E’ pacifica la revocabilità di atti del debitore avvenuti a titolo gratuito nei confronti dell’ex moglie.

Tribunale di Vicenza sent. del 14 gennaio 2019.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Vicenza
Il Tribunale Ordinario di Vicenza , SEZIONE STRALCIO in composizione monocratica in persona del magistrato dott. Eloisa Pesenti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
definitivamente provvedendo nella causa n.813/2012 promossa con atto di citazione e iscritta a ruolo il GIORNO 8.2.2012 da:
() rappresentata e difesa dall’avv. DORIA PAOLO ( con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in P.TTA S. STEFANO 1 36100 VICENZA giusta procura a margine dell’atto di citazione
attrice
CONTRO
(
, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso come da procura a margine della comparsa di costituzione
(C.F.:
, come da procura a margine della comparsa di costituzione
convenuti
In punto : azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni delle parti: come da fogli allegati al verbale d’udienza dell’11.10.2018:
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(ART.132 C.P.C.)
Con l’atto di citazione in epigrafe indicato parte attrice premesso di essere creditrice nei confronti di , al quale aveva prestato in data 15.6.2004 la somma di € 180.450,00, e che tale credito era stato oggetto del decreto ingiuntivo n. 1285/2010 di questo Tribunale nonché di successivo atto di precetto per euro 92.245,80 (considerato che la restante parte era stata pagata dall’altro ingiunto Miazzo Giovanni), esponeva che in data 14.5.2009 il si era spogliato di tutti i propri beni immobili cedendoli alla moglie nel contesto della separazione personale consensuale, omologata il 7.7.2009.
Ritenendo che tale atto fosse stato compiuto allo scopo di sottrarre i beni alle ragioni creditorie, visto che i coniugi avevano continuato a convivere more uxorio nella villa di C ne chiedeva la revoca ex art.2901 c.c., convenendo in giudizio cedente e cessionaria.
Il convenuto costituitosi, chiedeva il rigetto delle domande attoree ed eccepiva: di non avere mai immaginato di essere personalmente obbligato per un debito assunto da quale legale rappresentante di HOUSE SRL; che la separazione non era simulata ed era avvenuta perché “ il progressivo deterioramento della serenità coniugale non permetteva ai due convenuti di proseguire la convivenza”; che l’atto di trasferimento non era a titolo gratuito ma oneroso visto che era stato previsto in luogo dell’assegno di mantenimento.
La convenuta pure si costituiva e chiedeva il rigetto delle domande attoree, eccependo di non essere mai stata a conoscenza dei rapporti commerciali intrattenuti dal marito, essendosi sempre dedicata solo alla casa e ai figli; negava che la separazione fosse stata simulata e affermava di intrattenere col marito separato “un sereno rapporto interpersonale”.
Nel corso della fase istruttoria si procedeva all’interrogatorio formale e all’assunzione di prove testimoniali, e la causa veniva infine rinviata per la precisazione delle conclusioni tenutasi avanti alla Sezione stralcio.
Vanno preliminarmente rigettate le istanze istruttorie riproposte in sede di precisazione delle conclusioni in quanto inammissibili e irrilevanti per i motivi già ritenuti dal precedente giudice istruttore , che integralmente si richiamano, oltre che superflue alla luce dell’attività istruttoria già espletata.
La sussistenza del credito della nei confronti del è provato dalle due dichiarazioni scritte dallo stesso e relative alla somma di € 175.450 rispettivamente in data 13/11/08 e 16/2/10 (docc. 2-3 attorei), che, in aggiunta alla dichiarazione del 15/6/2004 rilasciata dal figlio “in qualità di amministratore unico” della HOUSE (doc. 1 attoreo), hanno fondato l’emissione del decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo n.1285/2010 R.G. D.Ing. anche nei confronti del personalmente .
Contro tale decreto ingiuntivo il ha proposto opposizione tardiva, che è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 906/2018 di questo Tribunale, attualmente appellata. Parimenti è stata rigettata dal Tribunale di Padova, con sentenza n. 1658/2014, l’opposizione a precetto, con condanna del alla rifusione delle spese di lite e condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
In ogni caso, per costante giurisprudenza l’ azione revocatoria è data anche a tutela di crediti eventuali o litigiosi, per cui non ricorrono i presupposti per la sospensione del presente processo in attesa della definizione dell’opposizione al decreto ingiuntivo in fase di appello. ( “L’art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualità di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore.” Sez. 3, Sentenza n. 5619 del 22/03/2016 Sez. 3 – , Sentenza n. 23208 del 15/11/2016).
Sussiste certamente l’eventus damni visto che a seguito del trasferimento il risulta essere nullatente, come da visura in atti.
L’atto di cessione di tutti i beni del debitore alla moglie nel contesto della separazione personale (14.5.2009) è successivo al sorgere del credito 1550 SRL, nella quale egli non riveste ufficialmente alcun ruolo, e che si reca nel rustico costituente unità locale di la propria attività.
