziati.
In quanto prigioniero di una relazione assolutizzante con la madre, che gli nega ogni rapporto con il padre e
gli fornisce una comunicazione strutturalmente incongrua e disorganizzante, clinicamente associata ad un
funzionamento psicotico, —- è esposto al serio rischio psicopatologico di sviluppare negativamente la
propria personalità e l’identità del proprio sé, con possibile sostituzione della figura paterna, rischio che il
Tribunale deve scongiurare con un immediato intervento a tutela del bambino anche al fine di garantire il
suo diritto alla bigenitorialità.
Per tali ragioni, su conforme parere del PMM, il TM ha disposto l’immediato allontanamento del minore —-
dalla madre ed il suo collocamento presso il padre, l’immediato avvio del minore al percorso
psicoterapeutico già previsto nel decreto del –.7.19, con incontri protetti tra la madre ed il figlio con
cadenza ogni quindici giorni alla presenza di personale specializzato e previsione di interventi di sostegno e
monitoraggio del Servizio Sociale, rinviando la causa per il prosieguo all’udienza dell’–.–.2020. Ha anche
disposto che nel caso in cui il collocamento presso il padre risultasse difficoltoso —- dovrà essere inserito
temporaneamente in una casa famiglia per il tempo necessario al recupero del rapporto padre-figlio. Il
decreto ad oggi non risulta ancora eseguito in quanto gli operatori non hanno rinvenuto il minore a casa
nella data in cui si sono recati per prelevarlo. —- non frequenta la scuola dal 12 ottobre, giorno della
comunicazione del decreto, quando il nonno materno lo ha prelevato da scuola prima della fine delle
lezioni.
4. Entrambi i decreti sono stati impugnati da — —-.
Il decreto 4828/19 è stato impugnato inizialmente innanzi allo stesso TM, che il 1 agosto 2019 si è
dichiarato incompetente in favore della Corte d’Appello; il — — 2019 il processo è stato quindi riassunto
dalla ricorrente innanzi a questa Corte. Il decreto 6955/19 è stato impugnato il — —- 2019 innanzi alla Corte
d’Appello.
Negli atti introduttivi la ricorrente ha chiesto innanzitutto la sospensione inaudita altera parte del decreto
n. 6955/19, e comunque la sospensione in via cautelare della sua efficacia.
Tuttavia la complessità delle valutazioni comparative da operare, necessariamente nell’ambito di un
contraddittorio esteso anche al Tutore che ad oggi rappresenta gli interessi del minore, ostava alla
possibilità di pronunciare immediatamente sulla sospensiva prescindendo dall’ascolto di tutte le parti nella
naturale sede dell’udienza.
Quanto al decreto n. 4828/19 che, a luglio 2019, ha sospeso i signori — e — dalla responsabilità genitoriale,
ha nominato un tutore a —- e ha previsto ulteriori interventi di sostegno e supporto, sulla base del
mancato svolgimento degli incontri già previsti a causa delle resistenze frapposte dalla signora —- e della
sua solo apparente collaborazione, la reclamante ha sostenuto che gli incontri si erano svolti e si stavano
svolgendo, che il padre vedeva —- anche alle visite mediche e alle recite scolastiche e che il Tribunale non
ha valorizzato il fatto che anche — aveva violato le prescrizioni dei giudici presentandosi agli allenamenti
sportivi e all’uscita di scuola di —, finché l’assistente sociale Barile – in seguito denunciata dall’— – non lo
aveva redarguito per fargli interrompere tale condotta; ha contestato l’accusa di non essere stata
collaborativa, avendo al contrario sempre portato — agli incontri anche contro l’espressa volontà del
bambino; ha affermato che, contrariamente a quanto contestatole, aveva attivato il percorso psicologico
prescritto in precedenza dal Tribunale a sostegno di —-, percorso che era stato interrotto non da lei, ma
dalla psicologa; infatti la dr.ssa —–, responsabile della cooperativa ove avvenivano gli incontri nel 2016,
aveva prescritto un secondo percorso di sostegno alla genitorialità (rispetto a quello svolto già nel 2015) e
una psicoterapia per il bambino, ma la psicologa incaricata dalla dr.ssa —-, dr.ssa —-, dopo sole due sedute
aveva dichiarato di non volere proseguire la psicoterapia sul bambino ritenendo che non fosse necessaria.
Contestava inoltre l’esistenza dei gravi problemi psicologici che la condizione di lontananza dal padre
avrebbe a dire della CTU cagionato a —, adducendo in proposito le considerazioni delle maestre sull’ottimo
inserimento di — nel gruppo scolastico, in quanto ricercato dai compagni e perfettamente a suo agio con i
pari e con gli adulti, e con risultati scolastici brillanti.
