Nel trust familiare il conferimento fatto in danno dei creditori è revocabile ai sensi dell’art. 2901 c.c.

Cass. civ. Sez. III, 4 aprile 2019, n. 9320
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24464/2016 proposto da:
P.C.M. in qualità di trustee del TRUST (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato FRANCO CARLINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati VITTORIO BUONAGUIDI, GUIDO LUIGI BATTAGLIESE giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
BANCA POPOLARE MILANO SOC COOP A RL, in persona dei dottori M.M. e M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO GIANNI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIO FEDERICO COLOMBO, FRANCESCO RIGANO giusta procura a margine del controricorso;
B.R., considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato DANIELA D’EVANT giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
P.N.G., P.C., P.G.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 863/2016 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/11/2018 dal Consigliere Dott.PASQUALE GIANNITI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. MISTRI Corrado, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Svolgimento del processo
1. La Corte d’Appello di Milano – respingendo l’impugnazione proposta da P.C.M. nei confronti della Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a.r.l., nonché nei confronti dell’intervenuto B.R. – ha integralmente confermato la sentenza n. 10596/2014 con la quale il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, proposta dall’Istituto di credito e dall’intervenuto, dichiarando inefficace nei loro confronti la costituzione del trust per cui è processo.
2. Era accaduto che nel febbraio 2011 la Banca Popolare di Milano aveva convenuto davanti al Tribunale di Milano, P.C.M., quale trustee del “Trust (OMISSIS)”, nonché P.C., P.N.G. e P.G..
L’istituto bancario aveva dedotto: a) di vantare un credito nei confronti della società Team Prodec s.r.l. (debitore principale) per esposizione di conto corrente garantito da fideiussione rilasciata dai soci B.R. e P.N.; b) che detto credito era confluito in un decreto ingiuntivo, che era stato opposto dagli ingiunti, ma che, per quanto concerna l’opposizione del P., era stato confermato con sentenza n. 55/2011; c) che il soddisfacimento del proprio credito era ostacolato dal “Trust (OMISSIS)”, costituito in data 4/06/2008 ed avente ad oggetto il conferimento dell’intera proprietà di un appartamento e di un box siti in Comune di (OMISSIS).
Tanto dedotto, l’istituto aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia, exart. 2901 c.c., nei suoi confronti, dell’atto di costituzione del suddetto trust, sul presupposto che lo stesso fosse stato scientemente predisposto al fine di recare pregiudizio alle sue ragioni creditorie.
P.C.M. si era costituito al fine di tutelare la consistenza del fondo in trust nell’interesse di tutti i beneficiari eccependo l’insussistenza dei presupposti dell’esperita azione revocatoria. In particolare, il convenuto aveva dedotto che l’atto costitutivo del trust era di natura onerosa e che non risultava provato né che lui fosse a conoscenza del pregiudizio che il trasferimento del bene al trustee avrebbe arrecato ai creditori e neppure che l’atto fosse dolosamente preordinato allo scopo di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori.
Gli altri convenuti, invece, erano rimasti contumaci.
Nel giudizio era intervenuto B.R., fratello di R., il quale – dopo aver dedotto di vantare nei confronti di P.N. altro credito, che era confluito in altro decreto ingiuntivo, opposto, ma confermato con sentenza n. 10121/2013 del Tribunale di Milano – aveva parimenti chiesto declaratoria di inefficacia del trust in esame nei propri confronti.
Il Tribunale di Milano aveva accolto la domanda, proposta dalla Banca e dal B., dichiarando inefficace, nei loro confronti, la costituzione del trust con condanna dei convenuti al pagamento delle spese del giudizio.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado aveva proposto appello P.C.M., contestando l’esistenza della prova della consapevolezza del pregiudizio e la natura gratuita della costituzione del trust, affermando inoltre la mancanza di arricchimento da parte del trustee.
Si erano costituiti nel giudizio di appello: sia la Banca, che aveva chiesto preliminarmente la dichiarazione di inammissibilità dell’appello exart. 342 c.p.c., o ex art. 348 bis c.p.c., e nel merito il rigetto dell’impugnazione con conferma della sentenza impugnata; sia il B. che a sua volta aveva chiesto il rigetto dell’appello.
La Corte di appello di Milano con la impugnata sentenza dopo aver ritenuto ammissibile l’appello, l’ha tuttavia rigettato nel merito l’appello, come per l’appunto sopra rilevato.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale ricorre P.C.M..
Resistono, con distinti controricorsi, sia la Banca Popolare di Milano che B.R..
