ASSEGNO DI DIVORZIO E ONERE DELLA PROVA

Di Gianfranco Dosi

I Il superamento, in materia di assegno divorzile, delle equazioni tradizionali sull’onere della prova nel processo civile
La tesi che intendo illustrare è che il riconoscimento e l’attribuzione in sede giudiziaria dell’assegno divorzile non sono più da considerare governati in via prevalente dalla regola tradizionale dell’art. 2697 c.c. sull’onere della prova nel processo civile1
1 L’art. 2697 c.c. afferma il principio dell’onere in capo all’attore che intenda far valere un diritto di provare i fatti costitutivi del diritto stesso (cioè i fatti, gli elementi, richiesti dalla legge per l’esistenza di tale diritto) e l’onere per il convenuto di eccepire l’eventuale inefficacia o inesistenza di tali fatti sostenendo che il diritto si è, per esempio, estinto o modificato, e dovendo perciò provare tali fatti estintivi, modificativi o impeditivi., ma sono il risultato della distribuzione, operata dalla legge, tra il giudice e le parti di differenti e convergenti funzioni (ribadite molto efficacemente da Cass, civ. Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287) che consistono per il giudice nel potere/ dovere di accertamento anche d’ufficio delle condizioni reddituali, economiche e patrimoniali delle parti (cui corrisponde un dovere di documentazione e di collaborazione delle parti e comunque di soggezione a tale potere/dovere) e per le parti private nell’onere probatorio teso soprattutto all’ac¬certamento delle connessioni causali tra lo squilibrio dei redditi e gli indicatori elencati nell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio (contributo personale data alla vita familiare, condizioni perso¬nali, ragioni della decisione, durata del matrimonio).
In materia di onere della prova in generale i processualisti ci hanno sempre abituato a pensare in termini di due equazioni: I equazione: Diritti disponibili = art. 2697 c.c. (onere della prova sostanzialmente a carico delle parti Cfr anche l’art. 115 c.p.c. (Disponibilità delle prove): Il giudice pone a fondamento della propria decisione le prove prodotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. Il giudice porrà a fondamento della sua decisione anche le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, senza bisogno di prova. ).
II equazione: Diritti indisponibili = poteri di ufficio del giudice e decisione anche ultra petita3
3 Tutto ciò nell’ambito di un sistema processuale basato su alcuni semplici principi: a) sulla sostanziale equiparazione tra prove precostituite (atti pubblici, scritture private, scritture richieste per motivi fiscali dalla pubblica amministrazione come le dichiarazioni dei redditi) e prove precostituende. b) sulla sostanziale equiparazione tra prova diretta e prova indiretta come le presunzioni (art. 2727 c.c.) c) sul libero convincimento del giudice (art. 116 c.p.c.) in cui la valutazione delle prove (dirette o indirette che siano) è rimessa al suo prudente apprezzamento, salvo per le prove cosiddette legali (confessione e giuramento) che nei limiti della loro ammissibilità vincolano lo stesso giudice. .
II Poteri/doveri d’ufficio del giudice nel processo civile e nel processo del lavoro
L’equazione diritti disponibili = onere della prova a carico delle parti è temperata nel processo civile in generale dall’esistenza di poteri d’ufficio del giudice.
1. Nel processo ordinario (maggiormente in quello camerale
4 Nel rito camerale il giudice “può assumere informazioni” (art. 738 ultimo comma c.p.c.) ma anche significativi nel rito a cognizione ordinaria
5 A tale proposito occorre ricordare che il giudice civile in generale ha una fascia di poteri di iniziativa d’ufficio senz’altro consistenti. Si tratta di un numero significativo di ipotesi in cui si attribuiscono al giudice civile poteri ufficiosi in materia probatoria, tanto da far dubitare, che il processo civile possa dirsi effettivamente dominato dal principio della disponibilità delle prove. Si pensi all’interrogatorio libero delle parti (art.117 e 183 c.p.c.); all’ispezione di persone e cose (art. 118 c.p.c.); all’ordine di esibizione (art. 2711 cod. civ.); alla nomina di un consulente tecnico (artt. 61 e 191 ss c.p.c.) (nei limiti in cui la consulenza tecnica possa essere considerato mezzo di prova); alla richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.a); al giuramento suppletorio e quello d’estimazione (artt. 240 e 241 c.p.c.); al potere rivolgere al teste domande utili a chiarire i fatti (art. 253, 1° comma c.p.c.); all’audizione dei testi di riferimento (art. 257 e 281 ter c.p.c.); all’esperimento giudiziale (art. 261 c.p.c.). )
2. Nel processo del lavoro (anche dove si tratta di diritti disponibili del lavoratore) al giudice sono attribuiti poteri d’ufficio funzionali sostanzialmente all’accertamento della verità materiale6
6 Art. 421 c.p.c. (Poteri istruttori del giudice) “Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.
Può altresì disporre d’ufficio in qualsiasi momento l’ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell’articolo 420.
Dispone, su istanza di parte, l’accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell’accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l’utilità, l’esame dei testimoni sul luogo stesso.
Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247. . Si legga Cass. civ. Sez. Unite, 17 giugno 2004, n. 11353 (E’ caratteristica precipua del rito del lavoro il contemperamento del principio dispositivo con le esigenze della ricerca della verità materiale di guisa che, allorquando le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, ove il giudice reputi insufficienti le prove già acquisite, non può limitarsi a fare applicazione della regola formale di giudizio fondata sull’onere della prova, ma ha il potere-dovere di provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione).