Quanto al decreto n. 6955/19 che ad ottobre ha disposto l’allontanamento di — dalla abitazione della
madre e dei nonni e la collocazione presso il padre, la signora —- ha radicalmente contestato gli elementi di
fatto sui quali esso si fonda. Ha rivendicato l’adeguatezza delle proprie capacità genitoriali adducendo
l’appropriato accudimento di — sotto il profilo medico (anche durante e dopo l’insorgere della rara
patologia che lo ha colpito), affettivo, educativo e sociale, come riferito dalle insegnanti di —-; ha di
converso sottolineato l’inadeguatezza del padre, ripercorrendo le modalità impositive ed autoritarie con le
quali questi si relazionava con il bambino durante la convivenza, cessata quando —- aveva due anni e
mezzo, la mancanza di empatia, l’aggressività manifestata nei confronti della madre anche alla presenza del
figlio, il mancato rispetto delle prescrizioni sugli incontri protetti, i fatti appresi da — a tre anni che riferiva
che il papà lo aveva toccato tirandogli giù le mutande e che lo leccava, l’atteggiamento abitualmente ed
immotivatamente controllante e oppositivo che l’aveva costretta a ricorrere al Giudice Tutelare per
ottenere l’autorizzazione a portare — con sé all’estero in un breve viaggio in Austria, in mancanza
dell’assenso del padre, e non da ultimo le difficoltà ad ottenere il pagamento delle spese straordinarie
poste a carico del padre per il 50%, per le quali aveva dovuto procedere nei confronti dell’—- con decreto
ingiuntivo; ha contestato la parzialità dell’avv. —, tutore di —–, producendo scambi di mail e messaggi con
i quali, oltre allo scambio di mail relativo alla visita dentistica del bambino, aveva chiesto l’iscrizione di — al
basket e ai giochi matematici organizzati dalla scuola e l’autorizzazione ad andare fuori Roma durante i
week end estivi con amici con bambini dell’età di —-, tutte autorizzazioni negate dalla odierna reclamata
con grave danno per il figlio; ha contestato di non avere adempiuto alla prescrizione di fare intraprendere a
— un percorso piscoterapeutico come disposto dal Tribunale, in quanto il tutore aveva fissato presso il —
— una visita neuropsichiatrica mai prescritta dal Tribunale.
Ha sostenuto che le disposizioni contenute nel decreto di allontanamento violano la convenzione
Internazionale di New York e la convenzione di Strasburgo sui diritti del fanciullo e la convenzione di
Istanbul con riferimento ai diritti della madre che, avendo denunciato di essere stata vittima di
maltrattamenti durante il rapporto con il padre di —, subisce un trattamento di vittimizzazione secondaria
nel processo a causa della parzialità e dei vizi sottesi allo svolgimento della CTU che la ha dichiarata priva di
capacità genitoriali adeguate ed incolpata di avere alienato —- al padre per “vendetta”, accusa calunniosa e
totalmente infondata oltre che smentita dalla sua condotta concreta ma ritenuta vera dal Tribunale; ha
evidenziato infine come l’allontanamento forzato di —- dal nucleo familiare dove vive metterebbe a
repentaglio la sua salute e violerebbe l’art. 32 della Costituzione italiana, producendo documentazione
medica a sostegno della gravità della patologia autoimmune che lo ha colpito all’età di quattro anni e
certificazioni dei sanitari che mettono in guardia dalle possibili gravi ed anche gravissime conseguenze che
potrebbero derivare al bambino da un allontanamento “cruento”.
5. Il resistente — — ed il tutore hanno chiesto la conferma dei provvedimenti impugnati; in particolare, nel
ribadire la piena adesione alla ricostruzione dei fatti contenuta nei provvedimenti impugnati ed alle
disposizioni conseguentemente adottate, e nel rimarcare che la collaborazione della signora — è sempre
stata solo apparente, come già evidenziato nella CTU svolta dalla — —, il signor — ha evidenziato come la
grave inadeguatezza genitoriale della madre di — e la sua dannosità per il figlio emergessero anche dal
fatto che dopo la comunicazione del decreto n. 6955/19 —- è stato arbitrariamente prelevato da scuola dal
nonno materno prima dell’orario di uscita e non vi ha ad oggi ancora fatto ritorno, e che né il tutore né il
Servizio Sociale né il padre hanno più avuto notizie di —- per quasi cinquanta giorni, ovvero sino al 5
dicembre u.s., data in cui il Servizio Sociale è riuscito a fare un primo accesso presso l’abitazione della sig.ra
— e ha incontrato —-. Altrettanto grave è che la signora — abbia esposto pubblicamente il minore e la sua
vita sui social, sulla stampa, in manifestazioni pubbliche, mostrandosi non tutelante e ponendolo al centro
di una contesa mediatica senza alcun riguardo per il benessere del bambino, ed abbia accusato gli operatori
ed il sistema giudiziario di agire con pregiudizi e violenza nei confronti suoi e del figlio.
Ha chiesto che, oltre al rigetto del reclamo, sia tenuta in considerazione la condotta processuale della
controparte ed ha aderito anche alla disposizione subordinata del TM, che nel caso di impossibilità di
attuazione pratica del collocamento presso il padre ha previsto il temporaneo inserimento del bambino in
casa-famiglia, disposizione che pur costituendo un passaggio doloroso risulterebbe strumento conseguente,
adeguato e proporzionato alla tutela di —-, conforme ai principi enucleati dalla Corte E.D.U. costantemente
orientata a ribadire la necessità che lo Stato assicuri l’effettività dei rapporti genitore-figlio (secondo un
principio di proporzionalità ed adeguatezza rispetto al caso concreto), soprattutto laddove un genitore
ostacoli il rapporto dell’altro con il figlio (sentenze del 23.06.2016 “Strumia c. Italia”; 02.11.2010 “Piazzi c.
Italia”; 30.06.2005 “Bove c. Italia”).
Il tutore, da parte sua, oltre alle questioni procedurali delle quali si è già trattato sopra, ha richiamato i
risultati della CTU che ha riconosciuto come la madre di — abbia sempre frapposto ostacoli pretestuosi a
tutte le prescrizioni, abbia denigrato costantemente la figura paterna, abbia arrecato con ciò un grave
pregiudizio al minore che recita un copione e non è libero di sviluppare una relazione di attaccamento con il
padre. Grave la condotta di sottrazione alla scuola ed alla psicoterapia e l’atteggiamento che porta la
reclamante a denunciare chiunque cerchi di intervenire a tutela del figlio.
