RIMBORSI E RESTITUZIONI IN COMUNIONE DEI BENI

di Gianfranco Dosi
I
L’identificazione della massa da dividere dopo la cessazione del regime di comunione

I. L’identificazione della massa da dividere dopo la cessazione del regime di comunione
II. I rimborsi
a) il rimborso delle “somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186”
b) Il rimborso del “valore dei beni di cui all’art. 189”
III. Le restituzioni
IV. Il momento in cui avvengono i rimborsi e le restituzioni
V. I rimborsi nel corso della comunione per atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro
VI. La natura del credito di restituzione
La cessazione del regime legale della comunione dei beni per una delle cause previste nell’art. 191 c.c. 1 – la più diffusa delle quali è certamente la separazione – o in seguito alla morte di un coniuge, determina il passaggio dei coniugi (o del coniuge superstite con gli altri eredi se ve ne sono) in una condizione di comunione ordinaria nella quale ciascuno ha il diritto potestativo di chiedere la divisione (concordata o giudiziale) dei beni comuni (in comunione immediata e in comunione de residuo)2.
Le norme del regime legale prevedono che la divisione dei beni debba essere fatta per quote uguali – ripartendo, cioè, rigorosamente “in parti uguali l’attivo e il passivo” (art. 194 c.c.3) – senza possibilità, quindi, di pretendere conguagli in relazione all’eventuale diverso impegno di spesa tra i coniugi negli acquisti, ma, naturalmente, nel rispetto anche della diversa volontà dei condividenti i quali potrebbero anche accordarsi per soluzioni diverse.
Prima di effettuare però la divisione è necessario identificare correttamente la consistenza della massa da dividere attraverso quelle operazioni preliminari (eventuali) a cui fa riferimento nel codice l’art. 192 (Rimborsi e restituzioni); norma che attiene ai rapporti interni della vita di coppia.
Si potrà procedere alla divisione solo una volta individuata esattamente la massa comune da dividere. E per determinare esattamente la massa in comunione da dividere potrebbe essere necessario reintegrare la comunione (rimborsi) ove vi fossero stati nel corso del matrimonio prelievi per finalità personali da parte di uno o entrambi i coniugi o eliminare dalla massa (restituzioni) somme personali impiegate da uno o entrambi i coniugi per spese e investimenti del patrimonio comune.
Naturalmente la divisione concerne i beni comuni e non quelli esclusi dalla comunione, come i beni che appartenevano a ciascun coniuge da prima del matrimonio o che gli sono pervenuti per

1 Art. 191 (Scioglimento della comunione).
La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi, per l’annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.
Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione. (1)
Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell’articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall’articolo 162.
2 cfr la voce DIVISIONE DEI BENI DELLA COMUNIONE
3 Art. 194 (Divisione dei beni della comunione)
La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.
Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

donazione o successione. Correttamente quindi questi beni possono essere prelevati da chi ne ha la proprietà e il prelevamento avviene al momento in cui si effettua la divisione. A queste operazioni fanno riferimento gli articoli 195 (Prelevamento dei beni mobili), 196 (Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare) e 197 (Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi) che riguardano, appunto, il prelevamento, da parte dei coniugi o degli eredi, dei beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione, ovvero del loro valore.
In questa sede ci si sofferma sull’art. 192 (Rimborsi e restituzioni):
Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186.
È tenuto altresì a rimborsare il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia.
Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune.
I rimborsi e le restituzioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione; tuttavia il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della famiglia lo esige o lo consente.
Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito. In caso di dissenso si applica il quarto comma. I prelievi si effettuano sul denaro, quindi sui mobili e infine sugli immobili.
Può essere utile ricordare che la disposizione sui rimborsi e sulle restituzioni, in quanto norma sulla comunione dei beni, trova anche applicazione, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, per le unioni civili (art. 1, comma 13, legge 20 maggio 2016, n. 76) e per i conviventi di fatto che, nell’eventuale contratto di convivenza, abbiamo scelto il regime della comunione dei beni (art. 1, comma 53 della legge indicata).
II I rimborsi
a) il rimborso delle “somme prelevate dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186”
L’art. 192 prevede che al momento della cessazione del regime “Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione” le somme o il valore dei beni prelevati dalla comunione sostanzialmente per finalità personali.
La prima precisazione da fare è che in caso di prelevamenti di denaro ci si riferisce a prelievi effettuati naturalmente con il consenso dell’altro coniuge, altrimenti troverà applicazione l’art. 184 che, in materia di prelievi di denaro, consente l’immediata rimborso di prelievi effettuati senza il consenso dell’altro.
Poiché le somme a cui fa riferimento questa norma che ne autorizza il rimborso, sono quelle prelevate dal patrimonio comune “per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni previste dall’articolo 186” è intanto necessario chiarire a cosa si faccia riferimento.
L’articolo 186 del codice 4 definisce gli obblighi gravanti sui beni della comunione, indicando quali sono le obbligazioni che, essendo state contratte nell’interesse della comunione (pesi, oneri, spese di amministrazione) e della famiglia (mantenimento, istruzione ed educazione dei figli, obbligazioni contratte dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia; obbligazioni contratte congiuntamente dai coniugi) sono garantite nei confronti dei creditori dai beni della comunione stessa. E’ evidente quindi che si tratta di obbligazioni le cui conseguenze, essendo state tali obbligazioni contratte nell’interesse della comunione e della famiglia, devono essere sopportate da entrambi i coniugi, anche attraverso l’aggressione da parte dei creditori del patrimonio personale (tanto è vero che, come si dirà tra breve, possono essere richieste in restituzione da chi le ha anticipate). Quindi i prelevamenti effettuati per finalità nell’interesse della famiglia non dovranno essere rimborsati.