III Oneri di documentazione a carico delle parti e poteri/doveri d’ufficio del giudice nel processo di divorzio e di separazione
a) Oneri di documentazione a carico delle parti
Per i procedimenti di divorzio (e di separazione) sono previste norme specifiche che prescrivono alle parti l’obbligo di determinati adempimenti documentali e norme che prescrivono un vero e proprio “dovere di collaborazione delle parti nella formazione della prova” (Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1996, n. 97567
7 Cass. civ. Sez. I, 8 novembre 1996, n. 9756 (Famiglia e Diritto, 1997, 16 nota di CHIZZINI) L’art. 5, comma 8, l. 1 dicembre 1970 n. 898 (nel testo di cui alla l. 6 marzo 1987 n. 74) – secondo cui entrambi i coniugi devono presentare, all’udienza di comparizione dinanzi al Presidente del tribunale, la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi ed al loro patrimonio, ed in caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria – deroga al principio generale sull’onere della prova stabilito dall’art. 2697 c.c. Tale deroga, peraltro, non inverte l’ onere probatorio trasferendo sul soggetto nei cui confronti l’assegno è richiesto l’ onere di dimostrare che non ne sussistono i presupposti, bensì impone ad entrambi i soggetti interessati un obbligo di collaborazione nella formazione di tale prova, in relazione al quale, ove sorgano contestazioni sul suo esatto adempimento, ).
Come si sa, sia in sede di separazione (art. 706, co. 3 ultima parte c.p.c.) che in sede di divorzio (art. 4, co. 6 legge divorzio) si prevede infatti che “Al ricorso e alla memoria difensiva sono alle¬gate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”. E questo anche nel caso in cui non vi siano figli minori. Si tratta di un adempimento che potremmo chiamare di discovery di tipo confessorio che, imponendo precisi obblighi di documentazione non solo all’attore ma anche al convenuto è certa¬mente un primo rilevante indizio di dissonanza rispetto alle regole del processo civile governato dal principio di rigida disponibilità della prova.
Inoltre la legge sul divorzio, all’art. 5, comma 9, dopo aver ribadito l’obbligo di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, prescrive che le parti devono depositare “ogni altra documentazione rela-tiva ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune. In caso di contestazioni il tribunale di-spone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenere di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”. Si tratta di un altro adempimento di discovery confessoria – altro rilevante indizio di officiosità del processo – in base al quale in quasi tutti i tribunali viene espressamente richiesto alle parti (già per l’udienza presidenziale) attraverso l’ordine di integrare la documen¬tazione sui redditi, con il deposito di altri documenti, come i saldi trimestrali o gli estratti degli ultimi anni dei conti correnti bancari o delle carte di credito, indicazioni su proprietà immobiliari e mobiliari, nonché su autoveicoli, imbarcazioni, finanziamenti, mutui, stipendi e altra documenta¬zione sui rapporti di lavoro e di collaborazione. E’ anche invalsa la prassi in molte sedi giudiziarie di richiedere che l’indicazione di questi elementi venga effettuata attraverso la presentazione di apposite dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Tutto ciò avviene non solo nei tribunali ma anche in molte Corti d’appello subordinato alla contestazione della sufficienza e veridicità della documentazione depositata al fine del decidere, con la conseguenza che l’acquiescenza, della parte interessata, che non contesti le risultanze e la completezza di detta documentazione, preclude alla medesima di dedurre in sede di impugnazione il mancato uso di tali poteri. sono attribuiti al giudice poteri di accertamento di ufficio. Pertanto, l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice è . Questa prassi di richie¬dere anche in appello la documentazione aggiornata sulla condizione economica e reddituale delle parti (ancorché non vi siano richieste di modifica dei provvedimenti economici vigenti tra le parti. Anche oltre il significato dell’art. 359 c.p.c. secondo cui nel giudizio di appello si osservano sostanzialmente le norme del giudizio primo grado. ) enfatizza e valorizza anche in appello i poteri d’ufficio del giudice di ricerca della verità materiale, che il processualista puro potrebbe leggere in dissonanza con l’art. 345 c.p.c. sui limiti devolutivi del giudizio d’appello. Il principio vale, quindi, sia per le domande di revisione concernenti il mantenimento dei figli che per quelle concernenti il mantenimento tra coniugi o tra ex coniugi ed è stato molto chiaramente ribadito anche di recente da Cass. civ. Sez. VI – 1, 17 maggio 2016, n. 10099; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2015, n. 1798 secon¬do cui nei procedimenti in tema di famiglia retti dal rito camerale, le sopravvenienze e la relativa prova sono ammissibili e valutabili in sede di impugnazione, purché sia prestata osservanza al principio del contraddittorio.
La giurisprudenza è stata comunque sempre conforme su questo punto, affermandosi che la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra le parti postulano la possibilità di adeguare l’am¬montare del contributo al variare nel corso del giudizio delle loro condizioni patrimoniali o reddituali, ed anche, eventualmente, di modularne la misura secondo diverse decorrenze riflettenti il verificarsi di dette variazioni, con la conseguenza che il giudice di appello, nel rispetto del principio di disponibilità e di quello generale della domanda, è tenuto a considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nelle more del giudizio (Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2009, n. 2184; Cass. civ. Sez. I, 24 luglio 2007, n. 16398; Cass. civ. Sez. I, 28 gennaio 2005, n. 1824).
Come sai dirà più oltre in molte sentenze si afferma esplicitamente che compito del giudice in presenza di do¬mande di revisione dell’assegno coniugale o per i figli è quello di operare una “rinnovata valutazione comparati¬va” della situazione economica delle parti avvalendosi anche dei poteri di ufficio (Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6289; Cass. civ. Sez. I, 21 agosto 2013, n. 19326; Cass. civ. Sez. I, 15 aprile 2011, n. 8754; Cass. civ. Sez. I, 23 agosto 2006, n. 18367; Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5378; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2338). .

10 Art. 345 c.p.c. (Domande ed eccezioni nuove)
Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inam¬missibili d’ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.
Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d’ufficio.
Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte di¬mostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.
Per quanto attiene alle domande relative al mantenimento coniugale o tra ex coniugi vale in giurisprudenza il principio della loro assoggettabilità al divieto di comande nuove in appello espresso nell’art. 345 c.p.c. Molto chiare in proposito sono Cass. civ. Sez. I, 7 maggio 1998, n. 4615 (Nel procedimento per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, la domanda per l’attribuzione dell’assegno divorzile (art. 5, comma 4, l. n. 898 del 1970) ne presuppone la tempestiva proposizione secondo le ordinarie norme processuali, così che il giudice di appello deve rigettare la richiesta avanzata per la prima volta dinanzi a lui dal coniuge avente diritto, a nulla rilevando che questi sia rimasto contumace in primo grado), Cass. civ. Sez. VI – 1, 14 aprile 2016, n. 7451 (È inammissibile la domanda di attribuzione dell’assegno di mantenimento proposta, per la prima volta, in appello, in violazione dell’art. 345 c.p.c., a nulla rilevando che la parte istante sia rimasta contumace in primo grado) e Cass. civ. Sez. VI – 1, 21 novembre 2017, n. 27695 (In tema di separazione personale tra coniugi, la do¬manda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti).
b) Poteri/doveri d’ufficio del giudice
In sede di separazione e divorzio l’assegno divorzile è un diritto disponibile (nel senso che il giudice non lo può attribuire se non viene richiesto, né il misura maggiore di quello richiesto).