Nessuna attività difensiva viene svolta dagli altri intimati.
In vista dell’odierna adunanza il Procuratore generale conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso – che sottende la problematica della natura gratuita ovvero onerosa del c.d. trustee familiare e del conseguente riparto dell’onere della prova – è infondato.
2. In vista di una esigenza di inquadramento sistematico, si rileva quanto segue.
2.1. L’istituto del trust familiare: non ha attualmente nel nostro ordinamento una sua legge regolatrice (limitandosi laL. 22 giugno 2016, n. 112, a stabilire un regime fiscale di favore al fine di promuovere la stipula del c.d. trust di protezione a beneficio di persone con gravi disabilità); pur non essendo una figura tipica, è comunque espressione di autonomia negoziale ed è quindi legittimo nel nostro ordinamento ogni qual volta la causa, che lo sorregge, sia lecita e meritevole di tutela, giusto il disposto generale di cuiall’art. 1322 c.c., comma 2; è da intendersi attualmente disciplinato dalla Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985 (ratificata nel nostro ordinamento dallaL. 16 ottobre 1989, n. 364, ed entrata in vigore il 1 gennaio 1992), riguardante per l’appunto “la determinazione della legge ed il riconoscimento del trust negli stati contraenti”: si tratta cioè di istituto riconosciuto dal nostro ordinamento, ma non regolamentato dalla legge italiana.
Il nostro Paese, con la menzionata legge di ratifica, non si è obbligata al riconoscimento di qualsiasi tipologia di trust, ma, esclusivamente, di quelli “istituiti volontariamente e provati per iscritto” (art. 3) e regolati dalla legge (art. 6) scelta dal soggetto disponente ovvero da quella avente il collegamento più stretto con il trust (art. 7). Al momento della istituzione del trust, il soggetto disponente sottoscrive un atto istitutivo di trust e un atto di conferimento di beni o di diritti; ma l’atto di conferimento, come per l’appunto è avvenuto nel caso di specie, può essere effettuato anche in un momento successivo. Il negozio è disciplinato dalla legge straniera richiamata, ma, in virtù delle norme di salvaguardia di cui agli artt. 13, 15, 16 e 18 della Convenzione, è sempre possibile per il giudice nazionale compiere un giudizio di compatibilità con i “principi fondamentali” del nostro ordinamento.
La peculiarità dell’istituto risiede nello “sdoppiamento del concetto di proprietà”, tipico dei Paesi di common law: la proprietà legale del trust, attribuita al trustee, ne rende quest’ultimo unico titolare dei relativi diritti (sia pure nell’interesse dei beneficiari e per il perseguimento dello scopo definito), ma i beni restano segregati nel patrimonio del trust e, quindi, diventano estranei non soltanto al patrimonio del disponente, ma anche a quello personale del trustee (che deve amministrarli e disporne secondo il programma del trust).
2.2. Ciò premesso, l’istituto in esame è stato correttamente ricostruito dalla Corte territoriale laddove la stessa:
– dapprima, ha tratteggiato i caratteri distintivi del trust quale strumento di pianificazione patrimoniale, osservando che: a) è la stessa Convenzione dell’Aja, che fornisce la definizione di trust, stabilendo che con tale termine debbano intendersi i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi (caso in esame) o “mortis causa”, qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un “trustee” nell’interesse di un “Beneficiano” o per un fine specifico; b) pertanto, il Trust realizza una netta separazione tra il patrimonio del disponente (di colui, cioè, che dà vita al Trust stesso) e quello dell’effettivo beneficiano e del trustee; c) quindi, alla costituzione ed alla gestione del Trust, generalmente, intervengono tre soggetti: il disponente (cioè il proprietario dei beni), il trustee (cioè il gestore fiduciario dei beni) ed il beneficiano (cioè il soggetto nell’interesse del quale i beni vengono conferiti nel Trust e gestiti dal trustee);
– poi, ha ricordato che, secondo lo schema contrattuale tipico del trust: il disponente trasferisce i propri beni e istituisce il trust attribuendo la proprietà degli stessi al trustee (gestore), che è la figura chiave di tutto lo strumento e che, oltre a divenire l’effettivo proprietario, assume funzioni di gestione; il trustee, a sua volta, dispone dei beni secondo l’atto di trust, ma è comunque obbligato a gestirli nell’interesse dei beneficiari od allo scopo determinato dal disponente;
– quindi, ha individuato quali caratteri fondamentali di ogni trust: a) la piena separazione ed il totale distacco del patrimonio conferito dalla sfera giuridica del disponente, per passare in piena proprietà al trustee, seppure a titolo fiduciario e nell’interesse del beneficiano; b) il fatto che il patrimonio conferito nel trust è messo al riparo da eventuali pretese: sia da parte dei creditori del disponente, poiché il patrimonio non è più di proprietà disponente; sia da parte dei creditori del trustee, poiché quest’ultimo, seppure effettivo proprietario del patrimonio stesso, detiene solo ed esclusivamente nella qualità di trustee e mai a titolo personale; sia da parte dei creditori del beneficiario, fino a quando quest’ultimo non riceva i beni con successivo passaggio dal trustee;
– infine, ha affermato che in via generale anche il trust può essere revocabile poiché ha sicuramente natura gratuita l’atto di conferimento di beni in trust posto in essere allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze familiari qualora ricorrano i presupposti dell’azione pauliana.
