Camera dei deputati – proposta di legge

Modifiche all’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell’unione civile
Presentata il 27 luglio 2017

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Alcuni precedenti giurisprudenziali in materia di assegno divorzile hanno avuto vasta risonanza presso la pubblica opinione per l’eccessiva entità dell’assegno disposto a favore del coniuge
« debole ». Per altro verso la cronaca segnala spesso casi di difficili condizioni di vita in cui vengono a trovarsi gli ex-coniugi (generalmente i mariti) in quanto costretti a corrispondere un assegno che assorbe
parte cospicua del loro guadagno. Si tratta di casi in cui si è applicata, non sempre appropriatamente, la norma sull’assegno post-matrimoniale come interpretata da una consolidata giurisprudenza,
che ravvisa, come primo presupposto e criterio di determinazione dell’assegno, l’assenza di un reddito sufficiente a mantenere il tenore di vita di cui si godeva in costanza di matrimonio.
In sede di giurisprudenza di legittimità si è però avuto, di recente, un segno del tutto contrario (sentenza della Cassazione civile n. 11504 del 10 maggio 2017). Si è infatti affermato che l’assegno divorzile può
essere concesso solamente all’ex coniuge che non abbia l’autosufficienza economica,
che, cioè, non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Adeguandosi a questa nuova interpretazione una recente ordinanza del tribunale di Milano, emessa il 22 maggio 2017, ha affermato che l’assegno può essere chiesto dall’ex coniuge avente diritto al gratuito patrocinio, ossia dall’ex
coniuge che versa in condizione di povertà. In base alla nuova interpretazione, l’ex coniuge che non percepisca quanto è strettamente necessario per vivere può pretendere solamente gli alimenti, senza che si
possa fare alcun riferimento al rapporto matrimoniale ormai estinto. Nessuna rilevanza, conseguentemente, avrebbero, tra l’altro, la durata del matrimonio e l’impegno dedicato dal coniuge alla famiglia. Altre sentenze hanno invece escluso che lo stato di povertà sia il necessario presupposto dell’assegno divorzile, per la determinazione del quale va tenuto in conto, anche, ma non esclusivamente, il tenore di vita matrimoniale insieme ad altri criteri, come l’apporto personale ed economico
dato da ciascuno alla conduzione familiare (tribunale di Udine, sentenza n. 513 del 1°
giugno 2017). Il contrastante quadro giurisprudenziale che si è venuto a creare richiede un urgente intervento legislativo, volto a fissare precise linee normative rispondenti all’esigenza di evitare, da un lato,
che lo scioglimento del matrimonio sia causa di indebito arricchimento e, dall’altro, che sia causa di degrado esistenziale del coniuge economicamente debole che abbia confidato nel programma di vita del matrimonio, dedicandosi alla cura della famiglia rinunciando in tal modo a sviluppare una buona formazione professionale e a svolgere una proficua attività di lavoro o di impresa.
In tale direzione sono orientati gli ordinamenti europei dove è tenuta presente l’esigenza che al coniuge divorziato debole venga dato un aiuto economico destinato, per quanto possibile, a compensare la disparità o lo squilibrio economico creato dallo scioglimento del matrimonio (articolo
276, I comma, del codice civile francese; articolo 97, I comma, del codice civile spagnolo). Ai fini della determinazione di tale aiuto in qualche codice o legge è fatto espresso riferimento al livello di vita matrimoniale (paragrafo 1573 del codice civile tedesco; sezione 25, comma 2, lettera d),della legge matrimoniale inglese – Matrimonial causes Act 1973) e ad altri elementi,quale la cura di un figlio comune alla quale sia chiamato il coniuge divorziato. Al tempo stesso è avvertita l’esigenza che la corresponsione dell’aiuto economico non dia luogo a risultati iniqui o favorisca il coniuge per colpa esclusiva del quale è stato pronunziato il divorzio (articolo 370 del codice civile francese). Avvertita è anche l’esigenza di contenere nel tempo la durata dell’aiuto economico, prevedendone la corresponsione in una somma capitale (articolo 270 del codice civile francese) o una limitazione temporale quando una corresponsione a tempo indeterminato risulti ingiustificata anche in considerazione della breve durata del matrimonio (paragrafo 1573 del codice civile tedesco).
Le disposizioni di cui alla presente proposta sono volte a prevedere, anche nel nostro ordinamento, una soluzione di equità familiare tanto attesa dalla società civile.

Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4605
PROPOSTA DI LEGGE
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ART. 1.
1. Il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, è sostituito dal seguente:
« Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili
del matrimonio, il tribunale dispone l’attribuzione di un assegno a favore di un
coniuge, destinato a compensare, per quanto possibile, la disparità che lo scioglimento o
la cessazione degli effetti del matrimonio crea nelle condizioni di vita dei coniugi ».
2. Dopo il sesto comma dell’articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono
inseriti i seguenti: « Nella determinazione dell’assegno il tribunale valuta le condizioni economiche in
cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito della fine del matrimonio; le ragioni dello
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; la durata del matrimonio;
il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e
alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il reddito di entrambi,
l’impegno di cura personale di figli comuni minori o disabili, assunto dall’uno o dal-
l’altro coniuge; la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive; la mancanza di un’adeguata formazione professionale quale conseguenza dell’adempimento di doveri coniugali.
Tenuto conto di tutte le circostanze il tribunale può predeterminare la durata
dell’assegno nei casi in cui la ridotta capacità reddituale del richiedente sia dovuta a
ragioni contingenti o comunque superabili.
L’assegno non è dovuto nel caso in cui il matrimonio sia cessato o sciolto per violazione, da parte del richiedente l’assegno, degli obblighi coniugali ».
3. Ai sensi dell’articolo 1, comma 25,
della legge 20 maggio 2016, n. 76, le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA A.C. 4605
articolo si applicano anche nei casi di scioglimento delle unioni civili.
4. Al comma 25 dell’articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, le parole: « dal
quinto all’undicesimo comma » sono sostituite dalle seguenti: « dal quinto al quindicesimo comma ».