Valido l’affidamento condiviso di un minore anche quando entrambi i genitori sono cittadini stranieri.

Tribunale di Rimini. Decreto 2428 del 12 giugno 2018.
Sezione Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott. Francesca Miconi Presidente
dott. Antonio Stanislao Fiduccia Giudice
dott. Elisa Dai Checchi Giudice Relatore
nel procedimento promosso da:
RICORRENTE
contro
RESISTENTE
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 09/02/2018, LESLIE ESTEFANIA JAIME si rivolgeva a questo Tribunale per ottenere l’affidamento esclusivo del figlio nato il 28.5.2017 dalla relazione sentimentale con il resistente; richiedeva, inoltre, la collocazione del minore presso di sé, nonché la regolamentazione del diritto di visita del padre e la previsione a carico di quest’ultimo di un contributo al mantenimento del figlio. In subordine chiedeva l’affidamento condiviso del minore a entrambi i genitori.
Esponeva di aver intrapreso una relazione more uxorio con imprenditore di origine austriaca, spesso presente in Italia anche per lavoro; rappresentava che, tanto nel corso della relazione sentimentale, quanto in seguito alla sua cessazione, in più occasioni, l’uomo aveva assunto comportamenti violenti nei suoi confronti; narrava, inoltre, di un episodio, nel quale il padre aveva tenuto un comportamento inadeguato anche nei confronti del minore il neonato necessitava di essere cambiato, avendo peraltro sporcato il sedile dell’auto paterna; così arrabbiato, prendeva a cambiarlo, appoggiandolo sul tettino dell’auto, spogliandolo all’aperto in pieno inverno.
Si costituiva contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo, l’affidamento condiviso del minore con collocazione presso la madre e la regolamentazione del proprio diritto di visita. Va preliminarmente osservato che, pur in presenza dell’elemento di estraneità rappresentato dall’essere entrambi i genitori cittadini stranieri – austriaco il padre ed ecuadoriana la madre – nel caso in esame trova applicazione la normativa dell’Unione Europea, stante la sussistenza di vincoli sufficientemente forti con il territorio italiano (si veda in termini la sentenza della Corte di Giustizia – Terza sezione – del 29 novembre 2007 – Causa C-68).
Orbene, nel caso di specie, l’applicazione dei criteri di collegamento di cui all’art. 8 del Regolamento dell’Unione n. 2201/2003 radica la competenza giurisdizionale esclusiva dell’autorità giudiziaria italiana, quale Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale del minore alla data in cui l’Autorità giudiziaria italiana è stata adita, anche con la finalità di garantire la tutela del minore stesso.
Venendo al merito, ritiene il Collegio che nella specie non siano emersi elementi di incapacità o inadeguatezza genitoriale tali da giustificare una deroga al regime dell’affidamento condiviso privilegiato dal Legislatore, con esclusione delle sole ipotesi in cui la condivisione della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori determini un concreto e specifico pregiudizio per il minore.
A fondamento della domanda, infatti, la ricorrente ha esposto atteggiamenti violenti del resistente, che tuttavia, allo stato, debbono ancora essere accertati, stante la pendenza tra le parti di reciproci procedimenti penali e che, comunque, non parrebbero aver avuto ricadute dirette sul minore, tali da legittimarne l’affidamento esclusivo alla madre.
Invero, per quanto più specificamente riguarda il figlio non sono stati neppure allegati specifici motivi di pregiudizio, tale non potendosi considerare il singolo episodio narrato in ricorso, nel quale il padre, seccato, avrebbe provveduto a cambiare in modo maldestro il piccolo, che, comunque, non sarebbe stato esposto ad un serio pericolo per la sua salute.
Neppure merita accoglimento la richiesta della madre di imporre il divieto di espatrio di non essendo dimostrato, e invero neppure compiutamente allegato, il pericolo di sottrazione internazionale del minore, che al contrario parrebbe smentito dalle deduzioni del padre, il quale non ha neppure domandato di portare con sé il minore in Austria, anche solo per far visita ai nonni, ma si è dichiarato disponibile ad incontrare il bambino a Rimini presso la madre.
