Non si annulla il matrimonio celebrato regolarmente fra le parti anche se solo per finzione televisiva.

Tribunale di Pavia, sent. 4 aprile 2019
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20 gennaio 2019 i sig.ri W. M. e S. S. chiedevano che
venisse pronunciato l’annullamento del loro matrimonio con condanna del Sindaco di
R., quale Ufficiale celebrante, alla refusione delle spese di lite.
Premettevano le parti di avere partecipato, nell’estate del 2016, ai provini di un
programma televisivo denominato “Matrimonio a prima vista 2” che prevedeva che i
partecipanti – tre coppie di estranei- senza essersi in precedenza conosciuti,
contraessero matrimonio valido a tutti gli effetti; deducevano gli attori che, essendo
stati selezionati quali partecipanti, in data 26.10.2016 la sig.ra M. e in data 3.1.2016 il
sig. S. sottoscrivevano un contratto con la società “N.P.” con la quale si impegnavano,
tra le altre cose, ad essere ripresi nelle 24 ore giornaliere della vita quotidiana prima,
durante e dopo il giorno del matrimonio, la cui data sarebbe stata successivamente
indicata dal produttore; deducevano le parti che il programma prevedeva un periodo
di registrazione dal 29.9.2016 al 31.12.2016 e un vincolo contrattuale delle stesse
sino al 30.9.2017 e che, sottoscrivendo il suddetto contratto, gli esponenti si
obbligavano per tutta la durata del programma a non abbandonarlo, pena il
risarcimento del danno economico e di immagine per la produzione, il cui ammontare
non veniva quantificato; deducevano, inoltre, gli attori che in caso di divulgazione di
notizie relative al programma, tramite social network o mezzi di comunicazione
diversi, senza autorizzazione della produzione le stesse avrebbero dovuto pagare una
penale quantificata in Euro 100.000,00; che il contratto prevedeva, inoltre, la
possibilità per i due coniugi, terminato il periodo di registrazione, di procedere ad una
separazione consensuale entro 6 mesi dalla celebrazione del matrimonio e al
successivo ricorso congiunto, con spese interamente a carico della produzione; che il
sig. S., prima della sottoscrizione del contratto aveva espresso alla produzione le
proprie perplessità in virtù del contenuto troppo vincolante del contratto soprattutto
nelle parte in cui erano previste penali e l’obbligo di risarcire il danno in caso di
abbandono del programma ma che la produzione provvedeva a rassicurarlo
garantendogli una totale assistenza e disponibilità in caso di difficoltà legate ad ogni
fase della realizzazione; che, pertanto, in vista della celebrazione del matrimonio la
produzione imponeva alle parti di trasferire la residenza nel Comune di R. di modo che
le pubblicazioni non avvenissero nei luoghi di residenza di provenienza al fine di
evitare che i futuri coniugi assumessero informazioni l’uno sull’altra prima della
celebrazione; che il matrimonio veniva celebrato dal Sindaco di R., dott. A. M., in data
21.11.2016 presso la “LC”, sita in (omissis…) alla presenza degli ospiti e degli sposi
nonché dei testimoni; che, successivamente al termine del periodo delle riprese, gli
esponenti di comune accordo decidevano di procedere alla separazione consensuale e
ne davano comunicazione alla produzione la quale consigliava loro di procedere alla
separazione mediante domanda all’Ufficio di Stato civile del Comune di residenza ex L.
55/2015; che, tuttavia, la sig.ra M., recatasi al primo appuntamento presso il Comune
di Abbiategrasso, scopriva che l’atto di matrimonio recava quale data di celebrazione
quella del 30.11.2016, dieci giorni dopo l’effettiva data di celebrazione, e che il luogo
di celebrazione riportato nell’atto era la casa comunale di R. e non il Comune di
Milano; che, pertanto, l’ufficiale di Stato civile presso il Comune di Abbiategrasso
rilevava che l’atto di matrimonio fosse viziato e che non avrebbe potuto procedere con
la separazione; che, inoltre, lo stesso funzionario del Comune evidenziava la rilevanza
penale delle dichiarazioni mendaci rese in atto pubblico dal pubblico Ufficiale
celebrante il quale non aveva mai ricevuto dispensa e pertanto non poteva celebrare
al di fuori del proprio Comune; che gli attori chiedevano ripetutamente spiegazioni in
merito alla società di produzione la quale non forniva alcuna soluzione; che appariva
evidente che l’atto di matrimonio risultava viziato sia in punto di formazione e
contenuto per violazione degli artt. 96 e 107 c.c. e 50 ord. st. civ. che per quanto
concerne il vizio di volontà in quanto le parti sapevano di dover sborsare somme a
titolo di risarcimento nel caso in cui non avessero contratto il matrimonio.