Va altresì osservato che nel periodo in cui è stato costantemente seguito dall’Agenzia di investigazioni il non si è mai recato presso la residenza ufficiale di , dove è residente la figlia e dove veniva avvistata la moglie (ad es. doc. 19 p. 7-10: “Ivi giunti (in Via – accertiamo la presenza della vettura Mercedes Classe A…. intestata a moglie del nominato. Non rileviamo invece alcun movimento riconducibile al nominato da segnalare”).
Quanto alla scientia damni da parte della cessionaria, nel caso di specie la cessione appare atto a titolo gratuito perché in sede di separazione non è prevista la liquidazione una tantum come in sede di divorzio, e appare dubbio che tale cessione abbia tenuto luogo del mantenimento della moglie, la quale, avendo dichiarato di essersi sempre dedicata alla casa e ai figli, dovrebbe essere stata nel 2009 , a 59 anni, priva di reddito e di pensione e quindi comunque aiutata dal marito. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte è ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento di immobile, effettuato da un genitore anche in favore della prole in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, “poiché esso trae origine dalla libera determinazione del coniuge e diviene “dovuto” solo in conseguenza dell’impegno assunto in costanza dell’esposizione debitoria nei confronti di un terzo creditore, sicché l’accordo separativo costituisce esso stesso parte dell’operazione revocabile e non fonte di obbligo idoneo a giustificare l’applicazione dell’art. 2901, terzo comma, cod. civ.”Sez. 3, Sentenza n. 1144 del 22/01/2015
Sez. 1, Sentenza n. 13087 del 24/06/2015 e Sez. 3, Sentenza n. 11914 del 13/05/2008 ritengono il trasferimento in sede di separazione revocabile e non oneroso ove non abbia la funzione di integrare o sostituire quanto dovuto per il mantenimento suo o dei figli, avuto riguardo anche al contenuto obbligatorio dell’accordo di separazione accordo che “può, ai fini della più particolare e differenziata disciplina di cui all’art. 2901 c.c., colorarsi dei tratti dell’obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della “gratuità”, in ragione dell’eventuale ricorrenza – o meno – nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva, di tutta quell’ampia serie di possibili rapporti (anche del tutto frammentari) aventi significati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale(Cass.Sez. 3, Sentenza n. 5473 del 14/03/2006 )
Nel caso di specie dalla separazione consensuale nulla emerge in tal senso, se non la dicitura “il sig. in ragione del fatto che non verserà alcuna somma per il mantenimento della signora trasferisce contestualmente alla moglie la proprietà della casa coniugale intestata allo stesso, nonchè dei terreni di sua proprietà, così catastalmente identificati….”
Pertanto, richiamata altresì l’inverosimiglianza di un mancato mantenimento alla moglie che, casalinga, non risulta avere propri redditi, il trasferimento di tutti i beni immobili nell’ambito di una siffatta separazione consensuale appare costituire una concessione non equilibrata nell’ambito di una “sistemazione “solutorio-compensativa” più ampia e complessiva”, ossia una ulteriore gratificazione, assimilabile a liberalità.
Ma, quand’anche si volesse diversamente opinare e ritenere il trasferimento atto a titolo oneroso, sussiste certamente la consapevolezza, da parte della moglie, del fatto che la cessione di tutti i beni costituisse pregiudizio per i creditori, visto che la non poteva ignorare che il marito fosse dedito ad attività imprenditoriali ed esposto a debiti. Dalle visure camerali in atti risulta infatti che egli aveva rivestito cariche sociali o avuto partecipazioni in numerose società, di cui alcune fallite, altre in liquidazione, e in alcune delle quali partecipavano anche i figli della coppia (docc. 10-11), sicchè la deve esserne stata a conoscenza, quanto meno indirettamente attraverso la conoscenza delle attività dei figli.
Va infine osservato che le denunce penali contro e le domande risarcitorie per svariati milioni di euro, riguardanti fatti del 2007-2009, successivamente divenute di dominio pubblico essendo state pubblicate nei giornali (docc.18 e 19 attorei), non potevano all’epoca essere ignorate dai familiar,i visti anche i rapporti lavorativi tra gli stessi intercorrenti.
Sussistono, pertanto, tutti gli elementi per l’accoglimento dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c., con assorbimento dell’ulteriore domanda relativa alla simulazione.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e la liquidazione viene effettuata come da dispositivo sulla base del D.M. n. 55/2014 e DM 37/2018, in base alle attività espletate e alla complessità della lite.
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente decidendo, disattesa ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, il giudice così provvede:
1) dichiara l’inefficacia ex artt. 2901 e segg. c.c., nei confronti della creditrice della cessione dei beni immobili stipulata dai convenuti con verbale di separazione del 14/5/09 omologato il 7/7/09 (Trib. Vicenza n. 1967/09 R.G.) e così catastalmente censiti:
2) condanna i convenuti, in solido tra di loro, a rifondere all’attrice le spese di lite, liquidate in euro 660,00 per anticipazioni ed euro 13.430,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Vicenza il 10.1.2019
Il giudice
Dr. Eloisa Pesenti