Il PG ha reiterato in udienza la richiesta di conferma dei provvedimenti impugnati già avanzata dal proprio
Ufficio ed ha chiesto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per quanto
emerso in ordine all’elusione dell’obbligo scolastico di — da parte della madre.
6. Tanto premesso, ritiene la Corte che i reclami siano in parte fondati, nei termini che seguono.
a. Dalla lettura del corposo fascicolo di primo grado e dei verbali di causa emerge sopra ogni altra cosa la
incapacità di entrambi i genitori, con modalità diverse tra loro ma entrambe complessivamente esiziali per
l’armonioso sviluppo del bambino, di mantenere i contrasti relativi alla loro relazione interpersonale
separati dalla necessaria cogestione del comune ruolo parentale.
Ciò li spinge, quanto alla —, a negare il diritto dell’altro genitore di fare parte della vita del figlio, come lei
stessa ha in più occasioni detto di ritenere giusto rivendicando nel corso delle CTU la propria contrarietà al
mantenimento di un rapporto con una figura paterna che lei sinceramente ritiene pericolosa, e ad agire con
quello che sembra una sorta di freddo intento risarcitorio nei confronti della signora —-, quanto all’—,
anche se questo significa spaventare, come è accaduto, — inviando le forze dell’ordine presso la sua
abitazione e attentare alla tranquillità della sua vita familiare con un inusitato stillicidio di denunce, nei
confronti della — e dei suoi familiari, che certamente ha contribuito a fare percepire dalla reclamante l’—
come oggettivamente minaccioso.
Un ulteriore esempio di tale incapacità sono le denunce nei confronti degli operatori delle cooperative del
Servizio Sociale incaricati di gestire gli incontri, che entrambi i genitori hanno presentato, e quelle
presentate dalla signora —- nei confronti della dr.ssa — (dopo che la prima CTU era stata ricusata), del
giudice relatore del TM e dell’avvocato —, fatti che manifestano una difficoltà di lungo corso a
comprendere che gli interventi posti in essere sono diretti a tutelare —-e non a danneggiare l’uno o l’altro
dei genitori.
Non è in discussione il diritto della signora —- di recuperare la propria serenità attraverso la rielaborazione
e la presa di distanza da una relazione che per lei è stata fonte di sofferenza e umiliazione; come, sotto un
diverso profilo, non lo è il diritto del signor —- di vedere rispettati i giorni e gli orari degli incontri con il
figlio. Tuttavia, nel procedimento relativo alla disciplina dell’affidamento di —-, il benessere del bambino
riveste un rilievo assolutamente preminente e la capacità di separare l’interesse del figlio dal proprio
sembra essere venuto meno alle parti, seppure in modo diverso, nel corso della defatigante controversia
giudiziaria.
Il TM ha dato conto di come la precedente condizione di affidamento di —- al Servizio Sociale, con
mantenimento in capo ai genitori della sola ordinaria amministrazione, non si è rivelata sufficiente.
Ha anche valorizzato nella motivazione gli esiti della CTU della dr.ssa —-, richiamandone la corrispondenza
con quanto già nel 2013-14 rilevato dalla prima CTU svolta dalla — —-. La palpabile resistenza verso il
padre manifestata dalla madre di — nel corso degli incontri, fino al rifiuto di incontrarne lo sguardo, forse
anche al di là delle intenzioni della signora —- è stata rilevata da tutti gli osservatori, che vi hanno correlato
l’ingravescente rifiuto di —, strettamente legato alla madre da un “patto di lealtà”, ad aprirsi alla relazione
con il padre. Non sono infatti emersi nel corso delle CTU vissuti del minore che confermino la
interpretazione in chiave di abuso delle dichiarazioni fatte dal bambino alla madre nell’agosto 2013, che per
tali ragioni ha denunciato il padre di —-.
Il rifiuto della figura paterna così motivato esponeva già secondo la — —- al serio rischio di sviluppare in
futuro un “danno allo sviluppo psicosessuale ed i suoi bisogni evolutivi, tale da rendere necessarie misure di
psicoterapia del bambino e del gruppo familiare”; e la dr.ssa —–ha confermato tale vistosa disfunzionalità
del rapporto triadico e concluso nel senso che per proteggere — dalla scissione che manifesta, nel rifiutare
una figura che, tuttavia, negli incontri svolti durante la CTU cerca con lo sguardo, è necessario intervenire
per ripristinare il legame con il padre e la bigenitorialità.
D’altro canto il padre non riveste al momento un ruolo genitoriale significativo nella vita di — e la nomina
del tutore si rende necessaria, come evidenziato dal TM, anche al fine di disporre di una figura terza che
possa adottare le decisioni necessarie alla migliore tutela del minore. Si dirà in seguito di come sia
indispensabile che tale ruolo sia svolto in modo da facilitare effettivamente la vita di —- e non da costituire
un ostacolo al suo sviluppo.
Tali aspetti sono stati correttamente esaminati e vagliati dal TM e la decisione di sospendere la
responsabilità genitoriale di entrambi i genitori di — e di nominargli un tutore è dunque immune da
censure e deve pertanto essere confermata da questa Corte.
Anche il sostegno a —- con una terapia psicologica di supporto deve essere confermato, alla luce delle
molteplici manifestazioni di disagio e sofferenza che il bambino, nonostante il suo buon adattamento
sociale e personale in altri campi, mostra nel sottrarsi alla relazione con il padre.