Potrebbe, però, essere avvenuto nella vita di coppia che uno dei coniugi abbia attinto unilateralmente (sia pure con il consenso dell’altro) al patrimonio comune per finalità del tutto lecite e ammissibili ma che oggettivamente non erano nell’interesse della famiglia ma nell’interesse per¬

4 Art. 186 (Obblighi gravanti sui beni della comunione).
I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
b) di tutti i carichi dell’amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

sonale. E’ giusto quindi che rimborsi alla comunione, al momento della divisione, quanto ha avuto bisogno o desiderio di prelevare per finalità estranee ai bisogni della comunione e della famiglia.
Se, insomma, un coniuge per un proprio viaggio di piacere ha utilizzato una determinata somma del patrimonio comune, la deve rimborsare alla comunione al momento della cessazione del regime legale. Non altrettanto dovrà fare, e non potrà l’altro chiedere il rimborso, se quelle somme sono servite per esempio per l’educazione dei figli o per curare una malattia, cioè per una finalità concernente la vita familiare (Trib. Salerno, Sez. I, 21 novembre 2009 dove si fa notare che in caso di obbligazioni contributive – come quelle per il mantenimento – sarebbe comunque inammissibile la pretesa dell’altro coniuge al rimborso).
Un esempio illuminante è contenuto in Cass. civ. Sez. I, 14 marzo 1992, n. 3141 in cui un coniuge in comunione aveva realizzato in costanza di matrimonio su suolo di proprietà personale una costruzione (che appartiene esclusivamente al proprietario del suolo a titolo originario, in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima). Avendo il coniuge per la costruzione in questione impiegato danaro comune, la Corte di cassazione precisava che il coniuge che si è giovato dell’accessione è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune ed utilizzate per l’edificazione a norma dell’art. 192, 1° comma, c. c., mentre, nel caso in cui nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all’altro coniuge, quest’ultimo ha diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c. c. trattandosi in caso contrario di arricchimento ingiustificato del coniuge proprietario.
b) Il rimborso del “valore dei beni di cui all’art. 189”
Come si è detto l’art. 192 al secondo comma prevede che ciascun coniuge rimborsi “il valore dei beni di cui all’articolo 189, a meno che, trattandosi di atto di straordinaria amministrazione da lui compiuto, dimostri che l’atto stesso sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia”.
Come si capisce bene, qui il riferimento all’art. 189 lascia intendere che – a differenza dei prelevamenti di denaro a cui accenna il primo comma – si tratta di atti compiuti sostanzialmente senza il consenso dell’altro coniuge che hanno determinato un’obbligazione inadempiuta e la conseguente aggressione dei beni della comunione da parte dei creditori.
Infatti l’art. 189 del codice 5 definisce la sorte delle obbligazioni contratte da un coniuge “dopo il matrimonio… per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro” e di quelle contratte da un coniuge “anteriormente al matrimonio” prescrivendo che i beni della comunione rispondono per tali obbligazioni. Si pensi all’acquisto di un’auto di lusso acquistata a rate prima del matrimonio o dopo il matrimonio. Ebbene se quel coniuge non riesce a saldare il prezzo dell’auto acquistata, ne rispondono secondo l’art. 189 i beni della comunione (sia pure fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato). Il che significa che la comunione si è comunque depauperata (a causa dell’espropriazione da parte del creditore) per colpa del coniuge che, avendo contratto quell’obbligazione, non è stato in grado di adempierla. Pertanto il coniuge responsabile di tale depauperamento deve rimborsare alla comunione il valore del depauperamento stesso.
Se, tuttavia, quel coniuge – ecco il senso del secondo comma dell’art. 192 – dimostra, ma limitatamente alle sole obbligazioni contratte dopo il matrimonio, che l’atto da lui compiuto “sia stato vantaggioso per la comunione o abbia soddisfatto una necessità della famiglia” (quindi non un semplice atto di interesse della famiglia) allora il rimborso non è dovuto. Così se, per esempio, invece di un’auto di lusso, quel coniuge abbia acquistato un’utilitaria semplicemente per muoversi meglio in città e poter raggiungere più facilmente il posto di lavoro, avendo soddisfatto una necessità della famiglia non dovrà rimborsare quella spesa.
III Le restituzioni
Il terzo comma dell’art. 192 prevede che “Ciascuno dei coniugi può richiedere la restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune”.
Si tratta di una diposizione che ha dato del filo da torcere agli interpreti.
A cosa si riferisce la norma quando parla di “somme prelevate dal patrimonio personale”? Si tratta di dare a questa espressione una interpretazione che non rischi di vanificare il senso generale della comunione.
Si potrebbero, infatti, sostenere due interpretazioni. La prima è che le “somme” in questione sarebbero tutti i proventi di un coniuge impiegati in “spese ed investimenti del patrimonio comune”.

5 Art. 189 (Obbligazioni contratte separatamente dai coniugi).
I beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato, rispondono, quando i creditori non possono soddisfarsi sui beni personali, delle obbligazioni contratte, dopo il matrimonio, da uno dei coniugi per il compimento di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza il necessario consenso dell’altro.
I creditori particolari di uno dei coniugi, anche se il credito è sorto anteriormente al matrimonio, possono soddisfarsi in via sussidiaria sui beni della comunione, fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato. Ad essi, se chirografari, sono preferiti i creditori della comunione.