La sostanziale disponibilità dei diritti patrimoniali post-coniugali (chiaramente ribadita da Cass. civ. Sez. Unite, 11 luglio 2018, n. 18287) è confermata dalla loro possibile ampia negozialità.
Nonostante la natura pacificamente disponibile dell’assegno divorzile (secondo un percorso ar-gomentativo da considerare ormai irreversibile) la decisione in materia di assegno si avvale non soltanto di norme che impongono oneri specifici di documentazione a carico delle parti, ma anche di specifici poteri di ufficio del giudice (come le Sezioni Unite 18287/2018 hanno condivisibilmente rimarcato), poteri che sono spesso sottostimati dagli stessi magistrati (come dimostrano prassi difformi tra sedi giudiziarie in ordine all’atteggiamento del giudice rispetto all’uso di tali poteri).
Tutto ciò perché il processo di divorzio (come, d’altronde, anche quello di separazione in cui i poteri d’ufficio del giudice sono gli stessi) si è andato caratterizzando nel tempo come processo teso, indi-pendentemente dalla disponibilità dei diritti (e non solo quindi di fronte ai diritti indisponibili dei figli minori), alla tutela delle situazioni di maggiore vulnerabilità e all’accertamento della verità materiale.
In passato, anche in tempi recenti, il principio e il mito dell’“onere della prova a carico delle parti” anche in sede di separazione e divorzio, ha lasciato in ombra sia l’importanza delle norme che impongono alle parti specifici oneri di documentazione, sia l’importanza dei poteri/doveri d’ufficio del giudice11 nonostante che in molte decisioni questo potere/dovere venga spesso richiamato.12
A conferma dell’orientamento sono anche le decisioni secondo cui la giurisprudenza ha affermato che la do¬manda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge con la conseguenza che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., attesa anche la natura degli inte¬ressi ad essa sottostanti (Cass. civ. Sez. VI – 1, 21 novembre 2017, n. 27695; Cass. civ. Sez. I, 8 maggio 2013, n. 10718).
Secondo Cass. civ. Sez. I, 27 maggio 2005, n. 11319 – che concerne il tema dei nuovi mezzi di prova – l’ac¬quisizione dei mezzi di prova e, segnatamente, dei documenti è ammissibile sino all’udienza di discussione in camera di consiglio, sempre che sulla produzione si possa considerare instaurato un pieno e completo contrad¬dittorio che costituisce esigenza irrinunciabile anche nei procedimenti in camera di consiglio.
A questi poteri d’ufficio fanno esplicito e molto chiaro riferimento le Sezioni Unite 18287/201813
11 Si vedano per esempio tra le tante sentenze di legittimità Cass. civ. Sez. I, 9 giugno 2015, n. 11870 secondo nell’ambito dell’accertamento sull’assegno divorzile assumono rilievo, sotto il profilo dell’onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche. Nella giurisprudenza di merito, tra le tante App. Roma, 7 luglio 2010 secondo cui al fine di acquisire il diritto all’assegno divorzile, il richiedente è gravato da un duplice onere probatorio: egli deve, infatti, fornire la prova non solo di non godere di redditi adeguati alle proprie necessità, ma anche di non essere in grado di procurarsi i detti mezzi per ragioni oggettive non imputabili alla sua volontà o alla sua inerzia. Pertanto, grava sul coniuge istante l’onere di provare e dimostrare con idonei mezzi di prova, per quanto concerne l’an debeatur, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne sia conseguito per effetto del divorzio, mentre per quanto riguarda il quantum dovrà provare le diverse circostanze idonee ad influire sulla sua determinazione. Spetta, dunque, al richiedente l’assegno dimostrare la fascia socio-economica di appartenenza della coppia all’epoca della convivenza ed il relativo stile di vita adottato durante il matrimonio nonché l’attuale situazione economica. Conferma nel resto. mentre la questione è sempre rimasta un po’ nell’ombra – salvo qualche importante eccezione – nella giurisprudenza precedente e perfino nelle decisioni della prima sezione del 2017 che avevano mantenuto il focus e il baricentro soprattutto sulle “pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dalla parte che richiede l’assegno, su cui incombe il corrispondente onere probatorio , fermo il diritto all’eccezione ed alla prova contraria dell’altra parte” (Cass. civ. Sez. I, 10 maggio 2017, n. 11504).
Ricordo anche che il potere/dovere d’ufficio del giudice si è arricchito recentemente con l’attribu-zione al giudice del procedimento di separazione e divorzio del potere di accesso alle banche dati automatizzate finalizzato alla ricostruzione del patrimonio delle parti nei procedimenti in materia di famiglia e in quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. In molte sentenze si afferma esplicitamente che compito del giudice in presenza di domande di revisione dell’assegno coniugale o per i figli è quello di operare una “rinnovata valutazione comparativa” della situazione economica delle parti avvalendosi anche dei poteri di ufficio (Cass. civ. Sez. I, 19 marzo 2014, n. 6289; Cass. civ. Sez. I, 21 agosto 2013, n. 19326; Cass. civ. Sez. I, 15 aprile 2011, n. 8754; Cass. civ. Sez. I, 23 agosto 2006, n. 18367; Cass. civ. Sez. I, 11 marzo 2006, n. 5378; Cass. civ. Sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2338). .

13 Cass. Sez. Unite 18287/2018: “Il legislatore impone di accertare, preliminarmente, l’esistenza e l’entità dello squilibrio determinato dal divorzio mediante l’obbligo della produzione dei documenti fiscali dei redditi delle parti ed il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice, nonostante la natura prevalentemente disponibile dei diritti in gioco”.

