È incostituzionale la norma che subordina la proponibilità della domanda di equa riparazione all’istanza di accelerazione del processo penale poiché di per sé inidonea a consentire una effettiva sollecitazione della decisione di merito

Corte cost., 10 luglio 2019, n. 169
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori:
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), dellaL. 24 marzo 2001, n. 89(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modificadell’articolo 375 del codice di procedura civile), come introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, delD.L. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 7 agosto 2012, n. 134, promossi dalla Corte di cassazione, sezione seconda civile, con tre ordinanze del 31 gennaio e una del 16 marzo 2018, iscritte rispettivamente ai nn. 51, 52, 53 e 68 del registro ordinanze 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 13 e 18, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 5 giugno 2019 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli.
1.- Con quattro ordinanze di contenuto sostanzialmente identico (iscritte ai numeri 51, 52, 53 e 68 del r.o. 2018) – emesse nel corso di altrettanti procedimenti di impugnazione dei decreti con i quali la Corte distrettuale competente aveva rigettato l’opposizione avverso la declaratoria di diniego del diritto ad ottenere un’equa riparazione per l’irragionevole durata dei rispettivi giudizi penali, per non avere la parte interessata presentato “istanza di accelerazione” nel termine di legge – l’adita Corte di cassazione, sezione seconda civile, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in riferimentoall’art. 117, primo comma, della Costituzionee in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), dellaL. 24 marzo 2001, n. 89(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modificadell’articolo 375 del codice di procedura civile), cosiddetta “legge Pinto”, nel testo (vigente ratione temporis) introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, delD.L. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 7 agosto 2012, n. 134, nella parte appunto in cui, relativamente ai giudizi penali nei quali il termine di durata ragionevole di cui all’art.2-bisdellaL. n. 89 del 2001sia superato in epoca successiva alla sua entrata in vigore, subordina, per la loro intera durata, la proponibilità della correlativa domanda di equa riparazione alla presentazione dell’istanza di accelerazione.
Secondo la Corte rimettente, il censurato art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), della “legge Pinto” – con il disporre che non è riconosciuto alcun indennizzo quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione nel processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di durata ragionevole – si porrebbe, infatti, in contrasto con le evocate disposizioni convenzionali, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare nelle sentenze 2 giugno 2009, Daddi contro Italia, e 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia) e, per interposizione, conl’art. 117, primo comma, Cost., poiché la così introdotta condizione ostativa al riconoscimento dell’indennizzo in questione, nei confronti dei ricorrenti – imputati in processi penali protrattisi oltre il correlativo termine di ragionevole durata – violerebbe il diritto ad ottenere l’equa riparazione loro dovuta exL. n. 89 del 2001, posto che l'”istanza di accelerazione” non è di per sé idonea a consentire una efficace sollecitazione della decisione di merito, risolvendosi nella mera dichiarazione di un interesse altrimenti già presente nel processo ed avente copertura costituzionale.
2.- In tutti i riferiti quattro giudizi incidentali è intervenuto – con atti (di identico contenuto) ritualmente depositati – il Presidente del Consiglio dei ministri per il tramite dell’Avvocatura generale dello Stato.
L’Avvocatura ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità della questione con riferimento all’art. 46 CEDU, per la non vincolatività di “un ipotetico principio di diritto” enunciato dalla Corte EDU “in altri giudizi tra altri soggetti”.
Nel merito, ha concluso per la non fondatezza della questione, argomentando che l’istanza di accelerazione non impone un onere gravoso e sproporzionato sulle parti, essendo richiesta ai loro difensori una minima diligenza professionale; e sostenendo che l’ordinamento nazionale non è tenuto ad adeguarsi pedissequamente all’interpretazione delle norme CEDU fornita dalla Corte di Strasburgo, essendo sempre riconosciuto al legislatore, al giudice comune e a questa Corte un “margine di apprezzamento e di adeguamento” nazionale (è richiamata la sentenza n. 236 del 2011).

Motivi della decisione
1.- La Corte di cassazione, sezione seconda civile – con le quattro ordinanze di cui si è in narrativa detto e che, per la sostanziale coincidenza del petitum, possono riunirsi per essere unitariamente decise – solleva questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), dellaL. 24 marzo 2001, n. 89(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modificadell’articolo 375 del codice di procedura civile), cosiddetta “legge Pinto”, come introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, delD.L. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 7 agosto 2012, n. 134: disposizione (quella sub lettera e) poi implicitamente abrogata, perché non riprodotta nell’art. 2, comma 2-quinquies, come riformulato dall’art.1, comma 777, lettera c), dellaL. 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”.
2.- Nel testo vigente ratione temporis e applicabile nei giudizi a quibus, la disposizione denunciata stabiliva che “non è riconosciuto alcun indennizzo: … e) quando l’imputato non ha depositato istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini di sua ragionevole durata di cui all’articolo 2-bis recte: all’art. 2, comma 2-bis” della “legge Pinto”.