Se così fosse, però, la previsione della possibile restituzione di quanto un coniuge abbia speso (da solo o in più rispetto all’altro) per l’acquisto di un bene comune, vanificherebbe il principio della parità tra coniugi nel momento della divisione, in quanto, come si sa, l’art 194 (Divisione dei beni della comunione) prevede al primo comma che “la divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo”.
Deve essere, perciò, adottata un’altra interpretazione secondo la quale il “patrimonio personale” coincide con “i beni personali” di cui all’art. 179. Le “somme prelevate dal patrimonio personale” sono di conseguenza solo quelle derivanti per esempio da una donazione o da successione o derivanti da un risarcimento dei danni, ma non in ogni caso i proventi personali.
Qualcuno parla a tale proposito di denaro personale (i proventi di attività separata) e di denaro personalissimo (il denaro, cioè, rientrante nell’ambito dei beni personali di cui all’art. 179 c.c.).
Si propone quindi una equiparazione tra “patrimonio personale” e “beni personali” – come indicati nell’art. 179 6 – per affermare che qualunque costo un coniuge abbia sostenuto per far fronte a “spese ed investimenti del patrimonio comune” utilizzando denaro proveniente dai propri “beni personali” costituisce un importo a suo credito e di cui il coniuge può richiedere la restituzione al momento della cessazione del regime legale. Le somme di cui si può chiedere la restituzione devono essere, quindi, riconducibili alla fattispecie dell’art. 179 e non a quella dell’art. 177, lett. c.
Non è condivisibile l’opinione che ritiene che le somme derivanti dalla vendita di un bene personale diventerebbero proventi personali che, se impiegati per spese e investimenti del patrimonio comune non darebbero luogo ad un diritto alla restituzione. L’art. 179 lett. f prevede infatti che gli “acquisti” effettuati con denaro proveniente dalla vendita di un bene personale non entrano in comunione. L’acquisto per surrogazione (dichiarato nell’atto di acquisto) lascia, quindi, il bene acquistato personale del coniuge acquirente (Cass. civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1197). Pertanto il denaro ricavato dalla vendita di beni personali è da considerare patrimonio personale ai fini della richiesta di restituzione.
La norma dell’art. 192, comma 3 c.c. attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione, totale o parziale, del denaro personale e dei proventi dell’attività separata (che cadono nella comunione “de residuo”, solamente per la parte non cosumata al momento dello scioglimento) impiegati per l’acquisto di beni costituenti oggetto della comunione (Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2012, n. 19454; Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896; Trib. Lecce, Sez. II, 29 luglio 2016; App. Taranto 16 gennaio 2014; Trib. Rovigo, 14 febbraio 2011; Trib. Taranto 9 maggio 2000; Trib. Milano 25 maggio 1998; Trib. Catania 21 aprile 1987).
E’ evidente anche che il diritto del coniuge in sede di divisione alla restituzione delle somme prele¬vate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non riguarda il conferimento alla comunione di beni personali (Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2354; Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896; App. Catania, 7 gennaio 2008) che con il conferimento si trasformano in beni comuni soggetti alla disciplina della comunione legale e quindi al principio della divisione in parti uguali in sede di divisione.
Quindi Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2354 e Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896 delimitano il diritto ai rimborsi e alle restituzioni solo alle spese compiute in miglioramenti su beni già facenti parte della comunione, escludendo che il coniuge, che abbia usato proventi per¬sonali per acquisti caduti in comunione, possa pretenderne la restituzione. In queste sentenze si afferma infatti che per effetto della trasformazione dei proventi personali in beni che diventano della comunione, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all’art. 194 c.c., comma 1, il quale impone che, in sede di divi¬sione, l’attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della parte¬cipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione”.
Ovviamente è sempre fatta salva la prova che i miglioramenti o gli investimenti integrino donazioni indirette (App. Milano, 19 novembre 1993; Trib. Bergamo, 18 marzo 1983) di cui sarebbe certamente escluso il diritto alla restituzione.
L’espressione “spese ed investimenti del patrimonio comune” si riferisce a qualunque acquisto effettuato dai coniugi (e non è chiaro, a tale proposito, perché il codice non abbia utilizzato questa

6 Art. 179 (Beni personali)
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione;
e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell’articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

espressione che sarebbe stata più chiara) o a qualunque miglioria apportata ad un bene della co¬munione, per esempio le spese di ristrutturazione.
Su chi chiede la restituzione incombe naturalmente l’onere probatorio circa il fatto che le spese e gli investimenti nel patrimonio comune sono state effettuate con denaro proveniente dal patrimo¬nio personale come sopra individuato.
IV Il momento e il modo con cui avvengono i rimborsi e le restituzioni
Si è fin qui detto che i rimborsi e le restituzioni avvengono al momento in cui si effettua la divisione essendo tali operazioni preordinate alla identificazione della massa da dividere.
Effettivamente la prima parte del quarto comma dell’art. 192 precisa che “I rimborsi e le restitu¬zioni si effettuano al momento dello scioglimento della comunione”.
Per questo motivo si ritiene pacificamente che nell’ambito di un giudizio di separazione tra coniu¬gi sono inammissibili le domande di divisione di beni mobili ed immobili, nonché di divisione del risparmio, rimborso e restituzione delle somme spettanti in dipendenza dell’amministrazione dei beni comuni prima della cessazione del regime della comunione legale tra i coniugi, in quanto esse si possono proporre solo al momento della divisione dei beni comuni (Trib. Torre Annunziata Sez. I, 8 maggio 2014).