14 Art. 155-sexies disp. att. c.p.c (Ulteriori casi di applicazione delle disposizioni per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare). Le disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare si applicano anche per l’esecuzione del sequestro conservativo e per la ricostruzione dell’attivo e del passivo nell’ambito di procedure concorsuali, di procedimenti in materia di famiglia e di quelli relativi alla gestione di patrimoni altrui. Ai fini del recupero o della cessione dei crediti, il curatore, il commissario e il liquidatore giudiziale possono avvalersi delle medesime disposizioni anche per accedere ai dati relativi ai soggetti nei cui confronti la procedura ha ragioni di credito, anche in mancanza di titolo esecutivo nei loro confronti. Quando di tali disposizioni ci si avvale nell’ambito di procedure concorsuali e di procedimenti in materia di famiglia, l’autorizzazione spetta al giudice del procedimento.
IV La natura assistenziale-compensativa dell’assegno di divorzio e i presupposti per richiederlo
L’assegno di divorzio ha natura di diritto disponibile (come le Sezioni Unite 18287/2018 ricordano) con funzione non solo assistenziale/perequativa ma soprattutto compensativa.
Le Sezioni unite riferendosi ai compiti d’ufficio del giudice finalizzati all’accertamento dello squili-brio dei coniugi determinatosi in seguito al divorzio, affermano che “All’esito di tale preliminare e doveroso accertamento può venire già in evidenza il profilo strettamente assistenziale dell’asse¬gno, qualora una sola delle parti non sia titolare di redditi propri e sia priva di redditi da lavoro. Possono, tuttavia, riscontrarsi più situazioni comparative caratterizzate da una sperequazione più o meno accentuata tra le condizioni economico-patrimoniale delle parti”.
Interpretando questi passaggi possono verificarsi tre situazioni:
a) L’assegno è dovuto al coniuge che non può procurarsi redditi per ragioni oggettive
L’assegno sarà in linea generale dovuto (secondo gli accertamenti disposti d’ufficio e secondo le prove prodotte dalle parti) a chi non è in grado di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive15.
b) L’assegno è dovuto al coniuge che non redditi
Nel caso – statisticamente diffuso – in cui il coniuge richiedente non ha redditi (neanche di lavoro) deve prevalere, secondo le Sezioni Unite, la natura assistenziale dell’assegno su quella compen¬sativa. Con la conseguenza che l’assegno sarà dovuto indipendentemente dalla durata del matri¬monio e indipendentemente dal contributo personale dato nel matrimonio dal coniuge richiedente.
Elementi questi (il contributo personale e la durata del matrimonio) che, tuttavia, sono destinati inevitabilmente ad incidere sulla quantificazione dell’importo, in quanto non avere redditi propri al momento del divorzio può certamente dipendere dai sacrifici compiuti in famiglia lungo un arco temporale matrimoniale magari molto lungo.
Naturalmente non si può fare a meno di precisare – rispetto a questa indicazione delle Sezio¬ni Unite – che se l’inesistenza di redditi dipende anche parzialmente dall’inerzia non giustificata dell’interessato (provata dall’altro coniuge), il giudice ha il potere/dovere di tenerne conto nella quantificazione dell’importo dell’assegno (come chiarito da Cass. civ. Sez. VI – 1, 23 ottobre 2015, n. 21670 secondo cui in tema di divorzio, l’ipotetica ed astratta possibilità lavorativa o di impiego, da parte del coniuge beneficiario, non incide sulla determinazione dell’assegno, salvo che il coniuge onerato non fornisca la prova che il beneficiario abbia l’effettiva e concreta possibilità di esercitare un’attività lavorativa confacente alle proprie attitudini).
C) L’assegno è dovuto anche al coniuge che ha redditi propri il quale dimostri che la di¬sparità dei redditi dipende dagli indicatori elencati nell’art, 5 comma 6, della legge sul divorzio
L’assegno può essere attribuito anche nel caso in cui il coniuge richiedente abbia redditi propri (e in questo sta la distanza dall’orientamento espresso da Cass.11504/2017) se la disparità economica rilevata al momento del divorzio trova causa nella divisione dei compiti che i coniugi hanno attuato nel corso del matrimonio (tra lavoro professionale e lavoro casalingo) cui consegue la necessità di compensare i sacrifici di chi, dedicandosi al lavoro di cura della famiglia e dei figli, può venirsi a trovare (in relazione alla durata del matrimonio e all’età) in una condizione economicamente svan-taggiata al momento del divorzio (e in questo sta la distanza da Cass. Sezioni Unite 11490/1990 che legavano il diritto all’assegno al tenore di vita goduto nel corso del matrimonio e che conside¬ravano i sacrifici profusi nel matrimonio come criterio di sola moderazione dell’assegno).
Sono molto chiare, a questo punto, quindi sia le convergenze che le divergenze tra il nuovo orien-tamento e i due orientamenti precedenti contrapposti.
⫸ Convergenza tra Sez. Unite 18287/2018 e Cass. 11504/2017
L’assegno non ha la funzione di ricostituire (sia pure tendenzialmente) il tenore di vita avuto nel corso del matrimonio (il che non vuol dire che non si deve, però, tener conto del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio: nella determinazione dell’importo).
⫸ Divergenza tra Sez. Unite 18287/2018 e Cass. 11504/2017
Secondo Cass. 11504/2017 andavano considerati solo gli aspetti economicistici (questo orienta-mento oggi sconfessato – escludendo l’assegno in caso di autosufficienza economica – aveva con-sapevolmente ignorato l’art. 29 Cost. e 183 c.c. assimilando il divorzio alla nullità e relegando il contributo non economico dato dalla moglie ad elemento di sola quantificazione dell’assegno). Nel contratto coniugale ci sono entrambi questi aspetti (e cioè sia l’aspetto economico rappresentato

L’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude nè inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo; tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può esser data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo (Cass. civ. Sez. Lav. 9 giugno 2008, n. 15162).

