Il bene acquistato con denaro di provenienza “non tracciabile” rientra nella comunione legale

Cass. civ. Sez. II, 24 ottobre 2018, n. 26981
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16282-2014 proposto da:
A.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO CRISPI 36, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BIANCHI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.A., rappresentata e difesa dall’avvocato MARIA RITA ACETO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6276/2013 della CORTE D’APPELLO DA di ROMA, depositata il 22/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/06/2018 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO.
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ritenuto che la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, in parziale accoglimento dell’appello proposto da A.R. nei confronti di M.A. e in parziale riforma della sentenza di primo grado dichiarò l’appellante comproprietario di tutti i beni mobili esistenti nella casa coniugale, nonché comproprietario dell’immobile sito in (OMISSIS), riconoscendo il “diritto di credito a favore di esso appellante del ricavato della vendita effettuata dalla comunista M.A., in difetto delle condizioni di legge”;
ritenuto che A.R. propone ricorso avverso la sentenza d’appello di cui sopra sulla base di unitaria censura e che M.A. resiste con controricorso;
ritenuto opportuno, al fine di una migliore comprensione della vicenda ricordare che la Corte d’appello aveva statuito come sopra sulla base, in sintesi, del seguente ragionamento:
– il Giudice dell’appello, richiamata giurisprudenza di legittimità sopravvenuta, conferma la decisione di primo grado (la riforma attiene esclusivamente ai beni mobili, che qui non rilevano), precisando che la circostanza che il coniuge non acquirente renda la dichiarazione di cuiall’art. 179 c.c., comma 2, lett. f), presuppone l’effettiva natura personale del bene, con la conseguenza che, ove non sussista nessuna delle cause di esclusione dalla comunione, ciò potrà essere conclamato in una successiva causa di accertamento negativo;
– nel caso di specie la M. con l’espressione raccolta nell’atto pubblico (“i denari occorsi per (l’acquisto) provengono dal proprio (dell’ A.) patrimonio personale”) non aveva fatto puntuale riferimento al fatto costitutivo del preteso diritto esclusivo dell’ A. sul denaro utilizzato per il pagamento: e cioè ad una delle tipologie di beni personali descritte nelle lett. a), b), c), d) ed e) – testualmente richiamate nella fattispecie di cuiall’art. 179 c.c., lett. f), pertinente al caso in esame – dalla cui vendita permuta abbia tratto origine la provvista utilizzata per l’acquisto esclusivo”;
ritenuto che il ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazionedell’art. 179 c.c., in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 3, nonché “omessa od insufficiente motivazione su punto decisivo della causa”, in relazioneall’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo che:
– la sentenza n. 22755/2009 di questa Corte assegna alla dichiarazione del coniuge non acquirente la natura di atto ricognitivo o confessorio, privo di natura negoziale, con efficacia “iuris et de iure di esclusione della contitolarità dell’acquisto e, quindi, rimovibile solo per errore di fatto o violenza”;
– viene operata netta distinzione “tra l’acquisto di beni da destinare a uso personale o professionale di cuiall’art. 179 c.c., comma 2, lett. c) e d), dall’ipotesi prevista dalla lett. f) e solo in questa ultima ipotesi (…) la dichiarazione assume portata confessoria in quanto descrittiva di una situazione di fatto” e proprio a tal ultimo proposito la sentenza d’appello era incorsa in errore;
– inoltre, il denaro, in quanto tale, che si trovi nella disponibilità del coniuge da prima del matrimonio, deve considerarsi bene personale agli affetti di cuiall’art. 179 c.c., lett. f);
– la Cassazione con la sentenza n. 10885/2010 aveva affermato la non necessità della dichiarazione del coniuge non acquirente, ove risulti obiettivamente “certa la personalità di quanto trasferito a titolo di corrispettivo”;
considerato che la esposta censura non è condivisa dal Collegio per le ragioni di cui appresso:
a) le S.U. con la sentenza n. 22755 del 28/10/2009, che il Collegio pienamente condivide, afferma, in particolare: “Dalla stessa letteradell’art. 179 c.c., comma 2 risulta peraltro che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente non è di per sé sufficiente a escludere dalla comunione il bene che non sia effettivamente personale. La norma prevede infatti che i beni acquistati risultano esclusi dalla comunione “ai sensi delle lett. e), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge”. Sicché dall’atto deve risultare alcuna delle cause di esclusione della comunione tassativamente indicate nello stessoart. 