Tuttavia la seconda parte del medesimo quarto comma avverte che – in difetto naturalmente di un accordo tra i coniugi – “il giudice può autorizzarli in un momento anteriore se l’interesse della fami¬glia lo esige o lo consente”. Il che significa che i rimborsi e le restituzioni possono anche avvenire in epoca precedente alla divisione se necessario per ripristinare anticipatamente una condizione di equità.
Secondo l’opinione comune espressa sul quarto comma dell’art. 192 in base al contenuto testua¬le del primo comma (“Ciascuno dei coniugi è tenuto a rimborsare alla comunione…”) i rimborsi concordati o autorizzati dal giudice prima della cessazione del regime devono avvenire non a favore dell’altro coniuge ma a favore della comunione (Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2004, n. 18564; Trib. Monza, 11 marzo 2009). Viceversa in caso di richieste di restituzione sarà il coniuge creditore che potrà pretendere personalmente il recupero di ciò che anticipato a vantaggio della comunione (Trib. Salerno, 14 maggio 2011 che fa, appunto, notare che se è vero che i coniugi non possono richiedere alcuna forma di restituzione fino a quando è vigente il regime della comunione, ciò può essere fatto con l’autorizzazione del giudice ove lo esiga l’interesse superiore della famiglia e dei figli in particolare).
Naturalmente l’autorizzazione del giudice ad effettuare rimborsi e restituzioni prima della cessa¬zione del regime legale della comunione riguarda, appunto, solo i rimborsi e le restituzioni. Per il resto vale sempre il principio generale che sino alla cessazione del regime legale (che in caso di separazione oggi coincide con l’autorizzazione a vivere separati contenuta nell’ordinanza resa in sede presidenziale) nessuno dei coniugi può rivendicare la disponibilità personale di rendite nei limiti della propria quota di comproprietà indivisa (cfr per esempio sul punto Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2004, n. 18564)
Le restituzioni e i rimborsi avvengono attraverso trasferimenti di denaro eventualmente con un conguaglio tra le rispettive pretese. Possono però anche avvenire (obbligazione facoltativa) at¬traverso prelevamenti dai beni della comunione. Lo si deduce dall’ultimo comma secondo cui “Il coniuge che risulta creditore può chiedere di prelevare beni comuni sino a concorrenza del proprio credito” mentre solo “in caso di dissenso si applica il quarto comma”. Il che significa che se non c’è accordo sul metodo del prelevamento dai beni della comunione il credito deve essere direttamente saldato dal coniuge debitore. L’ultima parte del comma precisa poi che “I prelievi si effettuano sul denaro [comune], quindi sui mobili [comuni] e infine sugli immobili [comuni]”.
Nessuna norma attribuisce alla parte titolare del diritto di prelievo un diritto di prelazione nei con¬fronti dei terzi creditori.
V I rimborsi nel corso della comunione per atti compiuti da un coniuge senza il consenso dell’altro
Non bisogna confondere i rimborsi dovuti da un coniuge alla comunione ai quali fa riferimento l’art. 192 – dovuti al momento della cessazione del regime in relazione all’uso personale di risorse della comunione (e quindi non finalizzato agli interessi della famiglia) che è stato fatto in corso di matrimonio da un coniuge – dai rimborsi ai quali allude l’art. 184 (Atti compiuti senza il necessario consenso) in cui si prevede che se un coniuge, senza il consenso dell’altro, compie atti (di aliena¬zione per esempio) di beni della comunione, l’altro può immediatamente chiederne l’annullamento (se si tratta di beni immobili o mobili registrati) oppure chiedere immediatamente la ricostituzione della comunione o il rimborso del loro valore (se si tratta di beni mobili).
L’art. 184 (Atti compiuti senza il necessario consenso) prevede che:
“(1) Gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell’articolo 2683.
(2) L’azione può essere proposta dal coniuge il cui consenso era necessario entro un anno dalla data in cui ha avuto conoscenza dell’atto e in ogni caso entro un anno dalla data di trascrizione. Se l’atto non sia stato trascritto e quando il coniuge non ne abbia avuto conoscenza prima dello scio¬glimento della comunione l’azione non può essere proposta oltre l’anno dallo scioglimento stesso.
(3) Se gli atti riguardano beni mobili diversi da quelli indicati nel primo comma, il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro è obbligato su istanza di quest’ultimo a ricostituire la comu¬nione nello stato in cui era prima del compimento dell’atto o, qualora ciò non sia possibile, al pa¬gamento dell’equivalente secondo i valori correnti all’epoca della ricostituzione della comunione”.
Nel caso di cui all’art. 192 l’atto che determina la richiesta di rimborso è un prelevamento utilizzato da un coniuge per fini personali e non della famiglia o della comunione (prelevamento effettuato s’intende con il consenso dell’altro coniuge); nel caso, invece, di cui all’art. 184 l’atto incriminato è un atto di straordinaria amministrazione (In genere di alienazione per i beni mobili) compiuto sen¬za il necessario consenso dell’altro. In questo secondo caso il coniuge che non è stato interpellato potrebbe naturalmente accettare le conseguenze dell’atto ma ha il diritto di chiederne l’annulla¬mento o, se si tratta di beni mobili, di ricostituire la comunione nelle sua integrità.