***
Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla violazione degli artt. 96 e 107 c.c. e
50 ord. st. civ. va premesso che, ai sensi dell’art. 106 c.c. “il matrimonio deve essere
celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al
quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”; dalla norma, pertanto, si traggono due
regole in merito alla competenza: l’ufficiale competente a compiere l’atto è quello che
ha ricevuto la richiesta di pubblicazioni e il luogo competente è il Comune nella sua
casa comunale. Orbene, l’ufficiale dello stato civile, il quale celebri un matrimonio per
cui non era competente è sanzionato in via amministrativa con somma da Euro 30,00
a Euro 206,00 (art. 137 c.c.). Del pari, agendo lo stesso, non come rappresentante
dell’amministrazione civile, bensì in qualità di rappresentante dello Stato nel caso di
controversia giurisdizionale legittimato passivo non è il Comune bensì lo Stato (Cass.
N. 2039/1959 e Cass n. 3415/1977). Va, inoltre, richiamato quanto disposto dall’art.
113 c.c. che ritiene, in ogni caso, valido il matrimonio celebrato davanti ad un
apparente ufficiale di Stato civile “a meno che entrambi gli sposi, al momento della
celebrazione, abbiano saputo che detta persona non aveva tale qualità”, norma che
tutela il legittimo affidamento delle parti e non pregiudica la validità del vincolo anche
nei casi, come quello di specie, in cui l’investitura dell’Ufficiale di Stato civile manchi
del tutto o sia viziata geneticamente. A chiusura del sistema di norme volte a
regolamentare il matrimonio, inteso come atto, si pone poi l’art. 131 c.c. secondo cui “
il possesso di stato, conforme all’atto di celebrazione del matrimonio, sana ogni difetto
di forma”, laddove per possesso di stato si indica un elemento fattuale che, pur non
sostituendosi all’atto matrimoniale, ha la funzione di rimuovere irregolarità formali
sanando la celebrazione matrimoniale la quale è da considerarsi definitivamente
valida.
Alla luce degli elementi evidenziati deve, pertanto, ritenersi che i vizi formali invocati
non possano di per sé determinare l’invalidità del matrimonio risolvendosi in mere
irregolarità che potranno, al più, comportare l’applicazione di una sanzione
amministrativa per l’Ufficiale civile celebrante come disposto dall’art. 138 c.c. e che, in
ogni caso, non possano precludere alle parti il diritto di sciogliere il vincolo
matrimoniale nelle diverse forme riconosciute dalla legge e, dunque, anche mediante
la procedura di cui all’art. 12 L. 162/2014 davanti all’ufficiale di Stato civile del
Comune di residenza.
Quanto, invece, al diverso profilo invocato e relativo al vizio della volontà va premesso
in punto di diritto che il Codice civile contempla tassative ipotesi di invalidità del
vincolo matrimoniale, talune delle quali determinano la sua nullità assoluta, altre la
sua annullabilità, a seconda della loro maggiore o minore gravità.
Il matrimonio civile è, pertanto, invalido qualora esso sia stato celebrato in presenza
di:
Impedimenti (artt. 84-89 c.c.) – Si configurano allorquando il matrimonio sia stato
celebrato in violazione di taluno dei requisiti espressamente richiesti per la sua
celebrazione.
Violenza (art. 122 c.c.) – Si configura quando il consenso al matrimonio sia stato
estorto con violenza, cioè tramite minaccia di un male ingiusto e notevole (anche
proveniente da un terzo), in modo da coartare la volontà di una persona; ovvero sia
stato determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli
sposi. Errore (art. 122 c.c.) – Si configura quando il consenso al matrimonio sia stato
dato per effetto di errore sull’identità fisica dell’altro coniuge oppure di errore
essenziale circa determinate qualità personali di questi, nel senso che il coniuge
caduto in errore non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente
conosciute. Precisamente, l’errore deve riguardare taluna delle seguenti tassative
circostanze: a) l’esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o di una
deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; b) l’esistenza
di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a
cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del
matrimonio; c) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; d) la
condanna dell’altro coniuge per delitti concernenti la prostituzione ad una pena non
inferiore a due anni; e) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto
caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell’art. 233 cod. civ., se
la gravidanza è stata portata a termine. In sede giudiziaria, l’azione finalizzata ad
ottenere l’annullamento del matrimonio non può essere proposta se vi sia stata
coabitazione per un anno dopo che sia stato scoperto l’errore.