al contributo professionale, sia l’aspetto non economico rappresentato dal contributo di cura della famiglia e dei figli) e nel momento del divorzio questi aspetti non possono essere annullati igno-randone la pari dignità e considerando prevalente gli aspetti economici su quelli non economici.
⫸ Divergenze tra Sez. Unite 18287/2018 ed entrambi gli orientamenti precedenti (Cass. Sez. Uni¬te 11490/1999 e Cass. 11504/2017 ).
Non ci sono più due fasi (an e quantum) ma un’unica fase in cui gli elementi di valutazione della “inadeguatezza dei redditi” vanno attinti dagli indicatori contenuti nell’art. 5 comma 6 (e quindi internamente alla norma) e non da elementi estranei (tenore di vita e autosufficienza economica).
Qui sta anche l’”intelligenza” della decisione delle Sezioni Unite che prendono la distanza da en-trambi gli orientamenti in contrasto tra loro.
V I compiti del giudice
Secondo le Sezioni Unite il giudice ha tre compiti fondamentali: a) innanzitutto quello di accertare l’esistenza e l’entità dello squilibrio tra i redditi dei coniugi eventualmente determinatosi al mo¬mento del divorzio; b) In secondo luogo il compito di valutare – secondo le prove prodotte dalle parti – il nesso causale tra lo squilibrio e gli indicatori previsti nella legge; c) infine il compito di determinare l’importo perequativo-compensativo del caso concreto.
a) L’accertamento dello squilibrio tra i redditi dei coniugi
Compito iniziale e principale del giudice è quello di accertare, preliminarmente, l’esistenza e l’enti¬tà dello squilibrio al momento del divorzio tra i mezzi a disposizione di entrambi i coniugi. A questo fine, come si è detto, la legge (art. 706, co. 3 ultima parte c.p.c.; art. 4, co. 6 e art. art. 5, comma 9, della legge sul divorzio) prevede l’obbligo della produzione delle dichiarazioni dei redditi delle parti e di ogni altra documentazione sui redditi e sul patrimonio nonché il potenziamento dei poteri istruttori officiosi attribuiti al giudice il quale può anche disporre indagini di polizia tributaria.
I principi che possono essere enucleati sono i seguenti:
a) La sperequazione tra i redditi delle parti che l’importo dell’assegno è destinato a perequare (funzione assistenziale/perequativa) è condizione necessaria per l’attribuzione dell’assegno divor¬zile. Se manca la sperequazione non si può parlare di diritto all’assegno divorzile. Nella decisione delle Sezioni Unite si parla di “rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all’atto dello scioglimento del vincolo”.
b) Possono riscontrarsi più situazioni comparative (“mille sfumature”) caratterizzate da una spere-quazione di entità variabile nella condizione economico-patrimoniale delle parti (dalla situazione in cui un coniuge non ha alcun reddito a quella in cui ha propri redditi ma inferiori a quelli dell’altro coniuge).
c) Non esiste un minimum che rende irrilevante la sperequazione. Perciò anche se un coniuge fosse “autosufficiente economicamente” (avendo per esempio un reddito che gli consente di condurre una vita dignitosa) avrà sempre diritto a richiedere un assegno divorzile ove sussista una spere¬quazione di una certa rilevanza.
d) All’assenza di mezzi e di redditi va equiparata l’impossibilità oggettiva di procurarseli.
b) La valutazione – sulla base delle prove prodotte dalle parti – del nesso causale tra lo squilibrio e gli indicatori previsti nella legge
In caso di domanda di assegno da parte di un coniuge il giudice deve valutare se e in che termini l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarseli per ragioni oggettive posta a base della domanda dell’assegno è collegata agli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6.
La prova della connessione causale tra lo squilibrio economico tra le parti e gli indicatori in que¬stione è compito degli interessati.
Il giudice dovrà soprattutto valutare il contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio e del benessere comune. Contributo che il giudice deve compensare economicamente.
L’espressione “funzione compensativa” (equiordinata rispetto a quella assistenziale e perequativa) fa riferimento alla “compensazione” delle aspettative professionali ed economiche sacrificate dal coniuge che si è dedicato in via esclusiva o primaria alla cura della famiglia e dei figli nel corso del matrimonio.
Non bisogna dimenticare che il principio costituzionale di uguaglianza e di parità tra coniugi (art. 29 cpv della Costituzione 16) oltre che il principio di parità tra lavoro professionale e lavoro casalingo (cioè il lavoro di cura della famiglia e dei figli) proclamato nell’art. 143 del codice civile 17, impongo¬no di tener conto, al momento dello scioglimento del vincolo, della distribuzione dei compiti profes¬
16 “Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare” (art. 29 Cost.)

17 “Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e gli stessi doveri.
Dal matrimonio deriva l’obbligo reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione.

sionali (capitale visibile) e dei compiti domestici e di cura della famiglia e dei figli (capitale invisibile) che i coniugi hanno scelto o realizzato di fatto nel corso del matrimonio, essendo del tutto evidente che da tale distribuzione di compiti può derivare al momento del divorzio una oggettiva penaliz¬zazione per il coniuge che ha assunto soprattutto compiti di natura non reddituale/professionale.
Il richiamo a questa funzione compensativa dell’assegno è quasi ossessivo nella sentenza delle Sezioni Unite.
c) La decisione sull’importo dell’assegno
Alla pluralità di modelli familiari consegue una molteplicità di situazioni personali conseguenti allo scioglimento del vincolo.
Il giudice dovrà quindi procedere alla determinazione in concreto dell’importo dell’assegno tenendo presenti le valutazioni effettuate.
Tornerò più oltre su questo aspetto (certamente il più strettamente collegato alla giustizia del caso singolo) intorno al quale le Sezioni Unite consegnano ai giudici di merito un compito certamente non facile e non privo di elementi di problematicità.