Mentre i rimborsi di somme prelevate dal patrimonio comune per fini personali (art. 192) possono essere richiesti solo al momento della cessazione del regime (salvo, come si è visto che il giudice ne autorizzi il rimborso prima) la pretesa del coniuge non interpellato e dissenziente (art. 184) può essere realizzata subito come precisa la stessa norma e non è quindi fondata la tesi di App. Palermo Sez. II, 18 settembre 2013 che ritiene che anche in questo caso occorrerebbe atten¬dere la cessazione del regime.
Le due norme hanno due diversi campi d’azione in relazione agli atti dispositivi di somme di de¬naro: l’elemento differenziante è dato dal fatto che l’art. 184, ultimo comma, prende pur sempre le mosse dal presupposto che il coniuge agente abbia posto in essere un atto senza il consenso dell’altro (imposto dall’art. 180). Con la conseguenza che la sfera d’azione dell’art. 192, comma 1, si riduce ai prelievi consentiti dall’altro coniuge. Come esattamente rimarcato dagli autori che si sono occupati di questo argomento, l’obbligo del rimborso non può giustificare l’idea che ognuno dei coniugi abbia un’indiscriminata disponibilità del denaro comune, salva reintegrazione al mo¬mento dello scioglimento della comunione. Questa considerazione conduce a restringere l’ambito applicativo dell’art. 192 ai prelievi che siano stati effettuati con il consenso, anche tacito, dell’altro coniuge; mentre a fronte di un prelevamento del tutto abusivo, potrà pretendersene l’immediata restituzione senza che sorga la necessità di attendere la cessazione della comunione, ovvero l’au¬torizzazione giudiziale alla anticipazione del rimborso.
Nel caso in cui vi sia un contenzioso tra coniugi relativo alla restituzione di un bene che si assu¬me essere stato, per esempio, alienato indebitamente e uno dei due coniugi dovesse chiedere lo scioglimento della comunione, essendo nel frattempo intervenuta la cessazione del regime legale, tra i due procedimenti non vi è pregiudizialità – e quindi non può esservi sospensione ex art. 295 c.p.c. – in quanto l’accertamento sull’atto in contestazione “non condiziona in alcun modo la legit¬timazione dei coniugi a promuovere la divisione dei beni comuni, a seguito del verificarsi di una delle cause di scioglimento della comunione. Esso, infatti, non incide né sulla titolarità né sulla disponibilità dei beni da dividere, in quanto la disciplina dei debiti gravanti sui beni in comunione non comporta l’assoggettamento degli stessi ad alcun vincolo di destinazione, ma si risolve in un regolamento dei rapporti reciproci tra i coniugi, inteso alla tutela di ciascuno di essi, che dà luogo, nel caso di prelievo di beni comuni per il soddisfacimento di obbligazioni contratte nell’interesse esclusivo, ad un credito per rimborsi e restituzioni, da far valere in sede di divisione, ai sensi dell’art. 192 cod. civ.” (in motivazione Cass. civ. Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 21751).

VI La natura del credito di restituzione
Il credito relativo alla restituzione delle somme di denaro prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune (art. 192, terzo comma) è di natura nominalistica (art. 1277, primo comma, c.c.7) e produce interessi ex art. 1282, primo comma c.c. 8 oltre la rivalutazione monetaria in caso di prova di maggior danno sofferto (art. 1224 c.c. 9) (Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896).
Ugualmente secondo Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2008, n. 23391 anche il credito pecunia¬rio a titolo di rimborso ex art. 192 c.c., comma 1, rappresenta un credito di valuta (la sentenza conferma il riconoscimento alla moglie del diritto alla metà del prezzo di un autoveicolo già in comunione legale, successivamente venduto a terzi dal marito che si era intascato il prezzo). In realtà l’inquadramento più corretto di questa fattispecie sarebbe stato l’art. 184, posto che il ma¬rito aveva intascato il prezzo della vendita dell’autoveicolo comune senza il consenso della moglie

7 Art. 1277 (Debito di somma di denaro)
I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo valore nominale.
8 Art. 1282 (Interessi nelle obbligazioni pecuniarie)
I crediti liquidi es esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
9 Art. 1224 (Danni nelle obbligazioni pecuniarie)
Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente ed anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella tessa misura.
Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l’ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori.

Se è vero che i rimborsi per somme prelevate dal patrimonio comune e le richieste di restituzioni (per somme prelevate dal patrimonio personale determinano crediti di valuta, altrettanto non si può dire nel caso invece di obbligazioni contratte relativamente a beni comuni senza il consenso dell’altro coniuge. In questi casi l’art. 192, secondo comma, afferma che il coniuge “È tenuto…a rimborsare il valore dei beni di cui all’art. 189…” in questione. Perciò in questi casi (in cui di fatto un bene della comunione viene espropriato dai creditori a causa di una obbligazione non adempiu¬ta contratta separatamente da un coniuge) si tratta di debiti di valore e quindi il coniuge tenuto al rimborso subirà anche l’onere della rivalutazione.
Secondo quanto è abbastanza pacifico sia in dottrina che in giurisprudenza oggetto dei debiti di valuta è ab origine una somma di denaro determinata o anche solo determinabile, la quale è soggetta ex art. 1227 c.c. e in cui quindi le eventuali variazioni del valore reale della moneta non hanno alcuna incidenza sull’importo oggetto della prestazione. Viceversa le obbligazioni di valore si qualificano tali allorché l’oggetto diretto e originario della prestazione consista in una cosa diversa dal denaro, rappresentando la moneta solo un bene sostitutivo di una prestazione con diverso oggetto; qui l’obbligazione pecuniaria non è originaria, ma rappresenta solo l’equivalente di una diversa obbligazione primaria, per cui l’oggetto della prestazione è ab origine diverso dalla dazione di una somma di denaro, che ne costituisce soltanto la traduzione in termini monetari; le obbliga¬zioni aventi ad oggetto debiti di valore, di conseguenza, sono sottratte al principio nominalistico, in quanto l’importo dovuto deve necessariamente esprimere il valore effettivo dell’obbligazione primaria sostituita e, pertanto, deve essere soggetta a rivalutazione.