Simulazione (art. 123 c.c.) – Si configura quando gli sposi abbiano convenuto tra di
loro di non instaurare alcuna comunione di vita coniugale e, pertanto, di non
adempiere agli obblighi e di non esercitare i diritti discendenti dal matrimonio,
considerando lo stesso soltanto come uno strumento per conseguire determinate
utilità di carattere accessorio. Dalla simulazione va distinta la “riserva mentale”, che si
configura allorquando taluno dei coniugi, pur esprimendo esteriormente il proprio
consenso nuziale, avanzi nella sua sfera interiore qualche riserva in ordine al
matrimonio. Tale circostanza non influenza tuttavia la validità del consenso espresso e
non ha, quindi, alcuna rilevanza giuridica per l’ordinamento italiano, per il quale
assume valore solo la volontà dichiarata (diversamente da quanto avviene
nell’ordinamento canonico, che attribuisce valore alla volontà e non alla
dichiarazione).
Va premesso che la volontà dei nubendi costituisce certamente il centro motore della
vicenda matrimoniale; ciò è confermato dal disposto dell’art. 108 c.c. secondo cui la
dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non può
essere sottoposta né a termine né a condizione per cui, laddove invece il matrimonio
sia celebrato, la condizione e il termine si hanno come non apposti.
Oltre, poi, ad essere un atto puro il matrimonio è anche atto incoercibile, di qui il
divieto di ogni patto che mira a far nascere un obbligo a contrarre matrimonio come si
evince dalla disciplina codicistica in tema di promessa di matrimonio (art. 79 c.c.), la
quale, in ogni caso, non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto
per il caso di non adempimento. Il carattere non vincolante della promessa fatta dagli
sponsali è, difatti, collegato al fondamentale principio della libertà matrimoniale
secondo il noto brocardo antiquitus placuit libera matrimonia esse. Il diritto di sposarsi
configura, difatti, un diritto fondamentale della persona riconosciuto sia a livello
sovranazionale (artt. 12 e 16 della dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo del
1948, artt. 8 e 12 CEDU e artt. 7 e 9 della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione
Europea proclamata a Nizza il 7.12.2000), sia a livello costituzionale (artt. 2 e 29
Cost.). Pertanto, il vincolo matrimoniale deve rimanere una libera scelta
autoresponsabile sottraendosi ad ogni forma di condizionamento anche indiretto
(Corte cost. n. 1/ 1992; n. 450/1991, n. 189/1991).
Tanto premesso, nel caso di specie, la domanda proposta è infondata e non merita di
essere accolta per le ragioni che si vengono ad esporre.
I ricorrenti hanno agito al fine di ottenere la declaratoria di nullità del matrimonio tra
loro contratto adducendo che la scelta del vincolo sia dipesa dalla violenza morale
altrui, o comunque, dalla prospettazione di un timore di eccezionale gravita, l’uno o
l’altro subiti nel grado e nelle forme a cui l’art. 122 c.c. riconduce la declaratoria di
invalidità; le due ipotesi previste dalla norma concorrono entrambe ad un unico
risultato rilevante ai fini della valutazione di nullità, e cioè la diversione della volontà
del soggetto, che viene privato della possibilità di autodeterminarsi. Tuttavia, mentre
in caso di violenza il presupposto che vizia il consenso è un’azione altrui direttamente
destinata a incidere sulla volontà del nubendo, il timore riguarda l’atteggiamento
psicologico della persona che avverte una condizione esterna, come irrimediabilmente
incidente sulle sue scelte.
Pertanto, contrariamente alla disciplina dei contratti, riguardo ai quali non è
riconosciuto affatto il timore-vizio (ex art. 1437 c.c.), il timore è invece rilevante ai fini
della nullità del matrimonio ma ciò solo in ragione della sua intensità, richiedendosi
che esso sia di una gravità eccezionale.
