Giurisdizione in tema di separazione e giurisdizione in tema di responsabilità genitoriale.

Tribunale di Genova, 6 settembre 2018
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Ordinanza
ai sensi dell’art. 708, comma 3, c.p.c.
Il Presidente, Dott. Francesco Mazza Galanti,
Visti gli atti della causa n. R.G. 16725/2016 tra:
il ricorrente signor M____, res. a Genova, Via ____, rappresentato e difeso dall’Avv. Annamaria
Costa, in forza di mandato in atti,
e la convenuta, signora L______, residente in San Lorenzo De El Escorial (Spagna), ______,
rappresentata e difesa dall’Avv. Mariagrazia Gammarota in forza di mandato in atti.
dato atto di avere proceduto, all’udienza del 9.5.2017, alla personale audizione del ricorrente e
della convenuta, nonché, all’udienza del 22.5.2017, in assenza di eccezioni da parte dei legali, ad
una breve audizione del solo ricorrente (al fine di ottenere da lui alcune precisazioni, anche tenuto
conto del fatto che, nel corso della precedente udienza, non vi era stato il tempo di di interpellare
il predetto in relazione alle dichiarazioni rese della moglie, la quale aveva parlato dopo di lui e in
sua assenza);
rilevato che, in occasione dell’ultima udienza, a seguito di una serrata discussione, i legali
chiedevano che il giudicante si riservasse al fine di adottare\ i provvedimenti di sua competenza;
rilevato che, come chiaramente si evince dagli atti processuali, quando i coniugi avevano già
sottoscritto una separazione consensuale (per ragioni non chiarite mai depositata dal legale al
quale si erano rivolti), a seguito della decisione, assunta dalla convenuta, nel mese di agosto del
2016, di restare a vivere in Spagna unitamente ai due figli minori (M____, nato il ___.5.2008 e
N____ nato il __.3.2015), scelta cui il ricorrente (“a malincuore”) aveva acconsentito (così il
ricorso introduttivo a pag. 4, rigo 14), egli si era recato per la prima volta a San Lorenzo nel mese
di settembre al fine di incontrare i figli (per completezza va ricordato che il signor M____ ha
onestamente riconosciuto che anche il figlio M_____, per telefono, gli aveva manifestato il suo
intenso desiderio di vivere in Spagna, atteggiamento a suo dire derivante dai condizionamenti di
parte materna) ;
rilevato che, al termine della breve permanenza in Spagna del signor M_____ (dal 15 al 18
settembre), durante la quale egli aveva dormito per due notti consecutive insieme al figlio (la
prima in albergo e la seconda, a seguito di espressa richiesta del bambino, presso l’abitazione
condotta in locazione dalla moglie), la signora L_____ dopo avere fatto cenno ad “atteggiamenti
problematici da parte del piccolo N____” (il quale in presenza del padre avrebbe pianto), aveva
fatto riferimento parlando con il marito a possibili “abusi sessuali” (evidentemente a lui riferiti),
avvisandolo che avrebbe portato i figli dallo psicologo (così la convenuta nelle sue dichiarazioni
rese a verbale in data 22.5.2017);
rilevato che, rientrato in Italia, secondo quanto riferito in ricorso, il ricorrente aveva mantenuto
regolari contatti telefonici con il figlio M____, sino a quando, ai primi di ottobre, la moglie aveva
impedito ogni conversazione tra padre e figlio (assumendo, via SMS in data 14.10.2017 che il
primogenito non voleva più parlare con il genitore, con la precisazione che, mediante un successivo