La previsione della CTU svolta nel primo giudizio davanti al TO, purtroppo, si è realizzata; il minore sembra
vivere una personale scissione, confermata dal conflitto tra la descrizione di —- fatta dalle insegnanti (che,
al Tutore che le ha incontrate, lo hanno dipinto come una sorta di “bambino modello”, bravo e disciplinato
e con caratteristiche da leader) e le modalità regressive del rifiuto del padre (manifestato con pianti
irrefrenabili, singhiozzi, ricerca del contatto fisico con la madre alla comparsa del padre durante gli
incontri). Tale condizione regressiva sembra ormai essere stata forse inconsapevolmente percepita anche
dalla madre, che la ha restituita da ultimo nel corso dell’udienza del –.–.2019 quando, nel descrivere la
attuale condizione del figlio, ha dichiarato che “—- sta bene, è solo terrorizzato dall’idea di essere separato
da me” ed in altre occasioni ha ricordato come il figlio la punisse anche picchiandola (quando era più
piccolo), quando lei insisteva per portarlo ad incontrare il padre.
Non vi sono infine ragioni per modificare l’indicazione del Policlinico — — quale struttura specialistica dove
dovrà essere realizzata la presa in carico di —-. La struttura ha infatti le competenze adeguate per lo
svolgimento dell’incarico ed è stata individuata anche sentite le parti. Le modalità della presa in carico
saranno necessariamente quelle previste per l’avvio al percorso psicoterapeutico dai protocolli interni della
struttura, indipendentemente dalla denominazione della prima prestazione.
b. Diversamente quanto alle disposizioni relative all’allontanamento dalla casa materna per essere
collocato presso il padre o, in subordine, presso una casa famiglia in via temporanea.
La decisione del TM ripercorre quella posta alla base del provvedimento del luglio precedente; da lì muove,
richiamando le relazioni del Servizio Sociale che hanno dato atto del fallimento del nuovo programma di
incontri intensivi padre-figlio, in parte per la scarsità di risorse (solo due giorni settimanali di disponibilità
dello spazio neutro della cooperativa incaricata dal Servizio Sociale, invece dei tre “incrementabili” previsti)
in parte per gli ostacoli in termini di disponibilità orarie e modalità degli incontri frapposte dalla signora —,
in parte per la netta preclusione del minore ad incontrare il padre, fino a rifiutarsi di uscire di casa per
recarsi nei locali della cooperativa. Anche la mancata presentazione alla visita presso il — — riportata dal
Tutore viene ricordata come una condotta della madre elusiva delle prescrizioni e pregiudizievole per —.
Quindi, ricordato che tutti i provvedimenti via via adottati dal TO, dal TM e dalla Corte d’Appello non
avevano trovato reale esecuzione vuoi per l’incapacità dei genitori di agire nel prioritario interesse del
figlio, vuoi per la scarsa incisività dell’intervento dei Servizi territoriali, il TM passa a valutare l’ingravescente
disagio del minore e, considerando il rischio di involuzione psicopatologica delle sue condizioni in
conseguenza dell’atteggiamento induttivo della madre, giunge alla conclusione che, in mancanza di
collaborazione da parte di questa, l’unico strumento di tutela del minore sia il suo immediato
allontanamento dalla sua figura e dalla sua influenza, causa della difficoltà relazionale con il padre, ed il
contestuale collocamento di —- presso quest’ultimo così che possa recuperare il suo ruolo genitoriale nei
confronti del figlio. Viene prevista anche una assistenza domiciliare per 24 ore al giorno, e nel caso di
difficoltà nel collocamento presso il padre, il temporaneo collocamento di — in una casa famiglia.
Tale percorso motivazionale non è condiviso dalla Corte sostanzialmente sulla base di tre ragioni.
Difetta innanzitutto nel decreto reclamato – né se ne trova adeguata traccia nella CTU – una valutazione
comparativa degli effetti su — del trauma dell’allontanamento dalla casa familiare rispetto al beneficio
atteso. Il dolore vivo della forzata separazione, con drastica limitazione anche dei contatti telefonici, rimane
sullo sfondo, recessivo rispetto alla ritenuta prevalenza dell’interesse alla attuazione coattiva del sempre
richiamato diritto alla bigenitorialità di —.
Il superiore interesse del minore che ispira il provvedimento impugnato non appare sorretto da un
adeguato bilanciamento, in mancanza del quale esso rischia di risolversi in una formula precostituita, che
non tiene conto delle situazioni concrete che giungono all’attenzione del giudice nel caso specifico,
accogliendo soluzioni apparentemente definitive ma di fatto inapplicabili e fonti di eccessiva sofferenza per
il minore. Ciò in quanto la bigenitorialità non è un principio astratto e normativo, ma è un valore posto
nell’interesse del minore, che deve essere adeguato ai tempi e al benessere del minore stesso.
Per realizzare veramente l’interesse di questo specifico minore, non appare realistico presumere che la
paura di —, e la paura della madre che — mostra di avere recepito, possano essere superate imponendo il
suo allontanamento dalla sua casa e dai suoi affetti ed un collocamento coattivo in casa del padre. — si
troverebbe così, incolpevolmente, per l’incapacità dei genitori di trovare un terreno comune nel suo
interesse, incastrato nella duplice sofferenza di un drastico quanto per lui incomprensibile sradicamento dal
proprio ambiente e dai propri affetti, e di una esposizione forzosa ad una situazione per lui fonte di ansia e
paura e comunque estranea. Provocando in —- questa sofferenza non può essere ricostruita la relazione di
fiducia e affetto con il padre (dall’esclusione dalla quale pure certamente — riceve un danno), e il
bilanciamento tra i diversi profili di rischio per il benessere di — non appare essere stato correttamente
operato dal Tribunale.