VI L’onere probatorio a carico delle parti sulle connessioni tra lo squilibrio dei redditi e gli indicatori elencati nell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio
Considerato quanto si è detto sull’esistenza degli obblighi di documentazione previsti dalla legge (“Al ricorso e alla memoria difensiva sono allegate le ultime dichiarazioni dei redditi presentate”), sui doveri di collaborazione imposti alle parti (le quali sono chiamate a depositare “ogni altra docu-mentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune), nonché sull’estensio¬ne dei poteri/doveri d’ufficio del giudice della separazione e del divorzio (“In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenere di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”), è evidente che l’onere probatorio delle parti non sarà più indirizzato a far emergere la disparità e lo squilibrio tra i redditi dei coniugi (su cui le parti non perdono, però, certamente il potere di richieste istruttorie), ma soprattutto sulle connessioni tra lo squilibrio evidenziato e gli indicatori previsti nella prima parte dell’art. 5, comma 6 della legge sul divorzio.
Sono le stesse Sezioni Unite che lo ribadiscono laddove – dopo aver affermato che “l’attenzione deve rivolgersi, al fine di rendere effettiva la funzione perequativa dell’assegno, al rigoroso ac-certamento probatorio dei fatti posti a base della disparità economico-patrimoniale conseguente allo scioglimento del vincolo, dovendo trovare giustificazione causale negli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5, comma 6 ed in particolare nel contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge” – testualmente precisano che “di tale contributo la parte richiedente deve fornire la prova con ogni mezzo anche mediante presunzioni. Del superamento della disparità determinata dalle cause sopraindicate, la parte che chiede la riduzione o la eliminazione dell’asse¬gno posto originariamente a suo carico, deve fornire la prova contraria”18.
Il coniuge che richiede l’assegno divorzile ha l’onere, quindi, di dimostrare che lo squilibrio de-terminato dal divorzio trova ragione e causa negli indicatori elencati nella prima parte dell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio e, in particolare, nella distribuzione dei compiti nel corso del matrimonio (e della organizzazione dei compiti di cura dei figli anche successivamente) da cui può desumersi anche in via presuntiva l’indebolimento delle capacità di recupero professionale anche in ragione dell’età del richiedente,
L’altro coniuge ha l’onere di fornire la prova contraria per dimostrare che le disparità economiche e patrimoniali non trovano ragione negli indicatori in questione.
a) Il contributo personale ed economico dato alla vita e al benessere matrimoniale
Si tratta – come si è già detto – dell’indicatore certamente più importante previsto nell’art. 5, comma 6 della legge sul divorzio (“…il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune…”). L’indi¬catore è così importante da aver portato oggi le Sezioni Unite a qualificare la natura dell’assegno non più solo assistenziale ma soprattutto “compensativa”. Non si tratta di una caratteristica nuova, naturalmente, essendo tale qualificazione quella già data all’indomani dell’entrata in vigore del divorzio sulla base del testo originario della legge 898/70 che aveva attribuito all’assegno divorzile una funzione composita (assistenziale, perequativa e compensativa).
Come hanno chiarito molto bene le Sezioni Unite l’accertamento del giudice relativo al contributo personale ed economico dato da ciascuno nel corso del matrimonio, “non è conseguenza di un’i¬

Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro pro¬fessionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia” (art. 143 c.c.).

Frase quest’ultima che allude evidentemente ai casi in cui un coniuge che corrisponde l’assegno divorzile in base a provvedimenti pregressi (cioè adottati in conformità ai precedenti orientamenti) può chiedere l’applicazio¬ne dei nuovi principi dimostrando che la disparità tra i redditi non dipende dai sacrifici indotti dalla distribuzione del lavoro in famiglia e dalla divisione dei compiti professionali e casalinghi ma da altri presupposti.
19 In questo senso le Sezioni Unite tornano all’originaria funzione dell’assegno nella legge del 1970 sul divorzio.
nesistente ultrattività dell’unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all’assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la rela¬zione coniugale e la vita familiare”.
In verità, anche questo indicatore, non è di difficile individuazione nei suoi elementi costitutivi. Si tratta di verificare quale sia stata la oggettiva distribuzione di compiti tra i coniugi nel corso del matrimonio (scelta consapevolmente o realizzata di fatto) e di valutare l’incidenza di questa distri-buzione di compiti sulla condizione dei coniugi al momento del divorzio.
Il coniuge che richiede l’assegno può avvalersi naturalmente della prova indiretta per presunzioni (art. 2727 c.c.), cioè può limitarsi a fare riferimento alla durata del matrimonio, all’organizzazione della vita familiare e lavorativa, all’organizzazione del ménage coniugale, alle modalità di accu-dimento dei figli. Tutto ciò anche nell’ipotesi in cui il lavoro di cura della famiglia e dei figli si sia aggiunto ad un lavoro di tipo professionale (come si sa la donna spesso oltre al lavoro magari parte time, si occupa anche prevalentemente del lavoro casalingo). Da questi semplici elementi non è difficile nel caso concreto estrarre elementi utili alla valutazione del contributo fornito nel corso del matrimonio dal coniuge che richiede l’assegno.
La contestazione o la prova contraria rispetto a questi elementi è oggettivamente difficile.
Più plausibile è, invece, per il coniuge che ritiene di doversi opporre alla richiesta di un assegno da parte dell’altro (o anche nella prospettiva di un assegno meno penalizzante) dare la prova (anche presuntivamente) del proprio contributo alla vita familiare e al benessere dell’altro coniuge o al be-nessere comune. Il lavoro professionale non è spesso meno faticoso di quello casalingo ed in ogni caso può apportare anche all’altro vantaggi economici. Fondamentale a tale proposito è il richiamo al regime patrimoniale della famiglia nel corso del matrimonio, essendo evidente, per esempio, che in regime di comunione gli incrementi patrimoniali di cui entrambi i coniugi possono essersi giovati grazie ad acquisti effettuati da uno si essi, costituiscono certamente un contributo personale alla formazione del patrimonio dell’altro di cui occorre tener conto.
In altre parole il contributo personale di cui tener conto non è solo quello di cura della famiglia e dei figli (che merita in sede divorzile una giusta compensazione sul versante economico) , ma anche quello del coniuge che meno dedito magari ai compiti domestici ha apportato ugualmente un contributo significativo alla vita coniugale.
b) La durata del matrimonio
Benché nell’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio questo elemento sia indicato alla fine dell’e-lenco degli indicatori (“…e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matri-monio…”) certamente si tratta di un dato di enorme significato di cui tener conto. D’altra parte la decisione delle Sezioni Unite ha inteso proprio risolvere il problema della tutela del coniuge debole nei matrimoni di lunga durata ed è quindi evidente che la durata del matrimonio è il primo elemen¬to a disposizione del giudice per le valutazioni relative all’assegno divorzile.