whatsup, gli era stato comunicato che lo psicologo da cui il bambino era stato condotto, sospettava
un trauma “legato alla figura paterna”);
rilevato che, successivamente, in data 25.10.2017, un legale (a quanto si è compreso di San
Lorenzo), cui la moglie si era rivolta, aveva comunicato che l’autorità giudiziaria spagnola, il
21.10.2016, aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento con il quale gli veniva impedito di
contattare e di vedere i figli e, tuttavia, tale provvedimento veniva revocato da un successivo
decreto, in data 15.11.2016, il quale prevedeva visite settimanali ai figli (dal venerdì alla domenica)
“con la supervisione di un professionista” (in proposito, come si ricava sia dalle dichiarazioni della
signora L_______, sia dalla traduzione degli atti giudiziari spagnoli, la donna, subito dopo la visita
del marito, sospettando abusi paterni, si era rivolta al figlio chiedendogli in maniera esplicita se il
papà “lo toccava” e, a tale domanda, M____ avrebbe risposto positivamente affermando che la cosa
era avvenuta anche in Italia, e precisando che, proprio in Spagna, il padre gli avrebbe anche chiesto
di essere toccato, ma che lui si era rifiutato facendolo “arrabbiare”);
rilevato, peraltro, che, successivamente, il legale di parte ricorrente ha prodotto la traduzione del
provvedimento, emesso in data 20.2.2017, dal Tribunale di Primo Grado (Istruttoria n. 2) di San
Lorenzo De El Escorial ove si afferma che il minore M_____ “non ha subito abusi sessuali infantili
da parte del padre”, con la sottolineatura, tra l’altro, che l’ipotetico abuso viene rivelato “dopo
domande suggestive da parte della madre al figlio e non in un rapporto spontaneo del minore” (per
completezza va detto che con il citato provvedimento viene decretato il “non luogo a procedere
provvisorio”, con immediata decadenza di “tutte le misure cautelari imposte all’indagato”);
rilevato che, avendo il signor M_____ ritenuto il figlio M_____ “vittima di una strumentalizzazione
della madre” (la quale avrebbe “dolosamente progettato di allontanarsi dall’Italia con i figli,
carpendo con l’inganno il consenso del marito”, così il ricorso alla pag. 8, righe 2-4) , egli, da un
lato, aveva denunciato la moglie per sottrazione di minore, ai sensi degli artt. 574 e 574 bis c.p.,
dall’altro, aveva presentato un ricorso avanti al Tribunale per i minorenni di Genova, al fine di
ottenere il rimpatrio dei due figli (richiesta che il Tribunale minorile, in data 16.1.2017, ha respinto
evidenziando che avrebbe dovuto essere azionata la procedura regolata dalla Convenzione dell’Aja
del 25.10.1985 – rectius 1980 -, ferma restando la competenza in merito dell’autorità giudiziaria
spagnola essendo i minori collocati in Spagna);
rilevato che, in questa sede, il ricorrente, oltre ad avere formalizzato la domanda di separazione con
addebito alla moglie (“per grave violazione dei doveri derivanti dal matrimonio”) e l’affidamento
esclusivo dei figli, ha richiesto “in via preliminare e di urgenza una consulenza tecnica d’ufficio
sull’intero nucleo familiare”;
rilevato che, in via pregiudiziale, il legale di parte convenuta ha eccepito l’incompetenza del
Tribunale di Genova in ordine alla decisione in punto affidamento dei figli della coppia, essendo i
minori residenti in Spagna (come documentato in atti), motivo per cui “così come previsto dall’art.
