La morte del coniuge e gli effetti sulle pronunce non ancora passate in giudicato.

Cass. civ. Sez. VI – 1, Ord., 2 dicembre 2019, n. 31358; Pres. Genovese, Cons. Rel. Nazzicone.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10621-2018 proposto da:
G.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della
CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MAURO DALLA CHIESA;
– ricorrente –
contro
H.C.M., G.M., G.J.;
– intimate –
avverso la sentenza n. R.G. 4780/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il
16/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2019 dal
Consigliere Relatore Dott.ssa NAZZICONE LOREDANA.
Svolgimento del processo
– che la decisione emessa dal Tribunale di Varese del 29 settembre 2016 ha: 1) pronunciato la
cessazione degli effetti civili del matrimonio; 2) affidato la figlia minore al nonno paterno e previsto
un assegno a favore di essa a carico del padre; 3) posto a carico di questi il mantenimento della
figlia maggiorenne convivente; 4) disposto un assegno divorzile a favore della moglie;
– che la sentenza della Corte di appello di Milano del 16 gennaio 2018, ha respinto l’impugnazione,
proposta dal marito con riguardo ai punto da 2 a 4 predetti;
– che non si costituiscono le intimate, uniche eredi della moglie, venuta meno dopo la pubblicazione
della sentenza di appello, come dichiara il ricorrente nel ricorso;
– che è stata disposta la trattazione con rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c.
Motivi della decisione
– che l’unico motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 149 c.c. e 300 c.p.c., perché
il venir meno della coniuge prima del passaggio in giudicato della sentenza d’appello comporta la
cessazione della materia del contendere, cui egli ha interesse, volendo mantenere lo status di
coniuge supersite separato e non divorziato;
– che il motivo è manifestamente fondato con riguardo alle sole domande relative agli assegni di
mantenimento per il coniuge e per i figli, unica materia residuata in sede di appello, in cui non fu
proposta impugnazione con riguardo al capo relativo alla pronuncia di divorzio, ormai passata in
giudicato;
– che è vero come, secondo l’orientamento più volte espresso da questa Corte, nel giudizio di
divorzio la sopravvenuta morte del coniuge determina la cessazione della materia del contendere,
con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici connessi (Cass. 20 febbraio
2018, n. 4092; Cass. 8 novembre 2017, n. 26489; Cass. 29 luglio 2015, n. 16051, non tutte
massimate): onde l’evento della morte sortisce l’effetto di travolgere ogni pronuncia in precedenza
emessa e non ancora passata in giudicato, assumendo esso rilevanza in relazione alla specifica res
litigiosa;
– che, pertanto, atteso che il capo di pronuncia sullo status era passato in giudicato, va accolta
l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo alla materia residua,
ossia con riguardo ai capi sulle disposizioni patrimoniali a carico dell’obbligato, che non hanno
ancora acquisito definitività;
– che, pertanto, occorre dichiarare cessata la materia del contendere con riguardo alle statuizioni
relative all’attribuzione degli assegni in favore della figlia G.J. e della ex moglie H.C.M., nonché
con riguardo all’onere di mantenimento della figlia G.M.;
– che non occorre provvedere sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri
dati significativi.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 ottobre 2019.
Depositato in cancelleria il 2 dicembre 2019