Occorre ricordare che il concetto di “durata del matrimonio” deve fare necessariamente riferimento in presenza di figli, anche al periodo successivo al divorzio, per tutto l’arco di tempo in cui uno dei genitori continua ad occuparsi in via prevalente (anche in aggiunta ad un eventuale lavoro retribuito), appunto, dei figli. In altre parole, per quanto riguarda il diritto all’assegno divorzile il matrimonio si protrae – ai fini della valutazione della sua “durata” – fino a che durano gli impegni di una delle parti non solo verso l’altro coniuge ma anche verso i figli. E questo naturalmente, in¬dipendentemente dal contributo di mantenimento per i figli.
Fatta questa considerazione sulla “durata massima” è però necessario anche aggiungere che la sentenza delle Sezioni Unite nulla ci dice circa la “durata minima” del matrimonio soprattutto in assenza di figli. Non è escluso che la giurisprudenza possa adottare dei criteri cronologici (come ha fatto in materia di delibazione delle sentenze ecclesiastiche) ma è molto più ragionevole ipotizzare che caso per caso dovrà essere il giudice a valutare questo elemento.
Tutto sarebbe più semplice, come avviene in altri Paesi e come comunque è stato previsto dalla legge 76 del 2016 per l’assegno alimentare in caso di cessazione della convivenza di fatto, se po¬tesse ipotizzarsi un assegno divorzile a termine proporzionato alla durata (come sopra intesa) del matrimonio. Potrebbe essere questa la strada giusta per una soluzione che non rischi di lasciare in questo settore eccessiva discrezionalità al giudice.
c) Le condizioni personali e reddituali dei coniugi
Ulteriore elemento da prendere in considerazione nelle valutazioni relative all’assegno divorzile è la “condizione dei coniugi” e cioè l’insieme di quelle circostanze – anche in questo caso di non difficile individuazione per le quali l’onere della prova è a carico delle parti. In alcuni casi si tratta di elementi oggettivi. Quello che va sottolineato è che si tratta di elementi che riguardano sia il coniuge che richiede l’assegno che il coniuge chiamato a corrisponderlo.
– L’età del coniuge richiedente l’assegno (Le Sezioni Unite tornano spesso su questo elemento). La funzione compensativa dell’assegno divorzile si comprende bene se si fa riferimento congiunto proprio ai tre indicatori fondamentali costituiti dal contributo personale, dalla durata del matrimo¬nio e dall’età del coniuge richiedente. La combinazione di questi tre elementi mette in evidenza condizioni differenziate di svantaggio da compensare con l’assegno divorzile. Anche in questo caso le sfumature sono molteplici.
– La formazione professionale, le capacità professionali, il titolo di studio del coniuge richiedente l’assegno, le opportunità concrete di lavoro. E’ piuttosto evidente che maggiori sono le risorse complessive a disposizione del coniuge richiedente, minore è la condizione di svantaggio da com-pensare al momento del divorzio.
– L’esistenza di una “famiglia ricomposta”. Per quanto attiene al coniuge che richiede l’assegno, come è noto, la stessa legge sul divorzio prevede all’art. 5, comma 1020 la perdita del diritto all’as-segno in caso di nuove nozze; effetto che la giurisprudenza ha anche applicato alla instaurazione di una stabile convivenza di fatto. Per quanto invece attiene al coniuge obbligato, l’eventuale famiglia ricomposta (con o senza figli) pur non essendo un elemento che produce de iure la ces¬sazione dell’obbligo, va ricondotta, appunto, alla valutazione delle “condizioni di coniugi” essendo certamente un elemento che introduce una oggettiva alterazione negli equilibri di tipo economico-patrimoniale di cui è impensabile non tener conto. Il tema delle famiglie ricomposte (cioè del diritto a rifarsi una famiglia dopo il divorzio) è proprio, anzi, uno dei temi che più hanno pesato negli ultimi anni nel dibattito in materia di assegno divorzile.
d) Le ragioni della decisione
Pur essendo un indicatore al quale le Sezioni Unite non dedicano nessuna specifica attenzione, non vi è dubbio che l’art. 5, comma 6 della legge sul divorzio prevede pur sempre “le ragioni della decisione” tra gli elementi di cui il giudice è chiamato a tener conto in materia di assegno divorzile.
Visto dall’angolo visuale del coniuge creditore dell’assegno, storicamente si tratta di un elemento, come è noto, collegato all’addebito della separazione (cui consegue ex lege la perdita del diritto all’assegno coniugale: art. 156 c.c.). Non essendo contenuta nella legge sul divorzio alcuna analo¬ga previsione, ne deriva che il coniuge al quale fosse stata addebitata la separazione (e che abbia di conseguenza perso in quella sede il diritto all’assegno di mantenimento coniugale) potrebbe re-cuperare in sede di divorzio il diritto a richiedere un assegno divorzile: una situazione legittima ma oggettivamente ingiusta. Proprio per questo motivo – e benché l’addebito in sede di separazione sia statisticamente ormai poco frequente – la giurisprudenza ha attribuito alle “ragioni della deci¬sione” la funzione di elemento che potrebbe “azzerare” l’importo eventualmente dovuto in base ai presupposti che l’assegno ha in sede di divorzio. Era questa la posizione delle Sezioni Unite del 1990 che avevano indicato questo possibile “azzeramento” dell’assegno quale conseguenza non solo dell’indicatore “ragioni della decisione” ma anche di tutti gli altri indicatori di cui alla prima parte dell’art. 5, comma 6, qualificati, proprio per questo, elementi di sola moderazione dell’im¬porto dell’assegno (individuato in astratto nella fase dell’an debeatur).