8, n. 1 e n.12 del c.d. Regolamento di Bruxelles II bis n. 2201/2003” (ispirato al superiore interesse
del minore e al criterio di vicinanza), competente a decidere sull’affidamento dei figli sarebbe
esclusivamente l’autorità giudiziaria spagnola;
rilevato che, come risulta sia dalla comparsa di costituzione e risposta, sia dalle ampie dichiarazioni
personalmente rese dalla convenuta, la signora L_____ ha recisamente escluso di avere mai posto in
essere “un progetto dolosamente macchinato” (così la citata comparsa a pag. 10, rigo 13) per carpire
con l’inganno il consenso del coniuge al trasferimento dei bambini in Spagna (cui egli aveva
consentito, come confermato anche dalla documentazione versata in atti), e per impedire al padre di
incontrare i figli, essendosi essa limitata a sporgere denuncia dopo avere ricevuto la confessione di
M_____, essendo suo unico intento quello di proteggere i propri figli;
rilevato che parte convenuta, a fronte delle produzioni del ricorrente riguardanti la traduzione dei
provvedimenti assunti in materia penale, ha contestato che l’impugnazione proposta dalla sua
assistita nei riguardi del provvedimento di archiviazione della denuncia penale sporta nei confronti
del marito sia stata rigettata (in proposito, la traduzione italiana del provvedimento spagnolo,
emesso in data 5.4.2017, dal Tribunale di Primo Grado e per le Istanze Preliminari n. 2 di San
Lorenzo de El Escorial, si esprime nel senso che non vi sono i presupposti per concedere la richiesta
archiviazione “definitiva”, ciò in quanto “non è stato possibile determinare, al di fuori di ogni
ragionevole dubbio, che ni fatti denunciati non fossero accaduti”);
ritenuto che, alla luce di quanto sinteticamente sopra esposto, appare opportuno, in via preliminare,
osservare che, a fronte della incompleta produzione degli atti dell’autorità giudiziaria spagnola
versati in atti, l’unica cosa certa è che non esiste prova alcuna del fatto che il signor M_____ abbia
abusato sessualmente del figlio (in Spagna piuttosto che in Italia), così come non vi è prova del fatto
che la madre abbia indotto il figlio a mentire allo scopo di potere presentare una denuncia
calunniosa nei confronti del marito, questioni in ogni caso di stretta rilevanza penalistica, sulle quali
questo giudice non può pronunciarsi trattandosi di materia di esclusiva competenza della
magistratura spagnola;
ritenuto, inoltre, che, tenuto conto di quanto sopra esposto e delle ragioni indicate dalla parte
convenuta, non pare potersi affermare che la fattispecie in esame sia riconducibile alla sottrazione di
minori (con conseguente non applicabilità dell’art. 10 del Regolamento UE di cui si dirà
nell’immediato prosieguo della motivazione), fermo restando che, ove di sottrazione si trattasse
(come sostenuto dal legale di parte ricorrente), la relativa domanda giudiziale avrebbe dovuto essere
sottoposta, ai sensi della citata Convenzione de l’Aja, all’autorità giudiziaria spagnola, come
chiaramente ha statuito il Tribunale per i minorenni di Genova nella menzionata pronuncia di
incompetenza;
ritenuto che, tutto ciò premesso, preso in esame il Regolamento UE cui entrambi i legali hanno fatto
riferimento (Reg. 27 novembre 2003, n. 2201/2003, occorre tenere presente quanto segue: 1) l’art. 3
prevede che in materia di divorzio e di separazione personale la competenza sia dello Stato membro
dell’ultima residenza abituale dei coniugi, se uno di essi vi risiede ancora (ed il ricorrente, come si è
anticipato, risiede stabilmente in Italia e, precisamente, a Genova); 2) l’art. 4 prevede che l’autorità
giurisdizionale davanti alla quale pende un procedimento in base all’art. 3 (nel caso in esame il
Tribunale di Genova), è compente per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri
nel campo di applicazione del presente Regolamento (nella fattispecie in questione può considerarsi
“riconvenzionale” la domanda di addebito della convenuta, nonché quella di determinare l’importo
di un assegno da porre a carico del marito a titolo di contributo al mantenimento suo e dei figli
minori, oltre al pagamento delle spese straordinarie relative ai bambini); 3) l’art. 8 prevede
espressamente che le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande
relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede “abitualmente” in quello
Stato membro alla data in cui sono aditi (e nella specie non vi è dubbio che i minori _____ siano
residenti abitualmente in San Lorenzo De El Escorial, ove la loro residenza è stata trasferita con il
consenso paterno dal 25.8.2016); 4) l’art. 9 prevede la ultrattività della competenza (dello Stato)
della precedente residenza abituale, solo per un periodo di tre mesi dal trasferimento, e con
riferimento esclusivo alle decisioni sul diritto di visita (con conseguente inapplicabilità della
competenza dell’autorità giudiziaria italiana in tema di affidamento dei figli minori che non si
trovano sul territorio dello Stato); 5) l’art. 12 chiarisce che la competenza del Tribunale adito ex art.