Orbene, gli attori hanno addotto come contenuto della violenza altrui ovvero come
espressione del loro timore, la minaccia rappresentata dalle somme eventualmente
dovute a titolo risarcitorio alla casa di produzione nel caso in cui, a seguito della
sottoscrizione del contratto, non avessero contratto matrimonio (v. punto n. 4 del doc.
n. 4).
Al riguardo va, tuttavia, preliminarmente rilevato che il principio dell’onere della prova
imponeva agli attori di produrre in giudizio copia del contratto da loro sottoscritto con
la società “N.P.”, produttrice del programma televisivo, risultando agli atti, invece, una
copia fotostatica dello stesso del tutto priva di sottoscrizione.
In ogni caso, pur volendo prescindere da questo aspetto, da quanto emerso dagli atti
e dalle prospettazioni delle parti non può dirsi provato che le stesse siano addivenute
a contrarre il vincolo per effetto di un consenso viziato, in quanto non pienamente
libero perché prestato nel timore rappresentato dalle conseguenze economiche
derivanti dall’eventuale revoca di esso.
Ed invero, dagli atti emerge come lo stesso sig. S. avesse espresso alla produzione le
proprie perplessità in virtù del contenuto troppo vincolante del contratto, soprattutto
nella parte in cui erano previste penali e l’obbligo di risarcire il danno in caso di
abbandono del programma, ma che la produzione provvedeva a rassicurarlo
garantendogli una totale assistenza e disponibilità in caso di difficoltà legate ad ogni
fase della realizzazione, assicurandogli, dunque, la possibilità di sciogliere il vincolo in
qualunque tempo senza sostenere alcuna spesa.
In altri termini, dagli atti di causa non è emerso che le parti avessero subito la riferita
pressione psicologica e che, pertanto, si siano a causa di ciò determinate a contrarre il
vincolo matrimoniale.
Nell’atto di citazione e nelle dichiarazioni rese all’udienza, difatti, gli attori riferiscono
che “al termine del periodo delle riprese gli esponenti, che sin dall’inizio avevano
mostrato evidenti divergenze caratteriali, di comune accordo, decidevano di procedere
alla separazione consensuale e ne davano comunicazione alla produzione, la quale
faceva firmare un documento in cui conferivano mandato ai legali per la procedura” (v.
pag. 3 ricorso). Pertanto, il presente giudizio veniva instaurato solo dopo il rifiuto
manifestato dall’ufficiale civile del Comune di Abbiategrasso di procedere con la
separazione in ragione delle irregolarità riscontrate e, dunque, della riferita
impossibilità di procedere con una separazione consensuale.
In altri termini, ciò che le parti hanno voluto è stato esattamente contrarre il vincolo
(rectius partecipare al programma) certamente rassicurate dalla prospettata
possibilità di procedere, gratuitamente e senza particolari difficoltà, all’eventuale
successivo scioglimento del matrimonio.
Al riguardo va precisato, difatti, che per la legge elemento essenziale per far nascere il
vincolo non è il dato volontaristico riferito alla sfera intima e personale, non rientrando
tra le cause di invalidità matrimoniali l’eventuale riserva mentale, bensì l’aspetto
esteriore rappresentato dall’esistenza di una volontà negoziale valida manifestata
tramite le dichiarazioni dei coniugi di contrarre il matrimonio. Volontà che nel caso di
specie è stata manifestata come attestato dall’Ufficiale civile celebrante e
rappresentato nelle registrazioni prodotte (doc. n. 6).
Del resto, lo stesso contratto sottoscritto dalle parti con la Società al punto 5
evidenziava la consapevolezza e la conseguente accettazione da parte dei contraenti
che il matrimonio sarebbe stato “pienamente valido a tutti gli effetti e che dal
suddetto matrimonio conseguono tutti i diritti e gli obblighi di cui agli artt. 143, 147,
148 c.c.” (doc. n. 4).
L’insieme di tali considerazioni milita, pertanto, per il rigetto della domanda.
Quanto alle spese di lite le stesse restano a carico dei ricorrenti non essendo, del
resto, parte processuale nel presente giudizio l’Ufficiale civile celebrante.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
Rigetta la domanda.
Dichiara non ripetibili le spese di lite.