Giurisprudenza
Trib. Lecce, Sez. II, 29 luglio 2016 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell’art. 192, comma 3 c.c. attribuisce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, e non già alla ripetizione, totale o parziale, del denaro personale e dei proventi dell’attività separata (che cadono nella comunione “de residuo”, solamente per la parte non consumata al momento dello scioglimento) impiegati per l’acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale ex art. 177, comma 1, lett. a) c.c., rispetto ai quali trova applicazione il principio inderogabile, posto dall’art. 194, comma 1 c.c., secondo cui, in sede di divisione, l’attivo e il passivo sono ripartiti in parti eguali, indipenden¬temente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
Trib. Torre Annunziata Sez. I, 8 maggio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Nell’ambito di un giudizio di separazione tra coniugi sono inammissibili le domande di divisione di beni mobili ed immobili, nonché di divisione del risparmio, rimborso e restituzione delle somme spettanti in dipendenza dell’amministrazione dei beni comuni prima della cessazione del regime della comunione legale tra i coniugi, in quanto esse si possono proporre solo al momento della divisione dei beni comuni che coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia.
App. Taranto 16 gennaio 2014 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, la norma di cui all’art. 192, comma 3° c.c., attribu¬isce a ciascuno di essi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegare in spese ed investimenti del patrimonio comune e non già alla ripetizione, totale o parziale, del denaro personale e dei proventi dell’attività separata impiegati per l’acquisto di beni costituenti oggetto della comunione legale, rispetto ai quali si applica il principio inderogabile secondo cui, in sede di divisione, l’attivo ed il passivo sono ripartiti in parti uguali indipendentemente dalla misura di partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi ne¬cessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
App. Palermo Sez. II, 18 settembre 2013 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, in seguito alla pronuncia della separazione persona¬le, la domanda giudiziaria di divisione dei beni non può essere introdotta prima del passaggio in giudicato della pronuncia di separazione. I rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’amministrazione dei beni comuni si effettuano solo al momento dello scioglimento della comunione in funzione della divisione dei beni comuni, momento che, in caso di separazione tra coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della rela¬tiva pronuncia. I presupposti della comunione non cessano di configurarsi solo perché uno dei due coniugi abbia eventualmente distolto a fini del tutto personali i beni oggetto della stessa, convertendosi, in tal caso, il conte¬nuto delle pretese dell’altro coniuge, in quello relativo ai rimborsi ed alle restituzioni, a norma dell’art. 192 c.c.
Cass. civ. Sez. VI, 4 dicembre 2012, n. 21751(Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’accertamento dell’eventuale destinazione dei beni già in comunione legale al soddisfacimento delle obbligazioni contratte nell’interesse della famiglia non condiziona in alcun modo la legittimazione dei coniugi a promuovere la divisione dei beni comuni, a seguito del verificarsi di una delle cause di scioglimento della comunione. Esso, infat¬ti, non incide né sulla titolarità né sulla disponibilità dei beni da dividere, in quanto, ferma restando la distinzione operata dagli artt. 186 e ss. cod. civ. tra le obbligazioni contratte per un interesse comune e quelle facenti capo ad interessi particolari dei coniugi, con la connessa sussidiarietà della responsabilità rispettivamente dei beni personali e comuni per ciascuna categoria di obbligazioni, la disciplina dei debiti gravanti sui beni in comunione non comporta l’assoggettamento degli stessi ad alcun vincolo di destinazione, ma si risolve in un regolamento dei rapporti reciproci tra i coniugi, inteso alla tutela di ciascuno di essi, che dà luogo, nel caso di prelievo di beni comuni per il soddisfacimento di obbligazioni contratte nell’interesse esclusivo, ad un credito per rimborsi e restituzioni, da far valere in sede di divisione, ai sensi dell’art. 192 cod. civ.
Cass. civ. Sez. I, 9 novembre 2012, n. 19454 (Nuova Giur. Civ., 2013, 4, 340 nota di PALADINI)
Allo scioglimento della comunione legale tra i coniugi, ai sensi dell’art. 192, terzo comma, cod. civ., devono es¬sere restituiti solo gli importi impiegati in spese ed investimenti per il patrimonio comune già costituito, ma non il denaro personale impiegato per l’acquisto di immobile che concorre a formare la comunione, trovando, in tale ipotesi, applicazione l’art. 194, comma primo, cod. civ., secondo il quale all’atto dello scioglimento l’attivo ed il passivo devono essere ripartiti in quote uguali indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi. (Rigetta, App. Roma, 18/09/2007)
Il denaro personale o i proventi dell’attività separata non possono essere restituiti se impiegati nell’acquisto di un bene caduto in comunione legale ai sensi dell’art. 177, comma 1, lett. a), cod. civ.. Il diritto alla restituzione sorge invece, se i beni già facenti parte della comunione legale e, conseguentemente, del “patrimonio comune” (come indicato nell’art. 192, comma 3, cod. civ.) siano oggetto di spese o investimenti anche finalizzati all’in¬cremento del loro valore in epoca successiva all’acquisto, mediante lavori di ristrutturazione o miglioramenti.