In particolare, è stata sottovalutata l’incidenza delle condizioni di salute del minore considerato che — ha
comunque superato la fase acuta della sua patologia autoimmune attraverso una terapia farmacologica
tuttora in atto che controlla e previene ricadute. La scarsa attenzione mostrata dal padre verso la malattia,
anche nella fase critica dell’insorgenza della porpora di — —-, è una delle cause di preoccupazione della
madre di —, e su tale aspetto la stessa ha non strumentalmente battuto nel procedimento. Nel
provvedimento reclamato è carente la valutazione delle possibili gravi ricadute sanitarie dell’innegabile
stress dell’allontanamento di —- sulla sua salute.
La difesa — ha prodotto copiosa documentazione medica (all. —-) dalla quale emerge che il bambino è
tutt’ora sottoposto a controlli periodici presso strutture pubbliche (il prossimo controllo è previsto a —–) e
assume terapie antipertensive (confermato anche dalle certificazioni redatte il –.–.– e l’–.–.– dal dr. — —,
il pediatra privato che segue —, che attestano anche come le condizioni psicofisiche del bambino non
consentano il suo trasferimento in luogo diverso dall’attuale domicilio); ha prodotto un parere medico
rilasciato il –.–.– dalla dr.ssa —– —-, pediatra e medico legale dell’Ospedale —- e perito del Tribunale di —
(– ), che recita: “… il piccolo —- all’età di 4 anni fu colpito da una vasculite sistemica, la Porpora di —-.
Trattata con anti-infiammatori e cortisonici, essa recidivò 3 mesi più tardi. Da questi episodi è residuata una
ipertensione arteriosa attualmente in trattamento con Blopress.
Di conseguenza si può affermare che il bambino ha sviluppato a soli 4 anni una grave forma di patologia
auto-immune con danno renale. E quindi a maggior rischio, anche se difficilmente quantizzabile, rispetto
alla popolazione generale di sviluppare altre patologie auto-immuni e pseudo-auto-immuni, ed e a rischio
elevato di sviluppare i danni della ipertensione arteriosa cronica certamente inusuale a 8 anni di vita e,
certamente espressione di un danno renale ormai cronico, che, a sua volta, lo mette a rischio di ulteriore
danno renale. … Alla luce di quanto riportato degli studi sullo stress cronico appare evidente che tale
situazione di — lo espone maggiormente alle alterazioni metaboliche ed endocrinologiche dello stress
stesso e da cui possono con buona probabilità derivare danni vistosi e drammatici di salute del piccolo
bambino …
Si ribadisce quindi e con decisione che una tale cruenta decisione di separazione forzata dalla madre
sarebbe seguita, oltre che da un trauma acuto, da una situazione di stress tossico, in carenza della azione
tamponante materna da cui potrebbero derivare, oltre ai danni organici e sullo sviluppo psico-affettivo ben
conosciuti a qualunque puericultore, pediatra, psicologo dell’età evolutiva, ulteriori gravissimi danni legati
alla sfera delle malattie autoimmuni, cardiovascolari e renali.”
Nessuna valutazione dei rischi qui rappresentati è stata effettuata dal Tribunale, né le parti reclamate
hanno addotto argomenti a confutazione dei dati sopra riportati. Peraltro già nel 2015 questa Corte ebbe a
ritenere non confacente alle condizioni di salute del minore il suo allontanamento dalla casa materna, per
la condizione di stress che esso avrebbe comportato e tenuto conto delle sue condizioni di salute. Ferma
dunque la gravità della condizione di rischio anche psicopatologico futuro per —- nel permanere del rifiuto
del padre e del suo ruolo, alla luce di quanto sopra in questo caso il costo in termini di stress generico e
specifico del cambio di collocamento del bambino appare eccessivo.
Ne consegue che il provvedimento è viziato anche dal mancato bilanciamento tra il rischio psicopatologico
e quello derivante dalla patologia fisica.
La seconda ragione sulla base della quale questa Corte reputa di non confermare il provvedimento di
allontanamento e di collocamento del minore presso il padre è strettamente conseguenziale alla prima, e
attiene al rilevato difetto di gradualità della misura disposta. Come già rilevato, per ricostruire una
relazione padre-figlio basata sulla fiducia e sull’affetto non esistono scorciatoie normative e
l’avvicinamento deve essere necessariamente graduale.
In questo specifico caso, tanto più alla luce del tormentato percorso processuale e della sostanziale
inefficacia dei precedenti provvedimenti, appare velleitario ritenere che sia possibile ricostruire un legame
parentale recidendo l’altro. E questo rimane vero anche ove si condividesse la convinzione della CTU della
sostanziale artificiosità della paura di — nei confronti del padre.
Non vi sono scorciatoie né automatismi, dunque, e l’approccio “rigido” fin qui adottato ha già dato plurime
prove negative; sicché, piuttosto che reiterare in una escalation provvedimentale il contenuto del precetto
ineseguito, occorre allora pazientemente continuare a tentare altre strade.
Le criticità poste dalla gestione degli incontri tra — ed il padre erano del resto ben note già al TO che nel
2014 dettò le condizioni della frequentazione; dal provvedimento emerge come i giudici si fossero
preoccupati di come superare la resistenza di — al distacco dall’ambiente familiare materno, anticipando il
pernotto del weekend con il padre alle giornate dal venerdì pomeriggio fino al sabato sera, anziché
vincolarlo all’usuale sabato-domenica che avrebbe richiesto che — venisse prelevato a casa, e come
avessero colto le difficoltà della madre nell’aiutarlo ed accompagnarlo in tale avvicinamento al padre.