2.3. Sviluppando l’inquadramento sistematico effettuato dalla nella più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 3, sent. n. 13388 del 29/05/2018, Rv. 649036 – 01; ord. n. 9637 del 19/4/2918; sent. n. 19376 del 03/08/2017, Rv. 645384 – 03; ord. n. 13175 del 25/5/2017), può essere utile aggiungere che il trust si distingue: sia dall’istituto del fondo patrimoniale, previstodall’art. 167 c.c.e ss.; che dalle società fiduciarie, con i quali pur ha in comune il fatto di essere uno strumento di pianificazione patrimoniale.
In particolare, il trust si distingue dal fondo patrimoniale, perché: a) diversi sono i soggetti che possono istituirlo (nel fondo, soltanto i coniugi ed eventualmente un terzo; nel trust chiunque); b) diversi sono i fondi vincolabili (nel fondo, soltanto beni immobili, beni mobili iscritti in pubblici registri e titoli di credito; nel trust, qualsiasi utilità valutabile in termini economici); c) diverse sono le regole dell’amministrazione dei beni (dette regole sono, per il fondo, quelle dell’amministrazione della comunione legale, in quanto compatibili; mentre, per il trust, sono quelle liberamente impartite dal disponente); d) diversa è la portata del vincolo di impignorabilità che si viene a creare sui beni conferiti (detto vincolo è, nel fondo patrimoniale, difficilmente opponibile al creditore di buona fede che abbia ignorato l’estraneità del debito rispetto ai bisogni della famiglia; mentre, nel trust, è assoluto ed opponibile a tutti i creditori estranei agli scopi e alle finalità destinatorie); e) diversi sono infine i possibili soggetti beneficiari e la qualificazione giuridica della loro posizione (nel fondo patrimoniale i beneficiari sono necessariamente i componenti della famiglia nucleare e questi godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo ed alla destinazione finale dei beni; mentre nel trust beneficiari possono essere anche altri soggetti, tutti titolari di una posizione soggettiva di credito nei confronti del trustee).
D’altra parte, il trust si distingue dalle società fiduciarie, che, come noto, sono imprese che si occupano di amministrare i beni conferiti da una persona fisica o giuridica, secondo le prescrizioni dalla stessa impartite. A tal fine, il fiduciante trasferisce la titolarità di determinati diritti (beni mobili, immobili, quote di partecipazione in società, eredità, ecc.) in favore della società fiduciaria, che si limita ad amministrarli secondo le disposizioni contenute nell’accordo intervenuto tra le parti (pactum fiduciae). Anche le società fiduciarie attuano una netta separazione tra il patrimonio gestito in favore del soggetto fiduciante e quello loro proprio, ma non diventano proprietarie dei beni e diritti ad esse affidati, in quanto questi restano in capo al cliente (e, quindi, soggetti alle sole azioni dei creditori del fiduciante. Al contrario, come sopra rilevato, nel trust, i beni costituiscono una massa patrimoniale separata e distinta da quella del soggetto disponente e da quella del trustee.
3. Ciò posto, occorre ripercorrere il percorso motivazionale, sostanzialmente sovrapponibile, seguito da entrambi i giudici di merito.
3.1. Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda revocatoria della Banca, dichiarando inefficace nei confronti della stessa l’atto 4 luglio 2009 di conferimento in trust dell’appartamento e del box situati a (OMISSIS), in quanto ha ritenuto sussistenti: sia l’esistenza di un credito in capo a chi aveva agito in via revocatoria; sia l’effettività del danno, inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore P.N.G. dell’atto traslativo; sia la ricorrenza, in capo al debitore, della consapevolezza che, con l’atto dispositivo compiuto, aveva diminuito la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori.