3 del citato Regolamento (quello genovese) a decidere sulla separazione personale dei coniugi si
estende alle domande “collegate” in materia di responsabilità genitoriale se “almeno uno dei
coniugi esercita la responsabilità genitoriale sul figlio” (presupposto certamente esistente nel caso in
esame), e se “la competenza giurisdizionale di tale autorità è stata accettata espressamente o in
qualsiasi altro modo univoco dai coniugi e dai titolari della responsabilità genitoriale alla data in cui
le autorità giurisdizionali sono adite” (requisito che nella specie non sussiste avendo la convenuta
eccepito la incompetenza di questo Ufficio), “ed è conforme all’interesse del minore” (con la
precisazione che, nella specie, non pare conforme all’interesse del minore essere giudicato da un
Tribunale in relazione al quale non è possibile esercitare il “criterio di vicinanza”, non avendo al
momento questo Presidente alcuna possibilità di un contatto diretto con i figli dei coniugi);
ritenuto che, ad avviso di chi scrive, la semplice enunciazione di tali lineari principi rende palese il
motivo per cui questo Tribunale non può essere competente ad assumere decisioni in punto
affidamento dei minori ed esercizio in concreto della responsabilità genitoriale e, del resto, a
supporto delle affermazioni che precedono vi è la giurisprudenza della Suprema Corte indicata dalla
convenuta (si v., in particolare, Cass. SS.UU. 7 settembre 2016, n. 17676, con riguardo ad una
fattispecie simile in cui la giurisdizione in tema di separazione è stata attribuita al giudice italiano,
mentre al giudice inglese è stata riconosciuta quella in tema di responsabilità genitoriale essendo i
figli stabilmente residenti nel Regno Unito; Cass. SS.UU., 10 febbraio 2017, n. 3555, riguardante
analoga vicenda in cui i figli minori erano stabilmente residenti in territorio spagnolo);
ritenuto, del resto, che al di là della drammatica vicenda umana che ha per protagonista il piccolo
M_____ (sulla quale brevemente si tornerà nel prosieguo), non c’è dubbio che a distanza di quasi
nove mesi dal trasferimento dei due bambini in Spagna, la città di San Lorenzo sia divenuta per loro
il centro della vita di relazione, con specifico riferimento all’ambiente sociale (in particolare
scolastico) e familiare (essendo, per le ragioni esposte, la madre l’unico genitore di riferimento),
con la conseguenza che un eventuale rientro in Italia (davvero improponibile al momento) potrebbe
avere effetti altamente negativi specie per quanto concerne il primogenito;
ritenuto, ancora, che, anche volendo prescindere (il che ovviamente non è possibile) dai citati
riferimenti normativi e dai chiari insegnamenti della Suprema Corte, venendo alla richiesta
preliminare formalizzata dalla parte ricorrente, resta il fatto che non si comprende come un CTU
eventualmente nominato da un giudice italiano potrebbe espletare in Spagna accertamenti di natura
peritale che, a fronte di una (inevitabile) mancata collaborazione da parte della convenuta,
richiederebbero l’utilizzo di operatori del servizio sociale spagnolo (di cui il consulente tecnico non
potrebbe disporre), se non addirittura della forza pubblica;
ritenuto che, in una situazione problematica come quella in esame, sarebbe certamente auspicabile
un’intesa tra i genitori (sostenuta dai rispettivi legali) volta ad individuare un esperto psicologo (o
un collegio di esperti), inevitabilmente da reperire sul territorio spagnolo, di fiducia di entrambi i
coniugi, in grado di approfondire la condizione dei due bambini e la possibilità per il padre di
mantenere con loro un legame che (fatta l’esistenza di elementi ostativi) consenta di non vanificare
il diritto alla bigenitorialità che riguarda i figli prima ancora che il genitore;
ritenuto, tuttavia, che una realistica considerazione della situazione data non consente di considerare
realizzabile un percorso quale quello che si è sopra ipotizzato, motivo per cui, nella difficilissima
situazione in cui versa il signor M____ non resta al predetto che adire l’autorità giudiziaria spagnola
territorialmente e funzionalmente competente (vale a dire il Tribunale per i minorenni, che dovrebbe
avere sede in Madrid), affinché siano assunti da parte dei giudici competenti le migliori decisioni a