179 c.c., comma 1; e l’effetto limitativo della comunione si produce solo ai sensi delle lett. e), d) ed f) del precedente comma”, vale a dire solo se i beni sono effettivamente personali. L’intervento adesivo del coniuge non acquirente può dunque rilevare solo come prova dei presupposti di tale effetto limitativo, quando, come s’è detto, assuma il significato di un’attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione. E quando la natura personale del bene che viene acquistato sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, sarà l’effettività di tale destinazione a determinarne l’esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione. Secondo il sistema definitodall’art. 177 c.c.edall’art. 179 c.c., comma 1 infatti, l’inclusione nella comunione legale è un effetto automatico dell’acquisto di un bene non personale da parte di alcuno dei coniugi in costanza di matrimonio. Ed è solo la natura effettivamente personale del bene a poterne determinare l’esclusione dalla comunione. Se il legislatore avesse voluto riconoscere ai coniugi la facoltà di escludere ad libitum determinati beni dalla comunione, lo avrebbe fatto prescindendo dal riferimento alla natura personale dei beni, che condiziona invece gli effetti previstidall’art. 179 c.c., comma 2. Certo, potrebbe anche ritenersi che una tale facoltà debba essere riconosciuta ai coniugi per ragioni sistematiche, indipendentemente da un’espressa previsione legislativa. Come potrebbe ritenersi che, dopo C. cost., n. 91/1973, non possa negarsi a ciascun coniuge il diritto di donare anche indirettamente all’altro la proprietà esclusiva di beni non personali. Tuttavia tali facoltà non potrebbero affatto desumersidall’art. 179 c.c., comma 2 che condiziona comunque l’effetto limitativo della comunione alla natura realmente personale del bene; e attribuisce all’intervento adesivo del coniuge non acquirente la sola funzione di riconoscimento dei presupposti di quella limitazione, ove effettivamente già esistenti. Deve nondimeno ritenersi che l’intervento adesivo del coniuge non acquirente sia condizione necessaria dell’esclusione dalla comunione del bene acquistato dall’altro coniuge.L’art. 179 c.c., comma 2 prevede infatti che l’esclusione della comunione ai sensidell’art. 179 c.c., comma, lett. e) d) e f) si abbia solo se la natura personale del bene sia dichiarata dall’acquirente con l’adesione dell’altro coniuge. Sicché nei casi indicati la natura personale del bene non è sufficiente a escludere di per sé l’esclusione dalla comunione, se non risulti concordemente riconosciuta dai coniugi. E tuttavia l’intervento adesivo del coniuge non acquirente è richiesto solo in funzione di necessaria documentazione della natura personale del bene, unico presupposto sostanziale della sua esclusione dalla comunione. Sicché l’eventuale inesistenza di quel presupposto potrà essere comunque oggetto di una successiva azione di accertamento, pur nei limiti dell’efficacia probatoria che l’intervento adesivo avrà in concreto assunto. (…) pertanto, il coniuge non acquirente può successivamente proporre domanda di accertamento della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali dall’altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi. Tuttavia, se l’intervento adesivo exart. 179 c.c., comma 2 assunse il significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell’esclusione del bene dalla comunione, l’azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessadall’art. 2732 c.c.Se invece, come nel caso in esame, l’intervento adesivo exart. 179 c.c., comma 2 assunse il significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione il bene ebbe effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così manifestati (…)”;
– ove la dichiarazione del coniuge non acquirente confermi un fatto riscontrabile (ad es. utilizzo di denaro proveniente dalla vendita di determinati beni personali) alla stessa potrebbe assegnarsi natura confessoria, ma ove, come nel caso in esame, si tratti di un mero generico asserto qualificatorio (il denaro utilizzato era personale) si è al di fuori della dichiarazione a scopo confessorio, difatti “definire sic et simpliciter personale il denaro con cui si è adempiuta l’obbligazione del prezzo non identifica un fatto, bensì esprime una qualificazione giuridica: come tale, insuscettibile di confessione, oltre che non vincolante per l’interprete, potendo anche discendere da un errore di diritto del dichiarante” (Sez. 1, n. 18114, 4/8/2010);
b) deve inoltre affermarsi il seguente principio: l’art. 179, comma 2, lett. f) attribuisce la natura di beni personali ai “beni acquistati con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio”: il riferimento ai “beni sopraelencati”, cioè quelli specificati alle lett. a)-e), non consente di annoverare fra gli stessi il denaro contante, che si trovi nella disponibilità del coniuge acquirente, senza che dello stesso possa tracciarsene la provenienza, la quale deve essere, per legge, dipendente dalla vendita o permuta (significativo, infatti, che la norma parli di “scambio”, non potendosi ipotizzare un tal fenomeno per il possesso del denaro tout court) di uno dei beni di cui alle lettere da a) a e), diversamente, infatti, lo scopo della norma (impedire elusioni del regime della comunione, assicurando, ad un tempo, l’esclusività dei beni che siano effettivamente personali, nel rispetto della griglia di ipotesi di cui alle lett. a) – c) del comma 2 dell’articolo in esame) resterebbe irrimediabilmente frustrato;
considerato che spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate;
considerato che, ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater (inserito dallaL. n. 228 del 2012,art.1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002,art.13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012,art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.