In particolare, il giudice di primo grado ha rilevato che l’insorgenza dei crediti in esame era anteriore all’atto di conferimento di beni in trust (che risaliva al 4 giugno 2009) e che il debitore disponente P.N.G. era ben consapevole dell’esistenza di detti crediti, in quanto all’epoca era legale rappresentante della Team Prodec srl e già nel 2008 aveva formulato due proposte scritte di definizione a saldo e stralcio del debito che gravava su detta società (e su di lui, personalmente, nella qualità di fideiussore). Qualificato l’atto istitutivo del trust come atto a titolo gratuito, il Tribunale ha ritenuto non necessaria la prova che il terzo costituitosi in giudizio, P.C.M. per l’appunto, fosse a sua volta consapevole del pregiudizio che tale conferimento aveva arrecato ai creditori di P.N.G..
3.2. D’altra parte, la Corte di merito – dopo aver ripercorso funzione e presupposti dell’azione revocatoria previstadall’art. 2901 c.c., e dopo aver osservato in via generale che determina eventus damni anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore con pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva – ha rilevato che nel caso di specie:
a) P.N.G. era il disponente, P.C.M. era il trustee; mentre beneficiari del costituito trust erano, oltre allo stesso disponente, i due figli dello stesso ( P.C. e G.);
b) lo scopo del trust (indicato al punto 2 del relativo atto costitutivo) era “segregare i beni in fra indicati… per il soddisfacimento dei propri bisogni ed esigenze ed assicurare il mantenimento dell’attuale tenore e qualità di vita”;
c) la Banca e il B. erano titolari di due distinti crediti nei confronti del disponente del trust P.N.G. (precisamente: il credito della Banca era portato dal decreto ingiuntivo n. 18025/09 e dalla sentenza n. 55/11, che il Tribunale di Milano aveva emesso nei confronti di Team Prodec s.r.l., debitore principale, e del P., debitore da fideiussione; mentre il credito di B.R. era portato dal decreto ingiuntivo n. 26031/2008, che era stato emesso sempre dal Tribunale di Milano e che era stato poi confermato con sentenza n. 10121/2013);
d) entrambi detti crediti erano precedenti alla costituzione del trust, essendo il credito dell’Istituto di credito risalente al marzo-aprile 2008, mentre quello di B.R. risaliva ad un contratto di mutuo del febbraio 2007;
e) l’eventus damni era rimasto integrato per effetto della stessa costituzione del trust.
Applicando i richiamati principi al caso di specie, la Corte di merito ha confermato la sentenza del giudice di primo grado (che aveva accolto la domanda revocatoria, dichiarando l’inefficacia dell’atto di costituzione del trust nei confronti della Banca e del B.), in quanto:
– ha natura gratuita l’atto di conferimento di beni in trust posto in essere allo scopo di provvedere al soddisfacimento dei propri bisogni e di esigenze familiari, come per l’appunto era l’atto istitutivo del trust, costituito da P.N.G.;
– il disponente P.N.G. non poteva non essere consapevole del danno che in grado di generare nei confronti dei creditori il trasferimento nel costituito trust dell’unico bene immobile di cui era proprietario, in quanto ben sapeva di essere debitore della Banca Popolare e di B.R. e, d’altra parte, ben sapeva di non essere titolare di altri beni (anche considerati i pignoramenti negativi, tentati dal B. presso otto istituti di credito);
– essendo il costituito trust un atto a titolo gratuito, non era necessaria la consapevolezza degli altri beneficiari del trust dell’atto del pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni creditorie (requisito questo richiestodall’art. 2901 c.c., soltanto per gli atti a titolo oneroso).
4. P.C.M. ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, denunciando:
– con il primo motivo, articolato in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame del fatto decisivo e controverso costituito dall’onerosità dell’atto di trasferimento al trustee, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto scontato che detto atto fosse a titolo gratuito ed ha conseguentemente ritenuto non necessaria, ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto, la consapevolezza da parte del beneficiari del pregiudizio che veniva arrecato alle ragioni creditorie. Ha sostenuto il ricorrente che la Corte territoriale, lungi dal confutare la tesi dell’onerosità dell’atto di trasferimento, si è limitata ad affermare la gratuità della disposizione, omettendo di indicarne le ragioni;
– con il secondo motivo, articolato in relazioneall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4: violazione e falsa applicazione degliartt. 115 e 116 c.p.c., edell’art. 2697 c.c., in relazioneall’art. 2901 c.c., nella parte in cui la Corte territoriale, avendo ignorato che l’atto di trasferimento in esame era a titolo oneroso, ha violato il riparto dell’onere probatorio. Ha sostenuto il ricorrente che era onere della banca procedente e dell’intervenuto provare, in capo ai terzi, la conoscenza del pregiudizio e la partecipazione dolosa; e che nella specie detta prova non soltanto non era stata data, ma neppure era stata ricercata, proprio perchè era stata ritenuta erroneamente non necessaria. In definitiva, secondo il ricorrente, essendo il trust un atto a titolo oneroso, la Corte di merito avrebbe dovuto applicare nella specie le ordinarie regole processuali sull’onere della prova, che invece sarebbero state violate.