VII Come si determina l’importo dell’assegno divorzile
a) Le considerazioni delle Sezioni Unite sulla determinazione dell’assegno
Si tratta di un aspetto sul quale le Sezioni Unite non sono state molto prodighe di attenzione, no-nostante che la determinazione in concreto dell’assegno divorzile costituisca l’obiettivo cui è pre-ordinato tutto il processo oltre che l’interesse principale di chi si rivolge al giudice. Verosimilmente ciò è avvenuto nella fiducia che la giurisprudenza di merito – a cui è affidata la giustizia del caso singolo – sappia individuare caso per caso i parametri per la soluzione di questo problema.
Due passaggi della sentenza sono, però, utilizzabili per dare una possibile risposta al problema di come possa essere determinato in concreto l’importo dell’assegno.
In un punto della decisone le Sezioni Unite chiariscono che “la funzione assistenziale dell’asse¬gno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo [cioè di un assegno ndr] che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita fami-liare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall’assunzione di un impegno diverso. Sotto questo specifico profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
Da questo passaggio si comprende come le Sezioni Unite ritengono che dovrebbe essere assicurato non soltanto il “raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire l’autosuffi-cienza del coniuge debole” ma soprattutto che tale livello debba essere “adeguato al contributo” dato alla vita familiare “tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmen¬te sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente” anche al fine di poter “recuperare il pregiudizio professionale ed economico”.
Nel secondo passaggio in cui si allude alla determinazione in concreto dell’assegno divorzile si legge che “la funzione equilibratrice dell’assegno… non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di
20 “L’obbligo di corresponsione dell’assegno cessa se il coniuge al quale deve essere corrisposti passa a nuove nozze” (art. 5, comma 10, legge divorzio)

vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
In sintesi l’importo dell’assegno:
– deve assicurare innanzitutto (come obiettivo minimo) l’autonomia e l’autosufficienza economica del coniuge debole;
– in secondo luogo deve, però, anche essere adeguato al contributo dato dal coniuge alla vita fami-liare (cura della famiglia e dei figli) e, quindi, compensare (tenendo conto dell’età e della durata del matrimonio) il sacrificio delle aspettative21 professionali ed economiche che ne sono conseguite;
– non ha la finalità di ricostituzione del tenore di vita endoconiugale.
b) Il tenore di vita nel corso del matrimonio
Nonostante l’impegno ricostruttivo delle Sezioni Unite teso a tener fuori il “tenore di vita” dall’as-segno divorzile (“…la funzione equilibratrice dell’assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale…”), la sensazione è che il tenore di vita coniugale sarà invece ben presente nella prassi applicativa dei principi oggi introdotti dal nuovo orientamento.
Per questo ritengo che il tenore di vita debba costituire pur sempre uno degli argomenti che con-tinueranno ad essere oggetto di attenzione probatoria.
Nel significato comune dell’espressione “tenore di vita” ci si riferisce all’insieme delle opportunità che le condizioni economiche offrono alla coppia e alla famiglia. Se le condizioni economiche sono buone sarà buono anche il tenore di vita.
Il tenore di vita si misura soprattutto su alcuni elementi quali le spese quotidiane, la scelta della scuola dei figli, la scelta del luogo e del modo delle vacanze, gli acquisti di beni di consumo e di beni voluttuari e in genere corrisponde alle reali disponibilità dei coniugi.
Ebbene, se il tenore di vita costituisce in genere il segnale del benessere raggiunto da una famiglia in seguito agli sforzi e ai sacrifici dei coniugi, è evidente che questa condizione di benessere dovrà influire sulla misura dell’assegno divorzile. Se si deve valutare il contributo dato dai coniugi alla vita familiare, come si può escludere da tale valutazione il benessere raggiunto da quella famiglia, cioè il tenore di vita? Pertanto la misura dell’assegno sarà direttamente proporzionale al tenore di vita raggiunto dalla famiglia.
Il giudice ha il compito, come si è detto, di verificare se lo squilibrio tra i redditi e i mezzi a di-sposizione di ciascun coniuge dopo il divorzio sia di tale entità da giustificare un riequilibrio, una perequazione, a favore del coniuge debole. In questa operazione è insita una valutazione dei red¬diti e quindi del benessere raggiunto da una famiglia. Se è vero che – come affermano le Sezioni Unite – “la funzione equilibratrice dell’assegno… non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale” è anche altrettanto vero che per individuare un importo dell’assegno nel caso concreto non si potrà fare a meno di considerare anche il tenore di vita della coppia. E’ oggettiva-mente impensabile che ciò possa non essere fatto.
Ipotizziamo una coppia unita in matrimonio da dodici anni e in cui durante il matrimonio e dopo la separazione (e perfino dopo il divorzio) la moglie, insegnante di scuola, si sia anche occupata dei figli come genitore prevalente. Se il marito, ingegnere, è stato da sempre il soggetto econo¬micamente trainante della famiglia grazie a redditi professionali elevati, il giudice chiamato ad individuare un importo dell’assegno non potrà fare a meno di considerare il livello di benessere raggiunto complessivamente da questa famiglia. E’ infatti a questo livello di benessere che la mo¬glie ha contribuito non soltanto con il suo lavoro di insegnante ma anche e soprattutto con il suo impegno familiare e verso i figli e quindi con il sacrificio che ne è conseguito di altre aspettative di tipo professionale. La compensazione di tali “sacrifici” sarà necessariamente collegata al benessere che ne è conseguito, anche in termini di maggiore importo dell’assegno divorzile.
Se questo lavoro di ricostruzione – anche in via presuntiva – del tenore di vita coniugale non ve¬nisse svolto, l’assegno finirebbe per aver la sola funzione (esclusa dalla Sezioni Unite) di garantire l’autosufficienza economica del richiedente.
21 Interessante, in relazione al tema del compenso anche delle legittime aspettative reddituali, la parte della motivazione in cu si legge che “Il nuovo testo dell’art. 5 non preclude la formulazione di un giudizio di adeguatezza anche in relazione alle legittime aspettative reddituali conseguenti al contributo personale ed economico fornito da ciascun coniuge alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno ed a quello comune. L’adeguatezza dei mezzi deve, pertanto, essere valutata, non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione a quel che si è contribuito a realizzare in funzione della vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi unilateralmente per una sola parte”.