In caso di rifiuto del minore (pre-adolescente) ad un rapporto continuativo con il genitore, le visite possono essere sospese in attesa che i servizi sociali attuino la ripresa dei rapporti

Cass. civ. Sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 10843/2018 proposto da:
P.G., elettivamente domiciliato in Padova Via Tommaseo 70 presso lo studio dell’Avv.to Michele Dell’Agnese che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
M.A.;
– intimata –
avverso il decreto n.7/2018 della CORTE DI APPELLO DI VENEZIA in data 30/01/2018;
udita la relazione del Consigliere Marina Meloni svolta nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 14/12/2018.
Svolgimento del processo
La Corte di Appello di Roma con decreto in data 30/1/2018, ha confermato il provvedimento pronunciato dal Tribunale di Rovigo sfavorevole alla istanza avanzata da P.G. di affidamento ad entrambi i genitori della minore P.M. nata il (OMISSIS) e modifica delle condizioni economiche di mantenimento con riduzione da 600,00 a 300,00 Euro mensili dell’assegno di mantenimento per la figlia M..
Avverso tale decreto ha proposto ricorso in cassazione P.G. affidato a due motivi e memoria.
L’intimata M.A. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazionedell’art. 30 Cost., art. 8 CEDU, artt. 315 bis e 337 ter c.c.artt. 112, 115 e 116 c.p.c.in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in quanto il giudice territoriale, basando la propria decisione su una perizia nulla e con gravi violazioni del contraddittorio, ha annullato ogni rapporto ed omesso di disciplinare ogni occasione di incontro tra la minore ed il padre basandosi sul presunto rifiuto della minore, manipolata dalla madre, di vedere il padre.
Il primo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. Infondata è la censura di nullità della CTU in quanto il giudice di merito ha già respinto con ampia e circostanziata motivazione ogni profilo di vizio sollevato dal ricorrente, con argomenti condivisibili ed immuni da vizi logici.
La Corte di Appello ha poi dato atto che la minore, oggi ormai sedicenne, nel corso della CTU espletata dal giudice territoriale si è ripetutamente espressa nel senso di non voler intrattenere un rapporto continuativo con il padre. Per tale motivo il giudice ha confermato la decisione di sospendere le visite padre e figlia, demandando ai servizi sociali il compito di monitorare la situazione e favorire la ripresa dei rapporti con il genitore.
L’orientamento non coercitivo della Corte di Appello appare correttamente motivato dall’esigenza di non imporre rapporti affettivi per loro natura incoercibili ma di favorire attraverso i servizi sociali una normalizzazione dei rapporti padre-figlia.
Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione dell’art. 337 ter c.c. eartt. 112, 115 e 116 c.p.c., in riferimentoall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 per avere il giudice di merito, basando la decisione su presunzioni, valorizzato i presunti redditi extra derivanti da attività concertistiche del ricorrente fissando in Euro 600,00 l’assegno mensile di mantenimento nonostante il ricorrente abbia negato di percepire tali introiti e comunque di non avere in attualità alcuna entrata irregolare come dimostrato dalla documentazione prodotta.
Il secondo motivo di ricorso è infondato e deve essere respinto. Infatti, come risulta dalla sentenza impugnata ed espressamente dichiarato dal Giudice di merito, la situazione economica delle parti era già stata presa in considerazione dal giudice di appello mentre nessun fatto nuovo risulta denunciato. La sentenza impugnata ha congruamente motivato il rifiuto della riduzione dell’assegno di mantenimento, che può essere disposta solo in presenza di circostanze nuove ed imprevedibili rispetto alla data di conclusione del giudizio di merito che nella specie risultano assenti. Infatti tutte le circostanze evidenziate come si legge nel provvedimento impugnato, sono già emerse nei precedenti gradi di giudizio e risultano essere già state prese in considerazione dal giudice di merito e pertanto correttamente la Corte di Appello ha confermato la pronuncia considerato che non sussistono fatti che non fossero già preesistenti.
Il ricorso deve essere respinto in ordine a tutti i motivi.
Non ricorrono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo di cui alD.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,art.13, comma 1quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Nulla per le spese in assenza di attività difensiva della controparte.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima della Corte di Cassazione, il 14 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 aprile 2019