Trib. Salerno, 14 maggio 2011 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Per il combinato disposto degli artt. 186, 191 e 192 c.c. i coniugi, che abbiano optato per il regime patrimoniale della comunione dei beni, non possono richiedere alcuna forma di restituzione o di rimborso, fino a quando è vigente il regime della comunione, salvo espressa autorizzazione del giudice in deroga, ma solo ove lo esiga l’interesse superiore della famiglia e dei figli in particolare.
Trib. Rovigo, 14 febbraio 2011(Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il disposto normativo di cui all’art. 192, comma terzo, c.c., nella parte in cui attribuisce a ciascuno dei coniu¬gi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal proprio patrimonio personale e impiegate per spese e investimenti a favore del patrimonio comune, escluse quelle adoperate per l’acquisto di singoli beni caduti in comunione, opera nei soli limiti dei beni personali ex art. 179 c.c., con esclusione dei beni destinati a cadere nella comunione de residuo. La disposizione di cui al citato comma terzo, inoltre, ha carattere residuale e si riferisce sostanzialmente al denaro personale pervenuto al coniuge per cause diverse anche dalla vendita di un bene personale. In tal senso non possono rilevare versamenti e/o pagamenti di provvista di cui non si offre prova della provenienza.
Trib. Salerno, Sez. I, 21 novembre 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’art. 192 c.c. prevede che, una volta intervenuto lo scioglimento della comunione, i coniugi hanno diritto alla restituzione di quanto da essi versato per spese non riguardanti gli obblighi reciproci di contribuzione previsti dall’art. 143 c.c., ovvero gli obblighi gravanti sui beni della comunione, come quelli relativi il mantenimento della famiglia, l’istruzione e la educazione dei figli.
Trib. Monza, 11 marzo 2009 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di comunione legale fra coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’am¬ministrazione dei beni comuni, nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale, si effettuano solo al momento della divisione dei beni comuni che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge amministratore dei beni comuni amministra i beni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza. Ciò che trova conferma nell’art. 192, comma quarto, c.c., il quale prevede che i rimborsi e le restituzioni, possano avvenire, dietro autorizzazione del giudice, anche in un momento anteriore a quello suindicato, ma solo a favore della comunione.
Cass. civ. Sez. I, 11 settembre 2008, n. 23391 (Famiglia e Diritto, 2009, 2, 133 nota di OBERTO)
Il credito a titolo di rimborso ex art. 192 c.c., comma 1, rappresenta un credito di valuta e non di valore (Nella specie, la Cassazione ha confermato la decisione d’appello che aveva escluso la rivalutazione del credito vantato da un coniuge alla metà del corrispettivo incassato per intero dall’altro, a seguito dell’alienazione, da parte di quest’ultimo, di un autoveicolo già formante parte della comunione legale, scioltasi a seguito di separazione personale).
App. Catania, 7 gennaio 2008 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
In tema di scioglimento della comunione legale tra coniugi, la norma dell’art. 192, comma 3, c.c., attribuisce a ciascuno dei coniugi il diritto alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, non già quello alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale di uno dei coniugi e conferiti alla comunione, atteso che, per effetto della trasformazio¬ne dei beni personali in beni comuni, detti beni restano immediatamente soggetti alla disciplina della comunione legale, e quindi al principio inderogabile di cui all’art. 194, comma 1, c.c., il quale impone che, in sede di divi¬sione, l’attivo e il passivo siano ripartiti in parti eguali, indipendentemente dalla misura della partecipazione di ciascuno dei coniugi agli esborsi necessari per l’acquisto dei beni caduti in comunione.
Cass. civ. Sez. I, 20 gennaio 2006, n. 1197 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Il denaro ottenuto a titolo di prezzo per l’alienazione di un bene personale rimane nella esclusiva disponibilità del coniuge alienante anche quando esso venga dal medesimo coniuge depositato sul proprio conto corrente. Questa titolarità non muta in conseguenza della mera circostanza che il denaro sia stato accantonato sotto forma di deposito bancario, giacché il diritto di credito relativo al capitale non può considerarsi modificazione del capitale stesso, né è d’altro canto configurabile come un acquisto nel senso indicato dall’art. 177, comma 1, lett. a) c.c., cioè come un’operazione finalizzata a determinare un mutamento effettivo nell’assetto patrimoniale del depositante.
Cass. civ. Sez. I, 24 maggio 2005, n. 10896 (Giur. It., 2006, 5, 936 nota di GALATI)
In tema di scioglimento della comunione legale, l’art. 192 c.c., nel prevedere il diritto del coniuge alla restitu¬zione delle somme prelevate dal patrimonio personale impiegate per spese ed investimenti a favore dei beni del patrimonio comune, non attribuisce anche un diritto alla ripetizione del valore degli immobili provenienti dal patrimonio personale del coniuge e conferiti alla comunione, né prevede il diritto al rimborso del denaro proprio, speso per l’acquisto di beni poi caduti in comunione. Conseguentemente, ai fini della norma, occorre distinguere tra spese effettuate con denaro proprio per migliorie ed addizioni delle cose comuni, da quelle effettuate con denaro della comunione.