5. I due motivi – che, in quanto strettamente connessi, vengono di seguito trattati unitariamente – sono infondati.
Invero – ribadito che le nozioni di atto di disposizione patrimoniale e di terzo, contenutenell’art. 2901 c.c., “vanno parametrate alle peculiarità di un istituto che attribuisce alla disposizione del patrimonio un contenuto differente dalla tradizionale visione della circolazione dei beni” (cfr. ord. n. 13388 del 29/5/2018) – è stato di recente altresì affermato il principio per cui l’istituzione di trust familiare (nella specie, per fare fronte alle esigenze di vita e di studio della prole) non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura – ai fini della revocatoria ordinaria – un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti (sent. n. 19376 del 03/08/2017, Rv. 645384 – 03).
Di tale principio ha fatto buon governo la Corte territoriale nel caso di specie nel quale – essendo risultato che il trust (OMISSIS) era un trust della famiglia P. (essendo familiari, sia il disponente che il trustee ed i beneficiari ed avendo il trust come fine quello di assicurare il mantenimento dell’attuale tenore e qualità di vita familiare dei beneficiari, tra i quali era compreso lo stesso disponente) – l’atto di costituzione del trust e di trasferimento al trustee dei beni immobili in esso previsti erano da qualificarsi atti a titolo gratuito.
Al riguardo, occorre ribadire che il negozio istitutivo di un trust, per considerarsi a titolo oneroso, deve essere posto in adempimento di un obbligo e dietro pagamento di un corrispettivo. Tanto si verifica, ad es., nei c.d. trust di garanzia, che sono istituiti da un debitore in seguito ad un accordo con i propri creditori. Al contrario, se il trust viene posto in essere in virtù di una spontanea determinazione volitiva del disponente e in mancanza di un vantaggio patrimoniale, l’atto costitutivo del trust deve essere considerato a titolo gratuito, come per l’appunto si verifica nel caso di trust familiare in esame (nel quale il disponente rivestiva anche la qualità di beneficiario). In ogni caso l’onerosità dell’atto di disposizione patrimoniale non può essere posta in relazione all’eventuale compenso stabilito per l’opera del trustee, in quanto l’onerosità dell’incarico affidato a quest’ultimo attiene (non al rapporto di trust, ma) all’eventuale remunerazione per il mandato conferito. Onerosità e gratuità vanno poste in relazione all’interesse che qualifica il rapporto di trust (che è quello del beneficiario).
Occorre aggiungere che il ricorrente ha sì dedotto in ricorso (p. 6) che la questione della gratuità ovvero della onerosità dell’atto di trasferimento era stato il thema decidendi della controversia e (p. 10) che gli atti a contenuto immobiliare connessi all’istituzione del Trust (OMISSIS) erano caratterizzati dalla presenza di un corrispettivo negoziale (circostanza questa che ne escludeva la natura gratuita), nel senso che il trustee – a fronte dell’assunzione di un fascio di obbligazioni (di custodia, di amministrazione e di rendiconto) nei confronti dei soggetti beneficiari del trust – aveva diritto ad un corrispettivo in denaro ed alla fornitura della provvista necessaria all’assolvimento delle obbligazioni, che aveva contratto e relativamente alle quali aveva percepito l’erogazione di un compenso. Tuttavia, inammissibilmente, i relativi dati fattuali non sono stati riportati in ricorso e neppure sono stati esposti per sintesi; e la banca controricorrente, senza essere smentita sul punto, ha financo dedotto che nel giudizio di primo grado il ricorrente aveva espressamente affermato che l’atto istitutivo del trust aveva natura diversa dagli atti onerosi (e, in particolare, avrebbe rivestito la natura di “atto neutro”). In ogni caso, nella specie, resta insuperata la natura volontaria della costituzione del trust.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue che parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti, nonché al pagamento dell’ulteriore importo, previsto per legge e pure indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– rigetta il ricorso;
– condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, sostenute da entrambe le controparti, spese che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 4.000, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1quater, inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1 bis.