Inammissibile ordine di protezione nel ricorso per separazione personale dei

Tribunale di Mantova, sent. del 24 dicembre 2018, Sez. Famiglia
Sezione prima
Il Coordinatore f.f. delegato dal Presidente f.f. del Tribunale, dott.ssa Alessandra
Venturini;
visti gli atti del procedimento n. 4635/18 R.G., avente ad oggetto domanda di
separazione giudiziale dei coniugi, promosso da B. T. nei confronti di S. G.;
rilevato che con lo stesso ricorso è stata avanzata al “Giudice adito” istanza di
emissione urgente di ordine di protezione ex artt. 342 bis e ter c.c.;
rilevato che sulla base dell’interpretazione letterale e sistematica degli artt. 5 e 8
della l. n. 154/2001, 342 bis e ter c.c. e 736 bis c.p.c., deve affermarsi
l’inammissibilità dell’istanza di emissione di ordine di protezione contro gli abusi
familiari avanzata con ricorso per separazione, dovendo tale istanza, sino
all’udienza di comparizione dei coniugi ex art. 706 c.p.c., essere proposta al
Tribunale, che provvede in composizione monocratica, ex art. 736 bis c.p.c. (“art. 8
l. n. 154/2001: “Le disposizioni degli articoli 2 e 3 della presente legge non si
applicano quando la condotta pregiudizievole è tenuta dal coniuge che ha proposto
o nei cui confronti del quale è stata proposta domanda di separazione ovvero di
scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo
procedimento si è svolta l’udienza di comparizione dei coniugi davanti al
presidente…”; art. 736 bis c.p.c.: “Nei casi di cui all’art. 342 bis del codice civile
l’istanza si propone, anche dalla parte personalmente, con ricorso al tribunale del
luogo di residenza o di domicilio dell’istante, che provvede in camera di consiglio, in
composizione monocratica”), potendo nei procedimenti di separazione e divorzio, e
dal momento in cui cessa l’efficacia dell’ordine di protezione emesso dal Giudice
monocratico (pronuncia ordinanza ex art. 708 c.p.c. e art. 4 l. 898/70), essere
adottati unicamente provvedimenti “aventi i contenuti indicati nell’articolo 342 ter
del codice civile” (art. 8 c. 2 l. n. 154/2001);
PQM
Visti gli artt. 5 e 8 della l. n. 154/2001,
Dichiara inammissibile l’istanza di emissione di decreto ex art. 342 ter c.c. avanzata
da parte ricorrente in ricorso per separazione dei coniugi, dovendo il ricorso essere
proposto al Tribunale in composizione monocratica ex art. 736 bis c.p.c.
Si comunichi.
Mantova 24.12.2018
Il Coordinatore delegato dal Presidente F.F.
Dott.ssa Alessandra Venturini