Se, inoltre, è vero che la denuncia sporta dalla signora — nei confronti di — — per condotte abusanti verso
il figlio non è stata ritenuta fondata, la reclamante manifesta ancora oggi la soggettiva convinzione della
fondatezza del contenuto della sua denuncia.
Ribadito che un intervento di sostegno anche individuale sarebbe certamente utile se accolto con la
consapevolezza che si tratta di un aiuto e non di una censura o tantomeno di una sanzione, non è difficile
comunque comprendere come la ragione delle evidenti resistenze della madre a facilitare l’accesso
effettivo del padre alla vita del figlio sia il fatto che ella, sulla base delle esperienze fortemente negative
vissute nel rapporto di coppia con —, nella gestione successiva del minore e di quanto ritiene sia accaduto
durante l’affidamento con figlio al padre, considera quest’ultimo realmente dannoso o quantomeno
pericoloso per il minore.
Tale pericolosità non ha come detto trovato riscontri nell’analisi dei CTU che hanno esaminato la
personalità dei genitori e la relazione genitoriale. Ciò non toglie che le resistenze della signora — siano assai
forti da superare, poiché ella agisce nella soggettiva convinzione di stare operando per il bene del figlio, e
per questo si espone al rischio di conseguenze personali anche gravi, come evidente da ultimo dalla
sottrazione del bambino dalla frequenza scolastica, per la quale è inevitabile la segnalazione alla Procura
della Repubblica per quanto di competenza.
Per superare un blocco tanto radicato, che certamente esercita una importante influenza, anche in ipotesi
inconsapevole, sulla psiche di —, occorre dunque comprenderne la natura e la forza e procedere
necessariamente con ogni gradualità, in modo da riuscire a fare comprendere a — e, auspicabilmente, alla
madre, che l’apertura all’incontro con il padre non ha come ineluttabile conseguenza la sua separazione e il
suo allontanamento dal proprio ambiente di riferimento, aiutandolo così a superare la paura, sia quella
dell’accesso al padre che quella di essere allontanato dalla sua attuale vita familiare. Piuttosto che
allontanare — dal suo mondo e inserirlo, artificialmente, in quello del padre, occorre allora che sia il padre
ad essere messo in condizione, e in grado di, partecipare alla vita di — così come si è strutturata, una vita
che correttamente la signora —- rivendica essere per — colma di relazioni e di stimoli, così come attestato
dalle maestre e constatato anche dagli operatori ed educatori che hanno sempre trovato — a suo agio con i
coetanei e con gli adulti; ma che ha diritto e necessità di giovarsi anche dell’apporto della presenza e del
sostegno paterno, anche in vista di una auspicabile crescita ed autonomizzazione dalla assorbente figura
materna.
Il principio di gradualità richiede la previsione di prescrizioni puntuali e concrete che tengano conto degli
impegni attuali e concreti di —, impegni che devono immediatamente essere ripresi nella loro pienezza
scolastica, sportiva e sociale.
Da ciò consegue la terza e ultima, ma non meno rilevante, ragione di non condivisione da parte di questa
Corte.
Essa risiede nella mancanza di una preventiva verifica di fattibilità/sostenibilità dell’ordine impartito che ne
condiziona l’efficacia, per quanto il provvedimento impugnato rinvii all’udienza dell’–.—.2020 anche con
finalità di monitoraggio.
Tale aspetto si salda fortemente con la necessaria gradualità delle prescrizioni ed entrambi rimandano al
fondamentale bilanciamento delle misure con il benessere concreto del minore.
A tale proposito, si osserva che dalla CTU —-, che fonda entrambi i decreti del TM, emergono alcuni dati
meritevoli di valutazione che non sono stati adeguatamente considerati dal Tribunale per i Minorenni.
Nell’ottica di un collocamento del minore presse il padre, ad esempio, non appare irrilevante la circostanza
che, nonostante già nel corso della CTU del 2013 avesse riferito trattarsi di una sistemazione provvisoria in
vista di una autonoma sistemazione abitativa in una casa di proprietà, il signor — viva da sempre, ad
eccezione del periodo di convivenza con la signora —, con la madre anziana e parzialmente autosufficiente
in un appartamento mansardato nel quale sono presenti soltanto due camere da letto; il signor —- ha
spiegato che con l’arrivo di — lui condividerebbe la camera con la madre, — dormirebbe nella stanza fino a
questo momento usata dal padre e l’educatore che dovrebbe essere presente 24 ore al giorno dovrebbe
dormire nel divano letto.
Le evidenti criticità di tale condizione non sono state tenute in conto neanche nel provvedimento dell’–
ottobre, sia pure per ritenerle eventualmente superabili. Inoltre, poiché il padre, architetto, è spesso fuori
casa e in cantiere per lavoro, — dovrebbe trascorrere molto tempo con la nonna e con la badante che la
assiste. Ma la nonna paterna non è stata mai ascoltata e non risulta che abbia mai avuto un rapporto
affettivo con il nipote, fatto che la signora — stigmatizza con l’affermazione che la nonna non ha mai
neppure partecipato ad alcuna recita scolastica del bambino.
Corollario di quanto sopra è che alla mancata esecuzione dei provvedimenti precedentemente adottati
nelle sedi giudiziarie, in parte anche per incolpevoli limiti e difficoltà organizzative dei servizi territoriali,
non può rimediarsi con provvedimenti altrettanto ineseguiti, ma con la sperimentazione di percorsi
differenti.