Ancora devono essere rigettate le richieste paterne dirette alternativamente alla nomina di un curatore speciale per le scelte in materia sanitaria o alla vigilanza del Servizio Sociale, non avendo trovato riscontro l’allegazione del resistente secondo cui la madre rifiuterebbe di far vaccinare tenuto conto che la ricorrente ha dichiarato in udienza di voler eseguire le vaccinazioni, salvo, in ogni caso, il diritto del padre di adire nuovamente l’Autorità Giudiziaria in caso di inadempimento dell’obbligo. Ciò posto, la tenera età del minore e la concorde richiesta delle parti suggeriscono di mantenerne l’attuale collocazione prevalente presso la madre.
Quanto al diritto di visita del padre, si ritiene di poter accogliere le modalità indicate dal resistente che, tenuto conto della distanza geografica tra le parti, realizzano l’interesse del minore di mantenere una relazione significativa con entrambi i genitori; così il padre potrà vedere e tenere con sé a fine settimana alternati nelle giornate di sabato e domenica, escludendo allo stato il pernottamento, stante la tenerissima età del minore, che mal si concilierebbe con la frequente permanenza presso alberghi e altre sistemazioni precarie che il padre dovrebbe reperire, non avendo la disponibilità di un alloggio nel territorio di Rimini.
Passando alle questioni economiche, in primo luogo, deve essere considerata la complessiva condizione delle parti, che rivela un significativo squilibrio in favore del resistente, il quale può contare su una retribuzione fissa erogata dall’impresa della propria famiglia di origine, nonché su risparmi considerevoli che, a quanto dallo stesso riferito in udienza, gli consentono di mantenersi, senza privarsi, ad esempio, dell’automobile di lusso di cui dispone; dal canto suo, la ricorrente è priva di un’occupazione stabile e vive insieme alla propria madre nell’appartamento da questa condotto in locazione.
Considerate, da una parte, la descritta sperequazione reddituale tra le parti e, dall’altra, la prevalente collocazione di presso la madre, che quindi provvederà principalmente in maniera diretta al suo mantenimento, appare congruo stabilire a carico un contributo al mantenimento del figlio, da versare alla madre, pari a € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera; esclusa la refezione, in quanto ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell’urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all’istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare ed escludendo dalle spese straordinarie, a titolo meramente esemplificativo, quelle per la baby sitter e il vestiario.
La parziale reciproca soccombenza – sulla domanda di affidamento esclusivo, quanto alla ricorrente sulla misura del contributo paterno al mantenimento del minore, quanto al resistente – giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente procedimento.
P.Q.M.
Visto l’art. 3 comma 1 L. 10 dicembre 2012 n. 219 in relazione all’art. 38 delle disposizioni per l’attuazione dei codice civile e all’art. 316 codice civile,
il Tribunale, considerate le conclusioni dei Procuratori delle parti costituite,
sentito il Pubblico Ministero,
1. Dispone l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori; la responsabilità genitoriale sarà esercitata ai sensi dell’art. 337 ter, 3° comma, cod. civ. e le decisioni di maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà la figlio con sé.
2. In caso di disaccordo tra i genitori, le parti si rivolgeranno al giudice competente, da individuarsi in quello italiano, in ossequio al criterio della residenza effettiva del minore, che risulta stabilita nel territorio dello Stato.
3. Il minore resterà collocato in via prevalente presso la madre.
4. Dispone che il padre possa vedere e tenere con sé padre a fine settimana alternati, nelle giornate di sabato e di domenica, fino alle ore 19, quando lo riaccompagnerà presso la madre. Le festività seguiranno il criterio dell’alternanza tra i genitori, in particolare alternando con la madre di anno in anno il giorno di Natale e il Capodanno; il giorno di Pasqua e il Lunedì dell’Angelo.
5. Pone a carico del padre l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio versando alla madre entro il giorno 10 di ogni mese la somma di euro 400,00, da rivalutare annualmente sulla base degli indici Istat, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie, sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visite specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera; esclusa la refezione, in quanto ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell’urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all’istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare ed escludendo dalle spese straordinarie, a titolo meramente esemplificativo, quelle per la baby sitter e il vestiario.
6. rigetta ogni altra domanda delle parti.
Spese compensate.
Provvedimento immediatamente esecutivo ex art. 38, comma terzo, disp. att. cod. civ.
Così deciso in Rimini, nella Camera di Consiglio della sezione unica civile, il giorno 31 maggio 2018.
Il Presidente
dott.ssa Francesca Miconi
Il Giudice Estensore