tutela dell’interesse dei bambini, essendo evidente che non può certamente essere la madre
(pesantemente coinvolta in un conflitto coniugale che la vede protagonista) a decidere se il padre
possa o non possa vedere i propri figli;
ritenuto che, a completamento di quanto sopra si è venuti esponendo, resta ancora da dire che,
anche laddove M___ non avesse subito alcun abuso da parte del padre (come è auspicabile da parte
di tutti), resta il fatto che per le dichiarazioni che egli ha reso e per le esperienze (familiari, prima, e
giudiziarie poi) che ha subito, non c’è dubbio che egli abbia, comunque, riportato un grave trauma
(che, indirettamente, non può che essersi riverberato sul secondogenito), motivo per cui è opinione
di questo giudicante che entrambi i minori debbano essere sottoposti ad accertamenti da un punto di
vista psicologico, cui verosimilmente dovranno seguire interventi terapeutici prolungati nel tempo;
ritenuto che, quanto ai provvedimenti da assumere, non v’è dubbio che i coniugi debbano
formalmente essere autorizzati a vivere separati;
ritenuto, quanto agli aspetti economici, che non sussistono i presupposti per un contributo
economico a favore della moglie (nei riguardi della quale, nella pregressa sede consensuale, era
stata prevista una somma meramente simbolica) da parte del marito, trattandosi di una donna che è
dotata di sicura capacità lavorativa, la quale ha esplicitamente giustificato il suo trasferimento in
terra spagnola (anche) per via della affermata possibilità di trovare in tale nazione molte e più
convenienti occasioni di lavoro rispetto a quelle che avrebbe potuto reperire in Italia (né può
trascurarsi, da un lato, il fatto che, come è stato riconosciuto, la signora L_____ ha affrontato il
trasferimento in Spagna contando sull’aiuto anche economico della propria famiglia di origine, e,
dall’altro, che la necessità per il ricorrente di doversi spostare sino a San Lorenzo per incontrare i
figli comporta per lui esborsi economici non lievi);
ritenuto, quanto ai figli, che, essendosi il signor M_____ impegnato ad un assegno pari ad euro
500,00 per ciascuno di essi in sede di separazione consensuale, in questa fase appare possibile
disporre che egli versi, a titolo di contributo al mantenimento dei due bambini, la somma
complessiva di euro 800,00 mensili (ridotta, rispetto ai precedenti accordi di separazioen, per via
delle menzionate spese supplementari che egli dovrà sostenere per incontrare i figli), cui dovrà
aggiungersi il contributo nella misura del 50% alle eventuali spese straordinarie (si v. sul punto in
ordine all’orientamento giurisprudenziale di questo Ufficio il verbale di riunione della IV Sezione
civile in data 15.9.2017, reperibile anche on line), previa esibizione da parte della moglie dei
giustificativi di spesa;
ritenuto che, fatti salvi possibili sviluppi istruttori, la circostanza che l’importo dell’assegno a
favore dei figli appaia sovradimensionato rispetto alla formali risultanze fiscali in atti, è
esclusivamente indice del fatto che (anche per le ragioni indicate dal ricorrente nel più recente
verbale di udienza), queste ultime (risultanze) non possono avere valore vincolante per il Tribunale
per quanto concerne le decisioni in materia di mantenimento.
P.Q.M.
fermi restando i provvedimenti provvisori esplicitati nella parte motiva del presente provvedimento
che devono qui essere integralmente richiamati;
rimette le parti avanti al Giudice Istruttore designando per l’udienza del 28.9.2017 alle ore 10.30, ai
fini della prosecuzione della causa, stabilendo per la parte ricorrente termine di gg. 45 prima
dell’udienza per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui
all’art. 163, 3° comma nn., 2, 3, 4, 5, 6 c.p.c., e per la parte convenuta termine di gg. 20 prima
dell’udienza per la costituzione in giudizio ai sensi dell’art. 166, comma 1 e 2 c.p.c., nonché per la
proposizione di eventuali eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio, con avvertenza
per il suddetto convenuto che la costituzione oltre suddetto termine implica le decadenze di cui
all’art. 167 c.p.c. e che, oltre tale termine, non potranno essere più proposte le eccezioni processuali
e di merito non rilevabili d’ufficio.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e al P.M..
Genova, 28 maggio 2017.
Il Presidente
Francesco Mazza Galanti