E dunque le fasi di intervento devono essere precisate anche in termini di fattibilità, tenuto conto delle
risorse concrete di cui dispongono i servizi. E’ già emerso infatti che l’intervento che prevede la presenza di
un educatore esperto presso il domicilio del padre per 24 ore al giorno è ineseguibile, in quanto come
riferito dall’Assistente Sociale — nella relazione redatta il –.–.19 tale intervento non può essere fornito per
più di tre ore giornaliere. Il ricorso, per il tempo restante, ad operatori privati, con esborso economico a
carico del padre, proposto dall’—, non è una soluzione adeguata sia per la mancanza di garanzie sulla
professionalità di tali soggetti che per la mancanza di terzietà che il rapporto economico inevitabilmente
ingenererebbe.
Per tutte tali ragioni la previsione dell’allontanamento di — dalla casa materna ed il suo collocamento in
luogo diverso dalla abitazione della madre, sia essa la casa paterna che la casa famiglia (soluzioni peraltro
che rispondono ad esigenze diverse e che non possono essere presentate come alternative sostanzialmente
equivalenti senza una adeguata e specifica valutazione e motivazione, che qui è assente) non appare
rispondere al migliore interesse del minore e deve essere revocata.
L’annullamento della disposizione che prevede l’allontanamento del minore dall’abitazione della madre
non comporta l’accoglimento della istanza della reclamante di reintroduzione del regime di incontri “con
frequenza inizialmente trisettimanale da incrementare progressivamente in spazio neutro”, contenuta nel
decreto del 5 luglio 2019, previsione già non rispettata e che appare maggiormente rispondente alla
condizione di un minore di età inferiore piuttosto che a quella di un bambino di ormai dieci anni, che ha già
interessi e relazioni esterni all’ambito esclusivamente familiare che verrebbero in questo modo
sostanzialmente azzerati. Non è difficile prevedere che la sottrazione o meglio la sostituzione del tempo per
lo sport, la frequentazione dei coetanei e il tempo libero con gli incontri obbligati con il padre in un luogo
per di più tanto neutro quanto innaturale non potrebbe costituire un grande incentivo per —- a ricostruire
la relazione interrotta.
Il già pesante vissuto familiare del bambino richiede al contrario che la presenza del padre nella sua vita si
pieghi ai suoi orari e ai suoi impegni, in modo da cominciare a ricostruire una reale funzione di accudimento
quotidiano, proprio quella dalla quale il padre è stato estromesso negli anni per gli ostacoli frapposti dalla
signora —- e per il suo approccio non rassicurante. E dunque il padre andrà a riprendere —- da scuola e lo
riporterà a casa, dapprima con un educatore e in seguito, quando —- avrà acquisito fiducia, da solo, mentre
la madre ve lo accompagnerà la mattina; altrettanto accadrà in occasione delle attività sportive e ludiche di
—: il padre non dovrà ‘rubare’ immagini della vita del figlio venendo percepito come una presenza
occhiuta, non voluta e minacciosa, ma essere invece legittimato ad accompagnare, e non solamente
osservare le sue attività.
La scuola, tramite il Tutore, comunicherà impegni e incontri con i genitori, ai quali entrambi sono legittimati
a partecipare così come per le visite mediche, la psicoterapia, le attività ulteriori.
Preliminare sarà in questo progetto il lavoro di psicoterapia con —-, che, si ribadisce, pur nella libertà di
ciascuno, è auspicabile venga accompagnato con analogo percorso dei genitori, sia singolarmente che, ove
fosse possibile, come coppia genitoriale.
Centrale il ruolo del Tutore al quale dovrà essere demandato il compito di predisporre un progetto
rispettoso dei tempi indicati dallo psicoterapeuta e coordinato con le risorse effettive dei servizi, da offrire
al Tribunale per i Minorenni nel giudizio che prosegue.
Sarà lo psicoterapeuta di — ad indicare i tempi di questo progetto; il Tutore predisporrà il progetto
esecutivo sulla base delle risorse effettivamente messe a diposizione anche dal Servizio Sociale, che dovrà
attivarsi per mettere a disposizione educatori e figure di mediazione. Esso potrà essere modificato nel
tempo per aumentare il coinvolgimento del padre; si supererà così la rigidità della previsione del numero di
incontri esterni, pur dovendo rendersi effettiva e non episodica la frequentazione di —- con il padre.
Vi è infine un altro importante aspetto di criticità che è emerso e che è necessario superare al più presto,
nell’interesse del minore. Una serie di incomprensioni, di innegabili ritardi e di non condivisibili rigidità
hanno impedito che egli negli ultimi mesi vivesse appieno la sua socialità; ci si riferisce in particolare alla
mancata autorizzazione da parte del Tutore a che — durante l’estate trascorresse dei fine settimana in
compagnia di famiglie di amici fuori Roma, alla mancata autorizzazione a partecipare ai competizione dei
Giochi matematici proposti dalla scuola, alla mancata iscrizione al corso di basket per la sovrapposizione di
uno dei due allenamenti settimanali con una delle giornate di incontri con il padre, nonostante la madre
avesse prospettato la possibilità e la disponibilità a modificare (non le date degli incontri con il padre, poi
comunque non svolti, ma) una delle giornate del corso.
Appare allora non solo opportuno ma addirittura urgente che — venga iscritto al corso sportivo da lui in
precedenza frequentato e prediletto, e che gli sia consentito, e venga anzi agevolata la sua partecipazione
ad attività scolastiche ed extrascolastiche.
Allo stesso modo proprio le fragilità di — emerse dalla CTU, che ha rilevato un attaccamento alla figura
materna tipico di una età più infantile, esigono che vengano sostenute e implementate le sue attitudini a
confrontarsi con i pari, sia con interventi di sostegno (quali ad esempio i gruppi di parola) sia con la
partecipazione ad attività socializzanti anche extracurriculari (ad esempio campi scuola, gruppi scoutistici),
anche nella prospettiva della partecipazione a vacanze studio, sportive o esperienze semiresidenziali, da
vivere con i suoi coetanei e al di fuori dal suo contesto familiare, allo scopo di favorire il percorso di crescita
autonoma di —.