Secondo la Corte rimettente, l’effetto ostativo alla concessione dell’indennizzo exL. n. 89 del 2001- in tal modo attribuito alla (omessa presentazione della) “istanza di accelerazione”, di per sé inidonea ad assicurare una sollecita definizione del processo e in non altro risolventesi che nell’imporre una “prenotazione” degli effetti della riparazione per l’irragionevole durata del processo – comporterebbe che all’interessato non sia consentito né di impedire che si verifichi o protragga la violazione del termine di ragionevole durata del processo né di ottenere riparazione per la subita violazione di quel termine.
Dal che, quindi, il sospetto di violazionedell’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, 13 e 46, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva conL. 4 agosto 1955, n. 848, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (in particolare con le sentenze 2 giugno 2009, Daddi contro Italia e 22 febbraio 2016, Olivieri e altri contro Italia).
3.- L’Avvocatura generale dello Stato ha preliminarmente contestato la deducibilità, nella specie, di una violazione dell’art. 46, paragrafo 1, CEDU. Ma tale contestazione, ancorché formulata in termini di eccezione di inammissibilità, non rileva come tale, attenendo più propriamente al merito della sollevata questione.
4.- Nel merito, la questione è fondata per contrasto conl’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU, restando assorbita ogni altra censura.
4.1.- Con la recente sentenza n. 34 del 2019, questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale di norma analoga a quella ora in esame (art.54, comma 2, delD.L. 25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito, con modificazioni, nellaL. 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente modificato): norma che, con riferimento al processo amministrativo, a sua volta prevedeva che la mancata presentazione della “istanza di prelievo” costituisse motivo di improponibilità della domanda di indennizzo ex “legge Pinto”.
In quel caso si è osservato che, per “costante giurisprudenza della Corte EDU” (il riferimento va appunto alle ricordate sentenze Daddi e Olivieri, ma anche alla sentenza della Grande Camera 29 marzo 2006, Scordino contro Italia), i rimedi preventivi, volti ad evitare che la durata del procedimento diventi eccessivamente lunga, sono ammissibili, o addirittura preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, ma solo se “effettivi” e, cioè, solo se e nella misura in cui velocizzino la decisione da parte del giudice competente. Alternativamente alla durata ragionevole del processo, il rimedio interno deve comunque allora garantire l’adeguata riparazione della violazione del precetto convenzionale.
E, in applicazione di tali principi, questa Corte ha conseguentemente affermato che “l’istanza di prelievo … non costituisce un adempimento necessario ma una mera facoltà del ricorrente …, con effetto puramente dichiarativo di un interesse già incardinato nel processo e di mera “prenotazione della decisione” (che può comunque intervenire oltre il termine di ragionevole durata del correlativo grado di giudizio), risolvendosi in un adempimento formale, rispetto alla cui violazione la, non ragionevole e non proporzionata, sanzione di improponibilità della domanda di indennizzo risulta non in sintonia né con l’obiettivo del contenimento della durata del processo né con quello indennitario per il caso di sua eccessiva durata”.
4.2.- Le stesse considerazioni valgono ora per l’istanza di accelerazione del processo penale.
Nel contesto della disposizione qui censurata, la suddetta istanza, non diversamente dall’istanza di prelievo nel processo amministrativo, non costituisce infatti un adempimento necessario ma una mera facoltà dell’imputato e non ha – ciò che è comunque di per sé decisivo − efficacia effettivamente acceleratoria del processo. Atteso che questo, pur a fronte di una siffatta istanza, può comunque proseguire e protrarsi oltre il termine di sua ragionevole durata, senza che la violazione di detto termine possa addebitarsi ad esclusiva responsabilità del ricorrente.
4.3.- La mancata presentazione dell’istanza di accelerazione nel processo presupposto può eventualmente assumere rilievo (come indice di sopravvenuta carenza o non serietà dell’interesse al processo del richiedente) ai fini della determinazione del quantum dell’indennizzo exL. n. 89 del 2001, ma non può condizionare la stessa proponibilità della correlativa domanda, senza con ciò venire in contrasto con l’esigenza del giusto processo, per il profilo della sua ragionevole durata, e con il diritto ad un ricorso effettivo, garantiti dagli evocati parametri convenzionali, la cui violazione comporta, appunto, per interposizione, quelladell’art. 117, primo comma, Cost.
4.4.- Va, dunque, dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma denunciata.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2-quinquies, lettera e), dellaL. 24 marzo 2001, n. 89(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modificadell’articolo 375 del codice di procedura civile), nel testo introdotto dall’art. 55, comma 1, lettera a), n. 2, delD.L. 22 giugno 2012, n. 83(Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nellaL. 7 agosto 2012, n. 134.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 2019.
Depositata in Cancelleria il 10 luglio 2019.