E’ legittima l’adozione dell’infante picchiato dal convivente della madre se quest’ultima ne ritarda il ricovero in ospedale per il timore di ripercussioni giudiziali.

Cass. civ. Sez. I, Ord., 17 luglio 2019, n. 19156 – Pres. Giancola, Rel. Iofrida
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12638/2018 proposto da:
M.S.Y.J., elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n. 32, presso lo studio dell’avvocato
Casagrande Maria, rappresentata e difesa dall’avvocato Colla Giovanni, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
B.R., nella qualità di tutore delegato del Sindaco di Roma dei minori Be.Gu.Ja.Ma. e M.S.J.A.,
elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato
Puglielli Alessandra, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Be.Gu.An.Ed., Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Roma, Procuratore
Generale presso la Corte di Appello di Roma;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1748/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2019 dal cons. Dott.
LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Svolgimento del processo
CHE:
La Corte d’appello di Roma, Sezione minorenni, con sentenza del 20 marzo 2018, ha rigettato il
gravame di M.S.Y.J. avverso l’impugnata sentenza che aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei
figli minori Be.Gu.Ja.Ma. (nato il (OMISSIS)) e M.S.J.A. (nato il (OMISSIS)).
La Corte ha riferito sull’origine del procedimento, in conseguenza del tardivo ricovero d’urgenza del
figlio J.M., di quattro mesi, per le gravi lesioni infertegli dal compagno e convivente della madre,
P.A.D.A., cui era stato affidato in custodia dalla M., che ne avevano compromesso l’area cognitiva e
motoria; sul comportamento della madre che lo aveva portato in ospedale tardivamente, per il
timore dell’intervento delle istituzioni e di ripercussioni giudiziali; ha riferito che nei confronti della
M. era stata disposta la sospensione della responsabilità genitoriale e che il figlio era stato collocato
presso una struttura familiare dove la madre aveva avuto difficoltà ad inserirsi, per essere poi
trasferita con i figli in altra struttura, dove aveva tenuto un comportamento irrequieto, aggressivo e
delegante verso i figli; che era stata allontanata a seguito di un grave episodio (aveva fumato
cannabis in loro presenza) e i figli collocati in altra struttura dove la madre aveva rifiutato di essere
inserita; che i Servizi sociali, con relazione del 14 febbraio 2017, avevano evidenziato che il
progetto di sostegno alla genitorialità era stato inefficace, avendo la M. dimostrato immaturità,
disinteresse e inconsapevolezza dei bisogni dei figli, delle funzioni e responsabilità genitoriali
(giudizio confermato anche dal fatto che aveva lasciato altri due figli in Colombia); che non erano
emersi elementi idonei a far presumere la concreta possibilità di recupero della capacità genitoriale
in tempi compatibili con le esigenze dei figli; che inesistente era l’ipotizzata disponibilità- della
nonna materna a prendersene cura, non avendoli mai conosciuti e non avendo avuto con essi alcun
legame; pertanto, la rescissione del legame familiare era l’unica possibilità di assicurare ai figli un
futuro di sana e serena crescita.
Avverso questa sentenza la M. ha proposto ricorso per cassazione, cui si è opposta B.R., tutrice dei
figli delegata dal Sindaco di Roma.
Motivi della decisione
CHE:
Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983,
artt. 1 e 8 per averla ritenuta corresponsabile del grave episodio di violenza nei confronti del piccolo
J.M., mentre lei stessa era vittima di tale gesto di violenza, e per avere valutato negativamente la
propria capacità genitoriale, all’esito di una istruttoria incompleta e senza convocare la nonna
materna, persona disponibile all’affidamento.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, art. 2 per avere
formulato il giudizio negativo sull’adeguatezza della capacità genitoriale con una motivazione
omessa o insufficiente e senza avere posto in campo le misure di sostegno utili a ripristinare e
supportare la madre anche mediante affido temporaneo alla nonna.
Il terzo e quarto motivo denunciano violazione e falsa applicazione della L. n. 184 del 1983, artt. 12
e 15 omessa e insufficiente motivazione, per avere valutato come compromessa la capacità
genitoriale sulla base di elementi episodici e senza avere disposto l’audizione della bisnonna
materna, sebbene si fosse dichiarata disponibile all’affidamento attraverso le autorità colombiane.
I suddetti motivi, da esaminare congiuntamente essendo connessi e ripetitivi sotto vari profili, sono
infondati e in parte inammissibili.
Il contestato e grave episodio del (OMISSIS) non è stato l’unico “fatto” posto a fondamento della
dichiarazione di adottabilità, la quale è sostenuta da numerosi elementi indicativi di inadeguatezza
genitoriale della M., all’esito di una articolata e approfondita descrizione della figura materna che ha
condotto la Corte di merito a confermare la valutazione del primo giudice e a prendere atto
dell’esito negativo del percorso di recupero, sollecitamente attivato dai Servizi sociali e ostacolato
dalla madre.
Si tratta di apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito censurabili in cassazione mediante
proposizione di adeguato mezzo ex art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. n. 1674 del 2002), ormai proponibile
nei soli casi, non ravvisabili nella specie, di radicale carenza della motivazione o nel suo
estrinsecarsi in argomentazioni inidonee a rivelare la ratio decidendi – che inammissibilmente la
ricorrente vorrebbe fare ribaltare, avendo la Corte diffusamente illustrato le ragioni che l’hanno
indotta a valutare come incompatibile l’interesse dei minori con la tempistica di recupero della
capacità genitoriale, valutato come del tutto astratto, da parte della madre.
La sentenza impugnata è immune dai denunciati vizi giuridici nella parte in cui ha preso atto della
mancanza di figure parentali disponibili a prendersi cura dei minori, non avendo la nonna mai
conosciuto nè avuto rapporti con i minori, nè avendo mai ritenuto di comparire nel giudizio; inoltre
ha valutato come non confacente all’interesse dei minori un loro trasferimento in Colombia, in un
contesto sociale e familiare del tutto estraneo.
La Corte ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui lo stato di abbandono non piè
essere escluso in conseguenza della disponibilità a prendersi cura dei minori, manifestata da parenti
entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti significativi pregressi tra loro, atteso che la L.
n. 184 del 1983, art. 12, comma 1, limita le categorie di persone che devono essere sentite nel
procedimento ai parenti entro il quarto grado che abbiano “mantenuto un rapporto significativo con
il minore” (Cass. n. 9021 e 26879 del 2018, n. 15369 del 2015).
In conclusione, il ricorso è rigettato. Sussistono le condizioni di legge per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa le spese.
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2019