Anche in tali attività, che il Tutore introdurrà nel suo progetto, dovrà essere coinvolto il padre alla pari con
la madre, con le modalità sopra indicate e con l’inserimento anche di tali proposte nel progetto predisposto
dal Tutore e dallo psicoterapeuta.
c. Come si vede gli sforzi da mettere in campo per aiutare — a svincolarsi dal conflitto genitoriale nel quale
è rimasto intrappolato sono molteplici. Perché abbiano successo è indispensabile che tutti coloro che
hanno a cuore il benessere di — diano fiducia agli operatori che, nel proprio specifico settore, si stanno
adoperando per rendere migliore la vita del bambino, un bambino che non può ritenersi in buona fede che
sia perfettamente sereno nella sua attuale condizione se è arrivato, pur essendo ormai nella seconda
infanzia, ad agire costantemente violente crisi di pianto solo per evitare di incontrare il padre anche in
condizioni di assoluta tutela, in uno spazio neutro ed alla presenza di figure di sostegno. La reazione di — è,
come si è già osservato, obiettivamente incompatibile con la serenità che la madre, le maestre, gli operatori
che incontrano — gli attribuiscono in altri contesti.
Tutti gli sforzi descritti saranno vani se non vi sarà fiducia e collaborazione attiva da parte della madre
attuale collocataria e figura di riferimento di —-, e fiducia, rispetto e pazienza da parte del padre. Ne
risentirà —- e ne dovranno rispondere i genitori, ciascuno per la propria eventuale parte, nel corso del
giudizio davanti al Tribunale per i Minorenni, i cui approfondimenti istruttori renderanno possibile
verificare i progressi nella attuazione alle misure disposte.
In accoglimento delle richieste del Procuratore generale e del Tutore il presente provvedimento deve
essere trasmesso alla Procura della Repubblica in relazione alla ventilata ipotesi di elusione scolastica.
La parziale soccombenza giustifica l’integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dei reclami proposti da — —- avverso i
decreti n. 4828/19 e n. 6955/19 emessi dal Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento n. —/15
VG, nell’interesse del minore — —-, nato a Roma il — — –, rigettati nel resto, ferma la sospensione della
responsabilità genitoriale di — —- e — —- e la nomina dell’avv. — — Tutore di — —-, così provvede:
a) dispone la riunione dei reclami proposti da — — avverso i decreti n. 4828/19 e n. 6955/19 emessi dal
Tribunale per i Minorenni di Roma nel procedimento n. —-15 VG;
b) revoca il disposto allontanamento del minore —- — dall’abitazione della madre con le misure ad esso
conseguenti contenute nel decreto n. 6955/19;
c) dispone che per il minore venga immediatamente attivato un percorso di sostegno psicoterapeutico, nel
rispetto dei protocolli interni, presso il Policlinico — —–;
d) incarica il Tutore, sulla base delle indicazioni anche temporali offerte dallo psicoterapeuta di —- tenuto
conto delle condizioni personali e di vita del minore, di predisporre celermente un progetto operativo
finalizzato alla ripresa dei rapporti diretti tra il minore ed il padre, in modo che le fasi e le condizioni
indicate dallo psicoterapeuta si raccordino con risorse effettive dei servizi sociali presenti sul territorio;
e) il progetto dovrà prevedere e favorire la assunzione di un ruolo attivo di accudimento del padre del
minore nei confronti del figlio, da svolgersi inizialmente in compresenza di un educatore, prevedendo con la
periodicità suggerita dai diversi soggetti corresponsabili della sua attuazione il prelevamento del figlio da
scuola al termine delle lezioni ed il suo accompagnamento e/o prelievo in occasione delle attività sportive,
ludiche o di socialità del figlio, alle quali il padre sarà legittimato a partecipare in autonomia dalla presenza
della madre; la frequentazione con il padre dovrà in prospettiva essere effettiva e non episodica, e tale da
non ostacolare la auspicata frequenza da parte del minore di corsi sportivi e di studio curricolari ed
extracurricolari a lui graditi e la sua partecipazione ad occasioni libere e strutturate di incontro e
condivisione con il gruppo dei pari;
f) il servizio sociale dovrà mettere a disposizione i mezzi per l’attuazione del progetto, monitorare
costantemente l’andamento delle relazioni intrafamiliari e supportare con l’offerta di adeguato sostegno
psicologico individuale e/o parentale i genitori del minore;
g) il servizio sociale verificherà altresì l’andamento del progetto, il rispetto dei tempi previsti per la
frequentazione padre/figlio ed il suo coinvolgimento nella gestione della sua quotidianità, segnalando
all’autorità giudiziaria quanto di rilievo ai fini della modifica o integrazione del progetto;
h) il Tutore comunicherà ai genitori, che saranno entrambi legittimati a parteciparvi, gli impegni e gli
incontri previsti dalla scuola, così come avverrà per le visite mediche, la psicoterapia, le attività ulteriori.
i) Le spese della fase sono compensate tra le parti.
Si comunichi alle parti ed al Servizio sociale del Municipio X.
Manda la cancelleria per la immediata restituzione del fascicolo d’ufficio di primo grado al Tribunale per i
Minorenni e per la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Roma, in relazione alla ipotesi di elusione scolastica.
Roma, camera di consiglio del 3.01.2019
Elisabetta Pierazzi – cons. est. Franca Mangano – Presidente