Le spese e gli investimenti del patrimonio comune, rimborsabili a ciascun coniuge se effettuate con somme prelevate dal patrimonio personale, riguardano solamente gli esborsi effettuati per la gestione, la manutenzione e il miglioramento dei beni comuni, e non quelli per l’acquisto dei medesimi beni (categoria nella quale vanno ricomprese anche le spese notarili e fiscali resesi necessarie per l’acquisto)
Le somme percepite a titolo di proventi dell’attività separata (destinate alla comunione “de residuo” se non consumate al momento dello scioglimento della comunione) non costituiscono somme prelevate dal patrimonio personale.
Il credito alla restituzione delle somme prelevate dal patrimonio personale ed impiegate in spese ed investimenti del patrimonio comune, spettante al coniuge ai sensi dell’art. 192, comma 3, c.c. all’esito dello scioglimento della comunione legale, è di natura nominalistica (art. 1277 c.c.) e, determinato nel suo ammontare all’atto della divisione, previa ripartizione in parti uguali tra i condividenti delle passività di cui all’art. 186 c.c., da tale momento liquido ed esigibile. Come tale, esso produce interessi ex art. 1282 c.c., salvo il diritto alla rivalutazione monetaria in caso di prova di sofferto danno maggiore di quello dai medesimi coperto (art. 1224 c.c.).
Cass. civ. Sez. I, 4 febbraio 2005, n. 2354 (Famiglia e Diritto, 2005, 3, 237 nota di CARBONE)
Il principio generale dell’accessione posto dall’art. 934 c.c., in base al quale il proprietario del suolo acquista “ipso iure” al momento dell’incorporazione la proprietà della costruzione su di esso edificata e la cui operatività può essere derogata soltanto da una specifica pattuizione tra le parti o da una altrettanto specifica disposizione di legge, non trova deroga nella disciplina della comunione legale tra coniugi, in quanto l’acquisto della proprietà per accessione avviene a titolo originario senza la necessità di un’apposita manifestazione di volontà, mentre gli acquisti ai quali è applicabile l’art. 177 c.c., primo comma, hanno carattere derivativo, essendone espressamente prevista una genesi di natura negoziale, con la conseguenza che la costruzione realizzata in costanza di matri¬monio ed in regime di comunione legale da entrambi i coniugi sul terreno di proprietà personale esclusiva di uno di essi è a sua volta proprietà personale ed esclusiva di quest’ultimo in virtù dei principi generali in materia di accessione, mentre al coniuge non proprietario che abbia contribuito all’onere della costruzione spetta, ai sensi dell’art. 2033 c.c., il diritto di ripetere nei confronti dell’altro coniuge le somme spese.
Cass. civ. Sez. I, 15 settembre 2004, n. 18564 (Giur. It., 2006, 2, 275 nota di SORRENTINO)
In tema di comunione legale fra coniugi, i rimborsi e le restituzioni delle somme spettanti in dipendenza dell’am¬ministrazione dei beni comuni, nei limiti delle somme prelevate da ciascuno dei coniugi dal patrimonio comune per fini diversi dall’adempimento delle obbligazioni cui sono destinati per legge i beni in regime di comunione legale, si effettuano solo al momento della divisione dei beni comuni che, in caso di separazione tra i coniugi, coincide con il passaggio in giudicato della relativa pronuncia. Sino a tale momento il coniuge amministratore dei beni comuni amministra i beni destinati al mantenimento della famiglia, la quale permane come vincolo anche tra i coniugi separati, senza che alcuno di questi possa rivendicare la disponibilità personale delle loro rendite, nei limiti della propria quota di comproprietà, prima del definitivo scioglimento del rapporto di convivenza. Ciò che trova conferma nell’art. 192, comma quarto, c.c., il quale prevede che i rimborsi e le restituzioni, possano avvenire, dietro autorizzazione del giudice, anche in un momento anteriore a quello suindicato, ma solo a favore della comunione e, quindi, con il vincolo di destinazione delle somme relative al mantenimento della famiglia e all’istruzione e all’educazione dei figli.
Trib. Taranto 9 maggio 2000 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
Le somme di cui si può chiedere la restituzione ai sensi dell’art. 192 c.c. devono essere riconducibili alla fattispe¬cie dell’art. 179 e non a quella dell’art. 177, lett. c.
Trib. Milano 25 maggio 1998 (Pluris, Wolters Kluwer Italia)
L’obbligo di rimborso delle anticipazioni effettuate in favore della comunione presuppone la prova della consa¬pevolezza dell’altro coniuge del fatto che si trattasse di mere anticipazioni e non di donazioni indirette in favore dell’altro coniuge.
Cass. civ. Sez. I, 14 marzo 1992, n. 3141 (Giust. Civ., 1992, I, 1731 nota di FINOCCHIARO)
Nel regime di comunione legale, la costruzione realizzata in costanza di matrimonio su suolo di proprietà perso¬nale di uno dei coniugi, appartiene esclusivamente a questo, a titolo originario, in virtù delle disposizioni generali in materia di accessione e, pertanto, non costituisce oggetto della comunione medesima, ai sensi dell’art. 177, 1° comma, lett. a) c. c., che prevede il diverso caso di un acquisto a titolo derivativo da parte di un coniuge; peraltro, quando per la detta costruzione sia stato impiegato danaro comune, il coniuge che si è giovato dell’ac¬cessione è tenuto a rimborsare alla comunione le somme prelevate dal patrimonio comune ed utilizzate per l’edificazione a norma dell’art. 192, 1° comma, c. c., mentre, nel caso in cui nella costruzione sia stato impiegato danaro appartenente in via esclusiva all’altro coniuge, quest’ultimo ha diritto di ripetere le relative somme ai sensi dell’art. 2033 c. c.